POSTA E RISPOSTA  - Area Coordinatori

Risponde Valter Fascio -

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67- La responsabilità del coordinatore infermieristico di fronte a carenze e disservizi. La compensazione, e la tutela degli infermieri e dell'utenza.
Ciao,
mi chiamo N. C. sono coordinatore infermieristico del Pronto Soccorso di M. (...), le illustro come è organizzato il P.S. Abbiamo 4 posti di Osservazione Breve Intensiva(che spesso diventano 4 o 5  o ...). Per  ora non facciamo triage, sono presenti nelle 24 ore due medici di guardia, 1 internista ed 1 chirurgo con 11 infermieri di cui 3 generici, compreso il sottoscritto. Ci mancano 3 unità (2 per gravidanza a rischio da agosto, e settembre, 1 ha dato le dimissioni). Per i trasferimenti, presso altro ospedale, dal P.S. o dai reparti esiste una pronta disponibilità a cui per avviso hanno aderito gli infermieri di tutti i reparti.
Spesso la D.S. non riesce a coprire tutti i turni con la P.D., ed io facendo i turni, per concedere delle ferie, a volte siamo in 2 I.P. per turno e se capita il trasferimento dal P.S. tocca ad uno dei due accompagnare il paziente. Domanda: lasciando il reparto con un solo infermiere con due medici 4 posti di OBI non veniamo meno al nostro mandato di garantire l'assistenza? Basta l'ordine di servizio a tutelarci? In qualità di coordinatore che ruolo posso avere per tutelare gli infermieri? Nel nostro ospedale non c'è il servizio infermieristico, in qualità di coordinatore posso dialogare con l'Ufficio del Personale e la D.S. per questioni di carenze del personale infermieristico  o di responsabilità dello stesso, senza aver timore di scavalcare il mio primario? O tutto quello che devo/posso fare deve passare per il mio primario?
Sicuro di un suo riscontro, colgo l'occasione per salutarla e farle i complimenti per la rubrica.

 

Gent.le collega,
è generalmente da ritenersi sindacabile la convinzione dei dirigenti medici (ma non solo) di poter impartire ordini di servizio indiscriminatamente, al di fuori di una gestione strutturata e in ottemperanza delle indicazioni del T.U. delle disposizioni concernenti lo stato giuridico degli impiegati civili, di cui al DPR n° 3/1957 artt 16 e 17, e del CCNL del 1995 all'art. 28. 
Gli ordini di servizio, emessi anche verbalmente, e che attengono a disposizioni di trasferimento degenti, di accompagnamento e trasporto per consulenze diverse "non eccezionali", per la consegna di provette ed esami, ecc... sono quindi legittimamente molto "discutibili". E' quindi doveroso rifarsi agli artt. 16 e 17 testè citati. 
Il T.U. delle disposizioni concernenti lo stato giuridico degli impiegati civili, DPR n° 3/1957, all'art. 16 Doveri verso il superiore, riporta che: "L'impiegato deve eseguire gli ordini che gli siano impartiti dal superiore gerarchico in merito alle proprie funzioni o mansioni. Quando l'impiegato rilevi difficoltà o inconvenienti derivanti dagli ordini impartiti deve riferirne in via gerarchica, formulando proposte a suo avviso opportune per rimuovere difficoltà o inconvenienti"; l'art. 17 Limite al dovere verso i superiori, recita che: "L'impiegato al quale, dal proprio superiore, venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza al proprio superiore dichiarandone le sue ragioni. Se l'ordine è rinnovato per iscritto l'impiegato ha il dovere di darvi esecuzione. L'impiegato non deve comunque eseguire l'ordine se esso sia vietato dalla legge penale". 
Il CCNL del 1995 all'art. 28 punto h) Doveri del dipendente, in vigore in quanto non disapplicato, prevede che: "Il dipendente deve eseguire le disposizioni inerenti all'espletamento delle proprie funzioni o mansioni. Se ritiene che la disposizione sia palesemente illegittima è tenuto a darne immediata e motivata contestazione a chi l'ha impartita, dichiarandone le ragioni; se la disposizione è rinnovata per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione salvo che la disposizione sia vietata dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo". 
Non possiamo anche esimerci dall'inquadrare quanto detto tralasciando il disposto del D.M. n° 739/1994, Profilo Professionale dell'Infermiere, che lo definisce quale professionista responsabile dell'assistenza generale infermieristica e responsabile nel garantire la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche. 
Completiamo la disamina con la Legge n° 42/1999 che, superando completamente anche l'ex mansionario, sancisce la piena autonomia professionale. E' l' infermiere, come professionista, assumendosene "in toto" le responsabilità, a valutare se, quando, come, e a chi, garantire l'assistenza infermieristica e le risposte ai bisogni. 
Il paradosso risulta però essere che a fronte di uno status giuridico chiaramente disciplinato dalle norme su elencate e non già dalle convinzioni dei Dirigenti Medici, permane lla prassi ad impartite disposizioni di servizio che espongono arbitrariamente gli infermieri al reato previsto e punito dall'art. 591 del Codice Penale per sanzionare la condotta di "abbandono di persona incapace per qualsiasi motivo di provvedere a se stessa", e per la quale l'infermiere ne ha la custodia e deve provvedere alla cura. 
Dalla tipologia degli interessi protetti dalla normativa emerge che si tratta di un reato di rilevante interesse sociale diretto a prevenire comportamenti che pongono in pericolo l'incolumità di soggetti meritevoli di protezione per le loro condizioni psico-fisiche. E non ha importanza se l'abbandono sia soltanto temporaneo (2-3 ore), quanto la presunzione di messa in pericolo degli assistiti. L’abbandono del posto di lavoro costituisce anche una violazione del codice deontologico che all’art. 10 stabilisce: "l’infermiere non abbandona mai il posto di lavoro senza la certezza della sostituzione".
Preso atto che esiste trasporto e trasporto, e che un trasporto urgente può salvare una vita così come può toglierne un'altra, e che quindi occorre saper valutare attentamente, di volta in volta, il limite entro il quale gli ordini di servizio e il senso di responsabilità possono entrare nel merito di singole specifiche decisioni, eccezionali o meno, ai sensi dell'art. 591 del C.P., degli artt. 16 e 17 del DPR n° 3/1957 e dell'art. 28 del CCNL Comparto Sanità 1995, gli infermieri possono non eseguire alcuna palesemente illegittima disposizione verbale, nè rinnovata per iscritto, attinente alla richieste della dirigenza medica di abbandono dell'unita operativa per accompagnamenti dovuti a carenze di ordine gestionale-organizzativo; non si dovrebbero dunque esporre gratuitamente a responsabilità penali circa l'abbandono di incapace a fronte del dovere di garantire assistenza infermieristica all'interno dell' U.O. alle quali sono stati assegnati. 
Il Codice Deontologico dell'infermiere esplicita precisi obblighi di segnalazione a varie autorità nei casi di "carenza o disservizi", "circostanze che possano pregiudicare l'assistenza", ovvero tutte le situazioni che comportano "rischio" per i pazienti: autorità di riferimento che nel comma 6.3 parrebbe essere Amministrativa (NdR che governa l'Istituzione o l'Azienda), e che potrà essere informata o direttamente oppure, come è regola nelle P.A., per via gerarchica (NdR nel suo caso il Primario); ma anche, doverosamente, verso il Collegio professionale (cfr. Luca Benci, Manuale Giuridico Professionale per l'esercizio del nursing, Mc Graw-Hill, pagg. 166-8, 2001):

6.3. L'infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, di fronte a carenze o disservizi provvede a darne comunicazione e per quanto possibile, a ricreare la situazione più favorevole. 

