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Nota
di alcune cose che i nostri hanno a fare nell'hospitale in far la guardia
Quelli tre o quattro che
faranno la guardia un di loro sarà capo et per
quanto staranno in guardia
gì 'altri gli daranno obbiedienza.
La prima sera quando
saranno entrati doppo che saranno spartiti
ogn'un di loro starà nel
quartiere dove lo panerà il capo servendo l'Infermi di
tutte le cose che gì'occorreranno
con ogni charità et humiltà come si convieni al
nostro obligo trattandoli
con parole mansuete et modeste guardandosi di non
alzar la voce troppo et
visitando spesso i gravi et quando si sentisse molto stracco sia lecito per
un poco tempo sedere ma in mezzo del quartiero.
Ogn 'uno si guarderà di
dormire in guardia et non sia lecito mai di
star tutti insieme se non
fosse per advertire alcuna cosa per servitio di detti
Infermi.
Nel fine della guardia il
capo darà raguaglìo all'altro di tutte le
cose che saranno occorse
all'Infermi acciò ne dia raguaglio al medico nel tempo della visita
eseguendo quel tanto che il medico ordinerà.
Dato che riavrà il
ragguglio dell'haltro di tutte le cose che bisognirà
riferire al medico ma anco
de gravi et altre cose necessarie ringraziando il
Signore et chiedendo
perdono de difetti commessi nella guardia si ritireranno
tutti insieme con santo
silentio guardandosi di far strepito alcuno acciò non
conturbino gli altri. "
(Omissis)
"Nel far li letti tutti
faranno la sua parte con molta charità et diligentia
procurando che gli Infermi
non piglino freddo coprendoli con la veste o coperta
se non vi fosse veste
dandogli ancora i zocculi agiutandoli a levar di letto quelli
che non potrano et quelli
che haveranno bisogno di esser levati con li braccia
procurino di non farli
danno mettendoli sopra il letto più vicino coprendoli in sin che farà fatto
il letto.
Tutti i letti massime de
gravj avanti d'entrar nel letto si scalderanno et
quando saranno bagnati i
maturassi procurino di farli mutare.
Ogn 'uno si guarderà nel
rifare del letti o latri servitù di contrastare,
irritarsi o burlare tra
loro o con gli Infermi ma procureranno fargli con silentio
Nel mangiare tutti si
troveranno procurando con ogni diligentia che tutti massime i gravi mangino
et referendo al fratello che ha la cura se non haveranno
mangiato a sufficienza.
Quando alcuno Infermo
haverà bisogno di qualche cosa da mangiare la
potrà domandare al
fratello che la haverà.
Nessuno darà cosa alcuna da
mangiare all'Infermi nel tempo che si
mangia oltre di quello che
li sarà dato.
(Omissis)
Ogn 'uno si guarderà nella
guardia massime di notte di non far
ragionamenti lunghi ma se
pur si parla si parli di cose necessarie per servitio de poveri Infermi.
Regole
che s'osservano da nostri fratelli nello Hospitale Maggiore
di
Milano per servire con ogni perfettione li poveri Infermi
Nissuno si parli dalle
crocere quando sta in guardia, se prima non avisa
un altro fratello, quale
in suo luogo habbia cura; acciò i poveri non patischino.
Nel tempo eh 'il medico fa
la visita tutti i fratelli si trovino in crocerà per i
bisogni eh 'occorrono in tal tempo.
Aprosimandosi l'hora del
desimare de ' poveri ogn 'uno facci quel tanto,
che secondo il suo officio
deve, et dopo che haveranno desinato si levino le
scudelle, quando si darà il segno, avvertendo d'amdare
spesse aà torno quando si mangia per
agiutare i gravi ricoprendoli l'inverno per ripararli dal freddo, e
levando le tavoline si ponghino fra i
letti.
(Omissis )
Regole
per il fratello Infermiera corporale
Primieramente procuri con
diligentia di cibare i poveri, et reficiarli
secondo quel tanto, eh
'ordina il medico la matina, et nell'hore determinate.
Subito che vengono amatati nella sua crocerà li ponghi a letto senza farli
apettare, ponendoci le lenzuola netta, et nelle cariale accompagni chi ha
rogna insieme, et di poi scrivi l'ammalato alla lista della confessione.
Dia le prune, arami, et brodi a quell 'hora eh 'ordina il medico.
Ponghi il segno a /lussanti, idropici, et a quelli, eh 'hanno il vomito, o
pontura.
La sera avanti la cena de poveri, facci la visita, facendo tardare quelli
che stanno
nell 'eccesso delle febre, li scrivi poi alla lista per la guardia notandovi
anco quello, che se li deve dare, et se
vi è qualche grave, che non abbi avuto
l'olio Santo lo noti nella lista.
La mattina quando viene il medico l'informi d'ogni cosa minutamente et di
quanto, è occorso il giorno antecedente.
Quando ha posto al letto qualche Infermo li dimandi della sua ìnfirmità del
tempo, se è purgato, et a che hora viene la febre per poterli anticipare il
mangiare, et avìsarne il medico.
Ogni domenica pigli dal consegniero quattro sciugamani, et quattro zenali et
ritorni li brutti, et l'istesso facci il giovedì.
Bisognandoli manuschristi, stillato, o altro cose di speciaria le dimandi al
barbiero della sua crociera.
Quando s'approssima l'hora del pranso, et cena de poveri avisi i fratelli
che s'apparecchi.
Scopi la sua camera una volta lui, et l'altra il suo compagno, è questo il
mercordì, et
il sabbato.
Il giorno appresso a quello eh 'ha fatto la seconda guardia nell 'hora dell'oralione
stii in guardia nella sua crociera, et l'istesso osservi il giorno che la
notte seguente li tocca la prima guardia restando una volta lui, et un
'altra il
compagno.
Tenghi chiusa la cassa dove sono riposte le cose da reficiare ipoveri.
Bisognandoli alcuna cosa per servitio dei suoi Infermi ne facci avisato il
Padre Superiore, et non la dimandi alii Signori Priori, o deputati di
settimana, ne
ad altri officiali.
Regole per il fratello che fa il sotto Infermiere corporale
II principale suo pensiero sii in absenza del fratello infermiera corporale
d'attendere, che s'osservi quanto da quello sarà stato ordinato.
Non ponghi a letto alcun
povero, quando l'infermiero è in casa, né
slmilmente distribuiscili
alcuna cosa all'infermi senza licenza del detto fratello
infermiera.
Avanti il desinare, et
cenare de poveri li dii a lavare le mani ponendo
l'inverno a scaldare
l'acqua, et ponghi i tavolini con li mantìni sopra a ciascun
povero.
Quella mattina, che la sua
crocerà è di guardia, se luì ha fatto la seconda
nell 'inora dell 'oratione
mentale stii nella crocerà di quelli, eh 'hanno fatto la
guardia insin un 'hora è mezza avanti il desinare
de poveri.
