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IPOTESI DI PIATTAFORMA PER IL CCNL 2002 –
2005
DEL COMPARTO SANITA’
CGIL - CISL - UIL
VERBALE
TECNICO DI RIUNIONE RELATIVO AI LAVORI PER LA PREDISPOSIZIONE
DELL'IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEL
COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2002 - 2005
E
PARTE ECONOMICA BIENNIO 2002 - 2003
ERRATA CORRIGE:
Per
mero errore materiale nella prima pubblicazione del testo del verbale
tecnico di intesa relativo alla bozza di ipotesi del CCNL del comparto
Sanità per il quadriennio 2002 - 2005 è stata allegata una tabella E errata.
Dalla data odierna è pubblicata con la presente
la tabella E corretta che è stata anche inserita nel testo in
sostituzione di quella sbagliata.
In data 25
novembre 2003 si è svolta presso l'ARAN una sessione di trattativa per la
stipulazione dell'ipotesi di CCNL relativo al quadriennio di parte normativa
2002 - 2005 ed al I Biennio Economico 2002 - 2003 del personale del Comparto
Sanità.
Dopo
ampio ed approfondito dibattito, al termine della presente riunione, le
posizioni delle parti risultano definite come da allegato documento che
costituisce il punto di approdo della trattativa.
Al
riguardo le parti si danno atto che la trattativa riprenderà per la
definizione dell'ipotesi di accordo dopo che saranno formalizzati, con un
ulteriore documento del Comitato di Settore, gli aspetti finanziari relativi
al complesso delle risorse disponibili.
Letto
e siglato dalle parti sottoindicate
per l'
ARAN
nella
persona del Prof. Mario Ricciardi,
componente del Comitato Direttivo
..............................................
per i
rappresentanti delle Organizzazioni e Confederazioni Sindacali:
OO.SS. di categoria Confederazioni sindacali
CGIL FP
................................................ CGIL...................................................
CISL
FPS ................................................ CISL
................................................
UIL
FPL
................................................ UIL
................................................
FSI
................................................ USAE
.............................................
FIALS
................................................ CONFSAL..........................................
BOZZA DI
IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEL
COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2002 - 2005
E
PARTE ECONOMICA BIENNIO 2002 - 2003
INDICE
PARTE I – NORMATIVA
TITOLO I – Disposizioni generali
CAPO I
Art. 1
Campo di applicazione
Art. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
TITOLO II - Relazioni e Diritti Sindacali
CAPO I : Obiettivi e strumenti
Art. 3
Relazioni sindacali
Art. 4
Tempi e procedure per la stipulazione e il rinnovo del contratto collettivo
integrativo
CAPO II : Forme di partecipazione
Art. 5
Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
CAPO III : Prerogative e diritti sindacali
Art. 6
Norma di rinvio
Art. 7
Coordinamento regionale
TITOLO III - Classificazione del personale
CAPO I : Il sistema classificatorio
Art. 8
Conferma dei principi del sistema
Art. 9
Commissione paritetica per il sistema di classificazione
TITOLO IV – RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I : Norme disciplinari
Art.
10 Clausole generali
Art.
11 Modifiche all'art. 28 del CCNL dell'1 settembre 1995
Art.
12 Modifiche all'art. 29 del CCNL dell'1 settembre 1995
Art.
13 Codice disciplinare
Art.
14 Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
Art.
15 Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
Art.
16 Norme transitorie per i procedimenti disciplinari
CAPO II : Politiche di sviluppo e gestione del personale
Art.
17 Obiettivi
Art.
18 Nuovi profili
Art.
19 Investimenti sul personale per il processo di riorganizzazione aziendale
Art.
20 Formazione ed ECM
CAPO III : Disposizioni varie
Art.
21 Mobilità
Art.
22 Tempo parziale
Art.
23 Disposizioni particolari
PARTE II - TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I : Trattamento economico
Art.
24 Stipendio tabellare, fasce e trattamento economico iniziale
CAPO II : Indennità
Art.
25 Indennità per turni notturni e festivi
Art.
26 Indennità per l'assistenza domiciliare
Art.
27 Indennità SERT
Art.
28 Indennità del personale sanitario della categoria B, livello economico BS
CAPO III : Fondi
Art.
29 Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione
di
particolari condizioni di disagio, pericolo o danno
Art.
30 Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi
e per
il premio della qualità delle prestazioni individuali
Art.
31 Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni
organizzative, del valore comune, delle ex indennità di qualificazione
professionale e dell'indennità professionale specifica
Art.
32 Risorse per la contrattazione integrativa
Art.
33 Utilizzo delle risorse aggiuntive regionali per la contrattazione
integrativa
Art.
34 Norma di riequilibrio
Art.
35 Effetti dei nuovi stipendi
PARTE III - NORME FINALI E TRANSITORIE
Art.
36 Norma finale
Art.
37 Disapplicazioni
Allegati da A ad E
Allegato 1 :
modifica alle
declaratorie della categoria C
Allegato 2
: Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (Decreto 28
novembre 2000)
Dichiarazioni a verbale e congiunte
BOZZA DI
IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEL
COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2002 - 2005
E
PARTE ECONOMICA BIENNIO 2002 - 2003
PARTE I
TITOLO I
Disposizioni generali
Capo I
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il
presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, esclusi i dirigenti,
dipendente dalle amministrazioni, aziende ed enti del comparto di cui
all'art. 11 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la definizione dei
comparti di contrattazione, stipulato il 18 dicembre 2002.
2. Al
personale dipendente da aziende o enti soggetti a provvedimenti di
soppressione, fusione, scorporo, sperimentazioni gestionali, trasformazione
e riordino, ivi compresi la costituzione in fondazioni ed i processi di
privatizzazione - si applica il presente contratto sino all'individuazione o
definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali
firmatarie, della nuova specifica disciplina contrattuale del rapporto di
lavoro ovvero sino alla stipulazione del relativo contratto collettivo
quadro per la definizione del nuovo comparto pubblico di destinazione.
3. Nel
testo del presente contratto, i riferimenti normativi al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni (in
particolare il d.lgs. 19 giugno 1999, come modificato ed integrato dai
d.lgs. nn. 49, 168 e 254 tutti del 2000) sono riportati come "d.lgs n. 502
del 1992". I riferimenti al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni ed integrazioni sono riportati come "d.lgs. n.165
del 2001". Le leggi nn. 53 del 2000, 1204 del 1971 e successive
modificazioni ed integrazioni sono confluite nel T.U. n. 151 del 2001.
4. Il
riferimento alle aziende sanitarie ed ospedaliere, alle A.R.P.A ed alle
agenzie, istituti ed enti del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'art.
11 del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione del 18
dicembre 2002 è riportato nel testo del presente contratto come "aziende ed
enti".
5. Nel
testo del presente contratto per "dirigente responsabile" si intende il
dirigente preposto alle strutture con gli incarichi individuati dai
rispettivi ordinamenti aziendali, adottati nel rispetto delle leggi
regionali di organizzazione. Con il termine di "unità operativa" si indicano
genericamente articolazioni interne delle strutture aziendali così come
individuate dai rispettivi ordinamenti, comunque denominate.
