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Sommario
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Principi generali
Art. 3 - Soggetti aventi diritto
Art. 4 - Accertamento dell'handicap
Art. 5 - Principi generali per i diritti della
persona handicappata
Art. 6 - Prevenzione e diagnosi precoce
Art. 7 - Cura e riabilitazione
Art. 8 - Inserimento ed integrazione sociale
Art. 9 - Servizio di aiuto personale
Art. 10 - Interventi a favore di persone con
handicap in situazioni di gravità
Art. 11 - Soggiorno all'estero per cure
Art. 12 - Diritto all'educazione e all'istruzione
Art. 13 - Integrazione scolastica
Art. 14 - Modalità di attuazione dell'integrazione
Art. 15 - Gruppi di lavoro per l'integrazione
scolastica
Art. 16 - Valutazione del rendimento e prove
d'esame
Art. 17 - Formazione professionale
Art. 18 - Integrazione lavorativo
Art. 19 - Soggetti aventi diritto al collocamento
obbligatorio
Art. 20 - Prove d'esame nei concorsi pubblici e
per l'abilitazione alle professioni
Art. 21 - Precedenza nell'assegnazione di sede
Art. 22 - Accertamenti ai fini del lavoro pubblico
e privato
Art. 23 - Rimozione di ostacoli per l'esercizio di
attività sportive, turistiche e ricreative
Art. 24 - Eliminazione o superamento delle
barriere architettoniche
Art. 25 - Accesso alla informazione e alla
comunicazione
Art. 26 - Mobilità e trasporti collettivi
Art. 27 - Trasporti individuali
Art. 28 - Facilitazioni per i veicoli delle
persone handicappate
Art. 29 - Esercizio del diritto di voto
Art. 30 - Partecipazione
Art. 31 - Riserva degli alloggi
Art. 32 - Agevolazioni fiscali
Art. 33 - Agevolazioni
Art. 34 - Protesi e ausili tecnici
Art. 35 - Ricovero del minore handicappato
Art. 36 - Aggravamento delle sanzioni penali
Art. 37 - Procedimento penale in cui sia
interessata una persona handicappata
Art. 38 - Convenzioni
Art. 39 - Compiti delle regioni
Art. 40 - Compiti dei comuni
Art. 41 - Competenze del Ministro per gli affari
sociali e costituzione del Comitato nazionale per le politiche dell'handicap
Art. 42 - Copertura finanziaria
Art. 43 - Abrogazioni
Art. 44 – Entrata in vigore
La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato
Il Presidente della Repubblica Promulga la
seguente legge
Art. 1 - Finalità
1. La Repubblica:
a) garantisce il pieno rispetto della dignità
umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne
promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e
nella società;
b) previene e rimuove le condizioni invalidanti
che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della
massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata
alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili,
politici e patrimoniali
c) persegue il recupero funzionale e sociale
della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e
assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la
riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica
della persona handicappata;
d) predispone interventi volti a superare stati
di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.
Art. 2 - Principi generali
1. La presente legge detta i principi
dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza
della persona handicappata. Essa costituisce inoltre riforma
economico-sociale della Repubblica, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 5.
Art. 3 - Soggetti aventi
diritto
1. E' persona handicappata colui che
presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o
progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di
integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio
sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle
prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla
consistenza delle minorazione, alla capacità complessiva individuale residua
e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o
plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da
rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e
globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione
assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità
determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli
stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel
territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed
alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi
internazionali.
Art. 4 - Accertamento
dell'handicap
1. Gli accertamenti relativi alla
minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale
permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'art.
3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni
mediche di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono
integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in
servizio presso le unità sanitarie locali.
Art. 5 - Principi generali
per i diritti della persona handicappata
1. La rimozione delle cause invalidanti,
la promozione dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione sociale
sono perseguite attraverso i seguenti obiettivi:
a) sviluppare la ricerca scientifica, genetica,
biomedica, psicopedagogica, sociale e tecnologica anche mediante programmi
finalizzati concordati con istituzioni pubbliche e private, in particolare
con le sedi universitarie, con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR),
con i servizi sanitari e sociali, considerando la persona handicappata e la
sua famiglia, se coinvolti, soggetti partecipi e consapevoli della ricerca;
b) assicurare la prevenzione, la diagnosi e la
terapia prenatale e precoce delle minorazioni e la ricerca sistematica delle
loro cause;
c) garantire l'intervento tempestivo dei servizi
terapeutici e riabilitativi, che assicuri il recupero consentito dalle
conoscenze scientifiche e dalle tecniche attualmente disponibili, il
mantenimento della persona handicappata nell'ambiente familiare e sociale,
la sua integrazione e partecipazione alla vita sociale;
d) assicurare alla famiglia della persona
handicappata un'informazione di carattere sanitario e sociale per facilitare
la comprensione dell'evento, anche in relazione alle possibilità di recupero
e di integrazione della persona handicappata nella società;
e) assicurare nella scelta e nell'attuazione
degli interventi socio-sanitari la collaborazione della famiglia, della
comunità e della persona handicappata, attivandone le potenziali capacità;
f) assicurare la prevenzione primaria e
secondaria in tutte le fasi di maturazione e di sviluppo del bambino e del
soggetto minore per evitare o constatare tempestivamente l'insorgenza della
minorazione e per ridurre e superare i danni della minorazione sopraggiunta;
g) attuare il decentramento territoriale dei
servizi e degli interventi rivolti alla prevenzione, al sostegno e al
recupero della persona handicappata, assicurando il coordinamento e
l'integrazione con gli altri servizi territoriali sulla base degli accordi
di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
h) garantire alla persona handicappata e alla
famiglia adeguato sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto
personale o familiare, strumenti e sussidi tecnici, prevedendo nei casi
strettamente necessari e per il periodo indispensabile, interventi economici
integrativi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente
articolo;
i) promuovere, anche attraverso l'apporto di enti
e di associazioni, iniziative permanenti di informazione e di partecipazione
della popolazione, per la prevenzione e per la cura degli handicap, la
riabilitazione e l'inserimento sociale di chi ne è colpito;
l) garantire il diritto alla scelta dei servizi
ritenuti più idonei anche al di fuori della circoscrizione territoriale;
m) promuovere il superamento di ogni forma di
emarginazione e di esclusione sociale anche mediante l'attivazione dei
servizi previsti dalla presente legge.
Art. 6 - Prevenzione e
diagnosi precoce
1. Gli interventi per la prevenzione e la
diagnosi prenatale precoce delle minorazione si attuano nel quadro della
programmazione sanitaria di cui agli articoli 53 e 55 della legge 23
dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni.
