UNA BUSSOLA PER IL CITTADINO EXTRACOMUNITARIO

SOGGIORNO IN ITALIA

 

 

 

 

 

PERMESSO DI SOGGIORNO

 

Puoi soggiornare in Italia solo in una delle seguenti condizioni:

1. se hai un passaporto o documento equivalente;
2. se hai un visto di ingresso;
3. se sei entrato regolarmente attraverso uno dei valichi di frontiera appositamente istituiti;
4. se hai un permesso di soggiorno o una carta di soggiorno (sono questi i due documenti che provano il regolare soggiorno in Italia) rilasciati dalla competente autorità italiana, ovvero un permesso di soggiorno o titolo equivalente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato dell’Unione Europea.

IMPORTANTE: in generale, sia al tuo ingresso in Italia che nella tua permanenza, devi sempre essere in grado di dimostrare, con dei documenti in regola, tre cose: 

1) quale siano lo scopo e le condizioni del soggiorno;
2) quali siano i tuoi mezzi di sussistenza; 
3) che tali mezzi siano sufficienti per la durata del soggiorno e per il ritorno nel tuo Paese.

Per queste ragioni, è opportuno che porti sempre con te il passaporto ed il permesso di soggiorno ovvero la carta di soggiorno,al fine di esibirli ad ogni richiesta della polizia o di altra autorità pubblica.

MOLTO IMPORTANTE: se hai il permesso di soggiorno e dimori stabilmente in Italia puoi ottenere l’iscrizione all’anagrafe ed il conseguente rilascio della carta d’identità, con validità pari alla durata del permesso di soggiorno, nonché il rilascio del codice fiscale.

Il codice fiscale è un codice alfanumerico, cioè composto da lettere e numeri, con il quale il Ministero delle finanze ti identifica. Ogni persona ha un suo codice fiscale personale. Subito dopo aver ottenuto il permesso di soggiorno devi recarti presso il Ministero delle Finanze - Dipartimento delle entrate (ufficio delle imposte dirette), o un suo ufficio periferico, e chiedere che ti sia dato il tuo codice fiscale. Con il codice fiscale puoi: 

• iscriverti al Servizio Sanitario Nazionale; 
• essere assunto come lavoratore dipendente; 
• iniziare un'attività lavorativa autonoma; 
• concludere qualunque contratto ( per. es. di affitto, di vendita ecc.); 
• aprire un conto corrente bancario; 
• e tante altre operazioni. 

Cosa devi fare per avere il primo permesso di soggiorno

1. devi fare richiesta al Questore della provincia in cui ti trovi, entro otto giorni lavorativi dal tuo ingresso in Italia; 
2. devi allegare alla domanda i seguenti documenti: a) la fotocopia dell’interno del passaporto e l’originale del passaporto (la polizia lo esaminerà e te lo restituirà); b) tre tue foto formato tessera; c) una marca da bollo da lire 10,33 euro ; d) un’attestazione in cui si dica dove abiti; 
3. devi conservare la ricevuta della presentazione della domanda; 

 

Cosa devi fare per avere il rinnovo del permesso di soggiorno:
devi chiedere il rinnovo del tuo permesso di soggiorno almeno 30 giorni prima della scadenza.

Le autorità valuteranno l’esistenza di certe condizioni previste per il rilascio.
In linea di massima, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore al doppio di quella stabilita per il primo rilascio.
Alla domanda, in generale, vanno allegati i seguenti documenti (oltre a quelli necessari per lo specifico permesso di soggiorno: per turismo, per lavoro, per ricongiungimento familiare ecc.): il permesso scaduto e il passaporto; tre tue foto formato tessera; una marca da bollo da 10,33 euro; un’attestazione in cui si dica dove abiti; un’attestazione in cui si dica quali sono i tuoi mezzi di sostentamento; un’attestazione in cui si dica che tali mezzi sono sufficienti per la durata del soggiorno e per il ritorno nel tuo Paese. 

N. B. Non puoi rinnovare o prorogare un permesso di soggiorno di durata inferiore ai due anni se sei uscito dall’Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi; non puoi rinnovare o prorogare un permesso di soggiorno di durata superiore ai due anni se sei uscito dall’Italia per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno. 

INVECE puoi rinnovarlo sempre se sei uscito dall’Italia per adempiere agli obblighi militari o per altri gravi e comprovati motivi.

