POSTA E RISPOSTA

Referente: Marco Piazza

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

66 - Trasferimento paziente e presenza del medico a bordo dell'autombulanza
Sono  un infermiere di p.s , per vari motivi spesso mi tocca fare dei trasferimenti in altri nosocomi in ambulanza,desidererei sapere  le normative a riguardo;tipo assicurazione o presenza di medico a bordo dell'ambulanza

 

Si rimanda l'attenzione alla FAQ n° 5 e 65

webmaster

65 - Abbandono di servizi: quando
Vorrei sapere qual legge dice che l'infermiere non può per nessun motivo abbandonare il posto di lavorio in orario di servizio. grazie. un'infermiera, in particolare, lavoro in terapia intensiva e vorrei sapere come funziona, "legalmente parlando", il dover lasciare in reparto per effettuare un trasporto di un paziente in un'altra struttura, questo mentre sei in servizio timbrato, perchè non è previsto il reperibile  che faccia questo.

 

Gent.mo Collega,
in molte realtà operative ( specificatamente quelle piccole) è prassi il trasferimento di pazienti da un presidio all'altro .
    Il trasferimento del paziente viene predisposto dalla U.O. , che comunica alla Direzione Sanitaria le generalità, il motivo del trasferimento( o del trasporto  per esame specialistico con ritorno in sede). Il Direttore Sanitario (o un suo delegato) autorizza il trasferimento o trasporto .
Noi utilizzaimo moduli in cui, oltre alle indicazioni di cui sopra, viene specificato:
paziente barellato o necessita di sedia a rotelle ecc..,
nome e cognome del medico accompagnatore ( se previsto e indicato dall'U.O. ) 
nome e cognome dell'autista che effettua il trasporto
nome e cognome dell'infermiere che accompagna il paziente
E' evidente che il modulo scritto e nominativo, predisposto dalla Direzione Sanitaria, è il documento che autorizza lasciare l'U.O. in quanto debitamente motivato e giustificato.
Organizzativamente: nel nostro presidio, per ovviare a queste necessità, abbiamo istituito una Pronta disponibilità infermieristica- gestita dal servizio infermieristico- con personale delle U.O.. I colleghi vengono resi operativi ed attivati dal servizio infermieristico e/o dal P.S. pe tutte le incombenze che riguardano il trasferimento/trasporto di pazienti.

Salvatore Modica

 

64 - Mancato smonto turno per assenza di cambio
Salve sono una infermiera professionale vorrei sapere in caso di mancato smonto in presenza della collega giornaliera del reparto, quante ore , in attesa che la direzione mandi una sostituzione, si è obbligati a restare in reparto  e  se c'è qualche normativa in proposito, se inoltre si può smontare  in presenza della caposala e della collega giornaliera , o anche solo in presenza della collega giornaliera, grazie.
In attesa di una vostra risposta in merito porgo distinti saluti.

 
Cara Collega,
nel merito siamo intervenuti ( caso simile) con la faq 16 e 58. Nello specifico la presenza di unità infermieristica deve comunque intendersi come numero minimo essenziale per lo svolgimento e completamento dell'attività professionale, al di là della tipologia che ne caratterizza la presenza (giornaliera o qualsiasi altra cosa).

Salvatore Modica

63 - L'organico infermieristico in sala operatoria
Salve sono un collega vorrei sapere se c'è qualcosa di scritto che regola il numero del personale di sala op per turno.

