POSTA
E RISPOSTA
- Area Coordinatori
Risponde Valter Fascio -
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Ciao,
mi chiamo N. C. sono coordinatore infermieristico del Pronto Soccorso
di M. (...), le illustro come è organizzato il P.S. Abbiamo 4 posti di
Osservazione Breve Intensiva(che spesso diventano 4 o 5 o ...). Per ora
non facciamo triage, sono presenti nelle 24 ore due medici di guardia, 1
internista ed 1 chirurgo con 11 infermieri di cui 3 generici, compreso il
sottoscritto. Ci mancano 3 unità (2 per gravidanza a rischio da agosto, e
settembre, 1 ha dato le dimissioni). Per i trasferimenti, presso altro
ospedale, dal P.S. o dai reparti esiste una pronta disponibilità a cui per
avviso hanno aderito gli infermieri di tutti i reparti.
Spesso la D.S. non riesce a coprire tutti i turni con la P.D., ed io facendo i turni, per concedere delle ferie, a volte siamo in 2 I.P. per turno e se capita il trasferimento dal P.S. tocca ad uno dei due accompagnare il paziente. Domanda: lasciando il reparto con un solo infermiere con due medici 4 posti di OBI non veniamo meno al nostro mandato di garantire l'assistenza? Basta l'ordine di servizio a tutelarci? In qualità di coordinatore che ruolo posso avere per tutelare gli infermieri? Nel nostro ospedale non c'è il servizio infermieristico, in qualità di coordinatore posso dialogare con l'Ufficio del Personale e la D.S. per questioni di carenze del personale infermieristico o di responsabilità dello stesso, senza aver timore di scavalcare il mio primario? O tutto quello che devo/posso fare deve passare per il mio primario? Sicuro di un suo riscontro, colgo l'occasione per salutarla e farle i complimenti per la rubrica.
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Gent.le collega,
è generalmente da ritenersi sindacabile la convinzione dei dirigenti
medici (ma non solo) di poter impartire ordini di servizio
indiscriminatamente, al di fuori di una gestione strutturata e in
ottemperanza delle indicazioni del T.U. delle disposizioni concernenti lo
stato giuridico degli impiegati civili, di cui al DPR n° 3/1957 artt 16 e
17, e del CCNL del 1995 all'art. 28.
Gli ordini di servizio, emessi anche verbalmente, e che attengono a disposizioni di trasferimento degenti, di accompagnamento e trasporto per consulenze diverse "non eccezionali", per la consegna di provette ed esami, ecc... sono quindi legittimamente molto "discutibili". E' quindi doveroso rifarsi agli artt. 16 e 17 testè citati. Il T.U. delle disposizioni concernenti lo stato giuridico degli impiegati civili, DPR n° 3/1957, all'art. 16 Doveri verso il superiore, riporta che: "L'impiegato deve eseguire gli ordini che gli siano impartiti dal superiore gerarchico in merito alle proprie funzioni o mansioni. Quando l'impiegato rilevi difficoltà o inconvenienti derivanti dagli ordini impartiti deve riferirne in via gerarchica, formulando proposte a suo avviso opportune per rimuovere difficoltà o inconvenienti"; l'art. 17 Limite al dovere verso i superiori, recita che: "L'impiegato al quale, dal proprio superiore, venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza al proprio superiore dichiarandone le sue ragioni. Se l'ordine è rinnovato per iscritto l'impiegato ha il dovere di darvi esecuzione. L'impiegato non deve comunque eseguire l'ordine se esso sia vietato dalla legge penale". Il CCNL del 1995 all'art. 28 punto h) Doveri del dipendente, in vigore in quanto non disapplicato, prevede che: "Il dipendente deve eseguire le disposizioni inerenti all'espletamento delle proprie funzioni o mansioni. Se ritiene che la disposizione sia palesemente illegittima è tenuto a darne immediata e motivata contestazione a chi l'ha impartita, dichiarandone le ragioni; se la disposizione è rinnovata per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione salvo che la disposizione sia vietata dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo". Non possiamo anche esimerci dall'inquadrare quanto detto tralasciando il disposto del D.M. n° 739/1994, Profilo Professionale dell'Infermiere, che lo definisce quale professionista responsabile dell'assistenza generale infermieristica e responsabile nel garantire la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche. Completiamo la disamina con la Legge n° 42/1999 che, superando completamente anche l'ex mansionario, sancisce la piena autonomia professionale. E' l' infermiere, come professionista, assumendosene "in toto" le responsabilità, a valutare se, quando, come, e a chi, garantire l'assistenza infermieristica e le risposte ai bisogni. Il paradosso risulta però essere che a fronte di uno status giuridico chiaramente disciplinato dalle norme su elencate e non già dalle convinzioni dei Dirigenti Medici, permane lla prassi ad impartite disposizioni di servizio che espongono arbitrariamente gli infermieri al reato previsto e punito dall'art. 591 del Codice Penale per sanzionare la condotta di "abbandono di persona incapace per qualsiasi motivo di provvedere a se stessa", e per la quale l'infermiere ne ha la custodia e deve provvedere alla cura. Dalla tipologia degli interessi protetti dalla normativa emerge che si tratta di un reato di rilevante interesse sociale diretto a prevenire comportamenti che pongono in pericolo l'incolumità di soggetti meritevoli di protezione per le loro condizioni psico-fisiche. E non ha importanza se l'abbandono sia soltanto temporaneo (2-3 ore), quanto la presunzione di messa in pericolo degli assistiti. L’abbandono del posto di lavoro costituisce anche una violazione del codice deontologico che all’art. 10 stabilisce: "l’infermiere non abbandona mai il posto di lavoro senza la certezza della sostituzione". Preso atto che esiste trasporto e trasporto, e che un trasporto urgente può salvare una vita così come può toglierne un'altra, e che quindi occorre saper valutare attentamente, di volta in volta, il limite entro il quale gli ordini di servizio e il senso di responsabilità possono entrare nel merito di singole specifiche decisioni, eccezionali o meno, ai sensi dell'art. 591 del C.P., degli artt. 16 e 17 del DPR n° 3/1957 e dell'art. 28 del CCNL Comparto Sanità 1995, gli infermieri possono non eseguire alcuna palesemente illegittima disposizione verbale, nè rinnovata per iscritto, attinente alla richieste della dirigenza medica di abbandono dell'unita operativa per accompagnamenti dovuti a carenze di ordine gestionale-organizzativo; non si dovrebbero dunque esporre gratuitamente a responsabilità penali circa l'abbandono di incapace a fronte del dovere di garantire assistenza infermieristica all'interno dell' U.O. alle quali sono stati assegnati.
