E.C.M.: La formazione continua in Italia e in Europa
di Salvatore Modica
L’argomento ECM continua ad essere al centro dell’attenzione. La poca chiarezza che-fino ad oggi- c’è stata, sommata all’obbligo che impone la normativa, contribuisce, non poco, ad offuscare il panorama .
La cultura dell’aggiornamento/formazione ha sempre fatto parte del bagaglio contrattuale. Le disposizioni si sono modificate, in modo innovativo con il CCNL 1994-97 che –già dal nome: non più “congedo straordinario” ma “permessi retribuiti”- limita l’impianto della norma.Si passa da un monte giorni complessivo di 60 al cui interno si attingeva indistintamente alle varie fattispecie, ad otto giorni che –specificatamente- vengono assegnati per l’aggiornamento professionale facoltativo e per la partecipazione ad esami (sempre riferiti all’attività di servizio).
Il comando finalizzato invece è un “obbligo”per il dipendente legato alla partecipazione a corsi formativi che l’azienda individua per particolari esigenze.
Il Decreto legislativo 229/99 “ Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale” introduce la “formazione continua” (art. 16-bis) per ” l’attività di qualificazione specifica per i diversi profili professionali…..sviluppata sia secondo percorsi formativi autogestiti sia, in misura prevalente, in programmi finalizzati agli obiettivi prioritari del Piano Sanitario Nazionale e regionale e secondo le modalità indicate dalla Commissione ECM” (istituenda per quel D.L.vo).
L’art 16 – quater indica “la partecipazione alle attività di formazione continua” come “requisito indispensabile per svolgere attività professionale” sia come dipendente che come libero professionista per conto di aziende sanitarie pubbliche o private, università. Rimandando ai CCNL gli “specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non ha conseguito il minimo dei crediti formativi stabilito dalla Commissione nazionale”.
L’avvio sperimentale dell’ECM è del 2001, mentre da aprile 2002 vengono definiti in cinque gli anni necessari per raggiungere i primi 150 crediti, suddivisi per anno (10,20,30,40,50) fino al 2006. Dopo si riducono a tre gli anni entro cui raggiungere i 150 crediti.
Si evidenzia come da un “aggiornamento professionale facoltativo” e dal “comando finalizzato” si passa ad un obbligo di “formazione “ per tutto il personale sanitario, ponendo i presupposti per “penalizzare” il personale inadempiente.
Manca ancora la parte normativa di pertinenza ai CCNL ( il ritardo nel rinnovo contrattuale ha rinviato l’inserimento) ed in più è completamente vuoto il “momento del controllo di registrazione” della certificazione ECM. Il legislatore non ha indicato chi ha l’obbligo di controllare i crediti che individualmente vengono acquisiti.
Nell’incontro Stato- Regioni della seduta del 20 dicembre 2001 venivano date alcune proposte operative, in cui “le singole Regioni, per quanto di propria competenza ed in coerenza con gli indirizzi nazionali e garantendo adeguate forme di partecipazione degli Ordini e dei Collegi professionali, nonché delle società scientifiche salvo eventuali incompatibilità, provvederanno a:
analisi dei bisogni formativi, individuazione degli obiettivi formativi;
accreditamento dei progetti di formazione, individuazione degli obiettivi formativi di interesse nazionale.
Ed inoltre “promuovere la realizzazione di un'anagrafe, accurata e trasparente, dei crediti accumulati dagli operatori”.
Alcune regioni hanno già avviato la realizzazione in parte, ma nel complesso si naviga in alto mare.
L’Italia è l’unico paese, nell’ambito dell’Europa a coinvolgere tutti gli operatori della sanità, per i quali è prevista una “formazione obbligatoria” controllata attraverso l’acquisizione di “crediti formativi”.
Vediamo la situazione in Europa (ricordarsi che riguarda solo una parte del personale sanitario)
LA SITUAZIONE IN EUROPA |
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STATO |
FORMAZIONE CONTINUA |
CREDITI FORMATIVI/ORE |
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AUSTRIA |
Volontaria |
100 ore in 3 anni |
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BELGIO |
Volontaria |
20 ore/200 crediti anno |
|
FINLANDIA |
Volontaria |
Non previsti |
|
FRANCIA |
Obbligatoria |
Non previsti |
|
GERMANIA |
Volontaria |
Non previsti |
|
GRAN BRETAGNA |
Obbligatoria (per alcune specialità) |
250 ore in5 anni |
|
GRECIA |
Volontaria |
Non previsti |
|
IRLANDA |
Volontaria |
50 ore/anno per 5 anni |
|
LUSSEMBURGO |
Volontaria |
Non previsti |
|
OLANDA |
Volontaria |
40 ore/anno |
|
SPAGNA |
Volontaria |
30 ore/anno |
|
SVEZIA |
Volontaria |
Non previsti |
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SVIZZERA |
Obbligatoria |
80 ore/anno per 5 anni (crediti su 50 ore) |
MA COSA SONO I CREDITI FORMATIVI E.C.M.?
E’ la misurazione dell’impegno e del tempo che ogni operatore della Sanità dedica, annualmente all’aggiornamento ed al miglioramento del livello qualitativo della propria professione.
Ogni evento/progetto formativo, sottoposto alla valutazione da parte del Ministero della Salute, si vedrà assegnato un numero di crediti formativi ECM calcolato sulla base di una serie di indicatori, che la Commissione nazionale per la Formazione ha messo a punto. L’assegnazione dei crediti potrà riguardare tutto l’evento/progetto formativo, o parte di esso oppure diversificato per categoria professionale.
COME VENGONO ASSEGNATI ALL’EVENTO/PROGETTO IL NUMERO DEI CREDITI?
Tutto lo scambio di informazioni avviene per via telematica. Il provider(accreditato al Ministero della Salute) accede, attraverso una password, al foglio inserimento dati. I dati riguardano il titolo, le relazioni, eventuale pratica,la durata, la/le professione/i a cui è rivolto,eventuale iscrizione,numero dei partecipanti, le edizioni, i responsabili, materiale didattico.Viene inserito il questionario di valutazione del partecipante ed il questionario di gradimento.
Tutto ciò viene inviato(da parte del Ministero) a tre referee(non si conoscono tra di loro e non sanno chi siano gli altri due a valutare lo stesso progetto/evento) che- sulla base di una griglia- assegnano un punteggio complessivo(è la somma di diverse “chiamate” su cui esprime un numero) .La media dei tre punteggi sommata ad un punteggio assegnato dal Ministero (sulla base di alcuni criteri predeterminati) sarà il Credito assegnato all’evento/progetto.
E’ da sottolineare che i progetti/eventi possono non essere valutati.
ATTIVITA’ FORMATIVA A DISTANZA
Programmi di autoformazione per i quali l’operatore sanitario non deve spostarsi dal proprio domicilio o luogo di lavoro. Stanno iniziando a svilupparsi, speriamo che maturi questa opportunità per rendere omogenea la informazione/formazione nel campo sanitario in Italia.
Pubblicato su InfermieriOnline il 25.03.03