 

Caro collega,
in diverse faq abbiamo dato delle indicazioni relative al rapporto del personale nelle diverse U.O. . In particolare abbiamo evidenziato come ogni regione abbia dato indicazioni per  "criteri organizzativi per la definizione della rete ospedaliera".
     Ogni realtà operativa ha i suoi criteri per i livelli minimi di personale e gli incrementi da attivare in base ad indici di peso (ad esempio numero di pazienti ricoverati ogni anno,attività ambulatoriale e di diagnostica,osservazione breve,complessità del blocco operatorio, ecc...).
Non significa che i criteri minimi e gli indici di incremento, anche se enunciati, vengano applicati.
Cordialmente

Salvatore Modica

62 - Preparare la terapia per il turno successivo
mi chiamo Sergio.
Sono un infermiere di Varese. Attualmente responsabile coordinatore di due nuclei psichiatrici in una RSA.
Vorrei avere informazioni e riferimenti legislativi sulle modalita' di somministrazione della terapia (si può o non si può prepararla prima per i colleghi dei turni successivi?).
Vorrei inoltre sapere quando iniziano i prossimi master a Milano per coordinatori.
Grazie per la vostra attenzione.

 

Ciao Sergio,
inoltro questa tua anche ad altri colleghi di Infermierionline (Valter Fascio e Salvatore Modica) in modo da fornirti una informazione completa e puntuale:
Per quanto è a mia conoscenza ti consiglio di consultare:
Greco, Rocco; Guida all'esercizio della professione di infermiere 3° ed.Ed. Medico Scientifiche Torino 2003
Benci Luca; Manuale giuridico professionale per l'esercizio del nursing; McGraw-Hill Milano 2001.
Ma sono certo che ogni aspetto deontologico, legislativo, giurisprudenziale, di risk management eccetera VIETA ed il buon senso IMPEDISCE che la terapia sia somministrata da persona diversa da che chi la prepara.
In attesa di sentire anche gli altri colleghi ti saluto
 
Marco di Infermierionline
 

Ciao Sergio,

il professionista è direttamente responsabile della propria attività e " garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche".
E' il decreto del 94 .
Il lavoro di equipe comporta uno scambio di attività nell'ambito della U.O., ma ciò non giustifica per nessun motivo, che la terapia venga preparata nel turno precedente e somministrata da persona diversa da chi la prepara.
E' ancora uso e costume preparare la terapia (specialmente dal turno notturno al turno di mattino) già pronta per la somministrazione ma è un rischio professionale e deontologico.
Non sarebbe opportuno pensare ad una riorganizzazione di attività?

Salvatore Modica

61 - Assistenza diurna e notturna da parte di terzi durante il ricovero ospedaliero
Sono un infermiere professionale che lavora presso l'azienda sanitaria di Pescara,vorrei sapere per cortesia se vi sono leggi o decreti che regolamentano l'assistenza diurna e notturna all'interno degli ospedali da parte di terze persone ad esempio,parenti amici e se c'è bisogno di qualche permesso speciale da parte dell'azienda oppure tale materia è regolamentata da leggi nazionali.In attesa di una vostra risposta,porgo i mie più cordiali saluti.
Gent.mo Collega,
non esiste alcuna normativa (legge o decreto, circolare ecc...) che possa regolamentare e definire "l'assistenza da parte di terzi" durante il ricovero ospedaliero.
L'assistenza è esclusiva e riservata al personale del presidio, della U.O. , ognuno nelle forme e modi specifici della professione.
Non esiste alcuna delega o deroga in materia. Siamo noi i diretti responsabili.
          La consuetudine ha fatto si che, durante particolari momenti del ricovero, al paziente venga permesso (ad esempio dopo un intervento) la presenza di un familiare o amico. Si parla di presenza e non di assistenza. E' importante scindere i due momenti. Non esiste un permesso speciale, ma nella consuetudine è il Direttore dell'U.O. a concedere il permesso di presenza (non di assistenza) con vincoli orari ecc... Solo per le unità di pediatria il permesso è automatico.
Definendo presenza, e non assistenza, l'attività non può essere delegata a terzi: sia attività ausiliaria che professionale.

