
Legge 31 dicembre 1996, n. 675
Tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
pubblicata sulla G.
U. n. 5 dell'8 gennaio 1997 - Supplemento Ordinario n. 3
CAPO
I
PRINCIPI GENERALI Art. 1.
(Finalita' e definizioni).
1. La
presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel
rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali, nonche' della dignita' delle
persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identita'
personale; garantisce altresi' i diritti delle persone giuridiche e di ogni
altro ente o associazione.
2. Ai fini della presente legge si intende:
a)
per "banca di dati", qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o
piu' unita' dislocate in uno o piu' siti, organizzato secondo una pluralita' di
criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;
b) per "trattamento",
qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di
mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la
registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la
modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione
e la distruzione di dati;
c) per "dato personale", qualunque informazione
relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati
o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra
informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
d) per
"titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione
e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in
ordine alle finalita' ed alle modalita' del trattamento di dati personali, ivi
compreso il profilo della sicurezza;
e) per "responsabile", la persona
fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro
ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati
personali;
f) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica,
l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
g) per
"comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o piu' soggetti
determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante 1a loro
messa a disposizione o consultazione;
h) per "diffusione", il dare conoscenza
dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante
la loro messa a disposizione o consultazione;
i) per "dato anonimo", il dato
che in origine, o a seguito di trattamento, non puo' essere associato ad un
interessato identificato o identificabile;
l) per "blocco", la conservazione
di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del
trattamento;
m) per "Garante", l'autorita' istituita ai sensi dell'articolo
30.
Art. 2.
(Ambito di applicazione).
1. La presente legge si applica
al trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel territorio dello
Stato.
Art. 3.
(Trattamento di dati per fini esclusivamente
personali).
1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche
per fini esclusivamente personali non e' soggetto all'applicazione della
presente legge, sempreche' i dati non siano destinati ad una comunicazione
sistematica o alla diffusione.
2. Al trattamento di cui al comma 1 si
applicano in ogni caso le disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui
all'articolo 15, nonche' le disposizioni di cui agli articoli 18 e 36.
Art.
4.
(Particolari trattamenti in ambito pubblico).
1. La presente legge non
si applica al trattamento di dati personali effettuato:
a) dal Centro
elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, come
modificato dall'articolo 43, comma 1, della presente legge, ovvero sui dati
destinati a confluirvi in base alla legge, nonche' in virtu' dell'accordo di
adesione alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, reso
esecutivo con legge 30 settembre 1993, n. 388;
b) dagli organismi di cui agli
articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti
da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge;
c)
nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo IV del libro
decimo del codice di procedura penale e al regio decreto 18 giugno 1931, n. 778,
e successive modificazioni, o, in base alla legge, nell'ambito del servizio dei
carichi pendenti nella materia penale;
d) in attuazione dell'articolo
371-bis, comma 3, del codice di procedura penale o, per ragioni di giustizia,
nell'ambito di uffici giudiziari, del Consiglio superiore della magistratura e
del Ministero di grazia e giustizia;
e) da altri soggetti pubblici per
finalita' di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o
repressione dei reati, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano
specificamente il trattamento.
2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si
applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31,
32, commi 6 e 7, e 36, nonche', fatta eccezione per i trattamenti di cui alla
lettera b) del comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 34.
Art.
5.
(Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici).
1.
Il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici o
comunque automatizzati e' soggetto alla medesima disciplina prevista per il
trattamento effettuato con l'ausilio di tali mezzi.
Art. 6.
(Trattamento
di dati detenuti all'estero).
1. Il trattamento nel territorio dello Stato di
dati personali detenuti all'estero e' soggetto alle disposizioni della presente
legge.
2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un trasferimento
di dati personali fuori dal territorio nazionale si applicano in ogni caso le
disposizioni dell'articolo 28.
CAPO II
OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL
TRATTAMENTO
Art. 7.
(Notificazione).
1. Il titolare che intenda
procedere ad un trattamento di dati personali soggetto al campo di applicazione
della presente legge e' tenuto a darne notificazione al Garante.
2. La
notificazione e' effettuata preventivamente ed una sola volta, a mezzo di
lettera raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione,
a prescindere dal numero delle operazioni da svolgere, nonche' dalla durata del
trattamento e puo' riguardare uno o piu' trattamenti con finalita' correlate.
Una nuova notificazione e' richiesta solo se muta taluno degli elementi indicati
nel comma 4 e deve precedere l'effettuazione della variazione.
3. La
notificazione e' sottoscritta dal notificante e dal responsabile del
trattamento.
