POSTA E RISPOSTA

Referente: Marco Piazza

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144 - Trasferimento presso altra sede e rimborso chilometrico

Sono una vigilatrice d' infanzia che ha lavorato fino a luglio dell' anno scorso all' ospedale fatebenefratelli di milano. improvvisamente ci hanno chiuso il reparto senza dare un preavviso e ci hanno trasferiti in un'altra pediatria ( appartenente allo stesso ente) dove tutt' ora non mi trovo bene. io arrivo dalla provincia di varese e andando a lavorare all' ospedale macedonio melloni sono stata costretta ad allungare la strada e quindi il tempo di viaggio, visto che per motivi di mancanza di mezzi pubblici, sono obbligata ad usare la macchina. volevo chiedere se era possibile avere  un piccolo risarcimento delle spese che sto affrontando. inoltre io lavoro presso l' ente dal 1999 e volevo domandare se esisteva ancora la possibilita' di chiedere un eventuale anticipo della liquidazione. la ringrazio per avermi ascoltato visto che nessuno è stato , fino ad ora, in grado di darmi delle risposte.

 

Gentile Angela,
credo che se qualcosa si poteva fare era agendo al luglio dello scorso anno, attraverso le modalità di conciliazione attivate tra direzione e OO.SS.; ora è certamente più difficile negoziare con l'azienda dato che questa ha già ottenuto tutto quello che voleva. Un consiglio che mi sento di dare a tutti i lettori è che se c'è un soggetto titolato, preparato e degno a rappresentare i lavoratori è l'RSU e le OO.SS. di zona. devono essere attivate immediatamente e contestualmente al problema. L'RSU rappresenta tutti i lavoratori, anche quelli non iscritti ad alcuna sigla.
La materia del trasferimento è regolata dall'art. 45 del CCNL 2001 ma non mi sembra lei sia stata costretta a cambiare residenza; altro istituto che potevano essere invocato per la situazione descritta era la trasferta (art.44 CCNL 2001) che mi sembra non possa essere più adottata visto il tempo trascorso.
Sulla materia sono comunque determinanti gli accordi di contrattazione integrativa raggiunti tra OO.SS. e Azienda che può aver stabilito la casistica sulla quale riconoscere eventuali costi di trasporto. Ad esempio se un lavoratore è assegnato alla dotazione organica di una sede e viene inviato presso un'altra può aver diritto al rimborso chilometrico. Proprio perchè legati a questo livello di contrattazione locale non sono in grado di dire di più.
 
L'accantonamento del trattamento di fine rapporto è disponibile al dipendente sulla base di un articolato regolamento.
Attraverso la modalità della cessione "quinto dello stipendio"  (è possibile richiederlo per acquisto o ristrutturazione di immobili, spese sanitarie proprie e di un familiare ecc.) l'ente previdenziale assegna un prestito [non un anticipo] che poi sarà restituito a rate mensili.
Maggiori informazioni devono essere richieste presso gli uffici stipendi delle ASL che sono in grado di riconoscere se si è in possesso dei requisiti, e quantificare il prestito erogabile o suggerire altre possibilità di particolare convenienza offerte dagli enti previdenziali.
 
Un caro saluto
 
Marco Piazza

 

143 - Condizioni di lavoro per situazioni particolari di salute del lavoratore
La presente per chiedere a nome di un'amica che svolge l'attività di infermiera professionale, le agevolazioni previste dalla Legge 104/92 in merito agli infermieri che hanno subito cicli di chemioterapie e che, per motivi ovvi non possono più svolgere le mansioni di infermieri operativi in reparto bensì mansioni e quindi orari di lavoro prettamente d'ufficio.
Resto in attesa e ringrazio in anticipo per la sua disponibilità
 
Caro Antonio,
la Legge 104/92 non sembra applicarsi nella situazione da te descritta dato che tratta della: "LEGGE-QUADRO PER L'ASSISTENZA, L'INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE".
Il concetto di handicap (o diversa abilità come viene preferito negli ultimi tempi) è espicitato nell'art.3  caratterizzata dalla "presenza di una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che é causa di difficoltà di apprendimento, di relazione " la cui certificazione spetta ad una commissione medica ai sensi dell'art. 4., le agevolazioni del lavoratore sono previste all'art. 33 . La legge comunque è integralmente raggiungibile dai link.

In ogni caso il CCNL 2001 - Parte Generale al Capo IV, (Cause di sospensione del rapporto di lavoro), Art. 11 (Assenze per malattia) al comma 1. Dopo il comma 6 dell'art. 23 del CCNL del 1 settembre 1995, è inserito il seguente comma:

"6.bis. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'ufficio medico legale della azienda sanitaria competente per territorio, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l'infezione da HIV- AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente indice di Karnofsky), ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione prevista dal comma 6, lettera a). Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche, le aziende favoriscono un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati. La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal dipendente e, ove ottenuto, il beneficio decorre dalla data della domanda di accertamento". 
che  dovrebbe costituire una tutela assieme al successivo art. 15 che riprende, sostanzialmente, le garanzie previste dalla 104/92.
Solitamente le direzioni sono più che ben disposte ad offrire condizioni lavorative di particolare favore ai propri dipendenti che si trovano a combattere una grave malattia, condizioni che sovente vanno ampiamente oltre le tutele stabilite dalla legge. A loro, credo ci si possa rivolgere con relativa tranquillità.

Auguri per la tua amica

Marco Piazza

 

142 - Può un'ostetrica eseguire prestazioni infermieristiche?
Buona sera,
cercando sul web alcune informazioni per conto di mia madre (ostetrica), mi sono imbattuta nel vostro sito...e forse lei mi può fornire alcune informazioni, che non riesco a trovare! Mia madre, diplomata in Ostetricia molti anni fa, quindi prima che i corsi
>> allora detti "parauniversitari" venissero finalmente dichiarati corsi di  laurea, lavora attualmente come libera professionista. Spesso viene  cercata per attività di tipo infermieristico, anche da case di cura  private, dove si presenta il problema dell'equipollenza fra il diploma di  infermiera e quello di ostetrica. Ho cercato nelle varie leggi e decreti,  mi sono consigliata con colleghi ginecologi...ma non sono riuscita a  trovare una risposta (e soprattutto un D.L o una legge che ne parli. In  breve: può un'ostetrica svolgere attività infermieristica, e viceversa? Mi  scusi per "l'intrusione"! Spero vorrà aiutarmi! Cordiali saluti e auguri a lei e tutti i colleghi. E. L.

