UNA BUSSOLA PER IL CITTADINO EXTRACOMUNITARIO

SANITA' E INTEGRAZIONE

 

 

 

ASSISTENZA SANITARIA AGLI STRANIERI IMMIGRATI:  normativa vigente
GARANZIE PER IMMIGRATI NON REGOLARI
QUALI PRESTAZIONI SONO GARANTITE
LE DONNE IMMIGRATE
I BAMBINI IMMIGRATI
GLI ANZIANI
I RIFUGIATI

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTENZA SANITARIA AGLI STRANIERI IMMIGRATI: GUIDA PRATICA ALLA NORMATIVA VIGENTE (APRILE 2001)
Ministero della Sanità Direzione Generale Studi, Documentazione Sanitaria e Comunicazione ai Cittadini

Lo straniero immigrato, qualora non iscritto al SSN, al momento in cui richiede una prestazione sanitaria, può rientrare in una delle seguenti 3 categorie :

  1. Immigrati regolarmente presenti:
     

    • Iscritti obbligatorialmente al SSN (in possesso dei permessi di soggiorno - o della ricevuta della richiesta di rinnovo -elencati nella Circolare Ministeriale 24-3-2000 n.5 pag 37 G.U.: lavoro subordinato; lavoro autonomo; iscrizione alle liste di collocamento; motivi familiari e ricongiungimento familiare; asilo politico; asilo umanitario, che comprende i permessi di soggiorno per protezione sociale, per i minori di 18 anni - definiti a volte permessi "per minore età" -, per donne in stato di gravidanza e di puerperio, per motivi umanitari e motivi straordinari, per stranieri ospitati in centri di accoglienza; richiesta di asilo, anche ai sensi della Convenzione di Dublino; attesa adozione, affidamento, acquisto di cittadinanza): vengono obbligatoriamente iscritti al SSN, a parità di condizioni con il cittadino italiano, ai sensi del primo comma, art.34 D.Lgs. 286/98.
      [Documenti necessari: permesso di soggiorno, codice fiscale, certificato di residenza (eventualmente autocertificata) o in assenza di essa dichiarazione di effettiva dimora come risulta dal permesso di soggiorno.
      Per le modalità di iscrizione vedi Circolare Ministeriale 24 marzo 2000, n. 5 pag. 39 G.U.].
      N.B. :
       

      • L'iscrizione obbligatoria vale anche per i familiari a carico (secondo comma art.34 D.Lgs. 286/98).
         

      • L'iscrizione obbligatoria al SSN è prevista anche per tutti i cittadini stranieri detenuti e internati (in possesso o meno del permesso di soggiorno) anche se in semilibertà o con forme alternative di pena (D.L. 22 giugno 1999, n.230 suppl.ordinario n. 132/L alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 1999).

      • Per il cittadino straniero con permesso di soggiorno per richiesta di asilo e per i detenuti, le prestazioni sanitarie sono fornite in esenzione dal sistema di compartecipazione alla spesa (Circolare Ministeriale 24-3-2000 n. 5 pg 39 G.U.).

      • E' da precisare che il permesso di soggiorno " per motivi di salute " rilasciato a seguito di una malattia, infortunio o malattia professionale, che non consentano allo straniero di lasciare il territorio nazionale al momento della scadenza del permesso di soggiorno, dà luogo ad una proroga dell'iscrizione obbligatoria al SSN (Circolare Ministeriale 24-3-2000 n.5 pg.38 G.U.).

      • Il permesso di soggiorno rilasciato a donne in stato di gravidanza e di puerperio ai sensi dell'art. 19, comma 2 lettera d del D.Lgs 286/98, denominato " per cure mediche ", comporta anch'esso l'iscrizione obbligatoria al SSN (Circolare Ministeriale 24-3-2000 n.5 pag.38 G.U.)

      • La prestazione sanitaria va comunque fornita (Circolare Ministeriale 24-3-2000 n. 5 pag. 38 G.U.), anche se non si è ancora provveduto alla formalizzazione dell'iscrizione al SSN.