Finalmente svegli li
fratelli, eh 'hanno fatto la gurdi ali'hora deputata del Superiore, et volti
poi a la mezza hora.
I brani riportati sopra',
che costituiscono uno stralcio delle "Regole della
Comunità - Ordini et modi
che si hanno da tenere netti hospitali in servire li
poveri infermi",
tratte dagli Scritti di
San Camillo De Lellis, vogliono costituire
un'occasione di
riflessione e offrire uno spunto per una piacevole lettura, ancora
attuale e densa di
professionalità, pervasa dallo spirito del fondatore dell'ordine
dei Ministri degli Infermi
(o Camilliani)
Camillo De Lellis
(1550-1614) fu il grande riformatore della sanità a
partire dall'anno 1582 a
Roma e successivamente in parecchie regioni italiane.
Di nobile famiglia,
partecipò a varie imprese militari e condusse una vita
dissipata. Una piaga a un
piede lo costrinse a entrare nell'ospedale di San
Giacomo degli Incurabili a
Roma, dove avvertì i problemi della sofferenza ma
non volle porvi mente.
Tuttavia, nel 1575, entrò fra i cappuccini; ma la piaga lo
costrinse a ritornare a San
Giacomo, dove maturò definitivamente la sua
vocazione alla carità per
gli infermi. Postosi sotto la guida di san Filippo Neri,
prese gli ordini sacri e si dedicò al servizio
dei malati fondando a questo scopo nel
1582 l'ordine dei ministri degli infermi, detti camilliani o camillini. A
opera di questi, gli ospedali furono rinnovati, ogni ammalato potè ricevere
cure, anche i feriti in battaglia, che per la prima volta furono assistiti
sul campo nel 1596 a Strigonia
(od. Esztergom), in Ungheria. Canonizzato nel 1746, il suo nome figura
nelle litanie per gli
agonizzanti. Fu proclamato, assieme a San Giovanni di Dio,
nel 1886, patrono dei malati e degli
ospedali di tutto il mondo e nel 1930protettore del personale
ospedaliere. Nel 1964 e nel 1974 fu proclamato,
rispettivamente, patrono della Regione
Abruzzo e della Sanità Militare italiana .
DALLA MANSIONE ALLA
PROFESSIONE
Una corretta analisi dei
problemi giuridici ed etici inerenti alla
responsabilità
professionale del personale infermieristico deve necessariamente
tenere conto delle radicali trasformazioni
recentemente intervenute che riguardano
non solo l'assetto legislativo della professione, integralmente modificato
rispetto al passato (basti penare all'abrogazione dell'aggettivo
"ausiliaria" anteposto alla
professione infermieristica sino al 1999 e a tutte le conseguenze che ne
derivano, fra le quali
l'abrogazione del c.d. "mansionario"), ma anche la natura e la
componente psicologica del rapporto tra
il paziente e il professionista sanitario.
Oggi, l'ipotetica
responsabilità del singolo infermiere deve essere valutata
non solo in relazione alle
attività funzionalmente e finalisticamente collegate ad
altri soggetti (si pensi
alla c.d. attività svolta in équipe) ma anche alle condizioni
generali nelle quali i sanitari si trovano ad operare, con riguardo alla
disponibilità di mezzi, di personale di supporto e, soprattutto,
all'organizzazione del lavoro dei sanitari stessi e alla loro turnazione.
Nel caso in cui si verifichi un evento morte o
lesione ipoteticamente
collegabile con il comportamento dei sanitari intervenuti, un corretto
accertamento globale delle responsabilità non potrà limitarsi a tali
soggetti, ma dovrà "passare" attraverso l'osservazione del comportamento dei
preposti agli aspetti strutturali del
servizio (il direttore sanitario o i responsabili
amministrativi dell'ente, in rapporto ad
eventuali omissioni nella distribuzione
delle risorse, o nella predisposizione
di strumenti tecnici o di personale).
L'infermiere oggi deve
avere la consapevolezza che dovrà
necessariamente
confrontarsi con una nuova concezione della responsabilità o, perlomeno, con
una visione sicuramente più ampia rispetto a quella a cui si era abituato
per decenni. Infatti, l'infermiere, oggi, è, a pieno titolo, il
professionista "responsabile dell'assistenza infermieristica" sotto
ogni aspetto, dando così piena attuazione
agli impegni e alle previsioni del c.d. profilo, ovvero il D.M. n. 739 del
1994, sino al 1999 attuato solamente in
minima parte, stante la presenza
vincolante del c.d. mansionario (D.P.R. n. 225/74).
E' opportuno, allora,
ricordare la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante "Disposizioni in
materia di professioni sanitarie " sancisce che "dalla entrala in
vigore della presente legge è abrogato il regolamento approvalo con decreto
del
presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225".
Il mansionario, insomma,
fa già parte della storia dèi nursing.
La naturale e .necessaria
conseguenza della abrogazione del mansionario,
che ha "compresso" la
professione infermieristica o, meglio, la professionalità dell'infermiere,
per un quarto di secolo all'interno di quella che più voci hanno
definito una vera e
propria gabbia, dovrà essere - e questa sarà la vera sfida per
l'infermiere dei prossimi anni - lo sviluppo di
una dimensione nuova della professione, autonoma e responsabile nella sua
professionalità e nella sua
individualità.
L'abolizione del
mansionario, infatti, se da una parte consentirà al
cittadino di usufruire di
adeguate e avanzate forme di assistenza infermieristica,
sia a domicilio che in
residenze sanitarie assistenziali, senza peraltro la presenza
del medico, dall'altra
contribuirà certamente ad una maggiore
responsabilizzazione
della professione. E la questione non è di poco conto.
La legge sopra citata, di
per sé rivoluzionaria, di innovativo non reca solo l'abrogazione del
mansionario. La legge dispone anche che "// campo di attività e
di
responsabilità delle professioni sanitarie di cui ali 'art. 6, comma 3, del
decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni
(si tratta del
personale infermieristico,
n.d.a.) è determinato dai contenuti dei decreti
ministeriali istitutivi
dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici
dei rispettivi corsi di
diploma universitario e di formazione post-base nonché
degli specifici codici
deontologici, fatte salve le competenze previste per le
professioni mediche e per
le altre professioni del ruolo sanitario per l'accesso
alle quali è richiesto il possesso del diploma di
laurea, nel rispetto reciproco delle
specifiche competenze professionali.
All'abrogazione del
mansionario segue, in sostanza, l'individuazione del
campo di attività e, soprattutto, di
responsabilità, dell'infermiere effettuata alla
luce del profilo (D.M. 739/94), del
corso di studi, della formazione post-base e del codice deontologico.
In altre parole, viene
abolito il mansionario e vengono sostanzialmente
indicati tre criteri
guida e due limiti.
I criteri guida, come già
accennato, sono dati dal contenuto dei profili professionali, dalla
formazione di base e post-base dal codice deontologico.
