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INTEGRAZIONE ALLA CHAT SUL "RISCHIO CLINICO" del 9 MARZO 2006 Ospite Francesco Falli, Presidente Collegio Infermieri Ipasvi della Spezia
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Ho partecipato come ‘’esperto’’,in data 9 marzo 2006, alla chat dedicata al rischio clinico, su invito dei colleghi di IOL: non eravamo molti quella sera,era una sorta di scambio di idee in libertà; ma ho notato che nel tempo in molti hanno dato un’occhiata a quella chat, trascritta con certosina attenzione dalla moderatrice. Ed io faccio ammenda colpevole del fatto che, quella sera, ho lasciato scritti on line i dei contenuti che mi paiono oggi privi di importanza, e non certo in sintonia con il sito di IOL che è ricco, invece , di contenuti interessantissimi per i professionisti e i cittadini.
Vorrei perciò integrare, nel caso che un qualche raro collega volesse saperne ancora di più, almeno i principali concetti legati al rischio clinico e alla malpractice infermieristica. Naturalmente, anche questa integrazione è parziale, ma ha solo l’obiettivo di mettere in ordine alcuni dei concetti che attraversano il rischio clinico e che sono stati, in quella serata chat, soltanto sfiorati o appena intuiti fra le righe delle opinioni e delle emozioni. Ripeto comunque che
1) che cosa è il rischio clinico e a che livello coinvolge gli Infermieri? Il rischio clinico è la stessa possibilità che un assistito subisca un danno (o un danno potenziale) dal trattamento terapeutico e/o assistenziale. In buona sostanza, il rischio che entrando in un ospedale,ma non solo in un ospedale, si subiscano dei danni, o dei danni potenziali. Esempio concreto: ricevere il farmaco errato può sviluppare una reazione allergica oppure non causare conseguenze: in entrambi i casi, si è nel pieno del rischio clinico (e l’Infermiere è certamente coinvolto in questo esempio). Si tratta di due episodi dalla analoga matrice ma, poiché è diverso l’esito, si inseriscono a due livelli diversi di evento (‘’adverse event’’ nel caso della reazione, ‘’no harm event’’ nel caso di nessuna conseguenza)
2) perché vanno analizzati questi eventi? Perché dal loro studio si può capire DOVE si è interrotta la catena della sicurezza e quando, ed in che modo. APPRENDERE DALL’ERRORE è un concetto basilare nello studio del rischio clinico.
3) che cosa è il risk management? È l’instaurazione di un sistema di controllo del rischio stesso, attraverso vari sistemi e metodi integrati. Uno dei mezzi per conoscere il livello del rischio, e l’incidenza stessa del fenomeno, è la scheda di INCIDENT REPORTING, cioè una scheda che descrivendo gli episodi può focalizzare sull’episodio l’attenzione di tutti.
4) In che situazioni l’Infermiere può più facilmente essere chiamato in causa; quali sono gli eventi che più lo espongono al rischio professionale e alle conseguenze? Sicuramente gli eventi legati alla sfera del farmaco e della sua somministrazione, ma ovviamente non solo: l’errore legato al farmaco è però quello che più chiaramente riconosce normative dedicate. L’art 3, comma d, del DM 739-1994 riporta infatti che ‘’…l’INFERMIERE GARANTISCE LA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TERAPEUTICHE’’: si tratta di un passaggio molto delicato ed è contenuto nel ‘’profilo professionale’’: assume dunque in caso di errore il valore di una fonte normativa molto precisa e che richiama l’Infermiere ad elevate responsabilità.
5) come alzare il livello di attenzione? Già parlando di questi argomenti il singolo professionista e/o il gruppo professionale è in grado di alzare il livello di guardia: in attesa che anche le aziende italiane si dotino di uno strumento di sicurezza come i lettori a penna ottica, per la catena di trasmissione della terapia prescritta (un errore frequente è quello di trascrivere le terapie, aumentando ad ogni passaggio il rischio di errore) vorrei suggerire alcuni semplici metodi per alzare il margine di sicurezza. a- quando l’Infermiere somministra la terapia ha tutta la convenienza a svolgere tale attività senza accettare distrazioni. So bene che in certe realtà ciò non è semplice da applicare; ma va ricordato che un Infermiere che somministra un farmaco sbagliato ne risponde senza poter distribuire la responsabilità (la ‘’colpa’’) a chi ha suonato alla porta o ha telefonato magari chiedendo del medico di reparto: in sostanza, si tratta di ricordare che siamo professionisti che possono essere chiamati(nonostante le retribuzioni scarse) a rispondere degli errori. b- Il medico ha l’obbligo dalle normative vigenti di PRESCRIVERE il farmaco: tolte quelle situazioni come lo stato di necessità in una emergenza, l’Infermiere deve pretendere la corretta ed effettiva prescrizione del farmaco, cioè deve avere la famosa ‘’pezza giustificativa’’ scritta. Su come ovviare alla mancanza del medico nel reparto e nella struttura (è il caso delle RSA, delle RPA) oggi la tecnologia aiuta: sin possono concordare per telefono attività e prescrizioni, e poi si deve ricevere su uno strumento riconosciuto e condiviso, anche attraverso un protocollo operativo, la prescrizione. Si possono cioè usare, come si fa in non poche realtà, fax e SMS, o perfino e-mail, che dimostrino la effettiva prescrizione del farmaco e nella dose e forma prevista.
c- protocolli, linee guida e procedure possono CERTIFICARE, insieme alla documentazione, la giusta professionalità erogata: non dovrebbero essere vissute come un aggravio del lavoro, ma anzi come uno strumento utile al lavoro stesso, ed una possibilità utile ai fini di una ‘’memoria difensiva’’. d- Infine si dovrebbe vivere il problema della malpractice come un problema del sistema e non del singolo, e MAI vivere il sistema di controllo come un qualcosa che può punire l’autore o l’artefice dell’errore, che spesso è causato da concause.
Vediamo insieme alcune concause che favoriscono l’errore:
Ricordiamo che molte aziende sanitarie assicurano i propri dipendenti non medici con delle clausole che prevedono limitazioni assicurative, in particolare se il dipendente viene condannato ‘’per colpa grave’’. Funziona in sostanza quello che si chiama ‘’diritto di rivalsa’’, e quindi il dipendente accusato di colpa grave deve in questi casi, se è stata emessa una condanna civile con risarcimento, provvedere al rimborso diretto.
Quando si configura una colpa grave? Un esempio concreto è relativo ad una sentenza, emessa a carico di un Infermiere e di un Ota, che sono stati ritenuti responsabili della caduta di un paziente barellato. La barella era dotata di sbarre di sicurezza, ma non erano state alzate dai due operatori. Concludo il breve inserto con un elenco delle caratteristiche principali del sistema di incident reporting,tratta dal convegno ‘’errore del farmaco-ruolo dell’Infermiere’’, provider Sin (il relatore è il sottoscritto).
Bibliografia:
Pubblicato su Infermierionline.net il 21.11.06 Copyright © AIOL 2006
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