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COORDINAMENTO INFERMIERISTICO: interpretazioni, pareri, sentenze legali A cura di Valter Fascio |
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I quesiti e le risposte hanno un valore esclusivamente informativo/orientativo e sono finalizzati ad aiutare i colleghi infermieri nell’esercizio professionale, non volendo assolutamente sostituire organismi istituzionali competenti ad esprimere sentenze e/o pareri. |
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1. RIFIUTO DELL’INCARICO DI COORDINAMENTO INFERMIERISTICO Quesito. Un CPSI (ex caposala) che al 31/8/2001 ricopriva le funzioni di coordinamento e, quindi, in possesso dei requisiti per l’attribuzione della relativa indennità parte fissa in via permanente, può rinunciare volontariamente a svolgere tali funzioni e, di conseguenza, essere assegnato allo svolgimento dei compiti tipici dell’infermiere? La causa dei dubbi interpretativi da parte dell’azienda risiede nel riordino nell’unica categoria D del personale infermieristico e nella natura permanente dell’indennità di coordinamento che, tuttavia, è attribuita in relazione alla funzione svolta piuttosto che alla qualifica rivestita. Risposta. Le perplessità sulla natura permanente dell’indennità e di conseguenza sulla valutazione pensionistica nella quota A - sono un valido elemento a supporto della tesi dell’irrinunciabilità all’incarico di coordinamento. Tale argomentazione però è insufficiente, dato che ammetterebbe implicitamente la rinunciabilità degli incarichi conferiti dopo la data del 1/9/2001. Dunque, per sostenere la suddetta tesi si può ricorrere ad un principio valido per tutti gli incarichi aziendali in virtù del quale il potere organizzatorio attribuito all’azienda quale datore di lavoro consentesi esigere dal lavoratore tutte le mansioni ascrivibili alla categoria d’inquadramento. L’eventuale rifiuto dell’incarico da parte di un dipendente determinerebbe un inadempimento contrattuale. Fanno debita eccezione i casi d’inidoneità fisica (art. 6 Ccnl del 20/9/2001). (Da “Sole 24 Ore Sanità” - n° 45, anno 2002).
2. RESPONSABILITA’ DEL COORDINATORE INFERMIERE NEL MANTENERE UN IG IN AREA CRITICA Quesito. Con l’abolizione del mansionario quali sono i rischi da un punto di vista della responsabilità penale di un infermiere generico addetto all’assistenza personalizzata in reparti di area critica? Esiste una responsabilità del coordinatore o del dirigente infermiere nel mantenere un infermiere generico in questa posizione? Risposta. La responsabilità penale non si vede; in ogni caso, non finché si verifichi eventualmente un danno connesso all’agire dell’infermiere. Dal punto di vista amministrativo, le responsabilità del coordinatore o del dirigente infermiere ci sono, collocandole in una situazione non chiara amministrativamente. (Da “Atti del Convegno Nazionale Aniarti”, 1999 - Dr. D. Rodriguez, Medico legale).
3.INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ART. 44, COMMA 5 DEL CCNL SANITA’ 1° SETTEMBRE 1995, APPLICATO AI COORDINATORI INFERMIERISTICI Quesito. L’indennità mensile prevista per i coordinatori dall’art. 44, comma 5 del CCNL 1995, spetta soltanto a coloro i quali operano nei servizi ospedalieri? Risposta. L’indennità mensile lorda di euro 25,82 prevista dall’art. 44, comma 5 del CCNL Sanità 1995 spetta soltanto agli operatori professionali coordinatori - caposala ed ostetriche, operanti su un solo turno, responsabili dell’organizzazione dell’assistenza infermieristica ed alberghiera dei servizi di diagnosi e cura che operano nei presidi ospedalieri. (Da “Gazz. Uff. 7 Novembre 2000”, n. 260 - Accordo sull’interpretazione autentica art. 44 ARAN - Organizzazioni sindacali).
