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DIRIGENZA INFERMIERISTICA E SERVIZIO INFERMIERISTICO: UNA META
INELUDIBILE.
Di Valter Fascio
Seminario di studio – Collegno (TO)
23.11.2005
“Il Servizio Infermieristico
all’interno del nuovo assetto territoriale dell’ASL 5”
Premessa
La relazione ha il semplice obiettivo di fare
il punto sulla dirigenza e il servizio infermieristico nella Regione
Piemonte, alla luce degli sviluppi della recente normativa nazionale
riguardante la professione e l’organizzazione aziendale, tenuto anche conto
della firma, in data 10 febbraio 2004, del CCNL integrativo del “CCNL
dell’area della dirigenza ruoli sanitario, professionale, tecnico ed
amministrativo del SSN stipulato l’8 giugno 2000”. Inoltre, si riporta in
sintesi alcuni fondamenti su cui si sono basate le linee progettuali di un
“dipartimento assistenziale”, tratte dallo studio inter-aziendale che la
nostra Organizzazione ha elaborato con i colleghi dell’ASL 2 e, ancora
precedentemente, all’interno della nostra stessa azienda.
Introduzione
La normativa sulla professione infermieristica
in Italia negli ultimi anni ha avuto una forte evoluzione che ha ridisegnato
completamente la figura dell’infermiere. L’istituzione della dirigenza e del
servizio infermieristico e la valorizzazione delle posizioni organizzative e
professionali rappresentano scelte qualificanti che coinvolgono anche la
“contrattazione” aziendale, e sappiamo che non tutte le questioni sono
risolte. Questo punto di approdo potrebbe essere uno strumento per la vera
valorizzazione della professione infermieristica - non l’unico - per
affrontare anche le serie problematiche legate all’emergenza e lo scarso
riconoscimento.
La legge 42/1999 prevede che in tutte le
aziende sia attivata la funzione infermieristica con il conseguente
riconoscimento dell’attività di direzione, come del resto il servizio
infermieristico è previsto dalla legge 251/2000. Ma non solo: Regioni ed
aziende sono chiamate a rivedere l’organizzazione del lavoro: va perseguita
e attuata per legge un’assistenza personalizzata, impiegando il metodo della
pianificazione per obiettivi.
La direzione delle attività assistenziali entra
a far parte realmente - con pieno riconoscimento - del governo clinico
dell’azienda con la possibilità di governare pure il processo di produzione
delle prestazioni. Opportunità per molti, opportunità per pochi?
Noi, io stesso lo posso affermare per il lavoro
di consulenza che ho svolto all’interno di diverse realtà, insieme ad altri
colleghi e altri soggetti professionali, in sintonia con tutti coloro che
stanno contribuendo a questo enorme passo in avanti, fortemente culturale,
riteniamo che è un’opportunità data a tutti quanti: al professionista, ai
cittadini, ma anche per le istituzioni stesse. Certo ci sono ancora tre dati
di realtà critica incontestabili: mi scuso per la semplificazione necessarie
a cui ricorrerò per ricordarli.
Il primo, è ancora la difficoltà a tradurre il
binomio autonomia-responsabilità riguardante i professionisti
dell’assistenza nella prassi lavorativa quotidiana, il secondo è la lentezza
nell’applicazione della recente normativa all’interno delle aziende nelle
Regioni che non hanno potuto ancora emanare apposite “linee guida”, il terzo
è rappresentato dall’inadeguatezza salariale e di inquadramento presente in
rapporto alle maggiori responsabilità ed al conseguimento della formazione
universitaria di base e post base (laurea magistrale, master di primo e
secondo livello).
Tutti questi elementi, hanno anch’essi una
forte connotazione culturale e sociale, e si ripercuotono notevolmente sui
nuovi ruoli direttivi: se necessitavano prima di tempi d’evoluzione
adeguati, ora non sono però ulteriormente procrastinabili, e richiedono un
riconoscimento adeguato dal punto di vista della declinazione interna di
ogni azienda.
Dove siamo oggi
La Legge n. 251/2000
ha sancito molto chiaramente delle nuove “possibilità”, ma non ha stabilito
un obbligo fermo o palese convenienza, perlomeno sui tempi brevi, sia per i
ritorni economici sia gestionali, per le Regioni e le aziende sanitarie che
intendono applicarla. Essa non è vincolante nel disporre la creazione di
dirigenti infermieristici, limitandosi a vincolare il Governo all’emanazione
della relativa disciplina concorsuale, ed invitare le Regioni
all’istituzione, sempre che lo desiderino.
Anzi, considerata
l’importanza dell’obiettivo che si pone e l’enorme ricaduta pratica,
potrebbe impensierire coloro che temono la nascita di premesse per nuovi
conflitti sul lavoro.