4. La notificazione contiene:
a) il nome, la denominazione o
la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare;
b) le
finalita' e modalita' del trattamento;
c) la natura dei dati, il luogo ove
sono custoditi e le categorie di interessati cui i dati si riferiscono;
d)
l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
e) i trasferimenti di
dati previsti verso Paesi non appartenenti all'Unione europea o, qualora
riguardino taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, fuori del territorio
nazionale;
f) una descrizione generale che permetta di valutare l'adeguatezza
delle misure tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza dei dati;
g)
l'indicazione della banca di dati o delle banche di dati cui si riferisce il
trattamento, nonche' l'eventuale connessione con altri trattamenti o banche di
dati, anche fuori dal territorio nazionale;
h) il nome, la denominazione o la
ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile; in
mancanza di tale indicazione si considera responsabile il notificante;
i) la
qualita' e la legittimazione del notificante.
5. I soggetti tenuti ad
iscriversi o che devono essere annotati nel registro delle imprese di cui
all'articolo 2188 del codice civile, nonche' coloro che devono fornire le
informazioni di cui all'articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre
1993, n. 580, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
possono effettuare la notificazione per il tramite di queste ultime, secondo le
modalita' stabilite con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. I
piccoli imprenditori e gli artigiani possono effettuare la notificazione anche
per il tramite delle rispettive rappresentanze di categoria; gli iscritti agli
albi professionali anche per il tramite dei rispettivi ordini professionali.
Resta in ogni caso ferma la disposizione di cui al comma 3.
Art.
8.
(Responsabile).
1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato
tra soggetti che per esperienza, capacita' ed affidabilita', forniscano idonea
garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
2. Il
responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal
titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale
osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati
responsabili piu' soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
4. I
compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per
iscritto.
5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati
personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del
responsabile.
CAPO III
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sezione
I
Raccolta e requisiti dei dati
Art. 9.
(Modalita' di raccolta e
requisiti dei dati personali).
1. I dati personali oggetto di trattamento
devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b)
raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed
utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con
tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti,
completi e non eccedenti rispetto alle finalita' per le quali sono raccolti o
successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta
l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati.
Art. 10.
(Informazioni rese al momento detta
raccolta).
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati
personali devono essere previamente informati per iscritto circa:
a) le
finalita' e le modalita' del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la
natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le
conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le
categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di
diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13;
f) il
nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la
sede del titolare e, se designato, del responsabile.
2. L'informativa di cui
al comma 1 puo' non comprendere gli elementi gia' noti alla persona che fornisce
i dati o la cui conoscenza puo' ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche
ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalita' di cui
agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d).
3. Quando i
dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al
comma 1 e' data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o,
qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa
all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero rivela, a
giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati
in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresi', quando i dati
sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo
38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in
sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Sezione II
Diritti dell'interessato del trattamento dei dati
Art.
11.
(Consenso).
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o
di enti pubblici economici e' ammesso solo con il consenso espresso
dell'interessato.
2. Il consenso puo' riguardare l'intero trattamento ovvero
una o piu' operazioni dello stesso.
3. Il consenso e' validamente prestato
solo se e' espresso liberamente e in forma specifica e documentata per iscritto,
e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 10.
Art. 12.
(Casi di esclusione del consenso).
1. Il consenso non e'
richiesto quando il trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base
ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) e' necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un
contratto del quale e' parte l'interessato o per l'acquisizione di informative
precontrattuali attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento
di un obbligo legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri,
elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;
d) e' finalizzato
unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e si tratta di dati
anonimi;
e) e' effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e
per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita', nel rispetto del codice
di deontologia di cui all'articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo
svolgimento di attivita' economiche raccolti anche ai fini indicati
nell'articolo 13, comma 1, lettera e), nel rispetto della vigente normativa in
materia di segreto aziendale e industriale;
g) e' necessario per la
salvaguardia della vita o dell'incolumita' fisica dell'interessato o di un
terzo, nel caso in cui l'interessato non puo' prestare il proprio consenso per
impossibilita' fisica, per incapacita' di agire o per incapacita' di intendere o
di volere;
h) e' necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di
cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al
loro perseguimento.
Art. 13.
(Diritti dell'interessato).
1. In
relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:
a) di
conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo 31, comma
1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b)
di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e
h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza
ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma
intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonche' della logica e
delle finalita' su cui si basa il trattamento; la richiesta puo' essere
rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore
di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o
il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non
e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la
rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei
dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato:
d) di opporsi, in tutto o in
parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in
tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a
fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non
oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilita' di
esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al
comma 1, lettera c), numero 1), puo' essere chiesto all'interessato, ove non
risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese,
non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalita' ed entro
i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
3. I
diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone
decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4.
Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato puo' conferire, per
iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano
ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di
giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
Art. 14.