Salvatore Modica

60- CCNL 2000-2001 Indennità di rischio da radiazioni
Complimenti per la rubrica. Vorrei cortesemente sapere, se l’indennità di cui all’art. 5 (rischio radiologico) spetta solo ai tecnici e ai medici o anche ad altri operatori che lavorano nella radiologia. E qual'è la differenza tra zona controllata e zona sorvegliata; inoltre, se si tratta di rischio la parola stessa spiega che è un rischio di esposizione e non una esposizione certa, per cui vorrei capire come mai la indennità e il riposo biologico lo prendono solo tecnici e medici; viceversa infermieri ed OTA non percepiscono nulla. Grazie anticipate per la risposta. C.

Gent.mo collega, in merito al quesito da lei posto cito testualmente quanto previsto dal CCNL biennio economico 2000/2001. L'indennità di rischio da radiazioni (sotto forma di "rischio radiologico" e non come "indennità professionale" specifica) spetta anche al personale diverso dai tecnici sanitari di radiologia medica (indicato dalla legge 27 ottobre 1998, n. 460) esposto in modo permanente al rischio radiologico, per tutta la durata del periodo di esposizione, nella misura di cui al comma 1, art. 5 (comma 3). L'accertamento delle condizioni ambientali, che caratterizzano le "zone controllate", deve avvenire a sensi e con gli organismi e commissioni operanti a tal fine nelle aziende in base alle vigenti disposizioni, circolare del Ministero della Sanità n. 144 del 4 settembre 1971 (comma 4). Al personale dei commi 1 e 3, competono 15 giorni di ferie aggiuntive (comma 6). Al personale di cui al comma 4 che, a seguito di verifica effettuata dalla commissione, risulti esposto al rischio da radiazioni anche in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, ai sensi dell'art. 9, lettera h) gruppo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse deve essere comunque corrisposta l'indennità nella misura unica mensile lorda di L. 50.000 (a suo tempo...). La differenza tra "zona controllata" e "zona sorvegliata" riguarda le unità di radiazione assorbite (REM) per unità di massa/anno ai fini della classificazione e del riconoscimento delle qualifiche da parte della commissione rischio radiologico. Cordiali saluti.

Valter Fascio

 

59 - Pagamento festività infrasettimanali

...complimenti per la disponibilità ai problemi che si affacciano. Ho un quesito che, probabilmente interessa a molti infermieri che svolgono la propria attività nei turni h 24 . Chi scrive è un infermiere che svolge un turno 8/14,15- 14/20,15 – 20/ 8,15  presso una struttura pubblicai. Con questo tipo di articolazione non sempre si copre il debito orario, che, però, per contrattazione sindacale va a compensazione ogni tre mesi. Ciò premesso le chiedo, se è corretto che l’amministrazione si  rifiuta di pagare la festività infrasettimanale. Mi spiego meglio, pagano solo se c’è eccedenza debito orario e per le sole ore in più ti pagano con importo pari allo straordinario normale, io penso che comunque le ore in eccedenza vanno pagate! ? Vorrei capire se il festivo va retribuito al doppio come dice la legge 260 del 49 o è intervenuta un’altra legge che abolisce tutto, e che senso ha l’art 9 del ccnl che parla di retribuzione senza fare cenno alcuno al debito orario. Penso che io sia stato chiaro nel far capire il problema che vivo ogni qualvolta lavoro in giorno  festa.

La prego, di una risposta quando prima. 

In attesa, distinti saluti.

 

Egr. C.,
l'attività prestata in giornata festiva infrasettimanale  dà titolo- a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni- a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
Usufruire del riposo compensativo, o scegliere il pagamento delle ore di straordinario è subordinato ad un credito orario nei confronti dell'azienda.
La vostra contrattazione aziendale ha reso possibile la compensazione (credito e debito) nell'arco dei tre mesi e ciò dovrebbe favorire il raggiungimento delle ore e l'eccedenza delle stesse per il dovuto pagamento, cosa resa difficile se la compensazione avviene mensilmente.
In poche parole non si giustifica un pagamento di ore straordinarie se non è stato svolto il minimo lavoro contrattuale, mentre invece l'eccedenza (come riferisce lei) deve essere remunerata nei modi e nei termini dell'art. del CCNL ( il nove) che lei cita.

