Art. I
Classificazione delle autoambulanze
1. Il presente
decreto si applica agli autoveicoli destinati al trasporto di infermi o
infortunati denominati autoambulanze.
Essi rientrano nella categoria dei
veicoli definiti all'art. 36 lettera f) del testo unico citato nelle premesse
quali autoveicoli per trasporti specifici destinati al trasporto di persone in
particolari condizioni e distinti da una particolare attrezzatura relativa a
tale scopo
2. In relazione alla funzione da assolvere vengono definiti i
seguenti due tipi di autoambulanze
tipo A: con carrozzeria definita
"autoambulanza di soccorso", attrezzate per il trasporto di infermi o
infortunati e per il servizio di pronto soccorso, dotate di specifiche
attrezzature di assistenza
tipo B: con carrozzeria definita "autoambulanza di
trasporto", attrezzate essenzialmente per il trasporto di infermi o infortunati
con eventuale dotazione di semplici attrezzature di assistenza.
3. Ai sensi
dell'art. 57 del citato testo unico le autoambulanze definite nel presente
articolo sono da considerarsi destinate ad uso privato se in proprietà o in
usufrutto di unità sanitarie locali ospedali cliniche associazioni di pubblica
assistenza o volontaristiche riconosciute dallo Stato imprese o altre
collettività che a ciò siano obbligate per le loro necessità ovvero se da tali
soggetti siano acquistate con patto di riservato dominio o prese in locazione
con facoltà di compera. Sono invece da considerarsi destinate ad uso privato per
noleggio Con conducente negli altri casi
Articolo 2
Rispondenza
a norme generali
1. Le autoambulanze in relazione alla loro massa complessiva
a pieno carico devono essere conformi alle norme applicabili alla data di
presentazione delle domande di approvazione sia ai sensi dell'art. 53 che
dell'art. 54 del Testo Unico citato nelle premesse ai veicoli delle seguenti
categorie internazionali, di cui al decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo
1974 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 105 del 3
aprile 1974:
autoambulanze di massa complessiva non superiore a 3,5 t:
categoria M1 o M2
autoambulanze di massa complessiva superiore a 3,5 t ma non
superiore a 5 t: categoria M2
autoambulanze di massa complessiva superiore a
5 t:
categoria M3
2. Se l'autoambulanza deriva da un tipo di veicolo già
omologato l'appartenenza alla categoria prescritta deve risultare dalia relativa
omologazione del veicolo base
Articolo 3
Caratteristiche
costruttive
1. Le autoambulanze devono rispondere alle caratteristiche
previste nell'allegato tecnico al presente decreto di cui esso costituisce parte
integrante
Articolo 4
Immatricolazione
1. La Direzione generale MCTC
stabilisce i titoli e la documentazione necessari per conseguire
l'immatricolazione delle autoambulanze ai sensi dell'art. 58 del testo unico
delle norme sulla disciplina della circolazione stradale al fine di determinare
la destinazione druso di cui al comma 3 del precedente articolo.
Articolo 5
Norme transitorie e finali
1. Le prescrizioni del
presente decreto si applicano a domande di approvazione ai sensi dell'art. 53 o
54 del testo unico citato nelle premesse presentate a decorrere dal 10 luglio
1988. A richiesta del costruttore le prescrizioni possono essere applicate
anteriormente.
2. A partire dal 1 luglio 1989 non potranno più essere
immatricolate per la prima volta in Italia autoambulanze che non rispondano alle
prescrizioni del presente decreto
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, addì 17 dicembre 1987
Il Ministro: MANNINO
Visto, il
Guardasigilli: VASSALLI
ALLEGATO TECNICO
1.1 la tara delle
autoambulanze, oltre a quanto definito per le generalità degli autoveicoli,
comprende anche le barelle di dotazione ed il peso relativo ad eventuali
serbatoi fissi d'acqua e loro contenuto, ma non comprende le attrezzature
specifiche previste per le autoambulanze di tipo A.
1 2 Per l'ammissibilità
del veicolo deve essere verificato il rispetto dei carichi massimi totali e per
asse riconosciuti, nonché dei relativi rapporti limite, nell'ipotesi di
occupazione delle barelle e di tutti i posti a sedere previsti considerando per
ogni trasportato il peso convenzionale di 75 kg.
1.3 Per le autoambulanze di
tipo A, nell'ipotesi di carico dovrà altresì essere previsto, per le specifiche
attrezzature, un carico uniformemente distribuito sul pavimento del
compartimento sanitario nella misura di 100 kg se a barella unica, aumentato di
100 kg per ogni barella supplementare.
