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Referente: Marco Piazza
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Sono un infermiere di p.s , per vari
motivi spesso mi tocca fare dei trasferimenti in altri nosocomi in
ambulanza,desidererei sapere le normative a riguardo;tipo assicurazione
o presenza di medico a bordo dell'ambulanza
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Si rimanda l'attenzione alla FAQ n° 5 e 65 webmaster |
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Vorrei sapere qual legge dice che
l'infermiere non può per nessun motivo abbandonare il posto di lavorio
in orario di servizio. grazie. un'infermiera, in particolare, lavoro in
terapia intensiva e vorrei sapere come funziona, "legalmente parlando",
il dover lasciare in reparto per effettuare un trasporto di un paziente
in un'altra struttura, questo mentre sei in servizio timbrato, perchè
non è previsto il reperibile che faccia questo.
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Gent.mo Collega,
in molte realtà operative (
specificatamente quelle piccole) è prassi il trasferimento di pazienti
da un presidio all'altro .
Il trasferimento del paziente viene
predisposto dalla U.O. , che comunica alla Direzione Sanitaria le
generalità, il motivo del trasferimento( o del trasporto per esame
specialistico con ritorno in sede). Il Direttore Sanitario (o un suo
delegato) autorizza il trasferimento o trasporto .
Noi utilizzaimo moduli in cui, oltre alle
indicazioni di cui sopra, viene specificato:
paziente barellato o necessita di sedia a
rotelle ecc..,
nome e cognome del medico accompagnatore (
se previsto e indicato dall'U.O. )
nome e cognome dell'autista che effettua il
trasporto
nome e cognome dell'infermiere che
accompagna il paziente
E' evidente che il modulo scritto
e nominativo, predisposto dalla Direzione Sanitaria, è il documento che
autorizza lasciare l'U.O. in quanto debitamente motivato e giustificato.
Organizzativamente: nel nostro presidio,
per ovviare a queste necessità, abbiamo istituito una Pronta
disponibilità infermieristica- gestita dal servizio infermieristico- con
personale delle U.O.. I colleghi vengono resi operativi ed attivati dal
servizio infermieristico e/o dal P.S. pe tutte le incombenze che
riguardano il trasferimento/trasporto di pazienti.
Salvatore Modica
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| 64 - Mancato smonto turno per assenza di cambio | |
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Salve sono una infermiera professionale vorrei sapere in caso di
mancato smonto in presenza della collega giornaliera del reparto, quante
ore , in attesa che la direzione mandi una sostituzione, si è obbligati a
restare in reparto e se c'è qualche normativa in proposito, se inoltre
si può smontare in presenza della caposala e della collega giornaliera ,
o anche solo in presenza della collega giornaliera, grazie. In attesa di una vostra risposta in merito porgo distinti saluti. |
Cara Collega, nel merito siamo intervenuti ( caso simile) con la faq 16 e 58. Nello specifico la presenza di unità infermieristica deve comunque intendersi come numero minimo essenziale per lo svolgimento e completamento dell'attività professionale, al di là della tipologia che ne caratterizza la presenza (giornaliera o qualsiasi altra cosa). Salvatore Modica |
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Salve sono un collega vorrei sapere se
c'è qualcosa di scritto che regola il numero del personale di sala op
per turno.
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Caro collega,
in diverse faq abbiamo dato delle
indicazioni relative al rapporto del personale nelle diverse U.O. . In
particolare abbiamo evidenziato come ogni regione abbia dato indicazioni
per "criteri organizzativi per la definizione della rete ospedaliera".
Ogni realtà operativa ha i suoi
criteri per i livelli minimi di personale e gli incrementi da attivare
in base ad indici di peso (ad esempio numero di pazienti ricoverati ogni
anno,attività ambulatoriale e di diagnostica,osservazione
breve,complessità del blocco operatorio, ecc...).
Non significa che i criteri minimi e gli
indici di incremento, anche se enunciati, vengano applicati.
