Referente: Marco Piazza
| 185 - Differenze tra contrattazione pubblica e privata | |
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Salve, sono infermiere ed
esercito presso una casa di cura privata accreditata ed ho un contratto
A.I.O.P. vorrei sapere quali sono le differenze col contratto di sanità
pubblica e dove posso reperirlo online. Grazie. |
Cara collega,
le differenze tra CCNL
pubblico e privato (AIOP) sono sostanzialmente determinate dal
diverso rapporto di forza tra le parti con una rappresentatività e
un numero di iscritti alle Organizzazioni Sindacali maggiore per il
primo rispetto al secondo.
Resta comunque vero che, anche
se cambia la controparte (ARAN per il pubblico e AIOP, ARIS e Don
Gnocchi per il secondo) le OO.SS. sono le medesime e quindi gli
accordi di contrattazione per il pubblico, che di solito arriva
all'intesa prima, costituiscono la base sulla quale si tratta anche
per la piattaforma privata.
Analizzare le differenze tra
le due piattaforme è operazione troppo vasta per essere trattata in
questo spazio.
I riferimenti precisi sono
linkati ai seguenti indirizzi:
Saluti
Marco Piazza
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| 184 - L'anzianità nelle strutture sanitarie private ha meno valore dei periodi lavorativi nel "Pubblico" ai fini concorsuali? | |
| Il Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n.220 fra i criteri di valutazione dei titoli in sede di concorso riporta quanto segue:”i titoli: di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le unita' sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del presente regolamento e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti e' valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso”. Vuol dire che se io lavoro da 10 anni come infermiera e partecipo ad un concorso per ostetriche il punteggio relativo all’anzianità di servizio viene dimezzato? L’anzianità di servizio maturata presso l’Istituto INRCA ha lo stesso valore di quella maturata presso aziende ospedaliere? Scusa la domanda contorta e grazie per la risposta. Manu |
Cara Emanuela,
ricevo dal nostro presidente
e rispondo io in qualità di referente dell'area normativa
professionale.
La norma da te citata:
DPR 220 / 2001 tenta di regolare una materia
concorsuale che spesso in passato ha visto il Diritto genuflesso
agli interessi di campanile o di bottega.
Il risultato non è certamente
equo ma occorre riconoscere che l'esperienza maturata in alcune
realtà semi-residenziali o residenziali, per anziani o meno
anziani (strutture protette, centri diurni, case di riposo, cliniche
private) è meno formativa di identici periodi svolti in ospedali
pubblici presso unità operative intensive o dell'area critica.
Ad ogni modo questo è! ma va
oltre la tua valutazione come è apprezzabile dall'art. 21 che
riporto testualmente:
"Art. 21.
Valutazione servizi e titoli equiparabili
In realtà si parla di una valutazione di servizio solo per il 25% della sua durata; in pratica se uno lavora 4 anni in clinica maturerà un punteggio equivalente a quello di chi ha uno stato di servizio di un anno presso una struttura pubblica. Invece come previsto dal precedente comma 1 gli istituti privati riconosciuti dal D.lgs 502/92 (ordine mauriziano, Galliera, Bambin Gesù ed altri) o le struttute private organicamente legate alle ASL , secondo quanto previsto dal riportato art 25 del DPR 761/79 possono richiedere l'equiparazione agli istituti pubblici; in tal caso la valutazione dei periodi di servizio sarà la medesima. Saluti Marco Piazza |
| 183 - Il ricorso alla mobilità rinnova la clausola di divieto biennale a questo istituto contrattuale? | |
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Spett.le scrivo per avere una
comunicazione urgente visto la scadenza immediata del bando di mobilità, e spero che mi rispondiate con tempestività grazie. avrei due domande da porvi, la prima è la seguente riguarda l'art. 21 del ccnl. Sono una infermiera di ruolo dal 2000 presso una A.Ospedaliera di Milano, nel 2005 precisamente ad settembre ho fatto una mobilità regionale presso una altra Azienda Ospedaliera diversa, nella stessa provincia, ho chiesto a questa ultima Azienda un certificato di servizio per uso mobilità interregionale, allora mi hanno detto che non è possibile perchè devono passare almeno due anni dall'assunzione.Ma allora se una persona cambia per vari motivi Azienda di lavoro deve sempre ricominciare da capo, oppure c'è continuità di servizio e non è necessario che io debba fare altri due anni per avere il nulla osta per una mobilità essendo di ruolo dal 2000. spero che mi rispondete ho necessariamente bisogno di sapere al piu' presto. Grazie |
Cara Rosaria,
ricevo dal presidente e mi
scuso del ritardo col quale ti rispondo.
L'art.
21 del CCNL 2004 comparto sanità al comma 2
prevede:
"2.
In caso di perdurante situazione di carenza di organico, il
personale neo assunto non può accedere alla mobilità se non siano
trascorsi due anni dall'assunzione comprensivi del preavviso
previsto dall'art.
19, comma 3 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001."
Questo significa che deve
essere presente la condizione di perdurante carenza di organico e
che tale situazione sia stata al centro di negoziati e trattative
sindacali.
ricordo che però tale clausola
ha carattere sperimentale e decacdà alla fine del corrente anno
2006.
Altra cosa importante
desumibile dalla lettura del sopracitato art. 19 CCNL 2001, comma 4
è che "la mobilità non comporta novazione del rapporto di
lavoro. Il fascicolo personale segue il dipendente trasferito".
Per tale ragione non è
comprensibile definire "neoassunto" colui che, con esperienza
pluriennale, utilizza questo istituto contrattuale, tanto è vero che
non è necessario reiterare il periodo di prova in seguito a
mobilità.
Ritengo che la risposta
negativa da te ricevuta faccia riferimento alla volontà di
ostacolare la partenza di operatori sanitari difficilmente
sostituibili.
In ogni caso è molto meglio
ricorrere alla RSU o ad una organizzazione sindacale per risolvere
la vertenza; la loro preparazione specifica non consente alle
direzioni di utilizzare astuzie di questo tipo.
saluti
Marco Piazza
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| 182 - una precedente sanzione amministrativa può essere causa di rigetto della domanda di iscrizione all'IPASVI? | |
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Salve, mi sono appena laureata in
infermieristica e vorrei porle una domanda: se 3 anni e mezzo fa ho
commesso un illecito amministrativo (art 75 dpr 309/90), posso non
essere iscritta all'albo e non esercitare in ospedale? Grazie L. |
Cara collega,
tratterò questa tua richiesta
con tutta la delicatezza del caso mantenendo un rigoroso rispetto
della normativa sul trattamento dei dati personali; il riferimento
all'art 75 del DPR 309/90 ricomprende numerose situazioni nel caso
in cui si sia incorsi nelle sanzioni derivanti dall'uso personale
di sostanze tabellate come psicotrope.
