Referente: Marco Piazza
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Sto cercando il CCNL del 1
settembre 1995 in particolare l'articolo 21 relativo ai congedi, ciò che
mi interessava è relativo ai permessi retribuiti, in particolare quelli
per lutto e per motivi personali.
potreste inviarmelo?
grazie
Federica |
Ciao Federica,
l'art. 21 del CCNL 1994/97 è relativo ai permessi retribuiti, rivisto
dall'art.41 comma 1 del CCNL 99, dal Contratto integrativo 2001, art.
22, comma 10 e art. 16 comma 3 e dal recente CCNL art. 2 comma 2 .
Tutti i contratti citati li trovi nell'archivio, di cui ti trascritto il
link, (
http://www.fpcgil.it/contratti/Sanita/contr_sanita.htm
e puoi facilmente consultarli e trovare
quello che in particolare ti interessa. Resto disponibile per
eventuali chiarimenti.
SM |
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caro Modica, sono un infermiere
professionale che ha preso servizio a settembre 2003 a tempo
indeterminato in Lombardia; subito dopo ho presentato domanda di
trasferinmento alla AUSL di Messina, a maggio ricevo un incario a tempo
determinato presso l'azienda 5 di ME, quindi richiedo l'aspettativa che
mi viene concessa, a Giugno scorso, in riferimento al
trasferimento, l'azienda di Messina mi risponde invitandomi a presentare
la documentazione per la mobilità. Presento i documenti e nei giorni
scorsi ricevo la delibera con parere favorevole al trasferimento per
mobilità. Pensavo di tirare un sospiro di sollievo e che da lì a poco
avrei firmato il contratto all'AUSL di Messina, ma non è andata così
infatti invio in lombardia la richiesta di nulla osta ma l'Azienda
Lombarda la respinge perchè la mia delibera è datata 1 settembre 2004
(rifacendosi a una nuova legge entrata da poco in vigore per la quale le
aziende di appartenenza non sono obbligate a rilascire il nulla osta per
le delibere firmate oltre il 31 agosto 2004) e quindi io dovre restare
in servizio a Milano almeno per 2 anni dalla firma del contratto. Mi
chiedo, hanno titolo per farlo? A quale legge si riferiscono?L'azienda
ha un margine di autonomia o deve applicare necessariamente la legge? E
inoltre non c'è nulla che io possa fare o una legge alla quale far
riferimento per ottenere il nulla osta? Sottolineo il fatto che fino al
31 dicembre sono in aspettativa. Dopo tale devo rientrare a Milano? E se
nel frattempo mi dovesse arrivare un nuovo incario a tempo determinato
posso ottenere dall'azienda di appartenenza una nuova aspettativa o me
la posso rifiutare? la prego di trovare il tempo di rispondere a tutte
le mie domande. La ringrazio anticipatamente
Filippo
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Gentile Filippo,
sei incappato nella norma,
prevista dal contratto 2004,con l'art. 21 comma 2:
Il personale neo assunto non può
accedere alla mobilità se non siano trascorsi
due anni dall'assunzione comprensivi del preavviso previsto
dall'art. 19, comma 3 del CCNL integrativo 2001.
Il comma 2 entra in vigore il 1
settembre 2004. Sono fatte salve le procedure dell'art. 19 citato per le
domande di mobilità che abbiano avuto il nulla osta dell'azienda o ente
di destinazione alla data del 31 agosto 2004.
Per quanto riguarda la assunzione
a tempo determinato, il tutto è stato inserito nell'art. 31 del CCNL
integrativo 2001, nel comma 10 .."il termine del contratto può essere
eccezionalmente prorogato, con il consenso del dipendente,non più di una
volta e per un periodo non superiore alla durata del contratto iniziale,
quando la proroga stessa sia richiesta da esigenze contingenti ed
imprevedibili e si riferisca alla stessa attività lavorativa.
Nel comma 11 dello stesso articolo
è scritto: il medesimo dipendente può essere assunto solo dopo il
decorso di dieci (con incarico inferiore a sei mesi) o di venti giorni
(con incarico superiore ai sei mesi) dalla data di scadenza del
precedente contratto .
Cordialità
SM |
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Egr. Dott. Modica sono il responsabile delle risorse umane di una Cooperativa Sociale che gestisce il servizio Adi con appalto pubblico per conto della asl. Gradirei avere informazioni circa la possibilità di impiegare nel nostro servizio infermieri professionali che hanno un contratto di dipendenza a tempo pieno ed indeterminato presso una struttura pubblica. Mena |
Gent. le Signore, la rimando alla lettura di due faq (15 e
40) che trattano l'argomento in questione: faq 15 http://www.infermierionline.net/FAQ/diritto_professionale0.htm#15 faq 40 http://www.infermierionline.net/FAQ/diritto_professionale1.htm#40 ed inoltre una nota curata dal collega Filatondi http://www.infermierionline.net/il%20secondo%20lavoro.htm ed inoltre la breve risposta in unq Faq dell'Ipasvi di Torino http://www.ipasvi.torino.it/Portale/Default.aspx?tabid=101 Cordialità SM |
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Salve,sono M.R. un infermiere
professionale in servizio presso l'ospedale regionale di ancona. Vi pongo un quesito: Se l'azienda presso cui lavoro mi rifiutasse (per ben due volte) l'aspettativa non retribuita per raggiungere un'altra sede di lavoro a tempo determinato, adducendo come motivazione l'impossibilità a sostituirmi,che tipo di azione sindacale e/o legale potrei attuare? Possono rifiutarsi per la terza volta? Distinti saluti |
Gentile Collega, la concessione dell'aspettativa non è un atto discrezionale ma obbligatorio così come chiarito dall'Aran. La presenza di una contraddizione di norme tra l'art. 12 comma 8 lettera b del CCNL integrativo/2001 ed il comma 15 dell'art. 17 del CCNL /95 (con integrazione dell'art. 41 CCNL 99) e rimodulato dall'art. 31 del CCNL integrativo/2001, - spiega l'ARAN- è da interpretare nella "tutela ampia del dipendente a tempo indeterminato alla concessione dell'aspettativa nei casi in cui allo stesso sia conferito un incarico a tempo determinato (presso la stessa o altra azienda o ente del comparto ovvero in altre amministrazioni di diverso comparto o in organismi della comunità europea) ...". Pertanto, prosegue l'ARAN, ad avviso di questa Agenzia, nella contraddizione esistente tra le due clausole, si deve ritenere prevalente la formula contenuta nell'art. 12, comma 8, lett. b, (L'aspettativa , senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, è, altresì concessa al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato....) perché questo disciplina ex novo ed in generale il sistema delle aspettative. L'ARAN, prosegue sottolineando che la mancanza di discrezionalità dell'Azienda (nei contratti precedenti c'era scritto che l'aspettativa può essere concessa) è superabile con l'autonoma possibilità di compensare la copertura del posto con altra assunzione a termine. Spero di essere stato chiaro ed utile, mi rendo disponibile per ulteriori chiarimenti. Auguri S.M. |
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Caro Salvatore Modica,
sono una ostetrica in servizio
presso AZ.OSP.PISANA volevo sapere se ci sono novità a riguardo dell'ART
19 per la mobilità volontaria. Da colleghi ho saputo che nell'ultimo
contratto sono richiesti 2 anni di servizio presso Azienda da cui sei
stata assunta prima di poter inviare richieste di mobilità ad altre
aziende e non più i soli sei mesi di periodo di prova è vero? se è così
mi sai dire se vi sono altre novità a riguardo? Ti ringrazio
infinitamente
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Cara Valentina,
nel CCNL comparto sanità,
quadriennio normativo 2002-2004, recentemente firmato, nell'art. 21
comma 2 riporta:
in caso di perdurante situazione
di carenza di organico, il personale neo assunto non può accedere alla
mobilità se non siano trascorsi due anni
dall'assunzione comprensivi del
preavviso...(...)
