POSTA E RISPOSTA

Referente: Marco Piazza

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104 - Normativa sui permessi retribuiti
Sto cercando il CCNL del 1 settembre 1995 in particolare l'articolo 21 relativo ai congedi, ciò che mi interessava è relativo ai permessi retribuiti, in particolare quelli per lutto e per motivi personali.
potreste inviarmelo?
grazie

Federica

Ciao Federica,
l'art. 21 del CCNL 1994/97 è relativo ai permessi retribuiti, rivisto dall'art.41 comma 1 del CCNL 99, dal Contratto integrativo 2001, art. 22, comma 10 e art. 16 comma 3 e dal recente CCNL art. 2 comma 2 .
Tutti i contratti citati li trovi nell'archivio, di cui ti trascritto il link, ( http://www.fpcgil.it/contratti/Sanita/contr_sanita.htm 
e puoi facilmente consultarli e trovare quello che in particolare ti interessa. Resto disponibile per eventuali chiarimenti.

SM

103 - Art. 21 Mobilità
caro Modica, sono un infermiere professionale che ha preso servizio a settembre 2003 a tempo indeterminato in Lombardia; subito dopo ho presentato domanda di trasferinmento alla AUSL di Messina,  a maggio ricevo un incario a tempo determinato presso l'azienda 5 di ME, quindi richiedo l'aspettativa che mi viene concessa, a Giugno scorso, in riferimento al trasferimento, l'azienda di Messina mi risponde invitandomi a presentare la documentazione per la mobilità. Presento i documenti e nei giorni scorsi ricevo la delibera con parere favorevole al trasferimento per mobilità. Pensavo di tirare un sospiro di sollievo e che da lì a poco avrei firmato il contratto all'AUSL di Messina, ma non è andata così infatti invio in lombardia la richiesta di nulla osta ma l'Azienda Lombarda la respinge perchè la mia delibera è datata 1 settembre 2004 (rifacendosi a una nuova legge entrata da poco in vigore per la quale le aziende di appartenenza non sono obbligate a rilascire il nulla osta per le delibere firmate oltre il 31 agosto 2004) e quindi io dovre restare in servizio a Milano almeno per 2 anni dalla firma del contratto. Mi chiedo, hanno titolo per farlo? A quale legge si riferiscono?L'azienda ha un margine di autonomia o deve applicare necessariamente la legge? E inoltre non c'è nulla che io possa fare o una legge alla quale far riferimento per ottenere il nulla osta? Sottolineo il fatto che fino al 31 dicembre sono in aspettativa. Dopo tale devo rientrare a Milano? E se nel frattempo mi dovesse arrivare un nuovo incario a tempo determinato posso ottenere dall'azienda di appartenenza una nuova aspettativa o me la posso rifiutare? la prego di trovare il tempo di rispondere a tutte le mie domande. La ringrazio anticipatamente 
Filippo
 
Gentile Filippo,
sei incappato nella norma, prevista dal contratto 2004,con l'art. 21 comma 2:
Il personale neo assunto non può accedere alla mobilità se non siano trascorsi due anni dall'assunzione comprensivi del preavviso previsto dall'art. 19, comma 3 del CCNL integrativo  2001.
Il comma 2 entra in vigore il 1 settembre 2004. Sono fatte salve le procedure dell'art. 19 citato per le domande di mobilità che abbiano avuto il nulla osta dell'azienda o ente di destinazione alla data del 31 agosto 2004.
Per quanto riguarda la assunzione  a tempo determinato, il tutto è stato inserito nell'art. 31 del CCNL integrativo 2001, nel comma 10 .."il termine del contratto può essere eccezionalmente prorogato, con il consenso del dipendente,non più di una volta e per un periodo non superiore alla durata del contratto iniziale, quando la proroga stessa sia richiesta da esigenze contingenti ed imprevedibili e si riferisca alla  stessa attività lavorativa.
Nel comma 11 dello stesso articolo è scritto: il medesimo dipendente può essere assunto solo dopo il decorso di dieci (con incarico inferiore a sei mesi) o di venti giorni (con incarico superiore ai sei mesi) dalla data di scadenza del precedente contratto .
Cordialità
 

SM

102 - Cooperativa sociale ADI con appalto pubblico
Egr. Dott. Modica
sono il responsabile delle risorse umane di una Cooperativa Sociale  che gestisce il servizio Adi  con appalto pubblico per conto della asl.
Gradirei avere informazioni circa la possibilità di impiegare nel nostro servizio infermieri professionali che hanno un contratto di dipendenza a tempo pieno ed indeterminato presso una struttura pubblica.
Mena
Gent. le Signore, la rimando alla lettura di due faq (15 e 40) che trattano
l'argomento in questione:
faq 15 http://www.infermierionline.net/FAQ/diritto_professionale0.htm#15
faq 40 http://www.infermierionline.net/FAQ/diritto_professionale1.htm#40
ed inoltre una nota curata dal collega Filatondi
http://www.infermierionline.net/il%20secondo%20lavoro.htm ed inoltre la
breve risposta in unq Faq dell'Ipasvi di Torino
http://www.ipasvi.torino.it/Portale/Default.aspx?tabid=101
Cordialità

SM

101 - L'azienda rifiuta la richiesta di aspettativa non retribuita: che fare?
Salve,sono M.R. un infermiere professionale in servizio presso l'ospedale regionale di ancona.
Vi pongo un quesito:
Se l'azienda presso cui lavoro mi rifiutasse (per ben due volte) l'aspettativa non retribuita per raggiungere un'altra sede di lavoro a tempo determinato, adducendo come motivazione l'impossibilità a sostituirmi,che tipo di azione sindacale e/o legale potrei attuare?
Possono rifiutarsi per la terza volta?
Distinti saluti

Gentile Collega,

la concessione dell'aspettativa non è un atto discrezionale ma obbligatorio così come chiarito dall'Aran. La presenza di una contraddizione di norme tra l'art. 12 comma 8 lettera b del CCNL integrativo/2001 ed il comma 15 dell'art. 17 del CCNL /95 (con integrazione dell'art. 41 CCNL 99) e rimodulato dall'art. 31 del CCNL integrativo/2001, - spiega l'ARAN- è da interpretare nella "tutela ampia del dipendente a tempo indeterminato alla concessione dell'aspettativa nei casi in cui allo stesso sia conferito un incarico a tempo determinato (presso la stessa o altra azienda o ente del comparto ovvero in altre amministrazioni di diverso comparto o in organismi della comunità europea) ...". Pertanto, prosegue l'ARAN, ad avviso di questa Agenzia, nella contraddizione esistente tra le due clausole, si deve ritenere prevalente la formula contenuta nell'art. 12, comma 8, lett. b, (L'aspettativa , senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, è, altresì concessa al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato....) perché questo disciplina ex novo ed in generale il sistema delle aspettative.

L'ARAN, prosegue sottolineando che la mancanza di discrezionalità dell'Azienda (nei contratti precedenti c'era scritto che l'aspettativa può essere concessa) è superabile con l'autonoma possibilità di compensare la copertura del posto con altra assunzione a termine.

Spero di essere stato chiaro ed utile, mi rendo disponibile per ulteriori chiarimenti.

Auguri

S.M.

100 - Il periodo necessario dall'assunzione per fare domanda di mobilità
Caro Salvatore Modica,
sono una ostetrica in servizio presso AZ.OSP.PISANA volevo sapere se ci sono novità a riguardo dell'ART 19 per la mobilità volontaria. Da colleghi ho saputo che nell'ultimo contratto sono richiesti 2 anni di servizio presso Azienda da cui sei stata assunta prima di poter inviare richieste di mobilità ad altre aziende e non più i soli sei mesi di periodo di prova  è vero? se è così mi sai dire se vi sono altre novità a riguardo? Ti ringrazio infinitamente

 

Cara Valentina,
nel CCNL  comparto sanità, quadriennio normativo 2002-2004, recentemente firmato, nell'art. 21 comma 2 riporta:
in caso di perdurante situazione di carenza di organico, il personale neo assunto non può accedere alla mobilità se non siano trascorsi due anni dall'assunzione comprensivi del preavviso...(...)
Mente nel comma 3 viene riportato:
il comma 2 entra in vigore il 1 settembre 2004 .Sono fatte salve le procedure dell'art. 19 per le domande di mobilità che abbiano contenuto il nulla osta dall'azienda o ente di destinazione del dipendente alla data del 31 agosto 2004.
Il comma 4 sottolinea eccezionalità e temporeanetà del comma 2, con una prevista verifica e ne prevede, comunque la scadenza dal 31 dicembre 2006.

