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DISEGNO DI
LEGGE N. 1645
del 25 luglio
2002 |
DISEGNO DI LEGGE N. 1645-A
del 25 luglio 2004
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D’iniziativa del senatore Tomassini |
Testo proposto dalla 12^ Commissione San. - Relatore Di
Girolamo |
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Istituzione della
funzione di coordinamento per le professioni infermieristiche ed
individuazione di alcuni profili tecnico-professionali operanti nella sanità
veterinaria |
Articolazione del personale sanitario in professionisti e
dirigenti ed individuazione di alcuni profili tecnico-professionali operanti
nella sanità veterinaria |
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Art. 1. |
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(Articolazione del personale sanitario in
professionisti e dirigenti) |
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1. In conformità all’ordinamento
degli studi dei corsi universitari, disciplinato ai sensi dell’articolo 17,
comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, il
personale laureato appartenente alle professioni sanitarie di cui alla legge
10 agosto 2000, n. 251, è articolato come segue:
a)
professionisti in possesso del diploma di laurea o del titolo universitario
conseguito anteriormente all’attivazione dei corsi di laurea o di diploma ad
esso equipollente ai sensi dell’articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n.
42;
b)
professionisti coordinatori in possesso del master di primo livello
per le funzioni di coordinamento rilasciato dall’università ai sensi
dell’articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999,
n. 509;
c)
professionisti specialisti in possesso del master di primo livello
per le funzioni specialistiche rilasciato dall’università ai sensi
dell’articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999,
n. 509;
d)
professionisti-dirigenti in possesso della laurea specialistica di cui al
decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, e che abbiano esercitato
l’attività professionale con rapporto di lavoro dipendente per almeno cinque
anni, oppure ai quali siano stati conferiti incarichi dirigenziali ai sensi
dell’articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251. |
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Art. 1. |
Art. 2. |
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(Istituzione della funzione di coordinamento) |
(Istituzione della funzione
di coordinamento) |
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1. È istituita la funzione di
coordinamento per il profilo professionale dell’infermiere e dell’infermiere
pediatrico. |
1. È istituita la funzione di
coordinamento per i profili delle professioni
sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, come delineati
dall’articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge. |
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2. Con decreto del Ministro della
sanità, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è attivata la funzione di coordinamento e reso operativo il
suo esercizio in tutte le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie
pubbliche e private. |
2. Con apposito accordo, ai sensi
dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il
Ministro della salute e le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano sono disciplinati i criteri e le modalità per l’attivazione della
funzione di coordinamento in tutte le organizzazioni sanitarie e
socio-sanitarie pubbliche e private. |
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Art. 2. |
Art. 3. |
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(Definizione) |
(Definizioni) |
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1. La funzione di coordinamento è
di tipo gestionale. |
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1. Per funzione di coordinamento di
cui all’articolo 1, si intende: |
2. Per
funzione di tipo gestionale si intendono: |
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a) l’organizzazione,
gestione e valutazione dei professionisti infermieri o infermieri pediatrici
e degli operatori che li coadiuvano; |
a) l’organizzazione,
gestione e valutazione dei professionisti appartenenti all’unità
operativa coordinata o ad altre strutture, nonché degli operatori che li
coadiuvano; |
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b) la pianificazione,
gestione e verifica dei diversi processi a valenza sanitaria e
socio-sanitaria afferenti alla funzione infermieristica e alla funzione
alberghiera; |
b) la pianificazione,
gestione e verifica dei diversi processi a valenza sanitaria e
socio-sanitaria e afferenti alla funzione sanitaria di competenza
e alla funzione alberghiera o a quelle di
supporto; |
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c) la gestione delle
risorse tecnico-strumentali, dei presìdi sanitari e farmacologici. |
c)
identica. |
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3. Per funzione di tipo
specialistico si intendono attività che richiedano un elevato grado di
esperienza e specializzazione, quali le attività didattiche, di staff,
di studio, di ricerca. |
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Art. 3. |
Art. 4. |
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(Titolare della funzione di coordinamento) |
(Titolare della funzione di coordinamento) |
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1. L’esercizio della funzione di
coordinamento è espletato da coloro che siano in possesso contestuale dei
seguenti requisiti: |
1. L’esercizio della funzione di
coordinamento è conferito in base ai regolamenti vigenti previsti nei
contratti aziendali a coloro che siano in possesso contestuale dei
seguenti requisiti: |
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a) di un master di
primo livello in management per le funzioni di coordinamento
nell’infermieristica rilasciato dall’università ai sensi dell’articolo 3,
comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. |
a) di un master di
primo livello in management per le funzioni di coordinamento
nell’area di appartenenza rilasciato dall’università ai sensi
dell’articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999,
n. 509; |
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b) di esperienza
triennale nel profilo di appartenenza. |
b)
identica. |
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2. Il certificato di abilitazione
alle funzioni direttive nell’assistenza infermieristica e nell’assistenza
infermieristica pediatrica è valido per l’esercizio della funzione di
coordinamento per il profilo professionale dell’infermiere e dell’infermiere
pediatrico. |
2.