Mente nel comma 3 viene
riportato:
il comma 2 entra in vigore il 1
settembre 2004 .Sono fatte salve le procedure dell'art. 19 per le
domande di mobilità che abbiano contenuto il nulla osta dall'azienda o
ente di destinazione del dipendente alla data del 31 agosto 2004.
Il comma 4 sottolinea
eccezionalità e temporeanetà del comma 2, con una prevista verifica e
ne prevede, comunque la scadenza dal 31 dicembre 2006.
S.M. |
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Sono un'infermiere
professionale recentemente assunta da una società che gestisce una RSA
dell'ASL. Essendo una nuova struttura e regnando all'interno un caos in
tutte le varie funzioni ed attivtà svolte, con notevole confusione di
compiti, competenze e doveri, con la presente Vi richiedo gentilmente di
chiarire i seguenti aspetti.
Sono stata assunta con
contratto a tempo indeterminato FULL-TIME con inquadramento livello "D"
personale non medico AIOP-ARIS, con qualifica di infermiere, 36 ore
settimanali, periodo di prova sei mesi, retribuzione come da contratto.
Nella lettera di assunzione si rinvia, per le altre condizioni-diritti
ed obblighi, a quanto previsto dal CCNL SANITA' PRIVATA personale non
medico AIOP-ARIS.
A tal proposito, essendoci
varie interpretazioni da parte del medico e del personale tutto (OTA,
Amministrativi, ecc.) circa le mie competenze, gradirei ricevere, se
possibile, un dettagliato elenco delle mie competenze ed eventualmente
una copia del contratto cui si fa riferimento.
Ringraziandovi per la fattiva
collaborazione e per il servizio reso, invio cordiali saluti.
Sonia
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Gentile Collega,
ti comunico che
è stata siglata il 9 settembre 2004 una preintesa
del CCNL 2002-2005 per la sanità privata
Invio un link per il contratto che
ti interessa
http://www.fpcgil.it/Sanita/sanitaprivata.htm.
Ci rendiamo disponibili per
ulteriori chiarimenti.
Cordialità
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L'art 21 (mobilità) del ccnl
2002-2005 da che data si applica?
chi ha firmato il contratto il
03/03/2004 è esente?
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Gentile Collega,
nel CCNL 2004 nell'art, 21 comma
2 è scritto:
in caso di perdurante situazione
di carenza di organico, il personale neo assunto non può accedere alla
mobilità se non siano trascorsi due anni
dall'assunzione comprensivi del
preavviso...(...)
Mente nel comma 3 viene riportato:
il comma 2 entra in vigore il 1
settembre 2004 .Sono fatte salve le procedure dell'art. 19 per le
domande di mobilità che abbiano contenuto il nulla osta dall'azienda o
ente di destinazione del dipendente alla data del 31 agosto 2004.
IL comma 4 sottolinea
eccezionalità e temporeanetà del comma 2, con una prevista verifica e ne
prevede, comunque la scadenza dal 31 dicembre 2006.
Salvatore Modica |
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Salve,sono un infermiere e
vorrei sottoporvi un quesito riguardo all'ECM.
Sono stato in malattia per un
periodo consecutivo di sei mesi e 12giorni a causa di un incidente
automobilistico, devoper forza di cosa ottenere i crediti ecm dell'anno
o in qualche modo in manieraridotta?
Grazie e resto in attesa di
risposta.
Bruno
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Caro
Collega,
nel
sito IPASVI nazionale, e nel giornale "L'infermiere n. 5 e n.8-9- del
2003 è specificato che "in caso di malattia particolarmente grave o
invalidante protratta, attestata da idonea certificazione medica, si è
esonerati dall’acquisizione dei crediti formativi per l’anno in corso".
Salvatore Modica |
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Gent.ssimo Signor Modica, siamo un gruppo di infermieri e lavoriamo in un PS di un Asl XX . Abbiamo bisogno di avere la sua opinione professionale in merito ad una questione aperta qualche giorno fa con il ns coordinatore . Strutturalmente il nostro PS si compone, oltre ai 3 ambulatori per i vari codici di triage, di altre 2 stanze, provviste di 2 posti letto ognuna, con relativo bagno, tavolo, sedie ed armadietto . Con questo tipo di organizzazione riteniamo di avere diritto a percepire sulla busta paga anche la doppia indennità di turno (art. 44 c. 6 let. a), mentre per il ns coordinatore non ne abbiamo diritto perchè trattasi di posti per l'osservazione breve del paziente . Domanda : secondo te ne abbiamo diritto? Se, eventualmente si, potresti darci dei riferimenti normativi ben precisi per poter rivendicare tale diritto? Grazie |
Gentili Colleghi,
la possibilità da Voi prospettata
per la doppia indennità di turno (art 44 c. 6 lett. b, non a ) del CCNL
94/97 che comporta una indennità, per ogni giornata di servizio
effettivamente prestata,delle vecchie lire 8.000, è attuabile attraverso
il Contratto decentrato aziendale e alla individuazione specifica data
da disposizioni regionali..
L'osservazione breve (astanteria)
è un ibrido dal punto di vista strutturale e per questo il vostro
Coordinatore non ravvede la possibilità di usufruire della doppia
indennità di turno.
Nell'esame del nuovo contratto
decentrato aziendale (subito dopo la elezione della RSU) potreste fare
inserire la vostra specifica richiesta.
Cordialmente.
P.s. Contratto integrativo
aziendale S. Camillo - Forlanini http://www.lazio.cgil.it/fp/romaovest/doc/s_camillo.htm#Articolo%2023
Salvatore Modica |
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Trasformazione di n.1 posto di operatore professionale 2° categoria
infermiere generico, in n.1 posto di collaboratore professionale sanitario
– infermiere.
Si vuol conoscere la normativa che stabilisce la
trasformazione automatica del posto d'organico di Infermiere Generico in
Infermiere Professionale, all'atto della cessazione dal servizio di un
I.G. dipendente del S.S.N.
Si ringrazia anticipatamente per l'attenzione e si
porgono distinti saluti
P. D
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Gentile Collega,
con il CCNL 1998/2001 1° Biennio, è stata rivista la
classificazione del personale con l'articolazione in 4 categorie
(A,B,C,e D). L'art. 18 comma 5 inserisce l'Infermiere generico nel
livello economico Bs, continuando a svolgere le mansioni previste ma
come figura ad esaurimento, come riportato, nelle declaratorie delle
categorie e profili dell'integrativo CCNL del 20/9/01.
Le azienda, nell'ambito del piano sanitario regionale e
del budget loro assegnato, possono rivedere la dotazione organica del
personale e la conseguente trasformazione di posti. Non c'è un
automatismo ma l'opportunità di non perdere il numero complessivo del
personale. La trasformazione del posto, la dotazione organica sono
momenti di verifica sindacale.
Salvatore Modica |
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Lavoro in un Centro di Salute mentale come giornaliero (fuori turno) e mi finora sempre stato concesso di non effettuare turni di reperibilità per motivi familiari (sono figlio unico, orfano di padre, e mia madre ha un handicap riconosciuto come grave per la L. 104). Non ho mai chiesto formalmente alcun beneficio della L. 104 (permessi ecc.) ma oiché il mio coordinatore e il primario mi hanno detto che dovrò fare i turni di reperibilità diurna ho fatto domanda per essere esonerato da tutti i turni di reperibilità, di beneficiare dei 3 giorni di permessi mensili e di tutti gli altri benefici previsti dalla legge (mi hanno detto di far riferimento nella domanda a L. 104/1992 art. 33 comma 3 e L. 423/1993). Vorrei sapere se, come mi dicono, posso avre i 3 giorni e l’esonero dal lavoro notturno – anche dalle reperibilità notturne - non posso essere esonerato dai turni di reperibilità diurna e che insisto posso rischiare di essere mandato a visita per valutare la mia idoneità al lavoro diurno presso il mio servizio? Grazie e complimenti per le utili informazioni del sito.
