LA RESPONSABILITA' GIURIDICA DELL'INFERMIERE

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI RIMINI

 

Avvocato Giannantonio Barbieri

Rimini 2003

 

 

 

Scrivo non per insegnare, ma per istruirmi

Jean Dolent, Facons d'exprimer)

 

"Ognuno con ogni diligentia possibile si guarderà di non trattare li poveri

Infermi con mali portamenti, cioè usandoci male parole, et altre cose simili, ma

più presto trattare con mansuetudine et charità... "

(San Camillo De Lellis)

 

Nota di alcune cose che i nostri hanno a fare nell'hospitale in far la guardia

Quelli tre o quattro che faranno la guardia un di loro sarà capo et per quanto staranno in guardia gì 'altri gli daranno obbiedienza.

La prima sera quando saranno entrati doppo che saranno spartiti ogn'un di loro starà nel quartiere dove lo panerà il capo servendo l'Infermi di tutte le cose che gì'occorreranno con ogni charità et humiltà come si convieni al nostro obligo trattandoli con parole mansuete et modeste guardandosi di non alzar la voce troppo et visitando spesso i gravi et quando si sentisse molto stracco sia lecito per un poco tempo sedere ma in mezzo del quartiero.

Ogn 'uno si guarderà di dormire in guardia et non sia lecito mai di star tutti insieme se non fosse per advertire alcuna cosa per servitio di detti Infermi.

Nel fine della guardia il capo darà raguaglìo all'altro di tutte le cose che saranno occorse all'Infermi acciò ne dia raguaglio al medico nel tempo della visita eseguendo quel tanto che il medico ordinerà.

Dato che riavrà il ragguglio dell'haltro di tutte le cose che bisognirà riferire al medico ma anco de gravi et altre cose necessarie ringraziando il Signore et chiedendo perdono de difetti commessi nella guardia si ritireranno tutti insieme con santo silentio guardandosi di far strepito alcuno acciò non conturbino gli altri. "

(Omissis)

"Nel far li letti tutti faranno la sua parte con molta charità et diligentia procurando che gli Infermi non piglino freddo coprendoli con la veste o coperta se non vi fosse veste dandogli ancora i zocculi agiutandoli a levar di letto quelli che non potrano et quelli che haveranno bisogno di esser levati con li braccia procurino di non farli danno mettendoli sopra il letto più vicino coprendoli in sin che farà fatto il letto.

Tutti i letti massime de gravj avanti d'entrar nel letto si scalderanno et quando saranno bagnati i maturassi procurino di farli mutare.

Ogn 'uno si guarderà nel rifare del letti o latri servitù di contrastare, irritarsi o burlare tra loro o con gli Infermi ma procureranno fargli con silentio

Nel mangiare tutti si troveranno procurando con ogni diligentia che tutti massime i gravi mangino et referendo al fratello che ha la cura se non haveranno mangiato a sufficienza.

Quando alcuno Infermo haverà bisogno di qualche cosa da mangiare la potrà domandare al fratello che la haverà.

Nessuno darà cosa alcuna da mangiare all'Infermi nel tempo che si mangia oltre di quello che li sarà dato.

(Omissis)

Ogn 'uno si guarderà nella guardia massime di notte di non far ragionamenti lunghi ma se pur si parla si parli di cose necessarie per servitio de poveri Infermi.

Regole che s'osservano da nostri fratelli nello Hospitale Maggiore di Milano per servire con ogni perfettione li poveri Infermi

Nissuno si parli dalle crocere quando sta in guardia, se prima non avisa un altro fratello, quale in suo luogo habbia cura; acciò i poveri non patischino.

Nel tempo eh 'il medico fa la visita tutti i fratelli si trovino in crocerà per i bisogni eh 'occorrono in tal tempo.

Aprosimandosi l'hora del desimare de ' poveri ogn 'uno facci quel tanto, che secondo il suo officio deve, et dopo che haveranno desinato si levino le scudelle, quando si darà il segno, avvertendo d'amdare spesse aà torno quando si mangia per agiutare i gravi ricoprendoli l'inverno per ripararli dal freddo, e levando le tavoline si ponghino fra i letti.

(Omissis )

Regole per il fratello Infermiera corporale

Primieramente procuri con diligentia di cibare i poveri, et reficiarli secondo quel tanto, eh 'ordina il medico la matina, et nell'hore determinate.

Subito che vengono amatati nella sua crocerà li ponghi a letto senza farli apettare, ponendoci le lenzuola netta, et nelle cariale accompagni chi ha rogna insieme, et di poi scrivi l'ammalato alla lista della confessione.

Dia le prune, arami, et brodi a quell 'hora eh 'ordina il medico.

Ponghi il segno a /lussanti, idropici, et a quelli, eh 'hanno il vomito, o pontura.

La sera avanti la cena de poveri, facci la visita, facendo tardare quelli che stanno nell 'eccesso delle febre, li scrivi poi alla lista per la guardia notandovi anco quello, che se li deve dare, et se vi è qualche grave, che non abbi avuto l'olio Santo lo noti nella lista.

La mattina quando viene il medico l'informi d'ogni cosa minutamente et di quanto, è occorso il giorno antecedente.

Quando ha posto al letto qualche Infermo li dimandi della sua ìnfirmità del tempo, se è purgato, et a che hora viene la febre per poterli anticipare il mangiare, et avìsarne il medico.

Ogni domenica pigli dal consegniero quattro sciugamani, et quattro zenali et ritorni li brutti, et l'istesso facci il giovedì.

Bisognandoli manuschristi, stillato, o altro cose di speciaria le dimandi al barbiero della sua crociera.

Quando s'approssima l'hora del pranso, et cena de poveri avisi i fratelli che s'apparecchi.

Scopi la sua camera una volta lui, et l'altra il suo compagno, è questo il mercordì, et il sabbato.

Il giorno appresso a quello eh 'ha fatto la seconda guardia nell 'hora dell'oralione stii in guardia nella sua crociera, et l'istesso osservi il giorno che la notte seguente li tocca la prima guardia restando una volta lui, et un 'altra il compagno.

Tenghi chiusa la cassa dove sono riposte le cose da reficiare ipoveri.

Bisognandoli alcuna cosa per servitio dei suoi Infermi ne facci avisato il Padre Superiore, et non la dimandi alii Signori Priori, o deputati di settimana, ne ad altri officiali.

Regole per il fratello che fa il sotto Infermiere corporale

II principale suo pensiero sii in absenza del fratello infermiera corporale d'attendere, che s'osservi quanto da quello sarà stato ordinato.