E' importante un
breve accenno in merito al codice deontologico, che è
uno strumento spesso trascurato. Alla
luce dell'abrogazione del mansionario e dei
criteri guida visti sopra, il codice diventa non solo un essenziale
strumento di
autoregolamentazione ma anche una vera e propria guida, magari sotto
l'aspetto
etico, ma non solo, all'esercizio professionale.
Tuttavia, non è facile oggi individuare il concetto di "campo proprio di
attività e di responsabilità" sulla sola base dei criteri guida indicati.
Sorgeranno sicuramente dei problemi, anche perché, poi, il profilo non è
esaustivo cioè non
ricomprende tutte quante le situazioni operative e cognitive nelle quali si
trovano
di fatto ad operare gli infermieri.
Oltre ai c.d. criteri guida, la legge pone due limiti.
Il limite delle competenze previste per i medici e il limite previsto per le
competenze degli altri professionisti sanitari forniti di laurea.
In sostanza, si parla del limite del c.d. atto medico, che è pur sempre di
difficile individuazione perché per molto tempo atto medico e atto sanitario
sono stati concetti pressoché equivalenti. Venuta oggi meno quésta
equivalenza tra atto
medico e atto sanitario (una cosa, cioè, è l'atto medico, un'altra è l'atto
sanitario),
risulta non facile di individuazione di atti di non esclusiva competenza
medica,
proprio perché si è passati in un colpo solo da una situazione di estrema
rigidità ad una situazione di maggior
flessibilità, dove i singoli ruoli professionali e le rispettive funzioni
del medico e dell'infermiere, non sono più precostituite in
modo rigido, come avveniva fino a poco
tempo fa, ma dipendono da vari fattori
evolutivi, legati soprattutto
all'evoluzione delle conoscenze necessarie per
compiere determinati atti.
Vale la pena, a questo punto, ricordare quali sono i tradizionali ambiti
peculiari della professione medica che sono, appunto, l'ambito della
diagnosi e
della cura. In altre parole, il medico è responsabile della diagnosi e della
terapia, cioè dell'attività diagnostica, delle scelte e delle attività
terapeutiche. Limiti
insopprimibili ma non sempre esclusivi (per tutti, si pensi, ad esempio al
D.P.R.
27 marzo 1992, sull'emergenza sanitaria).
Ma pensiamo anche al concetto stesso di "terapia" che nel corso degli anni
ha subito una progressiva dilatazione per l'ampliamento del concetto di
salute. Pensiamo anche al concetto di "atto medico delegato" che a volte può
lasciare un po' perplessi perché il medico non può delegare ad altri quelle
che
sono le sue attribuzioni riconosciute dalla legge e che solo dalla legge
possono
esser modificate.
Nei testi di medicina
legale non si trova una definizione univoca, valida
una volte per tutte di
"atto medico". Cesare Gerin, medico legale e autore di un
famoso trattato appunto di
medicina legale ha definito, l'atto medico come
quell'insieme di atti che
hanno la finalità di prevenire, di diagnosticare, di curare. Si tratta di
concetti molto estensivi, che, a mio avvisò, sembrano ricomprendere
tutto il "fare" sanitario.
Oggi, alla luce di un campo proprio di attività
dell'infermiere, il
concetto di atto medico va sicuramente rivisto e letto in maniera
diversa; in una maniera
cioè che tenga conto dell'esistenza di un atto autonomo
infermieristico.
Tuttavia vale la pena di
ricordare che situazioni particolari si possono
presentare in condizioni
di urgenza. L'urgenza, nel sènso medico legale del
termine, ricorre quando si
realizza una condizione di oggettivo pericolo di vita
associata allo stato di
necessità determinato dall'incombenza di un danno grave
alla persona. In sostanza
il compiere un atto medico da parte dell'infermiere che si
trova in una situazione di
urgenza non integrerà il reato di esercizio abusivo di
professione medica perché
l'infermiere stesso, a sua giustificazione, potrà
invocare la scriminante
dello stato di necessità.
La "linea" di confine tra
attribuzioni infermieristiche e atti medici è
individuata dalla legge
dalle "competenze previste per le professioni mediche".
Pertanto, la "nuova"
responsabilità dell'infermiere dovrà necessariamente
far sì che ogni
professionista sanitario prenda coscienza e consapevolezza della sufficienza
(o insufficienza) della propria preparazione ad erogare una prestazione
con competenza, ad
utilizzare una tecnica con la necessaria sicurezza o a
sviluppare, in autonomia,
una serie di attività assistenziali sul paziente.
Quindi, l'infermiere ha
(deve avere) una propria completa autonomia e un
suo proprio ambito di
responsabilità puntualmente individuato, in primis, dal
profilo professionale
(...è
responsabile dell'assistenza infermieristica..)
e sarà
chiamato a rispondere
direttamente delle proprie azioni non più indirizzate al
mero compimento di un atto
tecnico, quale poteva essere uno di quelli individuati
dal mansionario, bensì
orientate al risultato assistenziale con la necessaria sopportazione
dell'onere delle relative conseguenze di natura civile, penale e
disciplinare.
Non va taciuto che da tempo
le mansioni già previste dal D.P.R. 225/74
erano state per così dire
ampliate e, in parte, anche superate da leggi successiveproprio
nel tentativo, in parte riuscito, di adeguare costantemente il campo di
attività
dell'infermiere all'evoluzione dei bisogni dei pazienti e delle conoscenze
disponibili.
Quindi, si potrà senza
dubbio alcuno affermare che l'abrogazione del
mansionario dovrà
necessariamente comportare il riconoscimento di una logica di
funzioni integrate e complementari che vedranno
gli infermieri chiamati ad assumere una
responsabilità in ambiti propri, piuttosto che sviluppare
implicitamente competenze in ambiti
altrui.
Infine, va ricordato che
di per sé, il "dopo mansionario" non deve e
non può costituire un
"lato oscuro" della professione, ma può solo offrire
opportunità nuove ad una professione che deve
trovare i pilastri del proprio
esercizio professionale in altri strumenti. Sino ad oggi, e per un quarto di
secolo, l'infermiere ha spesso
operato, tutto sommato, nell'illegalità forse senza rendersene conto.
Si pensi, ad esempio, alle molteplici attività svolte dagli
infermieri al di fuori del mansionario e
da altre espresse previsioni legislative. Ebbene, questa "illegalità"
non ha arrecato danni ai pazienti. Le sentenze per abuso di professione
medica da parte degli infermieri sono un numero molto
esiguo, se se tiene conto che i
dipendenti del Servizio sanitario nazionale sono
quasi 200.000 e che gli infermieri
iscritti ai collegi sono circa 308.000 (i dati si riferiscono ai primi mesi
del 1999). In sostanza, se si va ad analizzare nel dettaglio
e nel quotidiano del lavoro
dell'infermiere, si scoprirebbe che molti degli
interventi e delle tecniche eseguite
esulano dagli stretti confini del mansionario e
che quindi, per molti anni, l'infermiere
ha svolto la sua professione senza tenere
conto dell'esistenza degli obblighi
sanciti dal mansionario.