Gent. Sig. Piazza, grazie mille per la sua risposta.
La mamma è in possesso di un diploma rilasciato dall'Università degli Studi  di Milano, nel 1961.
So che ha fatto le scuole superiori prima di iscriversi alla scuola di Ostetricia...
Grazie ancora e a presto
EL

 

 

Gentile Elda,
potrebbe per cortesia segnalarmi l'anno di diploma di sua madre in modo da  poterle rispondere com maggiore puntualità? Le chiedo questo perchè prima della laurea di ostetrica la formazione, per  un lungo periodo, avveniva con un corso "parauniversitario" accessibile  solo col possesso del diploma di infermiere (regionale o scuola convitto).
In attesa dell'informazione la saluto

Marco Piazza


Gent. Elda
 
Richiamo dal Codice penale il concetto di esercizio abusivo di professione che certamente le sarà noto:

348 Abusivo esercizio di una professione
Chiunque abusivamente esercita una professione (c.p. 359), per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato (c.c. 2229), è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un milione
Da ciò deriva la necessità di definire cosa può fare chi; questa nozione non deriva più come stabilito fino al 1999 dal DPR 225/74 "cd Mansionario" (una lunga lista di compiti assegnati ad ogni singolo operatore sanitario) ma, basandosi sui principi espressi nell'art. 6, comma 3 del D.lgs 502/92 in merito alla formazione universitaria gli esercenti le professioni sanitarie, come richiamato dalla L.42/99, da una triade normativa:

  • curricula scolastico,
  • profilo professionale
  • codice deontologico.
  1. Il curricula scolastico/accademico di sua madre dovrebbe consistere sia nel possesso del diploma di infermiere professionale che quello di ostetrica, requisito obbligatorio il primo per ottenere il secondo fino al 1996 anno in cui si sono attivati i DU. Sono in ogni caso previsti nel curricula dell'ostetrica/o ampie nozioni di infermieristica (che però non sono stato in grado di recuperare ripetto al vecchissimo ordinamento)
  2. il profilo DM Sanità 740/94, afferma che l'ostetrica
    • E' l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, assiste e consiglia la donna nel periodo della gravidanza, durante il parto e nel puerperio, conduce e porta a termine parti eutocici con propria responsabilità e presta assistenza al neonato (art. 1, comma 1)
    • L'ostetrica/o, per quanto di sua competenza, partecipa (art. 1, comma 2):
      1. ad interventi di educazione sanitaria e sessuale sia nell'ambito della famiglia che nella comunità;
      2. alla preparazione psicoprofilattica al parto;
      3. alla preparazione e all'assistenza ad interventi ginecologici;
      4. alla prevenzione e all'accertamento dei tumori della sfera genitale femminile;
      5. ai programmi di assistenza materna e neonatale.
    • L'ostetrica/o svolge la sua attività in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero- professionale (art. 1, comma 6)
    • Il diploma universitario di ostetrica/o, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione, previa iscrizione al relativo albo professionale. (art. 3)
    • Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'articolo 3 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici. (art.4).
       
  3. il codice deontologico non ci offre che nozioni generali; impone ad ogni ostetrica/o all'osservanza dello stesso CD e afferma il dovere dell'operatore ad agire in base alle conoscenze possedute, nel rispetto della persona e della sua sicurezza riconoscendo i propri limiti e superandoli con l'aggiornamento, situazione questa simile e condivisa con tutti i professionisti sanitari.
A questo si deve aggiungere quanto previsto dalla normativa ordinistica (anche se è in itinere una profonda modifica) rispetto alla possibilità di esercitare strettamente legato all'insieme di leggi e regolamenti per la libera professione. 
Le differenze normative per infermieri fanno riferimento al DM sanità 739/94,  tutto il resto è, nella fattispecie, ininfluente.
Tutto questo affermato si possono trarre le seguenti conclusioni:
  • l'esercizio di prestazioni sanitarie è legato al possesso di un titolo accademico (o equipollente) abilitante alla professione e all'iscrizione al rispettivo albo (art. 3 dm 740/96);
  • le prestazioni eseguibili da una ostetrica (in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero- professionale)  sono rivolte alla donna (nel periodo della gravidanza, durante il parto e nel puerperio) e prestando assistenza al neonato;
  • il possesso di diploma di ostetrica abilita all'esecuzione di  prestazioni anche di natura peculiarmente infermieristica purchè coerenti con le affermazioni del comma 2, art. 1 del succitato DM, quindi rivolte a donne e neonati;
  • il possesso del previgente diploma di Infermiere Professionale sprovvisto della contemporanea e necessaria iscrizione all'albo provinciale (Collegio IPASVI), sembra suggerire l'impossibilità ad eseguire prestazioni che esulino dal proprio profilo; un suggerimento è quello di vedere le prestazioni eseguibili basandosi sulla tabella tariffaria libero-professionale delle ostetriche;
  • appare non realistica la possibilità di una duplice iscrizione sia al Collegio delle Ostetriche che al Collegio IPASVI, in caso tale informazione deve essere reperita presso il Collegio IPASVI di Milano-Lodi;
  • l'esercizio professionale (DM 740, art. 1 comma 4; Codice Deontologico 2.1 e seguenti) richiede il mantenimento e l'aggiornamento dei saperi e delle esperienze attraverso la partecipazione a momenti formativi nell'ottica del Piano Nazionale per la Formazione Continua (ECM) se tale aggiornamento ha sempre e solo riguardato problematiche legate alla donna, alla gravidanza ed al puerperio, appare eticamente sconveniente e giuridicamente rilevante eseguire prestazioni (quasi sempre comunque legate ad un momento prescrittivo medico) sulla cui corretta esecuzione non si è certi;
  • la giurisprudenza è avara di massime e sentenze nel caso specifico ma fanno riferimento al generale principio competenza e di affidamento.
Confidando di essere riuscito a mantenere un sufficiente livello di chiarezza e di completezza informativa la saluto
 
Marco Piazza

 