Non ponghi a letto alcun povero, quando l'infermiero è in casa, né slmilmente distribuiscili alcuna cosa all'infermi senza licenza del detto fratello infermiera.

Avanti il desinare, et cenare de poveri li dii a lavare le mani ponendo l'inverno a scaldare l'acqua, et ponghi i tavolini con li mantìni sopra a ciascun povero.

Quella mattina, che la sua crocerà è di guardia, se luì ha fatto la seconda nell 'inora dell 'oratione mentale stii nella crocerà di quelli, eh 'hanno fatto la guardia insin un 'hora è mezza avanti il desinare de poveri.

Finalmente svegli li fratelli, eh 'hanno fatto la gurdi ali'hora deputata del Superiore, et volti poi a la mezza hora.

 

I brani riportati sopra', che costituiscono uno stralcio delle "Regole della Comunità - Ordini et modi che si hanno da tenere netti hospitali in servire li poveri infermi", tratte dagli Scritti di San Camillo De Lellis, vogliono costituire un'occasione di riflessione e offrire uno spunto per una piacevole lettura, ancora attuale e densa di professionalità, pervasa dallo spirito del fondatore dell'ordine dei Ministri degli Infermi (o Camilliani)

Camillo De Lellis (1550-1614) fu il grande riformatore della sanità a partire dall'anno 1582 a Roma e successivamente in parecchie regioni italiane.

Di nobile famiglia, partecipò a varie imprese militari e condusse una vita dissipata. Una piaga a un piede lo costrinse a entrare nell'ospedale di San Giacomo degli Incurabili a Roma, dove avvertì i problemi della sofferenza ma non volle porvi mente. Tuttavia, nel 1575, entrò fra i cappuccini; ma la piaga lo costrinse a ritornare a San Giacomo, dove maturò definitivamente la sua vocazione alla carità per gli infermi. Postosi sotto la guida di san Filippo Neri, prese gli ordini sacri e si dedicò al servizio dei malati fondando a questo scopo nel 1582 l'ordine dei ministri degli infermi, detti camilliani o camillini. A opera di questi, gli ospedali furono rinnovati, ogni ammalato potè ricevere cure, anche i feriti in battaglia, che per la prima volta furono assistiti sul campo nel 1596 a Strigonia (od. Esztergom), in Ungheria. Canonizzato nel 1746, il suo nome figura nelle litanie per gli agonizzanti. Fu proclamato, assieme a San Giovanni di Dio, nel 1886, patrono dei malati e degli ospedali di tutto il mondo e nel 1930protettore  del personale  ospedaliere.  Nel   1964  e nel   1974  fu  proclamato, rispettivamente, patrono della Regione Abruzzo e della Sanità Militare italiana .

 

 

DALLA MANSIONE ALLA PROFESSIONE

 

Una corretta analisi dei problemi giuridici ed etici inerenti alla responsabilità professionale del personale infermieristico deve necessariamente tenere conto delle radicali trasformazioni recentemente intervenute che riguardano non solo l'assetto legislativo della professione, integralmente modificato rispetto al passato (basti penare all'abrogazione dell'aggettivo "ausiliaria" anteposto alla professione infermieristica sino al 1999 e a tutte le conseguenze che ne derivano, fra le quali l'abrogazione del c.d. "mansionario"), ma anche la natura e la componente psicologica del rapporto tra il paziente e il professionista sanitario.

Oggi, l'ipotetica responsabilità del singolo infermiere deve essere valutata non solo in relazione alle attività funzionalmente e finalisticamente collegate ad altri soggetti (si pensi alla c.d. attività svolta in équipe) ma anche alle condizioni generali nelle quali i sanitari si trovano ad operare, con riguardo alla disponibilità di mezzi, di personale di supporto e, soprattutto, all'organizzazione del lavoro dei sanitari stessi e alla loro turnazione. Nel caso in cui si verifichi un evento morte o lesione ipoteticamente collegabile con il comportamento dei sanitari intervenuti, un corretto accertamento globale delle responsabilità non potrà limitarsi a tali soggetti, ma dovrà "passare" attraverso l'osservazione del comportamento dei preposti agli aspetti strutturali del servizio (il direttore sanitario o i responsabili amministrativi dell'ente, in rapporto ad eventuali omissioni nella distribuzione delle risorse, o nella predisposizione di strumenti tecnici o di personale).

L'infermiere oggi deve avere la consapevolezza che dovrà necessariamente confrontarsi con una nuova concezione della responsabilità o, perlomeno, con una visione sicuramente più ampia rispetto a quella a cui si era abituato per decenni. Infatti, l'infermiere, oggi, è, a pieno titolo, il professionista "responsabile dell'assistenza infermieristica" sotto ogni aspetto, dando così piena attuazione agli impegni e alle previsioni del c.d. profilo, ovvero il D.M. n. 739 del 1994, sino al 1999 attuato solamente in minima parte, stante la presenza vincolante del c.d. mansionario (D.P.R. n. 225/74).

E' opportuno, allora, ricordare la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante "Disposizioni in materia di professioni sanitarie " sancisce che "dalla entrala in vigore della presente legge è abrogato il regolamento approvalo con decreto del presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225".

Il mansionario, insomma, fa già parte della storia dèi nursing.

La naturale e .necessaria conseguenza della abrogazione del mansionario, che ha "compresso" la professione infermieristica o, meglio, la professionalità dell'infermiere, per un quarto di secolo all'interno di quella che più voci hanno definito una vera e propria gabbia, dovrà essere - e questa sarà la vera sfida per l'infermiere dei prossimi anni - lo sviluppo di una dimensione nuova della professione, autonoma e responsabile nella sua professionalità e nella sua individualità.

L'abolizione del mansionario, infatti, se da una parte consentirà al cittadino di usufruire di adeguate e avanzate forme di assistenza infermieristica, sia a domicilio che in residenze sanitarie assistenziali, senza peraltro la presenza del medico, dall'altra contribuirà certamente ad una maggiore responsabilizzazione della professione. E la questione non è di poco conto.

La legge sopra citata, di per sé rivoluzionaria, di innovativo non reca solo l'abrogazione del mansionario. La legge dispone anche che "// campo di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui ali 'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni (si tratta del personale infermieristico, n.d.a.) è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base nonché degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali.

All'abrogazione del mansionario segue, in sostanza, l'individuazione del campo di attività e, soprattutto, di responsabilità, dell'infermiere effettuata alla luce del profilo (D.M. 739/94), del corso di studi, della formazione post-base e del codice deontologico.

