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Referente: Marco Piazza
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Egregia Dottoressa, ho già
avuto modo di usufruire della Sua consulenza e della Sua squisita
cortesia, mi vedo ancora una volta nella necessità di interpellarla in
merito a due questioni di ordine amministrativo sanitario.
Mia moglie dipendente presso
una clinica privata, il 13 dicembre 2004, ha partorito due gemelli ed
attualmente usufruisce della L.1204/71.essendo anche io dipendente
ospedaliero,potrei godere di:
1- periodi di riposi
giornalieri di cui all'art.39 del D.Lgs. 26.03.01 n° 15, in qualità di
genitore di bambini gemelli nati da parto plurimo?
2- essere esonerato dal lavoro
notturno ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 26.03.01 n° 151, poichè di
tale privilegio non ne usufruisce mia moglie ed anche per la mia
condizione di genitore di gemelli?
In attesa di un Suo preciso
riscontro, Le porgo i miei cordiali saluti e ringraziamenti. Salvatore
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Gentile collega,
grazie al prezioso contributo di
Valter Fascio, referente dell'area Coordinatori di questo sito, sia nel
rispetto delle pari opportunità che quanto vige in materia di
maternità/paternità, le sue perplessità possono trovare risposta in
quanto le riporto di seguito:
1) in merito ai riposi
giornalieri:
Art. 3 - 4 Legge 53 Art. 39 - 40
Testo Unico
Per riposi giornalieri
si intendono le due ore precedentemente previste per l'allattamento.
La lavoratrice madre ha diritto
a permessi per il primo anno di età del bambino nella misura di: 2 ore
se l'orario di lavoro è fino a 6 ore, 1 ora se l'orario è inferiore a
6 ore. Le ore di riposo sono estese al padre se: i figli sono affidati
a lui; la madre lavoratrice dipendente non se ne avvale; in caso di
morte o grave infermità della madre; la madre non è lavoratrice dip.te
ma autonoma, collaboratrice, libera prof.
Le ore di permesso sono
considerate come ore lavorative pere la durata e la retribuzione.
Hanno copertura prev. figurativa.
In caso di parto plurimo le ore
raddoppiano. Le ore aggiuntive possono essere utilizzate dal padre (o
anche da solo).
2) in merito al lavoro notturno:
Disposizioni in materia
di lavoro notturno, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 5
febbraio 1999, n. 25.
in vigore dal: 5-2-2000
Note all'art. 3:
Claudia Giovannelli in collaborazione con Valter Fascio
p.s: sono infermiera
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Sono un'infermiera generica e
percepisco una pensione di anzianità INPDAP (sono nata il 12/04/1945).
Dal 1996 al 2004 ho svolto la
mia attività come CO.CO.CO pressouna cooperativa che assiste anziani.
Dal 2005 con la legge Biagi mi
hanno detto che i contratti CO.CO.CO non esistono più e dovrò aprire la
partita iva.
I miei quesiti sono:
1- dovrò avere una iscrizione a
qualche albo?
2- dovrò pagare un contributo a
qualche cassa di previdenza?
Ringrazio sin d'ora per la
vostra cortesia ed attenzione
Francesca
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Cara Anna,
con la legge
30/2003
Delega al governo in materia di occupazione e mercato del lavoro il
Parlamento assegna al governo delega per legiferare in materia di
lavoro; tali deleghe hanno prodotto l'emissione dei
seguenti provvedimenti normativi Elenco
delle deleghe e dei decreti legislativi emanati.
Questo per potere raccogliere una
informazione precisa e puntuale sulle modalità, doveri e diritti di
costituzione del rapporto di lavoro nel quale non entrerei visto che,
rispetto a tali problematiche, è meglio rivolgersi a professionisti o
organizzazione di tutela dei lavoratori.
Ai tuoi quesiti:
1) non esiste alcun albo degli
infermieri generici la cui formazione si è interrotta nella seconda metà
degli anni 70. Ricordo che l'attività dell'infermiere generico è ancora
regolata dal DPR 225/74 "Mansionario" e che al generico non si applicano
gli effetti della L.42/99. In ragione del Mansionario l'attività
dell'infermiere generico è ancora vincolata al controllo e alla
responsabilità da parte di altre figure sanitarie.
2) Un lavoratore che già fruisce
di trattamento previdenziale non è tenuto a versamenti non previsti
dalla legge; in pratica essendo tu già in pensione di anzianità non sei
tenuta a versamenti di tipo previdenziale, restano dovuti quelli
patrimoniali. Puoi eventualmente sottoscrivere una polizza integrativa
volontaria ma i rendimenti su periodi non lunghi non sono
particolarmente vantaggiosi, anche se a tale polizza, se attivata presso
i principali broker assicurativi, potrebbe essere collegata una tutela
rispetto alla responsabilità civile che ne migliorerebbe l'appetibilità.
Marco Piazza
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Sono un infermiere e svolgo la
mia attività nel reparto di cardiochirurgia adulti. desidero sapere se l'indennita' economica spetta soltanto agli infermieri di terapia intensiva e sub-intensiva , o anche ai colleghi che lavorano in reparto. certo di un vs riscontro, distinti saluti nuccio |
Ciao Nuccio,
il
contratto di lavoro del periodo 1994 - 97 all'articolo 44 comma 6 (tutt'ora
vigente) che ti riporto testualmente indica chi hsa possibilità di
godere dell'indennità di cui mi chiedi:
Come vedi le categorie di
personale che possono fruire dell'infennità sono indicate chiaramente.
Nell'ultimo
CCNL 2003-05 ne sono state aggiunte due: i Sert (art.27) e
l'Assistenza Domiciliare (art. 26).
Eventuali integrazioni o
estensioni possono essere raggiunte in base al secondo livello di
contrattazione tra OO.SS: e ASL a livello locale grazie alla
contrattazione integrativa, ma di questa possibilità devi chiedere alla
RSU o ai sindacati della tua realtà.
Un saluto
Marco Piazza
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ciao Marco, sono
Silvia un'infermiera diplomata nel 96.
Ho lavorato nel privato fino a
dicembre 2004 tranne un breve periodo nel 2000 dove ho preso servizio
presso la asl di Legnano nella quale sono rientrata da 15 gg. come
reinserimento in servizio.
Ovviamente l' ospedale di
Legnano non ha minimamente tenuto conto del mio vissuto professionale (8
anni di esperienza di sala operatoria) e mi ha spedito a lavorare in
medicina. Avendo trovato un posto in sala operatoria in una clinica ho
deciso di licenziarmi. Vorrei sapere: visto che il 15° giorno era
sabato, io posso consegnare la lettera di dimissione il 17.01 con data
15? perchè se non fosse cosi il preavviso inizierebbe il primo giorno
del mese successivo.
