POSTA
E RISPOSTA
- Area Coordinatori
Risponde Valter Fascio -
| 146 - Selezione interna da cat. D a posizione economica DS | |
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In riferimento al mio
quesito posto nella faq. n°146, chiedo un ulteriore
precisazione: è vero che questi nuovi coordinatori che saranno
nominati ds (senza alcun titolo specifico), sono soggetti ad una
valutazione biennale, ed anche se essa è positiva non potranno
ricevere un secondo (successivo) incarico in quanto in difetto
per mancanza del requisito del possesso del master in
coordinamento o del afd? Previsto, questa volta dall'ultimo
contratto?
C.D.
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Gent.le collega,
il passaggio di un
infermiere alla posizione economica DS ha importanza
marginale rispetto al suddetto busillis: è
l'incarico di coordinamento stesso (sia per coloro che sono
in cat. D, sia per coloro che sono in DS) che continua
ad essere revocabile, perfino nel nuovo CCNL 2006-2009, cosa
assai discutibile perchè per tutti gli altri incarichi
dirigenziali del S.S.N. - di gran lunga più importanti -
l'assegnazione è sempre definitiva, benchè sottoposta a
valutazione periodica. Si è nuovamente persa - a parere
dello scrivente - la grande opportunità di dare seguito alla
richiesta di collocazione dei coordinatori nella "vicedirigenza",
come prevedeva la Legge n. 145/2002 e l'atto di indirizzo
dell'ARAN, in modo da garantire la stabilità della funzione
manageriale svolta. Opportuna la sua osservazione, dunque:
in futuro coloro che non sono in possesso del titolo master
in management o afd (solamente nel caso gli venga revocato
l'incarico) non potranno mai più accedervi per semplice
"diritto acquisito". Per tutti gli altri infermieri, pur in
possesso del titolo specifico, resta la (magra) consolazione
di poter accedere alle selezioni, magari ottenere
l'incarico, ma di vederselo revocare in qualsiasi momento
per cessazione della funzione o valutazione negativa.
Cordiali saluti.
Valter Fascio -
Infermierionline
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Nel 2006 la mia azienda di appartenenza (ausl
n° ...) bandisce un concorso interno per
infermiere esperto ds (titolo richiesto tre
anni in categoria d). A Gennaio del 2008
inizia il concorso con la prova scritta il
19 maggio ci sarà la prova orale. Nel giorno
10.04.2008 viene firmato il contratto, che
reintroduce la funzione di coodinamento e la
regola con l'art. n°4, applicando
definitivamente la legge 43/2006. Può la mia
azienda affidare la funzione di
coordinamento ad un infermiere senza il
titolo del master o del titolo afd? Per
paradosso potrebbe accadere che la
graduatoria del concorso potrebbe avere
durata triennale, quindi la mia azienda
potrebbe assegnare la funzione di
coordinamento ad infermieri senza alcun
titolo (espresso dalla legge e dal
contratto), a distanza di anni dalla firma
del contratto.
C.D.
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Gent.le
collega,
se ben
interpreto l'oggetto del suo quesito trattasi
nello specifico di "selezione" interna aziendale
per passaggio di posizione ecomica (da cat. D
a DS). I criteri e le modalità selettive per i
suddetti passaggi si definiscono esclusivamente
attraverso la contrattazione integrativa
decentrata. In ogni caso, anche
per l'affidamento ex novo di funzioni di
coordinamento, qualora il bando di selezione
sia uscito anteriormente all'entrata in vigore
del CCNL 2006-2009, risulta inapplicabile quanto
previsto dall'art. 4 (da lei citato) ai sensi di
quanto previsto dalla L. n. 43/2006. Ahimè,
prescindendo dunque dal possesso del titolo di
master in management o afd.
Cordiali
saluti.
Valter
Fascio - Infermierionline
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| 145 - Organizzazione pronta disponibilità | |
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Gentilissimo Valter,
cortesemente potrebbe delucidarmi su una questione che riguarda la gestione dei turni di pronta disponibilità che si è presentata più volte nell'U.O. Lavoro in un U.O. Salute Mentale, in qualità di coordinatore. I colleghi infermieri sostengono che esiste una normativa che permette durante i turni di pronta disponibilità di usufruire di un giorno di ferie, previa disponibilità del dipendente, sostenendo la tesi che il giorno di ferie riguarda le ore giornaliere mentre il turno di reperibilità copre il turno notturno. A mio avviso, tale organizzazione dei turni è illegale in quanto un infermiere che usufruisca di un giorno di ferie per quella giornata non può effettuare nessun altro lavoro che lo faccia risultare in servizio. Grazie.
A.
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Gent.le
collega,
lei bene
afferma sostenendo che la concessione da parte del
coordinatore infermieristico al dipendente di
una giornata di congedo ordinario è incompatibile
con qualsiasi attività del medesimo in servizio
nella stessa, pronta disponibilità inclusa.
Cordiali
saluti.
Valter Fascio
- Infermierionline
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| 144 - Incarico di coordinamento in cat. D e pronta disponibilità | |
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Prima di
tutto vorrei complimentarmi per l'ottimo sito. La
domanda che vorrei porre è: può un coordinatore
infermiristico cat.D (con concorso interno espletato
nel mese di aprile e con nomina come coordinatore a
partire dal mese di giugno presso una sala
operatoria) espletare turni di pronta disponibilità?
Grazie
dell'aiuto.
P.Z.
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Gent.le collega,
in merito
al quesito da lei posto la informo che è possibile
consultare la risposta già pubblicata nell'apposita area
Faq coordinatori Aiol, n. 22 del 7.02.2004. I
riferimenti contrattuali - anche alla luce del nuovo
Ccnl sanità - restano immutati.
Cordiali saluti.
Valter Fascio -
Infermierionline
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| 143 - Coordinamento autisti-soccorritori | |
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Buongiorno Valter,
da poco tempo ho avuto l'incarico di coordinatrice al 118, in sede sono presenti gli autisti-soccorritori (individuati così dalla Centrale Operativa con compiti ben precisi); da poco tempo a questa parte non riconoscono più questi protocolli, adducendo come scusa che sono stati assunti come autisti (non esiste a livello legislativo la figura di autista-soccorritore), inoltre essendo figure tecniche non vogliono essere coordinati da una figura sanitaria. Come debbo comportarmi, visto che ho chiesto alla Dirigenza infermieristica e non ho avuto risposta? Ti ringrazio anticipatamente.
Cordiali Saluti.
C.
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Gent.mo collega,
per le ragioni da lei
riportate un recente disegno di legge (mai convertito) mirava a
definire il profilo professionale di autista soccorritore
specificandone le finalità, le attività che deve svolgere, i
contesti operativi nei quali deve operare, gli ambiti
relazionali, ovvero la collocazione organizzativa
dell’operatore stesso ed i rapporti con le altre professioni.
Fatta questa premessa, a giudizio personale dello scrivente, pur
con tutte le attenuanti, la presunzione assoluta da parte delle
suddette figure di non volere essere coordinate da una figura
sanitaria mi pare fuori luogo. Rammento che già da illo
tempore gli OTA (operatori tecnici) sono stati coordinati nei
reparti e sul territorio da caposala. Delle due l'una... Mi pare
che un coordinatore del 118, ufficialmente incaricato
dall'azienda, debba in ogni caso essere di riferimento per tutti
gli operatori ivi operanti. Piuttosto grave è il fatto di non
riconoscere dei protocolli ufficiali.
Cordiali saluti.
Valter Fascio -
Infermierionline
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| 142 - Stipula di un contratto di caposala invece di incarico di coordinamento | |
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Cortesemente potreste delucidarmi su una questione che si sta verificando nell'A.u.s.l. (omissis) dove lavoro. Premetto che, con delibera dell'11/03/2004, è stata indetta selezione interna per incarico di coordinamento, ai sensi dell'art. 10 del c.c.n.l., ed ho avuto assegnata la funzione di coordinatore infermierstico dal 01/07/2006 con un contratto di lavoro a tempo indeterminato ed inquadrato nella categoria DS. Dopo quasi due anni dall'incarico, l'Azienda mi comunica che avvia un procedimento di modifica del contratto perchè per mero errore, pur avendo citato nella premessa del contratto l'art. 10 del CCNL, è stato stipulato un contratto a tempo indeterminato di Capo Sala anzichè come correttamente previsto conferimento funzioni di coordinameno. Vorrei sapere se ciò è possibile, cioè modificare il contratto firmato, e quali sono veramente i rifermenti legislativi in tale situazione. Grazie anticipatamente per un Vs riscontro. Porgo distinti saluti.
G. L.
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Gent.le collega, il D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 “Regolamento recante la nuova disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del SSN” ha previsto: art.56: (…) è abrogato il D.M. 30 Gennaio 1982, recante normativa concorsuale del capo sala; art. 39: cancellazione del titolo di AFD per accedere alle funzioni di capo sala e sostituzione con un’anzianità di servizio triennale per l’accesso al ruolo (biennale se in possesso del titolo AFD), ed una formazione “opzionale” aziendale. Ritengo, nel suo caso specifico, che si tratti di mero errore formale. Tutti i posti di ruolo di caposala, infatti, sono stati automaticamente convertiti in cat. D a far data dal 2001, parimenti all'attribuzione di funzione di coordinamento, proprio a seguito dell'entrata in vigore della normativa citata. Tutto ciò - mi consenta - ha dell'incredibile, visto che è l'azienda sanitaria stessa ad averlo perpetrato; ma non è impossibile... il suo "inquadramento" va senz'altro corretto.
Cordiali
saluti.
