
POSTA E RISPOSTA AREA OSS
Referenti: Rita Martini e Franco Raineri
| 5 - OSS, farmaci e materiale sanitario |
Buongiorno a tutti,volevo chiarire un paio di cose che non hanno
avuto risposta per me soddisfacente da parte dei colleghi e
della caposala stessa:
1) un operatore socio sanitario può essere delegato dalla
caposala a svolgere attività legate al controllo dei farmaci
quali ad esempio il
controllo scadenze o la sistemazione degli stessi negli scaffali
al momento dell'arrivo dalla farmacia interna?E se la risposta è
positiva,quali sono le mie responsabilità ( o quali no)?
2)stessa domanda ma rivolta al materiale del magazzino
sanitario.
Tocca solo all'operatore sanitario sistemare il materiale in
arrivo,ripristinare il materiale mancante nelle unità dei
pazienti?
Grazie mille per l'attenzione. |
Gentile (segue il nome).
La
soluzione va trovata nei piani di lavoro, che devono
individuare “le attività attribuibili agli OSS, sulla base dei
criteri della bassa discrezionalità e dell’alta riproducibilità
della tecnica/compito svolta”; attività attribuibili all’Oss,
comunque, non delegabili in toto, come ad esempio il controllo
della scadenza dei farmaci.
Soltanto parlando di attribuzione di compiti è possibile far
chiarezza, anche in tema di responsabilità, in
attività (infermieristiche e/o dell’OSS ) a seconda del grado di
autonomia riconosciuto “in quel contesto” e per “quella
attività specifica”.
Valter
Fascio - Serena Orlando
Infermierionline
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| 4 - Attribuzioni dell'OSS in Sala Operatoria |
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Desidererei chiarimenti riguardo le
prestazioni erogabili dal personale oss in s.o.
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Gentile C. ,
per rispondere alla sua domanda è necessario soffermarsi
sulla complessità dei bisogni di assistenza del paziente in
sala operatoria ed alle caratteristiche specifiche della
stessa.
Prescinde dal fatto che non è possibile in questa sede
garantire l'elenco di tutte le attività previste dall'OSS di
sala e che queste sono da rimandare all'U.O. di
appartenenza, alle disposizioni del coordinatore ed ai piani
di lavoro così come alle specificità di ogni sala
operatoria.
Vorrei rimandare alla lettura attenta del profilo di questo
operatore e, per la precisione, all'analisi dell'allegato A
che riguarda l'elenco delle principali attività previste per
l'OSS dalle quali si deduce, tra l'altro, che egli "è in
grado di curare la pulizia e l'igiene ambientale". Poiché i
blocchi operatori sono prevalentemente considerati area a
bassa carica microbica (a parte la
zona induzione, la zona risveglio e la zona di deposito del
materiale infetto o magazzino) e considerando l'alta
frequenza
di sanificazione e sanitizzazione che ogni sala operatoria
richiede, si deduce che una buona parte delle attività dell'OSS
sono costituite da interventi di risanamento ambientale.
Anche l'allegato B ricorda che l'OSS ".è in grado di curare
la pulizia e la manutenzione degli arredi", ma definendo le
competenze di carattere tecnico stabilisce che egli "sa
curare il lavaggio, l'asciugatura e la preparazione del
materiale da sterilizzare", quindi può essere considerato
competenza dell'OSS quella di occuparsi di ciò che riguarda
la pulizia, la disinfezione ed il confezionamento del
materiale.
La gestione invece del paziente risulta
piuttosto complessa data l'imprevedibilità delle condizioni
dello stesso e la lettura di eventuali segni e sintomi di
cambiamento o aggravamento una volta giunto in sala
operatoria, lascerei quindi in mano all'infermiere la
completa gestione del paziente per ciò che riguarda la sua
specifica competenza.
Non si escludono altre attività come quelle previste per il
posizionamento del paziente sul lettino operatorio o aiuto
all'infermiere strumentista o nurse di sala.