Cordialmente
Salvatore Modica |
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mi chiamo Sergio.
Sono un infermiere di Varese.
Attualmente responsabile coordinatore di due nuclei psichiatrici in una
RSA.
Vorrei avere informazioni e riferimenti
legislativi sulle modalita' di somministrazione della terapia (si può o
non si può prepararla prima per i colleghi dei turni successivi?).
Vorrei inoltre sapere quando iniziano i
prossimi master a Milano per coordinatori.
Grazie per la vostra attenzione.
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Ciao Sergio,
inoltro questa tua anche ad altri colleghi di Infermierionline (Valter
Fascio e Salvatore Modica) in modo da fornirti una informazione completa
e puntuale:
Per quanto è a mia conoscenza ti consiglio di consultare:
Greco, Rocco; Guida all'esercizio della professione di infermiere 3°
ed.Ed. Medico Scientifiche Torino 2003
Benci Luca; Manuale giuridico professionale per l'esercizio del nursing;
McGraw-Hill Milano 2001.
Ma sono certo che ogni aspetto deontologico, legislativo,
giurisprudenziale, di risk management eccetera VIETA ed il buon senso
IMPEDISCE che la terapia sia somministrata da persona diversa da che chi
la prepara.
In attesa di sentire anche gli altri colleghi ti saluto
Marco di Infermierionline
Ciao Sergio,
il professionista è direttamente
responsabile della propria attività e " garantisce la corretta
applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche".
E' il decreto del 94 .
Il lavoro di equipe comporta uno scambio di
attività nell'ambito della U.O., ma ciò non giustifica per nessun
motivo, che la terapia venga preparata nel turno precedente e
somministrata da persona diversa da chi la prepara.
E' ancora uso e costume preparare la
terapia (specialmente dal turno notturno al turno di mattino) già pronta
per la somministrazione ma è un rischio professionale e deontologico.
Non sarebbe opportuno pensare ad una
riorganizzazione di attività?
Salvatore Modica |
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| Sono un infermiere professionale che lavora presso l'azienda sanitaria di Pescara,vorrei sapere per cortesia se vi sono leggi o decreti che regolamentano l'assistenza diurna e notturna all'interno degli ospedali da parte di terze persone ad esempio,parenti amici e se c'è bisogno di qualche permesso speciale da parte dell'azienda oppure tale materia è regolamentata da leggi nazionali.In attesa di una vostra risposta,porgo i mie più cordiali saluti. |
Gent.mo Collega,
non esiste alcuna normativa (legge o
decreto, circolare ecc...) che possa regolamentare e definire
"l'assistenza da parte di terzi" durante il ricovero ospedaliero.
L'assistenza è esclusiva e riservata al
personale del presidio, della U.O. , ognuno nelle forme e modi specifici
della professione.
Non esiste alcuna delega o deroga in
materia. Siamo noi i diretti responsabili.
La consuetudine ha fatto si che,
durante particolari momenti del ricovero, al paziente venga permesso (ad
esempio dopo un intervento) la presenza di un familiare o amico. Si
parla di presenza e non di assistenza. E' importante scindere i due
momenti. Non esiste un permesso speciale, ma nella consuetudine è il
Direttore dell'U.O. a concedere il permesso di presenza (non di
assistenza) con vincoli orari ecc... Solo per le unità di pediatria il
permesso è automatico.
Definendo presenza, e non assistenza,
l'attività non può essere delegata a terzi: sia attività ausiliaria che
professionale.