Peppe
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Gentile Collega, cominciamo a
scindere il quesito. Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente
prestato dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un
soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104
e successive modifica.la conseguenza è che anche la pronta disponibilità
notturna non venga effettuata ( per le possibili chiamate e quindi
svolgimento di attività durante le ore notturne). La reperibilità diurna si può configurare come attività (qualora venissi chiamato) svolta nella normale fascia oraria, e quindi rientra nel lavoro d'istituto. La visita del medico competente ( a cui credo ti riferisca) è relativa alla idoneità per il lavoro che viene svolto ed eventuali "limitazioni" per patologie o altro. Viene effettuata con ciclo annuo ( o biennale) o su richiesta del dipendente o per modifica dello stato di salute. Non rientra nel tuo caso. Nella domanda presentata per l'esonero della pronta disponibilità avrai specificato il motivo (familiare) che non rientra nelle limitazioni di cui sopra.La domanda può non essere accolta. Ti riporto la normativa per il lavoro notturno: La normativa vigente prevede che il lavoro notturno non debba essere obbligatoriamente prestato dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. È opportuno sottolineare che la normativa non richieda la condizione di gravità dell'handicap. "Art. 5. 1 - E' vietato adibire le donne al lavoro, dalla ore 24 alle
ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di
un anno di età del bambino. Il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) ha definitivamente confermato le indicazioni precedenti. L'articolo 53 del Testo Unico è molto chiaro: "Art. 53. Lavoro notturno Carlo Giacobini
http://www.handylex.org/schede/lavoronott.shtml?d=4401&cf=4053 Salvatore Modica
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Salve, sono un infermiere
coordinatore,dovendo predisporre i turni di lavoro del personale
infermieristico, mi trovo in serie difficoltà in quanto alcuni operatori
fruitori di agevolazioni di permessi a favore dei parenti (genitore)di
persone con handicap(L.104/92) hanno fatto richiesta di effettuare turni
di lavoro frazionati ad ore.Il quesito che vi pongo, è se i tre giorni
di permessi mensili sono anche frazionabili ad ore.
In attesa urgente di una Sua
risposta ,si inviano cordiali saluti.
Salvatore
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La normativa relativa alla
legge 104/92 si è incrociata, nel corso degli anni con una serie di
leggi, decreti ed una miriade di circolari interpretative che hanno
coinvolto l'INPS, l'INPDAP , Ministero Funzione Pubblica ecc...
In merito a quanto
richiesto ci soffermiamo sulla Circolare INPDAP - Direzione Centrale
Personale Ufficio IV - 10 luglio 2000, n. 34
Oggetto: Legge quadro n. 104 del 5/2/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate. La disciplina di cui agli artt. 1, 3, 4, 33 e le innovazioni introdotte dagli artt. 19 e 20 della Legge n. 53 del 8/3/2000. (consultabile nell'interessante sito Handylex. http://www.handylex.org/stato/c100700a.shtml
Riporto,
per comodità di lettura i punti 5 e 5.1..
5. Dipendenti che assistono parenti o affini entro il terzo grado portatori di handicap in situazione di gravità (art. 33, 3° comma, L. 104/92; art. 20, L. 53/2000) Come già accennato nella premessa, non è più richiesto il requisito della convivenza del disabile in situazione di gravità con il dipendente, affinché quest'ultimo possa fruire dei benefici previsti dall'art. 33, 3° comma, mentre nulla è disposto in merito all'altra condizione di assenza del ricovero a tempo pieno del disabile, la quale quindi continua a sussistere. Pertanto, sulla base della nuova legge, l'applicazione delle agevolazioni è possibile qualora ricorrano contemporaneamente i seguenti tre requisiti:
Circa i rapporti di parentela ed affinità, è appena il caso di
ricordare che per parentela, in linea retta o collaterale, si intende il
vincolo che lega le persone che discendono da un comune capostipite,
mentre per affinità si intende il legame tra il coniuge ed i parenti
dell'altro coniuge. 5.1. Benefici previsti (art. 33, 3° comma, L. 104/92; art. 19, L. 53/2000) Il dipendente ha diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera non continuativa, in luogo dei permessi, il dipendente può chiedere il frazionamento orario degli stessi nel limite massimo di diciotto ore mensili. In proposito, il Consiglio di Stato ed il Dipartimento della Funzione Pubblica sono intervenuti per disciplinare alcuni casi particolari;
La fruizione parziale dei giorni di permesso, o delle ore previste in alternativa, non dà diritto al godimento del residuo nel mese successivo. I permessi non riducono le ferie e non si calcolano per il raggiungimento del limite quantitativo degli altri permessi retribuiti previsti all'art. 19, commi 1, 2 e 3, del C.C.N.L. del 6/7/1995. Salvatore Modica |
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Salve, vorrei sapere se esiste
l'obbligo per un'inf.prof. di fare da "facchino" al medico, trasportando
apparecchiature (esempio, ecografo ) in un altro reparto per effettuare
una consulenza. Lavoro in UTIC e a mio avviso, il mio è abbandono ingiustificato del posto di lavoro; a una mia rimostranza il medico mi ha risposto che lui, in quanto gerarchicamente a me superiore, mi ordinava di portare l'apparecchio nell'altro reparto, ma io potevo avvalermi del mio ruolo gerarchico e dare l'ordine ad un OTA o uno studente... e se mi fossi opposta, mi avrebbe fatto richiamare dal primario. Ma lui le mani non ce l'ha? Visto che la consulenza deve farla personalmente e non basta l'apparecchio? Poi quello non è uno strumento della SUA attività professionale? Grazie Paola |
Premesso che ci
sembra strano il dover spostare un (cardio) ecografo in un altro reparto
(in genere, mi risulta, sono i degenti di altri reparti che si
"spostano" verso l'ecografo...), può darsi che l'evento rivesta
carattere di eccezionalità. Teniamo presente che occorre pensare,
innanzitutto ed in ogni caso, al bene della persona ricoverata.
Il medico poteva
provvedere allo spostamento da solo? Aveva, invece, bisogno di una mano?
Sono chiaramente
fattori da valutare all'interno di quello specifico contesto.
Se c'era bisogno
di supporto l'Infermiere poteva, in quel momento, "staccarsi" per
accompagnare il medico? Era delegabile un OTA?
Sono cose lunghe
da scrivere, ma sono da valutare in pochi secondi: all'interno di un'equipe
si fa in fretta a prendere queste decisioni...
La necessità di
"ordinare" qualcosa che un "sottoposto" deve eseguire, facendo
riferimento alla pura scala gerarchica, fa pensare a problemi
all'interno del gruppo: la collaborazione dovrebbe essere spontanea e
bilaterale, in ogni rapporto fra operatori sanitari con obiettivi
affini. Varrebbe la stessa cosa, quindi, se fosse coinvolto Infermiere
ed OTA od OSS, o se fossero coinvolti altri operatori ancora.
Questo è un,
volendo, piccolo "incidente critico" sul quale lavorare confrontandosi,
per definire meglio le attribuzioni degli operatori presenti nella
specifica unità operativa.
Il problema non è,
quindi, "a chi spetta e a
chi no"o
"posso rifiutarmi di..."
quanto il significato e l'importanza del lavoro di un'equipe
multidisciplinare che se mal gestito sfocia in dimostrazioni di
prevaricazione e di potere. Certo basta il minimo squilibrio o la
necessità di prevaricare e ribadire la propria superiorità a far saltare
all'interno del gruppo il delicato clima di collaborazione. Spesso è
difficile tenere chiari i confini nei compiti istituzionali tra le varie
figure, e se si perde di vista l'obiettivo principale che dovrebbe
essere il paziente, non se ne viene a capo. Quindi risulta vano il
gioco-forza come modalità operativa perchè se ad ogni imposizione si
risponde con un rifiuto ad ogni rifiuto viene rinnovata ulteriore
imposizione. Sta ad ognuno trovare il modo di farsi rispettare per i
propri diritti e la propria dignità.