6.4. L'infermiere riferisce a persona competente e all'autorità professionale qualsiasi circostanza che possa pregiudicare l'assistenza infermieristica o la qualità delle cure, con particolare riguardo agli effetti sulla persona.

6.5. L'infermiere ha il diritto e il dovere di segnalare al Collegio le situazioni in cui sussistono circostanze o persistono condizioni che limitano la qualità delle cure o il decoro dell'esercizio professionale.

In conclusione, in merito al quesito posto, il codice deontologico si esprime chiaramente: l'infermiere, ai diversi livelli di responsabilità (Es. il coordinatore infermieristico) collabora in situazioni di eccezionalità; oppone rifiuto se questa è la norma. Purtroppo molte situazioni eccezionali oggigiorno diventano "normali" perchè ormai troppo spesso nel contingente non c'è scelta.
La ringrazio per i complimenti nei confronti della rubrica.
Cordiali saluti.
 
Valter Fascio


 
66- Iscrizione al master per lo svolgimento delle funzione di coordinamento infermieristico: ne vale la pena?
Salve Valter Fascio,
sono un coordinatore Inf. con incarico secondo il vecchio contratto; volevo un tuo parere su due punti. Visto che l'incarico sopra citato e rimovibile sia nella parte fissa che variabile (correggimi se sbaglio) ed è l'unico titolo abilitante per svolgere le funzioni di coordinamento, secondo il tuo punto di vista faccio bene ad iscrivermi a  un master in management infermieristico ed ostetrico, visto che non sono riuscito ad entrate al corso di laurea specialistica, almeno per quest'anno?
Infine, la cosa che non ho capito, sul sito di Tor Vergata hanno bandito un corso di master in Management infermieristico per le funzioni di coordinamento. Mentre il corso a cui mi sto scrivendo è un master in Management infermieristico ed ostetrico. Sono la stessa cosa? Se no qual'è la differenza? Ed infine, faccio bene lo stesso a frequentarlo per quest'anno visto che sono fuori dalla laurea specialistica, o è meglio che risparmio questi € 2.000?
Grazie mille.

 

Gent.le collega,
qualora lei sia in possesso del titolo di "abilitazione alle funzioni direttive" ritengo scarsamente utile iscriversi al master in coordinamento (se l'ex ddl n° 1645 andrà in porto vigerà infatti l'equipollenza); al contrario, invece, qualora ne fosse sprovvisto, perchè è un titolo indispensabile per chi vorrà ancora coordinare in un prossimo futuro. In entrambi i casi, l'assegnazione dell'incarico di coordinamento resta però sempre transitoria...
Per quanto riguarda il secondo punto del suo quesito, effettivamente stiamo assistendo alla nascita di una "babele" di corsi master, situazione che di fatto disorienta nelle scelte professionali. Ciò avviene anche per lo specifico del coordinamento infermieristico, in cui si nota dalla diversità dei "titoli" assegnati a medesimi corsi, che gli atenei non seguono una linea comune a livello nazionale. Non ne sono affatto obbligati. Altre informazioni sull'opportunità di frequentare un corso master potrà averne leggendo il seguente articolo: http://www.webalice.it/redrings/pa08.htm 
Cordiali saluti.
 
Valter Fascio
 
...
p.s
purtroppo i tempi per le risposte alle (numerose) Faqs che ci pervengono sono ormai abbastanza lunghi (intorno ai 20 giorni circa). Ho già trasmesso la risposta al Suo quesito alla nostra webmaster, ma anche lei ha una mole notevole di materiale precedente da inserire; in ogni caso, essa sarà pubblicata direttamente on-line. Le rispondo, dunque, brevemente: il ddl n° 1645-A cita testuale che "il futuro professionista coordinatore dovrà essere in possesso di titolo Master di primo livello per le funzioni di coordinamento". Di fatto, però, non avendo la Camera  tramutato il disegno di legge in una legge vera e propria (badi bene, sono già trascorsi inutilmente ben 29 mesi!) nessuno in Italia può, ad oggi, conoscere con certezza quale titolo sarà richiesto in futuro all'infermiere che desiderasse aspirare all'incarico di coordinatore infermieristico (attualmente nessuno); per la precisione, se il possesso dei vari titoli di "master in management" rilasciati dagli atenei (ma esistono pure quelli conseguiti presso Scuole di Alta Specializzazione, ovvero Enti parastatali...) possono poi tranquillamente surrogare il "master per le funzioni di coordinamento".
Per un riscontro normativo, può leggere anche quanto da me riportato in: http://www.infermierionline.net/area_coordinatori/coord.istituzione_delle_funzioni_di_co.htm
In conclusione, se nel bando predisposto dall'ateneo risulta almeno scritto che "il titolo consentirà l'esercizio delle funzioni di coordinamento infermieristico", beh... allora forse è già un qualcosa di importante.
Cordiali saluti.

 

 

65 - Incarico dirigenziale art.19 decreto n° 165/2001
Per ricevere un incarico art.19 del decreto n. 165 del 2001 è valida la laurea triennale? Grazie.

Qualora la domanda si riferisca ad un incarico dirigenziale per la professione infermieristica, alla qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario si può accedere con "cinque anni di servizio effettivo" prestato in enti del SSN nella posizione ex 7° e 8° livello. Transitoriamente, le aziende possono coprire tale funzione con gli operatori in possesso del titolo rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali con contratto triennale di diritto privato, per l'accesso alle quali è richieto il "diploma di laurea".

Nel periodo transitorio, infatti, l'incarico di cui al comma 1, art. 41 del Capo III delle "code contrattuali" per le aree della dirigenza medco-veterinaria e dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo, del SSN, è conferito per un triennio, ai sensi dell'art. 15 septies del d.lgs. 502 del 1992 e secondo la disciplina, ivi compresi gli aspetti del trattamento economico, prevista dall'art. 63 comma 5 del CCNL dell'8 giugno 2000, previa procedura selettiva tra i candidati in possesso di requisiti di esperienza e qualificazione professionale predeterminati. L'incarico è rinnovabile con la medesima procedura, ove l'art. 41 non sia ancora entrato a regime. In particolare, con riguardo ai requisiti per il conferimento dell'incarico, le parti concordano sull'esigenza che i candidati siano almeno in possesso:

- del diploma di dirigente dell'assistenza infermieristica rilasciato dalle ex scuole dirette a fini speciali o di diploma di formazione manageriale - conseguito in corsi di perfezionamento o similari, rilasciato da Università o da altre istituzioni pubbliche od equiparate - attestante un percorso formativo che - per contenuti e durata – sia ritenuto idoneo come requisito dall'azienda;
- di esperienza professionale – non inferiore a cinque anni di servizio a tempo indeterminato - maturata nella categoria D, ivi compreso il livello economico DS, dello specifico profilo professionale.

