POSTA
E RISPOSTA
- Area Coordinatori
Risponde Valter Fascio -
|
|
|
|
Sono un infermiere coordinatore presso un Consultorio
Familiare. Vorrei sapere se è compito dell'infermiere la tenuta e il
controllo dei campioni gratuiti delle specialità medicinali, consegnate ai
medici dietro loro richiesta dagli informatori delle case farmaceutiche.
Grazie. Anna |
Gent.le Anna, la disciplina dei farmaci campione è regolata dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 541 denominato "Attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano". In primo luogo bisogna definire il farmaco campione. L'art. 13 del decreto legislativo citato precisa che il farmaco campione è un farmaco in commercio la cui confezione deve essere "graficamente identica alla confezione più piccola messa in commercio". I campioni hanno lo scopo di pubblicizzare le proprietà di un farmaco. La consegna di campioni da parte degli informatori farmaceutici rientra tra le azioni di carattere pubblicitario. Essendo però i farmaci una particolare categoria di "prodotti a consumo" ecco che la legge stessa si premura di circoscrivere tale consegna "solo ai medici autorizzati a prescriverlo". La consegna di campioni risulta particolarmete rigorosa nella previsione normativa in quanto "non possono essere consegnati senza una richiesta scritta, recante data, timbro e firma del destinatario"; la normativa si applica anche per la consegna al medico ospedaliero. I farmaci campioni non possono essere detenuti dal personale infermieristico, bensì solo da quello medico che risponde a tutti gli effetti della loro conservazione, validità, smarrimento. L'infermiere può somministrare lecitamente un farmaco campione, in quanto è un farmaco per il quale è stata già "rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio", ma non detenerlo. La detenzione dei campioni non deve quindi in alcun modo essere confusa con la detenzione degli altri farmaci provenienti dal Servizio farmaceutico centralizzato. E il medico che deve provvedere alla detenzione. Le sanzioni previste per l'inosservanza del D.Lgs. n. 541/1992 richiamano l'art. 201 del T.U. delle leggi sanitarie del 1934, n. 1265, che prevede l'arresto fino a tre mesi. L'infermiere e il coordinatore non sono dunque responsabili della tenuta e del controllo delle scadenza dei farmaci campione. Il consiglio è di non tenere all'interno del reparto nello stesso armadio i farmaci campione e quelli forniti dal Servizio farmaceutico ospedaliero. Infatti, la giurisprudenza ci riporta che, soltanto in quest'altimo caso, l'infermiere è chiamato in corresponsabilità qualora a seguito di una ispezione fossero evidenziate inosservanze. Cordiali saluti. Valter Fascio
|
|
|
|
|
Gent.mo Valter, sono una I.P. a part-time che da oltre un anno lavoro a fianco della mia Capo Sala e svolgo quindi gran parte delle sue funzioni. La mia posizione di semplice I.P. è giusta? Potrei con il tempo chiedere un'indennità? Grazie e saluti. |
Gent.ma collega, il profilo di infermiere (l'Ip oggi non esiste più) contiene senz'altro già di per sé la possibilità di svolgere una funzione "generica" di coordinamento; le aziende possono anche assegnare ad alcuni infermieri uno specifico incarico, con la relativa indennità, previa selezione, a cui si accede con l'unico requisito del possesso dei cinque anni di anzianità. Per venire alla sua posizione di "collaborazione" da oltre un anno con la coordinatrice del reparto (non è un caso raro...), sono certo che essa derivi da un accordo personale reciprocamente accettato, con tutti (dico proprio tutti) i pro e i contro; dunque, nessun dipendente, tanto meno lei, può pretendere a seguito di questa libera scelta individuale il riconoscimento formale di un'indennità economica da parte dell'azienda. Lavorare al fianco della coordinatrice del proprio reparto può invece rappresentare, a mio giudizio, una esperienza professionale fondamentale per un infermiere, tenuto conto dell'attuale assenza di una formazione specifica "sul campo", di tipo pratico, sia nel corso di base sia, in parte, anche nello stesso master. Considerate in quest'ottica, le documentate esperienze professionali "al fianco" del coordinatore, qualora lei con il tempo aspirasse ad ottenere un incarico, se inserite nel curriculum professionale allegato alla domanda per la selezione, concorrono alla valutazione complessiva, pur non essendoci da parte dell'azienda l'obbligo tassativo (sottolineo il non) di tenerne conto. A quel punto, la scelta da parte del dipendente di restare a regime di orario ridotto, di norma, non faciliterebbe le cose. Diversa è invece la fattispecie ddella sostituzione totale di personale assente... ovvero delle "mansioni superiori" (quelle comunque appartenenti alla posizione DS, per intenderci) svolte da parte di un infermiere in Cat. D; dagli elementi in mio possesso non mi pare però il caso suo. Per ulteriori informazioni, le consiglio l'attenta lettura delle Faq n° 72, 73, 74, 75, già pubblicate a mia cura nella stessa area coordinatori di questo sito. Cordiali saluti. Valter Fascio
|
|
|
|
|
Chiedo di sapere se è giuridicamente possibile impugnare
la mancata applicazione contrattuale del riequilibrio delle cosidette
posizioni di scavalco, che riguardavano diversi coordinatori
infermieristici, le cui somme sono state utilizzate per il finanziamento
della progressione economica orizzontale di tutto il personale nella ASL di
P... E' di fatto un demansionamento dei caposala. Grazie. Antonio |
Gent.mo Antonio, la norma programmatica di cui all' art. 12 c.1 CCNL Biennio economico 2000/01 prevedeva che al fine di equilibrare i benefici economici derivanti dal nuovo sistema classificatorio di cui al citato contratto e per evitare eventuali squilibri connessi alla ricostruzione economica del passaggio di cui all'art. 9 secondo le modalità transitorie del contratto stesso, si demandasse alla contrattazione integrativa il compito, nell'utilizzo delle risorse disponibili nel fondo dell'art. 39 del CCNL 7 Aprile 1999, di garantire con priorità l'acquisizione delle fasce economiche al personale della medesima categoria D non beneficiario dell'art. 9 (passaggio dalla Cat. C alla D), versante in concreta situazione di scavalco economico rispetto all'inquadramento di cui all' art. 8, comma 3 lett. b). Non vi è dubbio alcuno che l'applicazione contestuale della norma anti scavalco, che avrebbe potuto prendere in considerazione anche la posizione D5, nei primi tempi è stata ampliamente disattesa nella maggior parte delle aziende, con effetti deleteri sull'autorevolezza del coordinamento. Attualmente, tuttavia, come previsto dalla norme inserite nei successivi contratti, tutto il personale all'oggetto di questa disamina è stato re-inquadrato in Cat. DS. Rimane semmai ancora il grave perpetrarsi della perdita economica per il mancato riconoscimento delle fasce precedentemente aquisite! Con riferimento al quesito finale postomi, relativo alla fondatezza giuridica dell'impugnazione della mancata applicazione contrattuale, si consiglia comunque di rivolgersi ad un legale ovvero di valutare insieme alla propria sigla sindacale, meglio ancora se come "gruppo" professionale. Ringrazio per l'attenzione da lei riporta anche su questa, ahimè, poco felice parentesi vissuta dai coordinatori infermieristici. Cordiali saluti. Valter Fascio
