D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761
G.U.
15 febbraio 1980, n. 45
Stato giuridico del personale delle unità sanitarie
locali
TITOLO I
Ruoli del personale
1. Articolazione dei ruoli. - Il personale
addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali è inquadrato
in ruoli nominativi regionali, istituiti e gestiti dalla regione e così
distinti: ruolo sanitario, ruolo professionale, ruolo tecnico, ruolo
amministrativo.
Appartengono al ruolo sanitario i dipendenti
iscritti ai rispettivi ordini professionali, ove esistano, che esplicano in
modo diretto attività inerenti alla tutela della salute; appartengono al ruolo
professionale i dipendenti non compresi nel ruolo sanitario i quali,
nell'esercizio della loro attività, assumono a norma di legge responsabilità di
natura professionale e che per svolgere l'attività stessa devono essere
iscritti in albi professionali; appartengono al ruolo tecnico i dipendenti che
esplicano funzioni inerenti ai servizi tecnici di vigilanza e di controllo,
generali o di assistenza sociale; appartengono al ruolo amministrativo i
dipendenti che esplicano funzioni inerenti ai servizi organizzativi,
patrimoniali e contabili.
Il personale è iscritto nei suddetti ruoli
sulla base dei profili professionali, di cui all'allegato 1, determinati in
relazione ai requisiti culturali e professionali e alla tipologia del lavoro.
La identificazione dei profili professionali
attinenti a figure nuove, atipiche o di dubbia ascrizione
e la relativa collocazione nei ruoli è effettuata con decreto del Ministro
della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.
2. Ruolo sanitario. - Nel ruolo sanitario
sono iscritti in distinte tabelle, per i rispettivi profili, i medici, i
farmacisti, i veterinari, i biologi, i chimici, i fisici, gli psicologi, nonché
gli operatori in possesso dello specifico titolo di abilitazione professionale
per l'esercizio di funzioni didattico-organizzative,
infermieristiche, tecnico-sanitarie, di vigilanza ed ispezione e di
riabilitazione.
Le tabelle del personale laureato sono
articolate in quadri corrispondenti agli specifici settori di attività.
Le tabelle del personale infermieristico,
tecnico-sanitario, di vigilanza e ispezione e di riabilitazione sono articolate
in quadri corrispondenti al livello di qualificazione professionale degli
iscritti. Il personale iscritto nei quadri relativi alla qualificazione più
elevata è classificato in due posizioni funzionali.
Il personale laureato del ruolo sanitario è
classificato in tre posizioni funzionali.
3. Ruolo professionale. - Nel ruolo
professionale sono iscritti in distinte tabelle, per i rispettivi profili, gli
avvocati e procuratori legali, gli ingegneri, gli architetti e i geologi.
Il personale del ruolo professionale è
classificato in due posizioni funzionali ad eccezione di quello della tabella A
dello stesso ruolo che è classificato in tre posizioni funzionali.
In separata tabella del ruolo professionale è
iscritto il personale di assistenza religiosa.
4. Ruolo tecnico. - Il ruolo è tecnico e
ripartito in distinte tabelle a seconda che sia richiesto, per il relativo
inquadramento, rispettivamente il possesso di un diploma di laurea, oppure di
una specializzazione professionale e tecnica di grado superiore, oppure di una
specializzazione professionale e tecnica di grado medio, oppure di una
qualificazione professionale e tecnica di grado inferiore.
Il personale laureato del ruolo tecnico è
classificato in tre posizioni funzionali.
Gli assistenti sociali sono classificati in
due posizioni funzionali.
5. Ruolo amministrativo. - Nel ruolo
amministrativo sono iscritti, per i rispettivi profili, gli operatori che
svolgono funzioni amministrative.
Il ruolo è ripartito in distinte tabelle a
seconda che sia richiesto, per il relativo inquadramento, il possesso di un
diploma di laurea oppure di un titolo di istruzione di secondo grado, oppure di
un titolo di istruzione secondaria di primo grado, oppure di un titolo di
istruzione almeno elementare.
La tabella del personale amministrativo
laureato è ripartita in due quadri comprendenti rispettivamente i direttori
amministrativi ed i collaboratori amministrativi.
I direttori amministrativi sono classificati
in tre posizioni funzionali.
6. Dotazioni organiche. - Le piante organiche
dei presidi, servizi e uffici delle unità sanitarie locali sono approvate dalle
competenti assemblee a norma dell'art. 15, ottavo e nono comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833, in conformità ai piani sanitari nazionale e regionale.
La consistenza numerica di ogni ruolo
regionale è data dalla somma dei posti previsti nelle piante organiche delle
unità sanitarie locali di ciascuna regione.
7. Formazione dei ruoli nominativi. - La
regione predispone e pubblica, entro il 31 marzo di ogni anno, nel proprio
Bollettino ufficiale, i ruoli nominativi del personale addetto alle unità
sanitarie locali, secondo la situazione al 1° gennaio dell'anno di
pubblicazione.
Per ciascun dipendente sono indicati, il
cognome e il nome, la data di nascita, la data di decorrenza del rapporto
d'impiego, la data di decorrenza della nomina nel ruolo di appartenenza, la
data del conseguimento della posizione funzionale rivestita e la sede di
servizio.
Nel termine di quarantacinque giorni dalla
data di pubblicazione dei ruoli il dipendente può chiedere la rettifica di
eventuali errori od omissioni con ricorso al presidente della giunta regionale,
il quale decide in via definitiva entro trenta giorni. Trascorso tale termine
il ricorso si intende respinto.
8. Ufficio di direzione dell'unità sanitaria
locale. - L'ufficio di direzione di cui all'art. 15 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, è composto da tutti i responsabili dei servizi dell'unità
sanitaria locale, previsti dalla legge regionale, sempre che i responsabili
ricoprano la posizione funzionale apicale nei ruoli di appartenenza.
Il personale appartenente alle posizioni,
funzionali apicali che non sia membro dell'ufficio di direzione, è chiamato ad
intervenire ai lavori dello stesso per le questioni concernenti il presidio o
l'ufficio cui è preposto.
Il coordinamento dell'ufficio di direzione è
assicurato da un coordinatore sanitario, laureato in medicina, e da un
coordinatore amministrativo, laureato in discipline economico-giuridiche,
scelti tra i componenti l'ufficio stesso che appartengano rispettivamente al
ruolo sanitario ed al ruolo amministrativo e posseggano un'anzianità nella
posizione funzionale apicale di almeno tre anni.
Il coordinatore sanitario deve possedere
specifici titoli ed esperienza di servizio in materia di tutela della salute e
di organizzazione sanitaria nelle sue varie articolazioni; nel periodo di
espletamento dell'incarico deve osservare il tempo pieno.
Il coordinatore amministrativo deve possedere
specifiche esperienze in servizi tecnico-amministrativi della organizzazione
sanitaria.
I coordinatori assicurano il conseguimento
degli obiettivi stabiliti dagli organi dell'unità sanitaria locale e i relativi
adempimenti da parte dei servizi, nel rispetto della autonomia degli stessi e,
in particolare, di quelli di cui all'art. 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Gli incarichi di cui al terzo comma sono
conferiti dal comitato di gestione per periodi di tempo stabiliti dalle leggi
regionali, non inferiori a tre anni, e sono rinnovabili. Il provvedimento di
conferimento dell'incarico deve essere motivato con specifico riferimento alla
professionalità e all'esperienza dei candidati, valutate in base ad un giudizio
complessivo sull'attività svolta e sui titoli posseduti.
A parità di requisiti costituisce titolo
preferenziale il superamento di appositi corsi di formazione e aggiornamento
promossi dal Ministero della sanità, sentite le regioni o dalle regioni
d'intesa con il Ministero stesso.
Ai coordinatori è corrisposta una indennità
nella misura stabilita dall'accordo nazionale unico.
TITOLO II
Disposizioni sullo stato giuridico del
personale
Capo I - Assunzioni in servizio
9. Modalità di assunzione in servizio. -
L'assunzione in servizio è disposta dall'unità sanitaria locale, nei limiti dei
posti vacanti, mediante pubblici concorsi banditi ed espletati dalla regione.
L'assunzione per chiamata diretta è ammessa
soltanto per speciali categorie di personale addetto a mansioni elementari,
sulla base di adeguati criteri selettivi fissati nell'accordo nazionale unico;
le relative selezioni sono effettuate dalla regione anche a livello locale. La
regione può, con legge, delegare alle unità sanitarie locali la selezione di
detto personale.
L'assunzione del personale di assistenza
religiosa cattolica è effettuata direttamente dal comitato di gestione su
proposta dell'ordinario diocesano competente per territorio.
L'assunzione di personale straordinario è
ammessa esclusivamente per particolari, inderogabili e temporanee esigenze
assistenziali e deve essere effettuata con le modalità di cui al successivo
art. 13, ultimo comma.
Si applicano le disposizioni di legge vigenti
nell'amministrazione dello Stato sulle assunzioni obbligatorie, sulle riserve
di posti e sulle preferenze.
Salvo le assunzioni obbligatorie a quanto
previsto al terzo comma è fatto divieto alle unità sanitarie locali di assumere
direttamente, a qualsiasi titolo, personale anche straordinario.
Il comitato di gestione ha facoltà di
stipulare, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche, convenzioni con
gli ordini religiosi per l'espletamento di servizi con personale idoneo alle
funzioni rispettivamente assegnate.
Tutti gli atti e provvedimenti adottati in
violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli ed impegnano la
responsabilità personale e diretta di chi li dispone, dei responsabili dei servizi
interessati e dei coordinatori sanitario ed amministrativo.
10. Ammissione agli impieghi. - Per
l'ammissione agli impieghi si applicano, salvo quanto previsto dal presente
decreto, le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato di cui al D.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.
L'accertamento dell'idoneità fisica
all'impiego e del requisito della buona condotta è effettuato a cura dell'unità
sanitaria locale prima dell'immissione in servizio.
E' dispensato dalla visita medica e dal
requisito dell'età, il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e il
personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e
26, primo comma, del presente decreto.
11. Cittadini degli Stati membri della Comunità
economica europea. - I cittadini degli Stati membri della Comunità economica
europea, esercenti le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche possono
prestare la loro attività nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, in base
alle condizioni e ai requisiti previsti dalle norme di attuazione dell'art. 57
del trattato di Roma.
I medici di cui all'art. 6 della legge 22
maggio 1978, n. 217, possono essere assunti in servizio per il solo esercizio
di funzioni di diagnosi, cura e riabilitazione, purché siano stati ammessi
all'esercizio professionale in Italia ai sensi della richiamata legge n. 217
ovvero ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e siano in possesso degli
altri requisiti per partecipare ai relativi concorsi di cui all'art. 12 del
presente decreto.
12. Norme concorsuali. - I concorsi di
ammissioni all'impiego sono indetti dalla regione, su richiesta delle unità
sanitarie locali, con periodicità annuale, salvo esigenze di carattere urgente
che non possano essere soddisfatte mediante l'utilizzazione dell'ultima
graduatoria o mediante personale trasferito o comandato. Il relativo bando è
pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione e, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Al bando deve essere data la
massima diffusione anche con altri mezzi.
Il bando indica il numero dei posti messi a
concorso, i documenti prescritti, i requisiti, le condizioni e, nei concorsi
per esami, il programma delle prove relative. Fermo restando quanto disposto
dal quarto comma, punto 5), dell'art. 47 della L. 23
dicembre 1978, n. 833, e dall'art. 41 del presente decreto, il bando indica,
per le posizioni funzionali apicali, ai fini del diritto di scelta fra i posti
stessi, i posti disponibili in ciascuna unità sanitaria locale.