Salvatore Modica

58- Abbandono del posto di lavoro da parte dell'infermiere turnista e non
Egregio Sig.Valter,
grazie di vero cuore della  tempestività nel rispondere al quesito (faq. 36 Area Coordinatori). Al fine di essere più chiaro con i colleghi, le chiedo ulteriori chiarimenti: l' infermiere può abbandonare il posto di lavoro alla fine dell'orario di servizio senza che il collega dia il cambio turno? L'infermiere non turnista può abbandonare il posto di lavoro mentre è insegnato nell'assistere il medico che effettua esami di natura interventistica? A tal proposito, vorrei anche sapere se esiste una normativa a riguardo. Grazie.
Nunzio             

 

Gent.le collega,
la ringrazio per il suo apprezzamento espresso nei confronti della nostra attività di consulenza. La risposta al primo dei suoi quesiti è già disponibile on line sul nostro sito, nell'area FAQ Normativa professionale, risposta n° 16 (a cura di Salvatore Modica). In merito al secondo, sarebbe utile sapere se il motivo in base al quale l'infermiere non turnista abbandona il posto di lavoro è il termine del proprio orario di servizio previsto, e cosa si intende per interventistica.
Premesso che esiste intervento ed intervento, e che uno di questi ultimi può salvare una vita umana, quindi occorre saper valutare di volta in volta il limite entro il quale gli ordini di servizio e il senso di responsabilità possono entrare nel merito di singole decisioni; detto questo, é generalmente da ritenersi sindacabile la convinzione dei dirigenti medici, ma non solo, di poter impartire ordini di servizio indiscriminatamente, al di fuori di una organizzazione strutturata e in ottemperanza delle indicazioni del Testo unico delle disposizioni concernenti lo stato degli impiegati civili dello stato, di cui al DPR 10-1-57 n. 3 artt 16 e 17, e del CCNL del 1995 all'art. 28. 
Cordiali saluti.
 
Valter Fascio
 
 

 

57 - Rapporto numerico infermiere/paziente in rep. emodialisi
Salve, da circa 15 anni lavoro come infermiere nel reparto di emodialisi dell'ospedale Civico di Palermo, ad oggi , io e i miei colleghi non siamo riusciti a sapere con esattezza il rapporto numerico inferiere-paziente.
Attualmente siamo a UNO a QUATTRO, mi piacerebbe sapere da Voi, se a riguardo, esiste una legge nazionale o se ci sono delle direttive regionali.
In attesa di una vostra risposta, vi saluto e ringrazio anticipatamente.
Vincenzo R.
p.s.ho gia letto la risposta che hai dato al collega che chiedeva la stessa cosa ,ma non ho  avuto quello che cercavo, puoi essere piu preciso. GRAZIE

 

