Il Consiglio dei Ministri del 28.01.2000 ha emanato le nuove norme sul Part time
Il
provvedimento recepisce le disposizioni comunitarie.
Abolisce la soglia massima stabilita in Azienda e prevede invece incentivi per
chi opta per il lavoro a tempo parziale con la
possibilità anche di effettuare lavoro straordinario. Viene
stabilito definitivamente che il “ Part time
orizzontale” è quello in cui la riduzione oraria rispetto al tempo pieno è
riferita al normale orario giornaliero ; il “ Part
time verticale” è invece quello dove l’attività lavorativa si svolge a tempo
pieno ( normale orario ) , ma limitatamente a periodi predeterminati nella settimana-mese-anno ( esempio una settimana a tempo pieno e
settimana successiva libera oppure un mese a tempo pieno ed il successivo
libero).
La scelta del tempo parziale è sempre condizionata al consenso del lavoratore
che potrà anche esercitare il diritto di ripensamento e quello di non vedersi
discriminato nei diritti contrattuali previsti per il tempo pieno. A garanzia
del lavoratore che opta per il part
time deve essere formalizzato uno specifico patto scritto e sottoscritto dal
lavoratore stesso e dal datore di lavoro.
"Attuazione della direttiva 97/81/Ce del Consiglio del 15 dicembre 1997, relativo all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNCE, dal CEEP e dalla CES".
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione; VISTA la direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES; VISTA la legge 5 febbraio 1999, n.25, recante: "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1998)" ed in particolare l’articolo 2, nonché l’allegato A alla citata legge n. 25 del 1999. VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del… SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle pari opportunità, per la funzione pubblica:
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
(Definizioni)
1. Nel rapporto di lavoro subordinato l’assunzione può avvenire a tempo pieno o a tempo parziale. 2. Ai fini del presente decreto legislativo si intende: a) per "tempo pieno" l’orario normale di lavoro di cui all’articolo 13, comma 1 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, o l’eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati; b) per "tempo parziale" l’orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore a quello indicato nella lettera a); c) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale" quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro; d) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale" quello in relazione al quale risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana del mese o dell’anno; e) per "lavoro supplementare" quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l’orario di lavoro concordato fra le parti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, ed entro il limite del tempo pieno. 3. I contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, i contratti collettivi territoriali stipulati dai medesimi sindacati ed i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali, di cui all’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni, con l’assistenza dei sindacati che hanno negoziato e sottoscritto il contratto collettivo nazionale applicato, possono consentire che il rapporto di lavoro a tempo parziale si svolga secondo una combinazione delle due modalità indicate nelle lettere c) e d) del comma 2, provvedendo a determinare le modalità temporali di svolgimento della specifica prestazione lavorativa ad orario ridotto, nonché le eventuali implicazioni di carattere retributivo della stessa. 4. Le assunzoni a termine di cui alla legge 18 aprile 1962 n. 230, e successive modificazioni, possono essere effettuate anche con rapporto a tempo parziale, ai sensi dei commi 2 e 3.
Articolo 2.
(Forma e contenuti del contratto di lavoro a tempo parziale).
1. Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini e per gli effetti di cui all’articolo 8, comma 1. Il datore di lavoro è tenuto a dare comunicazione dell’assunzione a tempo parziale alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio mediante invio di copia del contratto entro trenta giorni dalla stipulazione dello stesso. Fatte salve eventuali più favorevoli previsioni dei contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3, il datore di lavoro è altresì tenuto ad informare le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale, sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare. 2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. Clausole difformi sono ammissibili solo nei termini di cui all’articolo 3, comma 7.
Articolo 3
(Modalità del rapporto di lavoro a tempo parziale. Lavoro supplementare, lavoro straordinario, clausole elastiche).
1. Il datore di lavoro ha facoltà di richiedere lo
svolgimento di prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate con il
lavoratore ai sensi dell’articolo 2, comma 2, nel rispetto di quanto previsto
dai commi 2, 3, 4 e 6.
