MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 
DECRETO 2 aprile 2001
Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie 
(GU n. 128 del 5-6-2001)
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTO  l'articolo  17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;
VISTO  l'articolo  11,  commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n.341;
VISTA  la  legge 19 ottobre 1999, n. 370, e in particolare l'articolo 6, commi 6 e 7;
VISTA  la legge 2 agosto 1999, n. 264, e in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera a);
VISTO  il  decreto  ministeriale  3  novembre  1999,  n.  509,  e  in particolare gli articoli 3, 4, 5 e 10;
 
VISTI  i  decreti  ministeriali  23  dicembre  1999  e 26 giugno 2000 concernenti la rideterminazione dei settori scientifico - disciplinari;
 
VISTO   il   decreto  ministeriale  4  ottobre  2000  concernente  la declaratoria  dei contenuti dei settori scientifico-disciplinari come rideterminati dai precitati decreti ministeriali;
 
VISTE   le  direttive  dell'Unione  Europea  77/452/CEE,  77/453/CEE, 80/154/CEE,  80/155/CEE,  e  successive modificazioni, concernenti il reciproco  riconoscimento  dei  diplomi  e  certificati,  nonché il coordinamento  delle  disposizioni legislative e regolamentari per le attività di infermiere e di ostetrica/o;
  
VISTO  il  decreto  legislativo  27  gennaio 1992, n. 115 concernente l'attuazione   della  direttiva  89/48/CEE  relativa  ad  un  sistema generale  di  riconoscimento  dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni;
 
VISTO  il  decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, concernente il recepimento della direttiva 97/43 Euratom;
 
VISTO  l'articolo  6,  comma  3,  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
 
VISTI  i  decreti  del Ministro della sanità nn. 665, 666, 667, 668,739,  740,  741,  742,  743,  744  del  14.09.1994,  nn. 745, 746 del 26.09.1994,  n.  183  del  15.03.1995,  nn.  56,  58, 69, 70, 136 del
17.01.1997,  n. 316 del 27.07.1998, n. 520 dell'8.10.1998, n. 137 del 15.03.1999 e del 29.03.2001, adottati ai sensi dell'articolo 6, comma 3,   del  predetto  decreto  legislativo  n.  502/1992  e  successive modificazioni;
 
VISTA la legge 26 febbraio 1999, n. 42;
 
VISTA la legge 10 agosto 2000, n. 251;
 
VISTO il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
 
VISTO il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;
 
CONSIDERATA   l'esigenza  di  provvedere  alla  rideterminazione  dei percorsi  della formazione universitaria per le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione   nel   quadro  della  disciplina  generale  degli  studi universitari  recata dal D.M. n. 509/1999 e dalla richiamata legge n. 251/2000;
 
VISTO  il  decreto  del  Ministro  della  sanità, di concerto con il Ministro  dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, 29  marzo  2001,  con  il  quale, in attuazione dell'articolo 6 della
predetta  legge  251/2000,  sono  state individuate e classificate le figure  professionali sanitarie di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 della stessa legge;
 
CONSIDERATA     la    necessità    di    assicurare    l'omogeneità dell'articolazione  delle classi alla ripartizione tra le professioni sanitarie   infermieristiche   e  ostetriche,  della  riabilitazione,
tecniche  e della prevenzione in conformità alle prescrizioni di cui alla  predetta legge 251/2000, e, in particolare, al predetto decreto di cui all'articolo 6;
 
VISTO il parere del CUN, reso nell'adunanza dell'8 febbraio 2001;
 
VISTO il parere del CNSU, reso nell'adunanza del 6 febbraio 2001;
 
VISTO  il  parere  del Consiglio superiore di sanità - Sezione II - reso nell'adunanza del 5 febbraio 2001;
 
ACQUISITO il preliminare concerto del Ministro della Sanità con nota del 23 febbraio 2001 (prot. n. 100/199.21/2108);
VISTI  i pareri della VII Commissione della Camera dei Deputati, reso il 7 marzo 2001, e della VII Commissione del Senato della Repubblica, reso l'8 marzo 2001;
 
 
 
 
DECRETA:
 
Art. 1
1.     Il  presente  decreto definisce, ai sensi dell'articolo 17, comma5,  della  legge  15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, nonché  dell'articolo  4,  commi  1  e 2, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.509, le classi  dei corsi di laurea per le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione, di cui agli allegati da 1 a 4.
 
