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Visto il decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la
legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare
l'articolo 17,
comma 3;
Visto
l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e i decreti
ministeriali 4
agosto 2000 pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta
Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000; 28 novembre 2000,
pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18
del 22 gennaio
2001; 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento
ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 2001;
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998,
n. 25;
Visto il decreto
25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro;
Vista la legge 3
luglio 1998, n. 210;
Vista la legge 2
agosto 1999, n. 264;
Visti il parere
del Consiglio universitario nazionale (CUN) reso il
25 settembre
2003, il parere del Consiglio nazionale degli studenti
universitari (CNSU)
reso il 19 giugno 2003, il parere della
Conferenza dei
rettori delle universita' italiane (CRUI) reso il
23 settembre 2003
e il parere del Comitato di valutazione del sistema
universitario (CONVSU)
reso il 21 maggio 2003;
Udito il
parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva degli
atti normativi nelle adunanze del 24 novembre 2003 e
del 22 marzo 2004;
Visti i pareri
delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
a norma
dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del
1988 (nota n.
2705/1.5/04 del 21 giugno 2004) cosi' come attestata
dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, con nota del 12 luglio
2004, n.
13634-Dagl1/21.3-4/1/2004;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai sensi del
presente regolamento si intende:
a) per
Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero
dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
b) per decreto
o decreti ministeriali, uno o piu' decreti emanati
ai sensi e
secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 95,
della legge 15
maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
c) per
regolamenti didattici di ateneo, i regolamenti di cui
all'articolo 11,
comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
d) per
regolamenti didattici dei corsi di studio, i regolamenti
di cui
all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n.
341;
e) per corsi
di studio, i corsi di laurea, di laurea magistrale e
di
specializzazione, come individuati nell'articolo 3;
f) per
titoli di studio, la laurea, la laurea magistrale, il
diploma di
specializzazione rilasciati al termine dei corrispondenti
corsi di studio,
come individuati nell'articolo 3;
g) per
classe di appartenenza di corsi di studio, l'insieme dei
corsi di
studio, comunque denominati, raggruppati ai sensi
dell'articolo 4;
h) per
settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di
discipline di cui
al decreto ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato
nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del
24 ottobre 2000, e
successive modifiche;
i) per
ambito disciplinare, un insieme di settori
scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini,
definito dai
decreti ministeriali;
l) per
credito formativo universitario, la misura del volume di
lavoro di
apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad
uno studente in
possesso di adeguata preparazione iniziale per
l'acquisizione
di conoscenze ed abilita' nelle attivita' formative
previste dagli
ordinamenti didattici dei corsi di studio;
m) per
obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilita'
che
caratterizzano il profilo culturale e professionale, al
conseguimento
delle quali il corso di studio e' finalizzato;
n) per
ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme
delle norme che
regolano i curricula del corso di studio, come
specificato
nell'articolo 11;
o) per
attivita' formativa, ogni attivita' organizzata o prevista
dalle universita'
al fine di assicurare la formazione culturale e
professionale
degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi
di insegnamento,
ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di
laboratorio, alle
attivita' didattiche a piccoli gruppi, al tutorato,
all'orientamento,
ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attivita'
di studio
individuale e di autoapprendimento;
p) per
curriculum, l'insieme delle attivita' formative
universitarie
ed extrauniversitarie specificate nel regolamento
didattico del
corso di studio al fine del conseguimento del relativo
titolo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
S.O.
- L'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 95, della
legge 15 mag-gio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo):
«95. L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma
universitario, di laurea e di specializzazione di cui agli
articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e'
disciplinato dagli atenei, con le modalita' di cui all'art.
11, commi 1 e 2, della predetta legge, in conformita' a
criteri generali definiti, nel rispetto della normativa
comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio
universitario nazionale e le commissioni parlamentari
competenti, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente
ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il
medesimo concerto e' previsto alla data di entrata in
vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei
commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
al presente comma determinano altresi':
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
accorpati per aree omogenee, la durata, anche in deroga a
quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 della legge
19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ed
anche eventualmente comprensiva del percorso formativo gia'
svolto, l'eventuale serialita' dei predetti corsi e dei
relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti,
tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della
spendibilita' a livello internazionale, nonche' la
previsione di nuove tipologie di titoli rilasciati dalle
universita', in aggiunta o in sostituzione a quelli
determinati dall'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n.
341, in corrispondenza di attivita' didattiche di base,
specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta
formazione permanente e ricorrente;
b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per
favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
informazione sugli ordinamenti degli studi, anche
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e
telematici;
c) modalita' di attivazione da parte di universita'
italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al
capo II del titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».