|
|
|
|
|
Gentile Sig.ra Giovannelli, innanzitutto la ringrazio infinitamente per il prezioso consulto che mi è stato di utilità infinita. Sulla controversia che si era creata (coordinare il modulo di endoscopia su due ospedali) il primario si è attenuto completamente ai vostri consigli e alla vostra competenza per cui ha comunicato a tutti che la coordinatrice è un'infermiera categoria D come le altre (attenersi al codice deontologico) e che come tale non può lavorare al di fuori dell'ospedale di appartenenza e visto che l'ambulatorio abbraccia due ospedali, la stessa pianificherà il lavoro e i contatti avverranno prevalentemente per telefono o via fax. Se posso richiederei il secondo quesito della precedente faq e che non ho avuto risposta in merito: con le attuali leggi qual'è il corso che a un coordinatore conviene frequentare (dove e che durata?) aggiungendo che possiedo il diploma di infermiere professionale (1987). Ancora grazie per la vostra disponibilità, professionalità e gentilezza. |
Gent.ma collega, non vi è dubbio che la formazione che conviene frequentare ad un coordinatore infermiere che già non possieda il titolo di afd sia il Master in management di I livello, ai sensi del D.M. 509/99 e D.M. n° 270/2004, e come anche ribadito più volte da parte del CNC; quanto sopra benchè attualmente il possesso del titolo non sia obbligatorio per l'attribuzione della funzione di coordinamento. Numerose Università hanno già attivato il Master gestionale, anche se in modo disomogeneo e con denominazioni diversissime, fatto che non ha favorito la chiarezza nella formazione del coordinatore e nel titolo di studio: va bene l'autonomia ma forse un minimo di "coordinamento" sarebbe stato auspicabile per evitare in futuro diverse interpretazioni da parte delle aziende e di dover ricorrere un'altra volta a decreti sull'equipollenza... Nell'area Formazione di questo sito comunque troverà le informazioni complete da lei richieste relative alla sede e alla durata dei corsi Master all'oggetto, con i links collegati alle home page degli Atenei che li hanno attivati http://www.infermierionline.net/area_formazione_uni/master.htm Ringraziamo sentitamente per il suo riconoscimento, restando a disposizione. Cordiali saluti. Valter Fascio
|
|
|
|
|
Mi servirebbe del materiale sul RID (responsabile
infermieristico di dipartimento). Sara |
Gent.ma Sara, di infermieri R.I.D. ce ne sono ormai tanti: inseriti in una posizione intermedia tra il dirigente infermieristico aziendale e i coordinatori di unità operativa , e svolgono un ruolo fondamentale di tipo gestionale nel Servizio Infermieristico. In generale quest'ultimo, nel dipartimento, è riconducibile a due sole funzioni fondamentali: lavoro per progetti (MBO) e monitoraggio (MCQ). La letteratura riporta pochi contributi che esaminano la job description del R.I.D. con le competenze necessarie (fortemente manageriali); resta ancora del tutto lacunosa ed aleatoria l'analisi della preparazione richiesta e la definizione chiara (più che il disegno) della "posizione" stessa, mentre soltanto in parte si è ovviato per quella "economica". Un articolo interessante è stato pubblicato sulla rivista Management Infermieristico a firma di P. Indigeno e F. Parravano, Il responsabile infermieristico di dipartimento: ruolo e funzioni, 2004; 3: 38-43; in calce è presente la bibliografia completa. Sulla stessa rivista, è stato pubblicato Il coordinatore infermieristico di dipartimento: esperienza di un'azienda ospedaliera milanese, 2002; 2: 15-18. Il CNC, inoltre, sull'argomento specifico, ha pubblicato gli Atti del 6° Congresso Nazionale Caposala Dipartimento-Accreditamento, Perugia, 1998, richiedibile al seguente indirizzo: cnc.detogni@libero.it . All'interno dell'area coordinatori di AIOL, infine, lei potrà trovare, a firma del sottoscritto, un articolo riguardante la figura del coordinatore infermieristico di dipartimento (alias, anche detto, R.I.D.): http://www.infermierionline.net/area_coordinatori/coord.coordinamento_infermieristico_di.htm Cordiali saluti. Valter Fascio |
|
|
|
|
Le scrivo per un mio dubbio. A novembre oppure ad aprile
del prossimo anno dovrei laurearmi a Torino come infermiera professionale
(laurea triennale) però io non vorrei fermarmi alla sola laurea, ma vorrei
effettuare un master di primo livello o addirittura praticare una laurea
specialistica. Il mio interesse sarebbe quello di diventare caposala vorrei
sapere come poter accedere al corso. Vorrei sapere quali specializzazioni
sono state attivate a Torino o in altre città, la durata e come potervi
accedere. Grazie. Elisa. |
Gent.le Elisa, per una risposta al suo quesito su come diventare coordinatore lei può consultare l'Area Faq coordinatori (ehm, coordinatori infermieri... poichè la figura del caposala è stata a suo tempo abrogata) presente in questo stesso sito, collegandosi al seguente link: http://www.infermierionline.net/faq.htm . Le Faq di riferimento sono la n° 70, 66, 35, 19, 17, 16. Suggerisco, inoltre, la lettura di quanto pubblicato sull'argomento nei documenti all'interno della pagina articoli, Area coordinatori di InfermieriOnline: le anticipo soltanto che - stante la normativa in vigore - il possesso del titolo di studio master o afd non è assolutamente obbligatorio per ottenere l'incarico di coordinamento (comunque temporaneo e soggetto a valutazione) da parte delle aziende pubbliche o private. L'infermiere può svolgere funzioni di coordinamento per quanto già previsto nella sua stessa declaratoria "D" di appartenenza; l'incarico aziendale di assegnazione della specifica "funzione" estende ulteriormente il coordinamento verso i colleghi infermieri dell' unità operativa: in quest'ultimo caso (al momento) per accedere alle selezioni interne necessita la sola anzianità come dipendente di cinque anni in cat. C e/o D. Le notizie riguardanti, in generale, la formazione post-base sono disponibili nell'Area Formazione a cura di Marco Piazza, con informazioni dettagliate sui master e i corsi di laurea specialistica attivati dagli Atenei: http://www.infermierionline.net/area_formazione_uni/master.htm A Torino è attivo (ed in corso) il master in coordinamento infermieristico sia presso L'Università degli Studi sia presso la Cattolica del Sacro Cuore, sede distaccata del Cottolengo. Si accede a questi ultimi previo concorso selettivo. Le domande, in genere, sono numerose. Per quanto concerne la Laurea Specialistica il corso è partito nel mese di Novembre dell'attuale anno accademico e occorre attendere il prossimo concorso per accedervi. Trattandosi - secondo il parere della nostra Intellighenzia - di formazione disciplinare e non manageriale, quest'ultimo titolo non dovrebbe però addicersi a chi in futuro aspira allo svolgimento di "funzioni di coordinamento"... Ma oggi come oggi, in effetti, per come stanno e vanno le cose, non si può mai sapere. In bocca al lupo per i suoi studi. Cordiali saluti. Valter Fascio
|
|
|
|
| Da quale normativa è disciplinata l'attività svolta dal capo sala? |
