LEGGE 20
maggio 1970, n. 300
Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento (G.U. 27 maggio 1970, n. 131).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Titolo I
DELLA LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE
Art. 1
(Libertà di opinione)
I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge.
Art. 2
(Guardie giurate)
Il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli articoli 133 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale.
Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale.
È fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sull'attività lavorativa le guardie di cui al primo comma, le quali non possono accedere nei locali nei quali si svolge tale attività, durante lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di cui al primo comma.
In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata delle disposizioni di cui al presente articolo, l'Ispettorato del lavoro ne promuove presso il questore la sospensione dal servizio, salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del prefetto nei casi più gravi.
Art. 3
(Personale di vigilanza)
I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati.
Art. 4
(Impianti audiovisivi)
E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le Rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la Commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti. Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le Rappresentanze sindacali aziendali o con la Commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti. Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le Rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la Commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Art. 5
(Accertamenti sanitari)
Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda. Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
Art. 6
(Visite personali di controllo)
Le visite personali di controllo sono vietate fuorchè nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro, o delle materie prime o dei prodotti. In tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a condizione che siano eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e che avvengano con l'applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori. Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali, nonchè, ferme restando le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, le relative modalità debbono essere concordate dal datore di lavoro con le Rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la Commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro. Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro di cui al precedente comma, il datore di lavoro, le Rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la Commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo articolo 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Art. 7
(Sanzioni disciplinari)
Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione
alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di
contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori
mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto
in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano (1).
Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei
confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e
senza averlo sentito a sua difesa (1) (2).
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato (1) (2).
Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono
essere disposte sanzioni disciplinari che comportano mutamenti definitivi del
rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo
superiore a quattro ore della retribuzione di base e la sospensione dal
servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni. In ogni caso, i
provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere
applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per
iscritto del fatto che vi ha dato causa. Salvo analoghe procedure previste dai
contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità
giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione
disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo
dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la
costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione, di un collegio di conciliazione e arbitrato, composto da un
rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo
o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La
sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
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(1) Con sentenza n. 204 del 30 novembre 1982 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei primi tre commi del presente articolo, interpretati nel senso che siano inapplicabili ai licenziamenti disciplinari, per i quali detti commi non siano espressamente richiamati dalla normativa legislativa, collettiva o validamente posta dal datore di lavoro.
(2) Con sentenza n. 427 del 25 luglio 1989 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo e terzo comma del presente articolo, nella parte in cui è esclusa la loro applicabilità al licenziamento per motivi disciplinari irrogato da imprenditore che abbia meno di sedici dipendenti.
Art. 8
(Divieto di indagini sulle opinioni)
E' fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonchè su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.
Art. 9
(Tutela della salute e dell'integrità fisica)
I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Art. 10
(Lavoratori studenti)
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti. Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.
Art. 11
(Attività culturali, ricreative ed assistenziali e controlli sul servizio di mensa)
Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell'azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori. Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma dell'articolo 19, hanno diritto di controllare la qualità del servizio di mensa secondo modalità stabilite dalla contrattazione collettiva (1).
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N.B.: Rubrica così modificata dall'art. 6,
comma 6, D.L. 11 luglio 1992, n. 333.
(1) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 7, D.L. 11 luglio 1992, n. 333.
Art. 12
(Istituti di patronato)
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'adempimento dei compiti di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all'interno dell'azienda, secondo le modalità da stabilirsi con accordi aziendali.
Art. 13
(Mansioni del lavoratore)
L'art. 2103 del Codice civile è sostituito dal seguente:
"Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è
stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia
successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime
effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di
assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento
corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva,
ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente
con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti
collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito
da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche,
organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo".
Titolo II
DELLA LIBERTA' SINDACALE
Art. 14
(Diritto di associazione e di attività sindacale)
Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro.
Art. 15
(Atti discriminatori)
È nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o
non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o
mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli
altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale
ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero. Le disposizioni di cui al
comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di
discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso (1).
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(1) Comma così sostituito dall'art. 13, L. 9 dicembre 1977, n. 903.
Art. 16
(Trattamenti economici collettivi discriminatori)
E' vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente dell'articolo 15. Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata la discriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali alle quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento, a favore del Fondo adeguamento pensioni, di una somma pari all'importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di un anno.
Art. 17
(Sindacati di comodo)
E' fatto divieto ai datori di lavoro e alle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori.
Art. 18
(Reintegrazione nel posto di lavoro)
Ferma restando l'esperibilità delle procedure
previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la
sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2
della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o
giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa,
ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna
sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto
luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di
lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il
lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai
datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso
comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel
medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se
ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali
limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore,
che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro (1).
Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui al primo comma
si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e
lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per
la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che
il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla
contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti
del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea
collaterale (1). Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma
non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o
creditizie (1).
Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro
al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia
stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità
commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento
sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi
assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento
dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non
potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto (1).
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al
quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore
di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro,
un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto.
Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del
datore di lavoro non abbia ripreso servizio, nè abbia
richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza
il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si
intende risolto allo spirare dei termini predetti (1).
La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente
esecutiva.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza
congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca
mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre
con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova
forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di
lavoro. L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo
immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del Codice
di procedura civile. L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide
la causa. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22,
il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma
ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal
giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al
pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo
della retribuzione dovuta al lavoratore.
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(1) Gli attuali primi 5 commi così sostituiscono gli originari primi 2 commi per effetto dell'art. 1, L. 11 maggio 1990, n. 108.
Titolo III
DELL'ATTIVITA' SINDACALE
Art. 19
(Costituzione delle Rappresentanze sindacali aziendali)
Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa
dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito:
a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative
sul piano nazionale (1);
b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni,
che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro
applicati nell'unità produttiva (2).
Nell'ambito delle aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali
possono istituire organi di coordinamento.
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(1) Lettera abrogata dall'art. 1, D.P.R. 28 luglio 1995, n. 312, a decorrere dal 28 settembre 1995.
(2) L'art. 1, D.P.R. 28 luglio 1995, n. 312, ha abrogato la presente lettera limitatamente alle parole "non affiliate alle predette confederazioni" e alle parole "nazionali o provinciali", a decorrere dal 28 settembre 1995.
Art. 20
(Assemblea)
I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonchè durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva. Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle Rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la Rappresentanza sindacale aziendale. Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali.
Art. 21
(Referendum)
Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di referendum sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti da tutte le Rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all'unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata. Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali.
Art. 22
(Trasferimento dei dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali)
Il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente articolo 19, dei candidati e dei membri di Commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza. Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 18 si applicano sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui è stata eletta la Commissione interna per i candidati nelle elezioni della Commissione stessa e sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è cessato l'incarico per tutti gli altri.
Art. 23
(Permessi retribuiti)
I dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19
hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto
ai permessi di cui al primo comma almeno:
a) un dirigente per ciascuna Rappresentanza sindacale aziendale nelle unità
produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa
è organizzata;
b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna
Rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a
3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è
organizzata la Rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di
maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b).
I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori
a otto ore mensili nelle aziende di cui alle lettere b) e c) del comma
precedente; nelle aziende di cui alla lettera a) i permessi retribuiti non
potranno essere inferiori ad un'ora all'anno per ciascun dipendente. Il
lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne
comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le
Rappresentanze sindacali aziendali.
Art. 24
(Permessi non retribuiti)
I dirigenti sindacali aziendali di cui all'articolo 23 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno. I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima, tramite le Rappresentanze sindacali aziendali.
Art. 25
(Diritto di affissione)
Le Rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Art. 26
(Contributi sindacali)
I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di
proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di
lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale. Le
associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite
ritenuta sul salario nonchè sulle prestazioni erogate
per conto degli enti previdenziali, i contributi sindacali che i lavoratori
intendono loro versare, con modalità stabilite dai contratti collettivi di
lavoro, che garantiscono la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore
a ciascuna associazione sindacale (1).
Nelle aziende nelle quali il rapporto di lavoro non è regolato da contratti
collettivi, il lavoratore ha diritto di chiedere il versamento del contributo
sindacale all'associazione da lui indicata (2).
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(1) Comma sostituito dall'art. 18, comma 2, L. 23 luglio 1991, n. 223 e successivamente abrogato dall'art. 1, D.P.R. 28 luglio 1995, n. 313, a decorrere dal 28 settembre 1995.
(2) Comma abrogato dall'art. 1, D.P.R. 28 luglio 1995, n. 313, a decorrere dal 28 settembre 1995.
Art. 27
(Locali delle Rappresentanze sindacali aziendali)
Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione delle Rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno dell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa. Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le Rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.
Titolo IV
DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI
Art. 28
(Repressione della condotta antisindacale)
Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad
impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonchè del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi
locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il
pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due
giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora
ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di
lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del
comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti. L'efficacia esecutiva
del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore in
funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del
comma successivo (1).
Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla
comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al pretore in funzione
di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si
osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del Codice di procedura
civile (2).
Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla
sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi
dell'articolo 650 del Codice penale. L'autorità giudiziaria ordina la
pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti
dall'articolo 36 del Codice penale. Se il comportamento di cui al primo comma è
posto in essere da una amministrazione statale o da un altro ente pubblico non
economico, l'azione è proposta con ricorso davanti al pretore competente per
territorio (3).
Qualora il comportamento antisindacale sia lesivo anche di situazioni soggettive inerenti al rapporto di impiego, le organizzazioni sindacali di cui al primo comma, ove intendano ottenere anche la rimozione dei provvedimenti lesivi delle predette situazioni, propongono il ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, che provvede in via di urgenza con le modalità di cui al primo comma. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti allo stesso tribunale, che decide con sentenza immediatamente esecutiva (3).
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(1) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 8 novembre 1977, n. 847.
(2) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 8 novembre 1977, n. 847.
(3) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, L. 12 giugno 1990, n. 146.
Art. 29
(Fusione delle Rappresentanze sindacali aziendali)
Quando le Rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 si siano costituite nell'ambito di due o più delle associazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo predetto, nonchè nella ipotesi di fusione di più Rappresentanze sindacali, i limiti numerici stabiliti dall'articolo 23, secondo comma, si intendono riferiti a ciascuna delle associazioni sindacali unitariamente rappresentate nella unità produttiva. Quando la formazione di Rappresentanze sindacali unitarie consegua alla fusione delle associazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 19, i limiti numerici della tutela accordata ai dirigenti di Rappresentanze sindacali aziendali, stabiliti in applicazione dell'articolo 23, secondo comma, ovvero del primo comma del presente articolo restano immutati.
Art. 30
(Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali)
I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all'articolo 19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.
Art. 31
(Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali)
I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del
Parlamento europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre
funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in
aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato (1).
La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche
sindacali provinciali e nazionali. I periodi di aspettativa di cui ai
precedenti commi sono considerati utili a richiesta dell'interessato, ai fini
del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della
pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria di cui al regio
decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme
obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione predetta, o che ne
comportino comunque l'esonero. Durante i periodi di aspettativa l'interessato,
in caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei
competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime. Le
disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora a
favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il trattamento di
pensione e per malattia, in relazione all'attività espletata durante il periodo
di aspettativa (2).
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N.B.: L'art. 22, comma 39, L. 23 dicembre 1994, n. 724, ha interpretato la normativa prevista dal presente articolo nel senso della sua applicabilità ai dipendenti pubblici eletti nel Parlamento nazionale, nel Parlamento europeo e nei consigli regionali.
(1) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 13 agosto 1979, n. 384.
(2) Comma interpretato autenticamente dalla L. 9 maggio 1977, n. 210.
Art. 32
(Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive)
I lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale che non chiedano di essere collocati in aspettativa sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario all'espletamento del mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione. I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale, ovvero di presidente di giunta provinciale o di assessore provinciale, hanno diritto anche a permessi non retribuiti per un minimo di trenta ore mensili.
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N.B.: Le disposizioni di questo articolo sono state sostituite dalle disposizioni contenute nella L. 27 dicembre 1985, n. 816, limitatamente "a quanto espressamente disciplinato" nella legge stessa (cfr. art. 28, L. n. 816/1985).
Titolo V
NORME SUL COLLOCAMENTO
Art. 33
(Collocamento)
La commissione per il collocamento, di cui all'art. 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è costituita obbligatoriamente presso le sezioni zonali, comunali e frazionali degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative. Alla nomina della commissione provvede il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il quale, nel richiedere la designazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, tiene conto del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e assegna loro un termine di 15 giorni, decorso il quale provvede d'ufficio. La commissione è presieduta dal dirigente della sezione zonale, comunale, frazionale, ovvero da un suo delegato, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
La commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare periodicamente la
graduatoria delle precedenze per l'avviamento al lavoro, secondo i criteri di
cui al quarto comma dell'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, la sezione di
collocamento, nella scelta del lavoratore da avviare al lavoro, deve
uniformarsi alla graduatoria di cui al comma precedente, che deve essere
esposta al pubblico presso la sezione medesima e deve essere aggiornata ad ogni
chiusura dell'ufficio con l'indicazione degli avviati.