2.     I  corsi  di  laurea  istituiti  dalle  università, ai sensi del presente  provvedimento e con le   modalità previste dall'articolo 11, comma 1, della legge n. 341/90, sono finalizzati a formare laureati secondo  gli  specifici  profili  professionali  di  cui  ai  decreti adottati  dal  Ministro della sanità ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
 
3.     Le  università attribuiscono la denominazione al corso di laurea corrispondente a quella della figura professionale di cui al relativo decreto del Ministro della sanità, adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 502/1992.
 
4.     Le   università   adeguano   gli   ordinamenti  didattici  alle disposizioni  del  presente  decreto,  entro  18  mesi  dalla data di pubblicazione   di   quest'ultimo   nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica Italiana.
 
5.     Gli obiettivi formativi qualificanti, di cui al presente decreto, e  le  denominazioni  dei  titoli finali rilasciati dalle università sono  ridefiniti  con  decreto  del Ministro dell'università e della ricerca  scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, in conformità con eventuali riformulazioni determinate con i  decreti del Ministro della sanità adottati ai sensi dell'articolo 6,  comma  3,  del  decreto  legislativo  n.  502/1992  e  successive modificazioni.
 
 
Art. 2
1.     I corsi di laurea afferenti alle classi di cui al presente decreto sono  istituiti e attivati dalle facoltà di Medicina e Chirurgia con il concorso, ove previsto dallo specifico profilo formativo, di altre facoltà.  La  formazione  prevista  dai predetti corsi avviene nelle Aziende  ospedaliere,  nelle Aziende ospedaliero - universitarie, negli Istituti  di  ricovero  e  cura a carattere scientifico ovvero presso altre  strutture  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  istituzioni private  accreditate  a  norma  del decreto ministeriale 24 settembre 1997 e  successive modificazioni. A tal fine sono stipulati appositi protocolli  di  intesa  tra  le  regioni  e  le  università, a norma dell'articolo  6,  comma  3,  del  decreto  legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.
 
2.     I  corsi  di  laurea  finalizzati  alla  formazione  del  profilo dell'educatore   professionale   e   del  tecnico  della  prevenzione nell'ambiente  e nei luoghi di lavoro sono istituiti e attivati dagli atenei  con  il  concorso  di più facoltà, tra le quali e' comunque ricompresa  la  facoltà di  Medicina  e  Chirurgia,  sulla  base di specifiche   norme   del  regolamento  didattico  di  ateneo  che  ne disciplinano il funzionamento.
 
 
 
 
 
Art. 3
 
1.     Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di  laurea,  l'elenco  degli  insegnamenti, da affidare  di  norma  a  personale  del ruolo sanitario, e delle altre attività  formative  di  cui  all'articolo  12, comma 2, del decreto ministeriale  n.  509/1999,  secondo criteri di stretta funzionalità con  le  figure  professionali  e  i relativi profili individuati dal Ministro della Sanità ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.
 
2.     I  laureati  al  termine dei percorsi formativi determinati negli allegati   al   presente   decreto  devono  acquisire  le  competenze professionali previste, per ciascuna figura, dai decreti del Ministro della  sanità,  adottati  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni.
 
Art. 4
 
1.     I  regolamenti  didattici  di  ateneo  stabiliscono  il numero di crediti  da  assegnare agli ambiti disciplinari per i quali il numero stesso non sia specificato nell'allegato.
 
