Referente: Marco Piazza
|
|
|
| Sono un infermiere professionale di ruolo a tempo indeterminato presso un'azienda ospedaliera di milano ho presentato domanda di mobilita' volontaria presso una asl della sicilia che mi ha risposto favorevolmente.io sono stato assunto a milano il 01/09/2003 vorrei sapere se la mia azienda puo trattenermi e rifiutare la mia mobilita' premetto che quando ho firmato il contratto non vi era nessun vincolo di appartenere all'azienda per un minimo di due anni mentre i colleghi che sono stati assunti nel marzo 2004 con la nuova normativa hanno firmato questa dicitura. quindi vorrei sapere come devo comportarmi se e' un<abuso di potere della mia azienda che attua nei miei confronti e se ho o quando e possibile il trasferimento .grazie per una vostra eventuale risposta sono nella confusione più totale. |
Caro Angelo
l'Art.
21 del CCNL 2004 al comma
2, afferma che: " In caso di
perdurante situazione di carenza di organico, il personale neo assunto
non può accedere alla mobilità se non siano trascorsi due anni
dall'assunzione comprensivi del preavviso previsto dall'art.
19, comma 3 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001"(*).
Mi sembra che tale disposizione
non abbia bisogno di commento.
Un saluto
Marco Piazza
(*) Nel caso in cui il nulla osta
venga concesso, ma sia rinviato ad una data posteriore a quella
richiesta dal dipendente, il posticipo non può essere superiore a tre
mesi
|
|
|
|
|
Carissimi, sono venuto a sapere tramite fonti attendibili che al Ministero della Giustizia operano con il profilo di infermiere alcuni generici che non avrebbero mai superato l'esame di stato per IP. Da quanto mi è dato a sapere, sicuramente ciò accade presso la Casa circondariale di Trieste dove "tramite concorsi interni" (ma nessuno valevole come esame di Stato) un generico è inquadrato come infermiere professionale ed addirittura come coordinatore. Il soggetto infatti non risulta essere iscritto in nessun albo. Né a Trieste né altrove. Può l'amministrazione pubblica "promuovere sul campo" senza prevedere un esame di Stato e senza, peraltro, attenersi alle normative internazionali e comunitarie in materia di formazione dell'Infermiere (Trattato di Strasburgo e Direttiva Europea)? Se ciò fosse possibile, ma sono convinto di no , perché ci dobbiamo fare tre anni di formazione universitaria ? O viceversa, non sarebbe opportuno che qualche Direttore Generale al ministero della Giustizia si faccia un bel processo per favoreggiamento dell'abuso della profgessione infermieristica ? PS: e chissà quanti casi analoghi in amministrazioni parastatali vi sono. |
Caro Andrea,
prendo atto dell'informazione che
ci segnali ma non è nel potere di AIOL agire in alcun modo.
Rispetteremo il nostro dovere di
riservatezza nei tuoi confronti non divulgando particolari di questo
messaggio che riguardano la tua persona e, solo in forma generica,
segnaleremo il fatto al collegio IPASVI della tua provincia. Meglio
sarebbe che tale informazione fosse data al Collegio di Roma da un loro
iscritto perchè impegnerebbe con maggior forza l'Albo ad intervenire.
Mi preme però esprimere la mia
opinione sull'episodio visto che confido che il Diritto sia un'IDEA che
alla fine possa uscire vincente e giunga un momento nel quale nessuno
possa, involontariamente o meno, prevaricare l'altro e nessuno possa,
facendo favori, acquisire un "potere" di malposta riconoscenza.
Il
Codice Deontologico della professione
infermieristica afferma che:
"6.4. L’infermiere riferisce a
persona competente e all'autorità professionale qualsiasi circostanza
che possa pregiudicare l’assistenza infermieristica o la qualità delle
cure, con particolare riguardo agli effetti sulla persona.
....omissis....
7.1. Le norme deontologiche
contenute nel presente codice sono vincolanti: la loro inosservanza e
punibile con sanzioni da parte del Collegio professionale.7.2. I Collegi
IPASVI si rendono garanti, nei confronti della persona e della
collettività, della qualificazione dei singoli professionisti e della
competenza acquisita e mantenuta".
Oltre agli aspetti squisitamente
etici sono ravvisabili certamente alcune violazioni delle norme che
sconfinano in reati penali (Art.
348 Abusivo esercizio di una professione:
Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un milione.) e amministrativi riferiti alla presunta percezione da parte degli infermieri generici di emolumenti a loro non dovuti nel ricoprire incarichi assolutamente non sanabili, neanche per la clientela più "affezionata". In questo caso potrebbe intervenire la Corte dei Conti.
In nessun caso può essere concessa
abilitazione professionale ad alcuno senza che si sia superato l'esame
di stato abilitante.
Resta vero che una notizia di
reato andrebbe, per dovere civico, data all'autorità soprattutto se non
è prevista l'azione d'ufficio.
La cronaca è ricca di episodi che
hanno visto soggetti di dubbia moralità e titoli inesistenti millantare
competenze e professionalità a loro aliene portate avanti, a volte, per
anni.
Ma al di la di queste
considerazioni proprie del diritto, vorrei richiamare alla tua
attenzione il fatto che la "furberia" ha spesso contraddistinto il
nostro paese ma questa non
è motivazione sufficiente
a eliminare o mettere in dubbio la formazione triennale e universitaria.
Solo la formazione universitaria è
in grado di dare alla professione infermieristica quella affidabilità,
autorevolezza e riconoscimento da parte della comunità scientifica e
della società tutta, che le permetterà di crescere ed affermarsi anche,
ma non solo, economicamente.
in bocca al lupo
Marco Piazza
|
|
|
|
| Vorrei sapere se per contratto dopo aver fatto la notte di dodici ore mi spettano giorni 2 di riposo e se in un reparto con 24 posti letto è possibile lasciare una sola unità infermieristica con tutte le responsabilità che ci sono nel reparto |
Cara Noemi,
Il CCNL 1999, riferendosi
all'orario di lavoro regolato dall'art.
