Referente: Marco Piazza
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Sono una vigilatrice d' infanzia che ha lavorato fino a luglio dell' anno scorso all' ospedale fatebenefratelli di milano. improvvisamente ci hanno chiuso il reparto senza dare un preavviso e ci hanno trasferiti in un'altra pediatria ( appartenente allo stesso ente) dove tutt' ora non mi trovo bene. io arrivo dalla provincia di varese e andando a lavorare all' ospedale macedonio melloni sono stata costretta ad allungare la strada e quindi il tempo di viaggio, visto che per motivi di mancanza di mezzi pubblici, sono obbligata ad usare la macchina. volevo chiedere se era possibile avere un piccolo risarcimento delle spese che sto affrontando. inoltre io lavoro presso l' ente dal 1999 e volevo domandare se esisteva ancora la possibilita' di chiedere un eventuale anticipo della liquidazione. la ringrazio per avermi ascoltato visto che nessuno è stato , fino ad ora, in grado di darmi delle risposte.
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Gentile Angela,
credo che se qualcosa si poteva
fare era agendo al luglio dello scorso anno, attraverso le modalità di
conciliazione attivate tra direzione e OO.SS.; ora è certamente più
difficile negoziare con l'azienda dato che questa ha già ottenuto tutto
quello che voleva. Un consiglio che mi sento di dare a tutti i lettori è
che se c'è un soggetto titolato, preparato e degno a rappresentare i
lavoratori è l'RSU e le OO.SS. di zona. devono essere attivate
immediatamente e contestualmente al problema. L'RSU rappresenta tutti i
lavoratori, anche quelli non iscritti ad alcuna sigla.
La materia del trasferimento è
regolata dall'art.
45 del CCNL 2001 ma non mi sembra lei sia
stata costretta a cambiare residenza; altro istituto che potevano essere
invocato per la situazione descritta era la trasferta (art.44
CCNL 2001) che mi sembra non possa essere più adottata
visto il tempo trascorso.
Sulla materia sono comunque
determinanti gli accordi di contrattazione integrativa raggiunti tra
OO.SS. e Azienda che può aver stabilito la casistica sulla quale
riconoscere eventuali costi di trasporto. Ad esempio se un lavoratore è
assegnato alla dotazione organica di una sede e viene inviato presso
un'altra può aver diritto al rimborso chilometrico. Proprio perchè
legati a questo livello di contrattazione locale non sono in grado di
dire di più.
L'accantonamento del trattamento
di fine rapporto è disponibile al dipendente sulla base di un articolato
regolamento.
Attraverso la modalità della
cessione "quinto dello stipendio" (è possibile richiederlo per acquisto
o ristrutturazione di immobili, spese sanitarie proprie e di un
familiare ecc.) l'ente previdenziale assegna un prestito [non un
anticipo] che poi sarà restituito a rate mensili.
Maggiori informazioni devono
essere richieste presso gli uffici stipendi delle ASL che sono in grado
di riconoscere se si è in possesso dei requisiti, e quantificare il
prestito erogabile o suggerire altre possibilità di particolare
convenienza offerte dagli enti previdenziali.
Un caro saluto
Marco Piazza
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La presente per chiedere a nome
di un'amica che svolge l'attività di infermiera professionale, le
agevolazioni previste dalla Legge 104/92 in merito agli infermieri che
hanno subito cicli di chemioterapie e che, per motivi ovvi non possono più
svolgere le mansioni di infermieri operativi in reparto bensì mansioni e
quindi orari di lavoro prettamente d'ufficio. Resto in attesa e ringrazio in anticipo per la sua disponibilità |
Caro Antonio,
la
Legge 104/92 non
sembra applicarsi nella situazione da te descritta dato che tratta
della: "LEGGE-QUADRO PER L'ASSISTENZA, L'INTEGRAZIONE SOCIALE E
I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE".
Il concetto di handicap (o diversa
abilità come viene preferito negli ultimi tempi) è espicitato
nell'art.3 caratterizzata dalla "presenza di una minorazione
fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che é causa
di difficoltà di apprendimento, di relazione " la cui certificazione
spetta ad una commissione medica ai sensi
dell'art. 4., le agevolazioni del lavoratore sono previste
all'art. 33 . La legge comunque è integralmente raggiungibile dai
link.
In ogni caso il CCNL 2001 - Parte Generale al Capo IV, (Cause di sospensione del rapporto di lavoro), Art. 11 (Assenze per malattia) al comma 1. Dopo il comma 6 dell'art. 23 del CCNL del 1 settembre 1995, è inserito il seguente comma: "6.bis. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita
ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'ufficio medico
legale della azienda sanitaria competente per territorio, come ad
esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l'infezione
da HIV- AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica
(attualmente
indice di Karnofsky), ai fini del presente articolo, sono esclusi dal
computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero
ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle
citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda
sanitaria locale o struttura convenzionata. In tali giornate il
dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione prevista dal
comma 6, lettera a). Per agevolare il soddisfacimento di particolari
esigenze collegate a terapie o visite specialistiche, le aziende
favoriscono un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti
dei soggetti interessati. La procedura per il riconoscimento della grave
patologia è attivata dal dipendente e, ove ottenuto, il beneficio
decorre dalla data della domanda di accertamento". Auguri per la tua amica Marco Piazza
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Buona sera, cercando sul web alcune informazioni per conto di mia madre (ostetrica), mi sono imbattuta nel vostro sito...e forse lei mi può fornire alcune informazioni, che non riesco a trovare! Mia madre, diplomata in Ostetricia molti anni fa, quindi prima che i corsi >> allora detti "parauniversitari" venissero finalmente dichiarati corsi di laurea, lavora attualmente come libera professionista. Spesso viene cercata per attività di tipo infermieristico, anche da case di cura private, dove si presenta il problema dell'equipollenza fra il diploma di infermiera e quello di ostetrica. Ho cercato nelle varie leggi e decreti, mi sono consigliata con colleghi ginecologi...ma non sono riuscita a trovare una risposta (e soprattutto un D.L o una legge che ne parli. In breve: può un'ostetrica svolgere attività infermieristica, e viceversa? Mi scusi per "l'intrusione"! Spero vorrà aiutarmi! Cordiali saluti e auguri a lei e tutti i colleghi. E. L. Gent. Sig. Piazza, grazie
mille per la sua risposta.
