POSTA E RISPOSTA

Referente: Marco Piazza

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

210 - L'anzianità maturata presso altra ASL può non essere considerata ai fini di progressione economica orizzontale?
Salve; ho lavorato per 2 anni presso l'ospedale (segue luogo) e poi tramite mobilità mi sono trasferito a (segue città) , precisamente dal 1/5/2006. ora in azienda stanno attribuendo le fasce per la progressione orizzontale a coloro che hanno maturato 2 anni in azienda e quindi degli assunti dal 1/1/2005.ora voglio chiedervi se possono fare ciò escludendomi dalle fasce o devono tenere conto della mia anzianità di servizio maturata a (città)?

Possibile che perda quasi 4 anni di servizio di anzianità'? Aspetto, insieme a molti altri nelle mie stesse condizioni, risposta.

Grazie

Ciao M.

 

questa è materia di contrattazione integrativa e quindi, se tali accordi, per alcune parti non sono contro legge, sono assolutamente legittimi e  anzi si tratta di prassi piuttosto consolidata.

La contrattualistica prevede che esista un livello di trattativa aziendale ed assegna a

OO. SS. e Direzione il compito della ripartizione dei cosiddetti fondi ex art. 39 (in base alla dimensione delle ASL si  può parlare anche di diversi milioni di euro) da utilizzare nel riequilibrio dei livelli retributivi tra operatori, per incentivare o compensare particolari forme di disagio lavorativo, e per ogni altro scopo concordato nella negoziazione.

Perché i fondi siano assegnabili occorre stabilire dei criteri precisi soprattutto rispetto alle date, all’anzianità, ecc.  e questo può  realizzare situazioni in cui anche solo la differenza di un giorno può essere inclusiva o esclusiva.

Succede così anche per le pensioni, per le selezioni e così via.

Solitamente però l’accordo deve prevedere la sua sostenibilità nel tempo perché è certo brutto essere esclusi da un avanzamento economico, ma non è meglio vedere decadere il godimento di un istituto l’anno dopo per mancanza di fondi. Solitamente questa attenzione è presente nella trattativa.

Altra cosa che tali accordi prevedono (non sono in grado di dirti se possa essere questo il caso) è la progressione nel tempo dell’accordo nel senso che a mano a mano che altri lavoratori raggiungono la medesima anzianità, i due anni per capirci, ad una data certa (solitamente il 31 dicembre), dal giorno dopo accedono anche loro alla progressione orizzontale.

Diventa quindi solo una questione di tempo.

In ogni caso questa informazione deve essere richiesta ad un sindacalista, ad un membro della RSU o della direzione informato sull’accordo.

 

Marco Piazza

209 - Carenza di personale infermieristico
Lavoro come inf. presso  emat.  adulti e oncoematologia pediatrica(segue nome città),attualmente la nostra az. è arrivata a livelli di carenza personale infermieristico. davvero insostenibili, tanto che spesso ci si trova a lavorare solo con 3 o peggio 2 inf. stiamo parlando di u.o. di ematologia con 15 posti letto-adulti e 17 posti letto della sez. oncoemat. pediatrica. La D.S. è ovviamente al corrente e consapevolissima del problema poiché è stata più volte interpellata a riguardo e sollecitata dal coordinatore inf. E dal primario senza però ottenere nessun risultato. La domanda che vorrei porre è molto semplice: è legale tutto questo?
Se non lo fosse nel momento in cui un inf. Viene a trovarsi in suddetta situazione,può sporgere denuncia nei confronti dell'azienda contattando dal proprio posto di lavoro le forze dell'ordine? Poiché io mi chiedo come può un dipendente rendersi complice con l'azienda di un illecito.

 
Cara ... (segue il nome) ,
 
a questo quesito si è data già risposta in precedenza ma ci torno volentieri per segnalare alcune novità che, anche se poco appariscenti, possono disegnare un nuovo scenario e dare risposte diverse dall'assordante silenzio con cui vengono accolte ancora oggi le proteste e le richieste di aiuto degli infermieri sottoposti a massacranti turni di lavoro.
Il problema non è nuovo e, ahimè, non è destinato a trovare rapida soluzione anche se sono suonati diversi campanelli di allarme che avrebbero dovuto spingere le autorità politiche a livello nazionale e regionale, le direzioni aziendali e assistenziali, la stampa (troppo impegnata a parlare solo dei più recente fatto di sangue o a cavalcare i sospetti casi di malasanità che affrontare ed indagare i veri problemi della sanità o degli sprechi di
risorse) ad impegnarsi fortemente per risolvere quella che, la tua è solo una ulteriore testimonianza, sta diventando una vera emergenza nazionale.
Per essere onesti, qualcosa si stà muovendo come è possibile leggere nel collegamento qui di seguito:
<http://www.proterin.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1644&Item
id=193> Nasce il Comitato delle professioni infermieristiche e ostetriche
 
Non entro nello specifico della tua unità operativa ma argomento su aspetti generali citando quelli che a mio avviso sono i segnali di un malessere diffuso che la professione infermieristica si trova a soffrire e dalla qual sofferenza può trovare finalmente la forza per modificare in meglio la situazione; lo faccio riportando alcuni stralci di notizie o di collegamenti a pagine web o a newsletter:
 
Violazione orari di lavoro. Multe milionarie agli ospedali Scritto da Redazione di  Infermieri Informatizzati :
venerdì 02 novembre 2007
"Troppo pochi e spesso con orari fuorilegge: ospedali, è caos infermieri. Sul banco degli imputati, il mancato rispetto della pausa di 11 ore tra un turno e l' altro". Un' inadempienza che rischia di mettere in ginocchio le aziende ospedaliere che saranno chiamate a pagare multe milionarie. La Direzione regionale del lavoro per la Lombardia sta effettuando controlli a tappeto. Dieci gli ospedali ispezionati. La situazione preoccupa anche la
Regione. La scorsa estate, il governatore Roberto Formigoni aveva scritto ai ministri Cesare Damiano, Luigi Nicolais e Livia Turco: «Le sanzioni comminate alle aziende sanitarie per la violazione delle disposizioni potrebbero compromettere i piani di rientro formulati dalle Regioni in disavanzo».

Su questo argomento leggi anche un Thread sul forum di Infermierionline che
trovi in questo link:
<http://www.infermierionline.net/forumI/viewtopic.php?t=594> Sottoscrizione
appello contro abolizione del riposo
Altre notizie interessanti:
<http://www.proterin.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1670&Item
id=193>  Mancano infermieri, malati rimandati a casa
Oppure
<http://www.proterin.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1645&Item
id=193>  Trapianti difficili senza infermiere
A Torino l'équipe infermieristica del nucleo espianti/trapianti, già sofferente per carenze di personale, ha visto 2 dei 4 infermieri (avrebbero dovuto essere almeno il doppio) licenziarsi per potere "sopravvivere" mentre un terzo ha chiesto il trasferimento; erano costretti a troppe reperibilità al mese e a passare intere notti in bianco. (La Repubblica di un mese fa circa)
Per una più puntuale informazione ti invito a iscriverti a qualche newsletter con rassegna stampa di natura infermieristica (ad esempio quella di www.proterin.it)
 
Insomma tante sofferenze e tante novità ma certo, come si diceva prima, destinate a trovare risposta solo in tempi medio lunghi, e non sempre queste risposte possono piacerci.
Anche se quest'anno il numero di candidati ai corsi di infermieristica, a differenza del passato, è più numeroso dei posti disponibili (13500 circa), è pur vero che la condizione di studenti non significa che questi siano destinati a diventare tutti infermieri nel triennio ma se ne perderanno un buon 20% e altri procederanno a rilento coi fuoricorso.
Dobbiamo aspettare quindi e armarci di pazienza e di resistenza.
Vigilare sul ruolo che sembra delinearsi per l'OSS come tampone della carenza assistenziale senza colpevolizzare gli operatori ma smascherando chi tenta di sostituire una funzione complessa affidandola ad un lavoratore meno qualificato.
Alcune cose possono essere fatte sin da ora mettendo più forza nelle nostre richieste, smettendo di lamentarci ma, chiarendoci finalmente e assumendo nuove conoscenze ed una nuova coscienza, fare richieste specifiche e difficilmente evitabili da parte della direzione.
Essere più decisi nella richiesta del rispetto dell'orario di lavoro
(leggiti questo articolo:
<http://www.infermierionline.net/ordine%20di%20servizio%20normative.htm>
<http://www.infermierionline.net/ordine%20di%20servizio%20normative.htm>
Ordine di servizio, istruzioni per l'uso, molto interessante) ogni volta che l'orario di lavoro non viene rispettato richiedere l'emissione di un Ordine di Servizio scritto, fare segnalazioni in cartella ogni volta si presenti una difficoltà assistenziale od organizzativa dovuta alla mancanza di personale, fare richieste scritte  (verba volant scripta manent) alla
direzione affermando la difficoltà a mantenere adeguati standard assistenziali e scaricando in questo modo su di loro la responsabilità di quanto potrebbe avvenire, minacciare di fare (o fare se necessario) segnalazione ai Collegi IPASVI, denuncia/querela alla Autorità giudiziaria ed esposti alle Direzioni Provinciali del Lavoro.
Bisogna documentare tutto e creare precedenti che non possano essere nascosti, è inutile chiedere più volte, prima si prova a fare una richiesta verbale chiara, decisa, ma poi se nulla succede o cala il silenzio allora è obbligatorio scrivere, ogni richiesta, ogni lamentela, ogni problema.
Occorre individuare ed abbandonare ogni attività impropria attualmente svolta dagli infermieri (aspetti burocratici affidati ad un amministrativo di reparto, funzioni di base agli OSS, consensi informati ai medici, visite varie se le possono fare i signori medici da soli, attività ambulatoriali autogestite, ecc.) e, finalmente, non aver paura di proporre la chiusura dei reparti o la riduzione dei posti letto perchè non c'è scandalo nel proporre
misure impopolari ma capaci di scongiurare un pericolo per l'incolumità del paziente. Il nostro dovere è tutelarlo e se non siamo messi in grado di potere esercitare questa tutela, allora è meglio non assisterlo.
 