Il preavviso è di 30 giorni?
se non do il preavviso, avendo
lavorato 15 gg. devo dare io a loro dei soldi per gli altri 15 gg. non
lavorati di mancato preavviso? Ti prego rispondi subito è urgente
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Ciao Silvia,
ti rispondo anche se il
responsabile dell'area diritto professionale è
Salvatore al quale invio questa mia risposta per eventuali integrazioni
e chiarimenti.
Dalle scarse notizie che mi
fornisci non capisco bene quale sia la tua situazione.
Sei stata nel privato dal 2000
fino a 15 giorni fa in base ad un comando (quindi dipendente del SSN ma
fattivamente operativa per una struttura privata) oppure eri assunta dal
privato e solo recentemente una graduatoria o un concorso ti hanno fatto
accedere al pubblico?
Le due situazioni sono
sensibilmente diverse.
Sei rientrata comunque nel
pubblico di recente e qui vige la regola dei 6 mesi di prova e in questo
periodo ciascuna delle due parti (tu e la ASL) potete recedere
unilateralmente dal contratto con semplice comunicazione. I 15 giorni
lavorativi sono altra cosa (si parla infatti di giorni lavorativi e non
di semplici giorni).
La sanzione in caso di
inottemperanza, per quanto ne so, è la perdita del trattamento di fine
rapporto che trattandosi di 15 giorni equivarrà a poche decine di euro.
Quindi non mi preoccuperei della
cosa ma chiederei al Direttore Generale (a volte quello del Servizio
Infermieristico non è sufficientemente autonomo e indipendente) un
incontro. E' l'ASL di Legnano che ha bisogno di Infermieri, tu il
lavoro l'hai comunque e questo deve darti forza e sicurezza.
Comunque, sapendoti decisa al
licenziamento, con ogni probabilità la ASL di Legnano potrà/dovrà
venirti incontro e soddisfare le tue richieste.
In definitiva tu hai un valore
aggiunto che non si realizza in medicina ma in sala operatoria (tra
l'altro uno dei lavori con un forte burn out e grande turn over e con
tempi di inserimento non inferiori ai sei mesi). Il mandarti in medicina
sarebbe un danno sia per te che per loro.
Infatti la competenza e il
curriculum di ogni singolo professionista sono la carta di identità con
cui ciascuno di noi si presenta al mondo della professione; tu hai molti
più punti in ambito chirurgico che in area medica.
Quindi se non accolgono la tua
richiesta tu li informi che ti licenzierai.
Infine un consiglio fraterno.
Io mi occupo di altro e non
posseggo la scienza infusa, ma i sindacati (se sei iscritta) o la RSU
(Rappresentanza Sindacale Unitaria in ogni caso), sono certamente più
addentro alla situazione di quanto non lo potrò mai essere io nella tua
realtà, e tanto competenti in materia di diritto del lavoro.
Fatti viva con loro e sapranno
darti consigli e fornirti tutela.
Il Collegio provinciale dovrebbe
essere l'altro consigliere cui appoggiarsi in caso di dilemmi etici e
problemi di tipo professionale. Contattalo e fatti consigliare.
Noi infermieri abbiamo questa
grande forza contrattuale, della quale dobbiamo essere coscienti: la
forza di essere "necessari" e "pochi"; facciamola valere.
Ti auguro ogni bene e ti saluta
Marco Piazza
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Salve,
sono un infermiere, vorrei
saper se al fine del raggingimento del periodo di prova di 6 mesi
vengono conteggiati anche i giorni di ferie.
Auguri.
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Gentile Collega,
il periodo di prova è ancora
normato con l'art. 15 CCNL 94-97 I biennio, nei comma 3 e 4 sono
indicati i motivi della sospensiva.
Per quanto riguarda il quesito: i
giorni di ferie sono, a tutti gli effetti, periodo di lavoro, per cui
sono da inglobare nel conteggio.
SM
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Gentile collega sono un tecnico (Ortottista) volevo sapere dopo il periodo di prova che è per legge mi sembra sei mesi dall’assunzione; volevo appunto sapere dopo quanto tempo posso produrre domanda di trasferimento ad un altro Presidio ospedaliero Asl, premesso che il suddetto Presidio mi darebbe già parere favorevole mediante nulla osta e cosa io devo fare come domanda? Distinti saluti.
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Gentilissimo,
l'attuale CCNL (2002-2005)
all'art. 21 comma 2 specifica che"...il personale neo assunto non può
accedere alla mobilità se non siano trascorsi due anni dall'assunzione
comprensivi del preavviso."
Questa normativa è entrata in
vigore (comma 3) dal 1 sett. 2004, salvo le procedure(riferimento art.
19 comma 3 integrativo 2001) che abiano ottenuto il nullaosta
dall'azienda di destinazione del dipendente alla dta del 31 agosto 2004.
Alla luce di quanto scritto non
rientri nella tipologia prevista dal contratto.
Tieni presente che questa norma
sarà applicata fino al 31 dicembre 2006.
Cordialità
SM
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Buongiorno, mi chiamo Chiara è
sono una infermiera professionale ho un piccolo grave problema a mia nonna
è stata riconosciuta la legge 104/92 vorrei saper cosa dovrei fare per
ottenere le agevolazioni poiché ogni mese devo prendere tre giorni di
ferie per accompagnarla in ospedale per vari motivi. Poiché lavoro in
Lombardia e mia nonna si trova in Puglia posso fare una domanda di
mobilità per legge 104/92 come si effettua? Nel ringraziarvi della Vostra
cortese attenzione porgo Distinti Saluti
Chiara |
Gentile Collega,
il trasferimento per assistenza è
una "richiesta di agevolazione" che è stata fonte di diverse
discussioni. Riporto alcune considerazioni fatte anche con circolari
oltre che a sentenze e decreti.
L'art. 33 della legge 104/92
prevede, per il genitore o il familiare lavoratore con rapporto di
lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un
affine entro il terzo grado con disabilità, il diritto a scegliere ,
ove possibile,la sede di
lavoro più vicina la proprio domicilio e non può essere trasferito senza
il suo consenso presso altra sede.
per usufruire delle agevolazioni è
necessario che il familiare da assistere sia in possesso della
certificazione di portatore di handicap in condizione di gravità (art.
3, comma 3 Legge 104/92). L'art. 19 della legge 53/2000, ai fi ni del
godimento di questa agevolazione , ha eliminato l'obbligo della
convivenza con il familiare da assistere, ma ha previsto che sussistano
due condizioni indispensabili:
1) che l'assistenza sia effettuata
con continuità
2) che l'assistenza sia effettuata
in via esclusiva.
