POSTA E RISPOSTA NORMATIVA PROFESSIONALE

Referente: Marco Piazza

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219 - Disposizione di vincolo per 5 anni a non ricorrere alla mobilità in caso di contratto a tempo indeterminato.
Salve,

ho visto un avviso di mobilità interregionale nel quale veniva disposto il vincolo di 5 anni rischiamato dalla l finanziaria del 2005 o 2006, e nel facsimile della domanda la dichiarazione di accettare "la limitazione". vi chiedo se è legale tutto ciò, o alla fine se si configurano come clausola vessatoria e quindi annullabile.nn capisco nel 2008 un'azienda
possa pretendere di bloccarti 5 anni. succede solo x noi infermieri.grazie

P.

 

Caro collega,
la clausola sembra legittima per quanto vessatoria, disriminante e deprecabile.
Una più attenta lettura delle FAQ pregresse ti avrebbe permesso di notare che l'argomento è già stato trattato.
Infatti nel Documento di Programmazione Economica e Finanziaria 2006 (l'ultima del precedente governo Berlusconi) aveva un codicillo che faceva questa affermazione.
In ogni caso occorre non dimenticare che un precedente esiste all'interno del DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 all'articolo35, comma 5bis recita:
"5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi. "

Fino ad ora la contrattualistica del Comparto Sanità non ne ha tenuto conto ma le segnalazioni si moltiplicano quindi occorre considerare se sia opportuno accettare un contratto così regolato o se esista margine di contrattazione.
La sanità ha bisogno di Infermieri e tenta con ogni mezzo di legarli a sè, l'infermiere è molto ricercato ed in questo ha forza e forse può negoziare l'eliminazione di questa clausola sulla cui legittimità costituzionale non scommetterei.

Resta in ogni caso la legittima partecipazione ad altri momenti concorsuali verso altre destinazioni.
 
un saluto
Marco Piazza
per AIOL

 

218 - Può l'infermiere decidere in autonomia l'esecuzione di un esame diagnostico?
Sono A.M. infermiera pediatria. Lavoro in Patologia neonatale e al Nido, e due reparti sono vicini e non sempre c'è la puericultrice ma soprattutto  non sempre il c'è pediatra che condividiamo con la Pediatria,quindi volevo sapere se quando parliamo di facoltà di agire
individualmente e sia con collaboratori con operatori sanitari si intende che posso decidere di eseguire un prelievo,che non pregiudica più di tanto, e poi riferirlo al medico o devo attendere sempre la sua prescrizione nella cartella clinica?

Grazie e Buone Feste

 

Cara Adriana, 

potrei cavarmela con una battuta dicendo che l'autonomia dell'infermiere non è questa e che basterebbe protocollare, regolamentare alcuni profili diagnostici prevedendo subito il margine di discrezionalità dell'infermiere nel riconoscere potenziali pericoli (come si fa del resto in emergenza extraospedaliera) e nella possibilità di far luce su di essi con qualche
esame ematico, ma preferisco scavare più a fondo andando oltre la domanda espressa, ma poi alla fine ti risponderò lo stesso.

In questo caso il quesito è molto complesso e richiede una (lunga) dissertazione su diversi aspetti della nostra realtà sanitaria nazionale.

Argomento vasto e con implicazioni su almeno quattro ordini di problemi:

1.      Legale

2.      Amministrativo

3.      Economico

4.      Professionale

1)     La legge italiana e l'intero impianto normativo proprio e degli enti ad essa sottoposti (regioni, AUSL e AO ecc), è abbastanza precisa nel riconoscere al medico l'esclusiva responsabilità prescrittiva. Non parteggio per questa ipotesi ma sono costretto a stigmatizzarla. La prescrizione di esami diagnostici richiede un quadro di conoscenze e competenze che solo un laureato possiede e i medici sono arrivati meglio e prima di noi. Resta una mia forte convinzione che anche l'infermiere, prima o poi, debba aggiungere
in tempi ragionevolmente brevi il supporto della diagnostica strumentale e di laboratorio al fine di perfezionare la pianificazione assistenziale. Mi spiego con un esempio: se un infermiere domiciliare ritiene che un assistito soffra di un apporto energetico,  nutrizionale o di idratazione  inadeguato non può solo contare sulla semeiotica spicciola del guardare la lingua, misurare la plica cutanea o l'elasticità tessutale e la diuresi ma deve poter richiedere un protidogramma, gli elettroliti o la glicemia che gli forniranno un quadro di informazioni più dettagliato e preciso per meglio assistere. Poi però deve anche saperli "leggere" questi esami. E' chiaro che inviare la richiesta al Medico di medicina generale che la formalizza sul ricettario per poi riconsegnarla all'infermiere che esegue il prelievo che poi consegna la risposta al familiare che la porta al medico nuovamente
rappresenta una perdita di tempo e di risorse che non potremo permetterci a lungo. Molto meglio se l'infermiere, rilevato il problema prescrive, preleva e via: tempo, risorse e in pochissimo tempo risposte.
Interessante un articolo dell'avv. Barbieri apparso su IlSole24Ore Sanità di qualche settimana fa che apriva alla possibilità prescrittiva dell'infermiere in un campo che lo vede già ora protagonista: la cura delle lesioni cutanee e la scelta del materiale di medicazione. Resta il fatto che a noi questa possibilità oggi è negata dalla legge non come norma unica ma come "corpus", come insieme normativo.

2)     Sembra una banalità ma se tu oggi dovessi prescrivere un esame manca totalmente un percorso formale e burocratico per far si che la richiesta venga riconosciuta come tale, deve esistere sia il modulo cartaceo sia la procedura organizzativa che disegna il percorso del modulo; ma deve essere previsto anche il riconoscimento da parte della struttura accettante che riconosce in quel foglio un ordine a fare quella determinata azione. Non amo la burocrazia ma la preferisco al disordine creativo e spontaneistico di una
struttura che non pianifica i propri percorsi. Anche in questo campo è tutto da fare.

3)     Alla fine si parla sempre di danaro ma è inevitabile in un'epoca di risorse sempre più finite: qualcuno deve pur pagarlo quell'esame (hai voglia a far capire che se semplifichiamo e abbreviamo il percorso inevitabilmente il costo diminuisce) e qui noi infermieri siamo un po' carenti perché non ce ne preoccupiamo mai e siamo in ritardo culturale, non c'è uno scambio di moneta ma il costo esiste. Se anche avessimo la possibilità normativa e una amministrazione a supporto è necessario anche che colui che eroga il danaro (il ministero, le regioni ed infine le ASL) copra le spese da noi prodotte.
Il timore farà certamente dire a qualcuno che l'ampliare la platea dei prescrittori farà inevitabilmente aumentare la spesa ed in effetti questo rischio esiste ma è anche vero che gli infermieri sono più capaci di altri di far economia visto gli stipendi che dobbiamo farci bastare tra un mese e l'altro.

4)  Fino ad ora avrai pensato che ho eluso la domanda parlando di massimi sistemi (ma qualche sogno o quale orizzonte mi piace condividerlo) senza scendere nello specifico professionale del quesito: posso autonomamente decidere di sottoporre un paziente ad una indagine senza la richiesta medica?

a.      Se mi attenessi alla norma la risposta sarebbe no perché la legge non lo prevede ( punto 1).

b.      Sotto il profilo amministrativo nuovamente no perché come firmo, ad esempio, la richiesta se non con un falso che è l'unico modo di accetterebbero al laboratorio (punto 2).

c.      L'esame, per quanto se ne abusi spesso a scopo difensivo, ha un
costo che noi infermieri non siamo autorizzati generare e che potrebbe
portare a richieste risarcitorie e a provvedimenti disciplinari quindi anche
sotto questo profilo ancora no (punto 3).

Allora non resta che il piano squisitamente professionale che vede l'infermiere come responsabile generale dell'assistenza infermieristica (
<http://www.infermierionline.net/profilo%20professionale%20dell'inferimere.h
tm> profilo), con un proprio campo di attività e di responsabilità (
<http://www.infermierionline.net/prof%20san.htm> legge 42/99) determinato da:

*        i contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali;

*        gli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base (ora lurea)

*        i principi professionali specifici contenuti nel
<http://www.infermierionline.net/codice_deontologico.htm> codice deontologico (che, approfitto per ricordarlo a tutti i lettori, è in fase di modifica da parte della Federazione Nazionale IPASVI proprio per consentire agli infermieri un ruolo di protagonismo nella futura sanità)

Non va scordato il comma 1 dell'art. 1 della
<http://www.infermierionline.net/legge251.htm> legge 251/2000. che afferma come gli operatori delle professioni sanitarie dell'area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonchè dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell'assistenza.