26 parla espressamente di 36 ore settinamali e di una
serie di criteri di cui tenere conto mentre lo si programma e si
imposta, tra cui quello che deve esserci obbligatoriamente un giorno di
riposo ogni settimana (6+1).
La valutazione oraria deve tenere
conto dell'orario e non del turno; certo che le dodici ore rappresentano
il massimo orario di servizio erogabile da un dipendente.
Per quanto riguarda invece la
determinazione dei carichi di lavoro in relazione alla dotazione
organica questa è una materia controversa e ancora povera di regole.
Nulla di esatto purtroppo è stato prodotto e concordato; questo è uno
dei gunzaglio con cui tengono imprigionati noi infermieri.
Il divieto a che l'organizzazione
possa lasciare un solo infermiere ad assistenre una U.O.non è scritto a
chiare lettere in nessuna norma. Solo il
codice deontologico dell'infermiere impone
che in situazioni di rischio l'infermiere si attivi per scongiurarlo.
Se tu e i tuoi colleghi segnalaste
la situazione di rischio per i pazienti al Collegio IPASVI e, con la sua
tutela provvedeste a fare una segnalazione alla direzione, questo
trasferirebbe le responsabilità su chi ha assunto la decisione di
lasciarvi soli.
Il codice deontologico è una
risorsa di straordinaria forza e, per quanto mi venga in mente, è
l'unica soluzione raggiungibile in tempi ragionevolmente brevi.
Marco Piazza
|
|
|
|
|
Vorrei avere un chiarimento sul
concetto di reperibilità. Può il personale reperibile subentrare al personale che termina il proprio turno di servizio se c'è un protrarsi degli interventi di elezione in una sala operatoria? Se no come credo c'è una norma alla quale potersi appellare? Grazie
|
Caro Piero,
Forse la domanda vera è se il
personale impegnato in una attività chirurgica può abbandonare
l'assistenza del paziente a loro affidato. E' ragionevole pensare che
solo in caso di urgenza questa condizione si realizzi.
Diversamente in caso di interventi
di elezione, e quindi programmabili con anticipo, si dovrebbe riuscire a
realizzare una programmazione che impedisce il realizzarsi di sforamenti
di orario o di organizzare una rotazione del personale in caso di
interventi la cui durata oltrepassi il normale orario di servizio.
L'istituto della pronta
disponibilità dovrebbe garantire l'intervento occorrente in situazioni
di emergenza; unica condizione quella che può verificarsi in caso di
predisposizione di un piano locale, come recita al
CCNL 2001:all'Art.
7; Servizio di pronta disponibilità:
al
comma 2 prevede: " All'inizio di ogni
anno le aziende predispongono un piano annuale per affrontare le
situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica, ai profili
professionali necessari per l'erogazione delle prestazioni nei servizi e
presidi individuati dal piano stesso ed agli aspetti organizzativi delle
strutture".
Solo se gli accordi fatti tra
OO.SS: e Direzione di ASL prevedono tale condizione (io non lo credo)
questa situazione può realizzarsi, altrimenti si tratta o di cattiva
programmazione o di scarsa considerazione del lavoro infermieristico e
degli altri operatori coinvolti nel lavoto di sala operatoria.
Questa condizione diviene però
materia sindacale.
Un caro saluto
Marco Piazza
|
|
|
|
|
Sono infermiera professionale dal 1983 ho conseguito la
specializzazione in "assistente chirurgica " nel 1989, tuttora lavoro come
strumentista in camera operatoria . La mia domanda è: la
specializzazione sopra citata è riconosciuta? Perchè quest'ultima sia
valida devo frequentare dei corsi di perfezionamento o quant'altro?
Devo precisare che non ho conseguito la maturità. Per "valida " intendo ai fini pensionistici lavorativi economici. In attesa di una tua risposta ti saluto. Anna. |
Cara Anna, rispondo io in qualità i responsabile dell'Area Formazione ed incaricato ad interim dell'Area Normativa. Attualmente il contratto di lavoro non prevede alcuna differenziazione economica per i colleghi in possesso di titoli specializzanti (strumentista, tecnico circolazione extracorporea, terapia intensiva ecc.) ad eccezione di coloro che possedevano il titolo AFD (caposala). Solo localmente, legato alla contrattazione integrativa, può essere previsto un avanzamento economico orizzontale (ma questa cosa non sono in grado di saperla e devi rivolgerti in loco), che viene riconosciuto a livello previdenziale e quindi pensionistico. Una formazione aggiuntiva corrisponde ad un arricchimento del curriculum individuale che si traduce, oggi, solo in una preferenza nell'essere inseriti nelle U.O. verso cui la formazione puntava, facilita la possibilità di "carriera" e porta all'esenzione, durante il periodo di studi, dell'obbligo di reperimento dei crediti ECM. Anche la partecipazione ai master odierni (per i quali la maturità è indispensabile), sempre escluso quello in management che consente di godere dell'indennità di coordinamento, non permette di accedere a trattamenti economici di maggior favore. Per i futuri contratti non so ancora dire se siano previsti livelli economici ulteriori; potremo capirlo solo leggendo il testo una volta pubblicato; è presumibile e ragionevole che vengano previsti ma aspettiamo i fatti. Quindi devo risponderti che oggi, fatte salve le precisazioni sopracitate rispetto alla contrattualistica specifica della tua ASL, non sono previsti emolumenti a coloro che posseggono come te una "vecchia" specializzazione Marco Piazza |
|
|
|
|
Le rivolgo un quesito che mi sta
a cuore per avere chiarimenti: a seguito di pubblico concorso venni
chiamata da una asl locale per l'assunzione a tempo indeterminato
nel 1987, ma per motivi personali dopo poco tempo rinuncia
all'incarico e rassegnai dimissioni accettate dall'azienda. Passati
ormai oltre dieci anni feci richiesta di riammissione in sevizio
avvalendomi dell l.n.1/2001, 47/2004 e 302/2004, ma l'azienda non
l'accolse. Posso pretendere la riammissione in servizio o ha ragione
l'azienda che nicchia? Grazie per la risposta che vorrete inviarmi. |
Cara Dora,
Conosco la legge
1/2002 e sono certo che ammette il ritorno in servizio ma "
da non
oltre cinque anni" dalle dimissioni.
