POSTA E RISPOSTA NORMATIVA PROFESSIONALE
Referente: Marco Piazza
| 219 - Disposizione di vincolo per 5 anni a non ricorrere alla mobilità in caso di contratto a tempo indeterminato. | |
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Salve,
ho visto un avviso di mobilità interregionale nel
quale veniva disposto il vincolo di 5 anni rischiamato dalla l
finanziaria del 2005 o 2006, e nel facsimile della domanda la
dichiarazione di accettare "la limitazione". vi chiedo se è legale tutto
ciò, o alla fine se si configurano come clausola vessatoria e quindi
annullabile.nn capisco nel 2008 un'azienda P.
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Caro
collega,
la
clausola sembra legittima per quanto vessatoria, disriminante e
deprecabile.
Una
più attenta lettura delle FAQ pregresse ti avrebbe permesso di
notare che l'argomento è già stato trattato.
Infatti nel Documento di Programmazione Economica e Finanziaria 2006
(l'ultima del precedente governo Berlusconi) aveva un codicillo che
faceva questa affermazione.
In
ogni caso occorre non dimenticare che un precedente esiste
all'interno del
DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165
all'articolo35, comma
5bis recita:
"5-bis.
I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima
destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente
disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti
collettivi.
"
Fino ad ora la contrattualistica del
Comparto Sanità non ne ha tenuto conto ma le segnalazioni si
moltiplicano quindi occorre considerare se sia opportuno accettare
un contratto così regolato o se esista margine di contrattazione.
Resta
in ogni caso la legittima partecipazione ad altri momenti
concorsuali verso altre destinazioni.
un
saluto
Marco
Piazza
per
AIOL
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| 218 - Può l'infermiere decidere in autonomia l'esecuzione di un esame diagnostico? | |
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Sono A.M. infermiera pediatria. Lavoro in Patologia
neonatale e al Nido, e due reparti sono vicini e non sempre c'è la
puericultrice ma soprattutto non sempre il c'è pediatra che
condividiamo con la Pediatria,quindi volevo sapere se quando parliamo di
facoltà di agire individualmente e sia con collaboratori con operatori sanitari si intende che posso decidere di eseguire un prelievo,che non pregiudica più di tanto, e poi riferirlo al medico o devo attendere sempre la sua prescrizione nella cartella clinica? Grazie e Buone Feste
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Cara Adriana, potrei cavarmela con una battuta dicendo che l'autonomia dell'infermiere non è questa e che basterebbe protocollare, regolamentare alcuni profili diagnostici prevedendo subito il margine di discrezionalità dell'infermiere nel riconoscere potenziali pericoli (come si fa del resto in emergenza extraospedaliera) e nella possibilità di far luce su di essi con qualche esame ematico, ma preferisco scavare più a fondo andando oltre la domanda espressa, ma poi alla fine ti risponderò lo stesso. In questo caso il quesito è molto complesso e richiede una (lunga) dissertazione su diversi aspetti della nostra realtà sanitaria nazionale. Argomento vasto e con implicazioni su almeno quattro ordini di problemi: 1. Legale 2. Amministrativo 3. Economico 4. Professionale 1) La legge italiana e l'intero impianto normativo proprio e degli enti ad essa sottoposti (regioni, AUSL e AO ecc), è abbastanza precisa nel riconoscere al medico l'esclusiva responsabilità prescrittiva. Non parteggio per questa ipotesi ma sono costretto a stigmatizzarla. La prescrizione di esami diagnostici richiede un quadro di conoscenze e competenze che solo un laureato possiede e i medici sono arrivati meglio e prima di noi. Resta una mia forte convinzione che anche l'infermiere, prima o poi, debba aggiungere in tempi ragionevolmente brevi il supporto della diagnostica strumentale e di laboratorio al fine di perfezionare la pianificazione assistenziale. Mi spiego con un esempio: se un infermiere domiciliare ritiene che un assistito soffra di un apporto energetico, nutrizionale o di idratazione inadeguato non può solo contare sulla semeiotica spicciola del guardare la lingua, misurare la plica cutanea o l'elasticità tessutale e la diuresi ma deve poter richiedere un protidogramma, gli elettroliti o la glicemia che gli forniranno un quadro di informazioni più dettagliato e preciso per meglio assistere. Poi però deve anche saperli "leggere" questi esami. E' chiaro