Pronto
soccorso obbligatorio nelle aziende
(Decreto
Interministeriale Ministero Lavoro, Sanità, Funzione Pubblica e
Industria)
Dal momento in cui il decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale diverrà attuativo dopo 6 mesi e renderà obbligatoria l'istituzione del pronto soccorso aziendale comprendente una cassetta di primo soccorso e il personale, scelto e formato tra gli addetti dell'azienda, per intervenire rapidamente in caso di bisogno. L'obbligo deriva dalla legge 626 sulla sicurezza nei posti di lavoro. Il contenuto della cassetta dipende dal tipo di azienda (il decreto le classifica in tre fasce: A, B e C a seconda del numero di dipendenti e della pericolosità). I lavoratori addetti al pronto soccorso devono ricevere una preparazione teorico/pratica di:
- 16 ore distribuite in tre giorni per le aziende del gruppo A;
- 12 ore distribuite in tre giorni per le aziende dei gruppi B e C.
(Testo integrale del Decreto Interministeriale
569/99)
Articolo
1 - Classificazione delle aziende
1. Le aziende
ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di
attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in
tre gruppi:
Gruppo A:
I) Aziende o unità
produttive con attività industriali di cui all'articolo 1 del decreto del
presidente della repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche,
soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, centrali termoelettriche,
impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del dlgs 17/3/95,
n. 230, aziende estrattive e altre attività minerarie definite dal decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto
del presidente della repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la
fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni.
II) Aziende
o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti ai gruppi tariffari
Inail con indice infortunistico di inabilità temporanea superiore a quattro,
quali desumibili dalle statistiche nazionali Inail relative al triennio
precedente e aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno.
Le predette
statistiche nazionali Inail sono pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale.
III) Aziende o unità produttive con oltre cinque
lavoratori a tempo indeterminato del comparto
dell'agricoltura.
Gruppo B: aziende o unità produttive con
tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Gruppo
C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non
rientrano nel gruppo A.
2. Il datore di lavoro, sentito il
medico competente, ove previsto, identifica la categoria di appartenenza della
propria azienda o unità produttiva e, solo nel caso appartenga al gruppo A, lo
comunica all'azienda unità sanitaria locale competente sul territorio in cui
svolge l'attività lavorativa, per la predisposizione degli interventi di
emergenza del caso.
Se l'azienda o unità produttiva svolge attività
lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi
all'attività con indice più elevato.
Articolo 2 - Organizzazione
del pronto soccorso
1. Nelle aziende o unità
produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le
seguenti attrezzature:
a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun
luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile e
individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima
indicata nell'allegato I, integrabile sulla base dei rischi presenti nei luoghi
di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione con il
medico competente, ove previsto, la completezza e il corretto stato d'uso dei
presidi ivi contenuti;
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare
rapidamente il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale.
2. Nelle
aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le
seguenti attrezzature:
a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun
luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente
la dotazione minima indicata nell'allegato 2, integrabile sulla base dei rischi
presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in
collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza e il
corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;
b) un mezzo di comunicazione
idoneo ad attivare rapidamente il servizio di emergenza del Servizio sanitario
nazionale; c) il contenuto della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di
medicazione è aggiornato con decreto dei ministri della sanità e del lavoro e
della previdenza sociale tenendo conto dell'evoluzione
tecnico-scientifica.
3. Nelle aziende o unità produttive di
gruppo A, il datore di lavoro, sentito il medico competente, quando previsto,
oltre alle attrezzature di cui al precedente comma 1, è tenuto a garantire in
accordo con l'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, anche
mediante la costituzione di consorzi fra aziende, l'integrazione tra il sistema
di pronto soccorso interno e il sistema di emergenza del Servizio sanitario
nazionale, anche nel caso di emergenze specifiche.
4. Nelle
aziende o unità produttive di gruppo B e di gruppo C, ubicate in zone non
attualmente raggiungibili da parte dei servizi di assistenza sanitaria di
emergenza, l'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, in
accordo con la programmazione regionale, è tenuta ad adottare idonee modalità
per l'organizzazione delle prestazioni dei servizi di assistenza sanitaria di
emergenza in modo da garantire gli interventi di emergenza in tali zone nei
tempi previsti dalle direttive nazionali in materia entro un anno
dall'emanazione del presente decreto.
5. Nelle aziende o
unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi
isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è
tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all'allegato 2 e un
mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare
rapidamente il sistema di emergenza del Servizio sanitario
nazionale.
