Riassunto
Il presente articolo intende affrontare i nodi dei ruoli direttivi e della
dirigenza infermieristica e l’impatto della normativa recente per la
professione, alla luce della firma, in data 10 febbraio 2004, del CCNL
integrativo del “CCNL dell’area della dirigenza ruoli sanitario,
professionale, tecnico ed amministrativo del SSN stipulato l’8 giugno
2000”.
Parole chiave: ruoli direttivi,
dirigenza infermieristica,
impatto della normativa
Premessa
La normativa sulla professione infermieristica ha avuto in Italia una forte
evoluzione che ha ridisegnato la figura infermieristica. Ma ci sono tre dati
di realtà critica incontestabili: il primo, è la difficoltà a tradurre la
vera autonomia nella quotidianità lavorativa, il secondo è la lentezza
nell’applicazione della più recente normativa all’interno delle aziende, il
terzo è rappresentato dall’inadeguatezza salariale collegata alle maggiori
responsabilità. Questi elementi, che hanno anche una connotazione culturale,
si riflettono negativamente sui ruoli direttivi e sulla dirigenza
infermieristica, che necessità sì di tempi d’evoluzione adeguati, ma anche
di una più attenta valorizzazione dal punto di vista della declinazione
interna aziendale e manageriale.
Dove siamo oggi
La Legge n. 251/2000 ha sancito chiaramente delle nuove possibilità, ma non
ha fissato nessun obbligo fermo e nessuna convenienza, perlomeno sui tempi
brevi (i soli lassi in cui i manager sono soliti ragionare, sia per i
ritorni economici sia d’immagine), per le Regioni e le aziende sanitarie che
vorranno applicarla. Anzi, considerata la scarsa univocità, potrebbe porre
le premesse per nuovi grossi conflitti. Non è vincolante nel disporre la
creazione di dirigenti infermieristici, limitandosi a vincolare il Governo
all’emanazione della relativa disciplina concorsuale, ed invitare le Regioni
all’istituzione, sempre che lo desiderino. Inoltre, se ben interpretiamo la
legge, ci pare che si ragioni più in termini di soppressione e
trasformazione di un numero equivalente di posti di dirigente sanitario,
cosa completamente irragionevole da un punto di vista manageriale in tempi
in cui si saluta la nascita di nuovi “ruoli” che non sono in sostituzione di
poteri vecchi.
Ancora sulla questione della dirigenza infermieristica, dopo il sì del
Senato del 25 Marzo 2004 al “progetto di riforma istituzionale” per la
devolution, alle Regioni sarà attribuita sempre più l’esclusività sulla
sanità. Quanto sopra potrebbe inficiare non poco la capacità d’indirizzo
unico centrale verso il livello locale, creando i presupposti per un
“diverso” riconoscimento regionale “di fatto” dei ruoli dirigenziali della
professione infermieristica.
Le “code” della dirigenza sanitaria non medica, appena approvate,
conterrebbero una sorpresa positiva: l’applicazione di quanto previsto dalla
Legge n. 251/2000 (capo III, art. 39), con l’istituzione della “qualifica
unica” di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche,
della riabilitazione e della professione ostetrica, inserito nell’area III
di contrattazione di cui al CCNQ del 25 novembre 1998. La copertura degli
oneri derivanti dall’attuazione del comma 2, è a carico dei bilanci delle
aziende, che vi provvederanno nella propria autonomia decisionale.
La disciplina concorsuale è però rimandata a data successiva con regolamento
ministeriale, con i requisiti previsti dall’art. 26 del Dlgs n. 165/2001 per
la dirigenza del Servizio sanitario nazionale (concorso pubblico per titoli
ed esami, diploma di laurea, cinque anni di anzianità di servizio
corrispondente nella medesima professionalità in cat. D o DS, ndr).
Di particolare rilevanza è l’art. 42, comma 4, che citando un “periodo
transitorio”, stabilisce come possono essere conferiti incarichi di
dirigente di cui al comma 1, triennali, provvisori e fiduciari, da parte
del Direttore Generale. Essi sono rinnovabili e sono assegnati attraverso
idonea procedura selettiva tra i candidati in possesso di esperienza e
qualificazione professionale predeterminati. I candidati devono avere almeno
il possesso: del diploma di dirigente dell’assistenza infermieristica
rilasciato dalle ex scuole dirette a fini speciali o di diploma di
formazione manageriale – conseguito in corsi di perfezionamento o similari,
rilasciato da Università o da altre istituzioni pubbliche od equiparate –
attestante un percorso formativo che – per contenuti e durata – sia ritenuto
idoneo come requisito dall’azienda; di esperienza professionale – non
inferiore a cinque anni di servizio a tempo indeterminato – maturata nella
cat. D, ivi compreso il livello economico DS, dello specifico professionale.
