Referente: Marco Piazza
| 210 - L'anzianità maturata presso altra ASL può non essere considerata ai fini di progressione economica orizzontale? | |
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Salve; ho lavorato per 2 anni
presso l'ospedale (segue luogo) e poi tramite mobilità mi sono
trasferito a (segue città) , precisamente dal 1/5/2006. ora in azienda
stanno attribuendo le fasce per la progressione orizzontale a coloro che
hanno maturato 2 anni in azienda e quindi degli assunti dal 1/1/2005.ora
voglio chiedervi se possono fare ciò escludendomi dalle fasce o devono
tenere conto della mia anzianità di servizio maturata a (città)? Possibile che perda quasi 4 anni di servizio di anzianità'? Aspetto, insieme a molti altri nelle mie stesse condizioni, risposta. Grazie |
Ciao M.
questa è materia di contrattazione integrativa e quindi, se tali accordi, per alcune parti non sono contro legge, sono assolutamente legittimi e anzi si tratta di prassi piuttosto consolidata. La contrattualistica prevede che esista un livello di trattativa aziendale ed assegna a OO. SS. e Direzione il compito della ripartizione dei cosiddetti fondi ex art. 39 (in base alla dimensione delle ASL si può parlare anche di diversi milioni di euro) da utilizzare nel riequilibrio dei livelli retributivi tra operatori, per incentivare o compensare particolari forme di disagio lavorativo, e per ogni altro scopo concordato nella negoziazione. Perché i fondi siano assegnabili occorre stabilire dei criteri precisi soprattutto rispetto alle date, all’anzianità, ecc. e questo può realizzare situazioni in cui anche solo la differenza di un giorno può essere inclusiva o esclusiva. Succede così anche per le pensioni, per le selezioni e così via. Solitamente però l’accordo deve prevedere la sua sostenibilità nel tempo perché è certo brutto essere esclusi da un avanzamento economico, ma non è meglio vedere decadere il godimento di un istituto l’anno dopo per mancanza di fondi. Solitamente questa attenzione è presente nella trattativa. Altra cosa che tali accordi prevedono (non sono in grado di dirti se possa essere questo il caso) è la progressione nel tempo dell’accordo nel senso che a mano a mano che altri lavoratori raggiungono la medesima anzianità, i due anni per capirci, ad una data certa (solitamente il 31 dicembre), dal giorno dopo accedono anche loro alla progressione orizzontale. Diventa quindi solo una questione di tempo. In ogni caso questa informazione deve essere richiesta ad un sindacalista, ad un membro della RSU o della direzione informato sull’accordo.
Marco Piazza |
| 209 - Carenza di personale infermieristico | |
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Lavoro come inf. presso emat. adulti e oncoematologia
pediatrica(segue nome città),attualmente la nostra az. è arrivata a
livelli di carenza personale infermieristico. davvero insostenibili,
tanto che spesso ci si trova a lavorare solo con 3 o peggio 2 inf.
stiamo parlando di u.o. di ematologia con 15 posti letto-adulti e 17
posti letto della sez. oncoemat. pediatrica. La D.S. è ovviamente al
corrente e consapevolissima del problema poiché è stata più volte
interpellata a riguardo e sollecitata dal coordinatore inf. E dal
primario senza però ottenere nessun risultato. La domanda che vorrei
porre è molto semplice: è legale tutto questo? Se non lo fosse nel momento in cui un inf. Viene a trovarsi in suddetta situazione,può sporgere denuncia nei confronti dell'azienda contattando dal proprio posto di lavoro le forze dell'ordine? Poiché io mi chiedo come può un dipendente rendersi complice con l'azienda di un illecito. |
Cara ... (segue il nome) , a questo quesito si è data già risposta in precedenza ma ci torno volentieri per segnalare alcune novità che, anche se poco appariscenti, possono disegnare un nuovo scenario e dare risposte diverse dall'assordante silenzio con cui vengono accolte ancora oggi le proteste e le richieste di aiuto degli infermieri sottoposti a massacranti turni di lavoro. Il problema non è nuovo e, ahimè, non è destinato a trovare rapida soluzione anche se sono suonati diversi campanelli di allarme che avrebbero dovuto spingere le autorità politiche a livello nazionale e regionale, le direzioni aziendali e assistenziali, la stampa (troppo impegnata a parlare solo dei più recente fatto di sangue o a cavalcare i sospetti casi di malasanità che affrontare ed indagare i veri problemi della sanità o degli sprechi di risorse) ad impegnarsi fortemente per risolvere quella che, la tua è solo una ulteriore testimonianza, sta diventando una vera emergenza nazionale. Per essere onesti, qualcosa si stà muovendo come è possibile leggere nel collegamento qui di seguito: <http://www.proterin.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1644&Item id=193> Nasce il Comitato delle professioni infermieristiche e ostetriche Non entro nello specifico della tua unità operativa ma argomento su aspetti generali citando quelli che a mio avviso sono i segnali di un malessere diffuso che la professione infermieristica si trova a soffrire e dalla qual sofferenza può trovare finalmente la forza per modificare in meglio la situazione; lo faccio riportando alcuni stralci di notizie o di collegamenti a pagine web o a newsletter: Violazione orari di lavoro. Multe milionarie agli ospedali Scritto da Redazione di Infermieri Informatizzati : venerdì 02 novembre 2007 "Troppo pochi e spesso con orari fuorilegge: ospedali, è caos infermieri. Sul banco degli imputati, il mancato rispetto della pausa di 11 ore tra un turno e l' altro". Un' inadempienza che rischia di mettere in ginocchio le aziende ospedaliere che saranno chiamate a pagare multe milionarie. La Direzione regionale del lavoro per la Lombardia sta effettuando controlli a tappeto. Dieci gli ospedali ispezionati. La situazione preoccupa anche la Regione. La scorsa estate, il governatore Roberto Formigoni aveva scritto ai ministri Cesare Damiano, Luigi Nicolais e Livia Turco: «Le sanzioni comminate alle aziende sanitarie per la violazione delle disposizioni potrebbero compromettere i piani di rientro formulati dalle Regioni in disavanzo». Su questo argomento leggi anche un Thread sul forum di Infermierionline che trovi in questo link: <http://www.infermierionline.net/forumI/viewtopic.php?t=594> Sottoscrizione appello contro abolizione del riposo Altre notizie interessanti: <http://www.proterin.