Cordialmente
- Rita Martini
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| 3 - "Mobilità interna" e problematiche
correlate |
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Mi chiamo (nome) nel
(anno) sono stato trasferito dal pronto soccorso alla (reparto)
senza che ne chiedessi tale spostamento con lettera inviata
dalla dir. sanitaria un giorno prima. Dopo quattro anni di
servizio in P.S. come Ausiliario socio Sanitario, mi sento dire
che sono sostituito da un O.T.A. perchè esso fa i turni. è
possibile che dopo quattro anni si accorgono che l'OTA è più
idoneo nonostante svolga le stesse funzioni e mansioni che
svolgevo io per quattro anni?, nel frattempo ho svolto il corso
di formazione per O.S.S. con esito positivo ma non riqualificato
nel periodo del trasferimento.vi chiedo se è possibile che
L'azienda di appartenenza possa trasferire il personale a loro
piacimento senza preavvisare per tempo?
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Gentile M. ,
la sua domanda, in realtà,
comprende una serie di quesiti. Le posso dire che purtroppo il
CCNL del comparto del servizio nazionale non intende per
mobilità “lo spostamento del dipendente all’interno della
struttura di appartenenza anche se in ufficio o servizio diverso
da quello di assegnazione”, diversamente non sarebbe stato
possibile passare ad una mobilità così repentina, in quanto
quest’ultima risulta ben regolamentata.
Si presume che l’azienda in
questione non abbia tenuto un comportamento di correttezza che
consiste, invece, nel metter a conoscenza il dipendente delle
sue future sedi di assegnazione.
Lei sostiene, almeno questo mi è
dato di capire, che abbia lavorato come ausiliario socio
sanitario ma con competenze di O.T.A., anche se ciò non potrebbe
essere consentito legalmente dal contratto, talvolta emerge che
alcuni svolgano attività desumibili da competenze improprie.
Ciò che non capisco è se lei è
ora un OSS già formato, ma non ancora riconosciuto dalla sua
azienda, cioè se sta ancora lavorando con le funzioni di
Ausiliario Socio Sanitario, anche se questo, nella sostanza non
cambia purtroppo la situazione. L’unica osservazione che mi
permetto di fare è quella di fare attenzione di esser sicuri
di essere “passati” al ruolo di OSS con concorso da parte della
sua azienda. In caso contrario lei sarebbe ancora costretto a
lavorare assolvendo le funzioni di Ausiliario, ma non di OSS.
Detto in parole più semplici si è
talvolta obbligati a lavorare secondo il ruolo per il quale si è
stati assunti pur avendo, nel frattempo, acquisito un nuovo
diploma e/o laurea, se non si è vincitori di concorso per la
successiva qualifica raggiunta.
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Rita Martini |
| 2 - A chi rivolgersi per
frequentare un corso per OSS con Formazione Complementare (OSSS)? |
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Ho
acquisito l'attestato di operatore socio sanitario....ero
interessato di acquisire l'attestato di formazione
complementaria cioè la terza S (OSSS)....scrivo da (città)
volevo sapere se ci sono corsi qui in (regione) ....se ci sono a
(città) è meglio^_^ ciao....
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In seguito all’accordo tra il Ministro della salute, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano avvenuto il 16 gennaio 2003 si è
dato vita all’operatore socio sanitario con formazione
complementare la cui organizzazione degli studi rimane di
competenza delle regioni che annualmente definiscono
l’attivazione di “moduli di formazione complementare in
assistenza sanitaria” sulla base del fabbisogno rilevato nei
servizi e strutture socio-assistenziali della regione
interessata.