4. CASO DI MOBBING NEI CONFRONTI DI UN INFERMIERE COORDINATORE Quesito. Sono stati documentati dei casi di mobbing avvenuti nei confronti di caposala? Risposta. La Corte di Appello di Roma ha condannato l’Asl di F.******** per mobbing nei confronti di una caposala. Il caso si riferisce al 2000, quando fu esaminata la situazione della caposala E.C. trasferita d’urgenza in un ufficio ubicato accanto all’obitorio: senza scrivania e telefono, in una stanza larga un metro e lunga due, sprovvista di finestra. Il Direttore Sanitario le aveva spiegato che “occorreva trovare una persona esperta per occuparsi del nuovo servizio di farmaci antitumorali”. Ma il servizio non è mai stato attivato e la signora è rimasta per mesi nell’ufficio senza alcun’ incombenza lavorativa. Al suo vecchio posto in Direzione Sanitaria intanto era assegnato un altro infermiere. Il giudice del lavoro M.L. ha condannato l’Asl per mobbing. Il ricorso presentato dall’Asl che si è rifiutata di reintegrare la caposala nelle sue mansioni, ha confermato la sentenza precedente a favore della dipendente, che verrà dunque risarcita. Della vicenda si sta interessando anche la Corte dei Conti, per quantificare il danno economico dovuto alla condotta dei dirigenti. (Da “Il Messaggero on line” - Sentenza della Corte di Appello di Roma, 9 marzo 2003).
5. EQUIVALENZA DELLE FUNZIONI DI COORDINATORE ART. 13 CCNL Quesito. L’infermiere cui è assegnata la funzione di coordinamento può coordinare delle ostetriche e viceversa? Risposta. Al quesito apparentemente chiaro sottendono una serie di considerazioni che discendono da un’attenta lettura esegetica della lettera e della norma contrattuale. Nella fattispecie ad oggi ci si trova di fronte ad un’”ambivalenza di funzioni” atteso che, la declaratoria delle funzioni dei singoli profili professionali di cui all’allegato 1 del CCNL vigente, subordina l’esercizio delle attività di “coordinamento” del personale addetto ad unità operative semplici” non più al possesso di uno specifico titolo abilitante (come precedentemente avveniva), bensì al possesso di una specifica qualifica contrattuale, quella di Collaboratore Professionale Sanitario nei vari profili inseriti nella categoria “D”; in tale ambito poi, sia per gli infermieri sia per gli altri operatori (vedi ostetriche) si richiede solamente il titolo professionale previsto per l’accesso alla cat. D. Continuando, dall’interpretazione letterale parrebbe che, indipendentemente dallo specifico titolo posseduto e dalle funzioni attenenti la specifica competenza professionale, un operatore inserito nei ruoli organici con profilo professionale di “collaboratore sanitario” possa esercitare legittimamente “nell’ambito delle unità operative semplici” il coordinamento delle attività del personale addetto come funzione aggiuntiva rispetto a quelle proprie della specifica qualificazione professionale posseduta, seppure nel rispetto dell’autonomia operativa del personale assegnato e delle esigenze del lavoro di gruppo. La disposizione appare supportata dall’articolo 13, comma 2, del CCNL vigente il quale prevede chiaramente “che il personale inserito nella medesima categoria professionale (nel nostro caso la D) possiede livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento delle relative attività lavorative”. Orbene per ovvie ragioni di funzionalità dei servizi ed alla luce dell’interpretazione letterale del dispositivo contrattuale pare opportuno, almeno fino a che non intervengano benefiche interpretazioni da parte della competente magistratura, che l’amministrazione non disponga che due operatori della medesima declaratoria di profilo di collaboratore professionale sanitario, seppure con radice diversa (come ad esempio l’ex caposala e l'ex capo ostetrica), prestino servizio nella stessa unità operativa proprio per non creare un’ambivalenza di funzioni di coordinamento delle unità operative semplici cui contemporaneamente assegnati, diviene auspicabile pertanto l’intervento del legislatore che con norme di diritto positivo dovrebbe dirimere la questione. Ove ciò non si verificasse è opportuno confidare nell’intervento della competente magistratura. (Da “Presidenza di Nursing Up”, Parere fornito il 12 luglio 2000).