che inviare la richiesta al Medico di medicina generale che la formalizza sul ricettario per poi riconsegnarla all'infermiere che esegue il prelievo che poi consegna la risposta al familiare che la porta al medico nuovamente rappresenta una perdita di tempo e di risorse che non potremo permetterci a lungo. Molto meglio se l'infermiere, rilevato il problema prescrive, preleva e via: tempo, risorse e in pochissimo tempo risposte. Interessante un articolo dell'avv. Barbieri apparso su IlSole24Ore Sanità di qualche settimana fa che apriva alla possibilità prescrittiva dell'infermiere in un campo che lo vede già ora protagonista: la cura delle lesioni cutanee e la scelta del materiale di medicazione. Resta il fatto che a noi questa possibilità oggi è negata dalla legge non come norma unica ma come "corpus", come insieme normativo. 2) Sembra una banalità ma se tu oggi dovessi prescrivere un esame manca totalmente un percorso formale e burocratico per far si che la richiesta venga riconosciuta come tale, deve esistere sia il modulo cartaceo sia la procedura organizzativa che disegna il percorso del modulo; ma deve essere previsto anche il riconoscimento da parte della struttura accettante che riconosce in quel foglio un ordine a fare quella determinata azione. Non amo la burocrazia ma la preferisco al disordine creativo e spontaneistico di una struttura che non pianifica i propri percorsi. Anche in questo campo è tutto da fare. 3) Alla fine si parla sempre di danaro ma è inevitabile in un'epoca di risorse sempre più finite: qualcuno deve pur pagarlo quell'esame (hai voglia a far capire che se semplifichiamo e abbreviamo il percorso inevitabilmente il costo diminuisce) e qui noi infermieri siamo un po' carenti perché non ce ne preoccupiamo mai e siamo in ritardo culturale, non c'è uno scambio di moneta ma il costo esiste. Se anche avessimo la possibilità normativa e una amministrazione a supporto è necessario anche che colui che eroga il danaro (il ministero, le regioni ed infine le ASL) copra le spese da noi prodotte. Il timore farà certamente dire a qualcuno che l'ampliare la platea dei prescrittori farà inevitabilmente aumentare la spesa ed in effetti questo rischio esiste ma è anche vero che gli infermieri sono più capaci di altri di far economia visto gli stipendi che dobbiamo farci bastare tra un mese e l'altro. 4) Fino ad ora avrai pensato che ho eluso la domanda parlando di massimi sistemi (ma qualche sogno o quale orizzonte mi piace condividerlo) senza scendere nello specifico professionale del quesito: posso autonomamente decidere di sottoporre un paziente ad una indagine senza la richiesta medica? a. Se mi attenessi alla norma la risposta sarebbe no perché la legge non lo prevede ( punto 1). b. Sotto il profilo amministrativo nuovamente no perché come firmo, ad esempio, la richiesta se non con un falso che è l'unico modo di accetterebbero al laboratorio (punto 2). c. L'esame, per quanto se ne abusi spesso a scopo difensivo, ha un costo che noi infermieri non siamo autorizzati generare e che potrebbe portare a richieste risarcitorie e a provvedimenti disciplinari quindi anche sotto questo profilo ancora no (punto 3). Allora non resta che il piano squisitamente professionale che vede l'infermiere come responsabile generale dell'assistenza infermieristica ( <http://www.infermierionline.net/profilo%20professionale%20dell'inferimere.h tm> profilo), con un proprio campo di attività e di responsabilità ( <http://www.infermierionline.net/prof%20san.htm> legge 42/99) determinato da: * i contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali; * gli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base (ora lurea) * i principi professionali specifici contenuti nel <http://www.infermierionline.net/codice_deontologico.htm> codice deontologico (che, approfitto per ricordarlo a tutti i lettori, è in fase di modifica da parte della Federazione Nazionale IPASVI proprio per consentire agli infermieri un ruolo di protagonismo nella futura sanità) Non va scordato il comma 1 dell'art. 1 della <http://www.infermierionline.net/legge251.htm> legge 251/2000. che afferma come gli operatori delle professioni sanitarie dell'area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonchè dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell'assistenza. Non dimenticherei la legge <http://www.infermierionline.net/legge251.htm> 43 / 2006 che integra una impianto normativo favorevole agli infermieri. E' nelle pieghe di queste norme che si