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Gentile Elda, potrebbe per cortesia segnalarmi l'anno di diploma di sua madre in modo da poterle rispondere com maggiore puntualità? Le chiedo questo perchè prima della laurea di ostetrica la formazione, per un lungo periodo, avveniva con un corso "parauniversitario" accessibile solo col possesso del diploma di infermiere (regionale o scuola convitto). In attesa dell'informazione la saluto Marco Piazza
Gent. Elda
Richiamo dal
Codice
penale il concetto di esercizio abusivo di
professione che certamente le sarà noto:
348 Abusivo esercizio di una
professione
A questo si deve aggiungere quanto
previsto dalla normativa ordinistica (anche se è in itinere una profonda
modifica) rispetto alla possibilità di esercitare strettamente legato
all'insieme di leggi e regolamenti per la libera professione.
Le differenze normative
per infermieri fanno riferimento al
DM sanità 739/94, tutto il resto è, nella
fattispecie, ininfluente.
Tutto questo affermato si possono
trarre le seguenti conclusioni:
Confidando di essere riuscito a
mantenere un sufficiente livello di chiarezza e di completezza
informativa la saluto
Marco Piazza
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| Salve, sono un RSU eletto, per la terza volta, nella sigla della CGIL ; il mio nome è GC, lavoro e rappresento i lavoratori dell'Azienda Ospedaliera di Gela (CL), in tutti gli anni in cui mi sono cimentato a "combattere" più che contrattare contro i vertici della nostra Azienda, mai mi ero imbattuto in un dilemma tale: nella nostra Azienda, anche grazie ad una contrattazione abbastanza "spinta", circa il 50-60% del personale alla data del 31/12/2002 si trova all'ultima fascia economica (A4; B4; C4; D5 ecc.) quindi all'attribuzione della ulteriore fascia economica (una ogni anno per tutti gli aventi diritto) questi ultimi non hanno potuto usufruire del beneficio economico della progressione orizzontale in quanto la nota dell'ARAN specifica che le nuove fasce (A5; B5 ecc.) sono attribuibili solo a consuntivo annuale alla data di stipula del contratto (19/04/2004) quindi, da gennaio 2005. Ci troviamo nella nostra Azienda quindi con un residuo fondo di cui all'Art. 31 pari circa a 190.000,00 ? (la nostra Azienda conta circa 350 dipendenti per l'area comparto). Come possiamo utilizzare tali risorse (non vogliamo portarle all'incentivazione), è possibile assegnare tali somme a coloro i quali non hanno percepito la fascia? In quale modo? Con quale criterio?; è possibile destinare tali residui ai dipendenti come assegno ad personam (considerato che non esiste una fascia più elevata) ed al momento dell'entrata in vigore del CCNL trasformarlo in fascia? Spero in una vostra risposta, anche perché tra qualche anno (quando molti saremo in ultima fascia) quale beneficio economico produrrà l'avanzamento orizzontale? Grazie da GC |
Ciao Giuseppe, la materia che mi solleciti è certamente complessa e le informazioni che mi fornisci, pur ampie, non sono esaustive nè mi permettono di capire a fondo; certamente il sito nazionale del sindacato che rappresenti potrà esserti di ispirazione per trovare le risposte che cerchi. Mi limito quindi a interrogare la mia memoria ed estrarne qualche lampo di idea alla quale tu possa ispirarti non essendo io in senso sindacale un "appassionato ma non un vero "esperto". Nella mia precedente esperienza di RSU ricordo comunque che uno dei problemi maggiormente sentiti era quello di mediare attentamente e dosare con precisione le risorse per riuscire a garantire nel tempo la progressione economica orizzontale derivante dal'utilizzo dei fondi produttività. La percezione di un beneficio economico limitato nel tempo da parte del lavoratore è sempre stato evitato come la peste perchè il dipendente avrebbe, giustamente, reagito male. Questo in una ASL con fondi (ex art. 38 e 39 CCNL 1999) la cui entità era di circa 14 mld per un comparto di 3400 dipendenti; una prima possibilità è quindi quella di consolidare i fondi per potere garantire i benefici anche negli anni successivi. Altra via è quella di finalizzare una parte delle risorse a progetti di miglioramento concreti in grado di aumentare la produttività, la qualità delle cure, la riduzione dei tempi di attesa, le performance particolari e/o complessive, la riduzione dei rischi e così via. Queste risorse, per evitare la distribuzione a pioggia in assenza di alcuna contropartita, andrebbero legate al risultato e non alla presentazione del progetto o al colore degli occhi. Una cosa che noi avevamo realizzato e che potresti considerare come idea realizzabile anche da te è che noi, con una parte dei fondi produttività e una parte delle risorse per lo straordinario, quindi soldi a disposizione del sindacato, col concorso della direzione, avevamo assunto personale infermieristico per ridurre il carico di lavoro e la sofferenza di determinate situazione assistenziali. L'ultimo contratto ha, all'art. 20, introdotto il progetto ECM come onere dell'azienda e so che la garanzia del reperimento di crediti agli infermieri è un grande problema generale e particolarmente significativo al sud, perchè non trovare un modo per favorire la partecipazione dei lavoratori ad eventi formativi partecipando assieme a risorse della direzione. Sono solo alcuni spunti che spero possano servirti per la tua importante attività un abbraccio Marco Piazza |
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salve, sono un infermiere