Il Codice Deontologico dell'infermiere esplicita precisi obblighi di
segnalazione a varie autorità nei casi di "carenza o disservizi",
"circostanze che possano pregiudicare l'assistenza", ovvero tutte le
situazioni che comportano "rischio" per i pazienti: autorità di
riferimento che nel comma 6.3 parrebbe essere Amministrativa (NdR che
governa l'Istituzione o l'Azienda), e che potrà essere informata o
direttamente oppure, come è regola nelle P.A., per via gerarchica (NdR nel
suo caso il Primario); ma anche, doverosamente, verso il Collegio
professionale (cfr. Luca Benci, Manuale Giuridico Professionale per
l'esercizio del nursing, Mc Graw-Hill, pagg. 166-8, 2001):
6.3. L'infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, di fronte a carenze o disservizi provvede a darne comunicazione e per quanto possibile, a ricreare la situazione più favorevole. 6.4. L'infermiere riferisce a persona competente e all'autorità professionale qualsiasi circostanza che possa pregiudicare l'assistenza infermieristica o la qualità delle cure, con particolare riguardo agli effetti sulla persona. 6.5. L'infermiere ha il diritto e il dovere di segnalare al Collegio le situazioni in cui sussistono circostanze o persistono condizioni che limitano la qualità delle cure o il decoro dell'esercizio professionale.
In
conclusione, in merito al quesito posto, il codice deontologico si esprime
chiaramente: l'infermiere, ai diversi livelli di responsabilità (Es. il
coordinatore infermieristico) collabora in situazioni di eccezionalità;
oppone rifiuto se questa è la norma. Purtroppo molte situazioni
eccezionali oggigiorno diventano "normali" perchè ormai troppo spesso nel
contingente non c'è scelta.
La
ringrazio per i complimenti nei confronti della rubrica.
Cordiali
saluti.
Valter Fascio
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Salve Valter Fascio,
sono un coordinatore Inf. con incarico secondo il vecchio contratto;
volevo un tuo parere su due punti. Visto che l'incarico sopra citato e
rimovibile sia nella parte fissa che variabile (correggimi se sbaglio) ed
è l'unico titolo abilitante per svolgere le funzioni di coordinamento,
secondo il tuo punto di vista faccio bene ad iscrivermi a un master in
management infermieristico ed ostetrico, visto che non sono riuscito ad
entrate al corso di laurea specialistica, almeno per quest'anno?
Infine, la cosa che non ho capito, sul sito di Tor Vergata hanno
bandito un corso di master in Management infermieristico per le funzioni
di coordinamento. Mentre il corso a cui mi sto scrivendo è un master in
Management infermieristico ed ostetrico. Sono la stessa cosa? Se no qual'è
la differenza? Ed infine, faccio bene lo stesso a frequentarlo per quest'anno
visto che sono fuori dalla laurea specialistica, o è meglio che risparmio
questi € 2.000?
Grazie mille.
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Gent.le collega,
qualora lei sia in possesso del titolo di "abilitazione alle funzioni
direttive" ritengo scarsamente utile iscriversi al master in coordinamento
(se l'ex ddl n° 1645 andrà in porto vigerà infatti l'equipollenza); al
contrario, invece, qualora ne fosse sprovvisto, perchè è un
titolo indispensabile per chi vorrà ancora coordinare in un prossimo
futuro. In entrambi i casi, l'assegnazione dell'incarico di coordinamento
resta però sempre transitoria...
Per quanto riguarda il secondo punto del suo quesito, effettivamente
stiamo assistendo alla nascita di una "babele" di corsi master, situazione
che di fatto disorienta nelle scelte professionali. Ciò avviene anche per
lo specifico del coordinamento infermieristico, in cui si nota dalla
diversità dei "titoli" assegnati a medesimi corsi, che gli atenei non
seguono una linea comune a livello nazionale. Non ne sono affatto
obbligati. Altre informazioni sull'opportunità di frequentare un corso
master potrà averne leggendo il seguente articolo:
http://www.webalice.it/redrings/pa08.htm
Cordiali saluti.
Valter Fascio
...
p.s
purtroppo i tempi per le risposte alle (numerose)
Faqs che ci pervengono sono ormai abbastanza lunghi (intorno ai 20
giorni circa). Ho già trasmesso la risposta al Suo quesito alla nostra
webmaster, ma anche lei ha una mole notevole di materiale precedente da
inserire; in ogni caso, essa sarà pubblicata direttamente on-line. Le
rispondo, dunque, brevemente: il ddl n° 1645-A cita testuale che "il
futuro professionista coordinatore dovrà essere in possesso di titolo
Master di primo livello per le funzioni di coordinamento". Di
fatto, però, non avendo la Camera tramutato il disegno di legge in una
legge vera e propria (badi bene, sono già trascorsi inutilmente ben 29
mesi!) nessuno in Italia può, ad oggi, conoscere con certezza quale
titolo sarà richiesto in futuro all'infermiere che desiderasse aspirare
all'incarico di coordinatore infermieristico (attualmente nessuno); per
la precisione, se il possesso dei vari titoli di "master in management"
rilasciati dagli atenei (ma esistono pure quelli conseguiti presso
Scuole di Alta Specializzazione, ovvero Enti parastatali...) possono
poi tranquillamente surrogare il "master per le funzioni di
coordinamento".
Per un riscontro normativo, può leggere anche quanto da
me riportato in:
http://www.infermierionline.net/area_coordinatori/coord.istituzione_delle_funzioni_di_co.htm
In conclusione, se nel bando predisposto dall'ateneo
risulta almeno scritto che "il titolo consentirà l'esercizio delle
funzioni di coordinamento infermieristico", beh... allora forse è
già un qualcosa di importante.
Cordiali saluti.
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| Per ricevere un incarico art.19 del decreto n. 165 del 2001 è valida la laurea triennale? Grazie. |
Qualora la domanda si riferisca ad un incarico dirigenziale per la professione infermieristica, alla qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario si può accedere con "cinque anni di servizio effettivo" prestato in enti del SSN nella posizione ex 7° e 8° livello. Transitoriamente, le aziende possono coprire tale funzione con gli operatori in possesso del titolo rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali con contratto triennale di diritto privato, per l'accesso alle quali è richieto il "diploma di laurea". Nel periodo transitorio, infatti, l'incarico di cui al comma 1, art. 41 del Capo III delle "code contrattuali" per le aree della dirigenza medco-veterinaria e dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo, del SSN, è conferito per un triennio, ai sensi dell'art. 15 septies del d.lgs. 502 del 1992 e secondo la disciplina, ivi compresi gli aspetti del trattamento economico, prevista dall'art. 63 comma 5 del CCNL dell'8 giugno 2000, previa procedura selettiva tra i candidati in possesso di requisiti di esperienza e qualificazione professionale predeterminati. L'incarico è rinnovabile con la medesima procedura, ove l'art. 41 non sia ancora entrato a regime. In particolare, con riguardo ai requisiti per il conferimento dell'incarico, le parti concordano sull'esigenza che i candidati siano almeno in possesso:- del diploma di dirigente dell'assistenza
infermieristica rilasciato dalle ex scuole dirette a fini speciali o di
diploma di formazione manageriale - conseguito in corsi di perfezionamento o
similari, rilasciato da Università o da altre istituzioni pubbliche od
equiparate - attestante un percorso formativo che - per contenuti e durata –
sia ritenuto idoneo come requisito dall'azienda; In via provvisoria, l' incarico di cui al comma 1 può essere conferito dalle aziende anche al personale indicato nell'art. 7, comma 2 della legge 251 del 2000 ed alle condizioni ivi previste, per il coordinamento della specifica area professionale di cui agli artt. 2, 3 e 4 della stessa legge, nel rispetto di tutti i precedenti commi del presente articolo. Ai sensi del comma 13 dell'art. 41, le attribuzione del dirigente di nuova istituzione di cui al presente comma dovranno consentire un adeguato livello di integrazione e collaborazione con le altre funzioni dirigenziali, garantendo il rispetto dell'unicità della responsabilità dirigenziale per gli aspetti professionali ed organizzativi interni delle strutture di appartenenza.