Salvatore Modica |
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| Complimenti per la rubrica. Vorrei cortesemente sapere, se l’indennità di cui all’art. 5 (rischio radiologico) spetta solo ai tecnici e ai medici o anche ad altri operatori che lavorano nella radiologia. E qual'è la differenza tra zona controllata e zona sorvegliata; inoltre, se si tratta di rischio la parola stessa spiega che è un rischio di esposizione e non una esposizione certa, per cui vorrei capire come mai la indennità e il riposo biologico lo prendono solo tecnici e medici; viceversa infermieri ed OTA non percepiscono nulla. Grazie anticipate per la risposta. C. |
Gent.mo collega, in merito al quesito da lei posto cito testualmente quanto previsto dal CCNL biennio economico 2000/2001. L'indennità di rischio da radiazioni (sotto forma di "rischio radiologico" e non come "indennità professionale" specifica) spetta anche al personale diverso dai tecnici sanitari di radiologia medica (indicato dalla legge 27 ottobre 1998, n. 460) esposto in modo permanente al rischio radiologico, per tutta la durata del periodo di esposizione, nella misura di cui al comma 1, art. 5 (comma 3). L'accertamento delle condizioni ambientali, che caratterizzano le "zone controllate", deve avvenire a sensi e con gli organismi e commissioni operanti a tal fine nelle aziende in base alle vigenti disposizioni, circolare del Ministero della Sanità n. 144 del 4 settembre 1971 (comma 4). Al personale dei commi 1 e 3, competono 15 giorni di ferie aggiuntive (comma 6). Al personale di cui al comma 4 che, a seguito di verifica effettuata dalla commissione, risulti esposto al rischio da radiazioni anche in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, ai sensi dell'art. 9, lettera h) gruppo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse deve essere comunque corrisposta l'indennità nella misura unica mensile lorda di L. 50.000 (a suo tempo...). La differenza tra "zona controllata" e "zona sorvegliata" riguarda le unità di radiazione assorbite (REM) per unità di massa/anno ai fini della classificazione e del riconoscimento delle qualifiche da parte della commissione rischio radiologico. Cordiali saluti. Valter Fascio
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...complimenti per la disponibilità ai problemi che si affacciano. Ho un quesito che, probabilmente interessa a molti infermieri che svolgono la propria attività nei turni h 24 . Chi scrive è un infermiere che svolge un turno 8/14,15- 14/20,15 – 20/ 8,15 presso una struttura pubblicai. Con questo tipo di articolazione non sempre si copre il debito orario, che, però, per contrattazione sindacale va a compensazione ogni tre mesi. Ciò premesso le chiedo, se è corretto che l’amministrazione si rifiuta di pagare la festività infrasettimanale. Mi spiego meglio, pagano solo se c’è eccedenza debito orario e per le sole ore in più ti pagano con importo pari allo straordinario normale, io penso che comunque le ore in eccedenza vanno pagate! ? Vorrei capire se il festivo va retribuito al doppio come dice la legge 260 del 49 o è intervenuta un’altra legge che abolisce tutto, e che senso ha l’art 9 del ccnl che parla di retribuzione senza fare cenno alcuno al debito orario. Penso che io sia stato chiaro nel far capire il problema che vivo ogni qualvolta lavoro in giorno festa. La prego, di una risposta quando prima. In attesa, distinti saluti.
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Egr. C.,
l'attività prestata in giornata festiva
infrasettimanale dà titolo- a richiesta del dipendente da effettuarsi
entro trenta giorni- a equivalente riposo compensativo o alla
corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la
maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
Usufruire del riposo compensativo, o
scegliere il pagamento delle ore di straordinario è subordinato ad un
credito orario nei confronti dell'azienda.
La vostra contrattazione aziendale ha reso
possibile la compensazione (credito e debito) nell'arco dei tre mesi e
ciò dovrebbe favorire il raggiungimento delle ore e l'eccedenza delle
stesse per il dovuto pagamento, cosa resa difficile se la compensazione
avviene mensilmente.
In poche parole non si giustifica un
pagamento di ore straordinarie se non è stato svolto il minimo lavoro
contrattuale, mentre invece l'eccedenza (come riferisce lei) deve essere
remunerata nei modi e nei termini dell'art. del CCNL ( il nove) che lei
cita.
