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1. La formazione prevede
180 crediti comprensivi di
attività didattica formale (ADF), di attività didattica opzionale (ADO), di
attività formativa professionalizzante e di tirocinio AFP); una quota di crediti
è riservata allo studio personale e ad altre attività formative di tipo
individuale. L’attività formativa complessiva deve garantire un'adeguata
preparazione teorica ed un congruo addestramento professionale, anche,
attraverso il tirocinio, in conformità agli standards e al monte ore definiti
dalle direttive dell’Unione europea e con la guida di tutori appartenenti allo
specifico profilo professionale . Per conseguire tali finalità formative, la
Facoltà di Medicina si può convenzionare con strutture, sia in Italia che
all’estero, che rispondano ai requisiti di idoneità per attività e dotazione di
servizi e strutture come previsto dall’art. 6 del Decreto L.vo n° 229/1999.
2. La formazione è rivolta a
conseguire le preparazioni professionali
specificate dai profili professionali
disciplinati dalle competenti autorità. Tra le attività formative integrative è
prevista l’acquisizione di elementi conoscitivi di antropologia multietnica e
transculturale. Per chi consegua il diploma di laurea possono essere previsti
ulteriori livelli formativi (specialistici, di formazione complementare, master,
etc.) secondo la normativa universitaria e professionale.
L'attività formativa è conforme ai
regolamenti didattici e coerente con i crediti assegnati alle attività formative
e agli specifici obiettivi programmati; tali attività sono deliberate previo
parere favorevole delle strutture collegiali ove vi è la rappresentanza
studentesca.
3. Il Consiglio della struttura
didattica individua i corsi integrati
nei quali si articola l’attività
formativa di base, caratterizzante ed integrativa, nonché quella opzionale, con
i corrispondenti settori scientifico- disciplinari. Per assicurare
l'acquisizione delle competenze tecniche necessarie per l'esercizio delle
attività professionali i cui profili sono approvati con D.M. Sanità, il
Consiglio della struttura didattica individua le attività formative
professionalizzanti (sotto forma di tirocinio guidato e di addestramento
diretto) per un monte ore complessivo almeno pari a quello previsto dagli
standard comunitari per i singoli profili professionali (almeno la metà dei
crediti complessivi tra attività previste all’interno di quelle
professionalizzanti ed integrative, ed attività proprie di tirocinio). Fino
all'emanazione dei Decreti Interministeriali MURST-Sanità con le specifiche
tabelle che ridefiniscono i volumi e le tipologie delle attività formative
professionalizzanti per i singoli profili, vigono le tabelle B allegate agli
ordinamenti didattici dei Diplomi Universitari corrispondenti ai profili
professionali individuati dai corsi di studio attivabili. , nell'osservanza
delle specifiche normative dell'Unione Europea. Il riconoscimento totale o
parziale di specifici crediti formativi conseguiti in corsi universitari
equivalenti o affini, frequentati in Italia o all'estero compete alla struttura
didattica che accoglie lo studente, la quale determina l’entità del
riconoscimento ed i relativi effetti sulla prosecuzione degli studi. Ove questi
crediti raggiungano almeno il 50% dei crediti previsti per il singolo corso
integrato, il riconoscimento dà luogo anche al riconoscimento della relativa
verifica di profitto, fermo restando l’obbligo di colmare il debito formativo
specifico.
4. Il numero massimo degli studenti
iscrivibili a
ciascun Corso di Laurea è stabilito dalle competenti Autorità in relazione alle
strutture ed al personale docente disponibile.
5. L'attività formativa
professionalizzante
(AFP) e il tirocinio ed il loro rapporto con le altre attività formative sono
coordinate da un docente universitario dello specifico settore
scientifico-disciplinare appartenente allo stesso profilo professionale oppure
da un docente dello stesso profilo professionale in possesso del più alto
livello formativo della specifica professione che presti attività nell'Azienda
di riferimento della Facoltà o della struttura identificata ai sensi dell'art.6
del DL/vo 502/1992.
6.
La frequenza all'attività didattica formale (ADF), all'attività
didattica opzionale (ADO),
alle attività integrative
(AI), alle attività formative professionalizzanti (AFP) e
di tirocinio è obbligatoria.
Il passaggio agli anni successivi è consentito solo se lo studente ha
frequentato almeno il 75% delle attività didattiche formali, completato tutto il
monte ore di tirocinio previsto, superato con valutazione positiva il tirocinio
e tutti gli esami dell'anno precedente, fatte salve le norme regolamentari. Per
essere ammesso all'esame finale di laurea - che ha valore abilitante - lo
studente deve aver superato tutti gli esami di profitto, ed avere avuto una
valutazione positiva del tirocinio.
7.
Gli esami previsti, nel numero
massimo di 21 complessivi, sono sostenuti nelle sessioni in periodi di
interruzione delle attività didattiche (di norma febbraio, giugno-luglio,
settembre e suoi prolungamenti in dicembre o gennaio-febbraio). Chi non abbia le
condizioni di iscrizione all'anno successivo può iscriversi come ripetente.
8. Obsolescenza dei crediti formativi.
Al fine di evitare l’obsolescenza dei crediti formativi acquisiti non sono
consentite più di 4 ripetizioni di anno di corso nell’intero corso di studi. La
sospensione della frequenza per un numero di anni maggiori a 4 impone
l’iscrizione al primo anno di corso e deve essere deliberata dal competente
Consiglio della struttura didattica.