I diversi tipi di permesso di soggiorno

Il permesso di soggiorno può essere richiesto per i seguenti motivi: turismo, cure mediche, ricongiungimento familiare, lavoro dipendente, lavoro stagionale, lavoro artistico, lavoro autonomo, rifugiati politici, affari, missione, studio, religione o culto, protezione sociale.

 


INGRESSO E SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO

Ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro
Liste dei lavoratori stranieri che chiedono di lavorare in Italia
Permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato di un cittadino straniero residente all’estero
Visto di ingresso per motivi di lavoro
Diritti previdenziali
Permesso di soggiorno per inserimento nel Mercato del Lavoro
Obblighi di chi ospita uno straniero e del datore di lavoro
Permesso di soggiorno per lavoro autonomo
Il lavoro stagionale
Iscrizione nelle liste di collocamento
Iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido
Ingresso per lavoro in casi particolari
Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari

 

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INGRESSO DI CITTADINI STRANIERI PER MOTIVI DI LAVORO

L’ingresso di cittadini stranieri in Italia per motivi di lavoro subordinato, stagionale e autonomo è consentito nei limiti delle quote annuali di ingresso, determinate annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ed in considerazione dei ricongiungimenti familiari e delle eventuali misure di protezione temporanea disposte.

Tali limiti non riguardano categorie particolari di lavoratori, quali dirigenti, lettori e professori universitari, marittimi, lavoratori dello spettacolo, personale di rappresentanze diplomatiche straniere in Italia, lavoratori frontalieri, etc……

I lavoratori stranieri in possesso di un regolare permesso di soggiorno hanno la facoltà di stipulare qualsiasi contratto di lavoro escluso il pubblico impiego ed hanno diritto alla parità di trattamento retributivo, previdenziale ed assistenziale previsto per i lavoratori italiani dai contratti nazionali di lavoro.

 

LISTE DEI LAVORATORI STRANIERI CHE CHIEDONO DI LAVORARE IN ITALIA

Istituite presso le sedi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, sono formate in attuazione degli accordi stipulati con stati non appartenenti all’U.E.

Ogni lista di lavoratori stranieri è:

  1. compilata e aggiornata per anno solare, nell’ordine di presentazione delle domande di iscrizione

  2. distinta per lavoratori a tempo determinato, indeterminato e per lavoratori stagionali

  3. costituita da un elenco dei nominativi e delle schede di iscrizione, compilate e sottoscritte dagli interessati, su un modello predefinito dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, adottato in accordo con il Ministero degli Affari Esteri e il Ministero dell’Interno.

Nella scheda di iscrizione il cittadino straniero deve indicare:

  1. paese di origine

  2. numero progressivo di presentazione della domanda

  3. generalità complete

  4. contratto di lavoro preferito: a tempo determinato, indeterminato, stagionale

  5. capacità professionali o categoria, qualifica o mansione

  6. conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue francese, inglese, spagnola o di un’altra lingua

  7. propensioni lavorative o esperienze di lavoro nel paese di origine o in altri paesi

  8. l’eventuale esperienza di lavoro stagionale in Italia, esibendo il passaporto o un documento equipollente attestante la data di partenza dall’Italia allo scadere del precedente soggiorno per lavoro stagionale, per usufruire del diritto di precedenza per il rientro rispetto ai suoi connazionali.

I dati relativi "alle liste" vengono trasmessi tramite il Ministero degli Affari Esteri al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed inseriti nell’Anagrafe annuale informatizzata ( Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale- Direzione Generale per l’Impiego – servizio per i problemi dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie) sono poi immessi nel Sistema Informativo Lavoro ( S.I.L.) del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Gli iscritti " nelle liste" possono chiedere la loro posizione nella lista al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

I datori di lavoro intenzionati ad assumere un lavoratore straniero, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro, su richiesta motivata alla Direzione Provinciale del Lavoro competente, possono consultare le liste dei lavoratori stranieri.

La richiesta di autorizzazione al lavoro può essere:

  1. nominativa tra gli iscritti nelle liste

  2. numerica, seguendo l’ordine di iscrizione nelle liste a parità di requisiti professionali.