Ai fini della determinazione del numero dei
posti da mettere a concorso si considerano disponibili, oltre ai posti vacanti
alla data del bando, anche quelli che si rendano vacanti per collocamento a
riposo nel semestre successivo. Per questi ultimi posti le relative nomine sono
disposte al verificarsi delle singole vacanze qualora il concorso venga
espletato prima.
Si considerano disponibili, altresì, i posti
ricoperti da personale che presta servizio in base a convenzioni con ordini
religiosi, qualora le convenzioni scadano nel semestre successivo alla data del
bando, siano state disdette dalle parti e non si intenda assicurare il servizio
con nuove convenzioni.
Fermo restando quanto previsto al capo II, i
requisiti specifici, compresi i limiti di età, per l'ammissione ai concorsi dei
singoli profili e posizioni funzionali di ogni ruolo, le prove di esame - che
devono consistere, salvo quanto previsto dal precedente art. 9, secondo comma,
in una prova scritta e almeno in una prova orale e pratica - i titoli
valutabili - con particolare riferimento al curriculum formativo e
professionale e, per i medici, al servizio prestato a tempo pieno e alle
specializzazioni acquisite - i criteri di valutazione, la composizione delle
commissioni esaminatrici, nelle quali è garantita la rappresentanza del
Ministero della sanità, nonché le procedure concorsuali, sono stabiliti, previa
consultazione con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative su base nazionale, con decreto del Ministro della sanità,
sentito il Consiglio sanitario nazionale, da emanare entro 90 giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. Nei concorsi per i quali è richiesto
il diploma di laurea, il punteggio a disposizione delle commissioni
giudicatrici per la valutazione delle prove di esame non dovrà essere superiore
al 50 per cento di quello totale a disposizione.
13. Graduatorie. - I candidati vincitori del
concorso sono assegnati alle unità sanitarie locali, secondo l'ordine della
graduatoria, in base alle preferenze da essi espresse in relazione ai posti
disponibili messi a concorso.
La destinazione di servizio nell'ambito della
unità sanitaria locale è effettuata dal comitato di gestione, avuto riguardo
alle esigenze funzionali dei presidi, servizi e uffici e alle preferenze
espresse dagli interessati secondo l'ordine di graduatoria.
L'unità sanitaria locale, in caso di rinuncia
o decadenza dei vincitori, ha facoltà di procedere, entro un anno
dall'approvazione dell'ultima graduatoria, ad altrettante assunzioni in
servizio dei candidati idonei che non siano già stati dichiarati vincitori del
concorso ed assegnati ad altra unità sanitaria locale, secondo l'ordine della
graduatoria stessa. Entro tale termine ha inoltre la facoltà di procedere
all'assunzione dei candidati idonei, per la copertura dei posti che
successivamente al bando si siano resi vacanti, esclusi quelli di nuova
istituzione.
L'ultima graduatoria deve essere utilizzata, anche
dopo un anno dalla sua approvazione, per il conferimento, secondo l'ordine
della stessa, di incarichi per la copertura di posti vacanti o disponibili per
assenza o impedimento del titolare, qualora non sia stato possibile ricoprire i
posti stessi, entro tre mesi dalla vacanza o dalla disponibilità, mediante
trasferimento interno o comando.
14. Periodo di prova. - Il periodo di prova
ha la durata di sei mesi.
Il dipendente in prova svolge le mansioni
affidategli nei vari settori di lavoro ai quali viene assegnato e frequenta i
corsi di formazione inerenti alla sua professionalità, programmati dalla
regione o dalla unità sanitaria locale.
Sull'attività prestata dal dipendente in
prova è redatta dettagliata relazione da parte del dirigente preposto al presidio,
servizio o ufficio cui il dipendente stesso è stato assegnato. Sull'esito del
periodo di prova decide il comitato di gestione.
Qualora entro trenta giorni dalla scadenza
del periodo di prova, non sia intervenuto un giudizio sfavorevole, la prova si intende
conclusa favorevolmente.
In caso di giudizio sfavorevole, l'unità
sanitaria locale proroga il periodo di prova per altri sei mesi, decorsi i
quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, è dichiarata la risoluzione del
rapporto di lavoro, con provvedimento motivato.
I periodi di assenza dal servizio, a
qualsiasi titolo, non sono utili ai fini del computo del periodo di prova.
Sono esonerati dal periodo di prova i
dipendenti provenienti dai ruoli nominativi regionali del personale addetto
alle unità sanitarie locali di altre regioni che lo abbiano già superato nella
medesima posizione funzionale.
15. Riserva di posti. - La regione, al
personale già in servizio a rapporto di impiego continuativo presso le
strutture private convenzionate che cessino il rapporto convenzionale, può
riservare, nelle assunzioni per chiamata e nei pubblici concorsi banditi entro
due anni dalla data di cessazione del rapporto convenzionale, una aliquota dei
posti vacanti messi a concorso nelle posizioni funzionali iniziali dei diversi
ruoli fino al 10 per cento per il personale medico e fino al 30 per cento per
il restante personale.
I posti riservati non conferiti sono
attribuiti ai candidati non riservatari secondo
l'ordine di graduatoria.
Il personale di cui al primo comma, nei
pubblici concorsi per l'assunzione nei ruoli regionali, banditi nello stesso
periodo, è dispensato dal requisito dell'età ed ha diritto alla equiparazione,
ai fini della valutazione come titolo nei concorsi stessi, del servizio
prestato nella struttura privata con la posizione funzionale iniziale del
profilo di appartenenza in ragione del 50 per cento della sua durata.
Le norme previste dal presente articolo si
applicano anche al personale che sia stato destinato, ai sensi dell'art. 64,
quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai presidi per la tutela
della salute mentale, salvo la possibilità di stabilire aliquote di riserva
diverse sulla base di quanto previsto nel piano sanitario regionale.
16. Passaggio ad altre funzioni per
inidoneità fisica. - Il dipendente che per sopraggiunta infermità sia giudicato
permanentemente non idoneo alle funzioni proprie può essere trasferito ad altre
funzioni equivalenti nelle quali sia convenientemente utilizzabile ed ivi
inquadrato, sempre che sia in possesso dei requisiti specifici richiesti.
I relativi accertamenti sanitari sono
effettuati con la procedura prevista per i casi di dispensa dal servizio per
motivi di salute.
Il passaggio ad altre funzioni è disposto
dalla regione, su parere della unità sanitaria locale e con il consenso
dell'interessato.
I dipendenti trasferiti ad altra funzione
sono inquadrati secondo quanto previsto dall'accordo nazionale unico.
Capo II - Norme particolari per i concorsi ad
alcune posizioni funzionali iniziali e superiori
17. Assunzione nelle posizioni funzionali di
assistente medico e di veterinario collaboratore. - Alla posizione funzionale
di assistente medico si accede mediante pubblici concorsi per titoli ed esami,
ai sensi dell'art. 12, distinti per le aree funzionali di medicina, di
chirurgia, di prevenzione e di sanità pubblica.
Alla posizione funzionale di veterinario
collaboratore si accede mediante pubblici concorsi per titolo ed esami, ai
sensi dell'art. 12, distinti per l'area funzionale della sanità animale e igiene
dell'allevamento e delle produzioni animali per l'area funzionale dell'igiene
della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale.
I concorsi sono indetti per ciascuna area
funzionale nei limiti dei posti complessivamente vacanti negli organici dei
diversi reparti di specialità, servizi e settori di attività.
Gli assitenti
medici e i veterinari collaboratori durante il primo anno di servizio sono
utilizzati in servizi, reparti e settori delle aree funzionali, anche diverse
da quella di appartenenza, secondo criteri di avvicendamento che devono
favorire la formazione interdisciplinare e l'acquisizione di esperienze
professionali di carattere generale. Nel successivo biennio sono utilizzati
esclusivamente nell'ambito dell'area funzionale di appartenenza.
Al termine del triennio di formazione gli
assistenti medici e i veterinari collaboratori sono, a domanda, inquadrati
definitivamente nei posti di organico vacanti dei diversi reparti di
specialità, servizi e settori di attività nei quali si articola l'area
funzionale di appartenenza, sulla base di obiettivi criteri di precedenza, che
devono tener conto del servizio prestato, delle attitudini dimostrate e dei
titoli professionali e scientifici posseduti. Ai fini dell'inquadramento nella posizione
funzionale di assistente radiologo e anestesista è richiesto comunque un
servizio continuativo nella disciplina di almeno un anno.
La dotazione organica dei medici assistenti
è, nell'ambito dei servizi ospedalieri, di norma pari alla dotazione organica
complessiva degli aiuti corresponsabili e vice-direttori sanitari.
18. Concorsi a coadiutore sanitario o vice
direttore sanitario o aiuto corresponsabile ospedaliero e a veterinario
coadiutore. - Alle posizioni funzionali di coadiutore sanitario o vice
direttore sanitario o aiuto corresponsabile ospedaliero e di veterinario
coadiutore si accede mediante pubblici concorsi per titoli ed esami, ai sensi
dell'art. 12, ai quali sono ammessi coloro che abbiano prestato, dopo il
triennio di formazione interdisciplinare di cui al precedente art. 17, due anni
di servizio nella disciplina per la quale il concorso è bandito, coloro che
abbiano prestato cinque anni complessivi di servizio in detta disciplina e
coloro che siano in possesso della libera docenza o specializzazione nella
disciplina stessa. Per i concorsi ad aiuto radiologo e aiuto anestesista è
comunque richiesta la libera docenza o la specializzazione nella corrispondente
disciplina.
19. Concorsi a dirigente sanitario o sovraintendente sanitario o direttore sanitario o primario
ospedaliero, a veterinario dirigente e a farmacista dirigente. - Alle posizioni
funzionali di dirigente sanitario o sovrintendente sanitario o direttore
sanitario o primario ospedaliero, di veterinario dirigente e di farmacista
dirigente si accede mediante concorsi pubblici per titolo ed esami, ai sensi
dell'art. 12, ai quali sono ammessi coloro che siano in possesso dell'idoneità
della disciplina per la quale il concorso è bandito, conseguita mediante
l'esame previsto dal successivo art. 20.
20. Esami di idoneità a dirigente sanitario o
sovraintendente sanitario o direttore sanitario o
primario ospedaliero, a veterinario dirigente e a farmacista dirigente. -
[L'idoneità a dirigente sanitario o sovraintendente
sanitario o direttore sanitario o primario ospedaliero, a veterinario dirigente
e a farmacista dirigente si consegue mediante esami da espletarsi in sede
nazionale entro il mese di aprile di ogni anno.
Il Ministero della sanità, con un unico bando
nazionale da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, indice, entro il mese di
ottobre, la sessione annuale degli esami di idoneità per le diverse specialità.
Le procedure e le prove di esame, la
composizione delle commissioni esaminatrici e i requisiti per l'ammissione dei
candidati sono stabiliti con decreto del Ministro della sanità. Con lo stesso
decreto sono stabilite le modalità per la predisposizione e l'aggiornamento
degli elenchi dei sanitari idonei, compresi quelli di cui ai commi successivi.
Il personale assegnato alle unità sanitarie
locali in applicazione delle norme transitorie della L.
23 dicembre 1978, n. 833, può partecipare direttamente ai concorsi nella
posizione funzionale e nella disciplina corrispondente a quella conseguita
nell'inquadramento sulla base della tabella di equiparazione di cui
all'allegato 2, a prescindere dal possesso del requisito della idoneità
previsto dal presente articolo.
