D.M.
17 gennaio 1997, n.69 (1).
Regolamento
concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale
dell'assistente sanitario.
IL
MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto l'articolo 6,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23
ottobre 1992, n. 421», nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517;
Ritenuto che, in
ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di
individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi
profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico,
tecnico e della riabilitazione;
Ritenuto di
individuare con singoli provvedimenti le figure
professionali;
Ritenuto di
individuare la figura dell'assistente sanitario;
Visto il parere del
Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 15 maggio
1996;
Udito il parere del
Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 19 dicembre
1996;
Vista la nota, in
data 17 gennaio 1997 con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al
Presidente del Consiglio dei Ministri;
Adotta il seguente
regolamento:
1.1. È individuata
la figura professionale dell'assistente sanitario con il seguente profilo:
l'assistente sanitario è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma
universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è addetto
alla prevenzione, alla promozione ed alla educazione per la
salute.
2. L'attività
dell'assistente sanitario è rivolta alla persona, alla famiglia e alla
collettività; individua bisogni di salute e le priorità di intervento
preventivo, educativo e di recupero.
3. L'assistente
sanitario:
a) identifica i bisogni di salute sulla base dei dati
epidemiologici e socio-culturali, individua i fattori biologici e sociali di
rischio ed è responsabile dell'attuazione e della soluzione e degli interventi
che rientrano nell'ambito delle proprie competenze;
b) progetta, programma,
attua e valuta gli interventi di educazione alla salute in tutte le fasi della
vita della persona;
c) collabora alla definizione delle metodologie di
comunicazione, ai programmi ed a campagne per la promozione e l'educazione
sanitaria;
d) concorre alla formazione e all'aggiornamento degli operatori
sanitari e scolastici per quanto concerne la metodologia dell'educazione
sanitaria;
e) interviene nei programmi di pianificazione familiare e di
educazione sanitaria, sessuale e socio-affettiva;
f) attua interventi
specifici di sostegno alla famiglia, attiva risorse di rete anche in
collaborazione con i medici di medicina generale ed altri operatori sul
territorio e partecipa ai programmi di terapia per la famiglia;
g) sorveglia,
per quanto di sua competenza, le condizioni igienico-sanitarie nelle famiglie,
nelle scuole e nelle comunità assistite e controlla l'igiene dell'ambiente e del
rischio infettivo;
h) relaziona e verbalizza alle autorità competenti e
propone soluzioni operative;
i) opera nell'ambito dei Centri congiuntamente o
in alternativa con i Servizi di educazione alla salute, negli uffici di
relazione con il pubblico;
l) collabora, per quanto di sua competenza, agli
interventi di promozione ed educazione alla salute nelle scuole;
m) partecipa
alle iniziative di valutazione e miglioramento alla qualità delle prestazioni
dei servizi sanitari rilevando, in particolare, i livelli di gradimento da parte
degli utenti;
n) concorre alle iniziative dirette alla tutela dei diritti dei
cittadini con particolare riferimento alla promozione della salute;
o)
partecipa alle attività organizzate in forma dipartimentale, sia distrettuali
che ospedaliere, con funzioni di raccordo interprofessionale, con particolare
riguardo ai dipartimenti destinati a dare attuazione ai progetti-obiettivo
individuati dalla programmazione sanitaria nazionale, regionale e locale;
p)
svolge le proprie funzioni con autonomia professionale anche mediante l'uso di
tecniche e strumenti specifici;
q) svolge attività didattico - formativa e di
consulenza nei servizi, ove richiesta la sua competenza professionale;
r)
agisce sia individualmente sia in collaborazione con altri operatori sanitari,
sociali e scolastici, avvalendosi, ove necessario, dell'opera del personale di
supporto.
4. L'assistente
sanitario contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre
direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo
professionale.
5. L'assistente
sanitario svolge la sua attività in strutture pubbliche e private, in regime di
dipendenza o libero professionale.
2. 1. Il diploma
universitario dell'assistente sanitario, conseguito ai sensi dell'articolo 6,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (2), e successive
modificazioni, abilita all'esercizio della professione, previa iscrizione al
relativo albo professionale.
(1) Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1997
n. 72.
(2) Riportato alla voce
Sanità pubblica.