 

PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO SUBORDINATO DI UN CITTADINO STRANIERO RESIDENTE ALL’ESTERO

Per ottenere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato occorrono:

  1. l’autorizzazione al lavoro

  2. il nulla osta della Questura

  3. il visto di ingresso

 

Il datore di lavoro deve richiedere l’autorizzazione al lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato di un cittadino straniero residente all’estero, alla Direzione Provinciale del Lavoro competente territorialmente.

Nella richiesta occorre indicare:

  1. generalità complete del datore di lavoro o del legale rappresentante dell’impresa

  2. la denominazione e sede dell’impresa

  3. la sede dell’impresa/stabilimento in cui sarà prevalentemente svolta l’attività lavorativa

  4. generalità complete del datore di lavoro in caso di lavoro a domicilio

  5. le generalità complete del/dei lavoratore/i straniero/i da assumere

  6. l’impegno ad assicurare il trattamento retributivo ed assicurativo previsto dalla legislazione vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro

  7. specificazione delle modalità di alloggio

Bisogna allegare alla richiesta la seguente documentazione:

  1. il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato

  2. 1 copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero valido a condizione del rilascio del permesso di soggiorno

  3. 1 copia della documentazione del datore di lavoro ai fini fiscali che comprovi la sua capacità economica

La Direzione Provinciale del Lavoro rilascia l’autorizzazione entro 20 giorni dalla richiesta.

Per ottenere il nulla osta provvisorio bisogna presentare alla Questura territorialmente competente:

  1. l’autorizzazione al lavoro

  2. copia della domanda di autorizzazione al lavoro

  3. copia della documentazione presentata ai fini del rilascio dell’autorizzazione al lavoro

Il nulla osta provvisorio è rilasciato entro 20 giorni dalla data di presentazione dalla data di presentazione, apposto in calce all’autorizzazione al lavoro.

Il nulla osta può essere rifiutato se:

  1. sussistono motivi ostativi all’ingresso ed al soggiorno

  2. il datore di lavoro o il legale rappresentante o i componenti dell’organo di amministrazione della società risultino denunciati e non assolti per aver commesso un reato tra quelli previsti dagli articoli 380 e 381 del Codice di Procedura Penale o sia stata applicata una misura di prevenzione a loro carico e non siano stati riabilitati.

Il datore di lavoro deve inviare al cittadino straniero che intende assumere, l’autorizzazione al lavoro con apposto il nulla osta provvisorio, il cittadino straniero interessato deve consegnare l’autorizzazione ricevuta, entro 6 mesi dalla data del suo rilascio, alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel suo paese per ottenere il visto di ingresso.

Il visto di ingresso viene rilasciato entro 30 giorni dalla sua richiesta.

Entro 8 giorni dal suo ingresso in Italia lo straniero titolare del visto d’ingresso per lavoro subordinato, deve richiedere alla Questura territorialmente competente il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, allegando al modulo predisposto, debitamente compilato:

  1. fotocopia del passaporto con apposto il visto

  2. numero 4 foto formato tessera

  3. nulla osta lavorativo

  4. polizza assicurativa italiana o straniera valida in Italia o iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale da esibire al momento del rilascio

  5. impegnativa per la conferma del rapporto di lavoro, sottoscritta dal datore di lavoro, se si tratta di un primo rilascio , che deve presentarsi insieme a lui con un documento di identificazione.

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro di uno straniero che viene licenziato o che si dimette non comporta la revoca del permesso di soggiorno. Egli può iscriversi nelle liste di collocamento per:

  1. il periodo residuo del permesso di soggiorno e comunque per almeno un anno per i soggiorni concessi per lavoro subordinato

  2. per il periodo residuo del permesso di soggiorno, per chi detiene un permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

 

DIRITTI PREVIDENZIALI

Il lavoratore straniero che rientra nel proprio paese:

  1. mantiene i diritti previdenziali e di sicurezza sociale che ha maturato in Italia, anche in assenza di accordi di reciprocità tra i due paesi

  2. può richiedere la liquidazione dei contributi versati a suo favore in forma di previdenza obbligatoria, maggiorati del 5% annuo, anche in assenza di convenzioni internazionali in merito.

Vige in favore dei lavoratori stranieri che svolgono una regolare attività lavorativa in Italia, il riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e dell’assistenza del servizio sociale.