La risposta alla tua domanda è
che un problema relativo a periodi passati che hanno deternimato
sanzioni amministrative non inficia la possibilità
di iscrizione al collegio IPASVI.
Le cause che invece
sono causa di rigetto o inibenti l'iscrizione
reperibili nel testo fondamentale: Greco, Rocco; Guida all'esercizio
della professione di infermiere III° ed.; Edizioni Medico
Scientifiche Torino 2000 (aggiornato 2004) sono:
Questo implica in ogni modo
una rigorosa attenzione, particolarmente oggi dopo la modifica delle
norme in materia di stupefacenti, nel dimostrare che le grandi
responsabilità che ricadono sulle spalle dell'infermiere sono ben
riposte.
Ti faccio perciò un grande
BENVENUTA tra noi!
Marco Piazza
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| 181 - Progressione economica orizzontale | |
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Salve, vorrei porVi la seguente domanda: lavoro da quasi 10 anni a tempo indeterminato come infermiere professionale , dal giugno 1996, e il mio attuale livello retributivo è D0. Ho lavorato di ruolo presso tre ospedali. Ho un dubbio che sia non corretto (D1? etc..). Se si come fare a verificarlo? Grazie per la preziosa collaborazione |
Cara collega,
la risposta esatta al tuo quesito non posso dartela io ma va richiesta a qualche rappresentante sindacale OO.SS.-RSU o direttamente ad un responsabile dell'ufficio stipendi della tua ASL. La materia è trattata dall'art. 35 del CCNL 1999 del comparto sanità e tutt'ora vigenti. Il motivo è che la progressione economica orizzontale (il passaggio dalle posizioni economiche di partenza, D 0 nel caso da te riportato, alle successive) ha dinamiche esclusivamente inserite nel livello di contrattazione integrativa locale prevista dai contratti di lavoro e può prevedere meccanismi di eliggibilità e avvenire grazie:
Gli accordi tra OO.SS.-RSU e Direzione sull'utilizzazione dei fondi, prevedono che questi soldi possano essere impiegati sia per retribuire la "produttività" o altre forme di disagio (il lavoro nei dipartimenti medici come si è fatto in alcune ASL) o assegnare forme di progressione economica orizzontale appunto ma sempre nel quadro delle compatibilità economiche e della consistenza dei fondi. Il problema di questa progressione è che determina un impegno di spesa anche per gli anni a venire i quanto non ha caratteristiche di temporaneità ma entra a pieno diritto e definitivamente nello stipendio del fruitore. Altro problema che sembra calzare perfettamente la tua situazione, è che la progressione incentiva la "fedeltà" ad un datore di lavoro nel senso che tende a premiare chi resta a lungo presso la medesima ASL. Questo perchè si tende ad utilizzare questo istituto contrattuale per compensare i vecchi "scatti di anzianità" spariti da tempo Pertanto si cerca di risparmiare risorse le si concentra su chi è effettivamente e "storicamente" parte della ASL e ne condivide il cammino, escludendo coloro che hanno altrove la loro storia. Infatti quando si elabora un accordo è necessario definire diversi parametri coi quali vanno definiti precisamenti i fruitori: anzianità personale, posizione economica orizzontale, categoria ecc. Quindi si può trovare individuato come avente diritto,in un accordo Azienda - OO.SS. RSU, colui che ai 31 dicembre di un determinato anno aveva, nella medesima ASL, una anzianità di tre anni di servizio nella stessa posizione economica. Questo è successo dalle mie parti e visto che i sindacalisti si coordinano a livello nazionale, immagino possa essere avvenuto anche da te visto che in dieci anni hai cambiato per tre volte posto di lavoro. E' anche possibile che a questo si aggiunga una iniqua distribuzione delle risorse e dei fondi, ma qui siamo nell'ambito delle pure ipotesi. Spero di essere riuscito a rendere comprensibile questo complicato meccanismo e, grazie anche alla consultazione della normativa linkata in precedenza, averti fornito elementi per individuare la strada per uno stipendio più giusto.
Ti ricordo che questa risposta, resa anonima nel rispetto della 196/2003, sarà pubblicata sulle FAQ del nostro sito.
saluti Marco Piazza |
| 180 - Dimenticanza di un catetere venoso alla dimissione: Quale gravità di reato? | |
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Spett.le Sig. Piazza, mi chiamo
Maria e lavoro come infermiera alternativamente nei due reparti di
Radioterapia e Oncologia medica di un ospedale lombardo. Premettendo che
ogni reparto è seguito da un solo infermiere e che spesso abbiamo un
solo OSS per entrambi i reparti, volevo chiedere un suo parere. Si è
verificato un giorno l'invio a domicilio tramite ambulanza di un
paziente in dimissione. Sfortunatamente tra il caos generale (tra
l'altro l'unico infermiere sopracitato gestisce anche una sezione
protetta per la brachiterapia posta in un altro piano!)il paziente è
andato a casa con un cateterino periferico ancora nel braccio. Volevo
sapere, pur conoscendo il Codice Deont., a livello strettamente legale
quanto può essere considerato grave un fatto del genere? (é passabile di
denuncia?) Grazie per lattenzione. |
Cara Maria,
la situazione da te
rappresentata non è grave in se, se non per gli effetti che ne
possono discendere.
Infatti un cateterino venoso
può non andare incontro ad alcun tipo di problema per un tempo
limitato (in tal caso ci si fa solo un figura da peracottari) ma
rappresenta comunque un pericolo anche grave per la salute del
paziente potendo infettarsi e dare lesioni locali o sistemiche e, in
caso di trombosi venosa; anche lesioni permanenti.
In tal caso le lesioni trovano
un nesso di casualità (collegamento tra condotta negligente e danno
patito) talmente facile da provare che una condanna può ritenersi
certa.
Nel Diritto questo caso fa
riferimento al concetto di negligenza che potrebbe essere così
descritta: "chiunque per imperizia, imprudenza, negligenza ovvero
per inosservanza di norme nello svolgimento della professione
sanitaria cagiona ad altri lesioni, danni fisici o la morte soggiace
in sede penale a sanzioni restrittive
della libertà personale, in sede civile ad obblighi
risarcitori ed in sede deontologica a
sanzioni disciplinari. (vedi
art 43 cp:
è colposo, o contro l`intenzione, quando l`evento, anche se
preveduto, non è voluto dall`agente e si verifica a causa di
negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di
leggi, regolamenti, ordini o discipline).