Non dimenticherei la legge  <http://www.infermierionline.net/legge251.htm>
43 / 2006 che integra una impianto normativo favorevole agli infermieri.

E' nelle pieghe di queste norme che si trova la risposta al tuo quesito: se le si conoscono bene e le si sanno portare avanti, sostenere e difendere allora le cose "vietate" diminuiscono e le possibilità si ampliano.

Se noi dobbiamo, come dice il nostro Codice Deontologico essere tutori del paziente questa tutela può assumere diversi volti dei quali l'infermiere è specchio e, pianificandolo bene nel piano di assistenza ci permette di fare molti passi avanti in termini di intervento, controllo, tutela ma, non dimentichiamolo anche rispetto a rifiutare eccessivi carichi di lavoro o attività improprie che spesso vogliono accollarci.

Se una situazione clinica presenta un rischio a questo rischio l'infermiere deve rispondere con una serie di azioni adeguate e auspicate: allarme, segnalazione, rivalutazione del caso e del piano; se un esame non ha giustificazioni è evidente che possa ingenerare reazioni del preposto. Se si omette una segnalazione si incorre in un reato.

Nella sottile linea grigia tra abuso di professione e stato di necessità ma sempre con molte conoscenze sanitarie e di diritto ed una caparbia determinazione c'è uno spazio che va occupato e dentro il quale ci può essere la risposta per te.

Ho però la forte convinzione che il futuro di noi infermieri non passa attraverso un unico modello di riferimento (il medico) quando pensiamo all'autonomia, al riconoscimento sociale, professionale ed economico ma immaginando il nostro ruolo con grande libertà ma anche in una prospettiva futura tesa ad un domani che se non costruiremo noi direttamente, qualcun altro disegnerà per noi.

 

Marco Piazza
 
217 - Al lavoratore a tempo determinato viene riconosciuto come tempo lavorativo la partecipazione ad attività formative?

Le ore passate in ospedale per aggiornamenti vanno sul monte ore solo al personale di ruolo o anche al personale con contratto a termine? Al personale con contratto a termine che altri privilegi in meno ha rispetto al personale di ruolo?

E.
 

Cara E., 

se l'attività formativa fa parte del piano formativo aziendale e/o prevede la partecipazione dei lavoratori, anche se con contratto a tempo determinato o se, per chiarire, vieni chiamata e/o autorizzata dalla tua ASL a frequentare un Corso  tali ore sono da intendersi come ore di lavoro a tutti gli effetti.

Alcune realtà locali, a livello di contrattazione decentrata, si è concordato che tali ore non possano essere assoggettate al lavoro straordinario (quindi non  monetizzabili) e che debbano prevedere riposi a compensazione.

Se la partecipazione ad un evento formativo è su base volontaria del lavoratore, risponde a bisogni formativi o a interessi personali allora in questo caso vi può non essere il riconoscimento economico e delle ore.

Ricordo inoltre che attualmente vige un istituto negoziale del CCNL 2004 (
<http://130.186.85.35/cgi-bin/visualizza_contratto?NOMEFILE=ccnlpub2004-10&T
IPO_VIS=4#articolo_20> art.20)che prevede che la formazione ECM dei lavoratori sia a carico delle ASL/AO e questo a significare che l'azienda deve sostenere non solo e il costo dell'organizzazione dell'evento ma anche accollarsi il monte ore corrispondente al numero dei partecipanti riconoscendogli l'orario come tempo lavoro.

Per la seconda parte del quesito certamente il lavoratore a tempo determinato ha minori tutele del lavoratore di ruolo, ma l'argomento troppo vasto per una risposta in questa sede, per ulteriori approfondimenti e ti invito a consultare la Banca dati dei contratti dell'ARAN all'indirizzo: <http://130.186.85.35/ricerca_simple.htm>
http://130.186.85.35/ricerca_simple.htm .