L'idoneità conseguita ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è equivalente a tutti
gli effetti dell'idoneità prevista dal presente articolo].
21. Concorsi alle posizioni funzionali di
coadiutore e di dirigente del personale laureato dei ruoli sanitario e tecnico.
- Fermo restando quanto previsto dall'art. 18, alle posizioni funzionali di
coadiutore dei ruoli sanitario e tecnico si accede mediante pubblici concorsi
per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 12, ai quali sono ammessi coloro che
abbiano prestato almeno cinque anni di servizio nella posizione funzionale di
collaboratore.
Fermo restando quanto previsto dagli articoli
19 e 20, alle posizioni funzionali di dirigente dei ruoli sanitario e tecnico
si accede mediante pubblici concorsi per titoli ed esami, ai sensi dell'art.
12, ai quali sono ammessi coloro che abbiano prestato almeno cinque anni di
servizio nella posizione funzionale di coadiutore, ovvero dieci anni di
servizio complessivo in qualità di coadiutore o di collaboratore o in posizioni
equipollenti presso amministrazioni pubbliche.
22. Concorsi alle posizioni funzionali di
coordinatore del ruolo professionale. - Alle posizioni funzionali di
coordinatore del ruolo professionale si accede mediante pubblici concorsi per
titoli ed esami, ai sensi dell'art. 12, ai quali sono ammessi coloro che
abbiano un'anzianità di servizio di almeno dieci anni nella posizione
funzionale inferiore o in posizioni equipollenti presso pubbliche
amministrazioni.
23. Concorsi alle posizioni funzionali di
vice-direttore amministrativo, di direttore amministrativo e di direttore
amministrativo capo servizio. - Alle posizioni funzionali di vice-direttore
amministrativo e di direttore amministrativo si accede mediante pubblici
concorsi per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 12, ai quali sono ammessi
coloro che abbiano prestato cinque anni di servizio rispettivamente nella
posizione di collaboratore amministrativo e di vice-direttore amministrativo.
Alla posizione funzionale di direttore
amministrativo capo servizio si accede mediante pubblici concorsi, per titoli
ed esami, ai sensi dell'art. 12, ai quali sono ammessi coloro che abbiano
prestato almeno cinque anni di servizio quali direttori amministrativi e coloro
che abbiano una anzianità di servizio di quindici anni nella carriera direttiva
amministrativa del Ministero della sanità o delle regioni o delle province o
dei comuni e loro consorzi e la qualifica di dirigente o equiparata.
Capo III - Valutazione dei servizi e titoli
24. Riconoscimento dei servizi prestati. -
Per il personale assegnato alle unità sanitarie locali in applicazione delle
norme transitorie della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e per il personale
proveniente da unità sanitarie locali di altre regioni o da enti equiparati ai
sensi degli articoli 25 e 26, primo comma, del presente decreto, le anzianità
di servizio nel ruolo e nella posizione funzionale, maturate nell'unità
sanitaria locale o ente di provenienza, si considerano a tutti gli effetti come
anzianità acquisite presso le unità sanitarie locali.
Le modalità e le condizioni per il
riconoscimento, agli effetti economici, dei servizi prestati dal personale sono
disciplinate nell'accordo nazionale unico.
25. Servizi e titoli equipollenti. - I
servizi e i titoli acquisiti nelle cliniche e negli istituti universitari di
ricovero e cura, negli organi degli enti di ricerca di cui all'art. 40 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, negli ospedali che abbiano ottenuto
l'equiparazione prevista dall'art. 129 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, nell'ospedale «Galliera»
di Genova, negli ospedali dell'Ordine mauriziano di Torino,
negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e negli ospedali
militari, sono equiparati, ai fini degli esami di idoneità ed ai fini dei
concorsi di assunzione e dei trasferimenti, ai corrispondenti servizi e titoli
acquisiti presso le unità sanitarie locali.
A tali fini, l'ospedale «Galliera»
di Genova, l'Ordine mauriziano di Torino, gli
ospedali che abbiano ottenuto l'equiparazione prevista dall'art. 129 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico devono adeguare, per la parte
compatibile, i propri ordinamenti del personale alle disposizioni del presente
decreto, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Gli ordinamenti predetti
possono prevedere anche rapporti di lavoro a tempo determinato o comunque non
espressamente disciplinati dal presente decreto, purché comportino prestazioni
equiparabili a quelle del personale addetto ai servizi, presidi e uffici delle
unità sanitarie locali.
26. Servizi e titoli equiparabili. - Gli
istituti, enti e istituzioni private, i cui ospedali siano stati considerati
presidi della unità sanitaria locale ai sensi del secondo comma dell'art. 43
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e il Sovrano Ordine militare di Malta, ove
gli ordinamenti del personale in servizio nei propri presidi sanitari siano
equipollenti a quelli stabiliti con le disposizioni del presente decreto,
possono ottenere a domanda, con decreto del Ministro della sanità, ai fini
degli esami di idoneità ed ai fini dei concorsi di assunzione e dei
trasferimenti, l'equiparazione dei servizi e dei titoli acquisiti dal proprio
personale ai servizi e titoli acquisiti dal personale in servizio presso le
unità sanitarie locali. I servizi e i titoli acquisiti prima del provvedimento
di equiparazione sono valutati con i criteri di cui al successivo comma.
Salvo quanto previsto dal precedente art. 15,
il servizio prestato nelle case di cura convenzionate dal personale con
rapporto continuativo è equiparato, ai fini della valutazione come titolo nei
concorsi di assunzione, per il 25 per cento della sua durata, al servizio
prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della
categoria di appartenenza.
Il servizio prestato all'estero dai cittadini
italiani e dai cittadini di cui all'art. 11 nelle istituzioni e fondazioni
sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, equiparabile a quello
prestato dal personale di cui all'art. 2, è riconosciuto ai fini dei concorsi e
degli esami di idoneità con le modalità stabilite nella legge 10 luglio 1960,
n. 735.
Capo IV - Doveri. - Responsabilità. - Diritti
27. Doveri, incompatibilità e cumulo di
impieghi. - Salvo quanto previsto dal presente decreto, in materia di doveri,
incompatibilità e cumulo di impieghi, ai dipendenti delle unità sanitarie
locali si applicano le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
integrazioni e modificazioni.
Il dipendente non può esimersi dall'essere
sottoposto a controlli medici periodici a scopo di medicina preventiva ed alle
vaccinazioni stabilite dai competenti organi dell'unità sanitaria locale.
I medici con funzioni di diagnosi e cura
hanno l'obbligo di prestare l'assistenza ambulatoriale nonché, all'occorrenza,
i consulti richiesti da altri reparti o servizi e, esclusi i primari
ospedalieri ed equiparati, i turni di guardia e di pronto soccorso. Analogo
obbligo compete ai farmacisti ospedalieri per il servizio di guardia
farmaceutica, nonché al restante personale dei servizi di igiene pubblica, di
prevenzione e veterinari per esigenze particolari previste dalle presenti leggi
regionali.
Il dipendente è tenuto a fissare la propria
residenza nell'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale presso la quale
presta servizio, o nel comune se l'ambito territoriale dell'unità sanitaria
locale coincide con quello del comune o di parte di esso. Può essere peraltro
autorizzato a risiedere in località diversa, qualora ricorrano giustificati motivi
e sempreché sia assicurato il pieno e regolare
adempimento dei doveri d'ufficio. Dell'autorizzazione è data comunicazione
scritta all'interessato. Per le zone a popolazione sparsa può essere prescritto
l'obbligo di stabilire la residenza nel particolare ambito territoriale nel
quale insiste la struttura o il servizio di appartenenza. Il personale addetto
ai servizi di diagnosi e cura e quello dei servizi essenziali nonché il
personale di assistenza religiosa devono rendersi reperibili per i casi di particolari
esigenze di servizio.
28. Responsabilità. - In materia di
responsabilità, ai dipendenti delle unità sanitarie locali si applicano le
norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e
modificazioni.
Le unità sanitarie locali possono garantire
anche il personale dipendente, mediante adeguata polizza di assicurazione per
la responsabilità civile, dalle eventuali conseguenze derivanti da azioni
giudiziarie promosse da terzi, ivi comprese le spese di giudizio, relativamente
alla loro attività, senza diritto di rivalsa, salvo i casi di colpa grave o di
dolo.
29. Esercizio delle mansioni inerenti al
profilo e alla posizione funzionale. - Il dipendente ha diritto all'esercizio
delle mansioni inerenti al suo profilo e posizione funzionale e non può essere
assegnato, neppure di fatto, a mansioni superiori o inferiori.
In caso di esigenze di servizio il dipendente
può eccezionalmente essere adibito a mansioni superiori. L'assegnazione
temporanea, che non può comunque eccedere i sessanta giorni nell'anno solare,
non dà diritto a variazioni del trattamento economico.
Non costituisce esercizio di mansioni
superiori la sostituzione di personale di posizione funzionale più elevata,
qualora la sostituzione rientri tra gli ordinari compiti della propria
posizione funzionale.
Qualora un posto cui corrisponda una
pluralità di funzioni venga scisso in più posti, il titolare del preesistente
posto ha diritto ad opzione fra i due o più posti di nuova istituzione.
All'assegnazione provvede l'unità sanitaria locale di appartenenza.
In caso di soppressione del posto colui che
lo ricopre ha diritto al conferimento di altro posto, di corrispondente profilo
e posizione funzionale, vacante presso l'unità sanitaria locale di appartenenza
o presso altra unità sanitaria locale della regione. All'assegnazione del posto
vacante presso l'unità sanitaria locale provvede la stessa. All'assegnazione di
un posto vacante presso altra unità sanitaria locale si provvede con
l'osservanza delle procedure previste per i trasferimenti; in attesa della
definizione delle predette procedure la regione può disporre, con l'assenso
dell'interessato, la sua assegnazione provvisoria in uno dei posti vacanti da conferire.
30. Trattamento economico. - Il personale
addetto ai presidi, servizi e uffici delle unità sanitarie locali, disciplinato
dal presente decreto, costituisce, un apposito comparto di contrattazione
collettiva.
La delegazione del Governo, delle regioni e
dell'ANCI per la stipula dell'accordo nazionale unico con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale delle categorie
interessate è costituita secondo quanto disposto dall'art. 47 della legge 23
dicembre 1978, n. 833.
Il trattamento economico e gli istituti
normativi di carattere economico per il suddetto personale sono stabiliti con
il richiamato accordo nazionale unico, con l'osservanza del principio della
perequazione retributiva, fermo restando che la collocazione nei ruoli,
tabelle, quadri, profili professionali e posizioni di cui all'allegato 1,
nonché la equiparazione di cui all'allegato 2 hanno rilevanza ai soli fini
funzionali.
31. Personale delle cliniche e degli istituti
universitari convenzionati. - Al personale universitario che presta servizio
presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e
cura convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali, anche se
gestiti direttamente dalle università, è corrisposta una indennità, non utile
ai fini previdenziali e assistenziali, nella misura occorrente per equiparare
il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle
unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità; analoga
integrazione è corrisposta sui compensi per lavoro straordinario e per le altre
indennità previste dall'accordo nazionale unico, escluse le quote di aggiunta
di famiglia.
