POSTA E RISPOSTA

Referente: Marco Piazza

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185 - Differenze tra contrattazione pubblica e privata
Salve, sono infermiere ed esercito presso una casa di cura privata accreditata ed ho un contratto A.I.O.P. vorrei sapere quali sono le differenze col contratto di sanità pubblica e dove posso reperirlo online. Grazie.
 
Cara collega,
 
le differenze tra CCNL pubblico e privato (AIOP) sono sostanzialmente determinate dal diverso rapporto di forza tra le parti con una rappresentatività e un numero di iscritti alle Organizzazioni Sindacali maggiore per il primo rispetto al secondo.
Resta comunque vero che, anche se cambia la controparte (ARAN per il pubblico e AIOP, ARIS e Don Gnocchi per il secondo) le OO.SS. sono le medesime e quindi gli accordi di contrattazione per il pubblico, che di solito arriva all'intesa prima, costituiscono la base sulla quale si tratta anche per la piattaforma privata.
Analizzare le differenze tra le due piattaforme è operazione troppo vasta per essere trattata in questo spazio.
I riferimenti precisi sono linkati ai seguenti indirizzi:
 
Saluti
Marco Piazza
184 -  L'anzianità nelle strutture sanitarie private ha meno valore dei periodi lavorativi nel "Pubblico" ai fini concorsuali?
Il Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n.220  fra i criteri di valutazione dei titoli in sede di concorso riporta quanto segue:”i titoli: di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le unita' sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del presente regolamento e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti e' valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso”. Vuol dire che se io lavoro da 10 anni come infermiera e partecipo ad un concorso per ostetriche il punteggio relativo all’anzianità di servizio viene dimezzato? L’anzianità di servizio maturata presso l’Istituto INRCA ha lo stesso valore di quella maturata presso aziende ospedaliere? Scusa la domanda contorta e grazie per la risposta. Manu
Cara Emanuela,
 
ricevo dal nostro presidente e rispondo io in qualità di referente dell'area normativa professionale.
La norma da te citata: DPR 220 / 2001 tenta di regolare una materia concorsuale che spesso in passato ha visto il Diritto genuflesso agli interessi di campanile o di bottega.
Il risultato non è certamente equo ma occorre riconoscere che l'esperienza maturata in alcune realtà semi-residenziali o residenziali, per anziani o meno anziani (strutture protette, centri diurni, case di riposo, cliniche private) è meno formativa di identici periodi svolti in ospedali pubblici presso unità operative intensive o dell'area critica.
Ad ogni modo questo è! ma va oltre la tua valutazione come è apprezzabile dall'art. 21 che riporto testualmente:
 
"Art. 21. Valutazione servizi e titoli equiparabili

1 .  I servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui agli articoli 4, commi 12 e 13, e 15-undecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie, secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

2 .  I servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione sono valutati, per il 25% della rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza.

3 .  Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, è valutato, per il 25% della sua durata, come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza."

In realtà si parla di una valutazione di servizio solo per il 25% della sua durata; in pratica se uno lavora 4 anni in clinica maturerà un punteggio equivalente a quello di chi ha uno stato di servizio di un anno presso una struttura pubblica.

Invece come previsto dal precedente comma 1 gli istituti privati riconosciuti dal D.lgs 502/92  (ordine mauriziano, Galliera, Bambin Gesù ed altri) o le struttute private organicamente legate alle ASL , secondo quanto previsto dal riportato art 25 del DPR 761/79 possono richiedere l'equiparazione agli istituti pubblici; in tal caso la valutazione dei periodi di servizio sarà la medesima.

Saluti

Marco Piazza

183 - Il ricorso alla mobilità rinnova la clausola di divieto biennale a questo istituto contrattuale?
Spett.le scrivo per avere una comunicazione urgente  visto la
scadenza immediata del bando di mobilità, e spero che mi rispondiate con tempestività grazie.
avrei due domande da porvi, la prima è la seguente riguarda l'art. 21 del ccnl. Sono una infermiera di ruolo dal 2000 presso una A.Ospedaliera di Milano, nel 2005 precisamente ad settembre ho fatto una mobilità regionale presso una altra Azienda Ospedaliera diversa, nella stessa provincia, ho chiesto a questa ultima Azienda un certificato di servizio per uso mobilità interregionale, allora mi hanno detto che non è possibile perchè devono passare almeno due anni dall'assunzione.Ma allora se una persona cambia per vari motivi Azienda di lavoro deve sempre ricominciare da capo, oppure c'è continuità di servizio e non è necessario che io debba fare altri due anni per avere il nulla osta per una mobilità essendo di ruolo dal 2000. spero che mi rispondete ho necessariamente bisogno di sapere al piu' presto.
Grazie
 
Cara Rosaria,
 
ricevo dal presidente e mi scuso del ritardo col quale ti rispondo.
L'art. 21 del CCNL 2004 comparto sanità al comma 2 prevede:
"2. In caso di perdurante situazione di carenza di organico, il personale neo assunto non può accedere alla mobilità se non siano trascorsi due anni dall'assunzione comprensivi del preavviso previsto dall'art. 19, comma 3 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001."
Questo significa che deve essere presente la condizione di perdurante carenza di organico e che tale situazione sia stata al centro di negoziati e trattative sindacali.
ricordo che però tale clausola ha carattere sperimentale e decacdà alla fine del corrente anno 2006.
Altra cosa importante desumibile dalla lettura del sopracitato art. 19 CCNL 2001, comma 4 è che "la mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro. Il fascicolo personale segue il dipendente trasferito".
Per tale ragione non è comprensibile definire "neoassunto" colui che, con esperienza pluriennale, utilizza questo istituto contrattuale, tanto è vero che non è necessario reiterare il periodo di prova in seguito a mobilità.
Ritengo che la risposta negativa da te ricevuta faccia riferimento alla volontà di ostacolare la partenza di operatori sanitari difficilmente sostituibili.
In ogni caso è molto meglio ricorrere alla RSU o ad una organizzazione sindacale per risolvere la vertenza; la loro preparazione specifica non consente alle direzioni di utilizzare astuzie di questo tipo.
 
saluti
 
Marco Piazza
182 - una precedente sanzione amministrativa può essere causa di rigetto della domanda di iscrizione all'IPASVI?
Salve, mi sono appena laureata in infermieristica e vorrei porle una domanda: se 3 anni e mezzo fa ho commesso un illecito amministrativo (art 75 dpr 309/90), posso non essere iscritta all'albo e non esercitare in ospedale? Grazie L.
 
Cara collega,
 
tratterò questa tua richiesta con tutta la delicatezza del caso mantenendo un rigoroso rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali; il riferimento all'art 75 del DPR 309/90 ricomprende numerose situazioni nel caso in cui si sia incorsi nelle sanzioni  derivanti dall'uso personale di sostanze tabellate come psicotrope.
La risposta alla tua domanda è che un problema relativo a periodi passati che hanno deternimato sanzioni amministrative non inficia la possibilità di iscrizione al collegio IPASVI.
Le cause che invece sono causa di rigetto o inibenti l'iscrizione  reperibili nel testo fondamentale: Greco, Rocco; Guida all'esercizio della professione di infermiere III° ed.; Edizioni Medico Scientifiche Torino 2000 (aggiornato 2004) sono:
  • essere stati condannati per commercio di sostanze stupefacenti (CP art.446), per istigazione all'aborto (CP art.548), per atti abortivi (CP art.550) o comunque per condanne le cui pene minime siano superiori a due anni ...
  • interdizione superiore a tre anni o perpetua dai pubblici uffici
  • condanna al ricovero in ospedale psichiatrico (CP art.222)
  • condanna a misure restrittive della libertà  (CP art. 215)
Questo implica in ogni modo una rigorosa attenzione, particolarmente oggi dopo la modifica delle norme in materia di stupefacenti, nel dimostrare che le grandi responsabilità che ricadono sulle spalle dell'infermiere sono ben riposte.
Ti faccio perciò un grande BENVENUTA tra noi!
 