141- Utilizzo dei fondi per la produttività nella contrattazione integrativa
Salve, sono un RSU eletto, per la terza volta, nella sigla della CGIL ; il mio nome è GC, lavoro e rappresento i lavoratori dell'Azienda Ospedaliera di Gela (CL), in tutti gli anni in cui mi sono cimentato a "combattere" più che contrattare contro i vertici della nostra Azienda, mai mi ero imbattuto in un dilemma tale: nella nostra Azienda, anche grazie ad una contrattazione abbastanza "spinta", circa il 50-60% del personale alla data del 31/12/2002 si trova all'ultima fascia economica (A4; B4; C4; D5 ecc.) quindi all'attribuzione della ulteriore fascia economica (una ogni anno per tutti gli aventi diritto) questi ultimi non hanno potuto usufruire del beneficio economico della progressione orizzontale in quanto la nota dell'ARAN specifica che le nuove fasce (A5; B5 ecc.) sono attribuibili solo a consuntivo annuale alla data di stipula del contratto (19/04/2004) quindi, da gennaio 2005. Ci troviamo nella nostra Azienda quindi con un residuo fondo di cui all'Art. 31 pari circa a 190.000,00 ? (la nostra Azienda conta circa 350 dipendenti per l'area comparto). Come possiamo utilizzare tali risorse (non vogliamo portarle all'incentivazione), è possibile assegnare tali somme a coloro i quali non hanno percepito la fascia? In quale modo? Con quale criterio?; è possibile destinare tali residui ai dipendenti come assegno ad personam (considerato che non esiste una fascia più elevata) ed al momento dell'entrata in vigore del CCNL trasformarlo in fascia? Spero in una vostra risposta, anche perché tra qualche anno (quando molti saremo in ultima fascia) quale beneficio economico produrrà l'avanzamento orizzontale? Grazie da GC Ciao Giuseppe,
la materia che mi solleciti è certamente complessa e le informazioni che mi fornisci, pur ampie, non sono esaustive nè mi permettono di capire a fondo;
certamente il sito nazionale del sindacato che rappresenti potrà esserti di ispirazione per trovare le risposte che cerchi.
Mi limito quindi a interrogare la mia memoria ed estrarne qualche lampo di idea alla quale tu possa ispirarti non essendo io in senso sindacale un "appassionato ma non un vero "esperto".
Nella mia precedente esperienza di RSU ricordo comunque che uno dei problemi maggiormente sentiti era quello di  mediare attentamente e dosare con precisione le risorse per riuscire a garantire nel tempo la progressione economica orizzontale derivante dal'utilizzo dei fondi produttività.
La percezione di un beneficio economico limitato nel tempo da parte del lavoratore è sempre stato evitato come la peste perchè il dipendente avrebbe, giustamente, reagito male.
Questo in una ASL con fondi (ex art. 38 e 39 CCNL 1999) la cui entità era di circa 14 mld per un comparto di 3400 dipendenti; una prima possibilità è quindi quella di consolidare i fondi per potere garantire i benefici anche negli anni successivi.
Altra via è quella di finalizzare una parte delle risorse a progetti di miglioramento concreti in grado di aumentare la produttività, la qualità delle cure, la riduzione dei tempi di attesa, le performance particolari e/o complessive, la riduzione dei rischi e così via.
Queste risorse, per evitare la distribuzione a pioggia in assenza di alcuna contropartita, andrebbero legate al risultato e non alla presentazione del progetto o al colore degli occhi.
Una cosa che noi avevamo realizzato e che potresti considerare come idea realizzabile anche da te è che noi, con una parte dei fondi produttività e una parte delle risorse per lo straordinario, quindi soldi a disposizione del sindacato, col concorso della direzione, avevamo assunto personale infermieristico per ridurre il carico di lavoro e la sofferenza di determinate situazione assistenziali.
L'ultimo contratto ha, all'art. 20, introdotto il progetto ECM come onere dell'azienda e so che la garanzia del reperimento di crediti agli infermieri è un grande problema generale e particolarmente significativo al sud, perchè non trovare un modo per favorire la partecipazione dei lavoratori ad eventi formativi partecipando assieme a risorse della direzione.
Sono solo alcuni spunti che spero possano servirti per la tua importante attività
un abbraccio
Marco Piazza
140 - E' lecito il trasferimento per sopperire a carenze di personale?
salve, sono un infermiere professionale che da quasi 4 anni lavoro presso il pronto soccorso-118 di un piccolo ospedale della provincia di chieti. Stamane rientrando dalla malattia mi sono visto recapitare una disposizione di servizio, a firma del direttore Sanitario dell'ospedale, che mi invita a trasferirmi temporaneamente dall'U.O. di pronto soccorso verso U.O. di Ortopedia.
Il tutto nasce da una carenza di 4 unità infermieristiche in ortopedia.
Da premettere che il ps non è messo bene con il numero di personale.
tra l'altro in ps ci lavorano anche degli infermieri generici e colleghi che non hanno ancora il corso bls.
Io, fortunatamente, ho i requisiti per fare l'emergenza.
Le chiedo come posso difedermi e rientrare al più presto presso il ps?
L'art. 18 del ccnl pùò aiutarmi in questo anche se il comma 2 è molto a favore dell'azienda?
Grazie un infermiere disperato.
le chiedo di rispondermi molto in fretta è una situazione che sopporto poco.
Grazie
 
Caro Fabio,
 
trovi altre FAQ sull'argomento: n° 38 e 81 e un contributo del cobas da Bologna su: Ordine di servizio, istruzioni per l'uso.
Gli allegati ti dovrebbero permettere di avere tutte le informazioni necessarie a rispondere al tuo dirigente.
In sintesi però potrei affermare che il cd "Ordine di servizio" è previsto dal CCNL e lecito se rispetta alcune condizioni:
  • Deve essere scritto  (CCNL 01.09.95 Art.28);
  • Deve pervenire per tempo mi sembra che nel tuo caso non sia avvenuto;
  • Deve essere motivato  quindi contenere la motivazione dello spostamento in ortopedia;
  • Deve essere uno strumento eccezionale altrimenti diverrebbe straordinario programmato, espressamente vietato dalla normativa in vigore (CCNL 07.04.99 Art.34 comma 1); 
  • Deve essere firmato dal dirigente responsabile;
  • Deve recare la data di emissione e indicare la sua durata (che può dipendere dagli accordi con le OO.SS. a livello  locale; indicativamente un mese);
  • Deve contenere le azioni che si ordinano di eseguire al dipendente
In definitiva  l'ordine di servizio garantisce le parti e ti permette di verificare il suo utilizzo su tutto il personale e non solo sulla "vittima sacrificale" di turno.
Oltre quanto previsto dall'Ordine di Servizio a tutela del lavoratore, il cui rispetto, ripeto, è compito dei rappresentanti dei lavoratori (RSU e OO.S.) puoi contattare il Collegio IPASVI che però in questo caso non può intervenire con la forza che tu riterresti necessaria.
 
Marco Piazza

 

139 - Obbligo del medico alla prescrizione terapeutica in forma scritta

buona giornata a tutti!ho già scritto tempo fa ponendovi lo stesso quesito, ma purtroppo non ho ricevuto risposta...sperando questa volta di essere più fortunata, ve lo ripropongo.
lavoro in un'unità operativa specialistica (O.R.L.),da circa 10 anni, e da quando sono arrivata,oltre ad altri problemi, mi ritrovo di fronte a medici presi tutti dalla stessa malattia:il "crampo dello scrittore", soprattutto per quanto riguarda terapie prescritte.queste ultime sono "dettate" a voce, a volte trascritte se noi "rompiamo"abbastanza, prendendoci anche delle....rompi, appunto. da 10 anni combatto questa battaglia.potreste darmi la legislazione relativa alla LORO responsabilità ed alla nostra, riguardo la terapia? quali riferimenti di legge dicono che il medico PREscrive in cartella e non a voce, specificando farmaco, dose ecc:? Grazie in anticipo!
CG

Cara Cristiana,

 

nel sostituire Salvatore Modica nella Area  Normativa Professionale, scusandomi del ritardo della risposta, cerco di recuperare l'arretrato. Tieni sempre presente che le risposte date in queste FAQ non intendono mai ed in nessun caso sostituirsi ai pareri di legali, consulenti del lavoro e OO.SS. 

Il problema che poni è piuttosto complesso; dispiegherò quindi una serie di aspetti e di concetti che sono coinvolti,  fornendoti al contempo i link a ulteriori documentazioni, cercando infine una sintesi generale e operativa al termine del mio ragionamento.

 

1) L'infermiere

La federazione Nazionale dei Collegi IPASVI, nel 2002 ha pubblicato, allegato alla rivista L'Infermiere, il n° 1 della Collana "I Quaderni" dedicato all'infermiere e i farmaci che certamente non puoi non avere ricevuto, e  che ti permette di approfondire l'argomento.

Inoltre il DM 739/94, all'art. 1, comma 3, punto b) chiama l'infermiere a garantire la corretta applicazione delle prescizioni diagnostico-terapeutiche.