La Circolare del Ministero del
Lavoro n.28/93 precisa che la parola "ove
possibile" è da intendersi nel senso che il
datore di lavoro può frapporre un rifiuto solo per motivate esigenze di
organizzazione aziendale.
La recente sentenza della Corte di
Cassazione (n. 12692 del 29/8/02, riferita al caso di un lavoratore che
richiede il trasferimento per esigenze di assistenza del familiare
portatore di handicap grave, stabilisce che l'art 33, comma 5 Legge n:
104/92 deve essere interpretato nel senso che il diritto del genitore o
del familiare lavoratore della persona con disabilità di scegliere la
sede più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito ad altra
sede senza il suo consenso non è assoluto o illimitato, ma presuppone la
compatibilità con l'interesse comune, posto che secondo il legislatore-
come è dimostrato anche dalla presenza dell'inciso "ove
possibile"- il
diritto all'effetiva tutela della persona con disabilita non può essere
fatto valere, quando il relativo esercizio venga a ledere in misura
consistente le esigenze economiche ed organizzative del datore di
lavoro, in quanto ciò può tradursi- soprattutto per quel che riguarda i
rapporti di lavoro pubblico- in un danno per la collettività.
Il Consiglio di Stato , in diversi
pronunciamenti, ha ribadito che la normativa trova diretto fondamento in
principi di rango costituzionali ed ha carattere derogatorio rispetto
all'ordinaria procedura delle assegnazioni di sede e dei trasferimenti e
che non è consentito l'obbligo di permanenza per alcuni anni nella prima
sede di assegnazione.
Inoltre la normativa prevede che :
-il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, può valere soltanto nell'ambito della medesima Amministrazione o Ente di appartenenza ( Circolare Ministero per la Funzione Pubblica n: 90543/7/448 del 1992); ad esempio non è possibile invocare la Legge 104/92 per essere trasferiti da una ASL ad un'altra o da un Comune ad un altro; - il diritto al trasferimento nella sede più vicina al proprio domicilio può valer solo nel caso in cui esista il posto vacante nella sede di destinazione richiesta(Parere del Consiglio di Stato n. 1813 del 1996)
- nel caso in cui il Concorso sia
stato bandito per una determinata circoscrizione territoriale il posto
presso diversa circoscrizione non può considerarsi disponibile per i
vincitori del Concorso e quindi, di massima non può essere utilizzato
per le esigenze di tutela soddisfatte dalla Legge 104/92(consiglio di
Stato n. 1632 del 200).
L'INPDAP, Circolare 34/2000:
- il diritto alla sede più vicina
presuppone l'esistenza (vacanza organica) del posto nella sede in cui si
intende essere assegnati rimanere;
- il diritto al trasferimento o
alla permanenza in sede è subordinato all'assistenza di un soggetto con
grave handicap: pertanto se questi non versa nelle condizioni di
gravità, il diritto non è riconosciuto;
- lo stesso diritto viene meno nel
caso in cui cessino i presupposti( ad esempio, morte dell'assistito o
mutamento delle condizioni) con conseguente revoca del provvedimento;
non è riconosciuto il beneficio al
trasferimento o alla permanenza in sede al dipendente, quando già altro
familiare presti assistenza continuativa al medesimo congiunto con
disabilità.
Il parere del Consiglio di Stato
n. 1624 del 2000 specifica , che:
- alla formula "in via esclusiva"
deve essere riconosciuto il significato dell'indisponibilità ( e non
dell''inesistenza) oggettiva o soggettiva di altre persone in grado di
sopperire alle esigenze, circostanza da provare con ogni mezzo
consentito dall'ordinamento, salvo l'onere di verifica.
- ferma restando la necessità di
esaminare caso per caso, il criterio ispiratore della decisione di
accordare o meno il beneficio resta quello, già espresso dalla Corte
Costituzionale, di tutelare le situazioni di assistenza già esistenti,
la cui interruzione crei pregiudizio al portatore di handicap, che già
godeva dell'aiuto del familiare prima che quest'ultimo si dovesse
allontanare per lavoro. Ne deriva che, in linea di massima, le esigenze
successivamente determinatasi non sono comprese nella previsione
legislativa.
Da quanto esposto si evince che il
diritto al trasferimento di sede non può essere subordinato alla
distanza in cui il dipendente si trova a lavorare.
Questa sarebbe una contraddizione
in termini in quanto il lavoratore, familiare di un portatore di grave
handicap, chiede di essere trasferito proprio perchè trovandosi lontano
non può garantire la necessaria assistenza al familiare in difficoltà.
Devono però essere presenti tutte
le altre condizioni previste.
Infine nei criteri di mobilità
alcune Aziende hanno introdotto, come punteggio aggiuntivo, la
particolare condizione di usufruire della 104/92.
Per quanto riguarda la domanda di
mobilità volontaria è inserita nel CCNL integrativo 2001 art. 19, con un
aggiornamento all'art. 21 del CCNL 2002-05 ( Il personale neo assunto
non può accedere alla mobilità se non siano trascorsi due anni
dall'assunzione).
Sarebbe opportuno un contatto con
l'ASL di Puglia ed ulteriori informazioni nell'ASL lombarda.
Auguri
SM
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Gentilissimo Salvatore Modica,
intendo porre alla Sua attenzione un problema, che in questi giorni, mi
trovo ad affrontare.
Sono un infermiere dell'U.O. di
Cardiologia dell'Ospedale di L'Aquila. Ho ricevuto conferma
dall'Università degli Studi di L'Aquila di essere stato inserito tra i
partecipanti al Master di I livello in Infermieristica in area critica
cardiologica, a cui dovrò iscrivermi entro il 31/12/2004. Per la
frequenza al suddetto master ho presentato alla Direzione ASL di
appartenenza richiesta di concessione delle 150 ore per diritto allo
studio, così come previsto dall'art. 22 del CCNL del 20 Settembre 2001,
integrativo del CCNL del personale del Comparto Sanità stipulato il
07/04/1999, rispondendo all'avviso, che era stato regolarmente bandito.
Dieci giorni fa ho ricevuto da parte dell'Amministrazione ASL una
lettera, che mi comunicava di essere stato escluso dal beneficio delle
150 ore, in quanto il Master non rientra tra i titoli previsti dall'art.
22 del suddetto contratto. Per tale motivo ho chiesto prontamente
spiegazioni al Direttore del personale della ASL, che mi ha confermato
che per lui chi frequenta un Master non può usufruire dei permessi
retribuiti per diritto allo studio; inoltre mi ha chiesto di trovargli
le leggi che dimostrano che il master rientra tra i titoli previsti dal
suddetto articolo del CCNL.
Pertanto, se effettivamente
spettano le 150 ore per diritto allo studio, La invito a volemi indicare
le leggi in materia e le eventuali strade, che posso intraprendere per
poter rivendicare questo diritto.
