POSTA E RISPOSTA

Referente: Marco Piazza

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

126 - Pari opportunità per genitori gemelli: permessi per allattamento e lavoro notturno
Egregia Dottoressa, ho già avuto modo di usufruire della Sua consulenza e della Sua squisita cortesia, mi vedo ancora una volta nella necessità di interpellarla in merito a due questioni di ordine amministrativo sanitario.
Mia moglie dipendente presso una clinica privata, il 13 dicembre 2004, ha partorito due gemelli ed attualmente usufruisce della L.1204/71.essendo anche io dipendente ospedaliero,potrei godere di:
1- periodi di riposi giornalieri di cui all'art.39 del D.Lgs. 26.03.01 n° 15, in qualità di genitore di bambini gemelli nati da parto plurimo?
2- essere esonerato dal lavoro notturno ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 26.03.01 n° 151, poichè di tale privilegio non ne usufruisce mia moglie ed anche per la mia condizione di genitore di gemelli?
In attesa di un Suo preciso riscontro, Le porgo i miei cordiali saluti e ringraziamenti. Salvatore

 

Gentile collega,
grazie al prezioso contributo di Valter Fascio, referente dell'area Coordinatori di questo sito, sia nel rispetto delle pari opportunità che quanto vige in materia di maternità/paternità, le sue perplessità possono trovare risposta in quanto le riporto di seguito:
 
1) in merito ai riposi giornalieri:
Art. 3 - 4 Legge 53 Art. 39 - 40 Testo Unico 
Per riposi giornalieri si intendono le due ore precedentemente previste per l'allattamento. 
La lavoratrice madre ha diritto a permessi per il primo anno di età del bambino nella misura di: 2 ore se l'orario di lavoro è fino a 6 ore, 1 ora se l'orario è inferiore a 6 ore. Le ore di riposo sono estese al padre se: i figli sono affidati a lui; la madre lavoratrice dipendente non se ne avvale; in caso di morte o grave infermità della madre; la madre non è lavoratrice dip.te ma autonoma, collaboratrice, libera prof.
Le ore di permesso sono considerate come ore lavorative pere la durata e la retribuzione. Hanno copertura prev. figurativa.
In caso di parto plurimo le ore raddoppiano. Le ore aggiuntive possono essere utilizzate dal padre (o anche da solo).
 
2) in merito al lavoro notturno:
Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25. in vigore dal: 5-2-2000

Note all'art. 3:
- Il testo vigente dell'art. 5, comma 1 e 2, della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) come sostituito dall'art. 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1999, n. 25. (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1998), e' il seguente:
"Art. 5. - 1. E' vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di eta' del bambino.
2. Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato:
a) dalla lavoratrice madre di un figlio di eta' inferiore a tre anni o alternativamente dal padre convivente con la stessa;
b) dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di eta' inferiore a dodici anni;
c) dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni".

 

Claudia Giovannelli in collaborazione con Valter Fascio

p.s: sono infermiera

 

125 - Infermere generico pensionato ma ancora in attività, alcuni obblighi
Sono un'infermiera generica e percepisco una pensione di anzianità INPDAP (sono nata il 12/04/1945).
Dal 1996 al 2004 ho svolto la mia attività come CO.CO.CO pressouna cooperativa che assiste anziani.
Dal 2005 con la legge Biagi mi hanno detto che i contratti CO.CO.CO non esistono più e dovrò aprire la partita iva.
I miei quesiti sono:
1- dovrò avere una iscrizione a qualche albo?
2- dovrò pagare un contributo a qualche cassa di previdenza?
 
Ringrazio sin d'ora per la vostra cortesia ed attenzione
 
 
Francesca

 

Cara Anna,
con la legge 30/2003 Delega al governo in materia di occupazione e mercato del lavoro il Parlamento assegna al governo delega per legiferare in materia di lavoro; tali deleghe hanno prodotto l'emissione dei seguenti provvedimenti normativi  Elenco delle deleghe e dei decreti legislativi emanati.
Questo per potere raccogliere una informazione precisa e puntuale sulle modalità, doveri e diritti di costituzione del rapporto di lavoro nel quale non entrerei visto che, rispetto a tali problematiche, è meglio rivolgersi a professionisti o organizzazione di tutela dei lavoratori.
Ai tuoi quesiti:
1) non esiste alcun albo degli infermieri generici la cui formazione si è interrotta nella seconda metà degli anni 70. Ricordo che l'attività dell'infermiere generico è ancora regolata dal DPR 225/74 "Mansionario" e che al generico non si applicano gli effetti della L.42/99. In ragione del Mansionario l'attività dell'infermiere generico è ancora vincolata al controllo e alla responsabilità da parte di altre figure sanitarie.
2) Un lavoratore che già fruisce di trattamento previdenziale non è tenuto a versamenti non previsti dalla legge; in pratica essendo tu già in pensione di anzianità non sei tenuta a versamenti di tipo previdenziale, restano dovuti quelli patrimoniali. Puoi eventualmente sottoscrivere una polizza integrativa volontaria ma i rendimenti su periodi non lunghi non sono particolarmente vantaggiosi, anche se a tale polizza, se attivata presso i principali broker assicurativi, potrebbe essere collegata una tutela rispetto alla responsabilità civile che ne migliorerebbe l'appetibilità.
 
Marco Piazza

 

124- Indennità per particolari condizioni di lavoro: a chi spettano
Sono un infermiere e svolgo la mia attività nel reparto di cardiochirurgia adulti.
desidero sapere se l'indennita' economica spetta soltanto agli infermieri di terapia intensiva e sub-intensiva , o anche ai colleghi che lavorano in reparto.

certo di un vs riscontro,
distinti saluti
nuccio
Ciao Nuccio,
 
il contratto di lavoro del periodo 1994 - 97 all'articolo 44 comma 6 (tutt'ora vigente) che ti riporto testualmente indica chi hsa possibilità di godere dell'indennità di cui mi chiedi:
 
". Al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato:

a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: L. 8.000;
b) nelle terapie sub-intensive individuate ai sensi delle disposizioni regionali e nei servizi di nefrologia e dialisi: L. 8.000.
c) nei servizi di malattie infettive: L. 10.000."
 
Come vedi le categorie di personale che possono fruire dell'infennità sono indicate chiaramente.
Nell'ultimo CCNL 2003-05 ne sono state aggiunte due: i Sert (art.27) e l'Assistenza Domiciliare (art. 26).
 
Eventuali integrazioni o estensioni possono essere raggiunte in base al secondo livello di contrattazione tra OO.SS: e ASL a livello locale grazie alla contrattazione integrativa, ma di questa possibilità devi chiedere alla RSU o ai sindacati della tua realtà.
Un saluto
Marco Piazza

 

123 -Inserimento del Neoassunto e rispetto del curriculum
ciao Marco, sono Silvia un'infermiera diplomata nel 96.
Ho lavorato nel privato fino a dicembre 2004 tranne un breve periodo nel 2000 dove ho preso servizio presso la asl di Legnano nella quale sono rientrata da 15 gg. come reinserimento in servizio.
Ovviamente l' ospedale di Legnano non ha minimamente tenuto conto del mio vissuto professionale (8 anni di esperienza di sala operatoria) e mi ha spedito a lavorare in medicina. Avendo trovato un posto in sala operatoria in una clinica ho deciso di licenziarmi. Vorrei sapere: visto che il 15° giorno era sabato, io posso consegnare la lettera di dimissione il 17.01 con data 15? perchè se non fosse cosi il preavviso inizierebbe  il primo giorno del mese successivo.
Il preavviso è di 30 giorni?
se non do il preavviso, avendo lavorato 15 gg. devo dare io a loro dei soldi per gli altri 15 gg. non lavorati di mancato preavviso? Ti prego rispondi subito è urgente

 

 