Dobbiamo sviluppare una forte coscienza del nostro valore e del nostro ruolo e una grande coesione tra noi perchè sarà una strada lunga, difficile ed irta di ostacoli e solo sorreggendoci a vicenda potremo percorrerla tutta.
Non ho ricette precostituite ma solo suggerimenti  come quello, per finire, di interpellare un legale, magari tramite il collegio o in gruppo, per verificare se esistano veramente reati contro i quali agire.
 
Marco Piazza
208 - A chi compete trasfondere il sangue ed i suoi derivati?
Lavoro in una clinica privata accreditata, e vorrei sapere a chi
compete trasfondere il sangue ed i suoi derivati, avendo avuto notizia di
alcuni cambiamenti nella normativa relativa all'argomento.

 

Carissima (segue il nome),

la domanda è breve ma la risposta non può che essere "corposa", vediamo di fornirti un sintetico quadro delle responsabilità inerenti la emotrasfusione; solo una rapida avvertenza: la legislazione che regolamenta la trasfusione di sangue è nazionale ma sono possibili differenti applicazioni della norma in ambito regionale alla luce del cambiamento del titolo quinto della Costituzione avvenuto alle soglie del 2000. Questo significa che le affermazioni che trovi qui di seguito sono da prendere con beneficio di inventario e con un saggio margine di prudenza.
Un rapido riferimento agli aspetti normativi indicando come testi recenti e utili la  <http://www.camera.it/parlam/leggi/05219l.htm> Legge 219/2005 e la
<http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_pubblicazioni_618_allegato.pdf>
Raccomandazione n. 5, 2007 del Ministero della Salute che ti invito a leggere seguendo i link forniti in modo aiutarti a prendere confidenza con l'abitudine di assumere direttamente le informazioni dalla norma piuttosto che confidare su "consigli" altrui.
Il lavoro infermieristico sta rapidamente cambiando come cambiano le competenze richieste da parte sia del SSN che della cittadinanza, le responsabilità crescono e solo la conoscenza della norma può costituire elemento certo di tutela dell'operatore e del paziente a lui affidato.
L'impianto normativo di cui sopra tende a evitare la reazione trasfusionale da incompatibilità AB0 che rappresenta un evento avverso drammatico che può e deve essere prevenuto. Ricordo che  la reazione da incompatibilità AB0 può determinare un ampio spettro di esiti clinici che variano dalla asintomaticità (12,8%), alla sintomatologia lieve (59,6%), al pericolo di vita immediato (21,3%), fino al decesso (6,4%).

A tal fine sono state approntate procedure che è necessario seguire fedelmente e con la massima attenzione durante tutte le fasi del processo da parte del personale coinvolto. Riporterò una rapida ma esaustiva elencazione dei passaggi in modo da permettere di individuare le diverse responsabilità:

* Prelievo di campioni di sangue per la determinazione del gruppo sanguigno
Per evitare che il campione venga prelevato alla persona sbagliata o che si verifichi un'errata identificazione del campione:
*
deve essere predisposta ed applicata una specifica procedura aziendale per la corretta identificazione del paziente;
*
l'operatore che effettua il prelievo deve riportare in modo chiaro e completo sulle provette contenenti i campioni di sangue: reparto d'appartenenza, nome, cognome e data di nascita del paziente, data del prelievo;
*
l'operatore che effettua il prelievo deve apporre la propria firma sulla provetta, preferibilmente al letto del paziente

* Richiesta di emocomponenti
Per evitare errori, il modulo della richiesta, su cui deve essere apposta la firma da parte del medico richiedente, deve riportare in modo chiaro e leggibile almeno le seguenti informazioni:
*
reparto, nome, cognome e data di nascita del paziente;
*
emocomponente/i richiesto/i ed eventuali trattamenti;
*
diagnosi e motivazione della richiesta;
*
data della richiesta.

Nelle unità operative

Per evitare che il sangue sia trasfuso alla persona sbagliata o che sia trasfuso sangue non compatibile con quello del paziente da trasfondere verificare sempre, da parte di due operatori, che:

*
nome e cognome del paziente riportati sulla unità di emocomponente corrispondano all'identità del paziente da trasfondere, come da cartella clinica, consenso informato e richiesta;
*
 il gruppo sanguigno del ricevente, come riportato nella documentazione rilasciata dalla ST, corrisponda al gruppo sanguigno indicato sull'etichetta dell'emocomponente da trasfondere.

Laddove le condizioni del paziente lo consentano, è opportuno chiedere al paziente il nome ed il cognome immediatamente prima di effettuare la trasfusione. Particolare attenzione va sempre posta nella gestione della persona assistita in condizioni di urgenza ed emergenza.

Inoltre, ai fini della tracciabilità della trasfusione:

*
l'operatore che esegue la trasfusione deve sempre registrare nella cartella clinica l'avvenuta trasfusione con l'indicazione della presenza o assenza di reazioni avverse, apponendo la propria firma;
*
notificare l'avvenuta trasfusione alla ST, attraverso la specifica modulistica;
*
segnalare alla ST ogni eventuale evento avverso.

Al punto 5 delle Raccomandazioni del Ministero della Salute vengono inoltre date disposizioni alle direzioni aziendali affinché predispongano una procedura standardizzata per la prevenzione degli errori trasfusionali. E' opportuno che le Direzioni aziendali, effettuino il monitoraggio dell'effettiva adozione di tali procedure. L'Azienda deve favorire la segnalazione degli eventi sentinella tramite specifiche procedure aziendali.
L'evento sentinella deve essere segnalato secondo il protocollo di monitoraggio degli eventi sentinella del Ministero della Salute.

Responsabilità: medica e infermieristica

I campioni devono essere identificati con:
*
Cognome, Nome, Data di Nascita,
*
data del prelievo
*
firma del responsabile del prelievo (che può essere l'infermiere o il medico), attesta la corretta identificazione del paziente e la correttezza dei dati riportati.

Tutti i campioni devono essere accompagnati da relativa richiesta, che può essere firmata solo dal medico, su cui va riportata l'anagrafica completa (anche con data di nascita del paziente). La firma del richiedente attesta la verifica dell'indicazione e dell'appropriatezza. Dalla richiesta deve essere possibile risalire agevolmente all'identità del medico richiedente, eventualmente mediante l'uso di timbro identificativo. Per tutte le indagini
il sangue deve essere raccolto in provette in EDTA - 3,5 ml.

Modalità di prelievo

I campioni di sangue devono essere etichettati al letto del paziente. Ogni volta che le condizioni lo consentano si deve procedere con l'identificazione attiva del paziente, al quale va richiesto di dichiarare cognome, nome e data di nascita, senza suggerire. Le informazioni ottenute vanno comparate con i campioni e con le richieste prima di procedere al prelievo: se il paziente non è in grado di collaborare o in caso di discrepanze, la situazione va risolta prima dell'esecuzione del prelievo.

Se l'identità è sconosciuta, al paziente viene attribuito un codice identificativo univoco. Al momento della successiva identificazione dovrà essere comunicato per iscritto al SIMT l'abbinamento fra il codice identificativo e il nome: alla comunicazione andrà associato un campione per il controllo del gruppo sanguigno correttamente identificato con le nuove generalità.

I campioni ottenuti mediante prelievo venoso/capillare di neonati vanno identificati, quando possibile, con cognome, nome e data di nascita;
differente modalità di identificazione, con riferimento al cognome della madre ('neonato di..') va riservata alla determinazione di gruppo/test diretto all'antiglobulina eseguite su sangue di funicolo.

Gestione di campioni o richieste non idonei

In caso di campioni non idonei o discrepanze richiesta/campioni:

1.
Richiesta e campioni saranno eliminati e verrà richiesto un nuovo invio di
richiesta/campioni conformi
2.
In caso di campioni relativi a richieste trasfusionali, se il quadro clinico non consente l'invio di nuovi prelievi, la richiesta sarà evasa con le modalità previste per la trasfusione in condizioni di emergenza, senza accertamento della compatibilità trasfusionale
3.
In caso di richiesta non correttamente compilata/firmata senza discrepanze
richiesta/campioni la richiesta verrà restituita al richiedente e l'esecuzione delle indagini bloccata fino alla risoluzione delle non conformità.

