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Premessa.
L'attuale figura del
coordinatore infermieristico risulta priva di una formazione "ad hoc" essendo
terminati i corsi regionali di abilitazione alle funzioni direttive da circa un
decennio.
Il D. Lgs. n° 502/92 di
abrogazione, in realtà, prevedeva un ripristino dei corsi di coordinamento a
livello Universitario.
Con la normativa successiva,
C.C.N.L. 2000-01 e D.P.R. n° 220/01, viene, di fatto, abrogato
l'antecedente stato giuridico, il profilo del coordinatore e la normativa
concorsuale.
La funzione manageriale di
coordinamento, descritta nella legge n°229/99, con l'ampliamento del
grado di autonomia dei "ruoli intermedi", non trova concreto riscontro
nelle funzioni svolte dalle attuali figure di coordinamento soprattutto qualora
siano inserite nella categoria "D", corrispondente ad una declaratoria non
adeguata al ruolo svolto e sovente declinato all'interno di unità operative
complesse. In merito a quanto sopra enunciato, l'O.d.G. della Commissione Sanità
del Senato, nell'ambito della legge n° 251/2000, prevedeva che il
coordinatore infermieristico fosse considerato dirigente infermieristico nelle
U.O.C.: tale O.d.G. e stato disatteso.
Ipotesi e prospettive di evoluzione legislativa.
La questione inerente alla
futura istituzione di un distinto profilo professionale di coordinatore
infermieristico si presenta oggi in termini giuridici nuovi dopo la riforma
dell'art.117 della Costituzione, approvata con la legge n°3/2001.
Nelle materie di legislazione
concorrente - recita il nuovo art. 117 - spetta alle regioni la potestà, salvo
che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione
dello Stato.
Si aprono dunque diversi
scenari in cui è possibile discutere se le Regioni sarebbero - di fatto -
autonome nel derivare principi generali dal complesso delle norme statali già
vigenti in materia sanitaria, senza dover attendere l'emanazione di specifiche
"leggi quadro" di riferimento.
Il primo di due percorsi
legislativi evolutivi della disciplina è rappresentato da interventi a livello
regionale che s'inseriscono - a prescindere da altri statali - nella scarna
cornice legislativa vigente; il secondo, invece, in una nuova disciplina statale
"limitata" all'enunciazione di principi di carattere generale. Entrambe le
prospettive sono qui di seguito riportate in un quadro sinottico.
1.
Il quadro normativo vigente.
-
l'art. 6 comma 3 del D.
Lgs. n° 502/92, in attuazione della delega contenuta nell'art. 1, lett. 0,
della Legge n° 421/92, in merito alla formazione del personale sanitario
infermieristico, prevede che il Ministro della salute individui tassativamente
con proprio decreto le "figure infermieristiche da formare" ed i relativi
profili;
-
il D.M. n° 739/94
individua la figura ed il relativo "profilo professionale" dell'infermiere;
-
l'art. 6 della legge n° 251/00,
recita che il Ministro della salute include le diverse figure professionali
esistenti o che "saranno individuate successivamente" in una delle fattispecie
di cui agli art. 1, 2, 3 e 4;
-
l'art. 1 comma 1 della
legge n° 251/00, recita che gli operatori delle "professioni sanitarie
infermieristiche" espletano funzioni individuate dalle norme relative ai propri
profili;
-
il D.M. 29 marzo 2001
include nella fattispecie "professioni sanitarie infermieristiche", di cui all'art.1
della legge n° 251/00, la figura professionale dell'infermiere (e non
altre…).
2. La prospettiva di una
nuova disciplina quadro statale.
Lo Stato potrebbe
eventualmente ritenere di dover legiferare su alcune (o tutte) le
caratteristiche "di principio" nel settore del coordinamento infermieristico:
-
Individuazione, nell'ambito delle professioni sanitarie
infermieristiche della figura di "coordinatore", con la posizione di un autonomo
profilo che ne individui le "specifiche" funzioni, attualmente non esaustive
neppure nella posizione economica DS;
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Diritto alla denominazione ufficiale di Capo sala invece di
"collaboratore" (già "coordinatore");
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Obbligo di una formazione manageriale;
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Garanzia di salvaguardia dei titoli pregressi acquisiti;
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Apposito elenco nell'albo dei collegi IPASVI
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