Art. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il
presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per
la parte normativa ed è valido dal 1 gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003
per la parte economica.
2. Gli
effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione,
salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione
viene portata a conoscenza delle aziende ed enti destinatari da parte dell'A.RA.N.
con idonea pubblicità di carattere generale.
3. Gli
istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed
automatico sono applicati dalle aziende ed enti destinatari entro 30 giorni
dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4.
Alla scadenza, il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno
qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata
almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le
disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano
sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per
evitare periodi di vacanze contrattuali le piattaforme sono presentate tre
mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese
successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono
iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6.
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di
scadenza della parte economica del presente contratto o dalla data di
presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto
sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste
dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di
detta indennità si applica la procedura degli artt 47 e 48, comma 1 del
d.lgs. 165 del 2001.
7. In
sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica da
corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito
dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva
intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'accordo del
luglio 1993.
8. Il
presente articolo sostituisce l'art. 2 del CCNL del 7 aprile 1999 che è,
pertanto, disapplicato.
Titolo II
RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
CAPO I
OBIETTIVI E STRUMENTI
Art. 3
Relazioni sindacali
1. Si
riconferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dai CCNL 7 aprile
1999 e 20 settembre 2001, con le modifiche riportate ai seguenti articoli
Art. 4.
Tempi e procedure per la stipulazione ed il rinnovo del contratto collettivo
integrativo
1. I
contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale per la parte
normativa e biennale per la parte economica e si riferiscono a tutti gli
istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un'unica
sessione negoziale, tranne per le materie che, per loro natura, richiedano
tempi di negoziazione diversi, essendo legate a fattori organizzativi
contingenti. L'individuazione e l'utilizzo delle risorse sono determinati in
sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale.
2.
L'azienda o ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica
abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello
successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare
la delegazione sindacale di cui all'art. 9, comma 2 del CCNL del 7 aprile
1999, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione
delle piattaforme.
3. Il
controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva
integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal Collegio Sindacale. A
tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla
delegazione trattante è inviata a tale organismo entro cinque giorni
corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria.
Trascorsi quindici giorni senza rilievi, il contratto viene sottoscritto.
Per la parte pubblica la sottoscrizione è effettuata dal titolare del potere
di rappresentanza dell'azienda o ente ovvero da un suo delegato. In caso di
rilievi la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.
4. I
contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa
tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi
conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi
contratti.
5. Le
aziende o gli enti sono tenuti a trasmettere all'ARAN il contratto
integrativo, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, ai sensi dell'art.
46, comma 5 del D.Lgs. n. 165 del 2001.
6. Il
presente articolo sostituisce l'art. 5 del CCNL del 7 aprile 1999 che è,
pertanto, disapplicato.
Capo II
Forme di partecipazione
Art. 5
Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
1. Le
parti prendono atto che il fenomeno del mobbing, inteso come forma di
violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di
lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un lavoratore, va prevenuto,
rilevato e contrastato efficacemente. Esso è caratterizzato da una serie di
atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo
sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e
vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro e idonei
a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore
stesso nell'ambito della unità operativa di appartenenza o, addirittura,
tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.
2. In
relazione al comma 1, le parti, anche con riguardo alla risoluzione del
Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di
avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la
diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di
prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute
fisica e mentale del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare
la qualità e la sicurezza dell'ambiente di lavoro.
3.
Nell'ambito delle forme di partecipazione previste dall'art. 6, comma 2 del
CCNL 7 aprile 1999 sono, pertanto, istituiti, entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente contratto, specifici Comitati Paritetici
presso ciascuna azienda o ente con i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi all'aspetto
quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing in relazione alle
materie di propria competenza;
b)
individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare
riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori
organizzativi e gestionali che possano determinare l'insorgere di situazioni
persecutorie o di violenza morale;
c)
formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e
alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare
misure di tutela del dipendente interessato;
d)
formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta.
4. Le proposte formulate dai Comitati vengono presentate alle
aziende o enti per i conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in
particolare, la costituzione ed il funzionamento di sportelli di ascolto,
nell'ambito delle strutture esistenti, l'istituzione della figura del
consigliere/consigliera di fiducia nonchè la definizione dei codici, sentite
le organizzazioni sindacali firmatarie.
5. In
relazione all'attività di prevenzione del fenomeno del mobbing, i
Comitati valuteranno l'opportunità di attuare, nell'ambito dei piani
generali per la formazione, previsti dall'art. 29 del CCNL 7
aprile 1999, idonei interventi formativi e di aggiornamento del personale,
che possono essere finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:
a) affermare una cultura organizzativa che
comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue
conseguenze individuali e sociali;
b)
favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti, attraverso una più
specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all'interno
degli uffici/servizi, anche al fine di incentivare il recupero della
motivazione e dell'affezione all'ambiente lavorativo da parte del personale.
6. I Comitati sono costituiti da un componente
designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali di comparto firmatarie
del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti delle aziende o
enti. Il Presidente del Comitato viene designato tra i rappresentanti delle
aziende o enti, il vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per
ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. Ferma
rimanendo la composizione paritetica dei Comitati, di essi fa parte anche un
rappresentante del Comitato per le pari opportunità, appositamente designato
da quest'ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due
organismi.
7. Le
aziende o enti favoriscono l'operatività dei Comitati e garantiscono tutti
gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare valorizzano e
pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro
svolto dagli stessi. I Comitati adottano, altresì, un regolamento per la
disciplina dei propri lavori e sono tenuti ad effettuare una relazione
annuale sull'attività svolta.
8. I
Comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la durata di un
quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti
dei Comitati possono essere rinnovati nell'incarico. Per la partecipazione
alle riunioni non è previsto alcun compenso.
CAPO III
PREROGATIVE E DIRITTI SINDACALI
Art. 6
Norma di rinvio
1. Per
le prerogative e i diritti sindacali, si rinvia a quanto previsto dal CCNQ
del 7 agosto 1998, in particolare all' art. 10, comma 2 relativo alle
modalità di accredito dei dirigenti sindacali presso le aziende ed enti
nonché ai CCNQ stipulati il 27 gennaio 1999, il 9 agosto 2000, il 13
febbraio 2001 ed il 18 dicembre 2002 e loro successive modificazioni.
2. Il
secondo alinea dell'art. 8, comma 1, lett. b) del CCNL 7 aprile 1999 è
sostituito dal seguente:
"-
dalle organizzazioni sindacali rappresentative ammesse alla contrattazione
nazionale;"
Art. 7
Coordinamento Regionale
1.