2. Il contratto collettivo, stipulato dai soggetti indicati nell’articolo 1,
comma 3, che il datore di lavoro effettivamente applichi, stabilisce:
a) Il numero massimo di ore di lavoro supplementare
effettuabili in ragione di anno, ove la determinazione è effettuata in sede di
contratto collettivo territoriale o aziendale è comunque rispettato il limite
stabilito dal contratto collettivo nazionale;
b) il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili nella singola
giornata lavorativa;
c) le causali obiettive in relazione alle quali si consente di richiedere ad un
lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di lavoro supplementare. In attesa delle discipline contrattuali di cui al presente
comma e fermo restando quanto previsto dal comma 15, il ricorso al lavoro
supplementare è ammesso nella misura massima del 10 per cento della durata
dell’orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un
mese e da utilizzare nell’arco di più di una settimana.
3. L’effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede in ogni caso
il consenso del lavoratore interessato. L’eventuale rifiuto dello stesso non
costituisce infrazione disciplinare, nè integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
4. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite come ore ordinarie,
salva la facoltà per i contratti collettivi di cui al comma 2 di applicare una
percentuale di maggiorazione sull’importo della retribuzione oraria globale di
fatto, dovuta in relazione al lavoro supplementare. In alternativa
a quanto previsto in proposito dall’articolo 4, comma 2 lettera a), i contratti
collettivi di cui al comma 2, possono anche stabilire che l’incidenza della
retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e
differiti sia determinata convenzionalmente mediante l’applicazione di una
maggioranza forfettaria sulla retribuzione dovuta per
la singola ora di lavoro supplementare.
5. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale è consentito lo
svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie in relazione alle giornate
di attività lavorativa. A tali prestazioni si applica la disciplina
legale e contrattuale vigente, ed eventuali successive modifiche ed
integrazioni, in materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno.
Salva diversa previsione dei contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma
3, i limiti trimestrale ed annuale stabiliti dalla legge 27 novembre 1998, n.
409, si intendono riproporzionati
in relazione alla durata della prestazione lavorativa a tempo parziale.
6. Le ore di lavoro supplementare di fatto svolte in misura eccedente quella
consentita ai senti del comma 2 comportano l’applicazione di una maggiorazione
del 50 per cento sull’importo della retribuzione oraria globale di fatto per
esse dovuta. I contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3, possono
elevare la misura della maggiorazione; essi possono altresì stabilire criteri e
modalità per assicurare al lavoratore a tempo
parziale, su richiesta del medesimo, il diritto al consolidamento nel proprio
orario di lavoro, in tutto od in parte, del lavoro supplementare svolto in via
non meramente occasionale.
7. Ferma restando l’indicazione nel contratto di lavoro della distribuzione
dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all’anno, i
contratti collettivi, di cui all’articolo 1, comma 3, applicati dal datore di
lavoro interessato, hanno la facoltà di prevedere clausole elastiche in ordine
alla sola collocazione temporale della prestazione lavorativa, determinando le
condizioni e le modalità a fronte delle quali il datore di lavoro può variare
detta collocazione, rispetto a quella inizialmente concordata col lavoratore ai
sensi dell’articolo 2, comma 2.
8. L’esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare la
collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale comporta
in favore del lavoratore un preavviso di almeno dieci giorni. Lo svolgimento
del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7 comporta altresì
in favore del lavoratore il diritto ad una maggiorazione della retribuzione
oraria globale di fatto, nelle misura fissata da contratti
collettivi di cui al medesimo comma 7.
9. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai
sensi del comma 7 richiede il consenso del lavoratore formalizzato attraverso
uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro. Nel
patto è fatta espressa menzione della data di stipulazione, della possibilità
di denuncia di cui al comma 10, delle modalità di
esercizio della stessa nonché di quanto previsto dal comma 11.
10. Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale il
lavoratore potrà denunciare il patto di cui al comma 9, accompagnando alla
denuncia l’indicazione di una delle seguenti documentate ragioni:
a) esigenze di carattere familiare;
b) esigenze di tutela della salute certificata dal competente Servizio
sanitario pubblico;
c)necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o
autonoma.