 

PERMESSO DI SOGGIORNO PER INSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO

Per ottenere il permesso di soggiorno per inserimento nel Mercato del Lavoro occorrono:

Possono prestare la garanzia , per non più di due stranieri l’anno:

  1. i cittadini italiani e cittadini stranieri in possesso di un regolare permesso di soggiorno con un periodo residuo di validità inferiore ad 1 anno , che dimostrino un’adeguata capacità economica per la garanzia, esenti da denunce per i reati previsti dagli articoli 380e381 del Codice di Procedura Penale. Fatti salvi i provvedimenti che escludono il reato o la responsabilità

  2. associazioni professionali e sindacali operanti nel campo dell’immigrazione da almeno 3 anni con un’adeguata capacità economica, i cui legali rappresentanti, responsabili e soci siano esenti da denunce che prevedono l’arresto obbligatorio o facoltativo, salvo che siano assolti, a condizione che la prestazione di garanzia sia deliberata in conformità di rispettivi ordinamenti. La copia autentica della suddetta deliberazione e la documentazione attestante la disponibilità delle risorse occorrenti e le eventuali garanzie già prestate devono essere allegati alla domanda di autorizzazione all’ingresso

  3. enti locali comprese le comunità montane, loro consorzi ed associazioni con allegata alla domanda la copia autentica della deliberazione di prestazione di garanzia.

Il garante deve:

  1. presentare la domanda di autorizzazione all’ingresso alla Questura competente entro 60 giorni dalla pubblicazione dei Decreti che stabiliscono le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio italiano

  2. depositare in allegato alla domanda presso la stessa Questura, copia della fideiussione o polizza assicurativa relativa agli importi richiesti per l’iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale, alla prestazione dei mezzi di sussistenza e alle spese di rimpatrio. Il titolo gli sarà restituito immediatamente in caso di rifiuto, o in seguito all’esito negativo dell’Autorità consolare o al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Il garante deve impegnarsi a:

  1. l’assicurazione obbligatoria al S.S.N

  2. avere la disponibilità di un alloggio idoneo, corredato da idonea certificazione

  3. mezzi di sussistenza non inferiori all’importo annuo dell’assegno sociale

  4. il pagamento delle spese di rimpatrio

Il soggetto che presta la garanzia deve presentare una richiesta nominativa di autorizzazione all’ingresso per inserimento nel Mercato del Lavoro alla Questura territorialmente competente con allegati:

Gli Enti Pubblici possono ottenere l’autorizzazione per la chiamata nominativa, riferendosi alle liste curate dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane.

L’autorizzazione è rilasciata entro 60 giorni dal ricevimento della garanzia entro le quote annue stabilite.

Può essere rifiutata se:

Chi presta la garanzia deve far pervenire l’autorizzazione all’ingresso dello straniero interessato il quale, entro 6 mesi, la presenterà alla Rappresentanza diplomatica o consolare di competenza per il rilascio del visto di ingresso.

Il visto di ingresso viene rilasciato entro 30 giorni dalla sua richiesta, considerando i limiti delle quote d’ingresso.

Entro 8 giorni dal suo ingresso in Italia lo straniero munito di visto di ingresso per inserimento nel Mercato del Lavoro, deve richiedere:

  1. il permesso di soggiorno della durata di 1 anno per l’iscrizione nelle liste di collocamento alla Questura che ha rilasciato l’autorizzazione al suo ingresso

  2. l’iscrizione nelle liste di collocamento tramite la Direzione Provinciale del Lavoro, previa esibizione della ricevuta della domanda di permesso di soggiorno rilasciata dalla Questura.

In seguito alla conferma della Direzione Provinciale del Lavoro della sua iscrizione nelle liste di collocamento, lo straniero ottiene il permesso richiesto , che avrà la durata di 1 anno.

Scaduto tale termine, se non stipulerà alcun contratto di lavoro dovrà lasciare il territorio italiano.

Nel caso in cui , previa comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro, sia assunto, può richiedere alla Questura competente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, della durata di:

  1. 2 anni per un contratto di lavoro a tempo indeterminato

  2. 1 periodo pari alla durata del contratto di lavoro ma non inferiore a 12 mesi dalla data del rilascio del permesso per un contratto di lavoro a tempo determinato o stagionale.