Nel caso di ubicazione stabile di
parte o di tutta l'attrezzatura specifica, la verifica dei carichi sugli assi e
loro rapporto potrà essere condotta tenendo conto della reale ubicazione di
dette attrezzature e considerando uniformemente ripartita soltanto
la residua
aliquota del carico previsto al comma precedente
2 Compartimento
sanitario
2.1 Per le autoambulanze di tipo A le dimensioni minime interne del
compartimento sanitario, con esclusione di attrezzature ed arredi
sono:
lunghezza (ad 1 m dal piano di calpestio): 2,40 m.
larghezza (ad 1
m dal piano di calpestio): 1,60 m.
altezza (in una fascia centrale ampia
almeno 0.90 m., lunga almeno 2,00 m e di superficie non inferiore a 2,4 mq):
1,75 m.
Per le autoambulanze di tipo B il compartimento sanitario deve essere
capace di contenere, tenuto altresi conto delle esigenze del trasporto, almeno
una barella a norma UNI di dimensioni non inicriori a 1,85 x 0,56
m.
2.2.L'altezza massima da terra del piano di calpestio è di 40 cm. Tale
altezza può raggiungere 80 cm con l'impiego di opportuni scalini, ovvero nelle
autoambulanze di tipo B e può essere, se necessario, più elevata nel caso di
veicolo a trazione integrale.
2.3 Il compartimento sanitario deve essere
separato dalia cabina di guida mediante divisorio inamovibile. È ammessa la
presenza di porta o sportello a chiusura scorrevole a perfetta tenuta. Su tali
porte o sportelli è ammessa la presenza di vetri purché di sicurezza.
2 4 Nel
compartimento sanitario devono trovare alloggiamento una o più barelle a norma
UNI in posizione longitudinale stabilmente ed adeguatamente ancorabili al
veicolo sia longitudinalmente, che trasversalmente e verticalmente, di cui
almeno una (barella principale) avente dimensioni come previsto al precedente
punto 2.1.
Nelle autoambulanze di tipo A il piano superiore della barella
principale, materasso escluso, deve trovarsi a non meno di 40 cm ed a non più di
120 cm dal piano di calpestio.
2.5 Nel compartimento sanitario delle
ambulanze di tipo A devono trovarsi almeno tre sedili, uno dei quali situato in
posizione contromarcia in prossimità della testa della o delle barelle.
Nelle
autoambulanze di tipo B è necessario almeno un posto a sedere oltre quello del
conducente.
I sedili devono comunque essere ancorati al veicolo, avere una
larghezza tra i bordi del cuscino di almeno 40 cm essere dotati di cinture di
fissaggio. Sono ammessi sedili ribaltabili.
2.6. Nel compartimento sanitario
deve trovarsi una porta posteriore ad una o due ante di larghezza massima
possibile in relazione alla struttura del veicolo e comunque non inferiore a 120
cm nelle autoambulainze di tipo A.
Le autoambulanze di tipo A devono inoltre
avere nello compartimento almeno una porta scorrevole sulla fiancata destra con
vano libero di larghezza non inferiore a 100 cm
Tutte le porte devono essere
apribili sia dall'interno che dall'esterno.
2.7. Nel compartimento sanitario
deve essere prevista almeno una finestra su ogni fiancata apribile solo
dall'interno
Almeno una delle finestre deve essere facilmente accessibile
dall'interno e presentare in posizione di apertura un'area minima libera di 0,24
mq con dimensione assiale non inferiore a 45 cm
2.8. Il compartimento
sanitario deve essere convenientemente illuminato secondo tabelle d'unificazione
a carattere definitivo
2.8. Il compartimento sanitario deve essere
insonorizzato secondo tabelle d'unificazione a carattere definitivo
3.
SEGNI DISTINTIVI
3 1. Le autoambulanze devono essere dotate del dispositivo
di segnalazione visiva a luce lampeggiainte blu e di quello di allarme previsti
rispettivamente dagli articoli 45 e 46 del t.u. delle norme sulla circolazione
stradale.
3 2. Le autoambulanze devono essere di colore bianco e portare su
ogni fiancata nonché anteriormente e posteriormente il simbolo internazionale di
soccorso riportato in appendice con dimensioni minime pari a quelle ivi indicate
e con fondo di colore azzurro realizzato in materiale retroriflettente.