Determinazione del gruppo sanguigno

Ai fini della trasfusione di sangue la determinazione del gruppo AB0 e del tipo Rh deve essere effettuata su due campioni di sangue prelevati in tempi diversi (DM 03/03/2005, art. 14).

*
Una determinazione di gruppo viene sempre effettuata durante l'esecuzione delle prove di compatibilità.
*
L'ulteriore determinazione di gruppo è attestata dalla disponibilità, in
cartella clinica, di un referto di gruppo emesso dalla struttura
trasfusionale dell'AUSL di Ravenna: in mancanza di tale referto il paziente
sarà considerato di gruppo sconosciuto.
*
Per facilitare la gestione di eventuali necessità trasfusionali determinazione di gruppo e ricerca anticorpi irregolari vanno richieste all'atto del ricovero di:
*
pazienti di Unità Operative chirurgiche;
*
pazienti che manifestano quadri clinici che inducano a prevedere un fabbisogno di sangue, quale pazienti oncologici o pazienti a rischio emorragico.

Al momento della richiesta trasfusionale valutare:
*
Paziente di gruppo noto (idoneo referto disponibile in cartella).
*
Inviare richiesta trasfusionale (su cui va riportato il gruppo del paziente) con relativo campione per prove di compatibilità
*
Paziente di gruppo sconosciuto (idoneo referto non disponibile in cartella):
Inviare
*
richiesta trasfusionale con relativo campione per prove di compatibilità.
*
richiesta di gruppo-ricerca anticorpi irregolari, con relativi campioni prelevati in un tempo diverso da quello per prove di compatibilità, con nuova identificazione attiva del paziente, inviati alla struttura trasfusionale in contenitore diverso da quello relativo alla richiesta
trasfusionale.

Nel caso in cui determinazione di gruppo-ricerca anticorpi irregolari siano già stati richiesti ma il referto non sia ancora disponibile in cartella, può essere evitato l'invio di nuova richiesta/campioni, segnalando sulla richiesta trasfusionale "gruppo in corso".

Accertamento delle indicazioni e dell'appropriatezza della trasfusione

La trasfusione di sangue è un atto terapeutico: il medico di reparto ne stabilisce l'indicazione (DM 03/03/2005, art. 13). La 'verifica dell'appropriatezza della richiesta di sangue ed emocomponenti' è uno dei compiti attribuiti (Legge 219/2005, art. 5) alle strutture trasfusionali.

Consenso alla trasfusione

Il ricevente la trasfusione di sangue o di emocomponenti e/o la somministrazione di emoderivati, preventivamente informato che tali procedure possono non essere comunque esenti da rischio, è tenuto ad esprimere per iscritto il proprio consenso o dissenso. (DM 03/03/2005, art. 11).  Se il paziente necessita di trattamento trasfusionale continuato, il consenso si ritiene valido per tutta la durata del ricovero, salvo esplicita
revoca da parte del paziente (richiedere il consenso ad ogni ricovero successivo); per il paziente ambulatoriale il consenso è valido, salvo esplicita revoca, per l'intero arco terapeutico.

I pazienti candidati ad interventi chirurgici programmati devono essere informati della possibilità di effettuare, quando indicata, l'autotrasfusione: in questo caso il paziente sarà informato che ad ogni prelievo per autotrasfusione saranno eseguite le indagini disposte dalla legge (HBsAg, HCVAb, HIVAb).

In caso di imminente pericolo di vita, il medico può procedere alla trasfusione senza il consenso del paziente: è indispensabile in questo caso indicare in cartella, in modo dettagliato, le condizioni che hanno determinato tale stato di necessità. La trasfusione, in assenza di preesistente rifiuto scritto inequivocabilmente attribuito al paziente, non
può essere proibita da parenti.
Se il paziente è un minore, il consenso deve essere rilasciato, quando possibile, da entrambi i genitori o dall'eventuale tutore.
Nel caso che il paziente non sia in grado di esprimere il consenso si può procedere alla trasfusione, registrando in cartella l'impossibilità dell'acquisizione.

Prelievo del campione per controllo di gruppo, prove di compatibilità, ricerca di anticorpi Irregolari

L'atto del prelievo costituisce un momento fondamentale per la sicurezza della terapia trasfusionale. Il campione deve essere raccolto e firmato dal responsabile del prelievo, secondo le modalità riportate precedentemente che garantiscano la sicurezza di identificazione.

*
Il sangue contenuto nella provetta non deve recare segni di emolisi o coaguli: nel dubbio è preferibile procedere ad un nuovo prelievo, piuttosto che rischiare un successivo ritardo nell'evasione della richiesta.
*
Il prelievo deve essere ottenuto da una nuova venipuntura, evitando di utilizzare accessi venosi preesistenti: il sangue contaminato da altre soluzioni potrebbe essere inutilizzabile per l'esecuzione dei tests pre-trasfusionali o non consentire una adeguata sensibilità degli stessi.
*
Il tempo che intercorre tra il momento del prelievo e la trasfusione non può superare i 3 giorni, compreso quello del prelievo.

Invio di richiesta e prelievo

I campioni di sangue vanno trasportati in apposito contenitore.

In caso di paziente di gruppo sconosciuto va inviato, contestualmente al campione relativo alla richiesta, anche quello per la determinazione del gruppo sanguigno, prelevato in un tempo differente, procedendo con una doppia identificazione e, se possibile, facendolo effettuare a un altro operatore. Le richieste di sangue e di gruppo devono essere firmate dal medico. I relativi campioni vanno suddivise in due sacchetti separati
all'interno del contenitore termo-isolante.

Modalità di ritiro delle unità assegnate
*
Il ritiro ed il trasporto delle unità deve avvenire mediante uso di un contenitore termoisolante nel rispetto delle norme di sicurezza per gli operatori e garantendo l'integrità dell'unità di sangue.
*
La consegna delle unità avviene solo dietro presentazione del modulo di ritiro (copia gialla della richiesta trasfusionale RP 01_01): al fine di evitare possibili scambi di persona non verranno consegnate unità su richiesta verbale o telefonica.
*
All'atto del ritiro verrà richiesta la firma dell'incaricato.

Conservazione in reparto delle unità assegnate
*
Le unità di emazie vanno utilizzate entro 30 minuti dal ritiro. Se l'utilizzo delle unità subisce dei ritardi, occorre restituirle al SIMT, salvo che il reparto sia dotato di frigoemoteca che assicuri adeguata ed uniforme temperatura (4 ± 2 °C) e sia provvista di termoregistratore e
allarme visivo e acustico. Le unità non possono, in ogni caso, essere conservate in reparto per più di 24 ore.
*
Non riscaldare il sangue prima dell'uso; è sufficiente mantenerlo a temperatura ambiente per circa 30 minuti. La conservazione scorretta può alterare le caratteristiche chimico fisiche, rendendolo inefficace o anche dannoso.
*
Le unità di concentrati piastrinici devono essere trasfuse nel più breve tempo possibile dall'arrivo in reparto. Vanno mantenute a temperatura ambiente (+ 22/23 °C) ed agitate delicatamente prima dell'utilizzo, per eliminare l'aggregazione spontanea cui vanno incontro.
*
Le unità di concentrati piastrinici non vanno, pertanto mai messe nell'emoteca o a contatto con le emazie e, qualora si debbano trasfondere insieme alle emazie, le piastrine vanno trasfuse prima delle emazie.
*
Le unità di plasma, una volta scongelate, devono essere trasfuse nel più breve tempo possibile o conservate a + 4°C. Il plasma può essere conservato, in frigoemoteche che assicurino adeguata ed uniforme temperatura (4 ± 2 °C) e provviste di termoregistratore e allarme visivo e acustico, per non oltre 24 ore: trascorso tale periodo il plasma non può più essere utilizzato e deve essere restituito al SIMT per l'eliminazione.

Ispezione delle unità prima della trasfusione

Chi riceve le unità di sangue procede alla verifica ispettiva, al fine di escludere anomalie nell'aspetto e nel colore (data di scadenza dell'emocomponente, mancata integrità della sacca, fuoriuscita del contenuto, coaguli, segni di emolisi). In caso di alterazioni l'unità non deve essere trasfusa e va restituita al SIMT.

Verifica pre-trasfusione

E' il momento fondamentale della terapia trasfusionale: l'assoluto rispetto delle indicazioni fornite in questo paragrafo è finalizzato ad evitare errori che potrebbero avere conseguenze molto gravi per il paziente.

*
La presenza contemporanea di medico ed infermiere al letto del paziente, ha lo scopo di evitare errori di identificazione, attraverso il doppio controllo di due diversi professionisti.
"Al momento della trasfusione, per prevenire l'errore di identificazione, va effettuata, in doppio, una verifica dell'identità tra ricevente e nominativo al quale l'unità è stata assegnata" (DPR 7 Aprile 1994).

Prima verifica

*
L'Infermiere verifica la corrispondenza tra il numero sulla etichetta di assegnazione e quello dell'unità.
*
L'Infermiere verifica la corrispondenza tra identità del paziente, accertata quando possibile con domanda diretta, e nominativo del ricevente riportato sulla etichetta di assegnazione dell'unità.
*
L'esecuzione del controllo è registrata mediante segnalazione firmata in cartella clinica / infermieristica

Seconda verifica

*
Il medico verifica la corrispondenza tra identità del paziente, accertata quando possibile con domanda diretta, e nominativo del ricevente riportato sulla etichetta di assegnazione dell'unità.
*
Il medico controlla la compatibilità tra gruppo sanguigno del paziente (referto di gruppo) e gruppo sanguigno dell'unità da trasfondere.
*
Il medico documenta l'esecuzione del controllo mediante firma in cartella clinica, ove esegue le ulteriori registrazioni.
 