9.
Debiti formativi. Lo studente ammesso al corso di laurea che abbia una
preparazione ritenuta carente in qualche ambito disciplinare è tenuto a
frequentare i corsi in misura tale da raggiungere una adeguata preparazione.
I consigli della struttura didattica
stabiliscono l’entità dei crediti da conseguire nei singoli ambiti, avuto
riguardo dell’esito dell’esame di ammissione.
10.
L'esame finale – sostenuto dinanzi ad una Commissione nominata dalla
competente Autorità accademica e composta a norma di legge - comprende:
a)
la discussione di elaborato di natura
teorico-applicativa; b) una prova di dimostrazione di abilità pratiche
.L'esame finale non può essere ripetuto più di una volta.
C.L. 1.1 CORSO DI LAUREA “OSTETRICO/A”
OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati “ostetriche/ostetrici”
sono, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, articolo 1, comma 1, gli
operatori delle professioni sanitarie dell'area delle scienze infermieristiche e
della professione sanitaria ostetrica che svolgono con autonomia professionale
attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute
individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme
istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici
deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi
dell'assistenza nell’età evolutiva, adulta e geriatrica.
I laureati nella classe sono dotati di
un’adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da consentire loro sia
la migliore comprensione dei più rilevanti elementi, anche in relazione al
genere, che sono alla base dei processi fisiologici e patologici ai quali è
rivolto il loro intervento preventivo e terapeutico, sia la massima integrazione
con le altre professioni. Devono inoltre saper utilizzare almeno una lingua
dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per
lo scambio di informazioni generali.
Le strutture didattiche devono
individuare e costruire altrettanti percorsi formativi atti alla realizzazione
delle diverse figure di laureati funzionali ai profili professionali individuati
dai decreti del Ministero della sanità. Le strutture didattiche individuano a
tal fine, mediante l’opportuna selezione degli ambiti disciplinari delle
attività formative caratterizzanti, con particolare riguardo ai settori
scientificodisciplinari professionalizzanti, gli specifici percorsi formativi
delle professioni sanitarie ricomprese nella classe. In particolare, i laureati
nella classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le
competenze professionali di seguito indicate e specificate riguardo ai singoli
profili identificati con provvedimenti della competente autorità ministeriale.
Il raggiungimento delle competenze professionali si attua attraverso una
formazione teorica e pratica che includa anche l'acquisizione di competenze
comportamentali e che venga conseguita nel contesto lavorativo specifico di ogni
profilo, così da garantire, al termine del percorso formativo, la piena
padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro immediata spendibilità
nell'ambiente di lavoro. Particolare rilievo, come parte integrante e
qualificante della formazione professionale, riveste l'attività formativa
pratica e di tirocinio clinico, svolta con la supervisione e la guida di tutori
professionali appositamente assegnati, coordinata da un docente appartenente al
più elevato livello formativo previsto per ciascun profilo professionale e
corrispondente alle norme definite a livello europeo ove esistenti. I laureati
della classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le
competenze previste dagli specifici
profili professionali. In particolare nell’ambito della professione sanitaria di
ostetrica/o, i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni
previste dal D.M. Ministero della sanità 14 settembre 1994, n. 740 e successive
modificazioni ed integrazioni; ovvero assistono e consigliano la donna nel
periodo della gravidanza, durante il parto e nel puerperio, conducono e portano
a termine parti eutocici con propria responsabilità e prestano assistenza al
neonato. I laureati in ostetricia, per quanto di loro competenza, partecipano ad
interventi di educazione sanitaria e sessuale sia nell’ambito della famiglia che
nella comunità; alla preparazione psicoprofilattica al parto; alla preparazione
e all’assistenza ad interventi ginecologici; alla prevenzione e all’accertamento
dei tumori della sfera genitale femminile; ai programmi di assistenza materna e
neonatale; gestiscono, nel rispetto dell'etica professionale, come membri
dell’équipe sanitaria, gli interventi assistenziali di loro competenza; sono in
grado di individuare situazioni potenzialmente patologiche che richiedono
l'intervento medico e di praticare, ove occorra, le relative misure di
particolare emergenza; svolgono la loro attività professionale in strutture
sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale;
contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono
direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale e alla
ricerca. Le attività pratiche e di tirocinio vanno svolte, sia qualitativamente
che quantitativamente, in applicazione delle relative norme dell’Unione Europea;
in particolare lo standard formativo deve
rispettare la direttiva 80/154/CEE.
CORSO DI LAUREA “INFERMIERE GENERALE E
PEDIATRICO”
OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
Nella Facoltà di Medicina e Chirurgia
si consegue la laurea per “infermiere generale e pediatrico”. I laureati
“infermieri generali e pediatrici” sono, ai sensi della legge 10 agosto
2000, n. 251, articolo 1, comma 1, gli operatori delle professioni sanitarie
dell'area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica
che svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla
cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le
funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali
nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di
pianificazione per obiettivi dell'assistenza nell’età evolutiva, adulta e
geriatrica.
I laureati nella classe sono dotati di
un’adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da consentire loro sia
la migliore comprensione dei più rilevanti elementi, anche in relazione al
genere, che sono alla base dei processi fisiologici e patologici ai quali è
rivolto il loro intervento preventivo e
terapeutico, sia la massima
integrazione con le altre professioni. Devono inoltre saper utilizzare almeno
una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di
competenza e per lo scambio di informazioni generali.