Valter Fascio
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Gent.le Sig. Fascio,
vorrei dei chiarimenti riguardanti le competenze del CSSA (capo dei
servizi sanitari ed infermieristici). Alla luce della nuova normativa
rigurdante la dirigenza infermieristica, il CSSA lo possiamo considerare
adeguatamente formato e soprattutto può ancora ricoprire il ruolo di
dirigente?
Grazie.
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Gent.le collega,
la struttura del nuovo contratto ha soppresso la figura dell'infermiere
dirigente, comunque nominato, ex livello VIII° bis , che, di fatto, viene
sostituita dal coordinatore. Quest'ultimo ne assume le funzioni e le
aggiunge, cumulandole, alle proprie e si trova, così, a svolgere un ruolo
quanto mai "sconfinato" e indefinito, che spazia dalla gestione di una UO
semplice a quella dell'ufficio infermieristico di azienda (passando
attraverso l'UO complessa, il dipartimento, il distretto, ecc.). Come già
ho più volte rilevato, per ricoprire questo ruolo, oggi, non è richiesta
alcuna preparazione specifica. E' evidente che le differenze rispetto al
passato sono notevoli, sia per quanto concerne la flessibilità di
utilizzo, che è molto varia, sia per ciò che concerne alla formazione, che
per la prassi in vigore continua ad essere pressoché inutile. Lo stesso
Master previsto dalla L. n. 1/2002, che lo aveva finalizzato alla
progressione di carriera, è stato totalmente ignorato dal contratto. Ciò
premesso, è doveroso chiedersi: se sarà prevista una nuova specifica
formazione rivolta ai quadri intermedi e con che modalità potrà essere
gestita; perché non si è voluto implementare la figura del vice-dirigente,
individuata dall'art. 7, comma 3, della L. n. 145/2002, che avrebbe
consentito di preservare le funzioni degli ex infermieri dirigenti (tra
cui l'ex OPD poi divenuto CSSA...) e di ottimizzarne effettivamente il
ruolo. Sono interrogativi, a mio giudizio, importantissimi cui, tuttavia,
non è così semplice ottenere una risposta...
Cordiali saluti.
Valter Fascio
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Buona sera,
sono un infermiere, svolgo la mia
attività presso il DEA della asl 4 di Torino, sono inoltre studente del
master di coordinamento per infermieri presso l'Università Cattolica. Il
percorso di studi è stato molto impegnativo e si sta quasi concludendo. Al
momento mi sto dedicando alla preparazione della tesi master che sarà
orientata all'organizzazione di un'osservazione breve intensiva di pronto
soccorso, l'obiettivo è quello di delineare in maniera precisa chi fa che
cosa....e implementare un modello organizzativo dell'assistenza che
promuova il Primary nurse. Vi chiedo se avete degli spunti da suggerirmi
ed eventuale bibliografia consultabile...
Grazie per la collaborazione.
Distinti saluti.
Francesco
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Gent.le collega,
il Primary nursing è un modello organizzativo che vede
l’assistenza infemieristica come pratica professionale centrata
sull’ammalato, in cui una specifica persona è soggetto alla guida continua
di un Primary Nurse, dal momento del ricovero alla dimissione.
Gli infermieri che operano nella struttura in ogni turno di lavoro
provvedono all’assistenza complessiva degli ammalati, ma giornalmente
questa è pianificata e coordinata per ogni persona da un unico infermiere,
definito Primary nurse per quella persona. Il riferimento al
Primary nursing era indispensabile prima di affrontare il Case
Management, in quanto quest’ultimo viene individuato come un evoluzione
del primo o come Primary Nursing di secondo livello. Oggigiorno,
personalmente, ritengo che i programmi di Primary Nursing con un
infermiere referente siano forse più facilmente praticabili
nell'assistenza infermieristica domiciliare e di sanità pubblica, mentre
l'utenza che afferisce in DEA ha una permanenza brevissima dal momento
dell'ammissione a quello della dimissione. Naturalmente questo è solo il
mio pensiero...
La bibliografia consultabile sull'argomento è vasta. Il seguente testo:
Chiari P., Santullo A., L'infermiere case manager, McGraw-Hill,
2001 ritengo sia fondamentale. Inoltre, suggerirei la consultazione di: P.
Taddia, Managed Care e Case Management: origini, principi, implicazioni,
IPASVI, Foglio Notizie n.5, 1997.
Per progetti già implementati di Primary nursing (in strutture
però per post acuti, medicina, geriatria, riabilitativa), lei può
contattare il seguente servizio:
dirservinf@orsola-malpighi.med.unibo.it .
Cordiali saluti.
Valter Fascio
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Per conto di mia moglie, Le invio
la seguente richiesta di chiarimento: sono dipendente di una Azienda Osp.
Pubblica, in qualità di Inf. Professionale (Liv. D), in data 9 Ottobre 01
ha ricevuto l'incarico di Inf. Coordinatore - Caposala. (tramite lettera
del Resp.le dei Serv. Inf.).
- Dal mese di Febbraio 02 al mese di Maggio 03 sono stata assente dal lavoro per Maternità pre e post parto. - Dal mese di maggio 03 al mese di ottobre 03 ho usufruito dell'orario ridotto (4 ore \ giorno) per allattamento. - Nel mese di giugno 04 il Resp.le del Reparto (PRIMARIO) e il Resp.le dei Serv. Infermieristici hanno redatto la scheda di valutazione come previsto dal CNL. Purtroppo la valutazione è stata negativa. A fronte di tale valutazione e secondo l'art. 10 CCNL (biennio economico 2000-2001) il Resp.le dei serv. infermieristici mi ha rimosso dall'incarico e revocato la relativa indennità di coordinamento. Attualmente opero presso un'altro reparto con mansioni di Inf. Professionale. Esistono gli estremi per una dar corso ad una procedura legale (causa del lavoro) nei confronti della Azienda al fine di farmi riassegnare la posizione di CAPOSALA? Desidero sottolineare che:
- i 12 mesi previsti dal CCNL
necessari per redarre la scheda di valutazione non sono stati
continuativi. (va considerato che durante il periodo maggio 03 - giugno
04 ho usufruito dell'orario ridotto per circa 5 mesi per allattamento).