Marco Piazza
181 - Progressione economica orizzontale
Salve,
vorrei porVi la seguente domanda:
lavoro da quasi 10 anni a tempo indeterminato come infermiere professionale , dal giugno 1996, e il mio attuale livello retributivo è D0. Ho lavorato di ruolo presso tre ospedali. Ho un dubbio che sia non corretto (D1? etc..). Se si come fare a verificarlo?
Grazie per la preziosa collaborazione
 

Cara collega,

 

la risposta esatta al tuo quesito non posso dartela io ma va richiesta a qualche rappresentante sindacale OO.SS.-RSU o direttamente ad un responsabile dell'ufficio stipendi della tua ASL.

La materia è trattata dall'art. 35 del CCNL 1999 del comparto sanità e tutt'ora vigenti.

Il motivo è che la progressione economica orizzontale (il passaggio dalle posizioni economiche di partenza, D 0 nel caso da te riportato, alle successive) ha dinamiche esclusivamente inserite nel livello di contrattazione integrativa locale prevista dai contratti di lavoro e può prevedere meccanismi di eliggibilità e avvenire grazie:

  • al particolare  impegno del lavoratore nell'esercizio della sua professione

  • l'essere responsabile e coinvolto in un progetto strategico aziendale

  • all'appartenenza ad una categoria, gli infermieri ad esempio, a fronte al disagio di una continua attività in carenza di organici.

Gli accordi tra OO.SS.-RSU e Direzione sull'utilizzazione dei fondi, prevedono che questi soldi possano essere impiegati sia per retribuire la "produttività" o altre forme di disagio (il lavoro nei dipartimenti medici come si è fatto in alcune ASL) o assegnare forme di progressione economica orizzontale appunto ma sempre nel quadro delle compatibilità economiche e della consistenza dei fondi.

Il problema di questa progressione è che determina un impegno di spesa anche per gli anni a venire i quanto non ha caratteristiche di temporaneità ma entra a pieno diritto e definitivamente nello stipendio del fruitore. Altro problema che sembra calzare perfettamente la tua situazione, è che la progressione incentiva la "fedeltà" ad un datore di lavoro nel senso che tende a premiare chi resta a lungo presso la medesima ASL. Questo perchè si tende ad utilizzare questo istituto contrattuale per compensare i vecchi "scatti di anzianità" spariti da tempo

Pertanto si cerca di risparmiare risorse le si concentra su chi è effettivamente e "storicamente" parte della ASL e ne condivide il cammino, escludendo coloro che hanno altrove la loro storia. Infatti quando si elabora un accordo è necessario definire diversi parametri coi quali vanno definiti precisamenti i fruitori: anzianità personale, posizione economica orizzontale, categoria ecc. Quindi si può trovare individuato come avente diritto,in un accordo Azienda - OO.SS. RSU, colui che ai 31 dicembre di un determinato anno aveva, nella medesima ASL, una anzianità di tre anni di servizio nella stessa posizione economica.

Questo è successo dalle mie parti e visto che i sindacalisti si coordinano a livello nazionale, immagino possa essere avvenuto anche da te visto che in dieci anni hai cambiato per tre volte posto di lavoro.

E' anche possibile che a questo si aggiunga una iniqua distribuzione delle risorse e dei fondi, ma qui siamo nell'ambito delle pure ipotesi.

Spero di essere riuscito a rendere comprensibile questo complicato meccanismo e, grazie anche alla consultazione della normativa linkata in precedenza, averti fornito elementi per individuare la strada per uno stipendio più giusto.

 

Ti ricordo che questa risposta, resa anonima nel rispetto della 196/2003, sarà pubblicata sulle FAQ del nostro sito.

 

saluti 

Marco Piazza

180 - Dimenticanza di un catetere venoso alla dimissione: Quale gravità di reato?
Spett.le Sig. Piazza, mi chiamo Maria e lavoro come infermiera alternativamente nei due reparti di Radioterapia e Oncologia medica di un ospedale lombardo. Premettendo che ogni reparto è seguito da un solo infermiere e che spesso abbiamo un solo OSS per entrambi i reparti, volevo chiedere un suo parere. Si è verificato un giorno l'invio a domicilio tramite ambulanza di un paziente in dimissione. Sfortunatamente tra il caos generale (tra l'altro l'unico infermiere sopracitato gestisce anche una sezione protetta per la brachiterapia posta in un altro piano!)il paziente è andato a casa con un cateterino periferico ancora nel braccio. Volevo sapere, pur conoscendo il Codice Deont., a livello strettamente legale quanto può essere considerato grave un fatto del genere? (é passabile di denuncia?)
Grazie per lattenzione.

 
Cara Maria,
 
la situazione da te rappresentata non è grave in se, se non per gli effetti che ne possono discendere.
Infatti un cateterino venoso può non andare incontro ad alcun tipo di problema per un tempo limitato (in tal caso ci si fa solo un figura da peracottari) ma rappresenta comunque un pericolo anche grave per la salute del paziente potendo infettarsi e dare lesioni locali o sistemiche e, in caso di trombosi venosa; anche lesioni permanenti.
In tal caso le lesioni trovano un nesso di casualità (collegamento tra condotta negligente e danno patito) talmente facile da provare che una condanna può ritenersi certa.
Nel Diritto questo caso fa riferimento al concetto di negligenza che potrebbe essere così descritta: "chiunque per imperizia, imprudenza, negligenza ovvero per inosservanza di norme nello svolgimento della professione sanitaria cagiona ad altri lesioni, danni fisici o la morte soggiace in sede penale a sanzioni restrittive della libertà personale, in sede civile ad obblighi risarcitori ed in sede deontologica a sanzioni disciplinari. (vedi art 43 cp: è colposo, o contro l`intenzione, quando l`evento, anche se preveduto, non è voluto dall`agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline).
Per gli obblighi risarcitori è consigliabile oggi ricorrere ad Assicurazione sulla Responsabilità Civile (RC) che anche la Federazione Nazionale ha reso disponibile a noi infermieri.
Non si può invocare a scusante la ragione dei carichi di lavoro e delle troppe differenti funzioni e responsabilità che si è chiamati a ricoprire perchè in tal caso il nostro Codice Deontologico indica come soluzione quella di rivolgersi ai Collegi IPASVI per la tutela del lavoratore al fine di superare le cause di pericolo dell'esercitare la professioni in condizioni di rischio.
Per concludere la gravità di una eventuale denuncia è direttamente collegabile al danno patito che configura un reato di tipo colposo.
 
Sperando che tutto sia andato per il meglio ti saluto
 
Marco Piazza

 

179- Abbandonare il reparto per consegnare esami in laboratorio durante il turno di notte: è reato?
carissimi vorrei sottoporvi questo quesito .Operando in un reparto di pediatria da sola,  di notte spesso si presenta la necessità di scendere per effettuare degli esami di laboratorio,dopo un ricovero o per altre necessità di lavoro, posso incorrere nell'abbandono di reparto? Come mi devo comportare in mancanza di ordini scritti? Grazie per l'eventuale risposta.
 