In via provvisoria, l' incarico di cui al comma 1 può essere conferito dalle aziende anche al personale indicato nell'art. 7, comma 2 della legge 251 del 2000 ed alle condizioni ivi previste, per il coordinamento della specifica area professionale di cui agli artt. 2, 3 e 4 della stessa legge, nel rispetto di tutti i precedenti commi del presente articolo. Ai sensi del comma 13 dell'art. 41, le attribuzione del dirigente di nuova istituzione di cui al presente comma dovranno consentire un adeguato livello di integrazione e collaborazione con le altre funzioni dirigenziali, garantendo il rispetto dell'unicità della responsabilità dirigenziale per gli aspetti professionali ed organizzativi interni delle strutture di appartenenza.

 

Valter Fascio

 

64 - Le competenze dell'ex CSSA , la formazione e il ruolo di dirigente.  
Gent.le Sig. Fascio,
vorrei dei chiarimenti riguardanti le competenze del CSSA (capo dei servizi sanitari ed infermieristici). Alla luce della nuova normativa rigurdante la dirigenza infermieristica, il CSSA lo possiamo considerare adeguatamente formato e soprattutto può ancora ricoprire il ruolo di dirigente?  
Grazie.

 

Gent.le collega,
la struttura del nuovo contratto ha soppresso la figura dell'infermiere dirigente, comunque nominato, ex livello VIII° bis , che, di fatto, viene sostituita dal coordinatore. Quest'ultimo ne assume le funzioni e le aggiunge, cumulandole, alle proprie e si trova, così, a svolgere un ruolo quanto mai "sconfinato" e indefinito,  che spazia dalla gestione di una UO semplice a quella dell'ufficio infermieristico di azienda (passando attraverso l'UO complessa, il dipartimento, il distretto, ecc.). Come già ho più volte rilevato, per ricoprire questo ruolo, oggi, non è richiesta alcuna preparazione specifica. E' evidente che le differenze rispetto al passato sono notevoli, sia per quanto concerne la flessibilità di utilizzo, che è molto varia, sia per ciò che concerne alla formazione, che per la prassi in vigore continua ad essere pressoché inutile. Lo stesso Master previsto dalla L. n. 1/2002, che lo aveva finalizzato alla progressione di carriera, è stato totalmente ignorato dal contratto. Ciò premesso, è doveroso chiedersi: se sarà prevista una nuova specifica formazione rivolta ai quadri intermedi e con che modalità potrà essere gestita; perché non si è voluto implementare la figura del vice-dirigente, individuata dall'art. 7, comma 3, della L. n. 145/2002, che avrebbe consentito di preservare le funzioni degli ex infermieri dirigenti (tra cui l'ex OPD poi divenuto CSSA...) e di ottimizzarne effettivamente il ruolo. Sono interrogativi, a mio giudizio, importantissimi cui, tuttavia, non è così semplice ottenere una risposta...
Cordiali saluti.
Valter Fascio
 

 

63- Master in coordinamento per infermieri: tesi modello operativo del Primary Nurse in DEA.
Buona sera,
sono un infermiere, svolgo la mia attività presso il DEA della asl 4 di Torino, sono inoltre studente del master di coordinamento per infermieri presso l'Università Cattolica. Il percorso di studi è stato molto impegnativo e si sta quasi concludendo. Al momento mi sto dedicando alla preparazione della tesi master che sarà orientata all'organizzazione di un'osservazione breve intensiva di pronto soccorso, l'obiettivo è quello di delineare in maniera precisa chi fa che cosa....e implementare un modello organizzativo dell'assistenza che promuova il Primary nurse. Vi chiedo se avete degli spunti da suggerirmi ed eventuale bibliografia consultabile...
Grazie per la collaborazione.
Distinti saluti.
Francesco

 

Gent.le collega,
il Primary nursing è un modello organizzativo che vede l’assistenza infemieristica come pratica professionale centrata sull’ammalato, in cui una specifica persona è soggetto alla guida continua di un Primary Nurse, dal momento del ricovero alla dimissione. Gli infermieri che operano nella struttura in ogni turno di lavoro provvedono all’assistenza complessiva degli ammalati, ma giornalmente questa è pianificata e coordinata per ogni persona da un unico infermiere, definito Primary nurse per quella persona. Il riferimento al Primary nursing era indispensabile prima di affrontare il Case Management, in quanto quest’ultimo viene individuato come un evoluzione del primo o come Primary Nursing di secondo livello.  Oggigiorno, personalmente, ritengo che i programmi di Primary Nursing con un infermiere referente siano forse più facilmente praticabili nell'assistenza infermieristica domiciliare e di sanità pubblica, mentre l'utenza che afferisce in DEA ha una permanenza brevissima dal momento dell'ammissione a quello della dimissione. Naturalmente questo è solo il mio pensiero...
La bibliografia consultabile sull'argomento è vasta. Il seguente testo: Chiari P., Santullo A., L'infermiere case manager, McGraw-Hill, 2001 ritengo sia fondamentale. Inoltre, suggerirei la consultazione di: P. Taddia, Managed Care e Case Management: origini, principi, implicazioni, IPASVI, Foglio Notizie n.5, 1997. 
Per progetti già implementati di Primary nursing (in strutture però per post acuti, medicina, geriatria, riabilitativa), lei può contattare il seguente servizio: dirservinf@orsola-malpighi.med.unibo.it .
Cordiali saluti.
 
Valter Fascio

 

62 - Revoca della funzione di coordinamento infermieristico a seguito di valutazione negativa
Per conto di mia moglie, Le invio la seguente richiesta di chiarimento: sono dipendente di una Azienda Osp. Pubblica, in qualità di Inf. Professionale (Liv. D), in data 9 Ottobre 01 ha ricevuto l'incarico di Inf. Coordinatore - Caposala. (tramite lettera del Resp.le dei Serv. Inf.).
- Dal mese di Febbraio 02 al mese di Maggio 03 sono stata assente dal lavoro per Maternità pre e post parto.
- Dal mese di maggio 03 al mese di ottobre 03 ho usufruito dell'orario ridotto (4 ore \ giorno) per allattamento.
- Nel mese di giugno 04 il Resp.le del Reparto (PRIMARIO) e il Resp.le dei Serv. Infermieristici hanno redatto la scheda di valutazione come previsto dal CNL. Purtroppo la valutazione è stata negativa. A fronte di tale valutazione e secondo l'art. 10 CCNL (biennio economico 2000-2001) il Resp.le dei serv. infermieristici mi ha rimosso dall'incarico e revocato la relativa indennità di coordinamento. Attualmente opero presso un'altro reparto con mansioni di Inf. Professionale. Esistono gli estremi per una dar corso ad una procedura legale (causa del lavoro) nei confronti della Azienda al fine di farmi riassegnare la posizione di CAPOSALA? Desidero sottolineare che:
- i 12 mesi previsti dal CCNL necessari per redarre la scheda di valutazione non sono stati continuativi. (va considerato che durante il periodo maggio 03 - giugno 04  ho usufruito dell'orario ridotto per circa 5 mesi per allattamento). E' possibile ricevere la risposta via e-mail? Grazie.  