(Limiti
all'esercizio dei diritti).
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1,
lettere c) e d), non possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti di
dati personali raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3
maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991,
n. 197, e successive modificazioni;
b) in base alle disposizioni del
decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;
c) da Commissioni
parlamentari di inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della
Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici
economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalita'
inerenti la politica monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il
controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari nonche' la
tutela della loro stabilita';
e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera
h), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per
lo svolgimento delle investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui alla
medesima lettera h).
2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su
segnalazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera d),
esegue i necessari accertamenti nei modi di cui all'articolo 32, commi 6 e 7, e
indica le necessarie modificazioni ed integrazioni, verificandone l'attuazione.
Sezione III
Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilit
dei dati e risarcimento del danno
Art. 15.
(Sicurezza dei dati).
1. I
dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati,
anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla
natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da
ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di
sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati
stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non
conforme alle finalita' della raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da
adottare in via preventiva sono individuate con regolamento emanato con decreto
del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e
giustizia, sentiti l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione
e il Garante.
3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate,
entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e
successivamente con cadenza almeno biennale, con successivi regolamenti emanati
con le modalita' di cui al medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica
del settore e all'esperienza maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai
dati trattati dagli organismi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono
stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con l'osservanza
delle norme che regolano la materia.
Art. 16.
(Cessazione del trattamento
dei dati).
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei
dati, il titolare deve notificare preventivamente al Garante la loro
destinazione.
2. I dati possono essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad
altro titolare purche' destinati ad un trattamento per finalita' analoghe agli
scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente
personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.
3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera b)
del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati
personali e' nulla ed e' punita ai sensi dell'articolo 39, comma 1.
Art.
17.
(Limiti all'utilizzabilita' di dati personali).
1. Nessun atto o
procedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del
comportamento umano puo' essere fondato unicamente su un trattamento
automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalita'
dell'interessato.
2. L'interessato puo' opporsi ad ogni altro tipo di
decisione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1 del presente
articolo, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d) salvo che la decisione
sia stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un
contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base di
adeguate garanzie individuate dalla legge.
Art. 18.
(Danni cagionati per
effetto del trattamento di dati personali).
1. Chiunque cagiona danno ad
altri per effetto del trattamento di dati personali e' tenuto al risarcimento ai
sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
Sezione IV
Comunicazione e
diffusione dei dati
Art. 19.
(Incaricati del trattamento).
1. Non si
considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone
incaricate per iscritto di compiere le operazioni del trattamento dal titolare o
dal responsabile, e che operano sotto la loro diretta autorita'.
Art.
20.
(Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati).
1. La
comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di privati e di enti
pubblici economici sono ammesse:
a) con il consenso espresso
dell'interessato;
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti
o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalita' che
le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilita' e
pubblicita';
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria;
d) nell'esercizio della
professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative
finalita', nei limiti al diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza ed
in particolare dell'essenzialita' dell'informazione riguardo a fatti di
interesse pubblico e nel rispetto del codice di deontologia di cui all'articolo
25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attivita' economiche, nel
rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e
industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o
dell'incolumita' fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui
l'interessato non puo' prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica,
per incapacita' di agire o per incapacita' di intendere o di volere;
g)
limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai fini dello
svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla lettera e) del presente
comma, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per
il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
h) limitatamente
alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell'ambito dei gruppi bancari
di cui all'articolo 60 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonche'
tra societa' controllate e societa' collegate ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile, i cui trattamenti con finalita' correlate sono stati notificati
ai sensi dell'articolo 7, comma 2, per il perseguimento delle medesime finalita'
per le quali i dati sono stati raccolti.
2. Alla comunicazione e alla
diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti
pubblici economici, si applicano le disposizioni dell'articolo 27.
Art.
21.
(Divieto di comunicazione e diffusione).
1. Sono vietate la
comunicazione e la diffusione di dati personali per finalita' diverse da quelle
indicate nella notificazione di cui all'articolo 7.
2. Sono altresi' vietate
la comunicazione e la diffusione di dati personali dei quali sia stata ordinata
la cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo di tempo indicato
nell'articolo 9, comma 1, lettera e).
3. Il Garante puo' vietare la
diffusione di taluno dei dati relativi a singoli soggetti, od a categorie di
soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto con rilevanti interessi
della collettivita'. Contro il divieto puo' essere proposta opposizione ai sensi
dell'articolo 29, commi 6 e 7.
4. La comunicazione e la diffusione dei dati
sono comunque permesse:
a) qualora siano necessarie per finalita' di ricerca
scientifica o di statistica e si tratti di dati anonimi;
b) quando siano
richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), d) ed e), per
finalita' di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o
repressione di reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
CAPO IV
TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI
Art. 22.
