RegIO DECRETO 16 AgOSTO 1909, n. 615
Regolamento per l'esecuzione della legge 14
febbraio 1904, n. 36
(GUF 16 SETTEMBRE 1909, n. 217)
Art. 1
Sono
ammessi sotto la denominazione di manicomi e sottoposti alle prescrizioni della
legge 4 febbraio 1904, n. 36, e del presente regolamento tutti gli
istituti pubblici provinciali, le istituzioni pubbliche di beneficenza e gli
stabilimenti privati che, sotto qualsiasi denominazione di ricoveri, case o
ville di salute, asili e simili, ricevano alienati di qualunque genere.
Art. 2
Sono
comprese sotto la denominazione di case private, di cui al 2° e 3° comma
dell’art. 1 della legge, tutte quelle case private, esclusa la casa propria
dell’alienato o della sua famiglia, che, senza essere organizzate a
stabilimento, ricevano uno o due alienati, a norma degli articoli 13, 14 e 15
del presente regolamento.
Art. 3
Ogni
manicomio, sia pubblico che privato, non può ricoverare che il numero di
alienati consentito dalla capacità dei locali di cui dispone, e deve avere i
locali ripartiti in guisa da assicurare la separazione dei due sessi e delle
diverse categorie di alienati.
Art. 4
Ogni
manicomio, sia pubblico che privato, deve corrispondere a tutte le esigenze
dell’igiene, e deve avere:
a) locali distinti per accogliere i ricoverati in osservazione con una o più
camere per gli agitati e pericolosi;
b) locali ove i malati possano occuparsi nel lavoro, preferibilmente
in forma di colonie agricole;
c) locali di isolamento per i pericolosi ricoverati definitivamente e,
se il manicomio ricovera mentecatti a carico della Provincia, anche per gli
imputati prosciolti, a norma dell’art. 46 del Codice penale e per i
condannati che hanno scontata la pena;
d) locali di isolamento per malattie infettive;
e) locali speciali per i ricoverati in osservazione giudiziaria;
/) gabinetto fornito di quanto è necessario allo studio, alla diagnosi e alla
cura dei malati.
I manicomi giudiziari devono avere un locale particolare per l’autopsia degli
alienati.
Art. 5
Sono
esenti dall’obbligo dei reparti di osservazione e di lavori:
a) le cliniche psichiatriche, le quali funzionino come reparti di osservazione;
b) gli istituti privati e i reparti per pensionanti negli Istituti
pubblici, quando gli uni e gli altri abbiano dimora distinta per ciascun
pensionante;
c) le sezioni di ospedali, in cui gli alienati siano provvisoriamente
ammessi o trasferiti da altre sezioni dell’ospedale stesso.
Art. 6
Gli
Istituti pubblici o privati, destinati a ricoverare soltanto mentecatti cronici
tranquilli, epilettici innocui, cretini, idioti ed in generale, individui
colpiti da infermità mentale inguaribile, non pericolosi a sé e agli altri,
devono corrispondere alle esigenze d’igiene e d’assistenza proprie degli ospizi
o ricoveri di individui affetti da malattie fisiche aventi carattere cronico ed
inguaribile.
L’amministrazione dei manicomi pubblici è rispettivamente affidata :
a)
al Consiglio Provinciale , il quale la esercita per mezzo della Giunta
provinciale, pei manicomi mantenuti dalle Province;
b)
ad un Consiglio nominato dai rispettivi Consigli provinciali, per quelli
consorziali, secondo le speciali disposizioni dei relativi atti di costituzione:
c)
all’Ente Comunale di Assistenza od all’amministrazione speciale
dell’Opera pia, in conformità della legge e delle tavole di fondazione, per i
manicomi che hanno carattere d’istituzione pubblica di beneficenza.
Art. 8
La Giunta provinciale ed il Consiglio consorziale possono delegare, nei limiti e colle cautele da stabilirsi nel regolamento organico di ciascun manicomio ed in conformità del 2° comma dell’art. 32, l’esercizio delle rispettive funzioni amministrative di vigilanza e di esecuzione ad uno o più dei propri membri, da scegliersi preferibilmente tra quelli che dimorano nel luogo ove il manicomio ha sede.
Art. 9
L’amministrazione dei manicomi privati è regolata da
particolari statuti e regolamenti. Deve però essere notificato al medico
provinciale ed al procuratore del Re il nome dell’amministratore e di quello
che sia destinato a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento, ed ogni
cambiamento che si verificasse al riguardo.