professionale che da quasi 4 anni lavoro presso il pronto soccorso-118 di
un piccolo ospedale della provincia di chieti. Stamane rientrando dalla
malattia mi sono visto recapitare una disposizione di servizio, a firma
del direttore Sanitario dell'ospedale, che mi invita a trasferirmi
temporaneamente dall'U.O. di pronto soccorso verso U.O. di Ortopedia. Il tutto nasce da una carenza di 4 unità infermieristiche in ortopedia. Da premettere che il ps non è messo bene con il numero di personale. tra l'altro in ps ci lavorano anche degli infermieri generici e colleghi che non hanno ancora il corso bls. Io, fortunatamente, ho i requisiti per fare l'emergenza. Le chiedo come posso difedermi e rientrare al più presto presso il ps? L'art. 18 del ccnl pùò aiutarmi in questo anche se il comma 2 è molto a favore dell'azienda? Grazie un infermiere disperato. le chiedo di rispondermi molto in fretta è una situazione che sopporto poco. Grazie |
Caro Fabio,
trovi altre FAQ sull'argomento: n°
38 e
81 e un contributo del cobas da Bologna su:
Ordine
di servizio, istruzioni per l'uso.
Gli allegati ti dovrebbero
permettere di avere tutte le informazioni necessarie a rispondere al tuo
dirigente.
In sintesi però potrei affermare
che il cd "Ordine di servizio" è previsto dal
CCNL e lecito se rispetta alcune condizioni:
In definitiva l'ordine di
servizio garantisce le parti e ti permette di verificare il suo utilizzo
su tutto il personale e non solo sulla "vittima sacrificale" di turno.
Oltre quanto previsto dall'Ordine
di Servizio a tutela del lavoratore, il cui rispetto, ripeto, è compito
dei rappresentanti dei lavoratori (RSU e OO.S.) puoi contattare il
Collegio IPASVI che però in questo caso non può intervenire con la forza
che tu riterresti necessaria.
Marco Piazza
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buona giornata a tutti!ho già
scritto tempo fa ponendovi lo stesso quesito, ma purtroppo non ho ricevuto
risposta...sperando questa volta di essere più fortunata, ve lo
ripropongo. |
Cara Cristiana,
nel sostituire Salvatore Modica nella Area Normativa Professionale, scusandomi del ritardo della risposta, cerco di recuperare l'arretrato. Tieni sempre presente che le risposte date in queste FAQ non intendono mai ed in nessun caso sostituirsi ai pareri di legali, consulenti del lavoro e OO.SS. Il problema che poni è piuttosto complesso; dispiegherò quindi una serie di aspetti e di concetti che sono coinvolti, fornendoti al contempo i link a ulteriori documentazioni, cercando infine una sintesi generale e operativa al termine del mio ragionamento.
1) L'infermiere La federazione Nazionale dei Collegi IPASVI, nel 2002 ha pubblicato, allegato alla rivista L'Infermiere, il n° 1 della Collana "I Quaderni" dedicato all'infermiere e i farmaci che certamente non puoi non avere ricevuto, e che ti permette di approfondire l'argomento. Inoltre il DM 739/94, all'art. 1, comma 3, punto b) chiama l'infermiere a garantire la corretta applicazione delle prescizioni diagnostico-terapeutiche. Infine il Codice Deontologico dell'Infermiere fa numerosi richiami al ruolo infermieristico nella somministrazione terapeutica in tutte le sue fasi, e i più significativi dei quali riporto:
4.4. L’infermiere ha il dovere di essere informato sul progetto diagnostico terapeutico, per le influenze che questo ha sul piano di assistenza e la relazione con la persona 6.3. L’infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, di fronte a carenze o disservizi provvede a darne comunicazione e per quanto possibile, a ricreare la situazione più favorevole. 6.4. L’infermiere riferisce a persona competente e all'autorità professionale qualsiasi circostanza che possa pregiudicare l’assistenza infermieristica o la qualità delle cure, con particolare riguardo agli effetti sulla persona. 6.5. L’infermiere ha il diritto e il dovere di segnalare al Collegio le situazioni in cui sussistono circostanze o persistono condizioni che limitano la qualità delle cure o il decoro dell’esercizio professionale
Ricordo che il richiamo al Codice Deontologico fatto dalla legge 42/99 ne eleva il valore all'interno della gerarchia delle fonti normative ben oltre il valore etico-morale e deontologico in senso stretto. Questa triade normativa (Profilo, Codice e curriculum formativo) disegna interamente il contesto disciplinare infermieristico affermando ciò che l'infermiere sa, può e deve fare. La figura che ne esce è ben diversa dall'operatore ausiliario e ancillare che alcuni medici pretenderebbero di perpetuare e assume nuove competenze derivanti dal suo percorso di studi (anche universitari) dall'esperienza rompendo l'egemonico monopolio medico fin qui sopravvissuto. E' certamente diritto dell'infermiere ricevere ogni prescrizione nella forma corretta e lecita. L'infermiere, tra l'altro, risponde personalmente del suo operato in tutte le sedi, penale, civile e amministrativa oltre che sul piano etico-deontologico; per assumersi questa responsabilità deve ricevere la prescizione, fatte salve le eccezioni, sempre prima della somministrazione e, in caso di dubbi, esprime le proprie perplessità Allego una sentenza riportata sulla Rivista di Diritto delle Professioni Sanitarie che è reperibile integralmente in rete: Dubbi sulla prescrizione medica di farmaci: compete all’infermiere l’obbligo di richiesta di chiarimenti ad opera di Luca Benci che chiarisce quest'ultima affermazione. L'autorità che tutela l'infermiere (e il cittadino) è il Collegio IPASVI.