S.M.

99 - CCNL 2002-2005 per la sanità privata 
Sono un'infermiere professionale recentemente assunta da una società che gestisce una RSA dell'ASL. Essendo una nuova struttura e regnando all'interno un caos in tutte le varie funzioni ed attivtà svolte, con notevole confusione di compiti, competenze e doveri, con la presente Vi richiedo gentilmente di chiarire i seguenti aspetti.
 
Sono stata assunta con contratto a tempo indeterminato FULL-TIME con inquadramento livello "D" personale non medico AIOP-ARIS, con qualifica di infermiere, 36 ore settimanali, periodo di prova sei mesi, retribuzione come da contratto. Nella lettera di assunzione si rinvia, per le altre condizioni-diritti ed obblighi, a quanto previsto dal CCNL SANITA' PRIVATA personale non medico AIOP-ARIS.
 
A tal proposito, essendoci varie interpretazioni da parte del medico e del personale tutto (OTA, Amministrativi, ecc.) circa le mie competenze, gradirei ricevere, se possibile, un dettagliato elenco delle mie competenze ed eventualmente una copia del contratto cui si fa riferimento.
 
Ringraziandovi per la fattiva collaborazione e per il servizio reso, invio cordiali saluti.
Sonia

 

Gentile Collega,
ti comunico che è stata siglata il 9 settembre 2004 una preintesa del CCNL 2002-2005 per la sanità privata 
Invio un link per il contratto che ti interessa http://www.fpcgil.it/Sanita/sanitaprivata.htm.
Ci rendiamo disponibili per ulteriori chiarimenti.
Cordialità

 

98 - L'art 21 (mobilità) del ccnl 2002-2005 da  che data si applica?
L'art 21 (mobilità) del ccnl 2002-2005 da  che data si applica?
chi ha firmato il contratto il 03/03/2004 è esente?

 

Gentile Collega,
nel  CCNL 2004 nell'art, 21 comma 2 è scritto:
in caso di perdurante situazione di carenza di organico, il personale neo assunto non può accedere alla mobilità se non siano trascorsi due anni dall'assunzione comprensivi del preavviso...(...)
Mente nel comma 3 viene riportato:
il comma 2 entra in vigore il 1 settembre 2004 .Sono fatte salve le procedure dell'art. 19 per le domande di mobilità che abbiano contenuto il nulla osta dall'azienda o ente di destinazione del dipendente alla data del 31 agosto 2004.
IL comma 4 sottolinea eccezionalità e temporeanetà del comma 2, con una prevista verifica e ne prevede, comunque la scadenza dal 31 dicembre 2006.

Salvatore Modica

97- Malattia e crediti ECM
Salve,sono un infermiere e vorrei sottoporvi un quesito riguardo all'ECM.
Sono stato in malattia per un periodo consecutivo di sei mesi e 12giorni a causa di un incidente automobilistico, devoper forza di cosa ottenere i crediti ecm dell'anno o in qualche modo in manieraridotta?
Grazie e resto in attesa di risposta.
Bruno

 

Caro Collega,
nel sito IPASVI nazionale, e  nel giornale "L'infermiere n. 5 e n.8-9- del 2003  è specificato che "in caso di malattia particolarmente grave o invalidante protratta, attestata da idonea certificazione medica, si è esonerati dall’acquisizione dei crediti formativi per l’anno in corso". 
Quanto specificato rientra nel caso da te segnalato. 
 

Salvatore Modica

96 - Doppia indennità di turno
Gent.ssimo Signor Modica,
siamo un gruppo di infermieri e lavoriamo in un PS di un Asl XX
.
Abbiamo bisogno di avere la sua opinione professionale in merito ad una questione aperta qualche giorno fa con il ns coordinatore .
Strutturalmente il nostro PS si compone, oltre ai 3 ambulatori per i vari codici di triage, di altre 2 stanze, provviste di 2 posti letto ognuna, con relativo bagno, tavolo, sedie ed armadietto .
Con questo tipo di organizzazione riteniamo di avere diritto a percepire sulla busta paga anche la doppia indennità di turno (art. 44 c. 6 let. a), mentre per il ns coordinatore non ne abbiamo diritto perchè trattasi di posti per l'osservazione breve del paziente .
Domanda : secondo te ne abbiamo diritto? Se, eventualmente si, potresti darci dei riferimenti normativi ben precisi per poter rivendicare tale diritto?
Grazie
Gentili Colleghi,
la possibilità da Voi prospettata per la doppia indennità di turno (art 44 c. 6 lett. b, non a ) del CCNL 94/97 che comporta una indennità, per ogni giornata di servizio effettivamente prestata,delle vecchie lire 8.000, è attuabile attraverso il Contratto decentrato aziendale e alla individuazione specifica data da disposizioni regionali..
L'osservazione breve (astanteria) è un ibrido dal punto di vista strutturale e per questo il vostro Coordinatore non ravvede la possibilità di usufruire della doppia indennità di turno.
Nell'esame del nuovo contratto decentrato aziendale (subito dopo la elezione della RSU) potreste fare inserire la vostra specifica richiesta.
Cordialmente.
P.s. Contratto integrativo aziendale S. Camillo - Forlanini  http://www.lazio.cgil.it/fp/romaovest/doc/s_camillo.htm#Articolo%2023 

Salvatore Modica

95- Infermiere generico: categoria Bs

Trasformazione di n.1 posto di operatore professionale 2° categoria infermiere generico, in n.1 posto di collaboratore professionale sanitario – infermiere.

Si vuol conoscere la normativa che stabilisce la trasformazione automatica del posto d'organico di Infermiere Generico in Infermiere Professionale, all'atto della cessazione dal servizio di un I.G. dipendente del S.S.N.
Si ringrazia anticipatamente per l'attenzione e si porgono distinti saluti
                              P. D

 

Gentile Collega,
con il CCNL 1998/2001 1° Biennio, è stata rivista la classificazione del personale con l'articolazione in 4 categorie  (A,B,C,e D). L'art. 18 comma 5 inserisce  l'Infermiere generico nel livello economico Bs, continuando a svolgere le mansioni previste ma come figura ad esaurimento, come riportato, nelle declaratorie delle categorie e profili dell'integrativo CCNL del 20/9/01.
Le azienda, nell'ambito del piano sanitario regionale e del budget loro assegnato, possono rivedere la dotazione organica del personale e la conseguente trasformazione di posti. Non c'è un automatismo ma l'opportunità di non perdere il numero complessivo del personale. La trasformazione del posto, la dotazione organica sono momenti di verifica sindacale.

Salvatore Modica

94 - Astensione dal lavoro notturno e reperibilità per familiare con handicap a carico

Lavoro in un Centro di Salute mentale come giornaliero (fuori turno) e mi finora sempre stato concesso di non effettuare turni di reperibilità per motivi familiari (sono figlio unico, orfano di padre, e mia madre ha un handicap riconosciuto come grave per la L. 104). Non ho mai chiesto formalmente alcun beneficio della L. 104 (permessi ecc.) ma oiché il mio coordinatore e il primario mi hanno detto che dovrò fare i turni di reperibilità diurna ho fatto domanda per essere esonerato da tutti i turni di reperibilità, di beneficiare dei 3 giorni di permessi mensili e di tutti gli altri benefici previsti dalla legge (mi hanno detto di far riferimento nella domanda a L. 104/1992 art. 33 comma 3 e L. 423/1993).

Vorrei sapere se, come mi dicono, posso avre i 3 giorni e l’esonero dal lavoro notturno – anche dalle reperibilità notturne - non posso essere esonerato dai turni di reperibilità diurna e che insisto posso rischiare di essere mandato a visita per valutare la mia idoneità al lavoro diurno presso il mio servizio?