       

    • Iscritti facoltativamente al SSN
      Gli stranieri che hanno un permesso di soggiorno di durata superiore ai 3 mesi e che non rientrano tra coloro che sono di diritto iscritti al SSN, possono chiedere l'iscrizione volontaria, previa corresponsione del contributo dovuto ai sensi del D.M. 8-10-96. Detto contributo fa riferimento all'anno solare (gennaio-dicembre), non è frazionabile e non può essere attualmente inferiore a £ 750.000/anno. Tale iscrizione è estesa anche ai familiari a carico. L'iscrizione volontaria può anche essere richiesta dagli stranieri soggiornanti per motivi di studio e da quelli collocati alla pari, anche se titolari di permessi di soggiorno di durata inferiore ai tre mesi. E' possibile scegliere un contributo annuo ridotto che però non è valido per i familiari a carico : attualmente £ 290.000 per gli studenti, £ 425.000 per i collocati alla pari (Circolare Ministeriale 24-3-2000 n.5. pag. 40 G.U.). Documenti necessari all'iscrizione su base volontaria : autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora ; permesso di soggiorno in corso di validità o richiesta di rinnovo dello stesso ; autocertificazione del codice fiscale ; ricevuta di versamento al fondo sanitario regionale, (tramite conto corrente postale: art.2,comma terzo,punto C III del Decreto del Ministero del Tesoro,Bilancio e della Programmazione economica del 24 marzo 1998).
       

    • Non iscritti né iscrivibili al SSN
      Gli stranieri in possesso di un permesso di soggiorno non superiori a tre mesi, e quindi non iscritti al SSN, possono accedere alle prestazioni ed ai servizi offerti dal SSN dietro pagamento delle relative tariffe determinate dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'art. 8, commi 5 e 7 del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni. Sono esclusi da tali tariffe gli stranieri muniti di modelli attestanti il diritto all'assistenza sanitaria in base a trattati ed accordi bilaterali (Circolare Ministeriale n.5 24-3-2000 n.5 pag. 41 G.U.).

 

  1. Immigrati irregolari con domanda di regolarizzazione
    (ai sensi del D.P.C.M. 16 ottobre 1998: stranieri non appartenenti all'Unione Europea, lavoratori subordinati, presenti in Italia prima dell'entrata in vigore della Legge n.40 del 6 marzo 1998), temporaneamente iscrivibili al SSN (Telex Ministero della Sanità, prot. DPS-X-40-286/98-240 del 1/4/00).
    [Documenti necessari: ricevuta di presentazione della domanda di regolarizzazione].
    N.B. : La prestazione sanitaria va comunque fornita (Telex Ministero della Sanità, prot.DPS-X-40-286/98-240 del 1/4/00 e Circolare Ministeriale 24-3-00 n.5 pag 38 G.U.), anche se non si è ancora provveduto alla formalizzazione dell'iscrizione al SSN.

     

  2. Immigrati irregolarmente presenti:
    Qualora sussista uno stato di indigenza e venga sottoscritta la "DICHIARAZIONE DI INDIGENZA", valida 6 mesi,  vengono erogate, gratuitamente o con ticket, le seguenti prestazioni:

    CURE URGENTI: esonero dal ticket a parità di condizioni con il cittadino italiano (D.Lgs.286/98, art.35, comma 4 e Circol. Minister. n.5 24-3-2000, pag.42 G.U.);

    CURE ESSENZIALI: [Per cure essenziali si intendono "le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti) ."]
    - Prestazioni sanitarie di primo livello (ad accesso diretto), e specialistiche, presso le strutture della medicina del territorio o dei presidi sanitari pubblici e privati accreditati, strutturati in forma poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente in collegamento con organismi di volontariato aventi esperienza specifica, ( DPR 394/99, art.43, comma 8 e Circol. Minister. n.5 24-3-2000, pag.42 G.U.). Le prestazioni sanitarie di primo livello saranno fornite senza ticket ( D.Lgs.286/98, art. 35, comma 4 e Circol. Minister. n.5 24-3-2000, pag.42 G.U.);
    - ricoveri: da eseguirsi su richiesta del medico operante nelle strutture previste dal comma 8 art.43 del DPR 394/99.
    N.B. : Per le PATOLOGIE ESENTI, elencate nel D.M. 28 maggio 1999, n. 329,( e comunque per tutte le patologie in analogia con il cittadino italiano), è previsto l'esonero dal ticket relativamente alle prestazioni specialistiche correlate alla patologia stessa ( Circol.Minister. n.5 24-3-2000, pag.42 G.U.).