Gent.le collega, per una risposta al suo quesito può consultare l'Area Faq coordinatori (ehm, coordinatori infermieri... la figura del caposala è stata abrogata) presente in questo stesso sito, collegandosi al seguente link: http://www.infermierionline.net/faq.htm . La Faq di riferimento è la n° 4. Suggerisco, inoltre, la lettura di quanto pubblicato sull'argomento nei documenti all'interno della pagina articoli, Area coordinatori di InfermieriOnline. Cordiali saluti. Valter Fascio
|
|
|
|
| Gentile Sig.Valter sono un infermiera prof. con funzioni di coordinatrice. Lavoro in un Ambulatorio interdipartimentale di endoscopia digestiva (diviso su due presidi ospedalieri a 20 Km di distanza). Il quesito è il seguente: in che maniera è richiesta la mia presenza sul presidio ospedaliero che non è quello della mia sede? Premetto che mi occupo dei turni e dell'approvvigionamento materiale monouso e pluriuso su tutti e due i plessi ospedalieri ma non mi è chiaro come svolgere in pieno tutte le altre mansioni a distanza (non posso ogni giorno occuparmi dei farmaci, del materiale sanitario, ecc.). Aggiungo inoltre che svolgo normali turni di servizio incluse le reperibilità. Chiedo inoltre se c'è del materiale su cui poter approfondire questa mia posizione. |
Gent.ma collega, per una risposta in merito al suo quesito le consiglio di leggersi attentamente anche la Faq n° 32, già pubblicata nell'area. Leggendo la sua mail sul coordinamento "a distanza" mi sovviene però un certo dubbio: come mai se lei svolge un incarico di coordinamento - ufficialmente assegnato dall'azienda - le spetta di coprire i turni? Probabilmente, dal momento che nessuno di noi possiede il dono dell'ubiquità, se così non fosse, avrebbe tutto il tempo necessario per occuparsi del processo di "gestione" complessiva del materiale in dotazione agli ambulatori, benchè dislocati distanti e nei diversi Presidi Ospedalieri. Inoltre, non esula dalla declaratoria della cat. D, in cui sono inseriti tutti gli infermieri, la possibilità di predisporre anch'essi, in primis, semplici piani di lavoro con tali finalità, certo sempre avvalendosi (questo sì) della supervisione complessiva e della valutazione delle procedure da parte del coordinatore del servizio, in modo che le attività connesse all'approvvigionamento siano regolarmente svolte. Quanto sopra, è reso così "gestibile" anche quando il coordinatore infermieristico è assente o impossibilitato. Cordiali saluti. Valter Fascio
|
|
|
|
|
Dovendo effettuare un concorso interno per "incarichi di
coordinamento collaboratore sanitario infermiere" desideravo sapere dove
posso trovare informazioni, leggi di riferimento, od altro per potermi
preparare. Grz. |
Gent.ma collega, il materiale utile per la preparazione alla selezione interna per l'assegnazione di incarichi di coordinamento infermieristico è facilmente reperibile su tutti i manuali di management. Il testo principale resta il seguente: C. Calamandrei, C. Orlandi. La dirigenza infermieristica. McGraw-Hill,1998. Personalmente, considero altrettanto valido il testo di Luca Benci, Manuale Giuridico Professionale per l'esercizio del nursing, McGraw-Hill, 2001. In generale, l'approfondimento della preparazione avviene per lo specifico sul tema dell' esercizio professionale, curando in modo particolare anche la normativa contrattuale e la legislazione sanitaria (sia quella più generale sia quella inerente la responsabilità civile, penale, disciplinare). Per esperienza diretta consiglio sempre di seguire i corsi di preparazione predisposti all'interno delle aziende stesse (laddove svolti sono aperti a tutto il personale), e di leggere attentamente le dispense fornite. Ogni azienda può reputare più importante la conoscenza di alcune materie rispetto ad altre, comprendendo nelle prove anche la parte clinica, l'igiene-prevenzione, o l'ambito della sicurezza. In conclusione, sarebbe utile conoscere in anticipo quale modalità selettiva è stata prescelta (vedi bando). La selezione interna, infatti, può avvenire per: soli titoli, ovvero titoli ed esami, o un semplice colloquio. Come lei può facilmente intendere, non sono proprio la stessa cosa... Cordiali saluti. Valter Fascio
|
|
|
|
| Si parla ormai di qualche concorso per coordinatori... Hai qualche materiale da fornirmi sui quattro elementi necessari per determinare il proprio campo di attività e responsabilità (citato in una tua recente premessa) cioè codice deontologico-profilo professionale-ordinamento didattico-formazione post base- e su cosa dovrei prepararmi in modo più approfondito per un concorso? Grazie. Sei grande. |
Gent.mo collega, il materiale richiesto per la preparazione alla selezione per l'assegnazione incarico di coordinatore infermieristo è facilmente reperibile su tutti i manuali. Il testo principale, considerato anche il "Vangelo" dei coordinatori masterizzati resta il seguente: C. Calamandrei, C. Orlandi. La dirigenza infermieristica. McGraw-Hill,1998. Personalmente, considero altrettanto valido il Manuale Giuridico Professionale per l'esercizio del nursing, Luca Benci, McGraw-Hill, 2001. In generale, l'approfondimento della preparazione avviene proprio sul tema dell'esercizio professionale, curando in modo particolare anche gli aspetti contrattuali e la legislazione. Per esperienza diretta consiglio sempre di seguire i corsi di preparazione predisposti all'interno delle aziende medesime, aperti a tutto il persoonale, e di leggere le dispense fornite. Per ultimo, sarebbe utile conoscere in anticipo la scelta della modalità selettiva. La selezione interna, infatti, può avvenire anche per soli titoli, titoli ed esami, ovvero colloquio. La ringrazio per le belle parole. Sono quelle che ci fanno andare avanti. Cordiali saluti. Valter Fascio
|
|
|
|
|
Nel Febbraio del 2004 la mia coordinatrice ha fatto
richiesta di part-time, e nello stesso tempo ha richiesto per iscritto alla
Direzione Sanitaria di un coordinamento a mio favore per coprire 2 giorni
settimanali scoperti per il suo part-time. Non ho mai ricevuto nessuna
comunicazione scritta dall'azienda, ma nella busta paga c'è l'indennità
coordinamento revocabile. Mi domando: è già passato un anno è non ho
ricevuto nessun giudizio ne positivo ne negativo. Mi hanno detto che in
automatico è positivo, visto che non sono stato nemmeno richiamato per un
giudizio negativo. |
Gent.mo collega, l'art. 5, comma 2 prevede che si acceda alla funzione di coordinamento con un’anzianità di 5 anni in C e/o D, 4 per chi possiede il titolo AFD, senza formazione, con incarico conferito dall’azienda sulla base di criteri definiti con procedure di concertazione di cui all’art.6, c. 1 lettera b) C.C.N.L. 7 aprile 1999. In merito al suo quesito mi viene da pensare che all'interno del C.C.I.A. dell'azienda sanitaria in cui lei lavora sia prevista questa possibilità di assegnazione dell'incarico di coordinamento infermieristico. Le suggerisco, più che preoccuparsi per il ritardo o la mancanza della comunicazione relativa alla valutazione (non è obbligatoria), di chiedere una copia della lettera di incarico ricevuto, in quanto utilizzabile un domani come titolo che le darà una precedenza nelle selezioni per la progressione di carriera in cat. DS. Inoltre, ottenere la documentazione, è anche un suo diritto. Cordiali saluti.