Art. 10
I
manicomi pubblici dovranno avere, oltre al regolamento speciale prescritto
dall’art. 5 della legge, un regolamento organico
Chiunque intenda istituire uno stabilimento pel ricovero e la cura degli
alienati deve presentare domanda al medico provinciale, corredata del piano
edilizio, del progetto di regolamento speciale di cui all’art. 5 della legge e
di una relazione particolareggiata sull’ordinamento dell’Istituto, sulle norme
igieniche, sull’ubicazione e sull’orientazione di esso, e sul numero di alienati
che l’Istituto è destinato a ricevere. La relazione deve dimostrare anche
l’osservanza di tutte le prescrizioni contenute nell’art. 4, salvo il disposto
dell’art. 6.
Il
medico provinciale, compiute con la Commissione di vigilanza le occorrenti
verifiche, e sentito il parere della Commissione stessa e del Consiglio
provinciale di sanità, nonché, ove lo creda opportuno, quello di altri tecnici,
se ritiene che l’autorizzazione possa essere concessa, trasmette con la sua
relazione gli atti al Ministero della sanità, per l’approvazione, da parte del
Consiglio superiore di sanità, prescritta dal secondo comma dell’art. 5 della
legge, del regolamento speciale dell’Istituto. Soltanto dopo l’approvazione del
regolamento il prefetto rilascia l’autorizzazione con un suo decreto nel quale
determina anche il numero massimo degli alienati che possono essere ricoverati
nell’Istituto.
Art. 13
Non
può essere autorizzata la cura in una casa privata che per uno o due alienati.
Art. 14
Perché possa essere autorizzata la cura in una casa privata, che non sia la casa
propria dell’alienato o della sua famiglia, occorre che sia dimostrata:
a) la salubrità della casa e la sua capacità a ricevervi convenientemente
l’alienato, e l’adatta disposizione degli ambienti;
b)la sua ubicazione, che deve essere fuori dei centri abitati, ed avere
possibilmente una sufficiente estensione di terreno annesso;
c)la possibilità che l’alienato sia adibito a qualche lavoro
preferibilmente agricolo;
d) la composizione della famiglia ed i lavori in cui essa è occupata, in
maniera che si scorga se l’alienato possa avere la dovuta cura ed assistenza, e
sia eliminata ogni probabilità di pericolo per l’alienato o per gli altri, e di
pubblico scandalo;
e) la buona condotta e la moralità dei componenti la famiglia;
f) l’assistenza medica assicurata, con l’indicazione del sanitario che
assumerebbe la cura dell’alienato.
Chiunque intenda ottenere
l’autorizzazione per la cura di alienati estranei nella propria casa, deve
farne domanda al medico provinciale. Il medico provinciale, assunte le debite
informazioni, e compiute all’occorrenza le opportune verifiche, se riconosce
che la domanda meriti di essere accolta, la fa iscrivere in apposito elenco
del quale dà partecipazione al procuratore del Re della circoscrizione in cui
ha sede il manicomio e al direttore di quest’ultimo.
Art. 16
Il
direttore del manicomio può istruire speciali corsi teorico-pratici per coloro
che intendono ricevere alienati in casa privata. Tali corsi non possono durare
meno di sei mesi e possono essere fusi coi corsi di cui all’art. 24 del presente
regolamento.
Nessuno può essere nominato a qualsiasi ufficio nei
manicomi pubblici e privati , se non sia cittadino italiano e maggiore di età,
salvo l’eccezione prevista dall’art. 23, e se non abbia serbato costantemente
buona condotta morale e civile. Gli amministratori dei manicomi privati, che
adibiscono impiegati in contravvenzioni alle disposizioni del presente articolo,
sono soggetti ad una pena pecuniaria estensibile a lire trecento.
Art. 18
Per
l’approvazione delle deliberazioni di nomina degli impiegati e salariati di
manicomi pubblici, compresi i consorziali, nulla è innovato alle disposizioni
delle leggi sull’amministrazione comunale e provinciale e sulle istituzioni
pubbliche di beneficenza.
Art. 19
Nei manicomi pubblici la nomina del direttore e dei medici, sia
primari che assistenti, non può aver luogo che per concorso. La nomina
viene fatta rispettivamente dal Consiglio provinciale, o dalla rappresentanza
consorziale, o dall’Amministrazione dell’istituzione pubblica di beneficenza,
fra i primi tre classificati dalla Commissione di cui nell’articolo seguente.
Pei manicomi privati la nomina deve essere denunciata al medico provinciale, che
può annullare nel termine di 30 giorni dal ricevimento della notifica, se il
nominato non ha, oltre a quelli stabiliti dall’art. 17 i necessari requisiti di
moralità e competenza tecnica, di cui all’art. 21.
