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PREMESSA
Prima di parlare in dettaglio delle varie
forme di responsabilità professionale dell’infermiere cui è assegnata in via
transitoria la “funzione di coordinamento”, è necessaria una breve sintesi delle
disposizioni che disciplinano l’esercizio professionale dello stesso infermiere.
Nell’attesa normativa di uno specifico profilo per il coordinatore, infatti, le
responsabilità del primo sono parte indistinguibile di quelle aggiuntive - nel
caso d’assegnazione di funzione - svolte dal secondo.
Sulla base della Legge n. 42/1999,
l’infermiere, è un esercente una professione sanitaria.
Per il codice
civile (art. 2229) ogni infermiere è un esercente una professione intellettuale.
Esplica la sua attività a seguito del conseguimento del diploma di laurea o
titolo equipollente riconosciuto dallo Stato ed essendo iscritto all’albo
professionale.
A norma del
codice penale (art.358), quando è inserito in una struttura assistenziale
pubblica è una persona incaricata di pubblico servizio.
Il D.M. n. 739/94
riconosce l’infermiere responsabile dell’assistenza generale infermieristica,
precisa la natura dei suoi interventi, gli ambiti operativi, la metodologia del
lavoro, le interrelazioni con gli altri operatori, le cinque aree della
formazione specialistica. Il profilo disegnato dal decreto è di un
professionista intellettuale, competente, autonomo e responsabile.
La nuova
normativa, successiva all’abrogazione della precedente (D.P.R. 128/1969, art.
41), non detta più le mansioni che può compiere l’infermiere così come i compiti
del caposala, ma individua unicamente i quattro elementi necessari per
determinare il campo proprio d’attività e responsabilità dell’infermiere: il
codice deontologico; il profilo professionale; l’ordinamento didattico; la
formazione post-base.
Il CCNL – Biennio
economico 2000/2001, elencando le declaratorie delle categorie e dei profili,
inserisce l’infermiere come collaboratore professionale sanitario all’interno
della categoria D, definendo modalità di accesso e requisiti culturali. In
particolare, l’art. 10 “Coordinamento”, recita:
E’ prevista una
specifica indennità per coloro cui sia affidata la “funzione di coordinamento”
delle attività dei servizi di assegnazione, nonché del personale appartenente
allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed - ove articolata al
suo interno - di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del
proprio operato. L’indennità di coordinamento si compone di una parte fissa ed
una variabile. In prima applicazione l’indennità di funzione di coordinamento
(…) è corrisposta in via permanente ai CPSI - caposala - già appartenenti alla
categoria D e con reali funzioni di coordinamento (…).
Come
l’infermiere, anche l’infermiere cui risulta assegnata la “funzione di
coordinamento” può essere chiamato in causa a titolo di responsabilità
professionale per il mancato adempimento di un dovere: secondo la sfera
giuridica in cui il mancato adempimento acquista rilievo, si distinguono tre
forme di responsabilità: disciplinare, civile e penale.
Responsabilità disciplinare
I riferimenti normativi su
cui essa si basa non sono specifici per l’infermiere coordinatore, ma si
riferiscono agli operatori sanitari in generale. La responsabilità disciplinare
dell’infermiere è legata:
- agli obblighi di iscritto
al collegio, tenuto in quanto tale al rispetto del codice deontologico;
- agli obblighi derivanti dal
contratto di lavoro, che lo impegnano in quanto dipendente del Servizio
Sanitario Nazionale o di altra struttura sanitaria.
La responsabilità disciplinare
conseguente all’obbligo di rispettare i principi etici fa riferimento a norme
fissate in codici professionali che vengono a coincidere con molte norme di
comportamento che derivano da leggi. I due tipi di normativa presentano
ovviamente delle diversità, ma i contenuti sono simili, essendo fondati
entrambi, anzi tutto, sui diritti dell’utente alla migliore assistenza
possibile. Il nuovo codice deontologico dell’infermiere testo approvato dal
Comitato Centrale nel febbraio 1999, costituisce un vero e proprio atto
regolatore della professione, visto che è recepito dalla Legge n. 42/1999,
acquisendo un valore oltremodo inconfutabile.