Valter Fascio
- Infermierionline
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| 141 - Funzioni di coordinamento e flessibilità | |
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Desidero porre un quesito legato al nuovo contratto secondo il quale la funzione di coordinamento è subordinata ad un tipo di orario di lavoro a tempo pieno; ho dal 2002 un contratto di lavoro a part-time-30 h settimanali in orizzontale nella funzione di coordinamento (dal 1999 nell'azienda ospedaliera di attuale appartenenza). Può l'azienda togliermi il coordinamento perchè titolare di un orario di servizio non previsto dal nuovo contratto di lavoro? Posso chiamare in causa la "flessibilità" del lavoro anche per la mia posizione funzionale? Cordialità.
L.G. |
Gent.le collega,
ad oggi la definizione dei
criteri generali per il conferimento dell'incarico di
coordinamento è riservata alla contrattazione interna aziendale
(Art. 36 CCNL 7.4.99). Qualora nella sua azienda sia già previsto
che le funzioni di coordinamento siano attribuite solamente ai
dipendenti a tempo pieno non vi è dubbio che non sia possibile alcun
tipo di "flessibilità". Tuttavia, l'anticipazione (cfr. togliere il
coordinamento) in merito al nuovo contratto di lavoro, da lei
citata, mi pare esca dalle normali procedure in quanto la recente
ipotesi del nuovo contratto siglata da sindacati e Aran non ha
ancora superato tutti i passaggi che la trasformeranno in contratto
pienamente in vigore e, in ogni caso, non prevederebbe affatto per i
coordinatori attuali in materia di flessibilità cambiamenti in senso
maggiormente restrittivo.
Cordiali saluti.
Valter Fascio -
Infermierionline
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140 - Chi prevede oggi quanti coordinatori infermieristici devono
esserci? |
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Gentilissimo Valter, Ti chiedo scusa, ma
involontariamente rifletto la confusione che c'è intorno a questo "pianeta
coordinamento". Grazie ancora. |
Gent.le collega, in data 1 Agosto 2007 è stato siglato nei termini sottoindicati l'accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla Istituzione della Funzione di coordinamento per le professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione. L'art. 1, comma 1 recita: "Ai fini dell'accesso alla funzione di coordinamento, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 2, è necessario essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 6, comma 4, della legge 1 febbraio 2006, n. 43". L'art. 2 specifica: "Al fine di istituire la funzione di coordinamento appare opportuno armonizzare la normativa contrattuale con le disposizioni contenute nell'art. 6 della legge dell'1 febbraio 2006 n. 43. A tali fini Il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con il presente accordo danno mandato al Comitato di Settore per l'inserimento, nell'ambito dell'atto di indirizzo per l'apertura delle trattative, dei principi previsti dal presente accordo e finalizzati alla modifica delle norme contrattuali che attualmente regolano il conferimento dell'incarico di coordinamento, con la previsione anche di una disciplina transitoria volta a salvaguardare i diritti quesiti. In sede contrattuale saranno definite le modalità per il conferimento dell'incarico". Al momento, essendo fermo il rinnovo del contratto, non cambia nulla rispetto agli ultimi anni: per l'assegnazione dell'incarico di coordinamento occorre partecipare ad una selezione interna indetta dall'azienda (il primario non può assegnare incarichi infermieristici). L'art. 5 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, aveva infatti stabilito che ogni azienda, previa concertazione sindacale, definisse i criteri generali attraverso i quali attribuire il coordinamento avendo come solo vincolo il requisito dei cinque anni di anzianità in cat. D-DS. Per quanto stabilito ne consegue l'obbligo di doversi dare dei criteri di assegnazione che obbliga le aziende a bandire delle selezioni per assegnare la funzione di coordinamento. Ai sensi della L. n° 43/2006 - essendo ancora in una fase transitoria - per alcuni sarebbe già in vigore la parte che indica l'obbligatorietà del possesso del titolo per i candidati alle selezioni di coordinatore; pur tuttavia altri interpretano la norma diversamente, considerando il titolo soltanto preferenziale, o neppure preferenziale. Le Aziende, al momento, essendo la normativa confusa e il CCNL ancora in fase di rinnovo, anche per evitare ricorsi, preferiscono attendere: differiscono le selezioni. La lettera di nomina del suo Primario non ha, e non avrà, alcun valore ai fini della selezione interna, sebbene l'attività certificata svolta come f.f. (lei è soltanto facente funzioni, non percepisce l'indennità di coordinamento, vero?) entra a far parte del c.v. professionale del dipendente. Potrà, infine, trovare nell'Atto Aziendale l'organigramma previsto per il Dipartimento in cui presta servizio, comprese le figure di coordinamento: l'entità numerica, laddove non esiste il Servizio Infermieristico, che si pone come obiettivo lo sviluppo dell'area intermedia manageriale, sovente si limita a ripetere lo storico. Tenga anche in conto che le figure di coordinatore infermiere previste possono essere presenti "sulla carta", e mai richieste e attivate. Cordiali saluti. Valter Fascio - Infermierionline |
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140 - Chi prevede oggi quanti coordinatori infermieristici devono
esserci? |
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Gentilissimo Valter, Ti chiedo scusa, ma
involontariamente rifletto la confusione che c'è intorno a questo "pianeta
coordinamento". Grazie ancora. |
Gent.le collega, in data 1 Agosto 2007 è stato siglato nei termini sottoindicati l'accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla Istituzione della Funzione di coordinamento per le professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione. L'art. 1, comma 1 recita: "Ai fini dell'accesso alla funzione di coordinamento, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 2, è necessario essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 6, comma 4, della legge 1 febbraio 2006, n. 43". L'art. 2 specifica: "Al fine di istituire la funzione di coordinamento appare opportuno armonizzare la normativa contrattuale con le disposizioni contenute nell'art. 6 della legge dell'1 febbraio 2006 n. 43. A tali fini Il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con il presente accordo danno mandato al Comitato di Settore per l'inserimento, nell'ambito dell'atto di indirizzo per l'apertura delle trattative, dei principi previsti dal presente accordo e finalizzati alla modifica delle norme contrattuali che attualmente regolano il conferimento dell'incarico di coordinamento, con la previsione anche di una disciplina transitoria volta a salvaguardare i diritti quesiti. In sede contrattuale saranno definite le modalità per il conferimento dell'incarico". Al momento, essendo fermo il rinnovo del contratto, non cambia nulla rispetto agli ultimi anni: per l'assegnazione dell'incarico di coordinamento occorre partecipare ad una selezione interna indetta dall'azienda (il primario non può assegnare incarichi infermieristici). L'art. 5 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, aveva infatti stabilito che ogni azienda, previa concertazione sindacale, definisse i criteri generali attraverso i quali attribuire il coordinamento avendo come solo vincolo il requisito dei cinque anni di anzianità in cat. D-DS. Per quanto stabilito ne consegue l'obbligo di doversi dare dei criteri di assegnazione che obbliga le aziende a bandire delle selezioni per assegnare la funzione di coordinamento. Ai sensi della L. n° 43/2006 - essendo ancora in una fase transitoria - per alcuni sarebbe già in vigore la parte che indica l'obbligatorietà del possesso del titolo per i candidati alle selezioni di coordinatore; pur tuttavia altri interpretano la norma diversamente, considerando il titolo soltanto preferenziale, o neppure preferenziale. Le Aziende, al momento, essendo la normativa confusa e il CCNL ancora in fase di rinnovo, anche per evitare ricorsi, preferiscono attendere: differiscono le selezioni. La lettera di nomina del suo Primario non ha, e non avrà, alcun valore ai fini della selezione interna, sebbene l'attività certificata svolta come f.f. (lei è soltanto facente funzioni, non percepisce l'indennità di coordinamento, vero?) entra a far parte del c.v. professionale del dipendente. Potrà, infine, trovare nell'Atto Aziendale l'organigramma previsto per il Dipartimento in cui presta servizio, comprese le figure di coordinamento: l'entità numerica, laddove non esiste il Servizio Infermieristico, che si pone come obiettivo lo sviluppo dell'area intermedia manageriale, sovente si limita a ripetere lo storico. Tenga anche in conto che le figure di coordinatore infermiere previste possono essere presenti "sulla carta", e mai richieste e attivate. Cordiali saluti. Valter Fascio - Infermierionline |
| 139 - Coordinamento infermieristico, trasferimento interno e ad altra ASL | |
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Sono un'infermiera professionale e
nel 2003 mi è stata assegnata la funzione di coordinamento in base all'art.
10 del CCNL 2000-2001. Nel dicembre 2006 ho espletato concorso e sono
passata in categoria DS. Non sono in possesso di Master in coordinamento o
altro titolo equipollente. La mia domanda è questa: vista la L.43/06 possono
togliermi la funzione di coordinamento? In caso di concorso in altra ASL
come coordinatrice posso parteciparvi? Ogni anno nella mia ASL tutto il
personale è soggetto a scheda di valutazione. In caso di posto da
coordinatrice vacante nella mia ASL posso chiedere lo spostamento in quel
reparto? Scusa, ma la L. 43 mi ha creato un pò di confusione!
Ringraziandoti per la risposta porgo distinti saluti. SM.C. |
Gent.le collega,
il possesso del titolo
di master in management per le funzioni di coordinamento non
è al momento obbligatoriamente richiesto - fino
all'effettivo recepimento della L. 43/2006 nel prossimo CCNL
- per l'esercizio della suddetta funzione nelle Aziende
Sanitarie. la bozza di Accordo del 10 aprile 2007 tra il
Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano sulla Istituzione della Funzione di
coordinamento per le professioni sanitarie infermieristiche,
ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della
prevenzione, riprende l'articolo 2 della L. n°43, quello che
fa riferimento al sistema contrattuale; nei due commi di
questo articolo si stabilisce che l’accordo fungerà anche da
mandato per il Comitato di Settore per l’emanazione di atti
di indirizzo per i rinnovi contrattuali che comprendano la
materia oggetto della presente. E' prevista anche una
disciplina per la fase transitoria (quella attuale) volta a
salvaguardare i diritti quesiti (anche in considerazione
della scarsità di professionisti di tutti i profili in
possesso del diploma di master): le modalità del
conferimento e la revisione del sistema di conferimento
saranno demandate anch’esse alla fase di contrattazione;
coloro che pur non in possesso del master sono
già assegnatari di incarichi di coordinamento, soggetti a
verifiche a scadenze stabilite -se la funzione permane e se
superano le valutazioni previste- non dovranno
necessariamente prendere parte a nuove selezioni.