Art. 20
I
concorsi per la nomina del direttore e dei medici di un manicomio pubblico
devono essere fatti per titoli scientifici e pratici e giudicati da una
Commissione composta di tre membri,cioè di un professore universitario di
psichiatria, compresi i liberi decenti, di un direttore di manicomio e di un
componente a scelta dell‘Amministrazione da cui dipende il manicomio stesso.I
membri delle Commissioni esaminatrici non debbono essere parenti né affini
entro il quarto grado dei concorrenti, e non debbono essere interessati in
alcun modo, neanche indiretto, nella gestione del manicomio.
Art. 21
Per essere ammessi al
concorso per la nomina a direttore occorre comprovare di possedere i requisiti
previsti dall’art. 17, e di aver prestato servizio in manicomi od in cliniche
psichiatriche per non meno di un quadriennio.
Art. 22
Nei
manicomi pubblici e privati il personale di vigilanza, sotto qualsiasi
denominazione eserciti le sue funzioni, e cioè di sorveglianti, di capi
infermieri o simili, deve essere scelto fra persone che abbiano speciali
attitudini ed adeguata cultura, e che abbiano riportato l’attestato di idoneità
alla qualità di sorveglianti di cui all’art. 24. La nomina sarà fatta su
proposta del direttore.
Gli
infermieri, sia di manicomi pubblici che privati, debbono essere dotati di sana
costituzione fisica, riconosciuta con apposita visita medica, aver serbato buona
condotta morale e civile, saper leggere e scrivere ed aver compiuti i 18 anni.
Il direttore del
manicomio, o personalmente, o per mezzo dei medici del manicomio stesso da lui
prescelti, deve istituire corsi speciali teorico-pratici per l’istruzione degli
infermieri provvisori ed effettivi e possibilmente anche per la formazIone di un
buon personale di vigilanza.
Il ministro della sanità può sulla proposta della Commissione provinciale di vigilanza, rilasciare attestati di benemerenza ai direttori e medici di manicomi pubblici e privati, i quali si siano specialmente segnalati per attitudine e zelo nel tenere i corsi di cui nei precedenti articoli 16 e 24.
La nomina dei medici, del personale di sorveglianza e degli infermieri dei manicomi pubblici diventa definitiva dopo due anni di esperimento.
Il licenziamento dei medici deve essere deliberato almeno tre mesi prima della scadenza del biennio dal Consiglio provinciale o dalla rappresentanza consorziale, o dall’Amministrazione dell’istituzione pubblica di beneficenza. Trascorso il periodo di esperimento, le Amministrazioni predette non possono licenziare il medico se non per motivi gravi che debbono essergli contestati in iscritto, con invito a presentare, pure in iscritto, nel termine di giorni 15, le sue giustificazioni. La relativa deliberazione motivata dovrà essere presa dal Consiglio provinciale con l’intervento almeno di due terzi dei consiglieri assegnati alla Provincia, o alla rappresentanza consorziale, o dall’Amministrazione della istituzione pubblica di beneficenza col voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri componenti l’assemblea consorziale o l’Amministrazione stessa.
Art. 28
Al
direttore dei manicomi pubblici e privati per l’esercizio della piena autorità
sul servizio interno sanitario e dell’alta sorveglianza su quello economico per
tutto ciò che concerne il trattamento dei malati, nonché per l’esercizio del
potere disciplinare sul personale dipendente, spetta
a) provvedere all’ammissione ed al licenziamento dei malati, secondo le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento;
b) sopraintendere alla cura fisica e morale dei ricoverati e regolarne i rapporti colle famiglie ed esterni
c) organizzare tutti i servizi dello stabilimento, provocando all’occorrenza
i provvedimenti dell’Amministrazione, in modo rispondente agli interessi di esso
e sopra tutto al benessere dei ricoverati, all’igiene, alla sicurezza, al decoro
dell’istituto, in conformità ai progressi della scienza e della tecnica dei
manicomi;
d) distribuire e regolare le funzioni dei medici e del personale di
vigilanza e degli infermieri, in modo che ciascuno abbia la responsabilità
effettiva del rispettivo ufficio;
e) vigilare a che tutto il personale dello stabilimento, in ogni ramo del
servizio, adempia ai propri doveri, ed esercitare i poteri disciplinari
affidatigli dai rispettivi regolamenti;
f) denunciare alle competenti autorità qualsiasi fatto accaduto o atto
compiuto da persone addette allo stabilimento, che cada sotto la sanzione del
Codice penale o di altre leggi vigenti;
g) sorvegliare
tutto ciò che concerne il servizio economico interno.