2. Le regioni, conformemente alle
competenze e alle attribuzioni di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e
alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni, disciplinano
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) l'informazione e l'educazione sanitaria della
popolazione sulle cause e sulle conseguenze dell'handicap, nonché sulla
prevenzione in fase preconcezionale, durante la gravidanza, il parto, il
periodo neonatale e nelle varie fasi di sviluppo della vita, e sui servizi
che svolgono tali funzioni;
b) l'effettuazione del parto con particolare
rispetto dei ritmi e dei bisogni naturali della partoriente e del nascituro;
c) l'individuazione e la rimozione, negli
ambienti di vita e di lavoro, dei fattori di rischio che possono determinare
malformazioni congenite e patologie invalidanti;
d) i servizi per la consulenza genetica e la
diagnosi prenatale e precoce per la prevenzione delle malattie genetiche che
possono essere causa di handicap fisici, psichici, sensoriali di
neuromotulesion;
e) il controllo periodico della gravidanza per la
individuazione e la terapia di eventuali patologie complicanti la gravidanza
e la prevenzione delle loro conseguenze;
f) l'assistenza intensiva per la gravidanza, i
parti e le nascite a rischio;
g) nel periodo neonatale, gli accertamenti utili
alla diagnosi precoce delle malformazioni e l'obbligatorietà del controllo
per l'individuazione ed il tempestivo trattamento dell'ipotiroidismo
congenito, della fenilchetonuria e della fibrosi cistica. Le modalità dei
controlli e della loro applicazione sono disciplinate con atti di indirizzo
e coordinamento emanati ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833. Con tali atti possono essere individuate altre forme
di endocrinopatie e di errori congeniti del metabolismo alle quali estendere
l'indagine per tutta la popolazione neonatale;
h) un'attività di prevenzione permanente che
tuteli i bambini fin dalla nascita anche mediante il coordinamento con gli
operatori degli asili nido, delle scuole materne e dell'obbligo, per
accertare l'inesistenza o l'insorgenza di patologie e di cause invalidanti e
con controlli sul bambino entro l'ottavo giorno, al trentesimo giorno, entro
il sesto ed il nono mese di vita e ogni due anni dal compimento del primo
anno di vita. E' istituito a tal fine un libretto sanitario personale, con
le caratteristiche di cui all'art. 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
su cui sono riportati i risultati dei suddetti controlli ed ogni altra
notizia sanitaria utile a stabilire lo stato di salute del bambino;
i) gli interventi informativi, educativi, di
partecipazione e di controllo per eliminare la nocività ambientale e
prevenire gli infortuni in ogni ambiente di vita e di lavoro, con
particolare riferimento agli incidenti domestici.
3. Lo Stato promuove misure di profilassi
atte a prevenire ogni forma di handicap, con particolare riguardo alla
vaccinazione contro la rosolia.
Art. 7 - Cura e
riabilitazione
1. La cura e la riabilitazione della
persona handicappata si realizzano con programmi che prevedano prestazioni
sanitarie e sociali integrate tra loro, che valorizzino le abilità di ogni
persona handicappata e agiscano sulla globalità della situazione di
handicap, coinvolgendo la famiglia e la comunità. A questo fine il Servizio
sanitario nazionale, tramite le strutture proprie o convenzionate assicura:
a) Gli interventi per la cura e la riabilitazione
precoce della persona handicappata, nonché gli specifici interventi
riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o presso centri
socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o residenziale di cui
all'art. 8, comma 1, lettera l);
b) La fornitura e la riparazione di
apparecchiature, attrezzature, protesi e sussidi tecnici necessari per il
trattamento delle menomazioni.
2. Le regioni assicurano la completa e
corretta informazione sui servizi ed ausili presenti sul territorio, in
Italia e all'estero.
Art. 8 - Inserimento ed
integrazione sociale
1. L'inserimento e l'integrazione sociale
della persona handicappata si realizzano mediante:
a) interventi di carattere socio-psico-pedagogico,
di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo
economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno della persona
handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita;
b) servizi di aiuto personale alla persona
handicappata in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia
personale;
c) interventi diretti ad assicurare l'accesso
agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere
fisiche e architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o
aperti al pubblico; d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto
all'informazione e il diritto allo studio della persona handicappata, con
particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi,
a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di
personale appositamente qualificato, docente e non docente;
e) adeguamento delle attrezzature e del personale
dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali;
f) misure atte a favorire la piena integrazione
nel mondo del lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del
posto di lavoro anche attraverso incentivi diversificati;
g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei
mezzi di trasporto pubblico e privato e la organizzazione di trasporti
specifici;
h) affidamenti e inserimenti presso persone e
nuclei familiari;
i) organizzazione e sostegno di
comunità-alloggio, case-famiglia e analoghi servizi residenziali inseriti
nei centri abitati per favorire la deistitusionalizzazione e per assicurare
alla persona handicappata, priva anche temporaneamente di una idonea
sistemazione familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita
adeguato;
l) istituzione o adattamento di centri
socio-riabilitativi ed educativi diurni, a valenza educativa, che perseguano
lo scopo di rendere possibile una vita di relazione a persone
temporaneamente o permanentemente handicappate, che abbiano assolto
l'obbligo scolastico, e le cui verificate potenzialità residue non
consentano idonee forme di integrazione lavorativa. Gli standard dei centri
socio-riabilitativi sono definiti dal Ministro della sanità, di concerto con
il Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
m) organizzazione di attività extrascolastiche
per integrare ed estendere l'attività educativa in continuità ed in coerenza
con l'azione della scuola.
Art. 9 - Servizio di aiuto
personale
1. Il servizio di aiuto personale, che può
essere istituito dai comuni o dalle unità sanitarie locali nei limiti delle
proprie ordinarie risorse di bilancio, è diretto ai cittadini in temporanea
o permanente grave limitazione dell'autonomia personale non superabile
attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre
forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di
integrazione dei cittadini stessi, e comprende il servizio di
interpretariato per i cittadini non udenti.
2. Il servizio di aiuto personale è
integrato con gli altri servizi sanitari e socio-assistenziali esistenti sul
territorio e può avvalersi dell'opera aggiuntiva di:
a) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento
dell'obiezione di coscienza ai sensi della normativa vigente, che ne
facciano richiesta;
b) cittadini di età superiore ai diciotto anni
che facciano richiesta di prestare attività volontaria;
c) organizzazioni di volontariato.
3. Il personale indicato alle lettere a),
b), c), del comma 2, deve avere una formazione specifica. 4. Al personale di
cui alla lettera b) del comma 2, si estende la disciplina dettata dall'art.
2, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266.
Art. 10 - Interventi a
favore di persone con handicap in situazioni di gravità
1. I comuni, anche consorziati tra loro o
con le province, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie
locali, nell'ambito delle competenze in materia di servizi sociali loro
attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono realizzare con le
proprie ordinarie risorse di bilancio, assicurando comunque il diritto alla
integrazione sociale e scolastica secondo le modalità stabilite dalla
presente legge e nel rispetto delle priorità degli interventi di cui alla
legge 4 maggio 1983, n. 184, comunità alloggio e centri socio-riabilitativi
per persone con handicap in situazioni di gravità.