trova la risposta al tuo quesito: se le si conoscono bene e le si sanno portare avanti, sostenere e difendere allora le cose "vietate" diminuiscono e le possibilità si ampliano. Se noi dobbiamo, come dice il nostro Codice Deontologico essere tutori del paziente questa tutela può assumere diversi volti dei quali l'infermiere è specchio e, pianificandolo bene nel piano di assistenza ci permette di fare molti passi avanti in termini di intervento, controllo, tutela ma, non dimentichiamolo anche rispetto a rifiutare eccessivi carichi di lavoro o attività improprie che spesso vogliono accollarci. Se una situazione clinica presenta un rischio a questo rischio l'infermiere deve rispondere con una serie di azioni adeguate e auspicate: allarme, segnalazione, rivalutazione del caso e del piano; se un esame non ha giustificazioni è evidente che possa ingenerare reazioni del preposto. Se si omette una segnalazione si incorre in un reato. Nella sottile linea grigia tra abuso di professione e stato di necessità ma sempre con molte conoscenze sanitarie e di diritto ed una caparbia determinazione c'è uno spazio che va occupato e dentro il quale ci può essere la risposta per te. Ho però la forte convinzione che il futuro di noi infermieri non passa attraverso un unico modello di riferimento (il medico) quando pensiamo all'autonomia, al riconoscimento sociale, professionale ed economico ma immaginando il nostro ruolo con grande libertà ma anche in una prospettiva futura tesa ad un domani che se non costruiremo noi direttamente, qualcun altro disegnerà per noi. Marco Piazza |
| 217 - Al lavoratore a tempo determinato viene riconosciuto come tempo lavorativo la partecipazione ad attività formative? | |
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Le ore passate in ospedale per aggiornamenti vanno sul monte ore solo al personale di ruolo o anche al personale con contratto a termine? Al personale con contratto a termine che altri privilegi in meno ha rispetto al personale di ruolo? E. |
Cara E., |
| 216 - Rischio radiologico in Sala Operatoria, chi ne ha diritto? | |
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Vorrei sapere se i miei colleghi che lavorano in sala operatoria di urologia hanno diritto come me al rischio radiologico. La loro attivita' con l'amplificatore i brillanza è saltuario e il personale non è sempre lo stesso. |
Ciao L. , le informazioni che mi chiedi sono regolamentate dall' <http://130.186.85.35/cgi-bin/visualizza_contratto?NOMEFILE=ccnlpub2001-26&T IPO_VIS=4#articolo_5> art 5 del CCNL 2001 nel quale, come puoi constatare qui di seguito, ai comma 3, 4 e 5 recita: "Al personale diverso dai tecnici sanitari di radiologia medica esposto in modo permanente al rischio radiologico, per tutta la durata del periodo di esposizione, l'indennità continua ad essere corrisposta sotto forma di rischio radiologico nella misura di cui al comma 1. L'ammontare delle indennità corrisposte al personale del presente comma rimane assegnato al fondo dell' art. 38, comma 1 del CCNL 7 aprile 1999 <http://130.186.85.35/cgi-bin/visualizza_contratto?NOMEFILE=ccnlpub1999-07&a rticolo=articolo_38/comma_1&TIPO_VIS=4> . 4. L'accertamento delle condizioni ambientali, che caratterizzano le "zone controllate", deve avvenire ai sensi e con gli organismi e commissioni operanti a tal fine nelle sedi aziendali in base alle vigenti disposizioni. Le visite mediche periodiche del personale esposto al rischio delle radiazioni avvengono con cadenza semestrale. 5. Gli esiti dell'accertamento di cui al comma 4 ai fini della corresponsione dell'indennità sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa integrativa, ai sensi dell' art. 6, comma 1 lettera a) del CCNL 7 aprile 1999 <http://130.186.85.35/cgi-bin/visualizza_contratto?NOMEFILE=ccnlpub1999-07&a rticolo=articolo_6/comma_1/lettera_a&TIPO_VIS=4> ." E' chiaro pertanto come tale informazione possa differire da AUSL a AUSL, oltre che da regione a regione, sulla base di valutazioni dipendenti dall'organizzazione del lavoro, dalle modalità di esposizione, dalla rotazione del personale e, dalla interpretazione delle norme da parte dei soggetti coinvolti: Sindacati e Direzione. Questa informazione va richiesta al Medico Competente o ai Sindacati. Approfitto dell'occasione per farti, a nome di AIOL e mio, i migliori auguri per le prossime festività. Marco Piazza |
| 215 - Mancata riconferma nel periodo di prova: costituisce precedente di esclusione a concorsi successivi? | |
