POSTA
E RISPOSTA
- Area Coordinatori
Risponde Valter Fascio -
| 114- Mancato rispetto L. n. 43/2006 da parte delle delegazioni trattanti per fissare i criteri di assegnazione della funzione di coordinamento. | |
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Successivamente alla pubblicazione della Legge n. 43/2006, esattamente il
giorno 26 febbraio c.a. la delegazione trattante RSU ed il D.G. dell'Azienda
Ospedaliera in cui presto servizio, firmavano un accordo in cui venivano
previsti i criteri per le future selezioni per le posizioni di
coordinamento. Titolo necessario per la partecipazione: Cinque anni di
servizio nel proprio ruolo. Eventuali titoli vengono successivamente
valutati secondo una griglia prestabilita: 2 punti laurea in Scienza
infermieristiche; 1 punto laurea non attinente; DAI valutazione superiore ai
master in coordinamento e certificato AFD. Nelle more delle linee di
indirizzo per l'applicazione della legge 43/2006 è legittimo sottoscrivere
un accordo "clientelare" del genere? Il Giudice del lavoro di Grosseto ha
dichiarato illeggittimo un bando pubblicato secondo criteri analoghi da
parte della ASL .... ! Può essere impugnato dinanzi al giudice del lavoro un
accordo tale? Grazie della risposta e complimenti per il servizio. |
Gent.le collega, la L. n. 43/06 del 1 febbraio, art. 6 c. 2 e 3, recita testualmente "... per i profili delle professioni sanitarie di cui al comma 1 può essere istituita la funzione di coordinamento..." e "... i criteri e le modalità per l'attivazione della funzione di coordinamento in tutte le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private sono definiti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano". L'applicazione del dettato sembrerebbe, dunque, essere cosa semplice e inequivocabile... Personalmente, fin da subito, ho espresso tutte le mie perplessità personali sulla concreta applicazione di questa legge nelle aziende sanitarie. Tant'è che quei criteri e modalità - che dovevano essere uguali su tutto il territorio nazionale - non sono ancora stati definiti, lasciando ampio margine discrezionale alle delegazioni trattanti delle aziende. Infine, basterebbe leggere tra le righe della L. n. 43 e soffermarsi sul termine: "può essere istituita la funzione"... Non assomiglia forse un po' troppo a quel "può essere istituita la dirigenza infermieristica...", comma presente nella L. n. 251/00, e rimasto dopo sei anni una norma quasi mai applicata? Noi domandiamo: non è che magari il D.G. di qualche azienda "può" perfino permettersi di non istituire il coordinamento? Venendo al quesito da lei posto, personalmente, ritengo che possano sussistere gli estremi per un eventuale ricorso dinanzi al Giudice del lavoro. Considero inoltre poco felice, se non addirittura incongrua, la scelta di valutare un punto un titolo di base come laurea in infermieristica, in quanto requisito formativo previsto per l'assunzione di qualsiasi infermiere (alla faccia dei proclami sull'equipollenza dei titoli tanto sbandierata, cosa penseranno i colleghi possessori del diploma professionale e del D.U.?). A noi non è dato di sapere. La ringrazio per la Sua segnalazione, in quanto è senz'altro di utilità per tutta la comunità professionale infermieristica. Confido lo sia anche per i rappresentanti Istituzionali. E, soprattutto, per non far cadere il silenzio sull'importanza della questione. Cordiali saluti. Valter Fascio
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| 113 - Mancata applicazione della L. n. 43/2006 per l'assegnazione della funzione di coordinamento. | |
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Sono un infermiera presso una casa di cura accreditata con un encomiabile
curriculum e ho sempre esercitato compassione e competenza; è stato dato un
incarico di coordinamento a un collega e relativa fascia DS pur essendo
priva di titoli e successivamente all'approvazione della L. n. 43/2006. Le
chiedo gentilmente di consigliarmi su come procedere dato che avevo già
presentato a chi di dovere il "master in coordinamento. Non le nego che il
mio stato psico-fisico è a pezzi. Cordialmente. I. |
Gent.le collega, la L. n. 43/06 del 1 febbraio, art. 6 c. 2 e 3, recita "... per i profili delle professioni sanitarie di cui al comma 1 può essere istituita la funzione di coordinamento..." e "... i criteri e le modalità per l'attivazione della funzione di coordinamento in tutte le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private sono definiti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano". Criteri e modalità, ahimè, che non sono affatto stati definiti ad oggi, e lasciano ancora ampio margine discrezionale alle aziende, in modo particolare a quelle strutture Private accreditate, nella quali il contratto di lavoro è assai diverso dal pubblico, e dovrà recepire adeguatamente la nuova normativa... Temiamo fortemente che, anche in futuro, avvenga una disapplicazione di fatto delle nuove norme con il perpetrarsi di queste modalità di assegnazione che poco hanno a che vedere con la professionalità e la competenza acquisita. Come dice un mio collega coordinatore: "Ci siamo illusi troppo in fretta. Abbiamo superato la fatica della montagna. Adesso c'è quella della pianura..." Noi come associazione non possiamo che informare e sensibilizzare attraverso i nostri mezzi... Ma sa cosa vuol dire andare controcorrente? Lei può, comunque, da parte sua, rivolgersi con fiducia al Collegio Ipasvi di appartenenza e, qualora fosse iscritta, contattare il Coordinamento Caposala della Regione Sicilia. Comprendiamo benissimo la Sua delusione, e la ringraziamo per averci segnalato il caso - a dir poco, professionalmente inquietante - in questione. Cordiali saluti. Valter Fascio |
| 112 - Risposta. Incarico di coordinatore infermiere per "elezione". Errore o realtà? | |
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Sono un'infermiere e alla fine del 2005 dove lavoro è stato istituito il
Dipartimento; ora il Direttore di Dipartimento nello scegliere il
Coordinatore Infermieristico di Dipartimento non ha tenuto conto del
personale che aveva i titoli o i requisiti quali master di I livello in
coordinamento o certificato AFD. Ma ha istituito delle elezioni all'interno
del Dipartimento lasciando che tutti fossero candidati delegando la scelta
non tanto alla preparazione e alla competenza, ma quanto magari alla
simpatia o ad altro (amicizia, interessi di parte). Ora mi chiedo: lo poteva
fare? O da un punto di vista normativo lui doveva prima operare una
selezione, in maniera tale che a essere candidati era personale con una
preparazione specifica per il ruolo che avrebbe dovuto andare a ricoprire?