Caro Collega,
da operatore infermiere di U.O. di Emodialisi della Sicilia non posso che risponderti con i "CRITERI ORGANIZZATIVI GENERALI PER LA DEFINIIZONE DELLA RETE OSPEDALIERA SICILIANA", che dovrebbero sviluppare armonicamente (delibera 135 del 07/05/03) la rete ospedaliera dell'isola in tutte le componenti del sistema "posti letto per acuti, lunga degenza, e riabilitazione".
La rideterminazione dei posti letti avviene per bacino e precisamente PA-TP, CT-RG-SR, AG-CL-EN,ME e alfine di consentire una omogenea ripartizione delle risorse umane impegnate nella rete ospedaliera pubblica regionale e garantire adeguati livelli di assistenza ai pazienti, nel rispetto degli attuali livelli occupazionali, anche sulla scorta delle esperienze delle altre regioni, si procede alla rideterminazione degli standard minimi del personale ... Rappresentano elementi per l'efficienza elle strutture ospedaliere e per la salvaguardia del livello occupazionale; qualora il DIRETTORE GENERALE, nel rispetto della normativa contrattuale, tenendo conto dei parametri previsti dalla Lr.2/2002 art. 27 (indice occupazionale, capacità reddituale, impatto sociale) potrà incrementare i livelli minimi del personale ospedaliero individuati nell'allegato..
La tipologia dell'Azienda comporta alcuni correttivi che vengono riportati.
L'allegato C della delibera 135/07/05/03  indica per le alte specialità NEFROLOGIA E E DIALISI con 16 posti letto, 6 medici 1 Coordinatore e 10 infermieri   ; se poi è annesso una Dialisi con 8 p.l. bisogna aggiungere 2 medici e 6 infermieri.
Sottolineo che è la dotazione standard minima indispensabile per il funzionamento del servizio come indicato dalla norma. Non viene presa in considerazione la tipologia della sala dialisi (stanza unica o multi stanze); l'attività esterna alla sala dialisi (urgenza, Dialisi peritoneale, ambulatorio, sala operatoria).  
Quindi per arrivare alla tua richiesta non esiste nei fatti l'esatto rapporto numerico infermiere paziente, esiste una indicazione di personale minimo per una tipologia di attività, e poi l'organizzazione, la disponibilità del presidio, la struttura logistica a creare i numeri. 
In ultimo posso tranquillamente dirti che tanti reparti di Emodialisi viaggiano a vista, ed i rapporti numerici sono influenzati da tante varianti che comportano rapporti altalenanti.

Salvatore Modica

56 - Cambiamenti improvvisi di ferie ed orari lavorativi da parte dei diretti superiori.
Buonasera, sono un'infermiera che lavora in sala operatoria e desidero sapere se è lecito un cambiamento dell'orario di lavoro comunicato "oggi per domani"  e vorrei sapere se è possibile la sospensione delle ferie programmate non in periodo estivo. grazie

 

Gent.ma Collega,
la struttura della turnazione è in relazione all'attività che viene svolta nell'ambito del servizio o della U.O. .
La necessità di una programmazione ( i turni mensili) è dettata dalla obbligatoria copertura della presenza (in numero definito minimo) del personale nel servizio/u.o.; l'assenza non programmabile ( e quindi improvvisa ed imprevista) di una unità comporta disguidi che bisogna necessariamente rimediare. Nasce il cambiamento dell'orario di lavoro comunicato "oggi per domani". E credo che il tuo riferimento sia questo. Il margine del lecito è dettato da improvvisa ed inderogabile motivazione che obbliga ad un cambiamento.
Le ferie sono ancora normate dall'art. 19 del CCNL 1994/97, ci soffermiamo al comma 8, 9 e 10 : le ferie sono un diritto irruninciabile....Esse sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente (8). Può frazionare le ferie assicurando il godimento di almeno 15 giorni continuativi di ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre (comma 9). Qualora le ferie in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizo, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese sostenute, nonchè quelle anticipate ecc...
Quindi già contrattualmente è prevista la "sospensione delle ferie" con il diritto al rimborso spese sostenute.
Le esigenze di servizio possono comportare il rigetto della domanda di ferie o il richiamo dalle stesse; ricordarsi sempre di farsi specificare(sulla domanda) il rigetto delle ferie, la sospensione delle stesse in quanto giustifica il non godimento entro l'anno in corso e la fruizione fino al mese di aprile.

Salvatore Modica

55 - Il Day Surgery: modalità organizzative
Gent.mo Sig.MODICA,
le sottopongo la seguente domanda:

Il day surgery e' un servizio che puo' rientrare nell'ambito del lavoro di reparto oppure deve essere svolto in luoghi debitamente attrezzati e con altro personale?

cordiali saluti

andrea

 

