D.M. 14 settembre 1994, n. 739
Profilo professionale dell'Infermiere
Art. 1
- E' individuata la figura professionale
dell'infermiere con il seguente profilo:
l'infermiere č l'operatore
sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e
dell'iscrizione all'albo professionale č responsabile dell'assistenza generale
infermieristica.
- L'assistenza infermieristica preventiva,
curativa, palliativa e riabilitativa č di natura tecnica, relazionale,
educativa.
Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie,
l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le etā e l'educazione
sanitaria.
- L'infermiere:
- partecipa all'identificazione dei bisogni
di salute della persona e della collettivitā;
- identifica i bisogni di assistenza
infermieristica della persona e della collettivitā e formula i relativi
obiettivi;
- pianifica, gestisce e valuta l'intervento
assistenziale infermieristico;
- garantisce la corretta applicazione delle
prescrizioni diagnostico - terapeutiche;
- agisce sia individualmente sia in
collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
- per l'espletamento delle funzioni si
avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;
- svolge la sua attivitā professionale in
strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza
domiciliare, in regime di dipendenza o libero -
professionale.
- L'infermiere contribuisce alla formazione
del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo
al proprio profilo professionale e alla ricerca.
- La formazione infermieristica post - base
per la pratica specialistica č intesa a fornire agli infermieri di assistenza
generale delle conoscenze cliniche avanzate e delle capacitā che permettano
loro di fornire specifiche prestazioni infermieristiche nelle seguenti aree:
- sanitā pubblica: infermiere di sanitā
pubblica;
- pediatria: infermiere pediatrico;
- salute mentale - psichiatria: infermiere
psichiatrico;
- geriatria: infermiere geriatrico;
- area critica: infermiere di area
critica.
- In relazione a motivate esigenze emergenti
dal Servizio sanitario nazionale, potranno essere individuate, con decreto del
Ministero della sanitā, ulteriori aree richiedenti una formazione
complementare specifica.
Il percorso formativo viene definito con
decreto del Ministero della sanitā e si conclude con il rilascio di un attestato
di formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale per l'esercizio
delle funzioni specifiche nelle diverse aree, dopo il superamento di apposite
prove valutative.
La natura preferenziale del titolo č strettamente legata
alla sussistenza di obiettive necessitā del servizio e recede in presenza di
mutate condizioni di fatto.
Art.
2
- Il diploma universitario di infermiere,
conseguito ai sensi dell' art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della
professione, previa iscrizione al relativo albo
professionale.
Art.
3
- Con decreto del Ministro della sanitā di
concerto con il Ministro dell'Universitā e della ricerca scientifica e
tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al
precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui
all'art. 2 ai fini dell'esercizio della relativa attivitā professionale e
dell'accesso ai pubblici uffici.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarā inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.