Ho letto
la legge 47/2007 e
all'art 16 recita: "Art. 16. Prestazioni aggiuntive programmabili
da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica
1. Per garantire la continuita' assistenziale e fronteggiare l'emergenza infermieristica, le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, sono prorogate al 31 dicembre 2004, in armonia con le disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica."
Per quanto riguarda
la "legge"
302 2004
non ho trovato nessun riscontro, unico
contatto è che con tale numerazione si riferisce alla Gazzetta Ufficiale
Serie Generale del dicembre 2004 n° 302, al cui interno non ho trovato
riferimenti apparentemente utili.
Essendo passati dall'87 quasi venti anni, credo che sia
impossibile vantare il minimo diritto.
Inoltre a quanto pare il periodo di lavoro effettivo da
te svolto nell'87, peraltro non dichiarato, viene interrotto "dopo
poco"; questo breve escursus temporale potrebbe essere inferiore al
superamento del periodo di prova; in al caso possiamo considerare come
nullo ogni beneficio (ad esclusione di quelli previdenziali in forza dei
versamenti effettuati a tale titolo), derivante dal rapporto di lavoro.
Marco Piazza
|
|
|
|
|
Ciao sono dipendente (infermiera
Professionale) di una azienda ospedaliera che dista 70km dalla mia
abitazione,avendo mia nonna,a cui è stata riconosciuta una invalidità al
100% desidero informazioni dettagliate riguardo alla domanda di
trasferimento in base alla legge 104 per poter usufruire di un
avvicinamento. Ringrazio anticipatamente |
Cara Barbara,
la
FAQ n° 93 e la
120 (ed altre seguenti) hanno trattato
l'argomento; la legge
104/92, nel favorire il godimento verso un
lavoratore un cui parente rientri tra quelle portatrici di handicap
riconosce tale diritto in ottemperanza al comma 5 dell'art.33:
"Il genitore o il familiare
lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con
continuità un parente o un affine entro il terzo grado
handicappato ha diritto a scegliere, ove
possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio
domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra
sede."
Rimarco alcune parole evidenziate,
perchè la cura del parente deve essere effettivamente erogata
continuativamente e la sede può, se possibile,
essere scelta.
Se la cura effettiva fosse, solo
per fare un esempio, della figlia invece che della nipote la nipote
difficilmente potrebbe goderne.
Inoltre è necessario che la AO
abbia una sede più vicina.
Altrimenti non resta che la
mobilità regolata dall'art.
21 del CCNL 2004. e dall'Articolo 19: Mobilita'
volontaria tra aziende ed enti del comparto e con altre amministrazioni
di comparti diversi che ti
invito a consultare.
un abbraccio
Marco Piazza
|
|
|
|
|
Diritto allo studio/150 ore.
Spett.le Le chiedo gentilmente di darmi delucidazioni in merito alla
possibilità di usufruire dei congedi straordinari per motivi di studio.
Abito a Salerno e sono iscritto al 2° anno di corso di una laurea
specialistica (laurea di II livello)presso l'Università di Urbino. Il
responsabile del personale mi dice di poter usufruire dei giorni di
congedo solo nei giorni in cui io sostengo l'esame, premettendo che per
raggiungere la sede universitaria, molto distante dalla sede di lavoro, io
avrei bisogno di congedo sia il giorno precedente l'esame che del giorno
successivo! Possibile poter usufruire sia del giorno precedente che di
quello successivo al giorno dell'esame (vista la distanza...)come congedo
straordinario per diritto allo studio? E degli altri giorni rimanenti (25
giorni/anno)è possibile usufruirne solo per studiare e preparare gli
esami? La ringrazio sin d'ora. GG |
Caro Giuseppe,
il diritto allo studio è regolato
dall'Articolo 22: Diritto
allo studio del
CCNL 2004.
Questo articolo permette di
stabilire i diritto rispetto all'assegnazione di tempo lavoro fino a un
massimo di 150 ore.
Una volta riconosciuto al
lavoratore il godimento di questo beneficio contrattuale, fatte
salve gravi e motivate ragioni di servizio, questi può utilizzarle nel
modo che preferisce.
Il datore di lavoro è tenuto a
favorire il lavoratore nella frequenza agli studi.
Il giorno in cui si sostiene un
esame fa parte del contenuto dell'Art.
21 (Permessi retribuiti)
1. A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente: a) partecipazione a concorsi od esami - limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove - o per aggiornamento professionale facoltativo comunque connesso all'attività
di servizio:
giorni otto all'anno; ....
i due benefici possono essere sommati.
Resta quindi nella
sostanziale disponibilità del dipendente godere del diritto alle 150 ore
nelle modalità che gradisce, del permesso retribuito nel limite di 8
all'anno.
Della possibilità di estensione
del permesso per esami ai giorni limitrofi ho solo lontani ricordi del
periodo militare.
Saluti
Marco Piazza
|
|
|
|
|
Salve, volevo farvi una domanda in merito ai permessi per allattamento previsti dalla vigente legge. Ho usufruito del periodo di astensione facoltativa di sei mesi; la mia domanda è: I due permessi giornalieri retribuiti di un ora ciascuno, sono in qualche modo cumulabili? es: anzichè usufruire di tutte e due le ore di permesso, posso utilizzarne una e accumulare l'altra per poter prendere un giorno a settimana? Grazie per la disponibilità. Cristiana |
I permessi non sono
mai cumulabili.
L'argomento è trattato a partire
dal CCNL 2001,
Articolo 17: Congedi dei genitori
e norme collegate e coordinate.
Marco Piazza
|
|
|
|
|
Sono
un anno in part-time .l'amministrazione mi vuol metter in turno di
rotazione anche notturno. All'atto della stipula del contratto part-time
di 24 ore ho scelto l'orario dalle 08.00 alle ore 14.00 per i giorni luned,
mercoledì e giovedì e dalle 14.00 alle 20.00 il martedì, venerdì sabato e
domenica di riposo. Può la capo sala mettermi in turno d'ufficio, posso
rifiutare i nuovi turni? GT |
Cara Giuliana,
sulla regolamentazione del tempo
parziale, si è più volte trattato, rileggiti pe FAQ precedenti per
approfondire.