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1670&Item id=193> Mancano infermieri, malati rimandati a casa Oppure <http://www.proterin.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1645&Item id=193> Trapianti difficili senza infermiere A Torino l'équipe infermieristica del nucleo espianti/trapianti, già sofferente per carenze di personale, ha visto 2 dei 4 infermieri (avrebbero dovuto essere almeno il doppio) licenziarsi per potere "sopravvivere" mentre un terzo ha chiesto il trasferimento; erano costretti a troppe reperibilità al mese e a passare intere notti in bianco. (La Repubblica di un mese fa circa) Per una più puntuale informazione ti invito a iscriverti a qualche newsletter con rassegna stampa di natura infermieristica (ad esempio quella di www.proterin.it) Insomma tante sofferenze e tante novità ma certo, come si diceva prima, destinate a trovare risposta solo in tempi medio lunghi, e non sempre queste risposte possono piacerci. Anche se quest'anno il numero di candidati ai corsi di infermieristica, a differenza del passato, è più numeroso dei posti disponibili (13500 circa), è pur vero che la condizione di studenti non significa che questi siano destinati a diventare tutti infermieri nel triennio ma se ne perderanno un buon 20% e altri procederanno a rilento coi fuoricorso. Dobbiamo aspettare quindi e armarci di pazienza e di resistenza. Vigilare sul ruolo che sembra delinearsi per l'OSS come tampone della carenza assistenziale senza colpevolizzare gli operatori ma smascherando chi tenta di sostituire una funzione complessa affidandola ad un lavoratore meno qualificato. Alcune cose possono essere fatte sin da ora mettendo più forza nelle nostre richieste, smettendo di lamentarci ma, chiarendoci finalmente e assumendo nuove conoscenze ed una nuova coscienza, fare richieste specifiche e difficilmente evitabili da parte della direzione. Essere più decisi nella richiesta del rispetto dell'orario di lavoro (leggiti questo articolo: <http://www.infermierionline.net/ordine%20di%20servizio%20normative.htm> <http://www.infermierionline.net/ordine%20di%20servizio%20normative.htm> Ordine di servizio, istruzioni per l'uso, molto interessante) ogni volta che l'orario di lavoro non viene rispettato richiedere l'emissione di un Ordine di Servizio scritto, fare segnalazioni in cartella ogni volta si presenti una difficoltà assistenziale od organizzativa dovuta alla mancanza di personale, fare richieste scritte (verba volant scripta manent) alla direzione affermando la difficoltà a mantenere adeguati standard assistenziali e scaricando in questo modo su di loro la responsabilità di quanto potrebbe avvenire, minacciare di fare (o fare se necessario) segnalazione ai Collegi IPASVI, denuncia/querela alla Autorità giudiziaria ed esposti alle Direzioni Provinciali del Lavoro. Bisogna documentare tutto e creare precedenti che non possano essere nascosti, è inutile chiedere più volte, prima si prova a fare una richiesta verbale chiara, decisa, ma poi se nulla succede o cala il silenzio allora è obbligatorio scrivere, ogni richiesta, ogni lamentela, ogni problema. Occorre individuare ed abbandonare ogni attività impropria attualmente svolta dagli infermieri (aspetti burocratici affidati ad un amministrativo di reparto, funzioni di base agli OSS, consensi informati ai medici, visite varie se le possono fare i signori medici da soli, attività ambulatoriali autogestite, ecc.) e, finalmente, non aver paura di proporre la chiusura dei reparti o la riduzione dei posti letto perchè non c'è scandalo nel proporre misure impopolari ma capaci di scongiurare un pericolo per l'incolumità del paziente. Il nostro dovere è tutelarlo e se non siamo messi in grado di potere esercitare questa tutela, allora è meglio non assisterlo. Dobbiamo sviluppare una forte coscienza del nostro valore e del nostro ruolo e una grande coesione tra noi perchè sarà una strada lunga, difficile ed irta di ostacoli e solo sorreggendoci a vicenda potremo percorrerla tutta. Non ho ricette precostituite ma solo suggerimenti come quello, per finire, di interpellare un legale, magari tramite il collegio o in gruppo, per verificare se esistano veramente reati contro i quali agire. Marco Piazza |
| 208 - A chi compete trasfondere il sangue ed i suoi derivati? | |
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Lavoro in una clinica privata accreditata, e vorrei
sapere a chi compete trasfondere il sangue ed i suoi derivati, avendo avuto notizia di alcuni cambiamenti nella normativa relativa all'argomento.
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Carissima (segue il nome), Preparazione alla trasfusione |
| 207 - Variazione voce in busta paga tra Azienda Ospedaliera e ASL | |
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Può non essere appropriata la mia richiesta in questo spazio ma credo
interesserà numerosi colleghi...Dunque...Fino ad un anno fa lavoravo in
Azienda Ospedaliera ed avevo scritta sulla busta paga la voce "Riposo
compensativo"con relativo importo.Ora lavoro in ASL e questa voce non
esiste,per cui mi domando se non è scritta ma è pagata e come, oppure..
non so...Vi anticipo che gli uffici preposti non riescono a dare
risposte plausibili ne' dimostrabili... Un cordiale saluto e un ringraziamento anticipato. S. |
Gentile Collega,
è difficile fare consulenza virtuale senza visionare la busta paga e conoscere la parte integrativa del contratto (contrattazione decentrata) applicato nell'azienda in cui il singolo dipendente lavora. Alcune voci
stipendiali sono diverse da regione a regione, oppure potrebbe essere
cambiato l'ambito di attività, così da non vedere più monetizzato il
riposo compensativo, oppure ancora dipende da accordi derivanti dalla
Contrattazione Aziendale e quindi validi in una e non nell'altra
azienda.
Ad ogni modo, nello specifico caso, la soluzione migliore è quella di servirsi del servizio di consulenza del lavoro (busta paga) messo a disposizione da qualsiasi sigla sindacale.