2.     Limitatamente  alle  attività formative caratterizzanti, qualora negli  allegati  siano  indicati  più di tre ambiti disciplinari per ciascuno  dei  quali  non  sia stato specificato il numero minimo dei relativi  crediti,  i regolamenti didattici di ateneo individuano per ciascun  corso di studio i settori scientifico-disciplinari afferenti ad  almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, assegnando  ai  medesimi  ambiti  un  numero  adeguato di crediti. E' comunque  riservato  all'ambito  specifico corrispondente alla figura professionale,  cui  e'  finalizzato  il  corso  di laurea, almeno il settanta per cento dei crediti.
 
3.     I  regolamenti  didattici  possono  disporre  l'impiego,  tra  le attività   affini   o   integrative,   degli   ambiti   disciplinari caratterizzanti  non utilizzati, assicurando comunque il rispetto dei criteri  di  cui  all'articolo  10,  comma 1, lettera c), del decreto ministeriale n. 509/1999.
 
4.     In  considerazione dell'elevato contenuto pratico delle attività formative  e  delle  direttive comunitarie concernenti le professioni sanitarie di cui al presente decreto, la frazione dell'impegno orario complessivo  riservata  allo  studio  personale  o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere superiore al trenta per cento.
 
Art. 5
 
1.     I  crediti  formativi  universitari dei corsi di laurea di cui al presente decreto corrispondono a 25 ore di lavoro per studente.
 
2.     In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i crediti formativi universitari  dei  corsi  di  laurea per la formazione delle figure professionali dell'infermiere, dell'infermiere   pediatrico  e dell'ostetrica/o, di cui alle direttive dell'Unione Europea citate in premessa, corrispondono a 30 ore di lavoro per studente
 
 
Art. 6
 
1.     Ai  sensi  dell'articolo  6,  comma 3, del decreto legislativo n.502/1992  e  successive  modificazioni,  la prova finale dei corsi di laurea  afferenti alle classi di cui al presente decreto ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio professionale.
 
2.     La prova finale:
a)  consiste nella redazione di un elaborato e nella dimostrazione di abilità pratiche;
b)  e'  organizzata  in  due  sessioni  in periodi definiti a livello nazionale,  con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della Sanità;
c)  la Commissione per la prova finale e' composta da non meno di 7 e non più di 11 membri, nominati dal Rettore su proposta del Consiglio di  corso  di  laurea,  e  comprende  almeno  2  membri designati dal Collegio  professionale,  ove  esistente,  ovvero  dalle Associazioni professionali  individuate  con  apposito  decreto del Ministro della sanità  sulla  base della rappresentatività a livello nazionale. Le date  delle  sedute  sono  comunicate ai Ministeri dell'Università e della  ricerca  scientifica e tecnologica e della sanità che possono inviare  esperti, come loro rappresentanti, alle singole sessioni. In caso  di  mancata  designazione  dei  predetti componenti, il Rettore esercita il potere sostitutivo.
 
Art. 7
 
1.     Le università rilasciano i titoli di laurea con la denominazione del corso e della classe di appartenenza.
 
Art. 8
 
1.     Le  università  assicurano  la  conclusione dei corsi di diploma universitario   e  il  rilascio  dei  relativi  titoli,  secondo  gli ordinamenti  didattici  vigenti, agli studenti già iscritti ai corsi alla  data  del  presente decreto e disciplinano altresì la facoltà per i medesimi studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di laurea di  cui  allo  stesso  decreto.  Ai  fini dell'opzione le università valutano  in  termini  di crediti formativi universitari le attività formative svolte in conformità agli ordinamenti didattici vigenti.
 
2.     Con  successivo  provvedimento, adottato ai sensi dell'articolo 5 della  legge n. 251/2000, saranno definiti i criteri per disciplinare gli  accessi  ai  corsi  di  laurea,  afferenti alle classi di cui al presente decreto, degli esercenti le professioni di cui agli articoli 1,  2,  3  e  4  della  medesima legge, in possesso dei requisiti ivi previsti.
 