E' possibile ricevere la risposta via e-mail? Grazie.
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Gent.le scrivente,
nella sua lettera non è chiaro se il
conferimento dell'incarico di coordinamento infermieristico nei confronti
dell'interessata è avvenuto con provvedimento scritto e motivato da parte
della direzione sanitaria dell'azienda (D.S. e/o D.G.) in cui presta
servizio; allo stato attuale, infatti, per il CCNL in vigore, non
avrebbe alcun valore un provvedimento diversamente firmato (e ci fermeremo
qui). Qualora la procedura prevista dal CCNL sia stata però rispettata, di
fatto, non cambierebbe la sostanza: infatti, la funzione di coordinamento
attribuita al personale dei profili interessati, successivamente alla
prima applicazione, è revocabile in entrambe le componenti con il "venir
meno" della funzione o anche - semplicemente - a seguito di "valutazione
negativa". L'art.10, comma 8, del CCNL Biennio economico 2000-01 afferma,
tuttavia, che i criteri di valutazione del personale interessato devono
essere definiti previa concertazione con i soggetti sindacali di cui
all'art. 9, comma 2, del CCNL 7 aprile 1999. Volendo agire diversamente,
sarebbe opportuno acquisire il parere della propria sigla sindacale,
non sul merito della decisione presa - a mio parere "formalmente
ineccepibile" - e neppure sul mancato rispetto della cadenza di
valutazione (un anno è trascorso); se mai, sulla gestione interna del
sistema di valutazione stesso, che nella aziende più corrette è affidato a
specifici Nuclei di valutazione o COIN super partes, anche per
permettere un effettivo e sereno contraddittorio... Quest'ultimo sistema,
il CCNL lo prevede obbligatoriamente solamente per le posizioni
organizzative (e neppure per queste è implementato ovunque...); dunque,
sono esigue le probabilità di vedersi riconosciute le proprie ragioni per
l'incarico di coordinamento. E sempre che, nel frattempo... da parte
dell'azienda non ne sia venuta meno la necessità di assegnare la funzione
di coordinamento (nel reparto le è subentrato un altro coordinatore?).
Cordiali saluti.
Valter Fascio
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Gent.le Sig. Fascio,
sono un infermiere coordinatore, dovendo predisporre i turni di
pronta disponibilità del personale infermieristico, ho difficoltà di
capire se infermieri che usufruiscono di agevolazioni perchè parenti di
persone portatrici di handicap, possono coprire turni di pronta
disponibilità.
Certo di una sua risposta, Le porgo distinti saluti.
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Gent.le collega,
mi scuso per averle fatto attendere a lungo la risposta al quesito da lei
formulato. Non mi sono dimenticato... La normativa, in merito, risulta
essere effettivamente poco chiara, se non lacunosa. Pertanto, oltre ad una
consultazione al nostro interno, ci siamo rivolti anche ad un ufficio
legale. Al momento, sappiamo soltanto con certezza che i lavoratori aventi
a proprio carico una persona con handicap non sono tenuti a prestare il
lavoro notturno, e che questa disposizione è stata ribadita da ultimo dal
Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della
paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53»).
All'articolo 53, che è quello relativo al lavoro notturno, si afferma:
"1. È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6,
dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno
di età del bambino.
2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno: a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni. 3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903, non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni." (Carlo Giacobini) http://www.handylex.org/quesiti/2234.shtml?d=4401&cf=4053
Per quanto sopra, la pronta disponibilità, se sussistono le condizioni per
non svolgere il lavoro notturno, non dovrebbe essere "obbligatoriamente"
svolta poichè si presuppone la possibilità di chiamata durante quelle ore
(Es. 20.00-8.00) e quindi come svolgimento del turno.
Cordiali saluti.
Valter Fascio
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| Può la caposala richiedere delle riunioni con il personale infermieristico durante il turno, premettendo che lei dirige un reparto di riabilitazione della sanità privata. |
Gent.mo collega,
la preparazione e la conduzione delle riunioni sono due fra le
responsabilità centrali dell'infermiere coordinatore che - per
disposizione dell'ente, o in virtù della sua sensibilità personale agli
ordinamenti legislativi, professionali e organizzativi - voglia uscire
dalla logica gerarchica tradizionale e promuovere il lavoro di gruppo
nell'unità operativa. Oltre all'importanza della preparazione, va da sé
che la riunione, di norma, si svolgerà in orario e luogo di lavoro: chi di
dovere dovrà esserne informato (Calamandrei, 1993). In ospedale, se vi
sono turni fissi, si deve fare in modo che non siano sempre gli stessi
operatori ad avere difficoltà a prendervi parte. Gli operatori devono
conoscere per tempo l'ordine del giorno (O.d.G.) con l'orario e il tempo
totale previsto.
Cordiali saluti.
Valter Fascio
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Le scrivo per esporle il mio caso che e simile a molti altri, almeno
nel Servizio in cui opero, e per avere un Suo parere in merito, per il
quale ringrazio anticipatamente.
Mi chiamo Elio ... e sono un tecnico della prevenzione negli ambienti e
nei luoghi di lavoro presso il Servizio Prevenzione e Sicurezza degli
Ambienti di Lavoro dell'Azienda USL di ...
A seguito di selezione per pubblico concorso, sono stato assunto nel
febbraio 1987
con
profilo professionale:
Operatore Professionale di 1a categoria, perito chimico;
posizione funzionale: Operatore Professionale Collaboratore,
6° livello.
In data 18.08.1993, a
seguito di pubblico concorso e relativa graduatoria di merito la mia
posizione funzionale è diventata quella di Operatore
Professionale Coordinatore Perito chimico, 7° livello.
La nuova
classificazione del personale del comparto, definita con il CCNL 1998-2001
del 3.3.99, mi ha inquadrato nella categoria D.
Nel
frattempo la Contrattazione Nazionale ha transitato nella categoria D. i
dipendenti del comparto che erano inquadrati in categoria C (ex.6°
livello) e ha definito, con l'art.10 del CCNL Comparto
Sanità II° biennio economico 2000-2001, le modalità per la corresponsione
dell'indennità di coordinamento. Quest'ultima,
alla data odierna, non è stata corrisposta a nessun operatore del
Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL.
Nel
dicembre 2002, a seguito di accordi aziendali e successiva "selezione
interna", tutti i tecnici e sanitari del Dipartimento di Sanità Pubblica,
in categoria D, quindi anche il sottoscritto, sono stati inquadrati nel
livello economico Ds1, livello nel quale attualmente sono inquadrato.
Non
commento l'appiattimento funzionale così ottenuto, ma, per quanto sopra
esposto ed in particolare per il fatto che già dal 1993 avevo le
funzioni di coordinatore ottenute con selezione per pubblico concorso
(e non per "grazia ricevuta"), ritengo che mi debba essere riconosciuta e
corrisposta l'indennità di coordinamento prescritta dall'art.10 sopra
menzionato.