Nello sperare di essere stato chiaro ed esauriente le faccio i miei
complimenti per l'ottimo lavoro che sta facendo. Ciao Giuseppe |
Gent.le collega, cercherò di risponderle in breve. A seguito dell'entrata in vigore della L. n° 43/2006 (benchè gli atti regolamentativi debbano ancora essere emanati), non vi è dubbio alcuno in merito al fatto che la funzione di coordinamento non possa essere "concessa" da un medico dirigente di II liv. a mezzo di elezione interna al dipartimento, tra pari infermieri. Va bene che nel 2005 ci si trovava ancora nella vacatio legis... L'art. 10 del CCNL, tuttavia, ha sempre recitato molto chiaramente: "si accede all'incarico di coordinamento solamente previa selezione aziendale". Che la procedura non sia sempre stata rispettata, non mi stupisce neanchè, poichè ci sono state segnalate molte applicazioni distorte. Infatti, è compito delle RSU e del contatto integrativo seguire la corretta applicazione degli istituti contrattuali. Diverso sarebbe, qualora la scelta fosse invece avvenuta soltanto tra il personale già "coordinatore" di unità semplice. Per una più dettagliata risposta lei può comunque fare riferimento alle mie precedenti faqs, già pubblicate e visibili on line nell'area coordinamento: n° 4 (cfr. art. 10 CCNL), n° 92, e n° 107. La ringrazio per aver riproposto all'attenzione ancora una volta queste scelte professionali così poco felici, e anche per i suoi complimenti. Cordiali saluti. Valter Fascio
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| 111 - Risposta. L. n. 43/2006: perchè un coordinatore non transita automaticamente in cat. DS? | |
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Come prevede la L. n. 43/2006 il possessore del Master in management per le
funzioni di coordinamento è un "professinista coordinatore", pertanto,
riferendomi alla faq 109, le chiedo: 1) Se la legge ti qualifica tale,
perchè il passaggio in DS non è automatico con l'affidamento dell'incarico
visto il percorso formativo sostenuto e le nuove responsabilità da
affrontare? Se poi si pensa al lato economico guadagna di più un infermiere
facendo qualche straordinario al mese che un coordinatore, mi chiedo se non
è soltanto la voglia di cambiare qualcosa e di agire secondo quanto il
nursing e il management ci propongono che ci fa sperare. 2) Devo aspettare che si liberi un posto di caposala per aspirare all'incarico di coordinatore, sono l'unica ad averne titolo (su 5 caposala 3 non hanno neanche il certificato di AFD. Grazie per l'impegno e la disponibilità. |
Gent.le collega, la L. n. 43/06 del 1 febbraio, art. 6 c. 2 e
3, prevede "... per i profili delle professioni sanitarie di cui al comma 1
può essere istituita la funzione di coordinamento..." e "... i criteri e le
modalità per l'attivazione della funzione di coordinamento in tutte le
organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private sono
definiti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con apposito accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano". Il passaggio
automatico di un coordinatore nella posizione economica DS non è
automatico... poichè il CCNL 2002/2005, oggi in vigore, non lo prevede (può
avvenire soltanto con selezione). Ma non è affatto detto che, in
merito, cambiamenti non possano invece esservi nel prossimo, proprio per
adeguarsi alla n. 43/06. In tal senso, anche il riconoscimento economico del
"professionista coordinatore" potrebbe ottenere un migliore riconoscimento,
in conformità all'ordinamento degli studi dei corsi universitari,
disciplinato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio
1997, n. 127, in quanto il personale laureato appartenente alle professioni
sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, sarà
articolato diversamente dall'attuale. Per rispondere al suo secondo quesito,
per l'eventuale conferimento di incarichi di coordinamento, ovvero di
incarichi direttivi, le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche
interessate hanno l'obbligo contestuale di sopprimere nelle piante organiche
di riferimento un numero di "posti" effettivamente occupati ed equivalenti
sul piano finanziario: l'art. 6, c. 2, ahimè, pare essere molto chiaro.
Grazie a lei per il sostegno alla nostra attività. Cordiali saluti. Valter Fascio
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| 110- In uno stesso reparto possono essere presenti due coordinatori infermieristici? | |
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Mi chiedo come sia possibile che ad un mio collega infermiere non in
possesso del diploma di maturità e del master in management infermieristico
sia stata riconosciuta l'indennità di coordinamento. Tale persona lavora al
fianco della mia caposala, la sostituisce durante le ferie e le malattie.
Risulta nell'organico del personale infermieristico ma non fa i turni. Mi
chiedo, inoltre, come può in uno stesso reparto esserci due coordinatori.
Sono molto confusa e delusa. Grazie per la risposta. E.F. |
Gent. ma collega, le assicuro che nelle more dell'approvazione della L. n. 43/2006 sono numerosi gli infermieri a cui viene riconosciuta da parte delle aziende "l'indennità di coordinamento" per semplice segnalazione dei loro Primari, perfino adesso - nel periodo finestra - mentre si è solo più in attesa dei regolamenti attuativi, ovviamente anche senza il possesso del titolo di studio Master in management, ovvero il certificato di abilitazione alle funzioni direttive. Per quanto concerne, invece il diploma di maturità, esso non è obbligatorio per coordinare, ma i possessori del Master per forza di cose hanno anche questo titolo. Ma passiamo al quesito vero e proprio da lei posto all'attenzione. Ebbene sì, possiamo affermare che in una U.O. è anche possibile riscontrare la compresenza di due infermieri cooordinatori... Nulla osta da un punto di vista normativo e contrattuale. A mio modesto parere, non è neppure tanto opinabile se questa modalità sia adeguata alle esigenze gestionali delle risorse umane (moltissimo dipende dalle precise scelte di management adottate dalle aziende e da quanto siano illuminati i dirigenti preposti, ndr); certo è che, la compresenza di due coordinatori in uno "stesso" reparto, aumenta il rischio di creare sdoppiamento e confusione di ruoli e funzioni, favorendo l'insorgenza nei collaboratori di dinamiche di gruppo di tipo rivendicativo. Quanto detto, a meno che il Servizio Infermieristico preveda già nella sua articolazione funzionale una precisa e attenta suddivisione di autonomia e responsabilità nelle funzioni di coordinamento. Ciò avviene del resto in alcune aziende sanitarie del nostro Paese, in cui troviamo contemporaneamente presenti nello stesso Dipartimento/Area omogenea sia uno o più coordinatori di Unità Semplice, sia uno o più di Unità Complessa: tutte le figure ricevono a priori specifici mandati e obiettivi, che vengono sempre esplicitati ai propri collaboratori. In quest'ottica manageriale, i risultati sarebbero anche incoraggianti... Ma è così ovunque? Cordiali saluti. Valter Fascio |
| 109 - Master in management per le funzioni di coordinamento: con la legge n° 43/2006 spetta di diritto la posizione DS? | |
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Anzitutto complimenti per i vostri servizi. Sono infermiera presso una casa
di cura accreditata ed in possesso, da qualche mese, del master in
management per le funzioni di coordinamento; vorrei sapere se alla luce
dell'attuale normativa (L. 6229) mi spetta di diritto il passaggio in fascia
DS con la relativa funzione e quando. Voglio precisare che su 5 caposala
presenti nella struttura solo 2 hanno il titolo di AFD.
I.C.
