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Tra coordinamento infermieristico e dirigenza il tertium genus
della posizione organizzativa nella lettura del C.C.N.L. comparto sanità
1998/2001.
Le posizioni
organizzative sono state introdotte come istituto contrattuale nell’ambito della
ridefinizione complessiva delle funzioni ex coordinamento ed ex dirigenziali
avvenuta con il C.C.N.L. 1999 e in seguito alla privatizzazione del lavoro
pubblico. Le parti contraenti non hanno eccelso nella definizione terminologica
dell’istituto ed i vari contratti collettivi di comparto hanno dettato delle
discipline poco omogenee. Pertanto, per il comparto sanità, si fa riferimento
all’art. 20, in cui è specificato che le aziende ed enti, sulla base dei propri
ordinamenti e delle leggi regionali di organizzazione ed in relazione alle
esigenze di servizio, istituiscono posizioni organizzative che richiedono lo
svolgimento di funzioni con assunzione diretta di elevata responsabilità che, a
titolo esemplificativo, possono riguardare settori che richiedono lo svolgimento
di funzioni di direzione di servizi, dipartimenti, uffici o unità organizzative
di particolare complessità, “caratterizzate da un elevato grado di esperienza e
autonomia gestionale ed organizzativa o lo svolgimento di attività con contenuti
di alta professionalità e specializzazione”, quali per esempio i processi
assistenziali, oppure lo svolgimento di attività di staff e/o studio, di ricerca
e di coordinamento di attività didattica. La graduazione delle funzioni è
definita da ciascun’azienda in base a criteri adottati per la valutazione delle
posizioni individuate. A titolo esemplificativo, le aziende tengono conto dei
seguenti elementi:
1) livello di autonomia e
responsabilità della posizione, anche in relazione all’effettiva presenza di
posizioni dirigenziali sovraordinate;
2) grado di
specializzazione richiesta dai compiti affidati;
3) valenza strategica
della posizione rispetto agli obiettivi aziendali;
4) entità delle risorse
direttamente gestite.
Per il conferimento, le aziende tengono
conto della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti
culturali posseduti, delle attitudini e delle capacità professionali ed
esperienza acquisite dal personale, prendendo in considerazione tutti i
dipendenti collocati in cat. D e DS (ex coordinatori e dirigenti) nonché,
limitatamente al personale del ruolo sanitario e di assistenza sociale – alla
cat. C “per tipologie di particolare rilievo professionale coerenti con
l’assetto dell’azienda”.
Nella definizione delle invarianti
dell’istituto, cioè le disposizioni comuni a tutti i comparti, emerge che
l’incarico che forma oggetto di posizione organizzativa è possibile:
a) esclusivamente per situazioni tipizzate,
descritte direttamente dal contratto;
b) con incarichi a termine;
c) caratterizzate da specifica retribuzione
variabile;
d) sottoposte alla logica del risultato;
e) soggette a valutazione;
f) revocabili.
L’incarico è conferito con provvedimento
scritto e motivato e con valutazione almeno annuale (art. 21, comma 4). Al
dipendente cui è stato conferito l’incarico di posizione è corrisposta
un’indennità annuale di funzione prevista per tutta la durata dell’incarico; per
il comparto sanità è prevista dall’art. 36 e finanziata con il fondo art. 39 ed
è compresa nel range tra i 6 e i 18 milioni di lire. Tale indennità assorbe i
compensi per lavoro straordinario.
In caso di valutazione negativa l’incarico
è revocato con corrispondente perdita dell’indennità di funzione da parte del
titolare che resta inquadrato nella categoria di appartenenza è restituito alle
funzioni del proprio profilo. A tal fine le aziende e gli enti determinano in
via preventiva i criteri che informano i predetti sistemi di valutazione da
gestire attraverso i servizi CO. IN. o nuclei di valutazione. In caso di
valutazione negativa, gli organismi suddetti, acquisiscono in contraddittorio le
considerazioni del dipendente anche assistito da un dirigente sindacale di sua
fiducia.
L’esito della valutazione periodica è
riportato nel fascicolo personale dei dipendenti interessati. Di esso si tiene
conto per l’affidamento di altri incarichi (art. 21, comma 7).
Nei casi in cui, invece, per effetto di una
diversa organizzazione aziendale, la posizione sia soppressa ed il dipendente ad
essa preposto da almeno tre anni abbia sempre ottenuto valutazioni positive con
riferimento ai risultati raggiunti, allo stesso è attribuita la fascia economica
successiva a quella di inquadramento.