Infine il Codice Deontologico dell'Infermiere fa numerosi richiami al ruolo infermieristico nella somministrazione terapeutica in tutte le sue fasi, e i più significativi dei quali riporto:

 

4.4. L’infermiere ha il dovere di essere informato sul progetto diagnostico terapeutico, per le influenze che questo ha sul piano di assistenza e la relazione con la persona

6.3. L’infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, di fronte a carenze o disservizi provvede a darne comunicazione e per quanto possibile, a ricreare la situazione più favorevole.

6.4. L’infermiere riferisce a persona competente e all'autorità professionale qualsiasi circostanza che possa pregiudicare l’assistenza infermieristica o la qualità delle cure, con particolare riguardo agli effetti sulla persona.

6.5. L’infermiere ha il diritto e il dovere di segnalare al Collegio le situazioni in cui sussistono circostanze o persistono condizioni che limitano la qualità delle cure o il decoro dell’esercizio professionale

 

Ricordo che il richiamo al Codice Deontologico fatto dalla legge 42/99 ne eleva il valore all'interno della gerarchia delle fonti normative ben oltre il valore etico-morale e deontologico in senso stretto.

Questa triade normativa (Profilo, Codice e curriculum formativo) disegna interamente il contesto disciplinare infermieristico affermando ciò che l'infermiere sa, può e deve fare.

La figura che ne esce è ben diversa dall'operatore ausiliario e ancillare che alcuni medici pretenderebbero di perpetuare e assume nuove competenze derivanti dal suo percorso di studi (anche universitari) dall'esperienza rompendo l'egemonico monopolio medico fin qui sopravvissuto. E' certamente diritto dell'infermiere ricevere ogni prescrizione nella forma corretta e lecita.

L'infermiere, tra l'altro, risponde personalmente del suo operato in tutte le sedi, penale, civile e amministrativa oltre che sul piano etico-deontologico; per assumersi questa responsabilità deve ricevere la prescizione, fatte salve le eccezioni, sempre prima della somministrazione e, in caso di dubbi, esprime le proprie perplessità

Allego una sentenza riportata sulla Rivista di Diritto delle Professioni Sanitarie che è reperibile integralmente in rete: Dubbi sulla prescrizione medica di farmaci: compete all’infermiere l’obbligo di richiesta di chiarimenti ad opera di Luca Benci che chiarisce quest'ultima affermazione.

L'autorità che tutela l'infermiere (e il cittadino) è il Collegio IPASVI.

 

2) il medico
Il Codice Deontologico medico non illumina il problema posto visto che si limita, all'art. 12, ad affermare genericamente che: "La prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di una terapia impegna la responsabilità professionale ed etica del medico e non può che far seguito a una diagnosi circostanziata o, quantomeno, a un fondato sospetto diagnostico. Su tale presupposto al medico è riconosciuta autonomia nella programmazione, nella scelta e nella applicazione di ogni presidio diagnostico e terapeutico, anche in regime di ricovero, fatta salva la libertà del paziente di rifiutarle e di assumersi la responsabilità del rifiuto stesso. Le prescrizioni e i trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche anche al fine dell'uso appropriato delle risorse, sempre perseguendo il beneficio del paziente. Il medico è tenuto a una adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e delle prevedibili reazioni individuali, nonchè delle caratteristiche di impiego dei mezzi diagnostici e terapeutici e deve adeguare, nell'interesse del paziente, le sue decisioni ai dati scientifici accreditati e alle evidenze metodologicamente fondate.

 

Più interessante è il discorso espresso nell'approfondimento dello stesso documento circa il rapporto con gli altri operatori

Art. 68 Rapporto con altre professioni sanitarie: Il divenire della normativa e i correlativi cambiamenti della società hanno anche influenzato il legislatore deontologico che nell'art. 68, 2° comma, stabilisce il dovere del medico, nell'interesse del cittadino, di intraprendere buoni rapporti di collaborazione con le altre professioni sanitarie nell'ambito delle rispettive competenze professionali.
 

e commentato: Commento al TITOLO V - Rapporti con i terzi (Artt.67-68) da cui si evince il riconoscimento che la formazione universitaria degli altri operatori richiede un mutamento di atteggiamento da parte dei medici.

Diciamo che su questo fronte non ci interessa andare oltre se non per dire che ogni azienda deve avere un Comitato etico al quale è possibile segnalare il comportamente eticamente riprovevole dei medici "disgrafici" che omettono sistematicamente il loro dovere.

 

3) il diritto

Il concetto di prescizione (scritto prima) per sua natura non può che richiedere che essa sia messa in forma scritta.

La necessità della forma scritta è imposta dalla giurisprudenza la quale, è risaputo, individua nei fatti e negli atti le responsabilità personali derivanti dalla violazione della norma.

Qui si affaccia il concetto di "atto" che per la cartella clinica (al cui interno trova collocazione la prescrizione terapeutica) si configura come "atto pubblico" (Codice Civile, Libro IV, art 2667 e seg.)

( Art. 2699 Atto pubblico: L`atto pubblico (c.c.2714) è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l`atto è formato).

(Art. 2700 Efficacia dell`atto pubblico: L`atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso (Cod. Proc. Civ. 221 e seguenti; Cod. Pen. 476) della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formata, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (Cod. Nav. 178, 775).)

Il giudice, in caso di azione giudiziaria, si attiene agli atti rilevandone e punendo gli scostamenti dalla norma. La prescizione verbale, accettata solo eccezionalmente in caso di urgenza, richiede - lo dicono alcune sentenze - che venga messa per iscritto appena le condizioni di urgenza - emergenza vengano meno.

La mancata scrittura si configura già come comportamento omissivo e quindi sanzionabile (omissione di atti d'ufficio):

Art. 328 Rifiuto di atti di ufficio. Omissione 
Il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto dell'ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanita', deve essere compiuto senza ritardo, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Senza ritardo significa certamente appena possibile e nel caso dei farmaci questo vuol dire al di là di ogni dubbio che la prescizione terapeutica deve avvenire, di norma, anticipatamente.

 

4) l'organizzazione

Ultimamente si è affacciato prepotentemente il problema della gestione del rischio (risk management) perchè le direzioni si trovano a dover sottoscrivere polizze onerosissime con i broker assicurativi per tutelarsi dai risarcimenti in caso di errori in sanità  (ahimè molto presenti come denuncia il rapporto del Ministero Salute). Una delle cause di errore è la trascrizione (rilevata da ricerche fatte ad esempio ad Empoli) da rifuggire accuratamente.

Sono convinto che la Direzione Sanitaria  ed il Risk Manager del tuo Presidio Ospedaliero non sarebbero contenti di sapere che i medici ORL tengono comportamenti così "leggeri". Sappi che tra una gestione virtuosa del rischio ed una "spannometrica" può esistere una differenza di premio pagato all'assicurazione anche di un milione di euro. E' una leva piuttosto forte su cui agire.

