| R.D.L. 15 agosto 1925, n. 1832 |
“Istituzione presso le scuole convitto di un terzo anno di insegnamento per le
funzioni direttive”. |
| R.D. 21 novembre 1929, n. 2330 |
“Regolamento per l’esecuzione del R.D.L. n.1832”. |
| R.D. (T.U.L.S.) 27 luglio 1934, n. 1265
|
Art. 134:
la direzione delle scuole convitto deve essere affidata ad un’infermiera in
possesso del certificato AFD (…). |
| Legge 19 Luglio 1940, n. 1098 |
Si
istituiscono le scuole biennali per vigilatrici d’infanzia, con previsione di un
terzo anno di corso per AFD. |
| D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 |
“Ordinamento interno dei servizi ospedalieri”; art. 41: mansionario del
capo sala. |
| D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 |
“Ordinamento del personale degli enti ospedalieri”; art. 120: il caposala può
essere un IP che non ha il titolo di AFD ma adeguata anzianità (…); comma 2°:
gli IP specializzati dipendono direttamente dai sanitari (…). |
| D.M. (Sanità) 8 febbraio 1972 |
“Modificazioni al programma del Corso AFD”
(N.d.A. 920 ore). |
| D.P.R. 14 marzo 1974, n.
225 |
Il D.P.R. non s’interessa della figura del capo sala non riconoscendolo come a
sé stante rispetto all’IP…
o
Nelle bozze contrattuali sia del 1974 sia
del 1979 la figura del capo sala è prevista ad esaurimento. Nei contratti
siglati però viene mantenuta.
|
| Contratto
1979 |
Allegato 1:
i dipendenti inquadrati al 6° livello (il capo sala era tra questi fino al 1987)
hanno “…compiti d’indirizzo, guida, coordinamento e controllo nelle unità
operative…”. |
| D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 |
“Stato
giuridico del personale del SSN”; allegato 1: inquadramento del capo sala nella
tabella I – Personale infermieristico come operatore professionale coordinatore
– 1^ ctg. |
| D.M. 30 gennaio 1982 (modifato il 3 dicembre 1982) |
“Regolamento recante la disciplina concorsuale”.
Per la posizione di
operatore professionale coordinatore si richiede il certificato AFD e almeno
due anni di anzianità come IP. |
| D.P.R. 7 settembre 1984, n. 821 |
“Attribuzioni del personale sanitario non medico addetto al SSN”; art.20:
l’operatore professionale coordinatore svolge le attività di assistenza diretta
attinente alla propria competenza professionale. Coordina l’attività del
personale nelle posizioni di collaboratore e di operatore professionale di II
categoria a livello di unità funzionale ospedaliera e di distretto
predisponendone i piani di lavoro (…). Profilo storico del capo sala. |
| D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
|
“Revisione
della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della Legge 23
ottobre 1992, n. 421”; art. 6, c. 3: in forza a quest’articolo saranno
sospesi dopo un biennio anche i corsi di formazione AFD, includendosi nelle
“scuole e corsi disciplinati dal precedente ordinamento”, con previsione del
ripristino in ambito universitario… |
| D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 |
“Attuazione
delle direttive CEE 89/391 (…) riguardanti il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”. La legge per la sicurezza
del lavoro affida un ruolo preminente del preposto – caposala (art. 4). |
| D.P.C.M. 19 maggio 1995, G.U. 31 maggio 1995 – Carta dei
diritti sanitari |
E’
sancito il ruolo fondamentale del capo sala nell’organizzazione della U.O. e nei
servizi. Il capo sala deve confrontarsi con la valutazione di qualità fatta dal
Cittadino. |
| D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220
|
“Regolamento recante la nuova disciplina concorsuale del personale non
dirigenziale del SSN”; art.56: (…) è abrogato il D.M. 30 Gennaio 1982, recante
normativa concorsuale del capo sala; art. 39: cancellazione del titolo
di AFD per accedere alle funzioni di capo sala e sostituzione con un’anzianità
di servizio triennale per l’accesso al ruolo (biennale se in possesso del titolo
AFD), ed una formazione “opzionale” aziendale. |
| C.C.N.L. S.S.N. 1998-2001
(I biennio economico 1998-1999) |
Introduzione della “declaratoria” per individuare la categoria: per quanto
riguarda la cat. “D” si rispetta la falsariga di quanto contenuto nel
D.P.R. n. 821/1984…Si continua a prevedere “ove sia comunque richiesto”,
il titolo AFD, abbreviando a due anni, anziché tre, l’esperienza nel profilo cat.
C.
Art.19: l’operatore professionale coordinatore già
1^ ctg. dal 7° livello è reinquadrato nella categoria D, come “collaboratore
professionale sanitario”. Art. 16: criteri e procedure per i
passaggi tra categorie (…).
Allegato 1: modalità di accesso alla cat. D:
dall’esterno, con pubblico concorso; dall’interno, tramite selezione (art. 16).
|
| C.C.N.L. S.S.N. 1998-2001
(II biennio economico 2000-2001) |
La declaratoria del profilo della cat. D include anche le funzioni della cat. C.