Come puoi vedere dallo screenshot allegato è presente un semplice motore di ricerca che richiede l'inserimento del criterio di interrogazione e la selezione dell'ambito (Comparto) e del comparto (Sanità) della banca dati (cerchiati in rosso).

La risposta comprenderà tutte le norme contrattuali ancora vigenti dei diversi CCNL stipulati nel tempo.

Inserisci come parola chiave, ad esempio formazione, e premi Cerca, il risultato sarà molto interessante. 

Un saluto. 

Marco Piazza

216 - Rischio radiologico in Sala Operatoria, chi ne ha diritto?
Vorrei sapere se  i miei colleghi che lavorano in sala operatoria
di urologia hanno diritto come me al rischio radiologico. La loro attivita'
con l'amplif
icatore i brillanza è saltuario e il personale non è sempre lo
stesso.

 
Ciao L. , 

le informazioni che mi chiedi sono regolamentate dall'
<http://130.186.85.35/cgi-bin/visualizza_contratto?NOMEFILE=ccnlpub2001-26&T
IPO_VIS=4#articolo_5> art 5 del CCNL 2001 nel quale, come puoi constatare qui di seguito, ai comma  3, 4 e 5 recita:

"Al personale diverso dai tecnici sanitari di radiologia medica esposto in modo permanente al rischio radiologico, per tutta la durata del periodo di esposizione, l'indennità continua ad essere corrisposta sotto forma di rischio radiologico nella misura di cui al comma 1. L'ammontare delle indennità corrisposte al personale del presente comma rimane assegnato al fondo dell' art. 38, comma 1 del CCNL 7 aprile 1999
<http://130.186.85.35/cgi-bin/visualizza_contratto?NOMEFILE=ccnlpub1999-07&a
rticolo=articolo_38/comma_1&TIPO_VIS=4> .

4. L'accertamento delle condizioni ambientali, che caratterizzano le "zone controllate", deve avvenire ai sensi e con gli organismi e commissioni operanti a tal fine nelle sedi aziendali in base alle vigenti disposizioni.
Le visite mediche periodiche del personale esposto al rischio delle radiazioni avvengono con cadenza semestrale.

5. Gli esiti dell'accertamento di cui al comma 4 ai fini della corresponsione dell'indennità sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa integrativa, ai sensi dell' art. 6, comma 1 lettera a) del CCNL 7 aprile 1999
<http://130.186.85.35/cgi-bin/visualizza_contratto?NOMEFILE=ccnlpub1999-07&a
rticolo=articolo_6/comma_1/lettera_a&TIPO_VIS=4> ." 

E' chiaro pertanto come tale informazione possa differire da AUSL a AUSL, oltre che da regione a regione, sulla base di valutazioni dipendenti dall'organizzazione del lavoro, dalle modalità di esposizione, dalla rotazione del personale e, dalla interpretazione delle norme da parte dei soggetti coinvolti: Sindacati e Direzione.

Questa informazione va richiesta al Medico Competente o ai Sindacati. 

Approfitto dell'occasione per farti, a nome di AIOL e mio, i migliori auguri
per le prossime festività. 

Marco Piazza
215 - Mancata riconferma nel periodo di prova: costituisce precedente di esclusione a concorsi successivi?
Salve, sono un infermiere professionale che quasi tre anni fa è stato finalmente chiamato dalla graduatoria di un concorso, per un posto di ruolo in una Asl della Romagna. Purtroppo, ingiustamente, dopo 6 mesi di prova, non sono stato confermato e ho perso quest'opportunità.
Adesso ogni volta che viene fuori un concorso al quale vorrei partecipare mi
ritrovo dubbioso nel presentare la mia domanda in quanto nei bandi viene
richiesto questo testuale requisito:
- non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall'impiego.
Potreste aiutarmi a capire se nella mia condizione posso o meno presentare la mia domanda di partecipazione a tali concorsi?
Un periodo di prova non superato può pregiudicare tutta la mia carriera
professionale?
Grazie.

Distinti saluti.
 