    TUTELA DELLA MATERNITA' RESPONSABILE E DELLA GRAVIDANZA (prestazioni sanitarie in conformità alle leggi 29-7-1975 n. 405, 22-5-1978 n.194 e al D.M. 10-9-98) : esonero dal ticket ( D.Lgs.286/98, art.35, comma 4 e Circol.Minister. n.5 24-3-2000, pag.42 G.U.);

    MINORI (0-18 anni): prestazioni sanitarie di primo livello (ad accesso diretto), presso strutture pubbliche e private accreditate, ospedaliere o territoriali: per dette prestazioni esonero dal ticket, (anche per i soggetti di età superiore a 6 anni), (L 176/91, richiamata all'art.35 D. Lgs.286/98 e Circol. Minister. n.5 24-3-2000, pag.42 G.U.); per tutte le altre prestazioni: ticket come per il minore italiano.

    ANZIANI (> di 65 anni) e MINORI (< di 6 anni):esonero dal ticket ( Circol.Minister. n.5 24-3-2000, pag.42 G.U.).

    Tutte le prestazioni, le prescrizioni e le pratiche di rendicontazione saranno effettuate mediante l'utilizzo del codice STP (= straniero temporaneamente presente), come da Circolare Ministeriale n. 5 del 24-3-2000, pag.42.

Estratti dei Testi di Legge elencati nella " normativa attuale di riferimento ":

La normativa succitata si applica a tutti gli stranieri non appartenenti all'Unione Europea, fatte salve le norme contenute in specifici accordi internazionali, o anche ai cittadini comunitari qualora si tratti di norme più favorevoli.
 


 

REGOLAMENTO SULLE PRESTAZIONI AGLI IMMIGRATI NON REGOLARI


 

 

QUALI PRESTAZIONI SONO GARANTITE

 

Quando sussiste uno stato di indigenza, auto-certificato su un apposito modulo, agli stranieri privi di permesso di soggiorno, vengono fornite gratuitamente o con ticket (a parità di condizione del cittadino italiano) le seguenti prestazioni:


 

 

LE DONNE IMMIGRATE

Le donne immigrate, prive di permesso di soggiorno, possono rivolgersi ai seguenti servizi, gratuitamente e nel rispetto della riservatezza:

Consultorio familiare per:

Ospedali per:

Spazi prevenzione della lega tumore per:


 

I BAMBINI IMMIGRATI

Tutti i bambini da 0 a 6 anni, anche se irregolarmente presenti in Italia, hanno diritto a cure mediche di base e specialistiche e a esami clinici gratuiti presso le strutture pubbliche o convenzionate, ospedaliere o territoriali.

Tutti i minori dai 6 anni ai 18 anni irregolarmente presenti avranno comunque diritto alle prestazioni di base, ad accesso diretto gratuite. Per le prestazioni specialistiche (analisi di laboratorio e visite specialistiche) dovranno pagare un ticket, a parità di condizione del cittadino italiano.


 

GLI ANZIANI

Tutti gli stranieri anche se irregolarmente presenti, di età superiore ai 65 anni hanno diritto a tutte le prestazioni mediche di base e specialistiche gratuite.


 

I RIFUGIATI

Se sei in possesso di regolare permesso di soggiorno per richiesta di asilo, asilo politico(rifugiati riconosciuti) e asilo umanitario, hai diritto ad iscriverti al Servizio Sanitario Nazionale (SSN), a parità di condizioni con il cittadino italiano. (comma 1b, art. 34 legge 286/98- Circolare Ministeriale 24 marzo 2000 n.5 pag.30, Gazzetta Ufficiale).

Attenzione: hanno diritto ad un permesso di soggiorno e all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale per motivi umanitari ( art. legge 286/98):

Per l'iscrizione al SSN, sono necessari i seguenti documenti:

Con i documenti sopra indicati devi recarti in un qualsiasi distretto A.S.L. competente, e chiedere di essere iscritto/a al SSN (cioè chiedere che ti venga rilasciata la tessera sanitaria). Ti verrà mostrato un elenco di nomi di medici suddivisi per zone: scegline uno vicino al tuo domicilio. Il medico scelto sarà quello cui ti dovrai rivolgere per tutto ciò che riguarda la tua salute: visite generiche, richieste di certificati, richieste di analisi o visite specialistiche. Sarà cura del medico darti tutte le informazioni che ti serviranno e indirizzarti verso strutture ospedaliere specifiche, a seconda del tipo di cure mediche necessarie. La scadenza della tessera sanitaria sarà la stessa indicata sul permesso di soggiorno in tuo possesso; questo significa che tutte le volte che dovrai rinnovare il permesso di soggiorno, dovrai rinnovare anche la tessera sanitaria.