Grazie e complimenti per le utili informazioni del sito.

 

Peppe

 

Gentile Collega, cominciamo a scindere il quesito. Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifica.la conseguenza è che anche la pronta disponibilità notturna non venga effettuata ( per le possibili chiamate e quindi svolgimento di attività durante le ore notturne).

La reperibilità diurna si può configurare come attività (qualora venissi chiamato) svolta nella normale fascia oraria, e quindi  rientra nel lavoro d'istituto. La visita del medico competente ( a cui credo ti riferisca) è relativa alla idoneità per il lavoro che viene svolto ed eventuali "limitazioni" per patologie o altro. Viene effettuata con ciclo annuo ( o biennale) o su richiesta del dipendente o per modifica dello stato di salute. Non rientra nel tuo caso. Nella domanda presentata  per l'esonero della pronta disponibilità avrai specificato il motivo (familiare) che non rientra nelle limitazioni di cui sopra.La domanda può non essere accolta.

Ti riporto la normativa per il lavoro notturno:

La normativa vigente prevede che il lavoro notturno non debba essere obbligatoriamente prestato dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

È opportuno sottolineare che la normativa non richieda la condizione di gravità dell'handicap.

"Art. 5. 1 - E' vietato adibire le donne al lavoro, dalla ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
2 - Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato:
a) dalla lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o alternativamente dal padre convivente con la stessa;
b) dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
c) dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni"

Il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) ha definitivamente confermato le indicazioni precedenti. L'articolo 53 del Testo Unico è molto chiaro:

"Art. 53. Lavoro notturno
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 5, commi 1 e 2, lettere a) e b)
1. È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni.
3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903, non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni."

 Carlo Giacobini  http://www.handylex.org/schede/lavoronott.shtml?d=4401&cf=4053
 

Salvatore Modica

 

93 - legge 104/92
Salve, sono un infermiere coordinatore,dovendo predisporre i turni di lavoro del personale infermieristico, mi trovo in serie difficoltà in quanto alcuni operatori fruitori di agevolazioni di permessi a favore dei parenti (genitore)di persone con handicap(L.104/92) hanno fatto richiesta di effettuare turni di lavoro frazionati ad ore.Il quesito che vi pongo, è se i tre giorni di permessi mensili sono anche frazionabili ad ore.
In attesa urgente di una Sua risposta ,si inviano cordiali saluti.
Salvatore

 

La normativa relativa alla legge 104/92 si è incrociata, nel corso degli anni con una serie di leggi, decreti ed una miriade di circolari interpretative che hanno coinvolto l'INPS, l'INPDAP , Ministero Funzione Pubblica ecc...
In merito a quanto richiesto ci soffermiamo  sulla Circolare INPDAP - Direzione Centrale Personale Ufficio IV - 10 luglio 2000, n. 34

Oggetto: Legge quadro n. 104 del 5/2/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate. La disciplina di cui agli artt. 1, 3, 4, 33 e le innovazioni introdotte dagli artt. 19 e 20 della Legge n. 53 del 8/3/2000. (consultabile nell'interessante sito Handylex. http://www.handylex.org/stato/c100700a.shtml

 Riporto, per comodità di lettura i punti 5 e 5.1..

5. Dipendenti che assistono parenti o affini entro il terzo grado portatori di handicap in situazione di gravità (art. 33, 3° comma, L. 104/92; art. 20, L. 53/2000) Come già accennato nella premessa, non è più richiesto il requisito della convivenza del disabile in situazione di gravità con il dipendente, affinché quest'ultimo possa fruire dei benefici previsti dall'art. 33, 3° comma, mentre nulla è disposto in merito all'altra condizione di assenza del ricovero a tempo pieno del disabile, la quale quindi continua a sussistere.

Pertanto, sulla base della nuova legge, l'applicazione delle agevolazioni è possibile qualora ricorrano contemporaneamente i seguenti tre requisiti:

  • assistenza prestata al disabile in via continuativa;
  • assistenza effettuata in via esclusiva dal lavoratore;
  • assenza di ricovero a tempo pieno.

Circa i rapporti di parentela ed affinità, è appena il caso di ricordare che per parentela, in linea retta o collaterale, si intende il vincolo che lega le persone che discendono da un comune capostipite, mentre per affinità si intende il legame tra il coniuge ed i parenti dell'altro coniuge.
La parentela in linea retta riguarda le persone che discendono le une dalle altre (es. padre-figlio - I° grado; nonno-nipote - II° grado), mentre quella in linea collaterale si riferisce alle persone che, pur non discendendo le une dalle altre, hanno un capostipite comune (es. fratelli - II grado; cugini - IV° grado).
La Presenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - si è espressa positivamente circa l'applicabilità dell'art. 33, 3° comma, anche al coniuge del dipendente nel caso in cui versi in situazione di handicap grave.

5.1. Benefici previsti (art. 33, 3° comma, L. 104/92; art. 19, L. 53/2000)

Il dipendente ha diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera non continuativa, in luogo dei permessi, il dipendente può chiedere il frazionamento orario degli stessi nel limite massimo di diciotto ore mensili.

In proposito, il Consiglio di Stato ed il Dipartimento della Funzione Pubblica sono intervenuti per disciplinare alcuni casi particolari;

  • cumulabilità, a favore del lavoratore, dei benefici in esame, nel caso in cui questi assista più persone con handicap grave ed in misura rapportata al numero di persone da assistere. Sul punto il Consiglio di Stato si è pronunciato positivamente a condizione che non vi siano altri familiari in grado di prestare assistenza o quando il lavoratore non sia in grado, nel limite di soli tre giorni mensili, di soddisfare le esigenze di più familiari handicappati, tenuto conto la natura dell'handicap;
  • cumulabilità dei benefici in capo al lavoratore nella sua duplice qualità di familiare di persona disabile grave e di portatore, lui stesso, di handicap grave. Anche in questo caso il cumulo è consentito a condizione che non vi siano altri familiari in grado di prestare assistenza.

La fruizione parziale dei giorni di permesso, o delle ore previste in alternativa, non dà diritto al godimento del residuo nel mese successivo.

I permessi non riducono le ferie e non si calcolano per il raggiungimento del limite quantitativo degli altri permessi retribuiti previsti all'art. 19, commi 1, 2 e 3, del C.C.N.L. del 6/7/1995.

Salvatore Modica

92 - A chi spetta spostare le apparecchiature diagnostiche
Salve, vorrei sapere se esiste l'obbligo per un'inf.prof. di fare da "facchino" al medico, trasportando apparecchiature (esempio, ecografo ) in un altro reparto per effettuare una consulenza.
Lavoro in UTIC e a mio avviso, il mio è abbandono ingiustificato del posto di lavoro; a una mia rimostranza il medico mi ha risposto che lui, in quanto gerarchicamente a me superiore, mi ordinava di portare l'apparecchio nell'altro reparto, ma io potevo avvalermi del mio ruolo gerarchico e dare l'ordine ad un OTA o uno studente... e se mi fossi opposta, mi avrebbe fatto richiamare dal primario.
Ma lui le mani non ce l'ha? Visto che la consulenza deve farla personalmente e non basta l'apparecchio? Poi quello non è uno strumento della SUA attività professionale?
Grazie
Paola

