POSTA E RISPOSTA  - Area Coordinatori

Risponde Valter Fascio -

1-2-3-4-5-6

146 - Selezione interna da cat. D a posizione economica DS
In riferimento al mio quesito posto nella faq. n°146, chiedo un ulteriore precisazione: è vero che questi nuovi coordinatori che saranno nominati ds (senza alcun titolo specifico), sono soggetti ad una valutazione biennale, ed anche se essa è positiva non potranno ricevere un secondo (successivo) incarico in quanto in difetto per mancanza del requisito del possesso del master in coordinamento o del afd? Previsto, questa volta dall'ultimo contratto?
 
C.D.
Gent.le collega,
il passaggio di un infermiere alla posizione economica DS ha importanza marginale rispetto al suddetto busillis: è l'incarico di coordinamento stesso (sia per coloro che sono in cat. D, sia per coloro che sono in DS) che continua ad essere revocabile, perfino nel nuovo CCNL 2006-2009, cosa assai discutibile perchè per tutti gli altri incarichi dirigenziali del S.S.N. - di gran lunga più importanti - l'assegnazione è sempre definitiva, benchè sottoposta a valutazione periodica. Si è nuovamente persa - a parere dello scrivente - la grande opportunità di dare seguito alla richiesta di collocazione dei coordinatori nella "vicedirigenza", come prevedeva la Legge n. 145/2002 e l'atto di indirizzo dell'ARAN, in modo da garantire la stabilità della funzione manageriale svolta. Opportuna la sua osservazione, dunque: in futuro coloro che non sono in possesso del titolo master in management o afd (solamente nel caso gli venga revocato l'incarico) non potranno mai più accedervi per semplice "diritto acquisito". Per tutti gli altri infermieri, pur in possesso del titolo specifico, resta la (magra) consolazione di poter accedere alle selezioni, magari ottenere l'incarico, ma di vederselo revocare in qualsiasi momento per cessazione della funzione o valutazione negativa.
Cordiali saluti.
 
Valter Fascio - Infermierionline
 
Nel 2006 la mia azienda di appartenenza (ausl n° ...) bandisce un concorso interno per infermiere esperto ds (titolo richiesto tre anni in categoria d). A Gennaio del 2008 inizia il concorso con la prova scritta il 19 maggio ci sarà la prova orale. Nel giorno 10.04.2008 viene firmato il contratto, che reintroduce la funzione di coodinamento e la regola con l'art. n°4, applicando definitivamente la legge 43/2006. Può la mia azienda affidare la funzione di coordinamento ad un infermiere senza il titolo del master o del titolo afd? Per paradosso potrebbe accadere che la graduatoria del concorso potrebbe avere durata triennale, quindi la mia azienda potrebbe assegnare la funzione di coordinamento ad infermieri senza alcun titolo (espresso dalla legge e dal contratto), a distanza di anni dalla firma del contratto. 
 
C.D.
Gent.le collega,
se ben interpreto l'oggetto del suo quesito trattasi nello specifico di "selezione" interna aziendale per passaggio di posizione ecomica (da cat. D a DS). I criteri e le modalità selettive per i suddetti passaggi si definiscono esclusivamente attraverso la contrattazione integrativa decentrata. In ogni caso, anche per l'affidamento ex novo di funzioni di coordinamento, qualora il bando di selezione sia uscito anteriormente all'entrata in vigore del CCNL 2006-2009, risulta inapplicabile quanto previsto dall'art. 4 (da lei citato) ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 43/2006. Ahimè, prescindendo dunque dal possesso del titolo di master in management o afd.
Cordiali saluti.
 
Valter Fascio - Infermierionline
145 - Organizzazione pronta disponibilità
Gentilissimo Valter,
cortesemente potrebbe delucidarmi su una questione che riguarda la gestione dei turni di pronta disponibilità che si è presentata più volte nell'U.O. Lavoro in un U.O. Salute Mentale, in qualità di coordinatore. I colleghi infermieri sostengono che esiste una normativa che permette durante i turni di pronta disponibilità di usufruire di un giorno di ferie, previa disponibilità del dipendente, sostenendo la tesi che il giorno di ferie riguarda le ore giornaliere mentre il turno di reperibilità copre il turno notturno. A mio avviso, tale organizzazione dei turni è illegale in quanto un infermiere che usufruisca di un giorno di ferie per quella giornata non può effettuare nessun altro lavoro che lo faccia risultare in servizio.
Grazie.
 
A.
Gent.le collega,
lei bene afferma sostenendo che la concessione da parte del coordinatore infermieristico al dipendente di una giornata di congedo ordinario è incompatibile con qualsiasi attività del medesimo in servizio nella stessa, pronta disponibilità inclusa.
Cordiali saluti.
 
Valter Fascio - Infermierionline

 

144 - Incarico di coordinamento in cat. D e pronta disponibilità
Prima di tutto vorrei complimentarmi per l'ottimo sito. La domanda che vorrei porre è: può un coordinatore infermiristico cat.D (con concorso interno espletato nel mese di aprile e con nomina come coordinatore a partire dal mese di giugno presso una sala operatoria) espletare turni di pronta disponibilità?
Grazie dell'aiuto.
 
P.Z.
Gent.le collega,
in merito al quesito da lei posto la informo che è possibile consultare la risposta già pubblicata nell'apposita area Faq coordinatori Aiol, n. 22 del 7.02.2004. I riferimenti contrattuali - anche alla luce del nuovo Ccnl sanità - restano immutati.
Cordiali saluti.
 
Valter Fascio - Infermierionline
143 - Coordinamento autisti-soccorritori
Buongiorno Valter,
da poco tempo ho avuto l'incarico di coordinatrice al 118, in sede sono presenti gli autisti-soccorritori (individuati così dalla Centrale Operativa con compiti ben precisi); da poco tempo a  questa parte non riconoscono più questi protocolli, adducendo come scusa che sono stati assunti come autisti (non esiste a livello legislativo la figura di autista-soccorritore), inoltre essendo figure tecniche non vogliono essere coordinati da una figura sanitaria. Come debbo comportarmi, visto che ho chiesto alla Dirigenza infermieristica e non ho avuto risposta?
Ti ringrazio anticipatamente.
Cordiali Saluti.
 
C.

Gent.mo collega,

per le ragioni da lei riportate un recente disegno di legge (mai convertito) mirava a definire il profilo professionale di autista soccorritore specificandone le finalità, le attività che deve svolgere, i contesti operativi nei quali deve operare, gli ambiti relazionali, ovvero la collocazione organizzativa dell’operatore stesso ed i rapporti con le altre professioni. Fatta questa premessa, a giudizio personale dello scrivente, pur con tutte le attenuanti, la presunzione assoluta da parte delle suddette figure di non volere essere coordinate da una figura sanitaria mi pare fuori luogo. Rammento che già da illo tempore gli OTA (operatori tecnici) sono stati coordinati nei reparti e sul territorio da caposala. Delle due l'una... Mi pare che un coordinatore del 118, ufficialmente incaricato dall'azienda, debba in ogni caso essere di riferimento per tutti gli operatori ivi operanti. Piuttosto grave è il fatto di non riconoscere dei protocolli ufficiali.
Cordiali saluti.
 
Valter Fascio - Infermierionline
142 - Stipula di un contratto di caposala invece di incarico di coordinamento

Cortesemente potreste delucidarmi su una questione che si sta verificando nell'A.u.s.l. (omissis) dove lavoro. Premetto che, con delibera dell'11/03/2004, è stata indetta selezione interna per incarico di coordinamento, ai sensi dell'art. 10 del c.c.n.l., ed ho avuto assegnata la funzione di coordinatore infermierstico dal 01/07/2006 con un contratto di lavoro a tempo indeterminato ed inquadrato nella categoria DS. Dopo quasi due anni dall'incarico, l'Azienda mi comunica che avvia un procedimento di modifica del contratto  perchè per mero errore, pur avendo citato nella premessa del contratto l'art. 10 del CCNL, è stato stipulato un contratto a tempo indeterminato di Capo Sala anzichè come correttamente previsto conferimento funzioni di coordinameno. Vorrei sapere se ciò è possibile, cioè modificare il contratto firmato, e quali sono veramente i rifermenti legislativi in tale situazione. Grazie anticipatamente per un Vs riscontro.

Porgo distinti saluti. 

 

G. L.

 

Gent.le collega,

il D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 “Regolamento recante la nuova disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del SSN” ha previsto: art.56:  (…) è abrogato il  D.M. 30 Gennaio 1982, recante normativa concorsuale del capo sala; art. 39: cancellazione del titolo di AFD per accedere alle funzioni di capo sala e sostituzione con un’anzianità di servizio triennale per l’accesso al ruolo (biennale se in possesso del titolo AFD), ed una formazione “opzionale” aziendale. Ritengo, nel suo caso specifico, che si tratti di mero errore formale. Tutti i posti di ruolo di caposala, infatti, sono stati automaticamente convertiti in cat. D a far data dal 2001, parimenti all'attribuzione di funzione di coordinamento, proprio a seguito dell'entrata in vigore della normativa citata. Tutto ciò  - mi consenta - ha dell'incredibile, visto che è l'azienda sanitaria stessa ad averlo perpetrato; ma non è impossibile... il suo "inquadramento" va senz'altro corretto.

Cordiali saluti.
 
Valter Fascio - Infermierionline

 

141 - Funzioni di coordinamento e flessibilità

Desidero porre un quesito legato al nuovo contratto secondo il quale la funzione di coordinamento è subordinata ad un tipo di orario di lavoro a tempo pieno; ho dal 2002 un contratto di lavoro a part-time-30 h settimanali in orizzontale nella funzione di coordinamento (dal 1999 nell'azienda ospedaliera di attuale appartenenza). Può l'azienda togliermi il coordinamento perchè titolare di un orario di servizio non previsto dal nuovo contratto di lavoro? Posso chiamare in causa la "flessibilità" del lavoro anche per la mia posizione funzionale?

Cordialità.

 

L.G.
 