Il codice afferma i principi fondamentali
che devono informare l’esercizio professionale dell’infermiere; in particolare,
alcuni commi sembrano quasi chiamare in causa le specifiche responsabilità che
ricadono sulla figura del coordinatore:
6.1. L’infermiere, ai
diversi livelli di responsabilità, contribuisce ad orientare le politiche e lo
sviluppo del sistema sanitario, al fine di garantire il rispetto dei diritti
degli assistiti, l’equo utilizzo delle risorse e la valorizzazione del ruolo
professionale.
6.3. L’infermiere, ai
diversi livelli di responsabilità, di fronte a carenze o disservizi provvede a
darne comunicazione e, per quanto possibile, a ricercare la situazione più
favorevole.
Poiché l’assunzione e il mantenimento in
servizio dell’infermiere coordinatore sono condizionati all’iscrizione al
collegio, le infrazioni alle norme deontologiche che comportano la sanzione
disciplinare della sospensione o della radiazione implicano la sospensione o la
radiazione dal servizio.
La responsabilità disciplinare derivante
dagli obblighi contrattuali emerge nel caso di un comportamento in servizio che
non sia conforme agli impegni assunti stipulando il contratto di lavoro (Legge
n. 29/1993). A tale proposito, il sempre in vigore art. 13 del D.P.R. n. 3/1957
(Comportamento in servizio) prescrive quanto segue:
Nei rapporti con i superiori e con i
colleghi l’impiegato deve ispirarsi al principio di un’assidua e solerte
collaborazione; deve essere di guida e di esempio ai dipendenti , in modo da
assicurare il più efficace rendimento del servizio.
L’art. 16 (dovere verso il superiore),
commi 1° e 2°, dispone:
L’impiegato deve eseguire gli ordini
che gli siano impartiti dal superiore gerarchico relativamente alle proprie
funzioni.
Quando, nell’esercizio delle sue
funzioni, l’impiegato rilevi difficoltà derivanti dalle disposizioni impartite
dai superiori per l’organizzazione, deve riferirne per via gerarchica,
formulando le proposte a suo avviso opportune per rimuovere la difficoltà.
Parimenti per via gerarchica deve essere inoltrata ogni altra istanza
dell’impiegato.
Come si è detto, una comunicazione che il
coordinatore infermieristico inoltra per via gerarchica è il rapporto su
comportamenti inadeguati di un collaboratore.
L’art. 17 (limiti al dovere verso il
superiore) definisce nei termini seguenti i limiti al dovere verso il
superiore.
L’impiegato, al quale, dal proprio
superiore, sia impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo,
deve farne rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni. Se
l’ordine è rinnovato per iscritto, l’impiegato ha il dovere di darvi esecuzione.
L’impiegato non deve comunque eseguire un ordine del superiore quando l’atto sia
vietato dalla legge penale.
Alcuni fra i suddetti doveri acquistano
particolare importanza se riferiti alle funzioni dell’infermiere coordinatore:
si pensi al problema dell’ordine ritenuto illegittimo, alla tutela
dell’interesse dell’amministrazione, all’obbligo di segnalare al superiore
eventuali inconvenienti e di formulare proposte di miglioramento. Va tenuto ben
presente, inoltre, l’obbligo della custodia del materiale, sancito dal mai
decaduto D.P.R. n. 130/69, art. 20.
Il mancato adempimento di tali doveri può
comportare l’irrogazione delle sanzioni previste dal rapporto di lavoro;
subentrano altre sanzioni o obblighi se il mancato adempimento ha rilevanza
anche nei riguardi della legge civile e penale.