Area quadri e middle management:
presupposti giuridici e possibili sviluppi contrattuali per l’istituto delle
posizioni organizzative.
L’istituto della posizione organizzativa
s’inserisce nel processo di graduale e tendenziale superamento del modello
classico del pubblico impiego e di trasformazione del modello organizzativo
della pubblica amministrazione.
Attuato dopo anni di stretto mansionismo,
di blocco dei percorsi di carriera, di mortificazione economica delle
professionalità necessarie ai processi di innovazione, questo nuovo modello è
caratterizzato dall’abbandono della classificazione del personale per livelli e
dal reinquadramento dello stesso in categorie e fasce su più livelli economici
all’interno delle quali è possibile rispondere alla ratio della flessibilità
d’impiego che sottende all’istituzione delle posizioni organizzative. L’istituto
nasce perciò dalla consapevolezza che per alcune funzioni più innovative, pur
non rientranti tra quelle dirigenziali, ai fini del processo di trasformazione
delle pubbliche amministrazioni, sempre maggiormente knowledge based, in cui il
requisito della conoscenza ha un ruolo strategico, fosse necessario introdurre
elementi di maggiore flessibilità nello svolgimento delle attività e di
predominante orientamento al risultato.
L’istituzione delle posizioni deriva
dall’art. 45 del D.lgs. n. 29/93 modificato dai D.lgs. n. 396/97, n. 80/98, n.
387/98, il quale recitava testualmente “per le figure professionali che, in
posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che
comportano iscrizione ad albi oppure tecnico scientifici, sono stabilite
discipline separate nell’ambito dei contratti collettivi di comparto”. Tale
norma, oltre a riconoscere la necessità di disciplinare in modo separato
dall’ordinamento del personale delle aree i “professionisti dipendenti”, in
altri termini le categorie di dipendenti pubblici che svolgono le funzioni che
richiedono iscrizione ad albi professionali e quelle professionalità, necessarie
all’amministrazione, di rilevante contenuto professionale per lo svolgimento di
funzioni specifiche, si riferisce anche alla necessità di distinguere dal
sistema della classificazione del personale per aree quei funzionari che
svolgono attività di rilevante responsabilità ai quali sono imputabili una serie
d’attività sia pure non autonome, ma di rilevante contenuto professionale.
Una chiave di lettura in merito alla
classificazione delle attività alle quali è imputabile il conferimento
dell’incarico oggetto di posizione organizzativa potrebbe rispondere alla ratio
di limitare nella prassi operativa un eventuale uso distorto dell’istituto da
parte della dirigenza, vale a dire di limitare la possibilità di conferimento di
incarichi troppo generici, utilizzando la relativa indennità di posizione per
motivi unicamente premiali, gratificanti o propriamente fidelizzanti e non
connessi allo svolgimento concreto ed effettivo di funzioni di particolare
rilevanza.
I contratti prevedono il conferimento di
incarichi per:
a) direzione di unità organizzative, con
elevata autonomia organizzativo-funzionale.
b) attività con contenuti di
alta professionalità correlate al possesso di titoli di studio universitari (nel
comparto Enti locali c’è anche un richiamo alle attività connesse all’iscrizione
ad albi professionali).
c) attività di studio, ricerca,
staff, di vigilanza, di controllo.
Il conferimento di incarico di
posizione organizzativa presuppone inoltre – conditio sine qua non -, così
dispongono i contratti dei singoli comparti, che le amministrazioni abbiano
realizzato effettive innovazioni organizzative strutturali, cioè che abbiano: 1)
istituito e attivato dei servizi di controllo interno 2) ridefinito le strutture
organizzative e le dotazioni organiche (ad esempio, istituzione del Servizio
infermieristico all’interno di un’azienda sanitaria) 3) attuato i principi di
razionalizzazione previsti dal D.lgs. n.29/93, le determinazioni organizzative
aventi obiettivo di assicurare l’attuazione dei principi di funzionalità,
efficienza, efficacia, economicità, flessibilità, imparzialità, trasparenza (artt.
4, 2), la parità di trattamento nella gestione delle risorse umane (art. 7), il
controllo della spesa economica (art. 9).
Il dovere da parte delle
amministrazioni di prevedere tali condizioni di attribuzione risponde
all’esigenza fondamentale di favorire la funzionalità effettiva dell’istituto e
l’operabilità pratica del medesimo, all’interno di un sistema organizzativo che
deve presentarsi radicalmente innovato e posto in conformità con i principi
generali di razionalizzazione delle attività e delle strutture delle pubbliche
amministrazioni.