(Dati
sensibili).
1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto
di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa
autorizzazione del Garante.
2. Il Garante comunica la decisione adottata
sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la
mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione,
ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante puo'
prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare
del trattamento e' tenuto ad adottare.
3. Il trattamento dei dati indicati
al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici,
e' consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale
siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e
le rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite.
4. I dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono essere oggetto
di trattamento previa autorizzazione del Garante, qualora il trattamento sia
necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere in sede
giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato, sempre che i
dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e
gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito
codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalita' di cui
all'articolo 31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'articolo
43, comma 2.
Art. 23.
(Dati inerenti alla salute).
1. Gli esercenti le
professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possono, anche senza
l'autorizzazione del Garante, trattare i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per il
perseguimento di finalita' di tutela dell'incolumita' fisica e della salute
dell'interessato. Se le medesime finalita' riguardano un terzo o la
collettivita', in mancanza del consenso dell'interessato, il trattamento puo'
avvenire previa autorizzazione del Garante.
2. I dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato solo per il
tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare.
3.
L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata, salvi i casi di particolare
urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanita'. E' vietata la comunicazione
dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con l'autorizzazione.
4. La
diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e' vietata, salvo nel
caso in cui sia necessaria per finalita' di prevenzione, accertamento o
repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
Art. 24.
(Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo 686 del
codice di procedura penale).
1. Il trattamento di dati personali idonei a
rivelare provvedimenti di cui all'articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3,
del codice di procedura penale, e' ammesso soltanto se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti
finalita' di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le
precise operazioni autorizzate.
Art. 25.
(Trattamento di dati particolari
nell'esercizio della professione di giornalista).
1. Salvo che per i dati
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il consenso
dell'interessato non e' richiesto quando il trattamento dei dati di cui
all'articolo 22 e' effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e
per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita', nei limiti del diritto
di cronaca, ed in particolare dell'essenzialita' dell'informazione riguardo a
fatti di interesse pubblico. Al medesimo trattamento, non si applica il limite
previsto per i dati di cui all'articolo 24. Nei casi previsti dal presente
comma, il trattamento svolto in conformita' del codice di cui ai commi 2 e 3
puo' essere effettuato anche senza l'autorizzazione del Garante.
2. Il
Garante promuove, nei modi di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h),
l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, di un
apposito codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui al comma
1 del presente articolo, effettuato nell'esercizio della professione di
giornalista, che preveda misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati
rapportate alla natura dei dati. Nella fase di formazione del codice, ovvero
successivamente, il Garante prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia
degli interessati, che il Consiglio e' tenuto a recepire.
3. Ove entro sei
mesi dalla proposta del Garante il codice di deontologia di cui al comma 2 non
sia stato adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, esso e'
adottato in via sostitutiva dal Garante ed e' efficace sino alla adozione di un
diverso codice secondo la procedura di cui al comma 2. In caso di violazione
delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante puo' vietare
il trattamento ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera l).
4. Nel codice
di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altresi', prescrizioni concernenti i dati
personali diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24.
Art.
26.
(Dati concernenti persone giuridiche).
1. Il trattamento nonche' la
cessazione del trattamento di dati concernenti persone giuridiche, enti o
associazioni non sono soggetti a notificazione.
2. Ai dati riguardanti
persone giuridiche, enti o associazioni non si applicano le disposizioni
dell'articolo 28.
CAPO V
TRATTAMENTI SOGGETTI A REGIME SPECIALE
Art.
27.
(Trattamento da parte di soggetti pubblici).
1. Salvo quanto previsto
al comma 2, il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici, e' consentito soltanto per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai
regolamenti.
2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici, dei dati trattati sono ammesse quando siano
previste da norme di legge o di regolamento, o risultino comunque necessarie per
lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale ultimo caso deve esserne
data previa comunicazione nei modi di cui all'articolo 7, commi 2 e 3 al Garante
che vieta, con procedimento motivato, la comunicazione o la diffusione se
risultano violate le disposizioni della presente legge.
3. La comunicazione
e la diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici a privati o a
enti pubblici economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o di
regolamento.
4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono
attuati nel pieno rispetto delle disposizioni della presente legge.
Art.
28.
(Trasferimento di dati personali all'estero).
1. Il trasferimento
anche temporaneo fuori del territorio nazionale, con qualsiasi forma o mezzo, di
dati personali oggetto di trattamento deve essere previamente notificato al
Garante, qualora sia diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea
o riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
2. Il trasferimento
puo' avvenire soltanto dopo quindici giorni dalla data della notificazione; il
termine e' di venti giorni qualora il trasferimento riguardi taluno dei dati di
cui agli articoli 22 e 24.