L’attività formativa è gestita da istituzioni titolari di
servizi sanitari e socio-assistenziali come le Aziende sanitarie
cioè aziende ospedaliere e aziende ULSS, Case di Cura, IPAB
(Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza) ect, per
questo si raccomandano coloro che fossero interessati ad una
frequentazione di un corso per OSS con formazione complementare
di rivolgersi a codesti istituti o direttamente presso la
propria regione di appartenenza (ogni regione ha inoltre il
proprio sito internet) per venire a conoscenza degli enti
gestori dei suddetti corsi.
- Rita Martini,
Consulente di AIOL per l'area riservata agli OSS |
| 1 -
OSS ed obbligatorietà nella frequenza a corsi di formazione. |
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Egregio Signor Piazza.
Mi rivolgo a Lei, poichè
ho un annoso quesito da sottoporLe. L'Associazione per cui
lavoro, ha istituito a livello interno, un Corso di
Aggiornamento ECM rivolto al personale I.P. Poichè siamo stati
coinvolti "obbligatoriamente" anche noi OSS, con la promessa di
ricevere un "attestato" di partecipazione spendibile (non so
dove) volevo sapere:
1) è obbligatoria la frequenza per noi OSS?
2) Possiamo rifiutarci di partecipare, senza essere minacciati
di
licenziamento?
2) Allo smonto notte, dobbiamo partecipare obbligatoriamente se
la lezione è fissata, come da calendario, nel pomeriggio? O
possiamo desistere per turno di riposo?
RingraziandoLa anticipatamente, attendo Gradita risposta.
(Segue la firma).
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Gentile ... ricevo la Sua
email, inoltratami dal dott. Piazza.
Le rispondo brevemente, poiché purtroppo
non sono molti gli elementi che lei mi fornisce per poter dare
una risposta esauriente.
Per ciò che riguarda il primo quesito posso dire
che a tutt’ora una obbligatorietà vera e propria non risulta, in
quanto la professione di Operatore Socio Sanitario non è
contemplata tra quelle previste dal Ministero della Salute che,
secondo quanto stabilito (http://www.ministerosalute.it/ecm/ecm.jsp),
non prevede tra le diverse figure sanitarie quella dell’OSS.
Il secondo quesito pone l’accento su un’eventuale ripercussione
sul lavoratore che riguarda, nel contratto pubblico, l’ultima
sanzione disciplinare prevista dal CCNL del comparto del
servizio sanitario nazionale e che è costituita dal
licenziamento; il contratto non prevede direttamente il
licenziamento per mancata formazione, ma dice testualmente che
non debba esserci “continuità in comportamenti attestanti il
perdurare di una situazione di insufficiente scarso rendimento
dovuta a comportamento negligente ovvero per qualsiasi fatto
grave che dimostri la piena incapacità ad adempiere
adeguatamente agli obblighi di servizio” (comma e, art. 7 del
CCNL quadriennio 2002/2005).
Ciò potrebbe far pensare, nel caso del quesito, ad un sussistere
di comportamenti negligenti (negligente è colui che è trascurato
nell’adempiere ai propri doveri e compiti) che sono direttamente
proporzionali alla mancanza di conoscenze derivanti da corsi di
formazione e/o addestramento che la propria azienda si è
adoperata di fornire.
Diversamente, nei contratti di ordine privato, varie possono
essere le possibilità che aziende o associazioni (cooperative?)
hanno a disposizione e questo non è dato di conoscere fino a che
non si mette mano al contratto che la riguarda, tenendo
presente che le ripercussioni future possono essere disparate
fino al non rinnovo del contratto di lavoro medesimo nel caso di
lavoro a tempo determinato.
Risulta arduo poter rispondere al terzo quesito, posso dire però
che il lavoratore ha diritto ad un riposo, quantificato in ore o
giornata a secondo della tipologia di contratto di applicazione,
ma se il corso non prevede ulteriori riedizioni? A questo si può
ipotizzare che il datore di lavoro deve dare la possibilità di
poter partecipare ad avvenimenti formativi la cui
partecipazione ritenga necessario.
- Rita Martini,
Consulente di AIOL per l'area riservata agli OSS |
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