In ogni caso, lei si
trova anche in cat. DS ed è difficile che l'Amministrazione
(anche se possibile, avendo avuto l'incarico successivamente
al 1.9.2001) - se la funzione nel suo servizio permane - le
revochi l'incarico e anche la relativa indennità... dovendo
parimenti garantirle le funzioni manageriali previste dalla
declaratoria della Cat. DS. In caso di posto da
coordinatrice vacante nella sua ASL lei può senz'altro
richiedere lo spostamento in un altro reparto, anche se non
vi è un vero obbligo da parte dell'Azienda di darvi seguito.
Difficile, invero, che lei possa partecipare a concorsi da
coordinatore in altre Aziende: al momento il coordinamento
non è un profilo, ma bensì un incarico di funzione... al cui
accesso ogni Azienda provvede tramite avvisi di selezione
interna. La stesso per quanto riguarda i trasferimenti
inter-aziendali: l'incarico di coordinamento non è
trasferibile se il dipendente va in un'altra Azienda
(proprio perchè deve essere sempre attribuito previa
selezione interna). Si consoli, la L. 43 (e ancor prima il
ddl n° 1645), così come la L. 251, hanno creato confusione
in tutta la Professione infermieristica, non soltanto a lei:
pur essendo in auge da anni, infatti, non sono mai entrate
pienamente in vigore.
Cordiali saluti.
Valter Fascio -
Infermierionline
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| 138 - Coordinamento infermieristico presso IPAB | |
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Ciao, sono una IP diplomata nel
1992 da allora ho sempre prestato servizio di ruolo in Ipab, da tre anni
oltre ai normali turni di servizio sostituisco nei periodi di ferie e
malettia l'attuale coordinatore dell'ente in via del tutto ufficiosa.
Nel 2009 il coordinatore andrà in pensione e sempre in via ufficiosa mi
è stato chiesto di prepararmi il più possibile per partecipare ad una
selezione interna per ricoprire tale ruolo. Il mio problema è che non
riesco a capire come, considerando il fatto che io non possa partecipere
ad una formazione per il master visto che non posseggo un diploma
quinquennale di scuola superiore ma ho frequentato solo un biennio e
conseguente diploma triennale per IP.
Vi porgo i miei più cordiali
saluti.
|
Gent.le collega, sino ad oggi ai dipendenti delle Ipab è stato applicato il rapporto di lavoro degli enti pubblici. Il decreto di riordino del settore, in riferimento alle IPAB riordinate come aziende di servizi, istituisce un comparto autonomo di contrattazione collettiva. Ciò consentirà meccanismi di flessibilità tipici del privato, modulati sui diversi servizi erogati. Le Ipab che si trasformano in aziende per i servizi alla persona, ovvero in soggetti privati di diritto pubblico, saranno inserite nella rete dei servizi sociali previsti dalla legge 328/2000. Quanto sopra è per significarle che per poter rispondere in maniera precisa al questo da lei posto dovrei avere ulteriori informazioni sul tipo di struttura in cui lei presta la sua attività lavorativa. Il decreto legislativo di riordino stabilisce che le Ipab si devono trasformare in una delle seguenti tipologie di enti: aziende pubbliche di servizi alla persona (Asp); Onlus e fondazioni (soggetti non lucrativi); strutture aziendali private, legate alla programmazione socio-sanitaria. In ogni caso, non trattandosi di comparti afferenti al CCNL Sanità, mi sento vivamente di consigliarle di partecipare alla selezione interna di cui accenna; vieppiù, il possesso del titolo di master in management per le funzioni di coordinamento (con la pregressa maturità) non è al momento neppure obbligatoriamente richiesto - fino al recepimento della L. 43/2006 nel prossimo CCNL - per l'esercizio della suddetta funzione nelle Aziende Sanitarie. Cordiali saluti.
Valter Fascio - Infermierionline |
| 137 - Assenza del coordinatore dalla struttura | |
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Ciao, navigando in rete ho
scoperto questo Forum che definisco "geniale", premetto che sono un
Tecnico di Laboratorio e che quindi da considerare "un infiltrato",
ma vorrei chiedere lo stesso un chiarimento riguardo i coordinatori.
Il mio coordinatore non espone i suoi turni al contrario di tutti
noi, compresi i laureati, e quindi noi non sappiamo mai se lo stesso
è in servizio, è in ferie od altro, per giunta non esiste un
sostituto durante le sue assenze, quindi non sappiamo a chi
rivolgerci per le problematiche. Esempio, lo stesso coordinatore,
potrebbe assentarsi dal lavoro per una o due settimane, senza che
nessuno (a parte il direttore credo) ne sappia niente. Secondo il
vostro illustre parere tutto questo è corretto?
Grazie, e spero non cestinate la mia domanda. |
Gent.mo collega,
la ringrazio per
l'appellativo "geniale" con cui lei ha definito il Forum di
Infermierionline. A dire il vero, penso però che lei si riferisse
all'Area di consulenza (infatti, dal forum del sito
dell'associazione non riceviamo form e non rispondiamo alle
richieste). Ma chiudo subito l'inciso, per venire alla
sua richiesta. Il dipendente (vedi anche il coordinatore), a
domanda, può assentarsi dal lavoro su valutazione del
diretto superiore e del Dirigente Responsabile dell'U.O. presso la
quale presta servizio. La domanda deve essere formulata e giungere
al Responsabile in tempo utile, tale da permettere a quest'ultimo di
adottare le necessarie misure organizzative. Il CCNL a tal proposito
non dice altro. Il diretto superiore del coordinatore,
qualora quest'ultimo sia in cat. D, è il collega in DS; nel caso del
coordinatore in cat. DS, è il dirigente del servizio
infermieristico, tecnico e della riabilitazione - laddove sia
presente. Nelle aziende sanitarie dove la figura non esiste, il
Responsabile del servizio resta comunque il Direttore o il Primario
dell' U.O. Un tempo il ruolo del caposala/capotecnico - nella
stretta accezione del termine - era molto direttivo e di
controllo, mentre l'uso della delega e del M.B.O. (gestione per
obiettivi, e non per compiti...) molto limitato. Premetto, per la
precisione, che ad oggi non esiste ancora il profilo del
coordinatore e, di conseguenza, è difficile definirne le
responsabilità. Pur tuttavia, i cambiamenti legislativi, il
passaggio dei collaboratori (ex 6° liv.) dalla cat. C alla cat. D
(ex 7°), il possesso di titoli di studio più elevati da parte di
questi ultimi (lei cita, per l'appunto, la laurea)
e l'inserimento di più ampie funzioni nelle declaratorie dei diversi
profili della cat. D - ma pure nella realtà - assegnano di fatto una
maggiore responsabilità a ogni "singolo" professionista.
Insomma, per il tecnico di laboratorio (così come l'infermiere,
ecc.) con gli onori ci sono gli oneri relativi, da un punto di vista
dell'autonomia e indipendenza nell'organizzazione del proprio
lavoro, che sia presente o assente il coordinatore. E la stessa
presenza fisica continuativa del coordinatore all'interno dell' U.O.
(con, o senza, fiato sul collo) diventa sicuramente meno necessaria.
Vorrei concludere,
dunque, affermando che il coordinatore non è tenuto a chiedere il
permesso dei propri "collaboratori" per assentarsi dal servizio, ma
del superiore diretto. L'obbligo di provvedere a nominare un
sostituto del coordinatore, qualora assente, è legato, di norma, al
solo periodo di ferie estive. Il puro buon senso, tuttavia, in
mancanza del senso comune (e ce ne vorrebbe un po' di più nel nostro
Paese), vorrebbe che il coordinatore - nel limite del possibile -
avvisasse sempre i collaboratori circa le proprie assenze. Ma questo
non lo troverà scritto da nessuna parte; è solo il mio modesto
parere.
Cordiali saluti.
Valter Fascio |
| 136 - Assenza nella struttura di uno spazio idoneo per il coordinatore infermieristico | |
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Complimenti per questa rubrica:
è veramente molto interessante ed esaustiva. Ho già inviato una
richiesta alla quale però non ho ricevuto risposta. La ripropongo,
perchè avrei bisogno di un aiuto ma in tempi brevi. Vengo al dunque. Non
ho una ubicazione idonea per assolvere al mio lavoro. In effetti occupo
una partedi un corridoio che oltretutto da accesso alla porta
d'emergenza. Ho fatto richiesta ma solo verbale al direttore sanitario
che mi ha risposto picche già più volte. Ora vorrei porre il problema in
forma ufficiale. Vorrei sapere a quali riferimenti legislativi posso far
riferimento per tutelarmi. Grazie.
CDB
|
Gent.ma collega,
la ringrazio innanzitutto per i
suoi complimenti. Riceviamo tantissime richieste dai colleghi e
nell'archivio non risulta la sua precedentemente inviata. Consigliamo di
compilare sempre attentamente tutte le voci previste nel format
altrimenti non ci è possibile rispondere. Ma le rispondo adesso... in
tempi brevi. Il coordinatore (caposala) viene considerato dal D.L. n°
626/1994 "preposto" o "collaboratore". In tutte le situazioni nelle
quali la valutazione di cui all'art. 78 della citata precedente norma
evidenzi rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro
(Direttore Generale, Direttore di Dipartimento, ecc.) deve
assicurare, e il coordinatore verificare, la presenza di adeguati
servizi igienici con docce; spogliatoi separati per il deposito di abiti
civili del personale e gli indumenti potenzialmente infetti;
l'osservanza dei divieti (es. di fumare), ecc. Come si può evincere
da questi esempi riportati, l'eventuale mancanza di risorse
strutturali/presidi minimi (ovvero nella fattispecie l'ubicazione in un
corridoio "non attinente" l'attività di locale/ufficio per il
coordinatore), spazi indispensabili per svolgere la propria attività in
sicurezza, comporta responsabilità di altri. In quest'ultimo caso il
coordinatore/preposto deve sempre far presente per iscritto a chi di
dovere la precarietà della situazione con i potenziali rischi (vedi il
divieto assoluto di bloccare le vie di fuga previste nel piano
antincendio). Sempre quest'ultimo formulerà le proposte scritte a suo
avviso opportune per rimuovere le difficoltà o l'inconveniente (cfr.