2) il medico
Più interessante è il discorso espresso nell'approfondimento dello stesso documento circa il rapporto con gli altri operatori
Art. 68 Rapporto con altre
professioni sanitarie: Il divenire della normativa e i
correlativi cambiamenti della società hanno anche influenzato il
legislatore deontologico che nell'art. 68, 2° comma, stabilisce il
dovere del medico, nell'interesse del cittadino, di intraprendere buoni
rapporti di collaborazione con le altre professioni sanitarie
nell'ambito delle rispettive competenze professionali. e commentato: Commento al TITOLO V - Rapporti con i terzi (Artt.67-68) da cui si evince il riconoscimento che la formazione universitaria degli altri operatori richiede un mutamento di atteggiamento da parte dei medici. Diciamo che su questo fronte non ci interessa andare oltre se non per dire che ogni azienda deve avere un Comitato etico al quale è possibile segnalare il comportamente eticamente riprovevole dei medici "disgrafici" che omettono sistematicamente il loro dovere.
3) il diritto Il concetto di prescizione (scritto prima) per sua natura non può che richiedere che essa sia messa in forma scritta. La necessità della forma scritta è imposta dalla giurisprudenza la quale, è risaputo, individua nei fatti e negli atti le responsabilità personali derivanti dalla violazione della norma. Qui si affaccia il concetto di "atto" che per la cartella clinica (al cui interno trova collocazione la prescrizione terapeutica) si configura come "atto pubblico" (Codice Civile, Libro IV, art 2667 e seg.) ( Art. 2699 Atto pubblico: L`atto pubblico (c.c.2714) è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l`atto è formato). (Art. 2700 Efficacia dell`atto pubblico: L`atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso (Cod. Proc. Civ. 221 e seguenti; Cod. Pen. 476) della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formata, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (Cod. Nav. 178, 775).) Il giudice, in caso di azione giudiziaria, si attiene agli atti rilevandone e punendo gli scostamenti dalla norma. La prescizione verbale, accettata solo eccezionalmente in caso di urgenza, richiede - lo dicono alcune sentenze - che venga messa per iscritto appena le condizioni di urgenza - emergenza vengano meno. La mancata scrittura si configura già come comportamento omissivo e quindi sanzionabile (omissione di atti d'ufficio):
Art. 328 Rifiuto
di atti di ufficio. Omissione Senza ritardo significa certamente appena possibile e nel caso dei farmaci questo vuol dire al di là di ogni dubbio che la prescizione terapeutica deve avvenire, di norma, anticipatamente.
4) l'organizzazione Ultimamente si è affacciato prepotentemente il problema della gestione del rischio (risk management) perchè le direzioni si trovano a dover sottoscrivere polizze onerosissime con i broker assicurativi per tutelarsi dai risarcimenti in caso di errori in sanità (ahimè molto presenti come denuncia il rapporto del Ministero Salute). Una delle cause di errore è la trascrizione (rilevata da ricerche fatte ad esempio ad Empoli) da rifuggire accuratamente. Sono convinto che la Direzione Sanitaria ed il Risk Manager del tuo Presidio Ospedaliero non sarebbero contenti di sapere che i medici ORL tengono comportamenti così "leggeri". Sappi che tra una gestione virtuosa del rischio ed una "spannometrica" può esistere una differenza di premio pagato all'assicurazione anche di un milione di euro. E' una leva piuttosto forte su cui agire.
Sintesi:
Sperando di non aver reso ancora più complicato un problema già difficile ti saluto
Marco Piazza
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Salve sono Sergio, un
infermiere professionale a tempo determinato all'ospedale di Catania.
Vorrei sapere se ho diritto ai permessi retribuiti per la partecipazione
ai concorsi e/o congressi non organizzati dalla mia Azienda oppure devo
"sprecare" i miei giorni di ferie? GRAZIE
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Caro Sergio,
per il lavoratore con rapporto a tempo determinato valgone le stesse condizioni dei lavoratori a tempo indeterminato. Tale affermazione origina dalla lettura dei CCNL:
1) Nel penultimo CCNL sottoscritto nel 2001(Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001 - Serie generale) al Titolo III (FLESSIBILITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO), Capo I (Rapporti a termine) l'Art. 31: Assunzioni a tempo determinato il comma 6 recita: "Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, ...omissis...." con le seguenti precisazioni: "......possono essere concessi permessi non retribuiti fino a un massimo di 10 giorni, salvo il caso di matrimonio in cui si applica l'art 21 del CCNL 1 settembre 1995" Come vedi c'è una possibile concessione di giorni senza alcuna retribuzione.