Per gli obblighi risarcitori è
consigliabile oggi ricorrere ad Assicurazione sulla Responsabilità
Civile (RC) che anche la Federazione Nazionale ha reso disponibile a
noi infermieri.
Non si può invocare a scusante
la ragione dei carichi di lavoro e delle troppe differenti funzioni
e responsabilità che si è chiamati a ricoprire perchè in tal caso il
nostro Codice Deontologico indica come soluzione quella di
rivolgersi ai Collegi IPASVI per la tutela del lavoratore al fine di
superare le cause di pericolo dell'esercitare la professioni in
condizioni di rischio.
Per concludere la gravità di
una eventuale denuncia è direttamente collegabile al danno patito
che configura un reato di tipo colposo.
Sperando che tutto sia andato
per il meglio ti saluto
Marco Piazza
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| 179- Abbandonare il reparto per consegnare esami in laboratorio durante il turno di notte: è reato? | |
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carissimi vorrei sottoporvi
questo quesito .Operando in un reparto di pediatria da sola, di notte
spesso si presenta la necessità di scendere per effettuare degli esami
di laboratorio,dopo un ricovero o per altre necessità di lavoro, posso
incorrere nell'abbandono di reparto? Come mi devo comportare in mancanza
di ordini scritti? Grazie per l'eventuale risposta. |
Cara Delia,
la situazione che mi
rappresenti è pericolosissima e gravemente illecita.
Il principio di affidamento
assegna al personale sanitario la responsabilità di tutelare i
pazienti che, rivolgendosi alle strutture sanitarie, confidano nella
assistenza competente certa e tempestiva per risolvere i propri
problemi di salute.
Un reparto con un solo
operatore di guardia è già al limite inferiore della soglia di
accettabilità per quanto riguarda questo diritto e la giurisprudenza
non è abbastanza ricca di casistica e di
massime (sintesi
del principio di diritto di cui è fatta applicazione nella
motivazione di una sentenza) qui in Italia solo perchè le cause
contro i medici sono sempre state avare di successi per i ricorrenti
e, solo recentemente, cominciano ad essere un problema per i
sanitari compresi noi infermieri.
Sorvolo per il momento sulle
considerazioni di tipo etico-deontologico per quanto rilevanti e,
per noi infermieri, vincolanti, andando diritto al punto ma facendo
una sola premessa: esiste una enorme quantità di variabili che
possono realizzare reati differenti a seconda di come avvengono i
fatti e la principale variabile è l'interpretazione di questi fatti
da parte del giudice.
Questa convinzione, lasciando
da parte le polemiche su toghe rosse o di altro colore, mi obbliga
ad affrontare il problema da te posto in termini molto generici e
come tali vanno presi.
Abbandonare il reparto può
configurare il reato di abbandono di minori o incapaci (art. 591 cp)
in quanto configura una condotta omissiva che consiste
nell'abbandonare o nel non esercitare la custodia e la cura ale
quali si è abbligati (Benci).
Ogni incidente, complicanza,
problema che si verificasse in assenza del personale poi
configurerebbe anche il reato di lesioni colpose (art 590 cp) la cui
valutazione e gravità è legata alla prognosi.
Le lesioni configurano sia un
procedimento penale che civile con il rischio di dover risarcire in
solido (soldoni) la vittima delle lesioni.
Se dall'abbandono del
reparto esita la morte di un paziente il reato si trasforma in
omicidio (colposo; art 589 cp).
A questi reati si aggiungono
quelli di tipo amministrativo visto che abbandonare il proprio posto
di lavoro, anche se per ragioni apparentemente valide, può rendere
possibile un provvedimento disciplinare da parte della direzione
della ASL.
A questa non breve lista di
responsabilità cito anche quelle di tipo etico-deontologico che
potrebbero spingere il Collegio IPASVI provinciale a provvedimenti
punitivi per condotta illecita (sospensione?).
Questi reati possono
configurarsi anche se, ad esempio, restano altre persone a fianco
del paziente come genitori o OSS e non è escluso che possano
verificarsi anche in presenza di un medico (anche se in forma più
lieve).
Molto meglio tutelare se
stessi e al contempo i propri pazienti rifiutandosi di lasciare il
reparto se non di fronte a problematiche di straordinaria gravità e
urgenza adottando alcune strategie:
Non sottovalutare il problema
e non rimandare la sua soluzione, come recita la legge di Murphy "se
una cosa può andare storta, lo farà" e come diceva mio nonno: "il
momento migliore è adesso"
Ti ricordo che questa
risposta, resa anonima nel rispetto della 196/2003, sarà pubblicata
sulle FAQ del nostro sito.
Marco Piazza
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| 178 - Progressione economica: dopo dieci anni ancora in D0 | |
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Salve, vorrei porVi la seguente domanda: lavoro da quasi 10 anni a tempo indeterminato come infermiere professionale , dal giugno 1996, e il mio attuale livello retributivo è D0. Ho lavorato di ruolo presso tre ospedali. Ho un dubbio che sia non corretto (D1? etc..). Se si come fare a verificarlo? Grazie per la preziosa collaborazione |
Cara collega,
la risposta esatta al tuo
quesito non posso dartela io ma va richiesta a qualche
rappresentante sindacale OO.SS.-RSU o direttamente ad un
responsabile dell'ufficio stipendi della tua ASL.
La materia è trattata
dall'art.
35 del CCNL 1999 del comparto sanità e tutt'ora
vigenti.
Il motivo è che la
progressione economica orizzontale (il passaggio dalle posizioni
economiche di partenza, D 0 nel caso da te riportato, alle
successive) ha dinamiche esclusivamente inserite nel livello di
contrattazione integrativa locale prevista dai contratti di lavoro e
può prevedere meccanismi di eliggibilità e avvenire grazie:
Gli accordi tra OO.SS.-RSU
e Direzione sull'utilizzazione dei fondi, prevedono che questi soldi
possano essere impiegati sia per retribuire la "produttività" o
altre forme di disagio (il lavoro nei dipartimenti medici come si è
fatto in alcune ASL) o assegnare forme di progressione economica
orizzontale appunto ma sempre nel quadro delle compatibilità
economiche e della consistenza dei fondi.
Il problema di questa
progressione è che determina un impegno di spesa anche per gli anni
a venire i quanto non ha caratteristiche di temporaneità ma entra a
pieno diritto e definitivamente nello stipendio del fruitore. Altro
problema che sembra calzare perfettamente la tua situazione, è che
la progressione incentiva la "fedeltà" ad un datore di lavoro nel
senso che tende a premiare chi resta a lungo presso la medesima ASL.