Ciao Silvia,
ti rispondo anche se il responsabile dell'area diritto professionale è Salvatore al quale invio questa mia risposta per eventuali integrazioni e chiarimenti.
Dalle scarse notizie che mi fornisci non capisco bene quale sia la tua situazione.
Sei stata nel privato dal 2000 fino a 15 giorni fa in base ad un comando (quindi dipendente del SSN ma fattivamente operativa per una struttura privata) oppure eri assunta dal privato e solo recentemente una graduatoria o un concorso ti hanno fatto accedere al pubblico?
Le due situazioni sono sensibilmente diverse.
Sei rientrata comunque nel pubblico di recente e qui vige la regola dei 6 mesi di prova e in questo periodo ciascuna delle due parti (tu e la ASL) potete recedere unilateralmente dal contratto con semplice comunicazione. I 15 giorni lavorativi sono altra cosa (si parla infatti di giorni lavorativi e non di semplici giorni).
La sanzione in caso di inottemperanza, per quanto ne so, è la perdita del trattamento di fine rapporto che trattandosi di 15 giorni equivarrà a poche decine di euro.
Quindi non mi preoccuperei della cosa ma chiederei al Direttore Generale (a volte quello del Servizio Infermieristico non è sufficientemente autonomo e indipendente) un incontro. E' l'ASL di Legnano che ha bisogno di Infermieri, tu  il lavoro l'hai comunque e questo deve darti forza e sicurezza.
Comunque, sapendoti decisa al licenziamento, con ogni probabilità la ASL di Legnano potrà/dovrà venirti incontro e soddisfare le tue richieste.
In definitiva tu hai un valore aggiunto che non si realizza in medicina ma in sala operatoria (tra l'altro uno dei lavori con un forte burn out e grande turn over e con tempi di inserimento non inferiori ai sei mesi). Il mandarti in medicina sarebbe un danno sia per te che per loro.
Infatti la competenza e il curriculum di ogni singolo professionista sono la carta di identità con cui ciascuno di noi si presenta al mondo della professione; tu hai molti più punti in ambito chirurgico che in area medica.
Quindi se non accolgono la tua richiesta tu li informi che ti licenzierai.
Infine un consiglio fraterno.
Io mi occupo di altro e non posseggo la scienza infusa, ma i  sindacati (se sei iscritta) o la RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria in ogni caso), sono certamente più addentro alla situazione di quanto non lo potrò mai essere io nella tua realtà, e tanto competenti in materia di diritto del lavoro.
Fatti viva con loro e sapranno darti consigli e fornirti tutela.
Il Collegio provinciale dovrebbe essere l'altro consigliere cui appoggiarsi in caso di dilemmi etici e problemi di tipo professionale. Contattalo e fatti consigliare.
Noi infermieri abbiamo questa grande forza contrattuale, della quale dobbiamo essere coscienti: la forza di essere "necessari" e "pochi"; facciamola valere.
Ti auguro ogni bene  e ti saluta
 
Marco Piazza
122- Periodo di prova
Salve,
 
sono un infermiere, vorrei saper se al fine del raggingimento del periodo di prova di 6 mesi vengono conteggiati anche i giorni di ferie.
Auguri.

 

Gentile Collega,
il periodo di prova è ancora normato con l'art. 15 CCNL 94-97 I biennio, nei comma 3 e 4 sono indicati i motivi della sospensiva.
Per quanto riguarda il quesito: i giorni di ferie sono, a tutti gli effetti, periodo di lavoro, per cui sono da inglobare nel conteggio.
 SM

 

121- Mobilità volontaria e nuova norma

Gentile collega sono un tecnico (Ortottista) volevo sapere dopo il periodo di prova che è per legge mi sembra sei mesi dall’assunzione; volevo appunto sapere dopo quanto tempo posso produrre domanda di trasferimento ad un altro Presidio ospedaliero Asl, premesso che il suddetto Presidio mi darebbe già parere favorevole mediante nulla osta e cosa io devo fare come domanda?

Distinti saluti.

 

Gentilissimo,
l'attuale CCNL (2002-2005) all'art. 21 comma 2 specifica che"...il personale neo assunto non può accedere alla mobilità se non siano trascorsi due anni dall'assunzione comprensivi del preavviso."
Questa normativa è entrata in vigore (comma 3) dal 1 sett. 2004, salvo le procedure(riferimento art. 19 comma 3 integrativo 2001) che abiano ottenuto il nullaosta dall'azienda di destinazione del dipendente alla dta del 31 agosto 2004.
Alla luce di quanto scritto non rientri nella tipologia prevista dal contratto.
Tieni presente che questa norma sarà applicata fino al 31 dicembre 2006.
Cordialità

SM

 

120- Legge 104/92 e trasferimento
Buongiorno, mi chiamo Chiara è sono una infermiera professionale ho un piccolo grave problema a mia nonna è stata riconosciuta la legge 104/92 vorrei saper cosa dovrei fare per ottenere le agevolazioni poiché ogni mese devo prendere tre giorni di ferie per accompagnarla in ospedale per vari motivi. Poiché lavoro in Lombardia e mia nonna si trova in Puglia posso fare una domanda di mobilità per legge 104/92 come si effettua? Nel ringraziarvi della Vostra cortese attenzione porgo Distinti Saluti