Gent.le collega,

ad oggi la definizione dei criteri generali per il conferimento dell'incarico di coordinamento è riservata alla contrattazione interna aziendale (Art. 36 CCNL 7.4.99). Qualora nella sua azienda sia già previsto che le funzioni di coordinamento siano attribuite solamente ai dipendenti a tempo pieno non vi è dubbio che non sia possibile alcun tipo di "flessibilità". Tuttavia, l'anticipazione (cfr. togliere il coordinamento) in merito al nuovo contratto di lavoro, da lei citata, mi pare esca dalle normali procedure in quanto la recente ipotesi del nuovo contratto siglata da sindacati e Aran non ha ancora superato tutti i passaggi che la trasformeranno in contratto pienamente in vigore e, in ogni caso, non prevederebbe affatto per i coordinatori attuali in materia di flessibilità cambiamenti in senso maggiormente restrittivo.
Cordiali saluti.
 
Valter Fascio - Infermierionline

 

140 - Chi prevede oggi quanti coordinatori infermieristici devono esserci?
 

Gentilissimo Valter,
grazie ancora per la tua disponibilità! Passo subito ad illustrarti la mia situazione: sono una infermiera in servizio dal 2005 presso un Ospedale della ASL (...), dopo mobilità volontaria da un I.R.C.S.S.. Nello stesso anno, dovendosi attivare la U.O. di Cardiologia ed essendo previsto in pianta organica n° 1 posto di coordinatore infermieristico, ho ricevuto dal
Primario, tramite lettera protocollata ed inviata al Direttore Sanitario, l'incarico di coordinatrice infermieristica (la L.43/2006 era ancora lontana!) che sto attualmente svolgendo. Voglio subito precisare che sono in possesso del Master in Coordinamento Infermieristico Tra due mesi sarà attivata la Terapia Intensiva Cardiologica e ho "cominciato a sentire" che essendo diventata una Struttura Complessa di Cardiologia potrebbe essere prevista una seconda coordinatrice infermieristica. Per questo ti chiedo
gentilmente di chiarirmi alcuni punti: in questo momento la L.43/2006 è attuale, anche se la mia Azienda non si è ancora decisa a bandire un concorso interno per l'attribuzione delle funzioni di coordinatore infermiere? Cioè, adesso, mentre aspettiamo che la ASL si decida, chi può nominare coordinatore un infermiere in possesso del titolo (Master o AFD) e
che valenza avrebbe questa nomina ai fini del concorso da bandire?
Soprattutto, avendo svolto le funzioni di coord. inf. dal 2005 ad oggi, che valenza avrebbe quella famosa lettera di incarico che ho ricevuto, anche ai fini del riconoscimento curriculare e della suddetta selezione? Chi istituzionalmente dovrebbe chiarirmi  se una Struttura Complessa di Cardiologia (UTIC-Cardiologia Ordinaria con Day Hospital-Sala di
Elettrofisiologia ) prevede uno o due coordinatori infermieristici?

Ti chiedo scusa, ma involontariamente rifletto la confusione che c'è intorno a questo "pianeta coordinamento". Grazie ancora.

P.M.
 

Gent.le collega,

in data 1 Agosto 2007 è stato siglato nei termini sottoindicati l'accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla Istituzione della Funzione di coordinamento per le professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione. L'art. 1, comma 1 recita: "Ai fini dell'accesso alla funzione di coordinamento, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 2, è necessario essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 6, comma 4, della legge 1 febbraio 2006, n. 43". L'art. 2 specifica: "Al fine di istituire la funzione di coordinamento appare opportuno armonizzare la normativa contrattuale con le disposizioni contenute nell'art. 6 della legge dell'1 febbraio 2006 n. 43. A tali fini Il Ministero della Salute, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con il presente accordo danno mandato al Comitato di Settore per l'inserimento, nell'ambito dell'atto di indirizzo per l'apertura delle trattative, dei principi previsti dal presente accordo e finalizzati alla modifica delle norme contrattuali che attualmente regolano il conferimento dell'incarico di coordinamento, con la previsione anche di una disciplina transitoria volta a salvaguardare i diritti quesiti. In sede contrattuale saranno definite le modalità per il conferimento dell'incarico". Al momento, essendo fermo il rinnovo del contratto, non cambia nulla rispetto agli ultimi anni: per l'assegnazione dell'incarico di coordinamento occorre partecipare ad una selezione interna indetta dall'azienda (il primario non può assegnare incarichi infermieristici). L'art. 5 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, aveva
infatti stabilito che ogni azienda, previa concertazione sindacale, definisse i criteri generali attraverso i quali attribuire il coordinamento avendo come solo vincolo il requisito dei cinque anni di anzianità in cat. D-DS. Per quanto stabilito ne consegue l'obbligo di doversi dare dei criteri di assegnazione che obbliga le aziende a bandire delle selezioni per
assegnare la funzione di coordinamento. Ai sensi della L. n° 43/2006 - essendo ancora in una fase transitoria - per alcuni sarebbe già in vigore la parte che indica l'obbligatorietà del possesso del titolo per i candidati alle selezioni di coordinatore; pur tuttavia altri interpretano la norma diversamente, considerando il titolo soltanto preferenziale, o neppure preferenziale. Le Aziende, al momento, essendo la normativa confusa e il  CCNL ancora in fase di rinnovo, anche per evitare ricorsi, preferiscono attendere: differiscono le selezioni. La lettera di nomina del suo Primario non ha, e non avrà, alcun valore ai fini della selezione interna, sebbene l'attività certificata svolta come f.f. (lei è soltanto facente funzioni, non percepisce l'indennità di coordinamento, vero?) entra a far parte del c.v. professionale del dipendente.

Potrà, infine, trovare nell'Atto Aziendale l'organigramma previsto per il Dipartimento in cui presta servizio, comprese le figure di coordinamento: l'entità numerica, laddove non esiste il Servizio Infermieristico, che si pone come obiettivo lo sviluppo dell'area intermedia manageriale, sovente si limita a ripetere lo storico. Tenga anche in conto che le figure di
coordinatore infermiere previste possono essere presenti "sulla carta", e mai richieste e attivate.

Cordiali saluti.

Valter Fascio - Infermierionline
140 - Chi prevede oggi quanti coordinatori infermieristici devono esserci?
 

Gentilissimo Valter,
grazie ancora per la tua disponibilità! Passo subito ad illustrarti la mia situazione: sono una infermiera in servizio dal 2005 presso un Ospedale della ASL (...), dopo mobilità volontaria da un I.R.C.S.S.. Nello stesso anno, dovendosi attivare la U.O. di Cardiologia ed essendo previsto in pianta organica n° 1 posto di coordinatore infermieristico, ho ricevuto dal
Primario, tramite lettera protocollata ed inviata al Direttore Sanitario, l'incarico di coordinatrice infermieristica (la L.43/2006 era ancora lontana!) che sto attualmente svolgendo. Voglio subito precisare che sono in possesso del Master in Coordinamento Infermieristico Tra due mesi sarà attivata la Terapia Intensiva Cardiologica e ho "cominciato a sentire" che essendo diventata una Struttura Complessa di Cardiologia potrebbe essere prevista una seconda coordinatrice infermieristica. Per questo ti chiedo
gentilmente di chiarirmi alcuni punti: in questo momento la L.43/2006 è attuale, anche se la mia Azienda non si è ancora decisa a bandire un concorso interno per l'attribuzione delle funzioni di coordinatore infermiere? Cioè, adesso, mentre aspettiamo che la ASL si decida, chi può nominare coordinatore un infermiere in possesso del titolo (Master o AFD) e
che valenza avrebbe questa nomina ai fini del concorso da bandire?
Soprattutto, avendo svolto le funzioni di coord. inf. dal 2005 ad oggi, che valenza avrebbe quella famosa lettera di incarico che ho ricevuto, anche ai fini del riconoscimento curriculare e della suddetta selezione? Chi istituzionalmente dovrebbe chiarirmi  se una Struttura Complessa di Cardiologia (UTIC-Cardiologia Ordinaria con Day Hospital-Sala di
Elettrofisiologia ) prevede uno o due coordinatori infermieristici?

Ti chiedo scusa, ma involontariamente rifletto la confusione che c'è intorno a questo "pianeta coordinamento". Grazie ancora.

P.M.
 

Gent.le collega,

in data 1 Agosto 2007 è stato siglato nei termini sottoindicati l'accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla Istituzione della Funzione di coordinamento per le professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione. L'art. 1, comma 1 recita: "Ai fini dell'accesso alla funzione di coordinamento, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 2, è necessario essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 6, comma 4, della legge 1 febbraio 2006, n. 43". L'art. 2 specifica: "Al fine di istituire la funzione di coordinamento appare opportuno armonizzare la normativa contrattuale con le disposizioni contenute nell'art. 6 della legge dell'1 febbraio 2006 n. 43. A tali fini Il Ministero della Salute, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con il presente accordo danno mandato al Comitato di Settore per l'inserimento, nell'ambito dell'atto di indirizzo per l'apertura delle trattative, dei principi previsti dal presente accordo e finalizzati alla modifica delle norme contrattuali che attualmente regolano il conferimento dell'incarico di coordinamento, con la previsione anche di una disciplina transitoria volta a salvaguardare i diritti quesiti. In sede contrattuale saranno definite le modalità per il conferimento dell'incarico". Al momento, essendo fermo il rinnovo del contratto, non cambia nulla rispetto agli ultimi anni: per l'assegnazione dell'incarico di coordinamento occorre partecipare ad una selezione interna indetta dall'azienda (il primario non può assegnare incarichi infermieristici). L'art. 5 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, aveva
infatti stabilito che ogni azienda, previa concertazione sindacale, definisse i criteri generali attraverso i quali attribuire il coordinamento avendo come solo vincolo il requisito dei cinque anni di anzianità in cat. D-DS. Per quanto stabilito ne consegue l'obbligo di doversi dare dei criteri di assegnazione che obbliga le aziende a bandire delle selezioni per
assegnare la funzione di coordinamento. Ai sensi della L. n° 43/2006 - essendo ancora in una fase transitoria - per alcuni sarebbe già in vigore la parte che indica l'obbligatorietà del possesso del titolo per i candidati alle selezioni di coordinatore; pur tuttavia altri interpretano la norma diversamente, considerando il titolo soltanto preferenziale, o neppure preferenziale. Le Aziende, al momento, essendo la normativa confusa e il  CCNL ancora in fase di rinnovo, anche per evitare ricorsi, preferiscono attendere: differiscono le selezioni. La lettera di nomina del suo Primario non ha, e non avrà, alcun valore ai fini della selezione interna, sebbene l'attività certificata svolta come f.f. (lei è soltanto facente funzioni, non percepisce l'indennità di coordinamento, vero?) entra a far parte del c.v. professionale del dipendente.