Comunque il turno concordato in
sede di stipula di tempo parziale è assolutamente vincolante e può
essere modificato solo in seguito alla richiesta del lavoratore.
La violazione di tale diritto è
sicuramente illecito e quindi sanzionabile; la caposala non può in
nessun caso modificare un dirittto sancito dal contratto.
In caso di reiterata volontà ad
obbligarti ad aderire ad un turno diverso dal concordato.
il comma 3, dell'art. 24, del CCNL
1999 recita testualmente:
"In presenza di particolari e motivate esigenze il dipendente può concordare con l'azienda o ente ulteriori modalità di articolazione della prestazione lavorativa che contemperino le reciproche esigenze nell'ambito delle fasce orarie individuate con le procedure di cui all' art. 4, in base alle tipologie del regime orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale praticabili presso ciascuna azienda o ciascun ente tenuto conto della natura dell'attività istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro praticati e della situazione degli organici nei diversi profili professionali. La modificazione delle tipologie di articolazione della prestazione, di cui ai commi 2 e 3, richiesta dall'azienda o ente avviene con il consenso scritto dell'interessato."
Il tema è trattato dall'Articolo 22: Tempo
parziale
del CCNL 2004, dall'art.
34 CCNL 2001 e degli art.
24 e
25 del CCNL 1999.
Un caro saluto
Marco Piazza
|
|
|
|
|
Gentile Dr Piazza, vorrei chiedere la mobilità presso un'altra asl della stessaa regione (Lombardia). Ottenuto il diploma sono stata assunta per 6 mesi con contratto a tempo determinato e, quindi, sempre dalla stessa azienda con contratto indeterminato. Quest'ultimo contratto è comunque da meno di due anni. Come si applica l'articolo sulla mobilità? devo aspetare i due anni dal seondo contratto o si considera anche il contratto a tempo determinato che avevo in precedenza? IG |
Cara Ilaria,
visto che il contratto a tempo
determinato non può automaticamente essere convertito in tempo
indeterminato, si evince che la data da cui far conto per conteggiare i
due anni di obbligo a non richiedere la mobilità, parte dal giorno dalla
"seconda assunzione".
Comunque puoi controllare in busta
paga nella quale dovrebbe apparire la data di effettiva assunzione; lo
stipendio molto spesso ha dinamiche progressive che devono tener conto
dell'anzianità.
E' per tale ragione che tale
informazione viene riportata.
In caso ti interessi puoi trovare
queste informazioni nel
CCNL 2004 all'art. 21.
Marco Piazza
|
|
|
|
|
Buongiorno, sono un tecnico di radiologia in maternità, ho visto che lei risponde a tanti quesiti, spero riesca a dare una risposta anche al mio, anche se non è di pertinenza strettamente infermieristica. Lavoro in Radiologia e sono professionalmente esposta alle radiazioni ionizzanti, in più sono a contatto ogni giorno con i liquidi di sviluppo delle radiografie (tossici per inalazione e contatto). Il prossimo mese devo rientrare al lavoro e so che una normativa obbliga le AUSL ad adibire il personale radioesposto a mansioni amministrative fino al compimento del 6° mese di età del figlio, dopo tale età si riprendono le proprie mansioni. E se la madre continua ad allattare il proprio figlio fino all'età di 1 anno (come fortemente consigliato da tutti i pediatri e dall'OMS)? Il latte materno risulterebbe contaminato dall'esposizione alle radiazione e dalla inalazione ai liquidi di sviluppo. La normativa italiana non tutela le madri che scelgono di allattare fino all'anno di età del figlio? Grazie. Distinti saluti.
ST |
Cara Sabina,
la materia è molto vasta e, come
spesso succede in Italia, con sovrapposizione di testi di legge.
Se partiamo dal CCNL 2001 troviamo
l'argomento affrontato dall'
Art. 17 : Congedi dei genitori che,
rifacendosi a leggi a partire dagli anni settanta fino alle recenti
legge
n. 53/2000 e
D.lgs 151/2001 rispondono alla tua
domanda.
Tutti i riferimenti di legge
affermano che il periodo di tutela della lavoratrice madre si
estende fino al settimo mese di età del figlio.
Il citato D.lgs 151/01 all'art.
8 (Esposizione
a radiazioni ionizzanti)
recita:
1. Le donne, durante la
gravidanza, non possono svolgere attivita' in zone classificate o,
comunque, essere adibite ad attivita' che potrebbero esporre il
nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo
della gravidanza.
2. E' fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato. 3. E' altresi' vietato adibire le donne che allattano ad attivita' comportanti un rischio di contaminazione.
La durata dell'allattamento (vedi
articolo del dott. Gattini,
Medico Competente della AO pisana), anche in ambienti "rischiosi" sembra
avere durata equivalente (sette mesi).
Vista l'estrema variabilità di
prodotti tossici, la tabellazione dei prodotti sulla base della 626/94,
e ulteriori variabili legate alle realtà regionali, è consigliabile
rivogere tale domanda al Medico Competente e al proprio pediatra di
libera scelta che sapranno contestualizzarla e che possono certificare
l'eventuale necessità di prolungare fino al dodicesimo mese il periodo
di allattamento .