Ciao G. ,

naturalmente non entro nel merito delle ragioni di mancata riconferma al termine del periodo di prova.
A volte il rapporto di lavoro non può costituirsi causa incompatibilità riconducibili al lavoratore, a volte sono il risultato di atteggiamenti preconcetti; personalmente non ho (e non voglio avere) elementi per schierarmi dalla tua o dall'altra parte; solo tu sai cosa sia avvenuto come sai che è possibile difendersi dalle ingiustizie agendo per vie legali.
In ogni caso la dispensa o la destituzione non può far riferimento al periodo di prova ma a provvedimenti applicati nel corso di un rapporto di lavoro consolidato che sfoci, poniamo ad esempio, nel licenziamento.
Il periodo di prova rappresenta, se mi è consentito di esprimermi liberamente, un momento in cui si "testa" la reciproca disponibilità e si "prova" la rispettiva attitudine ad un reciproco impegno.
Non sempre è superata positivamente tanto è vero che in tale periodo la legge consente la decisione univoca al recesso senza oneri (pur mantenendo un discreto livello di tutele per il lavoratore).
Puoi quindi liberamente partecipare ad ogni successivo momento di selezione senza curarti degli effetti di questa parentesi negativa.
Resta inteso che il curriculum di un professionista è l'immagine con la quale si presenta al mercato del lavoro e in caso presentasse "buchi" o "lacune" queste potrebbero essere negativamente interpretate dal datore di lavoro.

Approfitto dell'occasione per farti gli auguri per le prossime festività da parte di AIOL e mia.

Marco Piazza
214 - Aspettativa non retribuita: come valutare i periodi di malattia?
Salve desideravo un chiarimento in merito l'aspettativa retribuita x incarico a t.determinato, ossia:avendone goduto x un periodo di 12 mesi al rientro dovrò svolgere un periodo di 4 mesi di servizio attivo (quindi la malattia sposta in avanti detto termine?) oppure no?

grazie distinti saluti in attesa di un vs pronto riscontro
 
Caro S. ,

ritengo non possa trattarsi di aspettativa retribuita ma, secondo quanto
disposto dall'
<http://130.186.85.35/cgi-bin/visualizza_contratto?NOMEFILE=ccnlpub2001-27&T
IPO_VIS=4#articolo_12> art 12 del CCNL 2001,  di aspettativa non retribuita prevista  al comma 1 del medesimo articolo che viene concessa, ma per un periodo di soli sei mesi corrispondente al periodo di prova, in caso di incarico presso altro ente.

In ogni caso il primo comma è chiaro e recita: 

"1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne
faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente
con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per
esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza
dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio." 

Nei comma due e tre che riporto testualmente è contenuta la risposta ai tuoi
quesiti:

"2. Il dipendente rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per cause diverse, ovvero delle aspettative di cui al comma 8 lett. a) e b), se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 lett. c).

3. Al fine del calcolo del triennio, di cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia. "

A significare, per quanto riguarda il comma 2 che devono trascorrere almeno quattro mesi per usufruire di ulteriori aspettative in caso di vincita di un concorso presso la stesso altre aziende, fatta eccezione i seguenti casi:
"per la durata di due anni e per una sola volta nell'arco della vita lavorativa per i gravi e documentati motivi di famiglia, individuati - ai sensi dell'art. 4, commi 2
<http://www.normeinrete.it/cgi-bin/N2Ln?urn:nir:stato:legge:2000-03-08%3B53#
articolo_4/comma_2>  e 4
<http://www.normeinrete.it/cgi-bin/N2Ln?urn:nir:stato:legge:2000-03-08%3B53#
articolo_4/comma_4>  della legge 53/2000 - dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato sulla GU dell'11 ottobre 2000, serie generale n. 238. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamene e può essere cumulata con l'aspettativa di cui al comma 1 se utilizzata allo stesso titolo. "

Ulteriori informazioni sono reperibili sulla
<http://www.aranagenzia.it/homearan.nsf/cgiStat?OpenAgent&ordinanze> Banca
Dati dei Contratti dell'ARAN. 

Approfitto dell'occasione per farti i migliori auguri di AIOL e miei per le prossime festività

 
Marco Piazza
213 - Pronta disponibilità: chiarimenti sulla corretta applicazione

Buongiorno, mi chiamo (segue nome) e sono un'I.P, svolgo la mia attività in sala operatoria. Ho una bambina di due anni e per tale motivo ho chiesto di non fare reperibilità notturne, quante ore di pronta disponibilità diurna devo effettuare? secondo il mio coordinatore potrei farne fino a 72ore (praticamente tutti i Week-end), dov'è la tutela? ci sono dei riferimenti legislativi in merito?