Inoltre, se ben
interpretiamo la legge, ci pare che al momento si ragioni più in termini di
soppressione e trasformazione di un numero equivalente di posti di dirigente
sanitario, cosa peraltro irragionevole da un punto di vista manageriale in
tempi in cui si saluta la nascita di nuovi “ruoli” che non sono in
sostituzione di ruoli o poteri vecchi.
Ancora sulla questione della dirigenza
infermieristica, dopo il secondo sì del Senato del 16 Novembre 2005 al ddl
n. 2544 “progetto di riforma istituzionale” per la devolution, alle
Regioni sarà attribuita sempre più l’esclusività sulla sanità. Quanto sopra
si auspica non rallenti la capacità d’indirizzo unico centrale verso il
livello locale, creando i presupposti in ogni Regione per un “diverso”
riconoscimento “di fatto” dei ruoli dirigenziali della professione
infermieristica, ma rappresenti invece incentivo e stimolo in più ad
attivarsi in tal senso.
In Italia, al momento,
dieci Regioni hanno già istituito il servizio infermieristico con un
riferimento preciso all’interno del PSR, mentre altre sette lo prevedono
nelle linee guida per l’atto aziendale.
Le “code” della dirigenza sanitaria non medica,
approvate nel 2004, contengono comunque un’altra novità importante:
l’applicazione di quanto previsto dalla Legge n. 251/2000 (capo III, art.
39), con l’istituzione della “qualifica unica” di dirigente delle
professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e
della professione ostetrica, inserito nell’area III di contrattazione di cui
al CCNQ del 25 novembre 1998. La copertura degli oneri derivanti
dall’attuazione del comma 2, resta a carico dei bilanci delle aziende, che
vi provvederanno nella propria autonomia decisionale.
La disciplina concorsuale è stata rimandata a
data successiva con regolamento ministeriale, con i requisiti previsti
dall’art. 26 del Dlgs n. 165/2001 per la dirigenza del Servizio sanitario
nazionale (concorso pubblico per titoli ed esami, diploma di laurea, cinque
anni di anzianità di servizio corrispondente nella medesima professionalità
in cat. D o DS, ndr).
Di particolare rilevanza è l’art. 42, comma 4,
che citando un “periodo transitorio”, stabilisce comunque come possono
essere conferiti incarichi di dirigente di cui al comma 1, triennali,
provvisori e fiduciari, da parte del Direttore Generale. Essi sono
rinnovabili e sono assegnati attraverso “idonea procedura selettiva”
tra i candidati in possesso di esperienza e qualificazione professionale
predeterminati. I candidati devono avere almeno il possesso: del diploma di
dirigente dell’assistenza infermieristica rilasciato dalle ex scuole dirette
a fini speciali o di diploma di formazione manageriale – conseguito in corsi
di perfezionamento o similari, rilasciato da Università o da altre
istituzioni pubbliche od equiparate – attestante un percorso formativo che –
per contenuti e durata – sia ritenuto idoneo come requisito dall’azienda; di
esperienza professionale – non inferiore a cinque anni di servizio a tempo
indeterminato – maturata nella cat. D, ivi compreso il livello economico DS,
dello specifico professionale.
Tuttavia, in via provvisoria, l’incarico di cui
al comma 1, può essere conferito dalle aziende anche al personale già
indicato nell’art. 7, comma 2 della Legge n. 251/2000 ed alle condizioni ivi
previste per il coordinamento della specifica area professionale di cui agli
artt. 2, 3 e 4 della stessa legge (cioè, ai sensi dell’art. 15-septies,
comma 2, DLgs 30 Dicembre 1992, n. 502, ndr).
Idem per quanto riguarda le Regioni che hanno
deliberato norme per l’attribuzione della funzione di direzione specifiche
per ogni area professionale (esistono norme, anche molto diverse, nei DGR o
PSR di alcune Regioni, ndr).
Ma la nostra attenzione si era rivolta e poi
fermata soprattutto al verbale di concertazione della Regione Piemonte
redatto il 3 Febbraio 2005, che al fine della realizzazione del Servizio
nelle aziende sanitarie Regionali chiedeva alle medesime la “presentazione
entro il primo semestre 2005 del progetto attraverso il quale
intendevano attuare il modello delineato”, prevedendo che “un tavolo
tecnico concorrerà poi alla formulazione da parte della Regione del parere
di congruità del medesimo rispetto all’atto di indirizzo”.