- Il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
recante «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio
1998, n. 25, riguarda: «Regolamento recante disciplina dei
procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione
del sistema universitario, nonche' ai comitati regionali di
coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e
b), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1998, n. 39.
- Il decreto del Ministero del lavoro 25 marzo 1998, n.
142, prevede: «Norme di attuazione dei principi e dei
criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.
196, sui tirocini formativi e di orientamento» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1998, n. 108.
- La legge 3 luglio 1998, n. 210, concerne: «Norme per
il reclutamento dei ricercatori e dei professori
universitari di ruolo» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 6 luglio 1998, n. 155.
- La legge 2 agosto 1999, n. 264, prevede: «Norme in
materia di accessi ai corsi universitari» e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1999, n. 183.
Nota all'art 1:
- Per il testo dell'art. 17, comma 95 della legge
15 maggio 1997, n. 127, si veda le note alle premesse.
- L'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341
«Riforma degli ordinamenti didattici universitari» prevede:
«Art. 11. - 1. L'ordinamento degli studi dei corsi di
cui all'art. 1, nonche' dei corsi e delle attivita'
formative di cui all'art. 6, comma 2, e' disciplinato, per
ciascun ateneo, da un regolamento degli ordinamenti
didattici, denominato "regolamento didattico di ateneo". Il
regolamento e' deliberato dal senato accademico, su
proposta delle strutture didattiche, ed e' inviato al
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica per l'approvazione. Il Ministro, sentito il
CUN, approva il regolamento entro 180 giorni dal
ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia
pronunciato il regolamento si intende approvato. Il
regolamento e' emanato con decreto del rettore.
2. I consigli delle strutture didattiche determinano,
con apposito regolamento, in conformita' al regolamento
didattico di ateneo e nel rispetto della liberta' di
insegnamento, l'articolazione dei corsi di diploma
universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e
di dottorato di ricerca, i piani di studio con relativi
insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici,
la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle
dell'insegnamento a distanza, le forme di tutorato, le
prove di valutazione della preparazione degli studenti e la
composizione delle relative commissioni, le modalita' degli
obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione
degli studenti lavoratori, i limiti delle possibilita' di
iscrizione ai fuori corso, fatta salva la posizione dello
studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per il
conseguimento di diplomi, nonche' la propedeuticita' degli
insegnamenti stessi, le attivita' di laboratorio, pratiche
e di tirocinio e l'introduzione di un sistema di crediti
didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti
con esito positivo, ferma restando l'obbligatorieta' di
quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera d).
3. Nell'ambito del piano di sviluppo dell'universita',
tenuto anche conto delle proposte delle universita',
deliberate dagli organi competenti, puo' essere previsto il
sostegno finanziario ad iniziative di istruzione
universitaria a distanza attuate dalle universita' anche in
forma consortile con il concorso di altri enti pubblici e
privati, nonche' a programmi e a strutture nazionali di
ricerca relativi al medesimo settore. Tali strutture
possono essere costituite con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
di concerto con il Ministro del tesoro.».
Art. 2.
Finalita'
1. Ai sensi
dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, e
successive modificazioni e integrazioni, il presente
regolamento
detta disposizioni concernenti i criteri generali per
l'ordinamento
degli studi universitari e determina la tipologia dei
titoli di studio
rilasciati dalle universita'.
2. Ai fini
della realizzazione dell'autonomia didattica di cui
all'articolo 11
della legge 19 novembre 1990, n. 341, le universita',
con le procedure
previste dalla legge e dagli statuti, disciplinano
gli ordinamenti
didattici dei propri corsi di studio in conformita'
con le
disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti
ministeriali.
Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 17, comma 95 della legge
15 maggio 1997, n. 127, si veda le note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 11 della legge 19 novembre
1990, n. 341, si veda le note all'art. 1.
Art. 3.
Titoli e corsi di studio
1. Le
universita' rilasciano i seguenti titoli:
a) laurea (L);
b) laurea
magistrale (L.M.).
2. Le
universita' rilasciano altresi' il diploma di
specializzazione (DS)
e il dottorato di ricerca (DR).
3. La laurea,
la laurea magistrale, il diploma di specializzazione
e il
dottorato di ricerca sono conseguiti al termine,
rispettivamente,
dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di
specializzazione
e di dottorato di ricerca istituiti dalle
universita'.
4. Il corso
di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente
un'adeguata
padronanza di metodi e contenuti scientifici generali,
anche nel caso
in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche
conoscenze
professionali.
5.
L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 4
e' preordinata
all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed
all'esercizio
delle correlate attivita' professionali regolamentate,
nell'osservanza
delle disposizioni di legge e dell'Unione europea e
di quelle di cui
all'articolo 11, comma 4.