Ferma rimanendo l'autonomia contrattuale delle aziende ed enti nel rispetto
dell'art. 40 del d.lgs 165 del 2001, le Regioni possono emanare linee
generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa,
previa informazione preventiva alle organizzazioni sindacali firmatarie del
presente contratto, nelle seguenti materie relative :
a) all'utilizzo delle risorse aggiuntive
regionali di cui all'art. 33 ed, in particolare, a quelle destinate
all'istituto della produttività che dovrà essere sempre più orientata ai
risultati in conformità degli obiettivi aziendali e regionali;
b)
alla realizzazione della formazione continua, comprendente l'aggiornamento
professionale e la formazione permanente;
c)
alle metodologie di utilizzo da parte delle aziende ed enti di una
quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione
organica del personale (art. 39, comma 4, lett. b) del CCNL 7 aprile 1999
ora art.31, comma 2, lett. a);
d)
alla modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione
organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero
complessivo di essa (art. 39, comma 8 del CCNL 7 aprile 1999, confermato
dall'art. 31, comma 8).
2. Con riferimento al comma 1 , lettere c) e d)
rimangono, comunque, ferme tutte le regole contrattuali previste per la
formazione del fondo dell'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999, confermato
dall'art.31 del presente contratto, nonchè le modalità di incremento ivi
stabilite.
3.
L'art. 6, comma 4 del CCNL 7 aprile 1999 dopo le parole "ed aggiornamento
professionale" è integrato dal periodo " e sulla la verifica dell'entità dei
fondi di cui agli artt. 38 e 39 del CCNL 7 aprile 1999 (di pertinenza delle
aziende e degli enti ai sensi dell'art. 4 del CCNL del 7 aprile 1999 ed ora,
rispettivamente artt. 30 e 31 del presente contratto ) limitatamente a
quelli soggetti a riorganizzazione in conseguenza di atti di programmazione
regionale, assunti in applicazione del d.lgs n. 229 del 1999, fermo restando
il valore della spesa regionale dei fondi medesimi". L'ultimo periodo del
comma è abrogato.
4.Copia delle linee generali di indirizzo e dei protocolli stipulati per
l'applicazione del comma 2 saranno inviati all'ARAN per l'attività di
monitoraggio prevista dall'art. 46 del d.lgs n. 165 del 2001.
TITOLO III
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
CAPO I
IL
SISTEMA CLASSIFICATORIO
Art. 8
Conferma dei principi del sistema
1. Nel
quadro della riforma del lavoro pubblico, al fine di garantire il
progressivo miglioramento della funzionalità dei servizi delle aziende ed
enti nonché promuovere l'efficienza, l'efficacia e la qualità
dell'assistenza erogata, le parti convengono sulla opportunità di confermare
l'attuale sistema di classificazione previsto dal CCNL del 7 aprile 1999 e
di proseguire, anche con il presente contratto, nel processo di
valorizzazione professionale dei lavoratori, che si configura come strumento
di supporto alla riforma stessa anche nell'ottica della piena armonizzazione
con il settore privato.
2.
Nella prospettiva di pervenire ad una gestione ottimale delle risorse umane
e sulla base dell'esperienza maturata ed in relazione alla maggiore
flessibilità organizzativa attuata con i contratti collettivi del precedente
quadriennio, le parti ritengono che la contrattazione integrativa debba
valorizzare, in particolare, i seguenti principi già enunciati nel citato
sistema classificatorio:
a) rispetto delle percentuali di accesso
dall'esterno secondo le vigenti disposizioni.
b)
valutazione ponderata di tutti i titoli presentati dai candidati, in
relazione alle peculiarità professionali che caratterizzano le categorie e i
profili cui si riferiscono le selezioni. Pertanto, ai sensi dell'art. 16 del
CCNL del 7 aprile 1999, all'esperienza professionale, al titolo di studio,
agli altri titoli culturali e professionali, ai corsi di aggiornamento e
qualificazione professionale ed alle prove selettive finali è attribuito un
peso equilibrato ai fini della determinazione del punteggio complessivo
ottenuto nella graduatoria finale dai dipendenti che hanno partecipato alla
selezione, escludendo quindi automatismi generalizzati e basati solo
sull'anzianità di servizio;
c)
nelle progressioni verticali di sviluppo professionale, rispetto della
provenienza del personale dal livello economico immediatamente inferiore.
3. Un ruolo fondamentale è attribuito alla
formazione continua, che attraverso una serie organica ed articolata di
interventi, costituisce un fondamentale fattore di accrescimento
professionale, di aggiornamento delle competenze, nonché di affermazione di
una nuova cultura gestionale. A tal fine deve essere data piena attuazione
all'art. 29 del CCNL del 7 aprile 1999, come integrato dall'art. 20 del
presente contratto, in particolare rendendo disponibili le risorse indicate
nell'ultimo comma di tale ultima norma,
4. Le
parti confermano, altresì il sistema della progressione economica
orizzontale disciplinato dall'art. 35 del CCNL del 7 aprile 1999,
richiamando i criteri ivi indicati ed, in particolare, l'adozione di
metodologie per la valutazione permanente delle prestazioni e dei risultati
dei singoli dipendenti - oggetto di concertazione ai sensi dell'art. 6,
lettera B) del CCNL 7 aprile 1999 - da utilizzare unitamente agli elementi
previsti dalla medesima norma,.
5.
Infine le parti si danno reciproco atto della operatività dei contratti
integrativi già stipulati, aventi tra l'altro, per oggetto il sistema
classificatorio secondo i livelli e per le parti demandate a tale fonte e,
conseguentemente, si impegnano ad assumere, ciascuna secondo la propria
autonomia, ogni utile iniziativa finalizzata alla rapida applicazione degli
stessi.
Art. 9
Commissione paritetica per il sistema di classificazione
1. Le
parti, inoltre, attuata la fase di prima applicazione del sistema
classificatorio di cui all'art.8 e tenuto presente quanto previsto dagli
art. 18 e seguenti del presente contratto sulle politiche di gestione del
personale, si danno atto della necessità di valutarne i risultati nella
prospettiva di pervenire ad una semplificazione del sistema di
classificazione per una migliore gestione ed un impiego più flessibile delle
risorse umane anche attraverso la ricomposizione dei processi lavorativi
all'interno della medesima categoria mediante un arricchimento delle attuali
declaratorie che consenta di adeguare il sistema di classificazione alle
esigenze poste alla base del processo di riforma.
2. A
tal fine è istituita, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente CCNL, una Commissione paritetica ARAN - Organizzazioni sindacali e
Confederazioni firmatarie del presente CCNL, con il compito di acquisire
tutti gli elementi di conoscenza idonei al monitoraggio del sistema
classificatorio nonchè per formulare eventuali proposte dirette alla
eventuale verifica del sistema nel senso indicato nel comma 1.
TITOLO IV
RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
NORME DISCIPLINARI
Art. 10
Clausole generali
1. E'
confermata la disciplina contenuta nel capo V del CCNL del 1 settembre 1995
ed, in particolare, gli articoli 28, 29 e 31 del citato capo V, fatte salve
le modificazioni di cui ai successivi articoli. Gli artt. 30 e 32 del
medesimo contratto sono disapplicati e sostituiti dagli artt.13, 14 e 15 del
presente contratto.
Art. 11
Modifiche all'art. 28 del CCNL dell'1 settembre 1995
1.