Mi auguro possiate rispondere al più presto,grazie.

 

Cara (segue nome),

 

il tuo coordinatore, teoricamente almeno, ha ragione sulla quantità di ore visto che il CCNL 2001, tutt’ora vigente all’Articolo 7: Servizio di pronta disponibilità  dispone il limite massimo di sei turni di pronta disponibilità per ciascun mese.

Ma è piuttosto interessante il comma 6 che così recita: “Il servizio di pronta disponibilità va limitato ai turni notturni ed ai giorni festivi . Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale”.

Si tratta di un comma inapplicato ma, per quanto mi risulta, ancora vigente e piuttosto interessante per i lavoratori.

Certamente l’impegno di pronta disponibilità deve essere poi ripartito tra tutto il personale scongiurando l’eventualità di essere messa reperibile ogni domenica o festivo.

In ogni caso le informazioni si trovano nella Banca dati ARAN dei contratti ed è piuttosto semplice da consultare.

 

A presto.

 

- Marco Piazza

 
212 - Mobilità interazionale
Gentile dott. Piazza le pongo questo quesito in quanto istituzionalmente non riesco a trovare risposte adeguate, la mia situazione è questa:sono sturmentista e godo dei benefici della legge 104 con i relativi 3 giorni di permesso e astensione dalle reperibilità notturne per assistenza a mia madre riconosciuta con handicap grave. circa un anno fa ho chiesto la mobilità per casi sociali verso l'area territoriale della stessa asl in quanto la minor presenza di turnazione mi consentirebbe meglio l'assistenza a mia madre. Finora mi è sempre stato risposto che essendovi carenza di strumentisti la mia richiesta non poteva essere accettata. Ora ho trovato un collega dell'area territoriale disposto ad uno scambio alla pari... eureka! ma insorge un altro problema: l'affiancamento e l'apprendimento del nuovo collega. Chiaramente i responsabili dell'area territoriale non possono aspettare i 6/8 mesi di affiancamento per coprire il posto vacante, mentre dall'altra parte i responsabili dell'area ospedaliera non sono inclini a farmi andare via prima. Esiste un limite temporale a tale spostamento? Essendo uno scambio alla pari a quali normative devo fare riferimento? Grazie mille per l'attenzione.
 
Caro L. , 

no, non esiste un limite temporale per uno spostamento come non esiste, a
mia conoscenza, una norma specifica cui appellarsi; tutta la materia della
mobilità interaziendale è regolata da accordi tra OO.SS. e Direzione.

L'art.
<http://130.186.85.35/cgi-bin/visualizza_contratto?NOMEFILE=ccnlpub2004-10&T
IPO_VIS=4#articolo_21> 21 del CCNL 2004 in questo caso non trova applicazione.

E' il problema di chi svolge lavori estremamente specializzati la cui sostituzione richiede lunghi tempi di addestramento.

Ti consiglio di contattare un delegato RSU o sindacale (ma anche la direzione dovrebbe risponderti) per prendere visione dell'accordo sulla Mobilità interna della tua azienda.

Un caro saluto e tanti auguri alla mamma. 

- Marco Piazza
211 - Astensione dal lavoro per gravidanza e maternità
Sono un'infermiera che lavora in una struttura pubblica esonerata dal lavoro per gravidanza a rischio;desidererei sapere, dopo la data del parto, quanto dura l'astensione obbligatoria dal lavoro e quanto quella facoltativa.Cosa posso aggiungere poi a quest'ultima per poter stare a casa il più possibile con il mio bambino.

Grazie
 

Cara N. ,

iniziamo subito con un bel: "complimenti!!"

Credo che ogni infermiera appena acquisisce l'informazione di essere incinta debba stare a casa perché, rischi intrinseci della madre  a parte, è il nostro lavoro ad essere rischioso per il feto, microrganismi, farmaci, radiazioni, sforzi, stress non sono certamente una buona ginnastica di preparazione al parto!.

