RUOLI DIRETTIVI E DIRIGENZA INFERMIERISTICA: DOVE SIAMO OGGI.

 di Valter Fascio* e  Lucia Brizzi**

*CPSE/Afd Inf. Coordinatore, SaP, Animatore di formazione aziendale DSM 5/a - ASL 5 Collegno (To); Professore a contratto di nursing clinico C.d.L. Infermiere - Università Amedeo Avogadro di Novara e Università degli Studi di Torino. 

**Inf. Coordinatore, UOA Neurologia - Dipartimento Attività Mediche  - ASL 3 Torino (To)

 

Riassunto

 

Il presente articolo intende affrontare i nodi dei ruoli direttivi e della dirigenza infermieristica e l’impatto della normativa recente per la professione, alla luce della firma, in data 10 febbraio 2004, del CCNL integrativo del “CCNL dell’area della dirigenza ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del SSN stipulato l’8 giugno 2000”. 

 

Parole chiave: ruoli direttivi, dirigenza infermieristica, impatto della normativa                     

 

Premessa

 

La normativa sulla professione infermieristica ha avuto in Italia una forte evoluzione che ha ridisegnato la figura infermieristica. Ma ci sono tre dati di realtà critica incontestabili: il primo, è la difficoltà a tradurre la vera autonomia nella quotidianità lavorativa, il secondo è la lentezza nell’applicazione della più recente normativa all’interno delle aziende, il terzo è rappresentato dall’inadeguatezza salariale collegata alle maggiori responsabilità. Questi elementi, che hanno anche una connotazione culturale, si riflettono negativamente sui ruoli direttivi e sulla dirigenza infermieristica, che necessità sì di tempi d’evoluzione adeguati, ma anche di una più attenta valorizzazione dal punto di vista della declinazione interna aziendale e manageriale.

 

Dove siamo oggi

 

La Legge n. 251/2000 ha sancito chiaramente delle nuove possibilità, ma non ha fissato nessun obbligo fermo e nessuna convenienza, perlomeno sui tempi brevi (i soli lassi in cui i manager sono soliti ragionare, sia per i ritorni economici sia d’immagine), per le Regioni e le aziende sanitarie che vorranno applicarla. Anzi, considerata la scarsa univocità, potrebbe porre le premesse per nuovi grossi conflitti. Non è vincolante nel disporre la creazione di dirigenti infermieristici, limitandosi a vincolare il Governo all’emanazione della relativa disciplina concorsuale, ed invitare le Regioni all’istituzione, sempre che lo desiderino. Inoltre, se ben interpretiamo la legge, ci pare che si ragioni più in termini di soppressione e trasformazione di un numero equivalente di posti di dirigente sanitario, cosa completamente irragionevole da un punto di vista manageriale in tempi in cui si saluta la nascita di nuovi “ruoli” che non sono in sostituzione di poteri vecchi.

Ancora sulla questione della dirigenza infermieristica, dopo il sì del Senato del 25 Marzo 2004 al “progetto di riforma istituzionale” per la devolution, alle Regioni sarà attribuita sempre più l’esclusività sulla sanità. Quanto sopra potrebbe inficiare non poco la capacità d’indirizzo unico centrale verso il livello locale, creando i presupposti per un “diverso” riconoscimento regionale “di fatto” dei ruoli dirigenziali della professione infermieristica.

 

Le “code” della dirigenza sanitaria non medica, appena approvate, conterrebbero una sorpresa positiva: l’applicazione di quanto previsto dalla Legge n. 251/2000 (capo III, art. 39), con l’istituzione della “qualifica unica” di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della professione ostetrica, inserito nell’area III di contrattazione di cui al CCNQ del 25 novembre 1998. La copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2, è a carico dei bilanci delle aziende, che vi provvederanno nella propria autonomia decisionale.

La disciplina concorsuale è però rimandata a data successiva con regolamento ministeriale, con i requisiti previsti dall’art. 26 del Dlgs n. 165/2001 per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale (concorso pubblico per titoli ed esami, diploma di laurea, cinque anni di anzianità di servizio corrispondente nella medesima professionalità in cat. D o DS, ndr).

Di particolare rilevanza è l’art. 42, comma 4, che citando un “periodo transitorio”, stabilisce come possono essere conferiti incarichi di dirigente di cui al comma 1,  triennali, provvisori e fiduciari, da parte del Direttore Generale. Essi sono rinnovabili e sono assegnati attraverso idonea procedura selettiva tra i candidati in possesso di esperienza e qualificazione professionale predeterminati. I candidati devono avere almeno il possesso: del diploma di dirigente dell’assistenza infermieristica rilasciato dalle ex scuole dirette a fini speciali o di diploma di formazione manageriale – conseguito in corsi di perfezionamento o similari, rilasciato da Università o da altre istituzioni pubbliche od equiparate – attestante un percorso formativo che – per contenuti e durata – sia ritenuto idoneo come requisito dall’azienda; di esperienza professionale – non inferiore a cinque anni di servizio a tempo indeterminato – maturata nella cat. D, ivi compreso il livello economico DS, dello specifico professionale.