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Gent.le collega, con la conversione in legge n°. 43/2006 del ddl. n° 6229 l'esercizio della funzione di coordinamento sarà espletato solamente da coloro che siano in possesso del master in management o per le funzioni di coordinamento nell'area di appartenenza, o titolo afd. Il passaggio in posizione economica DS, invece, per i lavoratori inquadrati nella cat. D, avviene con altre modalità, e non è assolutamente collegato ovvero garantito. Quanto detto, a meno che le sia già stata riconosciuta l'indennità per funzioni di coordinamento dal 1.9. 2001, in quanto riconosciuto il relativo esercizio alla data del 31.8.2001. Cordiali saluti. Valter Fascio |
| 108 - L'infermiere coordinatore può rifiutarsi di controllare la scadenza dei farmaci campione? | |
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Sono un infermiere presso una Casa di Cura accreditata; da circa 2 anni
dietro ordine di servizio, credo illecito, controllo i farmaci campione di
tutti gli ambulatori medici e per di piu' nell'ambito delle ore di servizio
destinate all'assistenza. Ho presentato la documentazione a cui si fa
riferimento questo problema (D.lgs n. 541/92, art. 201 del T.U.) avuta
grazie alla lettura delle tue faq, ma ad oggi la cosa continua; come devo
comportarmi? Ti prego aiutami. |
Gent.le collega, per rispondere al suo quesito occorre ricollegarsi alla risposta in merito già da me fornita nella Faq n. 91, in questa stessa Area coordinatori di Aiol. Ci si può rifiutare di eseguire un ordine di servizio se si ravvisa un reato penale (esempio, abbandono di incapace e abuso di professione medica); ovviamente lei, a seguito di un ordine di servizio, al momento, controllando le scadenze dei campioni non violerebbe alcunchè di penale... Forse questo ragionamento potrebbe quindi sembrarle una tautologia... Ma così non è. L'infermiere può addirittura somministrare lecitamente un farmaco campione, in quanto è un farmaco per il quale è stata già "rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio": dunque nulla osta in merito al semplice "controllo" delle scadenze (delegato dal medico che lo detiene, e ne resta però il responsabile ultimo!). La questione, non meno importante, personalmente, la vedrei più nell'ottica dello svolgimento di un'attività, per l'appunto, delegata, e che "impropriamente" porta via del tempo all'infermiere: tempo da dedicare all'assistenza o all'organizzazione della medesima, visto che il controllo dovrebbe essere svolto dal medico! Non c'è comunque un limite massimo di tempo per tali ordini si servizio. Rilevante notare, tuttavia, che trascorso comunque alcuni mesi... è possibile invocare la violazione delle "pari opportunità" nel caso in cui l'oggetto dell'ordine di servizio ricada sempre sullo stesso soggetto (cioè su di lei). In tal caso, tenuto conto dello sviluppo della disciplina del mobbing, è possibile da parte di chi ritiene di aver subito un torto agire a tutela della dignità e professionalità, rivolgendosi agli organismi preposti nella propria azienda (Commissione pari opportunità e mobbing; rappresentanze Sindacali), oppure all'esterno (Collegio Ipasvi e giudice del lavoro). Ovviamente, tra le pieghe di tutto, occorre valutare l'effettiva sussistenza delle situazioni di emergenza o temporaneità che comportano, per la loro soluzione, la stesura degli ordini di servizio. Tralascio, inoltre, a priori, la valutazione attenta della convenienza (quest'ultima, sempre personale) - sia lavorando nella P.A. che nel Privato - nell'adire vie legali. Spero di esserle stato sufficientemente di aiuto. Cordiali saluti. Valter Fascio |
| 107 - L. n. 43/2006: obbligo del possesso di requisiti per l'esercizio della funzione di coordinamento | |
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Sono un infermiere coordinatore ho avuto l'incarico perchè al 31.08.2001
svolgevo tale funzione. Vorrei saper se con la nuova legge che richiede il
titolo Afd o il master io devo necessariamente avere il master oppure posso
stare tranquillo, nel senso che se necessita dovrebbe essere la mia Azienda
a farmi frequentare a spese sue il master. Grazie. F.P. |
Gent.le collega, la recente L. 1 febbraio 2006 n. 43, art. 6 comma 3, dispone che i "criteri e le modalità per l'attivazione della funzione di coordinamento in tutte le organizzazioni sanitarie (...) siano definiti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima, con apposito accordo, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministero della salute e le regioni e le provincie autonome". L'esercizio della funzione di coordinamento è espletato da coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) master di primo livello in management (...) o certificato di abilitazione alle funzioni direttive; b) esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza. Ritengo che non sia da prevedersi una nuova sanatoria, nè l'obbligo da parte delle aziende di iscrivere gli attuali infermieri "incaricati" al relativo master. Non le nascondo, tuttavia, che il ritorno alla legalità e il possesso del titolo di studio possano creare serie difficoltà attuative in quelle aziende, in cui le "funzioni di coordinamento" sono state assegnate ai lavoratori - nel frattempo - solo per mera applicazione di articoli del contratto. Cordiali saluti. Valter Fascio |
| 106 - Conflittualità tra il coordinatore e la direzione medica di struttura: gli accompagnamenti. | |
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Sono un coordinatore infermiere in una RSA e ho seri problemi con il
dirigente, il quale pretende di approvare i turni: senza la sua firma niente
turni; di autorizzare ferie; di coordinare il personale infermieristico e
ausiliare. Obbliga gli infermieri ad uscire per accompagnare gli ospiti
lasciando in struttura anche un solo infermiere per 47 ospiti anziani e
psichiatrici. Io sono coordinatore e ho la posizione organizzativa art. 20 e
21, come posso difendermi? La dirigente può fare tutto ciò? Gradirei una
risposta celere in quanto la situazione è davvero insonstenibile. Un grosso
grazie. R.
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Gent.le collega, ho letto con estrema attenzione la Sua lettera che ci è pervenuta e anche le sue precisazioni (quando accenna al Dirigente, si riferisce ad un medico). Gli argomenti che lei pone all'attenzione della Professione sono senz'altro rilevanti, ma toccano un pò tutta la sfera di competenza, responsabilità e autonomia del coordinatore infermiere. Non è facile, dunque, per me, che mi occupo di Faq, dovendo per forza di cose sintetizzare, fornirle una risposta senza dover affrontare questioni molto complesse, dense di sfaccettature, e che richiederebbero invece una esposizione molto precisa e "circostanziata", inerente solo ad un "singolo caso", o un episodio specifico. Non mi soffermo neanche sulla relazione conflittuale da lei ben descritta nei riguardi della Dirigenza di struttura, la quale - a mio parere - deve rientrare, senza ombra di dubbio, nella materia oggetto di tutela Sindacale e del Collegio Ipasvi, istituzioni importanti, a cui l'infermiere deve senz'altro rivolgersi in questi casi, rispettivamente in qualità di "lavoratore" e "professionista". In merito alla questione degli accompagnamenti, invece, le fornisco il seguente parere. Premesso che esiste accompagnamento e accompagnamento, e che uno di questi può salvare una vita così come può toglierne un'altra, occorre saper valutare, caso per caso, il limite entro il quale gli ordini, di servizio e non, e il senso di responsabilità possono entrare nel merito di singole decisioni. Resta il fatto che è, di norma, da considerarsi sindacabile la convinzione dei dirigenti, ma non solo, di poter impartire ordini indiscriminatamente, al di fuori di una "organizzazione strutturata", e in ottemperanza delle indicazioni del T.U. delle disposizioni riguardanti i doveri degli impiegati civili dello stato, di cui al DPR 10-1-57 n. 3 artt 16 e 17, e del CCNL del 1995 all'art. 28 (ancora in vigore). Gli ordini di servizio, espressi anche verbalmente, e che attengono a disposizioni di trasferimento degenti, di accompagnamento e trasporto per consulenze non urgenti, differibili, per il trasporto di provette per prove crociate ed esami di laboratorio, sono quindi "legittimamente discutibili". E' quindi necessario richiamare gli artt. 16 e 17 del DPR 3/1957 e l'art. 28 del CCNL del 1995. T.U. DPR 10-1-57 n. 3: art. 16 "Doveri verso il superiore". L'impiegato deve eseguire gli ordini che gli siano impartiti dal superiore gerarchico in merito alle proprie funzioni o mansioni. Quando l'impiegato rilevi difficoltà o inconvenienti derivanti dagli ordini impartiti deve riferirne in via gerarchica, formulando proposte a suo avviso