2) inoltre il
CCNL 2004 ci interessa per due affermazioni:la prima all'art. 1,
comma 1.
Questo sembra garantirti la partecipazione ad eventi formativi e alla formazione sul campo e a distanza organizzati dalla ASL o AO presso cui lavori attualmente. Lo stesso tema è stato trattato nella FAQ n° 67 Marco Piazza
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Legge 104/92:volevo sapere se
come per altri istituti normativi,vedi part-time,anche per la 104 vige il
divieto ad effettuare lavoro straordinario.Se si,come è
calcolabile/conciliabile il numero di ore sett/mensili che bisogna
effettuare con i permessi.Chi a la 104 ha precedenza ad avere il part-time
ed ultimo volevo sapere se è possibile avere il part-time anche se si è
già raggiunto il 25%.grazie AG |
Caro Adriano,
norma generale di cautela mi
impone di ricordare che quanto scritto di seguito non può tenere
presente irisultati raggiunti dal livello di contrattazione integrativa
del tuo territorio; per una parola definitiva è sempre meglio
rivolgersi a legali, consulenti del lavoro e OO.SS.
altre volte si è affrontato
l'argomento del congedo parentale previsto all'art. 33 della legge
104/92,
ripreso poi dall'art. 4 della L.53/2000
vedi le FAQ n.
22,
93 e
120.
A quanto mi risulta la legge
104/92 non rappresenta causa di divieto a svolgere lavoro straordinario.
Per quanto concerne il
diritto di precedenza nel riconoscimento dei diritto al tempo
parziale il comma 2 dell'art.
22 dell'ultimo CCNL recita testualmente:" In tali casi sarà favorito
il tempo parziale verticale salvo che il tempo parziale orizzontale non
sia richiesto in applicazione della
legge 151 del 2001 e della
legge 104 del 1992"; infine la
quota massima del 25% della dotazione organica che può usufruire
dell'istituto del tempo parziale sembra essere il limite invalicabile ma
sempre in relazione alle eventuali carenze di personale esistenti a
livello locale.
In tale caso la parola definitiva
spetta al concerto tra OO.SS. e direzione Aziendale.
Marco Piazza
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Buon Giorno e Buon Anno!!!!! Avrei un quesito da rivolgerLe: la frequanza ad un Master, può essere compatibile con la gravidanza a rischio? Ovvero: sono in gravidanza (1° trimestre) e nello stesso tempo dovrei iniziare a frequentare un master, premetto che ancora lavoro in quanto non ho alcun disturbo e non lavoro in corsia, se durante la gravidanza dovesse rendersi necessario richiedere la "gravidanza a rischio", posso comunque frequantare il master?? Grazie e complimenti per il Vostro sito così utile per la nostra professione |
Cara collega,
Tieni sempre presente che le risposte date in queste FAQ non possono mai ed in nessun caso sostituire i pareri di esperti, consulenti del lavoro e OO.SS. i quali posseggono conoscenze generali e delle realtà locali (contrattazione integrativa, peculiarità ecc.) a noi indisponibili. Si, puoi frequentare ugualmente il corso di master in quanto:
Resta valida la cautela generale verso l'eventuale stage durante il
quale potrebbero ripresentarsi le stesse cause di esposizione
(radiologiche, chimiche, infettive ecc.) che determinano la fonte di
rischio durante la gravidanza.
Marco Piazza
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Salve sono una studente laureanda
in infermieristica (presso l'università di verona)per motivi personali
dovrò rimandare la laurea ad novembre chiedevo se era possibile lavorare
come o.s.s. o se posso sostenere un eseme per poter svolgere tale prof. Aurora
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Cara Aurora, non è possibile sostenere l'esame di O.S.S. per un laureando infermiere. La formazione teorica e gli stage dei due percorsi, pur imparentati, sono imperniati su obiettivi diversi. E' consuetudine di molte strutture sanitarie private, soprattutto delle zone del nord, assumere i laureandi con contratti atipici afferenti l'attività di supporto assistenziale con lo scopo di fidelizzare e avvicinare il futuro infermiere per poi trasformare il contratto una volta ottenuta la laurea, l'abilitazione professionale e l'iscrizione all'albo. Personalmente non credo sia auspicabile la soluzione che intendi percorrere per diversi ordini di problemi: in primo luogo per le responsabilità di cui ti carichi non essendo ancora infermiera e neppure O.S.S., poi perchè inserirsi in una struttura con una funzione, diciamo così laterale, lega il tuo futuro, la tua autorevolezza e la tua professionalità a quella immagine. Ma queste scelte sono solo tue. Marco Piazza |
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Sono infermiera part time 60%.
Volevo sapere se è vero che posso esercitare l'intra moenia.
Grazie.
Rosalba
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Cara Rosalba,
il presidente mi ha inoltrato il
tuo messaggio, seguendo io in AIOL l'area normativa e ti rispondo
prontamente.