Auguri per il nuovo pargolo
Marco Piazza
|
|
|
|
|
Sono un IP e lavoro in una
terapia intensiva post-operatoria, il lavoro è gratificante da un punto di
vista professionale ma questo non è sufficiente a far "decollare" il
reparto. La mia domanda è: cosa è in potere di fare un primario, cioè
quali interventi potrebbero rientrare nelle sue possibilità (se ce ne
fosse la volontà, ovviamente) per fornire stimoli adeguati e motivazioni
valide che: 1 limitino il "fuggi fuggi" da questo reparto, 2 spronino gli
infermieri a collaborare in attività di miglioramento della professione,
3 rendano questo reparto non un posto da cui fuggire il prima possibile, bensì un posto dove fare a gara per entrare? Per esempio: potrebbe, il primario, far aumentare i nostri stipendi? Oppure, potrebbe farci salire di fascia? Potrebbe ottenere il pagamento degli straordinari (che adesso ci negano)? Potrebbe richiedere l'aumento di organico fermo restando il numero di posti letto? Potrebbe far diminuire il rapporto infermiere/pazienti (attualmente di 1:1,8 credo)? Potrebbe richiedere la retribuzione di ore per la stesura di protocolli o di relazioni da presentare a convegni? Potrebbe richiedere l'assunzione di più OSS?Etc. Gradirei sapere il più info possibili su questo argomento, anche quelle che non ho menzionato negli esempi o se vi può venire in mente qualsiasi cosa che possa essere allettante per gli infermieri. Attualmente il primario sta cercando di fare "una spremuta d'arancio" da un arancio fin troppo spremuto! Aiutatemi a proporre al primario una moneta di scambio interessante e che lui (avendone la volontà) sia in grado (come possibilità) di ottenere. Grazie anticipatamente dell'aiuto Chiara '73 (...24.04.05)
Carissimo Marco TI HO SCRITTO PIU DI UN MESE FA ARGOMENTANDO LA MIA PRECEDENTE LETTERA (la quale, se fosse stato un tema, avresti preso “4” perché non solo non mi hai risposto ma sei andato completamente “fuori tema”su quel poco che hai scritto!!!) TE LA RIPROPONGO E SPERO CHE VORRAI RISPONDERMI COME MERITO!
Capisco che l'argomento è più complesso del
quesito che ti ho posto e ho pensato che forse ho sintetizzato troppo
l'argomento o posto male il quesito. Te lo ripropongo (cosa può fare un
primario x i propri infermieri?) alla luce di ulteriori info:
E questo non è solo un esempio, questo lavoro
di "triage interno" si fa ormai all'ordine del giorno: i pazienti che
stanno "meno male" vengono quasi completamente trascurati! Vogliamo essere messi in condizioni tali (sia di lavoro che di incentivi) da poter svolgere al massimo (o perlomeno in modo dignitoso) la nostra attività.
|
Ciao Chiara,
Ritengo improprio lasciare al
primario l'onere e l'onore di realizzare un clima e condizioni di lavoro
che motivino il personale e inneschino un circolo virtuoso che renda
l'U.O. un luogo sereno e produttivo e riduca disamoramento e turn over.
L'infermiere è un professionista
formato in università, autonomo e consapevole del proprio ruolo non più
ancillare e ausiliario, e responsabile di ciò che fa.
Le domande che mi fai in realtà
vanno rimodulate in questo modo:
"Cosa può fare l'infermiere per
rendere migliore la propria U.O. e come può intervenire sul meccanismo
della motivazione?"
La risposta si incanala su due
binari:
La prima risposta deve realizzarsi
attraverso forti sinergie e alleanze; prima di tutto tra gli stessi
infermieri che devono individuare un elevato livello di collaborazione
al loro interno, di condivisione di obiettivi e una forte tensione a
realizzare ed elevare la qualità dell'assistenza, in seguito occorre
raggiungere un buon grado di integrazione interprofessionale e
interdisciplinare con gli altri operatori della U.O (medici, OTA,
tecnici ecc.).
L'alleanza multiprofessionale (con
un modello che ricordi i circoli di qualità) deve individuare obiettivi
condivisi e realizzarli sempre nell'ottica di ottimizzare le risorse,
anche umane, aumentando la produttività ed il rendimento generale.
Questi che a prima vista
potrebbero apparire come slogan in realtà sono ambiziose méte la cui
realizzazione potrebbe ridurre fino ad eliminare tutte le attività
improprie, il lavoro non evidence - based, fa diminuire la frequenza
delle complicanze capaci di generare aumento nei carichi di lavoro, solo
per fare alcuni esempi.
Non è possibile pensare di
lasciare ai medici o al primario ogni responsabilità e ruolo nella
determinazione del clima e nell'organizzazione della U.O. senza la
partecipazione attiva e propositiva dello staff assistenziale. Allora si
che i peggiori rischi che prospetti, la demotivazione, il burnout, il
turnover si realizzeranno.
Senza tirare in ballo Lawrence Kohlberg e la sua teoria di sviluppo della coscienza morale, o complicate categorie sociologiche, se in un ambito lavorativo gli operatori coinvolti mettono momentaneamente da parte gli interessi di categoria e antepongono ad essi il bene superiore del prendersi cura delle persone, gli outcames della U.O. migliorano sensibilmente e con loro anche il clima, il senso di appartenenza, la soddisfazione professionale e il senso di utilità sociale.
L'agire sulla motivazione, per
toccare il secondo punto, deve vedere il primario non come solo attore
protagonista ma come interprete del volere complessivo del team
assistenziale. Tra le sue responsabilità vi è certamente quella della
negoziazione del budget di dipartimento o di U.O. con la direzione ed è
quindi sulla base dei fondi assegnati che sarà possibile stabilire cosa
può o non può essere fatto.
Se si realizza una gestione
oculata ed intelligente possono risparmiarsi fondi il cui utilizzo è
possibile venga utilizzato per costituire dei benefit professionali
(corsi di aggiornamento, materiale formativo, strumentazione didattica)
o mezzi e tecnologie per migliorare ulteriormente il livelli di
assistenza.
Motivare non significa trattare
esclusivamente vantaggi economici, la motivazione è un insieme complesso
e articolato di elementi impalpabili di importanza vitale, di
soddisazione, di gratitudine, di serenità professionale.
Le ipotesi che prospettavi
(aumento di stipendio, fascia economica) non sono percorribili per
volontà di un primario ma solo con la contrattazione integrativa (ed è
risaputo che i fondi non sono proprio abbondanti) tra direzione
aziendale e OO.SS.
Più percorribile la possibilità di
utilizzare i fondi dell'ex art 39 per progetti e innovazioni orientate
alla qualità ma sempre grazie ai sindacati.