Salvatore Modica |
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Egregio Sig.Valter,
grazie di vero cuore della tempestività nel rispondere
al quesito (faq. 36 Area Coordinatori). Al fine di essere più chiaro con
i colleghi, le chiedo ulteriori chiarimenti: l' infermiere può
abbandonare il posto di lavoro alla fine dell'orario di servizio senza
che il collega dia il cambio turno? L'infermiere non turnista può
abbandonare il posto di lavoro mentre è insegnato nell'assistere il
medico che effettua esami di natura interventistica? A tal proposito,
vorrei anche sapere se esiste una normativa a riguardo. Grazie.
Nunzio
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Gent.le collega,
la ringrazio per il suo apprezzamento espresso nei confronti
della nostra attività di consulenza. La risposta al primo dei suoi
quesiti è già disponibile on line sul nostro sito, nell'area FAQ
Normativa professionale, risposta n° 16 (a cura di Salvatore Modica). In
merito al secondo, sarebbe utile sapere se il motivo in base al quale
l'infermiere non turnista abbandona il posto di lavoro è il termine del
proprio orario di servizio previsto, e cosa si intende per
interventistica.
Premesso che esiste intervento ed
intervento, e che uno di questi ultimi può salvare una vita
umana, quindi occorre saper valutare di volta in volta il limite entro
il quale gli ordini di servizio e il senso di responsabilità possono
entrare nel merito di singole decisioni; detto questo, é generalmente da
ritenersi sindacabile la convinzione dei dirigenti medici, ma non solo,
di poter impartire ordini di servizio indiscriminatamente, al di fuori
di una organizzazione strutturata e in ottemperanza delle indicazioni
del Testo unico delle disposizioni concernenti lo stato degli impiegati
civili dello stato, di cui al DPR 10-1-57 n. 3 artt 16 e 17, e del CCNL
del 1995 all'art. 28.
Cordiali saluti.
Valter Fascio
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Salve, da circa 15 anni lavoro come infermiere nel reparto di
emodialisi dell'ospedale Civico di Palermo, ad oggi , io e i miei
colleghi non siamo riusciti a sapere con esattezza il rapporto
numerico inferiere-paziente.
Attualmente siamo a UNO a QUATTRO, mi piacerebbe sapere da Voi, se
a riguardo, esiste una legge nazionale o se ci sono delle direttive
regionali.
In attesa di una vostra risposta, vi saluto e ringrazio
anticipatamente.
Vincenzo R.
p.s.ho gia letto la risposta che hai dato al collega che chiedeva
la stessa cosa ,ma non ho avuto quello che cercavo, puoi essere piu
preciso. GRAZIE
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Caro Collega,
da operatore infermiere di U.O. di
Emodialisi della Sicilia non posso che risponderti con i "CRITERI
ORGANIZZATIVI GENERALI PER LA DEFINIIZONE DELLA RETE OSPEDALIERA
SICILIANA", che dovrebbero sviluppare armonicamente (delibera 135 del
07/05/03) la rete ospedaliera dell'isola in tutte le componenti del
sistema "posti letto per acuti, lunga degenza, e riabilitazione".
La rideterminazione dei posti
letti avviene per bacino e precisamente PA-TP, CT-RG-SR, AG-CL-EN,ME e
alfine di consentire una omogenea ripartizione delle risorse umane
impegnate nella rete ospedaliera pubblica regionale e garantire adeguati
livelli di assistenza ai pazienti, nel rispetto degli attuali livelli
occupazionali, anche sulla scorta delle esperienze delle altre regioni,
si procede alla rideterminazione degli standard minimi del
personale ... Rappresentano elementi per l'efficienza
elle strutture ospedaliere e per la salvaguardia del livello
occupazionale; qualora il DIRETTORE GENERALE, nel rispetto della
normativa contrattuale, tenendo conto dei parametri previsti dalla Lr.2/2002
art. 27 (indice occupazionale, capacità reddituale, impatto sociale)
potrà incrementare i livelli minimi del personale ospedaliero
individuati nell'allegato..