Nel documento citato il Servizio risulta essere
costituito come struttura organizzativa dell’Azienda da prevedere
nell’Atto aziendale e definito in base all’art. 1. delle linee di
indirizzo, cioè “diretto da un Dirigente individuato dal Direttore
Generale, che ne governa i vari livelli organizzativi” e, inoltre,
“riferimento trasversale a tutti i dipartimenti e, per le AA.SS.LL., ai
servizi territoriali (…), inizio di un processo più ampio che si concluderà
con l’adozione del modello dipartimentale”.
Si ritiene di fondamentale importanza per le
figure sanitarie non mediche, aver testè riportato nel documento che “il
Servizio sarà dotato di tutte le risorse professionali, strumentali e
finanziarie al fine di svolgere le funzioni ad esso assegnate e indicate” e
“ferma restando la direzione unica potranno essere
istituite posizioni dirigenziali… La dirigenza è coadiuvata da figure
professionali a cui potrà essere assegnata la posizione organizzativa
previa contrattazione aziendale… “
Il verbale citato, all’art. 4, nell’elenco che
definisce tutte le funzioni minime da inserire nell’atto aziendale, riporta
testualmente “la gestione in autonomia delle risorse professionali,
economiche, e tecnologiche assegnate”; così come pure “la
partecipazione alla definizione degli obiettivi aziendali e la progettazione
di modelli organizzativi e progetti di qualità idonei al loro perseguimento,
e la comprensiva integrazione ospedale-territorio”.
Sono proprio questi ultimi aspetti di grande valore gestionale, considerato
il livello odierno di alta integrazione professionale - che ha radicalmente
trasformato il nostro modo di lavorare, agire e comunicare in sanità -
imprescindibile per realizzare la vera mission aziendale e garantire
risposte efficaci ed efficienti dai lavoratori in risposta ai bisogni della
cittadinanza: sono gli stessi che erano stati a suo tempo oggetto di
particolare considerazione e inseriti nel Progetto del Dip. Assi, presentato
dalla nostra Organizzazione. Un Progetto che teneva anche conto della pari
dignità delle quattro Aree Professionali Sanitarie.
Insomma, al momento -
sebbene ci ritroviamo ancora tra transitorietà e provvisorietà - molte
sembrano le possibilità in fieri che guardano al prossimo futuro: non ci
resta che attendere l’ufficializzazione di una linea “comune” di condotta,
che debba essere adottata da parte di tutte le aziende sanitarie per
implementare le normativa sulla dirigenza infermieristica.
Infine, sempre sulla questione della dirigenza, un aspetto che come
coordinatori ci sta particolarmente a cuore: leggiamo e rileggiamo
attentamente le ultime norme in cerca di una via che permetta di estendere
il ruolo dirigenziale - cioè la vicedirigenza - nelle professioni sanitarie
anche al di là del dirigente infermiere “centrale”, come da Legge pubblicata
in G.U. n° 145/2002. Ancora prima, c’era poco più di un accenno nella Legge
n. 251/2000 rispetto ai dirigenti infermieristici “di area” (Medica,
Chirurgica, Emergenza, Territoriale e, trasversalmente,
Gestione-Organizzazione, Formazione, Ricerca-Qualità): è ancora adesso una
possibilità benché limitata, che dovrà fare i conti con le risorse di
bilancio aziendali e il futuro riassetto della rete sanitaria regionale.
L’impatto che può avere la scelta del tipo di direzione infermieristica sul
Servizio Infermieristico, qualora formata da una sola e unica persona…
ovvero un gruppo di persone (gruppo di direzione), ci sembra però
enorme e, soprattutto, significativamente molto diverso.
Parimenti, è fondamentale che la legge preveda comunque (art. 7, comma 3,
Legge n. 251/2000, ndr) che il dirigente del Servizio Infermieristico
partecipi al Consiglio di Direzione.
Il Dipartimento dell’Assistenza
Il processo futuro di
istituzione del Dipartimento dell’Assistenza - una volta fatte queste debite
premesse - potrà quindi essere ricondotto, in sintesi, a due prospettive
generali.
La prima, è nel riconoscimento che la responsabilità professionale
infermieristica non si esercita solo su frammenti di realtà “gli uni
separati dagli altri”.
Significa a livello organizzativo aziendale argomentare intorno ai
risultati attesi, alle azioni necessarie - alle opportunità e ai
vincoli - da considerare in relazione a ciascun obiettivo assistenziale; in
altre parole significa sviluppare una cultura di tipo progettuale che
transiti dal quesito “cosa c’è da fare oggi? al quesito “quali
risultati in termini di assistenza posso/possiamo/intendiamo insieme
ottenere? Quali strategie appropriate è necessario porre in essere per
raggiungerli?” E’ l’idea generale di “processualità” che sta alla base
della necessità strutturale della dovuta presenza della professione
infermieristica sia nella negoziazione del budget che nella fase della
“declinazione” degli obiettivi a livello delle “diverse” articolazioni
aziendali (in congruenza con l’organizzazione aziendale ai sensi del DLgs n.