Preparazione alla trasfusione

*
L'infermiere innesta l'estremità del deflussore (spike) alla sacca, esegue venopuntura e raccorda l'ago al set trasfusionale.
*
All'unità da trasfondere non vanno aggiunti farmaci o soluzioni di infusione. Se farmaci devono essere somministrati contemporaneamente alla trasfusione, deve essere utilizzata una differente via di infusione.

Inizio della trasfusione

*
Il medico inizia la trasfusione e rimane nelle immediate vicinanze per i primi 10-15 minuti.
*
Informa il paziente di riferire immediatamente l'eventuale insorgenza di sintomi quali arrossamento, brivido, prurito, dispnea, palpitazioni, dolori o sensazioni di malessere generalizzato, dolore nel punto di venopuntura.
*
Per ogni unità deve essere registrata, con sigla del medico, l'avvenuta trasfusionesul modulo di ritiro (foglio giallo).
*
Per i primi 15 minuti la velocità di infusione del sangue deve essere di 25-30 gocce al minuto.
*
Successivamente il medico stabilisce la velocità di infusione: se non sono comparsi sintomi indicativi di reazione trasfusionale, compatibilmente con le condizioni del paziente, la velocità di infusione può essere portata a 50-70 gocce il minuto (una sacca di sangue dovrebbe essere trasfusa in circa 60 minuti).
*
La velocità di infusione di plasma e piastrine deve essere bassa per i primi 15 minuti (25-30 gocce al minuto); successivamente la velocità può essere aumentata, compatibilmente con le condizioni del paziente, in modo da completare la trasfusione in 30-60 minuti circa.

Registrazioni

Il medico registra in cartella clinica:

*
Data
*
Ora di inizio della trasfusione
*
Identificativo dell'unità (è opportuno inserire in cartella l'etichetta di assegnazione della sacca, che riporta anche le generalità del paziente)
*
Firma del medico

Monitoraggio

La maggior parte delle reazioni trasfusionali severe si manifesta di solito nei primi 15 minuti dell'infusione di ogni unità: durante questo periodo critico l'osservazione deve essere più stretta.

Prima dell'infusione, al termine del periodo critico, al termine della trasfusione, vanno rilevati e registrati in cartella temperatura, polso, pressione arteriosa, respiro e stato di coscienza.

Ad una sorveglianza più stretta devono essere sottoposti:

*
Pazienti con pregresse reazioni trasfusionali
*
Pazienti allergici
*
Pazienti con anticorpi anti - eritrocitari
*
Pazienti in stato di incoscienza o scarsamente collaboranti

Riconoscimento e trattamento delle reazioni trasfusionali

Ogni reazione trasfusionale deve essere comunicata al Servizio Trasfusionale
utilizzando l'apposito report, per la registrazione nel sistema di sorveglianza da parte del medico del Servizio Trasfusionale e per prevenire, nel limite del possibile, il ripetersi dell'evento.

Nell'ambito dell'emovigilanza e nell'ottica della 'prevenzione in qualità' vanno segnalati alla struttura trasfusionale anche gli errori scoperti prima o in assenza di danno al paziente ("near miss events"), per consentire la conoscenza e la correzione delle dinamiche che portano all'errore grave.

Termine della trasfusione

Al termine della trasfusione l'infermiera elimina la sacca e i dispositivi di infusione in conformità alle norme che regolano l'eliminazione di campioni biologici.

Il medico segna in cartella l'orario di fine della trasfusione

Indagini per la valutazione dell'efficacia trasfusionale
*
Emazie: Valutazione della concentrazione dell'Hb 24-48 dopo il termine della trasfusione
*
Piastrine: Conteggio delle piastrine 24 ore dopo il termine della trasfusione
*
Plasma: Controllo test emocoagulativi 4 ore dopo il termine della trasfusione

Fine del ciclo trasfusionale: comunicazione avvenuta trasfusione

Entro 3 giorni dall'esaurimento della richiesta trasfusionale (utilizzo di tutte le unità assegnate o fine della validità temporale della richiesta) il foglio di ritiro, debitamente compilato e firmato in corrispondenza di tutte le unità trasfuse, deve essere restituito al SIMT.

Forse mi sono dilungato troppo precisando molto aspetti squisitamente tecnici dell'intero processo trasfusionale e, apparentemente, allontanandoni dal tuo quesito ma credo che questo atto sanitario sia uno di quelli in cui sia da realizzarsi appieno un intervento sinergico e una alleanza interprofessionale che solo attraverso un approccio  coordinato e integrato di infermiere e medico, possa realizzare un sistema "error free" a vantaggio
del paziente.

Le singole fasi vedono via via affermarsi ed emergere le responsabilità prima del medico e poi dell'infermiere e poi di entrambi assieme, evidenziando come non si possa isolare un piccolo pezzo del processo trasfusionale, l'infusione, dall'intera filiera se non a rischio di
vanificare gli sforzi per renderlo sicuro.

A presto risentirti

 

Marco Piazza
 

207 - Variazione voce in busta paga tra Azienda Ospedaliera e ASL
Può non essere appropriata la mia richiesta in questo spazio ma credo interesserà numerosi colleghi...Dunque...Fino ad un anno fa lavoravo in Azienda Ospedaliera ed avevo scritta sulla busta paga la voce "Riposo compensativo"con relativo importo.Ora lavoro in ASL e questa voce non esiste,per cui mi domando se non è scritta ma è pagata e come, oppure.. non so...Vi anticipo che gli uffici preposti non riescono a dare risposte plausibili ne' dimostrabili...

Un cordiale saluto e un ringraziamento anticipato.   

S.

Gentile Collega, 

 

è difficile fare consulenza virtuale senza visionare la busta paga e conoscere la parte integrativa del contratto (contrattazione decentrata) applicato nell'azienda in cui il singolo dipendente lavora.

Alcune voci stipendiali sono diverse da regione a regione, oppure potrebbe essere cambiato l'ambito di attività, così da non vedere più monetizzato il riposo compensativo, oppure ancora dipende da accordi derivanti dalla Contrattazione Aziendale e quindi validi in una e non nell'altra azienda.
Potrebbe essere che la voce non compare semplicemente perché le ore non vengono pagate... ma confluiscono nella banca delle ore. Ovvero, potrebbe essere che la voce compare, ma sotto un'altra denominazione.
Per capire il meccanismo, potrebbe servire il seguente percorso applicativo della disciplina della banca delle ore:


  a.. La contrattazione decentrata stabilisce, in via preventiva, il numero delle ore di lavoro straordinario che possono essere destinate alla banca delle ore;

  b.. Le risorse finanziarie corrispondenti alle ore di lavoro straordinario dell'anno A che confluiscono nella banca delle ore dell'anno B, vengono accantonate in attesa di conoscere le opzioni del dipendente (pagamento o riposo compensativo);

  c.. Qualora il dipendente preferisca usufruire di un corrispondente periodo di riposo compensativo, le risorse non spese nell'anno A e accantonate nell'anno B, rappresentano una "economia" e tornano nella piena disponibilità dell'ente per i diversi fini istituzionali previsti in bilancio;

  d.. Le stesse risorse non vanno ad incrementare le disponibilità del fondo per il lavoro straordinario e nemmeno quelle derivanti dalla disciplina dell'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999;

  e.. Si tratta, in sostanza, di un recupero di disponibilità da parte dell'ente a fronte di un corrispondente periodo di non lavoro da parte del dipendente;

  f.. Ogni diverso comportamento si tradurrebbe in un ingiustificato incremento di oneri a carico del bilancio dell'ente."   (novembre 2006)

 

Ad ogni modo, nello specifico caso, la soluzione migliore è quella di servirsi del servizio di consulenza del lavoro (busta paga) messo a disposizione da qualsiasi sigla sindacale.

 

Cordialmente

 

Valter Fascio e Marco Piazza

206 - Esami di selezione durante il periodo di malattia: sono possibili deroghe?
Durante l'assenza dal servizio per malattia il dipendente può partecipare a concorsi o selezioni di mobilità interne all'azienda?
Se no, è  possibile chiedere un rinvio?

 
Cara E. ,
 

L'art. 5 della L. 20 maggio 1970 n. 300 (lo Statuto dei lavoratori), prevede la possibilità che il datore di lavoro svolga accertamenti in ordine alla malattia del dipendente; tale previsione ha trovato concreta applicazione con la legge 638/83, che ha introdotto le cosiddette fasce orarie di reperibilità, ovvero gli orari nell'ambito dei quali il lavoratore malato deve restare presso il proprio domicilio per consentire lo svolgimento della visita: 10.00-12-00 e 17.00-19.00 di tutti i giorni in cui si protrae la malattia, compresi i festivi.