Chiara
 

Gentile Collega,
il trasferimento per assistenza è una "richiesta di agevolazione" che è stata fonte di diverse discussioni. Riporto alcune considerazioni fatte anche con circolari oltre che a sentenze e decreti.
L'art. 33 della legge 104/92 prevede, per il genitore o il familiare lavoratore con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado con disabilità, il diritto a scegliere , ove possibile,la sede di lavoro più vicina la proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso presso altra sede.
per usufruire delle agevolazioni è necessario che il familiare da assistere sia in possesso della certificazione di portatore di handicap in condizione di gravità (art. 3, comma 3 Legge 104/92). L'art. 19 della legge 53/2000, ai fi ni del godimento di questa agevolazione , ha eliminato l'obbligo della convivenza con il familiare da assistere, ma ha previsto che sussistano due condizioni indispensabili:
1) che l'assistenza sia effettuata con continuità
2) che l'assistenza sia effettuata in via esclusiva.
La Circolare del Ministero del Lavoro n.28/93 precisa che la parola "ove possibile" è da intendersi nel senso che il datore di lavoro può frapporre un rifiuto solo per motivate esigenze di organizzazione aziendale.
La recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 12692 del 29/8/02, riferita al caso di un lavoratore che richiede il trasferimento per esigenze di assistenza del familiare portatore di handicap grave, stabilisce che l'art 33, comma 5 Legge n: 104/92 deve essere interpretato nel senso che il diritto del genitore o del familiare lavoratore della persona con disabilità di scegliere la sede più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso non è assoluto o illimitato, ma presuppone la compatibilità con l'interesse comune, posto che secondo il legislatore- come è dimostrato anche dalla presenza dell'inciso "ove possibile"- il diritto all'effetiva tutela della persona con disabilita non può essere fatto valere, quando il relativo esercizio venga a ledere in misura consistente le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro, in quanto ciò può tradursi- soprattutto per quel che riguarda i rapporti di lavoro pubblico- in un danno per la collettività.
Il Consiglio di Stato , in diversi pronunciamenti, ha ribadito che la normativa trova diretto fondamento in principi di rango costituzionali ed ha carattere derogatorio rispetto all'ordinaria procedura delle assegnazioni di sede e dei trasferimenti e che non è consentito l'obbligo di permanenza per alcuni anni nella prima sede di assegnazione.
Inoltre la normativa prevede che :
-il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, può valere soltanto nell'ambito della medesima Amministrazione o Ente di appartenenza ( Circolare Ministero per la Funzione Pubblica n: 90543/7/448 del 1992); ad esempio non è possibile invocare la Legge 104/92 per essere trasferiti da una ASL ad un'altra o da un Comune ad un altro;
- il diritto al trasferimento nella sede più vicina al proprio domicilio può valer solo nel caso in cui esista il posto vacante nella sede di destinazione richiesta(Parere del Consiglio di Stato n. 1813 del 1996)
- nel caso in cui il Concorso sia stato bandito per una determinata circoscrizione territoriale il posto presso diversa circoscrizione non può considerarsi disponibile per i vincitori del Concorso e quindi, di massima non può essere utilizzato per le esigenze di tutela soddisfatte dalla Legge 104/92(consiglio di Stato n. 1632 del 200).
L'INPDAP, Circolare 34/2000:
- il diritto alla sede più vicina presuppone l'esistenza (vacanza organica) del posto nella sede in cui si intende essere assegnati rimanere;
- il diritto al trasferimento o alla permanenza in sede è subordinato all'assistenza di un soggetto con grave handicap: pertanto se questi non versa nelle condizioni di gravità, il diritto non è riconosciuto;
- lo stesso diritto viene meno nel caso in cui cessino i presupposti( ad esempio, morte dell'assistito o mutamento delle condizioni) con conseguente revoca del provvedimento;
non è riconosciuto il beneficio al trasferimento o alla permanenza in sede al dipendente, quando già altro familiare presti assistenza continuativa al medesimo congiunto con disabilità.
Il parere del Consiglio di Stato n. 1624 del 2000 specifica , che:
- alla formula "in via esclusiva" deve essere riconosciuto il significato dell'indisponibilità ( e non dell''inesistenza) oggettiva o soggettiva di altre persone in grado di sopperire alle esigenze, circostanza da provare con ogni mezzo consentito dall'ordinamento, salvo l'onere di verifica.
- ferma restando la necessità di esaminare caso per caso, il criterio ispiratore della decisione di accordare o meno il beneficio resta quello, già espresso dalla Corte Costituzionale, di tutelare le situazioni di assistenza già esistenti, la cui interruzione crei pregiudizio al portatore di handicap, che già godeva dell'aiuto del familiare prima che quest'ultimo si dovesse allontanare per lavoro. Ne deriva che, in linea di massima, le esigenze successivamente determinatasi non sono comprese nella previsione legislativa.
Da quanto esposto si evince che il diritto al trasferimento di sede non può essere subordinato alla distanza in cui il dipendente si trova a lavorare.
Questa sarebbe una contraddizione in termini in quanto il lavoratore, familiare di un portatore di grave handicap, chiede di essere trasferito proprio perchè trovandosi lontano non può garantire la necessaria assistenza al familiare in difficoltà.
Devono però essere presenti tutte le altre condizioni previste.
Infine nei criteri di mobilità alcune Aziende hanno introdotto, come punteggio aggiuntivo, la particolare condizione di usufruire della 104/92.
Per quanto riguarda la domanda di mobilità volontaria è inserita nel CCNL integrativo 2001 art. 19, con un aggiornamento all'art. 21 del CCNL 2002-05 ( Il personale neo assunto non può accedere alla mobilità se non siano trascorsi due anni dall'assunzione).
Sarebbe opportuno un contatto con l'ASL di Puglia ed ulteriori informazioni nell'ASL lombarda.
Auguri
 SM

 

119- Concessione 150 ore per Diritto allo studio per frequenza al Master I livello
Gentilissimo Salvatore Modica, intendo porre alla Sua attenzione un problema, che in questi giorni, mi trovo ad affrontare.
Sono un infermiere dell'U.O. di Cardiologia dell'Ospedale di L'Aquila. Ho ricevuto conferma dall'Università degli Studi di L'Aquila di essere stato inserito tra i partecipanti al Master di I livello in Infermieristica in area critica cardiologica, a cui dovrò iscrivermi entro il 31/12/2004. Per la frequenza al suddetto master ho presentato alla Direzione ASL di appartenenza richiesta di concessione delle 150 ore per diritto allo studio, così come previsto dall'art. 22 del CCNL del 20 Settembre 2001, integrativo del CCNL del personale del Comparto Sanità stipulato il 07/04/1999, rispondendo all'avviso, che era stato regolarmente bandito. Dieci giorni fa ho ricevuto da parte dell'Amministrazione ASL una lettera, che mi comunicava di essere stato escluso dal beneficio delle 150 ore, in quanto il Master non rientra tra i titoli previsti dall'art. 22 del suddetto contratto. Per tale motivo ho chiesto prontamente spiegazioni al Direttore del personale della ASL, che mi ha confermato che per lui chi frequenta un Master non può usufruire dei permessi retribuiti per diritto allo studio; inoltre mi ha chiesto di trovargli le leggi che dimostrano che il master rientra tra i titoli previsti dal suddetto articolo del CCNL.
Pertanto, se effettivamente spettano le 150 ore per diritto allo studio, La invito a volemi indicare le leggi in materia e  le eventuali strade, che posso intraprendere per poter rivendicare questo diritto.
 
Fiducioso in Suo reale interessamento, Le invio cordiali saluti.
 
 
Paolo
Gentile Collega, il riferimento è sempre l'art. 22 CCNL integrativo 2001 comma 1  e 2
Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi – anche in aggiunta alle attività formative programmate dall’azienda – appositi permessi retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna azienda all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore.

2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico nonché per sostenere i relativi esami. Nell’ambito della contrattazione integrativa potranno essere previste ulteriori tipologie di corsi di durata almeno annuale per il conseguimento di particolari attestati o corsi di perfezionamento anche organizzati dall’Unione Europea anche finalizzati alla acquisizione di specifica professionalità ovvero, infine, corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo, nel rispetto delle priorità di cui al comma 4.

Il master è un  titolo previsto dall’ordinamento didattico universitario pertanto rientra nella tipologia del comma 2.

Tutto ciò se si rientra nel comma 1 (ossia non più del 3% di richieste da parte del personale a tempo indeterminato, oppure dovrà applicarsi l'ordine di priorità previste al comma 4 dello stesso articolo.

I consiglio è di un coinvolgimento delle OO.SS. .

SM

 

 

118- Indennità di coordinamento
Le scrivo per esporle il mio caso che e simile a molti altri, almeno nel Servizio in cui opero, e per avere un Suo parere in merito, per il quale ringrazio anticipatamente.
Mi chiamo Elio M. e sono un tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro presso il Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell'Azienda USL di Ravenna.
A seguito di selezione per pubblico concorso, sono stato assunto nel febbraio 1987 con profilo professionale: Operatore Professionale di 1a categoria, perito chimico; posizione funzionale: Operatore Professionale Collaboratore , 6° livello.
In data 18.08.1993, a seguito di pubblico concorso e relativa graduatoria di merito la mia posizione funzionale è diventata quella di Operatore Professionale Coordinatore Perito chimico, 7° livello.
La nuova classificazione del personale del comparto, definita con il CCNL 1998-2001 del 3.3.99, mi ha inquadrato nella categoria D.
Nel frattempo la Contrattazione Nazionale ha transitato nella categoria D. i dipendenti del comparto che erano inquadrati in categoria C (ex.6° livello) e ha definito, con l'art.10 del CCNL Comparto Sanità II° biennio economico 2000-2001, le modalità per la corresponsione dell'indennità di coordinamento. Quest'ultima, alla data odierna, non è stata corrisposta a nessun operatore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A USL .
Nel dicembre 2002, a seguito di accordi aziendali e successiva "selezione interna", tutti i tecnici e sanitari del Dipartimento di Sanità Pubblica, in categoria D., quindi anche il sottoscritto, sono stati inquadrati nel livello economico Ds1, livello nel quale attualmente sono inquadrato.
 