Fiducioso in Suo reale
interessamento, Le invio cordiali saluti.
Paolo
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Gentile Collega, il riferimento è sempre
l'art. 22 CCNL integrativo 2001 comma 1 e 2
Ai dipendenti con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato sono concessi – anche in aggiunta alle attività
formative programmate dall’azienda – appositi permessi
retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno
e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo
indeterminato presso ciascuna azienda all’inizio di ogni anno, con
arrotondamento all’unità superiore.
2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico nonché per sostenere i relativi esami. Nell’ambito della contrattazione integrativa potranno essere previste ulteriori tipologie di corsi di durata almeno annuale per il conseguimento di particolari attestati o corsi di perfezionamento anche organizzati dall’Unione Europea anche finalizzati alla acquisizione di specifica professionalità ovvero, infine, corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo, nel rispetto delle priorità di cui al comma 4. Il master è un titolo previsto dall’ordinamento didattico universitario pertanto rientra nella tipologia del comma 2. Tutto ciò se si rientra nel comma 1 (ossia non più del 3% di richieste da parte del personale a tempo indeterminato, oppure dovrà applicarsi l'ordine di priorità previste al comma 4 dello stesso articolo. I consiglio è di un coinvolgimento delle OO.SS. . SM
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Le scrivo per esporle il mio
caso che e simile a molti altri, almeno nel Servizio in cui opero, e per
avere un Suo parere in merito, per il quale ringrazio anticipatamente.
Mi chiamo Elio M. e sono un
tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro presso
il Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro
dell'Azienda USL di Ravenna.
A seguito di selezione per
pubblico concorso, sono stato assunto nel febbraio 1987
con
profilo professionale:
Operatore Professionale di 1a categoria, perito chimico;
posizione funzionale: Operatore Professionale Collaboratore
, 6°
livello.
In data 18.08.1993, a seguito di pubblico concorso e
relativa graduatoria di merito la mia posizione funzionale è diventata
quella di Operatore Professionale Coordinatore
Perito chimico, 7° livello.
La nuova classificazione del personale del comparto,
definita con il CCNL 1998-2001 del 3.3.99, mi ha inquadrato nella
categoria D.
Nel frattempo la Contrattazione Nazionale ha transitato
nella categoria D. i dipendenti del comparto che erano inquadrati in
categoria C (ex.6° livello) e ha definito, con l'art.10
del CCNL Comparto Sanità II° biennio economico 2000-2001, le modalità
per la corresponsione dell'indennità di coordinamento.
Quest'ultima, alla data odierna, non è stata corrisposta a nessun
operatore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A USL .
Nel dicembre 2002, a seguito di accordi aziendali e
successiva "selezione interna", tutti i tecnici e sanitari del
Dipartimento di Sanità Pubblica, in categoria D., quindi anche il
sottoscritto, sono stati inquadrati nel livello economico Ds1, livello
nel quale attualmente sono inquadrato.
Non commento l'appiattimento funzionale così ottenuto,
ma, per quanto sopra esposto ed in particolare per il fatto che
già dal 1993 avevo le funzioni di coordinatore ottenute con selezione
per pubblico concorso (e non per "grazia ricevuta"), ritengo
che mi debba essere riconosciuta e corrisposta l'indennità di
coordinamento prescritta dall'art10 sopra menzionato.
Penso, infatti, che tale indennità debba essere
corrisposta a tutti quegli operatori che avevano tali funzioni in quanto
inquadrati nel 7° livello coordinatori, ed in
particolare per coloro che hanno ottenuto tali funzioni tramite
selezione per pubblico concorso. Questa, a mio avviso, dovrebbe essere
la condizione per la corresponsione dell'indennità, indipendentemente
dalle funzioni realmente svolte, perchè svolgere tali funzioni non
dipende dalla volontà dell'operatore che le possiede, ma, per quanto mi
riguarda, dipendono dalla singola organizzazione dei Servizi (noi siamo
UPG) e dalle persone che li dirigono.
Cosa ne pensa?
Possono esserci le condizioni per un eventuale ricorso?
In attesa di risposta, ringrazio ancora e porgo cordiali
saluti.
Elio M
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Gentile Collega,
la complessità della parte
contrattuale e l'applicazione della parte economica del biennio 200/2001
hanno lasciato diversi quesiti normativi ed economici che- forse avranno
"aggiustamenti" e revisioni.
L'art. 10 comma 3 specifica
"L'indennità di funzione di coordinamento - sempre in prima
applicazione- compete in via permanete.......ai collaboratori
professionali (già appartenenti alla categoria D) ai quali le aziende
abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o , previa verifica,
ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001.Nel
comma 1 è specificato che l'indennità è riservata a coloro "cui sia
affidata la funzione di coordinamentodelle attività, con assunzione di
responsabilità del prorpio operatoNel comma 1 è specificato che
l'indennità è riservata a coloro "cui sia affidata la funzione di
coordinamentodelle attività, con assunzione di responsabilità del
prorpio operato
L'Azienda non ha attuato l'atto
formale nei suoi confronti ma, ha dato seguito agli accordi aziendali
"promuovendo con selezione interna " tutto il personale tecnico con il
passaggio nel livello D super.
Non conosco in quale data sia
stato iniziato questo percorso, ma -come in ogni Azienda- è frutto di
accordi sindacali che per la parte variabile hanno sottoscrito accordi;
sarebbe necessario conoscerne le modalità.
Cordialmente
SM |
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Sono infermiera in azienda
pubblica .Ho chiesto e mi e' stata concessa aspettativa di mesi 6 per
vincita concorso in altra regione stessa qualifica .Ho svolto soltanto
45 giorni effettivi di lavoro del periodo di prova perche' sono entrata
e lo sono tutt'ora in aspettativa per maternità!
il quesito è:quanto tempo è
obbligata ad aspettarmi l'Azienda ove ho chiesto aspettativa per
concorso? Il CCNL parla di massimo 1 anno per motivi di malattia ma non
accenna a lla gravidanza (art 12 comma 1) e personalmente in un anno non
riusciro' a completare il periodo di prova
grazie
Stefania Roma
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Gentile Collega Ti riporto la risposta che l'ARAN ha fornito, il 23/3/04
in merito ad un quesito ( che trascrivo) simile al tuo:
Quesito: Art. 12 - Aspettativa L'aspettativa prevista dall'art. 12, comma 8 lettera a) per un periodo massimo di sei mesi per i dipendenti assunti a tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso per la durata del periodo di prova, può essere prorogata in caso di interruzione per malattia, gravidanza, etc.? Risposta:
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Sono Lucia e svolgo la
professione da infermiera da sei mesi di ruolo presso l'ospedale di
Modena, con contratto a tempo indeterminato. Mio marito è un finanziere in
servizio in Abruzzo. E' vero che esiste una legge per cui a me spetterebbe
l'avvicinamento familiare nel luogo di residenza e di lavoro di mio
marito? Auguri di buon natale e felice anno.