Cordialmente
Valter Fascio e Marco Piazza |
| 206 - Esami di selezione durante il periodo di malattia: sono possibili deroghe? | |
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Durante l'assenza dal servizio per malattia il dipendente può
partecipare a concorsi o selezioni di mobilità interne all'azienda? Se no, è possibile chiedere un rinvio? |
Cara E. ,
L'art. 5 della L. 20 maggio 1970 n. 300 (lo Statuto dei lavoratori), prevede la possibilità che il datore di lavoro svolga accertamenti in ordine alla malattia del dipendente; tale previsione ha trovato concreta applicazione con la legge 638/83, che ha introdotto le cosiddette fasce orarie di reperibilità, ovvero gli orari nell'ambito dei quali il lavoratore malato deve restare presso il proprio domicilio per consentire lo svolgimento della visita: 10.00-12-00 e 17.00-19.00 di tutti i giorni in cui si protrae la malattia, compresi i festivi.
Il lavoratore assente ingiustificato alla visita di controllo perde il diritto all'indennità per un massimo di 10 giorni. In caso di seconda assenza ingiustificata si riduce l'indennità di malattia del 50% per il restante periodo di malattia. In questi casi il datore di lavoro ha facoltà di adottare i provvedimenti disciplinari contrattualmente previsti, con proporzionalità all'infrazione riscontrata ed alla sua gravità.
La malattia è da considerarsi
incompatibile con la possibilità di presentarsi a sostenere esami di
selezione, di mobilità.
Saluti
Marco Piazza
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| 205 - Cumulo dei benefici di astensione dal lavoro per la legge 104/92 | |
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Volevo chiedere se posso usufruire dei 3 giorni mensili
(legge 104) per assistere mia madre visto che sto già usufruendo dei 3
giorni per mio padre (entrambi invalidi con accompagnamento).
Grazie |
Caro C. ,
ti riporto per comodità, ed in
forma integrale con relativi link, le
circolari
del Ministero del Lavoro e dell'INPS sull'applicazione e
interpretazione di quanto previsto dall'
art 33 legge 104/92 e
dalla legge
53/00. Non avendo notizia delle caratterstiche dei problemi patiti dai tuoi genitori non sono in grado di risponderti anche se ritengo difficile riuscire a ottenere il cumulo. Puoi in ogni caso risponderti da solo analizzando i testi di legge che ti ho linkato applicati al tuo caso. ciao
Marco Piazza
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| 204 - Ipotiroidismo e lavoro notturno | |
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Salve. A mia moglie, attualmente in congedo per maternità, è stata diagnosticata una forma di ipotiroidismo per la quale ha iniziato la terapia con Eutirox, che dovrà con ogni probabilità continuare per tutta la vita. L'ipotiroidismo è una condizione che può determinare l'esenzione dal lavoro notturno? A quel che ricordo, la funzione tiroidea è regolata dai ritmi circadiani che in caso di prestazione di lavoro notturno possono essere alterati. In attesa di una cortese risposta, vi ringrazio anticipatamente. |
Non posso rispondere al tuo quesito per diversi motivi: primo, non ho
elementi clinici sufficienti per valutare causa ed entità
dell'ipotiroidismo della tua signora (né è questione che attenga alle
mie competenze: sono infermiere); secondo, tale forma di quesito vìola
il principio, a cui l'Associazione AIOL aderisce, di favorire e non di
interferire nel rapporto tra medico e paziente. Ogni prolematica sanitaria collegabile all'attività lavorativa deve essere rivolta al Medico Competente il quale darà risposta anche in relazione alla causa e all'entità del problema sanitario patito indicando quali limitazioni lavorative questo determina. In ogni caso complimenti per la futura nascita Marco Piazza |
| 203 - Istituto delle 150 ore o astensione obbligatoria per frequentare un corso di studio? | |
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Sono vincitore di concorso per
l'accesso alla laurea specialistica, già sapendo di non poter usufruire
di permessi studio per esigenze di servizio (sono dipendente di un
pubblico ospedale), ho intenzione di usufruire di un periodo di
aspettativa frazionata. Che possibilità ho di ottenere tale diritto?
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Caro S. ,
ricevo dal Presidente e vengo a risponderti.
Il diritto allo studio, per i lavoratori della P.A. è un istituto che deve servire ai lavoratori a migliorare la loro posizione lavorativa, accrescere il loro sapere, favorirne la progressione di carriera. Per tale ragione viene garantito a tutti fatte salve alcune cautele atte a garantire la continuità assistenziale. La percentuale di lavoratori che contemporaneamente possono ottenere le cosiddette 150 ore, previste dall’art. 22 del CCNL 2001, è pari al 3% del totale dei dipendenti arrotondato per eccesso. Solo in caso di superamento di tale soglia occorre attenersi ad una graduatoria le cui caratteristiche sono previste dal comma 4 del medesimo articolo. Per questa ragione non comprendo la tua certezza di essere escluso dai benefici di questo istituto.
In ogni caso la possibilità di godere di aspettativa è regolata dall’art.12 del medesimo contratto (ancora vigente) che non obbliga l’azienda in quanto presente una clausola di salvaguardia che tutela il datore di lavoro, visto che può essere erogata: “compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio” . In tal caso l’astensione dal lavoro è senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità.
Cari saluti e un grande “in bocca al lupo” per il tuo percorso formativo universitario.
Marco Piazza
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| 202 - Durata del periodo di malattia (periodo di comporto) prima del licenziamento | |
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Poichè¨ negli ultimi due anni ho avuto problemi di salute, vorrei sapere se esiste un limite massimo di assenza per malattia consentita oltre il quale si può essere licenziati?