Non commento l'appiattimento funzionale così ottenuto, ma, per quanto sopra esposto ed in particolare per il fatto che già dal 1993 avevo le funzioni di coordinatore ottenute con selezione per pubblico concorso (e non per "grazia ricevuta"), ritengo che mi debba essere riconosciuta e corrisposta l'indennità di coordinamento prescritta dall'art10 sopra menzionato.
Penso, infatti, che tale indennità debba essere corrisposta a tutti quegli operatori che avevano tali funzioni in quanto inquadrati nel 7° livello coordinatori, ed in particolare per coloro che hanno ottenuto tali funzioni tramite selezione per pubblico concorso. Questa, a mio avviso, dovrebbe essere la condizione per la corresponsione dell'indennità, indipendentemente dalle funzioni realmente svolte, perchè svolgere tali funzioni non dipende dalla volontà dell'operatore che le possiede, ma, per quanto mi riguarda, dipendono dalla singola organizzazione dei Servizi (noi siamo UPG) e dalle persone che li dirigono.
Cosa ne pensa?
Possono esserci le condizioni per un eventuale ricorso?
In attesa di risposta, ringrazio ancora e porgo cordiali saluti.
Elio M

 

 
Gentile Collega,
la complessità della parte contrattuale e l'applicazione della parte economica del biennio 200/2001 hanno lasciato diversi quesiti normativi ed economici che- forse avranno "aggiustamenti"  e revisioni.
L'art. 10 comma 3 specifica "L'indennità di funzione di coordinamento - sempre  in prima applicazione- compete in via permanete.......ai collaboratori professionali (già appartenenti alla categoria D) ai quali le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o , previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001.Nel comma 1 è specificato che l'indennità è riservata a coloro "cui sia affidata la funzione di coordinamentodelle attività, con assunzione di responsabilità del prorpio operatoNel comma 1 è specificato che l'indennità è riservata a coloro "cui sia affidata la funzione di coordinamentodelle attività, con assunzione di responsabilità del prorpio operato
L'Azienda non ha attuato l'atto formale nei suoi confronti ma, ha dato seguito agli accordi aziendali "promuovendo con selezione interna " tutto il personale tecnico con il passaggio nel livello D super.
Non conosco in quale data sia stato iniziato questo percorso, ma -come in ogni Azienda- è frutto di accordi sindacali che per la parte variabile hanno sottoscrito accordi; sarebbe necessario conoscerne le modalità.
Cordialmente

SM

117- Aspettativa
Sono infermiera in azienda pubblica .Ho chiesto e mi e' stata concessa aspettativa di mesi 6 per vincita concorso in altra regione stessa qualifica .Ho svolto soltanto 45 giorni effettivi di lavoro del periodo di prova perche' sono entrata e lo sono tutt'ora in aspettativa per maternità!
il quesito è:quanto tempo è obbligata ad aspettarmi l'Azienda ove ho chiesto aspettativa per concorso? Il CCNL parla di massimo 1 anno per motivi di malattia ma non accenna a lla gravidanza (art 12 comma 1) e personalmente in un anno non riusciro' a completare il periodo di prova
grazie       

Stefania     Roma

 

Gentile Collega Ti riporto la risposta che l'ARAN ha fornito, il 23/3/04 in merito ad un quesito ( che trascrivo) simile al tuo:

Quesito:
01 CCNL INTEGRATIVO DEL 20 SETTEMBRE 2001
Art. 12 - Aspettativa

L'aspettativa prevista dall'art. 12, comma 8 lettera a) per un periodo massimo di sei mesi per i dipendenti assunti a tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso per la durata del periodo di prova, può essere prorogata in caso di interruzione per malattia, gravidanza, etc.?

Risposta:
L'art. 12, comma 8, lett. a) prevede la concessione di un periodo massimo di sei mesi di aspettativa per il periodo di prova, senza prevedere i casi in cui questo sia sospeso per effetto delle sopravvenute, eccezionali situazioni di assenza dal servizio dovuta a malattia, gravidanza o altri eventi impeditivi della regolare prestazione del servizio.

Premettendo che nell'attuale quadro privatistico, l'amministrazione dove il dipendente è in prova potrebbe confermarlo al termine del semestre anche in presenza di un periodo di sospensione del servizio, limitatamente ai segnalati eventi particolari, questa Agenzia non trova elementi impeditivi ad una proroga dell'aspettativa previo accordo delle amministrazioni interessate e, comunque, nel rispetto del periodo massimo previsto dal comma 1 dell'articolo in esame.

 

116- Ricongiungimento al coniuge militare
Sono Lucia e svolgo la professione da infermiera da sei mesi di ruolo presso l'ospedale di Modena, con contratto a tempo indeterminato. Mio marito è un finanziere in servizio in Abruzzo. E' vero che esiste una legge per cui a me spetterebbe l'avvicinamento familiare nel luogo di residenza e di lavoro di mio marito? Auguri di buon natale e felice anno. 

 

Gentile Collega, 

l’articolo 1 della legge 100/87 (http://www.uilcfs.it/leggi/L100-87.htm), con riferimento al coniuge convivente del personale militare trasferito d’autorità, assicura il diritto ad essere impiegato, in soprannumero e per comando, presso le rispettive amministrazioni site nella sede di servizio del coniuge, o, in mancanza, nella sede più vicina. La norma è disposta a favore degli impiegati di ruolo nelle amministrazioni statali.

L’articolo 17 della legge 266/99 (http://www.parlamento.it/parlam/leggi/elelenum.htm) prevede che "Il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, trasferito d’autorità da una ad altra sede di servizio, […] ha diritto, (sempre che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 29/1993....Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le provincie, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale), all’atto del trasferimento o dell’elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l’amministrazione di appartenenza, o per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge, o, in mancanza, nella sede più vicina».

Questi sono i riferimenti legislativi utili per il rincongiungimento.Auguri

SM

115 - Indennità personale infermieristico di emodinamica
Sono un infermiere dell'U.O. di Cardiologia dell'Ospedale di L'Aquila. Dal mese settembre 2004,  una volta a settimana (il mercoledì), svolgo il turno di servizio nel Laboratorio di Cardiologia interventistica-Emodinamica. Negli altri giorni della settimana lavoro in reparto sui tre turni.
Gradirei sapere se ho diritto ad un trattamento economico supplementare (indennità di rischio radiologico, indennità di terapia intensiva o sub-intensiva, indennità per particolari situazioni di disagio).
Colgo l'occasione per augurare un Felice Natale e buon lavoro.
Nicola 

 

La normativa che regola l’attività di tutta la radioprotezione è il  DLgs. 17 marzo 1995 n. 230 integrato dal DLgs. 26 maggio 2000 n.241, che attuano le “direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti.

La radioprotezione integra il DLgs 626/94 per le radiazioni ionizzanti e si avvale di due momenti attraverso la

  • Sorveglianza fisica

  • Sorveglianza medica

Per la sorveglianza fisica è nominato un “esperto qualificato” : persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione.

Per la sorveglianza medica  è nominato un “medico competente”(autorizzato): medico responsabile della sorveglianza medica dei lavoratori esposti, la cui qualificazione e specializzazione sono riconosciute secondo le procedure e le modalità stabilite nel decreto.

L’esperto qualificato:

  1. effettua le valutazioni di radioprotezione e da indicazioni;

  2. effettua l’esame e la verifica delle attrezzature, dispositivi ecc..

  3. procede ad esame preventivo e rilascia benestare

  4. classifica aree e lavoratori

  5. prescrive dosimetri individuali e dispositivi di sicurezza

  6. propone norme radioprotezione e corsi formazione

  7. effettua prima verifica di nuove installazioni e modifiche

  8. esegue verifica periodica efficacia dispositivi e tecniche

  9. verifica funzionamento degli strumenti di misura

  10. effettua sorveglianza ambientale nelle zone classificate

  11. valuta dosi ed introduzione di radionuclidi dei lavoratori esposti

  12. assiste il datore di lavoro nelle azioni in caso di incidente

  13. comunica al medico le dosi dei lavoratori

  14. procede alla valutazione delle dosi gruppi riferimento

  15. compila documentazione radioprotezione e partecipa riunioni 626

 

La sorveglianza medica, effettuata dal medico competente/autorizzato:

rilascia giudizio di idoneità, articola l’attività in visite mediche preventive , periodiche, straordinarie ed eccezionali .Prescrive indagini specialistiche. La visita è obbligatoria per il personale in categoria A  e B

 

Qualsiasi attività deve essere svolta in locali abilitati, con caratteristiche tecniche specifiche , e sono “zona controllata”.