Questo perchè si tende ad utilizzare questo istituto contrattuale
per compensare i vecchi "scatti di anzianità" spariti da tempo
Pertanto si cerca
di risparmiare risorse le si concentra su chi è effettivamente e
"storicamente" parte della ASL e ne condivide il cammino, escludendo
coloro che hanno altrove la loro storia. Infatti quando si elabora
un accordo è necessario definire diversi parametri coi quali vanno
definiti precisamenti i fruitori: anzianità personale, posizione
economica orizzontale, categoria ecc. Quindi si può trovare
individuato come avente diritto,in un accordo Azienda - OO.SS. RSU,
colui che ai 31 dicembre di un determinato anno aveva, nella
medesima ASL, una anzianità di tre anni di servizio nella stessa
posizione economica.
Questo è successo dalle mie
parti e visto che i sindacalisti si coordinano a livello nazionale,
immagino possa essere avvenuto anche da te visto che in dieci anni
hai cambiato per tre volte posto di lavoro.
E' anche possibile che a
questo si aggiunga una iniqua distribuzione delle risorse e dei
fondi, ma qui siamo nell'ambito delle pure ipotesi.
Spero di essere riuscito a
rendere comprensibile questo complicato meccanismo e, grazie anche
alla consultazione della normativa linkata in precedenza, averti
fornito elementi per individuare la strada per uno stipendio più
giusto.
Ti ricordo che questa
risposta, resa anonima nel rispetto della 196/2003, sarà pubblicata
sulle FAQ del nostro sito.
saluti
Marco Piazza
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| 177 - Benefici della legge 1/2002; è possibile la riammissione in servizio in caso di rinuncia al periodo di prova? | |
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Sono infermiera presso l’Istituto
INRCA. Il 03/09/2001 presi servizio con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato presso l’Università Politecnica delle Marche in qualità di
ostetrica.L’Ist. INRCA mi concesse una aspettativa di mesi sei senza
assegni per superamento periodo di prova presso altro ente.Il 07/10/2001
rinunciai al posto presso l’Università per motivi personali e rientrai
in servizio presso l’INRCA. Ora sono pentita di questa mia scelta fatta
in passato. Posso chiedere all’Università di essere riassunta visto che
non sono ancora passati 5 anni dalla dimissione? Se si,
come?Anticipatamente la ringrazio e la saluto. |
Cara Manuela,
la possibilità della
riassunzione entro cinque anni dopo collocamento a riposo è previsto
dalla legge
8 gennaio 2002 n. 1 a
modifica del
DL 12 novembre 2001, n.402
; in tale situazione si
consente il ritorno in servizio di lavoratori che hanno interrotto
un periodo di lavoro in seguito a dimissioni o a pensionamento e
comunque con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Occorre fare alcune
precisazioni:
Per tali ragioni non è
possibile considerare le tue come dimissioni ma come irrevocabile
rinuncia.
Mi spiace molto ma mai motto
fu più appropriato "Sed lex dura lex".
ciao
Marco Piazza
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| 176 - onservazione del posto in caso di invalidità | |
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Sono una infermiera che durante
un incarico a tempo determinato presso una azienda sanitaria ha
acquisito una invalidità permanente per infortunio in itinere,
riconosciuto dall'Inail con una percentuale del 45%. Posso far valere i principi dettati dall'art. 7 della Legge 68 del 99 la quale prevede: "I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità" ? Inoltre: Posso far valere lo stato di invalidità sopra detta in occasione di concorso pubblico ( in atto è in via di espletamento) anche se non ho preventivamente dichiarato nell' istanza di partecipazione la mia condizione di invalidità ed inoltre non ho incluso tra i documenti allegati alla istanza la certificazione Inail che attesta l'invalidità ?? Vi prego aiutatemi !!! |
Cara Elisa,
la materia per la quale ci
interroghi è delicata e complessa e certamente richiede il
coinvolgimento di un consulente del lavoro, di un medico competente,
l'INAIL stesso o di una Organizzazione Sindacale in quanto coinvolge
una pletora di norme del delicato e complesso mondo del diritto del
lavoro.
In ogni caso, volendo
approfondire l'argomento la legge da te citata, la
Legge
12 marzo 1999 n.68, titolata: "Norme per il
diritto al lavoro dei disabili" all'art. 1, comma 7 (e non art. 7
per un preciso riferimento) effettivamente riconosce tale diritto ma
sarebbe utile capire se per nozione di "Conservazione del posto"
di intenda il diritto del lavoratore che ha subito un infortunio a
mantenere attivo il rapporto di lavoro, magari in altre mansioni
oppure, come sembra dalle tue parole, che per conservazione del
posto tu intenda la trasformazione del lavoro a tempo determinato a
rapporto indeterminato.
Questa interpretazione è
fondamentale ma non mi è possibile fornirtela sulla base di quanto è
a mia conoscenza.
Risolta questa dubbia
interpretazione, certamente il tuo caso appare come uno di quelli
per cui sembra configurasi il dovere di conservazione del posto; la
medesima clausola è presente sia nella legge, sia nell'art.6
del CCNL 2001, fa riferimento ad una condizione
che deve essere fatta salva: l'esperimento di ogni utile tentativo
per il recupero al servizio attivo, anche in posizione funzionale
diversa o temporaneamente inferiore.
Esclusa tale condizione, visto
che talvolta è possibile svolgere l'attività infermieristica anche
in presenza di problemi di salute, è ragionevole pensare che sia
lecito il ricorso al dettato dell'art. 1 comma 7 della succitata
legge.
Il secondo quesito è più
complesso in quanto il tacere informazioni importanti della propria
persona rappresenta una sicura violazione del rapporto di reciproca
fiducia che deve instaurarsi tra lavoratore e datore di lavoro.
A tal proposito questo è uno
degli scopi della visita medica che precede il perfezionamento
dell'assunzione.
Potrebbero ravvisarsi gli
estremi di una infedele dichiarazione prevista dall'art 76 del
DPR
445/2000.
Per la delicatezza di tale
argomento ti consiglio una volta di più di rivolgerti ad un esperto.