3. Il trasferimento e' vietato qualora
l'ordinamento dello Stato di destinazione o di transito dei dati non assicuri un
livello di tutela delle persone adeguato ovvero, se si tratta dei dati di cui
agli articoli 22 e 24, di grado pari a quello assicurato dall'ordinamento
italiano. Sono valutate anche le modalita' del trasferimento e dei trattamenti
previsti, le relative finalita', la natura dei dati e le misure di sicurezza.
4. Il trasferimento e' comunque consentito qualora:
a) l'interessato
abbia manifestato il proprio consenso espresso ovvero, se il trasferimento
riguarda taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, in forma scritta;
b)
sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale
e' parte l'interessato o per l'acquisizione di informative precontrattuali
attivate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per la conclusione o per
l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato;
c) sia
necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato
con legge o con regolamento, ovvero specificato ai sensi degli articoli 22,
comma 3, e 24, se il trasferimento riguarda taluno dei dati ivi previsti;
d)
sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui
all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente
per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento;
e) sia necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumita' fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui
l'interessato non puo' prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica,
per incapacita' di agire o per incapacita' di intendere o di volere;
f) sia
effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti
amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un
pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con
l'osservanza delle norme che regolano la materia;
g) sia autorizzato dal
Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato, prestate
anche con un contratto.
5. Contro il divieto di cui al comma 3 del presente
articolo puo' essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e
7.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al
trasferimento di dati personali effettuato nell'esercizio della professione di
giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita'.
7. La
notificazione di cui al comma 1 del presente articolo e' effettuata ai sensi
dell'articolo 7 ed e' annotata in apposita sezione del registro previsto
dall'articolo 31, comma 1, lettera a). La notificazione puo' essere effettuata
con un unico atto unitamente a quella prevista dall'articolo 7.
CAPO
VII
GARANTE PER LA TUTELA DELLE PERSONALE E DI ALTRI SOGGETTI
RISPETTO AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 30.
(Istituzione del Garante).
1.
E' istituito il Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali.
2. Il Garante opera in piena autonomia e
con indipendenza di giudizio e di valutazione.
3. Il Garante e' organo
collegiale costituito da quattro membri, eletti due dalla Camera dei deputati e
due dal Senato della Repubblica con voto limitato. Essi eleggono nel loro ambito
un presidente, il cui voto prevale in caso di parita'. I membri sono scelti tra
persone che assicurino indipendenza e che siano esperti di riconosciuta
competenza nelle materie del diritto o dell'informatica, garantendo la presenza
di entrambe le qualificazioni.
4. Il presidente e i membri durano in carica
quattro anni e non possono essere confermati per piu' di una volta; per tutta la
durata dell'incarico il presidente e i membri non possono esercitare, a pena di
decadenza, alcuna attivita' professionale o di consulenza, ne' essere
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ne' ricoprire cariche
elettive.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i
membri sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o
magistrati in attivita' di servizio; se professori universitari di ruolo, sono
collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.
Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non puo' essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennita' di funzione non eccedente, nel
massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di
cassazione. Ai membri compete un'indennita' di funzione non eccedente, nel
massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennita'
di funzione sono determinate, con il regolamento di cui all'articolo 33, comma
3, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari
stanziamenti.
Art. 31.
(Compiti del Garante).
1. Il Garante ha il
compito di:
a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti sulla
base delle notificazioni ricevute;
b) controllare se i trattamenti sono
effettuati nel rispetto delle norme di legge e di regolamento e in conformita'
alla notificazione;
c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le
modificazioni opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle
disposizioni vigenti;
d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli
interessati o delle associazioni che li rappresentano, relativi ad inosservanze
di legge o di regolamento, e provvedere sui ricorsi presentati ai sensi
dell'articolo 29;
e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai
regolamenti;
f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di un
trattamento;
g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili
d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue
funzioni;
h) promuovere nell'ambito delle categorie interessate,
nell'osservanza del principio di rappresentativita', la sottoscrizione di codici
di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la
conformita' alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni
di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il
rispetto;
i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la
materia e delle relative finalita', nonche' delle misure di sicurezza dei dati
di cui all'articolo 15;
l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei
dati o disporne il blocco quando, in considerazione della natura dei dati o,
comunque, delle modalita' del trattamento o degli effetti che esso puo'
determinare, vi e' il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio
rilevante per uno o piu' interessati;
m) segnalare al Governo l'opportunita'
di provvedimenti normativi richiesti dall'evoluzione del settore;
n)
predisporre annualmente una relazione sull'attivita' svolta e sullo stato di
attuazione della presente legge, che e' trasmessa al Parlamento e al Governo
entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce;
o) curare
l'attivita' di assistenza indicata nel capitolo IV della Convenzione n. 108
sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di
carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva
con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorita' designata ai fini della
cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione
medesima;
p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui all'articolo 4 e
verificare, anche su richiesta dell'interessato, se rispondono ai requisiti
stabiliti dalla legge o dai regolamenti.