La tipologia dell'Azienda comporta
alcuni correttivi che vengono riportati.
L'allegato C della delibera
135/07/05/03 indica per le alte specialità NEFROLOGIA E E DIALISI con
16 posti letto, 6 medici 1 Coordinatore e 10 infermieri ; se poi è
annesso una Dialisi con 8 p.l. bisogna aggiungere 2 medici e 6
infermieri.
Sottolineo che è la
dotazione standard minima indispensabile per il funzionamento del
servizio come indicato dalla norma. Non viene presa in considerazione la
tipologia della sala dialisi (stanza unica o multi stanze); l'attività
esterna alla sala dialisi (urgenza, Dialisi peritoneale, ambulatorio,
sala operatoria).
Quindi per arrivare alla tua
richiesta non esiste nei fatti l'esatto rapporto numerico infermiere
paziente, esiste una indicazione di personale minimo per una tipologia
di attività, e poi l'organizzazione, la disponibilità del presidio, la
struttura logistica a creare i numeri.
In ultimo posso tranquillamente
dirti che tanti reparti di Emodialisi viaggiano a vista, ed i rapporti
numerici sono influenzati da tante varianti che comportano rapporti
altalenanti.
Salvatore Modica |
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Buonasera, sono un'infermiera che lavora
in sala operatoria e desidero sapere se è lecito un cambiamento
dell'orario di lavoro comunicato "oggi per domani" e vorrei sapere se è
possibile la sospensione delle ferie programmate non in periodo estivo.
grazie
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Gent.ma Collega,
la struttura della turnazione è in
relazione all'attività che viene svolta nell'ambito del servizio o della
U.O. .
La necessità di una programmazione ( i
turni mensili) è dettata dalla obbligatoria copertura della presenza (in
numero definito minimo) del personale nel servizio/u.o.; l'assenza non
programmabile ( e quindi improvvisa ed imprevista) di una unità comporta
disguidi che bisogna necessariamente rimediare. Nasce il cambiamento
dell'orario di lavoro comunicato "oggi per domani". E credo che il tuo
riferimento sia questo. Il margine del lecito è dettato da improvvisa ed
inderogabile motivazione che obbliga ad un cambiamento.
Le ferie sono ancora normate dall'art. 19
del CCNL 1994/97, ci soffermiamo al comma 8, 9 e 10 : le ferie sono un
diritto irruninciabile....Esse sono fruite nel corso di ciascun anno
solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di
servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente (8). Può
frazionare le ferie assicurando il godimento di almeno 15 giorni
continuativi di ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre (comma 9).
Qualora le ferie in godimento siano interrotte o sospese per motivi di
servizo, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese sostenute,
nonchè quelle anticipate ecc...
Quindi già contrattualmente è prevista la
"sospensione delle ferie" con il diritto al rimborso spese sostenute.
Le esigenze di servizio possono comportare
il rigetto della domanda di ferie o il richiamo dalle stesse; ricordarsi
sempre di farsi specificare(sulla domanda) il rigetto delle ferie, la
sospensione delle stesse in quanto giustifica il non godimento entro
l'anno in corso e la fruizione fino al mese di aprile.