Le strutture didattiche devono
individuare e costruire altrettanti percorsi formativi atti alla realizzazione
delle diverse figure di laureati funzionali ai profili professionali individuati
dai decreti del Ministero della sanità. Le strutture didattiche individuano a
tal fine, mediante l’opportuna selezione degli ambiti disciplinari delle
attività formative caratterizzanti, con particolare riguardo ai settori
scientificodisciplinari professionalizzanti, gli specifici percorsi formativi
delle professioni sanitarie ricomprese nella classe. In particolare, i
laureati nella classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono
raggiungere le competenze professionali di seguito indicate e specificate
riguardo ai singoli profili identificati con provvedimenti della competente
autorità ministeriale. Il raggiungimento del le competenze professionali si
attua attraverso una formazione teorica e pratica che includa anche
l'acquisizione di competenze comportamentali e che venga conseguita nel contesto
lavorativo specifico di ogni profilo, così da garantire, al termine del percorso
formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro
immediata spendibilità nell'ambiente di lavoro. Particolare rilievo, come parte
integrante e qualificante della formazione professionale, riveste l'attività
formativa pratica e di tirocinio clinico, svolta con la supervisione e la guida
di tutori professionali appositamente assegnati, coordinata da un docente
appartenente al più elevato livello formativo previsto per ciascun profilo
professionale e corrispondente alle norme definite a livello europeo ove
esistenti.
I laureati della classe, in funzione
dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze previste dagli
specifici profili professionali.
In particolare, nell’ambito della
professione sanitaria di infermiere, i laureati sono operatori sanitari cui
competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 14
settembre 1994, n. 739 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero sono
responsabili dell’assistenza generale infermieristica. Detta assistenza
infermieristica, preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa, è di natura
tecnica, relazionale, educativa. Le loro principali funzioni sono la prevenzione
delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e
l'educazione sanitaria. I laureati in infermieristica partecipano
all’identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;
identificano i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della
collettività e formulano i relativi obiettivi; pianificano, gestiscono e
valutano l'intervento assistenziale infermieristico; garantiscono la corretta
applicazione delle prescrizioni diagnosticoterapeutiche; agiscono sia
individualmente che in collaborazione con gli altri operatori sanitari e
sociali, avvalendosi, ove necessario, dell’opera del personale di supporto;
svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o
private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o
libero-professionale; contribuiscono alla formazione del personale di supporto e
concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale
e alla ricerca. In particolare, nell’ambito della professione sanitaria di
infermiere pediatrico, i laureati sono operatori sanitari cui competono le
attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 17 gennaio 1997, n. 70
e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero sono responsabili
dell’assistenza infermieristica pediatrica. Detta assistenza infermieristica
pediatrica, preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura
tecnica, relazionale, educativa. Le loro principali funzioni sono la prevenzione
delle malattie, l’assistenza dei malati e dei disabili in età evolutiva e
l’educazione sanitaria. I laureati in infermieristica pediatrica partecipano
all’identificazione dei bisogni di salute fisica e psichica del neonato, del
bambino, dell’adolescente, della famiglia; identificano i bisogni di assistenza
infermieristica pediatrica e formulano i relativi obiettivi; pianificano,
conducono e valutano l’intervento assistenziale, infermieristico, pediatrico;
partecipano ad interventi di educazione sanitaria sia nell’ambito della famiglia
che della comunità, alla cura di individui sani in età evolutiva nel quadro di
programmi di promozione della salute e
prevenzione delle
malattie e degli incidenti, all’assistenza ambulatoriale, domiciliare e
ospedaliera dei neonati, all’assistenza ambulatoriale, domiciliare e ospedaliera
dei soggetti di età inferiore a 18 anni, affetti da malattie acute e croniche,
alla cura degli individui in età adolescenziale nel quadro dei programmi di
prevenzione e supporto socio-sanitario; garantiscono la corretta applicazione
delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; agiscono sia individualmente sia in
collaborazione con gli operatori sanitari e sociali; si avvalgono, ove
necessario, dell'opera del personale di supporto per l'espletamento delle loro
funzioni; svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie,
pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di
dipendenza o libero-professionale; contribuiscono alla formazione del personale
di supporto e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo
professionale.