Tuttavia, in via provvisoria, l’incarico di cui al comma 1, può essere
conferito dalle aziende anche al personale già indicato nell’art. 7, comma 2
della Legge n. 251/2000 ed alle condizioni ivi previste per il coordinamento
della specifica area professionale di cui agli artt. 2, 3 e 4 della stessa
legge (cioè, ai sensi dell’art. 15-septies, comma 2, DLgs 30 Dicembre 1992,
n. 502, ndr).
Idem per quanto riguarda le Regioni che hanno deliberato norme per
l’attribuzione della funzione di direzione specifiche per ogni area
professionale (esistono norme, anche molto diverse, nei DGR o PSR di alcune
Regioni, ndr).
Insomma, per il momento, tra transitorietà e provvisorietà, fin troppe
sembrano le possibilità, e non c’è di che essere sicuri di una linea
“comune” di condotta, adottata da parte di tutte le aziende che intendano
implementare le normativa sulla dirigenza infermieristica.
Infine, sempre sulla questione della dirigenza, che ci sta particolarmente a
cuore, leggiamo e rileggiamo attentamente le ultime norme, ma ahimè
inutilmente, in cerca di una via che permetta di estendere il ruolo
dirigenziale nelle professioni sanitarie anche al di là del dirigente
infermiere “centrale”. Ancora prima c’era poco più di un accenno nella Legge
n. 251/2000 rispetto ai dirigenti infermieristici “di area” (Medica,
Chirurgica, Emergenza, Territoriale e, trasversalmente,
Gestione-Organizzazione, Formazione): sarà adesso una rara possibilità, che
dovrà fare i conti con le risorse di bilancio aziendali, la disponibilità
dei Direttori Generali, il ridimensionamento della rete dei servizi.
L’impatto che può avere la direzione infermieristica sul Servizio
Infermieristico, qualora formata da una sola persona ovvero un gruppo di
persone, mi sembra però grande e, soprattutto, significativamente diverso.
Il Dipartimento dell’Assistenza
Il processo di istituzione del Dipartimento dell’Assistenza - fatte queste
debite premesse e in sintesi - può a sua volta, essere ricondotto a due
prospettive generali. La prima, è nel riconoscimento che la responsabilità
professionale infermieristica non si esercita solo su frammenti di realtà
“gli uni separati dagli altri”. E’ quest’idea di “processualità” che sta
alla base della necessità strutturale della dovuta presenza della
professione infermieristica sia nella negoziazione del budget che nella
precisa “declinazione” degli obiettivi a livello delle “diverse”
articolazioni aziendali (in congruenza con l’organizzazione aziendale ai
sensi del DLgs n. 229/99, art. 17-bis che individua nel dipartimento il
modello ordinario di gestione). In questo caso, è logico e doveroso pensare
al dirigente infermieristico centrale come e alla pari dei direttori di
struttura complessa aziendale.
La seconda, risolvere il dilemma tra direzione di line (competenze
operative gerarchiche), ovvero di staff alla Direzione
Generale (o Direzione Sanitaria, o alla Direzione medica ospedaliera) che
lascia però invariato il rapporto di dipendenza degli infermieri rispetto
alle singole U.O.
Probabilmente sono valide entrambe le scelte (non siamo più ai tempi dei
rigidi schemi della Legge n. 130/69 ed è normale che ogni azienda adotti la
scelta più adeguata); riteniamo che l’importante sia uscire dal confino
della funzione infermieristica che ha fatto male non soltanto alla
categoria, ma anche a quegli stessi medici e dirigenti attuali con
un’apertura di vedute più all’avanguardia rispetto i tempi…
Fondamentale resta comunque il riconoscimento formale del Dipartimento
dell’Assistenza, quale Unità operativa complessa, modello organizzativo
delle attività per le Unità operative professionali.
Conclusioni
A noi sembra, avendo iniziato a progettare e, forse, intravedere
concretamente, qualche inizio di esperienza operativa, che sia
indispensabile perseguire realmente, completamente, questo passaggio della
professione infermieristica verso la dirigenza: ricercare ciò, significa
ricercare il significato e il senso della stessa organizzazione sanitaria
delle aziende, ma anche, in generale, del nostro Paese.
Nel caso contrario, i nodi quotidiani e urgenti dell’esercizio
professionale, incontrati nella stessa prassi assistenziale, ormai
all’ordine del giorno, certamente si discutono, ma alla fine rischiano
veramente di non essere mai sciolti.
Riferimenti normativi
- DLgs n. 502/1992, art. 15-septies comma 2;
- DLgs n. 517/1993;
- DLgs n. 29/1993, art. 26;
- Legge n. 251/2000, art.1 comma 3; art. 6 comma 2; art.
7 comma 3;
- PSN, PSR, leggi ed indirizzi Regionali;
- CCNL integrativo del CCNL dell’area della dirigenza ruoli sanitario,
professionale, tecnico ed amministrativo del SSN stipulato l’8 giugno
2000;
- Atto Aziendale.
Riferimenti bibliografici
Bertini G. Il learning audit nella sanità, Franco Angeli, Milano,
2003.
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