Marco Piazza
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| 175 - La legge finanziaria 2006 determina un blocco della mobilità per gli infermieri? | |
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Vorrei sapere se il blocco
della mobilità dei dipendenti pubblici vincitori di concorso per 5
anni Gazzetta Ufficiale N. 302 del 29 Dicembre 2005 ( legge
Finanziaria 2006 ) : |
Caro Antonio,
la legge non è mai retroattiva; questo principio discende da quanto affermato dall'art. 25 della Costituzione anche se nel testo fondamentale si fa esplicito riferimento alla punibilità possibile in forza di una norma precedente il delitto. La Suprema Corte ho più volte affrontato l'argomento affermando il principio del divieto di retroattività
La materia della mobilità è inserita nella contrattualistica del comparto sanità; il recentemente scaduto CCNL 2004 all'art. 21 afferma:
"Art. 21: Mobilità 1. Il personale ammesso a particolari corsi di formazione o di aggiornamento (quali ad esempio corsi post - universitari, di specializzazione, di management e master) a seguito dei relativi piani di investimento dell'azienda o ente deve impegnarsi a non accedere alla mobilità volontaria di cui all'art. 19 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 se non siano trascorsi due anni dal termine della formazione. 2. In caso di perdurante situazione di carenza di organico, il personale neo assunto non può accedere alla mobilità se non siano trascorsi due anni dall'assunzione comprensivi del preavviso previsto dall'art. 19, comma 3 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001. 3. Il comma 2 entra in vigore il 1 settembre 2004. Sono fatte salve le procedure dell'art. 19 citato per le domande di mobilità che abbiano ottenuto il nulla osta dell'azienda o ente di destinazione del dipendente alla data del 31 agosto 2004. 4. In considerazione dell'eccezionalità e temporaneità della situazione evidenziata al comma 2 nonché del suo carattere sperimentale, la clausola è soggetta a verifica delle parti al temine del quadriennio. In caso di vacanza contrattuale, la clausola scadrà comunque il 31 dicembre 2006. 5. Nell'ambito della disciplina di cui all'art. 19 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, è tuttora consentita la mobilità a compensazione - all'interno del comparto - fra i dipendenti di corrispondente categoria, livello economico e profilo professionale, previo consenso dell'azienda od ente interessati."
Per completezza riporto anche l'art. 19 del CCNL 2001
1. La mobilità volontaria dei dipendenti tra le aziende e tutti gli enti del comparto di cui al CCNQ del 2 giugno 1998 - anche di Regioni diverse - in presenza della relativa vacanza di organico avviene a domanda del dipendente che abbia superato il periodo di prova, con l'assenso dell'azienda di destinazione e nel rispetto della categoria, profilo professionale, disciplina ove prevista e posizione economica di appartenenza del dipendente stesso. 2. Il nulla osta dell'azienda o ente di appartenenza, qualora non venga concesso entro dieci giorni dalla richiesta, è sostituito dal preavviso di un mese. 3. Nel caso in cui il nulla osta venga concesso, ma sia rinviato ad una data posteriore a quella richiesta dal dipendente, il posticipo non può essere superiore a tre mesi. 4. La mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro. Il fascicolo personale segue il dipendente trasferito. 5. Al fine di favorire la mobilità esterna, le aziende ed enti, nell'ambito della programmazione annuale del fabbisogno del personale individuano i posti da mettere a disposizione a detto titolo nelle varie categorie e profili professionali. Le aziende possono ricorrere anche ad apposito bando al quale deve essere data la maggiore pubblicità possibile. In tal caso, in mancanza di domande pervenute nei termini, procedono sulla base delle domande eventualmente presentate anche dopo la scadenza. 6. In caso di più domande rispetto ai posti messi a disposizione l'azienda procede ad una valutazione positiva e comparata da effettuarsi in base al curriculum di carriera e professionale del personale interessato in rapporto al posto da ricoprire. A parità di valutazione possono altresì essere prese in considerazione documentate situazioni familiari (ricongiunzione del nucleo familiare, numero dei famigliari, distanza tra le sedi etc.) o sociali. 7. Il comma 1 si applica anche nel caso di mobilità intercompartimentale dei dipendenti purchè le amministrazioni interessate abbiano dato il proprio nulla osta. La comunicazione del nulla osta o del suo diniego da parte dell'azienda di appartenenza è effettuata entro un mese dalla data della domanda. 8. Sono disapplicati gli artt. 40, 41, 42 del DPR 761/1979 e gli artt. 12, 13, 14, 15del DPR 384/1990 e art. 9 del CCNL del 22 maggio 1997." La norma da te citata fa riferimento al reclutamento e come tale si intende l'iter di una nuova assunzione di personale attraverso le modalità concorsuali previste dalla legge. Ma, come si afferma al comma 4 dell'art. 19 del CCNL 2001, la mobilità non costituisce novazione del rapporto che si intende contunuativo tanto che il fascicolo personale del lavoratore lo segue nella nuova sede. Quanto previsto dalla finanziaria ad integrazione del D.lgs 165/2001 Ricordo anche che l'infermiere, proprio in ragione delle gravi carenze didisponibilità presenti nel nostro territorio, è escluso da blocchi di assunzioni e che la mobilità è un elemento positivo dato che corregge disparità di concentrazione di professionisti tra nord e sud. Per maggior sicurezza e precisione ho anche consultato il sito dell'ARAN che come rappresentanza negoziale della P.A. è chiamata a dirimere interpretazioni dubbie o conflittuali sulla contrattualistica ma nessun parere o chiarimento è presente sull'argomento. Quanto riservi il futuro lo vedremo anche se un dubbio rimane per coloro che dovessero essere assunti dopo il 1 gennaio 2006.
Marco Piazza |
| 174 - Indennità di mensa | |
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Spett.le esperti , sono un
infermiere che lavora presso un USL della provincia di Foggia, l'azienda
dove lavoro ha approvato con una delibera l'indennità di mensa per i
giornalieri che fanno i due rientri settimanali, bocciandola per i
turnisti, quindi la maggior parte degli infermieri che sono turnisti,
non ha diritto all'indennità di mensa (l'indennità di mensa perchè
l'ospedale e l'usl non è dotata di servizio mensa). In tutti gli altri
Ospedali che ho lavorato da Nord a Sud, ho sempre avuto o l'indennità, o
il servizio di mensa, al limite erano i giornalieri che non sempre ne
avevano diritto. Ho un altro quesito da porgli: in questi giorni l'az.
USL dove lavoro ha deliberato per il passaggio di fascia con la seguente
modalità: i dipendenti in servizio dal 1 GENNAIO 2004 CON 2 ANNI DI
ANZIANITA NEL SSN ANTECEDENTI senza interruzioni. Io sono in servizio
dal 1 febbraio 2005 in questa USL ma con 10 anni di anzianità nel SSN
senza interruzioni. Visto che per gli anni antecedenti al 2004
considerano gli anni di servizio presso il SSN non dovrebbero
considerare anche quelli successivi? E' regolare quello che stanno
facendo? Vi prego di darmi al più presto una risposta con eventuali note
legislative di merito, e un consiglio su come mi devo comportare. Colgo
l'occasione per porgerVi cordiali e distinti saluti. |
Caro Stefano,
il dirtto di mensa previsto
dal
CCNL 2001, art 29, afferma:
"Art. 29 Mensa
1.