 

OBBLIGHI DI CHI OSPITA UNO STRANIERO E DEL DATORE DI LAVORO

Chi cede un alloggio, ospita uno straniero o apolide, anche se e' un parente o affine, gli cede la proprietà o il godimento di beni immobiliari storici o urbani in Italia o lo assume alle proprie dipendenze

deve:

darne comunicazione scritta entro 48 ore all'autorità locale di Pubblica Sicurezza

indicando:

le proprie generalità e quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione

l'ubicazione esatta dell'immobile che è stato ceduto o nel quale il cittadino straniero è ospitato o alloggia o presta la sua attività lavorativa ed il titolo per cui è dovuta la comunicazione.

Il datore di lavoro che ha alle sue dipendenze un cittadino straniero privo di permesso di soggiorno o con il permesso di soggiorno scaduto, revocato o annullato, è punito con la reclusione per un periodo che varia dai 3 mesi ad un anno oppure con una multa da un minimo di £ 2.000.000 ad un massimo di £ 6.000.000.

 

PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO AUTONOMO

Il cittadino straniero può esercitare lavori autonomi non occasionali, se questi non sono riservati per legge ai cittadini italiani o di stati membri dell’Unione europea.

Per ottenere il permesso di soggiorno per lavoro autonomo il cittadino straniero deve:

  1. presentare alla competente autorità amministrativa, anche tramite un suo procuratore, una dichiarazione preventiva, attestante l’assenza di motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio. Se per l’esercizio di tali attività è necessaria una licenza, un’autorizzazione, l’iscrizione in appositi registri o albi, una detrazione o denuncia o altri obblighi amministrativi, il Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato o un altro Ministero od organo competente, effettuano il riconoscimento di titoli o di attestati professionali rilasciati in altri paesi, nei casi in cui è previsto l’accertamento di specifiche idoneità professionali o tecniche;

  2. richiedere alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura o all’Ordine Professionale competente l’attestazione dei parametri di riferimento relativi alla disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento dell’attività, anche nei casi in cui, per l’esercizio della stessa non occorra un titolo abilitativo od autorizzatorio;

  3. presentare alla Questura territorialmente competente, anche tramite un proprio procuratore:

  1. consegnare alla rappresentanza diplomatica o consolare competente la dichiarazione preventiva e/o il nulla osta provvisorio, nei casi in cui occorra l’attestazione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura. La rappresentanza diplomatica o consolare rilascerà il visto d’ingresso, nei limiti delle quote stabilite, indicante espressamente l’attività a cui si riferisce.

    La concessione del visto di ingresso è subordinata all’accertamento del possesso dei requisiti occorrenti e della documentazione che i competenti Ministeri e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, avranno trasmesso al Ministero degli Affari Esteri;

  2. dimostrare la disponibilità di un alloggio idoneo;

  3. La garanzia di enti, cittadini italiani o stranieri muniti di un regolare permesso di soggiorno o certificare un reddito annuo che superi il livello minimo previsto l’esenzione dalla spesa sanitaria;

Un cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia per un diverso motivo di soggiorno, può richiedere alla Questura competente, la conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, allegando alla domanda:

Il titolare di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo può svolgere un lavoro subordinato. A tal fine deve iscriversi nelle liste di collocamento o il suo eventuale datore di lavoro deve darne comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro.

Con il rinnovo del permesso viene rilasciato all’interessato un nuovo permesso relativo all’attività espletata.

 

IL LAVORO STAGIONALE

L’autorizzazione al lavoro stagionale ha una validità:

E’ rilasciata dalla Direzione Provinciale del Lavoro entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta di assunzione secondo le stesse procedure della richiesta nominativa per l’autorizzazione al lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.

I lavoratori stranieri rientrati regolarmente nel loro paese l’anno precedente alla scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale:

hanno diritto di precedenza, rispetto agli altri, per l’autorizzazione al lavoro stagionale in caso di:

  1. richiesta dello stesso datore di lavoro

  2. medesima richiesta cumulativa

  3. richiesta senza indicazione nominativa.

che sono autorizzati a tornare in Italia per un periodo di lavoro stagionale, possono richiedere il permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato qualora sussista la relativa offerta da parte di un datore di lavoro :

  1. nei limiti delle quote d’ingresso stabilite per motivi di lavoro

  2. osservando le disposizioni relative alla richiesta del permesso di soggiorno

In tali casi il permesso di soggiorno gli sarà rilasciato entro 20 giorni dalla presentazione della domanda.