3.3
Le autoambulanze devono essere dotate di una fascia di pellicola
retroriflettente. vinilica autoadesiva arancione di altezza minima di 20 cm
applicata lungo le fiancate e la parte posteriore nonché nella parte interna
delle ante della porta posteriore. Tale altezza può essere ridotta a 1O cm sulle
autoambulanze di tipo B
3.4 Nella parte anteriore delle autoambulanze di tipo
A deve essere riportata, con lo stesso materiale di cui al punto 3.3 la scritta
AMBULANZA diritta o rovesciata in immagine speculare con dimensioni conmplessive
minime di 6 x 60 cm.
3.5. Sono ammesse altre indicazioni purché non luminose,
retroriflettenti o fosforescenti e che non abbiano nessun punto ad una distanza
dal simbolo di cui al punto 3.2 inferiore a 50 cm. In particolare sulle due
fiancate delle autoambulanze deve essere riportata in forma chiaramente
individuabile la denominazione dell`ente che abbia la proprietà o la
disponibilità del veicolo
4. ACCESSORI
I materiali di rivestimento
comunque presenti nel compartimento sanitario devono essere ignifughi o
autoestinguenti ed avere caratteristiche tali da non essere intaccati se
sottoposti a disinfezione.
Le autoambulanze devono essere munite di estintore
da conservare nella cabina di guida; le ambulanze di tipo A devono essere munite
di un altro estintore da conservare nel eomparto sanitario.
Le
caratteristiche dei materiali di rivestimento e degli estintori di cui ai commi
precedenti saranno stabilite mediante tabelle d'unificazione a carattere
definitivo.
5. NORMA TRANSITORIA
In assenza di tabelle d`unificazione a
carattere definitivo la Dxrezione generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessionc stabilisce la modalità di accertamento dei requisiti
prescritti.
Appendice all'allegato tecnico
..............
NOTE
AVVERTENZA
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
ai sensi dell'art. 10 commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 98 dicembre 1985, n. 1099, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo della lettera f)
dell'art. 26 del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale
approvato con D.P.R. n. 393/1959 e modificato con leggi 10 febbraio 1982, n 38 e
14 febbraio 1987, n. 37 è il seguente: "Gli autoveicoli, consistenti in veicoli
a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, si dividono in:
(
Omissis)
f) autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici: veicoli
caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature. Sono
autoveicoli per uso speciale quelli destinati prevalentemente al trasporto
proprio e distinti dalla speciale attrezzatura di cui sono muniti; sono
autoveicoli per trasporti specifici quelli destinati al trasporto di persone in
particolari condizioni o di determinate cose e distinti da una particolare
attrezzatura relativa a tale scopo".
- Si trascrive il n. 1 dell'art. 57 del
medesimo testo unico:
"Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi possono
essere destinati ai seguenti usi:
1) Uso privato:
a) per trasporto di
persone,
b) per trasporto di persone con autovetture o motoveicoli da locare
senza conducente;
c) per trasporto di persone con autoveicoli o
motocarrozzette da noleggiare con conducente"
Note all'art. 2:
- Gli
articoli 53 e 54 del testo unico già citato riguardano rispettivamente
l'omologazione del tipo dei veicoli e l'accertamento dei requisiti di idoneità
alla circolazione per veicoli di tipo non omologato.
- Le note all'allegato I
al decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, inerente alle norme
relative all'omologazione C.E.E. dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché
dei loro dispositivi di equipaggiamento, prevedono per gli autoveicoli le
seguenti categorie internazionali:
"1. Categoria M: Veicoli a motore
destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote, oppure tre
ruote e peso massimo superiore ad I tonnellata;
Categoria M1: Veicoli
destinati al trasporto di persone. aventi al massimo otto posti a sedere oltre
al sedile del conducente;
Categoria M2: Veicoli destinati al trasporto di
persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e peso
massimo non superiore a 5 tonnellate,
Categoria M3: Veicoli destinati al
trasporto di persone. aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del
conducente e peso m.lssínìo superiore a 5 tonnellate".
Nota all'art 4
Il
testo del primo periodo del comma settimo dell'art. 58 (carta di circolazione e
immatricolazione) del testo unico già citato è il seguente:
"Quando si tratti
di autoveicoli o motocarrozzette da noleggioc on conducente ovvero di veicoli da
destinare a servizi pubblici, la carta di circolazione non può essere rilasciata
se il richiedente non abbia conseguito il titolo effettuare il
servizio".