Per
le case di salute speciali presso gli ospedali civili, destinate abitualmente a
servire di ricovero ad un numero limitato di alienati cronici e tranquilli, le
funzioni di direttore possono essere esercitate, agli effetti della legge e del
presente regolamento, dal direttore medico dell’ospedale al quale è annessa la
casa di salute, od, in mancanza, da chi ne esercita le funzioni.
Se la
casa di salute è affidata ad un medico specialista, questi deve avere i
requisiti contemplati dall’art. 21 ed esercita le funzioni di cui all’art. 28,
meno quelle indicate nella lettera g).
Nelle sezioni di ospedali,
che sono comparti di osservazione per alienati, la nomina dello specialista
deve essere fatta per concorso, colle norme degli articoli 19, 20 e 21. Ad esso
spetteranno le funzioni, di cui all’art, 28, meno quelle indicate nella
lettera g).Nelle cliniche psichiatriche che
funzionano da comparti di osservazione tutte le funzioni, di cui all’art. 28,
spetteranno al direttore della clinica.
Nei
manicomi pubblici il servizio economico interno è affidato ad un economo, a cui
spetta la diretta responsabilità dell’esecuzione dei provvedimenti relativi, e
che presta la prescritta cauzione, nei modi e nella misura che verrà stabilita
con regolamento, di cui al precedente art. 10.
Spetta ai medici di sezione, od a coloro che ne hanno le funzioni, la cura dei
malati e la vigilanza e la responsabilità del servizio tecnico e disciplinare
nei reparti rispettivi.
Spetta al personale di vigilanza, sotto gli ordini del direttore e dei medici,
di curare che dagli infermieri e dal personale di servizio siano rigorosamente
osservate le prescrizioni e gli orari, e sia mantenuta desta l’attività e lo
zelo di essi, riferendo ai superiori intorno alle eventuali mancanze del
personale ed a tutto ciò che riguarda i malati ed il servizio.
Spetta agli infermieri, sotto la dipendenza del direttore, dei medici e dei capi
infermieri, di sorvegliare ed assistere i malati affidati a ciascuno di essi;
vigilare attentamente affinché questi non nuocciano a sé e agli altri, e sia
provveduto ad ogni loro bisogno; curare, per quanto è possibile, di adibirli a
quelle occupazioni che dai medici fossero indicate come adatte all’indole e alle
attitudini di ciascuno; eseguire tutte le prescrizioni impartite dai superiori
per la buona manutenzione dei locali, degli arredi, ecc., e riferire
immediatamente ai superiori stessi tutto quanto concerne i malati ed il
servizio.
Il servizio medico, di infermieri e di vigilanza non deve mancare né di giorno né di notte e deve essere assicurato nei modi o coi turni da stabilirsi nei regolamenti speciali, provvedendo a che tutto il personale di assistenza abbia il necessario riposo.
L’ammissione degli alienati in un manicomio o la cura in una casa privata, che
non sia quella dell’alienato o della sua famiglia, deve essere chiesta dai
parenti nell’ordine in cui sono tenuti agli alimenti, ai termini dell’articolo
142 del Codice civile, ovvero da tutori, protutori o curatori
La
domanda pel ricovero in un manicomio, o per l’autorizzazione della cura in una
casa privata di un alienato, deve essere presentata al pretore o all’autorità
locale di pubblica sicurezza e firmata da chi la produce e portare
l’indicazione del domicilio, della condizione del richiedente e dei suoi
rapporti con l’alienato, e il visto del sindaco del Comune dove questi dimora.Insieme
alla domanda, le persone indicate dall’art. 36 debbono presentare il certificato
medico, e, se non trattasi di caso d’urgenza, l’atto di notorietà di cui al
secondo comma dell’art. 2 della legge.
Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico esercente non vincolato da legami di parentela, entro il quarto grado civile, col malato, col direttore o proprietario del manicomio, né appartenente al manicomi stesso, o alla casa di salute avente reparti anche per alienati.
Il
certificato medico deve attestare:
a)
l’indole della infermità mentale, indicando i sintomi, l’origine, il decorso di
essa;
b] i
fatti specifici enunciati in modo chiaro e particolareggiato, dai quali si
deduca la manifesta tendenza dell’individuo a commettere violenza contro sé
stesso o contro gli altri od a riuscire di pubblico scandalo;
c] la
necessità di ricoverare il malato nel manicomio, attestando, ove occorra, la
necessità dell’immediato ricovero d’urgenza;
d) la
possibilità di trasportare l’alienato al manicomio per le condizioni tisiche in
cui sì trova senza grave documento della sua salute.
Il
certificato deve essere rilasciato in duplice copia, una per uso dell’autorità
giudiziaria o di pubblica sicurezza e l’altra per uso del direttore del
manicomio, a norma degli articoli seguenti.
