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A cura di Valter Fascio

 

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q     In data 14 Aprile è stato siglato il CCNL 2006/2009 del comparto sanità pubblica che prevede per il coordinatore l’applicazione della L. n. 43/2006.

 

E’ prevista l’applicazione del titolo obbligatorio del master in management o del precedente titolo di capo sala, nonché dell’esperienza professionale complessiva di anni tre in categoria D, per l’assegnazione delle funzioni di coordinamento, come stabilito dall’accordo Stato Regioni applicativo della L. 43 del 2006, a decorrere dall’entrata in vigore del contratto.

(A distanza di sette anni dal D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220, norma che aboliva erroneamente il titolo di Afd, ritorna l’obbligatorietà del titolo specifico per svolgere le funzioni di coordinatore infermieristico, ndr).

(Fonte: “CISL FPS Funzione Pubblica” - 14 aprile 2008)

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        In data 29 Febbraio 2008 è stata siglata l’Ipotesi di contratto CCNL 2006/2009 del comparto sanità pubblica che prevede per il coordinatore l’avvio dell’applicazione della L. n. 43/2006

 

Avvio dell’applicazione della legge n. 43 del 2006. In questa fase è prevista l’applicazione del titolo obbligatorio del master in management o del precedente titolo di capo sala, per l’assegnazione delle funzioni di coordinamento, come stabilito dall’accordo Stato Regioni applicativo della L. 43 del 2006, a decorrere dall’entrata in vigore del contratto, facendo salvi i coordinamenti in precedenza assegnati.

(Si ritiene opportuno sottolineare alcuni dei contenuti di importanza dell’ipotesi di contratto per il coordinatore infermieristico: l’avvio dell’applicazione dell’obbligatorietà del titolo, da completarsi  ancora con la coda contrattuale e con maggiori risorse a disposizione, ndr).

(Fonte: “CISL FPS Funzione Pubblica” - 29 febbraio 2008.

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In data 15 Novembre 2007 la Conferenza Stato Regioni ha approvato l'Accordo tra il Governo e le Regioni e le Province autonome, sulla disciplina dell'accesso alla qualifica unica di dirigente di tutte le professioni sanitarie nelle Aziende del Servizio. 

Dopo sette anni - ha commentato il sottosegretario alla Salute GianPaolo Patta - la legge n. 251 del 2000, viene attuata in un altro dei suoi punti cardine. Infatti la piena titolarità degli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione ed ostetrica, viene ribadita con un atto tangibile: l'assunzione di responsabilità dirigenziali dei servizi del SSN. Patta, ha poi aggiunto che così si superano tutte le barriere normative e culturali che non hanno permesso la completa affermazione dei professionisti sanitari, senza, tuttavia, entrare in conflitto con le altre figure dirigenziali già consolidate. Per i professionisti inizia una nuova, avvincente sfida per un futuro da protagonisti nel mondo della sanità italiana.

(confidiamo che finalmente anche il professionista coordinatore possa trovare una nuova valorizzazione dall’applicazione - reale ed effettiva - della L. 251, ndr).

(Fonte: Comunicato n. 293 “Ministero della Salute” - 15 novembre 2007. ANSA)

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In data 1 Agosto 2007 è stato siglato nei termini sottoindicati l’accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla Istituzione della Funzione di coordinamento per le professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.

 

 

art. 1: 1. Ai fini dell’accesso alla funzione di coordinamento, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 2, è necessario essere in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 6, comma 4, della legge 1 febbraio 2006, n. 43. 2. Il master, di cui al citato articolo 6, comma 4 della legge 1 febbraio 2006, n. 43, deve prevedere una durata minima annuale con formazione residenziale obbligatoria. art. 2: Al fine di istituire la funzione di coordinamento appare opportuno armonizzare la normativa contrattuale con le disposizioni contenute nell’art. 6 della legge dell’1 febbraio 2006 n. 43. A tali fini Il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con il presente accordo danno mandato al Comitato di Settore per l’inserimento, nell’ambito dell’atto di indirizzo per l’apertura delle trattative, dei principi previsti dal presente accordo e finalizzati alla modifica delle norme contrattuali che attualmente regolano il conferimento dell’incarico di coordinamento, con la previsione anche di una disciplina transitoria volta a salvaguardare i diritti quesiti.

