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COMUNICATO UFFICIALE ENPAPI
di Mario Schiavon Presidente ENPAPI |
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Egregio Presidente,
il dibattito che si è sviluppato su ENPAPI (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica, già Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore di IPASVI), all’interno del forum dell’Associazione Infermierionline, merita un approfondimento, con riguardo, soprattutto, ad alcune sue modalità organizzative, applicate nell’ambito della funzione di tutela previdenziale obbligatoria, demandatagli dalla legge, svolta in favore dei liberi professionisti infermieri, assistenti sanitari, vigilatrici d’infanzia, che esercitano l’attività in forma autonoma o associata.
L’Ente, istituito, con Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato, il 24 marzo 1998, di concerto con il Ministro del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, ai sensi del Decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, assolve, attraverso la propria richiamata funzione di protezione sociale, quanto stabilito dall’articolo 38 della Costituzione della Repubblica Italiana che, al secondo comma, stabilisce che “i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi, adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”.
L’attività dell’Ente, in tal senso, si pone ad esclusivo beneficio dei propri assicurati, attraverso l’erogazione di trattamenti pensionistici di vecchiaia, invalidità, inabilità, superstiti (di reversibilità ed indirette), che ne costituiscono la finalità primaria. Sono, altresì, previsti due ulteriori livelli di copertura:
L’iscrizione all’Ente è obbligatoria, al pari di qualunque altra forma di copertura previdenziale, che possa essere correlata ad attività lavorativa, svolta tanto in forma subordinata, quanto in forma autonoma. Occorre chiarire, al riguardo, che l’istituzione di un Ente autonomo di categoria, così come determinata, a suo tempo, dalla Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI, è il risultato di una precisa scelta, operata nel senso di offrire alla professione infermieristica una forma di tutela direttamente esercitata e gestita da propri rappresentanti, che compongono gli Organi di amministrazione dell’Ente, democraticamente eletti ogni quattro anni dagli iscritti. In assenza di tale determinazione, la copertura sarebbe stata, secondo la legge, esercitata dalla gestione separata dei lavoratori autonomi e parasubordinati, attivata presso l’INPS, ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
L’assetto organizzativo dell’Ente è stabilito dallo Statuto e dal Regolamento di Previdenza che, a loro volta, recepiscono espresse disposizioni normative, come nel caso della determinazione della contribuzione obbligatoria dovuta, di seguito meglio specificato:
- misura della contribuzione calcolata sulla base del reddito professionale, fiscalmente dichiarato, denominata “soggettiva” (articolo 6, comma 4, lettera b) del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e articolo 3, commi 1 e 1 bis del Regolamento di Previdenza);
- fissazione di una misura minima del contributo annuale (articolo 6, comma 4, lettera c) del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e articolo 3, comma 3 del Regolamento di Previdenza);
- misura della contribuzione calcolata sulla base del fatturato lordo, denominata “integrativa” e fissazione della relativa misura minima (articolo 8, comma 3 del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e articolo 4 del Regolamento di Previdenza);
- misura del contributo di maternità (articolo 83, comma 1, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e articolo 29 del Regolamento di Previdenza)
La contribuzione “soggettiva” è strettamente correlata all’ammontare del trattamento pensionistico, costituendone la base di calcolo. La fissazione di una misura “minima”, in tal senso, non costituisce altro che una possibilità, per l’iscritto, di poter accumulare, anche in assenza di reddito professionale su cui calcolare il contributo, le somme che devono essere considerate nel calcolo ai fini pensionistici. L’applicazione del sistema contributivo, nell’ambito del quale, per legge, l’Ente esercita la sua funzione, presuppone, infatti, che la misura della prestazione sia determinata considerando la somma di tutti i contributi versati durante l’arco della vita professionale, annualmente rivalutati.
La contribuzione “integrativa” è a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti ed è riscossa direttamente da questi ultimi all’atto del pagamento della prestazione professionale. Attraverso di essa l’Ente può erogare le prestazioni assistenziali e realizzare, quindi, un importante principio di solidarietà infracategoriale.
La contribuzione di maternità, dovuta, a titolo di solidarietà, da tutti gli iscritti, alimenta il fondo destinato alle erogazioni dell’indennità. L’Ente, peraltro, si è avvalso della possibilità, sancita dalla legge, di ridurre gli oneri di maternità ed ha, dal 1 gennaio 2003, ridotto il contributo da € 51,64 a € 37.
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Al fine di riaffermare la funzione di servizio in favore della categoria, ENPAPI ha, nel corso degli ultimi anni, intrapreso numerose iniziative, che si riassumono brevemente di seguito, con riserva di riprendere il tema successivamente, ove maturino le circostanze:
§ l’esternalizzazione del servizio di call center, che ha migliorato il livello di servizio di circa il 150%, oltre ad ottimizzare i tempi e le modalità di effettuazione degli adempimenti amministrativi svolti dagli uffici;
§ l’implementazione del sito web www.enpapi.it, nel cui ambito, tra l’altro, gli iscritti possono accedere, con proprio PIN, ad un’area riservata e consultare la propria posizione contributiva, cioè l’estratto conto, l’elenco dei versamenti effettuati, il riepilogo dei redditi dichiarati, il montante contributivo maturato;
§ l’attivazione della carta di credito ENPAPI, dotata di due distinte linee di credito, una delle quali consente il versamento on line, anche rateizzato, dei contributi obbligatori dovuti;
§ l’attivazione di alcune convenzioni, stipulate con primarie aziende, nei settori delle assicurazioni, del credito, del noleggio auto, della telefonia fissa e mobile, dei viaggi e benessere, dei prodotti e dei servizi medicali, dell’editoria professionale, estese anche a tutti gli iscritti ai Collegi provinciali IPASVI;
§ la realizzazione di una raccolta di documenti, inviata a tutti gli iscritti, contenente i documenti di riferimento dell’Ente, tutte le informazioni utili alla semplificazione degli adempimenti, il tariffario professionale, pubblicato in collaborazione con la Federazione IPASVI, una brochure illustrativa delle convenzioni attivate in favore degli iscritti, denominata “Il punto fermo”;
§ la creazione di una carta personalizzata, anch’essa inoltrata a tutti gli iscritti, che funge da identificativo personale, anche al fine di accedere alle richiamate convenzioni;
ENPAPI ha rivolto una particolare attenzione, inoltre, all’evoluzione normativa della previdenza complementare, dal momento che la recente riforma delle pensioni ha introdotto la possibilità, anche per gli Enti di previdenza privati dei liberi professionisti, di poter gestire forme pensionistiche di questa tipologia.
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Egregio Presidente,
ENPAPI ringrazia per lo spazio concessogli e auspica di trovare successiva collocazione all’interno del Vostro sito web e della Vostra Associazione, circostanza che permetterebbe una sempre maggiore diffusione di informazioni sul tema della previdenza, così rilevante per il futuro di tutti i cittadini.
Per ulteriori informazioni: http://www.infermierionline.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=575 (discussione forum)
Pubblicato su Infermierionline.net l' 11.01.2006 Copyright © AIOL 2006
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