Potrà, infine, trovare nell'Atto Aziendale l'organigramma previsto per il Dipartimento in cui presta servizio, comprese le figure di coordinamento: l'entità numerica, laddove non esiste il Servizio Infermieristico, che si pone come obiettivo lo sviluppo dell'area intermedia manageriale, sovente si limita a ripetere lo storico. Tenga anche in conto che le figure di
coordinatore infermiere previste possono essere presenti "sulla carta", e mai richieste e attivate.

Cordiali saluti.

Valter Fascio - Infermierionline
139 - Coordinamento infermieristico, trasferimento interno e ad altra ASL
Sono un'infermiera professionale e nel 2003 mi è stata assegnata la funzione di coordinamento in base all'art. 10 del CCNL 2000-2001. Nel dicembre 2006 ho espletato concorso e sono passata in categoria DS. Non sono in possesso di Master in coordinamento o altro titolo equipollente. La mia domanda è questa: vista la L.43/06 possono togliermi la funzione di coordinamento? In caso di concorso in altra ASL come coordinatrice posso parteciparvi? Ogni anno nella mia ASL tutto il personale è soggetto a scheda di valutazione. In caso di posto da coordinatrice vacante nella mia ASL posso chiedere lo spostamento in quel reparto? Scusa, ma la L. 43 mi ha creato un pò di confusione! Ringraziandoti  per la risposta porgo distinti saluti.

SM.C.
 
Gent.le collega,
il possesso del titolo di master in management per le funzioni di coordinamento non è al momento obbligatoriamente richiesto - fino all'effettivo recepimento della L. 43/2006 nel prossimo CCNL - per l'esercizio della suddetta funzione nelle Aziende Sanitarie. la bozza di Accordo del 10 aprile 2007 tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla Istituzione della Funzione di coordinamento per le professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, riprende l'articolo 2 della L. n°43, quello che fa riferimento al sistema contrattuale; nei due commi di questo articolo si stabilisce che l’accordo fungerà anche da mandato per il Comitato di Settore per l’emanazione di atti di indirizzo per i rinnovi contrattuali che comprendano la materia oggetto della presente. E' prevista anche una disciplina per la fase transitoria (quella attuale) volta a salvaguardare i diritti quesiti (anche in considerazione della scarsità di professionisti di tutti i profili in possesso del diploma di master): le modalità del conferimento e la revisione del sistema di conferimento saranno demandate anch’esse alla fase di contrattazione; coloro che pur non in possesso del master sono già assegnatari di incarichi di coordinamento, soggetti a verifiche a scadenze stabilite -se la funzione permane e se superano le valutazioni previste- non dovranno necessariamente prendere parte a nuove selezioni.
In ogni caso, lei si trova anche in cat. DS ed è difficile che l'Amministrazione (anche se possibile, avendo avuto l'incarico successivamente al 1.9.2001) - se la funzione nel suo servizio permane - le revochi l'incarico e anche la relativa indennità... dovendo parimenti garantirle le funzioni manageriali previste dalla declaratoria della Cat. DS. In caso di posto da coordinatrice vacante nella sua ASL lei può senz'altro richiedere lo spostamento in un altro reparto, anche se non vi è un vero obbligo da parte dell'Azienda di darvi seguito. Difficile, invero, che lei possa partecipare a concorsi da coordinatore in altre Aziende: al momento il coordinamento non è un profilo, ma bensì un incarico di funzione... al cui accesso ogni Azienda provvede tramite avvisi di selezione interna. La stesso per quanto riguarda i trasferimenti inter-aziendali: l'incarico di coordinamento non è trasferibile se il dipendente va in un'altra Azienda (proprio perchè deve essere sempre attribuito previa selezione interna). Si consoli, la L. 43 (e ancor prima il ddl n° 1645), così come la L. 251, hanno creato confusione in tutta la Professione infermieristica, non soltanto a lei: pur essendo in auge da anni, infatti, non sono mai entrate pienamente in vigore.
Cordiali saluti.
 
Valter Fascio - Infermierionline
138 - Coordinamento infermieristico presso IPAB
Ciao, sono una IP diplomata nel 1992 da allora ho sempre prestato servizio di ruolo in Ipab, da tre anni oltre ai normali turni di servizio sostituisco nei periodi di ferie e malettia l'attuale coordinatore dell'ente in via del tutto ufficiosa. Nel 2009 il coordinatore andrà in pensione e sempre in via ufficiosa mi è stato chiesto di prepararmi il più possibile per partecipare ad una selezione interna per ricoprire tale ruolo. Il mio problema è che non riesco a capire come, considerando il fatto che io non possa partecipere ad una formazione per il master visto che non posseggo un diploma quinquennale di scuola superiore ma ho frequentato solo un biennio e conseguente diploma triennale per IP.
Vi porgo i miei più cordiali saluti.

 

Gent.le collega,

 

sino ad oggi ai dipendenti delle Ipab è stato applicato il rapporto di lavoro degli enti pubblici. Il decreto di riordino del settore, in riferimento alle IPAB riordinate come aziende di servizi, istituisce un comparto autonomo di contrattazione collettiva. Ciò consentirà meccanismi di flessibilità tipici del privato, modulati sui diversi servizi erogati. Le Ipab che si trasformano in aziende per i servizi alla persona, ovvero in soggetti privati di diritto pubblico, saranno inserite nella rete dei servizi sociali previsti dalla legge 328/2000. Quanto sopra è per significarle che per poter rispondere in maniera precisa al questo da lei posto dovrei avere ulteriori informazioni sul tipo di struttura in cui lei presta la sua attività lavorativa. Il decreto legislativo di riordino stabilisce che le Ipab si devono trasformare in una delle seguenti tipologie di enti: aziende pubbliche di servizi alla persona (Asp); Onlus e fondazioni (soggetti non lucrativi); strutture aziendali private, legate alla programmazione socio-sanitaria.

In ogni caso, non trattandosi di comparti afferenti al CCNL Sanità, mi sento vivamente di consigliarle di partecipare alla selezione interna di cui accenna; vieppiù, il possesso del titolo di master in management per le funzioni di coordinamento (con la pregressa maturità) non è al momento neppure obbligatoriamente richiesto - fino al recepimento della L. 43/2006 nel prossimo CCNL - per l'esercizio della suddetta funzione nelle Aziende Sanitarie. 

 

Cordiali saluti.

 

Valter Fascio - Infermierionline

137 - Assenza del coordinatore dalla struttura
Ciao, navigando in rete ho scoperto questo Forum che definisco "geniale", premetto che sono un Tecnico di Laboratorio e che quindi da considerare "un infiltrato", ma vorrei chiedere lo stesso un chiarimento riguardo i coordinatori. Il mio coordinatore non espone i suoi turni al contrario di tutti noi, compresi i laureati, e quindi noi non sappiamo mai se lo stesso è in servizio, è in ferie od altro, per giunta non esiste un sostituto durante le sue assenze, quindi non sappiamo a chi rivolgerci per le problematiche. Esempio, lo stesso coordinatore, potrebbe assentarsi dal lavoro per una o due settimane, senza che nessuno (a parte il direttore credo) ne sappia niente. Secondo il vostro illustre parere tutto questo è corretto?
Grazie, e spero non cestinate la mia domanda.
Gent.mo collega,
 
la ringrazio per l'appellativo "geniale" con cui lei ha definito il Forum di Infermierionline. A dire il vero, penso però che lei si riferisse all'Area di consulenza (infatti, dal forum del sito dell'associazione non riceviamo form e non rispondiamo alle richieste). Ma chiudo subito l'inciso, per venire alla sua richiesta. Il dipendente (vedi anche il coordinatore), a domanda, può assentarsi dal lavoro su valutazione del diretto superiore e del Dirigente Responsabile dell'U.O. presso la quale presta servizio. La domanda deve essere formulata e giungere al Responsabile in tempo utile, tale da permettere a quest'ultimo di adottare le necessarie misure organizzative. Il CCNL a tal proposito non dice altro. Il diretto superiore del coordinatore, qualora quest'ultimo sia in cat. D, è il collega in DS; nel caso del coordinatore in cat. DS, è il dirigente del servizio infermieristico, tecnico e della riabilitazione - laddove sia presente. Nelle aziende sanitarie dove la figura non esiste, il Responsabile del servizio resta comunque il Direttore o il Primario dell' U.O. Un tempo il ruolo del caposala/capotecnico - nella stretta accezione del termine -   era molto direttivo e di controllo, mentre l'uso della delega e del M.B.O. (gestione per obiettivi, e non per compiti...) molto limitato. Premetto, per la precisione, che ad oggi non esiste ancora il profilo del coordinatore e, di conseguenza, è difficile definirne le responsabilità. Pur tuttavia, i cambiamenti legislativi, il passaggio dei collaboratori (ex 6° liv.) dalla cat. C alla cat. D (ex 7°), il possesso di titoli di studio più elevati da parte di questi ultimi (lei cita, per l'appunto, la laurea) e l'inserimento di più ampie funzioni nelle declaratorie dei diversi profili della cat. D - ma pure nella realtà - assegnano di fatto una maggiore responsabilità a ogni "singolo" professionista. Insomma, per il tecnico di laboratorio (così come l'infermiere, ecc.) con gli onori ci sono gli oneri relativi, da un punto di vista dell'autonomia e indipendenza nell'organizzazione del proprio lavoro, che sia presente o assente il coordinatore. E la stessa presenza fisica continuativa del coordinatore all'interno dell' U.O. (con, o senza, fiato sul collo) diventa sicuramente meno necessaria.
Vorrei concludere, dunque, affermando che il coordinatore non è tenuto a chiedere il permesso dei propri "collaboratori" per assentarsi dal servizio, ma del superiore diretto. L'obbligo di provvedere a nominare un sostituto del coordinatore, qualora assente, è legato, di norma, al solo periodo di ferie estive. Il puro buon senso, tuttavia, in mancanza del senso comune (e ce ne vorrebbe un po' di più nel nostro Paese), vorrebbe che il coordinatore - nel limite del possibile - avvisasse sempre i collaboratori circa le proprie assenze. Ma questo non lo troverà scritto da nessuna parte; è solo il mio modesto parere.
 