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Cara V. ,
ti auguro di riprenderti presto dai tuoi problemi di fisici e tu possa ritrovare la salute; vengo a risponderti fornendoti al contempo anche i link alla normativa. Si chiama “Periodo di Comporto” il tempo prima che una malattia prolungata possa determinare gli estremi del licenziamento. Questo periodo, previsto dal comma 1, art. 23 del CCNL 1995, recita: “Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso.” Al comma 2 si prevede la possibilità, facendone tempestiva richiesta, di raddoppiare, ma solo per particolari e gravi motivi, il periodo. Quindi secondo la normativa ad oggi sei tranquilla: In ogni caso ti auguro una pronta guarigione, noi infermieri siamo pochi e abbiamo bisogno di ogni collega in grado di aiutarci.
Marco Piazza
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| 201 - La malattia non interrompe il periodo di preavviso per la mobilità verso altra ASL | |
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Ciao Marco volevo chiederti una cosa visto che sei molto ferrato nella
conoscenza legislativa sanitaria. Ho fatto una domanda di mobilita volontaria che mi è stata accolta, e l'azienda in cui sto ora mi trattiene per tre mesi, prima di poter andare nell'altra; bene in questi 3 mesi se mi ammalo o mi succede un'infortunio, i giorni che non lavoro, possono prolungare i tre mesi che devo rimanere qui o no? grazie |
Ciao F. , per quanto di mia conoscenza solo quello che è in grado di interrompere senza risolvere il rapporto di lavoro (sospensione, aspettativa senza assegni ecc.), può ritardare il trascorrere del periodo di preavviso. In ogni caso la mobilità non produce novazione (rinnovo) del rapporto di lavoro che prosegue ininterrotto dalla vecchia alla nuova ASL, Provincia o Regione; la mobilità produce il trasferimento del fascicolo personale che segue il lavoratore con tutte le informazioni che lo riguardano, titoli di carriera, posizione di progressione economica, provvedimenti disciplinari e anche situazione assenze. Io ti auguro di non infortunarti ne di ammalarti sarebbe una brutta fine ed un pessimo inizio. Marco Piazza |
| 200 - Certificato per congedo a causa di malattia del bambino | |
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Esistono dei termini entro
cui presentare il certificato medico allegato alla domanda del
congedo per la malattia del bambino minore di anni tre? perchè al
mio ufficio del personale mi richiedono il certificato entro 48 ore,
io so che la legge n° 151 non prevvede termini e che non
si applicano le regole delle assenze per malattia (visita fiscale,
orari, ecc.). Sarei grato se mi desse qualche chiarimento in merito.
Grazie.
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Le Code contrattuali prevedono
che, per quanto concerne i permessi per malattia del bambino, il
dipendente che ne fruisce dovrà recapitare o far pervenire tramite il
servizio postale, facendo fede in quest'ultimo caso la data di
spedizione, entro i due giorni successivi a quello di inizio
dell'episodio morboso, certificato medico di malattia. Entro tre giorni
dal rientro in servizio, il dipendente dovrà presentare dichiarazione,
rilasciata ai sensi dell'art.4 della L.4/1/68 n.15 secondo moduli
prestampati, attestante che l'altro genitore non si trovava in
astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo.
Valter Fascio |
| 199 - Normativa riguardante la istituzione e regolamentazione dell'infermirer di Sala Operatoria. | |
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buonasera, MI chiamo biagio e sono un ip Della asl sa3 di vallo Della lucania.Complimentandomi per l'accuratezza e la precisione del Vostro servizio volevo chiederVi se in Italia esiste la figura dell'infermiere ferrista di sala operatoria e quali sono I riferimenti normativi al riguardo. Inoltre volevo chiederVi se tale attività può essere imposta dalla direzione sanitaria. Grazie.
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Caro B. , ho impegnato un po’ di tempo perché ho richiesto informazioni sul tuo quesito ad esperti di area chirurgica; orbene eccomi a risponderti: Non esiste alcuna normativa specifica che istituzionalizzi la figura dell’infermiere ferrista (o strumentista di S.O.); con l’abrogazione del DPR 225/74 “Mansionario”, anche un piccolo paragrafo che negli anni 70 prevedeva tale figura previo corso organizzato dalla facoltà di medicina e chirurgia, è stato abrogato. Adesso “strumentare “ rientra tra i compiti dell’infermiere di sala operatoria , che lo fa secondo proprio coscienza e quasi sempre dopo un lungo periodo di affiancamento ad altri colleghi. E’ pur vero in ogni caso che diversi atenei hanno istituito master per la formazione di infermieri di S.O. che sono andati a sostituire i vecchi ed ormai scomparsi corsi per Infermiere Specializzato (che non ha mai trovato alcuna compensazione economica a livello di CCNL). Se però prendiamo in considerazione l’art. 6 della Legge 43/2006, che al comma C identifica coloro che possono considerarsi come infermieri specializzati e che testualmente recita: “ professionisti specialisti in possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche rilasciato dall'università ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270”. Speriamo che la prossima contrattazione riesca a riconoscere la figura dello strumentista, permettendo a coloro che si sono impegnanti in formazione aggiuntiva, un ritorno economico adeguato. Imporre ad un infermiere il lavoro in S.O. è molto problematico visto che l’impegno formativo e di affiancamento è consistente, a volte sono necessari anche sei mesi di tempo, l’imposizione ha la caratteristica che si ritorca verso chi la esercita e l’infermiere non si farà sfuggire la prima occasione di mobilità andandosene e riaprendo la vecchia ferita. Ma è anche vero che qualche pressione deve essere esercitata se non si riesce a garantire il turn-over del personale.
Cari saluti
Marco Piazza |
| 198 - E' possibile la mobilità verso altri settproi della P.A.? | |
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Salve, sono assunta a tempo indeterminato da circa 8 anni in una Azienda Ospedaliera lombarda. Vorrei sapere se è possibile chiedere una mobilità presso altre Pubbliche Amministrazioni (Inps, Inail, ecc...) e verso quali uffici della PA, che prevedano un profilo sanitario e non siano ASL, posso chiedere mobilità. Grazie.
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Cara C. ,
la risposta al tuo quesito è positiva; è possibile la mobilità sia verso altre aziende del S.S.N. come previsto dall'art. 21 del CCNL 2004, e la mobilità volontaria tra aziende ed enti del comparto e con altre amministrazioni di comparti diversi come previsto dall’art. 19 del precedente CCNL 2001. Il testo integrale degli articoli e dei contratti sono reperibili ai link indicati.