Caro collega,
la normativa del day surgery è stata regolamentata nell'Accordo Conferenza Stato Regioni del 1 agosto 2002, con successive modifiche del 25 settembre 2002, istituendo le Linee guida. " Con il termine chirurgia di giorno (day-surgery) si intende l’effettuazione, con opportune modalità cliniche, organizzative ed amministrative, di interventi chirurgici o anche di procedure diagnostiche e/o terapeutiche invasive e semi-invasive in regime di ricovero limitato alle sole ore di giorno, in anestesia locale, loco-regionale, generale.2. La day surgery richiede opportuna formazione tecnico professionale del personale che vi opera e si caratterizza per la specificità di alcuni aspetti organizzativi delle attività cliniche, quali la concentrazione nel tempo e nello spazio delle risorse e delle attività, l’essere dedicata esclusivamente ad attività elettive, la chiara definizione delle procedure e dei percorsi,
nell'art. 3 delle linee guida si danno gli indirizzi per i modelli organizzativi
1. Le Regioni e le Province autonome definiscono le modalità organizzative per le attività di day surgery sulla base di tre modelli:
a. presidio autonomo di day surgery (centro chirurgico di day surgery), costituito da una struttura, pubblica o privata, dedicata all’erogazione di ricoveri a ciclo diurno per acuti di cui all’articolo 2, comma 1. Tale presidio deve essere funzionalmente collegato ad una struttura ospedaliera che effettua ricoveri ordinari per acuti situata ad una distanza compatibile con l’efficace gestione di eventuali complicanze. Devono essere, altresì, definite le procedure per la gestione delle emergenze nell’ambito della rete dell’emergenza – urgenza. L'attivazione di presidi autonomi di day surgery può essere utilizzata, in via prioritaria, per consentire la riconversione delle strutture della rete ospedaliera regionale. In tali presidi vanno previste modalità per assicurare l’effettuazione di indagini di base nell’ambito della biochimica clinica e dell’ematologia ed emocoagulazione, nonché le indagini di diagnostica per immagini e di tutti gli altri servizi che si rendano necessari in relazione alla tipologia delle prestazioni eseguite.
b. unità di day surgery, monospecialistica o plurispecialistica, posta all’interno di una struttura di ricovero a ciclo continuo pubblica o privata, dedicata all’erogazione di ricoveri a ciclo diurno per acuti, di cui all’articolo 2, comma 1.
L’unità di day surgery può essere costituita da una delle seguenti modalità organizzative:
 dotazione di spazi di degenza dedicati alla day surgery ed utilizzo programmato di sale operatorie in comune con altre unità operative;

 dotazione di spazi di degenza e di sale operatorie dedicati alla day surgery, in relazione ad un elevato volume e alla complessità della casistica trattata; c. posti letti dedicati nell’ambito delle unità di degenza ordinaria presenti nelle strutture di ricovero per acuti pubbliche o private, per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2, comma 1.

2. Per coprire particolari necessità assistenziali dei ricoveri che richiedono un pernottamento e, comunque, per gli interventi e le procedure contrassegnati con l’asterisco nell’elenco incluso nelle presenti linee guida, le Regioni possono avvalersi, secondo proprie esigenze e modalità organizzative, o del ricovero ordinario di un giorno o della day surgery seguita da pernottamento. Le Regioni disciplinano la day surgery seguita da pernottamento sulla base dei modelli definiti al comma 1 e nel rispetto dei criteri di sicurezza di cui all’articolo 1.

Quindi è il riferimento legislativo, creato dalla regione in cui operi,che definisce le modalità organizzati sempre in linea con quanto impostato nella conferenza Stato regione.

Salvatore Modica

 