Penso,
infatti, che tale indennità debba essere corrisposta a tutti quegli
operatori che avevano tali funzioni in quanto inquadrati nel 7° livello
coordinatori, ed in particolare per coloro che hanno
ottenuto tali funzioni tramite selezione per pubblico concorso. Questa, a
mio avviso, dovrebbe essere la condizione per la corresponsione
dell'indennità, indipendentemente dalle funzioni realmente svolte, perchè
svolgere tali funzioni non dipende dalla volontà dell'operatore che le
possiede, ma, per quanto mi riguarda, dipendono dalla singola
organizzazione dei Servizi (noi siamo UPG) e dalle persone che li
dirigono.
Cosa ne
pensa? Possono esserci le condizioni per un eventuale ricorso?
In attesa
di risposta, ringrazio ancora e porgo cordiali saluti.
Elio
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Gent.mo collega,
la figura del Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di
lavoro appartiene al Personale di vigilanza ed ispezione (DM 58/1997). In
prima applicazione l'indennità di funzione di coordinamento - parte fissa
- con decorrenza 1 settembre 2001, è corrisposta in via permanente ai
collaboratori professionali sanitari - caposala - già
appartenenti alla cat. D e con "reali funzioni"
di coordinamento al 31 agosto 2001 (CCNL Sanità, Biennio 2000/01art.10,
c. 2).
L'indennità di cui al comma 2 - sempre in prima applicazione - compete in
via permanente nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai
collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline
nonchè ai collaboratori professionali - assistenti sociali - già
appartenenti alla cat. D, ai quali a tale data le aziende abbiano
conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne
riconoscano con "atto formale" lo svolgimento al 31
agosto 2001. Il presente comma si applica anche ai dipendenti
appartenenti al livello economico DS, ai sensi dell'art. 8, comma 5.
La grave questione è già stata sollevata da diversi dipendenti. In merito,
professionalmente, condivido il rammarico; personalmente, purtroppo,
ritengo poco probabile che un eventuale ricorso possa avere successo.
Cordialissimi saluti.
Valter Fascio
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Vorrei sapere gentilmente, a
Torino, dove è possibile fare dei corsi professionali per Coordinatori
ADEST.
Grazie. Cordiali saluti. Nicola
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Gent.le Nicola,
a seguito delle recenti modifiche legislastive, tutti i corsi di operatore ADEST tenuti dal Comune sono stati sostituiti dai corsi per la nuova figura "unica", che ha sostituito sia l'ADEST che l'OTA: l'operatore socio sanitario, cioè l'O.S.S. Se le interessa frequentare a Torino un corso di formazione per O.S.S., può rivolgersi a una delle agenzie convenzionate con la Regione Piemonte. Personalmente, sono a conoscenza della I.A.L. www.ialpiemonte.it, a cui può rivolgersi per eventuali informazioni; queste ultime, sono anche reperibili presso tutte le sedi dei servizi socio-assistenziali del Comune di Torino. Tenga conto che i suddetti corsi, per gli esterni, in futuro potranno essere tenuti anche dalle aziende sanitarie (per informazioni rivolgersi presso gli uffici O.S.R.U.).
Cordiali saluti.
Valter Fascio
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Salve,
nel P.O. dove lavoro i turni di servizio del personale infermieristico
di quasi tutte le U.O. del P.O. vengono svolti dalla direzione sanitaria,
da una coordinatrice. Le capo sale delle U.O. non vogliono assumersi la
responsabilità di svolgere il turno del proprio personale. Le chiedo: non
esiste una normativa che vincola le capo sale ad eseguire il turno del
proprio personale? Visto che le capo sale prendono una indennità specifica
non è possibile vincolarla alllo svolgimento dei turni? La struttura dove
lavoro è pubblica.
Grazie.
Fabio
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Lo svolgimento della funzione di coordinamento infermieristico, per la
quale è corrisposta la relativa indennità, non è necessariamente collegata
alla compilazione diretta del turno mensile del personale di un reparto.
In altre parole, oggigiorno, nessuna norma vincola il conferimento
dell'incarico di coordinamento allo svolgimento di questa attività. Non vi
è dubbio, infatti, che ogni azienda, nell'ambito dell'organizzazione dei
servizi sanitari, può adottare delle modalità specifiche di gestione della
turnistica degli infermieri, non escluse quelle di tipo più "accentrato".
Spetta invece sempre al coordinatore programmare, in relazione agli
obiettivi assegnati, la migliore utilizzazione delle risorse umane, e
verificarne l'espletamento delle attività.
Cordiali saluti.
Valter Fascio
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Cari colleghi,
mi trovo in una situazione che non riesco a sciogliere.
Io lavoro in radiologia del P.O. (...) di (...) e insieme con me vi sono
altri 14 colleghi, ma abbiamo un problema che siamo coordinati da un
Capotecnico, in quanto i TRSM sostengono, e purtroppo anche il nostro
D.U.O., che il personale infermieristico deve essere gestito dal
capotecnico e non da un caposala. Oltretutto, la farmacia è fatta e
gestita dallo stesso e siamo oppressi da questa ingerenza: come possiamo
fare? Cosa ci suggerite?
Ciao
Vito
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Gent.mo Vito,
non le nascondo che anche
questa volta non ho finito di sorprendermi per il problema rifportato (o
che traspare) dalle vostre e-mail. Mi sono chiesto infatti, in primis,
come sia stato possibile assegnare unità infermieristiche (addirittura 15,
dico bene?) ad un Servizio di Radiologia. Dopo aver strabuzzato gli occhi,
per meglio informarmi e risponderle, ho provato a fare un breve giro di
telefonate a colleghi che lavorano in alcune ASL o ASO della mia Regione.
Risultato... Neppure un infermiere assegnato alle U.O. di Radiologia, in
quanto non è prevista - di norma - una rilevante attività "assistenziale"
(D.M. 1988 Donat Cattin); in alcuni casi sono assegnate unità ausiliarie,
oppure OTA/OSS per attività di supporto.
Ma ora,
giustamente, atteniamoci al preciso quesito da lei posto. Il tecnico
sanitario di radiologia medica (TSRM), pur appartenendo in qualità di
collaboratore professionale sanitario, alla stessa categoria D
dell'infermiere, possiede un profilo sanitario-tecnico e attribuzioni
diverse (D.M. 746/1994).
In definitiva,
nell’ambito delle UU.OO. di Radiologia può senz'altro individuarsi una
funzione di coordinamento generale, volta ad assicurare una stretta
collaborazione interdisciplinare tra tutto il personale, sia esso tecnico
che infermieristico, addetto all’Unità. All’interno delle singole Unità
Operative deve poi individuarsi una specifica funzione di coordinamento
(di tipo settoriale) concernente il personale (infermieristico) addetto
specificamente all’assistenza del paziente. La funzione di coordinamento
generale potrà anche aspettare al capotecnico (coordinatore tecnico),
mentre la funzione di coordinamento speciale-settoriale, al caposala
(coordinatore infermiere). I due ruoli,tecnico-sanitario e
sanitario, ovviamente, dovranno svolgersi in maniera complementare per il
raggiungimento dei livelli funzionali e qualitativi preindicati dalla
vostra direzione Aziendale.