DPR. 3/1957, art. 16). La situazione testè riportata, inoltre, potrebbe
richiamare la normativa sulla tutela della privacy, per lo specifico in
quanto concerne la tenuta di documenti/dati riguardanti l'utenza (ma
anche dei propri collaboratori), per i quali occorre garantire il
massimo livello di riservatezza e la tenuta sotto chiave degli archivi
(art. 31 - Obblighi di sicurezza - Decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali). Infine,
l'ubicazione di personale infermieristico (anche del coordinatore) con
svolgimento di attività assistenziali in locali che la stessa normativa
antincendio dichiarerebbe "non attinenti", oltrechè fuori legge, è
indecoroso e inficia quella stessa qualità percepita dall'utenza, con
gravi ripercussioni e risvolti sull'immagine dei
professionisti, lavoratori dell'Azienda che -volenti o nolenti -
necessariamente trasmettono all'esterno.
Cordiali saluti.
Valter Fascio -
Infermierionline
|
| 135 - In che modo si finanziano le indennità di coordinamento? | |
|
Gentile Sig. Fascio,
sono componente della
delegazione trattante in azienda ospedaliera "..." di ..., volevo porre
un quesito che attualmente investe l'attribuzione delle indennità di
coordinamento agli infermieri. Ebbene, l'art. 10 del ccnl 20/9/2001
individua gli aventi diritto al coordinamento alla data 31/8/2001 con
riconoscimento di avvenute funzioni a chi già era nella posizione D
prima dell'applicazione del contratto, poi estende l'indennità anche ad
altri profili sempre alla data 31/8/2001. Tali indennità di
coordinamento sono state finanziate dalle risore regionali come
specificato dall'art. 8, comma 4 e 5. Ma adesso l'Azienda ha necessità
di rivisitare l'attribuzione di tali indennità estendendola ad altri
soggetti, quindi successivamente alla data 31/8/2001 e successivamente
anche al ccnl 19/4/2004. La domanda è questa: in che modo si finanziano
tali indennità di coordinamento? L'Azienda sostiene con l'art. 31 delle
fasce, ma io non sono d'accordo, trattandosi di attribuzioni di
coordinamento di parte fissa e permanente e non variabile. Le sarei
grato se volesse rispondere in breve termine possibilmente, in quanto
tale discussione è in corso in questi giorni.
Cordiali saluti.
O.G. |
Gent.mo collega,
il finanziamento dell'indennità di
funzione di coordinamento - parte fissa - e finanziata con i fondi del
salario accessorio e prevede l'utilizzo del fondo dell'art. 39 CCNL
biennio 2000/2001, art. 10, c. 8), nell'ambito della contrattazione
integrativa. Le aziende possono prevedere in aggiunta alla parte fissa
dell'indennità di funzione di coordinamento (CCNL biennio 2000/2001,
art. 10, c. 4), una parte variabile sino ad un massimo di ulteriori L.
3.000.000, finanziabile con le risorse disponibili nel fondo dell'art.
39 del CCNL 7 aprile 1999, e con le risorse aggiuntive del CCNL 2°
biennio 2000/2001, che vanno ad integrare lo stesso.
Si contratta l'utilizzo delle
risorse del fondo dell'art. 39 (fondo delle fasce) per la
corresponsione, nella prima fase, della parte variabile dell'indennità e
successivamente, con il recupero al fondo delle quote relative alla
parte fissa del personale cessato, dell'intera indennità.
Spero di averle risposto in breve
termine.
Cordiali saluti.
Valter Fascio -
Infermierionline
|
| 134 - Richiesta al coordinatore infermiere di coprire i turni | |
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Buonasera Valter,
volevo porti questa domanda: se il dirigente infermieristico ti
attribuisce l'incarico di coordinatrice può pretendere che tu copra i
turni perchè mancano gli infermieri?
Grazie.
M.
|
Gent.ma collega,
fatte salve situazioni eccezionali di urgenza o la disponibilità e la
collaborazione personale, che possono riguardare più il coordinatore
(caposala) di reparto che non il coordinatore di U.O.C./Dipartimento,
la risposta al suo importante quesito non può che essere negativa; a tal
fine, per la normativa, rimando a quanto recentemente riportato dal
sottoscritto nell'area coordinatori, Faq n° 127, presente on line
sul sito e consultabile. Colgo l'occasione per sottolineare che non è il
dirigente infermiere ad attribuire l'incarico di coordinatore bensì una
delibera aziendale previo superamento di una selezione, e che il
coordinatore - di norma - non riceve neppure indennità per l'attività su
due o tre turni. Tralascio gli effetti manageriali molto
negativi (riconoscimento/autorevolezza del ruolo) che la turnazione di
un coordinatore avrebbe nella gestione del gruppo, inoltre sulla stessa
"continuità" nel coordinare attività e persone che rappresenta
storicamente il must della figura.
Cordiali saluti.
Valter Fascio - Infermierionline |
| 133 - Validità del titolo Master in coordinamento erogato da UNITELMA. | |
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Egregio Sig.Valter, vorrei avere delucidazioni sul Master on line di coordinamento erogato dalla università Telematica UNITELMA. Gradirei conoscere il suo parere e l'attendibilità del corso stesso. La ringrazio per quanto sopra pongo cordiali saluti. C.L. |
Gent.le collega, in merito al quesito da lei posto riguardante la validità del titolo Master
rilasciato dall'università UNITELMA, anche ai fini del conferimento
dell'incarico di coordinamento, la invito a consultare la stessa risposta
recentemente fornita dal preside della facoltà al segretario nazionale di un
importante sindacato infermieristico, consultabile al seguente link: Cordiali saluti. |
| 132 - Riconoscimento attività pluriennale di infermiere facente funzioni di coordinatore U.C.P.D. | |
|
Gentilissimo ho deciso di far
riferimento anch'io alla tua indubbia preparazione con una serie di
domande e scusa qualche osservazione di disgusto... Premetto, sono
dipendente di una struttura pubblica dal 1981e da 15 anni coordino una
U.C.P.D. (unità di cure palliative domiciliari), non mi è mai stato
conferito un incarico di facente funzione ma tutti sin dal primo giorno
mi riconoscono come la referente coordinatrice del servizio, sia
all'interno della struttura che all'estreno. Ho fatto varie richieste al
direttore di divisione per il riconoscimento giuridico a partire
dall'anno 2000, ma per aver atteso, invano, in buona fede, mi ritrovo
invece ad aver attivato in luglio 2007 una vertenza sindacale. Come è
possibile che un'amministrazione dopo 15 anni di tale attività di
coordinamento, alla leggittima richiesta di riconoscimento delle
mansioni superiori (art.10 ccnl 1998/2000) non si degni minimamente di
porvi rimedio? Può la direzione trasferirmi senza darmi motivazione
valida, tempi adeguati (lettera datata venerdì 21 sett. con decorrenza
immediata lunedì 24 sett.) e senza indicarmi con quali mansioni visto
che io mi ritengo a tutti gli effetti un coordinatore? Potresti dirmi
che razza di sistema è mai questo, piuttosto che riconoscere il ruolo a
chi già lo svolge (forse 15 anni non sono abbastanza), per conferirlo a
chi? Perchè per poter continuare a fare un lavoro che amo devo essere
offesa nella mia dignità di persona e di professionista? La ministra
Turco ci chiede di dare di più, mi chiedo vorrà anche la nostra anima?
In fondo poi ci lamentiamo della carenza infermieristica... Ti sarei
grata dei consigli che vorrai suggerirmi se mai decido di continuare a
fare ancora questo lavoro. Ti ringrazio.
C.
|
Gent.ma
collega,
innanzitutto mi preme ringraziarla per la sua stima. Ma veniamo al quesito posto, partendo un po' da lontano. Le mansioni superiori sono disciplinate dal combinato disposto dell'art. 16, 17, 28 e 41 c.3 del CCNL 7.4.99 e dalla D.C. n.12 del CCNL 20.9.01 (code). La definizione dei criteri per il conferimento dipendono dal regolamento aziendale, redatto previa consultazione con le RSU. Per il personale appartenente alla cat. D sono considerate mansioni superiori soltanto quelle svolte in sostituzione di dipendenti del livello economico DS. Esse sono conferite in caso di vacanza di posto in organico, per la durata di sei mesi prorogabili a 12 in caso di attivazione delle procedure per la copertura del posto vacante; sostituzione di dipendente assente con diritto al mantenimento del posto (escluse ovviamente le ferie) per tutta la durata dell'assenza. Il conferimento deve avvenire per iscritto e sono retribuite con la differenza tra i trattamenti economici iniziali del profilo di appartenenza e di quello di cui si svolgono le mansioni (infermiere € 2.530,00/annui). Non può mai essere remunerata, ahimè, la sostituzione da parte di un infermiere di un altro collega infermiere "coordinatore" assente se la posizione che si va a ricoprire non è, comunque, in partenza, di cat. DS. Alle "funzioni" di coordinamento infermieristico, invece, si accede esclusivamente previa partecipazione ad uno specifica selezione interna aziendale; per i vincitori dell'incarico è prevista la relativa indennità parte fissa e/o variabile; nulla a che vedere, dunque, con proposte o nomine "primariali". Non riesco invece a cogliere le precise motivazioni che sono addotte per il suo trasferimento, modalità e tempi (più che mansioni) rispetto ai quali, verosimilmente, esistono invece degli spazi legittimi di contrattazione sindacale. Comprendo, inoltre, il suo disappunto personale per certe pratiche "usa e getta" (piuttosto frequenti in ospedale). Certamente non fanno crescere la professione. Al di là delle solite esternazione di rito del ministro Turco...