Quindi, si può
certamente sostenere che di strada ne è stata fatta tanta dalla
lontana sentenza del Tribunale di Pavia
che, nel 1930, affermava che "non
risponde di lesioni colpose un
infermiere, il quale nel!'eseguire, legalmente
autorizzato, delle iniezioni, abbia
perforalo il nervo sciatico del paziente,
producendone la paralisi, perché un
infermiere non è tenuto a conoscere
l'anatomia topografica"
(sic!). Credo che ogni commento sul punto
sia del tutto superfluo.
Il patrimonio, poi,
giuridico, dell'infermiere si è poi arricchito di una
nuova e recente legge. Il
riferimento è alla legge 10 agosto 2000 n. 251,
"Disciplina delle
professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della
riabilitazione, della prevenzione nonché della professione di ostetrica".
La legge
è nota come la legge che ha
approvato la dirigenza infermieristica ma non si è
occupata solo di questo.
L'art. 1, che è quello che in questa sede interessa
maggiormente, afferma che
"infermieri e ostetriche svolgono con autonomia
professionale attività
dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della
salute individuale e
collettiva espletando le funzioni individuate dalle norme
istitutive dei relativi
profili professionali nonché degli specifici codici
deontologici ed utilizzando
metodologie di pianificazione per obiettivi
dell'assistenza".
La prima parte
dell'articolo sostanzialmente ribadisce e
ripropone i contenuti della
legge n. 42/99 e sancisce la piena autonomia della
professione
infermieristica.
Sulla base, quindi, della
vigente normativa, è possibile individuare quali
sono oggi le regole e gli
obblighi ai quali deve attenersi l'infermiere per prevedere ed evitare
situazioni che potrebbero dare luogo alla sua responsabilità.
Sono:
-
obbligo di informarsi;
-
obbligo di agire con
cautela al fine evitare o ridurre i pericoli;
-
obbligo di astenersi
completamente dall'agire (per evitare rischi
incontrollabili);
-
obbligo di idonea .scelta dei propri
ausiliari e di controllo sugli stessi.
L'infermiere ha il preciso dovere
di "informarsi", cioè curare in via
permanente la propria preparazione. La legge n. 42/99 è molto precisa sul
punto. "// campo proprio di attività e di responsabilità dell'infermiere
è determinato ...
dai corsi di formazione
post-base". La
legge ora citata e, in senso lato, tutto il nostro sistema giuridico,
prevedono un generale obbligo di "sapere" a carico di
chi svolge
professionalmente un attività; obbligo tanto etico quanto giuridico. Non si
potrà più dire: io non lo sapevo. Nel caso dell'attività infermieristica,
all'interno
dell'obbligo di sapere e di conoscere, rientra l'obbligo non solo di
conoscere le leggi,
i regolamenti, gli ordini di servizio ma anche di conoscere i "protocolli".
L'infermiere non
potrà, quindi, non conoscere e non saper applicare con sicurezza i
protocolli e dovrà necessariamente aderire ad essi, a meno che non siano
manifestamente
errati.
L'obbligo di agire con
cautela sembra una banalità ma il non osservare
quest'obbligo è la causa
più frequente degli errori sanitari. E questa è la colpa
professionale, laddove la
colpa è determinata dall'agire con imprudenza,
imperizia, negligenza o
non osservando le leggi > e i regolamenti. Essere
imprudenti, ad esempio,
significa agire in maniera affrettata, senza riflettere, ad
esempio, su quello che è
stato definito come il "risultato assistenziale". L'essere imprudenti, ad
esempio, significa agire senza attenzione.
L'infermiere ha poi il
dovere di astenersi, dall'agire per evitare rischi
incontrollabili. Si pensi
al codice deontologico che afferma che l'infermiere, qualora "ritenga di
non poter agire con sicurezza", "riconosce i lìmiti delle
proprie competenze e
declina la responsabilità"
(Codice Deontologico degli
Infermieri, art. 3.3).
Infine, occorre un'idonea
scelta del personale di supporto e un controllo
sul loro operato.
LA RESPONSABILITÀ'
E' opportuno, prima di
affrontare il concetto giuridico di responsabilità, comprendere e avere
coscienza che deve esistere all'interno di ogni persona che
esercita una professione,
a maggior ragione poi se si tratta di una professione
intellettuale, una cultura
della responsabilità ovvero un concetto etico di
responsabilità.
Parlare di cultura della
responsabilità, nel significato proprio di "conoscenza" della
responsabilità, significa avere ben chiaro dentro la propria
persona, quindi
all'interno della formazione umana prima di tutto e poi
professionale di ogni
individuo, quali sono i propri precisi doveri, i propri diritti e quindi
avere la piena consapevolezza del proprio operato.
Per affrontare
compiutamente l'argomento sul concetto
squisitamente giuridico di
responsabilità, nelle sua varie forme che verranno esaminate infra, è
altresì necessario, in via preliminare, mettere in luce alcuni
concetti chiave, alcune
linee guida che, appunto, saranno la chiave di volta che
permetterà di comprendere
i principi di seguito illustrati:
Una elementare
definizione, ma non per questo priva di validità, anzi, a mio avviso, molto
significativa ed esaustiva, del concetto di responsabilità la
possiamo trarre da un
qualunque dizionario della lingua italiana.
Alla voce responsabilità,
si legge: "Rapporto giurìdico per cui uno è
tenuto a risarcire il
danno arrecato ad altri da un atto dannoso, tanto nel caso
che l'abbia compiuto egli
stesso quanto nel caso che l'abbia compiuto una
persona dei cui alti debba
rispondere per legge".
La responsabilità, quindi,
può essere immaginata come una sorta di
vincolo, di rapporto che
lega due soggetti, di cui uno danneggiante e l'altro
danneggiato. In virtù ed
in forza di questo vincolo, consacrato poi dalla legge, il
danneggiante è tenuto a
risarcire il danneggiato del danno che gli ha provocato
con il suo comportamento.
In sostanza, il principio di fondo che sta alla base di
quanto affermato sopra, e
che verrà poi trasfuso negli articoli di legge che si
occupano della
responsabilità, è il c.d principio dett'alterum non ledere, ovvero il
divieto di
offendere, il divieto di ledere il prossimo, l'obbligo del rispetto
dell'altro, inteso come
persona, e dei suoi beni e dei suoi valori.
Il concetto di
responsabilità è un concetto antico e importante all'interno di
ogni ordinamento giuridico
ed era già noto e conosciuto al tempo degli antichi
romani, ai quali spetta il
riconoscimento della paternità del diritto vigente.
Infatti, il concetto di
responsabilità era già presente all'interno della
cultura romana, laddove
addirittura era, riferito alla sfera della ritualità e del sacro.
Il termine respondere,
da cui l'attuale responsabilità, indicava la risposta
riparatrice alla rottura
di un equilibrio sacro e solenne. In sostanza era, e oggi,
tutto sommato le cose non
sono cambiate di molto, la risposta (riparatrice) che
doveva ripristinare
l'equilibrio turbato con un'azione disdicevole della persona;
era, quindi, un valore
contrapposto a un disvalore, un bene contrapposto a un
male.