1.In sede contrattuale saranno definite le modalità per il conferimento dell’incarico.

art. 3: 1. E’ consentito l’accesso ai corsi di master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento al personale appartenente ai profili professionali infermieristici, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitario e della prevenzione. 2. Coloro i quali svolgono la funzione di coordinamento, ai sensi della vigente normativa contrattuale, in carenza dei titoli richiesti dall’art. 6, comma 4 della legge 1 febbraio 2006, n. 43, potranno iscriversi, anche in soprannumero, ai corsi universitari per il conseguimento del Master.

(Finalmente dopo l’attesa di diciotto mesi l’atteso accordo, che rimanda tutta la materia del coordinamento al Comitato di Settore per la modifica delle norme contrattuali, ndr).

(Fonte: Nota “Presidenza del Consiglio dei Ministri” - Seduta del 1 Agosto 2007)

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lgono la funzione di coordinamento

In data 30 Agosto 2006 il Governo fa decadere la delega prevista dall’art. 4 della legge n. 43/2006 che prevedeva, tra le declinazioni della professione infermieristica, il livello di “professionista coordinatore”.

 

I rappresentanti delle professioni sanitarie, riunitisi a Firenze l’8 settembre, hanno ribadito la loro unanime delusione per la decisione del Consiglio dei ministri di non licenziare il decreto di applicazione della legge n. 43/2006, differendo di ulteriori 12 mesi il termine per l’esercizio della delega per l’istituzione degli Ordini delle professioni sanitarie. Con questa decisione, hanno sottolineato i Presidenti dei Collegi e delle Associazioni,  il Governo ha disatteso gli impegni ufficialmente assunti dal Ministro della Salute, Livia Turco.

(Rammentiamo che la legge riguardava anche l’atteso ed importante riconoscimento della figura dell’infermiere coordinatore in possesso del master in management o del titolo afd. L’affidamento della delega ad un ddl, invece che ad un decreto,  rimanda purtroppo il tutto a sine die, ndr).

(Fonte: Nota Ufficiale “Federazione IPASVI” - 11 Settembre 2006)


 

In data 24 Gennaio 2006 alle ore 18.14’, nella seduta n° 736, la Camera dei Deputati vota e approva il progetto di legge n° 3236 per la disciplina delle professioni sanitarie: il D.D.L. diventa legge dello Stato.

 

La Camera dei Deputati durante la seduta pomeridiana del 24 Gennaio 2006 ha votato e approvato definitivamente il progetto di legge n° 3236 per la disciplina delle professioni sanitarie.

(La legge dei corsi e ricorsi storici parrebbe, almeno in Italia, valere in particolare per una  figura sanitaria, quella del coordinatore: gettata dalla finestra quattro anni or sono… ri-torna oggi dalla porta principale, a pieno titolo, e con l’obbligatorietà della specifica formazione - certificato master in management o abilitazione alle funzioni direttive. E’ riconquistata la dignità di un ruolo per troppo tempo relegato nella “provvisorietà” o affidato a scelte e gestioni “localistiche”, a dir poco avventurose! Si ritiene importantissimo che siano stati proprio i rappresentanti dello Stato centrale, i parlamentari, a definire il coordinatore un elemento “strategico”: come già per il caposala, ndr).

(Fonte: “Camera dei Deputati” - 24 Gennaio 2006)

 


 

In data 12 Gennaio 2006, il D.D.L. Ministeriale n° 3236 per la disciplina delle professioni sanitarie è stato finalmente approvato alla XII° Commissione Affari Sociali della Camera.

 

La XII° Commissione Affari Sociali della Camera approva, respingendo gli emendamenti presentati, il testo unificato dei disegni di legge nn. 1645, 1928, 2159 e 3236, già approvato in Senato: «Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali». La Commissione ha chiesto l’inserimento nell’O.d.G. dei lavori in Aula per l’approvazione definitiva alla Camera.

(Effettuato l’ultimo passaggio del lunghissimo iter siamo giunti alla resa dei conti: il D.D.L. dovrà obbligatoriamente essere approvato in Aula entro il 29 Gennaio, ultima data possibile prima della chiusura definitiva dei lavori in vista delle elezioni; in assenza di ciò, tutto il lavoro svolto resterà inutile, ndr).                                               

(Fonte: “Nota Ufficiale della Camera” - 12 Gennaio 2006)


(Fonte: "Nota Ufficiale del Senato" - 14 Dicembre 2005)

In data 14 Dicembre 2005, è stato approvato in Senato il D.D.L. Ministeriale n° 3236 per la disciplina delle professioni sanitarie.