L’atto di notorietà deve essere ricevuto dal pretore, o, nei Comuni che non sono
sede di pretura, dal sindaco, e deve risultare dalle deposizioni giurate di
quattro testimoni che abbiano i requisiti dì legge, siano riconosciuti come
persone probe e degne di fede, e siano estranei alla famiglia dell’allenato, ma
possibilmente dimoranti in prossimità della casa di quest’ultimo. L’atto di
notorietà deve essenzialmente riguardare i fatti specifici dì cui alla lettera
b) dell’articolo precedente e le circostanze che fanno ritenere lo stato da
alienazione mentale dell’individuo.
Il
certificato medico e l’atto di notorietà non sono più validi se presentati dopo
quindici giorni dalla loro data.
L’autorità locale di pubblica sicurezza, appena viene a conoscenza in seguito a
denuncia od altrimenti di un caso di alienazione mentale, se scorge in esso
l’assoluta urgenza di provvedere immediatamente senza attendere l’autorizzazione
del ricovero provvisorio stesso in base al certificato medico ed in conformità
al 3° comma dell’articolo 2 della legge.
Il
pretore del mandamento dove trovasi l’alienato emette l’ordinanza di
autorizzazione del ricovero di esso in via provvisoria nel manicomio, qualora
dal certificato medico risulti che possa essere trasportato.
Sulle
domande di autorizzazione alla cura in case private, le quali risultino conformi
alle disposizioni degli articoli 13 e 16 del presente regolamento, il
procuratore della Repubblica provvede in via provvisoria.
Contemporaneamente alla autorizzazione del ricovero in via provvisoria il
pretore, e rispettivamente il procuratore della Repubblica, assunte sommane
informazioni sulla condizione economica dell’alienato e sui suoi rapporti di
famiglia, provvede, ove ne sia il caso, alla custodia provvisoria dei beni di
lui mediante l’apposizione d’ufficio de sigilli nelle forme prescritte dal
Codice di procedura civile o con la nomina di un semplice custode o in quell’altro
modo che ritenga più conveniente. Se l’alienato non è del mandamento, o ha
aziende e beni fuori del mandamento, provoca subito analoghi provvedimenti dal
pretore o dai pretori locali.
L’ordinanza di autorizzazione del ricovero provvisorio in un manicomio, se
emessa dal pretore, è comunicata coi relativi documenti all’autorità locale di
pubblica sicurezza, la quale in ogni caso provvede all’invio ed
all’accompagnamento dell’alienato al manicomio destinato ad accogliere gli
alienati poveri della Provincia.Quando non si tratti di famiglia povera, il
trasporto ha luogo a spese della famiglia, e rispettivamente delle persone
tenute a prestare all’alienato gli alimenti, ai termini dell’art. 142 del
Codice civile , all’istituto prescelto dalla famiglia. Quando questa lo domandi,
o sia richiesto da ragioni d’urgenza, provvede al trasporto l’autorità di
pubblica sicurezza.
A
richiesta dell’Amministrazione dei manicomi pubblici e delle Amministrazioni
provinciali interessate, il sindaco deve trasmettere ad esse i seguenti
documenti in carta libera per uso interno di ufficio, per ciascun alienato:
a) situazione di famiglia, in
cui debbono essere compresi anche i parenti indicati dall’art. 142 del Codice
civile;
b) certificato relativo alle condizioni economiche dell’alienato e di ciascun
dei parenti di lui,contemplati dal citato articolo 142.A tale certificato
debbono essere uniti quello dell’agente delle imposte dirette e dell’esattore,
relativi a tutte le menzionate persone, da rilasciarsi su richiesta del sindaco
stesso.In caso di omissione o di ingiustificato ritardo oltre i trenta giorni,
ovvero di attestazioni incomplete od inesatte, i sindaci, gli agenti delle
imposte o gli esattori sono soggetti all’ammenda da L. 10 a L. 50, salva la
facoltà dell’Amministrazione di ricorrere al prefetto perché provveda d’ufficio
a carico di chi di ragione, ai termini della legge comunale.
Per
gli alienati esteri tiene luogo dei documenti prescritti dall’articolo
precedente un attestato del console dello Stato cui l’alienato appartiene, nel
quale siano indicate, con la maggiore precisione che sarà possibile, nome,
cognome, paternità, età, luogo di nascita e di domicilio, professione,
condizioni economiche e di famiglia dell’alienato
Dopo
un periodo di osservazione che deve essere il più breve possibile e non eccedere
i quindici giorni, il direttore del manicomio trasmette al procuratore della
Repubblica presso il tribunale del luogo ove ha sede il manicomio stesso, una
relazione circa la natura e il grado della malattia, esprimendo il proprio
giudizio se l’ammalato si trovi nelle condizioni previste dall’art. 1 della
legge, e debba essere quindi trattenuto in un manicomio, ovvero se, trovandosi
nelle condizioni indicate al comma 1° dell’articolo 6, debba essere trasferito
nel riparto speciale o negli Istituti indicati nel detto articolo, o affidato a
persona privata, qualora per il suo stato di famiglia non possa essere mantenuto
e vigilato a domicilio.