Cara Delia,
 
la situazione che mi rappresenti è pericolosissima e gravemente illecita.
Il principio di affidamento assegna al personale sanitario la responsabilità di tutelare i pazienti che, rivolgendosi alle strutture sanitarie, confidano nella assistenza competente certa e tempestiva per risolvere i propri problemi di salute.
Un reparto con un solo operatore di guardia è già al limite inferiore della soglia di accettabilità per quanto riguarda questo diritto e la giurisprudenza non è abbastanza ricca di casistica e di massime  (sintesi del principio di diritto di cui è fatta applicazione nella motivazione di una sentenza) qui in Italia solo perchè le cause contro i medici sono sempre state avare di successi per i ricorrenti e, solo recentemente, cominciano ad essere un problema per i sanitari compresi noi infermieri.
Sorvolo per il momento sulle considerazioni di tipo etico-deontologico per quanto rilevanti e, per noi infermieri, vincolanti, andando diritto al punto ma facendo una sola premessa: esiste una enorme quantità di variabili che possono realizzare reati differenti a seconda  di come avvengono i fatti e la principale variabile è l'interpretazione di questi fatti da parte del giudice.
Questa convinzione, lasciando da parte le polemiche su toghe rosse o di altro colore, mi obbliga ad affrontare il problema da te posto in termini molto generici e come tali vanno presi.
Abbandonare il reparto può configurare il reato di abbandono di minori o incapaci (art. 591 cp) in quanto configura una condotta omissiva che consiste nell'abbandonare o nel non esercitare la custodia e la cura ale quali si è abbligati (Benci).
Ogni incidente, complicanza, problema che si verificasse in assenza del personale poi configurerebbe anche il reato di lesioni colpose (art 590 cp) la cui valutazione e gravità è legata alla prognosi.
Le lesioni configurano sia un procedimento penale che civile con il rischio di dover risarcire in solido (soldoni) la vittima delle lesioni.
Se dall'abbandono del reparto esita la morte di un paziente il reato si trasforma in omicidio (colposo; art 589 cp).
A questi reati si aggiungono quelli di tipo amministrativo visto che abbandonare il proprio posto di lavoro, anche se per ragioni apparentemente valide,  può rendere possibile un provvedimento disciplinare da parte della direzione della ASL.
A questa non breve lista di responsabilità cito anche quelle di tipo etico-deontologico che potrebbero spingere il Collegio IPASVI provinciale a provvedimenti punitivi per condotta illecita (sospensione?).
Questi reati possono configurarsi anche se, ad esempio, restano altre persone a fianco del paziente come genitori o OSS e non è escluso che possano verificarsi anche in presenza di un medico (anche se in forma più lieve).
Molto meglio tutelare se stessi e al contempo i propri pazienti rifiutandosi di lasciare il reparto se non di fronte a problematiche di straordinaria gravità e urgenza adottando alcune strategie:
  • se un medico ci obbliga a portare il sangue in laboratorio occorre chiedere un ordine di servizio scritto senza il quale ci si rifiuta categoricamente
  • attivare il servizio di barellaggio (nella mia ASL si fa così) per far effettuare la consegna dei campioni
  • in alcuni presidi ospedalieri esiste un sistema di emergenza intraospedaliera; se fosse il tuo caso  bisogna coinvolgerli per farsi sostituire per il tempo necessario oppure in caso di straordinarie emergenza coinvolgere i colleghi di un reparto vicino con doppio turno infermieristico.
  • contattare il Collegio IPASVI sottoponendo loro il problema e, come afferma il Codice Deontologico, impegnarsi col dialogo alla risoluzione dei problemi coinvolgendo anche la direzione infermieristica e sanitaria.
Non sottovalutare il problema e non rimandare la sua soluzione, come recita la legge di Murphy "se una cosa può andare storta, lo farà" e come diceva mio nonno: "il momento migliore è adesso"
 
Ti ricordo che questa risposta, resa anonima nel rispetto della 196/2003, sarà pubblicata sulle FAQ del nostro sito.
 
Marco Piazza

 

178 - Progressione economica: dopo dieci anni ancora in D0
Salve,
vorrei porVi la seguente domanda:
lavoro da quasi 10 anni a tempo indeterminato come infermiere professionale , dal giugno 1996, e il mio attuale livello retributivo è D0. Ho lavorato di ruolo presso tre ospedali. Ho un dubbio che sia non corretto (D1? etc..). Se si come fare a verificarlo?
Grazie per la preziosa collaborazione
 
Cara collega,
 
la risposta esatta al tuo quesito non posso dartela io ma va richiesta a qualche rappresentante sindacale OO.SS.-RSU o direttamente ad un responsabile dell'ufficio stipendi della tua ASL.
La materia è trattata dall'art. 35 del CCNL 1999 del comparto sanità e tutt'ora vigenti.
Il motivo è che la progressione economica orizzontale (il passaggio dalle posizioni economiche di partenza, D 0 nel caso da te riportato, alle successive) ha dinamiche esclusivamente inserite nel livello di contrattazione integrativa locale prevista dai contratti di lavoro e può prevedere meccanismi di eliggibilità e avvenire grazie:
  • al particolare  impegno del lavoratore nell'esercizio della sua professione
  • l'essere responsabile e coinvolto in un progetto strategico aziendale
  • all'appartenenza ad una categoria, gli infermieri ad esempio, a fronte al disagio di una continua attività in carenza di organici.
Gli accordi tra OO.SS.-RSU e Direzione sull'utilizzazione dei fondi, prevedono che questi soldi possano essere impiegati sia per retribuire la "produttività" o altre forme di disagio (il lavoro nei dipartimenti medici come si è fatto in alcune ASL) o assegnare forme di progressione economica orizzontale appunto ma sempre nel quadro delle compatibilità economiche e della consistenza dei fondi.
Il problema di questa progressione è che determina un impegno di spesa anche per gli anni a venire i quanto non ha caratteristiche di temporaneità ma entra a pieno diritto e definitivamente nello stipendio del fruitore. Altro problema che sembra calzare perfettamente la tua situazione, è che la progressione incentiva la "fedeltà" ad un datore di lavoro nel senso che tende a premiare chi resta a lungo presso la medesima ASL. Questo perchè si tende ad utilizzare questo istituto contrattuale per compensare i vecchi "scatti di anzianità" spariti da tempo
Pertanto si cerca di risparmiare risorse le si concentra su chi è effettivamente e "storicamente" parte della ASL e ne condivide il cammino, escludendo coloro che hanno altrove la loro storia. Infatti quando si elabora un accordo è necessario definire diversi parametri coi quali vanno definiti precisamenti i fruitori: anzianità personale, posizione economica orizzontale, categoria ecc. Quindi si può trovare individuato come avente diritto,in un accordo Azienda - OO.SS. RSU, colui che ai 31 dicembre di un determinato anno aveva, nella medesima ASL, una anzianità di tre anni di servizio nella stessa posizione economica.
Questo è successo dalle mie parti e visto che i sindacalisti si coordinano a livello nazionale, immagino possa essere avvenuto anche da te visto che in dieci anni hai cambiato per tre volte posto di lavoro.
E' anche possibile che a questo si aggiunga una iniqua distribuzione delle risorse e dei fondi, ma qui siamo nell'ambito delle pure ipotesi.
Spero di essere riuscito a rendere comprensibile questo complicato meccanismo e, grazie anche alla consultazione della normativa linkata in precedenza, averti fornito elementi per individuare la strada per uno stipendio più giusto.
 