Responsabilità civile
Quando il mancato adempimento di un
dovere comporti per l’utente un danno che obblighi al risarcimento, il
coordinatore infermieristico è chiamato a rispondere a titolo di responsabilità
civile. Il coordinatore infermieristico, così come gli altri esercenti le
professioni sanitarie, specie se dipendente da strutture sanitarie pubbliche o
private, ha una responsabilità civile di tipo contrattuale (art. 1218 c.c.):
essa si fonda sul rapporto che viene stabilito fra utente e struttura sanitaria,
la quale si serve del proprio personale per l’erogazione dell’assistenza.
Anche da un punto di vista del diritto
civile la colpa è legata a comportamenti che non rispettino i principi della
diligenza, della prudenza, della perizia e dell’osservanza di leggi,
regolamenti, ordini e discipline. La diligenza e la prudenza vanno valutate in
rapporto alla natura delle attività che si è chiamati a esercitare (art. 1176
c.c.): è chiaro che le attività sanitarie le richiedono entrambe in alto grado.
E’ probabile che i comportamenti negligenti siano anche imprudenti e viceversa.
Quando alla perizia, quella che si
richiede al professionista è la perizia media prevista per i professionisti di
pari qualificazione ed esperienza. L’art. 2236 c.c. stabilisce però che, nel
caso di una prestazione che comporti problemi tecnici di particolare difficoltà,
si risponde per la mancanza di perizia solamente se la colpa è grave.
In caso di danni da risarcire a terzi per
colpa commessa nell’esercizio dell’attività assistenziale da parte del
coordinatore infermieristico, la responsabilità è solidale fra l’ente
assistenziale e il dipendente (art. 1228 c.c.): l’ente tenuto a erogare le
prestazioni per adempiere la sua obbligazione si avvale infatti di “ausiliari”,
e risponde dei fatti dolosi o colposi da loro eventualmente commessi.
A tale riguardo va osservato che le
unità sanitarie locali possono facoltativamente garantire il personale
dipendente, mediante polizza di assicurazione per la responsabilità civile,
dalle eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi,
relativamente alla loro attività, senza diritto di rivalsa, salvo i casi di
colpa grave o di dolo.
Responsabilità penale
Si è chiamati a rispondere a titolo di
responsabilità penale nel caso che il mancato adempimento di un dovere
costituisca un reato previsto dal codice penale, da quello di procedura penale,
dal T.U.L.S. o da leggi su materie particolari, ad esempio sugli stupefacenti.
I reati che possono essere commessi dal
coordinatore infermieristico, e dal personale in genere, si dividono in dolosi
(commessi volontariamente) e colposi. Nei secondi, ovviamente molto più
frequenti, s’incorre per un comportamento negligente, imprudente, imperito, o
inosservante di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
La negligenza consiste nello svolgimento
della propria attività senza un impegno sufficiente; si ha imprudenza quando si
opera senza seguire le regole suggerite dalle conoscenze e dall’esperienza;
l’imperizia è il comportamento di chi agisce non disponendo di sufficienti
conoscenze, che dovrebbe invece possedere; infine, l’inosservanza consiste nel
non attenersi alle regole dettate dalle leggi o regolamenti, dalle disposizioni
ricevute o dalla consuetudine.
Il reato assume particolare rilevanza
quando il mancato adempimento del dovere comporta un danno per l’assistito: la
legge penale qualifica il danno come lesione personale colposa o, in casi
estremi, omicidio colposo, prevedendo delle pene proporzionate alla sua gravità
(artt. 589 e 590).
Le attività del coordinatore
infermieristico che possono tradursi - se eseguite con negligenza, imprudenza,
imperizia o inosservanza - in uno dei reati suddetti sono le più svariate. Tra
le tante ne elenchiamo di seguito alcune che ci sembrano importanti.