Il tribunale del luogo ove ha sede il manicomio, su istanza del procuratore della Repubblica, provvedendo in Camera di consiglio, fatte le indagini che crede necessarie, emette il decreto che ordina l’immediato licenziamento di quelli che sono risultati non affetti da alienazione mentale o affetti da deficienza mentale in grado tale da non rendere necessario il ricovero; di coloro che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 1 della legge autorizza il definitivo ricovero nei manicomio; degli altri autorizza il ricovero nei reparti speciali o negli istituti indicati nell’art. 6, o il mantenimento e vigilanza a domicilio o la consegna a persona privata, secondo che all’Amministrazione provinciale parrà più opportuno disporre con le modalità stabilite dall’art. 61.Con lo stesso decreto il tribunale nomina, ove occorra, un amministratore provvisorio per l’alienato.Il procuratore della Repubblica comunica l’ordinanza del ricovero definitivo, coi relativi documenti, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione ha domicilio l’alienato.Nei casi di individui riconosciuti non alienati, il direttore potrà dimetterli in via provvisoria colle norme di cui all’art. 64
Art. 51
Quando non vi sia domanda dei parenti, il procuratore del Re presso il tribunale nella cui giurisdizione ha domicilio l’alienato, in base agli articoli 326 e 339 del Codice civile, ed entro il termine che reputa opportuno, tenuto conto delle particolari condizioni di famiglia ed economiche dell’individuo , provoca i provvedimenti del tribunale circa la tutela e la cura della persona e dei beni di chi sia dichiarato colpito da alienazione mentale.
Art. 52
Dei
decreti del tribunale è data, a cura del procuratore del Re immediata
partecipazione al direttore del manicomio ed al medico provinciale della
Provincia ove il manicomio ha sede.
Quando individui maggiorenni, avendo coscienza del proprio stato di alienazione
parziale di mente, chiedano di essere ricoverati in un manicomio, il direttore,
in caso di assoluta urgenza e sotto la propria responsabilità, può riceverli
provvisoriamente in osservazione, dandone avviso entro ventiquattr’ore al
procuratore del Re salvo a riferirgli, a termini del precedente art. 49, pei
provvedimenti del tribunale, come nei casi ordinati, ed all’autorità di pubblica
sicurezza.
Il direttore del manicomio deve sempre avvisare immediatamente il procuratore del Re dell’avvenuta ammissione provvisoria, nonché del trasferimento di un alienato da un manicomio all’altro.
Art. 55
Per gli alienati nazionali rimpatriati dall’estero e per gli alienati stranieri inviati nei manicomi italiani per esservi curati, il ricovero provvisorio ha luogo per ordine e cura dell’autorità di P.S. in base al certificato medico.
Per gli alienati non regnicoli, il procuratore del Re , l’autorità di pubblica sicurezza e il direttore del manicomio debbono, a seconda dei casi e della rispettiva competenza, fare le occorrenti partecipazioni al Console dello stato cui ciascuno di quelli appartiene nonché al Ministero della Sanità.
Il direttore e i medici di una casa di salute per malattie nervose, nella quale esistono anche reparti per alienati, non possono trasferire un malato nei reparti degli alienati se non con l’osservanza delle disposizioni dell’art. 2 della legge e di quelle del presente regolamento.Chiunque contravvenga a tale divieto è soggetto ad una pena pecuniaria da L.300 a L.1000 senza pregiudizio delle pene maggiori sancite dal Codice penale, e salvi i provvedimenti del medico provinciale ai termini della legge comunale e di quella sulla sanità pubblica.
Durante il periodo di osservazione i ricoverati nei manicomi debbono essere
tenuti costantemente nell’apposito locale prescritto dal secondo comma dell’art.
2 della legge.
L’amministrazione ed i direttori di manicomi non possono rilasciare certificati
di degenza dei malati se non in seguito ad autorizzazione del presidente del
tribunale, che abbia riconosciuto i giusti motivi della richiesta.