Ti ricordo che questa risposta, resa anonima nel rispetto della 196/2003, sarà pubblicata sulle FAQ del nostro sito.
 
saluti
 
Marco Piazza

 

177 - Benefici della legge 1/2002; è possibile la riammissione in servizio in caso di rinuncia al periodo di prova?
Sono infermiera presso l’Istituto INRCA. Il 03/09/2001 presi servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l’Università Politecnica delle Marche in qualità di ostetrica.L’Ist. INRCA mi concesse una aspettativa di mesi sei senza assegni per superamento periodo di prova presso altro ente.Il 07/10/2001 rinunciai al posto presso l’Università per motivi personali e rientrai in servizio presso l’INRCA. Ora sono pentita di questa mia scelta fatta in passato. Posso chiedere all’Università di essere riassunta visto che non sono ancora passati 5 anni dalla dimissione? Se si, come?Anticipatamente la ringrazio e la saluto.
 
Cara Manuela,
 
la possibilità della riassunzione entro cinque anni dopo collocamento a riposo è previsto dalla legge 8 gennaio 2002 n. 1 a modifica del DL  12 novembre 2001, n.402 ; in tale situazione si consente il ritorno in servizio di lavoratori che hanno interrotto un periodo di lavoro in seguito a dimissioni o a pensionamento e comunque con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Occorre fare alcune precisazioni:
  • l'incarico di Ostetrica, nella medesima posizione economica ma con profilo differente, comporta la "novazione" del rapporto di lavoro che si intende perfezionata solo al termine e col superamento del periodo di prova;
  • l'interruzione del periodo di prova prima del terzo mese, perfettamente legittimo peraltro, rende nullo il rapporto di lavoro in via univoca;
  • la norma citata fa riferimento alla sola posizione di "infermiere o di tecnico di radiologia e fatta salva la condizione di non reperire tali operatori tramite vie ordinarie di reclutamento;
  • che la medesima legge si riferisce a: "Aziende ospedaliere, residenze sanitarie assistenziali e case di riposo" e non a Università;
  • la riammissione in servizio entro il 5° anno è consentita a coloro che hanno volontariamente interrotto il rapporto di lavoro (pensionamento o dimissioni volontarie per intenderci) e che tale condizione non è applicabile a chi non ha perfezionato tale rapporto superando il periodo di prova.
Per tali ragioni non è possibile considerare le tue come dimissioni ma come irrevocabile rinuncia.
Mi spiace molto ma mai motto fu più appropriato "Sed lex dura lex".
 
ciao 
Marco Piazza
176 - onservazione del posto in caso di invalidità
Sono una infermiera che durante un incarico a tempo determinato presso una azienda sanitaria ha acquisito una invalidità permanente per infortunio in itinere, riconosciuto dall'Inail con una percentuale del 45%.
Posso far valere i principi dettati dall'art. 7 della Legge 68 del 99 la quale prevede:
"I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità" ?
Inoltre:
Posso far valere lo stato di invalidità sopra detta in occasione di concorso pubblico ( in atto è in via di espletamento) anche se non ho preventivamente dichiarato nell' istanza di partecipazione la mia condizione di invalidità ed inoltre non ho incluso tra i documenti allegati alla istanza la certificazione Inail che attesta l'invalidità ??
Vi prego aiutatemi !!!

 
Cara Elisa,
 
la materia per la quale ci interroghi è delicata e complessa e certamente richiede il coinvolgimento di un consulente del lavoro, di un medico competente, l'INAIL stesso o di una Organizzazione Sindacale in quanto coinvolge una pletora di norme del delicato e complesso mondo del diritto del lavoro.
 
In ogni caso, volendo approfondire l'argomento la legge da te citata, la Legge 12 marzo 1999 n.68, titolata: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"  all'art. 1, comma 7 (e non art. 7 per un preciso riferimento) effettivamente riconosce tale diritto ma sarebbe utile capire se per  nozione di "Conservazione del posto"  di intenda il diritto del lavoratore che ha subito un infortunio a mantenere attivo il rapporto di lavoro, magari in altre mansioni oppure, come sembra dalle tue parole, che per conservazione del posto tu intenda la trasformazione del lavoro a tempo determinato a rapporto indeterminato.
Questa interpretazione è fondamentale ma non mi è possibile fornirtela sulla base di quanto è a mia conoscenza.
 
Risolta questa dubbia interpretazione, certamente il tuo caso appare come uno di quelli per cui sembra configurasi il dovere di conservazione del posto; la medesima clausola è presente sia nella legge, sia nell'art.6 del CCNL 2001, fa riferimento ad una condizione che deve essere fatta salva: l'esperimento di ogni utile tentativo per il recupero al servizio attivo, anche in posizione funzionale diversa o temporaneamente inferiore.
Esclusa tale condizione, visto che talvolta è possibile svolgere l'attività infermieristica anche in presenza di problemi di salute, è ragionevole pensare che sia lecito il ricorso al dettato dell'art. 1 comma 7 della succitata legge.
 
Il secondo quesito è più complesso in quanto il tacere informazioni importanti della propria persona rappresenta una sicura violazione del rapporto di reciproca fiducia che deve instaurarsi tra lavoratore e datore di lavoro.
A tal proposito questo è uno degli scopi della visita medica che precede il perfezionamento dell'assunzione.
Potrebbero ravvisarsi gli estremi di una infedele dichiarazione prevista dall'art 76 del DPR 445/2000.
Per la delicatezza di tale argomento ti consiglio una volta di più di rivolgerti ad un esperto.
 
Marco Piazza
175 - La legge finanziaria 2006 determina un blocco della mobilità per gli infermieri?

Vorrei sapere  se il blocco della mobilità  dei  dipendenti pubblici vincitori  di concorso per 5 anni Gazzetta Ufficiale N. 302 del 29 Dicembre 2005     ( legge Finanziaria 2006 )  :
LEGGE 23 dicembre 2005, n.266
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).
    230. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
    «5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi».

1 ) è retroattiva ;
2 ) nel caso  in cui  si  chieda  la mobilità  da una  ASL  dove precedentemente si è arrivati  tramite  mobilità  e non tramite vincita  di concorso  Si applica anche in questo  caso il  blocco mobilità dipendenti pubblici vincitori  di concorso per 5 anni , oppure in questo caso non lo si applica .
Si riparte da zero i 5 anni .
Vale il computo totale dei vari servizi prestati .


saluti  Antonio  grazie

 

Caro Antonio,

 

la legge non è mai retroattiva; questo principio  discende da quanto affermato dall'art. 25 della Costituzione anche se nel testo fondamentale si fa esplicito riferimento alla punibilità possibile in forza di una norma precedente il delitto. La Suprema Corte ho più volte affrontato l'argomento affermando il principio del divieto di retroattività

 

La materia della mobilità è inserita nella contrattualistica del comparto sanità; il recentemente scaduto CCNL 2004 all'art. 21 afferma:

 

"Art. 21: Mobilità

1. Il personale ammesso a particolari corsi di formazione o di aggiornamento (quali ad esempio corsi post - universitari, di specializzazione, di management e master) a seguito dei relativi piani di investimento dell'azienda o ente deve impegnarsi a non accedere alla mobilità volontaria di cui all'art. 19 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 se non siano trascorsi due anni dal termine della formazione.

2. In caso di perdurante situazione di carenza di organico, il personale neo assunto non può accedere alla mobilità se non siano trascorsi due anni dall'assunzione comprensivi del preavviso previsto dall'art. 19, comma 3 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001.