La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi
almeno cinque mesi dalla data di stipulazione del patto e dovrà essere altresì
accompagnata da un preavviso di un mese in favore del datore di lavoro. I
contratti collettivi di cui al comma 7 determinano i criteri e le modalità per l’esercizio della possibilità di denuncia anche
nel caso di esigenze di studio o di formazione e possono, altresì individuare
ulteriori ragioni obiettive in forza delle quali possa essere denunciato il
patto di cui al comma 9. Il datore di lavoro ha facoltà di rinunciare al
preavviso. 11. Il rifiuto da parte del lavoratore di stipulare il patto di cui
al comma 9 e l’esercizio da parte dello stesso del diritto di ripensamento di
cui al comma 10 non possono integrare in nessun caso
gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
12. A seguito della denuncia di cui al comma 10 viene meno la facoltà del
datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione
lavorativa inizialmente concordata ai sensi dell’Articolo 2, comma 2. Successivamente alla denuncia, nel corso dello svolgimento
del rapporto di lavoro è fatta salva la possibilità di stipulare un nuovo patto
scritto in materia di collocazione temporale elastica della prestazione
lavorativa a tempo parziale, osservandosi le disposizioni del presente
articolo.
13. L’effettuazione di prestazioni lavorative supplementari o straordinarie,
come pure lo svolgimento del rapporto secondo le modalità di cui al comma 7,
sono ammessi esclusivamente quando il contratto di lavoro a tempo parziale sia
stipulato a tempo indeterminato e, nel caso di assunzioni a termine,
limitatamente a quelle previste dall’articolo 1, comma 2, lettera b), della
legge 18 aprile 1962, n. 230. I contratti collettivi di cui all’articolo 1,
comma 3, applicati dal datore di lavoro interessato, possono prevedere la
facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni lavorative supplementari o
straordinarie anche in relazione ad altre ipotesi di assunzione
con contratto a termine conentite dalla legislazione
vigente.
14. I centri per l’impiego e i soggetti autorizzati all’attività di mediazione
fra domanda ed offerta di lavoro, di cui rispettivamente agli articoli 4 e 10
del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono tenuti a dare, ai
lavoratori interessati ad offerte di lavoro a tempo parziale, puntuale
informazione della disciplina prevista dai commi 3,7,8,9,10,11,12 e 13
preventivamente alla stipulazione del contratto di lavoro. Per i soggetti di
cui all’articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, la
mancata fornitura di detta informazione costituisce comportamento valutabile ai
fini dell’applicazione della norma di cui al comma 12, lettera b), del medesimo
articolo 10.
15. Ferma restando l’applicabilità immediata della disposizione di cui al comma
3, le clausole dei contratti collettivi in materia di lavoro supplementare nei
rapporti di lavoro a tempo parziale, vigenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo, continuano a produrre effetti sino
alla scadenza prevista e comunque per un periodo non superiore ad un anno.
Articolo 4
(Principio di non discriminazione).
1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta ed indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore
a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al
lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale quello inquadrato
nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai
contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3, per il solo motivo di
lavorare a tempo parziale.
2. L’applicazione del principio di non discriminazione comporta che:
a) il lavoratore a tempo parziale benefici dei medesimi diritti di un
lavoratore a tempo pieno comparabile in particolare per quanto riguarda
l’importo della retribuzione oraria; la durata del periodo di prova e delle
ferie annuali; la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a
fronte di malattia; infortuni sul lavoro, malattie professionali;
l’applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
nei luoghi di lavoro; l’accesso ad iniziative di formazione professionale
organizzate dal datore di lavoro; l’accesso ai servizi sociali aziendali; i
criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previsti dai
contratti collettivi di lavoro; i diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui
al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. I
contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3, possono provvedere
a modulare la durata del periodo di prova e quella del periodo di
conservazione del posto di lavoro in caso di malattia qualora l’assunzione
avvenga con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale;
b) il trattamento del lavoratore a tempo parziale sia riproporzionato
in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa in particolare per
quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti
di essa; l’importo della retribuzione feriale; l’importo dei trattamenti
economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e
maternità. Resta ferma la facoltà per il contratto individuale di lavoro e per
i contratti collettivi, di cui all’articolo 1, comma 3, di prevedere che la
corresponsione ai lavoratori a tempo parziale di emolumenti
retributivi, in particolare a carattere variabile, sia effettuata in misura più
che proporzionale.
Articolo 5
(Tutela ed incentivazione del lavoro a tempo parziale).
1. Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio
rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio
rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce
giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto
scritto, redatto su richiesta del lavoratore con
l’assistenza di un componente delal rappresentanza
sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo o, in mancanza di
rappresentanza sindacale aziendle nell’unità
produttiva, convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per
territorio, è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in
rapporto a tempo parziale. Al rapporto di lavoro a tempo parziale risultante
dalla trasformazione si applica la disciplina di cui al presente decreto
legislativo.
2. In caso di assunzione di personale a tempo pieno il
datore di lavoro è tenuto a riconoscere un diritto di precedenza in favore dei
lavoratori assunti a tempo parziale in attività presso unità produttive site
entro 100 Km. dall’unità produttiva interessata dalla
programmata assunzione, adibiti alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti
rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista l’assunzione, dando
priorità a coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale. A parità di condizioni, il diritto di
precedenza nell’assunzione a tempo pieno potrà essere fatto valere
prioritariamente dal lavoratore con maggiori carichi familiari; secondariamente
si terrà conto della maggiore anzianità di servizio, da calcolarsi comunque senza riproporzionamento
in ragione della pregressa ridotta durata della prestazione lavorativa.
3. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è
tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto
a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale,
anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali
dell’impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali domande di
trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. Su richiesta del lavoratore interessato, il rifiuto del
datore di lavoro dovrà essere adeguatamente motivato. I contratti collettivi di
cui all’articolo 1, comma 3, possono provvedere ad
individuare criteri applicativi con riguardo alla disposizione di cui al
primo periodo del presente comma.
4. I benefici contributivi previsti dall’articolo 7, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1994, n. 451, possono essere riconosciuti con il decreto del
Ministro del Lavoro e della previdenza sociale previsto dal citato articolo, da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, anche in misura differenziata in relazione alla durata dell’orario
previsto dal contratto di lavoro a tempo parziale, in favore dei datori di
lavoro privati imprenditori e non imprenditori e degli enti pubblici economici
che provvedano ad effettuare, entro il termine previsto dal decreto medesimo,
assunzioni con contratto a tempo indeterminato e parziale ad incremento degli
organici esistenti calcolati con riferimento alla media degli occupati nei
dodici mesi precedenti la stipula dei predetti contratti.
Articolo 6
(Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale).
1. In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o
di contratto collettivo, si renda necessario
l’accertamento della consistenza dell’organico, i lavoratori a tempo parziale
sono computati nel numero complessivo dei dipendenti in proporzione all’orario
svolto, rapporto al tempo pieno così come definito ai sensi dell’articolo 1,
con arrotondamento all’unità della frazione di orario superiore alla metà di
quello pieno.
2. Ai soli fini dell’applicabilità della disciplina di cui al titolo III della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, i lavoratori a tempo
parziale si computano come unità intere, quale che sia la durata della loro
prestazione lavorativa.
Articolo 7
(Applicabilità nel settore agricolo)
1. Le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo ai rapporti di lavoro del settore agricolo, anche con riguardo alla possibilità di effettuare lavoro supplementare o di consentire la stipulazione di una clausola elastica di collocazione della prestazione lavorativa nei rapporti a tempo determinato parziale, sono determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.
Articolo 8
(Sanzioni)
1. Nel contratto di lavoo a tempo
parziale la forma scritta è richiesta a fini di prova. Qualora la scrittura risulti mancante, è ammessa la prova per testimoni nei
limiti di cui all’articolo 2725 del codice civile. In difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto
di lavoro, su richiesta del lavoratore potrà essere dichiarata la sussistenza
fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data in cui
la mancanza della scrittura sia giudizialmente
accertata. Resta fermo il diritto alle retribuzioni dovute per le prestazioni
effettivamente rese antecedentemente alla data suddetta.
2. L’eventuale mancanza o indeterminatezza nel contratto scritto delle
indicazioni di cui all’articolo 2, comma 2, non comporta la nullità del
contratto di lavoro a tempo parziale. Qualora l’omissione riguardi la durata
della prestazione lavorativa, su richiesta del
lavoratore può essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di
lavoro a tempo pieno a partire dalla data del relativo accertamento giudiziale.