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Gentile Collega,
l’articolo 1 della legge 100/87 (http://www.uilcfs.it/leggi/L100-87.htm), con riferimento al coniuge convivente del personale militare trasferito d’autorità, assicura il diritto ad essere impiegato, in soprannumero e per comando, presso le rispettive amministrazioni site nella sede di servizio del coniuge, o, in mancanza, nella sede più vicina. La norma è disposta a favore degli impiegati di ruolo nelle amministrazioni statali. L’articolo 17 della legge 266/99 (http://www.parlamento.it/parlam/leggi/elelenum.htm) prevede che "Il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, trasferito d’autorità da una ad altra sede di servizio, […] ha diritto, (sempre che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 29/1993....Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le provincie, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale), all’atto del trasferimento o dell’elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l’amministrazione di appartenenza, o per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge, o, in mancanza, nella sede più vicina».Questi sono i riferimenti legislativi utili per il rincongiungimento.Auguri SM |
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Sono un infermiere dell'U.O. di
Cardiologia dell'Ospedale di L'Aquila. Dal mese settembre 2004, una
volta a settimana (il mercoledì), svolgo il turno di servizio nel
Laboratorio di Cardiologia interventistica-Emodinamica. Negli altri
giorni della settimana lavoro in reparto sui tre turni.
Gradirei sapere se ho diritto
ad un trattamento economico supplementare (indennità di rischio
radiologico, indennità di terapia intensiva o sub-intensiva, indennità
per particolari situazioni di disagio).
Colgo l'occasione per augurare
un Felice Natale e buon lavoro.
Nicola
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La normativa
che regola l’attività di tutta la radioprotezione è il DLgs. 17 marzo
1995 n. 230 integrato dal DLgs. 26 maggio 2000 n.241, che attuano le
“direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom
in materia di radiazioni ionizzanti.
La radioprotezione integra il DLgs 626/94 per le radiazioni ionizzanti e si avvale di due momenti attraverso la
Per la sorveglianza fisica è nominato un “esperto qualificato” : persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione. Per la sorveglianza medica è nominato un “medico competente”(autorizzato): medico responsabile della sorveglianza medica dei lavoratori esposti, la cui qualificazione e specializzazione sono riconosciute secondo le procedure e le modalità stabilite nel decreto. L’esperto qualificato:
La sorveglianza medica, effettuata dal medico competente/autorizzato: rilascia giudizio di idoneità, articola l’attività in visite mediche preventive , periodiche, straordinarie ed eccezionali .Prescrive indagini specialistiche. La visita è obbligatoria per il personale in categoria A e B
Qualsiasi attività deve essere svolta in locali abilitati, con caratteristiche tecniche specifiche , e sono “zona controllata”. L’attività e la classificazione del personale (A e B) viene data dalla “continuità “ dell’attività che comporta la dotazione di un “dosimetro individuale”.Quindi il radioespositivo determina la continuità o la esposizione occasionale. Il CCNL 2001 art. 5 "indennità di rischio da radiazioni" al comma 3 recita: Al personale diverso dai tecnici sanitari di radiologia medica esposto in modo permamnete al rischio radiologico, per tutta la durata del periodo di esposizione, l'indennità è corrsiposta come "rischio radiologico". L'accertamneto dovrà avvenire (comma 49 con il riferimento al D.P.R. 384/90 art. 54), che è un riferimento alla presenza del "medico competente" ed "esperto qualificato". Per quanto riguarda le indennità di terapia sub o intensiva, il riferimento rimane l'art. 44 comma 6 "Al personale infermieristico competono le seguenti indennità: a) servizio prestato nelle terapie intensive b)nelle terapie sub intensive individuate ai sensi delle disposiizoni regionali c) ecc.. E' utile conoscere il Contratto decentrato aziendale, in cui sono riportati le U.O. interssate alla indennità dell'art. 44. Grazie per gli Auguri, che tutto il Gruppo IOL ricambia. SM |
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| Sono un I.P. che lavora in un reparto di Pneumotisiologia e chiedo ? quando la caposala ha impostato i turni di lavoro, l'I.P. può rifiutarsi a non rispettare quel turno? , solo per capriccio, e spesso minacciando malattia. |
Gentile Collega,
il turno si servizio nella sua
struttura è un documento che ha valenza ufficiale. Una volta impostata
la turnazione (firmata dal Direttore Sanitario, o dal responsabile
Servizio Infermieristico o quant'altro) è obbligatorio attenersi alla
stessa. Tranne che non avvengano cambiamenti dettate da richieste,
necessità non prevedibile ecc., da concordare con il capo sala o con in
responsabile.Il rispetto del turno è obbligatorio, e non basta un
"capriccio" o una minaccia di malattia ad escludere il mancato rispetto.
Si può contestarne la sequenza, per iscritto e motivato.
Cordialmente
SM |
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Sono un'infermiere
professionale operante nel gruppo operatorio del P.S.A di Sarno ASL
SA1,dal 1/9/04 hanno cambiata la turnazione mettendo un solo infermiere
di notte con due infermieri reperibili.Vorrei sapere
se si poteva attuare e in base
a quali mormative contrattuali e legali si decidono questi cambiamenti a
discapito dell' utenza e degli operatori e in particolare dell'utenza
che si rivolge a noi in regime di urgenza
trovando in sala operatoria un
solo infermiere in attesa che giungono i reperibili(medico
anestesista,medico chirurgo e gli altri due infermieri).Vorrei sapere a
chi possiamo rivolgerci per la tutela morale, civile e penale di
entrambi(utenza-infermieri).
Distinti saluti Raffaele |
Gentile Collega,
l'organizzazione del lavoro nasce
dalla verifica di diversi dati ed indicatori, che danno il giusto peso a
scelte che servono ad ottimizzare l'attività lavorativa.
Aver modificato la guardia attiva,
con la riduzione ad una sola unità, scegliendo la pronta disponibilità
delle altre due unità rappresenta -nella logica della Azienda e del
Direttore della U.O.- la ottimizzazione del servizio.
Avranno valutato gli accessi, il
numero di interventi e l'intervento in emergenza della sala operatoria.
Sono dati che non sono di mia conoscenza e che comunque non potrei
valutare.
Aver predisposto la pronta
disponibilità, che prevede la presenza del personale nel minor tempo
possibile, è una garanzia di intervento che tutela sia l'utenza che il
personale.