3. Il comma 2 entra in vigore il 1 settembre 2004. Sono fatte salve le procedure dell'art. 19 citato per le domande di mobilità che abbiano ottenuto il nulla osta dell'azienda o ente di destinazione del dipendente alla data del 31 agosto 2004.

4. In considerazione dell'eccezionalità e temporaneità della situazione evidenziata al comma 2 nonché del suo carattere sperimentale, la clausola è soggetta a verifica delle parti al temine del quadriennio. In caso di vacanza contrattuale, la clausola scadrà comunque il 31 dicembre 2006.

5. Nell'ambito della disciplina di cui all'art. 19 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, è tuttora consentita la mobilità a compensazione - all'interno del comparto - fra i dipendenti di corrispondente categoria, livello economico e profilo professionale, previo consenso dell'azienda od ente interessati."

 

Per completezza riporto anche l'art. 19 del CCNL 2001


"Art. 19: Mobilità volontaria tra aziende ed enti del comparto e con altre amministrazioni di comparti diversi

1. La mobilità volontaria dei dipendenti tra le aziende e tutti gli enti del comparto di cui al CCNQ del 2 giugno 1998 - anche di Regioni diverse - in presenza della relativa vacanza di organico avviene a domanda del dipendente che abbia superato il periodo di prova, con l'assenso dell'azienda di destinazione e nel rispetto della categoria, profilo professionale, disciplina ove prevista e posizione economica di appartenenza del dipendente stesso.

2. Il nulla osta dell'azienda o ente di appartenenza, qualora non venga concesso entro dieci giorni dalla richiesta, è sostituito dal preavviso di un mese.

3. Nel caso in cui il nulla osta venga concesso, ma sia rinviato ad una data posteriore a quella richiesta dal dipendente, il posticipo non può essere superiore a tre mesi.

4. La mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro. Il fascicolo personale segue il dipendente trasferito.

5. Al fine di favorire la mobilità esterna, le aziende ed enti, nell'ambito della programmazione annuale del fabbisogno del personale individuano i posti da mettere a disposizione a detto titolo nelle varie categorie e profili professionali. Le aziende possono ricorrere anche ad apposito bando al quale deve essere data la maggiore pubblicità possibile. In tal caso, in mancanza di domande pervenute nei termini, procedono sulla base delle domande eventualmente presentate anche dopo la scadenza.

6. In caso di più domande rispetto ai posti messi a disposizione l'azienda procede ad una valutazione positiva e comparata da effettuarsi in base al curriculum di carriera e professionale del personale interessato in rapporto al posto da ricoprire. A parità di valutazione possono altresì essere prese in considerazione documentate situazioni familiari (ricongiunzione del nucleo familiare, numero dei famigliari, distanza tra le sedi etc.) o sociali.

7. Il comma 1 si applica anche nel caso di mobilità intercompartimentale dei dipendenti purchè le amministrazioni interessate abbiano dato il proprio nulla osta. La comunicazione del nulla osta o del suo diniego da parte dell'azienda di appartenenza è effettuata entro un mese dalla data della domanda.

8. Sono disapplicati gli artt. 40, 41, 42 del DPR 761/1979 e gli artt. 12, 13, 14, 15del DPR 384/1990 e art. 9 del CCNL del 22 maggio 1997."

La norma da te citata fa riferimento al reclutamento e come tale si intende l'iter di una nuova assunzione di personale attraverso le modalità concorsuali previste dalla legge.

Ma, come si afferma al comma 4 dell'art. 19 del CCNL 2001, la mobilità non costituisce novazione del rapporto che si intende contunuativo tanto che il fascicolo personale del lavoratore lo segue nella nuova sede.

Quanto previsto dalla finanziaria ad integrazione del D.lgs 165/2001  

Ricordo anche che l'infermiere, proprio  in ragione delle gravi carenze didisponibilità presenti nel nostro territorio, è escluso da blocchi di assunzioni e che la mobilità è un elemento positivo dato che corregge disparità di concentrazione di professionisti tra nord e sud.

Per maggior sicurezza e precisione ho anche consultato il sito dell'ARAN che come rappresentanza negoziale della P.A. è chiamata a dirimere interpretazioni dubbie o conflittuali sulla contrattualistica ma nessun parere o chiarimento è presente sull'argomento.

Quanto riservi il futuro lo vedremo anche se un dubbio rimane per coloro che dovessero essere assunti dopo il 1 gennaio 2006.

 

Marco Piazza 

174 - Indennità di mensa
Spett.le esperti  , sono un infermiere che lavora presso un USL della provincia di Foggia, l'azienda dove lavoro ha approvato con una delibera l'indennità di mensa per i giornalieri che fanno i due rientri settimanali, bocciandola per i turnisti, quindi la maggior parte degli infermieri che sono turnisti, non ha diritto all'indennità di mensa (l'indennità di mensa perchè l'ospedale e l'usl non è dotata di servizio mensa). In tutti gli altri Ospedali che ho lavorato da Nord a Sud, ho sempre avuto o l'indennità, o il servizio di mensa, al limite erano i giornalieri che non sempre ne avevano diritto. Ho un altro quesito da porgli: in questi giorni l'az. USL dove lavoro ha deliberato per il passaggio di fascia con la seguente modalità: i dipendenti in servizio dal 1 GENNAIO 2004 CON 2 ANNI DI ANZIANITA NEL SSN ANTECEDENTI senza interruzioni. Io sono in servizio dal 1 febbraio 2005 in questa USL ma con 10 anni di anzianità nel SSN senza interruzioni. Visto che per gli anni antecedenti al 2004 considerano gli anni di servizio presso il SSN non dovrebbero considerare anche quelli successivi? E' regolare quello che stanno facendo? Vi prego di darmi al più presto una risposta con eventuali note legislative di merito, e un consiglio su come mi devo comportare. Colgo l'occasione per porgerVi cordiali e distinti saluti.
 
Caro Stefano,
 
il dirtto di mensa previsto dal CCNL 2001, art 29,  afferma:
"Art. 29 Mensa

1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare £.10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/87 e 68, comma 2, del DPR 384/1990
."

Questo articolo non è disapplicato dal successivo rinnovo contrattuale e recenti pareri richiesti all'ARAN hanno confermato che sussiste anche in periodo euro. 

Da una lettura superficiale sembrerebbe che il diritto sussista anche ora ma il richiamo alla organizzazione e alla sussistenza di disponibilità economica di risorse,  in un quadro di riduzione dei trasferimenti del Tesoro verso le regioni, e all'uso della parola "possono" lascia la materia all'accordo tra le parti (dirigenza, RSU e Organizzazioni Sindacali).

Se le OO.SS. e la Direzione hanno stipulato un accordo direi che il diritto di mensa è stato negoziato in cambio di altro. Ma considerando che la mensa è in pratica salario differito (un pasto a 1,03 € da parte del lavoratore) non credo che le OO.SS. abbiano rinunciato alla difesa di questo istituto se fosse esistita la possibilità di farlo.

Limitare a pochi lavoratori il diritto significa per l'ASL fare un consistente risparmio (circa 4€ a parto).

Il secondo quesito (ricordo anche che non rispondiamo a più di un quesito per messaggio) è esclusivamente dipendente dal livello di trattativa integrativa locale e non sono in grado di aiutarti non essendo tali accordi disponibili tamite internet. E' comunque senz'altro poco gradito da chi viene escluso da un adeguamento economico ma anche perfettamente legittimo e regolare.

In tal caso bisogna rivolgersi alle OO.SS. o alle RSU locali.