Il Senato approva, con modificazioni, il testo unificato dei disegni di legge nn. 1645, 1928, 2159 e 3236, con il seguente titolo: «Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali», avvertendo che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari. Il Disegno di Legge per la Funzione di Coordinamento è stato accorpato e poi inserito all'articolo n° 6. (Il D.D.L. dovrà ora passare alla Camera dei Deputati in tempi molto ristretti e se lì non viene assegnato in sede deliberante entro l'anno in corso, con la Legislatura ormai alla scadenza, i rischi che non sia approvato diventerebbero molto elevati. Occorre che i  caposala/coordinatori dopo oltre tre anni di iter parlamentare mantengano ancora forte la pressione anche su questo ramo del Parlamento, ndr).       


(Fonte: CNC “Foglio/Notizie n. 31”- Dicembre 2004)

In data 11 Novembre 2004, è stato depennato nella Conferenza Stato-Regioni dal D.D.L. Ministeriale per la disciplina delle professioni sanitarie l’articolo che ne prevedeva l’articolazione anche nelle funzioni di coordinamento e direttive.

Al contesto di delegittimazione della “funzione di coordinamento” contribuisce l’emendamento  al D.D.L. Ministeriale per la disciplina delle professioni sanitarie, che è stato apportato nell’ultima Conferenza Stato-Regioni; l’articolo che prevedeva l’articolazione di queste ultime nelle funzioni di coordinamento e direttive non compare più.

(Il fatto è passato inosservato, ma risulta essere molto grave perché dimostra ancora una volta - al di là di tanti proclami - che oggi giorno permane la totale assenza di considerazione per il coordinatore infermieristico, ex figura del caposala, ndr).

 


Fonte: “Nota Ufficiale del Senato” - 26 Maggio 2004

In data 26 Maggio 2004, è stata emanata con nota ufficiale della Presidenza della Commissione Sanità del Senato l’approvazione del D.D.L. n° 1645

Comunicato ufficiale dal Senato, nota ufficiale della presidenza della Commissione Sanità emanata il 26 maggio 2004, a seguito dell’avvenuta approvazione del disegno di legge n. 1645 (professioni sanitarie e coordinamento) in data 18 maggio u.s. Importante ricordare che il ddl riconosce la struttura piramidale dell’organizzazione infermieristica e contemporaneamente restituisce ruolo e dignità alle funzioni di coordinamento ed alle altre specializzazioni dei professionisti infermieri. Nel documento, finalmente approvato in Commissione, con le modifiche allegate il giorno 11.05.2004, le integrazioni riguardano alcune innovazioni tra le quali: le funzioni di coordinamento sono state individuate ed estese anche agli altri profili sanitari previsti dalla legge 42/99, sono finalmente riconosciuti gli specialisti infermieri ed è individuato il profilo del dirigente.

Il ddl n. 1645 dovrà però ancora essere calendarizzato in assemblea ed in tale circostanza potranno anche essere proposti ulteriori emendamenti. Non sono purtroppo prevedibili i tempi necessari affinché il DL completi il suo iter che - ricordiamo - dura da quasi due anni (nel frattempo, sarebbe importante ottenere la modifica, in luogo dell’attuale "funzione di coordinamento” in "funzione di direzione”, ndr).


Fonte: “Sole 24 Ore” - 23 Aprile 2004

Professioni sanitarie: avanza al Senato il D.D.L. n° 1928 che crea l’Ordine degli infermieri e  rende inutile l’iter del D.D.L. n° 1645 (Istituzione delle funzioni di coordinamento)

Professioni sanitarie: sono in dirittura d'arrivo sei nuovi Ordini professionali. La commissione Igiene e Sanità del Senato ha licenziato ieri il testo modificato del ddl n° 1928 (firmatario Antonio Tomassini) che ne prevede l'istituzione. Disegno di legge preso come testo base, a cui è stato affiancato il n° 2159 (firmatario Monica Bettoni). Le novità riguardano i 150mila operatori delle 17 professioni sanitarie che oggi non hanno albi o collegi: dietista, educatore professionale, fisioterapista, igienista dentale, logopedista, ortottista, podologo, tecnico audiometrista, audioprotesista, della fisiopatologia cardiocircolatoria, di laboratorio, di neurofisiopatologia, ortopedico, della prevenzione, terapista neuropsichiatrico dell'età evolutiva e terapista occupazionale.