opportune per rimuovere difficoltà o inconvenienti. T.U. DPR 10-1-57 n. 3: art. 17 "Limiti al dovere verso il superiore". L'impiegato al quale, dal proprio superiore, venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza al proprio superiore dichiarandone le sue ragioni. Se l'ordine è rinnovato per iscritto l'impiegato ha il dovere di darvi esecuzione. L'impiegato non deve comunque eseguire l'ordine se esso sia vietato dalla legge penale. CCNL Comparto 1995 "Doveri del dipendente": art. 28, punto h) vigente in quanto non disapplicato. Il dipendente deve eseguire le disposizioni inerenti all'espletamento delle proprie funzioni. Se ritiene che la disposizione sia palesemente illegittima è tenuto a darne immediata e motivata contestazione a chi l'ha impartita, dichiarandone le ragioni; se la disposizione è rinnovata per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione salvo che la disposizione sia vietata dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo. Non possiamo inquadrare quanto sopra senza considerare il disposto del DM 739/94 che individua l'infermiere quale professionista responsabile dell'assistenza generale infermieristica e responsabile nel garantire la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico terapeutiche. La legge 42/99 sancisce, inoltre, una piena autonomia professionale. E' l'infermiere, assumendosene le responsabilità, a stabilire se, quando, come, a chi, garantire assistenza infermieristica e risposte assistenziali. Il paradosso risulta quindi essere che a fronte di uno status giuridico chiaramente disciplinato dalle normative su richiamate e non già dalle convinzioni dei Dirigenti Medici, questi ultimi continuano a impartire disposizioni di servizio che espongono arbitrariamente gli infermieri al delitto previsto e punito dall'art. 591 del Codice Penale per sanzionare la condotta di "abbandono di persona incapace per qualsiasi motivo di provvedere a se stessa", e per la quale l'infermiere ne ha la custodia e deve provvedere alla cura. Dal tipo di interessi protetti dalla norma si evince che si tratta di delitto di rilevante interesse sociale diretto a prevenire comportamenti che, con l'abbandono, pongono in pericolo l'incolumità di soggetti ritenuti meritevoli di protezione per le loro condizioni psico-fisiche. E non ha rilevanza se l'abbandono sia solo di carattere temporaneo, quanto la presunzione di messa in pericolo dell'integrità fisica degli assistiti. Gli infermieri non devono quindi esporsi gratuitamente a responsabilità penali circa l'abbandono di incapace a fronte del dovere di garantire assistenza infermieristica all'interno dellle UU.OO. di assegnazione. Ai sensi dell'art. 591 del C.P., degli artt. 16 e 17 del DPR 3/1957 e dell'art. 28 del CCNL 1995, gli infermieri possono non dare seguito ad alcuna "palesemente illegittima" disposizione verbale, nè rinnovata per iscritto, attinente alla richieste della Dirigenza medica di abbandono dell'U.O. per lo svolgimento di mansioni inferiori previste per gli Ausiliari, OTA. OSS, e disciplinate dal DPR 384/90 allegato 2 art. 40. Cordiali saluti. Valter Fascio |
| 105- Incarico "verbale" di infermiere coordinatore: subentrata necessità di reintegro nei turni | |
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Sono un infermiere professionale ho ricevuto l'incarico di svolgere le
funzioni di infermiere coordinatore in attesa dell'espletamento dell'avviso
interno con decorrenza dal 01/11/2003. A causa di problemi familiari (due
gemelli di 16 mesi) ho la necessità di tornare ad una turnazione sui tre
turni. Ho presentato le dimissioni dalle funzioni di coordinamento ai
responsabili verbalmente ad agosto e formalmente da gennaio ma non mi
consentono ancora il reintegro nei turni perchè non hanno ancora trovato un
sostituto. Dal punto di vista normativo possono farlo? In dicembre del 2005
si è svolta la selezione interna alla quale io non ho ovviamente
partecipato. |
Gent.le collega, dunque, per sostenere la suddetta tesi del "non reintegro" la sua Azienda dovrebbe ricorrere ad un principio valido per tutti gli incarichi aziendali in virtù del quale il potere organizzatorio attribuito all'Ente quale datore di lavoro consentesi esigere dal lavoratore tutte le mansioni ascrivibili alla categoria d'inquadramento. L'eventuale rifiuto dell'incarico da parte di un dipendente determinerebbe un inadempimento contrattuale (Da "Sole 24 Ore Sanità" - n° 45, anno 2002). Fanno debita eccezione i casi d'inidoneità fisica (art. 6 Ccnl del 20/9/2001). Ma lei non ha ricevuto un incarico di coordinamento ufficiale... non ha neppure paetecipato alla relativa selezione. Le suggerisco, perciò, di rivolgersi alla sua organizzazione sindacale al fine di far valere i suoi diritti di lavoratore. Cordiali saluti. Valter Fascio |
| 104- Approvazione del ddl n. 6229: con il titolo di infermiere si può ancora ricoprire il ruolo di coordinatore? | |
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In seguito alle disposizioni della DDL n. 6229 e l'effettiva legge in
disposizione del ruolo di coordinatore, volevo chiedere: avendo maturato
esperienza triennale presso la mia U.O.C., non continuativi, con il ruolo di
coordinatore, possedendo solo il diploma di Infermiere Professionale
conseguito nel 1991, è possibile fare ancora richiesta per coprire tale
ruolo? Se fosse la mia attuale coordinatrice e/o il Direttore della U.O.C. a
farne richiesta a mio nome? Grazie per l'attenzione. Lia |
Gent.ma collega, il ddl n. 6229 testè approvato prevede all'art. 6 l'articolazione del personale laureato appartenenete alle professioni sanitarie, individuando espressamente i "professionisti coordinatori" al comma 1, punto b), tra i possessori del Master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall'università ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università (...) 3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. Il comma 3 recita pure che i criteri per l'attivazione della funzione di coordinamento in tutte le organizzazioni sanitarie pubbliche e private saranno definiti, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con accordo tra il Ministro della salute e le Regioni: fermo restando quanto previsto dal comma 4. Se ci atteniamo alla "norma", non vi è dubbio alcuno che l'esercizio della funzione di coordinamento potrà essere espletata solamente da coloro che siano in possesso di: a) master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento nell'area di appartenenza b) esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza. Non mi è però chiaro quando lei mi scrive di aver svolto "il ruolo" di coordinatore... Fino a ieri, infatti, esisteva solamente l'assegnazione aziendale di "un incarico" di coordinamento, previa selezione... Lei oggi ha assegnato questo incarico aziendale? Perchè vede, il resto sono soltanto esperienze, deleghe, concessioni... e nulla più... Se la risposta, dunque, è affermativa, non potrà ambire in futuro (la legge entrerà in vigore a giorni, ndr) all'inquadramento come "professionista coordinatore", non avendo il titolo di studio testè richiesto. In caso contrario, se si trattasse solo di un "affiancamento" ufficioso, per aiutare l'attuale coordinatrice della sua U.O.C., lei ufficialmente non perde nulla, se glielo concedono può continuare a svolgerlo..., e magari iscriversi al master in management: per poter un domani richiedere di essere inquadrata veramente come coordinatore. Cordiali saluti. Valter Fascio |
| 103- Approvazione del ddl n. 6229: il diploma di DAI, DDSI, IID è titolo valido ai fini del coordinamento infermieristico? | |
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Gentile Sig. Fascio, ho letto la legge appena approvata sulle disposizioni
in materia di professioni sanitarie infermieristiche e non mi è chiara una
cosa. L'articolo che definisce i requisiti per il coordinamento afferma che
è valido per l'esercizio della funzione di coordinatore il certificato di
abilitazione alle funzioni direttive, ivi compreso quello rilasciato in base
alla pregressa normativa ( il primo non si capisce quale sia visto che mi
risulta esista solo quest'ultimo). Il legislatore include in questo
certificato anche il vecchio diploma da dirigenti oppure chi ha conseguito
questo titolo e non esercita ancora, si ritrova escluso oltre che dalla
laurea specialistica (copia del diploma da dirigente), anche dalle funzioni
di coordinamento nonostante due anni di studi universitari superiori quindi
alla vecchia scuola regionale per caposala? Se fosse così veramente chi ha
fatto la scuola per dirigenti e non ha "santi in paradiso" si ritrova al
punto di partenza con due anni di sacrifici per conseguire un diploma
buttati veramente via. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensa in proposito.