Un saluto Marco Piazza

 

173 - Periodo di prova
Vorrei sapere se: avendo lavorato con un contratto a sei mesi nello stesso reparto dove prima della scadenza dello stesso,sono stata assunta ,in quanto vincitrice di un concorso ,devo di nuovo superare i 6 mesi di prova?.Una persona con presrizioni può essere mandata a sostituire altri infermieri,in altri reparti andando contro le prsrcizioni che le vietano di fare i turni? E in questo caso di sostituzione temporanea può chiedere un ordine di servizio ,oppure è solo verbale ? grazie mille
 
Ciao Anna,
 
I periodi di lavoro a tempo determinato precedenti l'assunzione in ruolo, in base a quanto previsto all'art 31 del CCNL 2001 non possono, per legge, essere contigui o continuativi e vanno in ogni caso interpretati come contratti a termine. Tale periodo quindi non riduce la necessità del periodo di prova, regolato dall'art 15 del CCNL 1995 che al cpmma 13 prevede la ragione esimente dal dover superare tale periodo qualora, nella stessa posizione funzionale, profilo e disciplina qualora sia già stata superata presso altro ente.
 
Per quanto riguarda il secondo quesito qualora sussistano motivi che consigliano di evitare determinati incarichi e mansioni queste non sono necessariamente legate a determinate Unità Operative ma a ciò che vi si è chiamati a fare.
Il lavoratore deve segnalare le limitazioni che gli consigliano di evitare determinate attività e se viene sottoposto a pressioni affinchè le svolga può richiedere l'ordine di servizio che deve essere sempre in forma scritta e in quanto tale impugnabile.
Come diceva il latino: "verba volant, scripta manent"
 
Marco Piazza

 

172 - Part time pubblico impiego e libera professione
Se volessi fare un partime al 50% nella mia azienda e tentare una libera professione infermieristica, quali sono le leggi che me lo permettono ovvero quali sono le leggi che me lo vietano?

Gentile collega. Ti spiego il mio problema.

Sono un Infermiere in DEA. Lavoro nello stesso tempo in convenzione con una struttura penitenziaria della mia Provincia.

Il carcere invia il tabulato al mio ospedale che gli fa la fattura.

La fattura viene pagata al mio ospedale.

Il mio ospedale mi dirotta sulla busta paga i soldi detraendo il 5%.

 

La mia domanda è questa. Secondo te se faccio il partime in ospedale e poi vado a fare l’infermiere in carcere come libero professionista, è Possibile? Oppure no?

Questo in vista del fatto che gira una voce molto sicura che riferisce l’intenzione della mia ASO di chiudere la convenzione.

 

Saluti

Mauro Pellegrino

 

 

Caro Mauro,
 
Il CCNL consente ai dipendenti (fino al limite del 20% del totale) di richiedere il part time.
La normativa di riferimento sulla libera professione è sulla apposita pagina della Federazione  Nazionale dei Collegi IPASVI
Altrimenti molto utile il volume: Greco M., Rocco G., Guida all'esercizio della profesisone di Infermiere; Ed. Medico Scientifiche - Torino 3° edizione che ha il vantaggio di essere aggiornabile e rappresenta il nursing in tutti i suoi aspetti, legale, etico, professionale, organizzativo,
 
un caro saluto 
Marco Piazza
E' l'azienda che deve decidere se vi sia inconpatibilità tra i due impegni; questa informazione non mi possibile averla e pertanto devi richiederla a rappresentanti sindacali locali o RSU o alla direzione stessa.
Volendo ragionare in modo astratto penso che se attualmente la tua ASO consente tale libertà tenendo attiva la convenzione non significa che lo faccia in futuro permettendoti il tempo parziale al 50%.
Immagino che la Direzione rinunci alla convenzione per carenze di personale, problema che nel nord Italia, è grave; in tal caso non gli gioverebbe perdere mezzo infermiere.
Ma ripeto queste sono astrazioni fatte di poca sostanza.
 
Ciao
 
Marco Piazza

 

171- Mobilità per ragazza madre
Salve ho bisogno di aiuto e consiglio per la mia situazione..
sono una ragazza madre di un bimbo di 2 anni .Nel mese di luglio c.a. ho preso servizio come infermiera dopo aver vinto un concorso pubblico presso un' azienda ospedaliera romana che dista da dove risiedo piu' di 100 km. ho viaggiato tutti i giorni per quasi 4 mesi..poi la ASl presso quale risiedo mi ha chiamato per un contratto a tempo determinato ..ed ho approfittato chiedendo Aspettativa all ' azienda romana..visto che per me stava diventando difficile gestire il bambino ..ed anche economicamente viaggiare tutti i giorni con la macchina era una spesa nn indifferente (con i mezzi l'ospedale era mal collegato ed impiegavo troppe ore).Vorrei sapere (VISTO LA MIA SITUAZIONe FAMILIAre) se mentre sto svolgendo quest' incarico a tempo determinato ho possibilita' di ottenere il trasferimento?? so che la mia asl mi accetterebbe..ma l'azienda romana mi darebbe il nulla osta considerando la mia situazione???ho qualche speranza-..o sono condannata appena finito l'incarico di ritornare a viaggiare tutti i giorni???vi prego di aiutarmi e consigliarmi..anche la piu' piccola escamotage..
vi ringrazio infinitamente!!

 
Cara Mikaela,
 
Se in apparenza potrebbe sembrare utile riferirsi al DECRETO LEGISLATIVO 26 Marzo 2001, n.151 :sulla "TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA'":  che nulla di particolarmente utile alla risoluzione del tuo caso sembra affermare (ma che ti linko per informarti sulle generiche tutele rispetto alle assenze, ai congedi ecc.). La condizione di ragazza madre non gode, di per sè, di alcuna protezione o particolare tutela. Nel nostro paese si previlegia un intervento pregiudiziale alla famiglia (che è già una forma di tutela) a quello sul bisogno concreto di chi non a potuto/voluto formarne una.
Più interessante il contenuto dell'articolo 21 del CCNL 2004 per il richiamo forte ai contenuti dell'art. 19 del CCNL 2001 che regola la mobilità e che al comma 6 recita:
"6. In caso di più domande rispetto ai posti messi a disposizione l'azienda procede ad una valutazione positiva e comparata da effettuarsi in base al curriculum di carriera e professionale del personale interessato in rapporto al posto da ricoprire. A parità di valutazione possono altresì essere prese in considerazione documentate situazioni familiari (ricongiunzione del nucleo familiare, numero dei famigliari, distanza tra le sedi etc.) o sociali."e che quindi sembra raccogliere l'invito a venire incontro alle persone costrette ad affrontare difficoltà della sfera familiare/personale.
Questo articolo norma anche la tempistica per rispondere a domande e per concessione dei nullaosta.
Per finire credo che l domanda finale sia poco comprensibile quando affermi: "...ho possibilita' di ottenere il trasferimento?? so che la mia asl mi accetterebbe..ma l'azienda romana mi darebbe il nulla osta ..."
Uno dei limiti alla mobilità è la condizione di neoassunto ma solo in situazioni di carenza di organico; diciamo che in buona sostanza non dovrebbe essere difficile ottenerla.
Ci sono due modalità di mobilità: quella "normale"  e quella a compensazione; in pratica la possibilità di scambiarsi posto tra lavoratori dello stesso livello nelle rispettive ASL: quest'ultima è sempre possibile ma richiesde che gli stessi lavoratori operino il contatto.
Non comprendo invece  il discorso della disponibilità della ASL ad accettarti?
Un rapporto di lavoro (che non riparte da capo ma è da intendersi come una continuazione) nella P.A. è attivabile solo in caso di concorso o di graduatoria o, recentemente, con attivazione di un rapporto libero professionale.
In questi ultimi tempi si è assistito, ma solo per incarichi a tempo determinato, alle "chiamate dirette" senza passare sotto alcun tipo di passaggio formale o concorsuale; ma questo non sembra essere il tuo caso.
Se tu vinci un concorso e ricevi una chiamata di graduatoria, allora vai "di diritto" a ricoprire un posto, non vedo altre possibilità.
 
saluti
 
Marco Piazza

 

170- Normative riguardanti l'OSS
vorrei poter visionare delle normative, protocolli, linee guida per la sala operatoria, ed in particolare sull'inserimento dell'operatore tecnico (oss) come secondo in sala.
 