Le aziende, in relazione al proprio
assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili,
possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire
l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. Questo articolo non è disapplicato dal successivo rinnovo contrattuale e recenti pareri richiesti all'ARAN hanno confermato che sussiste anche in periodo euro. Da una lettura superficiale sembrerebbe che il diritto sussista anche ora ma il richiamo alla organizzazione e alla sussistenza di disponibilità economica di risorse, in un quadro di riduzione dei trasferimenti del Tesoro verso le regioni, e all'uso della parola "possono" lascia la materia all'accordo tra le parti (dirigenza, RSU e Organizzazioni Sindacali). Se le OO.SS. e la Direzione hanno stipulato un accordo direi che il diritto di mensa è stato negoziato in cambio di altro. Ma considerando che la mensa è in pratica salario differito (un pasto a 1,03 € da parte del lavoratore) non credo che le OO.SS. abbiano rinunciato alla difesa di questo istituto se fosse esistita la possibilità di farlo. Limitare a pochi lavoratori il diritto significa per l'ASL fare un consistente risparmio (circa 4€ a parto). Il secondo quesito (ricordo anche che non rispondiamo a più di un quesito per messaggio) è esclusivamente dipendente dal livello di trattativa integrativa locale e non sono in grado di aiutarti non essendo tali accordi disponibili tamite internet. E' comunque senz'altro poco gradito da chi viene escluso da un adeguamento economico ma anche perfettamente legittimo e regolare. In tal caso bisogna rivolgersi alle OO.SS. o alle RSU locali. Un saluto Marco Piazza
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| 173 - Periodo di prova | |
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Vorrei sapere se: avendo lavorato
con un contratto a sei mesi nello stesso reparto dove prima della
scadenza dello stesso,sono stata assunta ,in quanto vincitrice di un
concorso ,devo di nuovo superare i 6 mesi di prova?.Una persona con
presrizioni può essere mandata a sostituire altri infermieri,in altri
reparti andando contro le prsrcizioni che le vietano di fare i turni? E
in questo caso di sostituzione temporanea può chiedere un ordine di
servizio ,oppure è solo verbale ? grazie mille |
Ciao Anna,
I periodi di lavoro a tempo
determinato precedenti l'assunzione in ruolo, in base a quanto
previsto all'art
31 del CCNL 2001 non possono, per legge, essere
contigui o continuativi e vanno in ogni caso interpretati come
contratti a termine. Tale periodo quindi non riduce la necessità del
periodo di prova, regolato dall'art
15 del CCNL 1995 che al cpmma 13 prevede la
ragione esimente dal dover superare tale periodo qualora, nella
stessa posizione funzionale, profilo e disciplina qualora sia già
stata superata presso altro ente.
Per quanto riguarda il secondo
quesito qualora sussistano motivi che consigliano di evitare
determinati incarichi e mansioni queste non sono necessariamente
legate a determinate Unità Operative ma a ciò che vi si è chiamati a
fare.
Il lavoratore deve segnalare
le limitazioni che gli consigliano di evitare determinate attività e
se viene sottoposto a pressioni affinchè le svolga può richiedere l'ordine
di servizio che deve essere sempre in forma
scritta e in quanto tale impugnabile.
Come diceva il latino: "verba
volant, scripta manent"
Marco Piazza
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| 172 - Part time pubblico impiego e libera professione | |
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Se volessi fare un partime al 50%
nella mia azienda e tentare una libera professione infermieristica,
quali sono le leggi che me lo permettono ovvero quali sono le leggi che
me lo vietano? Gentile collega. Ti spiego il mio problema. Sono un Infermiere in DEA. Lavoro nello stesso tempo in convenzione con una struttura penitenziaria della mia Provincia. Il carcere invia il tabulato al mio ospedale che gli fa la fattura. La fattura viene pagata al mio ospedale. Il mio ospedale mi dirotta sulla busta paga i soldi detraendo il 5%.
La mia domanda è questa. Secondo te se faccio il partime in ospedale e poi vado a fare l’infermiere in carcere come libero professionista, è Possibile? Oppure no? Questo in vista del fatto che gira una voce molto sicura che riferisce l’intenzione della mia ASO di chiudere la convenzione.
Saluti Mauro Pellegrino
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Caro Mauro,
Il
CCNL consente ai dipendenti (fino al limite del
20% del totale) di richiedere il part time.
La normativa di riferimento
sulla libera professione è sulla apposita pagina della
Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI
Altrimenti molto utile il
volume: Greco M., Rocco G., Guida all'esercizio della profesisone di
Infermiere; Ed. Medico Scientifiche - Torino 3° edizione che ha il
vantaggio di essere aggiornabile e rappresenta il nursing in tutti i
suoi aspetti, legale, etico, professionale, organizzativo,
un caro saluto
Marco Piazza
E' l'azienda che deve
decidere se vi sia inconpatibilità tra i due impegni; questa
informazione non mi possibile averla e pertanto devi richiederla
a rappresentanti sindacali locali o RSU o alla direzione stessa.
Volendo ragionare in modo
astratto penso che se attualmente la tua ASO consente tale
libertà tenendo attiva la convenzione non significa che lo
faccia in futuro permettendoti il tempo parziale al 50%.
Immagino che la Direzione
rinunci alla convenzione per carenze di personale, problema che
nel nord Italia, è grave; in tal caso non gli gioverebbe perdere
mezzo infermiere.
Ma ripeto queste sono
astrazioni fatte di poca sostanza.