Grazie. Paola |
Gent.ma collega, il ddl n. 6229 testè approvato prevede all'art. 6 l'articolazione del personale laureato appartenenete alle professioni sanitarie, individuando i "professionisti coordinatori" al comma 1, punto b), tra i possessori del Master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall'università ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università (...) 3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. Il comma 3 recita pure che i criteri per l'attivazione della funzione di coordinamento in tutte le organizzazioni sanitarie pubbliche e private saranno definiti, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con accordo tra il Ministro della salute e le Regioni: fermo restando quanto previsto dal comma 4. Se ci atteniamo alla "norma", non vi è dubbio alcuno che l'esercizio della funzione di coordinamento potrà essere espletata solamente da coloro che siano in possesso di: a) master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento nell'area di appartenenza b) esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza. Il comma 5 recita testualmente che anche il "certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica, incluso quello rilasciato in base alla pregressa normativa, è valido per l'esercizio della funzione di coordinatore". Convengo con lei, a riguardo dell'arcano in merito al termine "pregressa normativa", così come è utilizzato dal Legislatore: a meno che quest'ultimo voglia riferirsi ai due diversi programmi di corso che storicamente hanno segnato la formazione dell'afd (Il R.D. 1929, n. 2330 e il D.M. 8 febbraio 1972). Non vi è invece dubbio alcuno riguardo ai diplomi di DAI, DDSI, IID: non sono titoli previsti. Cosa penso a proposito dell'esclusione dal "coordinamento" per i colleghi in possesso del titolo rilasciato dalle ex Scuole Universitarie dirette ai fini speciali? I colleghi possono entrare già oggi senza concorso alla laurea magistrale, con la reale possibilità del riconoscimento di gran parte del precedente percorso di studi come CFU: la nuova legge apre loro ulteriormente la strada verso l'inquadramento nel prossimo futuro come "professionisti dirigenti". Ma, quest'ultimo, è soltanto un mio pensiero personale... Cordiali saluti. Valter Fascio |
| 102- L'assistente sociale esperto DS può coordinare personale infermieristico? | |
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Sono Infermiere Coordinatore, ho saputo che a una collega assistente sociale
le sono state riconosciute funzioni di coordinamento e relativo passaggio a DS. La motivazione per cui tale ruolo le è stato assegnato è che lei
coordina personale infermieristico e ostetrico per l'attività di
informazione che viene svolta nelle scuole. Vorrei sapere se può una
assistente sociale coordinare personale del ruolo infermieristico o se
dovrebbe essere una figura dello stesso ruolo a coordinare questo tipo di
attività visto che l' educazione sanitaria è contemplata nel nostro profilo
professionale. Grazie. |
Gent.le collega, per rispondere al suo quesito è necessario fare un passo indietro e considerare le funzioni del Servizio Sociale. Il Servizio Sociale si configura come servizio autonomo alle dirette dipendenze del Direttore sanitario sia all'interno dell'Azienda USL che Ospedaliera. Il Servizio è costituito da tutte le unità di Servizio Sociale operanti nell'Azienda, nella posizione funzionale di collaboratore e coordinatore. Il Servizio Sociale si articola in: a) Servizio Sociale Aziendale b) Servizio Sociale di Settore (solo per i settori in cui è presente) c) Uffici di Servizio Sociale di distretto posti a livello di ciascuna area di servizio (materno-infantile, handicap, tossicodipendenza, salute mentale, anziani, medicina ospedaliera, UOES, URP e Uffici di Pubblica Tutela). Tra le funzioni del Servizio Sociale Aziendale vi è quella di "programmare, organizzare e coordinare tutte le attività di Servizio Sociale al fine di garantire livelli omogenei di intervento anche a livello distrettuale, nonché la massima integrazione tra il sociale ed il sanitario ai sensi delle norme vigenti". L'organizzazione dello specifico staff di coordinamento prevede, di norma, in ogni distretto, l'istituzione dell'Ufficio di Servizio Sociale Distrettuale. Un assistente sociale coordinatore, nominato con modalità e criteri specifici, assume le funzioni di responsabile del Servizio Sociale Distrettuale. Le funzioni del Responsabile del Servizio Sociale Distrettuale sono: studio e ricognizione dei bisogni sociali presenti nel territorio; programmazione degli interventi sociali e di quelli integrati, di concerto con il responsabile sanitario di distretto e con il coordinatore del servizio sociale di settore; coordinamento delle attività degli assistenti sociali presenti nel servizio sociale distrettuale a livello delle singole unità operative. Sulla base sia di quanto elencato e sia delle attribuzioni previste dalla legge 23 marzo 1993 n. 84, e dei relativi contenuti del profilo del livello DS di questa figura, mi pare di poter tranquillamente affermare che il Collaboratore professionale Assistente sociale esperto non possa verificare l'espletamento di attività svolte dal personale infermieristico - quali l'educazione sanitaria - ovvero, anche, coordinarlo. Quanto sopra, perfino prescindendo dalla conversione in legge del ddl ex n. 1645, avvenuto proprio ieri l'altro, il quale stabilisce precisi criteri per il coordinamento in ambito infermieristico. Cordiali saluti. Valter Fascio |
| 101- Calcolo del carico di lavoro delle ostetriche. | |
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Mi è stato chiesto di aiutare un gruppo di ostetriche nel calcolo del loro
carico di lavoro (sala parto, reparto e ambulatori). Mi interesserebbe avere
un elenco completo delle normative di riferimento ed eventuali metodologie
ad hoc (se esistono). Grazie. G.B. |
Gent.ma collega, lei giustamente riporta nel suo quesito in merito alla scarsità di normativa di legge riguardante il calcolo di fabbisogno di personale nelle pubbliche amministrazioni (quali sono le A.O.). L'unico riferimento certo resta il D.L. 30 Marzo 2001, n. 165, il quale peraltro non entra assolutamente nei dettagli sul calcolo del fabbisogno. Norme precedenti possono essere utilizzante all'interno delle aziende sanitarie per calcolare il carico di lavoro del personale, ma senza alcun obbligo di legge. Si trattava, negli anni passati, di normative e studi che hanno cercato di definire riferimenti per determinare le risorse necessarie per il funzionamento delle U.O. Ospedaliere: delibera CIPE '84 (minuti di assistenza), D.M. 13 settembre 1988 (standard Donat Cattin), circolare 23 Marzo 1994 n. 6 (carichi di lavoro delle P.A.), oltre ai diversi standard di riferimento Regionali in cui l'ostetricia veniva considerata tra le "specialità di base". Nella letteratura internazionale sono presenti diversi lavori; i più significativi appartengono al sistema PRN e al nazionale CLIO, quest'ultimo realizzato dalla Sago di Firenze. Gli autori, in ogni caso, propongono sempre una classificazione fondata su indicatori del grado di dipendenza del paziente con alta predittività dell'impegno assistenziale e quindi delle risorse ostetriche impiegate. Le variabili utilizzate a tale fine sono due: lo stato di allettamento e la condizione di collaboratività. Entrambe sono riferite alla dimensione dell'autonomia-dipendenza del paziente e individuano la condizione in cui esso si trova, permettendo rilevazioni semplici della complessità del caso, che determina il numero e la tipologia delle risorse necessarie in ambito ostetrico (basandosi sul tipo di prestazione e sulla base delle competenze dei professionisti). E' evidente che la difficoltà aumenta se la valutazione del carico di lavoro vuole essere fatta non "su quanto viene svolto adesso" dalle ostetriche (cioè prescrizioni e compiti di routine), bensì "su tutto quanto dovrebbe essere svolto" perchè necessario in base a ciò che è validato scientificamente, con chiaro riferimento alle attività rientranti nelle specifiche competenze delle stesse. Cordiali saluti. Valter Fascio