Per molto tempo, poi, la
responsabilità ha avuto un carattere e un compito
essenzialmente
sanzionatorio; in altre parole costituiva una punizione per il
compimento di un'azione
illecita. Oggi, questo carattere sanzionatorio rimane
proprio della legge penale, che ha il compito di
punire, mentre la legge civile ha il compito di riparare, vale a dire di
riparare e di risarcire il danno ingiusto prodotto.
L'illecito penale provoca una reazione
dell'ordinamento a fronte del danno
inferto, laddove l'illecito civile
provoca una reazione del singolo individuo.
Ecco che allora appare una
prima e fondamentale distinzione
terminologica e sostanziale
tra la responsabilità civile e la responsabilità penale.
La differenza è molto
importante e ancora più importanti sono le relative
conseguenze giuridiche.
Entrambi i tipi di responsabilità hanno la stessa origine e matrice comune,
cioè il compimento di un atto illecito, un atto, cioè, contrario al
diritto. Ma il contatto tra
i due tipi di responsabilità finisce qui, perché l'illecito
potrà essere di natura
civile o di natura penale o tutte e due insieme e, come tale,
potrà seguire strade ben
diverse. La funzione della responsabilità penale sarà
quindi quella di
sanzionare, ovvero di punire l'autore dell'illecito, mentre invece, come
detto sopra, la funzione della responsabilità civile dovrà essere quella di
riparare cioè di risarcire il torto
subito. Mi si conceda il gioco di parole, ma si può affermare che la
funzione della responsabilità civile è quella di raddrizzare i torti.
Fondamentale, in primo
luogo, è poi il fatto che la responsabilità penale è responsabilità
personale. Il diritto penale, infatti, non accoglie lo schema della
responsabilità per fatto
altrui, che invece è proprio della responsabilità civile.
Tanto il codice penale
quanto la costituzione, infatti, chiariscono che autore della
condotta antigiuridica che
ha prodotto il risultato penalmente rilevante, soggettocui
s'imputa l'evento lesivo, e persona che subisce la conseguente sanzione
criminale, nello
schema della responsabilità penale devono necessariamente
coincidere.
Occorre poi sottolineare
che, mentre nel diritto civile, il fatto illecito può
essere imputato alla persona giuridica, o
comunque a un ente (di fatto o di diritto),
che costituisce centro di imputazione di
norme giuridiche, il principio tradizionale
in materia penale, invece, è che "societas
delinquere nonpotest"
Ancora. Mentre la
responsabilità civile può . essere imputata
oggettivamente e sussistere
semplicemente per il rischio accollato all'agente (normalmente, l'impresa),
la responsabilità penale presuppone la colpevolezza dell'agente. Questo
significa, in altre parole, che vi possono essere casi in cui un
soggetto è civilmente
responsabile indipendentemente dal dolo o dalla colpa della
sua condotta.
Altra differenza
fondamentale è costituita dalla sanzione e la questione è di
tutta evidenza.
Inoltre, rilevante è la
capacità di intendere e di voler, che, venendo a
mancare, è causa di
esonero da responsabilità civile, mentre nel sistema penale,
può comportare
l'applicazione di misure di sicurezza. Stabilisce infatti l'art. 2046
c.c. che "non risponde
delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la
capacità d'intendere e di
volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo
stato di incapacità derivi da sua colpa ".
La capacità di intendere e di volere viene
generalmente identificata in quel minimo
di attitudine psichica ad agire e valutare le conseguenze del proprio
operato affinchè, secondo la comune coscienza, sia
possibile ritenere che il fatto dannoso è
la conseguenza di una libera scelta
dell'autore. In altre parole, si
considera non responsabile chi si trova, non per sua
colpa, in condizioni tali (di età, di
salute, ecc.) da non consentire un'adeguata valutazione di tutte le
circostanze in cui si trova ad agire e , quindi, di tutti i rischi della
propria condotta.
Infine, la responsabilità
penale è responsabilità tipica, cioè gli illeciti
penali sono illeciti
tipici, ossia non si può essere puniti se non per aver commesso
un fatto espressamente
previsto da una norma sanzionatoria entrata in vigore
prima del fatto stesso.
Nel campo della responsabilità civile il legislatore non ha
provveduto ad elencare
specificamente tutti i casi in cui un danno deve
qualificarsi "ingiusto"; vale, cioè, il principio della atipicità
dell'illecito civile, per
cui qualunque pregiudizio in quanto ricorrano certe condizioni, può essere
giudicato ingiusto e, pertanto, risarcibile.
Quindi, si è visto come esistono due fondamentali forme di responsab'ilità;
la responsabilità civile e la responsabilità penale.
All'interno, poi, del concetto di responsabilità civile, si possono
individuare diversi tipi di responsabilità e le differenze'nascono
dall'origine del
fatto, o meglio del
rapporto, che è alla base dell'obbligo di risarcire il danno. Si ha
quindi la responsabilità contrattuale se
all'origine dell'obbligo giuridico di
risarcire il danno che si è provocato
con la propria attività c'è un contratto (ad
esempio, il contratto tra il paziente e
il medico libero professionista). Qualora,
invece, non esista nessun contratto e
quindi non ci sia nessun rapporto giuridico preesistente, si parlerà allora
di responsabilità extracontrattuale o da fatto illecito.
Si vedrà, ancora, come esiste anche una forma di responsabilità
disciplinare, che riguarda essenzialmente il rapporto di lavoro tra
dipendente e
datore di lavoro e si realizza per inosservanza dei doveri di ufficio e di
servizio oppure per violazione dei precetti etici contenuti nel codice
deontologico..
L'operatore sanitario può incorrere in tutti e tre i tipi di responsabilità
ora
delineati, anche in concorso tra loro. Ciò significa che con la medesima
azione,
recante conseguenze dannose nei confronti di un paziente, un infermiere può
essere chiamato a rispondere a titolo di responsabilità civile, a titolo di
responsabilità penale e a titolo di responsabilità disciplinare,
congiuntamente tra
loro ma ognuna con le sue specifiche finalità.
A esempio, nell'ipotesi, purtroppo tutt'altro che remota, soprattutto alla
luce di recenti episodi di "malasanità", di un infermiere che provoca delle
lesioni
a un paziente, perché gli somministra per errore il farmaco sbagliato o
nella dose
errata o addirittura gli somministra un farmaco guasto o imperfetto,
quell'infermiere sarà civilmente responsabile per il risarcimento del danno
che il
suo comportamento ha provocato al paziente; sarà penalmente responsabile
perché
il suo comportamento costituisce un reato, quello di lesioni, appunto, e
sarà
sottoposto, molto probabilmente, a un procedimento disciplinare da parte del
datore di lavoro perché è venuto meno ai suoi doveri di diligenza, di cura e
di attenzione propri della sua attività e costituenti un obbligo nei
confronti del datore
di lavoro.