 
Premesso che ci sembra strano il dover spostare un (cardio) ecografo in un altro reparto (in genere, mi risulta, sono i degenti di altri reparti che si "spostano" verso l'ecografo...), può darsi che l'evento rivesta carattere di eccezionalità. Teniamo presente che occorre pensare, innanzitutto ed in ogni caso, al bene della persona ricoverata.
Il medico poteva provvedere allo spostamento da solo? Aveva, invece, bisogno di una mano?
Sono chiaramente fattori da valutare all'interno di quello specifico contesto.
Se c'era bisogno di supporto l'Infermiere poteva, in quel momento, "staccarsi" per accompagnare il medico? Era delegabile un OTA?
Sono cose lunghe da scrivere, ma sono da valutare in pochi secondi: all'interno di un'equipe si fa in fretta a prendere queste decisioni...
La necessità di "ordinare" qualcosa che un "sottoposto" deve eseguire, facendo riferimento alla pura scala gerarchica, fa pensare a problemi all'interno del gruppo: la collaborazione dovrebbe essere spontanea e bilaterale, in ogni rapporto fra operatori sanitari con obiettivi affini. Varrebbe la stessa cosa, quindi, se fosse coinvolto Infermiere ed OTA od OSS, o se fossero coinvolti altri operatori ancora.
Questo è un, volendo, piccolo "incidente critico" sul quale lavorare confrontandosi, per definire meglio le attribuzioni degli operatori presenti nella specifica unità operativa.
Il problema non è, quindi, "a chi spetta e a chi no"o "posso rifiutarmi di..." quanto il significato e l'importanza  del lavoro di un'equipe multidisciplinare che se mal gestito sfocia in dimostrazioni di prevaricazione e di potere. Certo basta il minimo squilibrio o  la necessità di prevaricare e ribadire la propria superiorità a far saltare all'interno del gruppo il delicato clima di collaborazione. Spesso è difficile tenere chiari i confini nei compiti istituzionali tra le varie figure, e se si perde di vista l'obiettivo principale che dovrebbe essere il paziente, non se ne viene a capo. Quindi risulta vano il gioco-forza come modalità operativa perchè se ad ogni imposizione si risponde con un rifiuto ad ogni rifiuto viene rinnovata ulteriore imposizione. Sta ad ognuno trovare il modo di farsi rispettare per i propri diritti e la propria dignità.
Alla collega diciamo, quindi, di non fossilizzarsi "incupendosi" sull'evento, ma di cercare di guardare davvero "oltre"...
Lo sappiamo che non sempre è facile... ma tant'è.

Claudia Giovannelli e Franco Raineri

 

91- Infermiera Pediatrica come ex Vigilatrice d'Infanzia
Buon pomeriggio,
sono un'infermiera professionale diplomata nell'anno 1996,  di recente ho inviato la documentazione per poter partecipare ad un concorso per tre posti come infermiere pediatrico in un'A.U.S.L. del nord. Tengo a precisare che nel bando era richiesto come requisito specifico di ammissione al concorso: "Diploma Universitario di infermiere pediatrico conseguito ai sensi dell'art.6 - comma 3 - D.Lgs. 30.12.1992 n.502 e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso di pubblici uffici".
Ieri mattina sono stata contattata telefonicamente da personale della predetta A.U.S.L., comunicandomi che la mia domanda non può essere accettata e che quindi non potrò partecipare al concorso, poichè non sono in possesso della specializzazione in pediatria ne di diploma di vigilatrice d'infanzia, e che seguirà comunque comunicazione scritta.
La mia domanda è la seguente:"possono non accettare la mia domanda se c'è l'equiparazione dei precedenti diplomi del vecchio ordinamento, in cui non erano previste le specializzazioni?"
Sicura di una Sua risposta delucidatrice in merito, colgo l'occasione per porgerLe cordiali saluti.

 

Gentile Collega,
il Ministero della Sanità in data 27 luglio 2000 ha emanato i decreti relativi all'equiparazione dei diplomi di Infermiere, Assistente Sanitario e Vigilatrice d'infanzia che  completano l'iter del riconoscimento dei vecchi Diplomi ai nuovi Diplomi Universitari, di cui riporto quello che ci interessa:
Il Ministro della Sanità (ora salute)  di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica
Visto l'art. 6 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 502, e successive modificazioni
Vista la legge 26 febbraio 1999, n° 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base:
Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n° 42 del 1999;
Decreta:

Art. 1
Il titolo di vigilatrice d'infanzia conseguito in base alla legge 19 luglio 1940, n° 1098, è equipollente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n° 42, al diploma universitario di infermiere pediatrico di cui al decreto del Ministro della Sanità 17 gennaio 1997, n° 70, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

Art. 2
L'equipollenza, di cui all'art. 1, del titolo di vigilatrice d'infanzia al diploma universitario di infermiere pediatrico, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Infermiere
Sez. A  Diploma Universitario
Infermiere  Decreto del Ministro della Sanità 14/9/1994, n° 739

Sez. B
Titoli equipollenti  Infermiere Professionale R.D. 21/11/1929, n° 2330
Infermiere Professionale D.P.R. 162, 10/3/1982
D.U. Scienze infermieristiche Legge 11/11/1990, n° 341

L'equiparazione è quindi relativa al vecchio diploma di cui si era in possesso.Quindi l'infermiere professionale equipollente al D.U. Infermiere ed il titolo di Vigilatrice D'Infanzia è equipollente al D.U. di infermiere pediatrico.
Nel Suo caso la risposta avuta dall'Azienda è corretta. Troverà altre soluzioni di lavoro come infermiera. Auguri
Cordialità

Salvatore Modica

 

90 - Mobilità volontaria

Le chiedo cortesemente i riferimenti legislativi della mobilità volontaria per infermieri prof..

Grazie . C.S.

 

Gentile Collega,
non avendo specificato da quanto tempo è assunta presso l'azienda in cui espleta la professione Le riporto i due articoli contrattuali che Le interessano.
L'art. 19 del CCNL integrativo sanità (20/9/2001) "Mobilità volontaria tra aziende ed enti del comparto.."  e l'art.21 del CCNL Sanità 2002/2005 (19/4/2004) "Mobilità"
Cordialità

Salvatore Modica

89 - Aspettativa non retribuita
Salve, mi chiamo P. S. sono un infermiera.
Volevo alcune informazioni riguardo l'aspettativa. Mi spiego. Lavoro nell'ospdeale di Ancona con contratto a tempo indeterminato..ho chiesto l'aspettativa non retribuita per poter andare a lavorare per un anno nell'ospedale della mia città.Mi è stata rifiutata.Ma mi hanno detto che è obbligatoria averla.
Mi sa dare delle informazioni a riguardo.
cordiali saluti.

 

Gentile Collega,
nell'art. 12  (aspettativa) del CCNL integrativo Sanità del 20/9/2001, il comma 8 recita" L'aspettativa , senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, è altresì concessa, al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:
a) per un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa azienda o ente del medesimo comparto ovvero ente o amministrrazione di comparto diverso con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso per la durata del periodo di prova;
b) per tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto presso la stessa o altra azienda o ente del comparto ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto o in organismi della comunità europea con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato
c)........
L'interpretazione di questo articolo, che aveva sollevato perplessità per la presenza dell'art.17 e 41 del CCNL del 1999, è stata ufficialmente chiarita dall'ARAN (Agenzia per la rappresentazione negoziale)  con un comunicato del  24 maggio 2002 - Prot. 5192 che riporto nella frase che più interessa:
".......Come giustamente osservato, tuttavia, l'articolo 12, comma 8, lettera b) del succitato CCNL integrativo, tutelando ampiamente il diritto del dipendente a tempo indeterminato alla concessione dell'aspettativa nei casi in cui allo stesso sia conferito un incarico a tempo determinato (presso la stessa o altra azienda o ente del comparto ovvero in altre amministrazioni di diverso comparto o in organismi della comunità europea) modifica la dizione usata per la concessione dell'aspettativa contemplata dal comma 15 del rinnovellato art. 17 nel senso prospettato dal quesito. Pertanto, ad avviso di questa Agenzia, nella contraddizione esistente tra le due clausole, si deve ritenere prevalente la formula contenuta nell'art. 12, comma 8, lett. b) perchè questo disciplina ex novo ed in generale il sistema delle aspettative. D'altra parte la mancanza di discrezionalità che deriva dall'applicazione dell'art. 12, comma 8 lett. b) è compensata dalla possibilità dell'azienda di ricorrere, per la copertura del posto, ad un'altra assunzione a termine.
 Pertanto l'Azienda di appartenenza deve concedere l'aspettativa, non retribuita, per il periodo del contratto di lavoro a termine presso l'azienda prescelta.
Cordialità.
P.S. Facci conoscere l'esito di questa querelle.Grazie

 

88- Candidato sindacale e Presidente di Collegio: sussiste il conflitto di interessi?
Mi chiamo V.. Sono infermiere presso l'Azienda sanitaria di Massa-Carrara . In prossimità delle elezioni della RSU ho visto con mia grande sorpresa che fra i candidati di una lista sindacale è presente il nome del Presidente del collegio Infermieri della Provincia di Massa-Carrara.
Ora mi chiedo e vi chiedo, ciò è possibile ?
Certo di una vostra risposta vi ringrazio anticipatamente
V.