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| 100 - Riconoscimento economico inquadramento DS per coordinatori infermieristici con funzione al 31.8.2001 | |
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Caro collega, Il sottoscritto a seguito di concorso pubblico, dalla data 1 ottobre 1989 svolge attività di Caposala con funzione di coordinatore. Alla data del 31agosto 2001 svolgevo effettive funzioni di coordinamento e pertanto mi veniva riconosciuta la qualifica CPSE ed il relativo trattamento economico con il passaggio alla cat. Ds dall'1/9/03 fino ad oggi. In considerazione della legge 251/2000 e del CCNL 2002-2005 la dirigenza dal punto di vista giuridico è riconosciuta dal 31/8/2001 o dal 1/9/2003? Grazie. E. |
Gent.mo collega, il CCNL in vigore (art. 19) prevede il passaggio nel livello economico DS del personale al quale è stata riconosciuta l'indennità per funzioni di coordinamento dal 1.9.2001, al quale sia stato riconosciuto l'esercizio delle funzioni alla data del 31.8.2001, con inquadramento retroattivo avente decorrenza 1.9.2003. Non parlerei però di riconoscimento di dirigenza infermieristica per coloro che sono inquadrati in DS, anzi... La L. n° 251/2000 subordina la dirigenza infermieristica alla stipula di un contratto aziendale di tipo privatistico (e fiduciario) della durata - al momento - di tre o cinque anni. Cordiali saluti. Valter Fascio
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| 99 - Risposta. Requisiti per il passaggio D-DS: incarico di "infermiere referente" ricevuto nel mese di Luglio 2001 | |
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Gentilissimo Valter, sono un I.P. diplomato da 20 anni specializzato in
A.F.D. e ass. chirurgica. A Luglio 2001 ho ricevuto incarico scritto della
D.S. del mio ospedale come Infermiere Referente nella Divisione dove
lavoro. Nel Luglio 2004 ho sostenuto una prova di selezione interna per
coordinamento risultando vincitore. Posseggo i requisiti per il passaggio
dalla fascia D1 a quella di Ds avendo superato un anno dalla selezione
oppure posso rivalermi per avere il passaggio in Ds dal 1 settembre 2001?.
Chiedo scusa per il malinteso riguardo alla compilazione del Form. Le invio
di nuovo la richiesta. Grazie e complimenti. F.G. |
Gent.le collega, la ringrazio per i complimenti e per aver provveduto alla compilazione del form, strumento indispensabile per vagliare la numerosissima posta che ci giunge. Rispondo, dunque, al quesito da lei posto. Nel suo specifico caso il passaggio nel livello economico DS, con inquadramento retroattivo con decorrenza 1.9.2003, poteva avvenire se le fosse stato riconosciuto ufficialmente l'esercizio della funzione alla data del 31.8.2001 (e la relativa indennità specifica dal 1.9.2001). Mi pare, leggendo il seguito della sua lettera, che quanto sopra sia poi avvenuto soltanto successivamente, addirittura dopo la firma del contratto. Resta ancora la terza soluzione, prevista dal CCNL 19.4.2004 artt. 18 e 19: accederà al DS attraverso le selezioni dell'art. 17, in presenza di un posto vacante, dopo un anno dallo svolgimento della funzione - con valutazione positiva, con precedenza nel passaggio. Cordialissimi saluti. Valter Fascio
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Volevo sapere se, anche se attualmente non ho più le funzioni di
coordinamento per "venire meno della funzione", ho diritto al passaggio in
Ds come da contratto in seconda applicazione, dal momento che al momento
dell'applicazione del contratto attualmente in vigore (19/4/2004) io avevo
le funzioni di coordinamento regolarmente deliberate da circa 6 mesi, e il
contratto recita che: "Ai sensi dell'art. 19,c.1, lett.c del CCNL 19/4/04
per il personale sanitario e assistente sociale categoria D incaricato della
funzione di coordinamento successivamente al 31/8/2001 ed in tale posizione
alla data di entrata in vigore del CCNL 19/4/04 è previsto il passaggio nel
livello economico DS con idonee ed apposite procedure selettive definite
nell'ambito di specifico protocollo d'intesa". Grazie, ti prego di omettere i miei dati nella risposta. |
Gent.le collega, la ringrazio per avere compilato correttamente l'apposito Form d'invio previsto per poter dare seguito alla sua richiesta. Approfitto anche per ricordare che AIOL, da sempre, garantisce per legge il completo anonimato ai suoi intelocutori. Ma veniamo subito al quesito da lei posto. Il passaggio nel livello economico DS del personale della categoria D che è stato incaricato della funzione di coordinamento successivamente al 1.9.2001 ma entro la data di entrata in vigore del contratto "non è retroattivo ma comunque garantito". Esso avverrà attraverso speciali ("idonee") procedure selettive appositamente contrattate (si tratta di passaggio interno alla categoria); decorrerà da quando saranno ultimate le procedure (l'avvio delle procedure - recita il CCNL - deve avvenire entro trenta giorni dall'entrata in vigore e va garantita la rapida attuazione dei passaggi). Non si tratta di una ricollocazione di profilo ma di un passaggio, quindi il salario di fascia superiore concorre a coprire gli oneri per il passaggio stesso. Non vi è perciò dubbio alcuno circa il suo pieno diritto a poter partecipare, nell'azienda in cui lavora, alle procedure selettive per il passaggio in DS. Cordialissimi saluti. Valter Fascio |
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Sig. Raineri, desidererei avere materiale sul coordinamento in ambito territoriale psichiatrico per elaborare una tesi per Master in management per le funzioni di coordinamento. Grazie e a presto! |