Alla collega
diciamo, quindi, di non fossilizzarsi "incupendosi" sull'evento, ma di
cercare di guardare davvero "oltre"...
Lo sappiamo che
non sempre è facile... ma tant'è.
Claudia Giovannelli e Franco Raineri
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Buon pomeriggio,
sono un'infermiera
professionale diplomata nell'anno 1996, di recente ho inviato la
documentazione per poter partecipare ad un concorso per tre posti come
infermiere pediatrico in un'A.U.S.L. del nord. Tengo a precisare che nel
bando era richiesto come requisito specifico di ammissione al concorso:
"Diploma Universitario di infermiere pediatrico conseguito ai
sensi dell'art.6 - comma 3 - D.Lgs. 30.12.1992 n.502 e successive
modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al
precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle
vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio
dell'attività professionale e dell'accesso di pubblici uffici".
Ieri mattina sono stata
contattata telefonicamente da personale della predetta A.U.S.L.,
comunicandomi che la mia domanda non può essere accettata e che quindi
non potrò partecipare al concorso, poichè non sono in possesso della
specializzazione in pediatria ne di diploma di vigilatrice d'infanzia, e
che seguirà comunque comunicazione scritta.
La mia domanda è la seguente:"possono
non accettare la mia domanda se c'è l'equiparazione dei precedenti
diplomi del vecchio ordinamento, in cui non erano previste le
specializzazioni?"
Sicura di una Sua risposta
delucidatrice in merito, colgo l'occasione per porgerLe cordiali saluti.
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Gentile Collega,
il Ministero della Sanità
in data 27 luglio 2000 ha emanato i decreti relativi all'equiparazione
dei diplomi di Infermiere, Assistente Sanitario e Vigilatrice
d'infanzia che completano l'iter del riconoscimento dei vecchi
Diplomi ai nuovi Diplomi Universitari, di cui riporto quello che ci
interessa:
Il Ministro della Sanità (ora salute) di concerto con il Ministro
dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica
Visto l'art. 6 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 502, e successive modificazioni Vista la legge 26 febbraio 1999, n° 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base: Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n° 42 del 1999; Decreta: Art. 1 Il titolo di vigilatrice d'infanzia conseguito in base alla legge 19 luglio 1940, n° 1098, è equipollente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n° 42, al diploma universitario di infermiere pediatrico di cui al decreto del Ministro della Sanità 17 gennaio 1997, n° 70, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base. Art. 2 L'equipollenza, di cui all'art. 1, del titolo di vigilatrice d'infanzia al diploma universitario di infermiere pediatrico, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Infermiere
Sez. A Diploma Universitario
Infermiere Decreto del Ministro della Sanità 14/9/1994, n° 739 Sez. B Titoli equipollenti Infermiere Professionale R.D. 21/11/1929, n° 2330 Infermiere Professionale D.P.R. 162, 10/3/1982 D.U. Scienze infermieristiche Legge 11/11/1990, n° 341 L'equiparazione è quindi relativa al vecchio diploma di cui si era in possesso.Quindi l'infermiere professionale equipollente al D.U. Infermiere ed il titolo di Vigilatrice D'Infanzia è equipollente al D.U. di infermiere pediatrico.
Nel Suo caso la risposta avuta dall'Azienda è corretta. Troverà altre
soluzioni di lavoro come infermiera. Auguri
Cordialità
Salvatore Modica
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Le chiedo cortesemente i riferimenti legislativi della mobilità volontaria per infermieri prof.. Grazie . C.S.
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Gentile Collega,
non avendo specificato da quanto
tempo è assunta presso l'azienda in cui espleta la professione Le
riporto i due articoli contrattuali che Le interessano.
L'art. 19 del CCNL integrativo
sanità (20/9/2001) "Mobilità volontaria tra aziende ed enti del
comparto.." e l'art.21 del CCNL Sanità 2002/2005 (19/4/2004) "Mobilità"
Cordialità
Salvatore Modica |
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Salve, mi chiamo P. S. sono un
infermiera.
Volevo alcune informazioni
riguardo l'aspettativa. Mi spiego. Lavoro nell'ospdeale di Ancona con
contratto a tempo indeterminato..ho chiesto l'aspettativa non retribuita
per poter andare a lavorare per un anno nell'ospedale della mia città.Mi
è stata rifiutata.Ma mi hanno detto che è obbligatoria averla.
Mi sa dare delle informazioni a
riguardo.
cordiali saluti.
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Gentile Collega,
nell'art. 12 (aspettativa) del
CCNL integrativo Sanità del 20/9/2001, il comma 8 recita" L'aspettativa
, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, è altresì
concessa, al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:
a) per un periodo massimo di sei
mesi se assunto presso la stessa azienda o ente del medesimo comparto
ovvero ente o amministrrazione di comparto diverso con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso
per la durata del periodo di prova;
b) per tutta la durata del
contratto di lavoro a termine se assunto presso la stessa o altra
azienda o ente del comparto ovvero in altre pubbliche amministrazioni di
diverso comparto o in organismi della comunità europea con rapporto di
lavoro ed incarico a tempo determinato
c)........
L'interpretazione di questo
articolo, che aveva sollevato perplessità per la presenza dell'art.17 e
41 del CCNL del 1999, è stata ufficialmente chiarita dall'ARAN (Agenzia
per la rappresentazione negoziale) con un comunicato del 24
maggio 2002 - Prot. 5192 che riporto nella frase che più interessa:
".......Come giustamente osservato, tuttavia, l'articolo 12, comma 8, lettera b) del succitato CCNL integrativo, tutelando ampiamente il diritto del dipendente a tempo indeterminato alla concessione dell'aspettativa nei casi in cui allo stesso sia conferito un incarico a tempo determinato (presso la stessa o altra azienda o ente del comparto ovvero in altre amministrazioni di diverso comparto o in organismi della comunità europea) modifica la dizione usata per la concessione dell'aspettativa contemplata dal comma 15 del rinnovellato art. 17 nel senso prospettato dal quesito. Pertanto, ad avviso di questa Agenzia, nella contraddizione esistente tra le due clausole, si deve ritenere prevalente la formula contenuta nell'art. 12, comma 8, lett. b) perchè questo disciplina ex novo ed in generale il sistema delle aspettative. D'altra parte la mancanza di discrezionalità che deriva dall'applicazione dell'art. 12, comma 8 lett. b) è compensata dalla possibilità dell'azienda di ricorrere, per la copertura del posto, ad un'altra assunzione a termine.
Pertanto l'Azienda di appartenenza deve
concedere l'aspettativa, non retribuita, per il periodo del contratto di
lavoro a termine presso l'azienda prescelta.
Cordialità.
P.S. Facci conoscere l'esito di questa
querelle.Grazie
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Mi chiamo V.. Sono infermiere
presso l'Azienda sanitaria di Massa-Carrara . In prossimità delle
elezioni della RSU ho visto con mia grande sorpresa che fra i candidati
di una lista sindacale è presente il nome del Presidente del collegio
Infermieri della Provincia di Massa-Carrara.
Ora mi chiedo e vi chiedo, ciò
è possibile ?
Certo di una vostra risposta vi
ringrazio anticipatamente
V.
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Caro V.,
un salutone da parte mia a voi
genti toscane!
Un membro della RSU rappresenta i
lavoratori del comparto e, se inserito nella delegazione trattante,
partecipa alle trattative con la direzione aziendale.
Il presidente del collegio
rappresenta solo gli infermieri, quindi solo una parte di quegli stessi
lavoratori.