CORSO DI LAUREA “FISIOTERAPISTA”
OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
Nella Facoltà di Medicina e Chirurgia
si consegue la laurea per “fisioterapista”. I laureati “”fisioterapisti”
sono, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, articolo 2, comma 1,
operatori delle professioni sanitarie dell’area della riabilitazione che
svolgono con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli
individui e della collettività, attività dirette alla prevenzione, alla cura,
alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al fine di
espletare le competenze proprie previste dai relativi profili professionali. I
laureati della classe sono dotati di un’adeguata preparazione nelle discipline
di base, tale da consentire loro la migliore comprensione dei più rilevanti
elementi che sono alla base dei processi patologici sui quali si focalizza il
loro intervento riabilitativo e/o terapeutico in età evolutiva, adulta e
geriatrica. Devono inoltre saper utilizzare almeno una lingua dell'Unione
Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio
di informazioni generali. Le strutture didattiche devono pertanto individuare e
costruire altrettanti percorsi formativi atti alla realizzazione delle diverse
figure di laureati funzionali ai profili professionali dai decreti del Ministero
della sanità. Le strutture didattiche individuano a tal fine, mediante
l’opportuna selezione degli ambiti disciplinari delle attività formative
caratterizzanti, con particolare riguardo ai settori scientifico-disciplinari
professionalizzanti, gli specifici percorsi formativi delle professioni
sanitarie ricomprese nella classe. In particolare, i laureati nella classe, in
funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze
professionali di seguito indicate e specificate riguardo ai singoli profili
identificati con provvedimenti della competente autorità ministeriale. Il
raggiungimento delle competenze professionali si attua attraverso una formazione
teorica e pratica che includa anche l'acquisizione di competenze comportamentali
e che venga conseguita nel contesto lavorativo specifico di ogni profilo, così
da garantire, al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le
necessarie competenze e la loro immediata spendibilità nell'ambiente di lavoro.
Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione
professionale, riveste l'attività formativa pratica e di tirocinio clinico,
svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente
assegnati, coordinata da un docente appartenente al più elevato livello
formativo previsto per ciascun profilo professionale e
corrispondente alle norme definite a
livello europeo ove esistenti. I laureati della classe, in funzione dei suddetti
percorsi formativi, devono raggiungere le competenze previste dagli specifici
profili professionali. In particolare, nell’ambito della professione sanitaria
del fisioterapista, i laureati sono operatori sanitari cui competono le
attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 14 settembre 1994, n.
741 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero svolgono, in via autonoma
o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione,
cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali
superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia
eziologia, congenita od acquisita. I laureati in fisioterapia, in riferimento
alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell'ambito delle loro
competenze, elaborano, anche in équipe multidisciplinare, la definizione del
programma di riabilitazione volto all'individuazione ed al superamento del
bisogno di salute del disabile; praticano autonomamente attività terapeutica per
la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive
utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali; propongono
l'adozione di protesi ed ausili, ne addestrano all'uso e ne verificano
l'efficacia; verificano le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata
agli obiettivi di recupero funzionale; svolgono attività di studio, didattica e
consulenza professionale, nei servizi sanitari ed in quelli dove si richiedono
le loro competenze professionali; svolgono la loro attività
professionale in
strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o
liberoprofessionale..
CORSO DI LAUREA “PODOLOGO”
OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
Nella Facoltà di Medicina e Chirurgia
si consegue la laurea per “podologo”.
I laureati “podologi” sono, ai
sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, articolo 2, comma 1, operatori delle
professioni sanitarie dell’area della riabilitazione che svolgono con titolarità
e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della
collettività, attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione
e a procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze
proprie previste dai relativi profili professionali. I laureati della classe
sono dotati di un’adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da
consentire loro la migliore comprensione dei più rilevanti elementi che sono
alla base dei processi patologici sui quali si focalizza il loro intervento
riabilitativo e/o terapeutico in età evolutiva, adulta e geriatrica. Devono
inoltre saper utilizzare almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre
l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni
generali. Le strutture didattiche devono pertanto individuare e costruire
altrettanti percorsi formativi atti alla realizzazione delle diverse figure di
laureati funzionali ai profili professionali dai decreti del Ministero della
sanità. Le strutture didattiche individuano a tal fine, mediante l’opportuna
selezione degli ambiti disciplinari delle attività formative caratterizzanti,
con particolare riguardo ai settori scientifico-disciplinari
professionalizzanti, gli specifici percorsi formativi delle professioni
sanitarie ricomprese nella classe. In particolare, i laureati nella classe, in
funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze
professionali di seguito indicate e specificate riguardo ai singoli profili
identificati con provvedimenti della competente autorità ministeriale. Il
raggiungimento delle competenze professionali
si attua attraverso una formazione
teorica e pratica che includa anche l'acquisizione di competenze comportamentali
e che venga conseguita nel contesto lavorativo specifico di ogni profilo, così
da garantire, al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le
necessarie competenze e la loro immediata spendibilità nell'ambiente di lavoro.
Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione
professionale, riveste l'attività formativa pratica e di tirocinio clinico,
svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente
assegnati, coordinata da un docente appartenente al più elevato livello
formativo previsto per ciascun profilo professionale e corrispondente alle norme
definite a livello europeo ove esistenti. I laureati della classe, in funzione
dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze previste dagli
specifici profili professionali. In particolare nell’ambito della professione
sanitaria del podologo, i laureati sono operatori sanitari cui competono le
attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 14 settembre 1994, n.
666 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero trattano direttamente,
nel rispetto della normativa vigente, dopo esame obiettivo del piede, con metodi
incruenti, ortesici ed idromassoterapici, le callosità, le unghie ipertrofiche,
deformi e incarnite, nonché il piede doloroso. I laureati in podologia, su
prescrizione medica, prevengono e svolgono la medicazione delle ulcerazioni
delle verruche del piede e comunque assistono, anche ai fini dell’educazione
sanitaria, i soggetti portatori di malattie a rischio; individuano e segnalano
al medico le sospette condizioni patologiche che richiedono un approfondimento
diagnostico o un intervento terapeutico; svolgono la loro attività professionale
in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o
liberoprofessionale.