Ma occorre tenere in
considerazione, nel pensare a miglioramenti, è che non sono gli
incentivi che alimentano il miglioramento, è più facile che sia il
miglioramento ad attirare benefit.
Marco Piazza
(...24.04.05)
Cara Chiara,
per onerosi impegni lavorativi non
posso permettermi aprire dibattiti sul web e ti assicuro che non è per
cattiva volontà ma ricevendo diverse richieste ogni giorno nell'area
normativa professionale e nell'area formazione ho il mio bel da fare. Ti
ricordo che faccio il formatore e questa attività in Infermierionline,
anche se mi rende felice e mi soddisfa sul piano umano, la devo svolgere
"oltre" al mio lavoro di formatore/docente presso un corso di laurea.
Avendo avuto modo, in numerose
occasioni, di occuparmi di tesi di laurea e avendo anche diverse
pubblicazioni a stampa, faccio fatica ad accettare che qualcuno mi possa
dire di essere "andato completamente fuori tema". Inoltre, per essere
precisi, i voti normalmente li assegno io, e se dovessi, come richiedi,
risponderti come meriti, forse perderei il mio aplomb.
Ci sono dei limiti che non devono
essere superati.
Se c'è una cattiva risposta è
perchè c'è stata una cattiva domanda.
Il tuo lungo messaggio, vorrei che
tu lo analizzassi con attenzione, è una coacervo di problemi
ammonticchiati alla rinfusa nel quale inserisci (te li ordino anche un
pochetto):
- il livello professionale e/o il
clima della tua U.O. è scaduto nell'ultimo anno;
- gli stipendi sono bassi;
- non si percepiscono indennità
RX;
- non pagano gli straordinari e si
rischia di perdere le ore lavorate in eccesso;
- partecipate a gruppi di
miglioramento senza alcuna motivazione economica;
- i carichi di lavoro sono
aumentati e non sempre si riesce a garantire una assistenza qualificata;
- gli organici sono risicati e
sottoproporzionati;
- non si riesce a garantire la
qualità degli interventi;
- si richiede sempre di più
all'infermiere restituendogli sempre meno;
- fa carriera chi "scantona"
invece di impegnarsi strenuamente;
- eccetera eccetera.
ed in definitiva tu mi chiedi di
risolverti tutto questo con una risposta sola?
Ma cara Chiara, qualsiasi risposta
sarebbe incompleta e incapace di darti soddisfazione; inoltre non hai
meditato su quanto da me proposto in precedenza.
Io non appartengo alla categoria
degli psicologi del lavoro o degli ingegneri delle organizzazioni, non
ho ricette magiche e non prometto la riduzione delle tasse o l'aumento
degli occupati e non lego cani con la salsiccia.
I problemi che lamenti sono comuni
a tutti gli infermieri e non mi pare sia apparso alcun Unto dal Signore
all'orizzonte in grado di modificare lo scenario.
Ti invito a rileggere com maggiore
attenzione quello che ti scrissi all'inizio di marzo e che ti ripeto ora
modulando diversamente i concetti.
Non puoi sperare che il primario
faccia qualcosa se in quella cosa non crede o se non ne è obbligato
dalle circostanze.
Non esiste altra strada per
l'infermiere che quella di sapere quello che vuole e di esigerlo
attraverso la presa di coscienza del proprio ruolo rifutando i ruoli che
altri vogliono assegnargli. L'infermiere deve decidere cosa deve fare e
cosa può evitare di fare, deve decidere quale livello di soglia non
superare
Il primario, come il caposala
peraltro, non hanno altro che una autonomia residuale nella gestione dei
budget assegnati; gestiscono, a volte bene a volte malissimo, le sempre
più esigue risorse umane e materiali; questo è il loro dovere e la loro
responsabilità ma non possono dire come tu devi assistere i pazienti,
non possono realizzare il piano di nursing, nè possono valutarlo. Anzi
possono farlo solo se lo glielo consenti.
Leggi con attenzione il
Codice Deontologico e vi troverai spunti
di straordinaria forza per dare risposta ai problemi che lamenti.
Ti ricordo che il richiamo al
codice deontologico fatto dalla legge 42/99 ne eleva la forza al rango
di legge appunto!
Se ritieni che vi siano delle
violazioni o delle impossibilità devi rivolgerti al tuo collegio IPASVI
il quale ha l'obbligo di tutelare l'iscritto e il paziente.
Omissioni di particolare gravità
possono addirittura richiedere l'intervento della magistratura!!.
Non bisogna temere di farlo nè di
minacciarlo se una denuncia e/o una minaccia evitano un problema più
serio ad una persona in cura presso la tua U.O.
Poniamo il caso che un paziente a
te affidato di decubiti: chi credi che ne risponda se nessun atto
formale dimostra che l'infermiere aveva avvertito il primario e/o la
direzione e/o l'IPASVI che si lavorava al limite della legalità o oltre
il confine del rischio?
C'è una recente sentenza di
condanna della Cassazione al personale di una U.O. di un ospedale romano
per lesioni (e con elevato risarcimento economico del danno biologico) a
causa di un paziente che durante il ricovero ha sviluppato LDD.
Buona parte dei problemi che
elenchi dipendono poi esclusivamente e ineluttabilmente da accordi e da
contrattazioni tra parti sociali sia a livello nazionale che
locale (stipendi, incentivi, straordinari ecc.), il primario rispetto a
questi temi può solo rispettare e applicare. Diversamente ne risponde in
ogni opportuna sede.
Solo tu e i tuoi colleghi potete
fare in modo che le OO.SS. locali vi tutelino e si facciano carico delle
vostre problematiche e, attraverso i delegati locali, orientino le
politiche sindacali in un senso piuttosto che in un altro.
Non dico sia facile, veloce o
realizzabile; spesso le cose vanno come vogliono loro e non come le
vorremmo noi; si deve fare quello che si può ma, unita e consapevole
l'umanità è stata capace in passato di gesta miracolose e formidabili.
Marco Piazza
|
|
|
|
|
Si è rivolto a me un cliente
lavoratore dipendente part time (part time misto) per chiedere se
l'Azienda sanitaria presso la quale è occupato può imporgli di lavorare in
un giorno festivo. A me la richiesta pare illegittima. SF, Avvocato |
Gentile avvocato,
la sua domanda sul tempo
parziale è à stata posta in passato (vedi
FAQ n° 36).
La materia è particolarmente
complessa ma certamente l'art. 24 del CCNL 1999, suggerisce la
possibilità per il dipendente di concordare, in presenza di particolari
e motivate esigenze, l'articolazione del tempo parziale.
Per sua comodità le allego il
risultato della mia ricerca sulla banca dati ARAN che è interrogata
puntando i parametri di ricerca nell'ambito del comparto
sanità sulla parola chiave: "tempo
parziale".
Ogni riferimento normativo
possiede link attivi alle norme precedenti o collegate.
Distinti saluti
Marco Piazza
|
|
|
|
|
Egr sig Ranieri, siamo
dipendenti dell'ospedale di P. M. con qualifica di infermiere
professionale operanti nell'unità di P.S. Alcuni giorni fa abbiamo
ricevuto circa 15 ordini di servizio ciascuno in una sola giornata
lavorativa. Premesso questo si stanno verificando alcune incomprensioni
tra l'amministrazione, i sindacati e il personale infermieristico su
quello che effettivamente ci compete. Nello specifico ci attribuiscono
compiti quali il trasporto di pazienti in carrozzella o in barella verso
il reparto di assegnazione o nelle varie unità diagnostiche per
consulenze e rxgrafie ecc., il trasporto di esami ematici in laboratorio
analisi, trasporto per relazioni di esami, accettazione (pur essendo
attivo il servizio) e altre cose che non sto ad elencare. Nell'ultimo
periodo tutto questo avviene tramite gli ordini di servizio suddetti per
ASSENZA di personale ausiliario.
Tutto questo è possibile? Se non lo è, cosa possiamo fare per cautelarci? A quali leggi o norme possiamo fare riferimento? A chi possiamo rivolgerci? Restiamo in attesa di una sollecita risposta. Distinti saluti.
|
Ricevo dal Presidente e rispondo
in qualità di referente dell'area Normativa Professionale.
Cari colleghi,
il comportamento della vostra ASL
può definirsi perlomeno bizzarro per non dire al limite della norma.
Certamente il sapere di più su
tali ordini mi aiuterebbe a capire e mi incuriosisce la natura delle
incomprensioni tra Direzione e OO.SS. e personale, ma posso, per sommi
capi, immaginarne la natura.
Non è possibile pensare di
risolvere i problemi di un presidio ospedaliero o di una ASL senza la
fattiva collaborazione sia delle RSU che delle OO.SS. e tutelare i
professionisti infermieri senza il Collegio Provinciale IPASVI ; il
pensiero che solo attraverso l'azione legale possa esser posta fine ad
una situazione di sopruso e di carenza è abbastanza aliena al mio abito
mentale e, per mia profonda convinzione personale, destinata a
naufragare o a non portare da alcuna parte.
Ho ripetuto molte volte in queste
FAQ della fondamentale importanza che per l'infermiere riveste il
codice deontologico e non mi stancherò mai
di richiamarne la grande forza normativa che assume grazie al richiamo
che ad esso fa la
legge 42/1999.
Non ripeterò quindi quanto già
affermato in domande precedenti le quali vi invito a consultare (
38,
81,
140 e
143).
Anche rispetto all'Ordine
di Servizio (OdS)si è più volte argomentato,
rappresentando esso una tutela anche per il lavoratore; resta solo, nel
vostro caso, l'anomalia del suo inspiegabile ripetuto ricorso.
Ogni atto scritto può essere
impugnato qualora vi si ravvisassero estremi di illegittimità.
Il più sopra citato Codice
Deontologico impegna l'infermiere alla sua attenta osservanza e, solo
per citare gli articoli di maggior interesse per il nostro caso, nella
parte dei rapporti con le istituzioni recita:
6.2. L'infermiere compensa le carenze della struttura attraverso un comportamento ispirato alla cooperazione, nell'interesse dei cittadini e dell'istituzione. L'infermiere ha il dovere di opporsi alla compensazione quando vengano a mancare i caratteri della eccezionalità o venga pregiudicato il suo prioritario mandato professionale. 6.3. L'infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, di fronte a carenze o disservizi provvede a darne comunicazione e per quanto possibile, a ricreare la situazione più favorevole. 6.4. L'infermiere riferisce a persona competente e all'autorità professionale qualsiasi circostanza che possa pregiudicare l'assistenza infermieristica o la qualità delle cure, con particolare riguardo agli effetti sulla persona. 6.5. L'infermiere ha il diritto e il dovere di segnalare al Collegio le situazioni in cui sussistono circostanze o persistono condizioni che limitano la qualità delle cure o il decoro dell'esercizio professionale. Come vedete le situazioni di emergenza vedono l'infermiere impegnato , per il bene del paziente, del Servizio e del proprio decoro professionale, a sopperire alle carenze "straordinarie" e a prodigarsi per la loro risoluzione. Qualora tali situazioni si protraggano nel tempo l'infermiere deve reagire come indicato nel Codice. Per situazioni di emergenza non si intende naturalmente la peculiare attività dei reparti dell'area critica, ma l'improvvisa mancanza di personale, una situazione di straordinaria richiesta di risorse (emergenza di massa, epidemia ecc.) sanitarie ecc. La presenza di OdS obbliga il lavoratore ad aderire a quanto ordinato purchè la loro correttezza formale sia salva anche se il loro numero appare come una anomalia: perchè non scrivere ad ogni dipendente un solo OdS che raccolga il contenuto di 15 OdS? Scrivere tutta quella carta non ha impegnato delle risorse amministrative?. L'ente pubblico con la responsabilità della correttezza sull'uso delle risorse della P.A. è la Corte dei Conti che su segnalazione può predisporre verifiche ed ispezioni assai temute da tutte le amministrazioni pubbliche. Utilizzare professionisti laureati o con titolo equipollente per attività di barellaggio o incaricarli di