2. Il Presidente del Consiglio dei
ministri e ciascun ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione
delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere
sulle materie disciplinate dalla presente legge.
3. Il registro di cui al
comma 1, lettera a), del presente articolo, e' tenuto nei modi di cui
all'articolo 33, comma 5. Entro il termine di un anno dalla data della sua
istituzione, il Garante promuove opportune intese con le province ed
eventualmente con altre pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la
consultazione del registro mediante almeno un terminale dislocato su base
provinciale, preferibilmente nell'ambito dell'ufficio per le relazioni con il
pubblico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni.
4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera
l), del presente articolo, puo' essere proposta opposizione ai sensi
dell'articolo 29, commi 6 e 7.
5. Il Garante e l'Autorita' per l'informatica
nella pubblica amministrazione cooperano tra loro nello svolgimento dei
rispettivi compiti; a tal fine, invitano il presidente o un suo delegato membro
dell'altro organo a partecipare alle riunioni prendendo parte alla discussione
di argomenti di comune interesse iscritti all'ordine del giorno; possono
richiedere, altresi', la collaborazione di personale specializzato addetto
all'altro organo.
6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei
rapporti tra il Garante e le autorita' di vigilanza competenti per il settore
creditizio, per le attivita' assicurative e per la radiodiffusione e l'editoria.
Art. 32.
(Accertamenti e controlli).
1. Per l'espletamento dei propri
compiti il Garante puo' richiedere al responsabile, al titolare, all'interessato
o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.
2. Il
Garante, qualora ne ricorra la necessita' ai fini del controllo del rispetto
delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, puo' disporre
accessi alle banche di dati o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si
svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili
al medesimo controllo, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di
altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono
disposti previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per
territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede senza
ritardo sulla richiesta del Garante, con decreto motivato; le relative modalita'
di svolgimento sono individuate con il regolamento di cui all'articolo 33, comma
3.
4. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a farli eseguire.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 220 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
6. Per i trattamenti di cui agli
articoli 4 e 14, comma 1, gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un
membro designato dal Garante. Se il trattamento non risulta conforme alle
disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al
responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica
l'attuazione. Se l'accertamento e' stato richiesto dall'interessato, a
quest'ultimo e' fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, salvo
che ricorrano i motivi di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 1 aprile
1981, n. 121, come sostituito dall'articolo 42, comma 1, della presente legge, o
motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.
7. Gli accertamenti di cui al
comma 6 non sono delegabili. Qualora risulti necessario in ragione della
specificita' della verifica, il membro designato puo' farsi assistere da
personale specializzato che e' tenuto al segreto ai sensi dell'articolo 33,
comma 6. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalita' tali
da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai membri del
Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un
numero delimitato di addetti al relativo ufficio, individuati dal Garante sulla
base di criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. Per
gli accertamenti relativi agli organismi e ai dati di cui all'articolo 4, comma
1, lettera b), il membro designato prende visione degli atti e dei documenti
rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante .
Art.
33.
(Ufficio del Garante).
1. Alle dipendenze del Garante e' posto un
ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche,
collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui
servizio presso il medesimo ufficio e' equiparato ad ogni effetto di legge a
quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo
contingente e' determinato in misura non superiore a quarantacinque unita', su
proposta del Garante medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica,
entro novanta giorni dalla data di elezione del Garante.
2. Le spese di
funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato
a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione
finanziaria e' soggetto al controllo della Corte dei conti.
3. Le norme
concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del Garante,
nonche' quelle dirette a disciplinare la riscossione dei diritti di segreteria e
la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita'
generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito
il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e dell'interno, e su
parere conforme del Garante stesso. Nel medesimo regolamento sono altresi'
previste le norme concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui
all'articolo 29, commi da 1 a 5, secondo modalita' tali da assicurare, nella
speditezza del procedimento medesimo, il pieno rispetto del contraddittorio tra
le parti interessate, nonche' le norme volte a precisare le modalita' per
l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 13, nonche' della notificazione di
cui all'articolo 7, per via telematica o mediante supporto magnetico o lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o altro idoneo sistema. Il parere del
Consiglio di Stato sullo schema di regolamento e' reso entro trenta giorni dalla
ricezione della richiesta; decorso tale termine il regolamento puo' comunque
essere emanato.
4. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei
problemi lo richiedano, il Garante puo' avvalersi dell'opera di consulenti, i
quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali.
5. Per
l'espletamento dei propri compiti, l'ufficio del Garante puo' avvalersi di
sistemi automatizzati ad elaborazione informatica e di strumenti telematici
propri ovvero, salvaguardando le garanzie previste dalla presente legge,
appartenenti all'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione o,
in caso di indisponibilita', ad enti pubblici convenzionati.
6. Il personale
addetto all'ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su tutto
cio' di cui siano venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in
ordine a banche di dati e ad operazioni di trattamento.
CAPO
VIII
SANZIONI
Art. 34.
(Omessa o infedele notificazione).
1.
Chiunque, essendovi tenuto, non provvede alle notificazioni prescritte dagli
articoli 7 e 28, ovvero indica in esse notizie incomplete o non rispondenti al
vero, e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Se il fatto concerne
la notificazione prevista dall'articolo 16, comma 1, la pena e' della reclusione
sino ad un anno.
Art. 35.
(Trattamento illecito di dati personali).
1.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarne per
se' o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento
di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 11, 20 e 27,
e' punito con la reclusione sino a due anni o, se il fatto consiste nella
comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni.
2.
Salvo che il fatto costituisca piu grave reato, chiunque, al fine di trarne per
se' o per altri profitto o di recare ad altri un danno, comunica o diffonde dati
personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 21, 22, 23 e 24,
ovvero del divieto di cui all'articolo 28, comma 3, e' punito con la reclusione
da tre mesi a due anni.
3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva
nocumento, la reclusione e' da uno a tre anni.
Art. 36.
(Omessa adozione
di misure necessarie alla sicurezza dei dati).
1. Chiunque, essendovi tenuto,
omette di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati
personali, in violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e
3 dell'articolo 15, e' punito con la reclusione sino ad un anno. Se dal fatto
deriva nocumento, la pena e' della reclusione da due mesi a due anni.
2. Se
il fatto di cui al comma 1 e' commesso per colpa si applica la reclusione fino
ad un anno.
Art. 37.
(Inosservanza dei provvedimenti del Garante).
1.
Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai
sensi dell'articolo 22, comma 2, o dell'articolo 29, commi 4 e 5, e' punito con
la reclusione da tre mesi a due anni.
Art. 38.
(Pena accessoria).
1.
La condanna per uno dei delitti previsti dalla presente legge importa la
pubblicazione della sentenza.
Art. 39.
(Sanzioni amministrative).
1.
Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti
dal Garante ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 32, comma 1, e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei
milioni.
2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 23,
comma 2, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquecentomila a lire tre milioni.
3. L'organo competente a ricevere
il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente articolo e' il Garante.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni.
CAPO IX
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI ED ABROGAZIONE
Art. 40.
(Comunicazioni al
Garante).
1. Copia dei procedimenti emessi dall'autorita' giudiziaria in
relazione a quanto previsto dalla presente legge e dalla legge 23 dicembre 1993,
n. 547, e' trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.
Art.
41.
(Disposizioni transitorie).
1. Fermo restando l'esercizio dei diritti
di cui agli articoli 13 e 29, le disposizioni della presente legge che
prescrivono il consenso dell'interessato non si applicano in riferimento ai dati
personali raccolti precedentemente alla data di entrata in vigore della legge
stessa, o il cui trattamento sia iniziato prima di tale data. Resta salva
l'applicazione delle disposizioni relative alla comunicazione e alla diffusione
dei dati prevista dalla presente legge.
2. Per i trattamenti di dati
personali iniziati prima della data di entrata in vigore della presente legge o
nei novanta giorni successivi a tale data, le notificazioni prescritte dagli
articoli 7 e 28 devono essere effettuate entro il termine di sei mesi dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui all'articolo 33,
comma 1, ovvero, per i trattamenti di cui all'articolo 5 riguardanti dati
diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, entro il 31 gennaio 1998.
3.
Le misure minime di sicurezza di cui all'articolo 15, comma 2, devono essere
adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del
regolamento ivi previsto. Fino al decorso di tale termine, i dati personali
devono essere custoditi in maniera tale da evitare un incremento dei rischi di
cui all'articolo 15, comma 1.
4. Le misure di cui all'articolo 15, comma 3,
devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore dei regolamenti ivi previsti.
5. Nei dodici mesi successivi alla data
di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti dei dati di cui
all'articolo 22, comma 3, ad opera di soggetti pubblici, esclusi gli enti
pubblici economici, e all'articolo 24, possono essere proseguiti anche in
assenza delle disposizioni di legge ivi indicate, previa comunicazione al
Garante.