6. La copertura delle spese per interventi di cui
ai commi 3 e 4 è sostenuta dalle aziende unità sanitarie locali competenti per
territorio utilizzando le quote del fondo sanitario a esse assegnate dalla
regione, integrate dalle quote di partecipazione poste a carico dei datori di
lavoro delle aziende o unità produttive del gruppo A in ragione di un contributo
annuo per lavoratore dipendente dell'1% della quota capitaria annua del fondo
sanitario nazionale moltiplicata per la classe di appartenenza dell'azienda o
unità produttiva fissata per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali.
Per gli adeguamenti del sistema di emergenza
urgenza, necessari a garantire gli interventi per i lavoratori addetti alla
costruzione delle infrastrutture di interesse nazionale soggette a procedura di
valutazione di impatto ambientale, vengono predisposti a livello regionale
appositi piani di intervento con l'individuazione delle spese da porre a carico
dei committenti dell'opera.
I datori di lavoro e le Aziende unità sanitarie
locali competenti per territorio, in accordo con la programmazione regionale,
possono concordare idonee modalità per l'organizzazione e fruizione di specifici
interventi di assistenza sanitaria di emergenza.
Tali interventi sono
regolati da specifiche convenzioni.
Articolo 3 - Requisiti e
formazione degli addetti al pronto soccorso
1.
Gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi dell'articolo 12, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono formati con
istruzione teorico e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento
interno e per l'attivazione degli interventi di pronto
soccorso.
2. La formazione dei lavoratori designati è svolta
da personale medico. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il
medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico
professionale o di altro personale specializzato.
3. Per le
aziende o unità produttive di gruppo A i contenuti e i tempi minimi del corso di
formazione riportati nell'allegato 3 e devono prevedere anche la trattazione dei
rischi specifici dell'attività svolta.
4. Per le aziende o
unità produttive di gruppo B e di gruppo C i contenuti e i tempi minimi del
corso di formazione sono riportati nell'allegato 4.
5. Sono
validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati entro
la data di entrata in vigore del presente decreto.
La formazione dei
lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto
attiene alla capacità di intervento pratico.
Articolo 4 -
Attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso
1. Il
datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, ove previsto,
sulla base dei rischi specifici presenti nell'azienda o unità produttiva,
individua e rende disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento e i
dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento e al
pronto soccorso.
2. Le attrezzature e i dispositivi
di cui al comma 1 devono essere appropriati rispetto ai rischi specifici
connessi all'attività lavorativa dell'azienda e devono essere mantenuti in
condizioni di efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e
facilmente accessibile.
Articolo 5 - Entrata in
vigore
Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la sua
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato 1 -
Contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso
-
Guanti monouso in vinile o in lattice (alcune paia)
- Visiera
paraschizzi
- Confezione di acqua ossigenata F.U. 10 volumi
- Confezione
di clorossidante elettrolitico al 5%
- Compresse di garza sterile 10x10 in
buste singole (10)
- Compresse di garza sterile 18x40 in buste singole
(10)
- Pinzette sterili monouso (5)
- Confezione di rete elastica di
misura media
- Confezione di cotone idrofilo
- Confezioni di cerotti di
varie misure pronti all'uso
- Rotoli di benda orlata alta cm 10
- Rotoli
di cerotto alto cm 2,5
- 1 paio di forbici
- Lacci emostatici (5)
-
Ghiaccio pronto uso (due confezioni)
- Coperta isotermica monouso
-
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
-
Termometro
Allegato 2 -
Contenuto minimo del pacchetto di medicazione
-
Guanti monouso di vinile o in lattice
- Confezione di acqua ossigenata FU. 10
volumi
- Confezione di clorossidante elettrolitico al 5%
- Compresse di
garza sterile 18x40 in buste singole
- Compresse di garza sterile 10x10 in
buste singole
- Pinzette sterili monouso
- Confezione di cotone
idrofilo
- Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso
- Rotolo
di cerotto alto cm 2,5
- Rotolo di benda orlata alta cm 10
- Un paio di
forbici
- Un laccio emostatico
- Confezione di ghiaccio pronto uso
-
Sacchetti monouso per la raccolta dei rifiuti sanitari
- Istruzioni sul modo
di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del
servizio di emergenza