Valter Fascio
|
|
|
|
|
Gentilissimi, lavoro con altri 4 colleghi nella U.O. di Cardiologia presso un ospedale pubblico in cui la Direzione Gen. della ASL di appartenenza istituirà 6 posti letto di Cardiologia (ne sono previsti in futuro 12 + 4 di UTIC ) impiegando noi 5 Inf. Prof. del Servizio di Cardiologia. La Direzione Gen. probabilmente chiuderà il Servizio di C. e organizzerà così i turni previsti: 2 IP per il mattino, 1 IP per il pomeriggio, 1 IP per la notte, 1 IP tappabuchi (per ferie, malattie, riposi. ecc...). Premetto che le OO.SS. locali "dormono ". Potreste aiutarci con urgenza indicandoci possibili soluzioni o consulenti sensibili a questo problema? Grazie infinite. |
Gent.ma collega, ho ricevuto dal nostro stesso Presidente, per competenza di area, la sua richiesta e mi scuso per il ritardo con cui riesco a rispondere: riceviamo moltissime e-mail. Ma veniamo subito al quesito posto. Fermo restando che ogni Regione italiana adotta dei criteri completamente diversi per la determinazione dei minimi di riferimento per la determinazione delle dotazioni organiche delle strutture sanitarie, gli studi scientifici e la letteratura (vedi, ad esempio, L. Benci, Manuale giuridico professionale per l'esercizio del nursing, Mc Graw Hill 2001) prevedono per un reparto di cardiologia con 20 p.l., considerato specialità a "media assistenza", la necessità di 12 infermieri (2 per turno) e 3 OTA/OSS, per un totale di 170' minuti di assistenza assicurata. Qualora i posti letto scendano a 6, occorre calcolare le debite riduzioni tenendo comunque conto che devono essere sempre presenti almeno due operatori per turno. Qualora la struttura venga invece considerata ad "alta assistenza" si dovrebbero assicurare un totale di 340' minuti di assistenza per paziente nelle 24 ore. Rammento inoltre che la consultazione delle RSU è obbligatoria in materia di variazione delle dotazioni organiche: dunque, suggeriamo di rivolgersi ad esse come gruppo unito per avere la forza necessaria di portare avanti l'importante questione. Cordiali saluti. Valter Fascio
|
|
|
|
|
Gent. Valter,
sono un'infermiera diplomata nel 1983. Ho lavorato fino al 2000 nel
Presidio Ospedaliero della mia ASL, e da quattro anni lavoro in una Casa
di cura convenzionata e accreditata in fascia A della mia città. In data
07.07.2004 sono sta assegnata con ordine di servizio alla funzione di Capo
sala a decorrere dal 13/07/2004.
Ieri mi viene notificato che il nuovo Testo Unico Coordinato fra la L.R.n.5 del 4/1/1987 e DCR 616/2000 approvato dalla Giunta Regionale (Piemonte) il 29/12/2004 con deliberazione n.58-14492,notificato alla nostra Casa di Cura il 18/02/2005, prevede espressamente ed esclusivamente nr una capo sala per raggruppamento della Struttura e conseguentemente dall' 1/3/2005 il mio incarico decade. La stessa lettera è stata consegnata alle altre caposala dei reparti della clinica. Verbalmente mi è stato comunicato che è solo un atto formale, che il mio operato non è messo in discussione e che continuerò ad occuparmi del coordinamento del rep. operatorio. Martedì dovrebbe esserci la nomina di queste due Caposale in possesso dei titoli (!?). Sono molto perplessa, esiste davvero un numero massimo di caposala previsto in una casa di cura? Volevo un tuo parere.
|
Gent.le collega,
la Regione Piemonte ha emanato in data 29/12/2004 il DGR n°
58-14492 "Requisiti strutturali, impiantistici ed organizzativi delle Case
di cura private - Linee Guida" pubblicati sul Bollettino n° 2, di cui
allego url con il documento pubblicato on line http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2005/02/attach/dgr14492.pdf
In effetti, al punto 34) si legge il seguente: "Personale
infermieristico - un caposala per ogni raggruppamento di Unità degenza nei
giorni feriali". Scorrendo ancora la delibera, poco oltre, si legge che "è
indispensabile che il personale sia in possesso dei titoli previsti dalla
normativa vigente". Dunque, come sovente accade il testo è alquanto
sibillino... Parrebbe che la figura di un "caposala" (ma quando i nostri
Amministratori si accorgeranno che esiste soltanto più l'infermiere con
funzioni di coordinamento?) possa bastare come numero massimo per
l'accreditamento della struttura, qualora il "raggruppamento di Unità" sia
appunto uno. Che cosa significhi poi tale dizione "raggruppamento di
Unità..." non ci è dato di sapere!
In merito alla risposta al suo secondo quesito, mi domando
pure io quali titoli possano mai essere richiesti ad un caposala che
esercita in una struttura privata da adesso in poi.... La normativa
italiana, ad oggi, per l'assegnazione dell'incarico di coordinamento ad un
infermiere non prevede il possesso di alcun titolo (master o afd) neppure
nel contratto del pubblico impiego. Ma se gli stessi Organi Regionali non
sanno neanche che gli infermieri "professionali" non esistono più, e
continuano a citarli anche nel su citato testo di legge...
Cordiali saluti.