Personalmente non ritengo
sussistano, certamente dal punto di vista normativo ma anche da quello
deontologico, conflitti di interesse tali da inficiarne la validita in
caso di elezione.
Ma un presidente di collegio, se
vuole fare bene il suo lavoro e rappresentare gli infermieri, tutelarne
la competenza, favorirne la formazione, sostenerne i diritti di fronte
agli eventuali soprusi aziendali, di lavoro ne avrebbe abbastanza per
farselo bastare.
E' anche vero però che il
partecipare alla delegazione trattante RSU garantisce la presenza in
tavoli contrattuali importanti per la maggior parte degli infermieri
iscritti, tavoli che come presidente di collegio potrebbero escluderlo;
potrebbe essere un modo per rientrare dalla finestra dopo essere stati
messi alla porta.
Ma in questo caso sto solo facendo
illazioni e quindi, sperando di averti risposto, ti saluto sperando di
rileggerti ancora su infermierionline.
Marco Piazza
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Sono un'infermiere
professionale recentemente assunta da una società che gestisce una RSA
dell'ASL. Essendo una nuova struttura e regnando all'interno un caos in
tutte le varie funzioni ed attivtà svolte, con notevole confusione di
compiti, competenze e doveri, con la presente Vi richiedo gentilmente di
chiarire i seguenti aspetti.
Sono stata assunta con
contratto a tempo indeterminato FULL-TIME con inquadramento livello "D"
personale non medico AIOP-ARIS, con qualifica di infermiere, 36 ore
settimanali, periodo di prova sei mesi, retribuzione come da contratto.
Nella lettera di assunzione si rinvia, per le altre condizioni-diritti
ed obblighi, a quanto previsto dal CCNL SANITA' PRIVATA personale non
medico AIOP-ARIS.
A tal proposito, essendoci
varie interpretazioni da parte del medico e del personale tutto (OTA,
Amministrativi, ecc.) circa le mie competenze, gradirei ricevere, se
possibile, un dettagliato elenco delle mie competenze ed eventualmente
una copia del contratto cui si fa riferimento.
Ringraziandovi per la fattiva
collaborazione e per il servizio reso, invio cordiali saluti.
S. |
Gentile Collega,
ti comunico che
è stata siglata il 9 settembre 2004 una preintesa
del CCNL 2002-2005 per la sanità privata
Invio un link per il contratto che
ti interessa
http://www.fpcgil.it/Sanita/sanitaprivata.htm.
Ci rendiamo disponibili per
ulteriori chiarimenti.
Cordialità
Salvatore Modica |
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Sono un tecnico di neurofisopatologia presso l'ospedale
di modena le volevo porre un quesito: insieme ai 3 miei colleghi facciamo pronta disponibilita' per l'osservazione di morte cerebrale vorrei sapere quale normativa mi permette di essere esonerata dalla pronta disponibilita'. Sono residente a Cattolica e con domicilio a Bologna impiego piu' di 30 minuti par raggiungere Carpi che e' la sede delle osservazioni di morte cerebrale grazie mille Greta |
Gent.ma, il servizio di pronta disponibilità è regolamentato dall'art. 7 del CCNL 99, e al comma 2, recita" all'inizio di ogni anno le aziende predispongono un piano annuale per affrontare le situazioni d'emergenza......; al comma 5: il servizio di pronta disponibilità è organizzato utilizzando di norma personale della stessa unità operativa. L'esonero dall'attività di pronta disponibilità è previsto in casi particolari (presenza di esonero dal turno notturno per la presenza di figli inferiori ai 3 anni) oppure per disposizione del medico competente , che ne accerta la impossibilità durante la visita periodica o su richiesta Sua personale. Altra soluzione possibile è una richiesta ai Suoi colleghi che tacitamente si accollano un numero superiore di turnazioni in pronta disponibilità, mettendo a conoscenza di questa necessità il suo Direttore U.O. . Cordialmente Salvatore Modica |
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Gent. Dott. Salvatore Modica,
ho necessità di avere una
risposta circa la figura dell'infermiera pediatrica.
Una mia amica di nazionalità
rumena ha ottenuto il riconoscimento del titolo dal Ministero della
Sanità per l'esercizio della professione di infermiera pediatrica . Ha
fatto domanda in diverse case di cura, una di queste che ha un reparto
di lungodegenza la assumerebbe, ma l'Asl di appartenenza non Le
riconosce la possibilità di lavorare se non in un reparto pediatrico.
Le sarei molto grata se potesse
fornirci delucidazioni in merito.
Ringraziandola anticipatamente
con l'occasione porgo distinti saluti.
Giacomina
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Cara Collega (non sono un dott.)
abbiamo avuto modo di rispondere a
quanto richiesto, avvalendoci della consulenza dell'Avv. G. Barbieri.
Pertanto ti invito a rileggere la faq n° 73 che ritengo esaustiva per la
richiesta da te formulata.
Siamo disponibili per ulteriori
approfondimenti
Cordialmente
Salvatore Modica |
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Egregio signor Modica, siamo due infermieri coniugi turnisti, lavoriamo nello stesso presidio ospedaliero in due reparti diversi . Abbiamo preferito questa scelta anche per non essere di peso agli altri colleghi turnisti, dovendo organizzare e programmare la nostra vita privata insieme . Purtroppo questa scelta (almeno in questo ospedale) ci viene tassativamente impedita dal nostro responsabile dell'ufficio infermieristico perchè, secondo lui, facendoci fare lo stesso turno sarebbe poi costretto ad accontentare tutte le esigenze ed i capricci degli altri colleghi turnisti . Premesso che, siamo gli unici coniugi infermieri in tutto il presidio ospedaliero ad effettuare i turni, come è possibile non poterci accontentare? Mi sembra esagerato non consentire a due coniugi di svolgere lo stesso turno in due reparti diversi ! Per coprire i turni ci fanno schiattare come meglio credono poi, quando si tratta di agevolare qualcuno per situazioni come la nostra, diventano inflessibili e non vogliono sentire ragioni . C'è qualche normativa che possa aiutarci in merito a tale situazione? In attesa di un tuo consiglio ti porgiamo cordiali saluti . |
Gentili Colleghi,
purtroppo non esiste alcuna
normativa a riguardo. Esistono invece normative ( ad esempio il
contratto del personale delle forze di Polizia, art. 17 DPR 164/2002)
che prevede espressamente l'esonero dalla sovrapposizione dei turni tra
coniugi dipendenti con figli minori, a richiesta degli interessati.
La giustificazione del Vostro
responsabile -fermo restando il rispetto per la Sua professione-,
qualora sia solamente quella da Voi indicata ("sarebbe costretto ad
accontentare tutte le esigenze ed i capricci degli altri colleghi
turnisti" ) credo sia facilmente superabile specificando che qualora
dovessero sorgere problemi con altri colleghi si rivedrebbe
l'agevolazione permessa. La programmazione dei vostri turni in
contemporanea, potrebbe essere attuata - ad esempio- per un periodo del
mese, e rivista dopo un periodo di tre mesi.
L'unica possibilità è un
chiarimento (ulteriore) diretto, senza animosità rendendosi disponibili
ad una revisione della turnistica in presenza di problemi.
Nel nostro presidio sono
agevolazioni consentite senza alcuna difficoltà, venendo incontro a
quante esigenze possibili. Quest'anno, con il permesso dei colleghi,
i coniugi- che lo
chiedevano- hanno avuto il periodo di ferie insieme.L'anno prossimo sarà
automatico il periodo di ferie contemporaneo.