Cordialmente
SM |
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Buongiorno,
volevo sapere quanti infermieri
servono in base al numero di pazienti in un reparto di degenza
(medicina), perchè noi lavoriamo con due infermieri e 2 ota al mattino e
un infermiere e un ota al pomeriggio e notte per 25 pazienti e non
riusciamo a sostenere il carico di lavoro.
poi volevo sapere, se
possibile, una cosa sul contratto a tempo determinato. tra la fine del
contratto di lavoro e il rinnovo l'ente deve lasciare a casa il
dipendente almeno un giorno? se si e cio' non avviene come ci si può
rivalere?
spero di avere una vostra
risposta.
grazie.
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Gentile Collega, il problema del numero di personale occorrente per struttura di U.O. è qualcosa che è sempre richiesto e sempre in sospeso.Alcune nostre faq affrontano l'argomento, senza poterlo risolvere.Tieni presente che ogni regione ha un suo Piano sanitario Regionale e degli indirizzi di coordinamento "in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie". E' il previsto atto per l'accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, già inserito nel D.P.R.14/01/97 Per quanto riguarda il contratto a tempo determinato.Art 31 CCNL integrativo sanità 2001, comma 10: " il termine del contratto a tempo determinato può essere eccezionalmente prorogato, con il consenso del dipendente, non più di una volta e per un periodo non superiore alla durata del contratto iniziale. Comma 11: Il medesimo dipendente può essere riassunto con un ulteriore contratto a tempo determinato dopo l'applicazione del comma 10, solo dopo il decorso di dieci ovvero di venti giorni dalla data dia scadenza del precedente contratto di durata, rispettivamente, inferiore o superiore a sei mesi. SM |
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Ciao sono un infermiere e
svolgo la mia attività in un servizio di endoscopia digestiva.Il nostro
turno è articolato su sei giorni con reperibilità dalle ore 15,00 alle
ore 08,00 e nei festivi 24 ore. Il punto è il seguente: è vero che non
si può articolare il turno su 5 giorni lavorativi per colpa delle
reperibilità? Lo chiedo per il semplice motivo che ho una bimba di 12
mesi , e chiaramente rimanere un giorno in più con lei mi fà comodo.
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Gentile Collega,
l'art. 7 del CCNL integrativo
sanità 2001 è centrato sul "Servizio di pronta disponibilità".Le Aziende
all'inizio di ogni predispongono un piano annuale per la pronta
disponibilità.
Il servilo di pronta
disponibilità(comma 6) va limitato ai turni notturni(solitamente ore
20-08) ed ai giorni festivi.
Di norma nel pomeriggio pre
festivo (ad esempio il sabato) è previsto l'inizio della pronta
disponibilità alle ore 14.00, per servizi non aperti il pomeriggio.
Avere attivato la pronta
disponibilità, con il mezzo turno pomeridiano,nel vostro servizio di
Endoscopia, è una deroga alla norma. Attivarlo anche nella giornata di
sabato sarebbe una ulteriore deroga.
Nell'assetto organizzativo
intervengono molti fattori, non ultimo il numero del personale in
dotazione, l'attività svolta, l'apertura all'utenza su sei giorni,
ecc...; una adeguata analisi potrebbe comportare la revisione
dell'apertura del servizi su 5 o 6 giorni, con conseguente "deroga"alla
pronta disponibilità. La valutazione segue la tradizionale procedura del
contratto decentrato aziendale: richiesta del Direttore del servizio
alla Direzione Generale dell'AUSL, incontro e verifica.
Cordialità
SM |
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Buongiorno, sono un
collaboratore professionale sanitario che fu assunto nel 1994 a tempo
indeterminato in un'IPAB, a maggio 2005 sono stato trasferito in
continuità di rapporto (con tutti i miei colleghi sanitari) presso
un'altra EX-IPAB in forza di una mobilità concordata fra enti
locali,aziende interessate e organizzazioni sindacali ai sensi
dell'articolo 21 di un precedente ccnl :il mio ente di appartenenza era
stato messo in liquidazione , preciso che io non ho cambiato sede,
locali, pazienti e tipo di lavoro in questo passaggio. Prima del 1
maggio ho fatto domanda di mobilità volontaria presso un'azienda
sanitaria: mi è stata accettata ad ottobre con invio di delibera, ma
l'azienda da cui ora dipendo mi ha negato il nulla osta citando il 2°
comma dell'art 21 dell'ultimo contratto: mi ha insomma considerato un
neo assunto, quando so che la mobilità di qualsiasi genere non da luogo
a novazione di rapporto,non ho firmato un nuovo contratto, non sono
andato a coprire un posto vacante nell'organico della suddetta
azienda:cosa posso fare? grazie distinti saluti
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Gentile Collega,
l'art. 21 del CCNL integrativo
sanità 2001 conferma ed integra la disciplina degli accordi di mobilità
dell'art. 33 del CCNL 1995. Questo articolo applica l'art. 35 comma 8
del decreto 29/03 sulla salvaguardia dell'occupazione tra le aziende e
gli enti del SSN. E proprio l'art 33/95 comma 9 è esplicito: il rapporto
di lavoro del dipendente continua senza interruzione con l'azienda o
ente di destinazione. A tal fine sono garantite la continuità della
posizione pensionistica e previdenziale nonchè la posizione retributiva
maturata in base alle vigenti disposizioni.
Da parte dell'azienda, da cui ora
dipendi, invocare l'art. 21 del CCNL 2002-2005, comma 2 (...il personale
neo assunto non può accedere alla mobilità se non siano trascorsi due
anni dall'assunzione...ecc..) per impedire un legittimo trasferimento è
improprio.
E' necessario inviare una formale
lettera con questi riferimenti (puoi farti aiutare dalle OO.SS.)
considerato inoltre che gli accordi di mobilità sono stati sottoscritti,
rispettando il comma 4 dell'art. 33/95, dalle OO.SS. e dai
rappresentanti degli Enti interessati.
Auguri.
SM |
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Salve, innanzitutto mi corre
l'obbligo di complimentarmi per l'organizzazione di qs servizio, sempre
più utile per chi lavora a stretto contatto con la sofferenza altrui;
mettendo da parte per puro senso del dovere e di umanità, l'importanza
della legittimità del nostro operato e di chi ci dirige e coordina.