In altre parole, viene abolito il mansionario e vengono sostanzialmente indicati tre criteri guida e due limiti.

I criteri guida, come già accennato, sono dati dal contenuto dei profili professionali, dalla formazione di base e post-base dal codice deontologico.

E' importante un breve accenno in merito al codice deontologico, che è uno strumento spesso trascurato. Alla luce dell'abrogazione del mansionario e dei criteri guida visti sopra, il codice diventa non solo un essenziale strumento di autoregolamentazione ma anche una vera e propria guida, magari sotto l'aspetto etico, ma non solo, all'esercizio professionale.

Tuttavia, non è facile oggi individuare il concetto di "campo proprio di attività e di responsabilità" sulla sola base dei criteri guida indicati. Sorgeranno sicuramente dei problemi, anche perché, poi, il profilo non è esaustivo cioè non ricomprende tutte quante le situazioni operative e cognitive nelle quali si trovano di fatto ad operare gli infermieri.

Oltre ai c.d. criteri guida, la legge pone due limiti.

Il limite delle competenze previste per i medici e il limite previsto per le competenze degli altri professionisti sanitari forniti di laurea.

In sostanza, si parla del limite del c.d. atto medico, che è pur sempre di difficile individuazione perché per molto tempo atto medico e atto sanitario sono stati concetti pressoché equivalenti. Venuta oggi meno quésta equivalenza tra atto medico e atto sanitario (una cosa, cioè, è l'atto medico, un'altra è l'atto sanitario), risulta non facile di individuazione di atti di non esclusiva competenza medica, proprio perché si è passati in un colpo solo da una situazione di estrema rigidità ad una situazione di maggior flessibilità, dove i singoli ruoli professionali e le rispettive funzioni del medico e dell'infermiere, non sono più precostituite in modo rigido, come avveniva fino a poco tempo fa, ma dipendono da vari fattori evolutivi, legati soprattutto all'evoluzione delle conoscenze necessarie per compiere determinati atti.

Vale la pena, a questo punto, ricordare quali sono i tradizionali ambiti peculiari della professione medica che sono, appunto, l'ambito della diagnosi e della cura. In altre parole, il medico è responsabile della diagnosi e della terapia, cioè dell'attività diagnostica, delle scelte e delle attività terapeutiche. Limiti insopprimibili ma non sempre esclusivi (per tutti, si pensi, ad esempio al D.P.R. 27 marzo 1992, sull'emergenza sanitaria).

Ma pensiamo anche al concetto stesso di "terapia" che nel corso degli anni ha subito una progressiva dilatazione per l'ampliamento del concetto di salute. Pensiamo anche al concetto di "atto medico delegato" che a volte può lasciare un po' perplessi perché il medico non può delegare ad altri quelle che sono le sue attribuzioni riconosciute dalla legge e che solo dalla legge possono esser modificate.

Nei testi di medicina legale non si trova una definizione univoca, valida una volte per tutte di "atto medico". Cesare Gerin, medico legale e autore di un famoso trattato appunto di medicina legale ha definito, l'atto medico come quell'insieme di atti che hanno la finalità di prevenire, di diagnosticare, di curare. Si tratta di concetti molto estensivi, che, a mio avvisò, sembrano ricomprendere tutto il "fare" sanitario. Oggi, alla luce di un campo proprio di attività dell'infermiere, il concetto di atto medico va sicuramente rivisto e letto in maniera diversa; in una maniera cioè che tenga conto dell'esistenza di un atto autonomo infermieristico.

Tuttavia vale la pena di ricordare che situazioni particolari si possono presentare in condizioni di urgenza. L'urgenza, nel sènso medico legale del termine, ricorre quando si realizza una condizione di oggettivo pericolo di vita associata allo stato di necessità determinato dall'incombenza di un danno grave alla persona. In sostanza il compiere un atto medico da parte dell'infermiere che si trova in una situazione di urgenza non integrerà il reato di esercizio abusivo di professione medica perché l'infermiere stesso, a sua giustificazione, potrà invocare la scriminante dello stato di necessità.

La "linea" di confine tra attribuzioni infermieristiche e atti medici è individuata dalla legge dalle "competenze previste per le professioni mediche".

Pertanto, la "nuova" responsabilità dell'infermiere dovrà necessariamente far sì che ogni professionista sanitario prenda coscienza e consapevolezza della sufficienza (o insufficienza) della propria preparazione ad erogare una prestazione con competenza, ad utilizzare una tecnica con la necessaria sicurezza o a sviluppare, in autonomia, una serie di attività assistenziali sul paziente.

Quindi, l'infermiere ha (deve avere) una propria completa autonomia e un suo proprio ambito di responsabilità puntualmente individuato, in primis, dal profilo professionale (...è responsabile dell'assistenza infermieristica..) e sarà chiamato a rispondere direttamente delle proprie azioni non più indirizzate al mero compimento di un atto tecnico, quale poteva essere uno di quelli individuati dal mansionario, bensì orientate al risultato assistenziale con la necessaria sopportazione dell'onere delle relative conseguenze di natura civile, penale e disciplinare.

Non va taciuto che da tempo le mansioni già previste dal D.P.R. 225/74 erano state per così dire ampliate e, in parte, anche superate da leggi successiveproprio nel tentativo, in parte riuscito, di adeguare costantemente il campo di attività dell'infermiere all'evoluzione dei bisogni dei pazienti e delle conoscenze disponibili.

Quindi, si potrà senza dubbio alcuno affermare che l'abrogazione del mansionario dovrà necessariamente comportare il riconoscimento di una logica di funzioni integrate e complementari che vedranno gli infermieri chiamati ad assumere una responsabilità in ambiti propri, piuttosto che sviluppare implicitamente competenze in ambiti altrui.

Infine, va ricordato che di per sé, il "dopo mansionario" non deve e non può costituire un "lato oscuro" della professione, ma può solo offrire opportunità nuove ad una professione che deve trovare i pilastri del proprio esercizio professionale in altri strumenti. Sino ad oggi, e per un quarto di secolo, l'infermiere ha spesso operato, tutto sommato, nell'illegalità forse senza rendersene conto. Si pensi, ad esempio, alle molteplici attività svolte dagli infermieri al di fuori del mansionario e da altre espresse previsioni legislative. Ebbene, questa "illegalità" non ha arrecato danni ai pazienti. Le sentenze per abuso di professione medica da parte degli infermieri sono un numero molto esiguo, se se tiene conto che i dipendenti del Servizio sanitario nazionale sono quasi 200.000 e che gli infermieri iscritti ai collegi sono circa 308.000 (i dati si riferiscono ai primi mesi del 1999). In sostanza, se si va ad analizzare nel dettaglio e nel quotidiano del lavoro dell'infermiere, si scoprirebbe che molti degli interventi e delle tecniche eseguite esulano dagli stretti confini del mansionario e che quindi, per molti anni, l'infermiere ha svolto la sua professione senza tenere conto dell'esistenza degli obblighi sanciti dal mansionario.