 

Gent.le scrivente,
nella sua lettera non è chiaro se il conferimento dell'incarico di coordinamento infermieristico nei confronti dell'interessata è avvenuto con provvedimento scritto e motivato da parte della direzione sanitaria dell'azienda (D.S. e/o D.G.) in cui presta servizio; allo stato attuale, infatti, per il CCNL in vigore, non avrebbe alcun valore un provvedimento diversamente firmato (e ci fermeremo qui). Qualora la procedura prevista dal CCNL sia stata però rispettata, di fatto, non cambierebbe la sostanza: infatti, la funzione di coordinamento attribuita al personale dei profili interessati, successivamente alla prima applicazione, è revocabile in entrambe le componenti con il "venir meno" della funzione o anche - semplicemente - a seguito di "valutazione negativa". L'art.10, comma 8, del CCNL Biennio economico 2000-01 afferma, tuttavia, che i criteri di valutazione del personale interessato devono essere definiti previa concertazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 9, comma 2, del CCNL 7 aprile 1999. Volendo agire diversamente, sarebbe opportuno acquisire il parere della propria sigla sindacale, non sul merito della decisione presa - a mio parere "formalmente ineccepibile" - e neppure sul mancato rispetto della cadenza di valutazione (un anno è trascorso); se mai, sulla gestione interna del sistema di valutazione stesso, che nella aziende più corrette è affidato a specifici Nuclei di valutazione o COIN super partes, anche per permettere un effettivo e sereno contraddittorio... Quest'ultimo sistema, il CCNL lo prevede obbligatoriamente solamente per le posizioni organizzative (e neppure per queste è implementato ovunque...); dunque, sono esigue le probabilità di vedersi riconosciute le proprie ragioni per l'incarico di coordinamento. E sempre che, nel frattempo... da parte dell'azienda non ne sia venuta meno la necessità di assegnare la funzione di coordinamento (nel reparto le è subentrato un altro coordinatore?).
Cordiali saluti.
 
Valter Fascio

 

61 - I lavoratori con a carico una persona con handicap sono tenuti a coprire turni di pronta disponibilità?
Gent.le Sig. Fascio,
sono un infermiere coordinatore, dovendo predisporre i turni di pronta disponibilità del personale infermieristico, ho difficoltà di capire se infermieri che usufruiscono di agevolazioni perchè parenti di persone portatrici di handicap, possono coprire turni di pronta disponibilità.
Certo di una sua risposta, Le porgo distinti saluti.

 

Gent.le collega,
mi scuso per averle fatto attendere a lungo la risposta al quesito da lei formulato. Non mi sono dimenticato... La normativa, in merito, risulta essere effettivamente poco chiara, se non lacunosa. Pertanto, oltre ad una consultazione al nostro interno, ci siamo rivolti anche ad un ufficio legale. Al momento, sappiamo soltanto con certezza che i lavoratori aventi a proprio carico una persona con handicap non sono tenuti a prestare il lavoro notturno, e che questa disposizione è stata ribadita da ultimo dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53»). All'articolo 53, che è quello relativo al lavoro notturno, si afferma:
"1. È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni.
3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903, non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni."
(Carlo Giacobini) http://www.handylex.org/quesiti/2234.shtml?d=4401&cf=4053
Per quanto sopra, la pronta disponibilità, se sussistono le condizioni per non svolgere il lavoro notturno, non dovrebbe essere "obbligatoriamente" svolta poichè si presuppone la possibilità di chiamata durante quelle ore (Es. 20.00-8.00) e quindi come svolgimento del turno. 
Cordiali saluti.
 
Valter Fascio
 

 

60 - Può la caposala richiedere riunioni con il personale durante il turno?
Può la caposala richiedere delle riunioni con il personale infermieristico durante il turno, premettendo che lei dirige un reparto di riabilitazione della sanità privata.
Gent.mo collega,
la preparazione e la conduzione delle riunioni sono due fra le responsabilità centrali dell'infermiere coordinatore che - per disposizione dell'ente, o in virtù della sua sensibilità personale agli ordinamenti legislativi, professionali e organizzativi - voglia uscire dalla logica gerarchica tradizionale e promuovere il lavoro di gruppo nell'unità operativa. Oltre all'importanza della preparazione, va da sé che la riunione, di norma, si svolgerà in orario e luogo di lavoro: chi di dovere dovrà esserne informato (Calamandrei, 1993). In ospedale, se vi sono turni fissi, si deve fare in modo che non siano sempre gli stessi operatori ad avere difficoltà a prendervi parte. Gli operatori devono conoscere per tempo l'ordine del giorno (O.d.G.) con l'orario e il tempo totale previsto.
Cordiali saluti.
 
Valter Fascio
59- L'indennità di coordinamento è vincolata alla dichiarazione formale di riconoscimento delle reali funzioni al 31 agosto 2001?
Le scrivo per esporle il mio caso che e simile a molti altri, almeno nel Servizio in cui opero, e per avere un Suo parere in merito, per il quale ringrazio anticipatamente.
Mi chiamo Elio ... e sono un tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro presso il Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell'Azienda USL di ...
A seguito di selezione per pubblico concorso, sono stato assunto nel febbraio 1987 con profilo professionale: Operatore Professionale di 1a categoria, perito chimico; posizione funzionale: Operatore Professionale Collaboratore, 6° livello. In data 18.08.1993, a seguito di pubblico concorso e relativa graduatoria di merito la mia posizione funzionale è diventata quella di Operatore Professionale Coordinatore Perito chimico, 7° livello.
La nuova classificazione del personale del comparto, definita con il CCNL 1998-2001 del 3.3.99, mi ha inquadrato nella categoria D.
Nel frattempo la Contrattazione Nazionale ha transitato nella categoria D. i dipendenti del comparto che erano inquadrati in categoria C (ex.6° livello) e ha definito, con l'art.10 del CCNL Comparto Sanità II° biennio economico 2000-2001, le modalità per la corresponsione dell'indennità di coordinamento. Quest'ultima, alla data odierna, non è stata corrisposta a nessun operatore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL.
Nel dicembre 2002, a seguito di accordi aziendali e successiva "selezione interna", tutti i tecnici e sanitari del Dipartimento di Sanità Pubblica, in categoria D, quindi anche il sottoscritto, sono stati inquadrati nel livello economico Ds1, livello nel quale attualmente sono inquadrato.
Non commento l'appiattimento funzionale così ottenuto, ma, per quanto sopra esposto ed in particolare per il fatto che già dal 1993 avevo le funzioni di coordinatore ottenute con selezione per pubblico concorso (e non per "grazia ricevuta"), ritengo che mi debba essere riconosciuta e corrisposta l'indennità di coordinamento prescritta dall'art.10 sopra menzionato.
Penso, infatti, che tale indennità debba essere corrisposta a tutti quegli operatori che avevano tali funzioni in quanto inquadrati nel 7° livello coordinatori, ed in particolare per coloro che hanno ottenuto tali funzioni tramite selezione per pubblico concorso. Questa, a mio avviso, dovrebbe essere la condizione per la corresponsione dell'indennità, indipendentemente dalle funzioni realmente svolte, perchè svolgere tali funzioni non dipende dalla volontà dell'operatore che le possiede, ma, per quanto mi riguarda, dipendono dalla singola organizzazione dei Servizi (noi siamo UPG) e dalle persone che li dirigono.
Cosa ne pensa?  Possono esserci le condizioni per un eventuale ricorso?
In attesa di risposta, ringrazio ancora e porgo cordiali saluti.
Elio

