MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 22 ottobre 2004, n.270

Modifiche   al  regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia didattica   degli   atenei,   approvato   con  decreto  del  Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

  Vista   la   legge  23 agosto  1988,  n.  400,  ed  in  particolare

l'articolo 17, comma 3;

  Visto  l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127,

e successive modificazioni ed integrazioni;

  Visto  il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e i decreti

ministeriali  4 agosto 2000 pubblicato nel supplemento ordinario alla

Gazzetta  Ufficiale  n.  245  del  19 ottobre 2000; 28 novembre 2000,

pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18

del  22 gennaio  2001;  2 aprile  2001,  pubblicato  nel  supplemento

ordinario alla Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 2001;

  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998,

n. 25;

  Visto il decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro;

  Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;

  Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;

  Visti il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) reso il

25 settembre  2003,  il parere del Consiglio nazionale degli studenti

universitari   (CNSU)   reso  il  19 giugno  2003,  il  parere  della

Conferenza  dei  rettori  delle  universita'  italiane (CRUI) reso il

23 settembre 2003 e il parere del Comitato di valutazione del sistema

universitario (CONVSU) reso il 21 maggio 2003;

  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione

consultiva degli atti normativi nelle adunanze del 24 novembre 2003 e

del 22 marzo 2004;

  Visti i pareri delle competenti commissioni parlamentari;

  Vista  la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,

a  norma  dell'articolo 17,  comma 3, della predetta legge n. 400 del

1988  (nota  n.  2705/1.5/04 del 21 giugno 2004) cosi' come attestata

dalla  Presidenza  del Consiglio dei Ministri, con nota del 12 luglio

2004, n. 13634-Dagl1/21.3-4/1/2004;

 

                               Adotta

 

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

                             Definizioni

 

  1. Ai sensi del presente regolamento si intende:

    a) per   Ministro   o  Ministero,  il  Ministro  o  il  Ministero

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

    b) per decreto o decreti ministeriali, uno o piu' decreti emanati

ai  sensi  e  secondo  le procedure di cui all'articolo 17, comma 95,

della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;

    c) per  regolamenti  didattici  di  ateneo,  i regolamenti di cui

all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

    d) per  regolamenti  didattici dei corsi di studio, i regolamenti

di  cui  all'articolo 11,  comma 2,  della legge 19 novembre 1990, n.

341;

    e) per corsi di studio, i corsi di laurea, di laurea magistrale e

di specializzazione, come individuati nell'articolo 3;

    f) per  titoli  di  studio,  la  laurea, la laurea magistrale, il

diploma  di specializzazione rilasciati al termine dei corrispondenti

corsi di studio, come individuati nell'articolo 3;

    g) per  classe  di appartenenza di corsi di studio, l'insieme dei

corsi   di   studio,   comunque   denominati,  raggruppati  ai  sensi

dell'articolo 4;

    h) per  settori  scientifico-disciplinari,  i  raggruppamenti  di

discipline  di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato

nel   supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  249  del

24 ottobre 2000, e successive modifiche;

    i) per    ambito    disciplinare,    un    insieme   di   settori

scientifico-disciplinari  culturalmente  e  professionalmente affini,

definito dai decreti ministeriali;

    l)  per  credito formativo universitario, la misura del volume di

lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad

uno  studente  in  possesso  di  adeguata  preparazione  iniziale per

l'acquisizione  di  conoscenze  ed abilita' nelle attivita' formative

previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;

    m) per  obiettivi  formativi,  l'insieme di conoscenze e abilita'

che   caratterizzano   il   profilo  culturale  e  professionale,  al

conseguimento delle quali il corso di studio e' finalizzato;

    n) per  ordinamento  didattico  di  un corso di studio, l'insieme

delle  norme  che  regolano  i  curricula  del  corso di studio, come

specificato nell'articolo 11;

    o) per attivita' formativa, ogni attivita' organizzata o prevista

dalle  universita'  al  fine  di assicurare la formazione culturale e

professionale  degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi

di  insegnamento,  ai  seminari,  alle  esercitazioni  pratiche  o di

laboratorio, alle attivita' didattiche a piccoli gruppi, al tutorato,

all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attivita'

di studio individuale e di autoapprendimento;

    p) per    curriculum,   l'insieme   delle   attivita'   formative

universitarie   ed  extrauniversitarie  specificate  nel  regolamento

didattico  del corso di studio al fine del conseguimento del relativo

titolo.