Gent.le collega, rispondo di seguito alla sua domanda che mi è stata girata per competenza di area dal Presidente della nostra associazione e per essere docente della disciplina, fornendole alcuni riferimenti bibliografici in merito al tema del coordinamento in ambito territoriale psichiatrico, al fine di elaborare la tesi per il master. Troverà di grande interesse la figura di coordinatore in psichiatria delineata, anche se brevemente, nell'articolo (non deve distrarla il titolo): Chiarini M., Marcolin F. L'infermiere nei centri di salute mentale, Management Infermieristico, 4/00, pp. 31-8. Il lavoro presentato dallo stesso collega CPSE, Responsabile Ufficio Staff Servizio assistenza DSM dell'Azienda USL Bologna Nord, tratta anche del sistema di governo clinico-assistenziale nel servizio di igiene mentale, proponendosi di integrare la dimensione organizzativa con quella professionale per lo specifico: Chiarini M. L'organizzazione del Servizio di Assistenza del Dipartimento di Salute Mentale dell'Ausl Bologna Nord, Management Infermieristico,1/04, pp. 42-6. Personalmente, sull'argomento del coordinamento in ambito psichiatrico, considero sempre molto valido il testo: Atti del 6° Congresso Naz.le di Perugia '98 "Caposala dipartimento-accreditamento", che contiene la relazione del collega C. Grisanti L'esperienza di un Dipartimento di salute Mentale; quest'ultima può essere richiesta direttamente alla Sede CNC a mezzo posta o fax allo 045.8041056 - e mail: cnc.detogni@libero.it . Infine, per la completezza bibliografica della tesi, suggerirei comunque di comprendere parimenti tra le fonti bibliografiche anche quelle che trattano l'argomento organizzativo-gestionale in generale, non soltanto per lo specifico ambito psichiatrico (queste sì, molto più abbondanti)... Cordiali saluti. Valter Fascio |
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Gentilissimi, sono infermiere da 14 anni presso una struttura pubblica in possesso da tre anni di posizione organizzativa art 20-21; ho effettuato la riconversione creditizia nell'anno 2003 per la laurea in infermieristica e sono in possesso di un corso avanzato di formazione manageriale ed ho epletato funzioni di caposala per 14 mesi presso un Istituto convenzionato del nord Italia. La mia domanda è questa: con tali requisiti posso ottenere la funzione di coordinamento? L'attuale posizione organizzativa in mio possesso può comunque portarmi al livello DS? Vi ringrazio per la vs disponibilità. Saluti. Giovanni |
Gent.mo Giovanni, il suo curriculum professionale è senza dubbio molto valido. Tuttavia, oggigiorno, la funzione di coordinamento si ottiene soltanto previo conferimento di un incarico, utilizzando criteri generali diversi che sono definiti e concertati in ogni azienda (art. 5 Integrativo 2001). Per rispondere invece al suo secondo quesito, se è vero che lo svolgimento della funzione di coordinamento porta quasi sempre (con tre differenti soluzioni) al passaggio in cat. DS, non necessariamente vale anche la proprietà transitiva e - in ogni caso - il suddetto passaggio secondo il CCNL comparto deve avvenire soltanto previo il superamento di un'apposita selezione interna. Altre informazioni più dettagliate troverà già pubblicate e disponibili nella stessa Area Faqs coordinatori di InfermieriOnline. Cordialissimi saluti. Valter Fascio |
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Salve, dopo aver conseguito la Laurea di primo livello in Infermieristica sto valutando la possibilità di iscrivermi ad un nuovo corso di laurea (3+2). Vorrei sapere se, avendo il titolo di Infermiere ed una laurea che offre competenze di management delle istituzioni e risorse umane (tipo Scienze Politiche, Scienze sociali del lavoro e dell'organizzazione o Psicologia sociale e del lavoro), posso comunque accedere a ruoli di coordinamento infermieristico in ambito ospedaliero. In previsione del riassetto normativo in materia di coordinamento che avverrà nei prossimi anni sarà esclusivamente vincolante la Laurea di Secondo livello in Scienze Infemieristiche o il master in Coordinamento o si potrà comunque accedere al coordinamento anche con titoli universitari analoghi (oltre ovviamente al titolo di Infermiere)? Grazie. Alberto |
Gent.le Alberto, la risposta ai quesiti da lei posti è già stata recentemente pubblicata on line nelle Faqs coordinatori n° 93, 88, 86 e precedenti. Non vi è dubbio che oggigiorno la formazione più utile per un infermiere - che già non possieda il titolo di afd - che desideri aspirare ad un incarico di coordinamento sia il Master in management di I livello, ai sensi del D.M. 509/99 e D.M. n° 270/2004; quanto sopra benchè il possesso del titolo non sia ancora richiesto obbligatoriamente per l'assegnazione della funzione. Alcune aziende (Melegnano, e poche altre per la verità) hanno inserito nel regolamento aziendale che fissa criteri e modalità per l'assegnazione del suddetto incarico, il possesso di altri titoli da parte dei candidati, in alternativa al Master o Afd, quali: DAI o IID oppure la Laurea Specialistica. Il possesso del titolo DAI, IID, DDSI mi pare molto adeguato per svolgere le funzioni di coordinamento; avrei molto da dissentire per quanto riguarda la Laurea Specialistica, dal momento che il nostro establishment continua a ripetere che trattasi di formazione "disciplinare" e non "manageriale". Insomma, delle due l'una... Stesso discorso dovrebbe valere per il possesso di altre Lauree che rilasciano competenze non pertinenti con le funzioni che si andranno a svolgere come coordinatore. Tanto varrebbe allora abolire la figura stessa del coordinatore (ex caposala), come qualcuno un pò polemicamente a suo tempo propose: infatti avevamo a portata di mano la figura del vice-dirigente. Ma se si da per assodato che chi coordina gli infermieri deve essere in primis un infermiere, magari un po' più formato, mi pare ridicolo che poi si preferisca far coordinare a chi magari è in possesso del titolo di Psicologo o di Scienze della Formazione, ecc... In ogni caso, ora si accede al coordinamento senza il possesso di alcun titolo (oltre ovviamente a quello di Infermiere). Per il futuro della funzione bisognerebbe dotarsi di una sfera di cristallo... Ma dovessi intraprendere oggi questo tipo di "carriera", per la specifica formazione non avrei dubbi: opterei per il Master in management. Cordiali saluti. Valter Fascio |
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Sono un Infermiere Professionale vincitore di concorso interno nel 2003
dalla ctg. D alla ctg. DS; inquadrato nella posizione DS ho continuato a
svolgere le funzioni di infermiere, in quanto non mi è stato attribuito una
funzione diversa. Nel 2005 l'amministrazione ha indetto una selezione
interna per l'attribuzione delle funzioni di coordinatore alla quale
potevano concorrere sia i D che i DS. Il DS che non ha superato tale selezione quale ruolo e funzione dovrebbe ricoprire? Qual'è la differenza tra DS e coordinatore vincitore non DS? Può il coordinatore non DS impartire ordini , gestire i turni e funzioni di un DS? Qual'è la differenza tra un ex capo sala transitato in DS per contratto e un DS vincitore di verticalizzazione interna? Spetta l'indennità di coordinamento a un DS verticalizzato per selezione interna? Chi è passato in DS ha diritto dell'indennità professionale specifica? E' necessaria l'iscrizione all'albo per la partecipazione alla selezione interna per l'attribuzione delle funzioni di coordinamento? Ringrazio anticipatamente per i chiarimenti che vorrete dare ai miei tanti dubbi in materia e se ci sono elementi per poter ricorrere. Grazie. Giovanni |