 

Gent.mo collega,
la figura del Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro appartiene al Personale di vigilanza ed ispezione (DM 58/1997). In prima applicazione l'indennità di funzione di coordinamento - parte fissa - con decorrenza 1 settembre 2001, è corrisposta in via permanente ai collaboratori professionali sanitari - caposala - già appartenenti alla cat. D e con "reali funzioni" di coordinamento al 31 agosto 2001 (CCNL  Sanità, Biennio 2000/01art.10, c. 2).
L'indennità di cui al comma 2 - sempre in prima applicazione - compete in via permanente nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonchè ai collaboratori professionali - assistenti sociali - già appartenenti alla cat. D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con "atto formale" lo svolgimento al 31 agosto 2001. Il presente comma si applica anche ai dipendenti appartenenti al livello economico DS, ai sensi dell'art. 8, comma 5.
La grave questione è già stata sollevata da diversi dipendenti. In merito, professionalmente, condivido il rammarico; personalmente, purtroppo, ritengo poco probabile che un eventuale ricorso possa avere successo.
Cordialissimi saluti.
 
Valter Fascio

 

58 - Risposta: Richiesta di informazioni relativa ai corsi di coordinatore ADEST
Vorrei sapere gentilmente, a Torino, dove è possibile fare dei corsi professionali per Coordinatori ADEST.
Grazie.
Cordiali saluti.

Nicola

 

Gent.le Nicola,
a seguito delle recenti modifiche legislastive, tutti i corsi di operatore ADEST tenuti dal Comune sono stati sostituiti dai corsi per la nuova figura "unica", che ha sostituito sia l'ADEST che l'OTA: l'operatore socio sanitario, cioè l'O.S.S. Se le interessa frequentare a Torino un corso di formazione per O.S.S., può rivolgersi a una delle agenzie convenzionate con la Regione Piemonte. Personalmente, sono a conoscenza della I.A.L.
www.ialpiemonte.it, a cui può rivolgersi per eventuali informazioni; queste ultime, sono anche reperibili presso tutte le sedi dei servizi socio-assistenziali del Comune di Torino. Tenga conto che i suddetti corsi, per gli esterni, in futuro potranno essere tenuti anche dalle aziende sanitarie (per informazioni rivolgersi presso gli uffici O.S.R.U.).
Cordiali saluti.
 
Valter Fascio
57 - La funzione di coordinamento è vincolata alla effettiva compilazione della turnistica?
Salve,
nel P.O. dove lavoro i turni di servizio del personale infermieristico di quasi tutte le U.O. del P.O. vengono svolti dalla direzione sanitaria, da una coordinatrice. Le capo sale delle U.O. non vogliono assumersi la responsabilità di svolgere il turno del proprio personale. Le chiedo: non esiste una normativa che vincola le capo sale ad eseguire il turno del proprio personale? Visto che le capo sale prendono una indennità specifica non è possibile vincolarla alllo svolgimento dei turni? La struttura dove lavoro è pubblica.
Grazie.
Fabio

 

Lo svolgimento della funzione di coordinamento infermieristico, per la quale è corrisposta la relativa indennità, non è necessariamente collegata alla compilazione diretta del turno mensile del personale di un reparto. In altre parole, oggigiorno, nessuna norma vincola il conferimento dell'incarico di coordinamento allo svolgimento di questa attività. Non vi è dubbio, infatti, che ogni azienda, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi sanitari, può adottare delle modalità specifiche di gestione della turnistica degli infermieri, non escluse quelle di tipo più "accentrato". Spetta invece sempre al coordinatore programmare, in relazione agli obiettivi assegnati, la migliore utilizzazione delle risorse umane, e verificarne l'espletamento delle attività.
Cordiali saluti.
 
Valter Fascio

 

56 - Personale infermieristico coordinato dal capotecnico sanitario di radiologia
Cari colleghi,
mi trovo in una situazione che non riesco a sciogliere. Io lavoro in radiologia del P.O. (...) di (...) e insieme con me vi sono altri 14 colleghi, ma abbiamo un problema che siamo coordinati da un Capotecnico, in quanto i TRSM sostengono, e purtroppo anche il nostro D.U.O., che il personale infermieristico deve essere gestito dal capotecnico e non da un caposala. Oltretutto, la farmacia è fatta e gestita dallo stesso e siamo oppressi da questa ingerenza: come possiamo fare? Cosa ci suggerite?
Ciao
 
Vito

 

Gent.mo Vito,
non le nascondo che anche questa volta non ho finito di sorprendermi per il problema rifportato  (o che traspare) dalle vostre e-mail. Mi sono chiesto infatti, in primis, come sia stato possibile assegnare unità infermieristiche (addirittura 15, dico bene?) ad un Servizio di Radiologia. Dopo aver strabuzzato gli occhi, per meglio informarmi e  risponderle, ho provato a fare un breve giro di telefonate a colleghi che lavorano in alcune ASL o ASO della mia Regione.  Risultato... Neppure un infermiere  assegnato alle U.O. di Radiologia, in quanto non è prevista - di norma - una rilevante attività "assistenziale" (D.M. 1988 Donat Cattin); in alcuni casi sono assegnate unità ausiliarie, oppure OTA/OSS per attività di supporto.
Ma ora, giustamente, atteniamoci al preciso quesito da lei posto. Il tecnico sanitario di radiologia medica (TSRM), pur appartenendo in qualità di collaboratore professionale sanitario, alla stessa categoria D dell'infermiere, possiede un profilo sanitario-tecnico e attribuzioni diverse (D.M. 746/1994).  
In definitiva, nell’ambito delle UU.OO. di Radiologia può senz'altro individuarsi una funzione di coordinamento generale, volta ad assicurare una stretta collaborazione interdisciplinare tra tutto il personale, sia esso tecnico che infermieristico, addetto all’Unità. All’interno delle singole Unità Operative deve poi individuarsi una specifica funzione di coordinamento (di tipo settoriale) concernente il personale (infermieristico) addetto specificamente all’assistenza del paziente. La funzione di coordinamento generale potrà anche aspettare al capotecnico (coordinatore tecnico), mentre la funzione di coordinamento speciale-settoriale, al caposala (coordinatore infermiere). I due ruoli,tecnico-sanitario e sanitario, ovviamente, dovranno svolgersi in maniera complementare per il raggiungimento dei livelli funzionali e qualitativi preindicati dalla vostra direzione Aziendale.
La non chiara normativa giuridico-professionale, come è peraltro immaginabile, sconsiglia però tali scelte organizzative, comunque peculiari soltanto di alcune Aziende, e che potrebbero facilmente dar luogo a problemi di gestione concreta, soprattutto da parte del personale.
In questo caso, suggerisco personalmente di rivolgersi come "gruppo professionale" alle RSU aziendali, e contemporaneamente, al proprio Collegio Provinciale di appartenenza.
Cordiali saluti.
 