Quindi, si può certamente sostenere che di strada ne è stata fatta tanta dalla lontana sentenza del Tribunale di Pavia che, nel 1930, affermava che "non risponde di lesioni colpose un infermiere, il quale nel!'eseguire, legalmente autorizzato, delle iniezioni, abbia perforalo il nervo sciatico del paziente, producendone la paralisi, perché un infermiere non è tenuto a conoscere l'anatomia topografica" (sic!). Credo che ogni commento sul punto sia del tutto superfluo.

Il patrimonio, poi, giuridico, dell'infermiere si è poi arricchito di una nuova e recente legge. Il riferimento è alla legge 10 agosto 2000 n. 251, "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione di ostetrica". La legge è nota come la legge che ha approvato la dirigenza infermieristica ma non si è occupata solo di questo. L'art. 1, che è quello che in questa sede interessa maggiormente, afferma che "infermieri e ostetriche svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché degli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell'assistenza". La prima parte dell'articolo sostanzialmente ribadisce e ripropone i contenuti della legge n. 42/99 e sancisce la piena autonomia della professione infermieristica.

Sulla base, quindi, della vigente normativa, è possibile individuare quali sono oggi le regole e gli obblighi ai quali deve attenersi l'infermiere per prevedere ed evitare situazioni che potrebbero dare luogo alla sua responsabilità.

Sono:

- obbligo di informarsi;

- obbligo di agire con cautela al fine evitare o ridurre i pericoli;

obbligo   di   astenersi   completamente   dall'agire   (per   evitare   rischi
incontrollabili);

- obbligo di idonea .scelta dei propri ausiliari e di controllo sugli stessi.
L'infermiere ha il preciso dovere di "informarsi", cioè curare in via
permanente la propria preparazione. La legge n. 42/99 è molto precisa sul punto. "// campo proprio di attività e di responsabilità dell'infermiere è determinato ... dai corsi di formazione post-base". La legge ora citata e, in senso lato, tutto il nostro sistema giuridico, prevedono un generale obbligo di "sapere" a carico di chi svolge professionalmente un attività; obbligo tanto etico quanto giuridico. Non si potrà più dire: io non lo sapevo. Nel caso dell'attività infermieristica, all'interno dell'obbligo di sapere e di conoscere, rientra l'obbligo non solo di conoscere le leggi, i regolamenti, gli ordini di servizio ma anche di conoscere i "protocolli". L'infermiere non potrà, quindi, non conoscere e non saper applicare con sicurezza i protocolli e dovrà necessariamente aderire ad essi, a meno che non siano manifestamente errati.

L'obbligo di agire con cautela sembra una banalità ma il non osservare quest'obbligo è la causa più frequente degli errori sanitari. E questa è la colpa professionale, laddove la colpa è determinata dall'agire con imprudenza, imperizia, negligenza o non osservando le leggi > e i regolamenti. Essere imprudenti, ad esempio, significa agire in maniera affrettata, senza riflettere, ad esempio, su quello che è stato definito come il "risultato assistenziale". L'essere imprudenti, ad esempio, significa agire senza attenzione.

L'infermiere ha poi il dovere di astenersi, dall'agire per evitare rischi incontrollabili. Si pensi al codice deontologico che afferma che l'infermiere, qualora "ritenga di non poter agire con sicurezza", "riconosce i lìmiti delle proprie competenze e declina la responsabilità" (Codice Deontologico degli Infermieri, art. 3.3).

Infine, occorre un'idonea scelta del personale di supporto e un controllo sul loro operato.

 

 

LA RESPONSABILITÀ'

 

E' opportuno, prima di affrontare il concetto giuridico di responsabilità, comprendere e avere coscienza che deve esistere all'interno di ogni persona che esercita una professione, a maggior ragione poi se si tratta di una professione intellettuale, una cultura della responsabilità ovvero un concetto etico di responsabilità.

Parlare di cultura della responsabilità, nel significato proprio di "conoscenza" della responsabilità, significa avere ben chiaro dentro la propria persona, quindi all'interno della formazione umana prima di tutto e poi professionale di ogni individuo, quali sono i propri precisi doveri, i propri diritti e quindi avere la piena consapevolezza del proprio operato.

Per affrontare compiutamente l'argomento sul concetto squisitamente giuridico di responsabilità, nelle sua varie forme che verranno esaminate infra, è altresì necessario, in via preliminare, mettere in luce alcuni concetti chiave, alcune linee guida che, appunto, saranno la chiave di volta che permetterà di comprendere i principi di seguito illustrati:

Una elementare definizione, ma non per questo priva di validità, anzi, a mio avviso, molto significativa ed esaustiva, del concetto di responsabilità la possiamo trarre da un qualunque dizionario della lingua italiana.

Alla voce responsabilità, si legge: "Rapporto giurìdico per cui uno è tenuto a risarcire il danno arrecato ad altri da un atto dannoso, tanto nel caso che l'abbia compiuto egli stesso quanto nel caso che l'abbia compiuto una persona dei cui alti debba rispondere per legge".

La responsabilità, quindi, può essere immaginata come una sorta di vincolo, di rapporto che lega due soggetti, di cui uno danneggiante e l'altro danneggiato. In virtù ed in forza di questo vincolo, consacrato poi dalla legge, il danneggiante è tenuto a risarcire il danneggiato del danno che gli ha provocato con il suo comportamento. In sostanza, il principio di fondo che sta alla base di quanto affermato sopra, e che verrà poi trasfuso negli articoli di legge che si occupano della responsabilità, è il c.d principio dett'alterum non ledere, ovvero il divieto di offendere, il divieto di ledere il prossimo, l'obbligo del rispetto dell'altro, inteso come persona, e dei suoi beni e dei suoi valori.

Il concetto di responsabilità è un concetto antico e importante all'interno di ogni ordinamento giuridico ed era già noto e conosciuto al tempo degli antichi romani, ai quali spetta il riconoscimento della paternità del diritto vigente.