CORSO DI LAUREA PER TERAPISTA
OCCUPAZIONALE
OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
Nella Facoltà di Medicina e Chirurgia
si consegue la laurea per "Terapista Occupazionale”, nell’ambito della
Classe delle Lauree nelle Professioni Sanitarie della
Riabilitazione. I laureati nella classe sono, ai sensi
della legge 10 agosto 2000, n. 251, articolo 2, comma 1, operatori delle
professioni sanitarie dell'area della riabilitazione che svolgono con titolarità
e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della
collettività, attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione
e a procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze
proprie previste dai relativi profili professionali. I laureati della classe
sono dotati di un'adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da
consentire loro la migliore comprensione dei più rilevanti elementi che sono
alla base dei processi patologici sui quali si focalizza il loro intervento
riabilitativo e/o terapeutico in età evolutiva, adulta e geriatrica. Devono
inoltre saper utilizzare almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre
l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni
generali. Le strutture didattiche devono pertanto individuare e costruire
altrettanti percorsi formativi atti alla realizzazione delle diverse figure di
laureati funzionali ai profili professionali dai decreti del Ministero della
sanità. Le strutture didattiche individuano a tal fine, mediante l'opportuna
selezione degli ambiti
disciplinari delle attività formative
caratterizzanti, con particolare riguardo ai settori scientificodisciplinari
professionalizzanti, gli specifici percorsi formativi delle professioni
sanitarie ricomprese nella classe. In particolare per l'educatore professionale,
al fine di connotarne la figura di operatore dell'area sanitaria, è
indispensabile una adeguata utilizzazione dei settori scientifico-disciplinari.
In particolare, i laureati nella classe, in funzione dei suddetti percorsi
formativi, devono raggiungere le competenze professionali di seguito indicate e
specificate riguardo ai singoli profili identificati con provvedimenti della
competente autorità ministeriale. Il raggiungimento delle competenze
professionali si attua attraverso una formazione teorica e pratica che includa
anche l'acquisizione di competenze comportamentali e che venga conseguita nel
contesto lavorativo specifico di ogni profilo, così da garantire, al termine del
percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie competenze e la
loro immediata spendibilità nell'ambiente di lavoro. Particolare rilievo, come
parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste
l'attività formativa pratica e di tirocinio clinico, svolta con la supervisione
e la guida di tutori professionali appositamente assegnati, coordinata da un
docente appartenente al più elevato livello formativo previsto per ciascun
profilo professionale e corrispondente alle norme definite a livello europeo ove
esistenti. I laureati della classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi,
devono raggiungere le competenze previste dagli specifici profili professionali.
In particolare nell'ambito della professione sanitaria del Terapista
Occupazionale, i laureati sono operatori sanitari cui competono le
attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 17 gennaio 1997, n.
136 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero operano nell'ambito della
prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti da malattie e disordini
fisici, psichici sia con disabilità temporanee che permanenti, utilizzando
attività espressive, manuali-rappresentative, ludiche, della vita quotidiana. I
laureati in terapia occupazionale, in riferimento alla diagnosi ed alle
prescrizioni del medico, nell'ambito delle loro competenze ed in collaborazione
con altre figure socio-sanitarie, effettuano una valutazione funzionale e
psicologica del soggetto ed elaborano, anche in equipe multidisciplinare, la
definizione del programma riabilitativo, volto all'individuazione ed al
superamento dei bisogni del disabile ed al suo avviamento verso l'autonomia
personale nell'ambiente di vita quotidiana e nel tessuto sociale; trattano
condizioni fisiche, psichiche e psichiatriche, temporanee o permanenti,
rivolgendosi a pazienti di tutte le età; utilizzano attività sia individuali che
di gruppo, promuovendo il recupero e l'uso ottimale di funzioni finalizzate al
reinserimento, all'adattamento e all'integrazione dell'individuo nel proprio
ambiente personale, domestico e sociale; individuano ed esaltano gli aspetti
motivazionali e le
potenzialità di
adattamento dell'individuo, proprie della specificità terapeutica occupazionale;
partecipano alla scelta e all'ideazione di ortesi congiuntamente o in
alternativa a specifici ausili; propongono, ove necessario, modifiche
dell'ambiente di vita e promuovono azioni educative verso il soggetto in
trattamento, verso la famiglia e la collettività; verificano le rispondenze tra
la metodologia riabilitativa attuata e gli obiettivi di recupero funzionale e
psicosociale; svolgono attività di studio e ricerca, di didattica e di supporto
in tutti gli ambiti in cui è richiesta la loro specifica professionalità;
contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono
direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale; svolgono
la loro attività professionale in strutture socio-sanitarie, pubbliche o
private, in regime di dipendenza o libero-professionale.
CORSO DI LAUREA “RIABILITAZIONE
PSICHIATRICA”
OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
Nella Facoltà di Medicina e Chirurgia
si consegue la laurea in “riabilitazione psichiatrica”.