L’incarico oggetto di posizione
organizzativa, non pare esserci dubbi, è funzionale alle strategie gestionali
del management e, dunque, sottratto a qualsiasi forma di contrattazione: la
definizione dei criteri di conferimento e sistemi di valutazione sono solamente
oggetto di consultazione sindacale, anche se si registra in sede di
contrattazione integrativa la tendenza dominante a rinegoziare tali aspetti a
causa delle spinte pancontrattualistiche, con l’effetto pari passo di una
riduzione dell’area del potere manageriale-gestionale della dirigenza.
L’atto di conferimento, infatti,
può essere classificato come una delle determinazioni per l’organizzazione degli
uffici e le misure inerenti alla gestione del personale assunte dal dirigente
“con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro” (art, 4, comma 2, del
D.lgs. 29/93) ed è riferita alla capacità organizzativa conferita ai dirigenti
nell’allocazione delle risorse e nella gestione dei rapporti di lavoro e al
potere di scelta della strategia imprenditoriale più idonea. Di tale scelta,
pertanto, il dirigente assume in pieno la responsabilità e ne risponde in sede
di valutazione dei risultati. All’interno dei criteri e delle procedure per il
conferimento degli incarichi, preventivamente determinati, la norma prevede
implicitamente una sorta di valutazione di idoneità preventiva, rimessa
all’esclusiva discrezionalità del dirigente, sulle capacità del dipendente da
scegliere tra le risorse umane a sua disposizione, per svolgere l’incarico che
forma oggetto di posizione organizzativa.
L’atto di conferimento è assunto
in forma scritta e motivata e deve sicuramente contenere:
a) l’attribuzione di funzioni;
b) il risultato da realizzare;
c) la retribuzione prevista;
d) i termini di esecuzione.
Tuttavia è auspicabile, in
ragione della natura performance oriented dell’incarico, che in esso sia
precisato anche:
e) il conferimento delle risorse
assegnate;
f) la definizione del programma
di massima e le relative modalità di esecuzione al fine di renderne
oggettivamente valutabile l’attività in itinere.
E’ da notare che, in maniera
forse più conforme agli obiettivi ispiratori dell’istituto, il contratto degli
enti locali contempla nello specifico sia la retribuzione di posizione sia
quella di risultato, la quale varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25%
della retribuzione di posizione, a ulteriore conferma della logica e della
maggiore compiutezza dell’istituto in tale comparto (art. 10, comma 3, CCNL enti
locali). La posizione organizzativa cessa in via ordinaria per la scadenza del
termine prefissato nell’atto di conferimento ma può essere rinnovata. I
contratti prevedono tuttavia casi di cessazione dell’incarico per eventi
intervenuti in corsi di attività. Tali eventi sono:
a) la revoca dell’incarico;
b) intercorsi mutamenti
organizzativi.
La revoca dell’incarico di
posizione comporta la perdita della retribuzione e la restituzione del
dipendente alle funzioni del proprio profilo di appartenenza. I contratti
parlano correttamente di restituzione alle funzioni proprio a sottolineare che
l’incarico non comporta un cambiamento di profilo che rimane immutato, ma
determina soltanto una variazione di funzioni che cessano al cessare
dell’incarico. L’atto di revoca, assunto dal dirigente con le stesse modalità
dell’atto di conferimento, dunque con atto scritto e motivato, è adottato in
caso di grave inadempienza in corso di attività con gli obblighi e le
responsabilità derivanti dall’incarico. In tal senso possono comportare la
revoca:
a) l’inosservanza delle
direttive, intesa come scostamento dalle modalità esecutive dettagliatamente
preventivate nell’atto di conferimento oppure in applicazione grave delle
modalità previste tale da accertare il palese in adeguamento dell’attività
svolta al raggiungimento degli obiettivi;
b) l’accertamento di risultati
negativi, avvenuto per mezzo delle valutazioni – di norma annuale (art. 19,
comma 5, CCNL, comparto Ministeri, art. 9, comma 4, CCNL comparto regioni-enti
locali, art. 21, comma 4, 7 CCNL comparto Sanità) – verificati sulla base dei
criteri e procedure in ogni caso predeterminate.
La revoca per intervenuti
mutamenti organizzativi si ha invece, quando a seguito di ristrutturazioni della
struttura dell’ufficio intervenute in corso di attività emerge un nuovo modello
organizzativo con la ricollocazione a funzioni (accorpamenti, spostamenti di
competenza, divisione di funzioni) che incide direttamente sull’attività che
forma oggetto di posizione organizzativa, questa può essere revocata, ferma
restando la possibilità di rinegoziare l’incarico adattandolo, laddove ciò sia
possibile, al nuovo contesto lavorativo.