Buona giornata
Marco Piazza
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| 197 - Accesso all'istituto della mobilità prima dei due anni di servizio | |
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Salve mi chiamo Fabrizio e lavoro come infermiere nelle marche ma sono
abruzzese; Sono stato assunto nel mese di luglio e a dicembre finisco i
sei mesi di prova. Nel contratto da me firmato, vi è l'obbligo di
rimanere in questa azienda per 2 anni, anche se parlando con un
sindacalista, mi ha detto che dal 1 gennaio 2007 questo cavillo non è
più valido. Visto che ho intanzione di avvicinarmi a casa, vorrei sapere se posso accedere alla mobilità volontaria presso altre asl, e se quindi l'azienda per cui lavoro può opporsi o meno a questa mia volontà!! grazie e complimenti per il sito. A presto |
Caro F. , La mobilità volontaria dei dipendenti tra le aziende e tutti gli enti del comparto di cui al CCNQ del 2 giugno 1998 - anche di Regioni diverse - in presenza della relativa vacanza di organico avviene a domanda del dipendente che abbia superato il periodo di prova, con l'assenso dell'azienda di destinazione e nel rispetto della categoria, profilo professionale, disciplina ove prevista e posizione economica di appartenenza del dipendente stesso. Il nulla osta dell'azienda o ente di appartenenza, qualora non venga concesso entro dieci giorni dalla richiesta, è sostituito dal preavviso di un mese. Nel caso in cui il nulla osta venga concesso, ma sia rinviato ad una data posteriore a quella richiesta dal dipendente, il posticipo non può essere superiore a tre mesi. La mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro. Il fascicolo personale segue il dipendente trasferito. L’impossibilità ad accedere alla mobilità entro i due anni dall’assunzione è valida solo in caso di perdurante situazione di carenza di organico; il personale neo assunto non può accedere alla mobilità se non siano trascorsi due anni dall'assunzione comprensivi del preavviso previsto dall'art. 19, comma 3 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 ma in considerazione dell'eccezionalità e temporaneità della situazione evidenziata al comma precedente nonché del suo carattere sperimentale, la clausola è soggetta a verifica delle parti al temine del quadriennio. In caso di vacanza contrattuale, la clausola scadrà comunque il 31 dicembre 2006. La clausola è pertando scaduta a partire dal 1 g gennaio 2007. Queste ed ulteriori notizie sono reperibili al seguente link; si tratta del motore di ricerca della banca dati dei Contratti ARAN. Occorre digitare le parole individuate come criterio di ricerca e selezionare nella parte bassa l’ambito comparto e il comparto sanità. Cari saluti Marco Piazza
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| 196 - Obblighi per i lavoratori esclusi dai benefici dell'attività di intramoenia | |
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Un infermiere che lavora in centrale di sterilizzazione, è obbligato alla sterilizzazione dei cestelli dello strumentario usato per interventi di chirurgia in attività di Intramoenia. Chiedo questo perchè mi obbligano a sterilizzarli dicendo che comunque è in orario del normale lavoro, ma non percepisco nessun extra per questa attività. Mi chiedo perchè questa attività non possa essere svolta dall'infermiere di sala che strumenta l'intervento percependo la paga di intramoenia.
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Caro A. ,
il quesito che sottoponi non può trovare risposta su questo sito visto che è in buona misura regolato da accordi tra Direzione e Organizzazioni sindacali. Premesso che in ogni caso l’attività di un infermiere in Centrale di Sterilizzazione nel normale orario di servizio sottostà come tutti gli altri lavoratori al “Codice di comportamento dei dipendenti delle PA” e perciò si impegna a svolgere diligentemente il proprio lavoro(ed è quindi tenuto a svolgere interamente le sue funzioni non potendo probabilmente distinguere il materiale chirurgico delle due tipologie di attività), resta comunque vero che l’attività libero professionale intramoenia porta a ricadute di incremento di carichi di lavoro anche per il personale non direttamente coinvolto con tale esercizio. Pensiamo agli amministrativi, ai cassieri, agli addetti alle pulizie, al laboratorio eccetera, ebbene tutti questi operatori, esclusi dai benefici economici della libera professione si trovano di fatto a lavorare di più. Ripeto che gli specifici accordi Azienda Sindacati e la legislazione specifica della tua regione (ricordo ancora che la competenza esclusiva delle Regioni in materia di legislazione sanitaria sta differenziando la normativa in questa materia tra le diverse regioni) mi sono ignoti ma posso informarti di come le OO.SS. hanno risolto il problema dalle mie parti in modo da permetterti di proporre la medesima soluzione nella tua realtà. Una quota percentuale (il 3-4% se non ricordo male) della parte aziendale del compenso libero professionale andava a costituire un fondo che veniva utilizzato per compensare gli aumentati carichi di lavoro indiretto del personale non impegnato nell’intramoenia. Questo fondo potrebbe quindi consentire di rendere meno gravoso l’aumento dei carichi di lavoro di quei lavoratori che, spesso per ragioni non dipendenti dalla loro volontà, non possono svolgere attività libero professionale dovendo però sopportarne gli oneri. Sperando di essere stato minimamente utile invio un caldo saluto alla terra di Sicilia
Marco Piazza
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| 195 - Ricerca di fonti bibliografiche Evidence-based riguardanti l'igiene: qualche suggerimento | |
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Salve, vi chiedo consulenza per reperire degli articoli riguardanti le EBN svolte in merito all'igiene dei pazienti. Ho recuperato qualche trattato, ma erano tutti di ambito diverso con una semplice analisi dell'igiene legata all'argomento specifico (per esempio nell'applicazione di un catetere etc...). Esiste qualcosa che si soffermi su tutte le pratiche standard? Vi ringrazio Anticipatamente
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Caro M,
non rientra nella nostra politica (e nelle nostre forze) fornire informazioni sulle fonti bibliografiche agli studenti di infermieristica. Puoi capire che se una piccola parte dei circa 35.000 studenti di infermieristica si rivolgessero a noi di AIOL anche solo con un semplice quesito, saremmo travolti da un mare di mail e con il risultato di bloccare il lavoro associativo. Nel tuo caso confido che l'informazione che fornisco torni utile anche a tanti infermieri clinici che possono in tal modo giovarsene.