L’attività e la classificazione del personale (A e B) viene data dalla “continuità “ dell’attività che comporta la dotazione di un “dosimetro individuale”.Quindi il radioespositivo determina la continuità o la esposizione occasionale.

Il CCNL 2001 art. 5 "indennità di rischio da radiazioni" al comma 3 recita: Al personale diverso dai tecnici sanitari di radiologia medica esposto in modo permamnete al rischio radiologico, per tutta la durata del periodo di esposizione, l'indennità è corrsiposta come "rischio radiologico".

L'accertamneto dovrà avvenire (comma 49 con il riferimento al D.P.R. 384/90 art. 54), che è un riferimento alla presenza del "medico competente" ed "esperto qualificato".

Per quanto riguarda le indennità di terapia sub o intensiva, il riferimento rimane l'art. 44 comma 6 "Al personale infermieristico competono le seguenti indennità:

a) servizio prestato nelle terapie intensive

b)nelle terapie sub intensive individuate ai sensi delle disposiizoni regionali

c) ecc..

E' utile conoscere il Contratto decentrato aziendale, in cui sono riportati le U.O. interssate alla indennità dell'art. 44.

Grazie per gli Auguri, che tutto il Gruppo IOL ricambia.

SM

114- Obbligo a rispettare il turno prefissato
Sono un I.P. che lavora in un reparto di Pneumotisiologia e chiedo ? quando la caposala ha impostato i turni di lavoro, l'I.P. può rifiutarsi a non rispettare quel turno? , solo per capriccio, e spesso minacciando malattia.
Gentile Collega,
il turno si servizio nella sua struttura è un documento che ha valenza ufficiale. Una volta impostata la turnazione (firmata dal Direttore Sanitario, o dal responsabile Servizio Infermieristico o quant'altro) è obbligatorio attenersi alla stessa. Tranne che non avvengano cambiamenti dettate da richieste, necessità non prevedibile ecc., da concordare con il capo sala o con in responsabile.Il rispetto del turno è obbligatorio, e non basta un "capriccio" o una minaccia di malattia ad escludere il mancato rispetto. Si può contestarne la sequenza, per iscritto e motivato.
Cordialmente

SM

113 - Sala Operatoria: una sola unità infermieristica e reperibilità nel turno notturno.
Sono un'infermiere professionale operante nel gruppo operatorio del P.S.A di Sarno ASL SA1,dal 1/9/04 hanno cambiata la turnazione mettendo un solo infermiere di notte con due infermieri reperibili.Vorrei sapere
se si poteva attuare e in base a quali mormative contrattuali e legali si decidono questi cambiamenti a discapito dell' utenza e degli operatori e in particolare dell'utenza che si rivolge a noi in regime di urgenza
trovando in sala operatoria un solo infermiere in attesa che giungono i reperibili(medico anestesista,medico chirurgo e gli altri due infermieri).Vorrei sapere a chi possiamo rivolgerci per la tutela morale, civile e penale di entrambi(utenza-infermieri).                       
                          

Distinti saluti

Raffaele

Gentile Collega,
l'organizzazione del lavoro nasce dalla verifica di diversi dati ed indicatori, che danno il giusto peso a scelte  che servono ad ottimizzare l'attività lavorativa.
Aver modificato la guardia attiva, con la riduzione ad una sola unità, scegliendo la pronta disponibilità delle altre due unità rappresenta -nella logica della Azienda e del Direttore della U.O.- la ottimizzazione del servizio.
Avranno valutato gli accessi, il numero di interventi e l'intervento in emergenza della sala operatoria. Sono dati che non sono di mia conoscenza e che comunque non potrei valutare.
Aver predisposto la pronta disponibilità, che prevede la presenza del personale nel minor tempo possibile, è una garanzia di intervento che tutela sia l'utenza che il personale.
Cordialmente

SM

112 - Organico in reparto medicina.
Buongiorno,
volevo sapere quanti infermieri servono in base al numero di pazienti in un reparto di degenza (medicina), perchè noi lavoriamo con due infermieri e 2 ota al mattino e un infermiere e un ota al pomeriggio e notte per 25 pazienti e non riusciamo a sostenere il carico di lavoro.
poi volevo sapere, se possibile, una cosa sul contratto a tempo determinato. tra la fine del contratto di lavoro e il rinnovo l'ente deve lasciare a casa il dipendente almeno un giorno? se si  e cio' non avviene come ci si può rivalere?
spero di avere una vostra risposta.
grazie.

 

Gentile Collega,

il problema del numero di personale occorrente per struttura di U.O. è qualcosa che è sempre richiesto e sempre in sospeso.Alcune nostre faq affrontano l'argomento, senza poterlo risolvere.Tieni presente che ogni regione ha un suo Piano sanitario Regionale e degli indirizzi di coordinamento "in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie". E' il previsto atto per l'accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, già inserito nel D.P.R.14/01/97

Per quanto riguarda il contratto a tempo determinato.Art 31 CCNL integrativo sanità 2001, comma 10: " il termine del contratto a tempo determinato può essere eccezionalmente prorogato, con il consenso del dipendente, non più di una volta e per un periodo non superiore alla durata del contratto iniziale.

Comma 11: Il medesimo dipendente può essere riassunto con un ulteriore contratto a tempo determinato dopo l'applicazione del comma 10, solo dopo il decorso di dieci ovvero di venti giorni dalla data dia scadenza del precedente contratto di durata, rispettivamente, inferiore o superiore a sei mesi.

SM

111- Reperibilità ed orario di servizio
Ciao sono un infermiere e svolgo la mia attività in un servizio di endoscopia digestiva.Il nostro turno è articolato su sei giorni con reperibilità dalle ore 15,00 alle ore 08,00 e nei festivi 24 ore. Il punto è il seguente: è vero che non si può articolare il turno su 5 giorni lavorativi per colpa delle reperibilità? Lo chiedo per il semplice motivo che ho una bimba di 12 mesi , e chiaramente rimanere un giorno in più con lei mi fà comodo.

 

Gentile Collega,
l'art. 7 del CCNL integrativo sanità 2001 è centrato sul "Servizio di pronta disponibilità".Le Aziende all'inizio di ogni predispongono un piano annuale per la pronta disponibilità.
Il servilo di pronta disponibilità(comma 6)  va limitato ai turni notturni(solitamente ore 20-08)  ed ai giorni festivi.
Di norma nel pomeriggio pre festivo (ad esempio il sabato) è previsto l'inizio della pronta disponibilità alle ore 14.00, per servizi non aperti il pomeriggio.
Avere attivato la pronta disponibilità, con il mezzo turno pomeridiano,nel vostro servizio di Endoscopia, è una deroga alla norma. Attivarlo anche nella giornata di sabato sarebbe una ulteriore deroga.
Nell'assetto organizzativo intervengono molti fattori, non ultimo il numero del personale in dotazione, l'attività svolta, l'apertura all'utenza su sei giorni,  ecc...; una adeguata analisi potrebbe comportare la revisione dell'apertura del servizi su 5 o 6 giorni, con conseguente "deroga"alla pronta disponibilità. La valutazione segue la tradizionale procedura del contratto decentrato aziendale: richiesta del Direttore del servizio alla Direzione Generale dell'AUSL, incontro e verifica.
Cordialità