E’ nel sistema di valutazione
degli incarichi che emergono le più rilevanti differenze tra i vari comparti.
Nel comparto regioni enti locali e sanità è previsto, infatti, un sistema di
garanzie del dipendente incaricato di posizioni organizzative che ricorda, con
le dovute differenze, quello previsto per la valutazione dei dirigenti (D.lgs n.
29/93, art. 21). Il contratto prevede che le amministrazioni prima di procedere
alla formalizzazione di una valutazione non positiva acquisiscano in
contradditorio le valutazioni del dipendente, anche assistito
dall’organizzazione sindacale o da persona di fiducia (art. 9, comma 4, CCNL del
compartenti locali). Si tratta ovviamente di una norma più evoluta rispetto a
quella degli altri comparti, sicuramente finalizzata a favorire un maggiore peso
dell’istituto nel sistema di classificazione e organizzazione del personale.
Risulta evidente che l’incarico
di posizione appare un tentativo di introdurre nel sistema di classificazione
del personale pubblico non dirigenziale maggiore flessibilità, un sistema di
responsabilizzazione performance oriented. In linea di principio potrebbe anche
rappresentare un modo per valorizzare le capacità e il merito, soprattutto di
quei dipendenti di elevata capacità professionale, si pensi ai knowledge worker,
i quali sembrano i veri destinatari dell’istituto visto che le funzioni per le
quali è possibile conferire le posizioni presuppongono sempre un elevato grado
di conoscenza.
In tale ottica l’istituto
sembra guardare nella giusta direzione in quanto pare in sintonia col processo
di progressiva acquisizione della risorsa conoscenza come fattore strategico per
l’innovazione e il miglioramento del fattore qualità nelle organizzazioni e le
amministrazioni potranno attivare nuove competenze basate sulle attività di
studio, di ricerca, di comunicazione. Inoltre esso permette di inserire nel
sistema organizzativo e gestionale delle risorse umane, secondo i principi della
mission, la cultura del lavoro per progetti e del management per obiettivi.
E’ anche un sistema offerto al
dirigente per fidelizzare i suoi collaboratori agli obiettivi da raggiungere. Il
nuovo sistema della responsabilità della dirigenza pubblica di tipo
accountability, ossia rendere conto, per la quale si risponde dei risultati
raggiunti nella gestione delle risorse relative all’incarico, non è stato
accompagnato dalla previsione di sistemi d’incentivazione del personale delle
aree. Allo stato attuale, infatti, il dirigente deve raggiungere i risultati
avvalendosi di collaboratori che non sono stati scelti dal suddetto e che sono
il più delle volte indifferenti al management – relativamente alla carriera,
allo status, all’aggiornamento professionale – rispetto al raggiungimento degli
obiettivi. E’ipotizzabile dunque l’uso delle posizioni organizzative anche come
strumento incentivante e fidelizzante rispetto agli obiettivi strategici
assegnati alla dirigenza.
Nell’istituto delle posizioni –
se le funzioni a cui esse si riferiscono sono interpretate come funzioni di
stretto supporto alla dirigenza per attività strategiche rispetto al
raggiungimento di obiettivi ad essa assegnati – possono, allora ravvisarsi
potenzialità superiori rispetto a quelle troppo astrattamente previste con la
loro istituzione, come ad esempio la possibilità di trasformare l’incarico di
posizione organizzativa in una sorta di middle manager che nel sistema
organizzativo funzionale delle amministrazioni pubbliche potrebbe collocarsi in
una posizione intermedia tra sistema delle aree e dirigenza. Una siffatta
interpretazione consentirebbe di diminuire l’attrito tra un sistema flessibile e
orientato ai risultati previsto per i dirigenti con il sistema rigido e
indifferente ai risultati previsto per il personale delle aree. La differente
natura dei due sistemi, in mancanza di un’area di compensazione e raccordo
intermedio, rischia di mantenere ed aggravare la “divisione in due”
dell’amministrazione che deve, invece, operare come un corpo unico al cui
interno si articolano e si graduano posizioni e funzioni differenti. Un
simulacro di tale area di compensazione per metà rigida (in cui l’unità di
misura di tale rigidità può essere identificata con il lavoro per tempo
standard) per metà flessibile (in cui invece l’unità di misura di tale
flessibilità può essere identificata nel lavoro per obiettivo e risultato) si
può riconoscere nell’istituto delle posizioni organizzative, soprattutto nella
versione prevista per il comparto enti locali e sanità, dove, ad esempio, l’omnicomprensività
della retribuzione impedendo la remunerazione del lavoro straordinario determina
in concreto il superamento del lavoro “a tempo” essendo, ogni prestazione di
lavoro fuori dell’orario ordinario, assorbita nella retribuzione di posizione.