Tuttavia, in via provvisoria, l’incarico di cui al comma 1, può essere conferito dalle aziende anche al personale già indicato nell’art. 7, comma 2 della Legge n. 251/2000 ed alle condizioni ivi previste per il coordinamento della specifica area professionale di cui agli artt. 2, 3 e 4 della stessa legge (cioè, ai sensi dell’art. 15-septies, comma 2, DLgs 30 Dicembre 1992, n. 502, ndr).

Idem per quanto riguarda le Regioni che hanno deliberato norme per l’attribuzione della funzione di direzione specifiche per ogni area professionale (esistono norme, anche molto diverse, nei DGR o PSR di alcune Regioni, ndr).

Insomma, per il momento, tra transitorietà e provvisorietà, fin troppe sembrano le possibilità, e non c’è di che essere sicuri di una linea “comune” di condotta, adottata da parte di tutte le aziende che intendano implementare le normativa sulla dirigenza infermieristica.

Infine, sempre sulla questione della dirigenza, che ci sta particolarmente a cuore, leggiamo e rileggiamo attentamente le ultime norme, ma ahimè inutilmente, in cerca di una via che permetta di estendere il ruolo dirigenziale nelle professioni sanitarie anche al di là del dirigente infermiere “centrale”. Ancora prima c’era poco più di un accenno nella Legge n. 251/2000 rispetto ai dirigenti infermieristici “di area” (Medica, Chirurgica, Emergenza, Territoriale e, trasversalmente, Gestione-Organizzazione, Formazione): sarà adesso una rara possibilità, che dovrà fare i conti con le risorse di bilancio aziendali, la disponibilità dei Direttori Generali, il ridimensionamento della rete dei servizi. L’impatto che può avere la direzione infermieristica sul Servizio Infermieristico, qualora formata da una sola persona ovvero un gruppo di persone, mi sembra però grande e, soprattutto, significativamente diverso.

 

Il Dipartimento dell’Assistenza

 

Il processo di istituzione del Dipartimento dell’Assistenza - fatte queste debite premesse e in sintesi - può a sua volta, essere ricondotto a due prospettive generali. La prima, è nel riconoscimento che la responsabilità professionale infermieristica non si esercita solo su frammenti di realtà “gli uni separati dagli altri”. E’ quest’idea di “processualità” che sta alla base della necessità strutturale della dovuta presenza della professione infermieristica sia nella negoziazione del budget che nella precisa “declinazione” degli obiettivi a livello delle “diverse” articolazioni aziendali (in congruenza con l’organizzazione aziendale ai sensi del DLgs n. 229/99, art. 17-bis che individua nel dipartimento il modello ordinario di gestione). In questo caso, è logico e doveroso pensare al dirigente infermieristico centrale come e alla pari dei direttori di struttura complessa aziendale.

La seconda, risolvere il dilemma tra direzione di line (competenze operative gerarchiche), ovvero di staff alla Direzione Generale (o Direzione Sanitaria, o alla Direzione medica ospedaliera) che lascia però invariato il rapporto di dipendenza degli infermieri rispetto alle singole U.O.

Probabilmente sono valide entrambe le scelte (non siamo più ai tempi dei rigidi schemi della Legge n. 130/69 ed è normale che ogni azienda adotti la scelta più adeguata); riteniamo che l’importante sia uscire dal confino della funzione infermieristica che ha fatto male non soltanto alla categoria, ma anche a quegli stessi medici e dirigenti attuali con un’apertura di vedute più all’avanguardia rispetto i tempi…

Fondamentale resta comunque il riconoscimento formale del Dipartimento dell’Assistenza, quale Unità operativa complessa, modello organizzativo delle attività per le Unità operative professionali.

 

Conclusioni

 

A noi sembra, avendo iniziato a progettare e, forse, intravedere concretamente, qualche inizio di esperienza operativa, che sia indispensabile perseguire realmente, completamente, questo passaggio della professione infermieristica verso la dirigenza: ricercare ciò, significa ricercare il significato e il senso della stessa organizzazione sanitaria delle aziende, ma anche, in generale, del nostro Paese.

Nel caso contrario, i nodi quotidiani e urgenti dell’esercizio professionale, incontrati nella stessa prassi assistenziale, ormai all’ordine del giorno, certamente si discutono, ma alla fine rischiano veramente di non essere mai sciolti.

 

Riferimenti normativi

 

- DLgs n. 502/1992, art. 15-septies comma 2;

- DLgs n. 517/1993;

- DLgs n. 29/1993, art. 26;

- Legge n. 251/2000, art.1 comma 3; art. 6 comma 2; art. 7 comma 3;

- PSN, PSR, leggi ed indirizzi Regionali;

- CCNL integrativo del CCNL dell’area della dirigenza ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del SSN stipulato l’8 giugno 2000;                     

- Atto Aziendale.

 

Riferimenti bibliografici

 

Bertini G. Il learning audit nella sanità, Franco Angeli, Milano, 2003.