All'art. 28 del CCNL dell'1 settembre 1995 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) la rubrica dell'articolo "doveri del
dipendente" è modificata in "obblighi del dipendente";
b) al
termine del comma 1, dopo il punto, è aggiunta la seguente frase "Il
dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti
il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di condotta allegato";
c) al
comma 3, lettera d) le parole "alla legge 4 gennaio 1968, n.15" vengono
sostituite con "al DPR del 28 dicembre 2000 n. 445"(Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa);
d) al
comma 3, lettera r), dopo le parole "interessi finanziari o non finanziari
propri" e prima del punto viene aggiunta la frase "o di suoi parenti entro
il quarto grado o conviventi".
Art. 12
Modifiche all'art. 29 del CCNL dell'1 settembre 1995
1.
All'art. 29 del CCNL dell'1 settembre 1995 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il
comma 1 è sostituito dal seguente comma:
"1. Le violazioni, da parte dei lavoratori,
degli obblighi disciplinati all'art. 28 del presente contratto danno luogo,
secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni
previo procedimento disciplinare:
a)
rimprovero verbale;
b)
rimprovero scritto (censura);
c)
multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di
retribuzione;
d)
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci
giorni;
e)
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino
ad un massimo di sei mesi;
f)
licenziamento con preavviso;
g)
licenziamento senza preavviso."
b) i commi da 2 a 4 sono sostituiti dai seguenti:
"2. L'azienda o ente, salvo il caso del
rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei
confronti del dipendente, senza previa contestazione scritta dell'addebito –
da effettuarsi tempestivamente e comunque entro 20 giorni da quando
l'ufficio istruttore che, secondo l'ordinamento dell'azienda o ente è tenuto
alla contestazione, è venuto a conoscenza del fatto – e senza averlo sentito
a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un
rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce
mandato.
3. Nel
caso in cui, ai sensi dell'art. 55, comma 4 del d.lgs. n. 165 del 2001, la
sanzione da comminare non sia di sua competenza, il dirigente responsabile
della struttura, dandone contestuale comunicazione all'interessato, segnala
entro dieci giorni all'ufficio competente, i fatti da contestare al
dipendente per l'istruzione del procedimento. Tale ufficio deve procedere
alla contestazione entro i venti giorni successi dalla data della lettera di
comunicazione. In ogni caso qualora non sia rispettato il termine di dieci
giorni per la comunicazione all'ufficio competente si darà corso
all'accertamento della responsabilità del soggetto tenuto alla comunicazione
stessa.
3 bis.
Qualora invece emerga nel corso del procedimento e, quindi, dopo la
contestazione che la sanzione da applicare non sia di spettanza del
responsabile della struttura questi, entro cinque giorni, trasmette tutti
gli atti all'ufficio competente, dandone contestuale comunicazione
all'interessato. Il procedimento prosegue senza soluzione di continuità
presso quest'ultimo ufficio con salvezza degli atti.
4. La
convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano
trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto che vi ha
dato causa. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la
difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi quindici
giorni."
c) dopo il comma 9 viene aggiunto il comma 10:
"Con riferimento al presente articolo sono da
intendersi perentori il termine iniziale e quello finale del procedimento
disciplinare. Nelle fasi intermedie i termini ivi previsti saranno comunque
applicati nel rispetto dei principi di tempestività ed immediatezza, che
consentano la certezza delle situazioni giuridiche".
d) il comma 10 è sostituito dal seguente comma:
"11. Per quanto non previsto dalla presente
disposizione si rinvia all'art. 55 del d.Lgs. n. 165 del 2001".
Art. 13
Codice disciplinare
1. Nel
rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in
relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto
dall'art. 55 del d.lgs. n.165 del 2001 e successive modificazioni e
integrazioni, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati
in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di
negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della
prevedibilità dell'evento;
b)
rilevanza degli obblighi violati;
c)
responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d)
grado di danno o di pericolo causato all'azienda o ente, agli utenti o a
terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e)
sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo
al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del
biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) al
concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. La recidiva nelle mancanze previste, rispettivamente, ai commi
4, 5 e 6, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione
di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.
3. Al
dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od
omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con
un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza
più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa
gravità.
4. La
sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo
della multa di importo pari a quattro ore della retribuzione di cui all'art.
37, comma 2 lett. c) del CCNL stipulato il 20 settembre 2001 si applica,
graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1,
per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio,
anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro;
b)
condotta, nell'ambiente di lavoro, non conforme a principi di correttezza
verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c)
negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e
dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle
sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d)
inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di
sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;
e)
rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio
dell'azienda o ente, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 della
legge n.300 del 1970;
f)
insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati rispetto ai
carichi di lavoro;
g)
violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle
lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo
all'azienda o ente, agli utenti o terzi.
L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio
dell'azienda o ente e destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti.
5. La
sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione fino a un massimo di dieci giorni si applica, graduando
l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma
4, che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;
b)
particolare gravità delle mancanze previste al comma 4;
c)
assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono
dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in
relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al
disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del
dipendente, agli eventuali danni causati all'azienda o ente, agli utenti o
terzi;
d)
ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede
assegnata;
e)
svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo
stato di malattia o di infortunio;
f)
testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della
stessa, fatta salva la tutela del segreto professionale nei casi e nei
limiti previsti dalla vigente normativa;
g)
comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori
nei confronti di utenti, altri dipendenti o terzi;
h)
alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro con utenti, dipendenti o
terzi;
i)
manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'azienda o ente, salvo che siano
espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della l.
300/1970;
l)
atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della
dignità della persona;
m)
violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle
lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'azienda o
ente, agli utenti o terzi.
6. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione da undici giorni fino ad un massimo di sei
mesi si applica per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste
nel comma precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure
quando le mancanze previste al comma 5 presentino caratteri di particolare
gravità;
b)
assenza ingiustificata dal servizio oltre dieci giorni e fino a quindici
giorni;
c)
occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione,
distrazione di somme o beni di spettanza o di pertinenza dell'azienda o ente
o ad essa affidati, quando, in relazione alla posizione rivestita, il
lavoratore abbia un obbligo di vigilanza o di controllo;
d)
insufficiente persistente scarso rendimento dovuto a comportamento
negligente;
e)
esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti
aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di
persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di
procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal
contesto lavorativo;
f)
atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare
gravità che siano lesivi della dignità della persona.
Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il
dipendente è privato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a
decorrere dall'undicesimo, viene corrisposta allo stesso una indennità pari
al 50% della retribuzione indicata all'art. 37, comma 2, lettera b) del CCNL
integrativo del 20 settembre 2001 nonché gli assegni del nucleo familiare
ove spettanti. Il periodo di sospensione non è, in ogni caso, computabile ai
fini dell'anzianità di servizio.