6. INFERMIERE COORDINATORE E CONTROLLO DELLE DOSI DEI FARMACI Quesito. Quali responsabilità ricadono sull’infermiere coordinatore che non verifica le giuste quantità di farmaco da somministrare ai pazienti? Risposta. In una passata sentenza la Corte di Cassazione ha fatto ordine in merito alle responsabilità che ricadono sul personale sanitario per la preparazione di una flebo letale per il paziente. La colpa dell’eventuale dose sbagliata “investe” il medico che dà disposizioni imprecise per l’utilizzo del medicinale, l’infermiera incaricata di preparare la flebo, e il medico che, nell’ordinare alla farmacia interna un preparato diverso dal solito, non si preoccupa di fornire al personale infermieristico delle note sull’esatto dosaggio. Nessun appunto può essere mosso, invece, a chi ricopre la carica di caposala del reparto, poiché tra i suoi compiti istituzionali non rientra quello di controllare l’esattezza della prescrizione del farmaco. La decisione è il risultato conclusivo della valutazione sul caso relativo alla morte di due persone ricoverate in un ospedale di P.****. I due pazienti erano deceduti a causa di un avvelenamento da potassio, derivante dalla somministrazione di fleboclisi, contenente un quantitativo cinque volte superiore di quello necessario all’organismo umano. Ad originare il fatale errore era stata la sostituzione del normale farmaco utilizzato nel reparto con una nuova soluzione, dall’elevata concentrazione di potassio. La novità farmacologia era stata introdotta da un secondo medico, mentre ne aveva prescritto per primo l’uso un altro dello stesso reparto. A carico di entrambi la Corte ha riscontrato una condotta professionale negligente. Riguardo al primo, per non aver adeguatamente informato il personale infermieristico sulla composizione e quindi l’esatto impiego del farmaco da lui ordinato. Nei confronti del secondo, per non essersi preoccupato di dare personalmente agli infermieri, addetti alla preparazione, un’esatta prescrizione scritta della dose da iniettare. E se, fino a questo punto, la Corte ha ricalcato la decisione presa dai giudici di primo e secondo grado, le strade del giudizio si sono separate sulle responsabilità degli infermieri. La Cassazione, sul punto, ha fatto delle precise distinzioni di condotta accogliendo il ricorso presentato dalla caposala del reparto, di turno il giorno dell’incidente. I giudici hanno ricordato che, poiché la responsabilità penale in materia di colpa per mancato impedimento dell’evento nasce nella sola ipotesi in cui il soggetto abbia l’obbligo giuridico di impedirlo, prima di formulare qualsiasi decisione sul comportamento della caposala, bisognava verificare se su di lei ricadesse, appunto, l’obbligo di intervenire sulla preparazione del flacone. A tal fine, la Corte ha richiamato l’art. 41 del DPR 128/1969 (ndr oggigiorno, di fatto, decaduto) il quale, nel delimitare i poteri del caposala, stabilisce che a tale figura spettano l’organizzazione del servizio infermieristico, la custodia e l’approvvigionamento di medicinali. Perciò, il controllo è solamente sul rispetto degli oneri correlati al servizio che dirige e non anche sul “rispetto delle specifiche attività di dosaggio, che sono necessarie per preparare ogni singolo flacone, in conformità alle prescrizioni del medico”. In considerazione di ciò, la Cassazione ha assolto la caposala per non aver commesso il fatto. (Da “Sole 24 Ore Sanità”- Sentenza della Corte di Cassazione, quarta sezione penale, n° 13219, 19 dicembre 2000).