Infatti, il concetto di responsabilità era già presente all'interno della cultura romana, laddove addirittura era, riferito alla sfera della ritualità e del sacro. Il termine respondere, da cui l'attuale responsabilità, indicava la risposta riparatrice alla rottura di un equilibrio sacro e solenne. In sostanza era, e oggi, tutto sommato le cose non sono cambiate di molto, la risposta (riparatrice) che doveva ripristinare l'equilibrio turbato con un'azione disdicevole della persona; era, quindi, un valore contrapposto a un disvalore, un bene contrapposto a un male.

Per molto tempo, poi, la responsabilità ha avuto un carattere e un compito essenzialmente sanzionatorio; in altre parole costituiva una punizione per il compimento di un'azione illecita. Oggi, questo carattere sanzionatorio rimane proprio della legge penale, che ha il compito di punire, mentre la legge civile ha il compito di riparare, vale a dire di riparare e di risarcire il danno ingiusto prodotto. L'illecito penale provoca una reazione dell'ordinamento a fronte del danno inferto, laddove l'illecito civile provoca una reazione del singolo individuo.

Ecco che allora appare una prima e fondamentale distinzione terminologica e sostanziale tra la responsabilità civile e la responsabilità penale. La differenza è molto importante e ancora più importanti sono le relative conseguenze giuridiche. Entrambi i tipi di responsabilità hanno la stessa origine e matrice comune, cioè il compimento di un atto illecito, un atto, cioè, contrario al diritto. Ma il contatto tra i due tipi di responsabilità finisce qui, perché l'illecito potrà essere di natura civile o di natura penale o tutte e due insieme e, come tale, potrà seguire strade ben diverse. La funzione della responsabilità penale sarà quindi quella di sanzionare, ovvero di punire l'autore dell'illecito, mentre invece, come detto sopra, la funzione della responsabilità civile dovrà essere quella di riparare cioè di risarcire il torto subito. Mi si conceda il gioco di parole, ma si può affermare che la funzione della responsabilità civile è quella di raddrizzare i torti.

Fondamentale, in primo luogo, è poi il fatto che la responsabilità penale è responsabilità personale. Il diritto penale, infatti, non accoglie lo schema della responsabilità per fatto altrui, che invece è proprio della responsabilità civile. Tanto il codice penale quanto la costituzione, infatti, chiariscono che autore della condotta antigiuridica che ha prodotto il risultato penalmente rilevante, soggettocui s'imputa l'evento lesivo, e persona che subisce la conseguente sanzione criminale, nello schema della responsabilità penale devono necessariamente coincidere.                                                                                                

Occorre poi sottolineare che, mentre nel diritto civile, il fatto illecito può essere imputato alla persona giuridica, o comunque a un ente (di fatto o di diritto), che costituisce centro di imputazione di norme giuridiche, il principio tradizionale in materia penale, invece, è che "societas delinquere nonpotest"

Ancora. Mentre la responsabilità civile può . essere imputata oggettivamente e sussistere semplicemente per il rischio accollato all'agente (normalmente, l'impresa), la responsabilità penale presuppone la colpevolezza dell'agente. Questo significa, in altre parole, che vi possono essere casi in cui un soggetto è civilmente responsabile indipendentemente dal dolo o dalla colpa della sua condotta.

Altra differenza fondamentale è costituita dalla sanzione e la questione è di tutta evidenza.

Inoltre, rilevante è la capacità di intendere e di voler, che, venendo a mancare, è causa di esonero da responsabilità civile, mentre nel sistema penale, può comportare l'applicazione di misure di sicurezza. Stabilisce infatti l'art. 2046 c.c. che "non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere e di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato di incapacità derivi da sua colpa ". La capacità di intendere e di volere viene generalmente identificata in quel minimo di attitudine psichica ad agire e valutare le conseguenze del proprio operato affinchè, secondo la comune coscienza, sia possibile ritenere che il fatto dannoso è la conseguenza di una libera scelta dell'autore. In altre parole, si considera non responsabile chi si trova, non per sua colpa, in condizioni tali (di età, di salute, ecc.) da non consentire un'adeguata valutazione di tutte le circostanze in cui si trova ad agire e , quindi, di tutti i rischi della propria condotta.

Infine, la responsabilità penale è responsabilità tipica, cioè gli illeciti penali sono illeciti tipici, ossia non si può essere puniti se non per aver commesso un fatto espressamente previsto da una norma sanzionatoria entrata in vigore prima del fatto stesso. Nel campo della responsabilità civile il legislatore non ha provveduto ad elencare specificamente tutti i casi in cui un danno deve

qualificarsi "ingiusto"; vale, cioè, il principio della atipicità dell'illecito civile, per cui qualunque pregiudizio in quanto ricorrano certe condizioni, può essere giudicato ingiusto e, pertanto, risarcibile.

Quindi, si è visto come esistono due fondamentali forme di responsab'ilità; la responsabilità civile e la responsabilità penale.

All'interno, poi, del concetto di responsabilità civile, si possono individuare diversi tipi di responsabilità e le differenze'nascono dall'origine del fatto, o meglio del rapporto, che è alla base dell'obbligo di risarcire il danno. Si ha quindi la responsabilità contrattuale se all'origine dell'obbligo giuridico di risarcire il danno che si è provocato con la propria attività c'è un contratto (ad esempio, il contratto tra il paziente e il medico libero professionista). Qualora, invece, non esista nessun contratto e quindi non ci sia nessun rapporto giuridico preesistente, si parlerà allora di responsabilità extracontrattuale o da fatto illecito.

Si vedrà, ancora, come esiste anche una forma di responsabilità disciplinare, che riguarda essenzialmente il rapporto di lavoro tra dipendente e datore di lavoro e si realizza per inosservanza dei doveri di ufficio e di servizio oppure per violazione dei precetti etici contenuti nel codice deontologico..

L'operatore sanitario può incorrere in tutti e tre i tipi di responsabilità ora delineati, anche in concorso tra loro. Ciò significa che con la medesima azione, recante conseguenze dannose nei confronti di un paziente, un infermiere può essere chiamato a rispondere a titolo di responsabilità civile, a titolo di responsabilità penale e a titolo di responsabilità disciplinare, congiuntamente tra loro ma ognuna con le sue specifiche finalità.

