MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 27 luglio 2000
Gazzetta
Ufficiale Serie Generale n. 191 del 17/08/2000
Equipollenza di diplomi e
attestati al diploma universitario di infermiere ai fini
dell'esercizio
professionale e dell'accesso alla formazione post-base.
IL
MINISTRO DELLA SANITA'
di concerto con
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E
DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Visto l'art. 6 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
Vista la
legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni
sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi
egli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano
permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attivita' professionale
in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa
concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri
comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui
all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso
alla formazione post-base;
Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare
certezza alle situazioni ed uniformita' di comportamento, provvedere alla
individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari
dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999;
Decreta:
Art.
1.
I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a
quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della
tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della
legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di infermiere di cui al
decreto del Ministro della sanita' 14 settembre 1994, n. 739, indicato nella
sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e
dell'accesso alla formazione post-base.
Sez. A - diploma universitario Sez. B
- titoli equipollenti
Infermiere - Decreto del Ministro della sanitư 14
settembre 1994, n. 739 Infermiere professionale - Regio decreto 21 novembre
1929, n. 2330
Infermiere professionale - Decreto del Presidente della
Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982
D.U. scienze infermieristiche - Legge 11
novembre 1990, n. 341
Art. 2.
L'equipollenza dei titoli indicati nella
sezione B della tabella riportata nell'art. 1, al diploma universitario di
infermiere indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il
possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e
sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro
dipendente gia' instaurati alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2000
p. Il Ministro della sanitư
Labate
p. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica Guerzoni