 

Sintesi:

  • rifiutare sistematicamente la prescizione verbale fatte salve le situazioni di urgenza ed emergenza;

  • cercare di convincere il medico/i a scrivere informandolo che in caso di prescizioni verbali reiterate ed ingiustificate voi, in un primo momento comincerete a segnalare in consegna che avete eseguito la terapia dietro prescrizione verbale e che la vostra richiesta di averla per iscritto non è stata accolta, ed in una secondo momento agirete solamente in seguito a ordine di servizio (leggi anche: Ordine di servizio, istruzioni per l'uso ) che deve per forza essere dato in forma scritta e, soprattutto deve avere una giustificazione forte e non impugnabile altrimenti si rivolge contro a chi lo ha emesso;

  • evitare ogni trascrizione di terapia ed utilizzare come unica fonte documentativa e prescrittiva la cartella clinica (medico - infermieristica);

  • contattare il collegio ipasvi chiedendo tutela

  • contattare il comitato etico per segnalare il comportamento scorretto dei medici

  • segnalare la cosa alle OO.SS; i sindacati possono rafforzare i livelli di tutela vostra e aumentare l'impatto di ogni azione intrapresa.

  • e ...last but not least... lavorare per una elevata coesione dello staff infermieristico 

Sperando di non aver reso ancora più complicato un problema già difficile ti saluto

 

Marco Piazza

 

138 - Il lavoratore a tempo determinato ha diritto al congedo per partecipare ad eventi formativi
Salve sono Sergio, un infermiere professionale a tempo determinato all'ospedale di Catania. Vorrei sapere se ho diritto ai permessi retribuiti per la partecipazione ai concorsi e/o congressi non organizzati dalla mia Azienda oppure devo "sprecare" i miei giorni di ferie? GRAZIE 

 

Caro Sergio,

 

per il lavoratore con rapporto a tempo determinato valgone le stesse condizioni dei lavoratori a tempo indeterminato.

Tale affermazione origina dalla lettura dei CCNL:

 

1) Nel penultimo CCNL sottoscritto nel 2001(Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001 - Serie generale) al Titolo III (FLESSIBILITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO), Capo I (Rapporti a termine) l'Art. 31: Assunzioni a tempo determinato il comma 6 recita:

"Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, ...omissis...." con le seguenti precisazioni: "......possono essere concessi permessi non retribuiti fino a un massimo di 10 giorni, salvo il caso di matrimonio in cui si applica l'art 21 del CCNL 1 settembre 1995"

Come vedi c'è una possibile concessione di giorni senza alcuna retribuzione.

 

2) inoltre il CCNL 2004 ci interessa per due affermazioni:la prima all'art. 1, comma 1.
"
Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni, aziende ed enti del comparto....." e l'art. 20 che tratta della formazione ed ECM e della formazione obbligatoria .

1. In materia di formazione è tuttora vigente l'art. 29 del CCNL 7 aprile 1999, che prevede la formazione e l'aggiornamento professionale obbligatorio. In tale ambito rientra la formazione continua di cui all'art. 16 bis e segg. del d.lgs. n 502/1992, da svolgersi sulla base delle linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali individuati dalle Regioni e concordati in appositi progetti formativi presso l'azienda o ente ai sensi dell'art. 4, comma 2, punto 5 del CCNL 7 aprile 1999.

2. L'azienda e l'ente garantiscono l'acquisizione dei crediti formativi previsti dalle vigenti disposizioni da parte del personale interessato nell'ambito della formazione obbligatoria. Il personale che vi partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell'azienda o ente. La relativa disciplina è, in particolare riportata nei commi 6 e seguenti dell'art. 29 del contratto del 1999 come integrata dalle norme derivanti dalla disciplina di sistema adottate a livello regionale.

3. Dato il carattere tuttora - almeno in parte - sperimentale della formazione continua, le parti concordano che - nel caso di mancato rispetto della garanzia prevista dal comma 2 circa l' acquisizione nel triennio del minimo di crediti formativi da parte del personale interessato - non trova applicazione la specifica disciplina prevista dall'art. 16 quater del d.lgs 502 del 1992. Ne consegue che, in tali casi, le aziende ed enti non possono intraprendere iniziative unilaterali per la durata del presente contratto.

4. Ove, viceversa la garanzia del comma 2 venga rispettata, il dipendente che senza giustificato motivo non partecipi alla formazione continua e non acquisisca i crediti previsti nel triennio, non potrà partecipare per il triennio successivo alle selezioni interne a qualsiasi titolo previste.

5. Sono considerate cause di sospensione dell'obbligo di acquisizione dei crediti formativi il periodo di gravidanza e puerperio, le aspettative a qualsiasi titolo usufruite, ivi compresi i distacchi per motivi sindacali. Il triennio riprende a decorrere dal rientro in servizio del dipendente.

6. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili per garantire la formazione continua a tutto il personale del ruolo sanitario destinatario dell'art. 16 bis citato al comma 1 e, comunque, la formazione in genere al personale degli altri ruoli, nelle linee di indirizzo sono privilegiate le strategie e le metodologie coerenti con la necessità di implementare l'attività di formazione in ambito aziendale ed interaziendale, favorendo metodi di formazione che facciano ricorso a mezzi multimediali ove non sia possibile assicurarla a livello interno.

7. La formazione deve, inoltre, essere coerente con l'obiettivo di migliorare le prestazioni professionali del personale e, quindi, strettamente correlata alle attività di competenza in base ai piani di cui al comma 1. Ove il dipendente prescelga corsi di formazione non rientranti nei piani suddetti ovvero corsi che non corrispondano alle suddette caratteristiche, la formazione - anche quella continua - rientra nell'ambito della formazione facoltativa.

8. Per favorire con ogni possibile strumento il diritto alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale, sono utilizzati anche gli istituti di cui agli artt. 22 e 23 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001.

9. Per garantire le attività formative, le aziende ed enti utilizzano le risorse già disponibili sulla base della direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 14 del 1995, relativa alla formazione, nonchè tutte le risorse allo scopo previste da specifiche disposizioni di legge ovvero da particolari normative dell'Unione Europea in conformità a quanto previsto dal Protocollo di intesa sul lavoro pubblico del 12 marzo 1997.

Questo sembra garantirti la partecipazione ad eventi formativi e alla formazione sul campo e a distanza organizzati dalla ASL o AO presso cui lavori attualmente.

Lo stesso tema è stato trattato nella FAQ n° 67 

Marco Piazza

 

137- E' consentito il lavoro straordinario ai fruitori del congedo parentale? (art 33 L.10/92)
Legge 104/92:volevo sapere se come per altri istituti normativi,vedi part-time,anche per la 104 vige il divieto ad effettuare lavoro straordinario.Se si,come è calcolabile/conciliabile il numero di ore sett/mensili che bisogna effettuare con i permessi.Chi a la 104 ha precedenza ad avere il part-time ed ultimo volevo sapere se è possibile avere il part-time anche se  si è già raggiunto il 25%.grazie
AG
Caro Adriano,
 
norma generale di cautela mi impone di ricordare che quanto scritto di seguito non può tenere presente irisultati raggiunti dal livello di contrattazione integrativa del tuo territorio; per una parola definitiva  è sempre meglio rivolgersi a legali, consulenti del lavoro e OO.SS.
altre volte si è affrontato l'argomento del congedo parentale previsto all'art. 33 della legge 104/92, ripreso poi dall'art. 4 della L.53/2000 vedi le FAQ n. 22, 93 e 120.
A quanto mi risulta la legge 104/92 non rappresenta causa di divieto a svolgere lavoro straordinario.
Per quanto concerne il diritto di precedenza nel riconoscimento dei diritto al tempo parziale il comma 2 dell'art. 22 dell'ultimo CCNL recita testualmente:" In tali casi sarà favorito il tempo parziale verticale salvo che il tempo parziale orizzontale non sia richiesto in applicazione della legge 151 del 2001 e della legge 104 del 1992"; infine la quota massima del 25% della dotazione organica che può usufruire dell'istituto del tempo parziale sembra essere il limite invalicabile ma sempre in relazione alle eventuali carenze di personale esistenti a livello locale.
In tale caso la parola definitiva spetta al concerto tra OO.SS. e direzione Aziendale.
 