A esempio, nell'ipotesi, purtroppo tutt'altro che remota, soprattutto alla luce di recenti episodi di "malasanità", di un infermiere che provoca delle lesioni a un paziente, perché gli somministra per errore il farmaco sbagliato o nella dose errata o addirittura gli somministra un farmaco guasto o imperfetto, quell'infermiere sarà civilmente responsabile per il risarcimento del danno che il suo comportamento ha provocato al paziente; sarà penalmente responsabile perché il suo comportamento costituisce un reato, quello di lesioni, appunto, e sarà sottoposto, molto probabilmente, a un procedimento disciplinare da parte del datore di lavoro perché è venuto meno ai suoi doveri di diligenza, di cura e di attenzione propri della sua attività e costituenti un obbligo nei confronti del datore di lavoro.

Il punto di partenza e cardine di tutto il sistema della responsabilità extracontrattuale o da fatto illecito è l'articolo 2043 del codice civile che così recita: "Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".

Quindi, la responsabilità sorge a seguito del compimento da parte di un soggetto, capace di intendere e di volere, di un fatto doloso o colposo idoneo di per sé a cagionare un pregiudizio, cioè un danno, ingiusto.

Esistono poi delle circostanze per cui l'atto illecito commesso, in virtù di un particolare contesto, non è più considerato dal diritto un atto antigiuridico. Sono due casi, cioè, in cui la legge esclude in modo esplicito che il danno sia ingiusto e sono i casi della legittima difesa, in base alla quale che cagiona un danno per legittima difesa di sé o di altri non è responsabile del danno cagionato e dello stato di necessità, ove si cagiona un danno a un innocente e lo si fa perché costretti dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo, attuale di un danno grave alla persona. L'articolo 2044 del codice civile sancisce che non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri e, ancora, l'articolo 2045 del codice civile prevede che quando chi ha compiuto il fatto dannoso Vi è stato costretto dalla necessità di salvare se o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un'indennità la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice.

Si è affermato che la responsabilità sorge a seguito del compimento di un fatto illecito, cioè contrario al diritto, e si è pure sostenuto che il fatto illecito deve essere doloso o colposo. Il fatto illecito, quindi, è costituito da elementi soggettivi ed elementi oggettivi.

 

' 1 brani sono tratti da G. Tezuolo, La responsabilità giurìdica dell'infermiere, Edizione Sorbona, Milano

Sono elementi oggettivi il fatto, il danno ingiusto e il rapporto di causalità tra fatto e danno, ossia il rapporto per il quale il primo cagiona il secondo.

Gli elementi soggettivi sono il dolo e la colpa. Perché sorga la responsabilità devono esistere tutti insieme.

Il fatto è un comportamento umano, è cioè la condotta dell'individuo. La condotta può dare luogo a un comportamento commissivo, che consiste in un fare o in un comportamento omissivo, consistente in un non fare, posto in essere in violazione di una norma giuridica. L'omissione, in pratica è il mancato compimento di un azione prescritta dall'ordinamento giuridico. Quindi, il fatto

Il punto di partenza e cardine di tutto il sistema della responsabilità extracontrattuale o da fatto illecito è l'articolo 2043 del codice civile che così recita: "Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".

Quindi, la responsabilità sorge a seguito del compimento da parte di un soggetto, capace di intendere e di volere, di un fatto doloso o colposo idoneo di per sé a cagionare un pregiudizio, cioè un danno, ingiusto.

Esistono poi delle circostanze per cui l'atto illecito commesso, in virtù di un particolare contesto, non è più considerato dal diritto un atto antigiuridico. Sono due casi, cioè, in cui la legge esclude in modo esplicito che il danno sia ingiusto e sono i casi della legittima difesa, in base alla quale che cagiona un danno per legittima difesa di sé o di altri non è responsabile del danno cagionato e dello stato di necessità, ove si cagiona un danno a un innocente e lo si fa perché costretti dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo, attuale di un danno grave alla persona. L'articolo 2044 del codice civile sancisce che non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri e, ancora, l'articolo 2045 del codice civile prevede che quando chi ha compiuto il fatto dannoso Vi è stato costretto dalla necessità di salvare se o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un'indennità la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice.

Si è affermato che la responsabilità sorge a seguito del compimento di un fatto illecito, cioè contrario al diritto, e si è pure sostenuto che il fatto illecito deve essere doloso o colposo. Il fatto illecito, quindi, è costituito da elementi soggettivi ed elementi oggettivi.

Sono elementi oggettivi il fatto, il danno ingiusto e il rapporto di causalità tra fatto e danno, ossia il rapporto per il quale il primo cagiona il secondo.

Gli elementi soggettivi sono il dolo e la colpa. Perché sorga la responsabilità devono esistere tutti insieme.

Il fatto è un comportamento umano, è cioè la condotta dell'individuo. La condotta può dare luogo a un comportamento commissivo, che consiste in un fare o in un comportamento omissivo, consistente in un non fare, posto in essere in violazione di una norma giuridica. L'omissione, in pratica è il mancato compimento di un azione prescritta dall'ordinamento giuridico. Quindi, il fattoemissivo è fatto illecito solo se il soggetto la cui omissione ha cagionato il danno, aveva l'obbligo giuridico di evitarlo (ad esempio, l'obbligo di prestare soccorso risulta dall'alt. 593 cod. pen.).

Occorre poi un danno e tale danno deve essere ingiusto. Il danno è ingiusto quando offende un interesse che l'ordinamento giuridico ritiene meritevole di tutela. Nell'ambito delle professioni sanitarie è facile intuire che, perlopiù, l'interesse meritevole di protezione sarà la vita dell'individuo, l'integrità fisica dello stesso, i diritti della personalità, la salute e così discorrendo.

Non sempre è facile individuare l'antigiuridicità di un comportamento. Nella maggior parte dei casi la soluzione è abbastanza chiara e univoca. Se un individuo compie degli atti di per sé vietati, nel senso che è la legge che li qualifica come tali, proibiti proprio perché dannosi e pericolosi, il requisito dell'ingiustizia del danno è fuori discussione e chi lo ha subito ha senz'altro diritto al risarcimento del danno. In altri casi, tuttavia, l'atto compiuto è, in sé e per sé, pienamente lecito ma diventa illecito quando si scontra con l'interesse di un altro indivìduo. In questi casi la valutazione dell'ingiustizia del danno è rimessa all'apprezzamento del giudice.

Il problema si pone nell'ambito dell'attività sanitaria. Recentemente, la Corte di Assise di Firenze ha condannato un medico per omicidio preterintenzionale in seguito ad un intervento terapeutico eseguito senza il consenso del paziente, poi deceduto'in conseguenza dell'operazione. E' stata l'assenza del consenso a indurre i giudici a qualificare l'intervento come atto in sé illecito, in quanto volto a cagionare delle lesioni personali, a prescindere dall'indagine circa la negligenza professionale.