In realtà la questione se
nell’istituto delle posizioni organizzative possa identificarsi un’anomala area
quadri intermedi è stata più volte posta. Ha trovato notevole impulso a seguito
delle recenti ordinanze dei tribunali di Campobasso e Treviso che, chiamati a
pronunciarsi con riferimento alla fattispecie dei contratti collettivi che
disciplinano le posizioni organizzative e a decidere se tali norme siano
sufficienti a costituire la categoria dei quadri nel lavoro pubblico, hanno
rimesso all’ARAN ed alle OO.SS. firmatarie, ai sensi dell’art. 68 bis del D.lgs
29 del 1993 (accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed
interpretazione dei contratti collettivi), la questione relativa alla
configurabilità nell’ambito del comparto enti locali e dei ministeri della
categoria dei quadri.
L’ordinanza in questione
solleva dubbi circa la validità degli articoli 8 e 9 del CCNL del comparto enti
locali e dell’articolo 13 del CCNL del comparto ministeri in quanto non
ottemperanti alla legge n. 190 del 1985, che istituisce la categoria dei quadri
nell’impresa privata, applicabile alle pubbliche amministrazioni in forza della
privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica
amministrazione disposta dall’articolo 2, comma 2, del D.lgs 29 del 1993.
Sarà perciò il giudice
ordinario a dire se nella pubblica amministrazione dovrà essere riconosciuta
l’area dei quadri e a dare impulso alla sua istituzione - che eventualmente
dovrà seguire la via maestra dello strumento contrattuale, ferma restando
l’impraticabilità della via normativa alla soluzione del problema per contrasto
con l’art. 2 del D.lgs. 29/93 e con i principi generali della riforma che hanno
imputato la materia all’autonomia negoziale delle parti contrattuali.
In ogni caso è difficile
sostenere, dal punto di vista organizzativo-funzionale, che le posizioni
organizzative possano rappresentare un modo per rispondere a questa eventuale
mancanza. Esse pur avendo alcune caratteristiche imputabili alla vicedirigenza
restano dei meri incarichi temporanei e non corrispondono all’assunzione di una
posizione consolidata e a tempo indeterminato all’interno del sistema
organizzativo dell’amministrazione come si chiede per la categoria di quadro. Il
conferimento di posizione organizzativa è transitoria, revocabile e non
continuativa; non ha, inoltre, natura generalizzabile o, quanto meno,
estensibile ad una buona parte del personale appartenente alla carriera dei
quadri direttivi, in quanto connessa a ben specifiche funzioni. L’intrinseca
temporaneità e provvisorietà dell’incarico e la non corrispondenza ad una
posizione consolidata all’interno del sistema organizzativo-funzionale
dell’amministrazione, negano la stabilità dell’inquadramento come middle
management che è invece presupposta per la categoria di quadro “la categoria dei
quadri è costituita dai prestatori di lavoro subordinato che, pur non
appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgono funzioni con carattere
continuativo di rilevante importanza (art. 2, comma 1, legge n. 190/1985).
In ogni caso, a prescindere
dall’istituzione o meno dell’area dei quadri, l’istituto delle posizioni
organizzative merita senz’altro di essere potenziato soprattutto in quei
comparti (aziende sanitarie, enti pubblici) in cui non è compiutamente
regolamentato e adeguatamente utilizzato. Nella prospettiva di una migliore
implementazione è opportuno allora valutare se sia possibile delineare una
precisa strategia contrattuale di parte pubblica, volta ad una maggiore
valorizzazione, nel prossimo futuro, dei knowledge worker attraverso tale
istituto contrattuale da tradurre in specifici atti di indirizzi all’ARAN.
Bibliografia.
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del nursing, Mc Graw-Hill, 2001, pagg. 41-2.
F. Bufera, E. Donati, R.
Cesaria, I lavoratori della conoscenza, Quadri, middle management e alte
professionalità tra professione e organizzazione. Franco Angeli, Milano, 1997.
L. Soda, Le posizioni
organizzative: un caso di middle management nel lavoro pubblico?, Nursind, 2002.
M. D’antona, Il rinnovo dei
contratti collettivi delle pubbliche amministrazioni 1998-2001: verso l’Europa a
più velocità, su Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, n. 3-4, maggio
agosto 1998, pagg.779.
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