La possibilità di esercitare
attività libero-professionale all'interno della propria azienda (intramœnia)
è resa possibile dalla promulgazione della
Legge n°1 dell'8 gennaio
2002
:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre
2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale
sanitario
Tra le cause ostative che ne
impediscono l'esercizio al comma 3, punto C:
"Sono ammessi a svolgere
prestazioni aggiuntive gli infermieri e i tecnici sanitari di
radiologia medica dipendenti dalla stessa Amministrazione, in
possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno da almeno sei mesi; b) essere esenti da limitazioni anche parziali o prescrizioni alle mansioni come certificate dal medico competente; c) non beneficiare, nel mese in cui è richiesta la prestazione aggiuntiva, di istituti normativi o contrattuali che comportino la riduzione, a qualsiasi titolo, dell'orario di servizio, comprese le assenze per malattia.
Non è quindi ammessa la
possibilità di esercitare libera professione contemporaneamente al
godimento del tempo parziale.
Ricordo che la recente
contrattualistica facilità il ritorno dal tempo parziale al tempo
pieno.
Marco Piazza
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Vorrei sapere secondo il codice
penale se l'infermiere è un pubblico ufficiale o un incaricato di un
pubblico servizio? E. |
Caro Edoardo,
come puoi leggere nel testo
allegato l'infermiere, ai fini del codice penale, viene considerato come
incaricato di pubblico servizio.
Non conoscendo a che reato tu
intenda riferirti ti segnalo un sito presso cui sono disponibili tutti i
codici, lo Studio
Celentano che ringrazio.
Marco Piazza
CODICE PENALE - LIBRO II DEI DELITTI IN PARTICOLARE CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI 357 Nozione del pubblico ufficiale Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.
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Salve, sono Adriano e sono un
Consulente del Lavoro di Gorizia e naturalmente ho trovato il Vostro
indirizzo consultando internet per cercare di trovare una risposta ad un
quesito postomi da un amico.
Vorrei gentilmente chiedere il
Vostro aiuto per il seguente quesito circa la possibilità di una
ostetrica che lavora in una struttura pubblica e vorrebbe lavorare anche
in privato con apertura di una sua partita IVA.
Vorrei sapere se possono
coesistere le due varianti e se SI in quale modo?
Ringrazio per l'attenzione e
porgo cordiali saluti.
AP
Desidero ringraziarVi per la
tempestività e della esauriente risposta. Non mi occupo del settore
Pubblico e quindi ho cercato chi mi poteva dare una mano a dare una
risposta ad un amico e sono ben lieto di averVi contattato.
Se in futuro potrò in qualche
modo esserVi utile, sarò lieto di ricambiare.
Ringrazio e porgo cordiali
saluti.
AP
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Gentile sig. Adriano,
Un consulente del lavoro che si
rivolge a noi rappresenta certamente un complimento per la nostra
attività!
La informiamo che nel rispetto
della policy di questa associazione, questa corrispondenza, emendata di
ogni riferimento personale che violi il dettato normativo della privacy,
verrà pubblicata nelle FAQ (frequently asked questions).
La possibilità del dipendente del
S.S.N. di esercitare attività economica autonoma (non concorrente) è
regolamentata dal CCNL7/1999 Indice Contratto al
Titolo I (FLESSIBILITA' DEL
RAPPORTO DI LAVORO), Capo I (PARTICOLARI TIPI DI CONTRATTO)
Art. 23: Rapporto di lavoro a tempo parziale, comma 4 e
seguenti. La contrattazione successiva non ha modificato quanto si viene
ad affermare.
Il dipendente non deve avere una
prestazione lavorativa superiore al 50% di quella a tempo pieno (part
time al 50% o superiore).
Tale attività deve essere
dichiarata esplicitamente e sottoposta a valutazione vincolante, anche
in merito al rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità e del
conflitto di interessi.
A scopo esemplificativo: per una
ostetrica lo svolgere la propria attività peculiare in regime
libero-professionale nella medesima zona della suo datore di lavoro (ASL
o AO) rappresenta certamente incompatibilità; la partecipazione ad una
qualsiasi attività commerciale o artigianale è certamente ammissibile.
La direziona aziendale è tenuta ad individuare le attività che, in
ragione della interferenza con i compiti istituzionali, non sono
comunque consentite ai dipendenti.
Resta valida la norma di cautela
generale di queste pagine: le risposte da noi fornite tengono conto
della normativa nazionale ma non dei livelli di contrattazione
integrativa e delle situazioni di maggior favore raggiunti in loco.
Le informazioni sono attinte dal
motore di ricerca del sito nazionale dell'ARAN Agenzia
di Rappresentanza Negoziale della P.A.
Distinti saluti
Marco Piazza
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Buongiorno,
sono una studentessa del terzo anno del Corso di Laurea per Infermieri, per quanto riguarda il RISCHIO INFERMIERISTICO IN SALA OPERATORIA, CORRELATO ALL'INALAZIONE DI GAS ANESTETICI, è possibile trovare del materiale, normative,siti, vari ecc... lei potrebbe darmi una mano? la ringrazio in anticipo |
Cara Martina,
pur non potendo effettuare ricerche
bibliografiche complete per gli studenti (avete certamente un tutor e
un relatore e poi siete troppi!), ti rispondo sinteticamente pensando
di rendere un piccolo servizio anche ai colleghi che non hanno
esperienza nella ricerca di informazioni sul web.
Ricordo una volta di più che puoi trovare alcuni articoli su come fare
ricerca bibliografica sul web nella pagina "in
pillole" dell'area formazione.