Valter Fascio

 

55 - Rifiuto dell'incarico di posizione organizzativa e/o di coordinamento infermieristico
E' corretto dare ad un coordinatore, che svolge mansioni di caposala in varie sedi sparse sul territorio, anche la posizione organizzativa di tale area? Se sì, com'è possibile svolgere i compiti di caposala in 5 punti differenti della città  e contemporaneamente svolgere anche quanto previsto per chi ha la posizione organizzativa? E se l'azienda rifiuta le mie dimissioni da una o dall'altra funzione?
Grazie.
m.r.r.

Ho provato a parlarne con  il "mio sindacato", ma nulla di fatto .
Premetto che ciò che mi ha spinto a chiedere le dimissioni (dalla posizione organizzativa) è stato il fatto che essendo sola e senza responsabile sanitario in loco tutte le responsabilità (e dico TUTTE !!!) , gravano su di me.
Ora non trovando giusto che -sia il mio Responsabile medico che il mio direttore di dipartimento infermieristico-
 a fronte di una indennità di 4.000 euro/anno lordi mi abbandonino  in tale sotuazione , ho deciso  di chiedere le dimissioni. Ma....dopo  circa 24 ore sono stata chiamata in direzione per presentare la "revoca delle dimissioni" , promettendomi  che le cose sarebbero cambiate, ... e logicamente così non è stato .
Cosa mi consigliate di fare?????????
 
Grazie,
Una Caposala disperata.
(E' proprio vero che solo i lavativi ottengono tutto.)
MRR

Parole sante!!!
Non è mia intenzione far precipitare le cose. 
Ad ogni buon conto ciò che dovrò fare è sicuramente quella di cambiare il mio comportamento nei confronti dei responsabili ed imparare -qualche volta-a dire NO! 
Sono convinta della mia scelta professionale e il confrontarsi con i"Colleghi"  aiuta. 
Grazie ancora e...a presto. 
Cordialmente
 
PS: complimenti per il vostro sito,mi è stato (e lo sarà ancora) molto utile.

 

 

 

Gent.le collega,
il comma 1, art. 20 CCNL Sanità 1998-2001 recita testualmente "Le aziende, sulla base dei propri ordinamenti e delle leggi regionali di organizzazione ed in relazione alle esigenze di servizio, istituiranno posizioni organizzative che richiedono lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di elevata responsabilità". Per il comma 2, "Le posizioni organizzative possono riguardare setttori che richiedono lo svolgimento di direzione di servizi, dipartimenti, uffici o unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da un elevato grado di  esperienza e autonomia gestionale ed organizzativa o lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione, quali ad esempio i processi assistenziali, oppure lo svolgimento di: attività di staff e/o studio; di ricerca; ispettive di vigilanza e controllo; coordinamento di attività didattica". Come lei potrà notare, si tratta di un ampio ventaglio di possibilità che permette alle aziende di assegnare al dipendente praticamente qualsiasi tipo di funzione ed obiettivo organizzativo, anche prescindendo dalle sedi di precedente assegnazione e/o dai modelli gestionali in essere.
Sono sempre le aziende stesse che formulano in via preventiva anche i criteri generali per conferire al personale gli incarichi relativi alle posizioni organizzative istituite. La revoca dell'incarico, invece, così come la  mancata accettazione, comporta la perdita dell'indennità di funzione da parte del dipendente titolare (comma 9). In questi casi il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito ale funzioni del proprio profilo mantenendo il trattamento economico già acquisito ai sensi dell'art. 35 (fascia retributiva) ed, ove spettante (non nel caso di mancata accettazione!), quello dell'art. 36, comma 3.
Se per dimissione "dall'altra funzione" lei intende da quella di coordinamento, occorre invece distinguere a seconda del caso: se le è stata assegnata in prima applicazione in quanto già appartenente alla cat. D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, competendole in via permanente l'indennità attribuita (art. 10 CCNL Biennio economico 2000/2001) e non essendo revocabile con il venir meno della funzione, lei si troverebbe nella situazione di non poter rifiutare di svolgere l'attività professionale per cui a suo tempo è stato assunto e preposto, altrimenti rischierebbe di incorrere in un inadempimento contrattuale! 
Nell'altro caso (sempre che lei non si trovi però già inquadrato anche nella cat. DS...), ritengo, personalmente, che vi sia qualche spiraglio in più (infatti non le verrebbe solo più corrisposta l'indennità), anche se la scarsa giurisprudenza sembra orientarsi, ancora una volta sull'irrinunciabilità.
In conclusione, in merito a quanto sopra, le consiglierei di leggere comunque, con particolare attenzione, nell'Area Coordinamento del sito di AIOL, l'apposita pagina "Interpretazioni, pareri, sentenze legali", caso n°1. Trattandosi, nel complesso, di una decisione professionale, contrattuale e legale, che richiede una scelta molto difficile, sarebbe fondamentale sentire sia il parere della propria sigla sindacale di riferimento in azienda (il servizio di consulenza legale), sia del proprio Collegio Ipasvi.
Cordiali saluti.
 
Valter Fascio

Gent.ma MRR,
ho letto con particolare attenzione la sua e-mail, successiva alla mia risposta, in merito al problema da lei posto. Mi pare che la descrizione della sua situazione professionale sia, per certi versi, non molto distante da quella che mi è stata riportata da altri colleghi coordinatori di area o dipartimento. Non le nascondo che, in certi frangenti particolarmente critici, tanti colleghi (ebbene, sono anch'io un Ds, coordinatore di dipartimento con la posizione organizzativa), hanno provato questo vissuto personale - mi permetta il termine - di "solitudine professionale", di mancanza di riferimenti da parte dei superiori gerarchici, a fronte dell'assunzione di grandi responsabilità e di dover prendere continuamente da soli delle decisioni difficili.
A "scuola" ci insegnarono che il ritrovarsi da soli a compiere scelte organizzative importanti è un po' il destino di tutti coloro che guidano un gruppo, come il caposala (la cosidetta solitudine del leader carismatico...); il ricordare ogni tanto quest'affermazione, certo non mi ha risolto i problemi ma magari un po' (questo sì) mi ha sostenuto.
Mentre penso che a poco serva, in queste situazioni, reagire con il meccanismo contro-trasferale più classico e inconscio, del tipo: "mi avete abbandonato... vi abbandono".
Se lei è stata chiamata in direzione per revocare le dimissioni dopo averle date, ciò significa che - al di la delle apparenze - il suo lavoro è molto apprezzato (glielo garantisco per esperienza); inoltre, non so a cosa si riferisce quando parla di "lavativi" (posso forse immaginare...), ma quasi sempre il contrario di un direttore medico e infermieristico che delegano... ovvero, abbastanza assenti, sovente significa averne altri autoritari, non soltanto che tengono il "fiato sul collo" del personale...
Lei mi scuserà se faccio l'avvocato del diavolo, ma il fatto è che la realtà sanitaria è molto complessa, molto a noi ci sfugge... e allora per "sopravvivere", professionalmente parlando, occorre usare un pizzico di ironia essenziale...
Un consiglio? Nella posizione che lei riviste si potrebbe richiedere un trasferimento in altro reparto, qualora sia possibile, oppure guardarsi intorno per cogliere altre opportunità che sempre si presentano; senza per questo - è un consiglio privato e personale - far precipitare la situazione.
In ogni caso AIOL rimane a sua disposizione.
Un vivo incoraggiamento e un cordiale saluto.
 