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Salve, sono un infermiere professionale che quasi tre anni fa è stato
finalmente chiamato dalla graduatoria di un concorso, per un posto di
ruolo in una Asl della Romagna. Purtroppo, ingiustamente, dopo 6 mesi di
prova, non sono stato confermato e ho perso quest'opportunità. Adesso ogni volta che viene fuori un concorso al quale vorrei partecipare mi ritrovo dubbioso nel presentare la mia domanda in quanto nei bandi viene richiesto questo testuale requisito: - non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall'impiego. Potreste aiutarmi a capire se nella mia condizione posso o meno presentare la mia domanda di partecipazione a tali concorsi? Un periodo di prova non superato può pregiudicare tutta la mia carriera professionale? Grazie. Distinti saluti. |
Ciao G. , naturalmente non entro nel merito delle ragioni di mancata riconferma al termine del periodo di prova. A volte il rapporto di lavoro non può costituirsi causa incompatibilità riconducibili al lavoratore, a volte sono il risultato di atteggiamenti preconcetti; personalmente non ho (e non voglio avere) elementi per schierarmi dalla tua o dall'altra parte; solo tu sai cosa sia avvenuto come sai che è possibile difendersi dalle ingiustizie agendo per vie legali. In ogni caso la dispensa o la destituzione non può far riferimento al periodo di prova ma a provvedimenti applicati nel corso di un rapporto di lavoro consolidato che sfoci, poniamo ad esempio, nel licenziamento. Il periodo di prova rappresenta, se mi è consentito di esprimermi liberamente, un momento in cui si "testa" la reciproca disponibilità e si "prova" la rispettiva attitudine ad un reciproco impegno. Non sempre è superata positivamente tanto è vero che in tale periodo la legge consente la decisione univoca al recesso senza oneri (pur mantenendo un discreto livello di tutele per il lavoratore). Puoi quindi liberamente partecipare ad ogni successivo momento di selezione senza curarti degli effetti di questa parentesi negativa. Resta inteso che il curriculum di un professionista è l'immagine con la quale si presenta al mercato del lavoro e in caso presentasse "buchi" o "lacune" queste potrebbero essere negativamente interpretate dal datore di lavoro. Approfitto dell'occasione per farti gli auguri per le prossime festività da parte di AIOL e mia. Marco Piazza |
| 214 - Aspettativa non retribuita: come valutare i periodi di malattia? | |
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Salve desideravo un chiarimento in merito l'aspettativa retribuita x
incarico a t.determinato, ossia:avendone goduto x un periodo di 12 mesi
al rientro dovrò svolgere un periodo di 4 mesi di servizio attivo
(quindi la malattia sposta in avanti detto termine?) oppure no? grazie distinti saluti in attesa di un vs pronto riscontro |
Caro S. , ritengo non possa trattarsi di aspettativa retribuita ma, secondo quanto disposto dall' <http://130.186.85.35/cgi-bin/visualizza_contratto?NOMEFILE=ccnlpub2001-27&T IPO_VIS=4#articolo_12> art 12 del CCNL 2001, di aspettativa non retribuita prevista al comma 1 del medesimo articolo che viene concessa, ma per un periodo di soli sei mesi corrispondente al periodo di prova, in caso di incarico presso altro ente. In ogni caso il primo comma è chiaro e recita: "1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio." Nei comma due e tre che riporto testualmente è contenuta la risposta ai tuoi quesiti: "2. Il dipendente rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per cause diverse, ovvero delle aspettative di cui al comma 8 lett. a) e b), se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 lett. c). 3. Al fine del calcolo del triennio, di cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia. " A significare, per quanto riguarda il comma 2 che devono trascorrere almeno quattro mesi per usufruire di ulteriori aspettative in caso di vincita di un concorso presso la stesso altre aziende, fatta eccezione i seguenti casi: "per la durata di due anni e per una sola volta nell'arco della vita lavorativa per i gravi e documentati motivi di famiglia, individuati - ai sensi dell'art. 4, commi 2 <http://www.normeinrete.it/cgi-bin/N2Ln?urn:nir:stato:legge:2000-03-08%3B53# articolo_4/comma_2> e 4 <http://www.normeinrete.it/cgi-bin/N2Ln?urn:nir:stato:legge:2000-03-08%3B53# articolo_4/comma_4> della legge 53/2000 - dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato sulla GU dell'11 ottobre 2000, serie generale n. 238. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamene e può essere cumulata con l'aspettativa di cui al comma 1 se utilizzata allo stesso titolo. " Ulteriori informazioni sono reperibili sulla <http://www.aranagenzia.it/homearan.nsf/cgiStat?OpenAgent&ordinanze> Banca Dati dei Contratti dell'ARAN. Approfitto dell'occasione per farti i migliori auguri di AIOL e miei per le prossime festività Marco Piazza |