Un ulteriore elemento indispensabile per l'affermazione della responsabilità è il nesso di causalità è un altro degli elementi costitutivi del fatto illecito. 11 nesso di causalità è un rapporto di causa ad effetto che deve sussistere tra il fatto e il danno, in base al quale possa dirsi che quel determinato fatto ha cagionato quel determinato danno. In altre parole, il danno deve essere stato cagionato dal soggetto dal quale si pretende di essere risarciti e la sua condotta deve essere stata la causa dell'evento pregiudizievole.

Innanzitutto, il rapporto non va inteso in senso naturalistico. Come si sa, ogni evento dipende, generalmente, da un concorso di più cause e ciascuna di queste cause è in rapporto di causalità con l'evento.

Per il diritto però non basta che il fatto commesso sia stato una delle tante cause che sono concorse a determinare l'evento dannoso; occorre, perché si possa parlare di rapporto di causalità in senso giuridico che l'evento dannoso appaia secondo la comune esperienza come la conseguenza immediata e diretta del fatto commesso. Un fatto, quindi, è considerato giuridicamente come causa di un evento se questo, sulla base di un giudizio di probabilità effettuato ex ante, poteva apparire come la conseguenza prevedibile ed evitabile di quel fatto. Il diritto, allora, distingue tra le cause di un evento dalle semplici occasioni che nulla hanno a che vedere con l'evento. Risponde, quindi, del danno chi pone in essere una causa, non un'occasione.

Un esempio potrà aiutare a comprendere ' e chiarire questo non facile concetto. Se Tizio ferisce in un incidente stradale Caio e Caio, mentre l'ambulanza lo trasporta in ospedale, muore a causa di un nuovo incidente nel quale resta coinvolta l'ambulanza, Tizio risponderà, civilmente e penalmente, per il ferimento o anche per la morte ? E' chiaro che Caio non sarebbe morto se Tizio non lo avesse investito e cosi innescando tutta la catena degli eventi successivi e quindi non si fosse trovato all'interno dell'ambulanza. ,La risposta corretta è che Tizio risponderà solo per il ferimento e non della morte. Questo perché risponderà, per quello che si è scritto sopra, solo delle conseguenze immediate e dirette del fatto commesso. Il comportamento di Tizio è stato la causa del ferimento, ma semplice occasione della morte di Caio e, si è scritto, la legge non prende in considerazione le semplici occasioni, ma solo le cause immediate e dirette.

Un altro esempio. Caio, quello di prima, raggiunge l'ospedale e poi, in ospedale, muore di malattia. Tizio, ancora, sarà responsabile della morte? Qui dobbiamo fare un distinguo. Dobbiamo distinguere a seconda che la malattia sia una complicazione clinicamente accertata e statisticamente prevedibile dell'incidente (allora sì che Tizio risponderà della morte) oppure la malattia non sia una conseguenza prevedibile del ferimento, perché, ad esempio Caio era malato di cuore e muore per lo spavento di trovarsi in ospedale. In questo caso Tizio non risponderà della morte, anche se da un punto semplicemente naturalistico l'ha provocata.

Ad esempio, se si provocano delle lesioni a un emofiliaco e questi muore, si sarà responsabili di lesioni o di omicidio? Per il discorso fatto prima, di omicidio ovviamente, perché la malattia, l'emofilia, era una causa preesistente e non sopraggiunta.

Gli elementi soggettivi dell'illecito sono la colpa e il dolo. Si chiamano elementi soggetti perché fanno riferimento alla volontà del soggetto che agisce. Sono anche chiamati, appunto, elementi psicologici dell'illecito. La ricerca, tuttavia, della colpa o del dolo nel soggetto agente, deve essere preceduta da un accertamento della capacità di intendere e di volere del soggetto, e ne presuppone l'esito positivo; altrimenti il soggetto non è imputabile. In sostanza, il soggetto, per essere giudicato imputabile deve avere l'attitudine a valutare adeguatamente il valore sociale dell'atto concreto che si compie (questa è la capacità di intendere) e avere la facoltà di determinarsi in modo autonomo e non in funzione dei soli impulsi (capacità di volere)

La colpa è l'atteggiamento psicologico di chi agisce con negligenza, imprudenza, imperizia o non osservando leggi, regolamenti, ordini o discipline. Un evento si dice colposo quando non è stato intenzionalmente determinato ma si è verificato, appunto, per negligenza, imprudenza, o imperizia.

In sostanza, la persona agisce senza un minimo di sforzo di diligenza richiesto in quella particolare attività. Soprattutto manca la volontà dell'evento dannoso, che è invece tipica del dolo.

Quindi, la colpa è caratterizzato in negativo dalla mancanza di volontà del fatto illecito e trova il suo fondamento positivo unitario nella inosservanza di regole espressamente prescritte o evocate dalle nozioni di diligenza, prudenza, perizia in funzione di tutela preventiva di determinati beni da determinati eventi dannosi; in sostanza la realizzazione involontaria del fatto illecito è imputabile a colpa, in quanto si sarebbe potuta evitare mediante l'osservanza, esigibile dal soggetto, di tali norme.

L'imprudenza è propriamente l'avventatezza, l'insufficiente ponderazione ed implica sempre una scarsa considerazione degli interessi altrui. La negligenza, invece, esprime un atteggiamento psichico alquanto diverso; si tratta della trascuratezza, e precisamente, della mancanza di attenzione o di sollecitudine. E' il mancato adeguamento de) comportamento tenuto alle regole sociali che prescrivono le modalità di svolgimento di quel tipo di azione. Per quanto concerne l'imperizia, è noto che per parlarsi di responsabilità colposa, non basta la semplice mancanza di abilità professionale; occorre un insufficiente preparazione o una inettitudine di cui l'agente, pur essendone consapevole, non abbia voluto tenerne conto. E' l'insuffìcienta adeguamento alle regole tecniche di competenza e abilità valevoli per determinate attività.

Si badi che si può dire in colpa anche chi agisce coscientemente e volontariamente in un certo modo, pur essendo concretamente in grado di prevedere il verificarsi di un evento dannoso, che sarebbe stato possibile evitare mediante l'adozione di opportune misure idonee o, se del caso, mediante l'astensione dall'azione.

La distinzione sopra menzionata è di importanza relativa, in quanto ciò che conta è la delimitazione complessiva estema di ciò che è colpa, da ciò che colpa non è; mentre all'interno dell'imputazione colposa si tratta di individuare le concrete regole che il soggetto abbia trasgredito.

Qualche esempio potrà aiutare a chiarire meglio le differenza.