Identico. |
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3. Gli abilitati alle funzioni
direttive nell’assistenza infermieristica in base alla pregressa normativa
sono da considerarsi a tutti gli effetti coordinatori infermieristici. |
3. Gli incaricati di funzioni di
coordinamento in base alla pregressa normativa sono da considerarsi a
tutti gli effetti professionisti coordinatori. |
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Art. 4. |
Art. 5. |
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(Registri) |
(Registri) |
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1. Il Collegio infermieri
professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d’infanzia tiene, in
corrispondenza del relativo albo, l’elenco degli infermieri e degli
infermieri pediatrici in possesso di master di primo livello in
management per le funzioni di coordinamento nell’infermieristica o del
certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell’assistenza
infermieristica e nell’assistenza infermieristica pediatrica. |
1. Gli albi esistenti per le
professioni contemplate dalla presente legge devono prevedere
l’elenco dei professionisti in possesso di master
di primo livello in management per le funzioni di coordinamento o,
per le professioni infermieristiche, del certificato di abilitazione
alle funzioni direttive nell’assistenza infermieristica e nell’assistenza
infermieristica pediatrica, nonché l’elenco dei
professionisti in possesso del diploma di laurea specialistica
corrispondente alla propria area. |
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Art. 6. |
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(Formazione e libera professione) |
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1. I diplomi di cui all’articolo
4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, conseguiti dagli esercenti le
professioni sanitarie, di cui alla medesima legge, sono equipollenti ai
diplomi rilasciati dai corrispondenti corsi di laurea ai fini dell’esercizio
professionale e sono validi ai fini dell’accesso ai corsi di laurea
specialistica, ai master e agli altri corsi di formazione post-base
attivati dalle università. |
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Art. 5. |
Art. 7. |
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(Istituzione dell’operatore tecnico ausiliario di sanità
veterinaria) |
(Istituzione dell’operatore tecnico ausiliario di sanità
veterinaria) |
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1. È istituita la figura
professionale dell’operatore tecnico ausiliario di sanità veterinaria, il
quale svolge l’attività di cattura degli animali, il loro contenimento, nel
rispetto del benessere animale, la pulizia degli ambienti compresi quelli in
cui sono custoditi gli animali, il ritiro dalle strade e dagli altri luoghi
pubblici degli animali morti, il trasporto del materiale, la manutenzione
degli utensili e delle apparecchiature in dotazione. |
Identico |
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Art. 6. |
Art. 8. |
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(Istituzione dell’operatore tecnico specializzato
ausiliario di sanità veterinaria) |
(Istituzione dell’operatore tecnico specializzato
ausiliario di sanità veterinaria) |
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1. È istituita la figura
professionale dell’operatore tecnico specializzato ausiliario di sanità
veterinaria, il quale svolge l’attività di cattura, assistenza,
alimentazione e cura della mano agli animali stabulati, curandone l’igiene
individuale e quella degli ambienti in cui sono ricoverati, garantendo
l’applicazione delle norme sul benessere animale; svolge altresì il
trasporto del materiale, ivi compresi gli animali morti, la guida degli
automezzi speciali (autocanili e ambulanze veterinarie), la loro pulizia e
la manutenzione degli utensili e delle apparecchiature in dotazione. |
Identico |
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Art. 7. |
Art. 9. |
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(Istituzione dell’operatore socio-sanitario addetto
all’assistenza zooiatrica) |
(Istituzione dell’operatore socio-sanitario addetto
all’assistenza zooiatrica) |
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1. È istituita la figura
professionale dell’operatore socio-sanitario addetto all’assistenza
zooiatrica, il quale svolge la sua attività sia nel settore veterinario che
in servizi di tipo socio-sanitario anche in ambiente ambulatoriale od
ospedaliero veterinario e al domicilio dell’utente. Egli svolge la sua
attività su indicazione degli operatori professionali sanitari o del
personale medico veterinario, ed in collaborazione con gli altri operatori,
secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. |
Identico |
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2. L’attività dell’operatore di cui
al comma 1 consiste nell’assistenza diretta alle attività terapeutiche
veterinarie, nell’assistenza alle attività chirurgiche veterinarie, e
nell’assistenza alle attività e terapie assistite con animali. |
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Art. 10. |
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(Educatore professionale extrascolastico) |
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1. Dopo il comma 1 dell’articolo
2 della legge 10 agosto 2000, n. 251, è inserito il seguente:
«1-bis.
La figura dell’educatore professionale regolamentata dall’articolo 3 del
decreto del Ministro della sanità del 29 marzo 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 maggio 2001, è rinominata: “educatore
professionale extrascolastico“». |
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Art. 8. |
Art. 11. |
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(Abrogazioni) |
(Norma di coordinamento) |
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1. Il comma 1, lettera a), il
comma 2 ed il comma 3 dell’articolo 39 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220, sono abrogati. |
1. I commi 1, lettera a),
2 e 3 dell’articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220, non trovano
applicazione, a decorrere dalla data di adozione dell’accordo di cui
all’articolo 2, comma 2, della presente legge, per i profili professionali
oggetto del medesimo accordo. |