7. RISARCIMENTO ECONOMICO PER LE MANSIONI SUPERIORI SVOLTE COME COORDINATORE Quesito. Gli infermieri che hanno svolto in passato le funzioni di facente funzioni di caposala (ora di coordinamento) possono richiederne il riconoscimento economico? Risposta. Il Tar dell’Umbria ha aperto una strada importante con una recente sentenza che porta al riconoscimento economico delle mansioni superiori svolte da un dipendente pubblico. E’ la prima volta. Il caso discusso al Tar, decidendo che il ricorso andava accolto, è stato presentato da una nota sigla sindacale attraverso l’avvocato M.P. A pagare (a meno di un ricorso al Consiglio di Stato) sarà l’Azienda Ospedaliera che a questo punto rischia di vedere arrivare una serie di ricorsi dello stesso tipo. Ma non solo l’Azienda ospedaliera, anche altri dipendenti di enti pubblici potrebbero prendere spunto da questa sentenza. Le “mansioni superiori”, infatti, fino ad oggi quasi mai venivano contabilizzate. Il ricorso in questione riguarda proprio un infermiere, il quale per motivi di pensionamento veniva messo a svolgere mansioni superiori di coordinatore. Dopo molti mesi in cui l’infermiere esegue con scrupolo quanto ordinato, immaginando un ritorno economico, il riconoscimento invece non arriva. Dopo due anni viene promosso, ma riceve un tassativo rifiuto alla richiesta di ottenere gli arretrati. Nel caso suddetto, oltre alle precise testimonianze e riscontri, c’è soprattutto una lettera dell’Azienda che incarica l’infermiere a svolgere, temporaneamente, funzioni di coordinamento, ossia di caposala. Una lettera che diventerà fondamentale per i giudici, ma non per l’Azienda. In tanti altri casi, infatti, (anche per periodi più brevi), nonostante la lettera d’incarico non ha mai onorato le mansioni superiori svolte. (Da “Il Messaggero on line” - Sentenza del Tar dell’ Umbria, luglio 2002).
8. RICONOSCIMENTO ALL’ INQUADRAMENTO NELLA CATEGORIA “QUADRO” PER GLI INFERMIERI COORDINATORI CON “POSIZIONE ORGANIZZATIVA” NEL SETTORE PUBBLICO Quesito. Un infermiere coordinatore dipendente di una Pubblica Amministrazione, cui sia stato assegnato dall’Azienda l’incarico di “posizione organizzativa”, può vedersi riconosciuto il diritto all’inquadramento all’interno della categoria quadro? Risposta. La disciplina contrattuale collettiva del Pubblico Impiego continua ancora a suddividere il personale unicamente in due grandi categorie: la carriera dirigenziale, da un lato, il personale delle aree, dall’altro. In mezzo, tra questi due blocchi, non è stata prevista l’istituzione di una posizione professionale intermedia, che rappresenti e identifichi quell’ambito di lavoro dipendente che ricopre funzioni di elevata responsabilità e specializzazione. L’attribuzione di una “posizione organizzativa” per lo svolgimento di mansioni ad elevata qualifica professionale negava la stabilità nell’inquadramento come “middle management”. E’ proprio su questo punto che è intervenuta la decisione del Tribunale di Lodi, disponendo l’attribuzione della qualifica di quadro a una lavoratrice del comparto Scuola pubblica che, in virtù delle funzioni di elevata qualificazione professionale esercitate, n’aveva rivendicato il riconoscimento. La decisione è certamente destinata a far discutere, giacché obbligherà le parti sociali a rivedere la classificazione del personale nei contratti collettivi del pubblico impiego, segnando il definitivo ingresso di una nuova categoria professionale - quella dei quadri - nel lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione. Per tutta quell’ampia area delle professionalità intermedie (il coordinatore infermiere con “incarico di posizione” potrebbe rientrare tra queste) che operano nella P.A. è un segnale indubbiamente auspicabile, che tra gli altri effetti sancisce un ulteriore avvicinamento del lavoro pubblico al modello di organizzazione delle aziende private. (Da “Sole 24 Ore Sanità”- Sentenza del Tribunale di Lodi, Ottobre 2002).