3.     Modifiche alle classi di cui al presente decreto e istituzioni di nuove  classi,  ai  sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 3, del  decreto  legislativo  n.  502/1992,  possono essere disposte con decreto  del  Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanità, in conformità alle  disposizioni  di  cui  all'articolo  4,  comma  2,  del decreto ministeriale n. 509/1999. Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
 
 
Roma, 2 aprile 2001
 
 
 
p. IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Guerzoni
 
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Veronesi
 
Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2001 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 339
 
Numerazione e denominazione delle classi delle lauree
 
N° classe | Denominazione                                     |Allegato
---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree in professioni sanitarie      |
1    |infermieristiche e professione sanitaria ostetrica|   1
---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree in professioni sanitarie della|
2    |riabilitazione                                    |   2
---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree in professioni sanitarie      |
3    |tecniche                                          |   3
---------------------------------------------------------------------
|Classe delle lauree in professioni sanitarie della |
|prevenzione
 
Classe 1
 
CLASSE DELLE LAUREE NELLE PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROFESSIONE SANITARIA OSTETRICA OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
 
I laureati nella classe sono, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n.251,  articolo  1, comma 1, gli operatori delle professioni sanitarie dell'area   delle   scienze   infermieristiche  e  della  professione
sanitaria   ostetrica   che   svolgono  con  autonomia  professionale attività  dirette  alla  prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute  individuale  e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle  norme  istitutive  dei  relativi profili professionali nonché dagli  specifici  codici  deontologici  ed utilizzando metodologie di pianificazione  per  obiettivi  dell'assistenza  nell'età evolutiva, adulta e geriatrica.
I laureati nella classe sono dotati di un'adeguata preparazione nelle discipline   di  base,  tale  da  consentire  loro  sia  la  migliore comprensione  dei  più  rilevanti  elementi,  anche  in relazione al genere,  che  sono alla base dei processi fisiologici e patologici ai quali  e' rivolto il loro intervento preventivo e terapeutico, sia la massima  integrazione  con le altre professioni. Devono inoltre saper
utilizzare  almeno  una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito  specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali.
Le  strutture  didattiche devono individuare e costruire altrettanti percorsi  formativi atti alla realizzazione delle diverse figure di laureati funzionali ai profili professionali individuati dai decreti del Ministero della sanità.
Le  strutture didattiche individuano a tal fine, mediante l'opportuna selezione degli ambiti  disciplinari  delle  attività  formative caratterizzanti, con particolare riguardo ai settori scientifico-disciplinari  professionalizzanti, gli specifici percorsi formativi delle professioni sanitarie ricomprese nella classe.
In  particolare,  i  laureati  nella classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze professionali di seguito indicate e specificate riguardo ai singoli profili identificati  con provvedimenti della  competente autorità ministeriale.  Il  raggiungimento  delle  competenze professionali si attua  attraverso  una formazione teorica e pratica che includa anche l'acquisizione  di  competenze comportamentali e che venga conseguita nel   contesto   lavorativo  specifico  di  ogni  profilo,  così  da garantire,  al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte  le  necessarie  competenze  e  la loro immediata spendibilità nell'ambiente di lavoro. Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante  della  formazione  professionale,  riveste  l'attività formativa  pratica e di tirocinio clinico, svolta con la supervisione e la guida di  tutori  professionali  appositamente  assegnati, coordinata da un docente appartenente al più elevato  livello formativo previsto per ciascun profilo professionale e corrispondente alle norme definite a livello europeo ove esistenti.
I laureati della classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le  competenze  previste dagli specifici profili professionali. In particolare:
Nell'ambito  della  professione  sanitaria  di infermiere, i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M.  del  Ministero  della  sanità  14  settembre  1994,  n.  739 e successive  modificazioni  ed  integrazioni; ovvero sono responsabili dell'assistenza    generale    infermieristica.    Detta   assistenza infermieristica, preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa, è di   natura  tecnica,  relazionale,  educativa.  Le  loro  principali funzioni  sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e  dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria. I laureati in  infermieristica  partecipano  all'identificazione  dei bisogni di salute della persona e della collettività; identificano i bisogni di assistenza  infermieristica  della  persona  e  della collettività e formulano  i  relativi  obiettivi; pianificano, gestiscono e valutano l'intervento  assistenziale infermieristico; garantiscono la corretta applicazione  delle  prescrizioni  diagnostico-terapeutiche; agiscono sia  individualmente  che  in  collaborazione con gli altri operatori sanitari  e  sociali,  avvalendosi,  ove  necessario,  dell'opera del personale  di  supporto;  svolgono la loro attività professionale in strutture   sanitarie,   pubbliche   o   private,  nel  territorio  e nell'assistenza    domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale; contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale e alla ricerca. Nell'ambito della professione sanitaria di ostetrico/a, i laureati sono operatori sanitari cui compete le attribuzioni previste dal D.M. Ministero della sanità 14 settembre 1994, n. 740 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero assistono e consigliano la donna nel periodo della gravidanza, durante il parto e nel puerperio, conducono e portano a termine  parti eutocici con propria responsabilita' e prestano assistenza al neonato. I laureati in ostetricia, per quanto di loro competenza, partecipano ad interventi di educazione sanitaria e sessuale sia nell'ambito della famiglia che nella comunità; alla preparazione psicoprofilattica al parto; alla preparazione e all'assistenza ad interventi ginecologici; alla prevenzione e all'accertamento dei tumori della sfera  genitale femminile; ai programmi di assistenza  materna  e  neonatale;gestiscono,   nel  rispetto  dell'etica  professionale, come membri dell'equipe sanitaria, gli interventi   assistenziali  di loro competenza; sono in grado di individuare situazioni potenzialmente patologiche che  richiedono  l'intervento medico e di praticare, ove occorra, le relative misure di particolare emergenza; svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in   regime di dipendenza o libero-professionale; contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale e alla  ricerca.  Le attività pratiche e di tirocinio vanno svolte, sia qualitativamente che quantitativamente,  in applicazione delle relative norme  dell'Unione  Europea,  in  particolare  lo  standard formativo deve rispettare la direttiva 80/154/CEE.
Nell'ambito  della  professione sanitaria di infermiere pediatrico, i laureati  sono  operatori  sanitari  cui  competono le attribuzioni previste  dal D.M. del Ministero della sanità 17 gennaio 1997, n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero sono responsabili dell'assistenza infermieristica   pediatrica.   Detta assistenza infermieristica pediatrica,  preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa  e'  di natura tecnica, relazionale, educativa. Le loro principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili in età evolutiva e l'educazione sanitaria.
I laureati in infermieristica pediatrica partecipano all'identificazione dei bisogni di salute fisica e psichica del neonato, del bambino, dell'adolescente, della famiglia; identificano i bisogni di  assistenza  infermieristica  pediatrica e formulano i relativi  obiettivi;  pianificano, conducono e valutano l'intervento assistenziale, infermieristico, pediatrico; partecipano ad interventi di  educazione  sanitaria  sia  nell'ambito  della famiglia che della comunità,  alla  cura di individui sani in età evolutiva nel quadro di  programmi di promozione della salute e prevenzione delle malattie
e   degli  incidenti, all'assistenza ambulatoriale, domiciliare  e ospedaliera  dei neonati, all'assistenza ambulatoriale, domiciliare e ospedaliera  dei  soggetti  di  età  inferiore a 18 anni, affetti da
malattie  acute  e  croniche,  alla  cura  degli  individui  in  età adolescenziale nel quadro dei  programmi di prevenzione e supporto socio - sanitario; garantiscono la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico - terapeutiche; agiscono sia individualmente sia  in  collaborazione  con  gli  operatori  sanitari  e sociali; si avvalgono,  ove  necessario, dell'opera del personale di supporto per l'espletamento  delle  loro  funzioni;  svolgono  la  loro  attività professionale  in  strutture  sanitarie,  pubbliche  o  private,  nel territorio  e  nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero -professionale; contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale.
Negli  ordinamenti  didattici  delle  classi  di  laurea  deve essere prevista  l'attività' didattica in materia di radioprotezione secondo i contenuti di cui all'allegato IV del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187.
 