Parto dalla considerazione che la domanda da te avanzata vada meglio riformulata: l’EBN, per definizione, è il trasferimento dei risultati della ricerca nella pratica clinica; il nursing basato su prove è quindi lo studio della “practice” nelle sue diverse fasi per indagare una determinata prestazione o azione. La cura dell’igiene è quasi sempre un momento preparatorio per elevare la sicurezza e la riduzione dei rischi commessi all’azione dell’infermiere: mi lavo le mani prima di…., per evitare lesioni cutanee da decubito occorre una attenta cura dell’igiene del…, la riduzione dei rischi chirurgici connessi alle infezioni si ottiene … eccetera.
Per questa ragione è difficile, come ricordi tu stesso, reperire informazioni circostanziate sull’insieme di pratiche igieniche che l’infermiere realizza nel suo lavoro. Queste informazioni sono raggruppate e organizzate solitamente nei manuali di nursing che certamente ti saranno stati suggeriti. La tua richiesta risente del tuo stato di studente (del primo anno) chiamato ad ragionare sui singoli bisogni presi separatamente e non, come avviene in realtà, vissuti nella dimensione globale e solistica della persona malata. In ogni caso sempre più spesso la letteratura infermieristica viene realizzata tenendo a mente i principi della Clinical Evidence e introducendo principalmente affermazioni derivanti dalla ricerca; quindi ora se un passo del testo suggerisce un comportamento assistenziale, questa affermazione non sarà fatta sulla base di Usi e consuetudini ma perché la ricerca infermieristica ha dimostrato quale sia la migliore risposta ad un problema, I migliori manuali di nursing oggi hanno questa caratteristica.
Voglio comunque suggerirti alcune risorse evidence-oriented la cui consultazione è indubbiamente utile al di la della tua attuale necessità: National Guideline Clearinghouse
Saluti
Marco Piazza
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| 194 - Diploma di scuola media superiore | |
| Sono in possesso del Diploma di Infermiera professionale conseguito in Sicilia il 26.06.1986 , con l'esame di Stato previsto dall'art. 135 del Testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e dell'art. 32 del regolamento, approvato con regio decreto 21.11.1929, n. 2330 e successive modificazioni. Preciso che ho frequentato il corso triennale dopo il conseguimento del biennio di scuola media superiore, secondo le normative di quel periodo. Desidero sapere se con questo mio Diploma di infermiera professionale posso accedere direttamente alla facoltà di Scienze Sociali per il conseguimento della Laurea di assistente sociale, oppure devo prima conseguire il Diploma di Scuola media superiore |
Cara R., la "maturità" quinquennale è un requisito irrinunciabile per l'immatricolazione ai corsi di laurea, di master o di laurea magistrale per ogni facoltà. Una volta ottenuta la licenza di scuola media superiore il titolo regionale di IP è valido per l'accesso ai master e alla laurea magistrale. Solo in questo secondo caso è possibile dover scontare debiti formativi Approfitto per augurarti buon anno Marco Piazza |
| 193 - Limite dei due anni dall'assunzione per avanzare richiesta di mobilità | |
| Salve, l'1 sett. 2006 sono stata assunta con contratto a tempo indeterminato presso la mia azienda ospedaliero universitaria. Alla sottoscrizione del contratto viene fatto riferimento all'art 21 comma 2 del CCNL 02/05, secondo cui in sintesi il personale neo assunto non può accedere alla mobilità se non siano trascorsi due anni dall'assunzione. Ma qualcuno ha letto il comma 4 dello stesso articolo? Cito testualmente: "... In caso di vacanza contrattuale, la clausola scadrà cmq il 31 Dicembre 2006". Mi pare che l'ipotesi del 4° comma si stia verificando. Possiamo quindi chiedere tutti la mobilità senza aspettare i due anni? |
Cara C.,
la tua lettura del testo del
CCNL è corretta anche se nella finanziaria per il
presente anno (DPEF 2006 del decaduto Governo Berlusconi) esisteva
un codicillo, a mia conoscenza e per fortuna inapplicato, che
estendeva il periodo ostativo alla mobilità fino a cinque anni.
Aspettiamo di vedere cosa
cambia.
Approfitto per augurarti buone
feste.
Marco Piazza
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| 192 - Durata della reperibilità in una U.O. di Dialisi | |
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Nel
nostro reparto di dialisi nei giorni festivi viene eseguita una
reperibilità di 24 ore dallo stesso infermiere (dalle 24 del sabato alle
24 della domenica), è legale? |
Cara S.,
l'art. 7 del CCNL 2001, ancora vigente, pone
limitazioni nel numero (sei al mese) di reperibilità ed ai soggetti
coinvolti (esclusi gli amministrativi, il livello economico DS
ecc.), invita alla rotazione tra tutto il personale, indica compensi
(indennità di 40.000 lire ogni 12 ore) ma certamente consente una
reperibilità di 24 ore.
In tal caso, se il servizio di
pronta disponibilità cade durante una giornata festiva, l'articolo
che ti ho linkato, al comma 6, richiede la corresponsione di una
giornata di riposo compensativo.
distinti saluti e buone
festività.
Marco Piazza
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| 191- Fabbisogno personale in Cardiologia: esistono sistemi di calcolo? | |
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Vorrei sapere se ci sono
normative o lavori accettati nazionalmente o addirittura
internazionalmente, sul fabbisogno di personale infermieristico in
Cardiologia e UTIC.
Tutto ciò legato alla
necessità di assistenza e alla complessità degli utenti.
In Regione Lombardia, ho
trovato un decreto legislativo regionale molto preciso.
Purtroppo io abito in
Piemonte.... e mi dicono che da noi non esiste. E vero?
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Cara Simonetta,
ritardo notevole nella
risposta ma le ragioni sono legate ad impegni personali e
lavorativi gravosi e anche dovute alla necessita di rilevare
informazioni da una regione lontana dalla mia (emilia-romagna).