Cordiali saluti.

Valter Fascio

136 - Assenza nella struttura di uno spazio idoneo per il coordinatore infermieristico
Complimenti per questa rubrica: è veramente molto interessante ed esaustiva. Ho già inviato una richiesta alla quale però non ho ricevuto risposta. La ripropongo, perchè avrei bisogno di un aiuto ma in tempi brevi. Vengo al dunque. Non ho una ubicazione idonea per assolvere al mio lavoro. In effetti occupo una partedi un corridoio che oltretutto da accesso alla porta d'emergenza. Ho fatto richiesta ma solo verbale al direttore sanitario che mi ha risposto picche già più volte. Ora vorrei porre il problema in forma ufficiale. Vorrei sapere a quali riferimenti legislativi posso far riferimento per tutelarmi. Grazie.
CDB
Gent.ma collega,
 
la ringrazio innanzitutto per i suoi complimenti. Riceviamo tantissime richieste dai colleghi e nell'archivio non risulta la sua precedentemente inviata. Consigliamo di compilare sempre attentamente tutte le voci previste nel format altrimenti non ci è possibile rispondere. Ma le rispondo adesso... in tempi brevi. Il coordinatore (caposala) viene considerato dal D.L. n° 626/1994 "preposto" o "collaboratore". In tutte le situazioni nelle quali la valutazione di cui all'art. 78 della citata precedente norma evidenzi rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro (Direttore Generale, Direttore di Dipartimento, ecc.) deve assicurare, e il coordinatore verificare, la presenza di adeguati servizi igienici con docce; spogliatoi separati per il deposito di abiti civili del personale e gli indumenti potenzialmente infetti; l'osservanza dei divieti (es. di fumare), ecc. Come si può evincere da questi esempi riportati, l'eventuale mancanza di risorse strutturali/presidi minimi (ovvero nella fattispecie l'ubicazione in un corridoio "non attinente" l'attività di locale/ufficio per il coordinatore), spazi indispensabili per svolgere la propria attività in sicurezza, comporta responsabilità di altri. In quest'ultimo caso il coordinatore/preposto deve sempre far presente per iscritto a chi di dovere la precarietà della situazione con i potenziali rischi (vedi il divieto assoluto di bloccare le vie di fuga previste nel piano antincendio). Sempre quest'ultimo formulerà le proposte scritte a suo avviso opportune per rimuovere le difficoltà o l'inconveniente (cfr. DPR. 3/1957, art. 16). La situazione testè riportata, inoltre, potrebbe richiamare la normativa sulla tutela della privacy, per lo specifico in quanto concerne la tenuta di documenti/dati riguardanti l'utenza (ma anche dei propri collaboratori), per i quali occorre garantire il massimo livello di riservatezza e la tenuta sotto chiave degli archivi (art. 31 - Obblighi di sicurezza - Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali). Infine, l'ubicazione di personale infermieristico (anche del coordinatore) con svolgimento di attività assistenziali in locali che la stessa normativa antincendio dichiarerebbe "non attinenti", oltrechè fuori legge, è indecoroso e inficia quella stessa qualità percepita dall'utenza, con gravi ripercussioni e risvolti sull'immagine dei professionisti, lavoratori dell'Azienda che -volenti o nolenti - necessariamente trasmettono all'esterno.
 
Cordiali saluti.
 
Valter Fascio - Infermierionline
135 - In che modo si finanziano le indennità di coordinamento?
Gentile Sig. Fascio,
sono componente della delegazione trattante in azienda ospedaliera "..." di ..., volevo porre un quesito che attualmente investe l'attribuzione delle indennità di coordinamento agli infermieri. Ebbene, l'art. 10 del ccnl 20/9/2001 individua gli aventi diritto al coordinamento alla data 31/8/2001 con riconoscimento di avvenute funzioni a chi già era nella posizione D prima dell'applicazione del contratto, poi estende l'indennità anche ad altri profili sempre alla data 31/8/2001. Tali indennità di coordinamento sono state finanziate dalle risore regionali come specificato dall'art. 8, comma 4 e 5. Ma adesso l'Azienda ha necessità di rivisitare l'attribuzione di tali indennità estendendola ad altri soggetti, quindi successivamente alla data 31/8/2001 e successivamente anche al ccnl 19/4/2004. La domanda è questa: in che modo si finanziano tali indennità di coordinamento? L'Azienda sostiene con l'art. 31 delle fasce, ma io non sono d'accordo, trattandosi di attribuzioni di coordinamento di parte fissa e permanente e non variabile. Le sarei grato se volesse rispondere in breve termine possibilmente, in quanto tale discussione è in corso in questi giorni.
 
Cordiali saluti.

O.G.
Gent.mo collega,
 
il finanziamento dell'indennità di funzione di coordinamento - parte fissa - e finanziata con i fondi del salario accessorio e prevede l'utilizzo del fondo dell'art. 39 CCNL biennio 2000/2001, art. 10, c. 8), nell'ambito della contrattazione integrativa. Le aziende possono prevedere in aggiunta alla parte fissa dell'indennità di funzione di coordinamento (CCNL biennio 2000/2001, art. 10, c. 4), una parte variabile sino ad un massimo di ulteriori L. 3.000.000, finanziabile con le risorse disponibili nel fondo dell'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999, e con le risorse aggiuntive del CCNL 2° biennio 2000/2001, che vanno ad integrare lo stesso.
Si contratta l'utilizzo delle risorse del fondo dell'art. 39 (fondo delle fasce) per la corresponsione, nella prima fase, della parte variabile dell'indennità e successivamente, con il recupero al fondo delle quote relative alla parte fissa del personale cessato, dell'intera indennità.
 
Spero di averle risposto in breve termine.
 
Cordiali saluti.
 
Valter Fascio - Infermierionline
134 - Richiesta al coordinatore infermiere di coprire i turni
Buonasera Valter,
volevo porti questa domanda: se il dirigente infermieristico ti attribuisce l'incarico di coordinatrice può pretendere che tu copra i turni perchè mancano gli infermieri?
Grazie.
M.

 

Gent.ma collega,
 
fatte salve situazioni eccezionali di urgenza o la disponibilità e la collaborazione personale, che possono riguardare più il coordinatore (caposala) di reparto che non il coordinatore di U.O.C./Dipartimento, la risposta al suo importante quesito non può che essere negativa; a tal fine, per la normativa, rimando a quanto recentemente riportato dal sottoscritto nell'area coordinatori, Faq n° 127, presente on line sul sito e consultabile. Colgo l'occasione per sottolineare che non è il dirigente infermiere ad attribuire l'incarico di coordinatore bensì una delibera aziendale previo superamento di una selezione, e che il coordinatore - di norma - non riceve neppure indennità per l'attività su due o tre turni. Tralascio gli effetti manageriali molto negativi (riconoscimento/autorevolezza del ruolo) che la turnazione di un coordinatore avrebbe nella gestione del gruppo, inoltre sulla stessa "continuità" nel coordinare attività e persone che rappresenta storicamente il must della figura.
 
Cordiali saluti.

Valter Fascio - Infermierionline
133 - Validità del titolo Master in coordinamento erogato da UNITELMA.
Egregio Sig.Valter,
vorrei avere delucidazioni sul Master on line di coordinamento erogato dalla
università Telematica UNITELMA. Gradirei conoscere il suo parere e
l'attendibilità del corso stesso. La ringrazio per quanto sopra pongo
cordiali saluti.
C.L.
 

Gent.le collega,
 

in merito al quesito da lei posto riguardante la validità del titolo Master rilasciato dall'università UNITELMA, anche ai fini del conferimento dell'incarico di coordinamento, la invito a consultare la stessa risposta recentemente fornita dal preside della facoltà al segretario nazionale di un importante sindacato infermieristico, consultabile al seguente link:
http://www.nursingup.it/unitelma/documenti/3_unitela_9100653068.pdf
Al momento, personalmente, pur essendo la normativa in progress, non ravviso dubbi sulla idoneità dei titoli rilasciati.
 

Cordiali saluti.

Valter Fascio - Infermierionline

132 - Riconoscimento attività pluriennale di infermiere facente funzioni di coordinatore U.C.P.D.
Gentilissimo ho deciso di far riferimento anch'io alla tua indubbia preparazione con una serie di domande e scusa qualche osservazione di disgusto... Premetto, sono dipendente di una struttura pubblica dal 1981e da 15 anni coordino una U.C.P.D. (unità di cure palliative domiciliari), non mi è mai stato conferito un incarico di facente funzione ma tutti sin dal primo giorno mi riconoscono come la referente coordinatrice del servizio, sia all'interno della struttura che all'estreno. Ho fatto varie richieste al direttore di divisione per il riconoscimento giuridico a partire dall'anno 2000, ma per aver atteso, invano, in buona fede, mi ritrovo invece ad aver attivato in luglio 2007 una vertenza sindacale. Come è possibile che un'amministrazione dopo 15 anni di tale attività di coordinamento, alla leggittima richiesta di riconoscimento delle mansioni superiori (art.10 ccnl 1998/2000) non si degni minimamente di porvi rimedio? Può la direzione trasferirmi senza darmi motivazione valida, tempi adeguati (lettera datata venerdì 21 sett. con decorrenza immediata  lunedì 24 sett.) e senza indicarmi con quali mansioni visto che io mi ritengo a tutti gli effetti un coordinatore? Potresti dirmi che razza di sistema è mai questo, piuttosto che riconoscere il ruolo a chi già lo svolge (forse 15 anni non sono abbastanza), per conferirlo a chi? Perchè per poter continuare a fare un lavoro che amo devo essere offesa nella mia dignità di persona e di professionista? La ministra Turco ci chiede di dare di più, mi chiedo vorrà anche la nostra anima? In fondo poi ci lamentiamo della carenza infermieristica... Ti sarei grata dei consigli che vorrai suggerirmi se mai decido di continuare a fare ancora questo lavoro. Ti ringrazio.
C.
Gent.ma collega,