2. Le
strutture di cui alla lettera l) e le attività di cui alla lettera m) del
comma 1 dell'art. 8 sono realizzate d'intesa con il gruppo di lavoro per
l'integrazione scolastica di cui all'art. 15 e con gli organi collegiali
della scuola.
3. Gli enti di cui al comma 1 possono
contribuire, mediante appositi finanziamenti, previo parere della regione
sulla congruità dell'iniziativa rispetto ai programmi regionali, alla
realizzazione e al sostegno di comunità-alloggio e centri
socio-riabilitativi per persone handicappate in situazione di gravità,
promossi da enti, associazioni, fondazioni, Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza (IPAB) società cooperative e organizzazioni di
volontariato iscritte negli albi regionali.
4. Gli
interventi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo possono essere
realizzati anche mediante le convenzioni di cui all'art. 38.
5. Per la collocazione topografica,
l'organizzazione e il funzionamento, le comunità-alloggio e i centri
socio-riabilitativi devono essere idonei a perseguire una costante
socializzazione dei soggetti ospiti, anche mediante iniziative dirette a
coinvolgere i servizi pubblici e il volontariato.
6. L'approvazione dei progetti edilizi
presentati da soggetti pubblici o privati concernenti immobili da destinare
alle comunità alloggio ed ai centri socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e
3, con vincolo di destinazione almeno ventennale all'uso effettivo
dell'immobile per gli scopi di cui alla presente legge, ove localizzati in
aree vincolate o a diversa specifica destinazione, fatte salve le norme
previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni, e
dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, costituisce variante del piano
regolatore. Il venir meno dell'uso effettivo per gli scopi di cui alla
presente legge prima del ventesimo anno comporta il ripristino della
originaria destinazione urbanistica dell'area.
Art. 11 - Soggiorno
all'estero per cure
1. Nei casi in cui vengono concesse le
deroghe di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre
1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989 ove
nel centro di altissima specializzazione estero non sia previsto il ricovero
ospedaliero per tutta la durata degli interventi autorizzati, il soggiorno
dell'assistito e del suo accompagnatore in alberghi o strutture collegate
con il centro è equiparato a tutti gli effetti alla degenza ospedaliera ed è
rimborsabile nella misura prevista dalla deroga.
2. La commissione centrale presso il
Ministero della sanità di cui all'art. 8 del decreto del Ministro della
sanità 3 novembre 1989, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22
novembre 1989, esprime il parere sul rimborso per i soggiorni collegati agli
interventi autorizzati dalle regioni sulla base dei criteri fissati con atto
di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'art. 5, primo comma,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con il quale sono disciplinate anche
le modalità della corresponsione di acconti alle famiglie.
Art. 12 - Diritto
all'educazione e all'istruzione
1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è
garantito l'inserimento negli asili nido.
2. E' garantito il diritto all'educazione
e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna,
nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e
nelle istituzioni universitarie.
3. L'integrazione scolastica ha come
obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata
nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella
socializzazione.
4. L'esercizio del diritto all'educazione
e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né
da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.
5. All'individuazione dell'alunno come
persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante
dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini
della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui
definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori
della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e,
per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della
scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico
individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica
istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e
sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di
apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di
recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate
e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte
culturali della persona handicappata.
6. Alla elaborazione del profilo
dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle
unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per
controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata
dall'ambiente scolastico.
7. I compiti attribuiti alle unità
sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalità indicate
con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'art. 5
primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
8. Il profilo dinamico-funzionale è
aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e
della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.
9. Ai minori handicappati soggetti
all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a
frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione
scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità
sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e
privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della
previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di
classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi
possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che
non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata
l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non
inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata
dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai
docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata da ogni
effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.
10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle
divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono
essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di
specifica formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita
presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida
di personale esperto.
Art. 13 - Integrazione scolastica
1. L'integrazione scolastica della persona
handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine
e grado e nelle università si realizza, fermo restando quando previsto dalle
leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517 e successive
modificazioni, anche attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi
scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi,
sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o
privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità
sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli
accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per
gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula
degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla
predisposizione, all'attuazione e verifica congiunta di progetti educativi,
riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di
integrazione tra attività scolastiche e attività integrative
extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono
essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione
alle attività coordinate;
b) la dotazione alle scuole alle università di
attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di
ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi
funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante
convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza
pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;
c) la programmazione da parte dell'università di
interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del
piano di studio individuale;
d) l'attribuzione, con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi
professionali ad interpreti da destinare alle università, per facilitare la
frequenza e l'apprendimento di studenti non udentI;
e) la sperimentazione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle
classi frequentate da alunni con handicap.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli
enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere
l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle
esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il
recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di
personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado,
fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti di
fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli
alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno
mediante l'assegnazione di docenti specializzati.
4. I posti di sostegno per la scuola
secondaria di secondo grado sono determinati nell'ambito dell'organico del
personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in
modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri
gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità
finanziarie all'uopo preordinate dall'art. 42, comma 6, lettera h).
5. Nella scuola secondaria di primo e
secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità
per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con
docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla
base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo
individualizzato.
6. Gli insegnanti di sostegno assumono la
contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla
programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle
attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e
dei collegi dei docenti.
Art. 14 - Modalità di
attuazione dell'integrazione
1. Il Ministro della pubblica istruzione
provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale docente per
l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli
studenti handicappati, ai sensi dell'art. 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, nel rispetto delle modalità di
coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica di cui all'art. 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministro
della pubblica istruzione provvede altresì:
a) all'attivazione di forme sistematiche di
orientamento, particolarmente qualificate per la persona handicappata, con
inizio almeno della prima classe della scuola secondaria di primo grado;
b) all'organizzazione dell'attività educativa e
didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle
sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione
scolastica individualizzata;
c) a garantire le continuità educativa fra i
diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra
insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo
dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e
gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola dell'obbligo
anche sino al compimento del diciottesimo anno di età; nell'interesse
dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli
specialisti di cui all'art. 4, secondo comma, lettera l), del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su proposta del
consiglio di classe o di interclasse, può essere consentita una terza
ripetenza in singole classi.
2. I piani di studio delle scuole di
specializzazione di cui all'art. 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, per
il conseguimento del diploma abilitante all'insegnamento nelle scuole
secondarie, comprendono, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in
base alla legislazione vigente per la definizione dei suddetti piani di
studio, discipline facoltative, attinenti all'integrazione degli alunni
handicappati, determinate ai senti dell'art. 4 comma 3, della citata legge
n. 341 del 1990. Nel diploma di specializzazione conseguito ai sensi del
predetto art. 4, comma 3, della legge n. 341 del 1990. Nel diploma di
specializzazione conseguito ai sensi del predetto art. 4, deve essere
specificato se l'insegnante ha sostenuto gli esami relativi all'attività
didattica di sostegno per le discipline cui il diploma stesso si riferisce,
nel qual caso la specializzazione ha valore abilitante anche per l'attività
didattica di sostegno.