7. La
sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:
a) recidiva plurima, almeno tre volte
nell'anno, in una delle mancanze previste ai commi 5 e 6, anche se di
diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia
comportato l'applicazione della sanzione massima di sei mesi di sospensione
dal servizio e dalla retribuzione, salvo quanto previsto al comma 8, lett.
a);
b)
recidiva nell'infrazione di cui al comma 6, lettera c).
c)
ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'azienda o ente per
riconosciute e motivate esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti
procedure di cui all'art. 18 del CCNL 20 settembre 2001 commi 2 e 3 lett.
c), in relazione alla tipologia di mobilità attivata;
d)
mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall'azienda o ente
quando l'assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un
periodo superiore a quindici giorni. Qualora il dipendente riprenda servizio
si applica la sanzione di cui al comma 6;
e)
continuità, nel biennio, dei comportamenti attestanti il perdurare di una
situazione di insufficiente scarso rendimento dovuta a comportamento
negligente ovvero per qualsiasi fatto grave che dimostri la piena incapacità
ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
f)
recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici
e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme
di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega
al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di
escluderlo dal contesto lavorativo;
g)
recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere
sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
h)
condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso in servizio o
fuori dal servizio ma non attinente in via diretta al rapporto di lavoro,
non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità.
8. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si
applica per:
a) terza recidiva nel biennio di minacce,
ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri
dipendenti, alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con
utenti;
b)
condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori
servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne
consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica
gravità;
c)
accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti
falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti ovvero che la sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di
documenti falsi;
d)
commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti anche
dolosi, che, costituendo o meno illeciti di rilevanza penale, sono di
gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del
rapporto di lavoro;
e)
condanna passata in giudicato:
1. per
i delitti indicati nell'art. 15, comma 1, lettere a), b) limitatamente
all'art. 316 del codice penale, c) ed e) e comma 4 septies della legge 19
marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni;
2.
quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua dai pubblici
uffici;
3. per
i delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97.
9. Le mancanze non espressamente richiamate nei commi da 6 a
8 sono comunque sanzionate secondo i criteri previsti nei commi da 1 a 3,
facendosi riferimento ai principi da essi desumibili quanto
all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di
cui all'art. 28 del CCNL 1 settembre 1995 come modificato dal presente CCNL,
nonchè al tipo e alla misura delle sanzioni.
10. Al
codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima
pubblicità mediante affissione in ogni posto di lavoro in luogo accessibile
a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere
sostituita con altre.
11.
L'art. 30 del CCNL 1 settembre 1995 è disapplicato con decorrenza
dall'entrata in vigore del presente contratto.
Art. 14
Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
1. Nel
caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale
l'azienda o ente inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia
penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla
sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui
l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento
disciplinare già avviato.
2. Al
di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l'azienda o ente
venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del
dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo
è sospeso fino alla sentenza definitiva.
3.
Fatto salvo il disposto dell'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001, in
linea generale, il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presente
articolo è riattivato entro 180 giorni da quando l'azienda o ente ha avuto
notizia della sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua
riattivazione.
4. Per
i casi previsti all'art. 5, comma 4 della legge n. 97 del 2001 il
procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90
giorni da quando l'azienda o ente ha avuto notizia della sentenza definitiva
e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione.
5.
L'applicazione della sanzione prevista dall'art. 13, come conseguenza delle
condanne penali citate nei commi 7, lett. g) e 8, lett. b) ed e), non ha
carattere automatico essendo correlata all'esperimento del procedimento
disciplinare, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 della legge n. 97
del 2001.
6. In
caso di assoluzione si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p.. Ove nel
procedimento disciplinare sospeso al dipendente, oltre ai fatti oggetto del
giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate
altre violazioni, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.
7. In
caso di proscioglimento avvenuto per le medesime causali del comma 6, si
procede analogamente al comma stesso. Nel caso che il proscioglimento sia
dovuto ad altri motivi, fatto salvo il caso di morte del dipendente, il
procedimento disciplinare riprende su tutti i fatti originariamente
contestati.
8. In
caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l'art. 1 della
legge n. 97 del 2001.
9. Il
dipendente licenziato ai sensi dell'art.13, comma 7, lett. g) e comma 8,
lett. b) ed e), e successivamente assolto a seguito di revisione del
processo ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla
riammissione in servizio nella medesima sede o in altra su sua richiesta,
anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza
dell'anzianità posseduta all'atto del licenziamento.
10. Il
dipendente riammesso ai sensi del comma 9, è reinquadrato nell'area e nella
posizione economica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del
licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del
personale. In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i
figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al
dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le
indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione
di lavoro straordinario.
Art. 15
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
1. Il
dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è
sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la
durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della
libertà.
2.
L'azienda o ente, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di
restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di
sospensione del dipendente fino alla sentenza definitiva alle medesime
condizioni del comma 3.
3. Il
dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione
anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non
comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a
giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque
per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione
disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 13 commi 7 e 8.
4.
Resta fermo l'obbligo di sospensione per i casi previsti dall'art. 15, comma
1 lett. a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c) ed e)
e comma 4 septies, della legge n. 55 del 1990 e successive modificazioni ed
integrazioni.
5. Nel
caso di rinvio a giudizio per i delitti previsti all'art. 3, comma 1, della
legge n. 97 del 2001, in alternativa alla sospensione, possono essere
applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi reati,
qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la
sospensione condizionale della pena, si applica l'art. 4, comma 1, della
citata legge n. 97 del 2001.
6. Nei
casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto dall'art.14 in
tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
7. Al
dipendente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 sono corrisposti un'indennità
pari al 50% della retribuzione indicata all'art. 37, comma 2, lettera b),
del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, nonchè gli assegni del nucleo
familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.
8. Nel
caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, ai sensi dell'
art.14, commi 6 e 7, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare
a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se
fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi
speciali o per prestazioni di carattere straordinario. Ove il giudizio
disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi del medesimo art.14,
comma 6, secondo periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni
eventualmente applicate.
9. In
tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a
seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa
dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato
quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità o compensi
per servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario
nonchè i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti
a seguito del giudizio disciplinare riattivato.
10.
Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di
procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un
periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine
la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente riammesso in
servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino
all'esito del procedimento penale.
11. La
presente disciplina disapplica quella contenuta nell'art. 32 del CCNL 1
settembre 1995.
Art. 16
Norme transitorie per i procedimenti disciplinari
1. I
procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente
contratto vanno portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del
loro inizio.
2.
Alle infrazioni disciplinari accertate ai sensi del comma 1, si applicano le
sanzioni previste dall'art. 13, qualora più favorevoli, in luogo di quelle
previste dal medesimo art. 30 del CCNL 1 settembre 1995.
3.
Eventuali riferimenti contenuti negli articoli non modificati alla normativa
disapplicata o modificata sono ora riferiti al nuovo testo in quanto
attuali.
CAPO II
POLITICHE DI SVILUPPO E GESTIONE DEL PERSONALE
Art. 17
Obiettivi
1. Con
il presente contratto, inteso come strumento indispensabile per realizzare
gli obiettivi delle riforme in atto, le parti intendono continuare a
favorire il processo di riordino e riorganizzazione delle aziende ed enti
iniziato sin dal quadriennio 1994 – 1997 ed incrementato nel quadriennio
precedente con la nuova classificazione del personale.
