DECRETO-LEGGE 12 novembre 2001, n.402
Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario. (GU n. 263 del 12-11-2001)
testo in
vigore dal: 13-11-2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la
straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure finalizzate ad assicurare
una maggiore funzionalita' ed efficienza
nella gestione del personale del
Servizio sanitario nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2001;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute,
di concerto con i Ministri per la funzione
pubblica, per gli affari regionali
e dell'economia e delle finanze;
E m a n
a
il seguente decreto-legge:
Art.
1.
Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli
infermieri
professionali dipendenti ed emergenza infermieristica
1. In caso di
accertata impossibilità a coprire posti di infermiere e di tecnico sanitario di
radiologia medica mediante il ricorso a procedure concorsuali, le Aziende unità
sanitarie locali e
le Aziende ospedaliere, previa autorizzazione della
Regione e nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle corrispondenti
vacanze di organico ricomprese nella programmazione triennale di cui
all'articolo 39, commi 19 e 20-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, hanno facoltà, non oltre il 31 dicembre
2003:
a) di riammettere in servizio infermieri e tecnici sanitari di radiologia medica che abbiano volontariamente risolto il rapporto di lavoro;
b) di stipulare contratti di lavoro, a tempo determinato, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 17 del C.C.N.L. 1 settembre 1995, per la durata massima di un anno, rinnovabile, con le modalità ed i criteri indicati dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dello stesso articolo.
2. Fermo restando il vincolo finanziario di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, le Aziende unità sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, le Residenze sanitarie per anziani e gli Istituti di riabilitazione, previa autorizzazione della Regione, possono remunerare agli infermieri dipendenti prestazioni orarie aggiuntive rese al di fuori dell'impegno di servizio, rispetto a quelle proprie del rapporto di dipendenza; tali prestazioni sono assimilabili, ai soli fini fiscali e contributivi, alla libera professione ancorché resa all'Amministrazione di appartenenza.
3. Sono ammessi a svolgere prestazioni aggiuntive gli infermieri dipendenti dalla stessa Amministrazione, in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in
servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno da almeno sei mesi;
b) essere
esenti da limitazioni anche parziali o prescrizioni alle mansioni come
certificate dal medico competente;
c) non beneficiare, nel mese in cui e'
richiesta la prestazione aggiuntiva, di istituti normativi o contrattuali che
comportino la riduzione, a qualsiasi titolo, dell'orario di servizio, comprese
le assenze per malattia.
4.
L'Amministrazione interessata utilizza in via prioritaria le prestazioni
aggiuntive per garantire gli standard assistenziali nei reparti di degenza e
l'attività delle sale operatorie.
5. La tariffa di tali prestazioni
aggiuntive a favore dell'Amministrazione di appartenenza e i tetti massimi
individuali della stessa sono determinati, previa consultazione delle
organizzazioni sindacali in sede decentrata, in misura compatibile con il
vincolo finanziario di cui al comma 1.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1,
lettera b), 2 e 5 si applicano, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sino all'entrata in vigore di una specifica
disciplina contrattuale e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre
2003.
7. Il Ministro della salute individua, con proprio decreto emanato ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, le figure di operatori professionali
dell'area sanitaria nonché, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, le figure professionali operanti nell'area socio-sanitaria ad
alta integrazione sanitaria che possono essere formate attraverso corsi
organizzati e finanziati a cura delle Regioni. Con lo stesso decreto sono
stabiliti standard minimi di insegnamento teorico e di addestramento pratico,
nonché le modalità di nomina della commissione esaminatrice e di espletamento
dell'esame finale. I predetti corsi sono svolti dalle Aziende sanitarie e dalle
altre strutture sanitarie pubbliche e private autorizzate dalle regioni.
8.
Fino a quando non si procederà ai sensi del comma 7, per l'operatore
socio-sanitario restano confermate le disposizioni di cui all'accordo
intervenuto il 22 febbraio 2001 in sede di Conferenza Stato - Regioni tra il
Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con la stessa procedura
e' disciplinata, per l'operatore socio-sanitario la formazione complementare in
assistenza sanitaria che consente a detto operatore di collaborare con
l'infermiere o con l'ostetrica e di svolgere autonomamente alcune attività
assistenziali in base all'organizzazione dell'unita' funzionale di appartenenza
e conformemente alle direttive del responsabile dell'assistenza infermieristica
od ostetrica o sotto la sua supervisione.
9. Il conseguimento del master di
primo livello di tipo specialistico in Scienze infermieristiche, organizzato
dalle università ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto del Ministro
dell'università' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.
509, costituisce titolo valutabile ai fini della carriera.
10. I diplomi
conseguiti dagli infermieri in base alla normativa precedente all'istituzione
dei corsi di laurea in infermieristica e che abbiano consentito l'iscrizione
agli albi professionali IPASVI, sono validi ai fini dell'accesso ai corsi di
laurea specialistica in Scienze infermieristiche, ai master ed agli altri corsi
di formazione post-base attivati dalle università. All'articolo 1, comma 1,
della legge 2 agosto 1999, n. 264, alla lettera a), dopo la parola"architettura"
sono inserite le seguenti: "ai corsi di laurea specialistica delle professioni
sanitarie,".
11. In ogni caso restano fermi i vincoli finanziari previsti
dall'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome dell'8 agosto
2001.
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il
presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 novembre
2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Sirchia,
Ministro della salute
Frattini, Ministro della funzione pubblica
La
Loggia, Ministro per gli affari regionali
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il
Guardasigilli: Castelli