SM

110- Continuità della posizione pensionistica, previdenziale e retributiva.
Buongiorno, sono un collaboratore professionale sanitario che fu assunto nel 1994 a tempo indeterminato in un'IPAB, a maggio 2005 sono stato trasferito in continuità di rapporto (con tutti i miei colleghi sanitari) presso un'altra EX-IPAB in forza di una mobilità concordata fra enti locali,aziende interessate e organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 21 di un precedente ccnl :il mio ente di appartenenza era stato messo in liquidazione , preciso che io non ho cambiato sede, locali, pazienti e tipo di lavoro in questo passaggio. Prima del 1 maggio ho fatto domanda di mobilità volontaria presso un'azienda sanitaria: mi è stata accettata ad ottobre con invio di delibera, ma l'azienda da cui ora dipendo mi ha negato il nulla osta citando il 2° comma dell'art 21 dell'ultimo contratto: mi ha insomma considerato un neo assunto, quando so che la mobilità di qualsiasi genere non da luogo a novazione di rapporto,non ho firmato un nuovo contratto, non sono andato a coprire un posto vacante nell'organico della suddetta azienda:cosa posso fare? grazie distinti saluti

 

Gentile Collega,
l'art. 21 del CCNL integrativo sanità 2001 conferma ed integra la disciplina degli accordi di mobilità dell'art. 33 del CCNL 1995. Questo articolo applica l'art. 35 comma 8 del decreto 29/03 sulla salvaguardia dell'occupazione tra le aziende e gli enti del SSN. E proprio l'art 33/95 comma 9 è esplicito: il rapporto di lavoro del dipendente continua senza interruzione con l'azienda o ente di destinazione. A tal fine sono garantite la continuità della posizione pensionistica e previdenziale nonchè la posizione retributiva maturata in base alle vigenti disposizioni.
Da parte dell'azienda, da cui ora dipendi, invocare l'art. 21 del CCNL 2002-2005, comma 2 (...il personale neo assunto non può accedere alla mobilità se non siano trascorsi due anni dall'assunzione...ecc..) per impedire un legittimo trasferimento è improprio.
E' necessario inviare una formale lettera con questi riferimenti (puoi farti aiutare dalle OO.SS.) considerato inoltre che gli accordi di mobilità sono stati sottoscritti, rispettando il comma 4 dell'art. 33/95, dalle OO.SS. e dai rappresentanti degli Enti interessati.
Auguri.

SM

109 - Quesiti sui compiti in una UO 118
Salve, innanzitutto mi corre l'obbligo di complimentarmi per l'organizzazione di qs servizio, sempre più utile per chi lavora a stretto contatto con la sofferenza altrui; mettendo da parte per puro senso del dovere e di umanità, l'importanza della legittimità del nostro operato e di chi ci dirige e coordina. Purtroppo viene dato tutto per buono, e quelli che sono i nostri diritti vengono fatti passare come favori personali vedi: ferie, congedi, straordinario ordinario e turni di reperibilita' in più tenendo conto, che il costo della vita si è triplicato in proporzione al salario corrisposto.
Vorrei porle un quesito, presto servizio in una C.O. 118 siamo 15  infermieri turnisti 1 fuori turno (solo mattina dalle 08:00 alle 14:00) e un jolly per scelta propria che copre i turni di chi va in ferie o malattia. Siamo 3 a turno ed assicuriamo 2 uscite di soccorso contemporanee, quando questo si verifica e spesso considerando il territorio (Crotone) con un bacino d'utenza di 200000 abitanti che d'estate diventano 400000. Abbiamo dislocato sul territorio 4 p.e.t. di cui 2 a Crotone. Il problema è che in c.o si resta da soli a gestire non poca roba telefonate, trasferimenti centro antiveleni, farmacie di turno, guardie mediche, posti letto etc,etc...... non percependo nessun incentivo e svolgendo comunque 2 lavori "ricezione chiamate ed uscite di soccorso" tutti indicriminatamente possiamo rifiutare di svolgere entrambi i compiti ricordandole che tutte le altre C.O. della regione Calabria hanno infermieri dedicati o alla centrale o in uscita, e dove come per esempio a Reggio Calabria operano come noi hanno più personale (almeno due infermieri in C.O.)? Mi scuso per aver fatto un pò di confusione ma penso che il quesito sia chiaro. Grazie di cuore

Salvatore

saluto i colleghi di Crotone dai quali ci son arrivati gli auguri di natale e ricambio a nome di tutti noi della C.O.118 di Mantova. Il problema organizzativo esposto dal collega è sovrapponibile a quello di molte centrali di mia conoscenza ed alla mia in particolare, dove tra l'altro è identico il numero di cittadini.
Anche da me e nelle realtà sovrapponibili x dimensione l'organizzazione è  identica, cambia che siamo in 4 per turno, dei quali 2 deputati all'uscita, che però alla fine restano in 2 alla consolle a rispondere alla stessa mole di telefonate (mezzi in missione, posti letto, trasferimenti, guardia medica, farmacie, utenti deficienti psicopatici finti moribondi ecc...) Solo sabato e domenica al mattino integriamo con una ulteriore unità pagata secondo un sistema premiante a 26euro ora ma non cambia la sostanza in quanto l'emergenza non è identificabile. Il sistema premiante è stato istituito dalla regione Lombardia nel 99 per migliorare la qualità dei servizi destinando un infermiere, adeguatamente formato e fuori dall'orario di servizio per un max di 24-30 ore mensili, a bordo di alcune ambulanze delle associazioni di volontariato dislocate sul territorio. La carenza infermieristica ha poi allargato il concetto a tutte le postazione ospedaliere ed alla stessa centrale per quanto riguarda l'automedica. la nostra ambulanza medicalizzata resta gestita in turno istituzionale. Il sistema è a singhiozzo nel senso che da alcune parti il "premiante" và ad integrare i turni mancanti in altre è fuori dalla turnistica ma non mi dentro più di tanto in questo sistema perchè esula dalla richiesta. Se il collega vuole il riferimento regionale posso mandarglielo ma non credo gli sia utile nè produttivo percorrere questa strada. Purtroppo non esiste, di mia conoscenza, una normativa a cui far riferimento sui carichi di lavoro nelle centrali operative per definire il personale necessario da questo ne deriva che pur essendo gli indirizzi regionali ogni azienda poi fa quel che vuole in base alle risorse umane che ha a disposizione e soprattutto all'interesse del responsabile nel far funzionare il sistema. Quella di Crotone però, se non ho capito male, mi pare essere molto a rischio soprattutto sul discorso risposta. Mi spiego meglio. Se son 3 operatori in turno dei quali 2 preposti anche all'emergenza extraterritoriale ne rimane 1 solo alla consolle a gestire tutto quel popò di roba. Posso solo dire che a Mantova abbiamo provato a definire i carichi di lavoro sulla base del numero e del tempo delle telefonate ed il risultato è stato alquanto deprimente. Infatti nelle 24ore divisi x i 4 inf. per turno ne  risultano effettivamente lavorate 4 a testa. Anche se poi vanno aggiunti i  tempi di apertura scheda e quant'altro massimo si arriva a 5. Il problema và risolto da un'altra parte ed in tutta onesta caro salvatore (quello di crotone) ti dico che per noi vale la regola che si risponde ad una sola chiamata per volta, effettuando un'intervista secondo dispach senza lasciarci condizionare dal numero di chiamate 118 che si sovrappongono sul display. Qualunque sia il motivo della chiamata, fosse anche per chiedere il numero della telecom o dei carabinieri (succede). La fretta, la preoccupazione o il farsi carico di problemi altrui, dell'azienda in questo caso, sono cattive compagne di viaggio ed inducono nell'errore certo. Il problema và posto al responsabile senza dirlo ma agendo, cioè alla prima  denuncia per omissione di soccorso non vai tu dal magistrato ma il tuo responsabile di servizio purchè tu dimostri che in quella circostanza eri impegnato in un'altra intervista. Tutto è registrato quindi problemi non ne hai. Fossi in voi però farei anche una nota scritta indirizzata al responsabile ed alla direzione sanitaria esponendo il problema. Tanto x metterli a conoscenza.....
Sul secondo punto anche qui purtroppo ci si trova davanti ad un sopruso. Non si è mai capito il perchè dei 3 componenti dell'equipaggio l'autista ed il medico sono pagati x dormire ed hanno la loro stanzetta mentre l'infermiere può permettersi di essere rincoglionito durante le uscite, magari alle 4 di notte, e svolgere 2 lavori in contemporanea. bel dilemma ma senza soluzione. Potrebbe essere un precedente quello di portare dati di altre centrali regionali sul modello organizzativo ma dipende, scusa se mi ripeto, dall'interesse del tuo dirigente. Ad esempio al mio non gliene frega na mazza del servizio.
Ovvio che il paragone deve essere con centrali sovrapponobili per densità di  popolazione, numero di chiamate e di uscite, circa. non puoi prendere a modello quelle più grandi.  In questo momento non vedo molte via d'uscita se non il dialogo costruttivo ma fermo sui punti da te esposti oppure rivolgersi ad un legale o sindacato per aprire una vertenza. A voi la scelta!
Se trovo qualcosa a proposito ti faccio sapere, nel frattempo mi documento.
Ciao beppe 118 di mantova
 