 

     

                  Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto

          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi

          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni

          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei

          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle

          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,

          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo

          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge

          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il

          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:

              - Il   decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,

          recante  «Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma

          dell'art.   11   della  legge  15 marzo  1997,  n.  59»  e'

          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,

          S.O.

              - L'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400

          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della

          Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede:

              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati

          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di

          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge

          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per

          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere

          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la

          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono

          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati

          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente

          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 17, comma 95, della

          legge  15 mag-gio  1997,  n.  127  (Misure  urgenti  per lo

          snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei

          procedimenti di decisione e di controllo):

              «95.  L'ordinamento  degli  studi  dei corsi di diploma

          universitario,  di laurea e di specializzazione di cui agli

          articoli 2,  3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e'

          disciplinato dagli atenei, con le modalita' di cui all'art.

          11,  commi  1  e  2, della predetta legge, in conformita' a

          criteri  generali  definiti,  nel  rispetto della normativa

          comunitaria   vigente  in  materia,  sentiti  il  Consiglio

          universitario   nazionale  e  le  commissioni  parlamentari

          competenti,   con   uno   o   piu'   decreti  del  Ministro

          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,

          di  concerto  con altri Ministri interessati, limitatamente

          ai  criteri  relativi  agli  ordinamenti  per  i  quali  il

          medesimo  concerto  e'  previsto  alla  data  di entrata in

          vigore  della  presente  legge,  ovvero da disposizioni dei

          commi  da  96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui

          al presente comma determinano altresi':

                a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,

          accorpati  per  aree omogenee, la durata, anche in deroga a

          quanto  previsto  dagli  articoli 2,  3  e  4  della  legge

          19 novembre  1990,  n.  341, e successive modificazioni, ed

          anche eventualmente comprensiva del percorso formativo gia'

          svolto,  l'eventuale  serialita'  dei  predetti corsi e dei

          relativi  titoli,  gli  obiettivi  formativi  qualificanti,

          tenendo   conto   degli   sbocchi   occupazionali  e  della

          spendibilita'   a   livello   internazionale,   nonche'  la

          previsione  di  nuove  tipologie di titoli rilasciati dalle

          universita',   in  aggiunta  o  in  sostituzione  a  quelli

          determinati  dall'art.  1  della legge 19 novembre 1990, n.

          341,  in  corrispondenza  di  attivita' didattiche di base,

          specialistiche,  di  perfezionamento  scientifico,  di alta

          formazione permanente e ricorrente;

                b)  modalita'  e  strumenti  per l'orientamento e per

          favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia

          informazione   sugli   ordinamenti   degli   studi,   anche

          attraverso    l'utilizzo   di   strumenti   informatici   e

          telematici;

                c) modalita'  di  attivazione da parte di universita'

          italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi

          universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati

          di  ricerca,  anche  in  deroga alle disposizioni di cui al

          capo  II  del  titolo  III del decreto del Presidente della

          Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».

              -  Il  decreto  ministeriale  3 novembre  1999, n. 509,

          recante  «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia

          didattica   degli  atenei»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta

          Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2.

              - Il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio

          1998,  n. 25, riguarda: «Regolamento recante disciplina dei

          procedimenti  relativi allo sviluppo ed alla programmazione

          del sistema universitario, nonche' ai comitati regionali di

          coordinamento,  a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e

          b),  della  legge 15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicato nella

          Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1998, n. 39.

