L'ISTITUZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE DI COORDINATORE INFERMIERISTICO: NORMATIVA IN ATTO E IPOTESI LEGISLATIVE.

A cura di Valter Fascio

 

Premessa. 

L'attuale figura del coordinatore infermieristico risulta priva di una formazione "ad hoc" essendo terminati i corsi regionali di abilitazione alle funzioni direttive da circa un decennio.

Il D. Lgs. n° 502/92 di abrogazione, in realtà, prevedeva un ripristino dei corsi di coordinamento a livello Universitario.

Con la normativa successiva, C.C.N.L. 2000-01 e D.P.R. n° 220/01, viene, di fatto, abrogato l'antecedente stato giuridico, il profilo del coordinatore e la normativa concorsuale.

La funzione manageriale di coordinamento, descritta nella legge n°229/99, con l'ampliamento del grado di autonomia dei "ruoli intermedi", non trova concreto riscontro nelle funzioni svolte dalle attuali figure di coordinamento soprattutto qualora siano inserite nella categoria "D", corrispondente ad una declaratoria non adeguata al ruolo svolto e sovente declinato all'interno di unità operative complesse. In merito a quanto sopra enunciato, l'O.d.G. della Commissione Sanità del Senato, nell'ambito della legge n° 251/2000, prevedeva che il coordinatore infermieristico fosse considerato dirigente infermieristico nelle U.O.C.: tale O.d.G. e stato disatteso. 

Ipotesi e prospettive di evoluzione legislativa.  

La questione inerente alla futura istituzione di un distinto profilo professionale di coordinatore infermieristico si presenta oggi in termini giuridici nuovi dopo la riforma dell'art.117 della Costituzione, approvata con la legge n°3/2001.

Nelle materie di legislazione concorrente - recita il nuovo art. 117 - spetta alle regioni la potestà, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Si aprono dunque diversi scenari in cui è possibile discutere se le Regioni sarebbero - di fatto - autonome nel derivare principi generali dal complesso delle norme statali già vigenti in materia sanitaria, senza dover attendere l'emanazione di specifiche "leggi quadro" di riferimento.

Il primo di due percorsi legislativi evolutivi della disciplina è rappresentato da interventi a livello regionale che s'inseriscono - a prescindere da altri statali - nella scarna cornice legislativa vigente; il secondo, invece, in una nuova disciplina statale "limitata" all'enunciazione di principi di carattere generale. Entrambe le prospettive sono qui di seguito riportate in un quadro sinottico. 

1.      Il quadro normativo vigente. 

  • l'art. 6 comma 3 del D. Lgs. n° 502/92, in attuazione della delega contenuta nell'art. 1, lett. 0, della Legge n° 421/92, in merito alla formazione del personale sanitario infermieristico, prevede che il Ministro della salute individui tassativamente con proprio decreto le "figure infermieristiche da formare" ed i relativi profili;

  • il  D.M. n° 739/94 individua la figura ed il relativo "profilo professionale" dell'infermiere;

  • l'art. 6 della legge n° 251/00, recita che il Ministro della salute include le diverse figure professionali esistenti o che "saranno individuate successivamente" in una delle fattispecie di cui agli art. 1, 2, 3 e 4;

  • l'art. 1 comma 1 della legge n° 251/00, recita che gli operatori delle "professioni sanitarie infermieristiche" espletano funzioni individuate dalle norme relative ai propri profili;

  • il D.M. 29 marzo 2001 include nella fattispecie "professioni sanitarie infermieristiche", di cui all'art.1 della legge n° 251/00, la figura professionale dell'infermiere (e non altre…).

2.  La prospettiva di una nuova disciplina quadro statale.          

Lo Stato potrebbe eventualmente ritenere di dover legiferare su alcune (o tutte) le caratteristiche "di principio" nel settore del coordinamento infermieristico: 

  • Individuazione, nell'ambito delle professioni sanitarie infermieristiche della figura di "coordinatore", con la posizione di un autonomo profilo che ne individui le "specifiche" funzioni, attualmente non esaustive neppure nella posizione economica DS;

  • Diritto alla denominazione ufficiale di Capo sala invece di "collaboratore" (già  "coordinatore");

  • Obbligo di una formazione manageriale;

  • Garanzia di salvaguardia dei titoli pregressi acquisiti;

  • Apposito elenco nell'albo dei collegi IPASVI