6. Il corso
di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo
studente una
formazione di livello avanzato per l'esercizio di
attivita' di
elevata qualificazione in ambiti specifici.
7. Il corso
di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo
studente
conoscenze e abilita' per funzioni richieste nell'esercizio
di particolari
attivita' professionali e puo' essere istituito
esclusivamente
in applicazione di specifiche norme di legge o di
direttive
dell'Unione europea.
8. I corsi di
dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo
titolo sono
disciplinati dall'articolo 4 della legge 3 luglio 1998,
n. 210, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 5 e 6.
9. Restano
ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge
19 novembre
1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di
servizi
didattici integrativi. In particolare, in attuazione
dell'articolo 1,
comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le
universita'
possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti
didattici di
ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta
formazione
permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della
laurea o della
laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono
rilasciati i
master universitari di primo e di secondo livello.
10. Sulla
base di apposite convenzioni, le universita' italiane
possono
rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche
congiuntamente con
altri atenei italiani o stranieri.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 3 luglio
1998, n. 210:
«Art. 4. - 1. I corsi per il conseguimento del
dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie
per esercitare, presso universita', enti pubblici o
soggetti privati, attivita' di ricerca di alta
qualificazione.
2. Le universita', con proprio regolamento,
disciplinano l'istituzione dei corsi di dottorato, le
modalita' di accesso e di conseguimento del titolo, gli
obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la
durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le
modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio
di cui al comma 5, nonche' le convenzioni di cui al comma
4, in conformita' ai criteri generali e ai requisiti di
idoneita' delle sedi determinati con decreto del Ministro,
adottato sentiti il Consiglio universitario nazionale e
l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario
e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
I corsi possono essere altresi' istituiti da consorzi di
universita'.
3. Alle borse di studio di cui al comma 5, nonche' alle
borse di studio conferite dalle universita' per attivita'
di ricerca post-laurea si applicano le disposizioni di cui
all'art. 6, commi 6 e 7, della legge 30 novembre 1989, n.
398. Con decreti del Ministro sono determinati annualmente
i criteri per la ripartizione tra gli atenei delle risorse
disponibili per il conferimento di borse di studio per la
frequenza dei corsi di perfezionamento, anche all'estero, e
delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato
di ricerca e per attivita' di ricerca post-laurea e
post-dottorato.
4. Le universita' possono attivare corsi di dottorato
mediante convenzione con soggetti pubblici e privati in
possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e
scientifica e di personale, strutture ed attrezzature
idonei.
5. Con decreti rettorali sono determinati annualmente:
a) il numero di laureati da ammettere a ciascun corso
di dottorato;
b) il numero di dottorandi esonerati dai contributi
per l'accesso e la frequenza ai corsi, previa valutazione
comparativa del merito e del disagio economico;
c) il numero, comunque non inferiore alla meta' dei
dottorandi, e l'ammontare delle borse di studio da
assegnare, previa valutazione comparativa del merito. In
caso di parita' di merito prevarra' la valutazione della
situazione economica determinata ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997, e successive
modificazioni e integrazioni.
6. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio
di cui al comma 5 possono essere coperti mediante
convenzione con soggetti estranei all'amministrazione
universitaria, secondo modalita' e procedure deliberate
dagli organi competenti delle universita'.
7. La valutabilita' dei titoli di dottorato di ricerca,
ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici per attivita'
di ricerca non universitaria, e' determinata con uno o piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro, di concerto con gli altri Ministri
interessati.
8. Le universita' possono, in base ad apposito
regolamento, affidare ai dottorandi di ricerca una limitata
attivita' didattica sussidiaria o integrativa che non deve
in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla
ricerca. La collaborazione didattica e' facoltativa, senza
oneri per il bilancio dello Stato e non da' luogo a diritti
in ordine all'accesso ai ruoli delle universita'.».
- Il testo dell'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n.
341, cosi' recita:
«Art. 6. - 1. Gli statuti delle universita' debbono
prevedere:
a) corsi di orientamento degli studenti, gestiti
dalle universita' anche in collaborazione con le scuole
secondarie superiori nell'ambito delle intese tra i
Ministri dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica e della pubblica istruzione, espresse ai sensi
dell'art. 4, legge 9 maggio 1989, n. 168, per l'iscrizione
agli studi universitari e per la elaborazione dei piani di
studio, nonche' per l'iscrizione ai corsi post-laurea;
b) corsi di aggiornamento del proprio personale
tecnico e amministrativo;
c) attivita' formative autogestite dagli studenti nei
settori della cultura e degli scambi culturali, dello
sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da
apposite disposizioni legislative in materia.
2. Le universita' possono inoltre attivare, nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio
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