Il punto di partenza e
cardine di tutto il sistema della responsabilità
extracontrattuale o da
fatto illecito è l'articolo 2043 del codice civile che così
recita: "Qualunque
fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui
che ha commesso il fatto a risarcire il danno".
Quindi, la responsabilità
sorge a seguito del compimento da parte di un
soggetto, capace di
intendere e di volere, di un fatto doloso o colposo idoneo di
per sé a cagionare un
pregiudizio, cioè un danno, ingiusto.
Esistono poi delle
circostanze per cui l'atto illecito commesso, in virtù di
un particolare contesto,
non è più considerato dal diritto un atto antigiuridico.
Sono due casi, cioè, in
cui la legge esclude in modo esplicito che il danno sia
ingiusto e sono i casi
della legittima difesa, in base alla quale che cagiona un
danno per legittima difesa
di sé o di altri non è responsabile del danno cagionato
e dello stato di
necessità, ove si cagiona un danno a un innocente e lo si fa perché
costretti dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo, attuale di un
danno grave alla persona. L'articolo 2044 del codice civile sancisce che non
è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri e,
ancora, l'articolo 2045 del
codice civile prevede che
quando chi ha compiuto il fatto dannoso Vi è stato
costretto dalla necessità
di salvare se o altri dal pericolo attuale di un danno grave
alla persona, e il pericolo
non è stato da lui volontariamente causato né era
altrimenti evitabile, al
danneggiato è dovuta un'indennità la cui misura è rimessa all'equo
apprezzamento del giudice.
Si è affermato che la
responsabilità sorge a seguito del compimento di un
fatto illecito, cioè contrario al diritto, e si è
pure sostenuto che il fatto illecito deve
essere doloso o colposo. Il fatto
illecito, quindi, è costituito da elementi soggettivi ed elementi
oggettivi.
' 1 brani sono tratti da G.
Tezuolo, La responsabilità giurìdica dell'infermiere, Edizione
Sorbona, Milano
Sono elementi oggettivi il
fatto, il danno ingiusto e il rapporto di causalità
tra fatto e danno, ossia
il rapporto per il quale il primo cagiona il secondo.
Gli elementi soggettivi
sono il dolo e la colpa. Perché sorga la
responsabilità devono
esistere tutti insieme.
Il fatto è un comportamento
umano, è cioè la condotta dell'individuo. La condotta può dare luogo a un
comportamento commissivo, che consiste in un fare
o in un comportamento
omissivo, consistente in un non fare, posto in essere in
violazione di una norma
giuridica. L'omissione, in pratica è il mancato
compimento di un azione
prescritta dall'ordinamento giuridico. Quindi, il fatto
Il punto di partenza e
cardine di tutto il sistema della responsabilità
extracontrattuale o da
fatto illecito è l'articolo 2043 del codice civile che così
recita: "Qualunque
fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui
che ha commesso il fatto a risarcire il danno".
Quindi, la responsabilità
sorge a seguito del compimento da parte di un
soggetto, capace di
intendere e di volere, di un fatto doloso o colposo idoneo di
per sé a cagionare un
pregiudizio, cioè un danno, ingiusto.
Esistono poi delle
circostanze per cui l'atto illecito commesso, in virtù di
un particolare contesto,
non è più considerato dal diritto un atto antigiuridico.
Sono due casi, cioè, in
cui la legge esclude in modo esplicito che il danno sia
ingiusto e sono i casi
della legittima difesa, in base alla quale che cagiona un
danno per legittima difesa
di sé o di altri non è responsabile del danno cagionato
e dello stato di
necessità, ove si cagiona un danno a un innocente e lo si fa perché
costretti dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo, attuale di un
danno grave alla persona. L'articolo 2044 del codice civile sancisce che non
è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri e,
ancora, l'articolo 2045 del
codice civile prevede che
quando chi ha compiuto il fatto dannoso Vi è stato
costretto dalla necessità
di salvare se o altri dal pericolo attuale di un danno grave
alla persona, e il pericolo
non è stato da lui volontariamente causato né era
altrimenti evitabile, al
danneggiato è dovuta un'indennità la cui misura è rimessa all'equo
apprezzamento del giudice.
Si è affermato che la
responsabilità sorge a seguito del compimento di un
fatto illecito, cioè contrario al diritto, e si è
pure sostenuto che il fatto illecito deve
essere doloso o colposo. Il fatto
illecito, quindi, è costituito da elementi soggettivi ed elementi
oggettivi.
Sono elementi oggettivi il
fatto, il danno ingiusto e il rapporto di causalità
tra fatto e danno, ossia
il rapporto per il quale il primo cagiona il secondo.
Gli elementi soggettivi
sono il dolo e la colpa. Perché sorga la
responsabilità devono
esistere tutti insieme.
Il fatto è un comportamento
umano, è cioè la condotta dell'individuo. La condotta può dare luogo a un
comportamento commissivo, che consiste in un fare
o in un comportamento
omissivo, consistente in un non fare, posto in essere in
violazione di una norma
giuridica. L'omissione, in pratica è il mancato
compimento di un azione
prescritta dall'ordinamento giuridico. Quindi, il fattoemissivo
è fatto illecito solo se il soggetto la cui omissione ha cagionato il danno,
aveva l'obbligo
giuridico di evitarlo (ad esempio, l'obbligo di prestare soccorso risulta
dall'alt. 593 cod. pen.).
Occorre poi un danno e
tale danno deve essere ingiusto. Il danno è ingiusto
quando offende un
interesse che l'ordinamento giuridico ritiene meritevole di
tutela. Nell'ambito delle
professioni sanitarie è facile intuire che, perlopiù,
l'interesse meritevole di
protezione sarà la vita dell'individuo, l'integrità fisica
dello stesso, i diritti
della personalità, la salute e così discorrendo.
Non sempre è facile
individuare l'antigiuridicità di un comportamento.
Nella maggior parte dei
casi la soluzione è abbastanza chiara e univoca. Se un
individuo compie degli
atti di per sé vietati, nel senso che è la legge che li
qualifica come tali,
proibiti proprio perché dannosi e pericolosi, il requisito
dell'ingiustizia del danno
è fuori discussione e chi lo ha subito ha senz'altro
diritto al risarcimento
del danno. In altri casi, tuttavia, l'atto compiuto è, in sé e per sé,
pienamente lecito ma diventa illecito quando si scontra con l'interesse di
un altro indivìduo.
In questi casi la valutazione dell'ingiustizia del danno è
rimessa all'apprezzamento
del giudice.
Il problema si pone
nell'ambito dell'attività sanitaria. Recentemente, la
Corte di Assise di Firenze
ha condannato un medico per omicidio
preterintenzionale in
seguito ad un intervento terapeutico eseguito senza il
consenso del paziente, poi
deceduto'in
conseguenza dell'operazione. E' stata
l'assenza del consenso a
indurre i giudici a qualificare l'intervento come atto in sé
illecito, in quanto volto a
cagionare delle lesioni personali, a prescindere
dall'indagine circa la
negligenza professionale.