Ma direttamente coinvolti sono anche gli altri 356mila operatori (infermieri, ostetriche, tecnici di radiologia medica e assistenti sanitari) che vedranno trasformati gli attuali Collegi in Federazioni degli Ordini, facendo salve, nei singoli albi che li compongono, le professionalità di ogni profilo.

Il provvedimento richiama il rispetto dei diversi iter formativi delle singole professioni e definisce la denominazione di «Federazione nazionale degli Ordini degli infermieri professionali e delle vigilatrici d'infanzia» e di «Federazione nazionale degli ordini delle ostetriche» che cambiano nome ai rispettivi Collegi. Entrambi le Federazioni hanno mano libera, se vogliono, di unificarsi, lasciando distinte le professionalità in albi separati.
Per i nuovi albi e ordini si dà mandato invece a più Dlgs del Governo (in analogia con quanto scritto nello schema di ddl preparato dal Governo per il restyling del settore, si veda «Il Sole-24 Ore» del 10 aprile) che dovranno essere definiti entro sei mesi dall'entrata in vigore della nuova legge. E dovranno istituire per tutte le professioni della riabilitazione un ordine specifico con albi separati per le varie professionalità e fare altrettanto per le professioni dell'area tecnico-diagnostica-assistenziale.

Altro raggruppamento ordinistico sarà quello delle professioni della prevenzione, in cui rientrano anche gli assistenti sanitari. E sempre ai Dlgs spetterà il compito di definire per queste professioni le attività che potranno essere esercitate dai professionisti con l'iscrizione all'ordine e quelle più particolari che invece sono riservate solo agli iscritti dei singoli albi e, di conseguenza, si dovranno individuare i titoli che consentono l'adesione agli albi stessi (si ritiene che anche l’attività dell’infermiere coordinatore potrebbe venire così definita, rendendo inutile il compimento dell’iter del ddl n° 1645, ndr).


Fonte parziale: “Nursing Oggi n. 4” Editoriale - Ottobre-Dicembre 2003

Commentario del nuovo CCNL 2002-2005 Sanità Pubblica per il coordinamento infermieristico.

(…) La preintesa contrattuale, all’art. 19, ha compiuto un intervento che molti coordinatori ancora in Cat. D, cui stava oggettivamente stretta la relativa declaratoria, di certo valuteranno positivamente ma che, a voler essere più attenti, avrà come immediato risultato un appiattimento “di fatto” verso il vertice di tutti i quadri intermedi infermieristici (piramide inversa). Di conseguenza, gli infermieri perderanno per sempre uno dei due storici livelli in cui, dall’ormai distante anno 1969 (DPR n. 128), si articolava la progressione di carriera della professione. Il richiamo è al passaggio nella Cat. DS di tutti i coordinatori infermieristici con la funzione di effettivo coordinamento assegnata entro la data limite del 31 Agosto 2001 e, in tempi successivi e per mezzo d’idonee procedure selettive, anche di quelli che otterranno l’incarico posteriormente a tale data. Si è così estinta definitivamente, dopo la figura del caposala, pure quella del CSSA, poi OPD ed attualmente CPSE, qualifica che per un lungo intervallo di tempo ha consentito lo svolgimento di un ruolo fondamentale sia in ambito manageriale, sia nel settore didattico-formativo, contribuendo a valorizzare all’interno della professione quella componente di rigore disciplinare e quella coerenza metodologica che le hanno permesso di tagliare il traguardo di importanti obiettivi di rilevante spessore culturale. Certamente questo nuovo orientamento normativo si colloca nel quadro tracciato dall’art. 9 della preintesa contrattuale e nasce dalle previsioni degli artt. 5 e 6 della L. n. 251/00; comunque, inevitabilmente si presta anche ad alcune valutazioni professionali.