54 - Lavorare contemporaneamente in un servizio di 118 e in un Pronto Soccorso: aspetti organizzativi e legislativi.
Salve, sono un infermiere e lavoro presso il svz di 118 di un'azienda ospedaliera. Volevo esporle un problema che purtroppo sta diventando per me e per i miei colleghi sempre piu' pesante.pur svolgendo il servizio di 118 a bordo delle automedicalizzate, ci troviamo "costretti" a lavorare durante tutta la durata del turno presso le sale del pronto soccorso ospitante questo svz. Purtroppo capita molto spesso che un'uscita, un codice rosso, arrivi mentre gia' magari stiamo trattando un pz., grave o non, quindi questo molto spesso provoca dei ritardi piu' o meno consistenti sulla partenza. Se sommiamo: - la brutta figura che dobbiamo fare con i pz., magari lasciandoli a meta durante un elettrocardiogramma, i ritardi sulla partenza, lo "stress" di uscire magari per un grave incidente e al ritorno rimettersi a lavoro, riuscire dopo un minuto e....., insomma anche fisicamente e' diventata una situazione molto pesante. Le premetto che in media abbiamo 4 partenze a giorno, in media, quindi ci sono turni in cui capita di uscire anche 6-7-8 volte. Come possiamo comportarci per cambiare qualcosa? Possiamo rifiutarci di lavorare in p.s.?  Non percepiamo per questo ne incentivi particolari ne indennita'. grazie per l'attenzione prestatami.
buon lavoro
Il quesito posto riporta alla considerazione di "organizzazione" che sta a monte di un servizio o di una Unità operativa. Quanto evidenziato non è nuovo, anzi.

Il riferimento che si potrebbe utilizzare riguarda il D.P.R. 27/3/92 sui tempi di intervento in emergenza: il mezzo di soccorso deve arrivare sul luogo dell'evento entro 8 minuti  dalla chiamata del cittadino al 118; entro 20 minuti in area extraurbana  dalla chiamata del cittadino. Se l'infermiere è impegnato in P.S. è ben difficile che questi tempi vengano rispettati!!!

E' chiaro che non si risolve il problema di fondo che hai evidenziato.

Le politiche aziendali del "risparmio  economico e di risorse umane" non prendono in considerazione che la doppia o tripla attività contemporanea potrebbe essere nociva alla "integrità" del personale.
Da quanto letto non si evidenzia se i ritardi accumulati in partenza o l'abbandono del paziente in osservazione al P.S. siano stati rilevati per iscritto o solamente valutati in modo informale.

E' importante questo particolare per il coinvolgimento della Direzione del Presidio e del responsabile del 118.

Inoltre bisogna conoscere se tutto il personale in servizio del P.S. è adibito alla funzione di 118: se è solo un elemento bisogna sottolineare "sull'essere sempre disponibile all'uscita", per cui occuparsi di prestazioni "semplici" abbandonabili al momento del bisogno.

Se invece è tutto il personale, "esce chi è libero o meno impegnato", con un criterio di elasticità professionale.

Altro aspetto da conoscere ( che varia da regione a regione) è se il personale è alle direttive dell'U.O. del Presidio o esterno allo stesso.

Considerata la media delle uscite , il tempo di ripristino funzionale del mezzo  resta ben poco per altre prestazioni.

Conoscendo i punti di cui sopra si può operare ( a seconda delle condizioni) con il coinvolgimento del personale interessato, rappresentare il problema al Direttore dell'U.O. di P.S. e al responsabile di 118, evidenziando i ritardi accumulabili e la incerta prestazione che viene data in P.S. .

Il problema organizzativo interessa il Direttore del P.O. e, talvolta capita -lo posso assicurare- che è l'ultimo a conoscerne l'entità.

Salvatore Modica con la collaborazione di Beppe e Monica
53- rischi nella manipolazione dei farmaci antiblastici
Desidero sapere  quanto tempo occorre per una decontaminazione da ambiente oncologico vi ho lavorato 6 mesi saltuariamente e solo di mattina per favore rispondimi sono una mamma che vuole tentare una gravidanza

 

Ci siamo occupati, in modo specifico sui rischi nella manipolazione dei farmaci antiblastici (faq 21 e 25) che ti invito a rivedere.
Non posso conoscere il grado di esposizone che hai avuto, nè il tipo di ambiente in cui hai lavorato ed eventuale assorbimento di alcuni di questi farmaci .
In tutti i casi, per diradare i dubbi, è opportuno la consultazione medica.

Salvatore Modica