Valter Fascio

 

 

54 - Stesura dei turni infermieristici: normativa e condizioni di accesso ai permessi lavorativi concessi ai parenti di persone con handicap
Gent.le Sig. Fascio,
sono un infermiere coordinatore, dovendo predisporre i turni di lavoro del personale infermieristico, mi trovo in serie difficoltà in quanto alcuni operatori fruitori di agevolazioni di permessi a favore dei parenti di persone con handicap (assistenza al genitore) hanno fatto richiesta di effettuare turni di lavoro frazionati ad ore. Il quesito che vi pongo, è se i tre giorni di permessi mensili, così come recita la L. n° 53/2000, sono anche frazionabili ad ore.
In attesa urgente di risposta, si inviano cordiali saluti.
Salvatore

 

Gent.mo Salvatore,
gli artt. 19 e 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53 hanno apportato modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33. E' importante che il coordinatore infermieristico ne sia a conoscenza. Ai fini della stesura dei turni mensili, dunque, lei può visionare la specifica normativa e i criteri applicativi in vigore (estremamente dettagliati nella loro articolazione), visionando il seguente link, nel sito curato dall'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare: http://www.handylex.org/stato/c170700.shtml .
La ringrazio per averci contatto, nella certezza che la risposta possa servire anche ad altri colleghi coordinatori.
Cordiali saluti.
 
Valter Fascio

 

53 - Valorizzazione della professionalità del coordinatore infermieristico e una chiara normativa per le selezioni
Gent. Sig. Fascio sono un collega infermiere operante in un piccolo P.O. che ha conseguito il master in management inf.co per le funzioni di coordinamento. La mia domanda è:
  • Non ritiene scorretto, da parte dei direttori di U.O. indicare infermieri di propria fiducia definendoli di volta in volta "facenti funzioni", "referenti", "incaricati" ecc... fornendo loro un grosso vantaggio in sede di successiva selezione, visto che di fatto l'esperienza nell'ambito del coordinamento è, ai fini delle valutazioni delle commissioni, l'elemento di maggior peso (anche contro eventuali titoli specifici come ad es. il master )?
  • non ritiene che sarebbe più corretto, da parte della direzione aziendale, limitare questa loro facoltà imponendo immediatamente la selezione e dando quindi pari opportunità a tutti di accedere alla posizione di coordinatore infernmieristico?
  • non crede che sia un preciso compito istituzionale di un sindacato (che sia degno di questo nome) e di un Collegio Professionale vigilare e denunciare nomine palesemente ingiuste?
Questo è esattamente ciò che si è verificato nella mia Azienda nei miei confronti e che è reso ancora più amaro dal contrasto con le attestazioni di stima professionale che ho sempre ricevuto nella pratica professionale quotidiana e che sono, queste si, fonte di estrema ed autentica gratificazione. Ciò nonostante, sono molto arrabbiato con l'azienda (che, contro i suoi stessi interessi, non valorizza le risorse umane e professionali preferendo continuare a perseguire meschini interessi individuali  e logiche affaristiche da prima repubblica), con la classe sindacale (coinvolta anch'essa, scandalosamente, in prima persona nella lotta per accaparrarsi posti di coordinamento da distribuire tra i propri iscritti ) e con lo stesso collegio IPASVI della mia provincia che non ha speso una sola parola al riguardo.
Cordiali saluti e complimenti per l'interesse che riesce a suscitare col suo sito.
 
Inf. Luciano                                       

 

Gent.mo Luciano,
da sempre ritengo prioritario che le aziende perseguano l'obiettivo di valorizzazione della professionalità del coordinatore (ex caposala), basandosi sul possesso di specifici titoli di studio (afd o master) ed esperienze certificate; la L. n° 251/2000 prevedeva tutto ciò, al fine di garantire al cittadino la migliore qualità organizzativa. A fronte di questo, nelle procedure di selezione, sono sotto gli occhi di tutti scelte maggiormente fidelistiche che, per altro, l'attuale normativa consente appieno. Delle due l'una: basterebbe essere chiari ed esplicitare delle regole comuni una volta per sempre; ovvero, non pensando di doverlo fare, esplicitare che non esistono regole per l'assegnazione degli incarichi di coordinamento, bensì che la procedura prevede una scelta di natura "fiduciaria" (e allora anche il Master, come gli altri titoli, lo si fa rientrare nel solo bagaglio culturare personale). Intendiamoci, la mia è una provocazione... ma, in ogni caso, i Dirigenti di II° livello sono già nominati così per legge.
Il Sindacato ha il compito di tutelare il lavoratore... il Collegio quello di difendere il cittadino dall'abusivismo... Certamente, volendo, è facile defilarsi dietro gli Statuti e non porsi altri obiettivi. Ma la realtà è più complessa di quanto non sembri.
Mi pare però che, ottenuta la cat. DS per i coordinatori (era dovuta, ci mancherebbe ancora che il coordinatore restasse in cat. D), anche la debole spinta della Professione - su questi temi - si sia affievolita, per concentrarsi unicamente su altre questioni considerate - invece - strategiche. Speriamo soltanto che tale orientamento alla lunga paghi...  e che la realtà quotidiana non ci sia sfilata da sotto i nostri occhi mentre si volava troppo in alto.
Sono io a complimentarmi con lei per le sue belle parole sull'importanza delle pratica assistenziale quotidiana: è quella che ci identifica, e ci permette di essere e sentirci infermieri, prima di coordinatori o dirigenti. Ma è anche quella che ci sostiene nei momenti difficili... 
Cordiali saluti.
 
Valter Fascio
 
 
52 - Inadempienza delle norme di prevenzione: è responsabile tutto il personale infermieristico?
Egr. Valter Fascio,
In un reparto ospedaliero se viene causata un'ulcera da decubito, per inadempienza nella prevenzione, è responsabile tutto personale infermieristico? O, eventualmente se è possibile risalire alla causa, che ha determinato tale situazione, coloro che non hanno attuato misure preventive? Se venissero assegnati un numero di pazienti ad ogni infermiere forse questo problema non sorgerebbe?
Cordiali saluti.
Piergino (Infermiere Oncol.)