3. La tabella del corso di laurea definita
ai sensi dell'art. 3, comma 3 della citata legge n. 341 del 1990 comprende,
nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione
vigenti per la definizione delle tabelle dei corsi di laurea, insegnamenti
facoltativi attinenti all'integrazione scolastica degli alunni handicappati.
Il diploma di laurea per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari
di cui all'art. 3, comma 2, della citata legge n. 341 del 1990 costituisce
titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attività didattica di sostegno
solo se siano stati sostenuti gli esami relativi individuati come
obbligatori per la preparazione all'attività didattica di sostegno,
nell'ambito della tabella suddetta definita ai sensi dell'art. 3, comma 3,
della medesima legge n. 341 del 1990.
4.
L'insegnamento delle discipline facoltative previste nei piani di studio
delle scuole di specializzazione di cui al comma 2 e dei corsi di laurea di
cui al comma 3 può essere impartito anche da enti o istituti specializzati
all'uopo convenzionati con le università, le quali disciplinano le modalità
di espletamento degli esami e i relativi controlli. I docenti relatori dei
corsi di specializzazione devono essere in possesso del diploma di laurea e
del diploma di specializzazione.
5. Fino alla prima applicazione dell'art.
9 della citata legge n. 341 del 1990, relativamente alle scuole di
specializzazione si applicano le disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 e successive
modificazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975,
n. 970, e all'art. 65 della legge 20 maggio 1982, n. 270.
6. L'utilizzazione in posti di sostegno di
docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita
unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.
7. Gli accordi di programma di cui
all'art. 13, comma 1, lettera a), possono prevedere lo svolgimento di corsi
di aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle unità sanitarie
locali e degli enti locali, impegnati in piani di educativi e di recupero
individualizzati.
Art. 15 - Gruppi di lavoro
per l'integrazione scolastica
1. Presso ogni ufficio scolastico
provinciale è istituito un gruppo di lavoro composto da un ispettore tecnico
nominato dal provveditore agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai
sensi dell'art. 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270 e
successive modificazioni, due esperti designati dagli enti locali, due
esperti delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle
associazioni delle persone handicappate maggiormente rappresentative a
livello provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base dei
criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il gruppo di lavoro
dura in carica tre anni.
2. Presso ogni circolo didattico ed
istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado sono costituiti
gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi,
familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative
e di integrazione predisposte dal piano educativo.
3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1
hanno compiti di consulenza e proposta al provveditore agli studi, di
consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le
unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione
degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40, per
l'impostazione e l'attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché
per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in
difficoltà di apprendimento.
4. I gruppi di lavoro predispongono
annualmente una relazione da inviare al Ministro della pubblica istruzione
ed al presidente della giunta regionale. Il presidente della giunta
regionale può avvalersi della relazione ai fini della verifica dello stato
di attuazione degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40.
Art. 16 - Valutazione del rendimento e prove
d'esame
1. Nella valutazione degli alunni
handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano
educativo individualizzato, per i quali discipline siano stati adottati
particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno
siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti
programmatici di alcune discipline.
2. Nella scuola dell'obbligo sono
predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove
d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il
progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di
apprendimento iniziali.
3. Nell'ambito della scuola secondaria di
secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove
equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o
grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le
prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo
svolgimento di esami anche universitari con l'uso degli ausili loro
necessari.
5. Il trattamento individualizzato
previsto dal comma 4 in favore degli alunni handicappati è consentito per il
superamento degli esami universitari, previa intesa col docente della
materia e, occorrendo, con il consiglio di facoltà, sentito eventualmente il
consiglio dipartimentale.
Art. 17 - Formazione
professionale
1. Le regioni, in attuazione di quanto
previsto dagli articoli 3, primo comma, lettere l) e m), e 8, primo comma,
lettere g) e h), della legge 21 dicembre 1978, n. 845, realizzano
l'inserimento della persona handicappata negli ordinari corsi di formazione
professionale dei centri pubblici e privati e garantiscono agli allievi
handicappati che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento
ordinari l'acquisizione di una qualifica anche mediante attività specifiche
nell'ambito delle attività del centro di formazione professionale tenendo
conto dell'orientamento emerso dai piani educativi individualizzati
realizzati durante l'iter scolastico. A tal fine forniscono ai centri i
sussidi e le attrezzature necessarie.
2. I corsi di formazione professionale
tengono conto delle diverse capacità ed esigenze della persona handicappata
che, di conseguenza, è inserita in classi comuni o in corsi specifici o in
corsi prelavorativi.
3. Nei
centri di formazione professionale sono istituiti corsi per le persone
handicappate non in grado di frequentare corsi normali. I corsi possono
essere realizzati nei centri di riabilitazione, quando vi siano svolti
programmi di ergoterapia e programmi finalizzati all'addestramento
professionale, ovvero possono essere realizzati dagli enti di cui all'art. 5
della citata legge n. 845 del 1978, nonché da organizzazioni di volontariato
e da enti autorizzati da leggi vigenti. Le regioni, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare alle
disposizioni di cui al presente comma i programmi pluriennali e i piani
annuali di attuazione per le attività di formazione professionale di cui
all'art. 5 della medesima legge n. 845 del 1978.
4. Agli allievi che abbiano frequentato i
corsi di cui al comma 2 è rilasciato un attestato di frequenza utile ai fini
della graduatoria per il collocamento obbligatorio nel quadro
economico-produttivo territoriale.
5. Fermo restando quanto previsto in
favore delle persone handicappate dalla citata legge n. 845 del 1978, una
quota del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281,
è destinata ad iniziative di formazione e di avviamento al lavoro in forme
sperimentali, quali tirocini, contratti di formazione, iniziative
territoriali di lavoro guidato, corsi prelavorativi, sulla base di criteri e
procedure fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 18 - Integrazione
lavorativa
1. Le regioni, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, disciplinano l'istituzione e la
tenuta dell'albo regionale degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di
lavoro, di servizi, e dei centri di lavoro guidato, associazioni ed
organizzazioni di volontariato che svolgono attività idonee a favorire
l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone handicappate.
2. Requisiti per l'iscrizione all'albo di
cui al comma 1, oltre a quelli previsti dalle leggi regionali sono:
a) avere personalità giuridica di diritto
pubblico o privato o natura di associazione, con i requisiti di cui al capo
II del titolo II del libro I del codice civile;
b) garantire idonei livelli di prestazioni, di
qualificazione del personale e di efficienza operativa.
3. Le regioni disciplinano le modalità di
revisione ed aggiornamento biennale dell'albo di cui al comma 1.