9. IL COORDINAMENTO DEL PERSONALE INFERMIERISTICO NEI REPARTI DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA Quesito. A quale profilo professionale competono le funzioni di coordinamento del personale infermieristico nei reparti di ostetricia e ginecologia? Risposta. A seguito della disamina del Decreto Ministeriale 24 aprile 2000 in relazione alla questione della preposizione di personale "ostetrico-coordinatore" alle UU.OO. di Ostetricia e Ginecologia, si desume quanto segue: Nella prima parte del paragrafo 2 intitolato "Profili professionali e aree funzionali omogenee (A.F.O.)", nell’ambito del quale risultano inserite le predette attribuzioni di coordinamento all’ostetrica-coordinatore, si dice anche testualmente "A partire dall’1.1.1997 l’applicazione della normativa vigente che fa afferire la massima attenzione affinché non venga disattesa l’esigenza che la madre usufruisca di assistenza fornita da personale qualificato con consolidata esperienza in ostetricia e assistenza a parto ed il neonato, soprattutto quello patologico, usufruisca di assistenza fornita da personale qualificato pediatrico/neonatologico. "Pertanto è indispensabile che le funzioni di coordinamento del personale addetto alle cure del neonato, fin dalla nascita sia affidato (in realtà il verbo dovrebbe essere al plurale e cioè "siano affidate" in quanto il soggetto è "le funzioni di coordinamento", n.d.s.) a personale non medico con adeguate qualifiche in ambito pediatrico/neonatologico. Altrettanto importante è la collaborazione stretta, interdisciplinare, tra tutto il personale ostretrico, infermieristico e pediatrico/neonatologico". Poiché, come noto, presso le UU.OO. di Ostetricia e Ginecologia vengono ricoverati non solo i neonati, ma anche soggetto adulti (tipicamente le madri) e considerato che la normativa richiamata mira alla tutela non solamente del neonato ma, come ovvio, anche della madre, prima e o dopo il parto, mi sembra che, tenuto conto degli specifici riferimenti normativi sopra richiamati, si possa pervenire ad un duplice ordine di osservazioni: a. D.M. in oggetto attribuisce all’ostetrica-coordinatore le funzioni di coordinamento delle ostetriche, nonché del personale infermieristico ed ausiliario addetto all’assistenza del neonato; b. Poiché però presso le predette UU.OO. vengono ricoverati anche soggetti adulti, è evidente che le predette funzioni di coordinamento non possono estendersi a tutta la singola Unità Operativa. Tale coordinamento complessivo dell’U.O., a mio parere, non può che spettare al caposala per i motivi e nei limiti di cui al mio precedente parere in data 30.10.1996. In definitiva dunque, nell’ambito delle UU.OO. di Ostetricia e Ginecologia può individuarsi una funzione di coordinamento generale, volta ad assicurare una stretta collaborazione interdisciplinare tra tutto il personale, sia esso ostetrico che infermieristico, addetto all’Unità. All’interno delle singole Unità Operative deve poi individuarsi una specifica funzione di coordinamento (di tipo settoriale) concernente il personale (ostetrico e infermieristico) addetto specificamente all’assistenza del neonato. La funzione di coordinamento generale spetterà al capo-sala, mentre la funzione di coordinamento speciale-settoriale, spetterà all’ostetrica-coordinatore. I due ruoli, ovviamente, dovranno svolgersi in maniera complementare per il raggiungimento dei livelli funzionali e qualitativi indicati nel Progetto-obiettivo approvato con il citato D.M. Sanità 24.04.2000. E’ peraltro comunque immaginabile che il non chiaro testo normativo potrà facilmente dar luogo a problemi di applicazione concreta soprattutto da parte del personale ostetrico interessato ad acquisire una posizione funzionale di coordinamento. (Da “Consiglio Direttivo Collegio IPASVI di Genova - Parere espresso e disponibile presso la Segreteria, Genova). 