              - Il decreto del Ministero del lavoro 25 marzo 1998, n.

          142,  prevede:  «Norme  di  attuazione  dei  principi e dei

          criteri  di  cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.

          196,   sui   tirocini   formativi  e  di  orientamento»  e'

          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1998, n. 108.

              -  La legge 3 luglio 1998, n. 210, concerne: «Norme per

          il   reclutamento   dei   ricercatori   e   dei  professori

          universitari   di   ruolo»  e'  pubblicata  nella  Gazzetta

          Ufficiale 6 luglio 1998, n. 155.

              -  La  legge  2 agosto 1999, n. 264, prevede: «Norme in

          materia  di  accessi  ai  corsi universitari» e' pubblicata

          nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1999, n. 183.

          Nota all'art 1:

              -  Per  il  testo  dell'art.  17,  comma 95 della legge

          15 maggio 1997, n. 127, si veda le note alle premesse.

              -  L'art.  11  della  legge  19 novembre  1990,  n. 341

          «Riforma degli ordinamenti didattici universitari» prevede:

              «Art.  11.  - 1. L'ordinamento degli studi dei corsi di

          cui  all'art.  1,  nonche'  dei  corsi  e  delle  attivita'

          formative  di cui all'art. 6, comma 2, e' disciplinato, per

          ciascun   ateneo,   da  un  regolamento  degli  ordinamenti

          didattici, denominato "regolamento didattico di ateneo". Il

          regolamento   e'   deliberato  dal  senato  accademico,  su

          proposta  delle  strutture  didattiche,  ed  e'  inviato al

          Ministero  dell'universita'  e  della ricerca scientifica e

          tecnologica  per  l'approvazione.  Il  Ministro, sentito il

          CUN,   approva   il   regolamento   entro  180  giorni  dal

          ricevimento,  decorsi  i quali senza che il Ministro si sia

          pronunciato   il   regolamento  si  intende  approvato.  Il

          regolamento e' emanato con decreto del rettore.

              2.  I  consigli delle strutture didattiche determinano,

          con  apposito  regolamento,  in  conformita' al regolamento

          didattico  di  ateneo  e  nel  rispetto  della  liberta' di

          insegnamento,   l'articolazione   dei   corsi   di  diploma

          universitario  e di laurea, dei corsi di specializzazione e

          di  dottorato  di  ricerca,  i piani di studio con relativi

          insegnamenti  fondamentali obbligatori, i moduli didattici,

          la  tipologia  delle  forme didattiche, ivi comprese quelle

          dell'insegnamento  a  distanza,  le  forme  di tutorato, le

          prove di valutazione della preparazione degli studenti e la

          composizione delle relative commissioni, le modalita' degli

          obblighi  di frequenza anche in riferimento alla condizione

          degli  studenti  lavoratori, i limiti delle possibilita' di

          iscrizione  ai  fuori corso, fatta salva la posizione dello

          studente  lavoratore,  gli insegnamenti utilizzabili per il

          conseguimento  di diplomi, nonche' la propedeuticita' degli

          insegnamenti  stessi, le attivita' di laboratorio, pratiche

          e  di  tirocinio  e l'introduzione di un sistema di crediti

          didattici  finalizzati  al riconoscimento dei corsi seguiti

          con  esito  positivo,  ferma  restando l'obbligatorieta' di

          quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera d).

              3.  Nell'ambito del piano di sviluppo dell'universita',

          tenuto   anche  conto  delle  proposte  delle  universita',

          deliberate dagli organi competenti, puo' essere previsto il

          sostegno    finanziario   ad   iniziative   di   istruzione

          universitaria a distanza attuate dalle universita' anche in

          forma  consortile  con il concorso di altri enti pubblici e

          privati,  nonche'  a  programmi  e a strutture nazionali di

          ricerca   relativi  al  medesimo  settore.  Tali  strutture

          possono   essere   costituite   con  decreto  del  Ministro

          dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica

          di concerto con il Ministro del tesoro.».