2. A
tal fine, mediante interventi mirati resi possibili anche dalle risorse
aggiuntive regionali, è possibile continuare ad incentivare il percorso di
valorizzazione e riqualificazione professionale dei dipendenti del SSN per
il rilancio della qualità dei servizi e delle prestazioni all'utenza
avviato, in particolare, con il precedente biennio nonché ad incrementare la
produttività aziendale per correlarla ai bisogni ed esigenze degli utenti.
3. Per
il raggiungimento di tali obiettivi, compatibilmente con le risorse
disponibili, le parti provvedono con gli istituti previsti nel presente capo
e nella parte II del trattamento economico, capo II.
Art. 18
Nuovi profili
1. A
decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto nella categoria C,
ruolo sanitario, con le procedure previste dall'art. 37, comma 2 del CCNL 7
aprile 1999, è istituito il profilo della puericultrice esperta e nel ruolo
tecnico il profilo dell'operatore tecnico specializzato esperto.
2. Con
la medesima decorrenza il profilo di esperto nella categoria C è previsto
anche per i profili dell'infermiere generico e psichiatrico con un anno di
corso e di massaggiatore e masso -fisioterapista (figure attualmente
inquadrate nel livello economico Bs del ruolo sanitario) di cui all'art. 18,
comma 5 del CCNL del 7 aprile 1999.
3. In
applicazione dei commi 1 e 2 l'allegato 1 al CCNL integrativo del 20
settembre 2001 è modificato con la declaratoria ed i contenuti mansionistici
relativi ai nuovi profili (allegato n. 1 del presente contratto)
4. Per
i passaggi alla categoria C del personale dei corrispondenti profili
attualmente inquadrati nella categoria B, livello economico Bs, si applicano
i criteri di cui all'art. 16 del CCNL 7 aprile 1999, opportunamente
combinati e ponderati, tenuto conto in particolare della verifica della
professionalità acquisita anche attraverso percorsi formativi attuati
in relazione alle esigenze organizzative delle aziende ed enti.
5. Il
passaggio alla categoria C del personale del ruolo sanitario dei commi 1 e 2
comporta la contestuale soppressione del corrispondente posto della
categoria B, livello economico Bs.
6. Ove
il passaggio dalla categoria B, livello economico Bs alla categoria C del
ruolo tecnico riguardi un dipendente con la posizione organizzativa di
operatore tecnico coordinatore (conferita ai sensi dell'art. 22, comma 4,
del CCNL 7 aprile 1999), allo stesso continua ad essere erogata l'indennità
professionale specifica di cui alla tabella F del CCNL 20 settembre 2001, II
biennio economico a fronte della conferma della posizione organizzativa da
parte dell'azienda o ente anche nel nuovo profilo della categoria C.
7. Per
il profilo dell'operatore socio sanitario, istituito con l'art. 4 del CCNL
integrativo del 20 settembre 2001, è confermata l'ascrizione alla categoria
B, livello economico Bs.
8. Per
facilitare l'istituzione nella dotazione organica dei nuovi profili dei
commi 1 e 2 mediante trasformazione dei posti già ricoperti dal personale
destinatario del presente articolo, il fondo dell'art.31 è incrementato
nella misura indicata nel comma 4, lett. a) primo alinea . Per la procedura
della trasformazione e dell'inquadramento economico si rinvia a quanto
stabilito nell'art. 19, comma 1, lett. d).
9. Per
una ulteriore valorizzazione dei profili del ruolo sanitario dei commi 1 e
2, si rinvia all'art. 28.
Art. 19
Investimenti sul personale per il processo di riorganizzazione aziendale
1. Con
il presente articolo le parti intendono dare attuazione ai principi ed
obiettivi dell'art.17. A tal fine:
a) l'art. 12, comma 2 del CCNL 20 settembre
2001, relativo al secondo biennio economico 2000 – 2001 è tuttora
applicabile nei confronti del personale originariamente destinatario della
norma esclusivamente presso le aziende ed enti che non abbiano provveduto a
darne attuazione. Il finanziamento a suo tempo stabilito nella clausola
contrattuale è confermato e lo sviluppo professionale - per quanto attiene
la procedura - avviene secondo le precisazioni contenute nella lettera d).
b) per
il personale con reali funzioni di coordinamento riconosciute al 31 agosto
2001 ai sensi dell'art. 10 del CCNL 20 settembre 2001, relativo al II
biennio 2000 – 2001, a decorrere dal 1 settembre 2003, tenuto conto
dell'effettivo svolgimento delle funzioni stesse, è previsto il passaggio
nel livello economico Ds , con mantenimento del coordinamento e della
relativa indennità. Al finanziamento della presente clausola si provvede con
le risorse di cui all'art.31, comma 5, lett. c), contribuendo a tale scopo
anche il valore della fascia già attribuita ai dipendenti. In ogni caso
l'inquadramento economico del personale interessato nella nuova posizione
avviene nel rispetto dell'art. 31 comma 10 del CCNL 7 aprile 1999, come
modificato dall'art. 23, comma 6 del presente contratto.
c) Lo
sviluppo professionale del restante personale in categoria D, incaricato
delle funzioni di coordinamento successivamente al 31 agosto 2001 e in tale
posizione all'entrata in vigore del presente contratto, sarà garantito con
idonee procedure selettive. Le modalità di inquadramento economico sono le
medesime della lettera b) ed il relativo finanziamento è previsto nell'art.31,
comma 5, lett.c). Successivamente all'entrata in vigore del presente
contratto il personale della categoria D cui sia stata conferita la funzione
di coordinamento e lo abbia svolto per un periodo di un anno con valutazione
positiva, in presenza di posto vacante nel livello economico Ds partecipa
alla selezione interna dell'art. 17 del CCNL del 7 aprile 1999, con
precedenza nel passaggio.
d) al
personale appartenente ai ruoli tecnico ed amministrativo, al fine di
consentirne i processi di sviluppo professionale orizzontale e verticale
nonchè il riconoscimento di posizioni organizzative, è destinata la quota di
risorse di cui all'art.31, comma 4, lettera a), secondo alinea. Nel caso in
cui la contrattazione integrativa prescelga i passaggi verticali alla
copertura degli oneri, oltre le risorse di cui al citato art. 31
contribuisce anche il valore delle fasce eventualmente già attribuite a
ciascun dipendente interessato. Tale sviluppo verticale avviene, a seguito
della trasformazione dei posti del relativo organico, mediante i passaggi di
livello economico o di categoria nel rispetto delle procedure di cui agli
artt. 16 e 17, commi 1 e 2 del CCNL del 7 aprile 1999 nonchè dei requisiti
di accesso dall'interno previsti dalle declaratorie di cui all'allegato 1
del CCNL integrativo del 20 settembre 2001. L'inquadramento economico nella
posizione superiore è disposto, in ogni caso, ai sensi dell'art. 31, comma
10 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall'art 23, comma 6. Per le
aziende destinatarie della lettera a), il finanziamento della presente
clausola è aggiuntivo rispetto a quello previsto nell'art. 12 del CCNL 20
settembre 2001, II biennio economico.