4. I rapporti dei comuni, dei consorzi tra
comuni e tra comuni e province, delle comunità montane e delle unità
sanitarie locali con gli organismi di cui al comma 1 sono regolati da
convenzioni conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità
e con il Ministro per gli affari sociali, da emanare entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1
è condizione necessaria per accedere alle convenzioni di cui all'art. 38.
6 . Le regioni possono provvedere con le
proprie leggi:
a) a disciplinare le agevolazioni alle singole
persone handicappate per recarsi al posto di lavoro e per l'avvio e lo
svolgimento di attività lavorative autonome;
b) a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni
e i contributi ai datori di lavoro anche ai fini dell'adattamento del posto
di lavoro per l'assunzione delle persone handicappate.
Art. 19 - Soggetti aventi
diritto al collocamento obbligatorio
1. In attesa dell'entrata in vigore della
nuova disciplina del collocamento obbligatorio, le disposizioni di cui alla
legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni, devono intendersi
applicabili anche a coloro che sono affetti da minorazioni psichica, i quali
abbiano la capacità lavorativa che ne consente l'impiego in mansioni
compatibili. Ai fini dell'avviamento al lavoro, la valutazione della persona
handicappata tiene conto della capacità lavorativa e relazionale
dell'individuo e non solo della minorazione fisica e psichica. La capacità
lavorativa è accertata dalle commissioni di cui all'art. 4 della presente
legge, integrate ai sensi dello stesso articolo da uno specialista nelle
discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche.
Art. 20 - Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle
professioni
1. La persona handicappata sostiene le
prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni
con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente
necessari in relazione allo specifico handicap.
2. Nella domanda di partecipazione al
concorso e all'esame per l'abilitazione alle professioni il candidato
specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché
l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Art. 21 - Precedenza
nell'assegnazione di sede
1. La persona handicappata con un grado di
invalidità superiore ai due terzi o con minorazione iscritta alle categorie
prima, seconda e terza della tabella A, annessa alla legge 10 agosto 1950,
n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad
altro titolo, ha diritto di scelta paritaria tra le sedi disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la
precedenza in sede di trasferimento a domanda.
Art. 22 - Accertamenti ai
fini del lavoro pubblico e privato
1. Ai fini dell'assunzione al lavoro
pubblico e privato non è richiesta la certificazione di sana e robusta
costituzione fisica.
Art. 23 - Rimozione di
ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative
1. L'attività e la pratica delle
discipline sportive sono favorite senza limitazioni alcuna. Il Ministro
della sanità, con proprio decreto da emanare entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, definisce i protocolli per la
concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone
handicappate.
2. Le regioni e i comuni, i consorzi di
comuni ed il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) realizzano, in
conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle
barriere architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria competenza,
l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e di connessi
servizi da parte delle persone handicappate.
3. Le concessioni demaniali per gli
impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità
degli impianti ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14
giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e
all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate.
4. Le concessioni autostradali ed i loro
rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del
citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
5. Chiunque, nell'esercizio delle attività
di cui all'art. 5, primo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, o di
altri pubblici esercizi, discrimina persone handicappate è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire
dieci milioni e con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.
Art. 24 - Eliminazione o
superamento delle barriere architettoniche
1. Tutte le opere edilizie riguardanti
edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di
limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla legge 9 gennaio 1989,
n. 13 e successive modifiche, sono eseguite in conformità alle disposizioni
di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118 e successive modificazioni, al
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1978, n. 384, della citata legge n. 13 del 1989 e successive modificazioni,
e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Per gli edifici pubblici e privati
aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n.
1089 e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497 e successive
modificazioni, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le
medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5
della citata legge n. 13 del 1989 non possono venire concesse, per il
mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla
tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di
accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere
realizzata con opere provvisionali, come definite dall'art. 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, nei limiti della
compatibilità suggerita dai vincoli stessi.
3. Alle comunicazioni al comune dei
progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al
pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi degli articoli 15, terzo comma, e
26, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive
modificazioni, sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione
di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di
superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del
presente articolo.
4. Il rilascio della concessione o
autorizzazione edilizia per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla
verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal
tecnico incaricato dal comune. Il sindaco, nel rilasciare il certificato di
agibilità e di abitabilità per le opere di cui al comma 1, deve accertare
che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti
in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine può
richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario della
concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da
un tecnico abilitato.
5. Nel caso di opere pubbliche, fermi
restando il divieto di finanziamento di cui all'art. 32, comma 20, della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, e l'obbligo della dichiarazione del
progettista, l'accertamento di conformità alla normativa vigente in materia
di eliminazione delle barriere architettoniche spetta all'Amministrazione
competente, che ne dà atto in sede di approvazione del progetto.
6. La richiesta di modifica di
destinazione d'uso di edifici e luoghi pubblici o aperti al pubblico è
accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del
certificato di agibilità e di abitabilità è condizionato alla verifica
tecnica delle conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile.
7. Tutte le opere realizzate negli edifici
pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni
vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere
architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile
l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono
dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori,
il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità e l'abitabilità
ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente
responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50
milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un
periodo compreso da uno a sei mesi.
8. Il Comitato per l'edilizia residenziale
(CER), di cui all'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, fermo restando
il divieto di finanziamento di cui all'art. 32, comma 20, della citata legge
n. 41 del 1986, dispone che una quota dei fondi per la realizzazione di
opere di urbanizzazione e per interventi di recupero sia utilizzata per la
eliminazione delle barriere architettoniche negli insediamenti di edilizia
residenziale pubblica realizzati prima della data di entrata in vigore della
presente legge.
9. I piani di cui all'art. 32, comma 21,
della citata legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative
all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento
all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili,
all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della
segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone
handicappate.
10. Nell'ambito della complessiva somma
che in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti concede agli enti locali
per la contrazione di mutui con finalità di investimento, una quota almeno
pari al 2 per cento è destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di
ristrutturazione e recupero in attuazione delle norme di cui al regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n.
384.
11. I comuni adeguano i propri regolamenti
edilizi alle disposizioni di cui all'art. 27 della citata legge n. 118 del
1971, all'art. 2 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 384 del 1978, alla citata legge n. 13 del 1989 e
successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine, le norme dei
regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente
articolo perdono efficacia.
Art. 25 - Accesso alla
informazione e alla comunicazione
1. Il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni contribuisce alla realizzazione di progetti elaborati
dalle concessionarie per i servizi radiotelevisivi e telefonici volti a
favorire l'accesso all'informazione radiotelevisiva e alla telefonica anche
mediante istallazione di decodificatori e di apparecchiature complementari,
nonché l'adeguamento delle cabine telefoniche.
2. All'atto di rinnovo o in occasione di
modifiche delle convenzioni per la concessione di servizi radiotelevisivi o
telefonici sono previste iniziative atte a favorire la ricezione da parte di
persone con handicap sensoriali di programmi di informazione, culturali e di
svago e la diffusione di decodificatori.
