COBAS SANITA' S.ORSOLA
MALPIGHI
STRUMENTI
DI LOTTA
ORDINE DI
SERVIZIO:
ISTRUZIONI PER L'USO
Ecco a voi STRUMENTI DI LOTTA. Uno degli obiettivi della nostra azienda è lo sfruttamento delle "risorse umane", in particolare del comparto, che viene perseguito attraverso la non osservanza della normativa in vigore grazie anche alla complicità dei sindacati confederali che contribuiscono ad alimentare confusione e rassegnazione fra noi lavoratori. Con questo primo numero, il COBAS SANITA' S. ORSOLA MALPIGHI intende avviare la diffusione di informazioni utili per cominciare a fare chiarezza su quali sono i nostri diritti e come farli rispettare. Fatene buon uso!
COME
FUNZIONA L'ORDINE DI SERVIZIO
1-Deve
essere scritto (CCNL 01.09.95 Art.28):
in giurisprudenza le comunicazioni che possiedono valore sono scritte. L'ordine
di servizio, che è un'ingiunzione al dipendente di violare le norme contrattuali, deve essere scritto anche per
tutela sia del dipendente stesso che dell'azienda. Tale tutela non è presente
se viene emesso verbalmente.
2-Deve
pervenire per tempo: e quindi in anticipo al lavoratore presso la sede lavorativa. Il
lavoratore non è tenuto a farsi
reperire al proprio domicilio, né telefonicamente né con altri sistemi,
tranne nel caso della pronta disponibilità (Art. 7 CCNLI 20.09.01).
3-Deve
essere motivato: nell'ordine di servizio deve apparire la
motivazione per la quale è stato emesso, a garanzia della liceità dello stesso.
4-Deve essere uno strumento eccezionale: altrimenti diverrebbe straordinario programmato, espressamente vietato dalla normativa in vigore (CCNL 07.04.99 Art.34 comma 1). La copertura dei turni deve essere garantita sulla base dei criteri organizzativi certi e con personale sufficiente per evitare disservizi dovuti ad imprevisti. Se vi è carenza d'organico dovuta a motivi contingenti, la Direzione può organizzare i turni utilizzando l'istituto contrattuale della pronta disponibilità.
5-Non deve sovrapporsi ad altri istituti
contrattuali già previsti: non può essere
utilizzato per il richiamo in servizio "oggi per oggi", in quanto si
cade nell'istituto della pronta disponibilità. In questo caso, se il dipendente
si rifiuta di adempiere l’ordine di servizio, non possono essere prese sanzioni
disciplinari nei suoi confronti. Inoltre il codice deontologico prevede per il
personale infermieristico l'obbligo di presentarsi in servizio solo in caso di calamità pubblica.
In caso di richiamo in servizio "oggi per domani", il ricorso
all'ordine di servizio può essere legittimo, a patto che si rispettino una
serie di vincoli. Infine esiste anche una sentenza della Corte Costituzionale
che sancisce il diritto del
dipendente a potersi organizzare e programmare la propria vita privata.
In caso di prolungamento dell'orario di servizio
il dipendente è costretto a rimanervici fino
all'arrivo della sostituzione (art.10 codice deontologico dell'infermiere e
art.593 del C.P.); ma spetta al
dirigente autorizzarlo (CCNL07.04.99 Art.34 comma 2) e, quindi,
nel caso di più infermieri presenti, decidere e segnalare chi dovrà fermarsi in
servizio.
In
caso di sospensione o interruzione delle ferie (art.19 CCNL), è
necessario l'ordine di servizio, ma il datore di lavoro ha l'obbligo di
garantire almeno 15 giorni di
congedo nel periodo estivo ai dipendenti che ne facciano richiesta e la
fruizione del congedo ordinario (ferie) entro l'anno solare, al massimo, in
caso di comprovata necessità di servizio entro i sei mesi successivi (!!!).
6-Deve essere firmato dal dirigente
responsabile in modo che si assuma
la responsabilità dell'atto amministrativo.
7-Non esiste un limite numerico di ordini di servizio effettuabili.
8-Deve recare la data di emissione.
9-Deve contenere le azioni che si ordinano di eseguire al dipendente.
Alla
luce della normativa vigente, la maggior parte degli ordini di servizio emessi
dall'amministrazione di quest’azienda non sono conformi alla legge, quindi sono
da considerarsi nulli. I dipendenti che non ottemperino agli ordini di servizio
che non presentano le caratteristiche sopra citate non possono incorrere in
alcuna sanzione né disciplinare né penale, anzi, parrebbero esserci gli estremi
per una denuncia per illecito amministrativo e abuso di potere.