Il materiale che chiedi è certamente correlato al
D.lgs
626 / 1994 che trovi nel link
Libri:
Volturo E., Pianosi G.; Ospedale e seiduesei; Ed.
Sorbona - Milano 1998
Gobba F. - Sali D.; Rischi professionali in ambito ospedaliero;
McGraw-Hill Milano 1995
Altro materiale
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEL BLOCCO OPERATORIO E NUOVE TECNOLOGIE IN SALA OPERATORIA ASMN Novità - Reggio Emilia
Il sistema di incident reporting nelle organizzazioni
sanitarie. Sussidi per la gestione del rischio 2 - Bologna,
2003. [Accreditamento] (*) (sommario
-
full text .pdf
743 Kb)
Applicazione del DLgs 626/94 in Emilia-Romagna. Report
finale sull'attività di monitoraggio - Bologna, 2003. [Salute,
ambiente e lavoro] (*) (sommario
- full text .pdf
1 Mb e
849 Kb)
Rapporti tecnici della Task Force D.Lgs 626/94 - 1998-1999, Ravenna,
2000. (*) (file .pdf
1 Mb e
378 Kb)
Solo per fare alcuni esempi.
Ciao
Marco Piazza
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Caro Salvatore, sono una 'vecchia'
infermiera generica con esperienza quasi decennale di turnante
all'Ospedale San Martino di Genova, per motivi famigliari mi sono
licenziata ed ho continuato a prestare assistenza infermieristica privata
in case private e in altre strutture sanitarie; sino ad oggi mi era
concesso dichiarare un rapporto di prestazioni occasionale per ottemperare
al pagamento irpef. Angela
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Cara Angela,
subentrando a Salvatore Modica
nella gestione di quest'area cerco di repuperare l'arretrato e vengo
finalmente a risponderti in merito ai quesiti da te posti.
Tutte le informazioni sono
disponibili nel testo: Greco M., Rocco G.: Guida all'esercizio della
professione di Infermiere; Edizioni Medico Scientifiche Torino 2002
L'esercizio della professione infermieristica in regime libero professionale è riservata a coloro che sono in possesso del diploma di infermiere professionale e della iscrizione all'albo; l'iscrizione all'albo è obbligatoria ed è consentita solo a IP (Infermieri professionali), AS (assistenti sanitari) e VI (vigilatrici d'infanzia).
Non è possibile iscriverti
all'albo.
L'infermiere generico invece è
ancora legato a quanto stabilito dal DPR 225/74, il cosiddetto
Mansionario che, in sostanza, limita l'intera attività dell'infermiere
generico ad una lista di prestazioni da svolgersi rigorosamente sotto il
controllo e la responsabilità medica.
Le attività privata che hai svolto
in passato e puoi svolgere in futuro è quindi estremamente limitata e
simile a quella degli operatori socio - sanitari.
Il problema non è quello di poter
avere una partita IVA, tutti possono averne una collegata ad una
attività; il problema è in cambio di quali prestazioni, ma non vorrei
creare difficoltà insormontabili e su questo argomento glisserò.
Attualmente l'attività che ti
sarebbe possibile svolgere e regolata dalla
Legge delega 14 febbraio 2003, n.
30, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 47 del 26 febbraio
2003Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro detta
legge Biagi, ma esula dalla nostra e mia competenza. Queste notizie sono
reperibili presso un consulente del lavoro o un commercialista.
Marco Piazza
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Sono un' infermiera dipendente
presso un'azienda pubblica, a breve scadra' la mia aspettativa di 1 anno
(art. 12 CCNL 2001) richiesta per ricongiungimento familiare poiche' mio
marito lavora stabilmente all'estero. Mi piacerebbe capire se la mia aspettativa puo' essere prolungata appellandomi all'art. 13 comma 3 (CCNL 2001) che nello specifico tratta la mia situazione"coniuge all'estero". E in caso affermativo, come posso gestire la situazione: devo tornare e rientrare in servizio o posso semplicemente inoltrare la richiesta sentito il parere del mio superiore? Grazie per l'attenzione e i miei piu' sinceri complimenti per la completezza, chiarezza e utilita' del vostro sito. M.P. |
Cara P.,
Voglio chiarire fin d'ora che ogni
realtà locale è peculiare e diversa dalle altre in forza delle
differenze che la modifica del capo 5° della Costituzione ha prodotto
nella legislazione di ogni regione e che la contrattazione integrativa
può creare nicchie di maggior favore in alcune ASL o AO grazie alla
unità sindacale; in ragione di queste cautele l'invito è comunque quello
di rivolgersi, per una parola definitiva, a consulenti del lavoro o ad
Organizzazioni Sindacali locali.
L'applicazione in prima istanza
dell'art. 12 del
CCNL Comparto 1999 sembra escludere, fatto salvo quanto stabilito
dal comma 8 (in allegato e con colorazione blu) del medesimo articolo,
la possibilità di prorogare il periodo di aspettativa senza assegni
oltre l'anno che sta finendo.
L'applicazione dell'articolo 13
del medesimo CCNL, come previsto dal comma 3 (in allegato e colorato in
verde) può estendere la durata della aspettativa per un periodo pari al
tempo di durata del servizio prestato all'estero dal coniuge o
convivente stabile solo in caso non sia possibile il suo trasferimento
ad altra amministrazione. In pratica questo articolo 13 si applica solo
se tuo marito non può essere assunto da un altro ente presso la vostra
città di residenza.