2. Nei casi previsti dal comma 1 rimane ferma la facoltà delle
aziende di individuare per i profili interessati ulteriori posti nelle
relative dotazioni organiche con oneri a carico del proprio bilancio nel
rispetto - per le procedure dell'art. 16 - della garanzia dell'adeguato
accesso dall'esterno secondo le vigenti disposizioni contrattuali.
3
Dall'applicazione del comma 1 lettera d) sono esclusi i dipendenti del ruolo
tecnico destinatari dell'art.18, ove al comma 8 si è disposto uno specifico
finanziamento.
Art. 20
Formazione ed ECM
1. In
materia di formazione è tuttora vigente l'art. 29 del CCNL 7 aprile 1999,
che prevede la formazione e l'aggiornamento professionale obbligatorio.
In tale ambito rientra la formazione continua di cui all'art. 16 bis e segg.
del d.lgs. n 502/1992, da svolgersi sulla base delle linee generali di
indirizzo dei programmi annuali e pluriennali individuati dalle Regioni e
concordati in appositi progetti formativi presso l'azienda o ente ai sensi
dell'art. 4, comma 2, punto 5 del CCNL 7 aprile 1999.
2.
L'azienda e l'ente garantiscono l'acquisizione dei crediti formativi
previsti dalle vigenti disposizioni da parte del personale interessato
nell'ambito della formazione obbligatoria. Il personale che vi partecipa è
considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a
carico dell'azienda o ente. La relativa disciplina è, in particolare
riportata nei commi 6 e seguenti dell'art. 29 del contratto del 1999 come
integrata dalle norme derivanti dalla disciplina di sistema adottate a
livello regionale.
3.
Dato il carattere tuttora - almeno in parte - sperimentale della formazione
continua, le parti concordano che - nel caso di mancato rispetto della
garanzia prevista dal comma 2 circa l' acquisizione nel triennio del minimo
di crediti formativi da parte del personale interessato - non trova
applicazione la specifica disciplina prevista dall'art. 16 quater del d.lgs
502 del 1992. Ne consegue che, in tali casi, le aziende ed enti non possono
intraprendere iniziative unilaterali per la durata del presente contratto.
4.
Ove, viceversa la garanzia del comma 2 venga rispettata, il dipendente che
senza giustificato motivo non partecipi alla formazione continua e non
acquisisca i crediti previsti nel triennio, non potrà partecipare per il
triennio successivo alle selezioni interne a qualsiasi titolo previste.
5.
Sono considerate cause di sospensione dell'obbligo di acquisizione dei
crediti formativi il periodo di gravidanza e puerperio, le aspettative a
qualsiasi titolo usufruite, ivi compresi i distacchi per motivi sindacali.
Il triennio riprende a decorrere dal rientro in servizio del dipendente.
6. Al
fine di ottimizzare le risorse disponibili per garantire la formazione
continua a tutto il personale del ruolo sanitario destinatario dell'art. 16
bis citato e, comunque, la formazione in genere al personale degli altri
ruoli, nelle linee di indirizzo sono privilegiate le strategie e le
metodologie coerenti con la necessità di implementare l'attività di
formazione in ambito aziendale ed interaziendale, favorendo metodi di
formazione che facciano ricorso a mezzi multimediali ove non sia possibile
assicurarla a livello interno.
7. La
formazione deve, inoltre, essere coerente con l'obiettivo di migliorare le
prestazioni professionali del personale e, quindi, strettamente correlata
alle attività di competenza in base ai piani di cui al comma 1. Ove il
dipendente prescelga corsi di formazione non rientranti nei piani suddetti
ovvero corsi che non corrispondano alle suddette caratteristiche, la
formazione anche quella continua rientra nell'ambito della formazione
facoltativa.
8. Per
favorire con ogni possibile strumento il diritto alla formazione e
all'aggiornamento professionale del personale, sono utilizzati anche gli
istituti di cui agli artt. 22 e 23 del CCNL integrativo del 20 settembre
2001.
9. Per
garantire le attività formative, le aziende ed enti utilizzano le risorse
già disponibili sulla base della direttiva del Dipartimento della Funzione
Pubblica n, 14 del 1995, relativa alla formazione, nonchè tutte le risorse
allo scopo previste da specifiche disposizioni di legge ovvero da
particolari normative dell'Unione Europea in conformità a quanto previsto
dal Protocollo di intesa sul lavoro pubblico del 12 marzo 1997.
CAPO III
Disposizioni varie
Art. 21
Mobilità
1. Il
personale ammesso a particolari corsi di formazione o di aggiornamento (
quali ad esempio corsi post – universitari, di specializzazione, di
management e master) a seguito dei relativi piani di investimento
dell'azienda o ente deve impegnarsi a non accedere alla mobilità volontaria
di cui all'art. 19 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 se non siano
trascorsi due anni dal termine della formazione.
2. In
caso di perdurante situazione di carenza di organico, il personale neo
assunto non può accedere alla mobilità se non siano trascorsi due anni
dall'assunzione comprensivi del preavviso previsto dall'art. 19, comma 3 del
CCNL integrativo del 20 settembre 2001.
3. Il
comma 2 entra in vigore il 1 settembre 2004. Sono fatte salve le procedure
dell'art. 19 citato per le domande di mobilità che abbiano ottenuto il nulla
osta dell'azienda o ente di destinazione del dipendente alla data del 31
agosto 2004.
4. In
considerazione dell'eccezionalità e temporaneità della situazione
evidenziata al comma 2 nonchè del suo carattere sperimentale, la clausola è
soggetta a verifica delle parti al temine del quadriennio. In caso di
vacanza contrattuale, la clausola scadrà comunque il 31 dicembre 2006.
5.
Nell'ambito della disciplina di cui all'art. 19 del CCNL integrativo del 20
settembre 2001, è tuttora consentita la mobilità a compensazione -
all'interno del comparto - fra i dipendenti di corrispondente categoria,
livello economico e profilo professionale, previo consenso dell'azienda od
ente interessati.
Art. 22
Tempo parziale
1. Ad
integrazione dell'art. 23, comma 8 del CCNL 7 aprile 1999, con le procedure
previste dall'art. 4 comma 5 del medesimo contratto,.. la percentuale del 25
% della dotazione organica complessiva dei contingenti delle categorie viene
distribuita tra i profili in contrattazione integrativa tenuto conto,
prioritariamente, delle esigenze di servizio e delle carenze organiche dei
profili stessi. In tali casi sarà favorito il tempo parziale verticale salvo
che il tempo parziale orizzontale non sia richiesto in applicazione della
legge 151 del 2000 e della legge 104 del 1990.
2.
Limitatamente ai casi di carenza organica, il personale del ruolo sanitario
a tempo parziale orizzontale rientrante nelle attività individuate dall'art.
7, comma 11, primo periodo, previo consenso e nel rispetto delle garanzie
previste dalle leggi 151 del 2000 e 104 del 1990, può essere utilizzato per
la copertura dei turni di pronta disponibilità, turni proporzionalmente
ridotti nel numero in relazione all'orario svolto.
3. Nei
casi di tempo parziale verticale le prestazioni di pronta disponibilità ed i
turni sono assicurati per intero nei periodi di servizio.
4. Al
personale utilizzato si applica l'art. 7 del CCNL integrativo del 20
settembre 2001, con la precisazione che per le eventuali prestazioni di
lavoro supplementare si applica quanto stabilito dall'art. 35, del CCNL
integrativo del 20 settembre 2001 che, nel nuovo testo sul trattamento
economico del personale a tempo parziale ai comma 2, 3 e 5 ne specifica le
modalità di svolgimento e le relative tariffe. In ogni caso il lavoro
supplementare effettuabile per i turni, oltre quello previsto dal comma 3
del citato articolo, non può superare n. ore 102 annue individuali.
Art. 23
Disposizioni particolari
1. Il
comma 2 dell'art. 13 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, riguardante
l'aspettativa per dottorato di ricerca è così integrato:
- dopo il numero "476" sono aggiunte le parole
"e successive modificazioni ed integrazioni";
-
all'ultimo rigo, dopo il punto è sostituito con una virgola e di seguito
sono aggiunte le parole "fatta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 57
della legge 28 dicembre 2001, n. 448. ".
2. L'art. 21 del CCNL 1 settembre 1995 è così integrato:
- al termine del comma 2, dopo il punto, è
aggiunta la seguente frase:
"I permessi retribuiti possono anche essere concessi per
l'effettuazione di testimonianze per fatti non d'ufficio, nonchè per
l'assenza motivata da gravi calamità naturali che rendono oggettivamente
impossibile il raggiungimento della sede di servizio, fatti salvi, in questi
eventi, i provvedimenti di emergenza diversi e più favorevoli disposti dalle
competenti autorità".
- al termine del comma 7, dopo il punto, è
aggiunta la seguente frase:
"Tra queste ultime assumono particolare rilievo
l'art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584 come sostituito dall'art. 13
della legge 4 maggio 1990, n. 107 e l'art. 5, comma 1, della legge 6 marzo
2001, n. 52 che prevedono, rispettivamente, i permessi per i donatori di
sangue ed i donatori di midollo osseo".
3. A titolo di interpretazione autentica, il comma 2, dell'art. 47
del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 viene così sostituito con
decorrenza 21 settembre 2001:
"2. Nulla è innovato per quanto riguarda tutta
la materia relativa all'accertamento dell'infermità per causa di servizio,
al rimborso delle spese di degenza per causa di servizio ed all'equo
indennizzo, che rimangono regolate dalle seguenti leggi e le loro successive
modificazioni, che vengono automaticamente recepite nella disciplina
pattizia: DPR 3 maggio 1957, n. 686; legge 27 luglio 1962, n. 1116 e
successivo DPCM del 5 luglio 1965; DPR. 20 aprile 1994, n. 349; DPR 30
dicembre 1981, n. 834 (Tabelle); art. 22, commi da 27 a 31 della legge 23
dicembre 1994, n. 724 e successive modifiche ed integrazioni; art. 1, commi
da 119 a 122 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con riferimento alla
misura dell'equo indennizzo, le parti concordano, inoltre, quanto segue":
a) Per
la liquidazione dell'equo indennizzo si fa riferimento in ogni caso al
trattamento economico iniziale di cui all'art. 30, comma 1, lett. a) del
CCNL del 7 aprile 1999, corrispondente alla posizione di appartenenza del
dipendente al momento della presentazione della domanda;
b)
L'azienda od ente ha diritto di dedurre dall'importo dell'equo indennizzo e
fino a concorrenza del medesimo, eventuali somme percepite allo stesso
titolo dal dipendente per effetto di assicurazione obbligatoria o
facoltativa i cui contributi o premi siano stati corrisposti dall'azienda od
ente stesso;
c) Nel
caso che per effetto di tali assicurazioni l'indennizzo venga liquidato al
dipendente sotto forma di rendita vitalizia, il relativo recupero avverrà
capitalizzando la rendita stessa in relazione all'età dell'interessato. Sono
disapplicati l'art. 49 del DPR n. 270 del 1987".
4. Le parti, con riferimento all'art.19, comma 1 del CCNL 1
settembre 1995, confermano che nella normale retribuzione spettante al
dipendente durante il periodo di ferie non sono corrisposte, oltre alle voci
indicate dal medesimo comma, anche le particolari indennità di turno o per
lavoro notturno per l'erogazione delle quali le norme di riferimento
richiedono l'effettiva prestazione del relativo servizio non espletabile nel
periodo feriale. Con decorrenza dall'entrata in vigore del CCNL integrativo
del 20 settembre 2001 il valore della normale retribuzione spettante nel
periodo di ferie è quello individuale mensile di cui all'art. 37, comma 2,
lett. c).
5. A
decorrere dal 1 gennaio 2002 il personale dipendente da un'azienda o ente
del comparto, vincitore di concorso pubblico presso la stessa o altra
azienda o ente conserva la retribuzione individuale di anzianità (RIA), ove
in godimento, nella misura già acquisita. Tale mantenimento è garantito dal
fondo dell'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999, ove confluiscono i risparmi della
RIA del personale cessato dal servizio ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett.
a) del CCNL 20 settembre 2001, II biennio economico.
6. Nel
caso in cui con l'applicazione dell'art. 31, comma 10 del CCNL 7 aprile 1999
si determini un assegno personale corrispondente al valore di fascia
economica, l'assegno stesso è trasformato in fascia e solo l'eventuale
residuo rimane come assegno personale. La stessa regola è applicata anche
alla rideterminazione del trattamento economico spettante al personale della
categoria C del ruolo sanitario ed alle assistenti sociali già inquadrati
nella categoria D con il CCNL del 20 settembre 2001, II biennio economico
2000 –2001, ove si sia verificato il caso.
7.
Nella declaratoria della categoria B, livello economico Bs , profilo di
operatore tecnico specializzato allegato 1 del CCNL integrativo del 20
settembre 2001, nel punto in cui sono indicate le caratteristiche del
profilo, con riguardo alle funzioni dell'autista di autoambulanza, prima
della fine del periodo sono aggiunte le parole " tenuto conto - per quest'ultimo
- di quanto stabilito nell'Accordo tra Ministro della Salute e le Regioni e
le Province autonome del 22 maggio 2003 (pubblicato sulla G.U. n. 196 del 25
agosto 2003).
8.
Nelle disposizioni finali della declaratoria allegato 1 del CCNL integrativo
del 20 settembre 2001 è aggiunto il seguente comma: "4. Per l'istituzione
dei profili di collaboratore tecnico professionale, le aziende ed enti, in
relazione alle proprie esigenze, potranno tenere conto anche dei diplomi di
laurea relativi a settori riguardanti le innovazioni tecnologiche nel campo
sanitario."
9. Ad
integrazione dell'art. 43, comma 3 del CCNL integrativo del 20 settembre
2001 ed oltre a quanto già ivi stabilito per il sistema di classificazione,
al personale in distacco ed in aspettativa sindacale ai sensi del CCNQ del 7
agosto 1998 e successive modificazioni ed integrazioni competono quote di
incentivo secondo le previsioni concordate nella contrattazione integrativa.
PARTE II
TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 24
Stipendio tabellare, fasce e trattamento economico iniziale
1. Gli
stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto dell'inflazione
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