| 213 - Pronta disponibilità: chiarimenti sulla corretta applicazione | |
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Buongiorno, mi chiamo (segue nome) e sono un'I.P, svolgo la mia attività in sala operatoria. Ho una bambina di due anni e per tale motivo ho chiesto di non fare reperibilità notturne, quante ore di pronta disponibilità diurna devo effettuare? secondo il mio coordinatore potrei farne fino a 72ore (praticamente tutti i Week-end), dov'è la tutela? ci sono dei riferimenti legislativi in merito? Mi auguro possiate rispondere al più presto,grazie. |
Cara (segue nome),
il tuo coordinatore, teoricamente almeno, ha ragione sulla quantità di ore visto che il CCNL 2001, tutt’ora vigente all’Articolo 7: Servizio di pronta disponibilità dispone il limite massimo di sei turni di pronta disponibilità per ciascun mese. Ma è piuttosto interessante il comma 6 che così recita: “Il servizio di pronta disponibilità va limitato ai turni notturni ed ai giorni festivi . Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale”. Si tratta di un comma inapplicato ma, per quanto mi risulta, ancora vigente e piuttosto interessante per i lavoratori. Certamente l’impegno di pronta disponibilità deve essere poi ripartito tra tutto il personale scongiurando l’eventualità di essere messa reperibile ogni domenica o festivo. In ogni caso le informazioni si trovano nella Banca dati ARAN dei contratti ed è piuttosto semplice da consultare.
A presto.
- Marco Piazza |
| 212 - Mobilità interazionale | |
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Gentile dott. Piazza le pongo questo quesito in quanto
istituzionalmente non riesco a trovare risposte adeguate, la mia
situazione è questa:sono sturmentista e godo dei benefici della legge
104 con i relativi 3 giorni di permesso e astensione dalle reperibilità
notturne per assistenza a mia madre riconosciuta con handicap grave.
circa un anno fa ho chiesto la mobilità per casi sociali verso l'area
territoriale della stessa asl in quanto la minor presenza di turnazione
mi consentirebbe meglio l'assistenza a mia madre. Finora mi è sempre
stato risposto che essendovi carenza di strumentisti la mia richiesta
non poteva essere accettata. Ora ho trovato un collega dell'area
territoriale disposto ad uno scambio alla pari... eureka! ma insorge un
altro problema: l'affiancamento e l'apprendimento del nuovo collega.
Chiaramente i responsabili dell'area territoriale non possono aspettare
i 6/8 mesi di affiancamento per coprire il posto vacante, mentre
dall'altra parte i responsabili dell'area ospedaliera non sono inclini a
farmi andare via prima. Esiste un limite temporale a tale spostamento?
Essendo uno scambio alla pari a quali normative devo fare riferimento?
Grazie mille per l'attenzione. |
Caro L. , no, non esiste un limite temporale per uno spostamento come non esiste, a mia conoscenza, una norma specifica cui appellarsi; tutta la materia della mobilità interaziendale è regolata da accordi tra OO.SS. e Direzione. L'art. <http://130.186.85.35/cgi-bin/visualizza_contratto?NOMEFILE=ccnlpub2004-10&T IPO_VIS=4#articolo_21> 21 del CCNL 2004 in questo caso non trova applicazione. E' il problema di chi svolge lavori estremamente specializzati la cui sostituzione richiede lunghi tempi di addestramento. Ti consiglio di contattare un delegato RSU o sindacale (ma anche la direzione dovrebbe risponderti) per prendere visione dell'accordo sulla Mobilità interna della tua azienda. Un caro saluto e tanti auguri alla mamma. - Marco Piazza |
| 211 - Astensione dal lavoro per gravidanza e maternità | |
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Sono un'infermiera che lavora in una struttura pubblica esonerata dal
lavoro per gravidanza a rischio;desidererei sapere, dopo la data del
parto, quanto dura l'astensione obbligatoria dal lavoro e quanto quella
facoltativa.Cosa posso aggiungere poi a quest'ultima per poter stare a
casa il più possibile con il mio bambino.
Grazie |
Cara N. , spettano l'intera
retribuzione fondamentale nonchè le quote di retribuzione accessoria
fisse e ricorrenti indicate nella tabella Direttivo Infermierionline |