6. In sede di prima applicazione della presente legge, fino alla
elezione del Garante ai sensi dell'articolo 30, le funzioni del Garante sono
svolte dal presidente dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione, fatta eccezione per l'esame dei ricorsi di cui all'articolo 29.
7. Le disposizioni della presente legge che prevedono un'autorizzazione del
Garante si applicano, limitatamente alla medesima autorizzazione, a decorrere
dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 42.
(Modifiche a disposizioni vigenti).
1. L'articolo 10
della legge 1 aprile 1981, n. 121, e' sostituito dal seguente:
"ART. 10. -
(Controlli). - 1. Il controllo sul Centro elaborazione dati e' esercitato dal
Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. I
dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere
utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso
l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7,
fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura
penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo
viene rilevata l'erroneita' o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o
l'illegittimita' del loro trattamento, l'autorita' procedente ne da' notizia al
Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati puo'
chiedere all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la
conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro
comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in
violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro
cancellazione o trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari
accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre venti giorni dalla
richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio puo' omettere di provvedere
sulla richiesta se cio' puo' pregiudicare azioni od operazioni a tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della
criminalita', dandone informazione al Garante per la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
5. Chiunque viene
a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche
in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di
regolamento, puo' chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del
trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica,
l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati
medesimi. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del
codice di procedura civile".
2. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e' sostituito dal seguente:
"1. E'
istituita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione,
denominata "Autorita'" ai fini del presente decreto; tale Autorita' opera in
piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione".
3. Il
comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e'
sostituito dal seguente:
"1. Le norme concernenti l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorita', l'istituzione del ruolo del personale, il relativo
trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento delle carriere, nonche' la
gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto, anche in deroga
alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato, sono adottate con
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
del tesoro e su parere conforme dell'Autorita' medesima. Il parere del Consiglio
di Stato sullo schema di regolamento e' reso entro trenta giorni dalla ricezione
della richiesta, decorsi i quali il regolamento puo' comunque essere emanato. Si
applica il trattamento economico previsto per il personale del Garante per
l'editoria e la radiodiffusione ovvero dell'organismo che dovesse subentrare
nelle relative funzioni, fermo restando il limite massimo complessivo di
centocinquanta unita'. Restano altresi' fermi gli stanziamenti dei capitoli di
cui al comma 2, cosi' come determinati per il 1995 e tenendo conto dei limiti di
incremento previsti per la categoria IV per il triennio 1996-1998".
4. Negli
articoli 9, comma 2, e 10, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, le
parole: "Garante per la protezione dei dati" sono sostituite dalle seguenti:
"Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali".
Art. 43.
(Abrogazioni).
1. Sono abrogate le
disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con la presente legge e, in
particolare, il quarto comma dell'articolo 8 ed il quarto comma dell'articolo 9
della legge 1 aprile 1981, n. 121. Entro sei mesi dalla data di emanazione del
decreto di cui all'articolo 33, comma 1, della presente legge, il Ministro
dell'interno trasferisce all'ufficio del Garante il materiale informativo
raccolto a tale data in attuazione del citato articolo 8 della legge n. 121 del
1981.
2. Restano ferme le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, nonche', in quanto compatibili, le disposizioni della
legge 5 giugno 1990, n. 135, e successive modificazioni, del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322, nonche' le vigenti norme in materia di accesso ai
documenti amministrativi ed agli archivi di Stato. Restano altresi' ferme le
disposizioni di legge che stabiliscono divieti o limiti piu' restrittivi in
materia di trattamento di taluni dati personali.
3. Per i trattamenti di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera e), della presente legge, resta fermo l'obbligo
di conferimento di dati ed informazioni di cui all'articolo 6, primo comma,
lettera a), della legge 1 aprile 1981, n. 121.
CAPO X
COPERTURA
FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE
Art. 44.
(Copertura finanziaria).
1.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8.029
milioni per il 1997 ed in lire 12.045 milioni a decorrere dal 1998, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando, per il 1997, quanto
a lire 4.553 milioni, l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari
esteri e, quanto a lire 3.476 milioni, l'accantonamento riguardante la
Presidenza del Consiglio dei ministri e, per gli anni 1998 e 1999, quanto a lire
6.830 milioni, le proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento riguardante
il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 5.215 milioni, le proiezioni
per gli stessi anni dell'accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio
dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 45.
(Entrata
in vigore).
1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per i trattamenti svolti senza
l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati che non riguardano
taluni dei dati di cui agli articoli 22 e 24, le disposizioni della presente
legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998. Fermo restando quanto
previsto dall'art. 9, comma 2 della legge 30 settembre 1993, n. 388, la presente
legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, limitatamente ai trattamenti di dati effettuati in
esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e alla nomina
del Garante.