I laureati in “riabilitazione
psichiatrica”, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, articolo 2, comma 1,
operatori delle professioni sanitarie dell’area della riabilitazione che
svolgono con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli
individui e della collettività, attività dirette alla prevenzione, alla cura,
alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al fine di
espletare le competenze proprie previste dai relativi profili professionali. I
laureati della classe sono dotati di un’adeguata preparazione nelle discipline
di base, tale da consentire loro la migliore comprensione dei più rilevanti
elementi che sono alla base dei processi patologici sui quali si focalizza il
loro intervento riabilitativo e/o terapeutico in età evolutiva, adulta e geriatrica. Devono inoltre saper utilizzare almeno una lingua
dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per
lo scambio di informazioni generali. Le strutture didattiche devono pertanto
individuare e costruire altrettanti percorsi formativi atti alla realizzazione
delle diverse figure di laureati funzionali ai profili professionali dai decreti
del Ministero della sanità.
Le strutture didattiche individuano a
tal fine, mediante l’opportuna selezione degli ambiti disciplinari delle
attività formative caratterizzanti, con particolare riguardo ai settori
scientifico-disciplinari professionalizzanti, gli specifici percorsi formativi
delle professioni sanitarie ricomprese nella classe.
In particolare, i laureati nella
classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le
competenze professionali di seguito indicate e specificate riguardo ai singoli
profili identificati con provvedimenti della competente autorità
ministeriale. Il raggiungimento delle competenze professionali si attua
attraverso una formazione teorica e pratica che includa anche l'acquisizione di
competenze comportamentali e che venga conseguita nel contesto lavorativo
specifico di ogni profilo, così da garantire, al termine del percorso formativo,
la piena padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro immediata
spendibilità nell'ambiente di lavoro. Particolare rilievo, come parte integrante
e qualificante della formazione professionale, riveste l'attività formativa
pratica e di tirocinio clinico, svolta con la supervisione e la guida di tutori
professionali appositamente assegnati, coordinata da un docente appartenente al
più elevato livello formativo previsto per ciascun profilo professionale e
corrispondente alle norme definite a livello europeo ove esistenti. I laureati
della classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le
competenze previste dagli specifici profili professionali. In particolare,
nell’ambito della professione sanitaria del tecnico della riabilitazione
psichiatrica, i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni
previste dal D.M. del Ministero della
sanità in corso di
perfezionamento; ovvero svolgono, nell’ambito di un progetto terapeutico
elaborato in un équipe multidisciplinare, interventi riabilitativi ed educativi
sui soggetti con disabilità psichica. I laureati in riabilitazione psichiatrica
collaborano alla valutazione della disabilità psichica e delle potenzialità del
soggetto, analizza bisogni e istanze evolutive e rivela le risorse del contesto
familiare e socio-ambientale, collaborano all’identificazione degli obiettivi
formativo-terapeuci e di riabilitazione psichiatrica nonché alla formulazione
dello specifico programma di intervento mirato al recupero e allo sviluppo del
soggetto in trattamento; attuano interventi volti
all’abilitazione/riabilitazione dei soggetti alla cura di sé e alle relazioni
interpersonali di varia complessità nonché, ove possibile, ad un’attività
lavorativa; operano nel contesto della prevenzione primaria sul territorio, al
fine di promuovere lo sviluppo delle relazioni di rete, per favorire
l’accoglienza e la gestione delle situazioni a rischio di patologie manifestate;
operano sulle famiglie e sul contesto sociale dei soggetti, allo scopo di
favorirne
il reinserimento nella comunità;
collaborano alla valutazione degli esiti del programma di abilitazione e
riabilitazione nei singoli soggetti, in relazione agli obiettivi prefissati;
contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono
direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale; svolgono
la loro attività professionale in strutture e servizi sanitari pubblici o
privati, in regime di dipendenza o libero-professionale.
CORSO DI LAUREA “TECNICO DI RADIOLOGIA
MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA”
OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
Nella Facoltà di Medicina e Chirurgia
si consegue la laurea per “Tecnico di radiologia medica, per immagini e
radioterapia”.
I laureati “tecnici di
radiologia medica, per immagini e radioterapia” sono, ai sensi della
legge 10 agosto 2000, n. 251, articolo 3, comma 1, operatori delle professioni
sanitarie dell’area tecnicodiagnostica e dell’area tecnico-assistenziale che
svolgono, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie
alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla
persona, ovvero attività tecnico-assistenziale, in attuazione di quanto previsto
nei regolamenti concernenti l’individuazione delle figure e dei relativi profili
professionali definiti con decreto del Ministro della sanità.
I laureati nella classe sono dotati di un’adeguata
preparazione nelle discipline di base, tale da consentire loro la migliore
comprensione dei più rilevanti elementi che sono alla base dei processi
patologici che si sviluppano in età evolutiva, adulta e geriatrica, sui quali si
focalizza il loro intervento diagnostico. Devono inoltre saper utilizzare almeno
una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di
competenza e per lo scambio di informazioni generali.
Le strutture didattiche devono
individuare e costruire altrettanti percorsi formativi atti alla realizzazione
delle diverse figure di laureati funzionali ai profili professionali individuati
dai decreti del Ministero della sanità.
Le strutture didattiche individuano a
tal fine, mediante l’opportuna selezione degli ambiti disciplinari delle
attività formative caratterizzanti, con particolare riguardo ai settori
scientifico-disciplinari professionalizzanti, gli specifici percorsi formativi
delle professioni sanitarie ricomprese nella classe.
In particolare, i laureati nella
classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le
competenze professionali di seguito indicate e specificate riguardo ai singoli
profili identificati con provvedimenti della competente autorità ministeriale.