Salvatore Modica |
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Gent.mo Sig.MODICA,
le sottopongo la seguente domanda:
Il day surgery e' un servizio che puo' rientrare nell'ambito del lavoro di reparto oppure deve essere svolto in luoghi debitamente attrezzati e con altro personale? cordiali saluti andrea
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Caro collega,
la normativa del day surgery è stata
regolamentata nell'Accordo Conferenza Stato Regioni del 1 agosto 2002,
con successive modifiche del 25 settembre 2002, istituendo le Linee
guida. " Con il termine chirurgia di giorno (day-surgery) si
intende l’effettuazione, con opportune modalità cliniche, organizzative
ed amministrative, di interventi chirurgici o anche di procedure
diagnostiche e/o terapeutiche invasive e semi-invasive in regime di
ricovero limitato alle sole ore di giorno, in anestesia locale,
loco-regionale, generale.2. La day surgery richiede opportuna
formazione tecnico professionale del personale che vi opera e si
caratterizza per la specificità di alcuni aspetti organizzativi delle
attività cliniche, quali la concentrazione nel tempo e nello spazio
delle risorse e delle attività, l’essere dedicata esclusivamente ad
attività elettive, la chiara definizione delle procedure e dei percorsi,
nell'art. 3 delle linee guida si danno gli
indirizzi per i modelli organizzativi
1. Le Regioni e le Province autonome
definiscono le modalità organizzative per le attività di day surgery
sulla base di tre modelli:
a. presidio autonomo di day surgery
(centro chirurgico di day surgery), costituito da una struttura,
pubblica o privata, dedicata all’erogazione di ricoveri a ciclo diurno
per acuti di cui all’articolo 2, comma 1. Tale presidio deve essere
funzionalmente collegato ad una struttura ospedaliera che effettua
ricoveri ordinari per acuti situata ad una distanza compatibile con
l’efficace gestione di eventuali complicanze. Devono essere, altresì,
definite le procedure per la gestione delle emergenze nell’ambito della
rete dell’emergenza – urgenza. L'attivazione di presidi autonomi di
day surgery può essere utilizzata, in via prioritaria, per
consentire la riconversione delle strutture della rete ospedaliera
regionale. In tali presidi vanno previste modalità per assicurare
l’effettuazione di indagini di base nell’ambito della biochimica clinica
e dell’ematologia ed emocoagulazione, nonché le indagini di diagnostica
per immagini e di tutti gli altri servizi che si rendano necessari in
relazione alla tipologia delle prestazioni eseguite.
b. unità di day surgery,
monospecialistica o plurispecialistica, posta all’interno di una
struttura di ricovero a ciclo continuo pubblica o privata, dedicata
all’erogazione di ricoveri a ciclo diurno per acuti, di cui all’articolo
2, comma 1.
L’unità di day surgery può essere
costituita da una delle seguenti modalità organizzative:
dotazione di spazi di degenza
dedicati alla day surgery ed utilizzo programmato di sale
operatorie in comune con altre unità operative;
dotazione di spazi di degenza e di sale operatorie dedicati alla day surgery, in relazione ad un elevato volume e alla complessità della casistica trattata; c. posti letti dedicati nell’ambito delle unità di degenza ordinaria presenti nelle strutture di ricovero per acuti pubbliche o private, per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2, comma 1. 2. Per coprire particolari necessità assistenziali dei ricoveri che richiedono un pernottamento e, comunque, per gli interventi e le procedure contrassegnati con l’asterisco nell’elenco incluso nelle presenti linee guida, le Regioni possono avvalersi, secondo proprie esigenze e modalità organizzative, o del ricovero ordinario di un giorno o della day surgery seguita da pernottamento. Le Regioni disciplinano la day surgery seguita da pernottamento sulla base dei modelli definiti al comma 1 e nel rispetto dei criteri di sicurezza di cui all’articolo 1. Quindi è il riferimento legislativo, creato dalla regione in cui operi,che definisce le modalità organizzati sempre in linea con quanto impostato nella conferenza Stato regione. Salvatore Modica
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Salve,
sono un infermiere e lavoro presso il svz di 118 di un'azienda
ospedaliera. Volevo esporle un problema che purtroppo sta diventando per
me e per i miei colleghi sempre piu' pesante.pur svolgendo il servizio di
118 a bordo delle automedicalizzate, ci troviamo "costretti" a lavorare
durante tutta la durata del turno presso le sale del pronto soccorso
ospitante questo svz. Purtroppo capita molto spesso che un'uscita, un
codice rosso, arrivi mentre gia' magari stiamo trattando un pz., grave o
non, quindi questo molto spesso provoca dei ritardi piu' o meno
consistenti sulla partenza. Se sommiamo: - la brutta figura che dobbiamo
fare con i pz., magari lasciandoli a meta durante un elettrocardiogramma,
i ritardi sulla partenza, lo "stress" di uscire magari per un grave
incidente e al ritorno rimettersi a lavoro, riuscire dopo un minuto e.....,
insomma anche fisicamente e' diventata una situazione molto pesante. Le
premetto che in media abbiamo 4 partenze a giorno, in media, quindi ci
sono turni in cui capita di uscire anche 6-7-8 volte. Come possiamo
comportarci per cambiare qualcosa? Possiamo rifiutarci di lavorare in p.s.?