Valter Fascio
|
|
|
|
|
Sono un'infermiera coordinatrice
con delibera aziedale dal 18/12/2003, in realtà svolgo la funzione dal 29
maggio 2003 con lettera del primario che richiedeva l'attribuzione
dell'indennità di coordinamento. In base al nuovo contratto approvato il 19/04/2004 ho diritto al passaggio a DS in seconda applicazione? ( Il contratto prevede tre modalità attributive ). Entro quanto tempo, se sì, deve avvenire il passaggio? Grazie Paola |
Gent.ma collega,
mi scuso per il ritardo con cui rispondo alla sua richiesta; esso è da
ascriversi alle numerose mail che riceviamo: per questo motivo vi
chiediamo di agevolarci il lavoro utilizzando l'apposito form.
Il passaggio nel livello economico DS del personale della categoria D che
è stato incaricato della funzione di coordinamento successivamente al
1.9.2001 ma entro il 19.04.2004 non è retroattivo ma è comunque
garantito. Avverrà attraverso speciali ("idonee") procedure selettive
appositamente contrattate (si tratta di passaggio interno alla categoria);
decorrerà da quando saranno ultimate le procedure (il tempo di avvio delle
stesse deve avvenire entro trenta giorni dall'entrata in vigore e va
garantita la rapida attuazione dei passaggi). Rapida attuazione, dunque;
non una scadenza precisa... Suggerirei di informarsi regolarmente
sull'evolversi della procedura all'interno della propria azienda.
Cordiali saluti.
Valter Fascio
|
|
|
|
|
Salve sono G un infermiere
professionale.
Gentilissimo Sig. Valter vorrei
congratularmi con Lei sempre disponibile alle problematiche quotidiane che
si affacciano. La mia situazione è molto strana: il sottoscritto è stato
indicato in un incontro tenutosi nel febbraio 2000 tra gli infermieri
dell'U.O. del P.S. e il dirigente responsabile delle attività del P.S., ha
svolgere mansioni di coordinamento (turni, farmaci, ecc.), tutti gli
infermieri sono stati d'accordo. Ha svolto di fatto questa attività fino a
tutt'oggi. Inoltre, lo scrivente è in possesso di note e ordini di
servizio che il dirigente preposto a inoltrato agli altri infermieri che
il sottoscritto svolgeva questo ruolo. L'Azienda nel mese di Luglio
delibera che è stato riconosciuto come coordinatore un altro infermiere
professionale (presente all'incontro precedentemente indicato e che non ha
mai svolto tale attività). Il Dirigente con una nota ha dichiarato del
falso addirittura riconoscendolo alla data del 31.08.2001 riscuotendo
anche arretrati, ecc.. Come Posso difendermi?
Grazie
|
Gent.le collega G.,
il caso specifico da lei segnalato non è purtroppo l'unico che giunge alla
nostra attenzione. Il contratto di lavoro, di fatto, prevede in prima
assegnazione che l'incarico di coordinamento venga attribuito con atto
formale oppure riconoscimento dell'espletamento al 31.8.2001. Le
precisazioni da fare, dunque, sono due: per "atto formale" non si intende
quello rilasciato da un dirigente di U.O. previo accordo interno, bensì
una delibera aziendale; la verifica e l'attestazione delle reali funzioni
di coordinamento è stata demandata dalla norma al Primario dell'U.O.
L'intrinseca mancanza di criteri oggettivi super partes per
formalizzarle, nonchè la sudditanza alla figura del medico che attesta,
è senz'altro oggi uno dei problemi di fondo dell'esercizio professionale
maggiormente critici.
Consiglierei, in generale, di non accettare incarichi temporanei "sulla
parola"; e a lei, di richiedere un parere all'ufficio vertenze e legale
della sua sigla sindacale (dimostrando di possedere lettere d'incarico
e ordini di servizio dal 2000). Stupisce però il riconoscimento ora, di
funzioni esercitate quattro anni or sono...
Ringrazio per le congratulazioni e invio i migliori saluti.
Valter Fascio
|
|
|
|
|
Salve, sono A. un infermiere di
Salerno. Gentilissimo Valter volevo innanzi tutto congratularmi con lei. La mia domanda è questa: può un coordinatore far parte dei turni di reperibilità dell’U.O. che coordina? Se si, mi può fornire dei riferimenti normativi? |
Gent.mo collega,
l'art. 7, c. 11 del CCNL integrativo
del 20 settembre 2001 dispone che il personale del ruolo sanitario
appartenente alla categoria D, profili della riabilitazione e delle
caposala (NdR. Il Legislatore almeno potrebbe evitare di usare questo
termine ormai desueto e fuorviante), è esluso dal servizio di pronta
disponibilità. E' invece consentita per eccezionali esigenze di
funzionalità della struttura al personale del ruolo sanitario appartenente
alla categoria D, livello economico Ds (NdR. Il Legislatore ignora anche
che oggi molte "caposala", così impropriamente definite, sono anche in DS!).
E non riesce a fornire una risposta più precisa, in merito, neppure il
disposto previsto al comma 13: le aziende potranno valutare con le
procedure di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) CCNL 7 aprile 1999
eventuali ulteriori situazioni in cui ammettere la pronta disponibilità,
in base alle proprie esigenze organizzative.
La ringrazio sentitamente per le sue
congratulazioni.
Cordiali saluti.
Valter Fascio
|
|
|
|
|
Gent. mo Walter Fascio,
sono una infermiera prof.le in possesso del Certificato di Abilitazione
a Funzioni Direttive nell'Assistenza Infermieristica iscritta al
Coordinamento Nazionale Capo sala, sono di ruolo come figura
infermieristica da 20 anni. Lavoro nel P.O. XXX al Poliambulatorio dove
manca la figura del coordinatore da più di un anno le cui varie mansioni
sono state suddivise al personale infermieristico già caricato dei vari
servizi ambulatoriali. Mi sono inserita in tale servizio da 10 mesi dopo
averne girato diversi. A lei chiedo se con il mio titolo abilitante posso
avanzare il diritto di chiedere le mansioni superiori alla dirigenza
dell'ASL11, in attesa che espletino la selezione per Ds le cui domande
sono state presentate più di un anno fà. Da tale selezione hanno già tolto
dalla graduatoria i coordinatori di ruolo passati secondo la nuova
normativa in Ds. A tale riguardo le chiedo se è stato approvato come legge
il D.D.L. n°1645.
Grazie A. D.
|
Gent.ma collega,
le mansioni superiori sono disciplinate dal combinato disposto dell'art.
16, 17, 28 e 41 c.3 del CCNL 7.4.99 e dalla D.C. n.12 del CCNL 20.9.01
(code). La definizione dei criteri per il conferimento dipendono dal
regolamento aziedale, redatto previa consultazione con le RSU. Per il
personale appartenente alla cat. D sono considerate mansioni superiori
quelle svolte in sostituzione di dipendenti del livello economico DS. Esse
sono conferite in caso di vacanza di posto in organico, per la durata di
sei mesi prorogabili a 12 in caso di attivazione delle procedure perla
copertura del posto vacante; sostituzione di dipendente assente con
diritto al mantenimento del posto (escluse le ferie) per tutta la durata
dell'assenza. Il conferimento deve avvenire per iscritto e sono retribuite
con la differenza tra i trattamenti economici iniziali del profilo di
appartenenza e di quello di cui si svolgono le mansioni.