Cara Deborah,
 
il quesito posto è troppo generico e richiederebbe una risposta di diverse centinaia di pagine, allegati, link senza peraltro riuscire a soddisfare completamente l'interrogativo.
Le normative riguardanti l'OSS sono derivanti dal suo profilo .
Tutto il resto da questo accordo dipende e discende.
Infine la maggior parte dei regolamenti hanno valore regionale o riferiti ad ogni singola ASL.
Queste informazioni possono essere richieste al coordinatore infermieristico di Sala Operatoria o alle OO.SS.
Saluti e fuone feste

 

169 - L'aspettativa usufruita nei due anni prima della mobilità

Salve sono stata assunta dell ASL ROMA A ad agosto 2004 dopo 7 mesi ho chesto una aspettativa di 8 mesi per incarico temporaneo presso altra ASL. Ho ottenuto l'aspettativa. La mia domanda è: valgono i periodi di aspattativa al calcolo dei due anni lavorativi?
Grazie.

Cara Rosa,

il quesito da te posto aveva già avuto risposte similari nelle FAQ precedenti ed in particolare in una che è attualmente in fase di pubblicazione e che ti riporto.

Il comma 2 e seguenti dell'articolo 21 del CCNL 2004 vigente è estremamente chiaro in proposito:

"2. In caso di perdurante situazione di carenza di organico, il personale neo assunto non può accedere alla mobilità se non siano trascorsi due anni dall'assunzione comprensivi del preavviso previsto dall'art. 19, comma 3 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001.
3. Il comma 2 entra in vigore il 1 settembre 2004. Sono fatte salve le procedure dell'art. 19 citato per le domande di mobilità che abbiano ottenuto il nulla osta dell'azienda o ente di destinazione del dipendente alla data del 31 agosto 2004.

4. In considerazione dell'eccezionalità e temporaneità della situazione evidenziata al comma 2 nonché del suo carattere sperimentale, la clausola è soggetta a verifica delle parti al temine del quadriennio. In caso di vacanza contrattuale, la clausola scadrà comunque il 31 dicembre 2006".

VIsto che la situazione di carenza di organico è condizione costante, e per nulla eccezionale nella quale si trovano praticamente tutte le ASL o le AO pubbliche del centro-nord, ritengo che nella medesima situazione si ritrovi quella nella quale operi attualmente.

Questa informazione è di impossibile reperimento per me attraverso Internet, ma puoi ricavarla direttamente contattando i rappresentanti della RSU o delle sigle sindacali della tua realtà; resta vero che questo parametro è spesso interpretato dalle direzioni aziendali in modo diverso a seconda delle condizioni: se si richiede l'assunzione di nuovi infermieri queste sostengono che le dotazioni organiche sono adeguate, se invece si richiede il godimento di un diritto contrattuale, come la mobilità volontaria ad esempio, le condizioni non lo permettono.

Questo biennio è quindi da considerarsi una condizione non vincolante e assoluta ma solo in relazione alla carenza di organici.

Per quanto attiene alla seconda parte del tuo quesito resta vero in generale che solitamente l'aspettativa senza assegni realizza un congelamento della decorrenza dell'anzianità (comma 8 articolo 12 CCNL 2001 Area Comparto) e quindi di ogni progressione sia ai fini previdenziali che di carriera; ma visto che è ammessa la possibilità di ottenere aspettativa al personale dipendente a tempo indeterminato, per un periodo di mesi sei, in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato e per il superamento del periodo di prova presso altro ente, e che questa condizione non realizza un nuovo rapporto di lavoro (comma 4 articolo 19 CCNL 2001: novazione del rapporto) e che il fascicolo personale segue il dipendente, si ritiene che possa realizzare una condizione di continuità della carriera e quindi di computo della durata biennale.

Resta inteso che ulteriori precisazioni devono essere ottenute il loco sentendo un rappresentante dei lavoratori o delle OO.SS. come indicato in precedenza.

Penso che tale risposta già precedentemente fornita ad un quesito simile al tuo sia adeguata a soddisfare le informazioni che ti abbisognano, pertanto ti saluto

Marco Piazza
 

168 - Mobilita: tempi e riferimenti
Carissimo Marco,
Ti prego di rispondere a questo mio quesito, che ti ha già formulato mio marito:
sono infermiera di ruolo presso un'A.S.L. della Regione Lazio, assunta a Maggio C.a.; nel contratto che ho firmato c'era la clausola che non posso richiedere mobilità volontaria prima dei due anni.
Adesso, dal prossimo mese di dicembre, a seguito di domanda di aspettativà presterò, per mesi sei, servizio presso un'A.S.L. della Regione campania, con la stessa qualifica funzionale, pertanto ti chiedo:
questi sei mesi si sommano ai due anni di blocco della mobilità o non vengono conteggiati?
Cioè, devo prestare due anni di servizio effettivo con l'A.S.L. della Regione Lazio?

Tanti cari Saluti
MEDP
 

Ciao Maria Elena,

 

lasciami il tempo di respirare e, soprattutto, leggi le FAQ precedenti che, anche se con piccole modifiche, riecono a rispondere anche al tuo quesito.

Ad ogni modo il comma 2 e seguenti  dell'articolo 21 del CCNL 2004 vigente è estremamente chiaro in proposito:

 

"2. In caso di perdurante situazione di carenza di organico, il personale neo assunto non può accedere alla mobilità se non siano trascorsi due anni dall'assunzione comprensivi del preavviso previsto dall'art. 19, comma 3 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001.

3. Il comma 2 entra in vigore il 1 settembre 2004. Sono fatte salve le procedure dell'art. 19 citato per le domande di mobilità che abbiano ottenuto il nulla osta dell'azienda o ente di destinazione del dipendente alla data del 31 agosto 2004.

4. In considerazione dell'eccezionalità e temporaneità della situazione evidenziata al comma 2 nonché del suo carattere sperimentale, la clausola è soggetta a verifica delle parti al temine del quadriennio. In caso di vacanza contrattuale, la clausola scadrà comunque il 31 dicembre 2006".

Visto che la situazione di carenza di organico è condizione costante, e per nulla eccezionale nella quale si trovano praticamente tutte le ASL o le AO pubbliche del centro-nord, ritengo che nella medesima situazione si ritrovi quella nella quale operi attualmente.

Questa informazione è di impossibile reperimento per me attraverso Internet, ma puoi ricavarla direttamente contattando i rappresentanti della RSU o delle sigle sindacali della tua realtà; resta vero che questo parametro è spesso interpretato dalle direzioni aziendali in modo diverso a seconda delle condizioni: se si richiede l'assunzione di nuovi infermieri queste sostengono che le dotazioni organiche sono adeguate, se invece si richiede il godimento di un diritto contrattuale, come la mobilità volontaria ad esempio, le condizioni non lo permettono.

Questo biennio è quindi da considerarsi una condizione non vincolante e assoluta ma solo in relazione alla carenza di organici.