Art. 26 - Mobilità e
trasporti collettivi
1. Le regioni disciplinano le modalità con
le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone
handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio,
usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di
trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi.
2. I comuni assicurano, nell'ambito delle
proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per
le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le regioni elaborano, nell'ambito dei piani
regionali di trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture
urbane, piani di mobilità delle persone handicappate da attuare anche
mediante la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. I suddetti piani prevedono servizi alternativi
per le zone non coperte dai servizi di trasporto collettivo. Fino alla
completa attuazione dei piani, le regioni e gli enti locali assicurano i
servizi già istituiti. I piani si mobilità delle persone handicappate
predisposti dalle regioni sono coordinati con i piani di trasporto
predisposti dai comuni.
4. Una quota non inferiore all'1 per cento
dell'ammontare dei mutui autorizzati a favore dell'Ente ferrovie dello Stato
è destinata agli interventi per l'eliminazione delle barriere
architettoniche nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile
appartenenti all'Ente medesimo, attraverso capitolati d'appalto formati
sulla base dell'art. 20 del regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
5. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro dei Trasporti provvede alla
omologazione di almeno un prototipo di autobus urbano ed extraurbano, di
taxi, di vagone ferroviario, conformemente alle finalità della presente
legge.
6. Sulla base dei piani regionali e della
verifica delle funzionalità dei prototipi omologati di cui al comma 5, il
Ministro dei trasporti predispone i capitolati d'appalto contenenti
prescrizioni per adeguare alle finalità della presente legge i mezzi di
trasporto su gomma in corrispondenza con la loro sostituzione.
Art. 27 - Trasporti
individuali
1. A favore dei titolari di patente di
guida delle categorie A, B o C speciali, con incapacità motorie permanenti,
le unità sanitarie locali contribuiscono alla spesa per la modifica degli
strumenti di guida, quale strumento protesico extra-tariffario, nella misura
del 20 per cento, a carico del bilancio dello Stato.
2. Al comma 1 dell'art. 1 della legge 9
aprile 1986, n. 97, sono soppresse le parole: "titolari di patente F"e dopo
le parole: "capacità motorie," sono aggiunte le seguenti "anche prodotti in
serie";
3. Dopo il
comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 97 del 1986, è inserito il
seguente: «2-bis. Il beneficio della riduzione dell'aliquota relativa
all'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1, decade qualora
l'invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C
speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo. Entro i
successivi tre mesi l'invalido provvede al versamento della differenza tra
l'imposta sul valore aggiunto pagata e l'imposta relativa all'aliquota in
vigore per il veicolo acquistato».
4. Il comitato tecnico di cui all'art. 81,
comma 9, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione
stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno
1959, n. 393, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge 18 marzo
1988, n. 111, è integrato da due rappresentanti delle associazioni delle
persone handicappate nominati dal Ministro dei trasporti su proposta del
Comitato di cui all'art. 41 della presente legge.
5. Le unità sanitarie locali trasmettono
le domande presentate dai soggetti di cui al comma 1 ad un apposito fondo,
istituito presso il Ministero della sanità, che provvede ad erogare i
contributi nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 42.
Art. 28 - Facilitazioni per
i veicoli delle persone handicappate
1. I comuni assicurano appositi spazi
riservati ai veicoli delle persone handicappate, sia nei parcheggi gestiti
direttamente o dati in concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da
privati.
2. Il contrassegno di cui all'art. 6 del
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1978, n. 384, che deve essere apposto visibilmente sul parabrezza del
veicolo, è valido per l'utilizzazione dei parcheggi di cui al comma 1.
Art. 29 - Esercizio del
diritto di voto
1. In occasione di consultazioni
elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da
facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio
elettorale.
2. Per rendere più agevole l'esercizio del
diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la
consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un
adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di
accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'art. 1 della legge 15
gennaio 1991, n. 15.
3. Un accompagnatore di fiducia segue in
cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente
il diritto di voto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste
elettorali. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per
più di un handicappato. Sul certificato elettorale dell'accompagnatore è
fatta apposita annotazione del presidente del seggio nel quale egli ha
assolto tale compito.
Art. 30 - Partecipazione
1. Le regioni per la redazione dei
programmi di promozione e di tutela dei diritti della persona handicappata,
prevedono forme di consultazione che garantiscono la partecipazione dei
cittadini interessati.
Art. 31 - Riserva degli
alloggi
1. All'art. 3, primo comma, della legge 5
agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la
seguente lettera: «r-bis) dispone una riserva dei finanziamenti complessivi
per la concessione di contributi in conto capitale a comuni, Istituti,
autonomi case popolari, imprese, cooperative o loro consorzi per la
realizzazione con tipologia idonea o per l'adattamento di alloggi di
edilizia sovvenzionata e agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti
handicappati ovvero ai nuclei familiari tra i cui componenti figurano
persone handicappate in situazione di gravità o con ridotte o impedite
capacità motorie».
2. Il contributo di cui alla lettera
r-bis) del primo comma dell'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
introdotta dal comma 1 del presente articolo, è concesso dal Comitato
esecutivo del CER direttamente ai comuni, agli Istituti autonomi case
popolari, alle imprese, alle cooperative o loro consorzi indicati dalle
regioni sulla base delle assegnazioni e degli acquisti, mediante atto
preliminare di vendita di alloggi realizzati con finanziamenti pubblici e
fruenti di contributo pubblico.
3. Il
contributo di cui al comma 2 può essere concesso con le modalità indicate
nello stesso comma, direttamente agli enti e istituti statali, assicurativi
e bancari che realizzano interventi nel campo dell'edilizia abitativa che ne
facciano richiesta per l'adattamento di alloggi di loro proprietà da
concedere in locazione a persone handicappate ovvero ai nuclei familiari tra
i cui componenti figurano persone handicappate in situazione di gravità o
con ridotte o impedite capacità motorie.
4. Le
associazioni presenti sul territorio, le regioni, le unità sanitarie locali,
i comuni sono tenuti a fornire al CER, entro il 31 dicembre di ogni anno,
ogni informazione utile per la determinazione della quota di riserva di cui
alla citata lettera r-bis) del primo comma dell'art. 3 della legge 5 agosto
1978, n. 457.
Art. 32 - Agevolazioni
fiscali
1. Le spese mediche e quelle di assistenza
specifica necessaria nei casi di grave e permanente invalidità e
menomazione, per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il 5 o
il 10 per cento del reddito complessivo annuo dichiarato a seconda che
questo sia o meno superiore a 15 milioni di lire, sono deducibili dal
reddito complessivo del contribuente che ha sostenuto gli oneri per sé o per
le persone indicate nell'art. 433 del codice civile, purchè dalla
documentazione risulti chi ha sostenuto effettivamente la spesa, la persona
da assistere perché invalida e il domicilio o la residenza del percipiente.