Art. 61
Con
deliberazione della Giunta provinciale,per gli alienati a carico della provincia
, e per gli altri sopra domanda dell’esercente la patria potestà, del tutore o
del curatore o del procuratore del Re, il quale anche negli altri casi deve dare
il suo consenso, o, in caso di contestazione, per decreto del tribunale,
l’alienato può essere trasfe-rito da un manicomio all’altro.
In qualunque tempo il
direttore del manicomio può fare trasferire nei reparti speciali o promuovere il
trasferimento negli Istituti di cui a!l’art. 6, degli alienati che riconosca
trovarsi nelle condizioni previste da quelle disposizioni, osservando, quanto
agli Istituti suddetti, le disposizioni del 2° comma dell’art. 61.
L’amministrazione provinciale può disporre che siano consegnati alla famiglia, a
parenti o ad estranei i mentecatti contemplati nell’art. 6, corrispondendo,
quando essi siano poveri, una retta nella misura sempre inferiore alla diana di
degenza, da determinarsi caso per caso, ed avvertendone il procuratore del Re e
l’autorità di pubblica sicurezza.
Qualora la famiglia o i consegnatari trascurino in qualsiasi modo la custodia e
la cura del mentecatto, l’autorità di pubblica sicurezza ne avverte
l’Amministrazione provinciale per gli opportuni provvedimenti.
In ogni manicomio deve
essere tenuto:
a) un registro nominativo, a forma di rubrica alfabetica, di tutti i
ricoverati;
b) un fascicolo personale
per ciascun ricoverato, nel quale debbono essere conservati i documenti
relati-vi all’ammissione, i provvedimenti, le comunicazioni e la corrispondenza
dell’autorità giudiziaria, di quella amministrativa e della famiglia, la
diagnosi e il riassunto mensile delle condizioni dell’alienato, e gli atti
relativi al licenziamento di esso per guarigione od in esperimento o per altra
causa;
e) un
registro in cui siano indicati giorno per giorno, i malati a cui sono applicati
i mezzi di coercizione:
d) un
elenco dei malati dimessi in via di esperimento, per i quali non sia stato
emesso il decreto di licenziamento definitivo;
e) un
elenco dei malati affidati a case private.
Quando il direttore ritiene che l’alienato sia guarito, lo licenzia in via di
prova sotto la propria responsabilità, dandone avviso al procuratore della
Repubblica ed all’autorità di pubblica sicurezza.
Art. 65
Perché sia effettuato il licenziamento previsto nel primo comma dell’articolo
precedente, il direttore potrà, secondo i casi, o invitare la famiglia del
guarito, direttamente o per mezzo del sindaco del Comune cui appartiene, a
ritirare il ricoverato entro un termine congruo, proporzionato alla distanza del
Comune stesso dal manicomio, ovvero fare accompagnare il ricoverato al proprio
domicilio, ovvero, quando non esista più la famiglia, o questa si rifiuti di
riceverlo, potrà affidano all’autorità di pubblica sicurezza, perché provveda al
rimpatrio e al collocamento di esso.
Il
direttore può, in via di esperimento, consegnare alla famiglia l’alienato che
abbia raggiunto tale grado di miglioramento da poter essere curato a domicilio,
avvisando contemporaneamente il procuratore del Re presso il tribunale nella cui
giurisdizione ha sede il manicomio, l’autorità di pubblica sicurezza ed il
sindaco del Comune cui appartiene.
Verificandosi negli alienati affidati alla cura in case private la necessità del
ritorno del malato nel manicomio, il direttore potrà riammetterlo, salvo a darne
subito avviso al procuratore del Re ed all’autorità di pubblica sicurezza.
La
consegna dell’alienato, nei casi in cui sia necessaria, a norma del presente
regolamento, deve essere fatta a chi esercita la patria potestà su di esso, al
tutore o al curatore.
Quando la famiglia voglia ritirare un alienato non guarito, che ha ancora
bisogno di cura e custodia, il direttore, che non crede di rilasciarlo in
esperimento sotto la sua responsabilità, non può farne la consegna se non in
seguito ad autorizzazione, che il tribunale concede in Camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero, dopo di avere accertato che concorrono le
condizioni necessarie per la cura e custodia dell’alienato.
Qualunque cittadino può reclamare contro un ricovero ritenuto indebito e
chiederne la cessazione.
Emesso dal presidente del tribunale il decreto di definitivo licenziamento, il
procuratore del Re provocherà il giudizio per la revoca dell’interdizione o
dell’inabilitazione.
Ciascuna provincia della Repubblica adempie all’obbligo del mantenimento degli
alienati poveri, provvedendo al ricovero di essi, sia in manicomi propri, sia in
seguito a speciali convenzioni, in manicomi pubblici o privati, salvo
l’eventuale rimborso delle spese relative, secondo le norme contenute nel capo
VIII della legge 17 luglio 1890, n. 6972.