Le somme necessarie per la corresponsione
dell'indennità di cui al presente articolo sono a carico dei fondi assegnati
alle regioni ai sensi dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e sono
versate, con le modalità previste dalle convenzioni, dalle regioni alle
università, su documentata richiesta, per la corresponsione agli aventi
diritto.
Al personale universitario si applicano, per
la parte compatibile, gli istituti normativi di carattere economico
disciplinati dal richiamato accordo nazionale unico.
Per la parte assistenziale, il personale
universitario di cui ai precedenti commi assume i diritti e i doveri previsti
per il personale di pari o corrispondente qualifica del ruolo regionale,
secondo modalità stabilite negli schemi tipo di convenzione di cui alla legge
23 dicembre 1978, n. 833 e tenuto conto degli obblighi derivanti dal suo
particolare stato giuridico. Nei predetti schemi sarà stabilita in apposite
tabelle l'equiparazione del personale universitario a quello delle unità
sanitarie locali ai fini della corresponsione dell'indennità di cui al primo
comma.
32. Orari e turni di lavoro. - L'articolazione
dell'orario di lavoro, fissato in 40 ore settimanali salvo quanto previsto
dall'accordo nazionale unico, è stabilita sulla base di criteri dettati dal
comitato di gestione in modo da salvaguardare le esigenze di servizio e gli
interessi degli utenti. A tal fine, l'orario settimanale può essere distribuito
anche in misura variabile nei diversi giorni lavorativi, con un limite massimo
giornaliero di norma non superiore a otto ore.
Il servizio ospedaliero è assicurato con la
presenza del necessario personale medico e non medico nell'arco dell'intera
giornata, attraverso turni di lavoro opportunamente articolati, definiti e
programmati, secondo criteri stabiliti dal comitato di gestione.
Particolari turni di lavoro possono essere
istituiti dal comitato di gestione per specifiche esigenze di altri servizi, al
fine di distribuire organicamente il lavoro nelle ore antimeridiane,
pomeridiane e notturne, nonché nei giorni festivi.
Gli orari e turni di lavoro devono essere
stabiliti tenendo conto delle necessità di una razionale ed economica
utilizzazione e distribuzione del personale in relazione alle esigenze degli
utenti e sulla base di criteri generali concordati con le organizzazioni
sindacali interessate.
La vigilanza sull'osservanza dell'orario è
esercitata attraverso sistemi obiettivi di controllo unici e uguali per tutti i
dipendenti dell'unità sanitaria locale.
La determinazione, in concreto, la
distribuzione e i procedimenti di rispetto degli orari di lavoro sono fissati
dall'accordo nazionale unico.
33. Riposo settimanale. - Il dipendente ha
diritto ad un giorno di riposo settimanale che, di regola, deve coincidere con
la domenica e non presta servizio negli altri giorni riconosciuti festivi.
Qualora, per esigenze di servizio, il
dipendente debba prestare la sua opera in un giorno festivo, egli ha diritto di
astenersi dal lavoro in un altro giorno feriale stabilito dall'amministrazione,
sentito l'interessato, sulla base dei criteri stabiliti nell'accordo nazionale
unico.
34. Lavoro straordinario. - Il dipendente,
quando particolari esigenze di servizio lo richiedano, è tenuto a prestare
servizio anche oltre il normale orario - salvo che ne sia esonerato per
giustificati motivi - nei tempi e con le modalità stabiliti, in attuazione dei
criteri fissati dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, dal
coordinatore amministrativo e dal coordinatore sanitario d'intesa con i
responsabili del presidio, servizio o ufficio di appartenenza, e nei limiti
fissati dall'accordo nazionale unico.
35. Rapporto di lavoro del personale medico.
- Il rapporto di lavoro del personale medico può essere a tempo pieno o a tempo
definito.
Il rapporto di lavoro a tempo pieno comporta:
a) l'obbligo di prestare 40 ore settimanali
di servizio, salvo quanto previsto dall'accordo nazionale unico;
b) la totale disponibilità per tutti i
servizi dell'unità sanitaria locale nell'ambito delle funzioni della posizione
funzionale e della disciplina propria degli interessati;
c) il diritto all'attività
libero-professionale al di fuori dei servizi e delle strutture della unità
sanitaria locale, limitatamente a consulti e a consulenze, non continuativi,
sulla base di norme regionali;
d) il diritto all'esercizio dell'attività
libero-professionale nell'ambito dei servizi, presidi e strutture della unità
sanitaria locale, sulla base di norme regionali;
e) la preferenza per gli incarichi didattici
e di ricerca e per i comandi ed i corsi di aggiornamento tecnico-scientifico e
professionale;
f) la priorità per l'esercizio di attività
consultive e tecniche, richieste da terzi all'unità sanitaria locale, da
svolgere oltre l'orario di lavoro e anche fuori dalla sede di servizio.
Salvo quanto previsto dall'art. 47, sesto
comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il rapporto di lavoro a tempo pieno
è concesso a domanda. Del pari a domanda è concesso il passaggio dal rapporto
di lavoro a tempo pieno a quello a tempo definito. Sulla domanda decide il
comitato di gestione. La mancata concessione del passaggio a tempo definito
deve essere motivata in relazione a comprovate ed effettive esigenze
assistenziali, didattiche e di ricerca.
Il personale assunto con i concorsi di cui al
settimo comma dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, può chiedere
il passaggio dal rapporto di lavoro a tempo pieno a quello a tempo definito
qualora siano mutate le esigenze di cui al sesto comma del richiamato articolo
47 o a seguito del trasferimento ad altra struttura, divisione o servizio che
non comporti l'osservanza del tempo pieno.
Il rapporto di lavoro a tempo definito
comporta:
a) l'obbligo di prestare 30 ore settimanali
di servizio, salvo quanto previsto dall'accordo nazionale unico;
b) la totale disponibilità, entro l'orario di
servizio, per tutti i servizi dell'unità sanitaria locale, nell'ambito delle
funzioni, della posizione funzionale e della disciplina propria degli
interessati;
c) la facoltà di esercitare l'attività
libero-professionale, anche fuori dei servizi e delle strutture dell'unità
sanitaria locale, purché tale attività non sia prestata con rapporto di lavoro
subordinato, non sia in contrasto con gli interessi ed i fini istituzionali
dell'unità sanitaria locale stessa, né sia incompatibile con gli orari di
lavoro, secondo modalità e limiti previsti dalla legge regionale;
d) la facoltà di esercitare l'attività
libero-professionale in regime convenzionale, secondo le modalità ed i limiti
stabiliti dagli accordi nazionali di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre
1978, n. 833.
L'attività libero-professionale, all'interno
o all'esterno delle strutture e dei servizi dell'unità sanitaria locale, è
intesa a favorire esperienze di pratica professionale, contatti con i problemi
della prevenzione, cura e riabilitazione e aggiornamento tecnico-scientifico e
professionale nell'interesse degli utenti e della collettività.
L'attività libero-professionale all'interno
delle strutture e dei servizi dell'unità sanitaria locale è esercitata:
a) in costanza di ricovero; nelle strutture
di ricovero ospedaliero debbono essere predisposti e realizzati appositi spazi
distinti e specifici - entro il limite variabile di posti letto dal quattro al
dieci per cento del totale - che possono anche prescindere, in mancanza di
camere separate, da riferimenti a livello di confort alberghiero. Detta
attività viene svolta in équipe ed è comprensiva dei servizi connessi;
b) in regime ambulatoriale, con utilizzo
delle relative strutture, secondo modalità organizzative stabilite dall'unità
sanitaria locale in accordo con i sanitari interessati; tale attività
libero-professionale deve essere svolta in orari diversi da quelli stabiliti
per l'attività ambulatoriale ordinaria, eccezione fatta per i servizi che per
esigenze tecniche non lo consentono, per i quali deve essere previsto un plus
orario.
Le tariffe minime e massime per le prestazioni
libero-professionali, nell'ambito dei servizi e delle strutture dell'unità
sanitaria locale e per le attività di consulenza sono determinate con decreto
del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale. Le
modalità di attribuzione dei relativi proventi sono disciplinate nell'accordo
nazionale unico.
Le regioni, qualora le unità sanitarie locali
non siano in grado di assicurare l'esercizio del diritto alla libera attività
professionale all'interno delle proprie strutture per accertare, obiettive
carenze delle medesime o per obiettive impossibilità organizzative, devono
provvedere a garantire tale diritto, nel rispetto delle vigenti norme
sull'esercizio della libera attività professionale intramurale,
anche mediante l'utilizzazione di strutture private. L'utilizzazione di dette
strutture è regolata da apposite convenzioni che le unità sanitarie locali
dovranno stipulare in conformità a schemi tipo approvati dal Ministro della
sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.
Le disposizioni del presente articolo si
applicano, per la parte compatibile, anche ai medici dipendenti dagli istituti
universitari, dai policlinici convenzionati e dagli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico.
Per i medici universitari, in considerazione
delle altre attività rientranti nei loro compiti istituzionali, la opzione per
il tempo pieno è reversibile in relazione a motivate esigenze didattiche e di
ricerca.
L'orario settimanale di servizio di ciascun
medico universitario, per lo svolgimento delle proprie mansioni didattiche, di
ricerca e assistenziali, è globalmente considerato corrispondente a quello
previsto rispettivamente per il rapporto di lavoro a tempo pieno e per il
rapporto di lavoro a tempo definito.
L'esigenza assistenziale delle strutture
universitarie convenzionate secondo quanto sarà stabilito nelle convenzioni da
stipulare ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, va
assicurata dal personale medico universitario interessato globalmente
considerato.
36. Attività libero-professionale del
personale veterinario. - Il personale veterinario ha la facoltà di esercitare
l'attività libero-professionale, fuori dei servizi e delle strutture dell'unità
sanitaria locale, purché talè attività non sia
prestata con rapporto di lavoro subordinato, non sia in contrasto con gli
interessi ed i fini istituzionali dell'unità sanitaria locale stessa, né
incompatibile con gli orari di lavoro, secondo modalità e limiti previsti dalla
legge regionale.
Il personale può altresì svolgere, oltre l'orario
di lavoro ed anche fuori della sede di servizio, attività consultive e tecniche
richieste da terzi all'unità sanitaria locale.
Le disposizioni del presente articolo si
applicano, per la parte compatibile, anche ai veterinari dipendenti dagli istituti
universitari.
37. Congedo ordinario. - Il dipendente ha
diritto, per ogni anno di servizio ad un congedo ordinario retribuito. La sua
durata e le modalità della relativa fruizione sono disciplinate nell'accordo
nazionale unico.
38. Congedo straordinario. - Al dipendente,
oltre il congedo ordinario ed i congedi straordinari previsti da particolari
disposizioni di legge, possono essere concessi altri congedi straordinari. La
loro durata, nel limite massimo previsto dalle disposizioni vigenti per i dipendenti
dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive integrazioni e modificazioni, nonché il trattamento
economico spettante durante la loro fruizione sono regolati nell'accordo
nazionale unico.
39. Trasferimenti nell'ambito dell'unità
sanitaria locale. - Per motivate esigenze di servizio o a domanda, il comitato
di gestione, sentita la commissione del personale, può disporre il
trasferimento del personale ad altro presidio, servizio o ufficio anche di diverso
comune rientrante nella circoscrizione territoriale dell'unità sanitaria
locale.
I trasferimenti sono disposti sulla base di
criteri oggettivi fissati nell'accordo nazionale unico.
I trasferimenti, compresi quelli disciplinati
negli articoli successivi, i comandi e le missioni sono disposti esclusivamente
nell'ambito delle funzioni della posizione funzionale e della disciplina
proprie degli interessati.