Cordialmente
Salvatore Modica |
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Lavoro presso un centro di
emodialisi dove oltre agli infermieri non esistono figure ausiliare, ma
soltanto ausiliari non specializzati (cosidetti agenti tecnici)., i
quali oltre alla pulizie delle stanze ed all'approvviggionamento del
materiale non fanno altro. Per esempio si rifiutano di rifare i letti o
di accompagnare i pz all'uscita del reparto. Potrebbe darmi chiarimenti
sulle reali competenze di queste figure in mancanza di ota o ausiliari
specializzati? La ringrazio e le invio cordiali saluti.Ho appurato che
le figure in questione sono adesso considerate ausiliari specializzati,
così almeno è definita la loro qualifica anche sulla busta paga. Grazie
par l'aiuto.
Infermiera Sandra
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Gentile Collega, con il CCNL 1998/2001 è stato rivisto, nell’art. 13, il sistema di classificazione del personale inserendo in quattro categorie, denominate A,B,C,D. Le categorie individuali sono state individuate mediante la declaratoria che descrivono “l’insieme delle requisiti indispensabili per l’inquadramento nella categoria stessa, corrispondenti a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento delle relative attività lavorative” (comma 2). L’allegato 1 con “Declaratorie delle categorie e profili” (modificato nel CCNL integrativo sanità del 20/9/2001). L’ausiliario specializzato è inserito nella Categoria A ed il suo profilo è così definito: Svolge le attività semplici di tipo manuale che richiedono una normale capacitò nella qualificazione professionale posseduta, quali ad esempio, l’utilizzazione di macchinari e attrezzature specifichi, la pulizia e il riordino degli ambienti interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso, nell’ambito dei settori o servizi di assegnazione, le operazioni elementari e di supporto richieste, necessarie al funzionamento dell’unità operativa. L’ausiliario specializzato operante nei servizi socio assistenziale provvede all’accompagnamento o alo spostamento dei degenti, i relazione alla tipologia assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative interessate. Nel caso da lei descritto l’ausiliario può e deve poter svolgere anche le “operazioni elementari e di supporto richieste, necessarie al funzionamento dell’unità operativa”. L’AFD o Infermiere Coordinatore deve predisporre un piano di lavoro, nell’ambito dell’unità emodialisi, per il personale ausiliario specializzato con il coinvolgimento di tutti gli operatori. Cordialmente Salvatore Modica
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Mi chiamo F., lavoro in un
reparto di oncologia medica con la turnazione MMSNRR,la maggioranza
dei colleghi vorrebbero passare a SMMNRR,alcuni di noi sono contrari
dovendo affrontare un viaggio per recarsi a lavoro di circa 50 km.
Vorrei sapere se il contratto prevede quante ore sono necessarie per il
recupero psico-fisico tra un turno e l'altro e se è possibile che possa
essere applicata questo schema di turno pur non essendo tutti d'accordo?
La ringrazio anticipatamente
per la sua risposta
F
I miei orari sono articolati
in questo modo :
Mattino dalle 07 alle 14
Pomeriggio dalle 14 alle 22
notte dalle 22 alle 07
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Gentile Collega, la turnazione è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico, e poi è funzionale al personale che opera nell’U.O. e/o servizio interessato. Scegliere ed impostare una turnazione è frutto di molte varianti e di successivi accordi ed intesa tra i colleghi. Il contratto non prevede niente di specifico ma il decreto leg.vo n* 66 del 4/4/03 introduce la “Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/Ce concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro”. Attraverso il decreto vengono recepite le norme ed in particolare l’art 7 sul “riposo giornaliero”: ferma restando la durata normale dell’orario settimanale, il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore….” L’applicazione di questa direttiva non dovrebbe permettere lo svolgimento del turnino (m/n nella stessa giornata) e il turno pomeriggio e mattino successivo, con gli orari che svolgete. Ho scritto non dovrebbe in quanto la direttiva, seppur recepita con decreto dal nostro parlamento è, come dire , una linea guida; sono disposizioni dirette a regolamentare in modo uniforme l’organizzazione dell’orario di lavoro. Nel nuovo contratto che ci appartiene non è stata evidenziata altra disposizione. Per quanta Vi riguarda, e considerata una maggioranza già evidente, sarebbe necessario capire le motivazioni che portano alla scelta della nuova turnazione e discuterne con gli interessati. Qualora si rendesse necessario applicare il nuovo schema porre un tempo di riferimento, ad esempio due mesi, per permettere una verifica della nuova turnazione. Cordialmente . Salvatore Modica |
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Egregio signor Modica, mi chiamo Antonio, sono un infermiere e lavoro in un ASL del Salernitano. Il mio turno di servizio, articolato su m/p/n/s/r, mi costringe a dover effettuare spesso rientri mensili per pareggiare il monte ore . Oltre a ciò, mi ritrovo spesso sul foglio di servizio dei turni di straordinario, senza che sia stata chiesta la mia disponibilità ad effettuarli. Il nostro ufficio infermieristico giustifica tale sistema con la necessità di dover coprire alcuni turni, e che, comunque, secondo loro non sono tenuti a chiedere tale disponibilità in quanto il foglio di lavoro viene messo in visione agli interessati con largo anticipo . Visto che ciò si ripete molto spesso ho provato a chiedere l'ordine di servizio ad personam ma mi è stato rifiutato dicendo che le variazioni sul foglio di servizio sono già di per se una disposizione di servizio . Domanda : alla luce di questo che mi hanno detto come devo interpretare l'art. 28 ccnl 01.09.95 ? Se lo straordinario deve essere uno strumento eccezionale, perchè non posso chiedere l'ordine di servizio ad personam? grazie |
Gent.mo Collega, la struttura dei turni di servizio, è considerata nell’ambito del mese di riferimento e questo comporta un inseguimento di ore e minuti per bilanciare il credito/debito orario che ne deriva; in quanto ogni mese il monte orario di lavoro si modifica in virtù della struttura della settimana (inizio mese con ad esempio venerdì -come ottobre) ed in presenza di festivi infrasettimanali. In tante aziende il conteggio credito/debito è nell’arco di un trimestre per facilitare la compensazione oraria; inoltre è consentita la sovrapposizione, nei cambi turni, finalizzata alla continuità assistenziale e il completamento dell’orario di servizio. Il conteggio delle ore solo nel mese di riferimento obbliga, il responsabile dell’ufficio infermieristico, a “pareggiare” l’attività e quindi strutturare il turno di servizio con i rientri. Il foglio di servizio è un “ordine di servizio” in quanto firmato dal responsabile dell’ufficio infermieristico o direttore sanitario (in alcuni presidi), quindi l’inserimento programmato di turnazione non necessita di ulteriore “avviso”. Sempre tenendo presente che il foglio di servizio non deve prevedere (già nella sua stesura iniziale) ore di straordinario per il personale tranne casi di comprovata necessità ( ad esempio malattia lunga, imprevista disponibilità di sostituzione; fatti accaduti a ridosso della pubblicazione del foglio di servizio per il mese successivo). E’ da sottolineare che , per far fronte a situazioni particolari l’art. 34 del CCNL 7.4.1999 ha previsto che ad ogni dipendente possa essere richiesto di svolgere al massimo 180 ore di straordinario all’anno (preventivamente autorizzate dal dirigente .responsabile, recita il contratto) Parliamo di straordinario, quindi di ore eccedenti il normale debito mensile, mentre dalla sua lettera mi sembra di capire che il rientro è giustificato da un debito precostituito dal tipo di turnazione. L’ordine di servizio nasce da improvvise ed imprevedibili esigenze che – per necessità- modificano il turno di presenza inizialmente pubblicato e messo in visione con largo anticipo. In questo caso deve essere scritto e ad personam; quindi non abbia , nelle sue finalità di far fronte a carenze strutturali di personale, e venga utilizzato per la copertura del servizio ad assicurare la continuità assistenziale (o di servizio) L’ordine di servizio , solo in caso di urgenza, può essere impartito verbalmente ma dopo si deve chiedere e pretendere che venga messo per iscritto a tutela del dipendente che, in eventuale contenzioso, ha disponibile la documentazione relativa. Nel caso da Lei presentato, deve essere scritto e firmato dal responsabile del servizio infermieristico (sottolineo nel suo caso in quanto l’ordine di servizio , che non ha una normativa che lo disciplini, può essere firmato dall’AFD, dal Direttore U.O., ecc, ) che poi effettua la successiva trascrizione sul foglio di servizio; a giustificazione della “presenza in turno” non prevista per quel giorno o per quel turno, e per il conteggio delle ore da parte del Centro Elaborazioni Dati. E’ talmente “delicato” il cambio turno che noi (come servizio infermieristico) abbiamo imposto ed utilizziamo un modulo per la variazione volontaria di turno di servizio tra colleghi, sottoscritto dalle persone interessate , e successivamente trascriviamo la variazione sul foglio di servizio per documentare l’attività del personale. Infine l'art. 28 CCNL 01.09.95, ossia “obblighi del dipendente”. Le norme disciplinari hanno un indirizzo nella salvaguardia dell’efficacia ed efficienza dei servizi per garantire le esigenze dei cittadini utenti. Come vede le argomentazioni sono tante e diverse.Mi rendo disponibile per un eventuale approfondimento o chiarimento sull’argomento. Cordialmente Salvatore Modica
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| Ciao sono Tania una giovane infermiera professionale da poco assunta presso un'azienda ospedaliera attraverso una agenzia di somministrazione di lavoro siccome devo partecipare a un concorso la mia caposala non vuole concedermi il congedo straordinario per il giorno del concorso dicendomi che non mi spetta in quanto sono una "somministrata"e quindi devo prendere un giorno di ferie chi ha ragione? |
Cara Tania,
la normativa che
riguarda il personale incaricato, o come nel tuo caso il personale
somministrato, non prevede la concessione di giorni di congedo
straordinario. L'art. 31 del CCNL integrativo sanità (20/9/91) al comma
6 specifica: possono essere concessi permessi non retribuiti fino ad un
massimo di dieci giorni, salvo in caso di matrimonio .