La non chiara normativa
giuridico-professionale, come è peraltro immaginabile, sconsiglia però
tali scelte organizzative, comunque peculiari soltanto di
alcune Aziende, e che potrebbero facilmente dar luogo a problemi di
gestione concreta, soprattutto da parte del personale.
In questo caso,
suggerisco personalmente di rivolgersi come "gruppo professionale" alle
RSU aziendali, e contemporaneamente, al proprio Collegio Provinciale di
appartenenza.
Cordiali saluti.
Valter Fascio
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E' corretto dare ad un coordinatore, che svolge mansioni di caposala in
varie sedi sparse sul territorio, anche la posizione organizzativa di tale
area? Se sì, com'è possibile svolgere i compiti di caposala in 5 punti
differenti della città e contemporaneamente svolgere anche quanto
previsto per chi ha la posizione organizzativa? E se l'azienda rifiuta le
mie dimissioni da una o dall'altra funzione?
Grazie.
m.r.r.
Ho provato a parlarne con il "mio
sindacato", ma nulla di fatto .
Premetto che ciò che mi ha spinto a
chiedere le dimissioni (dalla posizione organizzativa) è stato il fatto
che essendo sola e senza responsabile sanitario in loco tutte le
responsabilità (e dico TUTTE !!!) , gravano su di me.
Ora non trovando giusto che -sia il
mio Responsabile medico che il mio direttore di dipartimento
infermieristico-
a fronte di una indennità di 4.000
euro/anno lordi mi abbandonino in tale sotuazione , ho deciso di
chiedere le dimissioni. Ma....dopo circa 24 ore sono stata chiamata in
direzione per presentare la "revoca delle dimissioni" , promettendomi che
le cose sarebbero cambiate, ... e logicamente così non è stato .
Cosa mi consigliate di fare?????????
Grazie,
Una Caposala disperata.
(E' proprio vero che solo i lavativi
ottengono tutto.)
MRR
Parole sante!!!
Non è mia intenzione far
precipitare le cose.
Ad ogni buon conto ciò che dovrò
fare è sicuramente quella di cambiare il mio comportamento nei confronti
dei responsabili ed imparare -qualche volta-a dire NO!
Sono convinta della mia scelta
professionale e il confrontarsi con i"Colleghi" aiuta.
Grazie ancora e...a presto.
Cordialmente
PS: complimenti per il vostro
sito,mi è stato (e lo sarà ancora) molto utile.
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Gent.le collega,
il comma 1, art. 20 CCNL Sanità 1998-2001 recita testualmente "Le
aziende, sulla base dei propri ordinamenti e delle leggi regionali di
organizzazione ed in relazione alle esigenze di servizio, istituiranno
posizioni organizzative che richiedono lo svolgimento di funzioni con
assunzione diretta di elevata responsabilità". Per il comma 2, "Le
posizioni organizzative possono riguardare setttori che richiedono lo
svolgimento di direzione di servizi, dipartimenti, uffici o unità
organizzative di particolare complessità, caratterizzate da un elevato
grado di esperienza e autonomia gestionale ed organizzativa o lo
svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e
specializzazione, quali ad esempio i processi assistenziali, oppure lo
svolgimento di: attività di staff e/o studio; di ricerca; ispettive di
vigilanza e controllo; coordinamento di attività didattica". Come lei
potrà notare, si tratta di un ampio ventaglio di possibilità che permette
alle aziende di assegnare al dipendente praticamente qualsiasi tipo di
funzione ed obiettivo organizzativo, anche prescindendo dalle sedi di
precedente assegnazione e/o dai modelli gestionali in essere.
Sono sempre le aziende stesse che formulano in via preventiva anche i
criteri generali per conferire al personale gli incarichi relativi alle
posizioni organizzative istituite. La revoca dell'incarico, invece, così
come la mancata accettazione, comporta la perdita dell'indennità di
funzione da parte del dipendente titolare (comma 9). In questi casi il
dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene
restituito ale funzioni del proprio profilo mantenendo il trattamento
economico già acquisito ai sensi dell'art. 35 (fascia retributiva) ed, ove
spettante (non nel caso di mancata accettazione!), quello dell'art. 36,
comma 3.
Se per dimissione "dall'altra funzione" lei intende da quella
di coordinamento, occorre invece distinguere a seconda del caso: se le è
stata assegnata in prima applicazione in quanto già appartenente alla cat.
D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, competendole in
via permanente l'indennità attribuita (art. 10 CCNL Biennio economico
2000/2001) e non essendo revocabile con il venir meno della funzione, lei
si troverebbe nella situazione di non poter rifiutare di svolgere
l'attività professionale per cui a suo tempo è stato assunto e preposto,
altrimenti rischierebbe di incorrere in un inadempimento contrattuale!
Nell'altro caso (sempre che lei non si trovi però già inquadrato anche
nella cat. DS...), ritengo, personalmente, che vi sia qualche spiraglio in
più (infatti non le verrebbe solo più corrisposta l'indennità), anche se
la scarsa giurisprudenza sembra orientarsi, ancora una volta sull'irrinunciabilità.
In conclusione, in merito a quanto sopra, le consiglierei di leggere
comunque, con particolare attenzione, nell'Area Coordinamento del sito di
AIOL, l'apposita pagina "Interpretazioni, pareri, sentenze legali", caso
n°1. Trattandosi, nel complesso, di una decisione professionale,
contrattuale e legale, che richiede una scelta molto difficile, sarebbe
fondamentale sentire sia il parere della propria sigla sindacale di
riferimento in azienda (il servizio di consulenza legale), sia del proprio
Collegio Ipasvi.
Cordiali saluti.
Valter Fascio
Gent.ma
MRR,
ho letto
con particolare attenzione la sua e-mail, successiva alla mia risposta,
in merito al problema da lei posto. Mi pare che la descrizione della sua
situazione professionale sia, per certi versi, non molto distante da
quella che mi è stata riportata da altri colleghi coordinatori di area o
dipartimento. Non le nascondo che, in certi frangenti particolarmente
critici, tanti colleghi (ebbene, sono anch'io un Ds, coordinatore di
dipartimento con la posizione organizzativa), hanno provato questo
vissuto personale - mi permetta il termine - di "solitudine
professionale", di mancanza di
riferimenti da parte dei superiori gerarchici, a fronte dell'assunzione
di grandi responsabilità e di dover prendere continuamente da soli delle
decisioni difficili.
A "scuola"
ci insegnarono che il ritrovarsi da soli a
compiere scelte organizzative importanti è un po' il destino di tutti
coloro che guidano un gruppo, come il caposala (la cosidetta solitudine
del leader carismatico...); il ricordare ogni tanto quest'affermazione,
certo non mi ha risolto i problemi ma magari un po' (questo sì) mi ha
sostenuto.
Mentre
penso che a poco serva, in queste situazioni, reagire con il meccanismo
contro-trasferale più classico e inconscio, del tipo:
"mi avete abbandonato... vi abbandono".