229/99, art. 17-bis, che individua nel dipartimento il modello ordinario di
gestione). Gli obiettivi dell’azienda - non scordiamolo - sono obiettivi di
prevenzione, cura e assistenza, riabilitazione, nel raggiungimento dei quali
tutte le figure sanitarie concorrono per la loro parte.
In questo caso, non solo è logico ma è doveroso pensare al dirigente
infermieristico centrale come e alla pari dei direttori di struttura
complessa aziendale.
La seconda prospettiva, è
orientata a risolvere il dilemma teorico tra direzione di line
(competenze operative gerarchiche), ovvero di staff alla
Direzione Generale (o Direzione Sanitaria, o alla Direzione medica
ospedaliera) che lascia però invariato il rapporto odierno di dipendenza
degli infermieri rispetto alle singole U.O.
Probabilmente sono
validissime entrambe le scelte se viene garantita l’autonomia del governo
assistenziale (non siamo più ai tempi dei rigidi schemi della Legge n.
130/69 ed è normale che ogni azienda sia libera di poter adottare la scelta
più adeguata).
Noi riteniamo che
l’importante sia uscire dal confino della funzione infermieristica che ha
fatto male non soltanto alla categoria infermieristica, ma anche a quegli
stessi medici e dirigenti attuali con un’apertura di vedute più
all’avanguardia rispetto i tempi…
Fondamentale resta comunque
il riconoscimento formale del Dipartimento dell’Assistenza, quale Unità
operativa complessa, modello organizzativo delle attività per le Unità
operative professionali, che potrà coinvolgere ben 22 profili
professionali.
Conclusioni
A noi sembra, dunque, nelle
more, avendo iniziato a progettare concretamente, di intravedere già nelle
nostre realtà alcune iniziali esperienze positive che andrebbero nella
giusta direzione. Si tratta di continuare una sfida, che ha un obiettivo
comunque ineluttabile e ineludibile: perseguire nella nostra Regione,
completamente e in tempi brevi, questo passaggio della professione
infermieristica verso la dirigenza.
Responsabilità individuale e
di gruppo, superamento di visioni settoriali dei singoli, governo
assistenziale, valutazione e verifica per dare coerenza al sistema,
accreditamento delle professioni, ma anche prevenzione del rischio e del
burn out nell’ambiente di lavoro. Queste sono le leve gestionali da
implementare: se non cureremo questo aspetto il servizio infermieristico
potrebbe venir frustrato e spezzettato, e a quel punto si dovrà dare ragione
a chi sostiene che esso serve solo per far occupare a qualcuno una nuova
posizione dirigenziale.
Siamo anche ben consapevoli
che ricercare ciò, significa ricercare il significato e il senso della
stessa organizzazione sanitaria delle aziende, ma anche, in generale, del
nostro Paese.
Oggi abbiamo dunque bisogno,
prima ancora di un servizio infermieristico aziendale, di un Progetto
Obiettivo Regionale per l’assistenza collegato al prossimo PSR, di un
Osservatorio permanente e di un Servizio Infermieristico Regionale… che ne
faccia da fondamenta e poi, soprattutto - allontanando i fantasmi e le paure
nei confronti degli infermieri - da autentico volano.
Nel caso contrario, i nodi attuali e urgenti del governo assistenziale
presenti nella prassi organizzativa quotidiana, e che sono ormai sempre più
evidenti - rispetto ai quali i cittadini stessi ci responsabilizzano e ci
chiedono conto - certamente si affronteranno ugualmente, ma rischiano anche
di non essere mai “sciolti”.
Questa è la riflessione che ho voluto fare con Voi: non c’è un abisso; è un
passaggio difficile, ma è solo un passaggio ineludibile. Se insieme
ragioniamo e lavoriamo forse il passaggio diventa anche agevole, più rapido
e magari riusciamo - in tempi contenuti - ad entrare anche in una sanità più
a misura di persona e con una giusta valorizzazione dell’intero “corpus
professionale”.
Riferimenti
- DLgs n. 502/1992, art. 15-septies comma 2;
- DLgs n. 517/1993;
- DLgs n. 29/1993, art. 26;
- Legge n. 251/2000, art.1 comma 3; art. 6 comma 2; art.
7 comma 3;
- PSN, PSR, leggi ed indirizzi Regionali;
- CCNL integrativo del CCNL dell’area della dirigenza ruoli sanitario,
professionale, tecnico ed amministrativo del SSN stipulato l’8 giugno
2000;
- Atto Aziendale.
Pubblicato su Infermierionline.net il 17.12.05
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