Non esiste una normativa
italiana che regolamenti o indichi semplicemente come calcolare il
fabbisogno di personale.
Nella tua regione mi è giunta
notizia certa che l'assessore regionale Valpreda sta lavorando per
istituire un sistema di calcolo, ma sui particolari e sui tempi non
sono in grado di fare pronostici.
Nell'esperienza internazionale
un esempio è il Project Research Nursing del 1980 (PRN 80) che ha
subito diversi rimaneggiamenti negli anni successivi ma ha prodotto
poca letteratura in lingua inglese e praticamente nulla in italiano.
Altro esempio è il TOSS ma
questo e il precedente richiedono un sistema di standardizzazione
rilevantissimo per essere applicati.
Lo schema su cui costruire un
sistema di calcolo del fabbisogno è quello di identificare e
validare un modello di quantificazione della complessità
assistenziale definendo, standardizzando e misurando ogni attività
erogata; poi si deve correlare una determinata diagnosi all'insieme
delle prestazioni che questa può richiedere ed infine si deve
rapportare il tutto ai dati statistici "storici" delle persone
ricoverate (è interessante la lettura del testo: Moiset C., Vanzetta
M., Vallicella F., Misurare l'assistenza, McGraw-Hill, Milano 2003).
Come vedi la materia è
complessa e dovrebbe essere uno dei pilastri dei programmi dei
master di management infermieristico.
A presto
Marco Piazza
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| 190- Carenza di infermieri e abbandono del reparto per attività | |
ciao, prima di tutto vorrei farvi i complimenti per questo
servizio di consulenza che ci aiuta in un mondo lavorativo alquanto
caotico. detto questo che era doveroso scrivo le mie richieste: 1) sono
una collega che lavora nell'u.o di rianimazione,(benche'l'organico sia
suficiente,1 inferm. ogni 2 pazienti) a volte non riuscendo a
coprire il turno causa malattia di un collega, l'ufficio infermieristico
se ci sono meno di 6 pazienti dichiara che possiamo rimanere anche in 2
infermieri. si puo' quindi lasciare i due colleghi da soli o si deve
fermare un collega del turno precedente ?
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Cara Silvia,
ti ricordo prima di ogni cosa
che l'utilizzo della maiuscola nel linguaggio web equivale ad urlare
e non mi sembra il caso.
Inoltre ti ricordo che
l'attenta lettura della pagina di accesso alle FAQ indica come sia
necessario porre un solo quesito per mail, in tal modo potrebbe
farsi strada l'impressione che gli infermieri non leggano con
attenzione.
In ogni caso il problema che
ti spinge a richiedere questa consulenza è semplice da porre ma
molto complicato nel rispondere.
Se ne è parlato anche in
passato e non c'è nulla di nuovo sotto il sole.
Rispondendo al primo quesito
di fatto riesco a chiarire anche il secondo problema:
In caso di mancanza di
personale per motivi eccezionali, non programmabili o preventivabili
(assenza imprevedibile per malattia, incidente o altro del turno
entrante) non importa quanto possa dichiarare la direzione
assistenziale rispetto al ridotto numero di pazienti ma su chi
ricade la responsabilità delle azioni o delle inazioni e degli
effetti che queste determinano.
Vale la pena ricordare che in
Italia manca un impianto normativo che sia in grado di calcolare il
fabbisogno di personale infermieristico.
Anche se non mancano esempi di
tentativi (PRN, TOSS ecc. interessante la lettura del testo: Moiset
C., Vanzetta M., Vallicella F., Misurare l'assistenza, McGraw-Hill,
Milano 2003) ed alcune esperienze anche locali interessanti, un
sistema riconosciuto per calcolare i carichi di assistenza dal quale
ricavare la consistenza della Dotazione Organica non c'è.
Sarebbe cosa saggia cominciare
a fare riferimento alla valutazione della complessità assistenziale
e dei livelli di assistenza richiesti dai pazienti presenti più che
dal numero degli stessi; infatti solo questo potrebbe chiarire se il
personale presente è in grado di far fronte ai carichi sanitari e
rispondere ai requisiti di sicurezza che il Codice Deontologico
invita a garantire e il giudice (in caso di causa) obbliga a
rispettare.
Se avviene un fatto di
potenziale rilevanza penale verranno analizzati i fatti e solo su
atti certi (e scritti) si andranno a riconoscere le responsabilità.
Questo vale sia per l'assenza
di personale sia per l'abbandono del reparto per svolgere attività
complementari all'assistenza.
Naturalmente sarebbe
difficilissimo motivare l'essersi allontanti per portare dei
campioni al laboratorio o per ritirare il carrello del vitto o
ridurre la qualità dell'assitenza perchè impegnati in attività non
sanitarie.
Qui entra in campo il ricorso
all'ordine di servizio.
Non bisogna opporsi ad un
ordine verbale, bisogna che lo facciano per iscritto!.
Solo allora si potrà
ricorrere..... ma non si dovrebbe arrivare a tanto, solitamente
l'ordine di servizio verbale non si trasforma in uno scritto.
saluti
Marco Piazza
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| 189- Funzioni dell'Infermiere Generico in una Unità Coronarica | |
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Salve, sono un infermiere
professionale che lavora in Unità Coronarica, all'interno dell'equipe
infermieristica vi è un infermiere generico, trattandosi di terapia
intensiva vorrei quindi sapere se un generico può effettivamente
lavorarci e quali sono le mansioni che non può svolgere. Grazie |
Caro Gabriele,
l'infermiere generico è una
figura ad esaurimento ricoprendo funzioni assimilabili, ma non
simili al cosiddetto "personale di supporto" all'assistenza.
A differenza dell'OSS che è
Operatore sociale e sanitario l'infermiere
generico mantiene una competenza solo nel contesto sanitario
esercitando le proprie mansioni alla luce di quanto previsto dl
Decreto del Presidente della Repubblica 225/74 cosiddetto
Mansionario.
Mentre la Legge 42 1999 abroga
il mansionario per l'infermiere professionale per le figure
ausiliarie con formazione non universitaria questo non avviene.