La disposizione del primo comma non si
applica al personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali.
40. Trasferimenti ad altra unità sanitaria
locale. - Il personale, escluso quello laureato appartenente alle posizioni
funzionali apicali, può essere trasferito, a domanda e compatibilmente con le
esigenze di servizio, a presidio, servizio o ufficio di altra unità sanitaria
locale della regione con l'osservanza della seguente procedura.
Le regioni, all'atto dell'indizione dei
concorsi pubblici, notificano nelle unità sanitarie locali i posti disponibili
messi a concorso.
I trasferimenti del personale laureato
appartenente alle posizioni funzionali intermedie sono disposti secondo
l'ordine di apposite graduatorie degli aspiranti formulate in relazione ai
titoli dagli stessi posseduti, da valutarsi, in conformità ai criteri stabiliti
a norma del presente decreto per i rispettivi concorsi di assunzione, dalla
stessa commissione costituita per i relativi concorsi e prima dell'inizio degli
stessi. I trasferimenti del restante personale sono disposti secondo l'ordine
di anzianità nella posizione funzionale di appartenenza.
Il personale non può chiedere un nuovo
trasferimento prima che siano trascorsi due anni da quello precedente.
41. Procedure speciali per il trasferimento
di alcune categorie di personale. - Il personale laureato appartenente alle posizioni
funzionali apicali può essere trasferito a presidio, servizio o ufficio
appartenente ad una diversa unità sanitaria locale della regione esclusivamente
a domanda e con l'osservanza della seguente procedura.
Le regioni, prima di procedere all'assegnazione
alle unità sanitarie locali dei candidati dichiarati vincitori nei pubblici
concorsi, notificano alle unità sanitarie locali la graduatoria degli stessi
vincitori con l'indicazione dei posti da conferire.
I dipendenti appartenenti al ruolo regionale nominativo
possono chiedere il trasferimento per i posti disponibili messi a concorso e
per quelli che si renderanno disponibili a seguito dei trasferimenti richiesti.
Ai fini dell'assegnazione dei posti
disponibili, la regione nomina una apposita commissione, costituita come per i
relativi concorsi pubblici di assunzione, che formula un'unica graduatoria
comune di tutti gli interessati al trasferimento e dei vincitori del concorso,
in relazione ai titoli posseduti, da valutarsi in conformità ai criteri stabiliti
con il decreto di cui all'art. 12.
Il personale non può chiedere un nuovo
trasferimento prima che siano decorsi almeno due anni da quello precedente.
42. Trasferimenti interregionali. - La
mobilità, sul piano nazionale, del personale delle unità sanitarie locali,
escluso quello laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali, è
disciplinata in sede di accordo nazionale unico con la osservanza dei seguenti
criteri generali:
1) il trasferimento da uno ad altro ruolo
regionale è consentito solo per posti vacanti che non sia stato possibile
coprire per trasferimento interno, per concorso o per comando;
2) il trasferimento può aver luogo solo per
l'esercizio presso l'unità sanitaria locale di destinazione, di attività
proprie del profilo rivestito presso l'unità sanitaria locale di appartenenza;
3) il trasferimento è condizionato
all'assenso dell'interessato.
Allo scopo di favorire la mobilità del
personale può essere prevista, in sede di accordo nazionale unico,
l'attribuzione al personale trasferito, in aggiunta al trattamento di
trasferimento, dell'indennità di missione per un periodo non superiore a
centoventi giorni dall'inizio del servizio presso la nuova sede.
Il personale trasferito ai sensi del presente
articolo non può essere trasferito ad altra sede se non siano trascorsi almeno
cinque anni dal primo trasferimento.
Il trattamento economico di trasferimento è
disciplinato in conformità a quanto in materia è previsto per gli impiegati
civili dello Stato.
43. Missioni. - Il dipendente, per esigenze
di servizio di carattere temporaneo, può essere inviato dalla regione o
dall'unità sanitaria locale in missione presso località diverse da quella in
cui presta servizio.
Le modalità della missione e la misura del
relativo trattamento economico sono disciplinate in conformità a quanto in
materia è previsto per gli impiegati civili dello Stato.
Gli oneri sono a carico della unità sanitaria
locale nell'interesse della quale è resa la prestazione.
44. Comando per esigenze di servizio. - Il
personale può essere comandato a prestare servizio presso altra unità sanitaria
locale. Il comando è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per
riconosciute esigenze di servizio, con provvedimento regionale, d'intesa con le
unità sanitarie locali interessate, sentito il dipendente.
Alla spesa per il personale comandato
provvede direttamente ed a proprio carico l'unità sanitaria locale presso cui
detto personale va a prestare servizio.
Il posto lasciato disponibile dal dipendente
comandato non può essere coperto per concorso, trasferimento o altro comando.
I posti vacanti, temporaneamente ricoperti da
personale comandato, sono in ogni caso considerati disponibili ai fini della
determinazione di posti da metterle a concorso ed ai fini dei trasferimenti.
Il personale può essere comandato presso la
regione per particolari esigenze dei servizi sanitari regionali. Il comando è
disposto, per tempo determinato, con provvedimento regionale sentito il
dipendente e l'unità sanitaria locale interessata. Gli oneri relativi sono a
carico della regione.
45. Attività didattiche, di ricerca ed
aggiornamento tecnico-scientifico. - Il personale appartenente ai profili
professionali per i quali è richiesto il possesso di un diploma di laurea o di
un titolo di abilitazione professionale può, a domanda, essere autorizzato ad
assumere incarichi di insegnamento o di ricerca scientifica sempreché
compatibili con i doveri del servizio e non configuranti un distinto rapporto
di impiego. Nell'ambito del personale medico, gli incarichi sono assegnati di
preferenza ai medici a tempo pieno.
Gli incarichi di insegnamento sono
finalizzati all'attuazione dei programmi integrati di insegnamento previsti
dalle convenzioni di cui all'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed
al raggiungimento degli obiettivi generali fissati dalla programmazione
regionale per la formazione e l'aggiornamento degli operatori sanitari.
Le autorizzazioni ad assumere gli incarichi
di cui al presente articolo sono date dal comitato di gestione. Lo stesso
comitato può richiedere periodiche relazioni sull'attività svolta dagli
incaricati.
Per finalità di aggiornamento
tecnico-scientifico il personale di cui al primo comma può chiedere il comando,
per periodi di tempo determinati, presso centri, istituti e laboratori nazionali,
internazionali o stranieri od altri organismi di ricerca, che abbiano dato il
loro assenso.
Sulle istanze di comando delibera il comitato
di gestione dell'unità sanitaria locale competente.
Per il periodo di comando, che non può
comunque superare i due anni nel quinquennio, fermo restando il decorso
dell'anzianità di servizio ad ogni effetto, non competono gli assegni inerenti
al rapporto d'impiego.
Ove il comando sia giustificato dall'esigenza
di compiere studi speciali o acquisire tecniche particolari indispensabili per
il buon funzionamento dei servizi, al personale comandato è corrisposto, su
autorizzazione regionale, il normale trattamento retributivo e, per un periodo
non superiore a sei mesi, il trattamento di missione.
46. Aggiornamento professionale obbligatorio.
- L'aggiornamento professionale è obbligatorio per tutto il personale
dell'unità sanitaria locale, ivi compreso quello amministrativo, ed è
finalizzato:
al completamento della preparazione
professionale anche in vista della mobilità del personale e della riconversione
funzionale del medesimo;
al miglioramento della qualità del servizio.
L'aggiornamento è assicurato mediante
riunioni periodiche, seminari e corsi tecnico-pratici organizzati
preferibilmente nella sede di servizio e nell'orario di lavoro. La regione,
all'inizio di ogni anno, fissa gli obiettivi generali dell'aggiornamento e le
modalità di svolgimento avvalendosi della collaborazione delle università,
delle istituzioni scolastiche e degli ordini professionali.
L'aggiornamento del personale addetto a
servizi igienico-organizzativi e di medicina legale e
del lavoro è attuato in coordinamento con l'Istituto superiore di sanità e con
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
L'aggiornamento del personale sanitario
dipendente può essere effettuato anche nell'ambito delle attività di
aggiornamento obbligatorio previste per il personale convenzionato di cui
all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
La mancata partecipazione, senza giustificato
motivo, alle attività di aggiornamento professionale per un periodo superiore
ai cinque anni comporta la riduzione del punteggio di anzianità ai soli fini
dei concorsi, delle promozioni e dei trasferimenti in una misura stabilita
dalla commissione di disciplina in relazione al profilo professionale ed alle
mansioni del dipendente. La riduzione non può comunque superare il 50 per
cento.
47. Aspettative. - Il dipendente può essere
collocato in aspettativa, secondo la vigente normativa per gli impiegati civili
dello Stato, per servizio militare, per infermità, per l'assolvimento di
funzioni pubbliche, per motivi di famiglia, per motivi di studio, nonché per
situazioni previste da particolari disposizioni di legge.
48. Infermità dipendente da causa di servizio
e suo accertamento. - Nella materia delle infermità dipendenti da causa di
servizio e degli accertamenti relativi si applicano al personale delle unità
sanitarie locali le norme in vigore per i dipendenti civili dello Stato di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
integrazioni e modificazioni.
49. Equo indennizzo. - Per le modalità e
procedure per la concessione dell'equo indennizzo si applicano al personale
delle unità sanitarie locali le norme vigenti per i dipendenti civili dello
Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
e successive integrazioni e modificazioni.
Le misure dell'equo indennizzo sono stabilite
dall'accordo nazionale unico.
50. Giudizio medico di appello. - In caso di
contestazione sull'esito degli accertamenti sanitari espletati dall'apposito
collegio medico, a livello locale, sia per il riconoscimento della dipendenza
da causa di servizio e della infermità, sia per il parere circa il grado di
menomazione, il dipendente può chiedere il giudizio definitivo dell'ufficio
medico legale del Ministero della sanità. A tal fine il predetto ufficio può
disporre una visita medica di appello. Agli accertamenti sanitari può assistere
un medico di fiducia dell'interessato.
Le spese per l'effettuazione della visita di
appello sono a carico della parte soccombente.
51. Infrazioni, sanzioni e procedimento
disciplinare. - Per quanto concerne le infrazioni, le sospensioni cautelari, le
sanzioni e l'intero procedimento disciplinare si applicano al personale delle
unità sanitarie locali le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello
Stato di cui al D.P.R 10 gennaio 1957, n. 3, e
successive integrazioni e modificazioni.
Competente ad infliggere la censura è il
dirigente del presidio, servizio o ufficio di appartenenza del dipendente. Ai
dirigenti dei presidi, servizi o uffici e ai coordinatori sanitari e
amministrativi la sanzione è inflitta dal presidente del comitato di gestione.
Contro il provvedimento del dirigente del
presidio, servizio o ufficio con cui viene inflitta la censura è ammesso
ricorso al presidente del comitato di gestione, che provvede in via definitiva.
L'iniziativa per l'irrogazione delle sanzioni
della riduzione dello stipendio, della sospensione dalla qualifica e della
destituzione spetta a chi è competente ad infliggere la sanzione della censura,
nonché ai coordinatori sanitario o amministrativo, a seconda che si tratti di
dipendenti, rispettivamente, del ruolo sanitario o dei ruoli professionale,
tecnico e amministrativo.
I provvedimenti che il D.P.R. 10 gennaio
1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni, demanda al capo del
personale e al Ministro sono di competenza, rispettivamente, del coordinatore
sanitario o amministrativo e del presidente del comitato di gestione.
I provvedimenti concernenti la sospensione
dalla qualifica e la destituzione sono comunicati alla regione.
Capo V - Cessazione dal rapporto d'impiego
Riammissione in servizio
52. Cause di cessazione dal rapporto di
impiego. - La cessazione dal rapporto di impiego, oltre che per destituzione
nelle ipotesi di infrazioni disciplinari, avviene:
1) per collocamento a riposo;
2) per dimissioni;
3) per decadenza;
4) per dispensa dal servizio;
5) per destituzione di diritto.
I provvedimenti di cessazione dal servizio
sono adottati dall'unità sanitaria locale dalla quale il personale dipende. I
provvedimenti di cessazione dal servizio e quelli di reintegrazione sono
comunicati alla regione che dispone la cancellazione o la reiscrizione
nei ruoli regionali.
53. Collocamento a riposo. - Il collocamento
a riposo è obbligatorio ed è eseguito di ufficio, indipendentemente da ogni
altra causa:
al compimento del 65° anno di età per il
personale sanitario e tecnico laureato, amministrativo, di assistenza religiosa
e professionale;
al compimento del 60° anno di età per il
restante personale.
Restano ferme, per il personale trasferito ai
ruoli regionali ai sensi della L. 28 dicembre 1978,
n. 833, le vigenti norme di legge o regolamentari che fissano un diverso limite
di età.
54. Dimissioni volontarie. - Il personale
può, in qualunque momento, dimettersi dall'ufficio. Le dimissioni devono essere
presentate per iscritto almeno quindici giorni prima della data in cui il
dipendente intende lasciare il servizio.
Il dipendente deve proseguire
nell'adempimento dei doveri di ufficio fino a quando non gli venga comunicata
l'accettazione delle dimissioni.
L'accettazione delle dimissioni può essere
ritardata, per motivi di servizio, comunque non oltre trenta giorni dalla data
di presentazione delle dimissioni, e può essere altresì sospesa qualora a
carico del dipendente sia stato in precedenza avviato un giudizio disciplinare,
anche se, al momento della presentazione delle dimissioni, non sia avvenuta la
contestazione degli addebiti.
In questo ultimo caso la contestazione degli
addebiti deve seguire entro trenta giorni dalla data di presentazione delle
dimissioni. In mancanza della contestazione entro tale termine le dimissioni
debbono essere accettate.
55. Decadenza. - In materia di decadenza
dall'impiego si applicano ai dipendenti delle unità sanitarie locali le
disposizioni per i dipendenti dello Stato di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e
modificazioni.
56. Dispensa dal servizio. - La dispensa dal
servizio del personale è adottata:
1) quando sia stata accertata l'inabilità
permanente del dipendente a prestare servizio e nel caso in cui, scaduto il
periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità, il dipendente stesso
risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio;
2) quando sia stato constatato il persistente
insufficiente rendimento o sia stata provata la soppravvenuta
incapacità professionale del dipendente.
La proposta di dispensa dal servizio per
inabilità è notificata al dipendente, cui è data facoltà di chiedere che il
giudizio definitivo sulle sue condizioni di salute sia demandato ad apposito
collegio medico. La dispensa per inabilità ha effetto, nella ipotesi di
scadenza del periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità, dal
giorno successivo a detta scadenza e in tutte le altre ipotesi dalla data del
relativo provvedimento.
Quando l'attività del dipendente è giudicata
scadente ed insufficiente in modo grave e continuativo viene proposta la sua
dispensa dal servizio per incapacità professionale.
La proposta di dispensa viene presentata al
comitato di gestione: dal presidente del comitato di gestione per il
coordinatore amministrativo ed il coordinatore sanitario; dal coordinatore
sanitario o dal coordinatore amministrativo, secondo le rispettive competenze,
per il personale restante, su relazione scritta e circostanziata del diretto
superiore del dipendente.
La proposta di dispensa, motivata
specificatamente, deve essere notificata dall'unità sanitaria locale
all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il dipendente
proposto per la dispensa ha diritto di prendere visione degli atti che sono
alla base della proposta e di presentare, ove creda, le sue controdeduzioni
scritte entro trenta giorni dalla notifica.
Qualora l'unità sanitaria locale non ritenga
valide le controdeduzioni presentate o quando
l'interessato non presenti entro il termine stabilito alcuna controdeduzione, la questione viene rimessa per il giudizio
ad una speciale commissione tecnica, composta da cinque membri, di cui uno
scelto dall'interessato, uno scelto dall'unità sanitaria locale, due designati
dall'ordine professionale di categoria per il personale sanitario professionale
e tecnico laureato, e dalle organizzazioni sindacali più rappresentative per il
restante personale, ed uno con funzione di presidente nominato dalla regione. I
membri della commissione devono essere di profilo professionale e posizione
funzionale almeno pari a quelli del dipendente del quale è proposta la
dispensa.
Qualora l'interessato non provveda alla
nomina del proprio rappresentante, l'ordine professionale di categoria e le
organizzazioni sindacali designano tre, anziché due membri.
La commissione, nella prima riunione, può
proporre la sospensione cautelare quando ricorrano motivi urgenti.
La commissione deve avere ampia possibilità
di indagine e di acquisizione agli atti di tutti gli elementi di cui ritenga
opportuno venire in possesso.
La decisione definitiva sulla dispensa spetta
al comitato di gestione. Essa è soggetta ai gravami previsti dalla legge e non
pregiudica il diritto all'indennità di liquidazione ed al trattamento di
quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti.
57. Destituzione di diritto. - Il dipendente
incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare:
a) per condanna, passata in giudicato, per
delitti contro la personalità dello Stato, esclusi qelli
previsti nel capo IV del titolo I del libro II del codice penale; ovvero per
delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro
la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495 e 498 del codice
penale; per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti
dagli articoli 519, 520, 521 e 537 del codice penale e dall'articolo 3 della
legge 20 febbraio 1958, n. 75; per i delitti di rapina, estorsione, millantato
credito, furto, truffa ed appropriazione indebita;
b) per condanna, passata in giudicato, che
importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'applicazione di
una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.
58. Reintegrazione del dipendente prosciolto.
- Il dipendente destituito ai sensi del precedente articolo e successivamente
assolto nel giudizio penale di revisione con la formula prevista dall'art. 566,
comma secondo, del codice di procedura penale, ha diritto alla riammissione in
servizio, anche in soprannumero, salvo riassorbimento, dalla data della
sentenza di assoluzione, con la medesima posizione ed anzianità che aveva
all'atto della destituzione.
59. Riammissione in servizio. - Il dipendente
cessato dall'impiego per dimissioni, per dispensa dal servizio per motivi di
salute o decadenza conseguente a mancata assunzione o riassunzione in servizio
nel termine prefissatogli, può essere riammesso in servizio con motivato
provvedimento della regione.
La riammissione deve essere chiesta entro un
anno dalla cessazione dall'impiego ed è subordinata al possesso dei requisiti
generali per l'assunzione, escluso quello della età, e alla vacanza del posto.
Al dipendente riammesso in servizio si
applicano le disposizioni di cui all'art. 132 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Il periodo di servizio prestato prima della
riammissione è valutato agli effetti del trattamento di quiescenza e di
previdenza, subordinatamente alla restituzione delle indennità percepite a
seguito della risoluzione del precedente rapporto, maggiorate degli interessi
legali.
Capo VI - Commissioni per i problemi del
personale e diritti sindacali
60. Commissione del personale dell'unità
sanitaria locale. - E' istituita in ogni unità sanitaria locale una commissione
per i problemi del personale. La commissione è presieduta dal presidente del
comitato di gestione o, per sua delega, da un membro dello stesso comitato ed è
composta dal coordinatore sanitario e dal coordinatore amministrativo e da
venti dipendenti dell'unità sanitaria locale per metà nominati dalla stessa e
per metà eletti da tutto il personale.
La commissione del personale esprime pareri e
formula proposte sulla formazione e modificazione del regolamento organico del
personale dell'unità sanitaria locale e delle piante organiche dei diversi
presidi e servizi, sulla organizzazione amministrativa, sull'impiego del
personale, sul passaggio del personale da una funzione ad altra equivalente
nell'ambito della medesima posizione ed è sentita sui trasferimenti ed in
genere su tutti i provvedimenti di carattere non economico che riguardano il personale.
Con legge regionale sono disciplinati le
modalità di funzionamento della commissione, le funzioni di segreteria, nonché
le modalità per la nomina e per l'elezione dei componenti, garantendo la
rappresentanza delle categorie, in relazione sia alla loro consistenza numerica
sia alla rilevanza delle funzioni esercitate e delle connesse responsabilità.
61. Commissione di disciplina. - E' istituita
in ogni unità sanitaria locale una commissione di disciplina per lo svolgimento
dei compiti di cui all'art. 51 composta da dipendenti dell'unità sanitaria
locale per metà nominati dalla stessa e per metà designati dalle organizzazioni
sindacali interessate.
Per ciascun membro titolare è nominato un
supplente con le stesse modalità previste per i rispettivi titolari.
In caso di assenza o legittimo impedimento
del presidente della commissione, ne fa le veci il membro da lui designato il
quale è, a sua volta, sostituito dal supplente.
Per la validità delle riunioni della
commissione è necessaria la maggioranza qualificata di due terzi.
In materia di astensioni e ricusazioni dei
componenti della commissione di disciplina si applicano le disposizioni vigenti
per gli impiegati civili dello Stato.
Nei procedimenti disciplinari a carico dei
dipendenti per i quali è richiesta l'iscrizione agli albi professionali, la
commissione è integrata da un membro, con voto consultivo, designato dal
competente ordine o collegio professionale.
Con la legge regionale sono disciplinati il
numero dei componenti della commissione, le modalità di funzionamento e le
funzioni di segreteria, nonché le modalità per la nomina e per la designazione
dei componenti.
62. Diritti sindacali. - Ai dipendenti delle
unità sanitarie locali si applicano, per quanto attiene alla disciplina dei
diritti di libertà di opinione e di libertà e attività sindacali, le
disposizioni previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e dalle eventuali
successive modifiche, con le integrazioni e le norme di attuazione stabilite
nell'accordo nazionale unico.
Capo VII - Qualifiche funzionali e
attribuzioni del personale
63. Ascrizione dei
profili professionali alle qualifiche funzionali e attribuzioni del personale.
- L'ascrizione dei profili professionali previsti dal
presente decreto alle qualifiche funzionali sarà effettuata sulla base dei
criteri e modalità fissati nella normativa generale del pubblico impiego,
tenuto conto di quanto disposto dall'ultimo comma del presente articolo.
Per il personale medico le attribuzioni
spettanti nelle singole posizioni funzionali restano determinate come segue:
Il medico appartenente alla posizione
iniziale svolge funzioni medico-chirurgiche di
supporto e funzioni di studio, di didattica e di ricerca, nonché attività
finalizzate alla sua formazione, all'interno dell'area dei servizi alla quale è
assegnato, secondo le direttive dei medici appartenenti alle posizioni
funzionali superiori. Ha la responsabilità per le attività professionali a lui
direttamente affidate e per le istruzioni e direttive impartite nonché per i
risultati conseguiti. La sua attività è soggetta a controllo e gode di
autonomia vincolata alle direttive ricevute.
Il medico appartenente alla posizione
intermedia svolge funzioni autonome nell'area dei servizi a lui affidata,
relativamente ad attività e prestazioni medico-chirurgiche,
nonché ad attività di studio, di didattica, di ricerca e di partecipazione
dipartimentale, anche sotto il profilo della diagnosi e cura, nel rispetto
delle necessità del lavoro di gruppo e sulla base delle direttive ricevute dal
medico appartenente alla posizione apicale.
Il medico appartenente alla posizione apicale
svolge attività e prestazioni medico-chirurgiche,
attività di studio, di didattica e di ricerca, di programmazione e di direzione
dell'unità operativa o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso
affidatogli. A tal fine cura la preparazione dei piani di lavoro e la loro
attuazione ed esercita funzioni di indirizzo e di verifica sulle prestazioni di
diagnosi e cura, nel rispetto della autonomia professionale operativa del personale
dell'unità assegnatagli, impartendo all'uopo istruzioni e direttive ed
esercitando la verifica inerente all'attuazione di esse.
In particolare, per quanto concerne le
attività in ambiente ospedaliero, assegna a sé e agli altri medici i pazienti ricoverati
e può avocare casi alla sua diretta responsabilità, fermo restando l'obbligo di
collaborazione da parte del personale appartenente alle altre posizioni
funzionali.
Le modalità di assegnazione in cura dei
pazienti debbono rispettare criteri oggettivi di competenza, di equa
distribuzione del lavoro, di rotazione nei vari settori di pertinenza.
Le attività svolte dal medico della posizione
apicale sono soggette esclusivamente a controlli intesi ad accertare la
rispondenza dei provvedimenti adottati alle leggi e ai regolamenti; egli
redice, altresì, una relazione annuale sull'attività svolta.
Con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro della sanità, sentite le regioni, l'ANCI e le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo
nazionale, sono stabilite, entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente
decreto, le attribuzioni del restante personale addetto ai presidi, servizi e
uffici delle unità sanitarie locali.
TITOLO III
Norme finali e transitorie
64. Tabelle di equiparazione. - Il personale
proveniente dagli enti e dalle amministrazioni le cui funzioni sono trasferite
alle unità sanitarie locali ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sarà
inquadrato nei ruoli nominativi regionali in base alle tabelle di equiparazione
di cui all'allegato 2. Per il personale che riveste qualifiche non
espressamente indicate nelle tabelle, l'inquadramento, salvo quanto stabilito
nell'art. 1, avrà luogo con riferimento a quanto previsto per le qualifiche equipollenti.
Fino al definitivo inquadramento nelle piante
organiche, l'utilizzazione provvisoria del personale da parte delle unità
sanitarie locali avrà luogo sulla base delle equiparazioni previste nelle
tabelle.
L'inquadramento nei ruoli delle regioni del
personale comandato ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, 29 giugno
1977, n. 349 e 23 dicembre 1978, n. 833, sarà attuato con le modalità fissate
dalle leggi regionali, secondo le tabelle di equiparazione di cui all'allegato
2 del presente decreto.
I requisiti e le condizioni inerenti alle
qualifiche, ai livelli, all'esercizio di funzioni, alle anzianità di servizio e
di qualifica, nonché al numero di posti letto di assistiti e di assicurati,
sono riferiti a quelli già deliberati e approvati alla data del presente
decreto, fermo quanto espressamente previsto nelle tabelle e salvo
modificazioni conseguenti a pubblici concorsi.
65. Inquadramento del personale delle
associazioni rappresentanti gli enti ospedalieri. - Il personale dipendente
alla data del 1° dicembre 1977 dalle associazioni rappresentanti gli enti
ospedalieri di cui all'art. 67 della legge 28 dicembre 1978, n. 833, è assunto
dalle amministrazioni di destinazione, previa equiparazione delle posizioni
giuridiche e di livello funzionale ricoperte nell'associazione di provenienza a
quelle previste dal presente decreto.
Fino al definitivo inquadramento ai sensi del
comma precedente, il personale che entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto ne faccia domanda è assegnato alle regioni con il
trattamento economico in godimento a carico del fondo sanitario regionale.
66. Norme per la prima collocazione nelle
piante organiche dell'unità sanitaria locale. - Nella prima applicazione del
presente decreto i posti previsti nelle piante organiche di ciascuna unità
sanitaria locale sono assegnati a coloro che all'atto dell'approvazione della
pianta organica erano titolari dei corrispondenti posti presso sedi, servizi e
uffici di istituti, enti e gestioni sanitarie ubicati nell'ambito territoriale
dell'unità sanitaria locale.
L'assegnazione dei posti dei servizi
psichiatrici delle unità sanitarie locali, istituiti ai sensi degli articoli 34
e 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, deve essere effettuata con i criteri
previsti all'art. 2 del D.M. 15 giugno 1978.
In caso di più aventi diritto, ovvero di
mancata corrispondenza fra i posti degli istituti, enti e gestioni di
provenienza e quelli previsti nell'organico dell'unità sanitaria locale, i
posti sono assegnati mediante concorso, per titoli, da valutare con i criteri
fissati nel decreto di cui all'art. 12.
La regione detta norme per la collocazione
negli organici delle unità sanitarie locali e per la utilizzazione del
personale non collocato ai sensi dei commi precedenti, garantendo allo stesso
la posizione giuridica e di livello funzionale corrispondente a quella
ricoperta nell'ente, istituto o gestione di provenienza secondo le tabelle di
equiparazione allegate al presente decreto.
La regione detta norme per la collocazione
nelle piante organiche delle unità sanitarie locali e per la utilizzazione del
personale, attualmente operante negli ospedali psichiatrici e nei servizi e
presidi psichiatrici pubblici territoriali extraospedalieri, che si renderà
disponibile a seguito della istituzione dei servizi psichiatrici previsti
dall'art. 34, primo comma, e dall'art. 64, quinto comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833 e del graduale superamento degli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici.
67. Concorsi riservati. - Le regioni, le
istituzioni ospedaliere pubbliche nonché i comuni e le province e loro consorzi
bandiscono appositi concorsi, da espletare con le procedure previste per i
relativi concorsi pubblici di assunzione, per la copertura dei posti vacanti
nelle rispettive piante organiche riservate a coloro, compreso il personale
amministrativo, che abbiano prestato servizio non di ruolo in via esclusiva e
in modo continuativo, in posti vacanti dei propri servizi sanitari nel periodo
dal 30 giugno al 28 dicembre 1978, e che siano in servizio alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
A tal fine gli interessati devono presentare,
a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, apposita richiesta all'amministrazione o ente di appartenenza, che
provvede a bandire i concorsi previo accertamento dei seguenti requisiti e
condizioni:
a) il personale doveva possedere alla data di
assunzione in servizio non di ruolo e alla data del 28 dicembre 1978 tutti i
requisiti, fatta eccezione per il limite di età, prescritti per l'ammissione ai
concorsi pubblici di assunzione nei posti già occupati; l'idoneità nella
disciplina deve essere posseduta alla data di entrata in vigore del presente
decreto;
b) ha diritto al concorso riservato il
personale che abbia svolto, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 27 marzo 1969, n.
128, o di analoghe norme di legge o regolamentari funzioni o mansioni superiori
in un posto di organico comunque vacante o il cui titolare sia stato trasferito
per incarico o a seguito di concorso presso lo stesso od altro ente;
c) l'assunzione nella posizione non di ruolo
deve essere stata disposta con regolare atto formale dell'amministrazione o
ente di appartenenza in base ai rispettivi regolamenti interni;
d) possono essere messi a concorso i posti
comunque vacanti nelle piante organiche alla data di entrata in vigore del
presente decreto purché conferibili mediante pubblico concorso.
Nei corsi riservati previsti dal presente
articolo la valutazione dei titoli è effettuata con le norme e le procedure
concorsuali vigenti presso gli enti che bandiscono i concorsi.
Nei concorsi ospedalieri i componenti della
commissione esaminatrice per i quali è previsto il sorteggio possono essere
designati direttamente dagli enti prescindendo dal sorteggio stesso.
Sono considerati vacanti oltre ai posti di
cui alla lettera d) del secondo comma anche quelli che risulteranno disponibili
a seguito dell'espletamento dei concorsi riservati al personale che abbia
svolto funzioni o mansioni superiori in base al presente articolo.
68. Norme transitorie per l'accesso alla
posizione funzionale di aiuto corresponsabile ospedaliero o vice direttore
sanitario. - Nella prima applicazione del presente decreto, i posti di aiuto
corresponsabile ospedaliero o vice direttore sanitario dei servizi ospedalieri
che risulteranno complessivamente vacanti nelle piante organiche delle unità
sanitarie locali determinate ai sensi dell'art. 15, nono comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833, sono conferiti dalla regione, previo concorso, per
titoli ed esami agli assistenti della disciplina e agli ispettori sanitari,
appartenenti al ruolo della regione, che siano in possesso dell'idoneità nella
disciplina o abbiano, nella disciplina stessa e in disciplina affine, una
anzianità complessiva di servizio a tempo pieno di almeno sei anni o a tempo
definito di almeno sette anni.
I concorsi riservati previsti dal presente
articolo sono espletati con le procedure stabilite con il decreto di cui
all'art. 12. Il punteggio per la valutazione dei titoli sarà assegnato per due
terzi ai titoli di carriera e per un terzo ai titoli accademici, di studio,
scientifici e alle pubblicazioni.
69. Norme transitorie per l'accesso alla
posizione funzionale di dirigente dei servizi di assistenza sanitaria di base e
dei servizi veterinari. - Nella prima applicazione del presente decreto i posti
di posizione apicale previsti per la direzione dei servizi di assistenza
sanitaria di base nelle piante organiche delle unità sanitarie locali,
determinate ai sensi dell'art. 15, nono comma, della legge 23 dicembre 1978, n.
833, sono conferiti, previo concorso per titoli, dalla regione, in ciascuna
unità sanitaria locale, ai medici titolari di condotta medica, che abbiano
un'anzianità complessiva del servizio, nella qualifica di medico condotto, di
almeno dieci anni alla data di entrata in vigore del presente decreto.
I posti sono riservati ai titolari delle
condotte mediche dei comuni che fanno parte dell'unità sanitaria locale. Se un
comune comprende più unità sanitarie locali i posti non conferiti sono
attribuiti, con successivo concorso, ai medici titolari di condotta medica nel
comune stesso.
Con provvedimento regionale sarà
disciplinata, in stretta analogia con quanto previsto nei commi precedenti,
l'assegnazione in favore dei veterinari dei posti di posizione apicale nei
servizi veterinari previsti, nelle piante organiche, ai sensi degli articoli
15, nono comma, e 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Nei concorsi riservati previsti dal presente
articolo la valutazione dei titoli è effettuata sulla base dei criteri
stabiliti con il decreto di cui all'art. 12, da una apposita commissione
nominata dalla regione e composta da un funzionario regionale, in qualità di
presidente, da uno dei presidenti dei comitati di gestione delle unità
sanitarie locali interessate, da due membri designati dalle organizzazioni
sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e da un
membro designato dall'ordine professionale.
70. Riserva di posti nei primi concorsi pubblici.
- Nel primo concorso pubblico per ciascuna posizione funzionale bandito ai
sensi del presente decreto e fermo restando quanto disposto dagli articoli
precedenti, la regione riserva due terzi dei posti messi a concorso o, in caso
di un solo posto, il posto stesso, al personale addetto esclusivamente e in
modo continuativo ai servizi sanitari trasferiti alle unità sanitarie locali
nel periodo dal 30 giugno al 28 dicembre 1978, il quale non abbia usufruito dei
benefici previsti dall'art. 67 per carenza dei requisiti e condizioni stabiliti
al secondo comma dello stesso articolo.
I posti riservati non conferiti sono
attribuiti ai candidati non riservatari secondo
l'ordine di graduatoria.
Le regioni per accertare esigenze
assistenziali possono autorizzare le unità sanitarie locali a trattenere in
servizio il predetto personale fino all'espletamento dei relativi concorsi.
71. Modalità transitorie per i concorsi di
assunzioni. - A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 12, i posti vacanti o che si
renderanno vacanti per cessazione dal servizio per le cause di cui all'art. 52,
negli organici delle strutture e dei servizi sanitari già trasferiti alle unità
sanitarie locali, possono per riconosciute inderogabili esigenze assistenziali,
essere ricoperti mediante pubblici concorsi.
Non possono essere messi a concorso pubblico
i posti per i quali esistano aventi diritto al concorso riservato di cui
all'art. 67.
I concorsi sono espletati dalla regione, con
le norme e le procedure concorsuali vigenti presso gli enti già titolari dei
servizi sanitari nei quali esistono le vacanze; nelle commissioni giudicatrici
i rappresentanti degli enti sono sostituiti da rappresentanti delle regioni.
I concorsi di cui al primo comma possono
essere banditi ed espletati complessivamente per più enti.
I concorsi per i quali alla data di
costituzione delle unità sanitarie locali siano stati già ammessi i candidati e
costituite le commissioni d'esame, sono portati a termine dalle commissioni
esaminatrici con la procedura vigente presso l'ente che ha indetto il concorso.
La regione, riconosciuta la regolarità degli atti concorsuali, provvede
all'approvazione della graduatoria e alla nomina dei vincitori.
I concorsi già banditi alla data di
costituzione delle unità sanitarie locali sono portati a termine dalla regione
con le procedure di cui al terzo comma.
72. Riserva di posti per il personale già
dipendente da amministrazioni o enti a carattere nazionale. - Limitatamente ad
un quinquennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto il dieci
per cento dei posti vacanti è riservato ai trasferimenti del personale
assegnato alle unità sanitarie locali, in applicazione delle norme transitorie
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, già dipendente da amministrazioni o enti
pubblici a carattere nazionale.
I predetti posti sono conferiti secondo
l'anzianità di servizio. I posti riservati non conferiti sono attribuiti
mediante pubblico concorso.
73. Rapporti convenzionali in corso. - In
deroga a quanto previsto dall'art. 9 e limitatamente ad un triennio
dall'applicazione del presente decreto, i comitati di gestione delle unità
sanitarie locali possono confermare i rapporti convenzionali già instaurati tra
comuni, province e loro consorzi ed enti ospedalieri con operatori esplicanti
attività in servizi sanitari, ivi compresi i rapporti con i veterinari
coadiutori.
Il personale di cui al comma precedente nei
concorsi pubblici di assunzione, banditi entro il periodo di cui al precedente
comma, è esonerato dal requisito del limite di età.
74. Trattamento di quiescenza del personale.
- Il personale dipendente, addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unità
sanitarie locali, è obbligatoriamente iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza,
alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ovvero alla Cassa
per le pensioni ai sanitari, per le categorie di rispettiva appartenenza.
L'obbligo della iscrizione di cui al
precedente comma è esteso anche al personale comunque trasferito alle unità
sanitarie locali in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre
1978, n. 833.
Per la ricongiunzione di tutti i servizi o
periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le
amministrazioni o enti di provenienza, con iscrizione a forme obbligatorie di
previdenza diverse da quelle indicate nel precedente primo comma, si applica
l'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Lo stesso articolo si applica
anche per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi riconosciuti utili a
carico di eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti
di provenienza nonché per il trasferimento alla gestione previdenziale di
destinazione dei contributi versati nei fondi stessi.
Ai dipendenti di cui al settimo e ottavo
comma dell'art. 67, L. 23 dicembre 1978, n. 833, si
applicano, ai fini del trattamento in quiescenza, le disposizioni di cui al
D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092. Si applica, altresì, il terzo comma del
presente articolo.
75. Opzione per la posizione assicurativa in
atto. - Al personale contemplato nell'art. 74, secondo comma, o ai loro
superstiti, è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione
assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale
obbligatoria e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso
gli enti di provenienza. L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla
data di iscrizione nei ruoli regionali del personale addetto ai servizi delle
unità sanitarie locali.
La facoltà di opzione di cui al precedente
comma può essere esercitata, nello stesso termine di sei mesi ivi previsto, dai
dipendenti di cui al settimo e ottavo comma dell'art. 67, L.
23 dicembre 1978, n. 833.
In favore del personale di cui ai precedenti
commi è costituita presso l'INPS una gestione speciale ad esaurimento che
provvederà all'erogazione dei trattamenti, a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria, secondo le disposizioni regolamentari dei preesistenti fondi di
previdenza, anche per quanto concerne il versamento dei contributi
previdenziali ripartiti secondo le attuali proporzioni.
Per garantire la continuità delle prestazioni
a carico dei fondi integrativi di previdenza di cui ai precedenti commi, il
personale degli enti soppressi addetto ai servizi relativi ai predetti fondi di
previdenza è trasferito all'INPS con le procedure stabilite dall'art. 67. L. 23 dicembre 1978, n. 833, previa integrazione dei
contingenti determinati a norma dello stesso art. 67, primo comma.
Il finanziamento della gestione speciale ad
esaurimento costituita presso l'INPS a norma dei precedenti commi è assicurato,
per le pregresse posizioni previdenziali relative al personale in servizio e in
quiescenza, mediante versamento dei corrispettivi capitali di copertura. A tale
fine saranno utilizzate le disponibilità finanziarie di cui all'art. 77, quinto
comma, ovvero sesto comma, L. 23 dicembre 1978, n.
833.
Nei confronti del personale di cui al secondo
comma che chieda di non essere inquadrato nei ruoli unici istituiti a norma del
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 618, o negli altri ruoli delle amministrazioni dello
Stato, si applicano le disposizioni contenute nei regolamenti dei preesistenti
fondi di previdenza per i casi di dispensa dal servizio per riduzione di
organico.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 19, L. 21 dicembre 1978, n. 843, con effetto dalla data di
costituzione della gestione speciale prevista dal presente articolo, la quota
aggiuntiva di cui al terzo comma dell'articolo 10, L.
3 giugno 1975, n. 160, è dovuta esclusivamente sulla pensione a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria restando in ogni caso non dovuto sulla
pensione integrativa l'incremento dell'indennità integrativa speciale di cui
all'art. 1, L. 31 luglio 1975, n. 364.
76. Trattamento di previdenza del personale.
- Il personale di cui al primo comma del precedente art. 74 è iscritto ai fini
del trattamento di previdenza, all'Istituto nazionale per l'assistenza ai
dipendenti degli enti locali.
L'obbligo della iscrizione di cui al
precedente comma è esteso anche al personale comunque trasferito alle unità
sanitarie locali in attuazione delle disposizioni di cui alla L. 23 dicembre 1978, n. 833.
In relazione ai trasferimenti del personale
di cui al precedente comma, l'ufficio liquidazioni presso il Ministero del
tesoro provvederà a versare all'INADEL l'indennità di anzianità maturata da
ciascun dipendente alla data di iscrizione all'INADEL stesso.
Ai fini della ricongiunzione nell'ambito
della gestione previdenziale dell'INADEL di tutti i servizi o periodi già riconosciuti
utili ai fini dei preesistenti trattamenti di fine servizio presso le
amministrazioni o enti di provenienza, l'Istituto stesso, in relazione alla
posizione giuridica ed economica rivestita dal personale interessato e
all'anzianità di servizio maturata alla data di iscrizione, determinerà in via
teorica l'importo dell'indennità premio di servizio riferita alla predetta data
di iscrizione, secondo le disposizioni del proprio ordinamento.
L'eventuale eccedenza tra l'importo versato
dall'ufficio liquidazioni per indennità maturata ed il predetto importo teorico
è corrisposta, a cura dell'INADEL, al personale interessato non oltre il
termine di un anno dall'effettivo versamento di quanto dovuto dall'ufficio
liquidazioni a norma del precedente terzo comma.
Ai dipendenti di cui al settimo e ottavo
comma dell'art. 67, L. 23 dicembre 1978, n. 833, si
applicano, ai fini del trattamento di previdenza, le disposizioni di cui al
D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032. Per la sistemazione dei periodi di servizio
resi presso gli enti di provenienza si applicano, nell'ambito della gestione
previdenziale dell'ENPAS, le stesse disposizioni di cui ai precedenti terzo,
quarto e quinto comma.
77. Esercizio delle attribuzioni fino
all'eliminazione della disciplina di cui all'art. 63. - Fino a quando non
saranno disciplinate ai sensi del precedente art. 63 e salvo quanto in esso
previsto, le attribuzioni del personale del Servizio sanitario nazionale
continuano ad essere regolate in base ai preesistenti ordinamenti di provenienza.
78. Incarichi. - Fino all'espletamento dei
relativi concorsi pubblici di assunzione, gli eventuali posti vacanti nelle
posizioni funzionali di direttore amministrativo capo servizio possono essere
ricoperti anche per incarico dal personale delle posizioni funzionali
immediatamente inferiori.
L'incarico è conferito dal comitato di
gestione e deve essere motivato con specifico riferimento alla professionalità
ed all'esperienza dei candidati, valutate in base ad un giudizio complessivo
sull'attività svolta e sui titoli posseduti.
In deroga a quanto disposto dall'art. 9,
quarto comma, e fino all'espletamento dei primi concorsi di assunzione sono
ammessi incarichi temporanei semestrali non rinnovabili con l'utilizzazione
delle graduatorie degli enti e le cui funzioni sono state trasferite alle unità
sanitarie locali.
79. Personale eletto a cariche pubbliche. -
La disposizione di cui al primo comma dell'art. 45, D.P.R. 27 marzo 1969, n.
130, continua ad applicarsi al personale che se ne sia avvalso, fino alla scadenza
della carica pubblica elettiva ricoperta.
80. Esami di idoneità. - Gli esami di
idoneità già banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono portati a termine con le vigenti procedure.
Nella prima applicazione del presente decreto
gli esami di idoneità previsti dall'art. 20 saranno banditi entro trenta giorni
dall'emanazione del decreto di cui al terzo comma del predetto articolo.
81. Province autonome di Trento e Bolzano. -
Nelle materie disciplinate dal presente decreto le attribuzioni demandate alle
regioni, sono esercitate, nei rispettivi territori e nei limiti delle relative
competenze statutarie, dalle province autonome di Trento e Bolzano.
82. Applicazione del nuovo stato giuridico. -
Le disposizioni del presente decreto, fermo restando quanto previsto dal comma
successivo, si applicano al personale con decorrenza dalla data dell'effettiva
sua utilizzazione da parte delle unità sanitarie locali, ai sensi dell'art. 61,
terzo comma, lettera b), L. 23 dicembre 1978, n. 833.
Fino all'entrata in vigore dell'accordo
nazionale unico di cui al precedente art. 30 le materie che da esso saranno
disciplinate restano regolate dalle norme e dagli accordi degli enti o
amministrazioni di provenienza del personale. Per il personale di nuova
assunzione si applicano le norme e gli accordi vigenti per i dipendenti degli
enti ospedalieri.
83. Norme di rinvio. - Per quanto non
espressamente disciplinato dal presente decreto si applicano, per la parte
compatibile, le disposizioni del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni ed integrazioni.