innanzitutto mi preme ringraziarla per la sua stima. Ma veniamo al quesito posto, partendo un po' da lontano. Le mansioni superiori sono disciplinate dal combinato disposto dell'art. 16, 17, 28 e 41 c.3 del CCNL 7.4.99 e dalla D.C. n.12 del CCNL 20.9.01 (code). La definizione dei criteri per il conferimento dipendono dal regolamento aziendale, redatto previa consultazione con le RSU. Per il personale appartenente alla cat. D sono considerate mansioni superiori soltanto quelle svolte in sostituzione di dipendenti del livello economico DS. Esse sono conferite in caso di vacanza di posto in organico, per la durata di sei mesi prorogabili a 12 in caso di attivazione delle procedure per la copertura del posto vacante; sostituzione di dipendente assente con diritto al mantenimento del posto (escluse ovviamente le ferie) per tutta la durata dell'assenza. Il conferimento deve avvenire per iscritto e sono retribuite con la differenza tra i trattamenti economici iniziali del profilo di appartenenza e di quello di cui si svolgono le mansioni (infermiere € 2.530,00/annui). Non può mai essere remunerata, ahimè, la sostituzione da parte di un infermiere di un altro collega infermiere "coordinatore" assente se la posizione che si va a ricoprire non è, comunque, in partenza, di cat. DS. Alle "funzioni" di coordinamento infermieristico, invece, si accede esclusivamente previa partecipazione ad uno specifica selezione interna aziendale; per i vincitori dell'incarico è prevista la relativa indennità parte fissa e/o variabile; nulla a che vedere, dunque, con proposte o nomine "primariali". Non riesco invece a cogliere le precise motivazioni che sono addotte per il suo trasferimento, modalità e tempi (più che mansioni) rispetto ai quali, verosimilmente, esistono invece degli spazi legittimi di contrattazione sindacale. Comprendo, inoltre, il suo disappunto personale per certe pratiche "usa e getta" (piuttosto frequenti in ospedale). Certamente non fanno crescere la professione. Al di là delle solite esternazione di rito del ministro Turco...
Cordiali saluti.

Valter Fascio
131 - Per l'assegnazione della funzione di coordinamento, senza progressione verticale di carriera, deve essere previsto un concorso?
 
Gent.mo Fascio,
sono un infermiere e lavoro presso una U.O. di un'Azienda Ulss della Regione Veneto. Sto conseguendo la laurea magistrale in Scienze infermieristiche ed ostetriche (spero a dicembre di terminare il percorso). Qualche giorno fa, nell'Azienda Ulss dove lavoro, un direttore di U.O. mi ha chiesto se fossi disposto a ricoprire il ruolo di coordinatore perchè la sua caposala di lì a poco sarebbe andata in pensione. Io, entusiasta della cosa, ho dato il mio assenso. Il Direttore è andato a parlare con il Dirigente del Servizio Infermieristico il quale ha detto che ci vuole un concorso per assegnare tale ruolo. La mia domanda è: per una assegnazione di funzione di coordinamento, senza progressione verticale di carriera (passaggio in DS) deve essere previsto comunque un concorso. Ma soprattutto, esiste una normativa di riferimento in merito e dove posso reperirirla?
 
Grazie.

D.
Gent.mo collega,
la mia risposta al suo quesito non può che confermare quanto le ha detto il Responsabile del Servizio Infermieristico, riferendosi a quanto previsto dal contratto: passi per i requisiti, ma per l'assegnazione dell'incarico di coordinamento occorre in ogni caso partecipare ad una selezione interna indetta dall'azienda. L'art. 5 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, ha stabilito che ogni azienda, previa concertazione sindacale, definisca i criteri generali attraverso i quali attribuire il coordinamento avendo come solo vincolo il requisito dei cinque anni di anzianità. Per quanto stabilito ne consegue l'obbligo di doversi dare dei criteri di assegnazione che obbliga le aziende a bandire delle selezioni per assegnare la funzione di coordinamento. Le consiglio, in merito, di leggere anche le faq n° 129 e, soprattutto, n° 125 e precedenti, già pubblicate nell'area coordinatori (anche se ormai superate, in termini molto più restrittivi, dalle ultime novità legislative). Ai sensi della L. n° 43/2006 (per alcuni ancora in fase transitoria, per altri già in vigore), infatti, per svolgere la funzione di coordinatore è necessario anche il possesso del titolo di master in management, e non della laurea magistrale (che lei mi insegnerà essere disciplinare, e non manageriale).
Cordiali saluti.

Valter Fascio
130 - Bozza di Accordo sulla istituzione della funzione di coordinamento: assegnatari di incarichi
Gentilissimo Walter mi congratulo per la chiarezza e la competenza con cui mette a disposizione di noi tutti le sue conoscenze. Sono una Infermiera Coordinatrice di P.S. dal settembre 2001 (cat. DS2). Il mio quesito riguarda la legge n. 43 art. 6 (coordinamento infermieristico). Il 10 aprile presso il Ministero della Sanità si è tenuta una riunione con le OO.SS. per la definizione dell'accordo in ordine alla disciplina delle funzioni di coordinamento del personale di comparto alla luce della legge n. 43. Mi è dato sapere che da tale documento si evincono indicazioni sull'applicazione della legge che cosi si possono riassumere: 1) il ruolo di coordinatore deve essere assegnato al personale in possesso dei requisiti dell'art. 6 2) Le funzioni di coordinamento svolte in oggi saranno valide fino alla firma del nuovo CCNL. E il mio sindacato paventava nella stessa riunione che: NON E' PRESENTE NEL TESTO LA PREVISIONE DEL RICONOSCIMENTO DEL RUOLO GIURIDICO AL PERSONALE IN OGGI TITOLARE DEL COORDINAMENTO. LA MIA DOMANDA E': IO E QUELLI COME ME CESSERANNO DI SVOLGERE MANSIONI DI COORDINAMENTO ALLA DATA DELLA STIPULA DEL NUOVO CONTRATTO? TENENDO PRESENTE CHE SONO STATA INQUADRATA QUALE COORDINATRICE DAL SETTEMBRE 2001 CON REGOLARE DELIBERA AZIENDALE IN RELAZIONE ALL'ART.10 CONTENUTO NEL C.C.N.L. S.S.N. 1998-2001 E CHE SONO IN POSSESSO DEL CERTIFICATO DI AFD E CHE SVOLGO QUINDI TALE INCARICO DA BEN 5 ANNI? PUR NON AVENDO CONSEGUITO IL FAMOSO MASTER?
Gent. collega,
la bozza di Accordo del 10 aprile u.s. tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla Istituzione della Funzione di coordinamento per le professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, riprende l'articolo 2 della L. n°43, quello che fa riferimento al sistema contrattuale; nei due commi di questo articolo si stabilisce che l’accordo fungerà anche da mandato per il Comitato di Settore per l’emanazione di atti di indirizzo per i rinnovi contrattuali che comprendano la materia oggetto della presente; è prevista anche una disciplina per la fase transitoria volta a salvaguardare i diritti quesiti (anche in considerazione della scarsità di professionisti di tutti i profili in possesso del diploma di master); le modalità del conferimento e la revisione del sistema di conferimento saranno demandate anch’esse alla fase di contrattazione; coloro che già sono assegnatari di incarichi di coordinamento, soggetti a verifiche a scadenze stabilite -se la funzione permane e se superano le valutazioni previste- non dovranno necessariamente prendere parte a nuove selezioni.
Cordiali saluti.
 
Valter Fascio
129 - Requisiti per l'affidamento delle funzioni di coordinamento ai sensi della L. n. 43/2006
Egregio Walter, complimenti  anzitutto per questo spazio che dà risposte esaurienti; a tal proposito avrei anche io un quesito da porgerti. Sono una infermiera a cui è stata riconosciuta l'indennità di funzione di coordinamento parte fissa ex art. 10, comma 7 CCNL 20/09/2001 in data 18/05/2006. Sono in possesso del master per le funzioni di coordinamento. In data 22/05/2006 la mia azienda ha indetto un avviso di selezione per l'incarico di coordinamento; vorrei sapere se mi viene automaticamente riconosciuto l'incarico o se devo comunque partecipare a tale selezione, a cui possono accedere i dipendenti  a tempo indeterminato appartenenti alla categoria D o Ds in possesso dei seguenti requisiti: 5 anni di esperienza professionale in cat. C e/o D  nel profilo professionale interessato. Tale esperienza è ridotta a un anno per il personale in possesso del certificato di abilitazione a funzioni direttive.
Cordiali saluti.
 
M.
 

 

Gent.le collega,
in risposta al quesito ricevuto, in disaccordo con quanto descritto, non si riesce a comprendere come la sua azienda abbia potuto riconoscerle l'indennità economica di coordinamento parte fissa ex art. 10, c. 7 CCNL 20/9/2001 in data 18/05/2006 senza aver prima indetto una selezione. Quest'ultima sarebbe stata poi indetta con un avviso pubblicato in data successiva, il  22/05/2006 (se è giusto quanto leggo), e quindi non ancora espletata a un anno di distanza!? Personalmente ritengo doveroso che lei debba parteciparvi, ma altrettanto lo sarebbe il precisare all'azienda che l'art. 6 della legge sulle nuove professioni sanitarie, almeno nella parte relativa all'indicazione dei requisiti per l'esercizio della funzione di coordinamento, debba considerarsi di immediata applicazione. Laddove la funzione di coordinamento sia già attivatà (mi pare il caso suo) ritengo quindi che tali requisiti siano da applicare da subito: in tal senso recita anche alla lettera il comma 4, ove stabilisce che l'esercizio della funzione di coordinamento è espletato (e non sarà espletato) dai possessori dei requisiti previsti (master in management ed esperienza almeno triennale).
Nel caso in specie, la prevista selezione indetta per l'attribuzione delle funzioni, proprio perchè rimasta congelata per un anno e (se leggo bene) riaperta ora, deve tenere conto dei requisiti che la normativa oggi prevede per coloro i quali intendono svolgere la funzione di coordinamento. Lei non dovrebbe preoccuparsi (è in possesso del master); certamente -se così avvenisse- un elevato numero di aspiranti rimarrebbe escluso in partenza. Ma l'obiettivo aziendale di una tale selezione oggi non può che essere l'individuazione del personale "migliore" che è in possesso del titolo di studio (lei lo è), e non soltanto tra coloro che hanno esperienza triennale maturata in cat. C e/o D nel profilo infermieristico...
Cordiali saluti.
 