L’autorizzazione al lavoro stagionale può essere richiesta da:

  1. un datore di lavoro

  2. associazioni di categoria per conto di più datori di lavoro a loro associati

Il lavoratore straniero stagionale può svolgere nella stagione più lavori successivi nei limiti minimi e massimi dietro richiesta anche cumulativa presentata contestualmente dai datori di lavoro e rilasciata ad ogni richiedente, o su richiesta di diversi datori di lavoro.

Le Direzioni Provinciali del Lavoro , verificano la corrispondenza del trattamento retributivo o contributivo offerto al lavoratore stagionale straniero, in conformità alle eventuali convenzioni che le Commissioni Regionali per l’impiego stipulano con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Il datore di lavoro che ha alle sue dipendenze lavoratori stranieri impegnati in attività stagionali, privi del permesso di soggiorno o con il permesso di soggiorno scaduto, revocato o annullato, è punito con la detenzione da 3 mesi ad un anno o con un’ammenda che varia dai 2.000.000 ai 6.000.000 di Lire.

Il datore di lavoro deve provvedere alla previdenza e assistenza obbligatoria del lavoratore tramite:

  1. l’assicurazione I.V.S. (per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti), che in caso di rimpatrio sarà trasferita all’ente assicuratore del paese di provenienza del lavoratore. Nell’eventualità di convenzioni internazionali o liquidato al lavoratore in assenza di convenzioni internazionali in materia è fatta salva la possibilità di ricostruire la posizione contributiva in caso di successivo ingresso

  2. l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali (INAIL)

  3. iscrizione alla A.S.L.

  4. versamento all’INPS di un importo pari ai contributi per gli assegni familiari e per l’indennità di disoccupazione spettanti al lavoratore, che è destinato al fondo nazionale per le politiche migratorie.

 

ISCRIZIONE NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO

Possono iscriversi nelle liste di collocamento i cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno per:

 

ISCRIZIONE NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO DEL LAVORATORE
LICENZIATO, DIMESSO O INVALIDO

Il lavoratore ha diritto all’assistenza economica

 

INGRESSO PER LAVORO IN CASI PARTICOLARI

E’ consentito il rilascio di autorizzazioni al lavoro, visti di ingresso e permessi di soggiorno, al di fuori delle quote stabilite per:

  1. Dirigenti o personale altamente specializzato di società con sede o filiali in Italia, o di uffici di rappresentanza di società estere con sede principale di attività in uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea, assunti almeno 12 mesi prima.
    In tali casi è richiesta l’autorizzazione al lavoro , anche per prestazioni di lavoro autonomo.

  2. Lettori universitari di scambio o di madre lingua.
    E’ richiesta l’autorizzazione al lavoro, anche per prestazioni di lavoro autonomo.

  3. Professori universitari e ricercatori che sono in Italia con un incarico accademico o che svolgono un'attività retribuita di ricerca presso Università, istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia, su richiesta dell'università o dell'istituto d'istruzione universitaria attestante il possesso dei requisiti professionali necessari ad espletare le relative attività.
    E’ richiesta l’autorizzazione anche per prestazioni di lavoro autonomo.

  4. Traduttori ed interpreti ,su richiesta dell'interessato unitamente al contratto stipulato per la prestazione professionale da svolgere in Italia, o del datore di lavoro in caso di lavoro subordinato presentando il contratto di lavoro autenticato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare.
    E’ richiesta l’autorizzazione anche per prestazioni di lavoro autonomo.

  5. Collaboratori familiari regolarmente assunti all'estero da almeno un anno, con rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero, che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro. L'autorizzazione non viene rilasciata ai collaboratori familiari di cittadini stranieri.
    Il contratto di lavoro deve essere autenticato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare.

  6. Stranieri autorizzati a soggiornare per motivi di formazione professionale che svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato. L'autorizzazione al lavoro ha la durata del periodo di addestramento dichiarata dal datore di lavoro e non può superare i due anni. Gli interessati possono svolgere un lavoro subordinato tramite un rapporto di tirocinio.