 

Caro V.,
 
un salutone da parte mia a voi genti toscane!
Un membro della RSU rappresenta i lavoratori del comparto e, se inserito nella delegazione trattante, partecipa alle trattative con la direzione aziendale.
Il presidente del collegio rappresenta solo gli infermieri, quindi solo una parte di quegli stessi lavoratori.
Personalmente non ritengo sussistano, certamente dal punto di vista normativo ma anche da quello deontologico, conflitti di interesse tali da inficiarne la validita in caso di elezione.
Ma un presidente di collegio, se vuole fare bene il suo lavoro e rappresentare gli infermieri, tutelarne la competenza, favorirne la formazione, sostenerne i diritti di fronte agli eventuali soprusi aziendali, di lavoro ne avrebbe abbastanza per farselo bastare.
E' anche vero però che il partecipare alla delegazione trattante RSU garantisce la presenza in tavoli contrattuali importanti per la maggior parte degli infermieri iscritti, tavoli che come presidente di collegio potrebbero escluderlo; potrebbe essere un modo per rientrare dalla finestra dopo essere stati messi alla porta.
Ma in questo caso sto solo facendo illazioni e quindi, sperando di averti risposto, ti saluto sperando di rileggerti ancora su infermierionline.
 
Marco Piazza

 

87 - Preintesa del CCNL 2002-2005 per la sanità privata 
Sono un'infermiere professionale recentemente assunta da una società che gestisce una RSA dell'ASL. Essendo una nuova struttura e regnando all'interno un caos in tutte le varie funzioni ed attivtà svolte, con notevole confusione di compiti, competenze e doveri, con la presente Vi richiedo gentilmente di chiarire i seguenti aspetti.
 
Sono stata assunta con contratto a tempo indeterminato FULL-TIME con inquadramento livello "D" personale non medico AIOP-ARIS, con qualifica di infermiere, 36 ore settimanali, periodo di prova sei mesi, retribuzione come da contratto. Nella lettera di assunzione si rinvia, per le altre condizioni-diritti ed obblighi, a quanto previsto dal CCNL SANITA' PRIVATA personale non medico AIOP-ARIS.
 
A tal proposito, essendoci varie interpretazioni da parte del medico e del personale tutto (OTA, Amministrativi, ecc.) circa le mie competenze, gradirei ricevere, se possibile, un dettagliato elenco delle mie competenze ed eventualmente una copia del contratto cui si fa riferimento.
 
Ringraziandovi per la fattiva collaborazione e per il servizio reso, invio cordiali saluti.

S.

Gentile Collega,
ti comunico che è stata siglata il 9 settembre 2004 una preintesa del CCNL 2002-2005 per la sanità privata 
Invio un link per il contratto che ti interessa http://www.fpcgil.it/Sanita/sanitaprivata.htm.
Ci rendiamo disponibili per ulteriori chiarimenti.
Cordialità

Salvatore Modica

86- Tecnico di neurofisiopatologia: quesito sull'esonero della pronta disponibilità
Sono un tecnico di neurofisopatologia presso l'ospedale di modena le volevo  porre un quesito:
insieme ai 3 miei colleghi facciamo pronta disponibilita' per l'osservazione  di morte cerebrale
vorrei sapere quale normativa mi permette di essere esonerata dalla pronta disponibilita'. Sono residente a Cattolica e con domicilio a Bologna impiego piu' di 30 minuti par raggiungere Carpi che e' la sede delle
osservazioni di morte cerebrale
grazie mille

Greta
 

Gent.ma,
il servizio di pronta disponibilità è regolamentato dall'art. 7 del CCNL 99, e al comma 2, recita" all'inizio di ogni anno le aziende predispongono un piano annuale per affrontare le situazioni d'emergenza......; al comma 5:  il servizio di pronta disponibilità è organizzato utilizzando di norma personale della stessa unità operativa.
L'esonero dall'attività di pronta disponibilità è previsto in casi particolari (presenza di esonero dal turno notturno per la presenza di figli inferiori ai 3 anni) oppure per disposizione del medico competente , che ne accerta la impossibilità durante la visita periodica o su richiesta Sua personale.
Altra soluzione possibile è una richiesta ai Suoi colleghi che tacitamente si accollano un numero superiore di turnazioni in pronta disponibilità, mettendo a conoscenza di questa necessità il suo Direttore U.O. .
Cordialmente

Salvatore Modica

85 - Infermiera Pediatrica
Gent. Dott. Salvatore Modica,
ho necessità di avere una risposta circa la figura dell'infermiera pediatrica.
Una mia amica di nazionalità rumena ha ottenuto il riconoscimento del titolo dal Ministero della Sanità per l'esercizio della professione di infermiera pediatrica . Ha fatto domanda in diverse case di cura, una di queste che ha un reparto di lungodegenza la assumerebbe, ma l'Asl di appartenenza non Le riconosce la possibilità di lavorare se non in un reparto pediatrico.
Le sarei molto grata se potesse fornirci delucidazioni in merito.
Ringraziandola anticipatamente con l'occasione porgo distinti saluti.
Giacomina

 

Cara Collega (non sono un dott.)
abbiamo avuto modo di rispondere a quanto richiesto, avvalendoci della consulenza dell'Avv. G. Barbieri. Pertanto ti invito a rileggere la faq n° 73 che ritengo esaustiva per la richiesta da te formulata.
Siamo disponibili per ulteriori approfondimenti
Cordialmente

Salvatore Modica

84 - Coniugi infermieri entrambi turnisti
Egregio signor Modica,
siamo due infermieri coniugi turnisti, lavoriamo nello stesso presidio ospedaliero in due reparti diversi .
Abbiamo preferito questa scelta anche per non essere di peso agli altri colleghi turnisti, dovendo organizzare e programmare la nostra vita privata insieme .
Purtroppo questa scelta (almeno in questo ospedale) ci viene tassativamente impedita dal nostro responsabile dell'ufficio infermieristico perchè, secondo lui, facendoci fare lo stesso turno sarebbe poi costretto ad accontentare tutte le esigenze ed i capricci degli altri colleghi turnisti .
Premesso che, siamo gli unici coniugi infermieri in tutto il presidio ospedaliero ad effettuare i turni, come è possibile non poterci accontentare? Mi sembra esagerato non consentire a due coniugi di svolgere lo stesso turno in due reparti diversi !
Per coprire i turni ci fanno schiattare come meglio credono poi, quando si tratta di agevolare qualcuno per situazioni come la nostra, diventano inflessibili e non vogliono sentire ragioni .
C'è qualche normativa che possa aiutarci in merito a tale situazione?
In attesa di un tuo consiglio ti porgiamo cordiali saluti .

 
Gentili Colleghi,
purtroppo non esiste alcuna normativa a riguardo. Esistono invece normative ( ad esempio il contratto del personale delle forze di Polizia, art. 17 DPR 164/2002) che prevede espressamente l'esonero dalla sovrapposizione dei turni tra coniugi dipendenti con figli minori, a richiesta degli interessati.
La giustificazione del Vostro responsabile -fermo restando il rispetto per la Sua professione-, qualora sia solamente quella da Voi indicata ("sarebbe costretto ad accontentare tutte le esigenze ed i capricci degli altri colleghi turnisti" ) credo sia facilmente superabile specificando che qualora dovessero sorgere problemi con altri colleghi si rivedrebbe l'agevolazione permessa. La programmazione dei vostri turni in contemporanea, potrebbe essere attuata - ad esempio- per un periodo del mese, e rivista dopo un periodo di tre mesi.
L'unica possibilità è un chiarimento (ulteriore) diretto, senza animosità rendendosi disponibili ad una revisione della turnistica in presenza di problemi.
Nel nostro presidio sono agevolazioni consentite senza alcuna difficoltà, venendo incontro a quante esigenze possibili. Quest'anno, con il permesso dei colleghi,
i coniugi- che lo chiedevano- hanno avuto il periodo di ferie insieme.L'anno prossimo sarà automatico il periodo di ferie contemporaneo.
Cordialmente

Salvatore Modica

83 - Competenze degli "Agenti tecnici" (ausiliari non specializzati)
Lavoro presso un centro di emodialisi dove oltre agli infermieri non esistono figure ausiliare, ma soltanto ausiliari non specializzati (cosidetti agenti tecnici)., i quali oltre alla pulizie delle stanze ed all'approvviggionamento del materiale non fanno altro. Per esempio si rifiutano di rifare i letti o di accompagnare i pz all'uscita del reparto. Potrebbe darmi chiarimenti sulle reali competenze di queste figure in mancanza di ota o ausiliari specializzati? La ringrazio e le invio cordiali saluti.Ho appurato che le figure in questione sono adesso considerate ausiliari specializzati, così almeno è definita la loro qualifica anche sulla busta paga. Grazie par l'aiuto.