Si
ribadisce, inoltre, che l'ordine di servizio non implica alcuna conseguenza negativa
sul curriculum professionale, né alcuna penalizzazione nelle valutazioni di
merito per i lavoratori che vi ottemperino correttamente. L'ordine di servizio,
pertanto, può essere richiesto dal dipendente ogni qualvolta ritenuto
necessario a garanzia e salvaguardia dei propri diritti.
NORMATIVA
INERENTE ALL'ORDINE DI SERVIZIO
3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di
garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:
h. eseguire le
disposizioni inerenti all’espletamento delle proprie funzioni o mansioni che
gli siano impartite dai superiori. Se ritiene che la disposizione sia
palesemente illegittima, il dipendente è tenuto a farne immediata e motivata
contestazione a chi l'ha impartita, dichiarandone le
ragioni; se la disposizione è
rinnovata, per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione; salvo che la
disposizione stessa sia vietata dalla legge penale o costituisca illecito
amministrativo.
Art.18
1. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è funzionale
all'orario di servizio e di apertura al pubblico...
2. La distribuzione dell'orario di lavoro è improntata ai seguenti
criteri di flessibilità, tenuto conto che diversi sistemi di articolazione
dell'orario di lavoro possono anche coesistere:
a) utilizzazione
in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione
flessibile dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di
un'organica distribuzione dei carichi di lavoro;
c) orario di
lavoro articolato (...) con il ricorso alla programmazione di calendari di
lavoro plurisettimanali ed annuali con orari
superiori o inferiori alle 36 ore settimanali, nel rispetto del monte ore;
e) priorità
nell'impiego flessibile, purché compatibile con l'organizzazione del lavoro
delle strutture, per i dipendenti in situazione di svantaggio personale,
sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai
sensi della legge 11.08.91 N.266.
Art.19
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e
non sono monetizzabili. Esse sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in
periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle esigenze
del dipendente.
9. (...) la
fruizione delle ferie dovrà avvenire (...) assicurando comunque al dipendente
che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 15 giorni continuativi di
ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre.
10. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese
per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese
documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno
al luogo di svolgimento delle ferie, nonché dell'indennità di missione per la
durata dei medesimi viaggi. Il dipendente ha inoltre il diritto al rimborso
delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto.
11.
In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il
godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite
entro il primo semestre dell'anno successivo.
2. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il
riposo settimanale deve essere fruito di norma entro la settimana successiva,
in giorno concordato fra il dipendente ed il dirigente responsabile della
struttura, avuto riguardo delle esigenze di servizio.
3.
Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato.
ART. 7 CCNLI 20.09.01
1.
Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata
reperibilità del dipendente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere la
struttura nel
tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del
comma 3.
2. All’inizio di ogni anno le aziende predispongono
un piano annuale per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla
dotazione organica, ai profili professionali necessari per l’erogazione delle
prestazioni nei servizi e presidi individuati dal piano stesso ed agli aspetti
organizzativi delle strutture.
6. Il servizio di p.d. va
limitato ai turni notturni ed ai giorni festivi. Nel caso in cui esso cada in
giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario
settimanale. La p.d. ha durata di 12 ore e dà diritto
ad una indennità di L.40.000 per ogni 12 ore.
7. Due turni di p.d. sono
prevedibili solo nei giorni festivi.
8. Qualora il turno sia articolato in orari di
minore durata, i quali, comunque, non possono essere inferiori alle quattro
ore, l’indennità è corrisposta proporzionalmente alla sua durata, maggiorata
del 10%.
10. Di regola non potranno essere previste più di
sei turni di p.d. al mese.
Codice
penale
Art. 593
Abbandono di persone incapaci.
Codice deontologico
dell'infermiere professionale
Art.10
L'infermiere non abbandona
mai il posto di lavoro senza la certezza della sostituzione.
Art.34
1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore
ordinario di programmazione del lavoro.
2. Le prestazioni di lavoro
straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive
esigenze di servizio e devono essere preventivamente
autorizzate dal dirigente responsabile. (...)
6. Le prestazioni di lavoro
straordinario possono essere compensate a domanda del dipendente con riposi
sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, nel mese
successivo.