|
LEGISLAZIONE
Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza. 1. Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non e' mezzo per il controllo delle nascite. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che lo aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite. 2. I consultori familiari istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405 (2), fermo restando quanto stabilito dalla stessa legge, assistono la donna in stato di gravidanza: a) informandola sui diritti a lei spettanti
in base alla legislazione statale e regionale, e sui servizi I consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita. La somministrazione su prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e nei consultori, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile e' consentita anche ai minori. 3. Anche per l'adempimento dei compiti ulteriori assegnati dalla presente legge ai consultori familiari, il fondo di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405 (2), e' aumentato con uno stanziamento di L. 50.000.000.000 annui, da ripartirsi fra le regioni in base agli stessi criteri stabiliti dal suddetto articolo. Alla copertura dell'onere di lire 50 miliardi relativo all'esercizio finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio. 4. Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui e' avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975 numero 405 (2), o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia (2/cost). 5. Il consultorio e la struttura
socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici,
hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di
interruzione della gravidanza sia motivata dall'incidenza delle condizioni
economiche, o sociali, o familiari sulla salute della gestante, di esaminare
con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel
rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona
indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi
proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla
interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi
diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento
atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante
la gravidanza sia dopo il parto. Quando il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, riscontra l'esistenza di condizioni tali da rendere urgente l'intervento, rilascia immediatamente alla donna un certificato attestante l'urgenza. Con tale certificato la donna stessa può presentarsi ad una delle sedi autorizzate a praticare la interruzione della gravidanza. Se non viene riscontrato il caso di urgenza, al termine dell'incontro il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, di fronte alla richiesta della donna di interrompere la gravidanza sulla base delle circostanze di cui all'articolo 4, le rilascia copia di un documento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l'avvenuta richiesta, e la invita a soprassedere per sette giorni. Trascorsi i sette giorni, la donna pur presentarsi, per ottenere la interruzione della gravidanza, sulla base del documento rilasciatole ai sensi del presente comma, presso una delle sedi autorizzate (2/cost). 6. L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, pur essere praticata: a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna; b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna. 7. I processi patologici che configurino i casi previsti dall'articolo precedente vengono accertati da un medico del servizio ostetrico-ginecologico dell'ente ospedaliero in cui deve praticarsi l'intervento, che ne certifica l'esistenza. Il medico può avvalersi della collaborazione di specialisti. Il medico e' tenuto a fornire la documentazione sul caso e a comunicare la sua certificazione al direttore sanitario dell'ospedale per l'intervento da praticarsi immediatamente. Qualora l'interruzione della gravidanza si renda necessaria per imminente pericolo per la vita della donna, l'intervento può essere praticato anche senza lo svolgimento delle procedure previste dal comma precedente e al di fuori delle sedi di cui all'articolo 8. In questi casi, il medico e' tenuto a darne comunicazione al medico provinciale. Quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l'interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell'articolo 6 e il medico che esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto. 8. L'interruzione della gravidanza e' praticata da un medico del servizio ostetrico-ginecologico presso un ospedale generale tra quelli indicati nell'articolo 20 della legge 12 febbraio 1968, numero 132 (3), il quale verifica anche l'inesistenza di controindicazioni sanitarie. Gli interventi possono essere altresi' praticati presso gli ospedali pubblici specializzati, gli istituti ed enti di cui all'articolo 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (3), e le istituzioni di cui alla legge 26 novembre 1973, numero 817 (3), ed al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1958, n. 754, sempre che i rispettivi organi di gestione ne facciano richiesta. Nei primi novanta giorni l'interruzione della gravidanza può essere praticata anche presso case di cura autorizzate dalla regione, fornite di requisiti igienico-sanitari e di adeguati servizi ostetrico-ginecologici. Il Ministro della sanità con suo decreto limiterà la facoltà delle case di cura autorizzate, a praticare gli interventi di interruzione della gravidanza, stabilendo: - la percentuale degli interventi di
interruzione della gravidanza che potranno avere luogo, in Le case di cura potranno scegliere il
criterio al quale attenersi, fra i due sopra fissati. Nei primi novanta
giorni gli interventi di interruzione della gravidanza dovranno altresi'
poter essere effettuati, dopo la costituzione delle unita' socio-sanitarie
locali, presso poliambulatori pubblici adeguatamente attrezzati,
funzionalmente collegati agli ospedali ed autorizzati dalla regione. 9. Il personale sanitario ed esercente le
attività ausiliarie non e' tenuto a prendere parte alle procedure di cui
agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per l'interruzione della gravidanza
quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione. La
dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata al medico provinciale e,
nel caso di personale dipendente dello ospedale o dalla casa di cura, anche
al direttore sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore della presente
legge o dal conseguimento della abilitazione o dall'assunzione presso un
ente tenuto a fornire prestazioni dirette alla interruzione della gravidanza
o dalla stipulazione di una convenzione con enti previdenziali che comporti
l'esecuzione di tali prestazioni. L'obiezione può sempre essere revocata o
venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma
in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua
presentazione al medico provinciale. L'obiezione di coscienza non pur essere invocata dal personale sanitario, ed esercente le attivita' ausiliarie quando, data la particolarita' delle circostanze, il loro personale intervento e' indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo. L'obiezione di coscienza si intende revocata, con effetto, immediato, se chi l'ha sollevata prende parte a procedure o a interventi per l'interruzione della gravidanza previsti dalla presente legge, al di fuori dei casi di cui al comma precedente. 10. L'accertamento, l'intervento, la cura e
la eventuale degenza relativi alla interruzione della gravidanza nelle
circostanze previste dagli articoli 4 e 6, ed attuati nelle istituzioni
sanitarie di cui all'articolo 8, rientrano fra le prestazioni ospedaliere
trasferite alle regioni dalla legge 17 agosto 1974, n. 386 (3/a). Sono a
carico della regione tutte le spese per eventuali accertamenti, cure o
degenze necessarie per il compimento della gravidanza nonche' per il parto,
riguardanti le donne che non hanno diritto all'assistenza mutualistica. 11. L'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali l'intervento e' stato effettuato sono tenuti ad inviare al medico provinciale competente per territorio una dichiarazione con la quale il medico che lo ha eseguito da' notizia dell'intervento stesso e della documentazione sulla base della quale e' avvenuto, senza fare menzione dell'identita' della donna. Le lettere b) e f) dell'articolo 103 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (4), sono abrogate. 12. La richiesta di interruzione della
gravidanza secondo le procedure della presente legge e' fatta personalmente
dalla donna. Se la donna e' di eta' inferiore ai diciotto anni, per
l'interruzione della gravidanza e' richiesto lo assenso di chi esercita
sulla donna stessa la potesta' o la tutela. Tuttavia, nei primi novanta
giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la
consultazione delle persone esercenti la potesta' o la tutela, oppure
queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro
difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di
fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all'articolo 5 e rimette
entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio
parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera. Il giudice
tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua
volonta', delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, pur
autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la
interruzione della gravidanza. 13. Se la donna e' interdetta per infermita' di mente, la richiesta di cui agli articoli 4 e 6 pur essere presentata, oltre che da lei personalmente, anche dal tutore o dal marito non tutore, che non sia legalmente separato. Nel caso di richiesta presentata dall'interdetta o dal marito, deve essere sentito il parere del tutore. La richiesta presentata dal tutore o dal marito deve essere confermata dalla donna. Il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, trasmette al giudice tutelare, entro il termine di sette giorni dalla presentazione della richiesta, una relazione contenente ragguagli sulla domanda e sulla sua provenienza, sull'atteggiamento comunque assunto dalla donna e sulla gravidanza e specie dell'infermita' mentale di essa nonche' il parere del tutore, se espresso. Il giudice tutelare, sentiti se lo ritiene opportuno gli interessati, decide entro cinque giorni dal ricevimento della relazione, con atto non soggetto a reclamo. Il provvedimento del giudice tutelare ha gli effetti di cui all'ultimo comma dell'articolo 8. 14. Il medico che esegue l'interruzione della gravidanza e' tenuto a fornire alla donna le informazioni e le indicazioni sulla regolazione delle nascite, nonche' a renderla partecipe dei procedimenti abortivi, che devono comunque essere attuati in modo da rispettare la dignita' personale della donna. In presenza di processi patologici, fra cui quelli relativi ad anomalie o malformazioni del nascituro, il medico che esegue l'interruzione della gravidanza deve fornire alla donna i ragguagli necessari per la prevenzione di tali processi. 15. Le regioni, d'intesa con le universita' e con gli enti ospedalieri, promuovono l'aggiornamento del personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie sui problemi della procreazione cosciente e responsabile, sui metodi anticoncezionali, sul decorso della gravidanza, sul parto e sull'uso delle tecniche piu' moderne, piu' rispettose dell'integrita' fisica e psichica della donna e meno rischiose per l'interruzione della gravidanza. Le regioni promuovono inoltre corsi ed incontri ai quali possono partecipare sia il personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie sia le persone interessate ad approfondire le questioni relative all'educazione sessuale, al decorso della gravidanza, al parto, ai metodi anticoncezionali e alle tecniche per l'interruzione della gravidanza. Al fine di garantire quanto disposto dagli articoli 2 e 5, le regioni redigono un programma annuale d'aggiornamento e di informazione sulla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali esistenti nel territorio regionale. 16. Entro il mese di febbraio, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della Presente legge, il Ministro della sanita' presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione. Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministro. Analoga relazione presenta il Ministro di grazia e giustizia per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del suo Dicastero. 