Valter Fascio - Resp. Area Coordinatori AIOL
128 - Diploma di Laurea: punteggio maggiore per selezione coordinatore infermiere?
Caro Walter, vorrei sapere quali sono le procedure dettagliate per convertire il mio diploma regionale di Infermiere in Laurea di I° livello e a quale polo Universitario rivolgermi, e se tale Laurea dia un punteggio maggiore rispetto al Diploma per un eventuale concorso per Coordinatori avendo comunque il Master di I° livello per Infermiere Coordinatore.
Cordiali saluti.
M.I. 
 

 

Gent.le collega,
ai fini della conversione del titolo di studio di infermiere professionale in diploma di laurea in questi ultimi anni alcuni atenei hanno attivato appositi corsi; attualmente, è in corso solamente la riconversione presso l'università Gabriele D'Annunzio di Pescara-Chieti, a cui ci si può rivolgere tramite il sito http://www.crc-cesi.org/inf/index.html . Non mi risulta invece che, al momento, partecipando ad un eventuale selezione interna per l'assegnazione di funzioni di coordinamento (tra l'altro sono quasi tutte ferme in attesa dei criteri applicativi della L. n. 43/2006) vi siano diversità di valutazione dei titoli tra i possessori di laurea infermieristica, D.U. o diploma di infermiere professionale. Diversamente sarebbe, invece, per l'accesso e la frequenza senza debito alla laurea magistrale.
Cordiali saluti.
 
Valter Fascio
127 - E' corretto inserire il coordinatore infermiere come unità  per l'assistenza diretta?
Gentilissimo Valter,
dal 2001 sono infermiere di emodialisi e dal gennaio del 2004 con delibera Aziendale ricopro la carica di infermiere coordinatore nello stesso reparto. La direzione Sanitaria ed il Responsabile del Servizio, sostengono che che oltre agli incarichi di coordinatore devo svolgere anche mansioni
di assistenza diretta, rientrando nel calcolo dei carichi di lavoro. Il mio quesito è questo: è corretto inserire il coordinatore infermieristico come unità addetta all'assitenza diretta, nel calcolo dei carichi di lavoro? Grazie.
Stefano

 
Gentile collega,
in merito al quesito da lei posto, non ci risulta che sia stato abrogato quanto venne perfino riconosciuto temporibus illi dal D.M. 13 settembre 1988, art. 3, punto G, qui di seguito testè richiamato: "la caposala non deve essere considerata facente parte dell'organico del personale di assistenza diretta date le sue funzioni di coordinamento delle attività del personale infermieristico e ausiliario e di supervisione sulle attività di tirocinio e di formazione a livello dell'unità operativa cui è preposta". E dire che di acqua in tutti questi anni ne abbiamo vista scorrere sotto i ponti... In particolare, proprio da un punto di vista formativo (master), puntando alle competenze manageriali della figura piuttosto che all'assistenza diretta. Nel frattempo, per lo specifico, è stata anche emanata la legge n. 43/2006.
Cordiali saluti.
 
Valter Fascio
126 - Incompatibilità iscrizione al master in coordinamanto infermieristico e altri corsi universitari
Salve,
sono un infermiere già iscritto presso un'altra università, laurea in psicologia. Posso iscrivermi al master per coordinatore infermiere?
A.P.
 

 

Gentile collega,
in merito al quesito da lei posto, si rammenta che ai sensi del DPR n. 145/2000 per l'iscrizione al master per coordinamento infermieristico gli Atenei richiedono la dichiarazione scritta dal candidato di non essere iscritto ad altro Corso di Laurea, Scuola di Specializzazione, Corso di Master. Quanto previsto dalla norma citata vale, ovviamente, anche per qualsiasi altra iscrizione presso tutte le facoltà italiane.
Cordiali saluti.
 
Valter Fascio
125 - Nomina di un infermiere a "facente funzioni" di coordinatore infermieristico
Ringrazio lo staff di AIOL per il Servizio informativo che ci  regalate a  tutti noi Operatori Sanitari. Brevemente: frequento il Master di primo livello in Manegement Infermieristico da Coordinatore, si concluderà a Maggio 2007. Sono venuto a conoscenza che la Responsabile della mia U.O. vuol nominare il mio collega, a facente funzione in base a una vecchia richiesta del 2003 che lei aveva inoltrato alla direzione sanitaria senza aver ricevuto nessuna risposta. E' chiaro che il mio collega non ha mai espletato nessuna funzione, anche perchè  non ha nessuna conoscenza in merito (vuol essere premiato solo perche è il più anziano). Può una nomina del genere esistere? Come potrei procedere per evitare tutto questo? Nessuna legge può aiutarmi? Da premettere anche, che non ha nessun titolo che lo abilità alle competenze di coordinatore. Grazie, e colgo l'occasione per salutarvi.
P.B.

 

Gentile collega,
in merito alla sua richiesta pervenutaci potrà trovare una risposta leggendo la faq n. 113, già pubblicata sul sito di AIOL nella stessa Area Coordinatori. Ritengo che lei non abbia però motivo di preoccuparsi in quanto la normativa in vigore non permette di procedere secondo i "desiderata" di ogni Responsabile bensì secondo puntuali e precisi dettami legislativi. La legge n. 43 del 1° Febbraio 2006 si trova in Gazzetta Ufficiale n° 40 del 17 Febbraio 2006 ed è vigente dal 3 Marzo 2006. Dovrebbe essere già attiva per quanto concerne i requisiti di accesso alla funzione: possesso del master in coordinamento oppure titolo afd. Questa è stata anche l'interpretazione di vari legali e giudici nell'ultimo anno, benchè in alcune aziende e/o Regioni si preferisca attendere l'Accordo Stato-Regioni previsto dal comma 3 della legge, mantenendo lo status quo delle nomine dei nuovi coordinatori infermieristici. Al momento, tuttavia, nè lei nè il collega anziano possedete i requisiti richiesti per una "nomina". Beh... lei tra un po' sì. Neppure mi preoccuperei molto per il rispolvero di soluzioni temporanee da parte di qualche Responsabile poco informato, quali quella di "facente funzioni" di coordinatore: quest'ultima, sarebbe una scelta anacronistica (e illegale) di un passato da dimenticare. Cordiali saluti.
 
Valter Fascio

 

124- Spetta all'infermiere in possesso del master in coordinamento il titolo di dottore?
In riferimento alla FAQ n.116 - secondo quanto stabilito dal Decreto delegato n.270 del 22/10/2004 e stante la Legge 42/99 - spetta all'infermiere con diploma regionale, possessore tra l'altro di un master universitario (28 esami piu' tesi), il titolo di dottore? Ti chiedo ciò per avere chiarezza in quanto un collega dopo la conversione del diploma a laurea di 1° livello, ha ottenuto dall'amministrazione il titolo di dottore nel suo cartellino. Grazie.
 
I.C.

 

Gent.le collega,
in riferimento alla faq n. 116 dell'Area Coordinatori AIOL si precisa quanto segue. Il Ministero dell'Istruzione, Università e ricerca ha a suo tempo emanato il provvedimento che disciplina i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari. Il decreto del 22 ottobre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 2004, distingue la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca che sono conseguiti, rispettivamente, al termine dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle università. Definisce, ferma restando l'autonomia degli Atenei, le classi, i crediti formativi, i requisiti di ammissione ai corsi di studio, il conseguimento dei titoli di studio, la durata e gli obiettivi. A coloro che hanno conseguito, la laurea, la laurea magistrale e il dottorato di ricerca, competono, rispettivamente, le qualifiche accademiche di dottore, dottore magistrale e dottore di ricerca. Con il D.M. n. 509/99 si è identificato erroneamente tutte le forme di Bachelor/Master con il cosiddetto "Master di I° livello" - che resta però un corso di perfezionamento che non rilascia un diploma - mentre spesso il Bachelor/Master coincide con la nostra laurea di II° livello, che negli U.S.A. ha un orientamento già nettamente e realmente specialistico. Bene si è comportata l'Amministrazione nel caso specifico da lei riportato.
Cordiali saluti.
 
123- Dal D.Legs.502/92 al decreto Murst 2001. In che modo venivano formati e scelti i caposala?
Salve,
mi chiamo Daniela e sto frequentando il Master in management per le funzioni di coordinamento. Dobbiamo fare una ricerca sul caposala negli anni che vanno dal 1992 al 2001, in particolare vorrei sapere che cosa è accaduto dal D.Legs.502/92 al decreto Murst del 2001. In che modo venivano formati e scelti i caposala? Mi piacerebbe sapere come hanno vissuto quegli anni i caposala, una loro testimonianza e quindi se ha del materiale in merito. La ringrazio anticipatamente.
P.S.: so che le chiedo una cosa impossibile, ma mi potrebbe rispondere entro la fine di febbraio. Grazie!
Daniela
 