Ciao
Marco Piazza
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| 171- Mobilità per ragazza madre | |
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Salve ho bisogno di aiuto e
consiglio per la mia situazione.. sono una ragazza madre di un bimbo di 2 anni .Nel mese di luglio c.a. ho preso servizio come infermiera dopo aver vinto un concorso pubblico presso un' azienda ospedaliera romana che dista da dove risiedo piu' di 100 km. ho viaggiato tutti i giorni per quasi 4 mesi..poi la ASl presso quale risiedo mi ha chiamato per un contratto a tempo determinato ..ed ho approfittato chiedendo Aspettativa all ' azienda romana..visto che per me stava diventando difficile gestire il bambino ..ed anche economicamente viaggiare tutti i giorni con la macchina era una spesa nn indifferente (con i mezzi l'ospedale era mal collegato ed impiegavo troppe ore).Vorrei sapere (VISTO LA MIA SITUAZIONe FAMILIAre) se mentre sto svolgendo quest' incarico a tempo determinato ho possibilita' di ottenere il trasferimento?? so che la mia asl mi accetterebbe..ma l'azienda romana mi darebbe il nulla osta considerando la mia situazione???ho qualche speranza-..o sono condannata appena finito l'incarico di ritornare a viaggiare tutti i giorni???vi prego di aiutarmi e consigliarmi..anche la piu' piccola escamotage.. vi ringrazio infinitamente!! |
Cara Mikaela,
Se in apparenza potrebbe
sembrare utile riferirsi al
DECRETO LEGISLATIVO 26 Marzo 2001, n.151
:sulla "TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITA' E DELLA
PATERNITA'": che nulla di particolarmente utile alla risoluzione
del tuo caso sembra affermare (ma che ti linko per informarti sulle
generiche tutele rispetto alle assenze, ai congedi ecc.). La
condizione di ragazza madre non gode, di per sè, di alcuna
protezione o particolare tutela. Nel nostro paese si previlegia un
intervento pregiudiziale alla famiglia (che è già una forma di
tutela) a quello sul bisogno concreto di chi non a potuto/voluto
formarne una.
Più interessante il contenuto
dell'articolo 21 del CCNL 2004 per il richiamo forte ai contenuti
dell'art.
19 del CCNL 2001 che regola la mobilità e che al
comma 6 recita:
"6.
In caso di più domande rispetto ai posti messi a
disposizione l'azienda procede ad una valutazione positiva e
comparata da effettuarsi in base al curriculum di carriera e
professionale del personale interessato in rapporto al posto da
ricoprire. A parità di valutazione possono altresì essere prese in
considerazione documentate situazioni familiari (ricongiunzione del
nucleo familiare, numero dei famigliari, distanza tra le sedi etc.)
o sociali."e che quindi sembra raccogliere l'invito a venire
incontro alle persone costrette ad affrontare difficoltà della sfera
familiare/personale.
Questo articolo norma anche la
tempistica per rispondere a domande e per concessione dei nullaosta.
Per finire credo che l domanda
finale sia poco comprensibile quando affermi: "...ho possibilita' di
ottenere il trasferimento?? so che la mia asl mi accetterebbe..ma
l'azienda romana mi darebbe il nulla osta ..."
Uno dei limiti alla mobilità è
la condizione di neoassunto ma solo in situazioni di carenza di
organico; diciamo che in buona sostanza non dovrebbe essere
difficile ottenerla.
Ci sono due modalità di
mobilità: quella "normale" e quella a
compensazione; in pratica la possibilità di scambiarsi
posto tra lavoratori dello stesso livello nelle rispettive ASL:
quest'ultima è sempre possibile ma richiesde che gli stessi
lavoratori operino il contatto.
Non comprendo invece il
discorso della disponibilità della ASL ad accettarti?
Un rapporto di lavoro (che non
riparte da capo ma è da intendersi come una continuazione) nella
P.A. è attivabile solo in caso di concorso o di graduatoria o,
recentemente, con attivazione di un rapporto libero professionale.
In questi ultimi tempi si è
assistito, ma solo per incarichi a tempo determinato, alle "chiamate
dirette" senza passare sotto alcun tipo di passaggio formale o
concorsuale; ma questo non sembra essere il tuo caso.
Se tu vinci un concorso e
ricevi una chiamata di graduatoria, allora vai "di diritto" a
ricoprire un posto, non vedo altre possibilità.
saluti
Marco Piazza
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| 170- Normative riguardanti l'OSS | |
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vorrei poter visionare delle
normative, protocolli, linee guida per la sala operatoria, ed in
particolare sull'inserimento dell'operatore tecnico (oss) come secondo
in sala. |
Cara Deborah,
il quesito posto è troppo
generico e richiederebbe una risposta di diverse centinaia di
pagine, allegati, link senza peraltro riuscire a soddisfare
completamente l'interrogativo.
Le normative riguardanti l'OSS
sono derivanti dal suo
profilo .
Tutto il resto da questo
accordo dipende e discende.
Infine la maggior parte dei
regolamenti hanno valore regionale o riferiti ad ogni singola ASL.
Queste informazioni possono
essere richieste al coordinatore infermieristico di Sala Operatoria
o alle OO.SS.
Saluti e fuone feste
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| 169 - L'aspettativa usufruita nei due anni prima della mobilità | |
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Salve sono
stata assunta dell ASL ROMA A ad agosto 2004 dopo 7 mesi ho chesto una
aspettativa di 8 mesi per incarico temporaneo presso altra ASL. Ho
ottenuto l'aspettativa. La mia domanda è: valgono i periodi di
aspattativa al calcolo dei due anni lavorativi? |
Cara Rosa, |
| 168 - Mobilita: tempi e riferimenti | |
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Carissimo Marco, Ti prego di rispondere a questo mio quesito, che ti ha già formulato mio marito: sono infermiera di ruolo presso un'A.S.L. della Regione Lazio, assunta a Maggio C.a.; nel contratto che ho firmato c'era la clausola che non posso richiedere mobilità volontaria prima dei due anni. Adesso, dal prossimo mese di dicembre, a seguito di domanda di aspettativà presterò, per mesi sei, servizio presso un'A.S.L. della Regione campania, con la stessa qualifica funzionale, pertanto ti chiedo: questi sei mesi si sommano ai due anni di blocco della mobilità o non vengono conteggiati? Cioè, devo prestare due anni di servizio effettivo con l'A.S.L. della Regione Lazio? Tanti cari Saluti MEDP |
Ciao Maria Elena,
lasciami il tempo di respirare e, soprattutto, leggi le FAQ precedenti che, anche se con piccole modifiche, riecono a rispondere anche al tuo quesito. Ad ogni modo il comma 2 e seguenti dell'articolo 21 del CCNL 2004 vigente è estremamente chiaro in proposito:
"2. In caso di perdurante situazione di carenza di organico, il personale neo assunto non può accedere alla mobilità se non siano trascorsi due anni dall'assunzione comprensivi del preavviso previsto dall'art. 19, comma 3 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001. 3. Il comma 2 entra in vigore il 1 settembre 2004. Sono fatte salve le procedure dell'art. 19 citato per le domande di mobilità che abbiano ottenuto il nulla osta dell'azienda o ente di destinazione del dipendente alla data del 31 agosto 2004. 4. In considerazione dell'eccezionalità e temporaneità della situazione evidenziata al comma 2 nonché del suo carattere sperimentale, la clausola è soggetta a verifica delle parti al temine del quadriennio. In caso di vacanza contrattuale, la clausola scadrà comunque il 31 dicembre 2006". Visto che la situazione di carenza di organico è condizione costante, e per nulla eccezionale nella quale si trovano praticamente tutte le ASL o le AO pubbliche del centro-nord, ritengo che nella medesima situazione si ritrovi quella nella quale operi attualmente. Questa informazione è di impossibile reperimento per me attraverso Internet, ma puoi ricavarla direttamente contattando i rappresentanti della RSU o delle sigle sindacali della tua realtà; resta vero che questo parametro è spesso interpretato dalle direzioni aziendali in modo diverso a seconda delle condizioni: se si richiede l'assunzione di nuovi infermieri queste sostengono che le dotazioni organiche sono adeguate, se invece si richiede il godimento di un diritto contrattuale, come la mobilità volontaria ad esempio, le condizioni non lo permettono. Questo biennio è quindi da considerarsi una condizione non vincolante e assoluta ma solo in relazione alla carenza di organici. Per quanto attiene alla seconda parte del tuo quesito resta vero in generale che solitamente l'aspettativa senza assegni realizza un congelamento della decorrenza dell'anzianità (comma 8 articolo 12 CCNL 2001 Area Comparto) e quindi di ogni progressione sia ai fini previdenziali che di carriera; ma visto che è ammessa la possibilità di ottenere aspettativa al personale dipendente a tempo indeterminato, per un periodo di mesi sei, in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato e per il superamento del periodo di prova presso altro ente, e che questa condizione non realizza un nuovo rapporto di lavoro (comma 4 articolo 19 CCNL 2001: novazione del rapporto) e che il fascicolo personale segue il dipendente, si ritiene che possa realizzare una condizione di continuità della carriera e quindi di computo della durata biennale. Resta inteso che ulteriori precisazioni devono essere ottenute il loco sentendo un rappresentante dei lavoratori o delle OO.SS. come indicato in precedenza. Un saluto Marco Piazza
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Lavoro in un ospedale dall'ASL e la direzione generale
sta riorganizzando il personale delle U.O. riferendosi alla legge
donat cattin. al momento c'è molta confusione perchè si parla anche di
dipartimentalizzare le u.o. accorpando addirittura reparti come la
pediatria con la medicina generale. Io e molti miei colleghi siamo
perplessi perchè nonostante il sindacato stia trattando sulla questione
sembra che ci siano pochi margini di manovra. Quello che io chiedo,è se
la Donat Cattin è vangelo o se in regione campania per quanto riguarda i
contingenti di personale ci sono altre indicazioni. Oltre al p.s. che
gestisce 18.000 interventi l'anno,m'interessano le dotazioni previste
per le u.o.di medicina generale, chirurgia, pediatria,
ginecologia,ortopedia sala operatoria. So che la risposta è complessa e
ringrazio in anticipo per l'attenzione |
Caro Collega. |
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Abbiamo un'infermiera
professionale assunta il 6-10-1986 presso la nostra Casa di Riposo di
Desenzano (all'epoca IPAB - pubblica amministrazione - contratto applicato
enti locali) L'Infermiera non era iscritta all'Albo. Si è iscritta solo nel 2002. La suddetta è stata condannata a seguito di ispezione ASL Era obbligata all'iscrizione all'Albo? |
Gentile Stefania,
la domanda è di elevatissima complessità tanto è vero che giudici diversi danno interpretazioni non simili.
La normativa di riferimento è la seguente - D.Lgs.C.P.S. 233/46, articolo 8; - D.P.R. 761/79, articolo 1, comma 2; - D.lgs 502/1992 - D.M. 739/94, articolo 1, comma 1; - Legge 42/1999 - D.P.R. 220/2001, articolo 2, lett. d); - Codice Civile, articolo 2229.
L’obbligo di iscrizione sussiste per tutti gli infermieri che esercitano l’attività, indipendentemente dalle modalità di esercizio, e quindi, anche per gli infermieri dipendenti di strutture pubbliche e private.
La mancata iscrizione all’Albo configura il reato, ex articolo 348 codice penale, di esercizio abusivo della professione. L’articolo suddetto stabilisce che “chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da Euro 103 a Euro 516".
Alcune sentenze in giurisprudenza sono di tipo assolutorio ma tale assoluzione fa riferimento a peculiari condizioni dei luoghi dove si sono svolte. In altre occasioni, da parte diversi soggetti istituzionali, si è rimarcato l'obbligo di adesione all'albo professionale.
Il mio personale parere (ma sono in ottima e numerosa compagnia) è che l'obbligo di iscrizione sussista all'atto dell'assunzione in quanto documentazione soggetta ad obbligato di presentazione e che tale obbligo sia di tutela per il cittadino che all'infermiere si rivolgere per ricevere cure e garantisca dignità per l'infermiere stesso.
Alcuni riferimenti:
Marco Piazza
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| Sono un infermiere di sala operatoria di Napoli, vorrei conoscere i riferimenti legislativi, se ci sono, in merito al numero minimo di infermieri che devono essere presenti in una singola sala operatoria durante un intervento chirurgico,ed il numero di ore minimo entro cui un infermiere strumentista può chiedere il cambio ad un collega per un sano turn over. |
Ciao Alessandro La rassegna legislativa dà indirizzi precisi per il calcolo dell'organico in U.O. D.Lgs. 03.02.1993 n. 29, art.6; Circolare F.P. n.4 del 1994; Legge 30.12.1993 n. 537; D.Lgs. N. 80/98; Per quanto riguarda invece, l'organico di Sala Operatoria, non esiste una normativa precisa. Il personale di S.O. si distingue in: Personale "Circolante" Personale "Strumentista" Personale "Addetto all'anestesia". Il buon senso, ed il Codice Deontologico dell'Infermiere, ci portano a dire che, il numero minimo di personale infermieristico operante in una sala operatoria per un intervento, non può essere inferiore a TRE ( uno circolante, uno strumentista e uno addetto all'anestesia ). Il numero minimo di ore in cui un Infermiere strumentista può essere sostituito è dato dal suo turno di lavoro, ( parlando di fascia oraria 8/14 ) alla fine del quale sarà sostituito da un collega in regime di reperibilità o da chi dovrà ricoprire la fascia di turno pomeridiana. Ma questo è assolutamente soggettivo e dipende da come ogni equipe ha organizzato i propri turni, e reperibilità. Cordiali saluti Serena Orlando |
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