 

     

                               Art. 2.

                              Finalita'

 

  1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997,

n.  127,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  il presente

regolamento  detta  disposizioni  concernenti  i criteri generali per

l'ordinamento  degli  studi universitari e determina la tipologia dei

titoli di studio rilasciati dalle universita'.

  2.  Ai  fini  della  realizzazione  dell'autonomia didattica di cui

all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le universita',

con  le  procedure previste dalla legge e dagli statuti, disciplinano

gli  ordinamenti  didattici dei propri corsi di studio in conformita'

con  le disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti

ministeriali.

 

     

                  Note all'art. 2:

              - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma  95 della legge

          15 maggio 1997, n. 127, si veda le note alle premesse.

              - Per  il  testo  dell'art.  11 della legge 19 novembre

          1990, n. 341, si veda le note all'art. 1.

 

     

                               Art. 3.

                      Titoli e corsi di studio

 

  1. Le universita' rilasciano i seguenti titoli:

    a) laurea (L);

    b) laurea magistrale (L.M.).

  2.    Le    universita'   rilasciano   altresi'   il   diploma   di

specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).

  3.  La laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione

e   il   dottorato   di   ricerca   sono   conseguiti   al   termine,

rispettivamente,  dei  corsi  di  laurea,  di  laurea  magistrale, di

specializzazione   e   di   dottorato   di  ricerca  istituiti  dalle

universita'.

  4.  Il  corso  di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente

un'adeguata  padronanza  di  metodi e contenuti scientifici generali,

anche  nel  caso  in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche

conoscenze professionali.

  5. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 4

e'  preordinata  all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed

all'esercizio  delle correlate attivita' professionali regolamentate,

nell'osservanza  delle  disposizioni di legge e dell'Unione europea e

di quelle di cui all'articolo 11, comma 4.

  6.  Il  corso  di  laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo

studente  una  formazione  di  livello  avanzato  per  l'esercizio di

attivita' di elevata qualificazione in ambiti specifici.

  7.  Il  corso  di  specializzazione  ha l'obiettivo di fornire allo

studente  conoscenze e abilita' per funzioni richieste nell'esercizio

di  particolari  attivita'  professionali  e  puo'  essere  istituito

esclusivamente  in  applicazione  di  specifiche  norme di legge o di

direttive dell'Unione europea.

  8.  I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo

titolo  sono  disciplinati dall'articolo 4 della legge 3 luglio 1998,

n. 210, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 5 e 6.

  9.  Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge

19 novembre  1990,  n. 341, in materia di formazione finalizzata e di

servizi   didattici   integrativi.   In  particolare,  in  attuazione

dell'articolo 1,  comma  15,  della  legge  14 gennaio 1999, n. 4, le

universita'   possono   attivare,   disciplinandoli  nei  regolamenti

didattici  di  ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta

formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della

laurea  o  della  laurea  magistrale, alla conclusione dei quali sono

rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.

  10.  Sulla  base  di  apposite convenzioni, le universita' italiane

possono  rilasciare  i  titoli  di  cui  al  presente articolo, anche

congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.

 

     

                  Note all'art. 3:

              -  Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 3 luglio

          1998, n. 210:

              «Art.  4.  -  1.  I  corsi  per  il  conseguimento  del

          dottorato  di  ricerca  forniscono le competenze necessarie

          per   esercitare,   presso  universita',  enti  pubblici  o

          soggetti    privati,   attivita'   di   ricerca   di   alta

          qualificazione.

              2.    Le    universita',   con   proprio   regolamento,

          disciplinano  l'istituzione  dei  corsi  di  dottorato,  le

          modalita'  di  accesso  e  di conseguimento del titolo, gli

          obiettivi  formativi  ed il relativo programma di studi, la

          durata,  il  contributo  per  l'accesso  e la frequenza, le

          modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio

          di  cui  al comma 5, nonche' le convenzioni di cui al comma

          4,  in  conformita'  ai  criteri generali e ai requisiti di

          idoneita'  delle sedi determinati con decreto del Ministro,

          adottato  sentiti  il  Consiglio  universitario nazionale e

          l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario

          e  previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

          I  corsi  possono  essere altresi' istituiti da consorzi di

          universita'.