Cordiali
saluti.
Valter Fascio |
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131 -
Per l'assegnazione della funzione
di coordinamento, senza progressione verticale di carriera, deve essere
previsto un concorso? |
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Gent.mo Fascio,
sono un infermiere e lavoro presso una U.O. di un'Azienda Ulss della Regione Veneto. Sto conseguendo la laurea magistrale in Scienze infermieristiche ed ostetriche (spero a dicembre di terminare il percorso). Qualche giorno fa, nell'Azienda Ulss dove lavoro, un direttore di U.O. mi ha chiesto se fossi disposto a ricoprire il ruolo di coordinatore perchè la sua caposala di lì a poco sarebbe andata in pensione. Io, entusiasta della cosa, ho dato il mio assenso. Il Direttore è andato a parlare con il Dirigente del Servizio Infermieristico il quale ha detto che ci vuole un concorso per assegnare tale ruolo. La mia domanda è: per una assegnazione di funzione di coordinamento, senza progressione verticale di carriera (passaggio in DS) deve essere previsto comunque un concorso. Ma soprattutto, esiste una normativa di riferimento in merito e dove posso reperirirla?
Grazie.
D. |
Gent.mo collega, la mia risposta al suo quesito non può che confermare quanto le ha detto il Responsabile del Servizio Infermieristico, riferendosi a quanto previsto dal contratto: passi per i requisiti, ma per l'assegnazione dell'incarico di coordinamento occorre in ogni caso partecipare ad una selezione interna indetta dall'azienda. L'art. 5 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, ha stabilito che ogni azienda, previa concertazione sindacale, definisca i criteri generali attraverso i quali attribuire il coordinamento avendo come solo vincolo il requisito dei cinque anni di anzianità. Per quanto stabilito ne consegue l'obbligo di doversi dare dei criteri di assegnazione che obbliga le aziende a bandire delle selezioni per assegnare la funzione di coordinamento. Le consiglio, in merito, di leggere anche le faq n° 129 e, soprattutto, n° 125 e precedenti, già pubblicate nell'area coordinatori (anche se ormai superate, in termini molto più restrittivi, dalle ultime novità legislative). Ai sensi della L. n° 43/2006 (per alcuni ancora in fase transitoria, per altri già in vigore), infatti, per svolgere la funzione di coordinatore è necessario anche il possesso del titolo di master in management, e non della laurea magistrale (che lei mi insegnerà essere disciplinare, e non manageriale). Cordiali saluti. Valter Fascio |
| 130 - Bozza di Accordo sulla istituzione della funzione di coordinamento: assegnatari di incarichi | |
| Gentilissimo Walter mi congratulo per la chiarezza e la competenza con cui mette a disposizione di noi tutti le sue conoscenze. Sono una Infermiera Coordinatrice di P.S. dal settembre 2001 (cat. DS2). Il mio quesito riguarda la legge n. 43 art. 6 (coordinamento infermieristico). Il 10 aprile presso il Ministero della Sanità si è tenuta una riunione con le OO.SS. per la definizione dell'accordo in ordine alla disciplina delle funzioni di coordinamento del personale di comparto alla luce della legge n. 43. Mi è dato sapere che da tale documento si evincono indicazioni sull'applicazione della legge che cosi si possono riassumere: 1) il ruolo di coordinatore deve essere assegnato al personale in possesso dei requisiti dell'art. 6 2) Le funzioni di coordinamento svolte in oggi saranno valide fino alla firma del nuovo CCNL. E il mio sindacato paventava nella stessa riunione che: NON E' PRESENTE NEL TESTO LA PREVISIONE DEL RICONOSCIMENTO DEL RUOLO GIURIDICO AL PERSONALE IN OGGI TITOLARE DEL COORDINAMENTO. LA MIA DOMANDA E': IO E QUELLI COME ME CESSERANNO DI SVOLGERE MANSIONI DI COORDINAMENTO ALLA DATA DELLA STIPULA DEL NUOVO CONTRATTO? TENENDO PRESENTE CHE SONO STATA INQUADRATA QUALE COORDINATRICE DAL SETTEMBRE 2001 CON REGOLARE DELIBERA AZIENDALE IN RELAZIONE ALL'ART.10 CONTENUTO NEL C.C.N.L. S.S.N. 1998-2001 E CHE SONO IN POSSESSO DEL CERTIFICATO DI AFD E CHE SVOLGO QUINDI TALE INCARICO DA BEN 5 ANNI? PUR NON AVENDO CONSEGUITO IL FAMOSO MASTER? |
Gent. collega,
la bozza di Accordo del 10 aprile
u.s. tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano sulla Istituzione della Funzione di coordinamento per
le professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative,
tecnico-sanitarie e della prevenzione, riprende l'articolo 2 della L.
n°43, quello che fa riferimento al sistema contrattuale; nei due commi
di questo articolo si stabilisce che l’accordo fungerà anche da mandato
per il Comitato di Settore per l’emanazione di atti di indirizzo per i
rinnovi contrattuali che comprendano la materia oggetto della presente;
è prevista anche una disciplina per la fase transitoria volta a
salvaguardare i diritti quesiti (anche in considerazione della scarsità
di professionisti di tutti i profili in possesso del diploma di master);
le modalità del conferimento e la revisione del sistema di conferimento
saranno demandate anch’esse alla fase di contrattazione; coloro che già
sono assegnatari di incarichi di coordinamento, soggetti a verifiche a
scadenze stabilite -se la funzione permane e se superano le valutazioni
previste- non dovranno necessariamente prendere parte a nuove selezioni.
Cordiali saluti.
Valter Fascio |
| 129 - Requisiti per l'affidamento delle funzioni di coordinamento ai sensi della L. n. 43/2006 | |
|
Egregio Walter,
complimenti anzitutto per questo spazio che dà risposte
esaurienti; a tal proposito avrei anche io un quesito da
porgerti. Sono una infermiera a cui è stata riconosciuta
l'indennità di funzione di coordinamento parte fissa ex art. 10,
comma 7 CCNL 20/09/2001 in data 18/05/2006. Sono in possesso del
master per le funzioni di coordinamento. In data 22/05/2006 la
mia azienda ha indetto un avviso di selezione per l'incarico di
coordinamento; vorrei sapere se mi viene automaticamente
riconosciuto l'incarico o se devo comunque partecipare a tale
selezione, a cui possono accedere i dipendenti a tempo
indeterminato appartenenti alla categoria D o Ds in possesso dei
seguenti requisiti: 5 anni di esperienza professionale in cat. C
e/o D nel profilo professionale interessato. Tale esperienza è
ridotta a un anno per il personale in possesso del certificato
di abilitazione a funzioni direttive.
Cordiali saluti.
M.
|
Gent.le collega,
in risposta al quesito ricevuto,
in disaccordo con quanto descritto, non si riesce a comprendere come la
sua azienda abbia potuto riconoscerle l'indennità economica di
coordinamento parte fissa ex art. 10, c. 7 CCNL 20/9/2001 in data
18/05/2006 senza aver prima indetto una selezione. Quest'ultima sarebbe
stata poi indetta con un avviso pubblicato in data successiva, il
22/05/2006 (se è giusto quanto leggo), e quindi non ancora espletata a
un anno di distanza!? Personalmente ritengo doveroso che lei debba
parteciparvi, ma altrettanto lo sarebbe il precisare all'azienda che
l'art. 6 della legge sulle nuove professioni sanitarie, almeno nella
parte relativa all'indicazione dei requisiti per l'esercizio della
funzione di coordinamento, debba considerarsi di immediata applicazione.
Laddove la funzione di coordinamento sia già attivatà (mi pare il caso
suo) ritengo quindi che tali requisiti siano da applicare da subito: in
tal senso recita anche alla lettera il comma 4, ove stabilisce che
l'esercizio della funzione di coordinamento è espletato (e non sarà
espletato) dai possessori dei requisiti previsti (master in management
ed esperienza almeno triennale).
Nel caso in specie, la prevista
selezione indetta per l'attribuzione delle funzioni, proprio perchè
rimasta congelata per un anno e (se leggo bene) riaperta ora, deve
tenere conto dei requisiti che la normativa oggi prevede per coloro i
quali intendono svolgere la funzione di coordinamento. Lei non dovrebbe
preoccuparsi (è in possesso del master); certamente -se così avvenisse-
un elevato numero di aspiranti rimarrebbe escluso in partenza. Ma
l'obiettivo aziendale di una tale selezione oggi non può che essere
l'individuazione del personale "migliore" che è in possesso del titolo
di studio (lei lo è), e non soltanto
tra coloro che
hanno esperienza triennale maturata in cat. C e/o D nel profilo
infermieristico...
Cordiali saluti.
Valter Fascio - Resp. Area
Coordinatori AIOL
|
| 128 - Diploma di Laurea: punteggio maggiore per selezione coordinatore infermiere? | |
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Caro Walter, vorrei sapere quali sono le procedure dettagliate per
convertire il mio diploma regionale di Infermiere in Laurea di I°
livello e a quale polo Universitario rivolgermi, e se tale Laurea dia un
punteggio maggiore rispetto al Diploma per un eventuale concorso per
Coordinatori avendo comunque il Master di I° livello per Infermiere
Coordinatore.
Cordiali saluti.