La concessione è
unicamente legata al "permesso di assenza" non retribuito oppure, come
indica la tua capo sala un giorno di congedo ordinario.
Salvatore Modica |
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Salve..sono ragazza che lavora
come infermiera in una clinica privata. Eseguo il fuoriturno in un
reparto di degenza (ho un figlio a carico e sono l'unico genitore).
Vorrei sapere se esiste una qualche normativa riguardante la regolazione
dei turni del fuoriturnista in quanto nell' arco di un mese lavoro quasi
tutte le domeniche compresi eventuali festivi..e' legale?..inoltre a
breve il bimbo andra' a scuola...e l'orario in cui io attacco al lavoro
nn mi permette di portare il bimbo a scuola..a quale legge mi posso
appellare affinche' la clinica mi permetta di attaccare un'ora dopo??
grazie infinite.MIKY
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Gentile Collega,
l'orario di lavoro è di 36 ore
settimanli ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al
pubblico. L'orario di lavoro viene determinato sulla base di diversi
criteri inseriti nell'art. 18 del CCNL 1994/97.
Una normativa esplicita sul "fuoriturnista"
non esiste. E' una tipologia di turno che viene inserita nell'ambito
della struttura del servizio per i criteri che vengono determinati
nell'U.O. e , in generale, nel presidio ( o clinica come nel tuo caso).
In molti presidi è appannaggio del personale part time o a tempo
ridotto post partum, proprio per "utilizzare " al meglio il personale.
La presenza specifica nelle
domeniche e turni festivi è una risultanza che, non conoscendo l'U.O./
servizio credo che sia determinata da esigenza di orario funzionale alla
attività.
L'importante che venga mantenuto i
(o i ) riposo settimanale nei modi e nei termini previsti dal CCNL.
Anche per l'orario di inizio della
attività si rimanda alla più generale articolazione dell'orario di
lavoro e di apertura al pubblico.
Credo sia necessario un incontro
con il responsabile servizio infermieristico e/o Direttore U.O. per
presentare loro le tue esigenze e la possibilità di venirti incontro.
Cordialmente.
Salvatore Modica |
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Buongiorno Sig. Salvatore
Monica sono un'infermiera professionale di ruolo a tempo indeterminato
opero presso il reparto chirurgia , vorrei sapere se come infermiera
avrei diritto ad un'indennita' di lavoro, ovvero, se è previsto oltre
alla retribuzione del contratto nazionale un'indenizzo monetario in piu',
perche' comunque spesso e volentieri accade che devo trattare con
pazienti appena operati che sono a rischio di contagio. Da premettere
svolgo il mio lavoro nel reparto e non in sala operatoria.
Sperando di essere stata un po'
piu' chiara , la ringrazio fin d'ora della sua risposta.
Daniela.
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Gentile Collega,
il recente CCNL (maggio 2004) non
ha innovato le indennità previste per il personale sanitario dei presidi
ospedalieri.
Sono rimaste le "solite" indennità
di turno, di presenza, e notturne con modesti "aggiustamenti "
economici.
Il CCNL 2004 istituisce due nuove
indennità: indennità per l'assistenza domiciliare (art 26) e indennità
SERT (art. 27) che-
come si evince di già dalla
intestazione- sono rivolte a personale esterno all'area ospedaliera.
Nell'ambito del
contratto decentrato si possono prevedere particolare forme di
incentivazione per il personale, ma riguardano accordi interni al
presidio e quindi specifici alla tua azienda.
Cordialmente.
Salvatore Modica |
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Gentile Sig.Valter,
sono un IP che lavora presso un Centro
di Salute Mentale dove è previsto durante la settimana nella fascia
oraria che va dalle ore 20 alle 8 un servizio di pronta disponibilità
per eventuali emergenze territoriali o necessità particolari del nostro
Servizio di Diagnosi e Cura. Nei limiti del possibile, cerchiamo che chi
è reperibile, per esempio stasera, faccia il giorno dopo il pomeriggio
per compensare eventuali chiamate. Volevo saper se si puo' continuare
con questo tipo di organizzazione anche in part time con una riduzione
del 10% dell'orario facendo servizio tutte le mattine e restando a casa
il sabato, o comunque in part time non si possono fare straordinari (le
eventuali chiamate in P.D. sono conteggiate straordinario) e quindi non
si possono fare Pronte Disponibilità? Grazie e complimenti per la
rubrica.
Paola P.
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Gent.le Paola,
con l'entrata in
vigore del CCNL del Comparto Sanità, in data 19/4/04, la disciplina del
rapporto di lavoro a tempo parziale, ha subito alcune modifiche. Ai
sensi dell'art. 22 del citato contratto, nei casi di tempo parziale
verticale le prestazioni di Pronta Disponibilità e i turni sono
garantiti per intero nei periodi di servizio.
Il personale del
ruolo sanitario a tempo parziale orizzontale, operante in attività
operatorie e strutture di emergenza, previo consenso scritto e nel
rispetto di alcune norme di legge (casi di applicazione della L.
151/2001 e L. 104/1992), può essere utilizzato per i turni di Pronta
Disponibilità. Tali turni saranno proporzionalmente ridotti nel numero
in relazione all'orario svolto. Quanto sopra trova applicazione nei
contratti con decorrenza dal 01/5/2004. Ulteriori precisazioni possono
essere definite in sede di contrattazione integrativa aziendale. Per le
eventuali prestazioni di lavoro supplementare si applica l'art. 7 CCNL
integrativo del 20 settembre 2001 che, ai commi 2, 3 e 5 ne specifica le
modalità di svolgimento e le relative tariffe. In ogni caso il lavoro
supplementare effettuabile per i turni, oltre quello previsto dal comma
3 (prestazioni di Pronta Disponibilità), non può superare n. ore 102
annue individuali.
Cordiali saluti.