Gent.le collega,
la ringrazio per l'interesse nei confronti dell'argomento proposto il quale è oggetto di una vostra ricerca storica. Lei potrà senz'altro consultare il quadro sinottico legislativo italiano dell'ultimo trentennio in riferimento alla figura del caposala - oggi professionista coordinatore - con la formazione richiesta ed i requisiti, pubblicato a mia firma  e di Lucia Brizzi nell'Area Coordinatori del sito di AIOL (Risorse/Riferimenti Normativi), link:  http://www.infermierionline.net/area_coordinatori/riferimenti_legis.htm
Si consiglia, inoltre, per lo specifico, la lettura di altri articoli presenti nell'Area suddetta, tra i quali: http://www.infermierionline.net/area_coordinatori/Coord.la_funzione.htm
Difficile descriverle in poche parole come i colleghi ed il sottoscritto abbiano vissuto quegli anni senza rischiare di cadere nella retorica o nei luoghi comuni. Fino al 1999, tuttavia, pur essendo già sospesa la formazione regionale del caposala, il requisito del titolo di studio afd era ancora valido come requisito concorsuale e di conseguenza riconosciuto il ruolo manageriale della figura. Fu l'art. 5 (e in parte  l'art. 10) contenuto nel C.C.N.L. S.S.N. 1998-2001 (II biennio economico 2000-2001) a cancellare di colpo cent'anni di storia di questa figura, con una conseguente e progressiva "delegittimazione", a cui si aggiunsero criteri di "scelta" aleatori spesso subordinati alle decisioni valutative dei Primari (incarichi provvisori) piuttosto che ai titoli di studio e alle competenze possedute. Della norma citata, riporto un estratto personale dal sito di AIOL:  "La declaratoria del profilo della cat. D include anche le funzioni della cat. C. E’ istituita, senza un profilo, la “funzione di coordinamento” revocabile e soggetta a valutazione. Art. 10: solamente per i caposala già in cat. D che esercitano reali funzioni di coordinamento al 31.08.2001, l’indennità di funzione – parte fissa - spetta in prima battuta ed è  permanente. - Art. 5, comma 2: si accede alla funzione di coordinamento con un’anzianità di 5 anni in C e/o D, 4 per chi possiede il titolo AFD, senza formazione, con incarico conferito dall’azienda sulla base di criteri definiti con procedure di concertazione  di cui all’art.6, c. 1 lettera b) C.C.N.L. 7 aprile 1999. - La declaratoria del profilo della cat. D include anche le funzioni della cat. C. E’ istituita, senza un profilo, la “funzione di coordinamento” revocabile e soggetta a valutazione. - Art. 10: solamente per i caposala già in cat. D che esercitano reali funzioni di coordinamento al 31.08.2001, l’indennità di funzione – parte fissa - spetta in prima battuta ed è  permanente". Ancora oggi, pur approvata la L. n. 43 (ma non il regolamento attuativo che stabilisce i criteri concorsuali), appena si intravede per questa travagliata figura la soluzione di tutti quanti i nodi fondamentali.
(Mai disperare però, come vede... nulla è impossibile!).

Cordiali saluti.

 
Valter Fascio

 

122 - Infermiere coordinatore: rientro in servizio al termine del periodo di gravidanza 
Gent. Dott. Fascio,
desidererei avere una sua opinione rispetto alla situzione che le espongo: in sostituzione di un coordianatore infermieristico assente per gravidanza e stata mandata nell'u.o. una collega vincitrice dello stesso concorso (1^ classificata) a cui ha partecipato la coordinatrice assente per gravidanza. Ora al rientro della gravidanza la dipendente vorrebbe rientrare nella stessa u.o. a cui era assegnata prima dell'assenza. Chiedo cortesemente se l'obbligo del rientro nella stessa unità produttiva (art.17 L.53/2000) è riferito alla unità operativa o al presidio ospedaliero di assegnazione.
Ringrazio anticipatamente.
L.P.
 

 

Gent.le collega,
il caso all'oggetto rientra nella fattispecie disciplinata dall’art.56, D.Lgs. n.151, 26.03.2001 (T.U. disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 legge 8 marzo 2000, n.53), rubricato “Diritto al rientro e alla conservazione del posto – L. 30 dicembre 1971, n.1204, art.2, comma 6; - legge 8 marzo 2000, n.53, art.17, comma 1”, che così dispone: “Al termine dei periodi di divieto di lavoro previsti dal Capo II e III, le lavoratrici hanno diritto di conservare il posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate all’inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nel medesimo Comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino; hanno altresì diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti. (...) Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Le disposizioni di cui ai commi 1 si applicano fino a un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare. 4-bis. L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa di cui all’art.54, c.8.”. Il predetto articolo, così come l’intero T.U. succitato, risulta applicabile anche alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti di P.A., così come precisato dall’art.2, D.Lgs. n.151/2001. Dalla lettura delle disposizioni innanzi testualmente riportate consegue che la lavoratrice madre, al rientro del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro o del periodo di aspettativa concesso, così il lavoratore dopo la fruizione del congedo di paternità, non hanno un diritto intangibile a conservare lo specifico ed identico posto di lavoro ricoperto prima del periodo di assenza, bensì soltanto quello di rientrare nella medesima unità produttiva o anche in altra, purché ubicata nello stesso Comune, nonché quello di svolgere le medesime mansioni o altre equivalenti.
Nel caso di specie, pertanto, posto che l’unità produttiva di riferimento risulta essere quella nella quale la lavoratrice risultava essere inserita nel periodo anteriore all’assenza per maternità e posto, altresì, che, ai nostri fini, assume rilevanza ex se che “il posto di lavoro” assegnatole non sia più lo stesso, occorre aver riguardo che esso avvenga comunque e in ogni caso nello stesso Comune (cfr. l'u.o. deve aver sede nello stesso Comune...) e al tipo di mansioni assegnatele.
Cordiali saluti
 
Valter Fascio
121- Passaggio da infermiere coordinatore cat. DS ad assistente sanitario
Gent.ssimo Valter Fascio,
mi trovo in una situazione alquanto anomala. Nell'anno 2003 presentavo domanda di cambio di profilo professionale (passaggio orizzontale) da infermiere ad assistente sanitario e il tutto è stato svolto attravereso una prova colloquio. Successivamente (anno 2003) avveniva l'inquadramento in tale profilo. Ma precedentemente alla richista di cambio di profilo professionale avevo presentato un ricorso (anno 2002), chiedendo l'applicazione dell'art. 10 funzioni di "coordinatore", funzioni svolte a 31/08/2001 e successivamente fino al passaggio infermiere-assistente sanitario. Accettato il ricorso l'Amministrazione mi dichiarava decaduto da assistente sanitario riconfermandomi Collaboratore Professionale Sanitario Esperto  infermiere. Io invece ho intenzione di fare ricorso per confermare la posizione di assistente sanitario. Se il ricorso viene accettato secondo il tuo parere perdo l'indennita' di coordinamento " € 129 e il passaggio nella categoria ds?
Ti ringrazio.
C.G.

 

Gent.le collega,
ho letto con attenzione la sua e-mail con i vari cambi di profilo da lei effettuati e i ricorsi fatti. Dal momento che la sua Amministrazione ha accettato il ricorso da lei presentato dichiarandola -per gli effetti dello stesso- decaduto da assistente sanitario, riconfermandola parimenti Collaboratore Professionale Sanitario Esperto infermiere (DS), ed essendo in subordine l'incarico di coordinamento specificatamente attribuitole collegato ad una funzione svolta in quanto infermiere (e non ASV), può deliberare ai fini della revoca dell'incarico di coordinamento. Non mi risulta però possibile la revoca dell'indennità ad esso collegata -per la parte fissa- se lei in prima battuta era già un coordinatore infermiere (afd) alla data del 31 agosto 2001. Naturalmente, valuti attentamente lei -sentendo l'ufficio vertenze della sua sigla sindacale o un legale- se fare un ricorso per confermare la sua posizione di assistente sanitario... Lei chiede, inoltre, se il ricorso venisse comunque accettato cosa si perde... A mio giudizio, non dovrebbe perdere nè l'indennità nè il DS (per i motivi prima citati). Il passaggio alla cat. DS, infatti, era garantito dal CCNL Sanità a tutti i coordinatori incaricati ufficialmente delle funzioni alla data effettiva del 31 agosto 2001.
Cordiali saluti.

Valter Fascio

 

120- Revoca bando di selezione passaggio cat. D-DS (super)
Gentilissimo Walter Fascio,
ho ricevuto l'incarico di coordinatore della rianimazione in cui opero, nel maggio 2004, a distanza di un anno sia il primario che il direttore s. hanno espresso parere positivo come recita il ccnl. Volevo chiederle se mi spetta indennità di coordinamento e in che forma, visto che a tutt'oggi non percepisco nulla. Può un'azienda revocare un concorso per il passaggio da D a DS, dopo la scadenza, visto che già erano state fatte delle domande di partecipazione?
Ringraziondola sin d'ora si porgono distinti saluti.

A.R.
 

 

Gent.le collega,
per la risposta alla prima parte del quesito da lei posto la invito a leggere con attenzione quanto già pubblicato nella faq n° 112 e precedenti (NdR L'incarico le è stato assegnato tramite un regolare bando di selezione aziendale? Diversamente non le spetta alcuna indennità...). Infine, il Direttore Generale dell'azienda si riserva - di norma - la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare qualsiasi bando di selezione, riportando l'avviso nel bando stesso.
Cordiali saluti.

Valter Fascio

 

119 - Il materiale per la preparazione al colloquio di selezione per il passaggio cat. D-DS (super)
Signor Presidente, dovendo partecipare ad un concorso di selezione interna alla mia azienda per passare di categoria cioè da collaboratore professionale sanitario esperto  in " Professional" categoria D, livello economico super, chiedo su quale materiale o argomenti potrei prepararmi per il colloquio. Veramente navigo nel buio. Grazie.

M.M.

 

Gent.le collega,
rispondo in merito al quesito da lei posto all'attenzione del Presidente della nostra Associazione, in quanto a me inviato, e come responsabile della specifica Area. Spero di aver ben compreso la  sua domanda: un infermiere cat. D partecipa ad una selezione per cat. DS (Il termine "Professional" io non saprei cosa vuol dire...). Il passaggio in cat. DS non presuppone necessariamente un cambiamento di ruolo e/o funzione da parte dell'infermiere. Trattasi di una progressione economica che dovrebbe essere migliore, e che avviene a seguito di un passaggio verticale; benchè la declaratoria contrattuale, in effetti, sia abbastanza diversa... Mi rendo conto che forse molti infermieri iniziano così la loro carriera nelle more di... promesse future di assegnazione dell'incarico di "coordinamento": ma oggi la norma di legge è ben diversa (v. L. n° 43/2006). Ne consegue che non vi sono testi o materiali specifici sui quali prepararsi ai fini della selezione D-DS.  In modo particolare ciò vale qualora quest'ultima verta su un semplice colloquio (come lei ci segnala), che il più delle volte - quando non sia mera formalità - è soltanto attitudinale. In ogni caso, le suggerisco la lettura della seguente faq n° 83, a mia firma, già pubblicata nel nostro archivio e riguardante il coordinatore...

 http://www.infermierionline.net/FAQ/coordinatori_4.htm#83

Cordiali saluti.