17. Chiunque cagiona ad una donna per colpa l'interruzione della gravidanza e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Chiunque cagiona ad una donna per colpa un parto prematuro e' punito con la pena prevista dal comma precedente, diminuita fino alla meta'. Nei casi previsti dai commi precedenti, se il fatto e' commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro la pena e' aumentata. 18. Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna e' punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l'inganno. La stessa pena si applica a chiunque provochi l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna. Detta pena e' diminuita fino alla meta' se da tali lesioni deriva l'acceleramento del parto. Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte della donna si applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione personale e' grave questa ultima pena e' diminuita. Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna e' minore degli anni diciotto. 19. Chiunque cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 5 o 8, e' punito con la reclusione sino a tre anni. La donna e' punita con la multa fino a lire centomila. Se l'interruzione volontaria della gravidanza avviene senza l'accertamento medico dei casi previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 6 o comunque senza l'osservanza delle modalita' previste dall'articolo 7, chi la cagiona e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. La donna e' punita con la reclusione sino a sei mesi. Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalita' previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona e' punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla meta'. La donna non e' punibile. Se dai fatti previsti dai commi precedenti deriva la morte della donna, si applica la reclusione da tre a sette anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da due a cinque anni; se la lesione personale e' grave questa ultima pena e' diminuita. Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma. 20. Le pene previste dagli articoli 18 e 19 per chi procura l'interruzione della gravidanza sono aumentate quando il reato e' commesso da chi ha sollevato obiezione di coscienza ai sensi dell'articolo 9. 21. Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 326 del codice penale, essendone venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio, rivela l'identita' - o comunque divulga notizie idonee a rivelarla - di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla presente legge, e' punito a norma dell'articolo 622 del codice penale. 22. Il titolo X del libro II del codice penale e' abrogato. Sono altresi' abrogati il n. 3) del primo comma e il n. 5) del secondo comma dell'articolo 583 del codice penale. Salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, non e' punibile per il reato di aborto di donna consenziente chiunque abbia commesso il fatto prima dell'entrata in vigore della presente legge, se il giudice accerta che sussistevano le condizioni previste dagli articoli 4 e 6.
Aggiornamento del decreto ministeriale 6 marzo 1995 concernente l'aggiornamento del decreto ministeriale 14 aprile 1984 recante protocolli di accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale per le donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternità. Visto il decreto legislativo 29 aprile 1998,
n. 124; Decreta: Articolo 1 1. Sono escluse dalla partecipazione al costo, ai sensi dell'art. 1. comma 5, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche per la tutela della maternità indicate dal presente decreto e dagli allegati A, B e C, che ne formano parte integrante, fruite presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, ivi compresi i consultori familiari. Sono comunque escluse dalla partecipazione al costo le visite mediche periodiche ostetrico-ginecologiche. 2. La prescrizione delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche è effettuata dai medici di medicina generale o dagli specialisti operanti presso le strutture accreditate, pubbliche o private, ivi compresi i consultori familiari. La prescrizione dello specialista è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2 e degli allegati A, B e C. Articolo 2 1. In funzione preconcezionale sono escluse dalla partecipazione al costo le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni specialisiche necessarie per accertare eventuali difetti genetici, prescritte dallo specialista alla coppia, se l'anamnesi riproduttiva o familiare della coppia evidenzia condizioni di rischio per il feto. 2. Sono escluse dalla partecipazione al costo le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche necessarie ed appropriate per le condizioni patologiche che comportino un rischio materno o fetale, prescritte di norma dallo specialista. 3. Sono escluse dalla partecipazione al costo le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche, necessarie ed appropriate per la diagnosi prenatale, nelle specifiche condizioni di rischio fetale indicate dall'allegato C, prescritte dallo specialista tra quelle incluse nel decreto ministeriale 22 luglio 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n. 150, del 14 settembre 1996. Le regioni individuano le strutture di riferimento per l'esecuzione di tali prestazioni, garantendo che le stesse forniscano alle donne e alle coppie un adeguato sostegno. 4. In presenza delle condizioni di rischio di cui al presente articolo, le prescrizioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e di altre prestazioni specialistiche devono indicare la diagnosi o il sospetto diagnostico. Articolo 3 1. Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto del Ministro della sanità del 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995. Articolo 4 1. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Allegato A PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER LA TUTELA DELLA MATERNITA' RESPONSABILE, ESCLUSE DALLA PARTECIPAZIONE AL COSTO, IN FUNZIONE PRECONCEZIONALE 1. Prestazioni specialistiche per la donna 89.01 ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITE BREVI:
Consulenza ginecologica preconcezionale 2. Prestazioni specialistiche per 1' uomo 90.62.2 EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND.