Il raggiungimento delle competenze professionali si attua attraverso una
formazione teorica e pratica che includa anche l'acquisizione di competenze
comportamentali e che venga conseguita nel contesto lavorativo specifico di ogni
profilo, così da
garantire, al
termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie
competenze e la loro immediata spendibilità nell'ambiente di lavoro. Particolare
rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione professionale,
riveste l'attività formativa pratica e di tirocinio clinico, svolta con la
supervisione e la guida di tutori professionali appositamente assegnati,
coordinata da un docente appartenente al più elevato livello formativo previsto
per ciascun profilo professionale e corrispondente alle norme definite a livello
europeo ove esistenti.
I laureati della classe, in funzione
dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze previste dagli
specifici profili professionali di cui alle aree individuate dal decreto del
Ministero della sanità in corso di perfezionamento, citato nelle premesse. In
particolare, nell’ambito della professione sanitaria di tecnico di radiologia
medica, per immagini e radioterapia, i laureati sono operatori sanitari cui
competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 26
settembre 1994, n. 746 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero sono
responsabili degli atti di loro competenza e sono autorizzati ad espletare
indagini e prestazioni radiologiche, nel rispetto delle norme di radioprotezione
previste dall’Unione Europea. I laureati in tecniche diagnostiche radiologiche
sono abilitati a svolgere, in conformità a quanto disposto dalla legge 31
gennaio 1983, n. 25, in via autonoma, o in collaborazione con altre figure
sanitarie, su prescrizione medica tutti gli interventi che richiedono l'uso di
sorgenti di radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, di energie
termiche, ultrasoniche, di risonanza magnetica nucleare nonché gli interventi
per la protezionistica fisica o dosimetrica; partecipano alla programmazione e
organizzazione del lavoro nell'ambito della struttura in cui operano nel
rispetto delle loro competenze; programmano e gestiscono l'erogazione di
prestazioni polivalenti di
loro competenza in collaborazione
diretta con il medico radiodiagnosta, con il medico nucleare, con il medico
radioterapista e con il fisico sanitario, secondo protocolli diagnostici e
terapeutici preventivamente definiti dal responsabile della struttura; sono
responsabili degli atti di loro competenza, in particolare controllando il
corretto funzionamento delle apparecchiature loro affidate, provvedendo alla
eliminazione di inconvenienti di modesta entità e attuando programmi di verifica
e controllo a garanzia della qualità secondo indicatori e standard predefiniti;
svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie pubbliche o private, in
rapporto di dipendenza o libero professionale; contribuiscono alla formazione
del personale di supporto e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo
al loro profilo professionale e alla ricerca.
CORSO DI LAUREA “TECNICO DI LABORATORIO
BIOMEDICO”
OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
Nella Facoltà di Medicina e Chirurgia
si consegue la laurea per “tecnico di laboratorio bio-medico”.
I laureati “tecnici di laboratorio
bio-medico” sono, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, articolo 3, comma
1, operatori delle professioni sanitarie dell’area tecnico-diagnostica e
dell’area tecnicoassistenziale che svolgono, con autonomia professionale, le
procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su
materiali biologici o sulla persona, ovvero attività tecnicoassistenziale, in
attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l’individuazione delle
figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del Ministro
della sanità. I laureati nella classe sono dotati di un’adeguata preparazione
nelle discipline di base, tale da consentire loro la migliore comprensione dei
più rilevanti elementi che sono alla base dei processi patologici che si
sviluppano in età evolutiva, adulta e geriatrica, sui quali si focalizza il loro
intervento diagnostico. Devono inoltre saper utilizzare almeno una lingua
dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per
lo scambio di informazioni generali. Le strutture didattiche devono individuare
e costruire altrettanti percorsi formativi atti alla realizzazione delle diverse
figure di laureati funzionali ai profili professionali individuati dai decreti
del Ministero della sanità.
Le strutture didattiche individuano a
tal fine, mediante l’opportuna selezione degli ambiti disciplinari delle
attività formative caratterizzanti, con particolare riguardo ai settori
scientifico-disciplinari professionalizzanti, gli specifici percorsi formativi
delle professioni sanitarie ricomprese nella classe. In particolare, i laureati
nella classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le
competenze professionali di seguito indicate e specificate riguardo ai singoli
profili identificati con provvedimenti della competente autorità ministeriale.
Il raggiungimento delle competenze professionali si attua attraverso una
formazione teorica e pratica che includa anche l'acquisizione di competenze
comportamentali e che venga conseguita nel contesto lavorativo specifico di ogni
profilo, così da garantire, al termine del percorso formativo, la piena
padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro immediata spendibilità
nell'ambiente di lavoro. Particolare rilievo, come parte integrante e
qualificante della formazione professionale, riveste l'attività formativa
pratica e di tirocinio clinico, svolta con la supervisione e la guida di tutori
professionali appositamente assegnati, coordinata da un docente appartenente al
più elevato livello formativo previsto per ciascun profilo professionale e
corrispondente alle norme definite a livello europeo ove esistenti. I laureati
della classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le
competenze previste dagli specifici profili professionali di cui alle aree
individuate dal decreto del Ministero della sanità in corso di perfezionamento,
citato nelle premesse.