Purtroppo viene dato tutto per buono, e quelli che sono i nostri diritti
vengono fatti passare come favori personali vedi: ferie, congedi,
straordinario ordinario e turni di reperibilita' in più tenendo conto, che
il costo della vita si è triplicato in proporzione al salario corrisposto. Vorrei porle un quesito, presto servizio in una C.O. 118 siamo 15 infermieri turnisti 1 fuori turno (solo mattina dalle 08:00 alle 14:00) e un jolly per scelta propria che copre i turni di chi va in ferie o malattia. Siamo 3 a turno ed assicuriamo 2 uscite di soccorso contemporanee, quando questo si verifica e spesso considerando il territorio (Crotone) con un bacino d'utenza di 200000 abitanti che d'estate diventano 400000. Abbiamo dislocato sul territorio 4 p.e.t. di cui 2 a Crotone. Il problema è che in c.o si resta da soli a gestire non poca roba telefonate, trasferimenti centro antiveleni, farmacie di turno, guardie mediche, posti letto etc,etc...... non percependo nessun incentivo e svolgendo comunque 2 lavori "ricezione chiamate ed uscite di soccorso" tutti indicriminatamente possiamo rifiutare di svolgere entrambi i compiti ricordandole che tutte le altre C.O. della regione Calabria hanno infermieri dedicati o alla centrale o in uscita, e dove come per esempio a Reggio Calabria operano come noi hanno più personale (almeno due infermieri in C.O.)? Mi scuso per aver fatto un pò di confusione ma penso che il quesito sia chiaro. Grazie di cuore Salvatore |
saluto i colleghi di Crotone dai
quali ci son arrivati gli auguri di natale e ricambio a nome di tutti noi
della C.O.118 di Mantova. Il problema organizzativo esposto dal collega è
sovrapponibile a quello di molte centrali di mia conoscenza ed alla mia in
particolare, dove tra l'altro è identico il numero di cittadini. Anche da me e nelle realtà sovrapponibili x dimensione l'organizzazione è identica, cambia che siamo in 4 per turno, dei quali 2 deputati all'uscita, che però alla fine restano in 2 alla consolle a rispondere alla stessa mole di telefonate (mezzi in missione, posti letto, trasferimenti, guardia medica, farmacie, utenti deficienti psicopatici finti moribondi ecc...) Solo sabato e domenica al mattino integriamo con una ulteriore unità pagata secondo un sistema premiante a 26euro ora ma non cambia la sostanza in quanto l'emergenza non è identificabile. Il sistema premiante è stato istituito dalla regione Lombardia nel 99 per migliorare la qualità dei servizi destinando un infermiere, adeguatamente formato e fuori dall'orario di servizio per un max di 24-30 ore mensili, a bordo di alcune ambulanze delle associazioni di volontariato dislocate sul territorio. La carenza infermieristica ha poi allargato il concetto a tutte le postazione ospedaliere ed alla stessa centrale per quanto riguarda l'automedica. la nostra ambulanza medicalizzata resta gestita in turno istituzionale. Il sistema è a singhiozzo nel senso che da alcune parti il "premiante" và ad integrare i turni mancanti in altre è fuori dalla turnistica ma non mi dentro più di tanto in questo sistema perchè esula dalla richiesta. Se il collega vuole il riferimento regionale posso mandarglielo ma non credo gli sia utile nè produttivo percorrere questa strada. Purtroppo non esiste, di mia conoscenza, una normativa a cui far riferimento sui carichi di lavoro nelle centrali operative per definire il personale necessario da questo ne deriva che pur essendo gli indirizzi regionali ogni azienda poi fa quel che vuole in base alle risorse umane che ha a disposizione e soprattutto all'interesse del responsabile nel far funzionare il sistema. Quella di Crotone però, se non ho capito male, mi pare essere molto a rischio soprattutto sul discorso risposta. Mi spiego meglio. Se son 3 operatori in turno dei quali 2 preposti anche all'emergenza extraterritoriale ne rimane 1 solo alla consolle a gestire tutto quel popò di roba. Posso solo dire che a Mantova abbiamo provato a definire i carichi di lavoro sulla base del numero e del tempo delle telefonate ed il risultato è stato alquanto deprimente. Infatti nelle 24ore divisi x i 4 inf. per turno ne risultano effettivamente lavorate 4 a testa. Anche se poi vanno aggiunti i tempi di apertura scheda e quant'altro massimo si arriva a 5. Il problema và risolto da un'altra parte ed in tutta onesta caro salvatore (quello di crotone) ti dico che per noi vale la regola che si risponde ad una sola chiamata per volta, effettuando un'intervista secondo dispach senza lasciarci condizionare dal numero di chiamate 118 che si sovrappongono sul display. Qualunque sia il motivo della chiamata, fosse anche per chiedere il numero della telecom o dei carabinieri (succede). La fretta, la preoccupazione o il farsi carico di problemi altrui, dell'azienda in questo caso, sono cattive compagne di viaggio ed inducono nell'errore certo. Il problema và posto al responsabile senza dirlo ma agendo, cioè alla prima denuncia per omissione di soccorso non vai tu dal magistrato ma il tuo responsabile di servizio purchè tu dimostri che in quella circostanza eri impegnato in un'altra intervista. Tutto è registrato quindi problemi non ne hai. Fossi in voi però farei anche una nota scritta indirizzata al responsabile ed alla direzione sanitaria esponendo il problema. Tanto x metterli a conoscenza..... Sul secondo punto anche qui purtroppo ci si trova davanti ad un sopruso. Non si è mai capito il perchè dei 3 componenti dell'equipaggio l'autista ed il medico sono pagati x dormire ed hanno la loro stanzetta mentre l'infermiere può permettersi di essere rincoglionito durante le uscite, magari alle 4 di notte, e svolgere 2 lavori in contemporanea. bel dilemma ma senza soluzione. Potrebbe essere un precedente quello di portare dati di altre centrali regionali sul modello organizzativo ma dipende, scusa se mi ripeto, dall'interesse del tuo dirigente. Ad esempio al mio non gliene frega na mazza del servizio. Ovvio che il paragone deve essere con centrali sovrapponobili per densità di popolazione, numero di chiamate e di uscite, circa. non puoi prendere a modello quelle più grandi. In questo momento non vedo molte via d'uscita se non il dialogo costruttivo ma fermo sui punti da te esposti oppure rivolgersi ad un legale o sindacato per aprire una vertenza. A voi la scelta! Se trovo qualcosa a proposito ti faccio sapere, nel frattempo mi documento. Ciao beppe 118 di mantova |
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Salve sono un'infermiera quasi
neo laureata,lavoro ormai a tempo pieno presso un ospedale privato fuori
Verona.
Sono insulino dipendente da
anni, al momento della domanda di assunzione a tempo determinato( perchè
non ancora pronto il concorso) presso l'Azienda pubblica della mia
città, la mia domanda è stata per così dire "driblata" fino al momento
in cui mi è stato risposto che il diabete è"un problema" e che al
momento non c'erano posti vacanti per me, quando molti colleghi fra u.o
di varia natura sono stati assunti senza tanti problemi.
Mi chiedo se è effettivamente
così, cioè un problema, cosa che io nella vita non ho mai riscontrato
tale, non capisco come sia possibile una risposta simile nonstante la
carenza di infermieri che si dice ci sia e c'è!