DERIV., F. L.: in caso di donna con fenotipo eterozigote per emoglobinopatie 3. Prestazioni specialistiche per la coppia 1. VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA (HIV 1-2-)
ANTICORPI In caso di abortività ripetuta o pregresse patologie della gravidanza con morte perinatale e su prescrizione dello specialista ginecologo o genetista: 89.01 ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITE BREVI:
Consulenza genetica Nota: Sono riportate le prestazioni come definite dal D.M. 22 luglio 1996 recante "Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe con i relativi codici identificativi e contrassegni. La lettera "H" indica le prestazioni erogabili in ambulatori situati presso istituzioni di ricovero ovvero ambulatori protetti. Allegato B PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER IL CONTROLLO DELLA GRAVIDANZA FISIOLOGICA, ESCLUSE DALLA PARTECIPAZIONE AL COSTO All'inizio della gravidanza, possibilmente entro la 13 a settimana, e comunque al primo controllo: 90.62.2 EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND.
DERIV., F. L. Tra la 14 a e la 18 a settimana: 90.44.3 URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO (*) Tra la 19 a e la 23 a settimana: 90.44.3 URINE ESAME CHIMICO FISICO E
MICROSCOPICO..(*) Tra la 24 a 27 a settimana: 90.27.1 GLUCOSIO [S/P/U/d U/La] Tra la 28 a e la 32 a settimana: 90.62.2 EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND.
DERIV., F. L. Tra la 33 a e la 37 a settimana 91.18.5 VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HbsAg Tra la 38 a e la 40 a settimana 90.44.3 URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO (*j Dalla 41 a settimana 88.78 ECOGRAFIA OSTETRICA: su specifica
richiesta dello specialista (*) In caso di batteriuria significativa 90.94.2 ESAME COLTURALE DELL' URINA [URINOCOLTURA] Ricerca completa micrcorganismi e lieviti patogeni. Incluso: conta batterica. IN CASO Dl MINACCIA Dl ABORTO SONO DA INCLUDERE TUTTE LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE NECESSARIE PER IL MONITORAGGIO DELL' EVOLUZIONE DELLA GRAVIDANZA. Nota: Sono riportate le prestazioni come definite dal D.M. 22 luglio 1996 recante "Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe" con i relativi codici identificativi e contrassegni. La lettera "H" indica le prestazioni erogabili in ambulatori situati presso istituzioni di ricovero ovvero ambulatori protetti. Allegato C INDICAZIONI ALLA DIAGNOSI PRENATALE (desunte dalle "Linee Guida per i test genetici" approvate dal Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri) Le indicazioni per la diagnosi prenatale rientrano in due grandi categorie: 1. presenza di un rischio procreativo prevedibile a priori: età materna avanzata, genitore portatore eterozigote di anomalie cromosomiche strutturali, genitori portatori di mutazioni geniche; 2. presenza di un rischio fetale resosi evidente nel corso della gestazione: malformazioni evidenziate dall'esame ecografico, malattie infettive insorte in gravidanza, positività dei test biochimici per anomalie cromosomiche, familiarità per patologie genetiche. Le indicazioni per le indagini citogenetiche per anomalie cromosomiche fetali sono: - età materna avanzata (= o > 35 aa.) |
|
|