Art. 33 - Agevolazioni
1. La lavoratrice madre o, in alternativa,
il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazioni di
gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, hanno diritto al
prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal
lavoro di cui all'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione
che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti
specializzati.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono
chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al
prolungamento fino a tre anni dal periodo di astensione facoltativa, di due
ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di
vita del bambino.
3. Successivamente al compimento del terzo
anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di
gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di
gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a
tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa a
condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia
ricoverata a tempo pieno.
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che
si cumulano con quelli previsti all'art. 7 della citata legge n. 1204 del
1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo art.
7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8
della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
5. Il genitore o il familiare lavoratore,
con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un
parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente,
ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al
proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra
sede.
6. La persona handicappata maggiorenne in
situazione di gravità può usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha
diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio
domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2,
3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappati in
situazione di gravità.
Art. 34 - Protesi e ausili
tecnici
1. Con decreto del Ministro della sanità
da emanare, sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, nella revisione e
ridefinizione del nomenclatore-tariffario delle protesi di cui al terzo
comma dell'art. 26 della legge 23 dicembre, n. 833, vengono inseriti
apparecchi e attrezzature elettronici e altri ausili tecnici che permettano
di compensare le difficoltà delle persone con handicap fisico o sensoriale.
Art. 35 - Ricovero del
minore handicappato
1. Nel caso di ricovero di una persona
handicappata di minore età presso un istituto anche a carattere sanitario,
pubblico o privato, ove dall'istituto sia segnalato l'abbandono del minore,
si applicano le norme di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.
Art. 36 - Aggravamento delle
sanzioni penali
1. Per i reati di cui agli articoli 519,
520, 521, 522, 523, 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non
colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro II del codice
penale, e per i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, qualora
l'offeso sia una persona handicappata la pena è aumentata da un terzo alla
metà.
2. Per i procedimenti penali per i reati
di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte civile del difensore
civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona
handicappata o un suo familiare.
Art. 37 - Procedimento
penale in cui sia interessata una persona handicappata
1. Il Ministro di grazia e giustizia, il
Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, ciascuno nell'ambito delle
proprie competenze, disciplinano con proprio decreto le modalità di tutela
della persona handicappata, in relazione alle sue esigenze terapeutiche e di
comunicazione, all'interno dei locali di sicurezza, nel corso dei
procedimenti giudiziari penali e nei luoghi di custodia preventiva e di
espiazione della pena.
Art. 38 - Convenzioni
1. Per fornire i servizi di cui alla
presente legge, i comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le
comunità montane e le unità sanitarie locali per la loro competenza, si
avvalgono delle strutture e dei servizi di cui all'art. 26 della legge 23
dicembre 1978, n. 833. Possono inoltre avvalersi dell'opera di associazioni
riconosciute e non riconosciute, di istituzioni private di assistenza non
aventi scopo di lucro e di cooperative, semprechè siano idonee per i livelli
delle prestazioni, per la qualificazione del personale e per l'efficienza
organizzativa ed operativa, mediante la conclusione di apposite convenzioni.
2. I comuni, anche consorziati tra loro,
le loro unioni, le comunità montane, rilevata la presenza di associazioni in
favore di persone handicappate, che intendano costituire cooperative di
servizi o comunità-alloggio o centri socio-riabilitativi senza fini di
lucro, possono erogare contributi che consentano di realizzare tali
iniziative per i fini previsti dal comma 1, lettera h), i) e l) dell'art. 8,
previo controllo dell'adeguatezza dei progetti e delle iniziative, in
rapporto alle necessità dei soggetti ospiti, secondo i principi della
presente legge.
Art. 39 - Compiti delle
regioni
1. Le regioni possono provvedere, nei
limiti delle proprie disponibilità di bilancio, ad interventi sociali,
educativo-formativi e riabilitativi nell'ambito del piano sanitario
nazionale, di cui all'art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e
successive modificazioni, e della programmazione regionale dei servizi
sanitari, sociali e formativi-culturali.
2. Le regioni possono provvedere, nei
limiti delle proprie disponibilità di bilancio:
a) a definire l'organizzazione dei servizi, i
livelli qualitativi delle prestazioni, nonché i criteri per l'erogazione
dell'assistenza economica integrativa di competenza dei comuni;
b) a definire, mediante gli accordi di programma
di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le modalità di
coordinamento e di integrazione dei servizi e delle prestazioni individuali
di cui alla presente legge con gli altri servizi sociali, sanitari,
educativi, anche d'intesa con gli organi periferici dell'Amministrazione
della pubblica istruzione e con le strutture prescolastiche o scolastiche e
di formazione professionale, anche per la messa a disposizione di
attrezzatura, operatori o specialisti necessari all'attività di prevenzione,
diagnosi e riabilitazione eventualmente svolta al loro interno;
c) a definire, in collaborazione con le
università e gli istituti di ricerca, i programmi e le modalità
organizzative delle iniziative di riqualificazione ed aggiornamento del
personale impiegato nelle attività di cui alla presente legge;
d) a promuovere, tramite le convenzioni con gli
enti di cui all'art. 38, le attività di ricerca e di sperimentazione di
nuove tecnologie di apprendimento e di riabilitazione, nonché la produzione
di sussidi didattici e tecnici;
e) a definire le modalità di intervento nel campo
delle attività assistenziali e quelle di accesso ai servizi;
f) a disciplinare le modalità del controllo
periodico degli interventi di inserimento ed integrazione sociale di cui
all'art. 5, per verificarne la rispondenza all'effettiva situazione di
bisogno;
g) a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, i criteri relativi
all'istituzione e al funzionamento dei servizi di aiuto personale;
h) ad effettuare controlli periodici sulle
aziende beneficiarie degli incentivi e dei contributi di cui all'art. 18,
comma 6, per garantire la loro effettiva finalizzazione all'integrazione
lavorativa delle persone handicappate;
i) a promuovere programmi di formazione di
personale volontario da realizzarsi da parte delle organizzazioni di
volontariato;
l) ad elaborare un consuntivo annuale analitico
delle spese e dei contributi per assistenza erogati sul territorio anche da
enti pubblici e enti o associazioni privati, i quali trasmettono alle
regioni i rispettivi bilanci, secondo modalità fissate dalle regioni
medesime.
Art. 40 - Compiti dei comuni
1. I comuni, anche consorziati tra loro,
le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali qualora le
leggi regionali attribuiscano loro la competenza, attuano gli interventi
sociali e sanitari previsti dalla legge nel quadro della normativa
regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge
8 giugno 1990, n. 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione,
di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
2. Gli statuti comunali di cui all'art. 4
della citata legge n. 142 del 1990 disciplinano le modalità del
coordinamento degli interventi di cui al comma 1 con i servizi sociali,
sanitari, educativi e di tempo libero operati nell'ambito territoriale e
l'organizzazione di un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti,
da realizzare anche nelle forme del decentramento previste dallo statuto
stesso.