108 - Infermiera diabetica insulino-dipendente: può costituire malattia invalidante per la professione?
Salve sono un'infermiera quasi neo laureata,lavoro ormai a tempo pieno presso un ospedale privato fuori Verona.
Sono insulino dipendente da anni, al momento della domanda di assunzione a tempo determinato( perchè non ancora pronto il concorso) presso l'Azienda pubblica della mia città, la mia domanda è stata per così dire "driblata" fino al momento in cui mi è stato risposto che il diabete è"un problema" e che al momento non c'erano posti vacanti per me, quando molti colleghi fra u.o di varia natura sono stati assunti senza tanti problemi.
Mi chiedo se è effettivamente così, cioè un problema, cosa che io nella vita non ho mai riscontrato tale, non capisco come sia possibile una risposta simile nonstante la carenza di infermieri che si dice ci sia e c'è!
Ho ripresentato la domanda e non  ho avuto nessuna risposta.
Spero lei possa delucidarmi in merito.
GRAZIE

 

Cara Collega,
è veramente anacronistico quello che tu mi scrivi, e che i "problemi" vengano creati da una azienda sanitaria!!!! Mi sono ricordato delle mie prime battaglie fatte negli anni 80 con il Dott. Roberto Lombardi, fondatore e anima centrale della Fand (Associazione Italiana Diabetici, http://www.fand.it/index.asp); i primi campi scuola con i bambini diabetici, in Sicilia ecc..,con l'infaticabile dott.Gioacchino Allotta.Mah.
Il riferimento legislativo è la legge 115/87 art. 8: La malattia diabetica, priva di complicanze invalidanti non costituisce motivo ostativo per il rilascio del certificato di idoneità fisica per la iscrizione nelle scuole di ogni ordine e grado, per lo svolgimento di attività sportive a carattere non agonistico e per l'accesso ai posti di lavoro pubblico e privato, salvo i casi per i quali si richiedano specifici, particolari requisiti attitudinali.
art. 9:
Il certificato di idoneità fisica per lo svolgimento di attività sportive agonistiche viene rilasciato previa presentazione di una certificazione del medico diabetologo curante o...
In caso di perdurante ostinazione rivolgiti alla FAND Via Dracone 23 - 20126 MILANO
Tel. 02 2570453 - 02 2570176 Fax 02 2570176
Numero verde: 800 820082
(per informazioni mediche al sabato e domenica
dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00)
www.fand.it
e-mail: info@fand.it
Qui trovi le sedi del Veneto http://www.fand.it/associazioni.asp?anc=veneto#veneto, e questa è di LEGNAGO (VR), c/o Osp.Civile, Via Gianella 1 tel. 0442 24477 - Giuseppe Masin
Fammi conoscere l'esito di questa vicenda.
Auguri.
SM

 

107 - L'art. 18 (Mobilità interna) del CCNL integrativo Sanità 2001
Salve sono Claudio e lavoro come Inf.Prof. presso l'A.S.L. Caserta. Volevo farvi una domanda, io avrei intenzione di trasferirmi dal mio ospedale in un'altra struttura(anchessa dell'A.S.L. Caserta 1),volevo sapere se la struttura che deve assorbirmi è disponibile(a causa di carenza di personale),ho bisogno del consenso di un mio superiore?O basta dare un  semplice preavviso?Premetto che la struttura di cui faccio parte trova  sempre il modo di smistarmi in altri reparti perchè nel mio siamo in  esubero. Spero ke mi sappiate dare delle spiegazioni a riguardo perchè non so fino a quando io posso reggere.Distinti saluti.

Salve risono sempre io Claudio volevo una delucidazione riguardo  alla mia professione(infermiere professionale di un ospedale pubblico). Mesi  fà  feci presso il mio reparto(terapia intensiva)una richiesta scritta di  voler partecipare ad un'assistenza domiciliare integrata a persone tracheostomizzate, in quest'ultimo mese mi sono accorto che non riuscivo  più ad avere tutto sto tempo a disposizione visto che mia moglie ha  iniziato a lavorare, ho tra l'altro 2 bambini(6 & 1 anno). Ho così fatto una domanda  di
cessazione della mia disponibilità il giorno 05/11/04 a partire dal  primo dicembre,ma mi sono accorto che nei turni di assistenza domiciliare del  mese di dicembre c'ero ancora,avviso a chi ha stipulato i turni e lo avviso della mia richiesta fatta circa un mese prima ma lui mi disse che la mia richiesta è stata rifiutata,io pensavo che valesse il discorso del silenzio-assenso ma lui dicevo che ero obbligato. Io gli dissi che se era obbligatorio, lo doveva essere per tutti?O soltanto per noi 6 infermieri che eseguiamo questo servizio?Perchè se è come dice lui che la mia domanda  può essere rifiutata,significa che io dovrò svolgere tale servizio vitanaturaldurante?Spero che mi diade delle dritte buone,perchè io non  sò a chi rimanere i miei bimbi,e tanto meno posso portarmeli a casa di  questi pazienti. Salutissimi.
 

 

Gentile Collega,
l'art. 18 (Mobilità interna) del CCNL integrativo Sanità 2001 ci descrive alcuni indicazioni che rientrano nel tuo caso:
1) La mobilità interna dell'azienda concerne l'utilizzazione sia temporanea che definitiva del personale in struttura ubicata in località diversa da quella della sede di assegnazione.Essa avviene nel rispetto della categoria, profilo professionale ecc...
2) Rientra nel potere organizzatorio dell'azienda l'utilizzazione del personale nell'ambito delle strutture situate nel raggio di dieci chilometri dalla località di assegnazione del dipendente stesso.Eccc.
Cosa fare . Indirizzare una richiesta al Direttore Generale , al Direttore Amministrativo e Sanitario dell'Azienda e per conoscenza ai rispettivi Direttori Sanitari di Presidio. E' una domanda di mobilità interna che può essere accolta se ci sono i presupposti per la ricezione nella nuova struttura (posto vacante ecc...) e non si creano disguidi nel posto che si lascia (nel nostro Presidio è richiesto il parere del Direttore dell'U.O.)
La richiesta è bene supportarla con un curriculum professionale.
Auguri
SM 