M.I.
|
Gent.le collega,
ai fini della conversione del titolo di
studio di infermiere professionale in diploma di laurea in questi ultimi
anni alcuni atenei hanno attivato appositi corsi; attualmente, è in
corso solamente la riconversione presso l'università Gabriele D'Annunzio
di Pescara-Chieti, a cui ci si può rivolgere tramite il sito
http://www.crc-cesi.org/inf/index.html . Non mi risulta invece che,
al momento, partecipando ad un eventuale selezione interna per
l'assegnazione di funzioni di coordinamento (tra l'altro sono quasi
tutte ferme in attesa dei criteri applicativi della L. n. 43/2006) vi
siano diversità di valutazione dei titoli tra i possessori di laurea
infermieristica, D.U. o diploma di infermiere professionale.
Diversamente sarebbe, invece, per l'accesso e la frequenza senza debito
alla laurea magistrale.
Cordiali saluti.
Valter Fascio
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| 127 - E' corretto inserire il coordinatore infermiere come unità per l'assistenza diretta? | |
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Gentilissimo Valter, dal 2001 sono infermiere di emodialisi e dal gennaio del 2004 con delibera Aziendale ricopro la carica di infermiere coordinatore nello stesso reparto. La direzione Sanitaria ed il Responsabile del Servizio, sostengono che che oltre agli incarichi di coordinatore devo svolgere anche mansioni di assistenza diretta, rientrando nel calcolo dei carichi di lavoro. Il mio quesito è questo: è corretto inserire il coordinatore infermieristico come unità addetta all'assitenza diretta, nel calcolo dei carichi di lavoro? Grazie. Stefano |
Gentile collega,
in
merito al quesito da lei posto, non ci risulta che sia stato
abrogato quanto venne perfino riconosciuto temporibus illi dal
D.M. 13 settembre 1988, art. 3, punto G, qui di seguito testè
richiamato: "la caposala non deve essere considerata facente
parte dell'organico del personale di assistenza diretta date le
sue funzioni di coordinamento delle attività del personale
infermieristico e ausiliario e di supervisione sulle attività di
tirocinio e di formazione a livello dell'unità operativa cui è
preposta". E dire che di acqua in tutti questi anni ne
abbiamo vista scorrere sotto i ponti... In particolare,
proprio da un punto di vista formativo (master), puntando alle
competenze manageriali della figura piuttosto che all'assistenza
diretta. Nel frattempo, per lo specifico, è stata anche emanata
la legge n. 43/2006.
Cordiali saluti.
Valter Fascio
|
| 126 - Incompatibilità iscrizione al master in coordinamanto infermieristico e altri corsi universitari | |
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Salve,
sono un infermiere già
iscritto presso un'altra università, laurea in psicologia. Posso
iscrivermi al master per coordinatore infermiere?
A.P.
|
Gentile collega,
in merito al quesito da
lei posto, si rammenta che ai sensi del DPR n. 145/2000 per
l'iscrizione al master per coordinamento infermieristico gli
Atenei richiedono la dichiarazione scritta dal candidato di
non essere iscritto ad altro
Corso di Laurea, Scuola di Specializzazione, Corso di Master.
Quanto previsto dalla norma citata vale, ovviamente, anche per
qualsiasi altra iscrizione presso tutte le facoltà italiane.
Cordiali saluti.
Valter Fascio
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| 125 - Nomina di un infermiere a "facente funzioni" di coordinatore infermieristico | |
|
Ringrazio lo staff di AIOL per
il Servizio informativo che ci regalate a tutti noi Operatori
Sanitari. Brevemente: frequento il Master di primo livello in Manegement
Infermieristico da Coordinatore, si concluderà a Maggio 2007. Sono
venuto a conoscenza che la Responsabile della mia U.O. vuol nominare il
mio collega, a facente funzione in base a una vecchia richiesta del 2003
che lei aveva inoltrato alla direzione sanitaria senza aver
ricevuto nessuna risposta. E' chiaro che il mio collega non ha mai
espletato nessuna funzione, anche perchè non ha nessuna conoscenza in
merito (vuol essere premiato solo perche è il più anziano). Può una
nomina del genere esistere? Come potrei procedere per evitare tutto
questo? Nessuna legge può aiutarmi? Da premettere anche, che non ha
nessun titolo che lo abilità alle competenze di coordinatore. Grazie, e
colgo l'occasione per salutarvi.
P.B.
|
Gentile collega,
in merito alla sua richiesta
pervenutaci potrà trovare una risposta leggendo la faq n. 113, già
pubblicata sul sito di AIOL nella stessa Area Coordinatori. Ritengo che
lei non abbia però motivo di preoccuparsi in quanto la normativa in
vigore non permette di procedere secondo i "desiderata" di
ogni Responsabile bensì secondo puntuali e precisi dettami legislativi.
La legge n. 43 del 1° Febbraio 2006 si trova in Gazzetta Ufficiale n° 40
del 17 Febbraio 2006 ed è vigente dal 3 Marzo 2006. Dovrebbe essere già
attiva per quanto concerne i requisiti di accesso alla funzione:
possesso del master in coordinamento oppure titolo afd. Questa è stata
anche l'interpretazione di vari legali e giudici nell'ultimo anno,
benchè in alcune aziende e/o Regioni si preferisca attendere l'Accordo
Stato-Regioni previsto dal comma 3 della legge, mantenendo lo status quo
delle nomine dei nuovi coordinatori infermieristici. Al momento,
tuttavia, nè lei nè il collega anziano possedete i requisiti richiesti
per una "nomina". Beh... lei tra un po' sì. Neppure mi preoccuperei
molto per il rispolvero di soluzioni temporanee da parte di qualche
Responsabile poco informato, quali quella di "facente funzioni" di
coordinatore: quest'ultima, sarebbe una scelta anacronistica (e
illegale) di un passato da dimenticare. Cordiali saluti.
Valter Fascio
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| 124- Spetta all'infermiere in possesso del master in coordinamento il titolo di dottore? | |
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In riferimento alla FAQ n.116 - secondo quanto stabilito dal
Decreto delegato n.270 del 22/10/2004 e stante la Legge 42/99 -
spetta all'infermiere con diploma regionale, possessore tra l'altro
di un master universitario (28 esami piu' tesi), il titolo di
dottore? Ti chiedo ciò per avere chiarezza in quanto un collega dopo
la conversione del diploma a laurea di 1° livello, ha ottenuto
dall'amministrazione il titolo di dottore nel suo cartellino.
Grazie.
I.C.
|
Gent.le collega,
in riferimento alla faq n. 116
dell'Area Coordinatori AIOL si precisa quanto segue. Il Ministero
dell'Istruzione, Università e ricerca ha a suo tempo emanato il
provvedimento che disciplina i criteri generali per l'ordinamento degli
studi universitari. Il decreto del 22 ottobre 2004, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 2004, distingue la laurea, la laurea
magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca che
sono conseguiti, rispettivamente, al termine dei corsi di laurea, di
laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca
istituiti dalle università. Definisce, ferma restando l'autonomia degli
Atenei, le classi, i crediti formativi, i requisiti di ammissione ai
corsi di studio, il conseguimento dei titoli di studio, la durata e gli
obiettivi. A coloro che hanno conseguito, la laurea, la laurea
magistrale e il dottorato di ricerca, competono, rispettivamente, le
qualifiche accademiche di dottore, dottore magistrale e dottore di
ricerca. Con il D.M. n. 509/99 si è identificato erroneamente tutte le
forme di Bachelor/Master con il cosiddetto "Master di I° livello" - che
resta però un corso di perfezionamento che non rilascia un diploma
- mentre spesso il Bachelor/Master coincide con la nostra laurea di II°
livello, che negli U.S.A. ha un orientamento già nettamente e realmente
specialistico. Bene si è comportata l'Amministrazione nel caso specifico
da lei riportato.
Cordiali saluti.
|
| 123- Dal D.Legs.502/92 al decreto Murst 2001. In che modo venivano formati e scelti i caposala? | |
|
Salve,
mi chiamo Daniela e sto
frequentando il Master in management per le funzioni di coordinamento.
Dobbiamo fare una ricerca sul caposala negli anni che vanno dal 1992 al
2001, in particolare vorrei sapere che cosa è accaduto dal D.Legs.502/92
al decreto Murst del 2001. In che modo venivano formati e scelti i
caposala? Mi piacerebbe sapere come hanno vissuto quegli anni i
caposala, una loro testimonianza e quindi se ha del materiale in merito.
La ringrazio anticipatamente.
P.S.: so che le chiedo una cosa
impossibile, ma mi potrebbe rispondere entro la fine di febbraio.
Grazie!
Daniela
|
Gent.le collega,
la ringrazio per l'interesse nei
confronti dell'argomento proposto il quale è oggetto di una vostra
ricerca storica. Lei potrà senz'altro consultare il quadro sinottico
legislativo italiano dell'ultimo trentennio in riferimento alla figura
del caposala - oggi professionista coordinatore - con la formazione
richiesta ed i requisiti, pubblicato a mia firma e di Lucia Brizzi nell'Area
Coordinatori del sito di AIOL (Risorse/Riferimenti Normativi), link: http://www.infermierionline.net/area_coordinatori/riferimenti_legis.htm
Si consiglia, inoltre, per lo
specifico, la lettura di altri articoli presenti nell'Area suddetta, tra
i quali:
http://www.infermierionline.net/area_coordinatori/Coord.la_funzione.htm
Difficile
descriverle in poche parole come i colleghi ed il sottoscritto abbiano
vissuto quegli anni senza rischiare di cadere nella retorica o
nei luoghi comuni. Fino al 1999, tuttavia, pur essendo già sospesa la
formazione regionale del caposala, il requisito del titolo di studio afd
era ancora valido come requisito concorsuale e di conseguenza
riconosciuto il ruolo manageriale della figura. Fu l'art. 5 (e in parte
l'art. 10) contenuto nel C.C.N.L. S.S.N. 1998-2001 (II biennio economico
2000-2001) a cancellare di colpo cent'anni di storia di questa figura,
con una conseguente e progressiva "delegittimazione", a cui si
aggiunsero criteri di "scelta" aleatori spesso subordinati alle
decisioni valutative dei Primari (incarichi provvisori) piuttosto che ai
titoli di studio e alle competenze possedute. Della norma
citata, riporto un estratto personale dal sito di AIOL: "La
declaratoria del profilo della cat. D include anche le funzioni della
cat. C. E’ istituita, senza un profilo, la “funzione di coordinamento”
revocabile e soggetta a valutazione. Art. 10: solamente per i caposala
già in cat. D che esercitano reali funzioni di coordinamento al
31.08.2001, l’indennità di funzione – parte fissa - spetta in prima
battuta ed è permanente. -
Art. 5, comma 2: si accede alla
funzione di coordinamento con un’anzianità di 5 anni in C e/o D, 4 per
chi possiede il titolo AFD, senza formazione, con incarico conferito
dall’azienda sulla base di criteri definiti con procedure di
concertazione di cui all’art.6, c. 1 lettera b) C.C.N.L. 7 aprile 1999.