Infermiera Sandra

 

 

Gentile Collega,

con il CCNL 1998/2001 è stato rivisto, nell’art. 13, il sistema di classificazione del personale inserendo in quattro categorie, denominate A,B,C,D. Le categorie individuali sono state individuate mediante la declaratoria che descrivono “l’insieme delle requisiti indispensabili per l’inquadramento nella categoria stessa, corrispondenti a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento delle relative attività lavorative” (comma 2). L’allegato 1 con “Declaratorie delle categorie e profili” (modificato nel CCNL integrativo sanità del 20/9/2001).

L’ausiliario specializzato è inserito nella Categoria A ed il suo profilo è così definito:

Svolge le attività semplici di tipo manuale che richiedono una normale capacitò nella qualificazione professionale posseduta, quali ad esempio, l’utilizzazione di macchinari e attrezzature specifichi, la pulizia e il riordino degli ambienti interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso, nell’ambito dei settori o servizi di assegnazione, le operazioni elementari e di supporto richieste, necessarie al funzionamento dell’unità operativa.

L’ausiliario specializzato operante nei servizi socio assistenziale provvede all’accompagnamento o alo spostamento dei degenti, i relazione alla tipologia assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative interessate.

Nel caso da lei descritto l’ausiliario può e deve poter svolgere anche le  “operazioni elementari e di supporto richieste, necessarie al funzionamento dell’unità operativa”.

L’AFD o Infermiere Coordinatore deve predisporre un piano di lavoro, nell’ambito dell’unità emodialisi, per il personale ausiliario specializzato con il coinvolgimento di tutti gli operatori.

Cordialmente

Salvatore Modica

 

82- Recupero psico-fisico tra un turno e l'altro
Mi chiamo F., lavoro in un reparto di oncologia medica con la turnazione MMSNRR,la maggioranza dei colleghi  vorrebbero passare a SMMNRR,alcuni di noi sono contrari dovendo affrontare un viaggio per recarsi a lavoro di circa 50 km. Vorrei sapere se il contratto prevede quante ore sono necessarie per il recupero psico-fisico tra un turno e l'altro e se è possibile che possa essere applicata questo schema di turno pur non essendo tutti d'accordo?
La ringrazio anticipatamente per la sua risposta
F
 I miei orari sono articolati in questo modo :
Mattino dalle 07 alle 14
Pomeriggio dalle 14 alle 22
notte dalle 22 alle 07

 

Gentile Collega,

la turnazione è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico, e poi è funzionale al personale che opera nell’U.O. e/o servizio interessato.

Scegliere ed impostare una turnazione è frutto di molte varianti e di successivi accordi ed intesa tra i colleghi.

Il contratto non prevede niente di specifico ma il decreto leg.vo n* 66 del 4/4/03 introduce la “Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/Ce concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro”. Attraverso il decreto vengono recepite le norme ed in particolare l’art 7  sul “riposo giornaliero”: ferma restando la durata normale dell’orario settimanale, il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore….”

L’applicazione di questa direttiva non dovrebbe permettere lo svolgimento del turnino (m/n nella stessa giornata) e il turno pomeriggio e mattino successivo, con gli orari che svolgete.

Ho scritto non dovrebbe in quanto la direttiva, seppur recepita con decreto dal nostro parlamento è, come dire , una linea guida; sono disposizioni dirette a regolamentare in modo uniforme l’organizzazione dell’orario di lavoro.

Nel nuovo contratto che ci appartiene non è stata evidenziata altra disposizione.

Per quanta Vi riguarda, e considerata una maggioranza già evidente, sarebbe necessario capire le motivazioni che portano alla scelta della nuova turnazione e discuterne con gli interessati. Qualora si rendesse necessario applicare il nuovo schema porre un tempo di riferimento,  ad esempio due mesi, per permettere una verifica della nuova turnazione.

Cordialmente .

Salvatore Modica

81 - Straordinari ordinari senza ordine di servizio
Egregio signor Modica,
mi chiamo Antonio, sono un infermiere e lavoro in un ASL del Salernitano.
Il mio turno di servizio, articolato su m/p/n/s/r, mi costringe a dover effettuare spesso rientri mensili per pareggiare il monte ore .
Oltre a ciò, mi ritrovo spesso sul foglio di servizio dei turni di straordinario, senza che sia stata chiesta la mia disponibilità ad effettuarli.
Il nostro ufficio infermieristico giustifica tale sistema con la necessità di dover coprire alcuni turni, e che, comunque, secondo loro non sono tenuti a chiedere tale disponibilità in quanto il foglio di lavoro viene messo in visione agli interessati con largo anticipo .
Visto che ciò si ripete molto spesso ho provato a chiedere l'ordine di servizio ad personam ma mi è stato rifiutato dicendo che le variazioni sul foglio di servizio sono già di per se una disposizione di servizio .
Domanda : alla luce di questo che mi hanno detto come devo interpretare l'art. 28 ccnl 01.09.95 ?
Se lo straordinario deve essere uno strumento eccezionale, perchè non posso chiedere l'ordine di servizio ad personam?
grazie
 

Gent.mo Collega,

la struttura dei turni di servizio, è considerata nell’ambito del mese di riferimento e questo comporta un inseguimento di ore e minuti per bilanciare il credito/debito orario che ne deriva; in quanto ogni mese il monte orario di lavoro si modifica in virtù della struttura della settimana (inizio mese con ad esempio venerdì -come ottobre) ed in presenza di festivi infrasettimanali.

          In tante aziende il conteggio credito/debito è nell’arco di un trimestre per facilitare la compensazione oraria; inoltre è consentita la sovrapposizione, nei cambi turni, finalizzata  alla continuità assistenziale e il completamento dell’orario di servizio.

           Il conteggio delle ore solo nel mese di riferimento obbliga, il responsabile dell’ufficio infermieristico, a “pareggiare” l’attività e quindi strutturare il turno di servizio con i rientri.

Il foglio di servizio è un “ordine di servizio” in quanto firmato dal responsabile dell’ufficio infermieristico o direttore sanitario (in alcuni presidi), quindi l’inserimento programmato di turnazione non necessita di ulteriore “avviso”. Sempre tenendo presente che il  foglio di servizio non deve prevedere (già nella sua stesura iniziale) ore di straordinario per il personale tranne casi di comprovata necessità ( ad esempio malattia lunga, imprevista disponibilità di sostituzione; fatti  accaduti a ridosso della pubblicazione del foglio di servizio per il mese successivo). E’ da sottolineare che , per far fronte a situazioni particolari l’art. 34 del CCNL 7.4.1999 ha previsto che ad ogni dipendente possa essere richiesto di svolgere al massimo 180 ore di straordinario all’anno (preventivamente autorizzate dal dirigente .responsabile, recita il contratto)

             Parliamo di straordinario, quindi di ore eccedenti il normale debito mensile, mentre dalla sua lettera mi sembra di capire che il rientro è giustificato da un debito precostituito dal tipo di turnazione.