Per una più puntuale
informazione riporto l'articolo del DPR 225.
Titolo V: Mansioni dell'infermiere generico - Art.6. L'infermiere generico coadiuva l'infermiere professionale in tutte le sue attività e su prescrizione del medico provvede direttamente alle seguenti operazioni:
1)
assistenza completa al malato,particolarmente in ordine alle
operazioni di pulizia e di alimentazione,di riassetto del letto e
del comodino del paziente e della disinfezione dell'ambiente e di
altri eventuali compiti compatibili con la qualifica a giudizio
della direzione sanitaria; 1) a partecipare alle riunioni periodiche di gruppo per finalità di aggiornamento professionale e di organizzazione del lavoro; 2) a svolgere tutte le attività necessarie per soddisfare le esigenze psicologiche del malato e per mantenere un clima di buone relazioni umane con i pazienti e con le loro famiglie. Alla luce di quanto riportato ritengo che in un contesto sanitario ospedaliero altamente specialistico come una UTIC il ruolo dell'IG sia da sovraporre a quello dell'OSS e che medici ed infermieri "professionali" debbano esercitare funzione di indirizzo e controllo.
Marco Piazza
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| 188 - Diritto di accesso alla documentazione | |
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Nel presidio ospedaliero in cui
lavoro non viene rilasciato, mensilmente, il cartellino delle presenze
mensili. Esiste una legge che obbliga l'azienda a fornire tali
informazioni al dipendente o è tutto a sua discrezione? Grazie per l'aiuto. Cordiali saluti. |
Caro Alessandro,
la norma in questione è quella
definita: "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi."
Legge 241/1990 (aart. 22 e seguenti) che ha,
nel tempo, avuto ulteriori integrazioni e modificazioni.
L'azienda dovrebbe, alla luce
di quella norma, produrre una lista di documenti esentati dalla
possibilità di accesso e un regolamento per favorire l'esercizio di
questo diritto.
In base a questa norma
(occorre una richiesta scritta) un individuo ha ogni diritto di
accesso alla documentazione che lo riguarda, in particolare mi
sembra assurdo e paradossale che un lavoratore non possa accedere al
listato delle proprie timbrature specie se fatte con mezzi
informatici (badge o smartcard).
Sono a conoscenza di qualche
esperienza di gestione web del "cartellino" per le quali ogni
lavoratore è in grado di controllare tramite la Intranet aziendale e
"loggandosi" con i propri user e password, anche se stimo che non
siano ancora molto diffusi.
Per ogni approfondimento di
tipo normativo consiglio di interrogare il sito
http://www.normeinrete.it/
saluti
Marco Piazza
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| 187 - Periodo di prova e mobilità | |
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Gentilissimo marco sono un inf.
che il 24 c.m. finirà il periodo di prova,alla fine del suddetto periodo
qualora svolgessi un incarico a tempo determinato presso un'altra
azienda, godendo dell'aspettativa, l'incarico a tempo determinato "vale"
ai fini della mobilità riguardo l'art.21? cioè è considerato tale
periodo per il computo dei 2 anni o dopo aver svolto l'incarico
ripartirei da dove ho lasciato? spero di essere stato chiaro,nel complimentarmi per il vs lavoro aspetto una tua presto.grazie angelo |
Caro Angelo,
ai fini del compimento del
periodo di prova bisogna far riferimento all'art
15 del CCNL 1995 che afferma che ai fini del
periodo di prova si deve tenere in considerazione solo del servizio
effettivamente prestato.
Questo articolo prevede tra le
ragioni di interruzione la malattia e poche altre ragioni
(gravidanza ecc.) e non l'aspettativa per svolgere presso altre
aziende periodi di lavoro a tempo determinato.
I riferimenti alla legge
421/92 e al decreto legislativo 29/93 che sono contenuti
nell'articolo citato, non sembrano estendere la deroga alla
possibilità di interruzione legata alla possibilità di assumenre
incarichi lavorativi presso altre aziende.
L'art.
27 ,a conferma di ciò, consente l'aspettativa solo
ai dipendenti a tempo indeterminato.
il consiglio, se mi è
consentito, è quello di terminare il periodo di prova visto i pocho
giorni alla sua scadenza.
un cordiale saluto
Marco Piazza
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| 186 - L'infermiere è tenuto alle prestazioni assistenziali richieste dai problemi sanitari dei pazienti | |
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Siamo un gruppo di infermieri che
svolge la propria attività assistenziale presso una Unità Operativa di
degenza ospedaliera. Desideriamo sapere se possiamo rifiutarci, durante
il servizio, di svolgere attività alberghiere ed assistenziali di base,
tenuto conto dell'esistenza ,almeno sulla carta, degli operatori di
supporto(Ausiliario specializzato,Ota,Oss ecc). E se non dovessero
essere presenti, possiamo pretendere che vengano inseriti al più presto
possibile ???. Riflessione!!! Se manca il personale infermieristico,
come mai ai medici non viene chiesto di aiutarci con un bell'ordine di
servizio dalla direzione sanitaria ??? Vi chiedo di risponderci "nun
c'ha facemu cchiù" |
Caro F., la domanda trova due distinti piani di risposta: uno squisitamente professionale ed uno prevalentemente giuridico che si interecano tra loro. L'infermiere ha il dovere di assistere al meglio delle proprie possibilità il cittadino in condizioni di malattia che a lui si rivolge in occasione di un ricovero; la condizione di presa in carico sussseguente al ricovero prevede che la catena di responsabilità si attivi obbligando la struttura e il personale ad offrire assistenza qualificata in risposta ai bisogni espressi. Il codice deontologico dell'infermiere ed il patto infermiere cittadino rafforzano questo dovere. L'infermiere trova nel personale di supporto un alleato (di cui porta in ogni caso la responsabilità su di sé) un aiuto ad erogare prestazioni qualificate e tempestive ma purtroppo non esiste alcuna norma o legge o altro che possa quantificare e qualificare la composizione dei team assistenziali nelle diverse unità operative o che imponga la presenza di questo o quel sanitario; esistono obblighi riferiti all'assistenza ma non da chi la debba esercitare.< |