Classe 2
 
CLASSE DELLE LAUREE NELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
 
I laureati nella classe sono, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, articolo  2, comma 1, operatori delle professioni sanitarie dell'area   della  riabilitazione che  svolgono con titolarità e autonomia  professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività,  attività  dirette  alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione  e  a  procedure di valutazione funzionale, al fine di
espletare le competenze proprie previste dai relativi profili professionali.
I laureati della classe sono dotati di un'adeguata preparazione nelle discipline  di base, tale da consentire loro la migliore comprensione dei   piu'  rilevanti  elementi  che  sono  alla  base  dei  processi patologici  sui  quali  si focalizza il loro intervento riabilitativo e/o  terapeutico  in  età  evolutiva,  adulta  e  geriatrica. Devono inoltre saper utilizzare almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano,  nell'ambito  specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali.
Le  strutture  didattiche  devono  pertanto  individuare  e costruire altrettanti  percorsi formativi atti alla realizzazione delle diverse figure  di  laureati  funzionali ai profili professionali dai decreti
del Ministero della sanità.
Le  strutture didattiche individuano a tal fine, mediante l'opportuna selezione degli ambiti  disciplinari  delle  attività  formative caratterizzanti, con particolare riguardo ai settori scientifico-disciplinari  professionalizzanti, gli specifici percorsi formativi  delle  professioni  sanitarie  ricomprese nella classe. In particolare  per  l'educatore professionale, al fine di connotarne la figura  di  operatore  dell'area  sanitaria,  e'  indispensabile  una adeguata utilizzazione dei settori scientifico-disciplinari.
In  particolare, i laureati nella classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze professionali di seguito   indicate   e   specificate   riguardo ai singoli  profili identificati con provvedimenti della competente autorità ministeriale. Il raggiungimento  delle  competenze professionali si attua  attraverso  una formazione teorica e pratica che includa anche l'acquisizione di competenze comportamentali e che venga conseguita nel contesto   lavorativo  specifico di ogni profilo, così da garantire,  al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte  le  necessarie competenze e la loro immediata spendibilità nell'ambiente di lavoro. Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante  della  formazione  professionale,  riveste  l'attività formativa  pratica e di tirocinio clinico, svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente assegnati, coordinata  da  un  docente  appartenente  al  piu'  elevato  livello formativo previsto per ciascun profilo professionale e corrispondente alle norme definite a livello europeo ove esistenti. I laureati della classe, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono  raggiungere  le  competenze  previste dagli specifici profili
professionali. 
In particolare:
Nell'ambito della professione sanitaria del podologo, i laureati sono operatori sanitari cui  competono le attribuzioni previste dal D.M. del  Ministero  della  sanità 14 settembre 1994, n. 666 e successive modificazioni  ed  integrazioni;  ovvero  trattano  direttamente, nel rispetto della normativa vigente, dopo esame obiettivo del piede, con metodi incruenti, ortesici ed idromassoterapici, le callosità, le unghie  ipertrofiche, deformi e incarnite, nonché il piede doloroso.
I  laureati  in  podologia,  su  prescrizione  medica,  prevengono  e svolgono  la medicazione delle ulcerazioni delle verruche del piede e comunque  assistono, anche  ai  fini dell'educazione  sanitaria,  i soggetti  portatori di malattie a rischio; individuano e segnalano al medico le sospette   condizioni patologiche che richiedono un approfondimento diagnostico o un intervento terapeutico; svolgono la loro  attività  professionale  in  strutture  sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.