Conseguentemente all’abolizione della figura dell’infermiere dirigente (CSSA, OPD, CPSE), infatti, tutte le funzioni stabilite dalla declaratoria del contratto per questo profilo sono acquisite dal coordinatore che le vede cumularsi ed accavallarsi alle proprie e si trova, così, ad espletare un ruolo molto vasto ed estremamente articolato. Ai fini dell’esercizio di quest’ultimo ruolo, per il presente ed il futuro, non gli viene però formalmente richiesta una formazione propedeutica, specifica ed obbligatoria, ma solamente un minimo di anzianità di servizio e scarsa o nulla esperienza. L’impiego nelle organizzazione aziendali odierne di un quadro infermieristico con un insufficiente livello di formazione, e che va incontro all’incertezza del trattamento economico, che quando è presente, sulla carta, si riconduce soltanto all’attribuzione di eventuali posizioni organizzative, può rendere difficile o inficiare la capacità di gestione dei problemi complessi: infatti, le aziende sono improntate a massimizzare la flessibilità operativa e l’integrazione delle risorse e dei processi, passando attraverso unità operative, distretti e dipartimenti (…).

La breve analisi qui riportata lascia poco spazio all’ottimismo (allora,  ci si chiede perché non si poteva prevedere la Cat. E, articolando la dirigenza infermieristica, e valorizzare veramente i possessori del Master in coordinamento... Non rimane altro che sperare di riuscire, con l’istituzione del Servizio Infermieristico, a correggere localmente le evidenti distorsioni, ndr).


Fonte: CNC “Foglio/Notizie n. 29”- Dicembre 2003

Proposta del CNC di emendamento da apportare al D.D.L. n°2159/Bettoni: esclusione  nel testo del ruolo del “Professionista coordinatore”. 

 

Tra le questioni da risolvere evidenziate dai coordinatori infermieristici, si ritiene particolarmente importante segnalare la recente proposta portata avanti dal CNC per l’emendamento del ddl n°2159 d’iniziativa del sen. Bettoni e Altri “Modifiche alla Legge 10/08/2000 n°251, in materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi ordini e albi professionali”.

Per i coordinatori è fonte di grande preoccupazione la proposta contenuta di “articolazione dei ruoli” delle professioni sanitarie, così come attualmente prevista.

Entrando nel dettaglio dell’articolato del disegno di legge, viene descritto il ruolo del “Professionista” e del “Professionista dirigente” mentre è completamente assente il “Coordinatore” (ex caposala) o “Professionista coordinatore”. Siamo alle solite: dimenticanza od omissione?

La disposizione sarebbe molto grave poiché le aziende, il servizio sanitario e la professione dell’infermiere verrebbero definitivamente privati del ruolo di coordinamento, da anni ritenuto invece essenziale per l’organizzazione assistenziale…

In altre parole, il rischio cui si va incontro, qualora “passasse” senza modifiche il ddl n° 2159, è che anche il “coordinatore” diventi un “ex”, come già avvenuto per l’ex caposala.

Sarebbe definitivamente escluso come professionista infermieristico.

Quanto sopra in barba degli o.d.g. del Senato e della Camera, che soltanto due anni or sono, nel collegato alla legge n°1/2002 stabilivano che “doveva essere oggetto di procedimento successivo ciò che è stato abrogato” e che “doveva essere istituito il profilo del caposala”.

Avendo le “funzioni direttive” sempre contraddistinto l’operatività del caposala/afd ci si aspettava una considerazione più adeguata ai tempi e alle attuali reali funzioni: l’auspicio è che tale interpretazione venga recepita dall’altro ddl n° 1645, sostituendo la dizione “Istituzione della funzione di coordinatore” con “Istituzione del Professionista coordinatore infermiere”.


Fonte: “L’Infermiere n° 8-9” - Novembre-Dicembre 2003

Al Senato si riparla del coordinatore infermieristico: intervista della collega Eva Antoniotti al Senatore A. Tomassini 

Eva Antoniotti ha intervistato per la Federazione IPASVI il Presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato A. Tomassini, firmatario del ddl per l’istituzione della “funzione di coordinamento per le professioni infermieristiche”. Nelle dichiarazioni del Presidente vi è una conferma della volontà di ripristino di questo ruolo fondamentale da formare attraverso un master. Come requisito di accesso si è accennato al possesso di tre anni di professione infermieristica, in linea con le norme emanate dall’OMS e con quelle europee. Inoltre, nelle norme transitorie, si prevede la validità del titolo precedentemente acquisito. Si ritiene significativa l’affermazione del principio che “con la futura legge occorre realizzare qualcosa di simile a quanto avvenuto con i medici, creare il ruolo unico di dirigente del comparto e poi chi avrà fatto il master sarà di fatto anteposto agli altri, reintroducendo così una meritocrazia e creando le premesse per un reale riconoscimento economico”.