Allegato 3 - Obiettivi didattici e contenuti minimi della formazione dei lavoratori designati al pronto soccorso per le aziende di GRUPPO A
|
Obiettivi
didattici
|
Programma |
|
Prima giornata - Modulo A Totale 8 ore | |
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Allertare il
sistema di soccorso
|
a) Raccogliere più informazioni possibili (luogo dell'infortunio, numero delle persone coinvolte, stato degli infortunati, ecc) b) comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai servizi di assistenza sanitaria di emergenza |
|
Riconoscere
un'emergenza sanitaria |
1) Scena dell'infortunio: a) raccolta delle informazioni, b) previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili. 2) Stato del paziente: a) funzioni vitali (respirazione e circolazione) , b) stato di coscienza. 3) Nozioni elementari di anatomia e fisiologia degli apparati cardiovascolare e respiratorio. 4) Tecniche di autoprotezione del soccorritore |
|
Attuare gli
interventi di primo soccorso |
1) Sostenimento delle funzioni vitali: a) disostruzione delle vie aeree, b) respirazione artificiale, massaggio cardiaco esterno. 2) Riconoscimento delle condizioni e limiti d'intervento di primo soccorso: a) lipotimia, sincope,shock; b) edema polmonare acuto; c) crisi asmatica; d) angina pectoris e infarto del miocardio; e) reazioni allergiche; f) convulsioni e attacco epilettico. |
|
Conoscere i
rischi specifici dell'attività svolta |
|
|
Seconda
giornata - Modulo B Totale 4 ore | |
|
Acquisire
conoscenze generali sui traumi nell'ambiente di lavoro |
1) Cenni di anatomia dello scheletro; 2) Lussazioni e complicanze; 3) Fratture e complicanze; 4) Traumi della colonna vertebrale; 5) Traumi toraco-addominali. |
|
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro |
1) Lesioni da freddo e da calore; 2) Lesioni da corrente elettrica; 3) Intossicazioni; 4) Ferite; 5) Emorragie esterne. |
|
Terza giornata
- Modulo C Totale 4 ore | |
|
Acquisire
capacità di intervento pratico |
1) Rianimazione
cardiopolmonare di base di intervento pratico; 2) Principali tecniche di
emostasi; 3) Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del
traumatizzato; 4) Tecniche di immobilizzazione di lussazioni e
fratture.
|
Allegato 4 - Obiettivi didattici e contenuti minimi della formazione dei lavoratori designati al pronto soccorso per le aziende di GRUPPO B e C
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Obiettivi
didattici
|
Programma |
|
Prima giornata - Modulo A Totale 4 ore | |
|
Allertare il
sistema di soccorso
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a) Raccogliere più informazioni possibili (luogo dell'infortunio, numero delle persone coinvolte, stato degli infortunati, ecc) b) comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai servizi di assistenza sanitaria di emergenza |
|
Riconoscere
un'emergenza sanitaria |
1) Scena dell'infortunio: a) raccolta delle informazioni, b) previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili. 2) Stato del paziente: a) funzioni vitali (respirazione e circolazione), b) stato di coscienza. 3) Nozioni elementari di anatomia e fisiologia degli apparati cardiovascolare e respiratorio. 4) Tecniche di autoprotezione del soccorritore |
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Attuare gli
interventi di primo soccorso |
1) Sostenimento delle funzioni vitali: a) disostruzione delle vie aeree, b) respirazione artificiale, massaggio cardiaco esterno. 2) Riconoscimento delle condizioni e limiti d'intervento di primo soccorso: a) lipotimia, sincope,shock; b) edema polmonare acuto; c) crisi asmatica; d) angina pectoris e infarto del miocardio; e) reazioni allergiche; f) convulsioni e attacco epilettico. |
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Seconda giornata
- Modulo B Totale 4 ore | |
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Acquisire
conoscenze generali sui traumi nell'ambiente di lavoro |
1) Cenni di anatomia dello scheletro; 2) Lussazioni e complicanze; 3) Fratture e complicanze; 4) Traumi della colonna vertebrale; 5) Traumi toraco-addominali. |
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Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro |
1) Lesioni da freddo e da calore; 2) Lesioni da corrente elettrica; 3) Intossicazioni; 4) Ferite; 5) Emorragie esterne. |
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Terza giornata -
Modulo C Totale 4 ore | |
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Acquisire
capacità di intervento pratico |
1) Rianimazione
cardiopolmonare di base di intervento pratico; 2) Principali tecniche di
emostasi; 3) Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del
traumatizzato; 4) Tecniche di immobilizzazione di lussazioni e
fratture.
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