Esiste sempre un margine di
discrezionalità, ma non in forza di un diritto esigibile, che consente
alla tua Azienda di venirti incontro.
Ribadisco comunque la necessità di
rivolgersi, per un parere definitivo, a risorse locali.
Marco Piazza
(allegati sotto)
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Allegati (fonte
ARAN)
Art. 12 1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio. 2. Il dipendente rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per cause diverse, ovvero delle aspettative di cui al comma 8 lett. a) e b), se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 lett. c). ....omissis.... 8. L'aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, è, altresì, concessa al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:
Art. 13 1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive, per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge e loro successive modificazioni ed integrazioni. Le aspettative ed i distacchi per motivi sindacali sono regolati dai CCNQ sottoscritti il 7 agosto 1998ed il 9 agosto 2000. 2. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 sono collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa. 3. Il dipendente con rapporto a tempo indeterminato, il cui coniuge o convivente stabile presti servizio all'estero, può chiedere una aspettativa, senza assegni, per il tempo di permanenza all'estero del coniuge, qualora non sia possibile il suo trasferimento nella località in questione in amministrazione di altro comparto. 4. L'aspettativa concessa ai sensi del comma 3 può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l' ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio, con preavviso di almeno quindici giorni, o in difetto di effettiva permanenza all'estero del dipendente in aspettativa. 5. Il dipendente non può usufruire continuativamente di periodi di aspettativa per motivi di famiglia ovvero per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e quelli previsti dai commi 2 e 3 senza aver trascorso un periodo di servizio attivo di almeno sei mesi. La disposizione non si applica alle altre aspettative previste dal presente articolo nonché alle assenze di cui alla legge 1204/1971. |
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Sono filippo, lavoro a tempo
indeterminato in una Azienda Ospedaliera di Palermo dal 01/06/95 . A
febbraio del 2003, in posizione di comando "a spese dell'azienda", ho
intrapreso gli studi presso l'università di Firenze ed a gennaio del
2004 ho conseguito il diploma universitario di master universitario di
primo livello. A Novembre del 2003 mia madre viene colta da una
patologia ed ora riconosciuta soggetto con handicap grave ai sensi della
L. 104 del 2000. Tale ultima condizione ha motivato una mia richiesta di
trasferimento presso altra Azienda Ospedaliera coincidente nella stessa
provincia di residenza mia e del mio genitore con handicap grave. Il 27
di gennaio, ho ricevuto assenso al trasferimento presso altra azienda
ospedaliera. Il CCNL 2002 2005 mi pone dei vincoli? L' handicap grave
della mamma mi pone, eventualmente in condizione di chiedere il nulla
osta all'azienda di appartenenza. Aspetto con urgenza una
risposta.Grazie.
Gentile
Collega, prendo atto dell'immediatezza con cui ha risposto al mio
quesito, e di ciò ringrazio tanto.
Per maggiore
chiarezza (in riferimento al quesito) l'azienda a cui facevo riferimento
è l'azienda ospedaliera di destinazione.
Ho approfondito
la normativa inviatami ed in effetti l'unica cosa da sperare è che
l'azienda di appartenenza, a sua discrezione, faccia prevalere il mio
diritto derivante alla 104, piuttosto che del proprio risultante dal
Ccnl.
L'ipotesi del
licenziamento lo scarto.
Grazie
ancora per l'efficienza e tempestività dimostrata e sarà mia cura
aggiornarvi sull'esito della vicenda.
Cordiali
saluti.
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Caro Filippo,
A proposito della tua richiesta di
chiarimenti sul congedo
parentale ti invito a leggere la FAQ numero 120 dell'area normativa
professionale dal titolo:
Legge 104/92 e trasferimento nella
quale puoi trovare il retroterra normativo che sottende l'applicazione
della norma cui ti riferisci.
La seconda domanda che fai è se
esistano ostacoli derivanti dal nuovo contratto a che si realizzi il
trasferimento ma non capisco bene quale sia l'ASL che ti ha concesso il
nullaosta e se sia quella di destinazione o meno. E' comunque richiesto
l'assenso di entrambe le aziende interessate ai sensi dell'articolo 21,
comma 5, del CCNL 2004.
Dalle notizie reperite sul sito
dell'ARAN rispetto ai diversi CCNL parrebbe esistere anche una norma
transitoria legata alla carenza di personale e soggetta a verifica che
potrebbe costituire ostacolo se ne sussistessero le condizioni.
Però sempre il succitato CCNL 2002-05 Capo Terzo, Art.
21, c. 1, pone dei vincoli al personale ammesso a corsi di formazione
(quali ad esempio il master frequentato da te) a seguito di relativi
piani di investimento dell'azienda (per intenderci, al personale cui è
stato concesso il comando); quest'ultimo, deve impegnarsi a non
accedere alla mobilità volontaria di cui all'art. 19 del CCNL
integrativo del 20 Settembre 2001 se non sono trascorsi due anni "dal
termine della formazione" (nel caso all'oggetto, dunque, fino al
Gennaio 2006).
Il nulla osta può comunque essere concesso a
discrezione dall'azienda di appartenenza in caso considerasse
prevalente il tuo diritto derivante dalla legge 104/92 rispetto al
proprio risultante da un CCNL. Altrimenti potrebbe non rimanere che il
licenziamento.
A scanso di equivoci ti allego
tutta la normativa e i relativi link per documentarti a tua volta e
dirimere il dubbio.
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