 

Il lavoratore assente ingiustificato alla visita di controllo perde il diritto all'indennità per un massimo di 10 giorni. In caso di seconda assenza ingiustificata si riduce l'indennità di malattia del 50% per il restante periodo di malattia. In questi casi il datore di lavoro ha facoltà di adottare i provvedimenti disciplinari contrattualmente previsti, con proporzionalità all'infrazione riscontrata ed alla sua gravità.

La malattia è da considerarsi incompatibile con la possibilità di presentarsi a sostenere esami di selezione, di mobilità.
 
Saluti
 
Marco Piazza
205 - Cumulo dei benefici di astensione dal lavoro per la legge 104/92
Volevo chiedere se posso usufruire dei 3 giorni mensili (legge 104) per assistere mia madre visto che sto già usufruendo dei 3 giorni per mio padre (entrambi invalidi con accompagnamento).

Grazie
 

Caro C. ,

ti riporto per comodità, ed in forma integrale con relativi link, le circolari  del Ministero del Lavoro e dell'INPS sull'applicazione e interpretazione di quanto previsto dall' art 33 legge 104/92 e dalla legge 53/00.

Cumulabilità in capo ad uno stesso soggetto dei benefici previsti dall'art. 33, co. 3 per l'assistenza a più di un disabile.

In proposito il Consiglio di Stato, nel citato parere n. 785 ha precisato che "l'art. 33, co.3, infatti, prevede che per l'assistenza ad una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, debba al lavoratore essere riconosciuto il permesso mensile di tre giorni".

-"La commisurazione del beneficio da parte del legislatore all'esigenza di assistenza di una persona in tali condizioni comporta che quando le persone da assistere siano più di una, debbano essere riconosciuti, pure allo stesso lavoratore, una pluralità di permessi".

-"Il cumulo dei benefici non potrà essere riconosciuto quando altre persone possano fornire l'assistenza o quando lo stesso lavoratore possa, per la natura dell'handicap, sopperire congiuntamente alle necessità assistenziali nel corso dello stesso periodo".

Non avendo notizia delle caratterstiche dei problemi patiti dai tuoi genitori non sono in grado di risponderti anche se ritengo difficile riuscire a ottenere il cumulo.

Puoi in ogni caso risponderti da solo analizzando i testi di legge che ti ho linkato applicati al tuo caso.

ciao

Marco Piazza
204 - Ipotiroidismo e lavoro notturno
Salve. A mia moglie, attualmente in congedo per maternità, è stata
diagnosticata una forma di ipotiroidismo per la quale ha iniziato la terapia
con Eutirox, che dovrà con ogni probabilità continuare per tutta la vita.
L'ipotiroidismo è una condizione che può determinare l'esenzione dal lavoro
notturno? A quel che ricordo, la funzione tiroidea è regolata dai ritmi
circadiani che in caso di prestazione di lavoro notturno possono essere
alterati.

In attesa di una cortese risposta, vi ringrazio anticipatamente.
 
Non posso rispondere al tuo quesito per diversi motivi: primo, non ho elementi clinici sufficienti per valutare causa ed entità dell'ipotiroidismo della tua signora (né è questione che attenga alle mie competenze: sono infermiere); secondo,  tale forma di quesito vìola  il principio, a cui l'Associazione AIOL aderisce, di favorire e non di interferire nel rapporto
tra medico e paziente.
Ogni prolematica sanitaria collegabile all'attività lavorativa deve essere rivolta al Medico Competente il quale darà risposta anche in relazione alla causa e all'entità del problema sanitario patito indicando quali limitazioni lavorative questo determina.

In ogni caso complimenti per la futura nascita

Marco Piazza
 
203 - Istituto delle 150 ore o astensione obbligatoria per frequentare un corso di studio?

Sono vincitore di concorso per l'accesso alla laurea specialistica, già sapendo di non poter usufruire di permessi studio per esigenze di servizio (sono dipendente di un pubblico ospedale), ho intenzione di usufruire di un periodo di aspettativa frazionata. Che possibilità ho di ottenere tale diritto?
 

Caro S. ,

 

ricevo dal Presidente e vengo a risponderti.

 

Il diritto allo studio, per i lavoratori della P.A. è un istituto che deve servire ai lavoratori a migliorare la loro posizione lavorativa, accrescere il loro sapere,  favorirne la progressione di carriera.

Per tale ragione viene garantito a tutti fatte salve alcune cautele atte a garantire la continuità assistenziale.

La percentuale di lavoratori che contemporaneamente possono ottenere le cosiddette 150 ore, previste dall’art. 22 del CCNL 2001, è pari al 3% del totale dei dipendenti arrotondato per eccesso.

Solo in caso di superamento di tale soglia occorre attenersi ad una graduatoria le cui caratteristiche sono previste dal comma  4  del medesimo articolo.

Per questa ragione non comprendo la tua certezza di essere escluso dai benefici di questo istituto.

 

In ogni caso la possibilità di godere di aspettativa è regolata dall’art.12 del medesimo contratto (ancora vigente) che non obbliga l’azienda in quanto presente una clausola di salvaguardia che tutela il datore di lavoro, visto che può essere erogata: “compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio” .

In tal caso l’astensione dal lavoro è senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità.

 

Cari saluti e un grande “in bocca al lupo” per il tuo percorso formativo universitario.

 

Marco Piazza

 

202 - Durata del periodo di malattia (periodo di comporto) prima del licenziamento

Poichè¨ negli ultimi due anni ho avuto problemi di salute, vorrei

sapere se esiste un limite massimo di assenza per malattia consentita oltre

il quale si può essere licenziati?

 

Cara V. ,

 

ti auguro di riprenderti presto dai tuoi problemi di fisici e tu possa ritrovare la salute; vengo a risponderti fornendoti al contempo anche i link alla normativa.

Si chiama “Periodo di Comporto” il tempo prima che una malattia prolungata possa determinare gli estremi  del licenziamento.

Questo periodo, previsto dal comma 1, art. 23 del CCNL 1995, recita:

Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso.

Al comma 2 si prevede la possibilità, facendone tempestiva richiesta, di raddoppiare, ma solo per particolari e gravi motivi, il periodo.

Quindi secondo la normativa ad oggi sei tranquilla:

In ogni caso ti auguro una pronta guarigione, noi infermieri siamo pochi e abbiamo bisogno di ogni collega in grado di aiutarci.

 

Marco Piazza

 

201 - La malattia non interrompe il periodo di preavviso per la mobilità verso altra ASL
Ciao Marco volevo chiederti una cosa visto che sei molto ferrato nella conoscenza legislativa sanitaria.
Ho fatto una domanda di mobilita volontaria che mi è stata accolta, e l'azienda in cui sto ora mi trattiene per tre mesi, prima di poter andare nell'altra; bene in questi 3 mesi se mi ammalo o mi succede un'infortunio, i giorni che non lavoro, possono prolungare i tre mesi che devo rimanere qui o no?
grazie

Ciao F. ,

per quanto di mia conoscenza solo quello che è in grado di interrompere senza risolvere il rapporto di lavoro (sospensione, aspettativa senza assegni ecc.), può ritardare il trascorrere del periodo di preavviso.

In ogni caso la mobilità non produce novazione (rinnovo) del rapporto di lavoro che prosegue ininterrotto dalla vecchia alla nuova ASL, Provincia o Regione;  la  mobilità produce il trasferimento del fascicolo personale che segue il lavoratore con tutte le informazioni che lo riguardano, titoli di carriera, posizione di progressione economica, provvedimenti disciplinari e anche situazione assenze.

Io ti auguro di non infortunarti ne di ammalarti sarebbe una brutta fine ed un pessimo inizio.

Marco Piazza

200 Certificato per congedo a causa di malattia del bambino
Esistono dei termini entro cui presentare il certificato medico allegato alla domanda del congedo per la malattia del bambino minore di anni tre? perchè al mio ufficio del personale mi richiedono il certificato entro 48 ore, io so che la legge n° 151 non prevvede termini e che non si applicano le regole delle assenze per malattia (visita fiscale, orari, ecc.). Sarei grato se mi desse qualche chiarimento in merito. Grazie.

 

Le Code contrattuali prevedono che, per quanto concerne i permessi per malattia del bambino, il dipendente che ne fruisce dovrà recapitare o far pervenire tramite il servizio postale, facendo fede in quest'ultimo caso la data di spedizione, entro i due giorni successivi a quello di inizio dell'episodio morboso, certificato medico di malattia. Entro tre giorni dal rientro in servizio, il dipendente dovrà presentare dichiarazione, rilasciata ai sensi dell'art.4 della L.4/1/68 n.15 secondo moduli prestampati, attestante che l'altro genitore non si trovava in astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo.

Valter Fascio

199 - Normativa riguardante la istituzione e regolamentazione dell'infermirer di Sala Operatoria.

buonasera, MI chiamo biagio e sono un ip Della asl sa3 di vallo Della lucania.Complimentandomi per l'accuratezza e la precisione del Vostro servizio volevo chiederVi se in Italia esiste la figura dell'infermiere ferrista di sala operatoria e quali sono I riferimenti normativi al riguardo. Inoltre volevo chiederVi se tale attività può essere imposta dalla direzione sanitaria. Grazie.