Valter Fascio
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Vorrei avere informazioni
riguardo la possibilità di aprire un ambulatorio infermieristico; io lavoro presso una clinica privata accreditata al servizio sanitario nazionale, in Lombardia con contratto a tempo indeterminato. Le sarei grato se potesse darmi informazioni in merito. |
Caro collega,
riguardo alla domanda formulata
troverà risposta nella faq n° 15.
Cordialmente
Salvatore Modica |
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Ciao , sono Luana e vorrei
sapere: se facendo un turno notturno di una sola notte (21-7) e non più
due ravvicinate, per legge, mi aspetta un riposo dopo una sola notte?
E ancora.... lavorando in un
reparto di neurologia con 50 posti letto, siamo 24 ore su 24 sempre di
pronto soccorso per 365 giorni l'anno: perchè non ci viene retribuita
l'indennità di pronto soccorso?
Ciao e in attesa di una tua
risposta, ti saluto e ti auguro buon lavoro.
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Ciao Luana,
sulle varie indennità ne abbiamo
parlato anche nella faq 74- non ci sono novità nel nuovo contratto di
lavoro per quanto riguarda il personale infermieristico ospedaliero. E'
stato integrato l'art. 44 del CCNL 95 con l'indennità per l'assistenza
domiciliare e l'indennità SERT".
Ancora una volta l'unica
alternativa è il contratto decentrato aziendale.
Per l'articolazione dell'orario di
servizio: con una base turnistica MPNSNR(ossia il turno su cinque
giorni) se non è previsto l'accavallamento pr la consegna,c'è un debito
orario mensile abbastanza notevole. L'articolazione dell'orario di
servizio risente, obbligatoriamente, del conteggio debito- credito
individuale.
Per quanto
riguarda il tuo quesito sarebbe opportuno conoscere lo sviluppo mensile
del turno, se l'Azienda prevede una compensazione (debito/credito)
nell'arco del trimestre, o altra tipologia (ad esempio pagamento
straordinario o banca delle ore).
Sono disponibile per ulteriore
scambio di informazioni e/o chiarimenti.
Ciao e buon lavoro anche a te.
Salvatore Modica |
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Ciao, sono un infermiere
professionale del 118 della regione Basilicata. Vorrei sapere quali sono
le voci accessorie del trattamento economico degli infermieri del 118.Si
ha diritto ad una indennità di rischio?
Grazie
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Caro Collega,
non esiste nessuna fonte specifica
sull'indennità rischio ( o comunque indennità professionale) per il
personale infermieristico che opera nel 118. Nemmeno l'ultimo contratto,
che istituisce nuove indennità per il personale di assistenza
domiciliare e SERT, menziona il personale del118.
L'unica possibilità potrebbe essere (e qui
entra in gioco il contratto decentrato aziendale) l'art. 44 comma 6/b
del CCNL 1994/97 che comporta una indennità di presenza nelle terapie
sub intensive; da parte vostra potrebbe essere avanzata specifica
richiesta per il personale che è in servizio sulle ambulanze
medicalizzate.
L'elemento di collante potrebbe essere:
paziente critico
medico che prescrive terapia
infermiere che pratica la terapia e
l'assistenza.
E' una remota ipotesi di richiesta che si
potrebbe avanzare.
Cordialità.
Salvatore Modica in collaborazione con
Giuseppe Filatondi
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Salve, volevo chiedere
chiarimenti su un quesito che si è proposto molte volte nel mio reparto
ma che nessuno riesce a dare una giusta, diciamo, risposta.
Il reparto in questione è un
oncoematologia pediatrica ma è anche un centro di riferimento per la
patologia della coagualzione e centro emofilia età adulta e età
pediatrica. Nel reparto la metà del personale ha la qualifica di
vigilatrice d'infanzia, per cui essendo per legge l'età pediatrica dai 0
ai 18 anni la domanda in questione è:
la legge tutela le
vigilatrici se prestano la loro assistenza coi pazienti adulti o con i
vecchi piccoli pazienti diventati adulti che ritornano nel centro?
Eventualmente come ci si
dovrebbe comportare?
Fino ad ora nessuno si è
rifiutato di prestare assistenza ma si vuole un maggiore chiarimento con
tutti i cambiamenti in atto della nostra professione!
Ringrazio anticipatamente.
Invio i miei più cordiali
saluti.
Daniela
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La figura professionale della Vigilatrice d’infanzia trova(va) il suo riscontro normativo nella legge 1098/40 e nell’abrogato d.p.r. 225/74 (il cosiddetto mansionario) il quale disponeva, all’articolo 3, che “La vigilatrice d'infanzia oltre alle mansioni previste per gli infermieri professionali, limitatamente all'infanzia, è autorizzata a procedere alla somministrazione con sonda gastrica degli alimenti ai neonati, ed ha la responsabilità della preparazione, conservazione e somministrazione degli alimenti per i neonati, per i minori ad essa affidati, il tutto su prescrizione medica”. Attualmente il diploma di vigilatrice d’infanzia è equipollente al diploma universitario di infermiere pediatrico (d.p.r. 70/97), ai sensi del d.m 27.07.00. Il profilo dell’infermiere pediatrico dispone che: “L'infermiere pediatrico: partecipa all'identificazione dei bisogni di salute fisica e psichica del neonato, del bambino, dell'adolescente, della famiglia; identifica i bisogni di assistenza infermieristica pediatrica e formula i relativi obiettivi; pianifica, conduce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico pediatrico; partecipa: ad interventi di educazione sanitaria sia nell'ambito della famiglia e della comunità; alla cura degli individui sani in età evolutiva nel quadro di programmi di promozione della salute e prevenzione delle malattie e degli incidenti; all'assistenza ambulatoriale, domiciliare e ospedaliera dei neonati; all'assistenza ambulatoriale, domiciliare e ospedaliera dei soggetti di età inferiore a 18 anni affetti da malattie acute e croniche; alla cura degli individui in età adolescenziale nel quadro dei programmi di prevenzione e supporto socio-sanitario”; Con riferimento allo specifico quesito ed alla luce della normativa vigente, con anche un richiamo “storico” all’art. 10 della citata l. 1098/40 che disponeva che il “Il diploma di Stato di vigilatrice dell'infanzia abilita all'assistenza del bambino sia sano che ammalato” si ritiene che il capo di attività e di responsabilità della figura professionale della vigilatrice d’infanzia sia circoscritto all’assistenza infermieristica nei confronti di soggetti di età inferiore ai 18 anni. Avv. Giannantonio Barbieri |
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Gentile signor Modica, ho un
dubbio: adesso che noi infermieri siamo diventati professionisti a tutti
gli effetti, siamo ancora ufficiali di pubblico impiego o siamo
diventati pubblici ufficiali. Siccome ho un po' di confusione, sarebbe
così gentile da darmi una breve delucidazione?
Grazie, Laura
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L’infermiere dipendente di una struttura pubblica (Azienda USL, Azienda ospedaliera), quindi di un ente pubblico non economico, o di una casa di cura convenzionata, riveste la qualifica di “incaricato di un pubblico servizio”. Al riguardo, l’articolo 358 del codice penale dispone che “agli effetti della legge penale sono incaricati di un pubblico servizio coloro ai quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio Per pubblico servizio deve intendersi una attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di mansioni di ordine e delle prestazioni di opera meramente materiale ”. Non essendo l’infermiere dotato di poteri certificativi o autoritativi, propri del pubblico ufficiale, la sua attività rientra pertanto in quella dell’incaricato di un pubblico servizio. Qualora, invece, l’infermiere operi in regime libero professionale o in strutture private non accreditate, avrà la qualifica prevista dall’art. 359 del codice penale di “persona esercente un servizio di pubblica utilità” Infatti, l’art. 359 del codice penale sancisce che sono persone che esercitano un servizio di pubblica utilità: 1) privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi; 2) |