Ho ripresentato la domanda e
non ho avuto nessuna risposta.
Spero lei possa delucidarmi in
merito.
GRAZIE
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Cara Collega,
è veramente anacronistico quello
che tu mi scrivi, e che i "problemi" vengano creati da una azienda
sanitaria!!!! Mi sono ricordato delle mie prime battaglie fatte negli
anni 80 con il Dott. Roberto Lombardi, fondatore e anima centrale della
Fand (Associazione Italiana Diabetici,
http://www.fand.it/index.asp); i
primi campi scuola con i bambini diabetici, in Sicilia ecc..,con
l'infaticabile dott.Gioacchino Allotta.Mah.
Il riferimento legislativo è la
legge 115/87 art. 8: La malattia diabetica, priva di complicanze
invalidanti non costituisce motivo ostativo per il rilascio del
certificato di idoneità fisica per la iscrizione nelle scuole di ogni
ordine e grado, per lo svolgimento di attività sportive a carattere non
agonistico e per l'accesso ai posti di lavoro pubblico e privato, salvo
i casi per i quali si richiedano specifici, particolari requisiti
attitudinali.
art. 9:
Il certificato di idoneità fisica
per lo svolgimento di attività sportive agonistiche viene rilasciato
previa presentazione di una certificazione del medico diabetologo
curante o...
In caso di perdurante ostinazione
rivolgiti alla FAND Via Dracone 23 - 20126 MILANO
Tel. 02 2570453 - 02 2570176 Fax 02 2570176 Numero verde: 800 820082 (per informazioni mediche al sabato e domenica dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00) www.fand.it e-mail: info@fand.it
Qui trovi le sedi del Veneto
http://www.fand.it/associazioni.asp?anc=veneto#veneto, e questa è di
LEGNAGO (VR), c/o Osp.Civile, Via Gianella 1 tel. 0442 24477 - Giuseppe
Masin
Fammi conoscere l'esito di questa
vicenda.
Auguri.
SM
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Salve sono Claudio e
lavoro come Inf.Prof. presso l'A.S.L. Caserta. Volevo farvi una domanda, io
avrei intenzione di trasferirmi dal mio ospedale in un'altra struttura(anchessa
dell'A.S.L. Caserta 1),volevo sapere se la struttura che deve assorbirmi è
disponibile(a causa di carenza di personale),ho bisogno del consenso di un
mio superiore?O basta dare un semplice preavviso?Premetto che la
struttura di cui faccio parte trova sempre il modo di smistarmi in
altri reparti perchè nel mio siamo in esubero. Spero ke mi sappiate
dare delle spiegazioni a riguardo perchè non so fino a quando io posso
reggere.Distinti saluti. Salve risono sempre io Claudio volevo una
delucidazione riguardo alla mia professione(infermiere professionale
di un ospedale pubblico). Mesi fà feci presso il mio
reparto(terapia intensiva)una richiesta scritta di voler partecipare
ad un'assistenza domiciliare integrata a persone tracheostomizzate, in
quest'ultimo mese mi sono accorto che non riuscivo più ad avere
tutto sto tempo a disposizione visto che mia moglie ha iniziato a
lavorare, ho tra l'altro 2 bambini(6 & 1 anno). Ho così fatto una domanda
di
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Gentile Collega,
l'art. 18 (Mobilità interna) del
CCNL integrativo Sanità 2001 ci descrive alcuni indicazioni che
rientrano nel tuo caso:
1) La mobilità interna
dell'azienda concerne l'utilizzazione sia temporanea che definitiva del
personale in struttura ubicata in località diversa da quella della sede
di assegnazione.Essa avviene nel rispetto della categoria, profilo
professionale ecc...
2) Rientra nel potere
organizzatorio dell'azienda l'utilizzazione del personale nell'ambito
delle strutture situate nel raggio di dieci chilometri dalla località di
assegnazione del dipendente stesso.Eccc.
Cosa fare . Indirizzare una
richiesta al Direttore Generale , al Direttore Amministrativo e
Sanitario dell'Azienda e per conoscenza ai rispettivi Direttori Sanitari
di Presidio. E' una domanda di mobilità interna che può essere accolta
se ci sono i presupposti per la ricezione nella nuova struttura (posto
vacante ecc...) e non si creano disguidi nel posto che si lascia (nel
nostro Presidio è richiesto il parere del Direttore dell'U.O.)
La richiesta è bene supportarla
con un curriculum professionale.
Auguri
SM
Gentile Collega, SM
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Ho 57 anni. Ho ottenuto
l'abilitazione all'esercizio di infermiere generico nel novembre del
1968 (prima dell'introduzione della figura dell'infermiere
professionale) ed ho esercitato tale professione presso un ospedale
pubblico sino al luglio 1975.
In seguito ho conseguito il
diploma di tecnico di radiologia medica nel 1975 e con tale mansione ho
esercitato presso un ospedale pubblico fino al 1983. Da allora svolgo
libera professione.
Con tali presupposti posso
aderire ad una offerta di lavoro ove è richiesta la qualifica di
infermiere professionale?
Grazie. BL
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Caro Collega,
il tuo duplice diploma (infermiere
generico DPR/74 e Tecnico di radiologia 745/94) non permette, (e
comunque neanche altri titoli se non quello specifico di Infermiere
professionale, ed ora di infermiere) esercitare la professione, e quindi
è precluso ogni incarico, di infermiere. La qualifica è specifica e si
acquisisce ( o si è acquisita) con un percorso scolastico ben definito.Nel
periodo successivo al luglio 1975 molte Aziende hanno facilitato la
frequenza scolastica per permettere la riqualificazione professionale
del personale generico.
SM |
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Si richiede cortesemente il
mansionario degli ausiliari specializzati e degli ota, che svolgono
servizio in sala operatoria. Si ringrazia anticipatamente.
Vittorio.
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Il CCNL
integrativo sanità del 2001 nell'allegato 1 inserisce "declaratorie delle
categorie e profili", il manisonario è racchiuso nell'ambito delle
declaratorie. L'ausiliario specializzato è suddiviso in ausiliario specializzato che opera nei servizi tecnici economali e quello operante nei servizi socio -assistenziali. AUSILIARIO SPECIALIZZATO ADDETTO AI SERVIZI
SOCIO-SANITARI Declaratoria Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro comparto Sanità OPERATORE TECNICO ADDETTO ALL'ASSISTENZA Declatoria Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Sanità L'Operatore tecnico addetto all'assistenza svolge le attività alberghiere relative alla degenza comprese l'assistenza ai degenti per la loro igiene personale, il trasporto del materiale, la pulizia a la manutenzione di utensili e apparecchiature. SM |