Il D.D.L. n° 1645, a 31 mesi dalla prima presentazione, non è stato ancora
approvato e, personalmente, dopo aver assistito all'ignominioso stralcio
dell'omologo relativo all'articolazione del personale sanitario in
professionista specialista, coordinatore, dirigente, esprimo forti
dubbi che possa esserlo in futuro.
Cordiali saluti.
Valter Fascio
|
|
|
|
|
Gentilissimo sig. Valter Fascio,
le scrivo per sottoporle il mio specifico caso riguardante la negazione
delle funzioni di coordinamento e per conoscere la sua opinione in merito.
Sono una Assistente Sanitaria in servizio presso un Dipartimento di
Prevenzione. Lavoro dal settembre 1986 e dal dicembre 1989 con questa
qualifica. Nel 1993 ho partecipato ad un avviso pubblico, per titoli ed
esami come "operatore professionale coordinatore - Assistente Sanitario"
vincendolo e quindi prendendo servizio con tale qualifica. Alla fine del
1994 ho vinto il relativo concorso pubblico per titoli ed esami, come
"operatore professionale coordinatore - Assistente Sanitario" tra l'altro
posizionandomi al 1° posto in graduatoria (ex 7° liv. retributivo poi
transitato in cat. D). Da allora presto servizio con tale qualifica e ho
sempre coordinato alcune attività presso l'Unità Operativa presso la quale
lavoro. Al 31.08.2001 ero quindi in cat. D e avevo attribuite funzioni di
coordinamento. In occasione dell'applicazione dell'art. 10 CCNL famoso,
il responsabile di Unità Operativa formalizzava la mia funzione di
coordinamento mediante la compilazione di una scheda predisposta
dall'amministrazione a questo scopo. Successivamente a ciò, tra l'Ente e
le RSU è stato stipulato un accordo che prevedeva, per la corresponsione
dell'indennità di coordinamento, alcuni requisiti, tra i quali quello di
coordinare un determinato numero di operatori. Alla sottoscritta, non
coordinando sufficienti operatori, non è stata quindi riconosciuta tale
funzione e la relativa indennità. Paradossalmente, nella stessa Unità
Operativa nella quale opera la sottoscritta, è stata invece riconosciuta
la funzione di coordinamento e la relativa indennità economica ad
un operatore proveniente dalla categoria C (operatore professionale
collaboratore ex 6° liv.) il quale era in possesso di titoli "inferiori" a
quelli posseduti dalla sottoscritta (anzianità lavorativa, categoria di
provenienza, pubblicazioni, ecc) ma che coordinava un numero sufficiente
di operatori. Mi domando: è possibile che si utilizzi per una "selezione"
un requisito che nulla ha a che fare con la competenza, professionalità,
capacità del coordinatore? Ritengo di possedere tutti i requisiti previsti
dal contratto e quindi pensavo di ricorrere a tale decisione. Cosa ne
pensa?
Ringrazio anticipatamente per la gentile risposta.
|
Gent.le collega,
I criteri per l'attribuzione (in prima applicazione) dell'indennità al
personale diverso dai caposala si "concerta" così come i criteri
generali per la posizione di coordinatore per tutti i profili interessati.
In prima applicazione l'indennità di coordinamento spetta ai collaboratori
professionali sanitari - caposala con funzioni reali di
coordinamento, già categoria D. Agli altri profili sanitari e agli
assistenti sociali del livello economico DS ai quali sia stato assegnato
l'incarico di coordinamento con atto formale oppure venga riconosciuto
l'espletamento di tale incarico al 31.8.2001 (per questo personale
l'indennità parte fissa è assegnata in via permanente mentre quella
variabile è revocabile a seguito di valutazione negativa).
Che cosa ne penso? L'equivocità relativa alla valorizzazione dei
titoli pregressi in quella che lei definisce una "selezione" è palese; la
normativa contrattuale relativa alla spettanza non lascia però, ahimè, alcun
scampo interpretativo.
Cordiali saluti.
Valter Fascio
|
|
|
|
|
Sono una infermiera professionale
diplomata nel 1982, inquadrata dal 01/09/2001 nel profilo Collab. Profess.
Sanitario Infermiere D che ha chiesto ed ottenuto da 15 giorni la mobilità
volontaria da un I.R.C.S.S. ad un Ente ASL. Il Primario della U.O. ...
(presso la quale lavoro) mi ha conferito, con lettera protocollata e inviata
per conoscenza al Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero, l’incarico
pro-tempore di Coordinatrice dell’attività infermieristica del reparto di
Terapia Intensiva e Post- Intens. di … che si attiverà fra qualche mese,
dopo avermi chiesto esplicitamente la disponibilità ad occuparmi del
Coordinamento Infermieristico grazie anche alla mia “anzianità di servizio”
svolta quasi interamente nella stessa U.O. dell’Ospedale I.R.C.S.S. da cui
provengo. Ora ti pongo i miei quesiti: 1) questo incarico “pro-tempore” può essere confermato, revocato e dopo quanto tempo? 2) mi verrà riconosciuta la “funzione di effettivo coordinamento” e il passaggio in Ds anche se l’incarico mi è stato assegnato dopo il 31/08/2001 e se non sono in possesso di Master o AFD? 3) In caso di revoca dell’incarico, il periodo in cui l’infermiere ha svolto la funzione di coordinatore può essere riconosciuto come “titolo curriculare” cioè assegnazione di mansioni superiori“? Scusa la confusione e grazie per il contributo e la chiarezza. P |
Gent.le collega,
esprimo molti dubbi sul fatto che la lettera di incarico pro-tempore conferitole dal Primario della U.O. basti per avere un qualche valore. La funzione di coordinamento può essere assegnata soltanto tramite una delibera a seguito di selezione aziendale, può essere revocata in qualsiasi momento a seguito di valutazione negativa o cessazione della funzione, e non è trasferibile perfino nel caso in cui il coordinatore effettui un passaggio diretto da un'azienda all'altra. Il passaggio in cat. DS entro la data in vigore del contratto (non è il suo caso) presuppone invece la verifica dello svolgimento delle "reali funzioni di coordinamento" alla data del 1° settembre 2003 anche per chi è già a tutti gli effetti coordinatore a seguito di incarico aziendale (non incarico del Primario...). A coloro a cui viene formalmente assegnato l'incarico successivamente a tale data (sarebbe il suo caso, quando l'azienda le assegnerà l'incarico), in presenza di un posto vacante, dopo un anno di svolgimento della funzione con valutazione positiva, si prefigura la "precedenza" di passaggio per le future selezioni dell'art. 17 (passaggi all'interno delle categorie) in cat. DS.