Un ulteriore elemento
indispensabile per l'affermazione della
responsabilità è il nesso
di causalità è un altro degli elementi costitutivi del fatto
illecito. 11 nesso di
causalità è un rapporto di causa ad effetto che deve sussistere tra il fatto
e il danno, in base al quale possa dirsi che quel determinato fatto ha
cagionato quel
determinato danno. In altre parole, il danno deve essere stato
cagionato dal soggetto dal
quale si pretende di essere risarciti e la sua condotta
deve essere stata la causa
dell'evento pregiudizievole.
Innanzitutto, il rapporto
non va inteso in senso naturalistico. Come si sa, ogni evento dipende,
generalmente, da un concorso di più cause e ciascuna
di queste cause è in
rapporto di causalità con l'evento.
Per il diritto però non
basta che il fatto commesso sia stato una
delle tante cause che sono
concorse a determinare l'evento dannoso; occorre,
perché si possa parlare di
rapporto di causalità in senso giuridico che l'evento
dannoso appaia secondo la
comune esperienza come la conseguenza immediata e diretta del fatto
commesso. Un fatto, quindi, è considerato giuridicamente come
causa di un evento se
questo, sulla base di un giudizio di probabilità effettuato ex ante,
poteva apparire come la conseguenza prevedibile ed evitabile di quel fatto.
Il diritto, allora,
distingue tra le cause di un evento dalle semplici occasioni che
nulla hanno a che vedere
con l'evento. Risponde, quindi, del danno chi pone in
essere una causa, non
un'occasione.
Un esempio potrà aiutare a
comprendere ' e chiarire questo non
facile concetto. Se Tizio
ferisce in un incidente stradale Caio e Caio, mentre
l'ambulanza lo trasporta in
ospedale, muore a causa di un nuovo incidente nel
quale resta coinvolta
l'ambulanza, Tizio risponderà, civilmente e penalmente, per
il ferimento o anche per
la morte ? E' chiaro che Caio non sarebbe morto se Tizio non lo avesse
investito e cosi innescando tutta la catena degli eventi successivi e
quindi non si fosse trovato
all'interno dell'ambulanza. ,La risposta corretta è che
Tizio risponderà solo per
il ferimento e non della morte. Questo perché
risponderà, per quello che
si è scritto sopra, solo delle conseguenze immediate e
dirette del fatto
commesso. Il comportamento di Tizio è stato la causa del
ferimento, ma semplice
occasione della morte di Caio e, si è scritto, la legge non
prende in considerazione
le semplici occasioni, ma solo le cause immediate e
dirette.
Un altro esempio. Caio,
quello di prima, raggiunge l'ospedale e
poi, in ospedale, muore di
malattia. Tizio, ancora, sarà responsabile della morte? Qui dobbiamo fare un
distinguo. Dobbiamo distinguere a seconda che la malattia
sia una complicazione
clinicamente accertata e statisticamente prevedibile dell'incidente (allora
sì che Tizio risponderà della morte) oppure la malattia non
sia una conseguenza
prevedibile del ferimento, perché, ad esempio Caio era
malato di cuore e muore
per lo spavento di trovarsi in ospedale. In questo caso
Tizio non risponderà della
morte, anche se da un punto semplicemente
naturalistico l'ha
provocata.
Ad esempio, se si
provocano delle lesioni a un emofiliaco e questi muore, si sarà responsabili
di lesioni o di omicidio? Per il discorso fatto prima, di
omicidio ovviamente, perché
la malattia, l'emofilia, era una causa preesistente e
non sopraggiunta.
Gli elementi soggettivi
dell'illecito sono la colpa e il dolo. Si chiamano
elementi soggetti perché
fanno riferimento alla volontà del soggetto che agisce.
Sono anche chiamati,
appunto, elementi psicologici dell'illecito. La ricerca,
tuttavia, della colpa o
del dolo nel soggetto agente, deve essere preceduta da un accertamento della
capacità di intendere e di volere del soggetto, e ne presuppone
l'esito positivo;
altrimenti il soggetto non è imputabile. In sostanza, il soggetto,
per essere giudicato
imputabile deve avere l'attitudine a valutare adeguatamente il valore
sociale dell'atto concreto che si compie (questa è la capacità di intendere)
e avere la facoltà
di determinarsi in modo autonomo e non in funzione dei soli
impulsi (capacità di
volere)
La colpa è l'atteggiamento
psicologico di chi agisce con negligenza, imprudenza, imperizia o non
osservando leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Un evento si dice colposo
quando non è stato intenzionalmente determinato ma si
è verificato, appunto, per
negligenza, imprudenza, o imperizia.
In sostanza, la persona
agisce senza un minimo di sforzo di diligenza
richiesto in quella
particolare attività. Soprattutto manca la volontà dell'evento
dannoso, che è invece
tipica del dolo.
Quindi, la colpa è
caratterizzato in negativo dalla mancanza di volontà del
fatto illecito e trova il
suo fondamento positivo unitario nella inosservanza di
regole espressamente
prescritte o evocate dalle nozioni di diligenza, prudenza,
perizia in funzione di
tutela preventiva di determinati beni da determinati eventi dannosi; in
sostanza la realizzazione involontaria del fatto illecito è imputabile a
colpa, in quanto si
sarebbe potuta evitare mediante l'osservanza, esigibile dal
soggetto, di tali norme.
L'imprudenza è propriamente
l'avventatezza, l'insufficiente ponderazione
ed implica sempre una
scarsa considerazione degli interessi altrui. La negligenza,
invece, esprime un
atteggiamento psichico alquanto diverso; si tratta della
trascuratezza, e
precisamente, della mancanza di attenzione o di sollecitudine. E'
il mancato adeguamento de)
comportamento tenuto alle regole sociali che
prescrivono le modalità di svolgimento di quel
tipo di azione. Per quanto concerne l'imperizia, è noto che per parlarsi di
responsabilità colposa, non basta la semplice
mancanza di abilità professionale;
occorre un insufficiente preparazione o una
inettitudine di cui
l'agente, pur essendone consapevole, non abbia voluto tenerne conto. E' l'insuffìcienta
adeguamento alle regole tecniche di competenza e abilità
valevoli per determinate
attività.
Si badi che si può dire in
colpa anche chi agisce coscientemente e
volontariamente in un
certo modo, pur essendo concretamente in grado di
prevedere il verificarsi di
un evento dannoso, che sarebbe stato possibile evitare
mediante l'adozione di
opportune misure idonee o, se del caso, mediante
l'astensione dall'azione.
La distinzione sopra
menzionata è di importanza relativa, in quanto ciò che
conta è la delimitazione
complessiva estema di ciò che è colpa, da ciò che colpa
non è; mentre all'interno
dell'imputazione colposa si tratta di individuare le
concrete regole che il
soggetto abbia trasgredito.
Qualche esempio potrà
aiutare a chiarire meglio le differenza.