 

Caro B. ,

ho impegnato un po’ di tempo perché ho richiesto informazioni sul tuo quesito ad esperti di area chirurgica; orbene eccomi a risponderti:

Non esiste alcuna normativa specifica che istituzionalizzi la figura dell’infermiere  ferrista (o strumentista di S.O.); con l’abrogazione del DPR 225/74 “Mansionario”, anche un piccolo paragrafo che negli anni 70 prevedeva tale figura  previo corso organizzato dalla facoltà di medicina e chirurgia, è stato abrogato.

Adesso “strumentare “ rientra tra i compiti dell’infermiere di sala operatoria , che lo fa secondo proprio coscienza e quasi sempre dopo un lungo periodo di affiancamento ad altri colleghi. 

E’ pur vero in ogni caso che diversi atenei hanno istituito master per la formazione di infermieri di S.O. che sono andati a sostituire i vecchi ed ormai scomparsi corsi per Infermiere Specializzato (che non ha mai trovato alcuna compensazione economica a livello di CCNL).

Se però prendiamo in considerazione l’art. 6 della Legge 43/2006,  che al comma C identifica coloro che possono considerarsi come infermieri specializzati e che testualmente recita: “ professionisti specialisti in possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche rilasciato dall'università ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.

Speriamo che la prossima contrattazione riesca a riconoscere la figura dello strumentista, permettendo a coloro che si sono impegnanti in formazione aggiuntiva, un ritorno economico adeguato.

Imporre ad un infermiere il lavoro in S.O. è molto problematico visto che l’impegno formativo e di affiancamento è consistente, a volte sono necessari anche sei mesi di tempo,  l’imposizione ha la caratteristica che si ritorca verso chi la esercita e l’infermiere non si farà sfuggire la prima occasione di mobilità andandosene e riaprendo la vecchia ferita.

Ma è anche vero che  qualche pressione deve essere esercitata se non si riesce a garantire il turn-over del personale.

 

Cari saluti

 

Marco Piazza

198 - E' possibile la mobilità verso altri settproi della P.A.?

Salve,

sono assunta a tempo indeterminato da circa 8 anni in una Azienda

Ospedaliera lombarda. Vorrei sapere se è possibile chiedere una mobilità

presso altre Pubbliche Amministrazioni (Inps, Inail, ecc...) e verso quali

uffici della PA, che prevedano un profilo sanitario e non siano ASL, posso

chiedere mobilità. Grazie.

 

Cara C. ,

 

la risposta al tuo quesito è positiva; è possibile la mobilità sia verso altre aziende del S.S.N. come previsto dall'art. 21 del CCNL 2004, e la mobilità volontaria tra aziende ed enti del comparto e con altre amministrazioni di comparti diversi come previsto dall’art. 19 del precedente CCNL 2001.

Il testo integrale degli articoli e dei contratti sono reperibili ai link indicati.

 

Buona giornata

 

Marco Piazza

 

197 - Accesso all'istituto della mobilità prima dei due anni di servizio
Salve mi chiamo Fabrizio e lavoro come infermiere nelle marche ma sono abruzzese; Sono stato assunto nel mese di luglio e a dicembre finisco i sei mesi di prova. Nel contratto da me firmato, vi è l'obbligo di rimanere in questa azienda per 2 anni, anche se parlando con un sindacalista, mi ha detto che dal 1 gennaio 2007 questo cavillo non è più valido.
Visto che ho intanzione di avvicinarmi a casa, vorrei sapere se posso accedere alla mobilità volontaria presso altre asl, e se quindi l'azienda per cui lavoro può opporsi o meno a questa mia volontà!!

grazie e complimenti per il sito.
A presto

Caro F. ,

La mobilità volontaria dei dipendenti tra le aziende e tutti gli enti del comparto di cui al CCNQ del 2 giugno 1998 - anche di Regioni diverse - in presenza della relativa vacanza di organico avviene a domanda del dipendente che abbia superato il periodo di prova, con l'assenso dell'azienda di destinazione e nel rispetto della categoria, profilo professionale, disciplina ove prevista e posizione economica di appartenenza del dipendente stesso.

Il nulla osta dell'azienda o ente di appartenenza, qualora non venga concesso entro dieci giorni dalla richiesta, è sostituito dal preavviso di un mese. Nel caso in cui il nulla osta venga concesso, ma sia rinviato ad una data posteriore a quella richiesta dal dipendente, il posticipo non può essere superiore a tre mesi. La mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro. Il fascicolo personale segue il dipendente trasferito.

L’impossibilità ad accedere alla mobilità entro i due  anni dall’assunzione è valida solo in caso di perdurante situazione di carenza di organico; il personale neo assunto non può accedere alla mobilità se non siano trascorsi due anni dall'assunzione comprensivi del preavviso previsto dall'art. 19, comma 3 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 ma in considerazione dell'eccezionalità e temporaneità della situazione evidenziata al comma precedente nonché del suo carattere sperimentale, la clausola è soggetta a verifica delle parti al temine del quadriennio. In caso di vacanza contrattuale, la clausola scadrà comunque il 31 dicembre 2006.

La clausola è pertando scaduta a partire dal 1 g gennaio 2007.

Queste ed ulteriori notizie sono reperibili al seguente link; si tratta del motore di ricerca della banca dati dei Contratti ARAN. Occorre digitare le parole individuate come criterio di ricerca e selezionare nella parte bassa l’ambito comparto e il comparto sanità.

Cari saluti 

Marco Piazza

 

196 - Obblighi per i lavoratori esclusi dai benefici dell'attività di intramoenia

Un infermiere che lavora in centrale di sterilizzazione, è obbligato alla sterilizzazione dei cestelli dello strumentario usato per interventi di chirurgia in attività di Intramoenia. Chiedo questo perchè mi obbligano a sterilizzarli dicendo che comunque è in orario del normale lavoro, ma non percepisco nessun extra per questa attività.

Mi chiedo perchè questa attività non possa essere svolta dall'infermiere di sala che strumenta l'intervento percependo la paga di intramoenia.

 

Caro A. ,

 

il quesito che sottoponi non può trovare risposta su questo sito visto che è in buona misura regolato da accordi tra Direzione e Organizzazioni sindacali.

Premesso che in ogni caso l’attività di un infermiere in Centrale di Sterilizzazione nel normale orario di servizio sottostà come tutti gli altri lavoratori al “Codice di comportamento  dei dipendenti delle PA” e perciò si impegna a svolgere diligentemente il proprio lavoro(ed è quindi tenuto a svolgere interamente le sue funzioni non potendo probabilmente distinguere il materiale chirurgico delle due tipologie di attività), resta comunque vero che l’attività libero professionale intramoenia porta a ricadute di incremento di carichi di lavoro anche per il personale non direttamente coinvolto con tale esercizio.

Pensiamo agli amministrativi, ai cassieri, agli addetti alle pulizie, al laboratorio eccetera, ebbene tutti questi operatori, esclusi dai benefici economici della libera professione si trovano di fatto a lavorare di più.

Ripeto che gli specifici accordi Azienda Sindacati e la legislazione specifica della tua regione (ricordo ancora che la competenza esclusiva delle Regioni in materia di legislazione sanitaria sta differenziando la normativa in questa materia tra le diverse regioni) mi sono ignoti ma posso informarti di come le OO.SS. hanno risolto il problema dalle mie parti in modo da permetterti di proporre la medesima soluzione nella tua realtà.

Una quota percentuale (il 3-4% se non ricordo male) della parte aziendale del compenso libero professionale andava a costituire un fondo che veniva utilizzato per compensare gli aumentati carichi di lavoro indiretto del personale non impegnato nell’intramoenia.

Questo fondo potrebbe quindi consentire di rendere meno gravoso l’aumento dei carichi di lavoro di quei lavoratori che, spesso per ragioni non dipendenti dalla loro volontà, non possono svolgere attività libero professionale dovendo però sopportarne gli oneri.

Sperando di essere stato minimamente utile invio un caldo saluto alla terra di Sicilia

 

Marco Piazza

 

195 - Ricerca di fonti bibliografiche Evidence-based riguardanti l'igiene: qualche suggerimento

Salve, vi chiedo consulenza per reperire degli articoli riguardanti le EBN svolte in merito all'igiene dei pazienti. Ho recuperato qualche trattato, ma erano tutti di ambito diverso con una semplice analisi dell'igiene legata all'argomento specifico (per esempio nell'applicazione di un catetere etc...). Esiste qualcosa che si soffermi su tutte le pratiche standard?

Vi ringrazio Anticipatamente

 

Caro M,

 

non rientra nella nostra politica (e nelle nostre forze) fornire informazioni sulle fonti bibliografiche agli studenti di infermieristica.

Puoi capire che se una piccola parte dei circa 35.000 studenti di infermieristica si rivolgessero a noi di AIOL anche solo con un semplice quesito, saremmo travolti da un mare di mail e con il risultato di bloccare il lavoro associativo.

Nel tuo caso confido che l'informazione che fornisco torni utile anche a tanti infermieri clinici che possono in tal modo giovarsene.

 

Parto dalla considerazione che la domanda da te avanzata vada meglio riformulata: l’EBN, per definizione, è il trasferimento dei risultati della ricerca nella pratica clinica; il nursing basato su prove è quindi lo studio della “practice” nelle sue diverse fasi per indagare una determinata prestazione o azione.