Se un infermiere di notte si addormenta, invece di' sorvegliare e verificare i monitor che visualizzano i parametri vitali dei pazienti, oppure si dimentica di somministrare un determinato farmaco a una determinata ora a un paziente e il paziente sta male a causa di questa dimenticanza o, nel primo esempio, quello dei monitor, qualche paziente subisce dei danni per il fatto che l'infermiere si è addormentato, l'infermiere stesso sarà responsabile a titolo di colpa, che in questo caso si realizza nel comportamento negligente.

Un altro esempio. Se nel trasportare un malato in barella, l'infermiere crede che il paziente sia in possesso di tutte le sue capacità di vigilanza e di autocontrollo e il paziente cade dalla barella, l'infermiere sarà chiamato a rispondere a titolo di imprudenza.

Ancora. Se un infermiere somministra 50 mg. di digitale a un paziente cardiopatico commette sicuramente un imperizia, non c'è dubbio, perché i rischi da intossicazione da digitale devono fare parte delle conoscenze e del bagaglio culturale e professionale dell'infermiere. L'infermiere sarà poi ugualmente responsabile anche se il medico abbia scritto in cartella 50 mg., perché di fronte a dosi così elevate l'infermiere ha il dovere di chiedere la conferma al medico e, se ritiene l'ordine illegittimo, ha il dovere di non compierlo, in quanto l'infermiere, sulla base delle sue conoscenze, ha la possibilità e il dovere di sindacare un ordine de] genere, palesemente erroneo.

Gli esempi ora citati sono tratti da casi giurisprudenziali reali e la casistica giuridica è piena di casi di responsabilità per colpa professionale.

Si va dall'errata somministrazione di farmaci all'errore di diagnosi, che ovviamente riguarda esclusivamente il medico. Alla dimenticanza di oggetti nel corpo del paziente alla omissione di accertamenti preliminari. Dall'errato posizionamento del paziente sul letto operatorio alla omessa vigilanza dopo l'anestesia. La casistica è davvero sterminata. E oggi le decisioni dei giudici sulla responsabilità del personale infermieristico sono molto più severe di quanto accadeva un tempo.

Per esempio, il Tribunale di Pavia, nel 1930, affermò che non risponde di lesioni colpose un infermiere che, nell'eseguire delle iniezioni, abbia perforato il nervo sciatico del paziente, producendone la paralisi, perché, ha motivato il tribunale con un ragionamento che oggi potrebbe fare discutere, l'infermiere non è tenuto a conoscere l'anatomia topografica. Più recentemente, i giudici, invece, guardano con sempre maggiore severità anche le condotte del personale infermieristico. Tuttavia, è emerso dall'analisi della casistica giudiziaria, che la responsabilità del personale infermieristico si accompagna quasi sempre alla colpa concorrente del medico, dal momento che, dicono i giudici, il medico ha il compito di vigilare sull'operato dei suoi "ausiliari" . Io credo, tuttavia, che a breve, forse già adesso, assisteremo a un cambiamento di rotta, nel senso che ormai è venuta meno (anche per legge) questa ausiliarietà della professione infermieristica nei confronti di quella medica.

Particolare attenzione va prestata alla indicazione del farmaco, che è causa di frequenti errori. Per esempio, il tribunale di Bolzano, assieme alla negligenza dell'infermiera , ha affermato che "il medico è responsabile dell'organizzazione interna del servizio a lui affidato e deve svolgere attività di controllo e verifica sull 'operalo degli ausiliari. Se il medico effettua una prescrizione di farmaci e l'infermiere la trascrive per consegnarla al malato, il primo è tenuto a controllare che la seconda non incorra in errore di trascrizione causativo della morte". Era successo questo. Una donna era morta in seguito all'ingestione di una dose eccessiva di psicofarmaci (Noveril). I giudici osservarono che tra i compiti assunti ed accettati dall'infermiera, vi era quello di trascrivere e ricopiare le prescrizioni del medico sulle buste contenenti i farmaci e di consegnare buste e farmaci ai malati mentali. Fu accertato, durante il processo, sia per ammissione dell'infermiera che tramite una perizia calligrafica, che sulla'busta consegnata alla paziente, l'infermiera .scrisse di pugno "Noveril". Essa tuttavia negò di avere scritto le successive indicazioni del numero 15, che produssero l'evento letale. Le perizie e le testimonianze non permisero di risalire al soggetto che aveva scritto il numero 15. Peraltro, quel giorno in servizio era presente pure un infermiera tirocinante. Senza volere ora esaminare tutta la fase processuale dell'istruttoria penale, indipendentemente dalla circostanza che fosse stata l'infermiere a scrivere il numero 15 sulla ricetta o che la infermiera avesse iniziato la trascrizione della ricetta stessa per lasciata poi continuare all'allieva, sono fuori di dubbio l'esistenza di elementi penalmente colposi a carico dell'infermiera.

Infatti, nel primo caso si tratterebbe di un errore di trascrizione (copiatura) dovuto negligenza, imperizia e distrazione. Nel secondo, di grave imprudenza, consistita nell'affidare ad altri la continuazione della trascrizione di prescrizioni di farmaci pericolosi, con tutti gli inconvenienti prevedibili.

Perché esista il dolo, invece, è assolutamente necessaria la consapevolezza (o anche la semplice previsione) di provocare il verificarsi di un evento dannoso e la scienza dell'ingiustizia del danno. Il dolo, quindi, è l'atteggiamento psichico di chi prevede e vuole quel determinato risultato, quell'evento, quale conseguenza della propria azione od omissione. E' la volontà di cagionare il danno ed è costituito dalla rappresentazione, cioè dalla visione anticipata del fatto che costituisce illecito (momento conoscitivo o intellettuale), seguita da uno sforzo del volere diretto alla realizzazione del fatto rappresentato (momento volitivo).

All'interno del nostro ordinamento giuridico, l'ipotesi di responsabilità dell'infermiere dipendente di un'azienda sanitaria in caso di danno ai pazienti prende le mosse dalla Costituzione la quale offre un primo aiuto interpretativo perché sancisce che è riconosciuto ai cittadini il diritto di ottenere il risarcimento dei danni causati dal pubblico dipendente o direttamente dallo stesso o dall'amministrazione dalla quale lui dipende.

Infatti, l'articolo 28 della Costituzione afferma che "I Funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civile e amministrative, degli atti compiuti in violazione di tali diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo stato e agli enti pubblici. "

Ovviamente questo collegamento esiste se il pubblico dipendente ha causato il danno nello