- La declaratoria del profilo della cat. D include anche le funzioni
della cat. C. E’ istituita, senza un profilo, la “funzione di
coordinamento” revocabile e soggetta a valutazione. -
Art. 10: solamente per i
caposala già in cat. D che esercitano reali funzioni di coordinamento al
31.08.2001, l’indennità di funzione – parte fissa - spetta in prima
battuta ed è permanente". Ancora oggi, pur approvata la L. n. 43
(ma non il regolamento attuativo che stabilisce i criteri
concorsuali), appena si intravede per questa travagliata figura la
soluzione di tutti quanti i nodi fondamentali.
(Mai disperare
però, come vede... nulla è impossibile!).
Cordiali saluti.
Valter Fascio
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| 122 - Infermiere coordinatore: rientro in servizio al termine del periodo di gravidanza | |
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Gent. Dott. Fascio,
desidererei avere una sua opinione rispetto alla situzione che le espongo: in sostituzione di un coordianatore infermieristico assente per gravidanza e stata mandata nell'u.o. una collega vincitrice dello stesso concorso (1^ classificata) a cui ha partecipato la coordinatrice assente per gravidanza. Ora al rientro della gravidanza la dipendente vorrebbe rientrare nella stessa u.o. a cui era assegnata prima dell'assenza. Chiedo cortesemente se l'obbligo del rientro nella stessa unità produttiva (art.17 L.53/2000) è riferito alla unità operativa o al presidio ospedaliero di assegnazione.
Ringrazio anticipatamente.
L.P.
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Gent.le collega,
il caso all'oggetto rientra nella
fattispecie disciplinata dall’art.56, D.Lgs. n.151, 26.03.2001 (T.U.
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità
e della paternità, a norma dell’art. 15 legge 8 marzo 2000, n.53),
rubricato “Diritto al rientro e alla conservazione del posto – L. 30
dicembre 1971, n.1204, art.2, comma 6; - legge 8 marzo 2000, n.53, art.17,
comma 1”, che così dispone: “Al termine dei periodi di divieto
di lavoro previsti dal Capo II e III, le lavoratrici hanno diritto di
conservare il posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino,
di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate all’inizio
del periodo di gravidanza o in altra ubicata nel medesimo Comune, e di
permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino; hanno
altresì diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a
mansioni equivalenti. (...) Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Le disposizioni di
cui ai commi 1 si applicano fino a un anno dall’ingresso del minore nel
nucleo familiare. 4-bis. L’inosservanza delle disposizioni contenute nel
presente articolo è punita con la sanzione amministrativa di cui all’art.54,
c.8.”. Il predetto articolo, così come l’intero T.U. succitato,
risulta applicabile anche alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti di
P.A., così come precisato dall’art.2, D.Lgs. n.151/2001. Dalla lettura
delle disposizioni innanzi testualmente riportate consegue che la
lavoratrice madre, al rientro del periodo di astensione obbligatoria dal
lavoro o del periodo di aspettativa concesso, così il lavoratore dopo la
fruizione del congedo di paternità, non hanno un diritto intangibile a
conservare lo specifico ed identico posto di lavoro ricoperto prima del
periodo di assenza, bensì soltanto quello di rientrare nella medesima
unità produttiva o anche in altra, purché ubicata nello stesso Comune,
nonché quello di svolgere le medesime mansioni o altre equivalenti.
Nel caso di specie, pertanto, posto che l’unità produttiva di riferimento risulta essere quella nella quale la lavoratrice risultava essere inserita nel periodo anteriore all’assenza per maternità e posto, altresì, che, ai nostri fini, assume rilevanza ex se che “il posto di lavoro” assegnatole non sia più lo stesso, occorre aver riguardo che esso avvenga comunque e in ogni caso nello stesso Comune (cfr. l'u.o. deve aver sede nello stesso Comune...) e al tipo di mansioni assegnatele.
Cordiali saluti
Valter Fascio
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| 121- Passaggio da infermiere coordinatore cat. DS ad assistente sanitario | |
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Gent.ssimo Valter Fascio,
mi trovo in una situazione
alquanto anomala. Nell'anno 2003 presentavo domanda di cambio di profilo
professionale (passaggio orizzontale) da infermiere ad assistente
sanitario e il tutto è stato svolto attravereso una prova
colloquio. Successivamente (anno 2003) avveniva l'inquadramento in tale
profilo. Ma precedentemente alla richista di cambio di profilo
professionale avevo presentato un ricorso (anno 2002), chiedendo
l'applicazione dell'art. 10 funzioni di "coordinatore", funzioni svolte
a 31/08/2001 e successivamente fino al passaggio infermiere-assistente
sanitario. Accettato il ricorso l'Amministrazione mi dichiarava decaduto
da assistente sanitario riconfermandomi Collaboratore Professionale
Sanitario Esperto infermiere. Io invece ho intenzione di fare ricorso
per confermare la posizione di assistente sanitario. Se il ricorso viene
accettato secondo il tuo parere perdo l'indennita' di coordinamento " €
129 e il passaggio nella categoria ds?
Ti ringrazio.
C.G.
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Gent.le collega,
ho letto con attenzione la sua e-mail con i vari cambi di profilo da lei effettuati e i ricorsi fatti. Dal momento che la sua Amministrazione ha accettato il ricorso da lei presentato dichiarandola -per gli effetti dello stesso- decaduto da assistente sanitario, riconfermandola parimenti Collaboratore Professionale Sanitario Esperto infermiere (DS), ed essendo in subordine l'incarico di coordinamento specificatamente attribuitole collegato ad una funzione svolta in quanto infermiere (e non ASV), può deliberare ai fini della revoca dell'incarico di coordinamento. Non mi risulta però possibile la revoca dell'indennità ad esso collegata -per la parte fissa- se lei in prima battuta era già un coordinatore infermiere (afd) alla data del 31 agosto 2001. Naturalmente, valuti attentamente lei -sentendo l'ufficio vertenze della sua sigla sindacale o un legale- se fare un ricorso per confermare la sua posizione di assistente sanitario... Lei chiede, inoltre, se il ricorso venisse comunque accettato cosa si perde... A mio giudizio, non dovrebbe perdere nè l'indennità nè il DS (per i motivi prima citati). Il passaggio alla cat. DS, infatti, era garantito dal CCNL Sanità a tutti i coordinatori incaricati ufficialmente delle funzioni alla data effettiva del 31 agosto 2001. Cordiali saluti. Valter Fascio
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| 120- Revoca bando di selezione passaggio cat. D-DS (super) | |
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Gentilissimo Walter Fascio, ho ricevuto l'incarico di coordinatore della rianimazione in cui opero, nel maggio 2004, a distanza di un anno sia il primario che il direttore s. hanno espresso parere positivo come recita il ccnl. Volevo chiederle se mi spetta indennità di coordinamento e in che forma, visto che a tutt'oggi non percepisco nulla. Può un'azienda revocare un concorso per il passaggio da D a DS, dopo la scadenza, visto che già erano state fatte delle domande di partecipazione? Ringraziondola sin d'ora si porgono distinti saluti.
A.R.
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Gent.le collega, per la risposta alla prima parte del quesito da lei posto la invito a leggere con attenzione quanto già pubblicato nella faq n° 112 e precedenti (NdR L'incarico le è stato assegnato tramite un regolare bando di selezione aziendale? Diversamente non le spetta alcuna indennità...). Infine, il Direttore Generale dell'azienda si riserva - di norma - la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare qualsiasi bando di selezione, riportando l'avviso nel bando stesso. Cordiali saluti. Valter Fascio
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| 119 - Il materiale per la preparazione al colloquio di selezione per il passaggio cat. D-DS (super) | |
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Signor Presidente, dovendo partecipare ad un concorso di selezione interna
alla mia azienda per passare di categoria cioè da collaboratore
professionale sanitario esperto in " Professional" categoria D, livello
economico super, chiedo su quale materiale o argomenti potrei prepararmi per
il colloquio. Veramente navigo nel buio. Grazie. M.M.
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Gent.le collega, http://www.infermierionline.net/FAQ/coordinatori_4.htm#83 Cordiali saluti. Valter Fascio |
| 118- Il personale sanitario che passa in cat. DS mantiene l'indennità di coordinamento? | |
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Gentile Sig. Fascio, seppur in ritardo, non dipendente dalla mia volontà,
sono lieta di confermarle l'avvenuto passaggio a Ds, nonostante i dubbi
dell'azienda relativi al fatto che al momento della selezione non avevo più
il coordinamento che possedevo invece al momento dell'entrata in vigore del
CCNL del 2004. L'amara sorpresa però è che non mi hanno ridato nè le
funzioni nè l'indennità, affermando che il coordinamento è una cosa
disgiunta dal DS, posizione confermata anche dai sindacati. Così mi ritrovo
a essere DS e a continuare a fare l'infermiera in corsia. Ma che senso ha?