In particolare, nell’ambito della
professione sanitaria del tecnico di laboratorio biomedico, i laureati sono
operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M Ministero
della sanità 26 settembre 1994, n. 745 e successive modificazioni ed
integrazioni; ovvero sono responsabili degli atti di loro competenza, svolgono
attività di laboratorio di analisi e di ricerca relative ad analisi biomediche e
biotecnologiche ed in particolare di biochimica, di microbiologia e virologia,
di farmacotossicologia, di immunologia, di patologia clinica, di ematologia, di
citologia e di istopatologia. I laureati in tecniche diagnostiche di laboratorio
biomedico svolgono con autonomia tecnico professionale le loro prestazioni
lavorative in diretta collaborazione con il personale laureato di laboratorio
preposto alle diverse responsabilità operative di appartenenza; sono
responsabili, nelle strutture di laboratorio, del corretto adempimento delle
procedure analitiche e del loro operato, nell'ambito delle loro funzioni in
applicazione dei protocolli di lavoro
definiti dai dirigenti responsabili; verificano la corrispondenza delle
prestazioni erogate agli indicatori e standard predefiniti dal responsabile
della struttura; controllano e verificano il corretto funzionamento delle
apparecchiature utilizzate, provvedono alla manutenzione ordinaria ed alla
eventuale eliminazione di piccoli inconvenienti; partecipano alla programmazione
e organizzazione del lavoro nell'ambito della struttura in cui operano; svolgono
la loro attività in strutture di laboratorio pubbliche e private, autorizzate
secondo la normativa vigente, in rapporto di dipendenza o libero-professionale;
contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono
direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale e alla
ricerca.
CORSO DI LAUREA “TECNICO ORTOPEDICO”
OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
Nella Facoltà di Medicina e Chirurgia
si consegue la laurea per “TECNICO ORTOPEDICO”.
I laureati “tecnici ortopedici”
sono, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, articolo 3, comma 1,
operatori delle professioni sanitarie dell’area tecnico-diagnostica e dell’area
tecnico-assistenziale che svolgono, con autonomia professionale, le procedure
tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali
biologici o sulla persona, ovvero attività tecnico-assistenziale, in attuazione
di quanto previsto nei regolamenti concernenti l’individuazione delle figure e
dei relativi profili professionali definiti con decreto del Ministro della
sanità. I laureati nella classe sono dotati di un’adeguata preparazione nelle
discipline di base, tale da consentire loro la migliore comprensione dei più
rilevanti elementi che sono alla base dei processi patologici che si sviluppano
in età evolutiva, adulta e geriatrica, sui quali si focalizza il loro intervento
diagnostico. Devono inoltre saper utilizzare almeno una lingua dell'Unione
Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio
di informazioni generali. Le strutture didattiche devono individuare e costruire
altrettanti percorsi formativi atti alla realizzazione delle diverse figure di
laureati funzionali ai profili professionali individuati dai decreti del
Ministero della sanità.
Le strutture didattiche individuano a
tal fine, mediante l’opportuna selezione degli ambiti disciplinari delle
attività formative caratterizzanti, con particolare riguardo ai settori
scientifico-disciplinari professionalizzanti, gli specifici percorsi formativi
delle professioni sanitarie ricomprese nella classe. In particolare, i laureati
nella classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le
competenze professionali di seguito indicate e specificate riguardo ai singoli
profili identificati con provvedimenti della competente autorità ministeriale.
Il raggiungimento delle competenze professionali si attua attraverso una
formazione teorica e pratica che includa anche l'acquisizione di competenze
comportamentali e che venga conseguita nel contesto lavorativo specifico di ogni
profilo, così da garantire, al termine del percorso formativo, la piena
padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro immediata spendibilità
nell'ambiente di lavoro. Particolare rilievo, come parte integrante e
qualificante della formazione professionale, riveste l'attività formativa
pratica e di tirocinio clinico, svolta con la supervisione e la guida di tutori
professionali appositamente assegnati, coordinata da un docente appartenente al
più elevato livello formativo previsto per ciascun profilo professionale e
corrispondente alle norme definite a livello europeo ove esistenti. I laureati
della classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le
competenze previste dagli specifici profili professionali di cui alle aree
individuate dal decreto del Ministero della sanità in corso di perfezionamento,
citato nelle premesse. In particolare, nell’ambito della professione sanitaria
del tecnico ortopedico, i laureati sono operatori sanitari cui competono le
attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 14 settembre 1994, n.
665 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero operano, su prescrizione
medica e successivo collaudo, la costruzione e/o adattamento, applicazione e
fornitura di protesi, ortesi e di ausili
sostitutivi, correttivi e di sostegno
dell'apparato locomotore, di natura funzionale ed estetica, di tipo meccanico o
che utilizzano l'energia esterna o energia mista corporea ed esterna, mediante
rilevamento
diretto sul paziente di
misure e modelli. I laureati in tecniche ortopediche, nell'ambito delle loro
competenze, addestrano il disabile all'uso delle protesi e delle ortesi
applicate; svolgono, in collaborazione con il medico, assistenza tecnica per la
fornitura, la sostituzione e la riparazione delle protesi e delle ortesi
applicate; collaborano con altre figure professionali al trattamento
multidisciplinare previsto nel piano di riabilitazione; sono responsabili
dell'organizzazione, pianificazione e qualità degli atti professionali svolti
nell'ambito delle loro mansioni; svolgono la loro attività professionale in
strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o
liberoprofessionale.
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