Ti riporto integralmente un articolo contrattuale che rappresenta ancora il fondamento giuridico per la tutela della astensione per maternità della lavoratrice.

"CCNL 1995; Art. 25 - Astensione obbligatoria e facoltativa per maternità

1. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro, ai sensi dell' art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204
http://www.normeinrete.it/cgi-bin/N2Ln?urn:nir:stato:legge:1971-12-30%3B120
4#articolo_4 

spettano l'intera retribuzione fondamentale nonchè le quote di retribuzione accessoria fisse e ricorrenti indicate nella tabella
<http://130.186.85.35/cgi-bin/visualizza_contratto?NOMEFILE=ccnlpub1995-07&a
rticolo=articolo_25/comma_1&TIPO_VIS=4#tabella_1#tabella_1>  allegato 1 .

2. Nel periodo complessivo di astensione facoltativa dal lavoro previsto per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri dall' art. 7, comma 1, della legge 1204/1971
<http://www.normeinrete.it/cgi-bin/N2Ln?urn:nir:stato:legge:1971-12-30%3B120
4#articolo_7/comma_1>  integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903
<http://www.normeinrete.it/cgi-bin/N2Ln?urn:nir:stato:legge:1977-12-09%3B903
>  , della durata massima di sei mesi, i primi trenta giorni, fruibili anche frazionatamente, sono considerati permessi retribuiti, ai sensi dell' art.
<http://130.186.85.35/cgi-bin/visualizza_contratto?NOMEFILE=ccnlpub1995-07&a
rticolo=articolo_25/comma_1&TIPO_VIS=4#articolo_21#articolo_21>  21.
Successivamente sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall' art. 7, comma 2, della legge 1204/1971
<http://www.normeinrete.it/cgi-bin/N2Ln?urn:nir:stato:legge:1971-12-30%3B120
4#articolo_7/comma_2> , alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono concessi, con le stesse modalità un massimo di giorni trenta annuali di permesso retribuito.

3. Nei confronti delle lavoratrici madri, nei primi tre mesi di gravidanza e per tutta la durata del periodo di allattamento se naturale, qualora sia accertata una situazione di danno o pericolo per la salute della lavoratrice, fatte salve le disposizioni di legge in materia, si provvede al provvisorio mutamento di attività delle dipendenti interessate che comporti
minor aggravio psico-fisico.

4. Il restante periodo di cinque mesi di astensione facoltativa rimane disciplinato ai fini giuridici ed economici dagli artt. 7, comma 3
<http://www.normeinrete.it/cgi-bin/N2Ln?urn:nir:stato:legge:1971-12-30%3B120
4#articolo_7/comma_3> , e 15, comma 2
<http://www.normeinrete.it/cgi-bin/N2Ln?urn:nir:stato:legge:1971-12-30%3B120
4#articolo_15/comma_2>  , della legge 1204/1971.

5. I permessi di cui ai commi 2 e 5 possono essere fruiti cumulativamente nell'anno solare con quelli previsti dall' art.
<http://130.186.85.35/cgi-bin/visualizza_contratto?NOMEFILE=ccnlpub1995-07&a
rticolo=articolo_25/comma_1&TIPO_VIS=4#articolo_21#articolo_21>  21, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
Durante i predetti periodi al dipendente spetta, altresì, l'intera retribuzione, secondo la tabella
<http://130.186.85.35/cgi-bin/visualizza_contratto?NOMEFILE=ccnlpub1995-07&a
rticolo=articolo_25/comma_1&TIPO_VIS=4#tabella_1#tabella_1>  1 allegata al
presente contratto.

6. Nulla è innovato nell'applicazione della legge 903/1977
<http://www.normeinrete.it/cgi-bin/N2Ln?urn:nir:stato:legge:1977-12-09%3B903 >
 in caso di adozione o affidamento del bambino, con riferimento alla materia regolata dal presente articolo, salvo quanto modificato dallo stesso. "

Oltre a questo occorre prendere visione del capo III° del
<http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dlgs151_01.html> D.lgs 151/2001
riguardante il congedo parentale per il periodo successivo alla nascita che modifica parzialmente, ed in meglio, quanto previsto dall'articolo contrattuale.

Tanti auguri per la tua gravidanza

- Marco Piazza

Direttivo Infermierionline