Art. 41 - Competenze del
Ministro per gli affari sociali e costituzione del Comitato nazionale per le
politiche dell'handicap
1. Il Ministro per gli affari sociali
coordina l'attività delle Amministrazioni dello Stato competenti a
realizzare gli obiettivi della presente legge ed ha compiti di promozione di
politiche di sostegno per le persone handicappate e di verifica
dell'attuazione della legislazione vigente in materia.
2. I disegni di legge del Governo
contenenti disposizioni concernenti la condizione delle persone handicappate
sono presentati previo concerto con il Ministero per affari sociali. Il
concerto con il Ministero per gli affari sociali è obbligatorio per i
regolamenti e per gli atti di carattere generale adottati in materia.
3. Per favorire l'assolvimento dei compiti
di cui al comma 1, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri il Comitato nazionale per le politiche dell'handicap.
4. Il Comitato è composto dal Ministro per
gli affari sociali, che lo presiede, dai Ministri dell'interno, del tesoro,
della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza
sociale, nonché dai Ministri per le riforme istituzionali e per gli affari
regionali e per il coordinamento delle politiche comunitarie. Alle riunioni
del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in
relazione agli argomenti da trattare.
5. Il comitato è convocato almeno tre
volte l'anno, di cui una prima della presentazione al Consiglio dei ministri
del disegno di legge finanziaria.
6. Il comitato si avvale di:
a) tre assessori scelti tra gli assessori
regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano designati dalla
Conferenza dei presidenti delle regioni e dalle province autonome ai sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418;
b) tre rappresentanti degli enti locali designati
dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e un rappresentante
degli enti locali designato dalla Lega delle autonomie locali;
c) cinque esperti scelti fra i membri degli enti
e delle associazioni in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2
della legge 19 novembre 1987, n. 476, che svolgono attività di promozione e
tutela delle persone handicappate e delle loro famiglie;
d) tre rappresentanti delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.
7. Il Comitato si avvale dei sistemi
informativi delle Amministrazioni in esso rappresentate.
8. Il Ministro per gli affari sociali,
entro il 15 aprile di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sui
dati relativi allo stato di attuazione delle politiche per l'handicap in
Italia, nonché sugli indirizzi che saranno seguiti. A tal fine le
Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni e le
provincie autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali trasmettono,
entro il 28 febbraio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei
ministri tutti i dati relativi agli interventi di loro competenza
disciplinati dalla presente legge. Nel primo anno di applicazione della
presente legge la relazione è presentata entro il 30 ottobre.
9. Il Comitato, nell'esercizio delle sue
funzioni, è coadiuvato da una commissione permanente composta da un
rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze, del
tesoro, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della
previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, nonché da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio di
cui uno del Dipartimento per gli affari sociali, uno del Dipartimento per la
funzione pubblica. La commissione è presieduta dal responsabile dell'Ufficio
per le problematiche della famiglia, della terza età, dei disabili e degli
emarginati, del Dipartimento degli affari sociali.
Art. 42 - Copertura
finanziaria
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per gli affari sociali, è istituito il Fondo per
l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome in
favore dei cittadini handicappati.
2. Il Ministro per gli affari sociali
provvede, sentito il Comitato nazionale per le politiche dell'handicap di
cui all'art. 41, alla ripartizione annuale del Fondo tra le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, in proporzione al numero di
abitanti.
3. A partire dal terzo anno di
applicazione della presente legge, il criterio della proporzionalità di cui
al comma 2 può essere integrato da altri criteri, approvati dal Comitato di
cui all'art. 41, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui
all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con riferimento a situazioni
di particolare concentrazione di persone handicappate e di servizi di alta
specializzazione, nonché a situazioni di grave arretratezza di alcune aree.
4. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono a ripartire i fondi di loro spettanza tra gli
enti competenti a realizzare i servizi, dando priorità agli interventi in
favore delle persone handicappate in situazione di gravità e agli interventi
per la prevenzione.
5. Per le finalità previste dalla presente
legge non possono essere incrementate le dotazioni organiche del personale
della scuola di ogni ordine e grado oltre i limiti consentiti dalle
disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dal comma 6, lettera h).
6. E' autorizzata la spesa di lire 120
miliardi per l'anno 1992 e di lire 150 miliardi a decorrere dal 1993, da
ripartire, per ciascun anno, secondo le seguenti finalità:
a) lire 2 miliardi e 300 milioni per
l'integrazione delle commissioni di cui all'art. 4;
b) lire 1 miliardo per il finanziamento del
soggiorno all'estero per cure nei casi previsti dall'art. 11; c) lire 4
miliardi per il potenziamento dei servizi di istruzione dei minori
ricoverati di cui all'art. 12;
d) lire 8 miliardi per le attrezzature per le
scuole di cui all'art. 13, comma 1, lettera b;
e) lire 2 miliardi per le attrezzature per le
università di cui all'art. 13, comma 1, lettera b;
f) lire 1 miliardi e 600 milioni per
l'attribuzione di incarichi a interpreti per studenti non udenti nelle
università di cui all'art. 13, comma 1, lettera d);
g) lire 4 miliardi per l'avvio della
sperimentazione di cui all'art. 13 comma 1, lettera e);
h) lire 19 miliardi per l'anno 1992 e lire 38
miliardi per l'anno 1993 per l'assunzione di personale docente a sostegno
nelle scuole secondarie di secondo grado prevista dall'art. 13, comma 4;
i) lire 4 miliardi e 538 milioni per la
formazione di personale docente prevista dall'art. 14;
l) lire 2 miliardi per gli oneri di funzionamento
dei gruppi di lavoro di cui all'art.15;
m) lire 5 miliardi per i contributi ai progetti
per l'accesso ai servizi radiotelevisivi e telefonici previsti all'art. 25;
n) lire 4 miliardi per un contributo del 20 per
cento per la modifica degli strumenti di guida ai sensi dell'art. 27, comma
1;
o) lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992
e 1993 per le agevolazioni per i genitori che lavorano, previsti dall'art.
33;
p) lire 50 milioni per gli oneri di funzionamento
del Comitato e della commissione di cui all'art. 41;
q) lire 42 miliardi e 512 milioni per l'anno 1992
e lire 53 miliardi e 512 milioni a partire dall'anno 1993 per il
finanziamento del Fondo per l'integrazione degli interventi regionali e
delle province autonome in favore dei cittadini handicappati di cui al comma
1 del presente articolo.
7. All'onere derivante dall'attuazione
della presente legge, pari a lire 120 miliardi per l'anno 1992 e a lire 150
miliardi a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per il 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Provvedimenti in
favore di portatori di handicap".
8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 43 - Abrogazioni
1. L'art. 230 del testo unico approvato
con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, l'art. 415 del regolamento
approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 ed i commi secondo e
terzo dell'art. 28, della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono abrogati.
Art. 44 - Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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