In considerazione di quanto sopra esposto, si prevedono tempi ancora lunghi per l’approvazione del ddl (autunno 2004, ndr).


 Fonte: “Sito web fpcgil” - 25 Novembre 2003

In data 25 Novembre 2003, è stata siglata la preintesa del CCNL Sanità 2002-2005: “ricollocazione” di tutti i coordinatori nel livello economico DS

Dopo 23 mesi di attesa, quattro scioperi svolti e, di recente, i presidi regionali, tenutisi il 19 novembre, nonché alla pressione esercitata nei confronti degli stessi Presidenti Regionali si è arrivati al seguente risultato: la difesa del potere di acquisto dei salari con un aumento medio, a regime, di 109 euro.

I punti principali dell'intesa, di interesse per i coordinatori infermieristici, sono contenuti nell’articolo 19, comma 1, b e c, di cui si riporta un breve estratto:

(omissis)

“Ricollocazione di tutti i coordinatori nel livello economico DS, con mantenimento del coordinamento e della relativa indennità, attraverso diverse modalità, riguardanti gli operatori con funzione di coordinamento prima del 31 agosto 2001 e coloro i quali hanno avuto l’attribuzione di tale funzione dopo quella data” (…).


 ANSA - Roma”, 28 Ottobre 2003

Sanità': Coordinatore solamente dopo il conseguimento del “master in management”?

Nuove regole per il coordinatore infermieristico, ovvero quello che fino ad oggi e' stato chiamato caposala. Il ddl in discussione in commissione sanità di palazzo Madama stabilisce, infatti, alcuni paletti per regolamentare questa figura professionale che rappresenta un punto d’integrazione tra le equipe infermieristiche e quelle mediche, ma anche un punto di riferimento per le attività sanitarie quotidiane. Il ddl, presentato dal senatore Antonio Tomassini (Fi), presidente della commissione, prevede anche, come condizione d’accesso alle nuove funzioni, il possesso del master di primo livello in management per le funzioni di coordinamento conseguito in ambito universitario. Oggi, nel corso di audizioni in ufficio di presidenza, è arrivato anche l'ok al provvedimento da parte dei sindacati di categoria e di alcune associazioni. Sono stati ascoltati: Antonietta Bianco, presidente Federazione Nazionale Collegi Ostetriche; Antonio De Palma, presidente nazionale Nursing up; Gabriella De Togni, presidente nazionale coordinamento caposala; Rossana Dettori, segretario nazionale Funzione Pubblica Cgil; Annalisa Silvestro, presidente Federazione Nazionale Collegi Ipasvi, Giovanna Torlucci, segretario nazionale Uil Fpl; Daniela Volpato, segretario nazionale Cisl Fps. Tutti d'accordo con il progetto di legge anche se non sono mancate alcune sottolineature. In particolare è stato chiesto che le nuove regole non siano avulse da un quadro complessivo e che si tenga conto del contratto di lavoro, della conferenza Stato-Regioni e della formazione professionale. A questo proposito gli auditi hanno chiesto di inserire una “norma transitoria” per chi ha maturato professionalità sul campo in modo di non tagliare fuori operatori sanitari che lavorano già da anni.

Auspichiamoci soltanto che la “norma transitoria” non diventi poi la solita sanatoria all’italiana…


Fonte: “Sito web FPSInforma”- Settembre 2003

Ddl sulla “disciplina delle professioni sanitarie non mediche”: nuovi criteri e modalità per il conferimento della funzione di “coordinamento”?

Il disegno di legge di delega al Governo per la disciplina delle professioni sanitarie non mediche, già approvato dal Consiglio dei Ministri, è oggetto di confronto in sede di Conferenza Stato Regioni, e dovrà adesso seguire l’iter ordinario.

Il ddl nasce dalla necessità di attuare le modifiche che l’entrata in vigore della Legge costituzionale n.3 del 2001, con specifico riferimento alle professioni sanitarie, ha apportato al titolo V della Costituzione, e ha come finalità generale di definire la nozione di professioni sanitarie ed individuare, nell’ambito di competenza dello Stato, i principi fondamentali della materia.
Il provvedimento legislativo riguarda tutti gli esercenti le professioni sanitarie “non mediche”, come infermieri, fisioterapisti, ostetriche, tecnici della riabilitazione, per i quali prevede percorsi di educazione continua con verifiche periodiche dell’abilità professionale. Nell’arco di due anni, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi sulla base di importanti criteri - obiettivi (…).