Le
spese, a carico della Provincia, per ricondurre in famiglia l’alienato guarito,
comprendono anche quelle per il viaggio della persona incaricata dal direttore
dell’accompagno o della persona di famiglia che fosse invitata a ritirare il
ricoverato.
Le
spese pel trasporto degli alienati esteri al manicomio, quando non vi si
provvede direttamente dagli interessati, sono anticipate dal Comune, in cui
l’alienato si trova, il quale rimette al medico provinciale la relativa
contabilità pel rimborso a carico dello Stato.
a)
dalla contabilità della spesa in doppio esemplare;
b)
della tabella nosologica comprovante l’indole della malattia che ha reso
necessario il ricovero, vidimata dal direttore del manicomio
c) di
una copia dell’ordinanza di ricovero provvisorio o definitivo.
La
forma della contabilità e delle domande di rimborso è quello in vigore per la
cura degli stranieri negli ospedali del Regno.
Qualora il direttore del manicomio riconosca che l’alienato estero è in grado
di poter sostenere il viaggio per essere rimpatriato, deve darne avviso al
medico provinciale.
La
Commissione di vigilanza sì riunisce in sessione ordinaria nel mese di gennaio
di ciascun anno ed in sessione straordinaria tutte le volte che il medico
provinciale crede di convocarla.
a) un elenco dei manicomi pubblici o privati esistenti nella Provincia, con
l’indicazione del proprietario, degli amministratori, del direttore, del numero
dei medici, dei sorveglianti e degli infermieri, del numero degli alienati che
può contenere;
b)un
elenco degli Istituti, di cui all’art. 6 del presente regolamento. con le stesse
indicazioni sopra cennate;
c)un
elenco delle case di salute annesse agli ospedali di cui all’art. 30 deI
presente regolamento, con le stesse indicazioni;
d) un elenco delle case private, ammesse a ricevere in cura gli alienati, in
conformità dell’arI. 15;
e)
un elenco delle case private presso le quali già sono ricoverati alienati, per
autorizzazione sia del tribunale. sia del direttore del manicomio;
f) un registro delle
deliberazioni della Commissione;
g) un
registro delle visite eseguite.
Il
medico alienista che deve far parte della Commissione di vigilanza di cui al
primo capoverso dell’art. 8 della legge, non può essere né il proprietario, né
il direttore, né alcuno dei medici adibiti al servizio dei manicomi, case di
salute o sezioni di ospedali per alienati, esistenti nella Provincia.
Al
medico alienista che risiede nel capoluogo della Provincia non spetta indennità
o compenso, né per l’assistenza alle sedute della Commissione, né per visite nel
capoluogo stesso. Se non risiede nel capoluogo, gli spetta l’indennità di L. 15
al giorno, oltre al rimborso delle spese di viaggio, da liquidarsi ai termini
del regio decreto 25 agosto 1863, n. 1446 (22)
esclusa ogni altra indennità.
Nei
caso previsto dall’art. 9 della legge, il medico provinciale, prima dì
sospendere o revocare l’autorizzazione di apertura o di esercizio dei manicomi
privati o di fare adottare i provvedimenti di ufficio consentiti dalle leggi dei
manicomi pubblici, deve prescrivere alle Amministrazioni dei detti stabilimenti
un congruo termine per la esecuzione dei lavori o l’acquisto degli arredi, o per
quegli altri provvedimenti che fossero strettamente necessari al regolare
andamento del servizio o per l’igiene dei ricoverati.
I
medici provinciali, sentita la Commissione di vigilanza, di cui all’art. 8 della
legge, debbono inviare ogni anno al Ministero della sanità, non più tardi del
mese di febbraio, una relazione generale sul servizio dei manicomi e degli
Istituti, di cui all’art. 6 del presente regolamento, nonché sul servizio di
cura degli alienati in casa privata.
Nulla
è innovato alle disposizioni degli articoli 469 e 480 del regolamento generale
per gli stabilimenti carcerari e riformatori governativi del Regno, approvato
con R. decreto l° febbraio 1891, n. 260.
Art. 91
I
rapporti fra le cliniche universitarie e i manicomi, in applicazione dell’art.
98 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e dell’art. 10 della legge 14 febbraio
1904, n. 36, sono preferibilmente regolati da speciali convenzioni.
Sono
considerati come manicomi, agli effetti della legge 14 febbraio 1904, n. 36, e
del presente regolamento, le cliniche psichiatriche quando funzionano come
comparti di osservazione per alienati.
E’
abrogata ogni disposizione contraria al presente regolamento.