Marco Piazza 

 

136 - E' possibilefrequentare un master universitario in caso di gravidanza a rischio?
Buon Giorno e Buon Anno!!!!!
Avrei un quesito da rivolgerLe:
la frequanza ad un Master, può essere compatibile con la gravidanza a rischio?
Ovvero: sono in gravidanza (1° trimestre) e nello stesso tempo dovrei iniziare a frequentare un master, premetto che ancora lavoro in quanto non ho alcun disturbo e non lavoro in corsia, se durante la gravidanza dovesse rendersi necessario richiedere la "gravidanza a rischio", posso comunque frequantare il master??
Grazie e complimenti per il Vostro sito così utile per la nostra professione
Cara collega,

Tieni sempre presente che le risposte date in queste FAQ non possono mai ed in nessun caso sostituire i pareri di esperti, consulenti del lavoro e OO.SS. i quali posseggono conoscenze generali e delle realtà locali (contrattazione integrativa, peculiarità  ecc.) a noi indisponibili.

Si, puoi frequentare ugualmente il corso di master in quanto:
  • l’anticipo dell’astensione obbligatoria per “gravidanza a rischio” non contrasta con il diritto di libera circolazione sul territorio nazionale nè sul diritto allo studio
  • la gravidanza e puerperio non son soggette a nessun regime restrittivo ai fini della visita fiscale
Resta valida la cautela generale verso l'eventuale stage durante il quale potrebbero ripresentarsi le stesse cause di esposizione  (radiologiche, chimiche, infettive ecc.) che determinano la fonte di rischio durante la gravidanza.
 
Marco Piazza

 

135 - Può un laureando esercitare la professione di OSS?

Salve sono una studente laureanda in infermieristica (presso l'università di verona)per motivi personali dovrò rimandare la laurea ad novembre chiedevo se era possibile lavorare come o.s.s. o se posso  sostenere un eseme per poter svolgere tale prof.
La ringrazio si da ora.

Aurora

 

Cara Aurora,

non è possibile sostenere l'esame di O.S.S. per un laureando infermiere.
La formazione teorica e gli stage dei due percorsi, pur imparentati, sono imperniati su obiettivi diversi. E' consuetudine di molte strutture sanitarie private, soprattutto delle zone del nord, assumere i laureandi con contratti atipici afferenti l'attività di supporto assistenziale con lo scopo di fidelizzare e avvicinare il futuro infermiere per poi trasformare il contratto una volta ottenuta la laurea, l'abilitazione professionale e l'iscrizione all'albo.
Personalmente non credo sia auspicabile la soluzione che intendi percorrere per diversi ordini di problemi: in primo luogo per le responsabilità di cui ti carichi non essendo ancora infermiera e neppure O.S.S., poi perchè inserirsi in una struttura con una funzione, diciamo così laterale, lega il tuo futuro, la tua autorevolezza e la tua professionalità a quella immagine.
Ma queste scelte sono solo tue.

Marco Piazza
134 - Non è possibile l'intramoenia al lavoro in tempo parziale
Sono infermiera part time 60%. Volevo sapere se è vero che posso esercitare l'intra moenia.
Grazie.
Rosalba

 

Cara Rosalba,
il presidente mi ha inoltrato il tuo messaggio, seguendo io in AIOL l'area normativa e ti rispondo prontamente.
La possibilità di esercitare attività libero-professionale all'interno della propria azienda (intramœnia) è resa possibile dalla promulgazione della Legge n°1 dell'8 gennaio 2002 : Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario Legge n. 1 del 8 Gennaio 2002, G.U. n. 8 del 10 Gennaio 2002. Testo coordinato G.U. n. 8 del 10 Gennaio 2002.
 
Tra le cause ostative che ne impediscono l'esercizio al comma  3, punto C:  
"Sono ammessi a svolgere prestazioni aggiuntive gli infermieri e i tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti dalla stessa Amministrazione, in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno da almeno sei mesi;
b) essere esenti da limitazioni anche parziali o prescrizioni alle mansioni come certificate dal medico competente;
c) non beneficiare, nel mese in cui è richiesta la prestazione aggiuntiva, di istituti normativi o contrattuali che comportino la riduzione, a qualsiasi titolo, dell'orario di servizio, comprese le assenze per malattia.
 
Non è quindi ammessa la possibilità di esercitare libera professione contemporaneamente al godimento del tempo parziale.
Ricordo che la recente contrattualistica  facilità il ritorno dal tempo parziale al tempo pieno.
 
Marco Piazza
133 - Infermiere e nozione di pubblico ufficiale
Vorrei sapere secondo il codice penale se l'infermiere è un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio?

E.

Caro Edoardo,
come puoi leggere nel testo allegato l'infermiere, ai fini del codice penale, viene considerato come incaricato di pubblico servizio. 
Non conoscendo a che reato tu intenda riferirti ti segnalo un sito presso cui sono disponibili tutti i codici, lo Studio Celentano che ringrazio.
 
Marco Piazza

CODICE PENALE - LIBRO II  DEI DELITTI IN PARTICOLARE

CAPO III  DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI

357 Nozione del pubblico ufficiale

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

 

132 - Contratto libera professione e pubblico impiego
Salve, sono Adriano e sono un Consulente del Lavoro di Gorizia e naturalmente ho trovato il Vostro indirizzo consultando internet per cercare di trovare una risposta ad un quesito postomi da un amico.
 Vorrei gentilmente chiedere il Vostro aiuto per il seguente quesito circa la possibilità di una ostetrica che lavora in una struttura pubblica e vorrebbe lavorare anche in privato con apertura di una sua partita IVA.
Vorrei sapere se possono coesistere le due varianti e se SI in quale modo?
 
Ringrazio per l'attenzione e porgo cordiali saluti.

AP


Desidero ringraziarVi per la tempestività e della esauriente risposta. Non mi occupo del settore Pubblico e quindi ho cercato chi mi poteva dare una mano a dare una risposta ad un amico e sono ben lieto di averVi contattato.
Se in futuro potrò in qualche modo esserVi utile, sarò lieto di ricambiare.
 
Ringrazio e porgo cordiali saluti.

AP

 

 

 

Gentile sig. Adriano,
Un consulente del lavoro che si rivolge a noi rappresenta certamente un complimento per la nostra attività!
La informiamo che nel rispetto della policy di questa associazione, questa corrispondenza, emendata di ogni riferimento personale che violi il dettato normativo della privacy, verrà pubblicata nelle FAQ (frequently asked questions).
 