              3. Alle borse di studio di cui al comma 5, nonche' alle

          borse  di  studio conferite dalle universita' per attivita'

          di  ricerca post-laurea si applicano le disposizioni di cui

          all'art.  6,  commi 6 e 7, della legge 30 novembre 1989, n.

          398.  Con decreti del Ministro sono determinati annualmente

          i  criteri per la ripartizione tra gli atenei delle risorse

          disponibili  per  il conferimento di borse di studio per la

          frequenza dei corsi di perfezionamento, anche all'estero, e

          delle  scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato

          di  ricerca  e  per  attivita'  di  ricerca  post-laurea  e

          post-dottorato.

              4.  Le  universita' possono attivare corsi di dottorato

          mediante  convenzione  con  soggetti  pubblici e privati in

          possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e

          scientifica  e  di  personale,  strutture  ed  attrezzature

          idonei.

              5. Con decreti rettorali sono determinati annualmente:

                a) il numero di laureati da ammettere a ciascun corso

          di dottorato;

                b) il  numero  di dottorandi esonerati dai contributi

          per  l'accesso  e la frequenza ai corsi, previa valutazione

          comparativa del merito e del disagio economico;

                c) il  numero,  comunque non inferiore alla meta' dei

          dottorandi,   e   l'ammontare  delle  borse  di  studio  da

          assegnare,  previa  valutazione  comparativa del merito. In

          caso  di  parita'  di merito prevarra' la valutazione della

          situazione  economica  determinata ai sensi del decreto del

          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  30 aprile  1997,

          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta

          Ufficiale   n.   132   del   9 giugno  1997,  e  successive

          modificazioni e integrazioni.

              6. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio

          di   cui   al  comma  5  possono  essere  coperti  mediante

          convenzione   con   soggetti  estranei  all'amministrazione

          universitaria,  secondo  modalita'  e  procedure deliberate

          dagli organi competenti delle universita'.

              7. La valutabilita' dei titoli di dottorato di ricerca,

          ai  fini  dell'ammissione a concorsi pubblici per attivita'

          di ricerca non universitaria, e' determinata con uno o piu'

          decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, su

          proposta  del  Ministro, di concerto con gli altri Ministri

          interessati.

              8.   Le   universita'  possono,  in  base  ad  apposito

          regolamento, affidare ai dottorandi di ricerca una limitata

          attivita'  didattica sussidiaria o integrativa che non deve

          in  ogni  caso compromettere l'attivita' di formazione alla

          ricerca.  La collaborazione didattica e' facoltativa, senza

          oneri per il bilancio dello Stato e non da' luogo a diritti

          in ordine all'accesso ai ruoli delle universita'.».

              - Il testo dell'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n.

          341, cosi' recita:

              «Art.  6.  -  1.  Gli statuti delle universita' debbono

          prevedere:

                a) corsi  di  orientamento  degli  studenti,  gestiti

          dalle  universita'  anche  in  collaborazione con le scuole

          secondarie   superiori   nell'ambito  delle  intese  tra  i

          Ministri  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e

          tecnologica  e della pubblica istruzione, espresse ai sensi

          dell'art.  4, legge 9 maggio 1989, n. 168, per l'iscrizione

          agli  studi universitari e per la elaborazione dei piani di

          studio, nonche' per l'iscrizione ai corsi post-laurea;

                b) corsi   di  aggiornamento  del  proprio  personale

          tecnico e amministrativo;

                c) attivita' formative autogestite dagli studenti nei

          settori  della  cultura  e  degli  scambi  culturali, dello

          sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da

          apposite disposizioni legislative in materia.

              2.  Le universita' possono inoltre attivare, nei limiti

          delle  risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio