POSTA E RISPOSTA AREA OSS

                                                                            Referenti: Rita Martini e Franco Raineri

  

5 - OSS, farmaci e materiale sanitario
Buongiorno a tutti,volevo chiarire un paio di cose che non hanno avuto risposta per me soddisfacente da parte dei colleghi e della caposala stessa:
1) un operatore socio sanitario può essere delegato dalla caposala a svolgere attività legate al controllo dei farmaci quali ad esempio il
controllo scadenze o la sistemazione degli stessi negli scaffali al momento dell'arrivo dalla farmacia interna?E se la risposta è positiva,quali sono le mie responsabilità ( o quali no)?
2)stessa domanda ma rivolta al materiale del magazzino sanitario.
Tocca solo all'operatore sanitario sistemare il materiale in arrivo,ripristinare il materiale mancante nelle unità dei pazienti?

Grazie mille per l'attenzione.

Gentile (segue il nome).

 

La soluzione va trovata nei piani di lavoro, che devono individuare “le attività attribuibili agli OSS, sulla base dei criteri della bassa discrezionalità e dell’alta riproducibilità della tecnica/compito svolta”; attività attribuibili all’Oss, comunque, non delegabili in toto, come ad esempio il controllo della scadenza dei farmaci.

 

Soltanto parlando di attribuzione di compiti è possibile far chiarezza, anche in tema di responsabilità, in attività (infermieristiche e/o dell’OSS ) a seconda del grado di autonomia riconosciuto “in quel contesto” e per “quella attività specifica”.

 

 

Valter Fascio - Serena Orlando

Infermierionline

 

4 - Attribuzioni dell'OSS in Sala Operatoria
 

Desidererei chiarimenti riguardo le prestazioni erogabili dal personale oss in s.o.
 

Gentile C. ,

per rispondere alla sua domanda è necessario soffermarsi sulla complessità dei bisogni di assistenza del paziente in sala operatoria ed alle caratteristiche specifiche della stessa.

Prescinde dal fatto che non è possibile in questa sede garantire l'elenco di tutte le attività previste dall'OSS di sala e che queste sono da rimandare all'U.O. di appartenenza, alle disposizioni del coordinatore ed ai piani di lavoro così come alle specificità di ogni sala operatoria.

Vorrei rimandare alla lettura attenta del profilo di questo operatore e, per la precisione, all'analisi dell'allegato A che riguarda l'elenco delle principali attività previste per l'OSS dalle quali si deduce, tra l'altro, che egli "è in grado di curare la pulizia e l'igiene ambientale". Poiché i blocchi operatori sono prevalentemente considerati area a bassa carica
microbica (a parte la zona induzione, la zona risveglio e la zona di deposito del materiale infetto o magazzino) e considerando l'alta frequenza
di sanificazione e sanitizzazione che ogni sala operatoria richiede, si deduce che una buona parte delle attività dell'OSS sono costituite da interventi di risanamento ambientale.

Anche l'allegato B ricorda che l'OSS ".è in grado di curare la pulizia e la manutenzione degli arredi", ma definendo le competenze di carattere tecnico stabilisce che egli "sa curare il lavaggio, l'asciugatura e la preparazione del materiale da sterilizzare", quindi può essere considerato competenza dell'OSS quella di occuparsi di ciò che riguarda la pulizia, la disinfezione ed il confezionamento del materiale.
 
La gestione invece del paziente risulta piuttosto complessa data l'imprevedibilità delle condizioni dello stesso e la lettura di eventuali segni e sintomi di cambiamento o aggravamento una volta giunto in sala operatoria, lascerei quindi in mano all'infermiere la completa gestione del paziente per ciò che riguarda la sua specifica competenza.

Non si escludono altre attività come quelle previste per il posizionamento del paziente sul lettino operatorio o aiuto all'infermiere strumentista o nurse di sala.

Cordialmente

- Rita Martini
3 - "Mobilità interna" e problematiche correlate
 

Mi chiamo (nome) nel (anno) sono stato trasferito dal pronto soccorso alla (reparto) senza che ne chiedessi tale spostamento con lettera inviata dalla dir. sanitaria un giorno prima. Dopo quattro anni di servizio in P.S. come Ausiliario socio Sanitario, mi sento dire che sono sostituito da un O.T.A. perchè esso fa i turni. è possibile che dopo quattro anni si accorgono che l'OTA è più idoneo nonostante svolga le stesse funzioni e mansioni che svolgevo io per quattro anni?, nel frattempo ho svolto il corso di formazione per O.S.S. con esito positivo ma non riqualificato nel periodo del trasferimento.vi chiedo se è possibile che L'azienda di appartenenza possa trasferire il personale a loro piacimento senza preavvisare per tempo?

 

Gentile M. ,

la sua domanda, in realtà, comprende una serie di quesiti. Le posso dire che purtroppo il CCNL del comparto del servizio nazionale non intende per mobilità “lo spostamento del dipendente all’interno della struttura di appartenenza anche se in ufficio o servizio diverso da quello di assegnazione”, diversamente non sarebbe stato possibile passare ad una mobilità così repentina, in quanto quest’ultima risulta ben regolamentata.

Si presume che l’azienda in questione non abbia tenuto un comportamento di correttezza che consiste, invece, nel metter a conoscenza il dipendente delle sue future sedi di assegnazione.

Lei sostiene, almeno questo mi è dato di capire, che abbia lavorato come ausiliario socio sanitario ma con competenze di O.T.A., anche se ciò non potrebbe essere consentito legalmente dal contratto, talvolta  emerge che alcuni svolgano attività desumibili da competenze improprie.

Ciò che non capisco è se lei è ora un OSS già formato, ma non ancora riconosciuto dalla sua azienda, cioè se sta ancora lavorando con le funzioni di Ausiliario Socio Sanitario, anche se questo, nella sostanza non cambia purtroppo la situazione. L’unica osservazione che mi permetto di fare  è quella di fare attenzione di esser sicuri  di  essere “passati” al ruolo di OSS con concorso da parte della sua azienda. In caso contrario lei sarebbe ancora costretto a lavorare assolvendo le funzioni di Ausiliario, ma non di OSS.

Detto in parole più semplici si è talvolta obbligati a lavorare secondo il ruolo per il quale si è stati assunti pur avendo, nel frattempo, acquisito un nuovo diploma e/o laurea, se non si è vincitori di concorso per la successiva qualifica raggiunta.

- Rita Martini

2 - A chi rivolgersi per frequentare un corso per OSS con Formazione Complementare (OSSS)?
                                                                                                                                                                                      
Ho acquisito l'attestato di operatore socio sanitario....ero interessato di acquisire l'attestato di formazione complementaria cioè la terza S (OSSS)....scrivo da (città) volevo sapere se ci sono corsi qui in (regione) ....se ci sono a (città) è meglio^_^  ciao....
 

In seguito all’accordo tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano avvenuto il 16 gennaio 2003 si è dato vita all’operatore socio sanitario con formazione complementare la cui organizzazione degli studi rimane di competenza delle regioni che annualmente definiscono l’attivazione di “moduli di formazione complementare in assistenza sanitaria” sulla base del fabbisogno rilevato nei servizi e strutture socio-assistenziali della regione interessata.

L’attività formativa è gestita da istituzioni titolari di servizi sanitari e socio-assistenziali come le Aziende sanitarie cioè aziende ospedaliere e aziende ULSS, Case di Cura, IPAB (Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza) ect, per questo si raccomandano coloro che fossero interessati ad una frequentazione di un corso per OSS con formazione complementare di rivolgersi a codesti istituti o direttamente presso la propria regione di appartenenza (ogni regione ha inoltre il proprio sito internet) per venire a conoscenza degli enti gestori dei suddetti corsi.

- Rita Martini,

Consulente di AIOL per l'area riservata agli OSS

1 - OSS ed obbligatorietà nella frequenza a corsi di formazione.
 

Egregio Signor Piazza.

Mi rivolgo a Lei, poichè ho un annoso quesito da sottoporLe. L'Associazione per cui lavoro, ha istituito a livello interno, un Corso di Aggiornamento ECM rivolto al personale I.P. Poichè siamo stati coinvolti "obbligatoriamente" anche noi OSS, con la promessa di ricevere un "attestato" di partecipazione spendibile (non so dove) volevo sapere:

1) è obbligatoria la frequenza per noi OSS?
2) Possiamo rifiutarci di partecipare, senza essere minacciati di
licenziamento?
2) Allo smonto notte, dobbiamo partecipare obbligatoriamente se la lezione è fissata, come da calendario, nel pomeriggio? O possiamo desistere per turno di riposo?
RingraziandoLa anticipatamente, attendo Gradita risposta.

(Segue la firma).

 

 

Gentile ... ricevo la Sua email, inoltratami dal dott. Piazza.

Le rispondo brevemente,  poiché purtroppo non sono molti gli elementi che lei mi fornisce per poter dare una risposta esauriente.

Per ciò che riguarda il primo quesito posso dire che a tutt’ora una obbligatorietà vera e propria non risulta, in quanto la professione di Operatore Socio Sanitario non è contemplata tra quelle previste dal Ministero della Salute che, secondo quanto stabilito (http://www.ministerosalute.it/ecm/ecm.jsp), non prevede tra le diverse figure sanitarie quella dell’OSS.

Il secondo quesito pone l’accento su un’eventuale ripercussione sul lavoratore che riguarda, nel contratto pubblico, l’ultima sanzione disciplinare prevista dal CCNL del comparto del servizio sanitario nazionale e che è costituita dal licenziamento; il contratto non prevede direttamente il licenziamento per mancata formazione, ma dice testualmente che non debba esserci “continuità in comportamenti attestanti il perdurare di una situazione di insufficiente scarso rendimento dovuta a comportamento negligente ovvero per qualsiasi fatto grave che dimostri la piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio” (comma e, art. 7 del CCNL quadriennio 2002/2005).

Ciò potrebbe far pensare, nel caso del quesito, ad un sussistere di comportamenti negligenti (negligente è colui che è trascurato nell’adempiere ai propri doveri e compiti) che sono direttamente proporzionali alla mancanza di conoscenze derivanti da corsi di formazione e/o addestramento che la propria azienda si è adoperata di fornire.

Diversamente, nei contratti di ordine privato, varie possono essere le possibilità che aziende o associazioni (cooperative?) hanno a disposizione e questo non è dato di conoscere fino a che non si mette mano al contratto che la  riguarda, tenendo presente che le ripercussioni future possono essere disparate fino al non rinnovo del contratto di lavoro medesimo nel caso di lavoro a tempo determinato.

Risulta arduo poter rispondere al terzo quesito, posso dire però che il lavoratore ha diritto ad un riposo, quantificato in ore o giornata a secondo della tipologia di contratto di applicazione, ma se il corso non prevede ulteriori riedizioni? A questo si può ipotizzare che il datore di lavoro deve dare la possibilità di poter partecipare ad avvenimenti formativi la cui partecipazione  ritenga necessario.

- Rita Martini,

Consulente di AIOL per l'area riservata agli OSS