La possibilità del dipendente del S.S.N. di esercitare attività economica autonoma (non concorrente) è regolamentata dal CCNL7/1999 Indice Contratto al Titolo I (FLESSIBILITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO), Capo I (PARTICOLARI TIPI DI CONTRATTO) Art. 23: Rapporto di lavoro a tempo parziale, comma 4 e seguenti. La contrattazione successiva non ha modificato quanto si viene ad affermare.
Il dipendente non deve avere una prestazione lavorativa  superiore al 50% di quella a tempo pieno (part time al 50% o superiore).
Tale attività deve essere dichiarata esplicitamente e sottoposta a valutazione vincolante, anche in merito al rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità e del conflitto di interessi.
A scopo esemplificativo: per una ostetrica lo svolgere la propria attività peculiare in regime libero-professionale nella medesima zona della suo  datore di lavoro (ASL o AO) rappresenta certamente incompatibilità; la partecipazione ad una qualsiasi attività commerciale o artigianale è certamente ammissibile. La direziona aziendale è tenuta ad individuare le attività che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, non sono comunque consentite ai dipendenti.
 
Resta valida la norma di cautela generale di queste pagine: le risposte da noi fornite tengono conto della normativa nazionale ma non dei livelli di contrattazione integrativa e delle situazioni di maggior favore raggiunti in loco.
Le informazioni sono attinte dal motore di ricerca del sito nazionale dell'ARAN Agenzia di Rappresentanza Negoziale della P.A.
 
Distinti saluti
Marco Piazza

 

131 - Rischio da gas anestetici in Sala Operatoria: bibliografia
Buongiorno,
sono una studentessa del terzo anno del Corso di Laurea per Infermieri, per quanto riguarda il RISCHIO INFERMIERISTICO IN SALA OPERATORIA, CORRELATO ALL'INALAZIONE DI GAS ANESTETICI, è possibile trovare del materiale, normative,siti, vari ecc...
lei potrebbe darmi una mano?

la ringrazio in anticipo
 
Martina

 

 

Cara Martina,
 
pur non potendo effettuare ricerche bibliografiche complete per gli studenti (avete certamente un tutor e un relatore e poi siete troppi!), ti rispondo sinteticamente pensando di rendere un piccolo servizio anche ai colleghi che non hanno esperienza nella ricerca di informazioni sul web.
Ricordo una volta di più che puoi trovare alcuni articoli su come fare ricerca bibliografica sul web nella pagina "in pillole" dell'area formazione.
 
Il materiale che chiedi è certamente correlato al D.lgs 626 / 1994 che trovi nel link
 
Libri:
Volturo E., Pianosi G.; Ospedale e seiduesei; Ed. Sorbona - Milano 1998
Gobba F. - Sali D.; Rischi professionali in ambito ospedaliero; McGraw-Hill Milano 1995
 
Il sistema di incident reporting nelle organizzazioni sanitarie. Sussidi per la gestione del rischio 2 - Bologna, 2003. [Accreditamento] (*) (sommario   -   full text .pdf 743 Kb)
Applicazione del DLgs 626/94 in Emilia-Romagna. Report finale sull'attività di monitoraggio - Bologna, 2003. [Salute, ambiente e lavoro] (*) (sommario   -   full text .pdf 1 Mb e 849 Kb)
Rapporti tecnici della Task Force D.Lgs 626/94 - 1998-1999, Ravenna, 2000. (*) (file .pdf  1 Mb e 378 Kb)
 
Solo per fare alcuni esempi.
Ciao
Marco Piazza

 

130 - Infermiere generico e libera professione

Caro Salvatore, sono una 'vecchia' infermiera generica con esperienza quasi decennale di turnante all'Ospedale San Martino di Genova, per motivi famigliari mi sono licenziata ed ho continuato a prestare assistenza infermieristica privata in case private e in altre strutture sanitarie;  sino ad oggi mi era concesso dichiarare un rapporto di prestazioni occasionale per ottemperare al pagamento irpef.
Chiedo, non essendo un'infermiera professionale, posso scrivermi all'albo in qualche maniera e aprire partita iva? o posso aprire partita iva in  altro modo?
Sperando di essere stata abbastanza chiara e in attesa di una risposta ti invio i mie più sentiti ringraziamenti 

Angela

 

Cara Angela,
subentrando a Salvatore Modica nella gestione di quest'area cerco di repuperare  l'arretrato e vengo finalmente a risponderti in merito ai quesiti da te posti.
Tutte le informazioni sono disponibili nel testo: Greco M., Rocco G.: Guida all'esercizio della professione di Infermiere; Edizioni Medico Scientifiche Torino 2002
L'esercizio della professione infermieristica in regime libero professionale è riservata a coloro che sono in possesso del diploma di infermiere professionale e della iscrizione all'albo; l'iscrizione all'albo è obbligatoria ed è consentita solo a IP (Infermieri professionali), AS (assistenti sanitari) e VI (vigilatrici d'infanzia).  
Non è possibile iscriverti all'albo.
L'infermiere generico invece è ancora legato a quanto stabilito dal DPR 225/74, il cosiddetto Mansionario che, in sostanza, limita l'intera attività dell'infermiere generico ad una lista di prestazioni da svolgersi rigorosamente sotto il controllo e la responsabilità medica.
Le attività privata che hai svolto in passato e puoi svolgere in futuro è quindi estremamente limitata e simile a quella degli operatori socio - sanitari.
Il problema non è quello di poter avere una partita IVA,  tutti possono averne una collegata ad una attività;  il problema è in cambio di quali prestazioni, ma non vorrei creare difficoltà insormontabili e su questo argomento glisserò.
Attualmente l'attività che ti sarebbe possibile svolgere e regolata dalla Legge delega 14 febbraio 2003, n. 30, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 47 del 26 febbraio 2003Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro  detta legge Biagi, ma esula dalla nostra e mia competenza. Queste notizie sono reperibili presso un consulente del lavoro o un commercialista.
 
Marco Piazza

 

129- Aspettativa: sforare il termine per ricongiungimento al coniuge
Sono un' infermiera dipendente presso un'azienda pubblica, a breve scadra' la mia aspettativa di 1 anno (art. 12 CCNL  2001) richiesta per ricongiungimento familiare poiche' mio marito lavora stabilmente all'estero.
Mi piacerebbe capire se la mia aspettativa puo' essere prolungata appellandomi all'art. 13 comma 3 (CCNL 2001) che nello specifico tratta la mia situazione"coniuge all'estero".
E in caso affermativo, come posso gestire la situazione: devo tornare e rientrare in servizio o posso semplicemente inoltrare la richiesta sentito il parere del mio superiore?
Grazie per l'attenzione e i miei piu' sinceri complimenti per la completezza, chiarezza e utilita' del vostro sito.

M.P.

 
Cara P.,
 
Voglio chiarire fin d'ora che ogni realtà locale è peculiare e diversa dalle altre in forza delle differenze che la modifica del capo 5° della Costituzione ha prodotto nella legislazione di ogni regione e che la contrattazione integrativa può creare nicchie di maggior favore in alcune ASL o AO grazie alla unità sindacale; in ragione di queste cautele l'invito è comunque quello di rivolgersi, per una parola definitiva, a consulenti del lavoro o ad Organizzazioni Sindacali locali.
 