Qualora invece l’omissione riguardi la sola collocazione
temporale dell’orario, il giudice provvede a determinare le modalità temporali
di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale con riferimento
alle previsioni dei contratti collettivi di cui all’articolo 3, comma 7, o, in
mancanza con valutazione equitativa, tenendo conto in
particolare delle responsabilità familiari del lavoratore interessato, della
sua necessità di integrazione del reddito derivante dal rapporto a tempo
parziale mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle
esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente la
data della pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in entrambi i casi
diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un
ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi con
valutazione equitativa. Nel corso del successivo
svolgimento del rapporto, è fatta salva la possibilità di concordare per
iscritto una clausola elastica in ordine alla sola
collocazione temporale delal prestazione lavorativa a
tempo parziale, osservandosi le disposizioni di cui all’articolo 3. In luogo
del ricorso all’autorità giudiziaria, le controversie di cui al presente comma
ed al comma 1 possono essere risolte mediante le procedure di conciliazione ed
eventualmente di arbitrato previste dai contratti
collettivi nazionali di lavoro di cui all’articolo 1, comma 3.
3. In caso di violazione da parte del datore di lavoro del diritto di
precedenza di cui all’articolo 5, comma 2, il lavoratore ha diritto al
risarcimento del danno in misura corrispondente alla differenza fra l’importo
della retribuzione percepita e quella che gli sarebbe stata corrisposta a
seguito del passaggio al tempo pieno nei sei mesi successivi a detto passaggio.
4. La mancata comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro, di cui
all’articolo 2, comma 1, secondo periodo, comporta l’applicazione di una
sanzione amministrativa di lire trentamila per ciascun lavoratore interessato
ed ogni giorno di ritardo. I corrispondenti importi sono versati a favore della
gestione contro la disoccupazione dell’istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS).
Articolo 9
(Disciplina previdenziale).
1. La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per
il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo
parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad
orario normale il minimale giornaliero di cui all’articolo 7 del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638, e dividendo l’importo così ottenuto per il numero delle
ore di orario normale settimanale previsto dal
contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo
pieno.
2. Gli assegni per il nucleo familiare spettano ai lavoratori a tempo parziale
per l’intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa
settimanale di durata non inferiore al minimo di ventiquattro ore. A tal fine
sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario
spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro
effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella
giornata. Qualora non si possa individuare l’attività
principale per gli effetti dell’articolo 20 del Testo Unico delle norme sugli
assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della repubblica 30
maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, gli assegni per il nucleo
familiare sono corrisposti direttamente dall’INPS. Il comma 2 dell’articolo 26
del citato Testo Unico è sostituito dal seguente: "Il contribuo
non è dovuto per i lavoratori cui non spettano gli
assegni a norma dell’articolo 2".
3. La retribuzione da valere ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori a tempo parziale è uguale
alla retribuzione tabellare prevista dalla
contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo
pieno. La retribuzione tabellare è determinata su
base oraria in relazione alla durata normale annua
della prestazione di lavoro espressa in ore. La retribuzione minima oraria da
assumere quale base di calcolo dei premi per l’assicurazione di cui al presente
comma è stabilita con le modalità di cui al comma
1.
4. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto
di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione
dell’ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l’anzianità
relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all’orario
effettivamente svolto l’anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo
parziale.
Articolo 10
(disciplina del part-time nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le disposizioni del presente decreto, ove
non diversamente disposto, si applicano anche ai rapporti di lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, fermo restando quanto previsto da
disposizioni speciali in materia e, in particolare, dall’articolo 1 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, dall’articolo 6 della legge 28 maggio 1997, n. 140,
dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall’articolo 22 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dall’articolo 20 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488.
2. Le amministrazioni hanno l’obbligo di addebitare al dirigente responsabile
le conseguenze patrimoniali derivanti dall’eventuale applicazione dell’articolo
8, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa
grave.
Articolo 11
(Abrogazioni)
1. Sono abrogati: a) l’articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; b) la lettera a) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 451, limitatamente alle parole "alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero sulla base di accordi collettivi di gestione di eccedenze di personale che contemplino la trasformazione di contratti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale", nonché l’articolo 13, comma 7, della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Articolo 12
(Verifica)
1. Entro il 31 dicembre 2000 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale precede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni dettate dal presente decreto legislativo, con particolare riguardo alle previsioni dell’articolo 3, comma 2, in materia di lavoro supplementare e all’esigenza di controllare le ricadute occupazionali delle misure di incentivazione introdotte, anche ai fini dell’eventuale esercizio del potere lesiglativo delegato di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 5 febbraio 1999, n. 25.