La cura dell’igiene è quasi sempre un momento preparatorio per elevare la sicurezza e la riduzione dei rischi commessi all’azione dell’infermiere: mi lavo le mani prima di…., per evitare lesioni cutanee da decubito occorre una attenta cura dell’igiene del…, la riduzione dei rischi chirurgici connessi alle infezioni si ottiene … eccetera.

 

Per questa ragione è difficile, come ricordi tu stesso, reperire informazioni circostanziate sull’insieme di pratiche igieniche che l’infermiere realizza nel suo lavoro. Queste informazioni sono raggruppate e organizzate solitamente nei manuali di nursing che certamente ti saranno  stati suggeriti.

La tua richiesta risente del tuo stato di studente (del primo anno) chiamato ad ragionare sui singoli bisogni  presi separatamente e non, come avviene in realtà, vissuti nella dimensione globale e solistica della persona malata.

In ogni caso sempre più spesso la letteratura infermieristica viene realizzata tenendo a mente i principi della Clinical Evidence e introducendo principalmente affermazioni derivanti dalla ricerca; quindi ora se un passo del testo suggerisce un comportamento assistenziale, questa affermazione non sarà fatta sulla base di Usi e consuetudini ma perché la ricerca infermieristica ha dimostrato quale sia la migliore risposta ad un problema, I migliori manuali di nursing oggi hanno questa caratteristica.

 

Voglio comunque suggerirti alcune risorse evidence-oriented la cui consultazione è indubbiamente utile al di la della tua attuale necessità:

Centro studi EBN Bologna

Cochrane library

National Guideline Clearinghouse

 

Saluti

 

Marco Piazza

 

 

194 - Diploma di scuola media superiore
Sono in possesso del Diploma di Infermiera professionale conseguito in Sicilia il 26.06.1986 , con l'esame di Stato previsto dall'art. 135 del Testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e dell'art. 32 del regolamento, approvato con regio decreto 21.11.1929, n. 2330 e successive modificazioni. Preciso che ho frequentato il corso triennale dopo il conseguimento del biennio di scuola media superiore, secondo le normative di quel periodo. Desidero sapere se con questo mio Diploma di infermiera professionale posso accedere direttamente alla facoltà di Scienze Sociali per il conseguimento della Laurea di assistente sociale, oppure devo prima conseguire il Diploma di Scuola media superiore Cara R.,
la "maturità" quinquennale è un requisito irrinunciabile per l'immatricolazione ai corsi di laurea, di master o di laurea magistrale per ogni facoltà.
Una volta ottenuta la licenza di scuola media superiore il titolo regionale di IP è valido per l'accesso ai master e alla laurea magistrale.
Solo in questo secondo caso è possibile dover scontare debiti formativi

Approfitto per augurarti buon anno

Marco Piazza
 
193 - Limite dei due anni dall'assunzione per avanzare richiesta di mobilità
Salve, l'1 sett. 2006 sono stata assunta con contratto a tempo indeterminato presso la mia azienda ospedaliero universitaria. Alla sottoscrizione del contratto viene fatto riferimento all'art 21 comma 2 del CCNL 02/05, secondo cui in sintesi il personale neo assunto non può accedere alla mobilità se non siano trascorsi due anni dall'assunzione. Ma qualcuno ha letto il comma 4 dello stesso articolo? Cito testualmente: "... In caso di vacanza contrattuale, la clausola scadrà cmq il 31 Dicembre 2006". Mi pare che l'ipotesi del 4° comma si stia verificando. Possiamo quindi chiedere tutti la mobilità senza aspettare i due anni?
Cara C., 
la tua lettura del testo del CCNL è corretta anche se nella finanziaria per il presente anno (DPEF 2006 del decaduto Governo Berlusconi) esisteva un codicillo, a mia conoscenza e per fortuna inapplicato, che estendeva il periodo ostativo alla mobilità fino a cinque anni.
Aspettiamo di vedere cosa cambia. 
Approfitto per augurarti buone feste. 
Marco Piazza
192 - Durata della reperibilità in una U.O. di Dialisi
Nel nostro reparto di dialisi nei giorni festivi viene eseguita una reperibilità di 24 ore dallo stesso infermiere (dalle 24 del sabato alle 24 della domenica), è legale?
 
Cara S., 
l'art. 7 del CCNL 2001, ancora vigente, pone limitazioni nel numero (sei al mese) di reperibilità ed ai soggetti coinvolti (esclusi gli amministrativi, il livello economico DS ecc.), invita alla rotazione tra tutto il personale, indica compensi (indennità di 40.000 lire ogni 12 ore) ma certamente consente una reperibilità di 24 ore.
In tal caso, se il servizio di pronta disponibilità cade durante una giornata festiva, l'articolo che ti ho linkato, al comma 6, richiede la corresponsione di una giornata di riposo compensativo.
distinti saluti e buone festività.
 
Marco Piazza
191- Fabbisogno personale in Cardiologia: esistono sistemi di calcolo?
Vorrei sapere se ci sono normative o lavori accettati nazionalmente o addirittura internazionalmente, sul fabbisogno di personale infermieristico in Cardiologia e UTIC.
Tutto ciò legato alla necessità di assistenza e alla complessità degli utenti.
In Regione Lombardia, ho trovato un decreto legislativo regionale molto preciso.
Purtroppo io abito in Piemonte.... e mi dicono che da noi non esiste. E vero?

 

Cara Simonetta,
 
ritardo notevole nella risposta ma le ragioni sono legate ad impegni personali e lavorativi gravosi e anche dovute alla necessita di rilevare informazioni da una regione lontana dalla mia (emilia-romagna).
Non esiste una normativa italiana che regolamenti o indichi semplicemente come calcolare il fabbisogno di personale.
Nella tua regione mi è giunta notizia certa che l'assessore regionale Valpreda sta lavorando per istituire un sistema di calcolo, ma sui particolari e sui tempi non sono in grado di fare pronostici.
Nell'esperienza internazionale un esempio è il Project Research Nursing del 1980 (PRN 80) che ha subito diversi rimaneggiamenti negli anni successivi ma ha prodotto poca letteratura in lingua inglese e praticamente nulla in italiano.
Altro esempio è il TOSS ma questo e il precedente richiedono un sistema di standardizzazione rilevantissimo per essere applicati.
Lo schema su cui costruire un sistema di calcolo del fabbisogno è quello di identificare e validare un modello di quantificazione della complessità assistenziale definendo, standardizzando e misurando ogni attività erogata; poi si deve correlare una determinata diagnosi all'insieme delle prestazioni che questa può richiedere ed infine si deve rapportare il tutto ai dati statistici "storici" delle persone ricoverate (è interessante la lettura del testo: Moiset C., Vanzetta M., Vallicella F., Misurare l'assistenza, McGraw-Hill, Milano 2003).
Come vedi la materia è complessa e dovrebbe essere uno dei pilastri dei programmi dei master di management infermieristico.
 
A presto
 
Marco Piazza

 

190- Carenza di infermieri e abbandono del reparto per attività

ciao,  prima di tutto  vorrei farvi i complimenti per questo servizio di consulenza che ci aiuta in un mondo lavorativo alquanto caotico. detto questo che era doveroso scrivo le mie richieste: 1) sono una collega che lavora nell'u.o di rianimazione,(benche'l'organico sia suficiente,1 inferm.  ogni 2 pazienti) a volte non riuscendo a coprire il turno causa malattia di un collega, l'ufficio infermieristico se ci sono meno di 6 pazienti dichiara che possiamo rimanere anche in 2 infermieri. si puo' quindi lasciare i due colleghi da soli o si deve fermare un collega del turno precedente ?
 2) se invece, in un turno manca il personale di supporto e' vero che l'infermiere deve fare il "tuttofare" come portare il carrello degli alimenti in cucina, o trasferire la salma in camera mortuaria,o chiudere i bidoni dei rifiuti ecc.? grazie anticipatamente per la risposta s.m.

 

Cara Silvia,
 
ti ricordo prima di ogni cosa che l'utilizzo della maiuscola nel linguaggio web equivale ad urlare e non mi sembra il caso.
Inoltre ti ricordo che l'attenta lettura della pagina di accesso alle FAQ indica come sia necessario porre un solo quesito per mail, in tal modo potrebbe farsi strada l'impressione che gli infermieri non leggano con attenzione.
 