Non percepiamo per questo ne incentivi particolari ne indennita'. grazie
per l'attenzione prestatami. buon lavoro |
Il quesito posto riporta alla considerazione di "organizzazione" che sta a
monte di un servizio o di una Unità operativa. Quanto evidenziato non è
nuovo, anzi. Il riferimento che si potrebbe utilizzare riguarda il D.P.R. 27/3/92 sui tempi di intervento in emergenza: il mezzo di soccorso deve arrivare sul luogo dell'evento entro 8 minuti dalla chiamata del cittadino al 118; entro 20 minuti in area extraurbana dalla chiamata del cittadino. Se l'infermiere è impegnato in P.S. è ben difficile che questi tempi vengano rispettati!!! E' chiaro che non si risolve il problema di fondo che hai evidenziato. Le politiche aziendali del "risparmio economico e di risorse umane" non prendono in considerazione che la doppia o tripla attività contemporanea potrebbe essere nociva alla "integrità" del personale. Da quanto letto non si evidenzia se i ritardi accumulati in partenza o l'abbandono del paziente in osservazione al P.S. siano stati rilevati per iscritto o solamente valutati in modo informale. E' importante questo particolare per il coinvolgimento della Direzione del Presidio e del responsabile del 118. Inoltre bisogna conoscere se tutto il personale in servizio del P.S. è adibito alla funzione di 118: se è solo un elemento bisogna sottolineare "sull'essere sempre disponibile all'uscita", per cui occuparsi di prestazioni "semplici" abbandonabili al momento del bisogno. Se invece è tutto il personale, "esce chi è libero o meno impegnato", con un criterio di elasticità professionale. Altro aspetto da conoscere ( che varia da regione a regione) è se il personale è alle direttive dell'U.O. del Presidio o esterno allo stesso. Considerata la media delle uscite , il tempo di ripristino funzionale del mezzo resta ben poco per altre prestazioni. Conoscendo i punti di cui sopra si può operare ( a seconda delle condizioni) con il coinvolgimento del personale interessato, rappresentare il problema al Direttore dell'U.O. di P.S. e al responsabile di 118, evidenziando i ritardi accumulabili e la incerta prestazione che viene data in P.S. . Il problema organizzativo interessa il Direttore del P.O. e, talvolta capita -lo posso assicurare- che è l'ultimo a conoscerne l'entità. Salvatore Modica con la collaborazione di Beppe e Monica |
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Desidero sapere quanto tempo occorre
per una decontaminazione da ambiente oncologico vi ho lavorato 6 mesi
saltuariamente e solo di mattina per favore rispondimi sono una mamma
che vuole tentare una gravidanza
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Ci siamo occupati, in modo specifico sui
rischi nella manipolazione dei farmaci
antiblastici (faq 21 e 25) che ti invito a rivedere.
Non posso conoscere il grado di
esposizone che hai avuto, nè il tipo di ambiente in cui hai lavorato
ed eventuale
assorbimento di alcuni di questi farmaci .
In tutti i casi, per diradare i
dubbi, è opportuno la consultazione medica.
Salvatore Modica |