Valter Fascio

118- Il personale sanitario che passa in cat. DS mantiene l'indennità di coordinamento?
Gentile Sig. Fascio, seppur in ritardo, non dipendente dalla mia volontà, sono lieta di confermarle l'avvenuto passaggio a Ds, nonostante i dubbi dell'azienda relativi al fatto che al momento della selezione non avevo più il coordinamento che possedevo invece al momento dell'entrata in vigore del CCNL del 2004. L'amara sorpresa però è che non mi hanno ridato nè le funzioni nè l'indennità, affermando che il coordinamento è una cosa disgiunta dal DS, posizione confermata anche dai sindacati. Così mi ritrovo a essere DS e a continuare a fare l'infermiera in corsia. Ma che senso ha? Allora il profilo del Ds a cosa serve se è solo un passaggio economico disgiunto dal coordinamento? Sono piuttosto avvilita anche perchè alla fine non c'è neppure il beneficio economico (lo stipendio è rimasto invariato) e comunque, secondo me, visto il contratto che afferma che chi passa in DS mantiene l'indennità di coordinamento requisito per la selezione, dovrebbero darmelo. Lei cosa ne pensa?
Cordiali saluti
Paola
Gent.le collega,
ricevo e leggo con molto piacere le notizie in merito al suo percorso professionale, cosa importante per noi onde poter ottenere dei riscontri. Mi rammento anche del quesito da lei inviato a suo tempo e della relativa risposta già pubblicata (cfr. Faq n° 78). Il passaggio nel livello economico DS del personale della categoria D che è stato incaricato della funzione di coordinamento successivamente al 1.9.2001 ed entro il 19.04.2004 era dovuto ma, ahimè, se il dipendente non si trovava già alla data della prima assegnazione coordinatore (30.8.2001) non mantiene il beneficio economico dell'indennità di coordinamento. In attesa dell'applicazione della L. n° 43/2006, invece, l'incarico stesso - badi bene - può essere sempre, e in ogni caso, assegnato e revocato da parte dell'azienda. Quanto riportato vale perfino nei confronti  dei colleghi più anziani, assunti tramite un concorso di ruolo per la qualifica di caposala, in possesso del titolo di studio, e che svolgono la loro attività da moltissimi anni. Cosa ne penso? Penso come lei, che la situazione attuale sia alquanto avvilente...
Cordiali saluti.

Valter Fascio

 

117- Perchè un infermiere in possesso del titolo master in una delle aree complementari non può definirsi coordinatore nello specifico ambito?
 
Il master di I livello in infermieristica in sala operatoria vale 60 cfu così come quello di coordinatore; allora perchè nell'area di competenza specialistica (sala operatoria) non si può ottenere il coordinamento? Perchè questa discriminazione professionale tra il su menzionato e quello di coordinamento? Bisogna dare chiarezza a chi spende 2500 euro e poi con la carriera professionale resta sempre al palo... Che delusione mentre gli infermieri generici fanno i coordinatori!!!Confido in una vostra risposta al più presto per combattere questa bruttura professionale...
 
Gent.le collega,
curiosa è nel nostro Paese la scelta di correlare i ruoli di coordinatore e specialista all'acquisizione di un master universitario. Certo, nessun dubbio, per svolgere il ruolo di coordinatore è opportuno avere una formazione specifica. Altrettanto auspicabile che finalmente venisse attivata una formazione specialistica per gli infermieri. Ma perché questa formazione post base si è scelto di identificarla con un master? Negli altri Stati questo non avviene... In base alla normativa vigente (D. L.vo 500/99 e DM 270/2004) l'università rilascia i titoli di laurea e laurea magistrale; il master è un "corso di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente"; in altre parole, è un corso di aggiornamento, che non dà un titolo di studio. Che cosa ci fa pensare che l'università sia detentrice del sapere disciplinare infermieristico, visto che - a una quindicina d'anni dal passaggio della formazione degli infermieri all'università - contiamo in Italia al massimo una dozzina di Professori associati in Scienze infermieristiche, e la formazione degli infermieri è parimenti assicurata per il 90% da professionisti del S.S.N.? Il grosso busillis, sta tutto in questo punto, e nel seguente: "Perché non è possibile riconoscere che la formazione permanente e continua professionale possa essere sviluppata e trasmessa anche al di fuori degli atenei?" L'articolo 6 della L. 43/06 dispone che il personale laureato appartenente alle professioni sanitarie sia articolato in "professionisti" ,"professionisti coordinatori","professionisti specialisti" e "professionisti dirigenti". Per diventare professionisti coordinatori e specialisti è richiesto un master (rispettivamente in funzioni di coordinamento e per le funzioni specialistiche). Nel contesto regolamentare professionale italiano - badi bene, non vorrei essere frainteso - dobbiamo rallegrarci di questa legge. Laddove tutti i medici  sono però - per definizione - sempre "dirigenti", siamo portati a pensare che i termini non abbiano il significato proprio che meriterebbero in un contesto disciplinare manageriale/organizzativo... In altre parole: primo, non ha alcun senso diventare tutti infermieri coordinatori di se stessi; secondo, il coordinamento infermieristico andrebbe abolito perchè fuori dal tempo, e restare solamente la dirigenza. Quest'ultima, dovrebbe essere un ruolo che può essere "assegnato" ad un vero professionista in un certo tempo ed in una determinata organizzazione, mai una semplice e mera "definizione" di legge! Mi segua ancora un attimo che giungo a rispondere alla Sua domanda... Ma se la legge è dunque questa, e tutti i medici sono erroneamente dirigenti solo per aver conseguito una laurea, allora noi infermieri dobbiamo farcene una ragione... Accettare che con questa norma anche un infermiere laureato che ha la responsabilità di dirigere o coordinare non debba più definirsi CPSE, ma "professionista dirigente" o "professionista coordinatore". E chi ha conseguito il master? Beh, "professionista specialista"!

Cordiali saluti.

Valter Fascio

116 Un infermiere con il master in coordinamento ha diritto alla dicitura sul cartellino d'identificazione "professionista coordinatore"?
Spetta a un infermiere che possiede il master in coordinamento la dicitura sul cartellino d'identificazione "professionista coordinatore"?
Grazie.

I.C.

 
Gent.le collega,
la Circ. minist. Sanità 100/SCPS/3 5697 - 1991  - iniziative per l'attuazione nel S.S.N. della L. 241/90, per il miglioramento dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini ha suggerito le misure di trasparenza ed efficacia nell'azione amministrativa, quali l'adozione appunto del cartellino di identificazione del personale. Ad oggi, un infermiere dipendente presso un'azienda ha l'obbligo di portare il suddetto cartellino che lo identifica appunto con il proprio "profilo" di inquadramento giuridico, risultante a seguito dell'assunzione tramite un concorso o selezione interna. Il titolo di studio della laurea, eventualmente posseduto, è considerato poichè lo prevede la legge, premettendo davanti al proprio nominativo il suffisso Dottore.  Diverso il discorso per i dipendenti possessori del titolo master in coordinamento: non riteniamo che - al momento - possano pretendere di farsi identificare tout-court "professionisti coordinatori". Infatti, l'art. 6, c. 3. della recente legge n. 43/2006 è ancora disapplicato: "i  criteri e le modalità per l'attivazione della funzione di coordinamento in tutte le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private sono definiti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano". Occorrerà, dunque, attendere che i prossimi contratti recepiscano appieno questa normativa, e ulteriori decreti definiscano nei dettagli l'applicazione pratica nelle aziende.
Colgo l'occasione dell'argomento di questa faq per riportare,di seguito, alcune altre informazioni generali. Con il Decreto delegato n. 270 del 22.10.2004, il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica ha provveduto ad emanare il nuovo regolamento universitario che modifica il precedente di cui al DM 509/1999. Al punto 7. dell'art. 13 di tale provvedimento si dispone quali siano i titoli accademici collegati alle Lauree del cosiddetto "nuovo ordinamento" e si precisa che il titolo di Dottore compete a tutti i laureati di 1° livello. A fronte di ciò non pare che le amministrazioni delle Aziende Sanitarie abbiano inteso modificare conseguentemente le prassi amministrative in essere, nonché quelle riferite alla comunicazione interna ed esterna, in maniera tale da corrispondere correttamente alla nuova situazione in essere. Qualora da parte degli organi e dei servizi amministrativi dell'Azienda Sanitaria, nel rivolgersi in forma individuale al personale dipendente, viga la prassi di utilizzare il titolo accademico di Dottoressa e di Dottore e ciò nelle formali comunicazioni di ogni tipo (disposizioni di servizio, notifiche, buste paga, budge, ecc.), gli stessi sono tenuti ad utilizzare detto titolo nei confronti di tutto il personale dipendente o a contratto che ne è effettivamente titolare e non solo riguardo alle categorie tradizionalmente considerate tali. Riteniamo che la stessa considerazione valga anche in relazione ad ogni fattispecie comunicativa che comporti l'esposizione esterna dei nominativi del personale come ad esempio negli avvisi al pubblico, nei cartelli informativi degli organigrammi di servizi e uffici, nei cartellini identificativi personali.
Cordiali saluti.

Valter Fascio
115 - Vincitore di selezione aziendale CPSE infermiere. Conseguenze a seguito di rinuncia.
 
Buon giorno, leggo spesso i vostri interventi ed ora chiedo collaborazione: ho sostenuto una selezione per posti di collaboratore professionale sanitario esperto - infermiere presso la mia Azienda. Sono arrivata in posto utile in graduatoria ed ora sono stata invitata a prendere contatti con l'ufficio assunzioni per dare la disponibilità per il posto a tempo indeterminato. Tutte le sedi disponibili sono molto distanti da casa e per problemi familiari, accettare la funzione di coordinamento diventa difficile. Se si rinuncia quali sono le conseguenze? Avrò la possibilità anche se retrocessa all'ultimo posto di restare in graduatoria e attendere eventuali posti che si renderanno disponibili o sarò eliminata dalla graduatoria? Dove dovrei trovare materiale per documentarmi in tal senso? Grazie per la disponibilità. Cordiali saluti.

Marta
Gent.le collega,
gli interessati vincitori di una selezione aziendale che non regolarizzano la loro accettazione oppure firmano la rinuncia, decadono dai diritti conseguenti alla partecipazione medesima, quindi dalla possibilità d'impiego nel posto stesso, non facendo seguito la nomina. Il riferimento è contenuto - di norma - nel regolamento aziendale recante la disciplina delle selezioni interne.
Cordiali saluti.

Valter Fascio