L'assegnazione delle mansioni
superiori di coordinatore deve sempre avvenire tramite una lettera della
direzione aziendale (meglio determina o delibera): finora, in Italia,
raramente sono state contabilizzate, perfino a chi "di fatto" faceva il
caposala f.f. per molti lustri, e mai con il riconoscimento definitivo
nella nuova posizione/funzione svolta. Almeno fino alla sentezza del TAR
dell'Umbria del 2002, che pare abbia aperto una strada... (cfr. Area
Coordinatori - Sentenze e Pareri).
Non deve scusarsi per la confusione:
lei ha esposto molto chiaramente, e il sottoscritto si rende ben conto
dell'ambiguità di queste "situazioni". La chiarezza è invece
una prerogativa del Legislatore. Peccato che nei confronti della figura
del coordinatore infermiere (ex caposala) sia del tutto mancata.
Cordiali saluti.
Valter Fascio
|
|
|
|
|
Ciao Valter,
Può un primario nominare un infermiere di corsia caposala o addirittura
la caposala che va in pensione spianare la strada a un collega che le è
più simpatico rispetto ad un'altro. Quale regolamento gestisce la nomina
di nuovi caposala e quali sono i requisiti che bisogna avere ciao.
Grazie.
|
Gent.ma collega,
ad oggi un Primario non può nominare un infermiere "coordinatore"; può
però condizionarne lo svolgimento dell'incarico (che è a termine) e
inficiarne la valutazione prevista dal Ccnl sul raggiungimento degli
obiettivi assegnati; questo avviene quando nelle aziende il giudizio non è
formulato da una commissione aziendale che operi oggettivamente
super partes, e qualora prevalgano altri aspetti rispetto alla
verifica delle attività svolte vs le risorse specifiche affidate. La
posizione attuale della figura del coordinatore infermiere resta
comunque precaria, proprio così com'è nata "strutturalmente" debole nel
2001. Per questo, noi tutti ci auspichiamo l'implementazione nelle
aziende del Servizio Infermieristico, e di una Dirigenza professionale
finalmente autonoma. Il discorso sarebbe ancora lungo, e diverso, per
l'assegnazione e la valutazione delle "posizioni organizzative"; quest'ultimo
punto non rientra però nell'oggetto della sua domanda. Una risposta molto
esauriente la troverà presente, a mia stessa firma, nella Faq n° 70 e n°
35, Area Coordinatori del sito di Infermierionline.
Cordiali saluti.
Valter Fascio
|
|
|
|
|
Ciao Valter,
innanzitutto auguri per l'anno nuovo; vorrei sapere se il master di I
livello per infermieri in "Programmazione, organizzazione, gestione
(management) e valutazione dei servizi sanitari assistenziali" equivale al
master infermieristico alle funzioni di coordinamento? In pratica col
master in programmazione si gestiscono le risorse umane o cosa? Grazie di
volermi sciogliere questo nodo contorto.
|
Gent.le collega,
come potrà già leggere nella Faq n° 66 dell'Area Coordinatori
http://www.infermierionline.net/FAQ/coordinatori_3.htm#66 , stiamo
ricevendo numerose richieste di chiarimento, come quella da lei appena
inviata, in merito all'utilizzo pratico del titolo rilasciato da
alcuni corsi master, la cui genericità, a volte, può disorientare non poco
lo studente, dapprima nelle scelta stessa del percorso formativo offerto
e, successivamente, nell'utilizzo del certificato conseguito. Ciò
avviene anche per lo specifico del "coordinamento infermieristico", in cui
si nota dalla diversità dei "titoli" assegnati a medesimi corsi, che gli
atenei non seguono una linea comune a livello nazionale. Mi creda, non ne
sono obbligati. Mi dispiace di non poterle personalmente sciogliere, se
non in minima parte, quello che resta un nodo contorto perfino per il
sottoscritto, che pure è un docente universitario da molti anni...
Altre informazioni sull'opportunità di frequentare un corso master
potrà invece ottenerne leggendo il mio seguente articolo:
http://www.webalice.it/redrings/pa08.htm .
Contraccambio pensieri e auguri per il nuovo anno.
Cordiali saluti.
Valter Fascio
|
|
|
|
|
Gent.mo Valter, vorrei sottoporti il mio caso ed avere un parere in merito: sono laureato in Biologia, specializzato in Biochimica e Chimica Clinica e lavoro come Tecnico della Prevenzione al Dipartimento di Prevenzione, Servizio Veterinario - Sanità Animale. Sono stato assunto come personale di vigilanza il 6/05/1987, successivamente ho ricoperto incarichi da Biologo presso Aziende Sanitarie (chiedendo la conservazione del posto) per complessivi 37 mesi, di cui 7 come Responsabile dell'Area medica del Laboratorio Zonale. In occasione di una recente selezione per titoli e colloquio, per l’incarico di coordinatore dei Tecnici della Prevenzione, non è stato riconosciuto alcun punteggio ai periodi in cui ho svolto il lavoro da Biologo, né come carriera né come curriculum. A dire il vero mi sarei aspettato un maggior punteggio rispetto al normale lavoro da tecnico, trattandosi il Biologo un lavoro da Dirigente, ma così non è stato, la motivazione addotta è che, in sede di trattativa sindacale tra l’Azienda e le RSU, per decidere in merito ai criteri per il concorso di cui trattasi, nella parte riguardante la carriera, veniva posta la dicitura “non vengono presi in considerazione servizi prestati in altro profilo o profilo inferiore”. Intenderei far ricorso e sostenere la tesi che i periodi lavorativi come Biologo valgono almeno quanto una attività di Coordinatore, a tuo avviso, ho elementi per sostenere tale tesi? Ti ringrazio anticipatamente, spero di avere una risposta a breve, anche per e-mail, oltre che sul sito.Tanti saluti. U.
|
Gent.mo U,
premetto che ho letto molto attentamente la sua lettera e
il quesito che mi è stato sottoposto. Oggi il conferimento delle funzioni
di coordinamento non avviene più per mezzo di un concorso per titoli ed
esami e le modalità stesse possono variare, anche notevolmente, da
un'azienda sanitaria all'altra. L'art. 5 del CCNL integrativo del 20
settembre 2001, ha stabilito che ogni azienda, previa concertazione
sindacale, definisca i criteri generali attraverso i quali attribuire il
coordinamento avendo come solo vincolo il requisito dei cinque anni di
anzianità, ridotti a quattro per i possessori di abilitazione a funzioni
direttive (ecco quanto valgono i titoli nel nostro Paese). Per quanto
stabilito ne consegue che: l'obbligo di doversi dare dei criteri di
assegnazione costringe le aziende a bandire delle selezioni per
assegnare la funzione di coordinamento, selezioni che possono
indifferentemente essere per soli titoli, titoli e colloquio, titoli ed
esame (e non vado oltre); i partecipanti alle selezioni devono (di fatto)
essere dipendenti interni dell'azienda.