E’ istituita, senza un profilo, la “funzione di coordinamento” revocabile e
soggetta a valutazione.
Art. 10: solamente per i caposala già in cat. D che
esercitano reali funzioni di coordinamento al 31.08.2001, l’indennità di
funzione – parte fissa - spetta in prima battuta ed è permanente.
Art. 5, comma 2: si accede alla funzione di
coordinamento con un’anzianità di 5 anni in C e/o D, 4 per chi possiede il
titolo AFD, senza formazione, con incarico conferito dall’azienda sulla base di
criteri definiti con procedure di concertazione di cui all’art.6, c. 1
lettera b) C.C.N.L. 7 aprile 1999.
N.d.A.. Coesistenza di una “funzione” di coordinamento per “incarico” (art. 5,
comma 2 contratto integrativo) con una già presente nella declaratoria del
“profilo” della cat. D (allegato 1, contratto integrativo).
|
|
D.L. 12 novembre 2001, n. 402 |
“Disposizioni urgenti in materia di personale
sanitario”; O.D.G. G1 e G2 collegati, seduta n. 81 della Camera del 19 dicembre,
approvati dal Senato e dalla Camera: “impegnano il governo a riesaminare con
atti legislativi i problemi afferenti alle funzioni del capo sala, ad istituirne
il profilo, la formazione manageriale obbligatoria e l’equipollenza del
titolo di AFD col nuovo titolo formativo (master in management) organizzato
dalle Università ai sensi dell’art. 3, comma 8 del D.M. 3 novembre 1999, n.
509”. |
|
o
C.C.N.L. S.S.N. 2002-2005
|
I
punti principali dell’intesa, di interesse per i coordinatori
infermieristici, sono contenuti nell’articolo 19, comma 1, b e c, di cui
si riporta un breve estratto:
(omissis)
“Ricollocazione di tutti i coordinatori nel livello economico DS, con
mantenimento del coordinamento e della relativa indennità, attraverso
diverse modalità, riguardanti gli operatori con funzione di coordinamento
prima del 31 agosto 2001 e coloro i quali hanno avuto l’attribuzione di
tale funzione dopo tale data” (…). |
|
L. n.
43/2006, G.U. n. 40 del 17/02/2006 (ex ddl n.6229) |
Disposizione in materia di professioni sanitarie infermieristiche,
ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega
del Governo per l'istituzione di relativi Ordini professionali
Il punto principale di interesse per i coordinatori infermieristici,
sono contenuti nell’art. 6. Viene infatti istituito il professionista
coordinatore; resa d’obbligo la formazione specifica con il Master in
management universitario e una esperienza professionale triennale per
accedere alle funzioni di coordinamento.
La salvaguardia del titolo di Abilitazione alle funzioni direttive(Afd)
è garantita per l’esercizio della funzione di coordinatore. |
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Accordo tra il Ministero della Salute, Regioni e Province autonome di
Trento e Bolzano, in data 1/08/2007.
|
I punti
principali di interesse per i coordinatori infermieristici, sono
contenuti nell’art. 2 e art. 4.
“In sede
contrattuale saranno stabilite le modalità per il conferimento
dell’incarico di coordinamento” (...).“Sino all’entrata in vigore del
prossimo C.C.N.L. di disciplina dei contenuti, gli incarichi di
coordinamento continuano ad essere conferiti secondo la vigente
normativa contrattuale, DPR n. 220/01; CCNL del 20 settembre 2001; D.Lgs.
n. 165/01 (cioè 5 anni di anzianità, ndr). In caso di parità di
punteggio e/o di valutazione, nell’ambito della contrattazione aziendale
sarà riconosciuto carattere preferenziale al possesso del master e del
certificato di abilitazione alle funzioni direttive, di cui all’art. 6,
commi 4 e 5 della citata legge n. 43/2006” (...). |
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Ipotesi
di contratto CCNL 2006/2009 del comparto sanità pubblica, in data
29/02/2008. |
Avvio dell’applicazione della legge n. 43
del 2006. In questa fase è previsto l’applicazione del titolo
obbligatorio del master in management o del precedente titolo di capo
sala, per l’assegnazione delle funzioni di coordinamento, come previsto
dall’accordo Stato Regioni applicativo della L. 43 stessa, a decorrere
dall’entrata in vigore del CCNL, facendo salvi i coordinamenti in
precedenza assegnati. |
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CCNL 2006/2009 del comparto sanità pubblica, in data 14/04/2008.
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(Titolo II,
Capo I, art. 4). Applicazione della legge n. 43/2006. E’ previsto il
titolo obbligatorio del master in management, o del precedente titolo di
capo sala, nonché un’esperienza professionale complessiva di tre anni in
cat. D, per l’assegnazione delle funzioni di coordinamento, a decorrere
dall’entrata in vigore del presente. |