- Coordinamento e controllo del lavoro
degli infermieri in relazione alla somministrazione delle terapie. In questo
campo le inadempienze possibili sono numerose: ad esempio, l’attribuzione della
preparazione e della somministrazione a personale non abilitato (come
l’ausiliario, l’OTA, ecc.), la mancata comunicazione al medico di un errore
rilevato o presunto ecc. Per quanto riguarda la terapia, ma anche per altri
aspetti del lavoro, è importante che il coordinatore eviti un passaggio di
disposizioni e di informazioni puramente verbale, e che faccia in modo, al
contrario, che resti traccia documentale di quello che viene fatto. In presenza
di una documentazione adeguata, che preveda tra l’altro che le annotazioni siano
seguite dalla firma di chi le ha effettuate, è possibile risalire al
responsabile di eventuali inadempienze, salvaguardando gli altri operatori.
- Informazione e controllo - in qualità
di preposto - del lavoro degli infermieri in rapporto all’esecuzione, in base ai
vigenti protocolli, della raccolta, conservazione e invio al laboratorio analisi
del materiale per le ricerche diagnostiche, con particolare riguardo nella
prevenzione del rischio, all’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)
e indumenti, come previsto dalla Legge n. 626/94 (art. 4). Informazione al
medico competente sui rischi presenti nella propria unità.
- Informazione agli infermieri e
controllo sull’applicazione delle procedure d’isolamento sanitario basate su
linee guida. In questa materia possono verificarsi ritardi od omissioni, le cui
conseguenze possono essere a volte gravi.
- Informazione ai propri collaboratori,
predisposizione e controllo dei mezzi necessari per l’immagazzinamento e lo
smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza e per il trasporto di agenti
biologici. Se il coordinatore dimostra di aver dato le opportune direttive e
esercitato i normali controlli in caso di incidente viene esonerato da
responsabilità penale, la quale è sempre personale. Poiché l’argomento non può
essere approfondito in questo contesto, si fa presente che la disposizione che
regola la materia è, al momento, la Legge n. 22/1997 “Decreto Ronchi”.
- Verifica della presenza di adeguati
servizi igienici, spogliatoi separati per il deposito di abiti civili e gli
indumenti potenzialmente infetti; osservanza del divieto di fumare.
- Conservazione di presidi e medicinali
secondo le disposizioni normative o dell’ente e tenuta dei relativi carteggi di
carico-scarico. Tale dovere oggi non compete più al coordinatore infermieristico
(ex caposala) in maniera esclusiva, ma è comunque bene che le nuove modalità
gestionali - anche delegate - siano concordate all’interno dell’èquipe e
risultino documentate ufficialmente.
- Corretta esecuzione delle pratiche
amministrative, quali ad esempio la compilazione dell’orario del personale e
l’autorizzazione degli straordinari, o la tenuta dell’archivio. A proposito
della redazione di documenti, si rammenta che il coordinatore infermieristico è,
attualmente, sempre più impegnato nella collaborazione con il Dirigente della
Struttura nell’impostazione del budget dei centri di costo.
- Controllo della pulizia e del
microclima ambientale ai fini della prevenzione delle infezioni nosocomiali e
segnalazione di qualunque situazione che appaia rischiosa o nociva per la salute
di operatori e utenti.
Nel campo della responsabilità penale del
coordinatore infermieristico va operata una distinzione tra i reati tipicamente
professionali e quelli che chiunque può commettere, ma che sono aggravati dal
fatto di esercitare una professione sanitari:
a) Tra i possibili reati tipicamente
professionali sono da ricordare i seguenti: interruzione di un ufficio o
servizio pubblico (art. 340 c.p.); omissione o rifiuto di atti di ufficio (art.328
c.p.); omissione di referto (art. 365 c.p.); omissione di denuncia di delitto
perseguibile d’ufficio da parte dell’autorità giudiziaria (art. 362 c.p.);
rivelazione di segreto professionale o di segreto d’ufficio, nella quale può
incorrere, tra gli altri, la persona incaricata di pubblico servizio (artt. 622
e 326 c.p.);
b) Alcuni dei reati comuni a tutti, ma
che sono ulteriormente aggravati dall’esercizio della professione, sono: la
lesione personale colposa e l’omicidio colposo, dei quali si è già parlato. Essi
consistono il più delle volte in errori od omissioni, prevedibili ed evitabili,
nello svolgimento delle proprie funzioni, che hanno provocato un danno
all’assistito; il sequestro di persona (art. 605 c.p.). In campo sanitario
questo reato può essere commesso da medici, coordinatori infermieristici e
infermieri soprattutto in campo psichiatrico e nel trattamento dei
tossicodipendenti.