Devono altresì essere esposte al pubblico le richieste numeriche che pervengono
dalle ditte. La commissione ha anche il compito di rilasciare il nulla osta per
l'avviamento al lavoro ad accoglimento di richieste nominative o di quelle di
ogni altro tipo che siano disposte dalle leggi o dai contratti di lavoro. Nei
casi di motivata urgenza, l'avviamento è provvisoriamente autorizzato dalla
sezione di collocamento e deve essere convalidato dalla commissione di cui al
primo comma del presente articolo entro dieci giorni. Dei dinieghi di
avviamento al lavoro per richiesta nominativa deve essere data motivazione
scritta su apposito verbale in duplice copia, una da tenere presso la sezione
di collocamento e l'altra presso il direttore dell'Ufficio provinciale del
lavoro. Tale motivazione scritta deve essere immediatamente trasmessa al datore
di lavoro richiedente. Nel caso in cui la commissione neghi la convalida ovvero
non si pronunci entro venti giorni dalla data della comunicazione di
avviamento, gli interessati possono inoltrare ricorso al direttore dell'Ufficio
provinciale del lavoro, il quale decide in via definitiva, su conforme parere
della commissione di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264. I
turni di lavoro di cui all'articolo 16 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono
stabiliti dalla commissione e in nessun caso possono essere modificati dalla
sezione. Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro annulla d'ufficio i
provvedimenti di avviamento e di diniego di avviamento al lavoro in contrasto
con le disposizioni di legge. Contro le decisioni del direttore dell'Ufficio
provinciale del lavoro è ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale. Per il passaggio del lavoratore dall'azienda nella quale è
occupato ad un'altra occorre il nulla osta della sezione di collocamento
competente.
Ai datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli uffici di collocamento, sono applicate le sanzioni previste dall'articolo 38 della presente legge. Le norme contenute nella legge 29 aprile 1949 n. 264, rimangono in vigore in quanto non modificate dalla presente legge.
Art. 34
(Richieste nominative di manodopera)
A decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, le richieste nominative di manodopera da avviare al lavoro sono ammesse esclusivamente per i componenti del nucleo familiare del datore di lavoro, per i lavoratori di concetto e per gli appartenenti a ristrette categorie di lavoratori altamente specializzati, da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.
Titolo VI
DISPOSIZIONI FINALI E PENALI
Art. 35
(Campo di applicazione)
Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni [dell’art. 18 e] (1) del titolo III, ad eccezione del primo comma dell'articolo 27, della presente legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di quindici dipendenti. Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano più di cinque dipendenti. Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti. Ferme restando le norme di cui agli articoli 1, 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i contratti collettivi di lavoro provvedono ad applicare i principi di cui alla presente legge alle imprese di navigazione per il personale navigante (2).
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(1) Parole soppresse dall’art. 6, L. 11 maggio 1990, n. 108.
(2) La Corte costituzionale ha dichiarato:
a) l'illegittimità costituzionale parziale del presente comma, nella parte in cui non prevede la diretta applicabilità al predetto personale anche dell'art. 18 della stessa legge (sent. 3 aprile 1987, n. 96);
b) l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede la diretta applicabilità al predetto personale anche dell'art. 18 della stessa legge, come modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108 - "Disciplina dei licenziamenti individuali" (sent. 31 gennaio 1991, n. 41);
c) l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede la diretta applicabilità al predetto personale dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 7 della medesima legge (sent. 23 luglio 1991, n. 364).
Art. 36
(Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di
opere pubbliche)
Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dallo Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona. Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall'Ispettorato del lavoro viene comunicata immediatamente ai Ministri nella cui amministrazione sia stata disposta la concessione del beneficio o dell'appalto. Questi adotteranno le opportune determinazioni, fino alla revoca del beneficio, e nei casi più gravi o nel caso di recidiva potranno decidere l'esclusione del responsabile, per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l'Ispettorato del lavoro comunica direttamente le infrazioni per l'adozione delle sanzioni.
Art. 37
(Applicazione ai dipendenti da enti pubblici)
Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti da enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai rapporti di impiego dei dipendenti dagli enti pubblici, salvo che la materia sia diversamente regolata da norme speciali.
Art. 38
(Disposizioni penali)
Le violazioni degli articoli 2, 4, 5, 6, 8 e 15, primo comma, lettera a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 300.000 (1) a lire 3.000.000 (1) o con l'arresto da 15 giorni ad un anno. Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente. Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo. Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del Codice penale.
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(1) Importo così elevato a norma dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 39
(Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni)
L'importo delle ammende è versato al Fondo adeguamento pensioni dei lavoratori.
Art. 40
(Abrogazione delle disposizioni contrastanti)
Ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nella presente legge è abrogata. Restano salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali più favorevoli ai lavoratori.
Art. 41
(Esenzioni fiscali)
Tutti gli atti e documenti necessari per l'attuazione della presente legge e per l'esercizio dei diritti connessi, nonchè tutti gli atti e documenti relativi ai giudizi nascenti dalla sua applicazione sono esenti da bollo, imposte di registro o di qualsiasi altra specie e da tasse.