  7. Lavoratori dipendenti qualificati di organizzazioni o imprese italiane o straniere operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente, a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l’Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati.
    Le organizzazioni o le imprese interessate possono richiedere l’autorizzazione al lavoro per un numero limitato di dipendenti.

  8. Lavoratori marittimi.
    Per i lavoratori marittimi stranieri che risiedono in Italia, iscritti nelle matricole della gente di mare , per i componenti l’equipaggio di navi italiane armate nei porti italiani occorre l’autorizzazione al lavoro su richiesta tramite le disposizioni vigenti.
    Per l’equipaggio straniero delle navi italiane o straniere appaltatrici dell’armatore , imbarcato su navi italiane da crociera con mansioni nei servizi complementari, non occorre l’autorizzazione al lavoro .Per la permanenza a bordo della nave , nelle acque territoriali o in un porto, occorre il visto di ingresso rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari entro termini abbreviati e con procedure semplificate.

  9. Lavoratori che sono alle dipendenze di datori di lavoro, organizzazioni o imprese residenti o con sede all’estero , per essere impiegati a tempo determinato (non superiore a due anni) presso datori di lavoro, organizzazioni o imprese, italiani o stranieri che operano in Italia per le prestazioni oggetto di appalto tra i datori di lavoro, organizzazioni o imprese residenti o con sede in Italia e quelli residenti o con sede all’estero.

  10. Lavoratori di circhi o spettacoli viaggianti all’estero

I lavoratori stranieri dello spettacolo possono essere assunti per la realizzazione e la produzione di spettacoli, se sono in possesso di un’apposita autorizzazione.

A tal fine occorre richiedere il nulla osta provvisorio.

L’ufficio di collocamento dei lavoratori dello spettacolo di Roma e le relative sezioni di Milano e Napoli, l’ufficio di collocamento dello spettacolo di Palermo, rilasciano l’autorizzazione ai lavoratori dello spettacolo per un periodo non superiore a 6 mesi.

Tale periodo può essere prorogato se il rapporto di lavoro prosegue con lo stesso datore di lavoro.

  1. Stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91.
    Su richiesta della Società destinataria delle prestazioni sportive , occorre la dichiarazione di assenso del Comitato Olimpico Nazionale Italiano che sostituisce l’autorizzazione al lavoro.

  2. Giornalisti corrispondenti, ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, o da emittenti radiofoniche o televisive straniere o alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari, o di enti di diritto internazionale con sede in Italia.
    In tali casi non è richiesta l’autorizzazione al lavoro.

  3. Persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l’Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell’ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate "alla pari".

L’autorizzazione al lavoro è concessa nei limiti delle quote d’ingresso per un periodo non superiore ad un anno; non può superare i 3 mesi per le persone collocate alla pari.

Per chi è munito di un visto per vacanze –lavoro, l’autorizzazione al lavoro viene rilasciata dietro richiesta del datore di lavoro per un periodo che non superi i 6 mesi, o 3 mesi se si tratta dello stesso datore di lavoro.

 

ARCHIVIO ANAGRAFICO DEI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

La Direzione Provinciale del Lavoro e gli uffici della Pubblica Amministrazione che hanno il compito di rilasciare i titoli autorizzatori ed abilitativi per l’esercizio di attività autonome, devono comunicare alle Questure e all’Archivio Anagrafico dei lavoratori extracomunitari, presso l’I.N.P.S., i casi in cui il permesso di soggiorno è utilizzato per un motivo diverso da quello per cui è stato rilasciato.

Le Questure devono comunicare in via informatica o telematica allo stesso Archivio i rilasci e i rinnovi di permesso di soggiorno, le iscrizioni e le variazioni anagrafiche, le comunicazioni di assunzione dei datori di lavoro e dei titolari di permessi di soggiorno per motivi di lavoro o validi per l’accesso al lavoro.

L’Archivio Anagrafico sarà condiviso con le altre Amministrazioni pubbliche.

Le commissioni regionali per l’impiego hanno la facoltà di stipulare convenzioni con sindacati, regioni ed enti locali per favorire l’accesso dei cittadini stranieri al lavoro stagionale.

Un datore di lavoro che ha alle sue dipendenze cittadini stranieri senza un permesso di soggiorno, con soggiorno scaduto o revocato compie un reato punibile con l’arresto dai 3 mesi ad un anno e con una multa da £ 200.000 a 6.000.000 di £.