Se un infermiere di
notte si addormenta, invece di' sorvegliare e verificare i
monitor che visualizzano i parametri
vitali dei pazienti, oppure si dimentica di
somministrare un determinato farmaco a
una determinata ora a un paziente e il
paziente sta male a causa di questa
dimenticanza o, nel primo esempio, quello dei
monitor, qualche paziente subisce dei
danni per il fatto che l'infermiere si è
addormentato, l'infermiere stesso sarà
responsabile a titolo di colpa, che in questo caso si realizza nel
comportamento negligente.
Un altro esempio. Se nel
trasportare un malato in barella, l'infermiere
crede che il paziente sia
in possesso di tutte le sue capacità di vigilanza e di
autocontrollo e il
paziente cade dalla barella, l'infermiere sarà chiamato a
rispondere a titolo di
imprudenza.
Ancora. Se un infermiere
somministra 50 mg. di digitale a un paziente
cardiopatico commette
sicuramente un imperizia, non c'è dubbio, perché i rischi
da intossicazione da
digitale devono fare parte delle conoscenze e del bagaglio
culturale e professionale
dell'infermiere. L'infermiere sarà poi ugualmente
responsabile anche se il
medico abbia scritto in cartella 50 mg., perché di fronte a
dosi così elevate
l'infermiere ha il dovere di chiedere la conferma al medico e, se ritiene
l'ordine illegittimo, ha il dovere di non compierlo, in quanto l'infermiere,
sulla base delle
sue conoscenze, ha la possibilità e il dovere di sindacare un ordine de]
genere, palesemente erroneo.
Gli esempi ora citati sono
tratti da casi giurisprudenziali reali e la casistica giuridica è piena di
casi di responsabilità per colpa professionale.
Si va dall'errata
somministrazione di farmaci all'errore di diagnosi, che
ovviamente riguarda
esclusivamente il medico. Alla dimenticanza di oggetti nel
corpo del paziente alla
omissione di accertamenti preliminari. Dall'errato posizionamento del
paziente sul letto operatorio alla omessa vigilanza dopo
l'anestesia. La casistica
è davvero sterminata. E oggi le decisioni dei giudici sulla
responsabilità del
personale infermieristico sono molto più severe di quanto
accadeva un tempo.
Per esempio, il Tribunale
di Pavia, nel 1930, affermò che non risponde di
lesioni colpose un
infermiere che, nell'eseguire delle iniezioni, abbia perforato il
nervo sciatico del
paziente, producendone la paralisi, perché, ha motivato il
tribunale con un
ragionamento che oggi potrebbe fare discutere, l'infermiere non è
tenuto a conoscere
l'anatomia topografica. Più recentemente, i giudici, invece,
guardano con sempre
maggiore severità anche le condotte del personale
infermieristico. Tuttavia,
è emerso dall'analisi della casistica giudiziaria, che la
responsabilità del personale infermieristico si
accompagna quasi sempre alla colpa concorrente del medico, dal momento che, dicono i giudici, il medico ha
il compito di vigilare sull'operato
dei suoi "ausiliari" . Io credo, tuttavia, che a breve, forse già adesso,
assisteremo a un cambiamento di rotta, nel senso che
ormai è venuta meno (anche per legge)
questa ausiliarietà della professione infermieristica nei confronti di
quella medica.
Particolare attenzione va
prestata alla indicazione del farmaco, che è causa di frequenti errori. Per
esempio, il tribunale di Bolzano, assieme alla negligenza
dell'infermiera , ha
affermato che "il medico è responsabile dell'organizzazione
interna del servizio a
lui affidato e deve svolgere attività di controllo e verifica
sull 'operalo degli
ausiliari. Se il medico effettua una prescrizione di farmaci e
l'infermiere la trascrive
per consegnarla al malato, il primo è tenuto a
controllare che la seconda
non incorra in errore di trascrizione causativo della morte".
Era successo questo. Una
donna era morta in seguito all'ingestione di una dose eccessiva di
psicofarmaci (Noveril). I giudici osservarono che tra i compiti
assunti ed accettati
dall'infermiera, vi era quello di trascrivere e ricopiare le
prescrizioni del medico
sulle buste contenenti i farmaci e di consegnare buste e
farmaci ai malati mentali.
Fu accertato, durante il processo, sia per ammissione
dell'infermiera che
tramite una perizia calligrafica, che sulla'busta consegnata alla
paziente, l'infermiera
.scrisse di pugno "Noveril". Essa tuttavia negò di avere
scritto le successive
indicazioni del numero 15, che produssero l'evento letale. Le perizie e le
testimonianze non permisero di risalire al soggetto che aveva scritto il
numero 15.
Peraltro, quel giorno in servizio era presente pure un infermiera
tirocinante. Senza volere
ora esaminare tutta la fase processuale dell'istruttoria penale,
indipendentemente dalla circostanza che fosse stata l'infermiere a scrivere
il numero 15 sulla ricetta o che la infermiera avesse iniziato la
trascrizione della
ricetta stessa per lasciata poi continuare all'allieva, sono fuori di dubbio
l'esistenza di
elementi penalmente colposi a carico dell'infermiera.
Infatti, nel primo caso si
tratterebbe di un errore di trascrizione (copiatura) dovuto negligenza,
imperizia e distrazione. Nel secondo, di grave imprudenza, consistita
nell'affidare ad altri la continuazione della trascrizione di prescrizioni
di farmaci pericolosi, con tutti gli inconvenienti prevedibili.
Perché esista il dolo,
invece, è assolutamente necessaria la consapevolezza (o anche la semplice
previsione) di provocare il verificarsi di un evento dannoso e
la scienza dell'ingiustizia
del danno. Il dolo, quindi, è l'atteggiamento psichico di chi prevede e
vuole quel determinato risultato, quell'evento, quale conseguenza
della propria azione od
omissione. E' la volontà di cagionare il danno ed è
costituito dalla
rappresentazione, cioè dalla visione anticipata del fatto che
costituisce illecito (momento conoscitivo o
intellettuale), seguita da uno sforzo del
volere diretto alla realizzazione del fatto rappresentato (momento
volitivo).
All'interno del nostro
ordinamento giuridico, l'ipotesi di responsabilità
dell'infermiere dipendente
di un'azienda sanitaria in caso di danno ai pazienti prende le mosse dalla
Costituzione la quale offre un primo aiuto interpretativo
perché sancisce che è
riconosciuto ai cittadini il diritto di ottenere il risarcimento
dei danni causati dal
pubblico dipendente o direttamente dallo stesso o
dall'amministrazione dalla
quale lui dipende.
Infatti, l'articolo 28 della Costituzione afferma
che "I Funzionari e i dipendenti dello
Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili
secondo le leggi penali, civile e
amministrative, degli atti compiuti in violazione
di tali diritti. In tali casi la
responsabilità si estende allo stato e agli enti
pubblici.
"
Ovviamente questo
collegamento esiste se il pubblico dipendente
ha causato il danno nello
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