Se a quanto detto si aggiunge anche che la funzione di
coordinamento è assegnata "a tempo determinato" e che con "il venire meno
della stessa" o in seguito a "valutazione negativa" (sottolineo queste
ultime due parole) è revocata, il quadro è completo. Ma che cosa ci
presenta, in conclusione? Una realtà, a parere di chi scrive,
profondamente ingiusta: dall'eccesso di garanzia del "posto a vita" per il
coordinatore all'impossibilità totale di qualsiasi contraddittorio,
anche soltanto dialettico.
Gli uffici vertenze e legali della propria sigla sindacale
di riferimento, in genere, sono disponibili, anche per una semplice
verifica, in merito a queste situazioni.
Un cordialissimo saluto.
Valter Fascio
|
|
|
|
|
Posso
conoscere l’esatta interpretazione di “reali funzioni di
coordinamento” indicata all’art.19 del ccnl vigente? Sono una
Collaboratrice Professionale Sanitaria - Infermiere Caposala - cat. D con
funzioni di coordinamento c/o la biblioteca della mia USLL, alla quale
non è stata riconosciuta, appunto, la reale funzione di coordinamento e,
pertanto, non è stata inquadrata come Collaboratore Professionale Esperto
Cat.D, livello DS, ai sensi dell’articolo citato.
Cordiali saluti.
B. N.
|
Gent.le collega,
occorre
specificare che il termine "reali funzioni di coordinamento" può
trovare riscontro nella qualifica acquisita, come ad esempio per il
"caposala" (a proposito, lei lo era già al 31 agosto 2001? Perchè questo è
fondamentale...), ovvero nell'assetto organizzativo di ciascuna azienda,
in quanto non sempre all'appartenenza ad uno dei prpfili di operatore
professionale o assistente sociale coordinatore del DPR n° 384/90
(transitati nella categoria D iniziale del CCNL 7 aprile 1999 con il
profilo di collaboratore professionale sanitario o di assistente sociale)
corrispondeva - al di là della denominazione attribuita al profilo stesso
- una reale funzione di coordinamento.
L'art. 10 del CCNL ha inteso
evitare ogni forma di automatismo per la corresponsione dell'indennità,
lasciando però ai "Dirigenti" (NdR cioè ai Primari) la facoltà di
certificare il possesso dei requisiti... Molte aziende, si sono spinte
oltre, cioè hanno voluto perfino "andare alla individuazione
delle reali funzioni di coordinamento anche per gli ex caposala, che da
sempre le svolgono, hanno un titolo di abilitazione ed hanno fatto un
regolare concorso" (fa finalmente luce la direttiva n° 3175 del
20.02.2002 dell'ARAN, emanata su sollecitazione dei Sindacati).
A tal proposito, sarebbe
interessante sapere se a lei viene corrisposta "l'indennità di funzione",
parte fissa, perchè se la sola "funzione" può sempre essere sospesa,
l'indennità relativa no (importante nel suo caso che lei fosse già
caposala alla data del 31 agosto 2001).
Approfitto della sua richiesta
per sottolineare che, a seguito del CCNL del 19 aprile 2004, ci pervengono
sempre più segnalazioni di scorrette applicazioni come mai visto.
Infatti, siamo di fronte ad un altro paradosso: l'indennità di funzione
spetta ai coordinatori però, quando transitano in DS, sostengono che non
si è più nel coordinamento e viene tolta l'indennità specifica (anche se
le funzioni sono rimaste); altrove, invece, seguono, per l'appunto,
fedelmente il dettame dell'art. 19 del contratto al c.1/b che recita
testuale "passano in Ds coloro che effettivamente svolgono le funzioni di
coordinamento ai sensi dell'art. 10 del CCNL 20 settembre 2001"...
Inoltre... Tanti colleghi
coordinatori già prima della data del 31 agosto 2001, dopo quattro
anni non sono ancora transitati in Cat DS; a taluni infermieri non
coordinatori, "passati" - senza alcun titolo - in DS prima di tale data,
ai quali - forse considerati già troppo premiati - non è mai stata invece
riconosciuta la funzione di coordinamento (in barba allo stesso comma 1/b
che sarebbe poi uscito!).
Cordiali saluti.
Valter Fascio
|
|
|
|
|
Sono stato nominato coordinatore da
poco tempo e chiedo il tuo aiuto per risolvere un problema appena sorto. Quattro turnisti vogliono partecipare ad un concorso che li terrà fuori sede per 2 giorni, costringendomi a revocare un periodo di ferie, già concordato da tempo, di un altro turnista e a sopperire alla mancanza di personale facendo ricorso alla doppia notte, doppio pomeriggio, doppia giornata (non retribuite come ore aggiuntive) di altri 3 turnisti. Il capo del personale afferma che i 4, essendo stati assunti a tempo determinato non hanno diritto ad un permesso retribuito e che se la loro mancanza "mette in crisi" la copertura dei turni, io posso impedirgli di partecipare al concorso. I quattro interessati invece affermano che la partecipazione al concorso è un loro diritto che intendono esercitare. Naturalmente i turnisti ai quali devo chiedere il raddoppio di un turno non sono d'accordo, e il collega che si vede annullare il periodo di ferie mi fa presente una consistente perdita di danaro (caparra per un viaggio in U.S.A.) che lui verrebbe a subire e che l'Azienda non sarebbe tenuta a rimborsare. Posso effettivamente impedire la partecipazione al concorso? Se i 4 dipendenti fossero a tempo indeterminato varrebbe la stessa regola? Leggendo le tue risposte a quesiti posti da altri ho già risolto alcuni problemi e ti ringrazio per l'aiuto che mi darai in questa occasione. CIAO! |
Gent.le collega,
nel caso di rapporto di lavoro a
tempo determinato, non <<spettano>> permessi "retribuiti" ad eccezione dei
quindici giorni per matrimonio e degli istituti previsti dalla legge
1204/71; sono <<consentiti>> fino ad un massimo di 10 giorni per anno
solare permessi "non retribuiti" per la fattispecie di cui all'art. 21,
commi 1 (partecipazione a concorsi o esami, lutti) e 2. Spettano nel primo
caso, dunque; sono invece consentiti, nel secondo...
La competenza di autorizzare ferie e
permessi spetta, in ogni caso, al Dirigente Responsabile dell'Unità
Operativa, acquisito il parere scritto del diretto superiore (vedi
coordinatore infermiere) del dipendente. Qualora l'autorizzazione sia
espressa in difformità va motivata. La richiesta va trasmessa all'ufficio
presenze della Unità Operativa "Personale". Se i quattro dipendenti
fossero a tempo indeterminato cambierebbe la fattispecie.
Valuti oggettivamente le esigenze di
servizio, motivi in forma scritta la sua decisione in merito alla
concessione o meno dei permessi richiesti, poi la sottoponga
all'attenzione urgente del suo Responsabile che - sentito il parere
giuridico del Dirigente dell'UOA Personale - si esprimerà.
Cordiali saluti.
Valter Fascio
|