funzioni da fattorino non può certo rappresentare un esempio di buon uso delle risorse e, al di là dello svilimento delle capacità e competenze professionali degli infermieri, si configura come spreco e distrazione di risorse. L'aver messo per iscritto tale irregolarità mi sembra francamente demenziale e sono convintissimo non lascerà gli ispettori della Corte dei Conti con le mani in mano Ma senza arrivare a questi estremi che richiedono forte compattezza di tutti i lavoratori e sinergia con le OO.SS. sono dell'idea che il solo ventilarne la possibilità faccia miracolosamente risolvere la situazione. In ogni caso occorre tenere sempre presente alcune ulteriori cautele rispetto all'assentarsi per qualsiasi ragione dalla propria U.O. per non incorrere nel reato di abbandono di posto di lavoro e venir meno al principio di affidamento. La peculiarità del lavoro di P.S. è che, a parte l'attività routinaria rispetto ai piccoli incidenti, è invece la necessità di garantire prestazioni di urgenza ed emergenza che non sembre giungono preannunciate dal Servizio 118. Un caso di emergenza che trovi una parte del personale assente per ragioni illogiche o illecite, anche in presenza di OdS, rischia di configurarsi in reato omissivo. Occorre quindi accertarsi, prima di allontanarsi per qualsiasi motivo, che la situazione mantenga elevati standard di sicurezza. Per concludere vorrei invitarvi a studiare approfonditamente il problema e, tutto lo staff infermieristico del PS assieme, considerare il ricorso al collegio come obbligatorio, poi rivolgersi al sindacato per le tutele del caso provvedendo in entrambi i casi a mettere per iscritto le vostre perplessità e i vostri timori e, in loro difetto e come ultima rathio, pensare seriamente di interpellare un legale che vi rappresenti. Siamo oramai formati in università e nessuno può permettersi di trattarci come manovalanza di bassa lega, soprattutto noi non possiamo più consentirlo.
un caro saluto
Marco Piazza
P.S. La complessità del caso induce ad attivare con urgenza la tutela del Collegio e del Sindacato come sopra indicato. Estremamente utile e previdente per chi opera in area critica è che siate tutti dotati di una polizza assicurativa verso la responsabilità civile per evitare di rispondere in proprio e in solido di eventuali cause.
|
|
|
|
|
Salve, lavoro in una terapia
intensive ( 6 posti letto, 18 infermieri turnista + 1 fuori turno h6).premetto
che giustamente il nostro primario e il servizio inf.co ci hanno obbligato
a essere sempre in tre in turno il mio quesito è: 1. Possiamo esigere che questa disposizione ci venga comunicata in forma scritta? 2. esiste una formula o qulche legge che ci costringe a garantire tre inf. in turno? 3. Se il turno rimane in due unità nel turno pomeridiano o notturno si può incorrere nell''abbandono del posto di lavoro? 4. Se , dopo il turno notturno,posso considerare il turno mattutino al completo cioè due unità turniste + una unità fuori turno (h6)e quindi smontare? In attesa di risposta la ringrazio anticipatamente AL |
Caro Angelo,
non esiste una norma, come nel lontano passato delle piante organiche, per quantificare la dotazione organica di un reparto intensivo.
Leggi a questo proposito le FAQ n°
1,
63, e 112 che,
anche se per Unità Operative diverse, presenta una carrellata di nozioni
fondamentali su questo tema.
Di conseguenza diventa impossibile
rispondere alle tue prime due domande.
Per i successivi quesiti vale il
principio che, se si garantisce la sicurezza delle persona affidate alla
cura infermieristica, quindi a prescindere dal numero di infermieri
presenti e dei letti occupati, si possa smontare o provvedere alle
proprie occupazioni in assoluta tranquillità.
Una regola generale (molto
generale applicata, anche per gli scioperi) per individuare una
dotazione organica minima è quella di guardare il turno domenicale o
festivo.
Non capisco bene il discorso
dell'abbandono del posto di lavoro; se qualche ragione un collega è
impossibilitato a recarsi al lavoro dovrà avvertire e la direzione
assistenziale (di reparto, dipartimento o presidio) provvederà alla
sostituzione. C'è abbandono solo se un operatore si allontana senza
giusta causa e certamente non esiste tale preoccupazione in caso di
modificazioni del turno e della riduzione dei livelli di
assistenzastabilito dalla direzione assistenziale o dal Servizio
Infermieristico.
A volte succede che il personale
di terapia intensiva venga inserito nella catena del soccorso
intraospedaliero e debba, anche solo per brevi momenti, allontanarsi
dalla propria U.O.; in tal caso è necessario che prima di sguarnire il
proprio reparto, ogni operatore si accerti che non sussistano
pericoli per i pazienti, derivanti dal suo allontanarsi.
L'argomento comunque è materia di
contrattazione integrativa e quindi da concordare tra OO.SS., RSU e
Direzione di ASL; a questi soggetti puoi richiedere ulteriori
informazioni..
Un saluto
Marco Piazza
|
|
|
|
|
1) Ho fatto richiesta di
part-time ma non è stata accettata perche dicono che è troppo il personale
che svolge il lavoro part-time ma non mi vogliono dire che numero sono
della lista questo mi fa pensare che lo danno a chi vogliono loro. C'e' una normativa che stabilisce la % del personale che lavora part-time in un azienda ospedaliera?
2) Problemi personale. 3) Sono Ilenia I.P. lavoro in
medicina qui il problema del personale è giornaliero gente che va in
maternita e non viene sostituita altri vengono spostati in altri reparti
capita che un infermiera si ritrovi a fare la notte con un O.T.A con 40
pazienti sotto la sua responsabilita
|
Cara Ilenia,
a queste domande più volte è stata
data risposta ma siccome percepisco una forte preoccupazione (per non
dire angoscia) e anche stanchezza da parte tua cercherò di risponderti.
Il problema della carenza di
personale infermieristico in Italia è diffuso e comune a tutte le
regioni e, purtroppo anche la sostituzione del personale in stato
interessante avviene costan |