             L’ordine di servizio nasce da improvvise ed imprevedibili esigenze che – per necessità- modificano il turno di presenza inizialmente pubblicato e messo in visione con largo anticipo. In questo caso deve essere scritto e ad personam; quindi non abbia , nelle sue finalità di far fronte a carenze strutturali di personale, e venga utilizzato per la copertura del servizio ad assicurare la continuità assistenziale (o di servizio)

L’ordine di servizio , solo in caso di urgenza, può essere impartito verbalmente ma dopo si deve chiedere e pretendere che venga messo per iscritto a tutela del dipendente che, in  eventuale contenzioso, ha disponibile la documentazione relativa.

Nel caso da Lei presentato, deve essere scritto e firmato dal responsabile del servizio infermieristico (sottolineo  nel suo caso in quanto l’ordine di servizio , che non ha una normativa che lo disciplini, può essere firmato dall’AFD, dal Direttore U.O., ecc, ) che poi effettua la successiva trascrizione sul foglio di servizio; a giustificazione della “presenza in turno” non prevista per quel giorno o per quel turno, e per il conteggio delle ore da parte del Centro Elaborazioni Dati.

E’ talmente “delicato” il cambio turno che noi (come servizio infermieristico) abbiamo imposto ed  utilizziamo un modulo per la variazione volontaria di turno di servizio tra colleghi, sottoscritto dalle persone interessate , e successivamente trascriviamo la variazione sul foglio di servizio per documentare l’attività del personale.

Infine l'art. 28 CCNL 01.09.95, ossia “obblighi del dipendente”. Le norme disciplinari hanno un indirizzo nella salvaguardia dell’efficacia ed efficienza dei servizi per garantire le esigenze dei cittadini utenti.

Come vede le argomentazioni sono tante e diverse.Mi rendo disponibile per un eventuale approfondimento o chiarimento sull’argomento.

Cordialmente

Salvatore Modica

 

80 - Congedi straordinari ad Infermieri "somministrati"
Ciao sono Tania una giovane infermiera professionale da poco assunta presso un'azienda ospedaliera attraverso una agenzia di somministrazione di lavoro siccome devo partecipare a un concorso la mia caposala non vuole concedermi il congedo straordinario per il giorno del concorso dicendomi che non mi spetta in quanto sono una "somministrata"e quindi devo prendere un giorno di ferie chi ha ragione? 
Cara Tania,
la normativa che riguarda il personale incaricato, o come nel tuo caso il personale somministrato, non prevede la concessione di giorni di congedo straordinario. L'art. 31 del CCNL integrativo sanità (20/9/91) al comma 6 specifica: possono essere concessi permessi non retribuiti fino ad un massimo di dieci giorni, salvo in caso di matrimonio .
La concessione è unicamente legata al "permesso di assenza" non retribuito oppure, come indica la tua capo sala un giorno di congedo ordinario.

Salvatore Modica

79- Orario di servizio - nell'art. 18 del CCNL  1994/97
Salve..sono ragazza che lavora come infermiera in una clinica privata. Eseguo il fuoriturno in un reparto di degenza (ho un figlio a carico e sono l'unico genitore). Vorrei sapere se esiste una qualche normativa riguardante la regolazione dei turni del fuoriturnista in quanto nell' arco di un mese lavoro quasi tutte le domeniche compresi eventuali festivi..e' legale?..inoltre a breve il bimbo andra' a scuola...e l'orario in cui io attacco al lavoro nn mi permette di portare il bimbo a scuola..a quale legge mi posso appellare affinche' la clinica mi permetta di attaccare un'ora dopo??
grazie infinite.MIKY

 

Gentile Collega,
l'orario di lavoro è di 36 ore settimanli ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico. L'orario di lavoro viene determinato sulla base di diversi criteri inseriti nell'art. 18 del CCNL  1994/97.
Una normativa esplicita sul "fuoriturnista" non esiste. E' una tipologia di turno che viene inserita nell'ambito della struttura del servizio per i criteri che vengono determinati nell'U.O. e , in generale, nel presidio ( o clinica come nel tuo caso). In molti presidi è appannaggio del personale part time  o a tempo ridotto post partum, proprio per "utilizzare " al meglio il personale.
La presenza specifica nelle domeniche e turni festivi è una risultanza che, non conoscendo l'U.O./ servizio credo che sia determinata da esigenza di orario funzionale alla attività.
L'importante che venga mantenuto i (o i ) riposo settimanale nei modi e nei termini previsti dal CCNL.
Anche per l'orario di inizio della attività si rimanda alla più generale articolazione dell'orario di lavoro e di apertura al pubblico.
Credo sia necessario un incontro con il responsabile servizio infermieristico e/o Direttore U.O. per presentare loro le tue esigenze e la possibilità di venirti incontro.
Cordialmente.

Salvatore Modica

78 - Indennità per il personale sanitario dei PO, ultimo CCNL
Buongiorno Sig. Salvatore Monica sono un'infermiera professionale di ruolo a tempo indeterminato opero presso il reparto chirurgia , vorrei sapere se come infermiera avrei diritto ad un'indennita' di lavoro, ovvero, se è previsto oltre alla retribuzione del contratto nazionale un'indenizzo monetario in piu', perche' comunque spesso e volentieri accade che devo trattare con pazienti appena operati che sono a rischio di contagio. Da premettere svolgo il mio lavoro nel reparto e non in sala operatoria.
Sperando di essere stata un po' piu' chiara , la ringrazio fin d'ora della sua risposta.
Daniela.
Gentile Collega,
il recente CCNL (maggio 2004) non ha innovato le indennità previste per il personale sanitario dei presidi ospedalieri.
Sono rimaste le "solite" indennità di turno, di presenza, e notturne con modesti "aggiustamenti " economici.
Il CCNL 2004 istituisce due nuove indennità: indennità per l'assistenza domiciliare (art 26) e indennità SERT (art. 27) che-
come si evince di già dalla intestazione- sono rivolte a personale esterno all'area ospedaliera.
           Nell'ambito del contratto decentrato si possono prevedere particolare forme di incentivazione per il personale, ma riguardano accordi interni al presidio e quindi specifici alla tua azienda.
Cordialmente.

Salvatore Modica

 
77- Lavoro a tempo parziale presso il CSM, pronta disponibilità e straordinario
Gentile Sig.Valter,
sono un IP che lavora presso un Centro di Salute Mentale dove è previsto durante la settimana nella fascia oraria che va dalle ore 20 alle 8 un servizio di pronta disponibilità per eventuali emergenze territoriali o necessità particolari del nostro Servizio di Diagnosi e Cura. Nei limiti del possibile, cerchiamo che chi è reperibile, per esempio stasera, faccia il giorno dopo il pomeriggio per compensare eventuali chiamate. Volevo saper se si puo' continuare con questo tipo di organizzazione anche in part time con una riduzione del 10% dell'orario facendo servizio tutte le mattine e restando a casa il sabato, o comunque in part time non si possono fare straordinari (le eventuali chiamate in P.D. sono conteggiate straordinario) e quindi non si possono fare Pronte Disponibilità? Grazie e complimenti per la rubrica.
Paola P.

 

Gent.le Paola,
con l'entrata in vigore del CCNL del Comparto Sanità, in data 19/4/04, la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, ha subito alcune modifiche. Ai sensi dell'art. 22 del citato contratto, nei casi di tempo parziale verticale le prestazioni di Pronta Disponibilità e i turni sono garantiti per intero nei periodi di servizio.
Il personale del ruolo sanitario a tempo parziale orizzontale, operante in attività operatorie e strutture di emergenza, previo consenso scritto e nel rispetto di alcune norme di legge (casi di applicazione della L. 151/2001 e L. 104/1992), può essere utilizzato per i turni di Pronta Disponibilità. Tali turni saranno proporzionalmente ridotti nel numero in relazione all'orario svolto. Quanto sopra trova applicazione nei contratti con decorrenza dal 01/5/2004. Ulteriori precisazioni possono essere definite in sede di contrattazione integrativa aziendale. Per le eventuali prestazioni di lavoro supplementare si applica l'art. 7 CCNL integrativo del 20 settembre 2001 che, ai commi 2, 3 e 5 ne specifica le modalità di svolgimento e le relative tariffe. In ogni caso il lavoro supplementare effettuabile per i turni, oltre quello previsto dal comma 3 (prestazioni di Pronta Disponibilità), non può superare n. ore 102 annue individuali.
Cordiali saluti.
 