Sono da menzionare inoltre, senza per
questo pretendere di essere esaustivi delle possibili ipotesi di reato:
- la conservazione di farmaci scaduti
accanto a quelli di uso corrente (art. 443 c.p.); la detenzione di medicinali
difettosi, con obbligo di immediata segnalazione al Ministero della Sanità,
Dipartimento per la valutazione dei medicinali (D.M. Sanità 27 Febbraio 2001);
- l’abbandono di persone minori o
incapaci (art. 591 c.p.). Affidare nel turno i ricoverati a personale
insufficiente o non competente - pur in caso di grave carenza di personale - può
comportare una responsabilità penale per i vertici aziendali ma, in alcuni casi,
anche per il coordinatore infermieristico. L’eventuale mancanza delle risorse
minimi indispensabili comporta responsabilità di altri: tuttavia è necessario
che il coordinatore infermieristico segnali per iscritto a chi di dovere la
situazione “formulando le proposte opportune per rimuovere le difficoltà”
(D.P.R. n. 3/1957, art. 16).
Considerazioni generali sulla
responsabilità professionale
Le responsabilità del coordinatore
infermieristico (ex caposala) sono grandi, ma il loro esercizio comporta dei
diritti - oggigiorno troppo sovente lasciati in secondo piano -, soprattutto il
diritto di disporre delle risorse minime (personali, mezzi, direttive) previste
dalle norme vigenti, proporzionate ai carichi di lavoro e agli indici di
complessità assistenziale. Vale anche per il coordinatore il diritto-dovere di
fare rimostranza al superiore, dichiarandone le ragioni quando ritenga
illegittimo un ordine (DPR n. 3/1957, art. 17), con quel che segue.
A prescindere da queste situazioni
estreme, la responsabilità professionale del coordinatore infermieristico non va
intesa come una serie di vincoli, secondo l’ormai superata ottica burocratica.
Visioni del genere sarebbero in contrasto con i moderni principi del management,
finalizzati a garantire la migliore risposta possibile ai bisogni dell’utenza, e
talvolta con lo stesso codice deontologico dell’infermiere.
Il fine per il quale vanno conosciuti i
diversi aspetti della responsabilità professionale del coordinatore
infermieristico è quello di tutelare la propria posizione e di prevenire errori
che potrebbero avere conseguenze gravi.
Occorre inoltre creare nell’équipe
un’atmosfera di autentica cooperazione e di fiducia ma al tempo stesso conoscere
adeguatamente i collaboratori per sapere quando e nei confronti di chi è
necessaria un’azione di controllo più attenta.
Detto questo, va ricordato che
l’obiettivo del coordinatore infermieristico, non è semplicemente quello di “non
fare” cose per le quali può essere chiamato a rispondere, bensì di “fare” in
modo che le attività - in risposta ai bisogni - si svolgano in condizioni che ne
favoriscono l’efficienza e soprattutto l’efficacia, in un contesto ambientale
orientato nell’ottica della qualità (MCQ) e che fornisca il grado più elevato
possibile di soddisfazione ai lavoratori e agli utenti.
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- Pontello G., “Management
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- Marriner-Tomey A.,“Management
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- Drucker P., “Manuale di Management:
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- AA.VV., “Caposala e direzione per
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- Benci L., “Professioni sanitarie…
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Lauri Edizioni, Milano, 1999.
- D’Addio L., “Il nuovo codice
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Milano, 1999
- Magliaro A., “Principi di diritto
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- Trabucchi A., “Istituzioni di
diritto civile”, Cedam, Padova, 1989
Pubblicato su Infermierionline.net il 09.04.03
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