La proposta di legge, nell’ultima stesura, prevede finalmente il confronto con le organizzazioni sindacali: confronto che si ritiene determinante, visto che alcuni punti (come ad esempio l’art. 4 comma 6) poco rispettano il livello della contrattazione.

Per intenderci, si tratta dell’importante articolo che recita: “… Attraverso uno o più accordi Stato-Regioni sono disciplinati i criteri e le modalità per il conferimento della funzione di “direzione e di coordinamento” delle aree professionali di cui all’art. 7 della L. n° 251/2000 (NdR pietra miliare del futuro Servizio Infermieristico)”. Che sia la volta buona?


Fonte: “Sito web http://studenti.unimi.it/master/  -  Settembre 2003

 Master per coordinatori infermieristici di U.O. e/o di Dipartimento - Università degli Studi di Milano.

L’Università degli Studi di Milano ha attivato il “Master per coordinatori di U.O. e/o di Dipartimento”. Il corso è finanziato con il Fondo Sociale Europeo. Tra i requisiti di accesso richiesti, consultabili dal sito www.unimi.it , si riporta testualmente quanto segue: il corso si rivolge ai possessori del D.U. di infermiere (…)

Dimenticanza o ennesima non applicazione, da parte degli Atenei, della legge n° 42 del 26 Febbraio 1999 sull’equipollenza dei titoli?


Fonte: “Redazione Ministerosalute.it” - Gennaio 2003

Nomina di un’infermiera tra i componenti del CSS per il triennio 2003-2005   

Il ministro della Salute Sirchia ha nominato i 50 nuovi componenti del Consiglio Superiore di Sanità (CSS) per il triennio 2003-2005, tra i quali risulta la Presidente Nazionale del Coordinamento dei Caposala, Maria Gabriella De Togni. Essi affiancheranno i componenti di diritto previsti dal regolamento.

Si ritiene che la suddetta nomina voglia significare l’attenzione alle funzioni svolte quotidianamente dagli infermieri coordinatori, auspicando un ulteriore riconoscimento concreto del ruolo ai fini del miglioramento dell’organizzazione assistenziale.


Piattaforma unitaria CGL, CISL e UIL - febbraio 2003

Piattaforma contrattuale sanità 2002/05: prospettive per i coordinatori infermieri.

 

Le segreterie unitarie dei sindacati confederali hanno definito il testo per il rinnovo del CCNL 2002/05, presentato all’attivo unitario nel febbraio u.s.

La nuova ipotesi di piattaforma al capitolo “Classificazione: bilancio e prospettive”, trova inserito il capoverso: “Si individua la possibilità di riconoscere specifiche professionalità che possono maturare in Azienda in risposta a peculiari esigenze ed aventi caratteristiche proprie di competenza, autonomia e responsabilità”.

Potrebbe essere la volta buona per il riconoscimento ai coordinatori infermieristici (ex caposala), al livello di contrattazione nazionale, della Cat. DS con le rispettive fasce maturate, onde evitare le sperequazioni avvenute a livello decentrato? L’interpretazione di questo capoverso è però alquanto sibillina.

(Fonte: “Piattaforma unitaria CGL, CISL e UIL - febbraio 2003”)


Sole 24 Ore Sanità - 29 luglio 2003

Aggiornamento sul D.D.L. (S 1645) “Istituzione delle funzioni di coordinamento”.

 

Il 22 luglio u.s., il D.D.L. n° 1645 già presentato in data 25 luglio 2002 e annunciato nella stessa seduta n° 223, ha ripreso il suo iter parlamentare in Senato.

La Federazione dei Collegi IPASVI ed i sindacati hanno condiviso il progetto e, pare, ci sia una condivisione d’intenti da parte della XII^ Commissione Igiene e Sanità e dello stesso Ministro Sirchia, come annunciato a suo tempo in quel di Firenze al 7° Congresso del CNC (correva l’anno 2002…) e in linea con le indicazioni dell’OMS sulla dirigenza infermieristica.