L'applicazione in prima istanza dell'art. 12 del CCNL Comparto 1999 sembra escludere, fatto salvo quanto stabilito dal comma 8 (in allegato e con colorazione blu) del medesimo articolo, la possibilità di prorogare il periodo di aspettativa senza assegni oltre l'anno che sta finendo.
 
L'applicazione dell'articolo 13 del medesimo CCNL, come previsto dal comma 3 (in allegato e colorato in verde) può estendere la durata della aspettativa per un periodo pari al tempo di durata del servizio prestato all'estero dal coniuge o convivente stabile solo in caso non sia possibile il suo trasferimento ad altra amministrazione. In pratica questo articolo 13 si applica solo se tuo marito non può essere assunto da un altro ente presso la vostra città di residenza.
 
Esiste sempre un margine di discrezionalità, ma non in forza di un diritto esigibile, che consente alla tua Azienda di venirti incontro.
Ribadisco comunque la necessità di rivolgersi, per un parere definitivo, a risorse locali.
 
Marco Piazza
(allegati sotto)
 
Allegati (fonte ARAN)

Art. 12
Aspettativa

1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.

2. Il dipendente rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per cause diverse, ovvero delle aspettative di cui al comma 8 lett. a) e b), se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 lett. c).

....omissis....

8. L'aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, è, altresì, concessa al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:

  1. per un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa azienda o ente del medesimo comparto ovvero ente o amministrazione di comparto diverso con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso per la durata del periodo di prova.
     
  2. per tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto presso la stessa o altra azienda o ente del comparto ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto o in organismi della comunità europea con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato.
     
  3. per la durata di due anni e per una sola volta nell'arco della vita lavorativa per i gravi e documentati motivi di famiglia, individuati - ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4 della legge 53/2000 - dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato sulla GU dell'11 ottobre 2000, serie generale n. 238. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamene e può essere cumulata con l'aspettativa di cui al comma 1 se utilizzata

Art. 13
Altre aspettative previste da disposizioni di legge

1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive, per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge e loro successive modificazioni ed integrazioni. Le aspettative ed i distacchi per motivi sindacali sono regolati dai CCNQ sottoscritti il 7 agosto 1998ed il 9 agosto 2000.

2. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 sono collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa.

3. Il dipendente con rapporto a tempo indeterminato, il cui coniuge o convivente stabile presti servizio all'estero, può chiedere una aspettativa, senza assegni, per il tempo di permanenza all'estero del coniuge, qualora non sia possibile il suo trasferimento nella località in questione in amministrazione di altro comparto.

4. L'aspettativa concessa ai sensi del comma 3 può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l' ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio, con preavviso di almeno quindici giorni, o in difetto di effettiva permanenza all'estero del dipendente in aspettativa.

5. Il dipendente non può usufruire continuativamente di periodi di aspettativa per motivi di famiglia ovvero per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e quelli previsti dai commi 2 e 3 senza aver trascorso un periodo di servizio attivo di almeno sei mesi. La disposizione non si applica alle altre aspettative previste dal presente articolo nonché alle assenze di cui alla legge 1204/1971.

128 - Trasferimento per parente con handicap a carico
Sono filippo, lavoro a tempo indeterminato in una Azienda Ospedaliera di Palermo dal 01/06/95 . A febbraio del 2003, in posizione di comando "a spese dell'azienda", ho intrapreso gli studi presso l'università di Firenze ed  a gennaio del 2004 ho conseguito il diploma universitario di master universitario di primo livello. A Novembre del 2003 mia madre viene colta da una patologia ed ora riconosciuta soggetto con handicap grave ai sensi della L. 104 del 2000. Tale ultima condizione ha motivato una mia richiesta di trasferimento presso altra Azienda Ospedaliera coincidente nella stessa provincia di residenza mia e del mio genitore con handicap grave. Il 27 di gennaio, ho ricevuto assenso al trasferimento presso altra azienda ospedaliera. Il CCNL 2002 2005 mi pone dei vincoli? L' handicap grave della mamma mi pone, eventualmente in condizione di chiedere il nulla osta all'azienda di appartenenza. Aspetto con urgenza una risposta.Grazie. 

Gentile Collega, prendo atto dell'immediatezza con cui ha risposto al mio quesito, e di ciò ringrazio tanto.
Per maggiore chiarezza (in riferimento al quesito) l'azienda a cui facevo riferimento è l'azienda ospedaliera di destinazione.
Ho approfondito la normativa inviatami ed in effetti l'unica cosa da sperare è che l'azienda di appartenenza, a sua discrezione, faccia prevalere il mio diritto derivante alla 104, piuttosto che del proprio risultante dal Ccnl.
L'ipotesi del licenziamento lo scarto.
Grazie ancora per l'efficienza e tempestività dimostrata e sarà mia cura aggiornarvi sull'esito della vicenda.
Cordiali saluti.

 

 

Caro Filippo,
 
A proposito della tua richiesta di chiarimenti sul congedo parentale ti invito a leggere la FAQ numero 120 dell'area normativa professionale dal titolo: Legge 104/92 e trasferimento nella quale puoi trovare il retroterra normativo che sottende l'applicazione della norma cui ti riferisci.
La seconda domanda che fai è se esistano ostacoli derivanti dal nuovo contratto a che si realizzi il trasferimento ma non capisco bene quale sia l'ASL che ti ha concesso il nullaosta e se sia quella di destinazione o meno. E' comunque richiesto l'assenso di entrambe le aziende interessate ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del CCNL 2004.
Dalle notizie reperite sul sito dell'ARAN rispetto ai diversi CCNL parrebbe esistere anche una norma transitoria legata alla carenza di personale e soggetta a verifica che potrebbe costituire ostacolo se ne sussistessero le condizioni.
Però sempre il succitato CCNL 2002-05 Capo Terzo, Art. 21, c. 1, pone dei vincoli al personale ammesso a corsi di formazione (quali ad esempio il master frequentato da te) a seguito di relativi piani di investimento dell'azienda (per intenderci, al personale cui è stato concesso il comando); quest'ultimo, deve impegnarsi a non accedere alla mobilità volontaria di cui all'art. 19 del CCNL integrativo del 20 Settembre 2001 se non sono trascorsi due anni "dal termine della formazione" (nel caso all'oggetto, dunque, fino al Gennaio 2006).
Il nulla osta può comunque essere concesso a discrezione dall'azienda di appartenenza in caso considerasse prevalente il tuo diritto derivante dalla legge 104/92 rispetto al proprio risultante da un CCNL. Altrimenti potrebbe non rimanere che il licenziamento.
 
A scanso di equivoci ti allego tutta la normativa e i relativi link per documentarti a tua volta e dirimere il dubbio.
 
10/2004 
Indice Contratto
  CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2002/2005 E PARTE ECONOMICA BIENNIO 2002-2003
  Ambito: Comparto  Comparto: Sanità  
  Data di sottoscrizione: 19 aprile 2004
  Data effetti giuridici: 20 aprile 2004
  Data effetti economici: 1 gennaio 2002