10. I COMPITI DEL COORDINATORE INFERMIERISTICO DI UN’ UNITA’ OPERATIVA NELLA GESTIONE DEI TURNI Quesito. Può un coordinatore degli infermieri di un’unità operativa presso un’azienda ospedaliera, imporre agli infermieri turnisti dei turni che nessuno vuole? Se e come possono difendersi gli infermieri, inoltre, penalizzati anche economicamente da una turnazione sempre in deficit orario? Risposta. L’articolazione dell’orario di servizio e dei turni è materia di autodeterminazione aziendale ai sensi dell’art. 26 del CCNL del 7/04/1999; i criteri generali riguardanti la materia sono peraltro oggetto di concertazione con i soggetti sindacali ai sensi dell’art. 6 del medesimo contratto. L’infermiere con funzioni di coordinamento ha tra i suoi compiti quello di coordinare le attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o altro profilo”, come prevede l’art. 10 del CCNL del 20/09/2001; in tale ambito, “con assunzione di responsabilità del proprio operato”, garantisce la corretta gestione e il rispetto dei turni le cui tipologie generali o griglie orarie sono, come detto, stabilite in sede aziendale. (Da “Sole 24 Ore Sanità” - N° 44 Novembre 2003). 11 CORRESPONSIONE INDENNITA’ PROFESSIONALE SPECIFICA EX CAPOSALA Quesito. Dovendo corrispondere l’esatta retribuzione a un ex livello 8-bis CPSE in fascia DS5 con importo iniziale di stipendio base più indennità integrativa pari a 21.164,37 euro, quale deve essere l’importo delle fasce corretto? Risposta. Il trattamento economico fondamentale e accessorio spettante al personale è quello previsto dal contratto collettivo di lavoro. Riguardo all’indennità professionale specifica degli ex caposala sembra che le parti negoziali – per loro ammissione – si siano dimenticate di riportarla nelle tabelle allegate al CCNL del 19/4/2004. E’ pertanto auspicabile che in una specifica coda contrattuale o nel CCNL relativo al II biennio economico si chiarisca esplicitamente se il passaggio in categoria DS debba comportare la perdita dell’indennità. In attesa della clausola contrattuale credo che, in ossequio a un generale principio di non reformatio in pejus, si possa mantenere provvisoriamente l’importo maturato mediante una delle seguenti soluzioni: ricomprendere l’importo nel maturato utile al conseguimento della fascia superiore e applicare la garanzia di cui all’art. 23, comma 6 del nuovo contratto ovvero lasciare l’importo quale assegno ad personam riassorbibile. La prima soluzione, oltre che essere più conforme al generale impianto contrattuale, ha il vantaggio di essere a costo zero, visto che gli importi gravano comunque sul fondo ex art. 39. (Da “Sole 24 Ore Sanità”- 13/19 Luglio 2004). 12. NIENTE MOBILITA’ PER I COORDINATORI Quesito. E’ prevista la mobilità per un infermiere coordinatore? Risposta. L’art. 5 del CCNL Integrativo del 20 settembre 2001 ha stabilito che ogni azienda, dopo concertazione con i sindacati, definisca i criteri generali attraverso i quali attribuire il coordinamento avendo come solo vincolo il requisito dei 5 anni di esperienza professionale. Questo significa due cose: che l’obbligo di doversi dare dei criteri di attribuzione costringe le Aziende a bandire delle selezioni per attribuire il coordinamento, che indifferentemente possono essere solo per titoli, titoli e colloquio, ovvero per titoli ed esami; che i partecipanti sono tutti dipendenti della stessa azienda. Dunque, stante la situazione rappresentata, chi è infermiere coordinatore non può avvalersi del art. 19 del 17 aprile 1999, cioè di quella norma che permette di trasferirsi da un’Azienda sanitaria all’altra, mantenendo il coordinamento. (Da “InfermiereInformazione” – N° 5-6 2004. Articolo a firma del Dr. Claudio Mellana Consulente del lavoro Collegio IPASVI Torino).
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