In ogni caso il problema che ti spinge a richiedere questa consulenza è semplice da porre ma molto complicato nel rispondere.
Se ne è parlato anche in passato e non c'è nulla di nuovo sotto il sole.
Rispondendo al primo quesito di fatto riesco a chiarire anche il secondo problema:
In caso di mancanza di personale per motivi eccezionali, non programmabili o preventivabili (assenza imprevedibile per malattia, incidente o altro del turno entrante) non importa quanto possa dichiarare la direzione assistenziale rispetto al ridotto numero di pazienti ma su chi ricade la responsabilità  delle azioni o delle inazioni e degli effetti che queste determinano.
Vale la pena ricordare che in Italia manca un impianto normativo che sia in grado di calcolare il fabbisogno di personale infermieristico.
Anche se non mancano esempi di tentativi (PRN, TOSS ecc. interessante la lettura del testo: Moiset C., Vanzetta M., Vallicella F., Misurare l'assistenza, McGraw-Hill, Milano 2003) ed alcune esperienze anche locali interessanti, un sistema riconosciuto per calcolare i carichi di assistenza dal quale ricavare la consistenza della Dotazione Organica non c'è.
Sarebbe cosa saggia cominciare a fare riferimento alla valutazione della complessità assistenziale e dei livelli di assistenza richiesti dai pazienti presenti più che dal numero degli stessi; infatti solo questo potrebbe chiarire se il personale presente è in grado di far fronte ai carichi sanitari e rispondere ai requisiti di sicurezza che il Codice Deontologico invita a garantire e il giudice (in caso di causa) obbliga a rispettare.
Se avviene un fatto di potenziale rilevanza penale verranno analizzati i fatti e solo su atti certi (e scritti) si andranno a riconoscere le responsabilità.
Questo vale sia per l'assenza di personale sia per l'abbandono del reparto per svolgere attività complementari all'assistenza.
Naturalmente sarebbe difficilissimo motivare l'essersi allontanti per portare dei campioni al laboratorio o per ritirare il carrello del vitto o ridurre la qualità dell'assitenza perchè impegnati in attività non sanitarie.
Qui entra in campo il ricorso all'ordine di servizio.
Non bisogna opporsi ad un ordine verbale, bisogna che lo facciano per iscritto!.
Solo allora si potrà ricorrere..... ma non si dovrebbe arrivare a tanto, solitamente l'ordine di servizio verbale non si trasforma in uno scritto.
 
saluti
 
Marco Piazza

 

189- Funzioni dell'Infermiere Generico in una Unità Coronarica
Salve, sono un infermiere professionale che lavora in Unità Coronarica, all'interno dell'equipe infermieristica vi è un infermiere generico, trattandosi di terapia intensiva vorrei quindi sapere se un generico può effettivamente lavorarci e quali sono le mansioni che non può svolgere. Grazie
 
Caro Gabriele,
 
l'infermiere generico è una figura ad esaurimento ricoprendo funzioni assimilabili, ma non simili al cosiddetto "personale di supporto" all'assistenza.
A differenza dell'OSS che è Operatore sociale e sanitario l'infermiere generico mantiene una competenza solo nel contesto sanitario esercitando le proprie mansioni alla luce di quanto previsto dl Decreto del Presidente della Repubblica 225/74 cosiddetto Mansionario.
Mentre la Legge 42 1999 abroga il mansionario per l'infermiere professionale per le figure ausiliarie con formazione non universitaria questo non avviene.
Per una più puntuale informazione riporto l'articolo del DPR 225.

Titolo V: Mansioni dell'infermiere generico - Art.6.

  L'infermiere generico coadiuva l'infermiere professionale in tutte le sue attività e su prescrizione del medico provvede direttamente alle seguenti operazioni:

1) assistenza completa al malato,particolarmente in ordine alle operazioni di pulizia e di alimentazione,di riassetto del letto e del comodino del paziente e della disinfezione dell'ambiente e di altri eventuali compiti compatibili con la qualifica a giudizio della direzione sanitaria;
2) raccolta degli escreti;
3) clisteri evacuanti,medicamentosi e nutritivi,rettoclisi;
4) bagni terapeutici e medicati,frizioni;
5) medicazioni semplici e bendaggi;
6) pulizia,preparazione ed eventuale disinfezione del materiale sanitario;
7) rilevamento ed annotazione della temperatura,del polso e del respiro;
8) somministrazione dei medicinali prescritti;
9) iniezioni ipodermiche ed intramuscolari;
10) sorveglianza di fleboclisi;
11) respirazione artificiale,massaggio cardiaco esterno;manovre emostatiche di emergenza. Gli infermieri generici che operano presso istituzioni pubbliche e private sono inoltre tenuti:
    1) a partecipare alle riunioni periodiche di gruppo per finalità di aggiornamento professionale e di organizzazione del lavoro;
    2) a svolgere tutte le attività necessarie per soddisfare le esigenze psicologiche del malato e per mantenere un clima di buone relazioni umane con i pazienti e con le loro famiglie.

Alla luce di quanto riportato ritengo che in un contesto sanitario ospedaliero altamente specialistico come una UTIC il ruolo dell'IG sia da sovraporre a quello dell'OSS e che medici ed infermieri "professionali" debbano esercitare funzione di indirizzo e controllo.

 

 Marco Piazza

 

188 - Diritto di accesso alla documentazione
Nel presidio ospedaliero in cui lavoro non viene rilasciato, mensilmente, il cartellino delle presenze mensili. Esiste una legge che obbliga l'azienda a fornire tali informazioni al dipendente o è tutto a sua discrezione?
Grazie per l'aiuto. Cordiali saluti.

 
Caro Alessandro,
 
la norma in questione è quella definita: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi." Legge 241/1990  (aart. 22 e seguenti) che ha, nel tempo, avuto ulteriori integrazioni e modificazioni.
L'azienda dovrebbe, alla luce di quella norma, produrre una lista di documenti esentati dalla possibilità di accesso e un regolamento per favorire l'esercizio di questo diritto.
In base a questa norma (occorre una richiesta scritta) un individuo ha ogni diritto di accesso alla documentazione che lo riguarda, in particolare mi sembra assurdo e paradossale che un lavoratore non possa accedere al listato delle proprie timbrature specie se fatte con mezzi informatici (badge o smartcard).
Sono a conoscenza di qualche esperienza di gestione web del "cartellino" per le quali ogni lavoratore è in grado di controllare tramite la Intranet aziendale e "loggandosi" con i propri user e password, anche se stimo che non siano ancora molto diffusi.
Per ogni approfondimento di tipo normativo consiglio di interrogare il sito http://www.normeinrete.it/ 
 
saluti
 
Marco Piazza

 

187 - Periodo di prova e mobilità
Gentilissimo marco sono un inf. che il 24 c.m. finirà il periodo di prova,alla fine del suddetto periodo qualora svolgessi un incarico a tempo determinato presso un'altra azienda, godendo dell'aspettativa, l'incarico a tempo determinato "vale" ai fini della mobilità riguardo l'art.21? cioè è considerato tale periodo per il computo dei 2 anni o dopo aver svolto l'incarico ripartirei da dove ho lasciato?
spero di essere stato chiaro,nel complimentarmi per il vs lavoro aspetto una tua presto.grazie angelo

 
Caro Angelo,
 
ai fini del compimento del periodo di prova bisogna far riferimento all'art 15 del CCNL 1995 che afferma che ai fini del periodo di prova si deve tenere in considerazione solo del servizio effettivamente prestato.
Questo articolo prevede tra le ragioni di interruzione la malattia e poche altre ragioni (gravidanza ecc.) e non l'aspettativa per svolgere presso altre aziende periodi di lavoro a tempo determinato.
I riferimenti alla legge 421/92 e al decreto legislativo 29/93 che sono contenuti nell'articolo citato, non sembrano estendere la deroga alla possibilità di interruzione legata alla possibilità di assumenre incarichi lavorativi presso altre aziende.
L'art. 27 ,a conferma di ciò, consente l'aspettativa solo ai dipendenti a tempo indeterminato.
il consiglio, se mi è consentito, è quello di terminare il periodo di prova visto i pocho giorni alla sua scadenza.
 
un cordiale saluto 
Marco Piazza
186 - L'infermiere è tenuto alle prestazioni assistenziali richieste dai problemi sanitari dei pazienti
Siamo un gruppo di infermieri che svolge la propria attività assistenziale presso una Unità Operativa di degenza ospedaliera. Desideriamo sapere se possiamo rifiutarci, durante il servizio, di svolgere attività alberghiere ed assistenziali di base, tenuto conto dell'esistenza ,almeno sulla carta, degli operatori di supporto(Ausiliario specializzato,Ota,Oss ecc). E se non dovessero essere presenti, possiamo pretendere che vengano inseriti al più presto possibile ???. Riflessione!!! Se manca il personale infermieristico, come mai ai medici non viene chiesto di aiutarci con un bell'ordine di servizio dalla direzione sanitaria ??? Vi chiedo di risponderci "nun c'ha facemu cchiù"
 
Caro F.,

la domanda trova due distinti piani di risposta: uno squisitamente professionale ed uno prevalentemente giuridico che si interecano tra loro.
L'infermiere ha il dovere di assistere al meglio delle proprie possibilità il cittadino in condizioni di malattia che a lui si rivolge in occasione di un ricovero; la condizione di presa in carico sussseguente al ricovero prevede che la catena di responsabilità si attivi obbligando la struttura e il personale ad offrire assistenza qualificata in risposta ai bisogni espressi.
Il codice deontologico dell'infermiere ed il patto infermiere cittadino rafforzano questo dovere.
L'infermiere trova nel personale di supporto un alleato (di cui porta in ogni caso la responsabilità su di sé) un aiuto ad erogare prestazioni qualificate e tempestive ma purtroppo non esiste alcuna norma o legge o altro che possa quantificare e qualificare la composizione dei team assistenziali nelle diverse unità operative o che imponga la presenza di questo o quel sanitario; esistono obblighi riferiti all'assistenza ma non da chi la debba esercitare.<