Per quanto attiene alla seconda parte del tuo quesito resta vero in generale che solitamente l'aspettativa senza assegni realizza un congelamento della decorrenza dell'anzianità (comma 8 articolo 12 CCNL 2001 Area Comparto) e quindi di ogni progressione sia ai fini previdenziali che di carriera; ma visto che è ammessa la possibilità di ottenere aspettativa al personale dipendente a tempo indeterminato, per un periodo di mesi sei,  in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato e per il superamento del periodo di prova  presso altro ente, e che questa condizione non realizza un nuovo rapporto di lavoro (comma 4 articolo 19 CCNL 2001: novazione del rapporto) e che il fascicolo personale segue il dipendente, si ritiene che possa realizzare una condizione di continuità della carriera e quindi di computo della durata biennale.

Resta inteso che ulteriori precisazioni devono essere ottenute il loco sentendo un rappresentante dei lavoratori o delle OO.SS. come indicato in precedenza.

Un saluto

Marco Piazza

 

167 - Organico personale infermieristico
Lavoro in un ospedale dall'ASL e la direzione generale sta  riorganizzando il personale delle U.O. riferendosi alla legge donat cattin. al momento c'è molta confusione perchè si parla anche di dipartimentalizzare le u.o. accorpando addirittura reparti come la pediatria con la medicina generale. Io e molti miei colleghi siamo perplessi perchè nonostante il sindacato stia trattando sulla questione sembra che ci siano pochi margini di manovra. Quello che io chiedo,è se la Donat Cattin è vangelo o se in regione campania per quanto riguarda i contingenti di personale ci sono altre indicazioni. Oltre al p.s. che gestisce 18.000 interventi l'anno,m'interessano le dotazioni previste per le u.o.di medicina generale, chirurgia, pediatria, ginecologia,ortopedia sala operatoria. So che la risposta è complessa e ringrazio in anticipo per l'attenzione
 

Caro Collega.
Il D.M. 13 Settembre 1988 da te citato (meglio conosciuto come Donat Cattin, ministro che allora lo emanò) doveva essere, a suo tempo, di riferimento per la stesura delle dotazioni organiche del personale sanitario. Nelle Regioni dove è stato considerato (poche per la verità, e non sapremmo se la Campania fosse o sia tra queste...) i parametri previsti dalla normativa per il personale infermieristico sono stati considerati soltanto al 50% o al massimo al 70%; infatti, il Decreto non poteva tener conto allora di figure di supporto che invece oggi sono presenti nelle unità operative (OTA, OSS, OSSS, ecc...). La letteratura ci riporta che gli standard di personale previsti dal D.M. erano molto validi quantitativamente, pur se rigidi (dotazioni per moduli standard). Le Regioni oggigiorno calcolano (quando lo calcolano) il fabbisogno di personale senza obbligo di seguire norme vincolanti. Non ci sembra di per sè un problema qualora la Campania avesse optato per seguire questa "vecchia" normativa... Potresti anche reperire gli standard di ogni specialità leggendo il DM  1988 stesso: http://www.roma.itc.cnr.it/DM/dm13091988.htm, ma essi, ribadiamo, non servono a molto se non sono letti ed implementati alla luce dei modelli gestionali attuali, e nelle more non si conosce che implementazione negli organici di altre figure di supporto assistenziale la Regione Campania desidera portare avanti (o meno)....
Un esempio? Una chirurgia con 32 p.l. 12 infermieri possono essere pochi o tanti; dipende se insieme a loro ruotano 12 OSS-OSSS.
Un cordiale saluto ed un augurio di buon lavoro.
Valter Fascio
Tesoriere di http://www.infermierionline.net

Franco Raineri
Presidente di http://www.infermierionline.net
 

166 - l'obbligo di iscrizione all'albo: sanzione retroattiva?
Abbiamo un'infermiera professionale assunta il 6-10-1986 presso la nostra Casa di Riposo di Desenzano (all'epoca IPAB - pubblica amministrazione - contratto applicato enti locali)
L'Infermiera non era iscritta all'Albo.
Si è iscritta solo nel 2002.
La suddetta è stata condannata a seguito di ispezione ASL
Era obbligata all'iscrizione all'Albo?

 

Gentile Stefania,

 

la domanda è di elevatissima complessità tanto è vero che giudici diversi danno interpretazioni non simili.

 

La normativa di riferimento è la seguente

- D.Lgs.C.P.S. 233/46, articolo 8;

- D.P.R. 761/79, articolo 1, comma 2;

- D.lgs 502/1992

- D.M. 739/94, articolo 1, comma 1;

- Legge 42/1999

- D.P.R. 220/2001, articolo 2, lett. d);

- Codice Civile, articolo 2229.

 

L’obbligo di iscrizione sussiste per tutti gli infermieri che esercitano l’attività, indipendentemente dalle modalità di esercizio, e quindi, anche per gli infermieri dipendenti di strutture pubbliche e private.

 

La mancata iscrizione all’Albo configura il reato, ex articolo 348 codice penale, di esercizio abusivo della professione.

L’articolo suddetto stabilisce che “chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da Euro 103 a Euro 516".

 

Alcune sentenze in giurisprudenza sono di tipo assolutorio ma tale assoluzione  fa riferimento a peculiari condizioni dei luoghi dove si sono svolte. In altre occasioni, da parte diversi soggetti istituzionali, si è rimarcato l'obbligo di adesione all'albo professionale.

 

Il mio personale parere (ma sono in ottima e numerosa compagnia) è che l'obbligo di iscrizione sussista all'atto dell'assunzione in quanto documentazione soggetta ad obbligato di presentazione e che tale obbligo sia di tutela per il cittadino che all'infermiere si rivolgere per ricevere cure e garantisca dignità per l'infermiere stesso.

 

Alcuni riferimenti:

 

 

Marco Piazza

 

 

165 - Dotazione organica in sala operatoria
 
Sono un infermiere di sala operatoria di Napoli, vorrei conoscere i riferimenti legislativi, se ci sono, in merito al numero minimo di infermieri che devono essere presenti in una singola sala operatoria durante un intervento chirurgico,ed il numero di ore minimo entro cui un infermiere strumentista può chiedere il cambio ad un collega per un sano turn over. Ciao Alessandro
La rassegna legislativa dà indirizzi precisi per il calcolo dell'organico in U.O.
D.Lgs. 03.02.1993 n. 29, art.6;
Circolare F.P. n.4 del 1994;
Legge 30.12.1993 n. 537;
D.Lgs. N. 80/98;
Per quanto riguarda invece, l'organico di Sala Operatoria, non esiste una normativa precisa. Il personale di S.O. si distingue in: Personale "Circolante"
                                               Personale "Strumentista"
                                               Personale "Addetto all'anestesia".
Il buon senso, ed il Codice Deontologico dell'Infermiere, ci portano a dire che, il numero minimo di personale infermieristico operante in una sala operatoria per un intervento, non può essere inferiore a TRE ( uno circolante, uno strumentista e uno addetto all'anestesia ).
Il numero minimo di ore in cui un Infermiere strumentista può essere sostituito è dato dal suo turno di lavoro, ( parlando di fascia oraria 8/14 ) alla fine del quale sarà sostituito da un collega in regime di reperibilità o da chi dovrà ricoprire la fascia di turno pomeridiana. Ma questo è assolutamente soggettivo e dipende da come ogni equipe ha organizzato i propri turni, e reperibilità.

Cordiali saluti

Serena Orlando
164- Dotazioni organiche. quale leg