Gentile Collega,
la tua richiesta scritta di partecipazione all'ADI, dovrebbe essere scaturita da un avviso o similare , che l'Azienda ha messo in atto per attuare il suo programma di assistenza domiciliare. Credo inoltre che , la tua partecipazione sia stata regolarmente deliberata per "autorizzarti" ad espletare l'attività in questione nell'ambito domiciliare. E' necessario andare a rivedere la delibera e ciò che hai firmato. Qualora non esistesse è necessario andare a vedere la delibera di massima con cui viene autorizzata l'U.O. ad attivare l'ADI. Tutto ciò per conoscere quanto hai firmato, nel momento in cui hai aderito alla iniziativa, cosa si prevede ecc... Se non esiste alcuna delibera si rende necessario concordare la tua cessazione , in modo tale da non creare disservizio, con richiesta scritta e protocollata.
Cordialità

SM

 

106 - Infermiere generico più tecnico radiologo non sono infermiere
Ho 57 anni. Ho ottenuto l'abilitazione all'esercizio di infermiere generico nel novembre del 1968 (prima dell'introduzione della figura dell'infermiere professionale) ed ho esercitato tale professione presso un ospedale pubblico sino al luglio 1975.
In seguito ho conseguito il diploma di tecnico di radiologia medica nel 1975 e con tale mansione ho esercitato presso un ospedale pubblico fino al 1983. Da allora svolgo libera professione.
Con tali presupposti posso aderire ad una offerta di lavoro ove è richiesta la qualifica di infermiere professionale?
Grazie. BL

 

Caro Collega,
il tuo duplice diploma (infermiere generico DPR/74 e Tecnico di radiologia 745/94) non permette, (e comunque neanche altri titoli se non quello specifico di Infermiere professionale, ed ora di infermiere) esercitare la professione, e quindi è precluso ogni incarico, di infermiere. La qualifica è specifica e si acquisisce ( o si è acquisita) con un percorso scolastico ben definito.Nel periodo successivo al luglio 1975 molte Aziende hanno facilitato la frequenza scolastica per permettere la riqualificazione professionale del personale generico.

SM

105 - Ausiliari specializzati e ota in sala operatoria
Si richiede cortesemente il mansionario degli ausiliari specializzati e degli ota, che svolgono servizio in sala operatoria. Si ringrazia anticipatamente.
Vittorio.

 

Il CCNL integrativo sanità del 2001 nell'allegato 1 inserisce "declaratorie delle categorie e profili", il manisonario è racchiuso nell'ambito delle declaratorie.

L'ausiliario specializzato è suddiviso in ausiliario specializzato che opera nei servizi tecnici economali e quello operante nei servizi socio -assistenziali.

AUSILIARIO SPECIALIZZATO ADDETTO AI SERVIZI SOCIO-SANITARI
Questa figura, istituita con il D.PR. 384/1990 ha sostituito a assorbito le precedenti figure di ausiliario socio-sanitario a ausiliario socio-sanitario specializzato.
. Nell'ambito delle norme generali e dei regolamenti che definiscono l'organizzazione del lavoro del settore, laboratorio, centro, unità terapeutica a ambulatoriale di appartenenza, l'ausiliario addetto ai servizi socio sanitari opera sotto la diretta responsabilità dell'operatore professionale di 1a categoria coordinatore (Capo Sala) o, in assenza di quest'ultimo, dell'infermiere responsabile del turno di lavoro ed effettua i seguenti compiti:
- svolge tutte le operazioni inerenti la pulizia degli ambienti e le operazioni elementari e di supporto necessarie al funzionamento del reparto quali lo spostamento dei ricoverati, il trasporto di medicine, referti, materiali; vitto, attrezzature, vestiario e biancheria;
- provvede ad areare, spazzare, lavare a spolverare le camere e le corsie di degenza, le sale operatorie, di trattamento terapeutico di qualsiasi tipo e livello, i servizi di degenza, le docce ed i bagni, tutti gli ambienti di servizio, di accesso, le pertinenze e le scale, comunque facenti parte dell'unità operativa alla quale è addetto;
- provvede al trasporto dei degenti con i mezzi appropriati allo stato di salute ed alle condizioni di deambulazione oltre che all'assistenza di handicap ovvero di particolari condizioni di debolezza, secondo le istruzioni ricevute;
- provvede alla raccolta, allontanamento e smaltimento del materiale sporco e dei rifiuti solidi e liquidi compresi quelli speciali;
- provvede all'accompagnamento dei degenti sia per motivi esclusivamente terapeutici quali medicazioni, analisi fuori reparto e simili che per motivi di assistenza in rapporti alle loro particolari condizioni di bisogno ovvero per sistemarli nei locali di riunione;
- esegue ogni altro compito richiesto dalle professionalità superiori che rientri nella sua competenza.

Declaratoria Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Sanità
L'Ausiliario specializzato svolge le attività semplici di tipo manuale che richiedono una normale capacità nella qualificazione professionale posseduta, quali, ad esempio, l'utilizzazione di macchinari e attrezzature specifici, la pulizia a il riordino degli ambienti interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso, nell'ambito dei settori o servizi di assegnazione, le operazioni elementari e di supporto richieste, necessarie al funzionamento dell'unità operativa.
L'ausiliario specializzato operante nei servizi tecnico-economali può essere adibito alla conduzione di autoveicoli strumentali alla propria attività e alla loro piccola manutenzione;
L'ausiliario specializzato operante nei servizi socio-assistenziali provvede all'accompagnamento o allo spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative interessate.

OPERATORE TECNICO ADDETTO ALL'ASSISTENZA
D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384
Il contratto dei lavoratori della sanità ha istituito la nuova figura dell'Operatore tecnico addetto all'assistenza".
Il mansionario dell'Operatore tecnico addetto all'assistenza (O.T.A.) è riportato in allegato al D.P R. 384/1990.
L'operatore tecnico addetto all'assistenza svolge la propria attività nei seguenti campi ed opera sotto la diretta responsabilità dell'operatore professionale di 1a categoria coordinatore (Caposala) o, in assenza di quest'ultimo, dell'infermiere professionale responsabile del turno di lavoro:
- attività alberghiere;
- pulizia a manutenzione di utensili, apparecchi, presidi usati dal paziente e dal personale medico ed infermieristico per l'assistenza al malato;
- collaborazione con l'infermiere professionale per atti di accudimento semplici al malato.
Nell'ambito di competenza oltre a svolgere i compiti dell'ausiliario addetto ai servizi socio sanitari, esegue le seguenti ulteriori funzioni:
- lavaggio, asciugatura a preparazione del materiale da inviare alla sterilizzazione e relativa conservazione;
- provvede al trasporto degli infermi in barella ed in carrozzella ed al loro accompagnamento se deambulantÏ con difficoltà;
- trasporto del materiale biologico, sanitario ed economale secondo protocolli stabiliti;
- rifacimento del letto non occupato e l'igiene dell'unità di vita del paziente (comodino, letto, apparecchiature);
- preparazione dell'ambiente e dell'utente per il pasto e aiuto nella distribuzione e nell'assunzione;
- riordino del materiale a pulizia del malato dopo il pasto;
- aiuto al paziente nel cambio della biancheria a nelle operazioni fisiologiche;
- comunicazione all'infermiere professionale di quanto sopravviene durante il suo lavoro in quanto ritenuto incidente sull'assistito e sull'ambiente;
- partecipazione con l'équipe di lavoro, limitatamente ai propri compiti;
- esecuzione dei compiti affidati dal Caposala.
In collaborazione o su indicazione dell'infermiere professionale provvede:
- al rifacimento del letto occupato;
- all'igiene personale del paziente;
- al posizionamento ed al mantenimento delle posizioni terapeutiche.

Declatoria Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Sanità

L'Operatore tecnico addetto all'assistenza svolge le attività alberghiere relative alla degenza comprese l'assistenza ai degenti per la loro igiene personale, il trasporto del materiale, la pulizia a la manutenzione di utensili e apparecchiature.

SM