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UNA BUSSOLA PER IL CITTADINO EXTRACOMUNITARIO
LA DISCIPLINA DELLA PREVIDENZA E DELLA SICUREZZA SOCIALE PER GLI STRANIERI EXTRACOMUNITARI
Trattamenti di disoccupazione
Il principio della parità di trattamento comporta che ai lavoratori stranieri legalmente soggiornanti in Italia sia estesa l’applicabilità di tutte le norme in materia di indennità di disoccupazione, cassa integrazione guadagni, trattamento di mobilità, tutela contro l’insolvenza del datore di lavoro.
Per quanto concerne il rapporto tra regolare occupazione e titolarità del permesso di soggiorno, l’art. 22, comma 9, del Testo unico sull’immigrazione (d.lgs. 286/1998) dispone che la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo per privare il lavoratore extracomunitario ed i suoi famigliari legalmente residenti del permesso di soggiorno. Ciò anche in ossequio a quanto previsto dall’art. 8, co. 1, della Convenzione OIL n. 143, ove si stabilisce che "A condizione di aver risieduto legalmente nel paese ai fini dell’occupazione, il lavoratore migrante non potrà essere considerato in posizione illegale o comunque irregolare a seguito della perdita del lavoro, perdita che non deve, di per sé, causare il ritiro del permesso di soggiorno o, se del caso, del permesso di lavoro". Lo stesso art. 22, co. 9 (richiamato dall’art. 5, co. 5, nell’ambito della disciplina delle condizioni per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno), dispone che il lavoratore straniero in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno. L’art. 37 del Regolamento di attuazione del T.U. (D.P.R. n. 394/1999) dispone altresì che il datore di lavoro è tenuto a comunicare alla competente Direzione provinciale del lavoro l’avvenuto licenziamento di un cittadino extracomunitario, entro cinque giorni dal medesimo, al fine di consentirne l’iscrizione nelle liste di disoccupazione ed usufruire delle relative prestazioni.
Norme particolari per i lavoratori stagionali stranieri
L’ art. 25 del Testo unico sull’immigrazione sancisce l’ obbligo di assicurazione per i lavoratori stagionali in relazione alle seguenti forme di previdenza e assistenza: a) assicurazione per l’ invalidità, la vecchiaia e i superstiti; b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; c) assicurazione contro le malattie; d) assicurazione di maternità. Non spettano ai lavoratori stagionali stranieri né l’assegno per il nucleo famigliare né il trattamento per la disoccupazione involontaria . Il comma 2 dell’art. 25 stabilisce che, in sostituzione dei contributi per tali forme di previdenza, il datore di lavoro è tenuto a versare all’INPS un contributo in misura pari all’importo dei medesimi ed in base alle condizioni ed alle modalità per questi stabilite. Tali contributi sono destinati al Fondo nazionale per le politiche migratorie, come specificato dall’art. 45 del d.lgs. 286/1998, che è destinato al finanziamento delle iniziative per il sostegno di stranieri soggetti a misure straordinarie di accoglienza (art. 20), per l’istruzione e l’obbligo scolastico (art. 38), per l’accesso all’abitazione ed i centri di accoglienza (art.40); per le misure di integrazione sociale (art.42) e per la Commissione per le politiche di integrazione (art.46). La definizione dei requisiti, degli ambiti e delle modalità degli interventi di cui sopra sono rinviati ai decreti attuativi del documento programmatico (comma 3). Ai contributi relativi all’assicurazione per la vecchiaia, invalidità e superstiti si applica la disposizione di cui all’art. 22, comma 11, testo unico sull’immigrazione, concernente il trasferimento dei contributi all’istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza ovvero, in alternativa (allorché non vi siano convenzioni o accordi internazionali), di liquidazione degli stessi in favore del lavoratore straniero che lasci il territorio dello Stato. E’ fatta salva la possibilità di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso del lavoratore straniero nel territorio della Repubblica (comma 5).