Nell'ambito   della   professione  sanitaria  del  fisioterapista,  i laureati  sono  operatori  sanitari  cui  competono  le  attribuzioni previste  dal  D.M. del Ministero della sanità 14 settembre 1994, n.741  e  successive modificazioni ed integrazioni; ovvero svolgono, in via autonoma  o  in  collaborazione  con altre figure sanitarie, gli interventi  di  prevenzione,  cura  e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti  a  eventi  patologici,  a  varia eziologia, congenita od acquisita.  I  laureati in fisioterapia, in riferimento alla diagnosi ed  alle  prescrizioni del medico, nell'ambito delle loro competenze, elaborano,  anche  in  equipe  multidisciplinare,  la definizione del programma   di   riabilitazione   volto   all'individuazione   ed  al superamento del bisogno di salute del  disabile; praticano autonomamente  attività  terapeutica  per la rieducazione funzionale delle  disabilità  motorie,  psicomotorie  e  cognitive  utilizzando terapie  fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali; propongono l'adozione   di  protesi  ed  ausili, ne addestrano all'uso e ne verificano  l'efficacia;  verificano le rispondenze della metodologia
riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale; svolgono attività  di  studio,  didattica  e  consulenza  professionale,  nei servizi  sanitari  ed in quelli dove si richiedono le loro competenze
professionali;  svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie,   pubbliche  o  private,   in  regime  di  dipendenza  o libero-professionale.
Nell'ambito  della  professione sanitaria del logopedista, i laureati sono operatori  sanitari  cui competono le attribuzioni previste dal D.M.  del  Ministero  della  sanità  14  settembre 1994, n.  742 e successive  modificazioni  ed  integrazioni; ovvero svolgono la loro attività nella  prevenzione  e  nel trattamento riabilitativo delle patologie del linguaggio  e  della comunicazione in età evolutiva, adulta  e  geriatrica. L'attività dei laureati in logopedia e' volta all'educazione  e  rieducazione  di  tutte le patologie che provocano disturbi  della  voce, della parola, del linguaggio orale e scritto e degli  handicap  comunicativi.  Essi, in riferimento alla diagnosi ed alla  prescrizione del medico, nell'ambito delle loro competenze, elaborano, anche in equipe multidisciplinare, il bilancio logopedico volto  all'individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile;   praticano  autonomamente  attività  terapeutica  per  la rieducazione  funzionale  delle disabilità comunicative e cognitive, utilizzando  terapie  logopediche  di  abilitazione  e riabilitazione della comunicazione  e del linguaggio, verbali e non verbali; propongono l'adozione di  ausili, ne addestrano all'uso  e  ne verificano  l'efficacia;  svolgono  attività  di studio, didattica e
consulenza  professionale,  nei servizi sanitari ed in quelli dove si richiedono   le   loro   competenze   professionali;   verificano  le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero  funzionale;  svolgono  la  loro attività professionale in strutture  sanitarie,  pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.
Nell'ambito della professione sanitaria dell'ortottista e dell'assistente  di  oftalmologia, i laureati sono operatori sanitari cui  competono  le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità  14  settembre  1994,  n.  743  e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero trattano, su prescrizione del medico, i disturbi motori  e  sensoriali  della  visione  ed  effettuano  le tecniche di semeiologia  strumentale - oftalmologica.  I laureati  in ortottica ed assistenza oftalmologica sono responsabili dell'organizzazione, della pianificazione  e  della  qualità  degli  atti  professionali svolti nell'ambito delle  loro  mansioni;  svolgono  la  loro  attività
professionale  in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale. Nell'ambito  della  professione sanitaria del terapista della neuro e psicomotricità   dell'età  evolutiva,  i  laureati  sono  operatori sanitari   cui  competono  le  attribuzioni  previste  dal  D.M.  del Ministero   della  sanità  17  gennaio  1997,  n.  56  e  successive modificazioni ed integrazioni; ovvero svolgono, in collaborazione con l'equipe multiprofessionale di  neuropsichiatria  infantile  e  in collaborazione  con  le  altre  discipline  dell'area pediatrica, gli interventi  di  prevenzione,  terapia e riabilitazione delle malattie neuropsichiatriche infantili, nelle aree della neuro - psicomotricità, della  neuropsicologia  e  della  psicopatologia  dello  sviluppo.  I laureati   in   terapia   della  neuro  e  psicomotricità  dell'età evolutiva,  in riferimento alle diagnosi e alle prescrizioni mediche, nell'ambito  delle  specifiche  competenze,  adattano  gli interventi terapeutici  alle  peculiari  caratteristiche  dei  pazienti  in età evolutiva