Gent.mo Giovanni, Ai fini dell'ex art. 6 comma 1 lettera B) del CCNL 1998/2001, le Aziende erano tenute alla definizione dei criteri e delle modalità per la regolamentazione delle seguenti materie: attivazione di posti della Dirigenza infermieristica e tecnica; attivazione delle posizioni organizzative, ex artt. 20 e 21 del CCNL del 1998/2001, per l'intera organizzazione aziendale; valorizzazione dell'indennità di coordinamento ed attribuzione delle relative funzioni; valorizzazione professionale degli operatori sanitari attraverso l'istituzione di posti di categoria DS - da ricondurre nell'applicazione aziendale dell'art. 12 del CCNL di secondo biennio del 20/9/2001 con apposita coda contrattuale - e definizione dei percorsi per la loro copertura. Quanto sopra doveva avvenire in ogni azienda attraverso la concertazione sindacale, insieme alla definizione degli aspetti inerenti la rifinalizzazione dei fondi contrattuali aziendali e le disposizioni collegate necessarie all'implementazione delle soluzioni e dei modelli scaturenti dalla predetta normativa. In particolare dovevano essere ridefinite le norme, anche dello specifico Regolamento aziendale, che disciplinano le selezioni interne e questo al fine di realizzare "percorsi differenziati" di selezione che tengano conto della "diversificazione dei profili" di DS, coordinatori e non. Le aziende che hanno perseguito un impianto che fosse in grado di evolversi in modo coerente al futuro e verso un modello dipartimentale diffuso e radicato, in un'ottica di pari dignità, ben utilizzando tutti gli strumenti organizzativi e di carriera professionale, economica e giuridica che il CCNL ha messo a disposizione, sono oggigiorno in grado di accogliere con chiarezza e dar riscontro (senza confusione e accavallamento di funzioni) alle aspettative riguardanti l'operato di coordinatori e i dipendenti cat. DS. Viceversa, le aziende che non si sono mosse in quest'ottica si trovano in evidente affanno e nell'impossibilità di gestire una applicazione degli strumenti qui descritti che sia in grado di dare applicazione a tutti gli istituti contrattuali e "chiare" risposte alle attese dei coordinatori e chi si trova in cat. DS. Nella definizione dell'impianto, di norma, nelle aziende più illuminate, anche l'indennità di coordinamento, superata la fase di prima applicazione, nel confermare l'assoluta intangibilità dei diritti acquisiti, doveva essere differenziata, in applicazione dell'art. 10 comma 4 del CCNL. 20\09\01 2° biennio, sino al massimo di £ 6.000.000, convertiti nell'equivalente in euro, sulla base di precisi criteri e dei relativi punteggi. Il valore economico dell'indennità di coordinamento è definito sulla base di precise articolazioni. A tutti i dipendenti cui è stata attribuita l'indennità di coordinamento è attribuito un punteggio coerente con i criteri concordati e collegati all'importanza dell'incarico che si andrà a svolgere. Il punteggio viene attribuito dalla Direzione Sanitaria sulla base di una "relazione sintetica" stilata dei rispettivi responsabili infermieristico e tecnico. L'Azienda, di norma, non attribuisce inoltre la quota aggiuntiva ai detentori di incarico di "posizione organizzativa" limitatamente alla durata dell'incarico attribuito. Qual'è la differenza tra DS e coordinatore non DS? Qual'è la differenza tra un ex capo sala transitato in DS per contratto e un DS vincitore di verticalizzazione interna? Può il coordinatore non DS impartire ordini, gestire i turni e funzioni di un DS? E' dunque sempre soltanto l'incarico aziendale che si riceve dall'azienda... che deve entrare nel merito degli ambiti di "autonomia-responsabilità" e definirli in relazione agli obiettivi assegnati, ma avere un infermiere DS ed un D-coordinatore entrambi in servizio nello stesso reparto mi pare un vera follia gestionale. Spetta l'indennità di coordinamento a un DS verticalizzato per selezione interna? Trattasi di un incarico ed una "posizione" disgiunti, ma possono essere anche compresenti: può spettare oppure no... dipende dal caso. Chi è passato in DS ha diritto all'indennità professionale specifica? In merito vi è in corso una grossa querelle...che abbiamo già affrontato rispondendo ad altre Faqs consultabili nell'Area... E' necessaria l'iscrizione all'albo per la partecipazione alla selezione interna per l'attribuzione delle funzioni di coordinamento? Sì, in effetti lo è. Spero di essere riuscito a chiarirle almeno alcuni dubbi: la normativa generale al riguardo è aleatoria, demanda quasi tutto ai CCIA. Cordiali saluti. Valter Fascio
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Gent.mo Valter ti voglio porre una domanda. Chi possiede il titolo da dirigente dell'assisteza infermieristica (DAI) può partecipare al concorso per selezione interna per caposala? E il suo titolo come viene inquadrato rispetto al mio titolo di master di coordinamento? Premetto che la selezione è per il coordinamento di un reparto di neurochirurgia. Grazie. Ciao. Giulio |
Gent.mo Giulio, per l'accesso alla funzione di coordinatore, al momento, la normativa italiana non richiede alcun titolo... dunque, nè il possesso del master in coordinamento nè altri, tantomeno del DAI. Se il Legislatore avesse ritenuto veramente importante il possesso di almeno un "titolo" di studio specifico per svolgere le funzioni di coordinamento (parimenti considerate dalla letteratura così importanti...) allora non si faceva di tutto per cancellare quello di afd. La procedura attuale prevede semplicemente che si concertino in ogni azienda i criteri generali per la posizione di coordinatore previa selezione per i profili interessati. In altre parole, si verifica che in ogni azienda la commissione possa prevedere di valutare maggiormente i titoli posseduti, o l'anzianità di servizio, o la prova di esame, ovvero anche un mix... Così come può accadere che il possesso del medesimo titolo di studio sia pesato diversamente attribuendogli un punteggio diverso a seconda dell'azienda in cui si lavora. Altre informazioni più generali in risposta al quesito posto sono già consultabili on line nell'apposita area Faqs Coordinatori AIOL. Cordiali saluti. Valter Fascio |
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Ciao, è la prima volta che vi scrivo, voglio farvi i miei complimenti per il sito. Vorrei porvi due quesiti: 1) Può un primario nominare un coordinatore senza nessun titolo, all'interno del mio reparto c'è gente qualificata e io personalmente ho il master di coordinamento; come ci dobbiamo comportare? 2) Mi sapete dire se è passata la riforma per i
coordinamenti, cioè se il requisito per fare il caposala è necessario il
possesso del master o il vecchio titolo? |
Gent.mo Giulio, un primario non può nominare un infermiere coordinatore perché è prevista una procedura tramite selezione aziendale; ma può limitarne lo svolgimento delle funzioni e, qualora l'azienda demandi soltanto a questa figura la relativa valutazione, anche il prosieguo futuro dell'incarico con perdita dell'indennità. Per l'accesso alla funzione, al momento, non è richiesto il possesso del titolo master o afd. Altre informazioni più dettagliate in risposta ai suoi quesiti sono consultabili on line nell'apposita area Faqs Coordinatori AIOL, al n. 72, n. 70 e n. 66. La ringrazio per i suoi complimenti, restando a sua disposizione. Cordiali saluti. Valter Fascio |