 

Gent.mo Piergino,
l'infermiere sempre più sarà chiamato singolarmente a rispondere in tema di responsabilità per danni o lesioni subite dal paziente durante il ricovero (esempio ulcere da decubito, infezioni nosocomiali...), a causa di negligenza e omissione di atti professionali dovuti, comunque già ben previsti negli atti regolatori dell'infermiere (Profilo, Codice Deontologico, Ordinamento Didattico), o in altre norme di legge. Le ulcere da decubito sono "quasi sempre" conseguenza di mal pratica...  In caso di una denuncia si deve poter dimostrare di aver applicato correttamente i relativi protocolli validati di prevenzione presenti nel reparto; ogni figura (il Primario per il controllo generale sulla U.O.; il coordinatore per l'implementazione delle procedure; l'infermiere per le prestazioni svolte) risponde individualmente delle proprie omissioni. Mi pare che, recentemente, proprio in merito, vi sia stata la prima sentenza che ha visto la condanna di sanitari...
Usando dei "protocolli" per la prevenzione (con schede che prevedono la firma dei professionisti che hanno prestato assistenza) si può anche evitare l'impraticabile soluzione di assegnare un paziente sempre allo stesso infermiere, in tutti i turni, per individuarne le singole responsabilità...
Grazie per aver proposto un quesito professionale molto importante.
Cordiali saluti.
 
Valter Fascio

 

51 - Incarico di coordinamento infermieristico presso una RSA privata convenzionata

Salve,

sono un infermiere professionale al servizio di una RSA per anziani privata convenzionata. Vorrei sapere, viste le attuali leggi, se è possibile coprire, fino al conseguimento di un titolo abilitativo, in accordo col datore di lavoro, il ruolo di coordinatore infermieristico, oppure se è obbligatorio prima ottenere una abilitazione all’esercizio  (master di primo livello in menagement).

Premetto, inoltre, che ho conseguito il diploma infermieristico triennale, previa maturità quinquennale, nel luglio del 1997, poco prima che venissero istituiti i diplomi universitari.

Grazie.

 

Gent.le E.,
al momento non è necessario il possesso del titolo master di primo livello in management per svolgere la "funzione" di coordinatore infermieristico. In futuro, le cose però potrebbero cambiare. Il mio suggerimento personale è comunque, qualora ne avesse le possibilità, di iscriversi al corso. Nel frattempo, lei può comunque svolgere l'incarico che l'azienda le ha assegnato... Se le interessa approfondire l'argomento, le consiglio di leggersi le altre Faq sull'argomento già pubblicate sul nostro sito.
Cordiali saluti.
 
Valter Fascio

 

50- Spetta l'indennità di coordinamento all'infermiere incaricato della funzione anche se non è in cat. DS?
Salve, sono Antonio un infermiere della ASL ... Dal 1 Maggio 2004 il direttore delle struttura complessa dove lavoro mi ha dato l'incarico di coordinatore.
Volevo chiederle se mi spettava l'indennità di coordinamento pur non ancora in cat. DS. Se sì, mi dà delle indicazioni contrattuali?
La ringrazio, certo di un suo interessamento.

 

Gent.le Antonio,
è fondamentale che lei verifichi che l'incarico di coordinamento affidatole dal suo direttore di U.O.C. sia stato deliberato a livello aziendale. In questro caso, le spetterà l'indennità di funzione parte fissa ed, eventualmente, la parte variabile anche se non è ancora transitato in DS (nel suo caso specifico, saranno entrambe revocabili, e corrispondenti già alla somma di L. 3.000.000, art. 10 Ccnl Biennio 2000/2001). In caso contrario, non le spetterà nulla.
In base all'art. 19 Ccnl 2002-2005, il passaggio di categoria da D a DS per coloro i quali sono stati individuati titolari dopo l'entrata in vigore di questo contratto (il 19 Aprile u.s.), come purtroppo avvenuto, per soli ventun giorni, nel suo caso, prevede che dovrà svolgere la funzione almeno per un anno e poi effettuerà una selezione (quando l'azienda si deciderà ad espletarla, sich), però con precedenza nel passaggio!
Un suggerimento: consideri anche che la declaratoria della cat. D, collaboratore professionale sanitario (in cui è ancora classificato lei), cosi come descritta nel Ccnl 2000/2001, non permette il coordinamento infermieristico di unità operative complesse, bensì soltanto semplici (a meno che ci si trovi nel livello economico DS, appunto)
Speriamo che quanto sopra le serva per farsi abbreviare i tempi...
Cordiali saluti.
 
Valter Fascio

 

49 - Excursus storico-legislativo sulla figura dell'ex caposala: reperimento di materiale
Gentile Valter,
per caso, oggi, cercando materiale per la mia tesi, sono finita sul suo forum. Ne approfitto per chiederle una mano... La mia tesi riguarda il percorso formativo del caposala facendo un excursus storico-legislativo nonché critico sulla figura del "vecchio" AFD, attuale coordinatore, e il reperimento di materiale è davvero difficoltoso... magari mi può dare qualche dritta su articoli o testi presenti in letteratura. Inoltre, vorrei un consiglio  riguardo alla possibilità di riconoscimento di carriera, cioè dopo aver finito il Master in management, mi conviene riscattare la laurea?
Grazie di cuore per la tua risposta.
Claudia

 

Gent.le Claudia,
l'argomento da lei scelto per la sua tesi mi pare molto interessante... e mi fa piacere se, in qualche modo, potrò esserle di aiuto. L'infermiere con funzioni direttive ha una lunga storia, anche per ciò che concerne l'inquadramento normativo, troppo presto volutamente dimenticata (o cancellata). Ciò non soltanto spiega la difficoltà nel reperire materiale di studio sull'evoluzione professionale ma contribuisce grandemente a spiegare la causa dell'attuale difficoltà - che pur in mancanza di ricerche apposite ci pare legittimo ritenere diffusa - di riconoscersi oggigiorno in un modello di ruolo chiaro e accettabile.
A tal proposito, le consiglio la lettura degli articoli pubblicati su AIOL - Area Coordinamento Infermieristico http://www.infermierionline.net/area_coordinatori/articoli.htm ; inoltre, tra le "risorse" della stessa, è presente un repertorio di riferimenti bibliografici ad hoc http://www.infermierionline.net/area_coordinatori/coord.bibliografia.htm .
Il testo che meglio illustra l'evoluzione storica e del quadro di riferimento normativo della figura dell'ex caposala è, senza ombra di dubbio, l'ormai introvabile: Calamandrei C., L'infermiere Professionale Abilitato a Funzioni Direttive - Manuale per la formazione del caposala, NIS, Roma, 1993.
Forse risulta essere un pò datato, ma è l'unico testo utile per ottenere informazioni sullo specifico argomento da lei scelto. Inoltre, Lei potrebbe contattare il CNC nella persona della Presidente M.G. De Togni, e farsi inviare gli Atti del Convegno  “Responsabilità e competenze del coordinatore”, tenutosi a Torino il  9.5.2003, in particolare la relazione da Lei stessa presentata: "L' evoluzione storico-legislativa del coordinatore" (Tel. CNC 045.801.23.59; E-mail: cnc.detogni@libero.it).
Con i tempi che corrono, mi viene invece più difficile rispondere al suo ultimo quesito... Ritengo che questo tipo di valutazione debba essere fatto individualmente a seconda delle prospettive di carriera personali che si desiderano perseguire, ma pure della propria concreta "posizione" lavorativa già in essere. Diversamente, il "riscatto" (costoso) della laurea può soltanto significare il possesso di un paio di punti in più nei titoli da presentare nel concorso per l'accesso alla Specialistica...
Grazie a lei per l'interessante studio intrapreso sulla figura del "vecchio" AFD..., e per averci contattato.
Cordiali saluti.
 
Valter Fascio