Allora il profilo del Ds a cosa serve se è solo un passaggio economico
disgiunto dal coordinamento? Sono piuttosto avvilita anche perchè alla fine
non c'è neppure il beneficio economico (lo stipendio è rimasto invariato) e
comunque, secondo me, visto il contratto che afferma che chi passa in DS
mantiene l'indennità di coordinamento requisito per la selezione, dovrebbero
darmelo. Lei cosa ne pensa? Cordiali saluti Paola |
Gent.le collega, ricevo e leggo con molto piacere le notizie in merito al suo percorso professionale, cosa importante per noi onde poter ottenere dei riscontri. Mi rammento anche del quesito da lei inviato a suo tempo e della relativa risposta già pubblicata (cfr. Faq n° 78). Il passaggio nel livello economico DS del personale della categoria D che è stato incaricato della funzione di coordinamento successivamente al 1.9.2001 ed entro il 19.04.2004 era dovuto ma, ahimè, se il dipendente non si trovava già alla data della prima assegnazione coordinatore (30.8.2001) non mantiene il beneficio economico dell'indennità di coordinamento. In attesa dell'applicazione della L. n° 43/2006, invece, l'incarico stesso - badi bene - può essere sempre, e in ogni caso, assegnato e revocato da parte dell'azienda. Quanto riportato vale perfino nei confronti dei colleghi più anziani, assunti tramite un concorso di ruolo per la qualifica di caposala, in possesso del titolo di studio, e che svolgono la loro attività da moltissimi anni. Cosa ne penso? Penso come lei, che la situazione attuale sia alquanto avvilente... Cordiali saluti. Valter Fascio
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117- Perchè
un infermiere in possesso del titolo master in una delle aree complementari
non può definirsi coordinatore nello specifico ambito? |
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Il master di I livello in infermieristica in sala operatoria vale 60 cfu
così come quello di coordinatore; allora perchè nell'area di competenza
specialistica (sala operatoria) non si può ottenere il coordinamento? Perchè
questa discriminazione professionale tra il su menzionato e quello di
coordinamento? Bisogna dare chiarezza a chi spende 2500 euro e poi con la
carriera professionale resta sempre al palo... Che delusione mentre gli
infermieri generici fanno i coordinatori!!!Confido in una vostra risposta al
più presto per combattere questa bruttura professionale... |
Gent.le collega, curiosa è nel nostro Paese la scelta di correlare i ruoli di coordinatore e specialista all'acquisizione di un master universitario. Certo, nessun dubbio, per svolgere il ruolo di coordinatore è opportuno avere una formazione specifica. Altrettanto auspicabile che finalmente venisse attivata una formazione specialistica per gli infermieri. Ma perché questa formazione post base si è scelto di identificarla con un master? Negli altri Stati questo non avviene... In base alla normativa vigente (D. L.vo 500/99 e DM 270/2004) l'università rilascia i titoli di laurea e laurea magistrale; il master è un "corso di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente"; in altre parole, è un corso di aggiornamento, che non dà un titolo di studio. Che cosa ci fa pensare che l'università sia detentrice del sapere disciplinare infermieristico, visto che - a una quindicina d'anni dal passaggio della formazione degli infermieri all'università - contiamo in Italia al massimo una dozzina di Professori associati in Scienze infermieristiche, e la formazione degli infermieri è parimenti assicurata per il 90% da professionisti del S.S.N.? Il grosso busillis, sta tutto in questo punto, e nel seguente: "Perché non è possibile riconoscere che la formazione permanente e continua professionale possa essere sviluppata e trasmessa anche al di fuori degli atenei?" L'articolo 6 della L. 43/06 dispone che il personale laureato appartenente alle professioni sanitarie sia articolato in "professionisti" ,"professionisti coordinatori","professionisti specialisti" e "professionisti dirigenti". Per diventare professionisti coordinatori e specialisti è richiesto un master (rispettivamente in funzioni di coordinamento e per le funzioni specialistiche). Nel contesto regolamentare professionale italiano - badi bene, non vorrei essere frainteso - dobbiamo rallegrarci di questa legge. Laddove tutti i medici sono però - per definizione - sempre "dirigenti", siamo portati a pensare che i termini non abbiano il significato proprio che meriterebbero in un contesto disciplinare manageriale/organizzativo... In altre parole: primo, non ha alcun senso diventare tutti infermieri coordinatori di se stessi; secondo, il coordinamento infermieristico andrebbe abolito perchè fuori dal tempo, e restare solamente la dirigenza. Quest'ultima, dovrebbe essere un ruolo che può essere "assegnato" ad un vero professionista in un certo tempo ed in una determinata organizzazione, mai una semplice e mera "definizione" di legge! Mi segua ancora un attimo che giungo a rispondere alla Sua domanda... Ma se la legge è dunque questa, e tutti i medici sono erroneamente dirigenti solo per aver conseguito una laurea, allora noi infermieri dobbiamo farcene una ragione... Accettare che con questa norma anche un infermiere laureato che ha la responsabilità di dirigere o coordinare non debba più definirsi CPSE, ma "professionista dirigente" o "professionista coordinatore". E chi ha conseguito il master? Beh, "professionista specialista"! Cordiali saluti. Valter Fascio |
| 116 Un infermiere con il master in coordinamento ha diritto alla dicitura sul cartellino d'identificazione "professionista coordinatore"? | |
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Spetta a un infermiere che possiede il master in coordinamento la dicitura
sul cartellino d'identificazione "professionista coordinatore"? Grazie. I.C. |
Gent.le collega, la Circ. minist. Sanità 100/SCPS/3 5697 - 1991 - iniziative per l'attuazione nel S.S.N. della L. 241/90, per il miglioramento dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini ha suggerito le misure di trasparenza ed efficacia nell'azione amministrativa, quali l'adozione appunto del cartellino di identificazione del personale. Ad oggi, un infermiere dipendente presso un'azienda ha l'obbligo di portare il suddetto cartellino che lo identifica appunto con il proprio "profilo" di inquadramento giuridico, risultante a seguito dell'assunzione tramite un concorso o selezione interna. Il titolo di studio della laurea, eventualmente posseduto, è considerato poichè lo prevede la legge, premettendo davanti al proprio nominativo il suffisso Dottore. Diverso il discorso per i dipendenti possessori del titolo master in coordinamento: non riteniamo che - al momento - possano pretendere di farsi identificare tout-court "professionisti coordinatori". Infatti, l'art. 6, c. 3. della recente legge n. 43/2006 è ancora disapplicato: "i criteri e le modalità per l'attivazione della funzione di coordinamento in tutte le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private sono definiti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano". Occorrerà, dunque, attendere che i prossimi contratti recepiscano appieno questa normativa, e ulteriori decreti definiscano nei dettagli l'applicazione pratica nelle aziende. Colgo l'occasione dell'argomento di questa faq per riportare,di seguito, alcune altre informazioni generali. Con il Decreto delegato n. 270 del 22.10.2004, il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica ha provveduto ad emanare il nuovo regolamento universitario che modifica il precedente di cui al DM 509/1999. Al punto 7. dell'art. 13 di tale provvedimento si dispone quali siano i titoli accademici collegati alle Lauree del cosiddetto "nuovo ordinamento" e si precisa che il titolo di Dottore compete a tutti i laureati di 1° livello. A fronte di ciò non pare che le amministrazioni delle Aziende Sanitarie abbiano inteso modificare conseguentemente le prassi amministrative in essere, nonché quelle riferite alla comunicazione interna ed esterna, in maniera tale da corrispondere correttamente alla nuova situazione in essere. Qualora da parte degli organi e dei servizi amministrativi dell'Azienda Sanitaria, nel rivolgersi in forma individuale al personale dipendente, viga la prassi di utilizzare il titolo accademico di Dottoressa e di Dottore e ciò nelle formali comunicazioni di ogni tipo (disposizioni di servizio, notifiche, buste paga, budge, ecc.), gli stessi sono tenuti ad utilizzare detto titolo nei confronti di tutto il personale dipendente o a contratto che ne è effettivamente titolare e non solo riguardo alle categorie tradizionalmente considerate tali. Riteniamo che la stessa considerazione valga anche in relazione ad ogni fattispecie comunicativa che comporti l'esposizione esterna dei nominativi del personale come ad esempio negli avvisi al pubblico, nei cartelli informativi degli organigrammi di servizi e uffici, nei cartellini identificativi personali. Cordiali saluti. Valter Fascio |
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115 -
Vincitore di selezione aziendale CPSE infermiere. Conseguenze a seguito di
rinuncia. |
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Buon giorno, leggo spesso i vostri interventi ed ora chiedo collaborazione:
ho sostenuto una selezione per posti di collaboratore professionale
sanitario esperto - infermiere presso la mia Azienda. Sono arrivata in posto
utile in graduatoria ed ora sono stata invitata a prendere contatti con
l'ufficio assunzioni per dare la disponibilità per il posto a tempo
indeterminato. Tutte le sedi disponibili sono molto distanti da casa e per
problemi familiari, accettare la funzione di coordinamento diventa
difficile. Se si rinuncia quali sono le conseguenze? Avrò la possibilità
anche se retrocessa all'ultimo posto di restare in graduatoria e attendere
eventuali posti che si renderanno disponibili o sarò eliminata dalla
graduatoria? Dove dovrei trovare materiale per documentarmi in tal senso?
Grazie per la disponibilità. Cordiali saluti. Marta |
Gent.le collega, gli interessati vincitori di una selezione aziendale che non regolarizzano la loro accettazione oppure firmano la rinuncia, decadono dai diritti conseguenti alla partecipazione medesima, quindi dalla possibilità d'impiego nel posto stesso, non facendo seguito la nomina. Il riferimento è contenuto - di norma - nel regolamento aziendale recante la disciplina delle selezioni interne. Cordiali saluti. Valter Fascio
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