Valter Fascio
76 - Ambulatorio Infermieristico
Vorrei avere informazioni riguardo la possibilità di aprire un ambulatorio infermieristico;
io lavoro presso una clinica privata accreditata al servizio sanitario nazionale, in Lombardia con contratto a tempo indeterminato.
Le sarei grato se potesse darmi informazioni in merito.

 
Caro collega,
riguardo alla domanda formulata troverà risposta nella faq n° 15.
Cordialmente

Salvatore Modica

75 - Articolazione dell'orario di servizio - il conteggio debito-credito individuale
Ciao , sono Luana e vorrei sapere: se facendo un turno notturno di una sola notte (21-7) e non più due ravvicinate, per legge, mi aspetta un riposo dopo una sola notte?
E ancora.... lavorando in un reparto di neurologia con 50 posti letto, siamo 24 ore su 24 sempre di pronto soccorso  per 365 giorni l'anno: perchè non ci viene retribuita l'indennità di pronto soccorso?
Ciao e in attesa di una tua risposta, ti saluto e ti auguro buon lavoro.

 

Ciao Luana,
sulle varie indennità ne abbiamo parlato anche nella faq 74- non ci sono novità nel nuovo contratto di lavoro per quanto riguarda il personale infermieristico ospedaliero. E' stato integrato l'art. 44 del CCNL 95 con l'indennità per l'assistenza domiciliare e l'indennità SERT".
Ancora una volta l'unica alternativa è il contratto decentrato aziendale.
Per l'articolazione dell'orario di servizio: con una base turnistica MPNSNR(ossia il turno su cinque giorni) se non è previsto l'accavallamento pr la consegna,c'è un debito orario mensile abbastanza notevole. L'articolazione dell'orario di servizio risente, obbligatoriamente, del conteggio debito- credito individuale.
                    Per quanto riguarda il tuo quesito sarebbe opportuno conoscere lo sviluppo mensile del turno, se l'Azienda prevede una compensazione (debito/credito) nell'arco del trimestre, o  altra tipologia (ad esempio pagamento straordinario o banca delle ore).
Sono disponibile per ulteriore scambio di informazioni e/o chiarimenti.
Ciao e buon lavoro anche a te.

Salvatore Modica

74 - Indennità di rischio per gli Infermieri delle CO 118
Ciao, sono un infermiere professionale del 118 della regione Basilicata. Vorrei sapere quali sono le voci accessorie del trattamento economico degli infermieri del 118.Si ha diritto ad una indennità di rischio?
Grazie

 

Caro Collega,
non esiste nessuna fonte specifica sull'indennità rischio ( o comunque indennità professionale) per il personale infermieristico che opera nel 118. Nemmeno l'ultimo contratto, che istituisce nuove  indennità per il personale di assistenza domiciliare e SERT, menziona il personale del118.
L'unica possibilità potrebbe essere (e qui entra in gioco il contratto decentrato aziendale) l'art. 44 comma 6/b del CCNL 1994/97 che comporta una indennità di presenza nelle terapie sub intensive; da parte vostra potrebbe essere avanzata specifica richiesta per il personale che è in servizio sulle ambulanze medicalizzate.
L'elemento di collante potrebbe essere:
paziente critico
medico che prescrive terapia
infermiere che pratica la terapia e l'assistenza.
E' una remota ipotesi di richiesta che si potrebbe avanzare.
Cordialità.
Salvatore Modica in collaborazione con  Giuseppe Filatondi
73- Vigilatrici d'infazia: riferimenti normativi
Salve, volevo chiedere chiarimenti su  un quesito che si è proposto molte volte nel mio reparto ma che nessuno riesce a dare una giusta, diciamo, risposta.
Il reparto in questione è un oncoematologia pediatrica ma è anche un centro di riferimento per la patologia della coagualzione e centro emofilia età adulta e età pediatrica. Nel reparto la metà del personale ha la qualifica di vigilatrice d'infanzia, per cui essendo per legge l'età pediatrica dai 0 ai 18 anni la domanda in questione è:
la legge tutela le vigilatrici se prestano la loro assistenza coi pazienti adulti o con i vecchi piccoli pazienti diventati adulti che ritornano nel centro?
Eventualmente come ci si dovrebbe comportare?
Fino ad ora nessuno si è rifiutato di prestare assistenza ma si vuole un maggiore chiarimento con tutti i cambiamenti in atto della nostra professione!
Ringrazio anticipatamente.
Invio i miei più cordiali saluti.
Daniela

 

La figura professionale della Vigilatrice d’infanzia trova(va) il suo riscontro normativo nella legge 1098/40 e nell’abrogato d.p.r. 225/74 (il cosiddetto mansionario) il quale disponeva, all’articolo 3, che “La vigilatrice d'infanzia oltre alle mansioni previste per gli infermieri professionali, limitatamente all'infanzia, è autorizzata a procedere alla somministrazione con sonda gastrica degli alimenti ai neonati, ed ha la responsabilità della preparazione, conservazione e somministrazione degli alimenti per i neonati, per i minori ad essa affidati, il tutto su prescrizione medica”.

            Attualmente il diploma di vigilatrice d’infanzia è equipollente al diploma universitario di infermiere pediatrico (d.p.r. 70/97), ai sensi del d.m 27.07.00. Il profilo dell’infermiere pediatrico dispone che:

L'infermiere pediatrico: partecipa all'identificazione dei bisogni di salute fisica e psichica del neonato, del bambino, dell'adolescente, della famiglia; identifica i bisogni di assistenza infermieristica pediatrica e formula i relativi obiettivi; pianifica, conduce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico pediatrico; partecipa: ad interventi di educazione sanitaria sia nell'ambito della famiglia e della comunità; alla cura degli individui sani in età evolutiva nel quadro di programmi di promozione della salute e prevenzione delle malattie e degli incidenti; all'assistenza ambulatoriale, domiciliare e ospedaliera dei neonati; all'assistenza ambulatoriale, domiciliare e ospedaliera dei soggetti di età inferiore a 18 anni affetti da malattie acute e croniche; alla cura degli individui in età adolescenziale nel quadro dei programmi di prevenzione e supporto socio-sanitario”;

            Con riferimento allo specifico quesito ed alla luce della normativa vigente, con anche un richiamo “storico” all’art. 10 della citata l. 1098/40 che disponeva che il “Il diploma di Stato di vigilatrice dell'infanzia abilita all'assistenza del bambino sia sano che ammalato” si ritiene che il capo di attività e di responsabilità della figura professionale della vigilatrice d’infanzia sia circoscritto all’assistenza infermieristica nei confronti di soggetti di età inferiore ai 18 anni.

Avv. Giannantonio Barbieri

72- Infermieri: ufficiali di pubblico impiego o pubblici ufficiali?
Gentile signor Modica, ho un dubbio: adesso che noi infermieri siamo diventati professionisti a tutti gli effetti, siamo ancora ufficiali di pubblico impiego o siamo diventati pubblici ufficiali. Siccome ho un po' di confusione, sarebbe così gentile da darmi una breve delucidazione?
Grazie, Laura

 

L’infermiere dipendente di una struttura pubblica (Azienda USL, Azienda ospedaliera), quindi di un ente pubblico non economico, o di una casa di cura convenzionata, riveste la qualifica di “incaricato di un pubblico servizio”.

Al riguardo, l’articolo 358 del codice penale dispone che “agli effetti della legge penale sono incaricati di un pubblico servizio coloro ai quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio Per pubblico servizio deve intendersi una attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di mansioni di ordine e delle prestazioni di opera meramente materiale . Non essendo l’infermiere dotato di poteri certificativi o autoritativi, propri del pubblico ufficiale, la sua attività rientra pertanto in quella dell’incaricato di un pubblico servizio. Qualora, invece, l’infermiere operi in regime libero professionale o in strutture private non accreditate, avrà la qualifica prevista dall’art. 359 del codice penale di “persona esercente un servizio di pubblica utilità”

Infatti, l’art. 359 del codice penale sancisce che sono persone che esercitano un servizio di pubblica utilità:

1)      privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;

2)