Se lei è
stata chiamata in direzione per revocare le dimissioni dopo averle date,
ciò significa che - al di la delle apparenze - il suo lavoro è molto
apprezzato (glielo garantisco per esperienza); inoltre, non so a cosa si
riferisce quando parla di "lavativi" (posso forse immaginare...), ma
quasi sempre il contrario di un direttore medico e infermieristico che
delegano... ovvero, abbastanza assenti, sovente significa averne
altri autoritari, non soltanto che tengono il "fiato sul collo" del
personale...
Lei mi
scuserà se faccio l'avvocato del diavolo, ma il fatto è che la realtà
sanitaria è molto complessa, molto a noi ci sfugge... e allora per
"sopravvivere", professionalmente parlando, occorre usare un pizzico di
ironia essenziale...
Un
consiglio? Nella posizione che lei riviste si potrebbe richiedere un
trasferimento in altro reparto, qualora sia possibile, oppure guardarsi
intorno per cogliere altre opportunità che sempre si presentano; senza
per questo - è un consiglio privato e personale - far precipitare la
situazione.
In ogni
caso AIOL rimane a sua disposizione.
Un vivo
incoraggiamento e un cordiale saluto.
Valter
Fascio
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Gent.le Sig. Fascio,
sono un infermiere coordinatore, dovendo predisporre i turni di
lavoro del personale infermieristico, mi trovo in serie difficoltà in
quanto alcuni operatori fruitori di agevolazioni di permessi a favore
dei parenti di persone con handicap (assistenza al genitore) hanno fatto
richiesta di effettuare turni di lavoro frazionati ad ore. Il quesito
che vi pongo, è se i tre giorni di permessi mensili, così come recita la
L. n° 53/2000, sono anche frazionabili ad ore.
In attesa urgente di risposta, si inviano cordiali saluti.
Salvatore
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Gent.mo Salvatore,
gli artt. 19 e 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53 hanno apportato
modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33. E' importante che
il coordinatore infermieristico ne sia a conoscenza. Ai fini della stesura
dei turni mensili, dunque, lei può visionare la specifica normativa e i
criteri applicativi in vigore (estremamente dettagliati nella loro
articolazione), visionando il seguente link, nel sito curato dall'Unione
Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare:
http://www.handylex.org/stato/c170700.shtml .
La ringrazio per averci contatto, nella certezza che la risposta possa
servire anche ad altri colleghi coordinatori.
Cordiali saluti.
Valter Fascio
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Gent. Sig. Fascio sono un collega infermiere operante in un piccolo
P.O. che ha conseguito il master in management inf.co per le funzioni di
coordinamento. La mia domanda è:
Questo è esattamente ciò che si è verificato nella mia Azienda nei miei
confronti e che è reso ancora più amaro dal contrasto con le attestazioni
di stima professionale che ho sempre ricevuto nella pratica professionale
quotidiana e che sono, queste si, fonte di estrema ed autentica
gratificazione. Ciò nonostante, sono molto arrabbiato con l'azienda (che,
contro i suoi stessi interessi, non valorizza le risorse umane e
professionali preferendo continuare a perseguire meschini interessi
individuali e logiche affaristiche da prima repubblica), con la classe
sindacale (coinvolta anch'essa, scandalosamente, in prima persona nella
lotta per accaparrarsi posti di coordinamento da distribuire tra i propri
iscritti ) e con lo stesso collegio IPASVI della mia provincia che non ha
speso una sola parola al riguardo.
Cordiali saluti e complimenti per l'interesse che riesce a suscitare
col suo sito.
Inf. Luciano
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Gent.mo Luciano,
da sempre ritengo prioritario che le aziende perseguano l'obiettivo di
valorizzazione della professionalità del coordinatore (ex caposala),
basandosi sul possesso di specifici titoli di studio (afd o master) ed
esperienze certificate; la L. n° 251/2000 prevedeva tutto ciò, al fine di
garantire al cittadino la migliore qualità organizzativa. A fronte di
questo, nelle procedure di selezione, sono sotto gli occhi di
tutti scelte maggiormente fidelistiche che, per altro, l'attuale normativa
consente appieno. Delle due l'una: basterebbe essere chiari ed esplicitare
delle regole comuni una volta per sempre; ovvero, non pensando di doverlo
fare, esplicitare che non esistono regole per l'assegnazione degli
incarichi di coordinamento, bensì che la procedura prevede una scelta di
natura "fiduciaria" (e allora anche il Master, come gli altri titoli, lo
si fa rientrare nel solo bagaglio culturare personale). Intendiamoci, la
mia è una provocazione... ma, in ogni caso, i Dirigenti di II° livello
sono già nominati così per legge.
Il Sindacato ha il compito di tutelare il lavoratore... il Collegio
quello di difendere il cittadino dall'abusivismo... Certamente, volendo, è
facile defilarsi dietro gli Statuti e non porsi altri obiettivi. Ma la
realtà è più complessa di quanto non sembri.
Mi pare però che, ottenuta la cat. DS per i coordinatori (era dovuta, ci
mancherebbe ancora che il coordinatore restasse in cat. D), anche la
debole spinta della Professione - su questi temi - si sia affievolita, per
concentrarsi unicamente su altre questioni considerate - invece -
strategiche. Speriamo soltanto che tale orientamento alla lunga paghi...
e che la realtà quotidiana non ci sia sfilata da sotto i nostri occhi
mentre si volava troppo in alto.
Sono io a complimentarmi con lei per le sue belle parole sull'importanza
delle pratica assistenziale quotidiana: è quella che ci identifica, e ci
permette di essere e sentirci infermieri, prima di coordinatori o
dirigenti. Ma è anche quella che ci sostiene nei momenti difficili...
Cordiali saluti.
Valter Fascio
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Egr. Valter
Fascio,
In un reparto ospedaliero se
viene causata un'ulcera da decubito, per inadempienza nella prevenzione,
è responsabile tutto personale infermieristico? O, eventualmente se è
possibile risalire alla causa, che ha determinato tale situazione,
coloro che non hanno attuato misure preventive? Se venissero assegnati
un numero di pazienti ad ogni infermiere forse questo problema non
sorgerebbe?
Cordiali saluti.
Piergino (Infermiere Oncol.)
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Gent.mo Piergino,
l'infermiere sempre più sarà
chiamato singolarmente a rispondere in tema di responsabilità per danni o
lesioni subite dal paziente durante il ricovero (esempio ulcere da
decubito, infezioni nosocomiali...), a causa di negligenza e omissione di
atti professionali dovuti, comunque già ben previsti negli atti regolatori
dell'infermiere (Profilo, Codice Deontologico, Ordinamento Didattico), o
in altre norme di legge. Le ulcere da decubito sono "quasi sempre"
conseguenza di mal pratica... In caso di una denuncia si deve
poter dimostrare di aver applicato correttamente i relativi protocolli
validati di prevenzione presenti nel reparto; ogni figura (il Primario per
il controllo generale sulla U.O.; il coordinatore per l'implementazione
delle procedure; l'infermiere per le prestazioni svolte) risponde
individualmente delle proprie omissioni. Mi pare che, recentemente,
proprio in merito, vi sia stata la prima sentenza che ha visto la condanna
di sanitari...
Usando dei "protocolli" per la
prevenzione (con schede che prevedono la firma dei professionisti che
hanno prestato assistenza) si può anche evitare l'impraticabile
soluzione di assegnare un paziente sempre allo stesso infermiere, in tutti
i turni, per individuarne le singole responsabilità...
Grazie per aver proposto un
quesito professionale molto importante.
Cordiali saluti.
Valter Fascio
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Salve, sono un infermiere professionale al servizio di una RSA per anziani privata convenzionata. Vorrei sapere, viste le attuali leggi, se è possibile coprire, fino al conseguimento di un titolo abilitativo, in accordo col datore di lavoro, il ruolo di coordinatore infermieristico, oppure se è obbligatorio prima ottenere una abilitazione all’esercizio (master di primo livello in menagement). Premetto, inoltre, che ho conseguito il diploma infermieristico triennale, previa maturità quinquennale, nel luglio del 1997, poco prima che venissero istituiti i diplomi universitari. Grazie.
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Gent.le E.,
al momento non è necessario il possesso del titolo master di primo livello
in management per svolgere la "funzione" di coordinatore infermieristico.
In futuro, le cose però potrebbero cambiare. Il mio suggerimento personale
è comunque, qualora ne avesse le possibilità, di iscriversi al corso. Nel
frattempo, lei può comunque svolgere l'incarico che l'azienda le ha
assegnato... Se le interessa approfondire l'argomento, le consiglio di
leggersi le altre Faq sull'argomento già pubblicate sul nostro sito.
Cordiali saluti.
Valter Fascio
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Salve, sono Antonio un infermiere della ASL ... Dal 1 Maggio 2004 il
direttore delle struttura complessa dove lavoro mi ha dato l'incarico di
coordinatore.
Volevo chiederle se mi spettava l'indennità di coordinamento pur non
ancora in cat. DS. Se sì, mi dà delle indicazioni contrattuali?
La ringrazio, certo di un suo interessamento.
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Gent.le Antonio,
è fondamentale che lei verifichi che l'incarico di coordinamento
affidatole dal suo direttore di U.O.C. sia stato deliberato a livello
aziendale. In questro caso, le spetterà l'indennità di funzione parte
fissa ed, eventualmente, la parte variabile anche se non è ancora
transitato in DS (nel suo caso specifico, saranno entrambe revocabili, e
corrispondenti già alla somma di L. 3.000.000, art. 10 Ccnl Biennio
2000/2001). In caso contrario, non le spetterà nulla.
In base all'art. 19 Ccnl 2002-2005, il passaggio di categoria da
D a DS per coloro i quali sono stati individuati titolari dopo l'entrata
in vigore di questo contratto (il 19 Aprile u.s.), come purtroppo
avvenuto, per soli ventun giorni, nel suo caso, prevede che dovrà svolgere
la funzione almeno per un anno e poi effettuerà una selezione (quando
l'azienda si deciderà ad espletarla, sich), però con precedenza nel
passaggio!
Un suggerimento: consideri anche che la declaratoria della cat. D,
collaboratore professionale sanitario (in cui è ancora classificato
lei), cosi come descritta nel Ccnl 2000/2001, non permette il
coordinamento infermieristico di unità operative complesse, bensì soltanto
semplici (a meno che ci si trovi nel livello economico DS, appunto)
Speriamo che quanto sopra le serva per farsi abbreviare i tempi...
Cordiali saluti.
Valter Fascio
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Gentile Valter,
per caso, oggi, cercando materiale per la mia tesi, sono finita sul suo
forum. Ne approfitto per chiederle una mano... La mia tesi riguarda il
percorso formativo del caposala facendo un excursus storico-legislativo
nonché critico sulla figura del "vecchio" AFD, attuale coordinatore, e il
reperimento di materiale è davvero difficoltoso... magari mi può dare
qualche dritta su articoli o testi presenti in letteratura. Inoltre,
vorrei un consiglio riguardo alla possibilità di riconoscimento di
carriera, cioè dopo aver finito il Master in management, mi conviene
riscattare la laurea?
Grazie di cuore per la tua risposta.
Claudia
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Gent.le Claudia,
l'argomento da lei scelto per la sua tesi mi pare molto
interessante... e mi fa piacere se, in qualche modo, potrò esserle di
aiuto. L'infermiere con funzioni direttive ha una lunga storia, anche per
ciò che concerne l'inquadramento normativo, troppo presto volutamente
dimenticata (o cancellata). Ciò non soltanto spiega la difficoltà nel
reperire materiale di studio sull'evoluzione professionale ma contribuisce
grandemente a spiegare la causa dell'attuale difficoltà - che pur in
mancanza di ricerche apposite ci pare legittimo ritenere diffusa - di
riconoscersi oggigiorno in un modello di ruolo chiaro e accettabile.
A tal proposito, le consiglio la lettura degli
articoli pubblicati su AIOL - Area Coordinamento Infermieristico http://www.infermierionline.net/area_coordinatori/articoli.htm
; inoltre, tra le "risorse" della stessa, è presente un repertorio di
riferimenti bibliografici ad hoc http://www.infermierionline.net/area_coordinatori/coord.bibliografia.htm .
Il testo che meglio illustra l'evoluzione storica e del
quadro di riferimento normativo della figura dell'ex caposala è, senza
ombra di dubbio, l'ormai introvabile: Calamandrei C.,
L'infermiere Professionale Abilitato a
Funzioni Direttive - Manuale per la
formazione del caposala, NIS, Roma, 1993.
Forse risulta essere un pò datato, ma è l'unico testo utile
per ottenere informazioni sullo specifico argomento da lei
scelto. Inoltre, Lei potrebbe contattare il CNC nella persona della
Presidente M.G. De Togni, e farsi inviare gli Atti del Convegno “Responsabilità
e competenze del coordinatore”, tenutosi
a Torino il 9.5.2003, in particolare la relazione da Lei stessa
presentata: "L' evoluzione
storico-legislativa del coordinatore" (Tel. CNC 045.801.23.59; E-mail:
cnc.detogni@libero.it).
Con i tempi che corrono, mi viene invece più difficile rispondere al suo
ultimo quesito... Ritengo che questo tipo di valutazione debba essere
fatto individualmente a seconda delle prospettive di carriera personali
che si desiderano perseguire, ma pure della propria concreta "posizione"
lavorativa già in essere. Diversamente, il "riscatto" (costoso) della
laurea può soltanto significare il possesso di un paio di punti in più nei
titoli da presentare nel concorso per l'accesso alla Specialistica...
Grazie a lei per l'interessante studio intrapreso sulla figura del
"vecchio" AFD..., e per averci contattato.
Cordiali saluti.
Valter Fascio
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